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Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Joined: 11-Aug-2006
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Le querele annunciate dal Direttore vanno fatte in un certo periodo di tempo o non vanno mai in prescrizione?

Voglio dire: c'? la speranza che quelle annunciate, per esempio, nel 2007 possano veramente andare a conclusione? O rischiano di rimanere solo annunciate?

Ciao!

Guarda, veramente non lo so : ? anche difficile tenersi al corrente delle cose : io raccolgo le informazioni dalle loro dichiarazioni ( sui giornali, sulle trasmissioni televisive, etc. ) ma mi accorgo che spesso non hanno seguito : per cui mi viene il dubbio che vengano annunciate e mai formalizzate : se vai a vedere, l'unica che ha avuto seguito ? quella di Pasqualin a Moggi : sar? un caso che ? stata pubblicata solo questa ?

Sempre Forza Juve

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Joined: 11-Aug-2006
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Tarallucci e vino - 48

Grazie Luca - 7

Continuiamo imperterriti nella lettura del ricorso presentato al Tar del Lazio dalla Juve il 24 Agosto 2006 e ritirato il 31 Agosto sempre dello stesso anno. Siamo giunti alla parte motiva del ricorso, parte denominata ?Diritto?. Prima di questa, abbiamo avuto modo di leggere il ?Fatto?, costituito da 3 punti i quali contenevano : al punto 1 la storia della Juve 1897-2006; al punto 2 il riepilogo delle vicende dell?estate 2006; al punto 3 si comincia a parlare di danni di seguito esponendo la cosiddetta istanza cautelativa con la quale la Juve invitava il Tar a formulare sentenza di blocco campionato in attesa di discutere sul merito delle richieste presenti nel ricorso.

Non mi dilungo pi? di tanto : iniziamo la lettura delle motivazioni del ricorso.

?A) Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C..-?

Velocemente, almeno spero, ricordo la questione.

In origine a capo dell?Ufficio Indagini era Italo Pappa, tra l?altro Ufficiale della Guardia di Finanza. Si dimette il 19 Maggio del 2006 ( ...perch? ?? ) e viene nominato Francesco Saverio Borrelli. Ma questo ? l?Ufficio Indagini; la Juve contesta la costituzione e la procedura delle corti di giustizia della Federazione. Vediamo un po? :

La CAF era presieduta da Cesare Martellino, serenamente. Ma, il 13 giugno 2006 viene raggiunto da avviso di garanzia da Napoli, tra l?altro buon ultimo. Cosa gli viene contestato da Napoli ? Martellino si era trovato negli anni precedenti a dover dirimere la questione contratto fra la Juve e due ragazzi delle giovanili : l?uzbeko Ilias Zeytulaev e l?ucraino Viktor Boudianski. Nella faccenda, Martellino d? ragione alla Juve, reato grave. Martellino, magistrato ordinario, si indigna nei confronti dei colleghi napoletani, adducendo di non aver mai ricevuto accenno di coinvolgimento nel procedimento in corso.

"Mi meraviglio dei colleghi di Napoli. Parlare di sentenza pilotata ? il massimo, ci vuole una faccia... Bastava che avessero letto la nostra sentenza".

Martellino ? amareggiato e lo confessa all' Ansa.

?Hanno montato una storia che non sta n? in cielo n? in terra. ? una cosa assurda. Erano due ragazzini sui quali abbiamo semplicemente detto che prevaleva la legge italiana sulla normativa Uefa. Pure un bambino di tre anni lo capirebbe. Nel 2001 i due ragazzi sottoscrissero una contratto quinquennale con la Juve, ma all' ufficio tesseramento lo invalidarono perch? i due al momento della firma non erano maggiorenni. ? una vicenda assurda per una storia che invece ? chiarissima?

Segue dichiarazione di non disponibilit? alle dimissioni, proprio per il suo sentire la coscienza a posto. Il giorno dopo, il 14 Giugno del 2006, con ratifica il 15 Giugno 2006, gli fanno allora arrivare una bordata dal CSM ( dite che in questa mia affermazione si rintraccia malignit? ? ) : riprendo dalla pravda online :

L' ufficialit? ci sar? solo stamattina con il voto finale del plenum del Csm, ma gi? ieri sera l' organo di autogoverno dei magistrati ha scritto il ?no? definitivo e immediato agli incarichi negli organismi di giustizia sportiva per i togati. Questo significa che da oggi 55 magistrati dovranno abbandonare le loro cariche. Una sorta di terremoto per la giustizia sportiva (non solo del calcio), ma il plenum che all' inizio appariva spaccato con due posizioni contrapposte (la revoca immediata delle autorizzazioni caldeggiata da Magistratura democratica e la scadenza a fine anno solare chiesta dalla maggioranza), ha trovato l' unit? dopo un articolato documento dell' Associazione nazionale magistrati che appoggiava la mozione della revoca immediata. A promuoverla era addirittura il presidente della quarta sezione, Nello Stabile, togato di Unit? per la Costituzione, che invece in commissione aveva proposto con la maggioranza di far cessare gli incarichi in corso alla loro scadenza naturale e comunque entro il 1? gennaio del 2007. Secondo Stabile il mutamento di linea ? motivato dagli ultimi fatti emersi sul cosiddetto scandalo del calcio. ?Dobbiamo garantire quanto pi? possibile che l' immagine della magistratura non venga appannata - ha spiegato Stabile - e muoverci nell' ottica della prevenzione piuttosto che in quella della repressione?; insomma, revocare da subito tutti gli incarichi sportivi in atto, non solo quelli che riguardano il calcio, ? funzionale a ?prevenire? che in altri settori dello sport ?accada quel che ? avvenuto nella Figc?. IN COMMISSIONE In un primo momento il fatto che la revoca potesse rappresentare un atto d' accusa verso quei magistrati che operano nella giustizia sportiva aveva suggerito una certa prudenza, ma alla fine ? prevalsa la linea di assecondare la volont? espressa da Guido Rossi di partire comunque con volti nuovi per i processi sportivi del calcio. C' ? la ?volont? manifestata del commissario straordinario della Figc di provvedere alla sostituzione degli organi di giustizia sportiva? ha spiegato Paolo Arvasino del Movimento per la giustizia. Non estranei alle conclusioni tirate dalla commissione, naturalmente, ?i fatti nuovi? emersi dalle indagini dei pm napoletani e cio? la circostanza che l' associazione per delinquere ipotizzata avesse tra i suoi obiettivi, come ha sottolineato il consigliere, il condizionamento della Caf (con relativo avviso di garanzia per Martellino). IL RINVIO Si vota oggi perch? i componenti il plenum del Csm vogliono scrivere un provvedimento ?ineccepibile? che li tuteli da eventuali ricorsi ai tribunali amministrativi. Soddisfatti i consiglieri di Magistratura democratica. ?L' intero Csm sta per adottare una decisione - sottolinea Francesco Menghitto - con cui si vietano gli incarichi sportivi per il futuro e si revocano tutti quelli in corso da subito. Una decisione sofferta, ma sulla quale hanno convenuto tutti?

Martellino capisce, e si dimette. Via libera a Guidone Rossi che potr? redigere di suo pugno un paio di C.U. : la nomina dell?emerito Cesare Ruperto, gi? pensionato, e la nomina di una serie di sostituti di dimissionari alla CAF.

Altra storia alla Corte Federale, alla cui presidenza fino all?inizio di luglio sedeva Pasquale De Lise, gi? presidente della sezione terza del Tar del Lazio. Il 2 Luglio del 2006, si accorge, improvvisamente, di essere in una posizione disdicevole, ovvero giudicante ( al Tar del Lazio ) sentenze emesse da altra corte ( la Corte Federale ) sempre da lui presieduta : non si dimette, ma si autosospende. Guidone Rossi non prende nessun provvedimento in questo caso : verr? nominato il membro pi? anziano, al secolo Sandulli Piero. Cio? costui era da tempo membro della Corte Federale a dispetto della sua non solo comprovata ( era stato suo avvocato difensore ad inizio ?80 nello scandalo scommesse ) ma dichiarata, conclamata fede laziale : ?La mia lazialit? sar? a garanzia di imparzialit??, ebbe modo di dire al giornalista che glielo fece notare in quel luglio 2006 : n? rimbrotto, n? risata, sardonica o meno, segu?. E cos? viene nominato d?ufficio a presidente della Corte Federale.

Guidone Rossi ebbe poi modo di mettere mani anche sulla procedura del procedimento : con il C.U. n. 12 del giugno del 2006, in modo unilaterale, decide di dimezzare i tempi dei due gradi di giudizio : tempo a disposizione non ce n?era : il campionato deve iniziare a settembre, ce ne frega granch? delle panzane che dovete venirci a raccontare a vostro discapito, per me siete gi? colpevoli a priori. Infatti, chi ha ottenuto qualcosa dai procedimenti lo ha ottenuto perch? ha ?lavorato? fuori dallo Stadio Olimpico e non grazie alle mirabolanti arringhe dei propri avvocati difensori.

Procediamo nella lettura del Tar.

?1) Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge.- Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione.- Illogicit? e e ingiustizia manifesta.- Violazione dell?art. 3 L. 241/1990.-?

Paroloni, ma alla luce di quello che abbiamo detto prima, ? un po? pi? chiaro, ? vero ? Vediamo cosa dicono al riguardo i nostri avvocati.

?Tutta la procedura svolta avanti alla giustizia sportiva della F.I.G.C. ? gravemente illegittima, in quanto viziata nei seguenti atti afferenti la costituzione della Commissione di Appello Federale:?

Pronti ?

?- il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 14 in data 16 giugno 2006, con cui ? stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione d?Appello Federale;

- il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 15 in data 16 giugno 2006, con cui sono stati nominati sei nuovo membri della Commissione di Appello Federale.?

Sono i provvedimenti adottati dal Commissario Straordinario Guidone Rossi su menzionati. Continuiamo a leggere.

?Entrambi questi atti sono gravemente illegittimi, per violazione dei principi fondamentali richiamati in epigrafe, in quanto adottati dopo che la procedura di indagini a carico dei soggetti poi sottoposti a procedimento disciplinare era stata da tempo avviata ed era ormai prossima alla conclusione.?

Il principio fondamentale richiamato in epigrafe ? il principio generale del giudice naturale precostituito per legge. I due provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario a detta dei nostri avvocati ne causano la violazione.

?Si consideri, a questo proposito, che le nomine precedono di soli tre giorni la Relazione finale dell?Ufficio indagini (19 giugno 2006) e di pochi giorni in pi? il deferimento da parte del Procuratore Federale (22 giugno 2006).?

19 Giugno 2006 : Relazione di Francesco Saverio Borrelli.

22 Giugno 2006 : Deferimento di Palazzi alla CAF.

?Si pu? dunque dire che gli atti di nomina impugnati hanno inteso costituire un giudice ?speciale?, appositamente nominato per il processo sportivo di cui ? causa, in aperta violazione dei principi generali richiamati.?

Solo se la Juventus, attrice protagonista e portatrice diretta di interessi, avesse effettivamente dato seguito al ricorso al Tar avremmo saputo se i giudici amministrativi l?avrebbero pensata nello stesso modo o meno.

?A ci? si aggiunga la considerazione che, per gli elementi a disposizione di questa difesa, la stessa motivazione utilizzata negli atti di nomina ? inidonea a sostenerne la legittimit?; gli atti del Commissario sono infatti motivati esclusivamente con riferimento alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di inibire gli incarichi nella giustizia sportiva ai Magistrati in servizio.?

I nostri avvocati pongono l?accento sul fatto che il C.U. n.15, ovvero la nomina di ulteriori membri della CAF in sostituzione dei dimissionari, causa provvedimento del CSM, non andava adottato, poich? :

?Tuttavia, questa motivazione ? del tutto insufficiente ed inidonea, in quanto la C.A.F. manteneva un numero di membri ben superiore a quello minimo previsto per la sua operativit? e poteva dunque affrontare i processi sportivi in questione senza dover essere necessariamente integrata (e anzi, di fatto, sostituita).?

Poich? questo dato ? oggettivo, perch? Guidone ha provveduto alla loro sostituzione ? Ed inoltre :

?Manca altres? completamente la motivazione in ordine alla scelta dei soggetti, ai criteri all?uopo utilizzati e al possesso di requisiti di competenza specifica nella materia.?

Come la mettiamo ?

?Sul punto, la questione ? stata posta alla Corte Federale, che ha dato una risposta che non pu? assolutamente essere condivisa.?

Avvocati : pensavate forse di ottener ragione da Sandulli Piero ? Ah, gi? : in Corte Federale a difenderci (?!?) c?era Zaccone Cesare, ? vero, dimenticavo?

?Afferma la Corte (pag. 53 della decisione) che il Commissario avrebbe bene operato, nel non adottare alcun criterio di scelta dei nuovi membri, in quanto non a ci? tenuto dalle norme federali (che la stessa Corte Federale ritiene sul punto abbisognevoli di riforma ?).?

Ed infatti, eccolo servito?

?Al di l? della mancanza nella norma federale di una espressa previsione, l?obbligo di fissare e rispettare criteri e di introdurre una idonea motivazione deriva da principi generalissimi (art. 97 Cost; art. 3 L. 241/1990) che la F.I.G.C. non pu? ignorare e al cui rispetto ? sicuramente tenuta.?

Vale per questo parere lo stesso ragionamento fatto sopra : lo avremmo saputo solo se la Juve fosse andata avanti nel ricorso al Tar, purtroppo.

Alla prossima con il punto n.2 della motivazione A.

Tarallucci e vino - 48

Grazie Luca - 7

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Prima di tutto, grazie gaba per i tuoi interventi.

Quindi leggiamo che l'avvocato Stagliano subito dopo aver letto le informative pensa che :

"5 anni di stop con rischio di radiazione per il dirigente, la serie B per la squadra. Stando a quanto si legge in queste informative, la Juventus ha condizionato l'intero campionato 2004-2005. Non stiamo parlando del classico illecito sportivo. Nessuna delle squadre coinvolte in questo scandalo si e' comprata il portiere della squadra avversaria o l'arbitro. Si parla sempre di illeciti di tipo 'ambientale'''. Moggi e la Juventus ''avrebbero condizionato il campionato in tre modi. Primo: Moggi e' intervenuto sulle griglie arbitrali. Secondo: stando a quanto scrivono i carabinieri, anche il sorteggio era truccato. Infine, ha influito pure sulle punizioni. L'influenza ambientale portava a sbagliare solo a favore della Juventus''

Poi segue il processo, presumo si informi un p? di pi? e dice :

"...Vedo un eccesso di giustizialismo. Se fossi stato nei panni di uno dei legali dei deferiti, dopo aver visto il comportamento di Palazzi, ci avrei messo meno di un'ora ad andarmene..."

Questa ? dedicata a quelli che pensano ancora che Moggi poteva anche andare a difendersi nei processi sportivi...

"C'? il serio rischio di una sentenza suicida, con tantissimi vizi procedurali che rischiano in seguito di invalidarla. Non credo che Guido Rossi riuscir? a fare in modo che gli interessati non facciano ricorso al Tar. E a mio avviso rivolgendosi al Tar le societ? non violerebbero la clausola compromissoria: la norma va interpretata anche perch? altrimenti non avrebbero avuto senso le dimissioni di De Lise."

Qui l'avvocato Stagliano ha sbagliato : andando al Tar si viola la clausola compromissoria : l'unica squadra coinvolta in calciopoli ad aver avuto il coraggio di rivolgersi al Tar ? l'Arezzo : bella forza, direte voi, era retrocessa! Calma, l'Arezzo si ? rivolto al Tar a campionato in corso, sono stati i giudici del Tar ad aspettare la conclusione del campionato. Bene, il Tar ha emesso sentenza e tale sentenza non ha detto bene all'Arezzo. La sanzione per aver violato la clausola compromissoria ? stata :

- un anno di inibizione al presidente dell`Arezzo;

- 3 punti di penalizzazione alla squadra;

- un?ammenda di 15.000 euro.

Bene, ? stato sufficiente un piccolo ricorso e il 5 dicembre 2007 la Corte di giustizia federale annulla l'intera sanzione.

La Juve rischiava la radiazione ? E cosa rischiava la Federazione e il calcio italiano se la Juve si fosse ritirata viste le ostilit? manifestate nei propri confronti ? Beninteso, se avessimo corrotto arbitri o giocatori avversari la Juve doveva essere radiata : ma, perdonatemi, aver commesso illecito sportivo per motivi "ambientali" ? una cosa che, veramente, non riesco ad accettare : come disse Lippi in una intervista non mi ricordo pi? a chi "Uno juventino non capir? mai perch? a lui si e agli altri no" : perfetta traduzione del fatto che se si parla solo di illeciti ambientali, allora di esempi ne abbiamo anche altrove : rolex, Recoba, i tabulati mostrati in tv da De Santis, le dichiarazioni di Bergamo, gli "Spinga, spinga", etc.

Sempre Forza Juve

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Tarallucci e vino - 49

Grazie Luca - 8

Abbiamo appena cominciato la lettura della parte motiva del ricorso al Tar presentato dalla Juve, parte chiamata ?Diritto?. Come avete avuto modo di notare, sto procedendo volutamente piano, una puntata a settimana anzich? due, per ?digerire? bene gli argomenti presentati, sempre in attesa della discussione del ricorso presentato da Carraro ( che doveva gi? essere discusso il 30 settembre ) e di quello di Giraudo ( anche se penso che quest?ultimo abbia lasciato stare con la giustizia sportiva ).

Bene, il primo argomento portato dalla Juve, rientrante nel capitolo :

?A) Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C..-?

era :

?1) Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge.- Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione.- Illogicit? e e ingiustizia manifesta.- Violazione dell?art. 3 L. 241/1990.-?

Come abbiamo avuto modo di leggere, i nostri avvocati, che vi ricordo sono l?Avv. Riccardo Montanaro, l? Avv. Paolo Vaiano e il Prof. Stefano Vinti, contestano le modalit? di composizione delle corti di giustizia sportiva e l?adozione unilaterale dei dimezzamenti dei tempi processuali concepita dal Commissario Straordinario a mezzo C.U. n. 12 del 15 Giugno 2006 che cos? recitava :

?COMUNICATO UFFICIALE N. 12

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PER ILLECITO SPORTIVO, DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVO

Il Commissario Straordinario, ai sensi dell?art 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce modalit? procedurali particolari e abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo da celebrarsi in prima istanza innanzi alla Commissione di Appello Federale e in seconda istanza innanzi alla Corte Federale, ai sensi dello Statuto Federale e delle disposizioni del Codice di Giustizia sportiva.

[?]?

Ok, andiamo al punto 2) del capitolo A).

?2) Violazione degli artt. 30 c. 5, 31 c. 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 c. 6 e 37 c. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito".?

Si continua a parlare del ?giudice naturale precostituito? : continuiamo la lettura.

?Tutta la procedura sanzionatoria svolta avanti agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. ? illegittima per essere stata sottratta alla competenza di primo grado spettante, ai sensi delle norme epigrafate, alla Commissione Disciplinare in materia di illeciti disciplinari asseritamente commessi da soggetti non qualificabili come Dirigenti federali e dell'esclusiva competenza funzionale della suddetta Commissione a conoscere delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di eventuali illeciti sportivi (art. 6 C, G, S.).?

Ragazzi, si parla di procedure processuali : mi spiace, ma se vogliamo capire bene cosa contestano i nostri avvocati, le norme epigrafate ce le dobbiamo leggere.

?ART. 30 Ordinamento della giustizia sportiva ? Statuto Federale

[?]

5. Le Commissioni Disciplinari, nominate per un quadriennio dal Presidente federale di intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio federale, giudicano in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi. Giudicano in primo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Le Commissioni Disciplinari che giudicano in secondo grado per i campionati e le competizioni organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l?attivit? giovanile e scolastica sono costituite presso le rispettive articolazioni organizzative.

[?]?

?ART. 31 Commissione d?appello federale ? Statuto Federale

1. La C.A.F. ? unica ed ha sede in Roma. La Commissione d?appello federale (C.A.F.) ? competente a giudicare, in ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva. Giudica altres? nei procedimenti per revocazione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali. La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.

[?]?

Dell?Art.32 dello Statuto Federale riporto il solo comma 7, per non appesantire pi? di tanto :

?Art. 32 Corte Federale ? Statuto Federale

[?]

7. La Corte federale giudica in via definitiva, su azione del Procuratore federale, i dirigenti federali ai fini delle incompatibilit?; dirime, anche d?ufficio, i conflitti che insorgano tra organi federali e giudica sulle eccezioni attinenti la regolarit? del loro funzionamento. La Corte federale giudica, in seconda ed ultima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali. La Corte federale giudica altres? sulla sussistenza dei requisiti di eleggibilit? dei candidati alle cariche federali.

[?]"

?Art. 25 Commissioni Disciplinari ? Codice di Giustizia Sportiva

[?]

6. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza nei casi di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, nonch? sulle violazioni dell?art. 27 dello Statuto, dell?art. 1 del presente Codice e su ogni altra violazione per la quale ? previsto deferimento della Procura federale.

[?]?

?Art. 37 Giudizio ? Codice di Giustizia Sportiva

1. II giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica ? di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della C.A.F. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di pi? incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale ? determinata dal luogo ove ? stato commesso l'illecito. La competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore; per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza ? determinata dal Presidente federale, salvo il potere di risoluzione dei conflitti da parte della Corte federale.

[?]?

Cosa possiamo evincere dalla lettura di questi tediosi articoli ? Che il procedimento CAF-Corte Federale viene svolto nei casi in cui gli ?imputati? siano dirigenti federali. Nel caso di tesserati, il procedimento avrebbe dovuto essere Commissioni Disciplinari-CAF. Certo, in questo processo ci sono un po? tutti : dirigenti federali, tesserati FIGC e tesserati AIA. La maggior parte, per?, mi sembra fossero tesserati FIGC, quindi quanto riportato dall?art.37 dovrebbe far propendere la decisione di ?Commissione disciplinare della Lega superiore? verso il procedimento per tesserati. Ma, come abbiamo visto sopra, interviene a piedi uniti sulla faccenda il Commissario Straordinario che avoca a s? la decisione e stabilisce CAF-Corte Federale : perch? ?

Continuiamo a leggere il nostro ricorso al Tar :

?La C.A.F. e la Corte Federale hanno ritenuto di assumere la competenza per la presenza, tra gli incolpati, di dirigenti federali, sulla scorta di quanto disposto, in via preventiva, dal Comunicato della F.I.G.C. n. 12 del 15 giugno 2006.?

Ecco, appunto?

?Questo modo di procedere e la relativa motivazione sono errati almeno per due ragioni:

a) nessuna disposizione del C.G.S. prevede l'attrazione alla competenza di primo grado della C.A.F. in caso di procedura relativa a clubs e tesserati, ove vi siano anche dirigenti federali tra gli incolpati;?

E? vero!

?b) in ogni caso, al momento di apertura del procedimento, non vi erano pi? dirigenti federali tra gli incolpati, essendosi tutti dimessi, per cui veniva comunque meno la ragione di competenza della C.A.F. nei loro confronti.?

Anche questo ? vero : Carraro, Mazzini, la Fazi, etc. si erano tutti dimessi : abbiamo per? visto nel caso delle dimissioni Moggi e Bergamo come l?argomento sia interpretato ad hoc, a seconda di come conviene.

?Anche su questo punto, le motivazioni assunte dalla Corte Federale (pag. 55 - 56 della decisione d?appello) non possono essere condivise.?

C?? qualcosa che si possa condividere della sentenza della Corte Federale ? E? un piacere sentirlo dire ai nostri avvocati, ? un rammarico sapere che non si ? proceduto?

?Viene infatti, del tutto a sproposito, citata la normativa relativa alla "vis actractiva esercitata dall'organo di giustizia sportiva di grado superiore rispetto alle astrattamente ipotizzabili competenze di giudici appartenenti a Leghe di grado inferiore, fissato dagli artt. 37, comma 1, e 28, comma 7 C.G.S.".?

?Art. 28 ? Procura Federale ? Codice di Giustizia Sportiva

[?]

7. Nel caso di pi? incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all?art. 37, comma 1, del presente Codice. Nel caso di pi? incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa, o il Giudice sportivo di 2? Grado per il Settore per l?attivit? giovanile e scolastica.?

Con la ?vis actractiva?, Sandulli ha giustificato i due gradi di giudizio CAF-Corte Federale : cosa ne pensano i nostri avvocati ?

?Si tratta, con tutta evidenza, di un principio che non ha nulla a che vedere con il caso in esame: qui non vi era questione di giudici di "Leghe di grado inferiore", ma della ordinaria competenza della Commissione Disciplinare per i giudizi relativi alla disciplina dei clubs e dei tesserati; competenza di natura funzionale, 'che nessuna norma consente e prevede di derogare.

Il C.G.S. prevede solo la competenza della C.A.F. in primo grado nei confronti dei procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali, ma nessuna disposizione prevede e consente la modifica delle competenze statuite per clubs e tesserati; ? indubbio che una siffatta modifica avrebbe dovuto essere stabilita a livello normativo generale.?

Chiaro, no ?

Purtroppo, ragazzi, sulla ?vis actractiva? si ? espresso il Tar del Lazio nella discussione del ricorso De Santis : anche lui, da tesserato AIA, contesta i due gradi di giudizio e il Tar gli risponde cos? :

?[?]

Ed invero, come apertis verbis statuito dalla decisione della Corte federale, nella vicenda in esame ha operato il principio della vis atractiva esercitata dall?organo di giustizia sportiva di grado superiore, allo scopo di realizzare la concentrazione dell?intero procedimento nei confronti di tutti gli incolpati (il c.d. simultaneus processus).

[?]

Correttamente, dunque, il procedimento ? stato instaurato innanzi alla C.A.F. che, ai sensi dell?art. 31, I comma, dello Statuto della F.I.G.C. e dell?art. 26, II comma, del C.G.S. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.

Va precisato, anche se tale aspetto, a bene vedere, travalica ampiamente i limiti della controversia, come la disciplina della connessione non incida sul principio del giudice naturale, la cui nozione va enucleata non solo alla stregua delle norme sulla competenza generale, ma anche di quelle derogatorie, che siano peraltro rispettose della regola della precostituzione dell?organo.

In altri termini, ci? che conta ? che la competenza sia determinabile sulla base di regole vigenti nel dies facti.

Allo stesso tempo, va evidenziato come tale modifica della competenza per connessione non abbia affatto privato il ricorrente di un "grado di giudizio", atteso che al plesso Commissione disciplinare - C.A.F. ? subentrato il plesso C.A.F. - Corte federale; in entrambe le ipotesi, trova integrale attuazione la regola del doppio grado di giudizio.?

Quindi, per il Tar la ?vis actractiva? ? correttamente applicata, non viola il principio del giudice naturale e poi di cosa ti lamenti ? Hai comunque avuto due gradi di giudizio! Non ha importanza che non siano quelli previsti nel caso in cui l?unico imputato fossi stato tu : qui di imputati ce ne sono molti e si applica il principio della Lega Superiore.

I nostri avvocati aggiungono anche che :

?Va da s? che tale modifica non pu? essere legittimamente stata determinata dal Comunicato n. 12 del Commissario della F.I.G.C., che non aveva questa volont? e non ne possedeva i requisiti formali e procedurali.?

Umilmente chiedo ai nostri avvocati : Guido Rossi non aveva questa volont? ? Guido Rossi non ne possedeva i requisiti formali e procedurali ?

Leggendo come si esprime il Tar sulla ?vis actractiva?, sono sicuro che gli avrebbe risposto che il Commissario Straordinario ha potuto prendere questo provvedimento proprio per la Straordinariet? del momento...

Attenzione : non sto dicendo che il Tar ci avrebbe dato torto, almeno su questo argomento; sto dicendo che, nella fattispecie, mi avrebbe fatto piacere vedere argomentate queste ultime affermazioni un p? meglio...

Tarallucci e vino - 49

Grazie Luca - 8

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Tarallucci e vino - 50

Grazie Luca - 9

Vedo che con l'autunno si ? ripreso il ritmo veloce delle sedute nelle varie sedi di giudizio : particolarmente grave la sentenza della Corte Federale sul ricorso avente per oggetto le schede svizzere : passi per la posizione di Moggi le cui dimissioni vengono accettate o meno a seconda dei marosi. Ormai la faccenda delle dimissioni in Calciopoli la conosciamo. Moggi per? aveva avuto un'ulteriore sanzione di 6 mesi in un altro procedimento che lo vedeva coinvolto : ecco che successe alla Corte Federale :

"tratto da LA NAZIONE del 02/08/2007 pag. 39

Sono state depositate le motivazioni della Corte Federale della Federcalcio con le quali ha deciso di togliere sei mesi di squalifica a Luciano Moggi per la vicenda GEA. Il giudice Sandulli ha corretto la sentenza di primo grado sostenendo che Moggi non ? punibile perch? dimissionario dalla Federcalcio dal 16 maggio del 2006. Insomma, non ? possibile giudicare e condannare un non tesserato, un principio gi? adottato normalmente come nel caso di Bergamo per la vicenda Calciopoli. Fin qui niente di strano. La cosa per? acquista contorni grotteschi quando si scopre che lo stesso giudice Sandulli si era espresso in maniera contraria quando Moggi chiese di non essere giudicato per Calciopoli perch? non tesserato.

Ora Moggi chieder? l'annullamento della sentenza per la squalifica a cinque anni."

La gravit? ? particolamente evidente in situazioni come quella di Bertini : l'attuale presidente della Corte Federale, Dott. Giancarlo CORAGGIO, dice che non si poteva procedere nei confronti di Bertini perch? gi? valutata la sua posizione in calciopoli!

Dico la mia : dopo questa sentenza, a rassegnare le dimissioni doveva essere il Sig. Gussoni il quale ha immediatamente preso provvedimenti alla presentazione degli specchietti delle schede svizzere : a mio parere, ben fa Bertini a chiedere i danni.

Scusate l'excursus, procediamo con la lettura del ricorso abortito al Tar.

Stiamo leggendo le motivazione addotte dalla nostra difesa. Nelle prime due motivazioni del capoverso :

?A) Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.?

ovvero :

?1) Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge.- Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione.- Illogicit? e e ingiustizia manifesta.- Violazione dell?art. 3 L. 241/1990.-?

e

?2) Violazione degli artt. 30 c, 5, 31 c. 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 c. 6 e 37 c. del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito".

Con il punto 1), i nostri avvocati hanno sostanzialmente contestato la nomina di Ruperto e dei componenti della C.A.F. che si sono dovuti dimettere a seguito del provvedimento del CSM del 14 Giugno 2006. Nel caso di Ruperto, viene contestato il metodo di individuazione del sostituto di Martellino. Nel caso dei membri sostituiti alla C.A.F. viene contestato proprio il provvedimento, giacch? in termini numerici i membri che rimanevano in carica erano sufficienti a costituire il collegio della C.A.F.

Con il punto 2), i nostri avvocati contestano la procedura : anzich? Commissione Disciplinare e C.A.F., come dovrebbe essere in caso di illecito sportivo commesso da tesserati, il Commissario Straordinario decide unilateralmente che si debba procedere con C.A.F. e Corte Federale. Procedura questa valida in caso di giudizio nei confronti di dirigenti federali, i quali pure c?erano in questo processo ma l? giunti dimissionari. I nostri avvocati contestano anche l?applicazione della ?vis atractiva? che farebbe ?attrarre? la procedura valida secondo il principio della Lega maggiore.

Bene, procediamo con la lettura del punto 3), sempre del capoverso A).

?3) Violazione del principio del contraddittorio.

Violazione dell?art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C., dell?art. 7 dello Statuto del C.O.N.I..- Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell?istruttoria, della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Come da prassi, riporto i commi contestati :

?ART. 30 Ordinamento della giustizia sportiva ? Statuto Federale

1. Gli Organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente federale, dal Consiglio federale o dall?Assemblea agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terziet?, assicurate da specifiche norme. Il codice di giustizia disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici.

2. Le norme relative all?ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal codice di Giustizia Sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall?articolo 27, comma 3.

[?]?

L?intero art.7 dello Statuto del CONI ? lunghissimo : riporto solo ci? che mi sembra attinente :

?Art. 7 Giunta Nazionale ? Statuto del C.O.N.I.

1. La Giunta Nazionale ? l?organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell?attivit? amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate - e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne ? e sugli Enti di promozione sportiva.

[?]

5. La Giunta Nazionale:

[?]

f) propone al Consiglio Nazionale il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di accertate gravi irregolarit? nella gestione o di gravi violazioni dell?ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilit? di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle Federazione sportive nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento ad acta delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali;

[?]?

Leggiamo cosa contestano i nostri avvocati in questo punto.

?Con il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 12 in data 15 giugno 2006, sono stati abbreviati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo; nella specie tali termini sono stati praticamente e irragionevolmente dimezzati, con provvedimento reso quando era gi? avviato l'iter della procedura di indagine e volta all'applicazione delle sanzioni; e ci? nonostante la natura della controversia, la sua complessit?, il numero di parti coinvolte, gli interessi in gioco, etc. richiedessero maggiore approfondimento e tempo rispetto ai termini ordinari (che si sarebbero dovuti quindi allungare e non abbreviare).?

Ok, i nostri avvocati contestano un altro dei provvedimenti unilaterali presi dal Commissario Straordinario, ovvero l?abbreviazione dei tempi procedurali, definiti ?irragionevolmente dimezzati?. Continuiamo a leggere :

?La riduzione dei termini ? stata approvata dal Commissario Straordinario richiamando l'art. 29 c. 11 del C.G.S.;?

Andiamo a leggere il comma :

?Art. 29 Reclami di parte e ricorsi di Organi federali ? Codice di Giustizia Sportiva

[?]

11. II Presidente federale ha facolt? di stabilire modalit? procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi di giustizia sportiva ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una pi? sollecita conclusione dei procedimenti.

[?]?

Ok ? Continuiamo a leggere :

?questa disposizione - che di per s? risulta sospettabile di illegittimit? alla luce delle norme dello Statuto della F.I.G.C. sulla giustizia sportiva, che caratterizzano il C.G.S. come una norma federale, di spettanza dell'organo assembleare - ? stata per di pi?, illegittimamente applicata nel caso di specie: ?

Sentiamo :

?- non ? stata previamente comunicata n? agli Organi di giustizia n? alle parti, come imposto dalla norma stessa;?

Non possiamo sapere degli Organi di giustizia; possiamo per? credere ai nostri avvocati e dire che la comunicazione preventiva, cos? come imposto dal comma 11 dell?art.29, non ? giunta alla principale imputata, ovvero la Juve.

?- non ? stata motivata con riguardo alle ragioni astrattamente indicate dalla norma;?

Non me lo fate ritrascrivere, fidatevi : nel C.U. n.12 del Commissario Straordinario sono indicate solo le tempistiche in vari casi; nessun accenno ai motivi per i quali si decide di modificare i termini procedurali; certo, la richiesta di motivazioni non era esplicitamente richiesta nel comma.

?- ha fatto riferimento a procedimenti per illecito "da celebrarsi", quando ancora si era nella fase delle indagini da parte dell'Ufficio Indagini, con ci? indebitamente anticipando e condizionando l'esito delle indagini stesse e dell'attivit? del Procuratore Federale.?

Che arguzia, avvocati!

E? vero il provvedimento ? del 15 Giugno 2006, Palazzi stava ancora lavorando : ? sufficiente leggere la data del deferimento di Borrelli : 19 Giugno 2006.

I nostri avvocati dicono : tu hai preso un provvedimento su un processo da celebrarsi, quando c?era la possibilit? che, a seguito delle indagini di Palazzi, Borrelli decidesse di non deferire. Cos? facendo, invece, Borrelli non poteva che deferire.

Borrelli ? Quello che si lamentava per l?assenza di pentiti ?

"Arbitri, la sfilata del silenzio Borrelli: Non ci sono pentiti

Repubblica ? 08 giugno 2006 pagina 60 sezione: SPORT

[...]

In serata Borrelli spiegher?: ?Un pentito ancora non c' ?, confessioni non ci sono ancora state?.

[...]"

Alla prossima con il punto 4)

Tarallucci e vino ? 50

Grazie Luca 9

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Tarallucci e vino - 51

Grazie Luca - 10

Prima di continuare, piccola chiosa sulla sentenza Tar relativa al ricorso di Carraro. La commenteremo subito dopo aver finito di (ri)commentare il ricorso della Juve. Una cosa per? la si pu? subito dire : il Tar non poteva che prendere una decisione del genere. Mi spiego : l?opera indiscriminata delle cancellazioni delle sanzioni iniziata alla Corte Federale e proseguita alla Camera Arbitrale del Coni, aveva portato il dirigente federale in questione ad avere una situazione definibile grottesca : una sanzione pecuniaria a fronte di nessuna, dicansi nessuna, infrazione del Codice di Giustizia Sportiva! Cosa poteva fare il Tar se non togliergli questa multa ?

Non potevamo certo aspettarci dal Tar una valutazione del ?come? si sia arrivati a questa situazione : non voglio dire che Sandulli sia diretta emanazione del Carraro ( sebbene ci sia qualcuno che lo pensa e lo dice ); ma la ?vicinanza? del Sandulli Piero alla Lazio mi sembra inequivocabile, o no ? Orbene, per salvare la Lazio, la definizione che Carraro si occupa del regolare svolgimento del campionato viene pronunciata per la prima volta proprio da Sandulli, in Corte Federale. E dobbiamo dimenticare che il presidente della Camera Arbitrale ha dichiarato pubblicamente di aver ricevuto pressioni da parte del presidente del Coni, tal Petrucci, proprio in relazione al ricorso di Carraro ? Se la sanzione pecuniaria non ? svanita nel nulla gi? in quella sede ? solo perch? la Camera di Conciliazione ed Arbitrato del Coni non pu? emettere decisioni in tal senso. Sono stato facile profeta a prevedere che a Carraro il Tar avrebbe tolto i ?residui??

Riprendiamo il commento del ricorso al Tar della Juve con il quarto ed ultimo motivo del capitolo

?A) Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C..?

Sostanzialmente nei primi tre punti si sono contestati i Comunicati Ufficiali del Commissario Straordinario, ovvero le modalit? con cui si ? arrivati alla nomina di Ruperto Cesare alla presidenza della C.A.F.; la nomina di sostituti ai dimissionari ( causa direttiva C.S.M. ) componenti la C.A.F. ( non necessaria, poich? i rimanenti erano numericamente sufficienti a comporre la corte ); la procedura per i tesserati dovrebbe essere Commissione Disciplinare-C.A.F. e non C.A.F.-Corte Federale prevista per i dirigenti federali ( numericamente inferiori rispetto ai tesserati coinvolti ); la decisione unilaterale di dimezzare i tempi del processo.

Bene, procediamo.

?4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost.- Violazione dell?art. 30 dello Statuto F.I.G.C..- Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Leggiamo, prima di commentare.

?Si deve censurare l?indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare sportivo di intercettazioni telefoniche acquisite in (e relative a) altro procedimento.?

Siamo d?accordo con voi, avvocati. Ma abbiamo visto in pi? sentenze ( alla Camera Arbitrale del Coni e anche nelle sentenze Tar, come quella De Santis ) che l?argomento ? alquanto indigesto ai giudicanti : si appellano al fatto che non si possa ?riversare? le intercettazioni telefoniche ?solo? fra procedimenti penali; dicono che sia lecito che le intercettazioni possano essere prese in esame dalla giustizia sportiva per verificare se ci siano violazioni in base al Codice di Giustizia Sportiva e motivazioni analoghe. Per cui?

?Questa modalit? costituisce una grave violazione delle garanzie costituzionali di cui alle norme epigrafate, in quanto la limitazione alla segretezza delle comunicazioni personali, prevista dalla Costituzione (art. 15 c. 2) solo a seguito di una previsione di legge, nell?ambito esclusivo dei procedimenti penali e sulla base di ipotesi e guarentigie specifiche, viene qui utilizzata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e senza alcuna copertura legislativa.?

Anche su questo siamo d?accordo. Ma la Costituzione, cos?? ? A titolo di esempio, e scusate se faccio sempre lo stesso, Vittorio Emanuele ha potuto beneficiare a Potenza di garanzie che sono state negate a cittadini, loro s?, italiani. Per Vittorio Emanuele, ? intervenuto il Garante della Privacy, Prof. Pizzetti. Per Vittorio Emanuele, ? intervenuto il Guardasigilli, nella fattispecie l?On.Mastella ( per altro, juventino ) che ha inviato gli ispettori a capire cosa stava facendo John Henry Woodcock. Per un cittadino nato a Monticiano ( Siena ) tutto ci? non ? avvenuto : a tutt?oggi (ri)chiedo : perch? ?

?In questo senso, risulta assolutamente incongrua la parte della decisione della Corte Federale (pag. 56) in cui si afferma che le intercettazioni sarebbero legittimamente acquisibili ed utilizzabili in quanto ?atti dei procedimenti penali? ai sensi dell?art. 2 c. 3 della L. 401/1989.?

Oh, bella, leggiamolo questo comma :

?3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.?

Avete letto cosa dice questo comma ? Che si, le potete acquisire queste intercettazioni, ma non pubblicare ai sensi dell?art.114 del Codice Penale. Ah gi?, dimenticavo : a tutt?oggi non sappiamo chi ha fatto avere le intercettazioni ai giornali?anche se ci sarebbe un?intervistina ai due Woodcock di Napoli in cui fanno precise accuse?.anche queste, sebbene molto gravi, cadute nel dimenticatoio?

?La circostanza che le intercettazioni, in quanto facenti parte del fascicolo penale, siano acquisibili non dimostra infatti che siano utilizzabili, al di fuori delle garanzie stabilite dal processo penale.?

Acquisibili ma non utilizzabili vorrebbe dire tenerne conto a supporto di precise accuse ? Ma, avvocati, come potrebbero fare a meno delle intercettazioni come mera accusa ?

?Tant?? vero che l?utilizzo delle intercettazioni telefoniche ? prevista solo per specifici reati, non potendo essere applicato al di fuori di questa previsione.

In ordine alla inutilizzabilit? delle intercettazioni in ambito di procedimento disciplinare, cfr. Cass. SS.UU., 12 giugno 1998 n. 5895.?

Anche se so che si sarebbe divincolato, come mi sarebbe piaciuto sapere cosa ne avrebbe pensato il Tar, soprattutto del confronto con una sentenza della Corte di Cassazione. Peccato!

?A ci? si devono aggiungere altre considerazioni altrettanto importanti, nel senso della parzialit? ed inattendibilit? dell?attivit? di indagine e giudizio da parte degli organi della F.I.G.C.:?

Uh, sentiamole :

?a) le intercettazioni ritenute rilevanti sono state solo una minima parte di quelle disponibili;?

Vero!

?b) di fatto, ? stata impedita qualsiasi possibilit? di valutare i comportamenti dei soggetti indagati nel loro complesso, posto che non ? stato dato ingresso alle altre intercettazioni, n? ad altri mezzi di prova;?

Non a tutti : alcuni in Corte Federale, hanno potuto portare prove : vedasi Tombolini per Lazio-Brescia, per esempio.

?c) si ? dunque operato un giudizio sulla base di una ?scelta? unilaterale e parziale dei mezzi di prova, proponendo alle corti della F.I.G.C. una ?verit?? gi? preconfezionata sulla base di un preciso indirizzo, in base al quale sono state scelte le prove conformi, ed escluse quelle non conformi alla tesi accusatoria.?

Anche questo ? verissimo.

?In questo senso, risulta comprensibile la preoccupazione della Corte Federale di ?sminuire? la portata e il valore delle intercettazioni ai fini della decisione (a pag. 56, le stesse vengono definite ?mera circostanza storica?, che non acquisirebbe ?rilievo quali prove in s? degli addebiti rivolti ai deferiti ??).?

Se letto integralmente il passo in questione, ? ancora pi? scandaloso :

?Di assorbente rilievo appare a questa Corte l?osservazione che nella prospettiva motivazionale adottata dalla CAF, le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali non vengano generalmente in rilievo quali prove in s? degli addebiti rivolti ai deferiti, ma come mera circostanza storica ? non disconosciuta nella sua esistenza, n? nel suo oggetto, n? nella sua veridicit?, dagli incolpati ? suscettibili di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con gli altri elementi probatori acquisiti, in una parola di valutazione di merito.?

Se capisco l?italiano, qui si dice che le intercettazioni non sono in s? prova degli addebiti rivolti ai deferiti ( come hanno notato i nostri avvocati ) ma sono comunque suscettibili di lettura critica e interpretazione logica. Sebbene sia difficile da fare, posso anche cercare di capire questo passaggio; ma ci? che proprio non capisco ? ?il collegamento con gli altri elementi probatori acquisiti? : QUALI ?

?La motivazione ? palesemente contraddittoria, poich? di fatto le intercettazioni hanno rappresentato l?unico elemento probatorio assunto e la stessa sentenza d?appello afferma di avere inteso valutare ?nel merito? i contenuti delle intercettazioni, assumendole appieno come elemento probatorio essenziale.?

Avete visto che lo hanno notato anche i nostri avvocati ? Diciamolo ad alta voce : le intercettazioni telefoniche sono l?unico elemento probatorio acquisito!

Alla prossima, dove cominceremo con la seconda parte delle motivazioni, quelle contrassegnate con la lettera B).

Tarallucci e vino - 51

Grazie Luca - 10

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Tarallucci e vino - 52

Grazie Luca - 11

Proseguiamo sempre lentamente nella lettura del ricorso della Juve abortito al Tar del Lazio : la lentezza, ripeto, ? voluta per meglio consentire la lettura e l?assimilazione degli argomenti che in qualche caso sono indigesti. Ringrazio sempre coloro che hanno la pazienza di seguire ( ps. per van hooijdonk : grazie per la proposta; sappi per? che cccp non ? un nostalgico ricordo di ci? che ? stato n? un velato riferimento alla fedelt? della ?linea? : ? un acronimo ;- ) dicevo, di seguire questa ?saga? dolorosa di ?quello che sarebbe potuto essere e non lo ? stato? : continuo a ritenere sia essenziale conoscere per poterci difendere un po? da tutti, ivi compresa una classe che pretenderebbe di informarci fornendoci per? solo i particolari che fanno comodo a loro?

Dunque, abbiamo finito il commento dei quattro punti costituenti il capoverso A). Come detto nella scorsa puntata, il capoverso A) riguarda essenzialmente la ricusazione dei provvedimenti adottati dal Commissario Straordinario per il tramite dei C.U. nn. 12, 14 e 15 del giugno 2006. Solo il punto 4 si differenzia affrontando l?argomento ( spinoso! ) delle intercettazioni : su quest?ultimo argomento, nel frattempo, abbiamo avuto modo di vedere cosa ne pensa il Tar ricordando come si ? espresso nella sentenza dell?arbitro Massimo De Santis ( deferito in calciopoli, ricordo, non per prossimit? moggiane, ma per aver imbastito, con Bergamo e Mazzini, l?unico illecito sportivo rimasto illeso dalle mondature sandulliane : Lecce-Parma : un illecito sportivo la cui beneficiaria risulta non essere al corrente : il loro presidente onorario, senza potere di firma, sebbene ci metta la grana, viene restituito dalla camera arbitrale del Coni alle vittime soccombenti lo strapotere che veniva esercitato da Torino : il risultato ? che andrebbe chiesto al trio ( non triade, yup! ) De Santis-Mazzini-Bergamo come mai quel pomeriggio di maggio organizzano questo bell?illecito, a che pro ? Anche rispettando il teorema beatric-nardulliano, se anche De Santis avesse risposto a degli ordini, questi sarebbero arrivati dalla coppia di cui sopra, giusto ? E questa coppia, che vantaggi ne traeva ? O forse dobbiamo chiudere la questione con la convinzione che tutto ci? ? avvenuto perch? Mazzini e Bergamo sono toscani ? Quindi il vantaggio di De Santis ? ingraziarsi i superiori e il vantaggio dei superiori ? quello di avere una squadra della propria regione in Serie A; bene, allora perch? i bolognesi se la prendono con la Juve ? Ed anche Mazzone ? ).

Finito l?onanismo mentale, si procede alla lettura del capoverso B), scusate sempre.

?B) Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.?

Interessante, ? vero ? Cominciamo dunque a leggere il primo punto del capoverso B) ovvero il punto 5.

?5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-?

Sempre pi? interessante, continuiamo a leggere :

?Le motivazioni della decisione d?appello della Corte Federale hanno determinato la sostanziale conferma delle sanzioni pi? gravi applicate dalla C.A.F., senza che siano intervenute sostanziali differenze nella valutazione e qualificazione giuridica dei fatti.?

Beh, avvocati, questo ? un po? colpa vostra, o meglio delle direttive che vi ha impartito il vostro cliente, non ? vero ?

?Alla Juventus ? stato dunque imputato un unico ?illecito sportivo?, di cui all?art. 6 C.G.S., ma non riferito, come richiederebbe la norma federale, ad uno specifico episodio di ?compimento .. di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare ? un vantaggio in classifica??; si tratta, invece, di una costruzione astratta per la quale ?la pluralit? di condotte poste in essere da Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all?art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l?atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica? (cos? la Procura Federale).

Questa posizione non pu? assolutamente essere condivisa, sul piano della logica, prima ancora che della logica giuridica.?

Kefeo, non sei solo : anche gli avvocati della Juve la pensano come te : non sei contento ?

?A contrario si deve affermare, in termini del tutto ovvi ma decisivi nel caso di specie, che non ? il numero delle condotte che cambia la sostanza e la qualificazione giuridica delle condotte stesse; e, se ogni singola condotta non realizza l?illecito sportivo, questo non pu? ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate.?

Questo dovrebbe essere marchiato a fuoco nella mente di ogni tifoso juventino : ricordatelo sempre : noi non abbiamo commesso nessun illecito sportivo, nessuno ( al contrario, per esempio di Fiorentina e Milan in modo diretto e della Lazio via presidente federale! ) : ci mandano in serie B con la somma di articoli 1 e noi, come direbbe Pino di Zelig, m*****a, oh, muti!

?La Juventus non poteva essere condannata per illecito sportivo, per la semplice e definitiva ragione che, per stessa ammissione delle Corti della F.I.G.C., tale illecito non ha commesso.?

Scusate, ho i lucciconi?

?Da ci? consegue il venir meno necessario delle sanzioni pi? gravi perdita degli scudetti e retrocessione in Serie B).?

?ehm, la richiesta di danni viene dopo?

?Questa conclusione trova la sua dimostrazione pi? evidente e clamorosa nella stessa decisione della Corte Federale, che a distanza di poche pagine fa due affermazioni in totale e palese contrasto tra di loro.?

Leggiamo cosa hanno scovato i nostri avvocati, o pensate che a Torino le carte non le abbiano mai lette ?

?A pag. 67 la Corte afferma infatti che ?merita adesione ? la convinzione della compiuta verificazione dell?esito dell?illecito sportivo, e cio? dell?alterazione della classifica, a vantaggio della Juventus, del Campionato 2004-2005, per effetto del condizionamento del settore arbitrale?.?

Qui la Corte Federale fa riferimento al fatto che merita ?adesione?, ovvero ? d?accordo con quanto deciso alla C.A.F. al riguardo.

?Nelle successive pagine si tenta di dare dimostrazione di questo assunto, senza peraltro indicare neppure una gara il cui risultato sarebbe stato falsato dal presunto condizionamento del settore arbitrale: e non vi ? chi non veda come non vi possa essere condizionamento del risultato, se non per il tramite, accertato e dimostrato, della intervenuta influenza sul risultato di una o pi?, specifiche, partite.?

Stramaledettamente vero : nemmeno nelle quattro partite portate come prova da Palazzi, Ruperto n? tanto meno Sandulli trovano illeciti : si chiedono i nostri avvocati : come si ? potuto condizionare, anche ambientalmente, la classifica ( gi? perch? noi si ? accusati di modificare la classifica! ) e non si riesce a trovare una evidenza, una, di questo condizionamento ?

?Se questo rilievo sarebbe di per s? sufficiente a sovvertire la valutazione data dalle Corti della F.I.G.C. ? per totale mancanza di prova dell?illecito e del suo ?esito?, e cio? l?alterazione della classifica ? la clamorosa contraddizione nella decisione della Corte Federale emerge subito dopo; e nella specie, a pag. 70-71 della motivazione della Corte, in cui si legge che per tutti gli incolpati appartenenti alla F.I.G.C. e gli arbitri e designatori non ? stata raggiunta la prova della integrazione dell?illecito sportivo; afferma espressamente la Corte che la presenza di condotte sleali ?? non basta a far presumere che vi fosse il fine palese o occulto di determinare l?alterazione del campionato a favore della Juventus, soprattutto in assenza di adeguato movente? (pag.71).?

Increbile ? Clamoroso ? No, basta leggere con distacco la sentenza della Corte Federale per incappare in queste contraddizioni?

?Ma, a questo punto, non comprendiamo pi?:?

?non siete i soli, cari avvocati, non siete i soli?

?come pu? la Juventus avere integrato un illecito sportivo tale da alterare i risultati sportivi, se i soggetti arbitrali e federali che avrebbero necessariamente dovuto porre in atto le condotte per falsare il risultato sportivo vengono su questo punto espressamente prosciolti??

?da queste parti ce lo chiediamo da oltre due anni, cari avvocati?

?Per dire che l?illecito vi era stato e aveva prodotto l?esito dell?alterazione del risultato, occorrevano non solo dimostrazioni specifiche su singole partite, ma anche il necessario e preponderante concorso degli esponenti arbitrali e federali: concorso che ? stato del tutto escluso!?

Era quello che ci aspettavamo : condannati per aver commesso illecito sportivo : abbiamo pagato tizio, abbiamo scelto l?arbitro caio, etc. Nulla di tutto questo : 109 anni di storia buttati al cesso, Serie B, denigrazione e schernimento per sempre!

?L?illecito sportivo ex art. 6 C.G.S. a carico della Juventus ? dunque del tutto inconsistente e contraddetto in modo clamoroso dalla stessa decisione della Corte Federale.

Per l?integrazione dell?illecito sportivo occorre infatti, a mente dell?art. 6 C.G.S., che gli atti posti in essere siano idonei ed adeguati a perseguire lo scopo di turbare la regolarit? della competizione sportiva. La C.A.F. e la Corte Federale - che ha tra l?altro escluso l?integrazione di illeciti sportivi da parte di altri clubs soggetti a procedimento, invece condannati per illecito dalla C.A.F. ? hanno viceversa ritenuto che nessuno dei comportamenti riscontrati, ad esempio in capo agli arbitri, cio? ai soggetti tramite i quali si sarebbe dovuto conseguire il risultato illecito, integrasse l?illecito sportivo; anzi, la gran parte degli arbitri ritenuti responsabili dalla Procura Federale sono stati prosciolti, con ci? minando alla radice l?impianto accusatorio.?

C?? bisogno di commentare ?

?Risulta dunque evidente l?errore di valutazione e di motivazione in cui sono incorse le Corti della F.I.G.C., ritenendo integrato un illecito sportivo che non aveva alcuna idoneit? ed adeguatezza, posto che non aveva effettivamente coinvolto i rappresentanti della classe arbitrale; si trattava dunque, ancora una volta, di comportamenti censurabili ai sensi del solo art. 1 C.G.S..?

E questo lo ha sempre riconosciuto anche il Direttore : al massimo, violazione del generalissimo art.1; vi ricordo, altres?, che nella riscrittura del Codice di Giustizia Sportiva, l?art.1 ? stato modificato integrando anche la mancanza di lealt? se si viene pizzicati a discutere con dirigenti federali e AIA : come si fa a non discutere con gli arbitri, se l?art.65 delle NOIF obbliga la squadra ospitante a mettere a disposizione un dirigente che si deve occupare dell?arbitro della partita ?

?Pertanto, anche nella interpretazione dell?art. 6 C.G.S., avanzata dalle Corti, secondo cui sarebbe possibile un illecito sportivo per atti idonei e diretti ad ?assicurare a chiunque un vantaggio in classifica?, anche se non vi fosse condizionamento sul risultato di singole gare ? e si tratta con tutta evidenza di una ipotesi difficilmente configurabile o quanto meno marginale ? si dovrebbe riscontrare l?assoluta illegittimit? delle decisioni assunte ed impugnate.?

Pensate, avvocati, che a Napoli vogliono integrare il 416 del Codice Penale pur ammettendo che non sono state rilevate ( nemmeno l?!) corruzioni classiche!

?Infatti, in questa ipotesi cos? particolare occorrerebbe una prova particolarmente stringente circa la direzione e la idoneit? degli atti a conseguire un vantaggio in classifica, che non pu? che passare per il necessario coinvolgimento dei soggetti che hanno la potest? di determinare tale vantaggio; in altri termini, costruire una fattispecie di ?generico vantaggio in classifica? non pu? tradursi, come invece ? stato nel caso di specie, nel modo per sottrarsi della necessit? di dare la prova della univoca direzione ed idoneit? degli atti ad alterare il risultato sportivo; o nel pretendere di invocare una motivazione fondata su presunzioni o convincimenti (di per s? labili, transeunti e giuridicamente irrilevanti) della ?opinione pubblica?.

Ed ecco che siamo arrivati al punto : siamo andati in Serie B per presunzioni o convincimenti dell? ?opinione pubblica?! Ma questo non l?ha detto pi? volte il Prof. Mario Serio, componente della Corte Federale presieduta da Monsieur Sandull? ?

Tarallucci e vino - 52

Grazie Luca - 11

PS Nel frattempo esce carne al fuoco : ? di oggi l'arbitrato di Paparesta : commenteremo anche quello, sempre dopo la pronunzia del Tar dell'ex Presidente Federale.

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Ogni volta che leggo queste pagine mi viene un nervoso pazzesco.

La voglia di spaccare la faccia al primo "perdente" di turno (attenzione che non si parla di tifosi...).

Io farei leggere questi articoli ai giocatori come Chiellini e Del Piero.... giusto per farli caricare un p? prima delle partite con le milanesi e per mandare, una volta di pi?, a quel paese i neodirigenti della Juventus.

Questo ? il mio pensiero su calciopoli e sul dopo calciopoli:

penso che Collina (unico beccato con le mani nella marmellata) fa EFFETTIVAMENTE e alla LUCE del SOLE quello che vuole con arbitri e classifica di serie A alla modica cifra di 500mila euro, ovvero hanno creato quanto "immaginato" con la Juventus durante calciopoli... diciamo che ? come sputare in faccia a tutti i tifosi per ben due volte.

Modificato da kebol

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Joined: 14-Dec-2006
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Ogni volta che leggo queste pagine mi viene un nervoso pazzesco.

La voglia di spaccare la faccia al primo "perdente" di turno (attenzione che non si parla di tifosi...).

Io farei leggere questi articoli ai giocatori come Chiellini e Del Piero.... giusto per farli caricare un p? prima delle partite con le milanesi e per mandare, una volta di pi?, a quel paese i neodirigenti della Juventus.

..........

.quoto.quoto e io toglierei anche la parentesi

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1053 messaggi

Tarallucci e vino - 52

Grazie Luca - 11

?Alla Juventus ? stato dunque imputato un unico ?illecito sportivo?, di cui all?art. 6 C.G.S., ma non riferito, come richiederebbe la norma federale, ad uno specifico episodio di ?compimento .. di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare ? un vantaggio in classifica??; si tratta, invece, di una costruzione astratta per la quale ?la pluralit? di condotte poste in essere da Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all?art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l?atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica? (cos? la Procura Federale).

Questa posizione non pu? assolutamente essere condivisa, sul piano della logica, prima ancora che della logica giuridica.?

?A contrario si deve affermare, in termini del tutto ovvi ma decisivi nel caso di specie, che non ? il numero delle condotte che cambia la sostanza e la qualificazione giuridica delle condotte stesse; e, se ogni singola condotta non realizza l?illecito sportivo, questo non pu? ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate.?

?La Juventus non poteva essere condannata per illecito sportivo, per la semplice e definitiva ragione che, per stessa ammissione delle Corti della F.I.G.C., tale illecito non ha commesso.?

?Da ci? consegue il venir meno necessario delle sanzioni pi? gravi perdita degli scudetti e retrocessione in Serie B).?

?Questa conclusione trova la sua dimostrazione pi? evidente e clamorosa nella stessa decisione della Corte Federale, che a distanza di poche pagine fa due affermazioni in totale e palese contrasto tra di loro.?

?A pag. 67 la Corte afferma infatti che ?merita adesione ? la convinzione della compiuta verificazione dell?esito dell?illecito sportivo, e cio? dell?alterazione della classifica, a vantaggio della Juventus, del Campionato 2004-2005, per effetto del condizionamento del settore arbitrale?.?

?Nelle successive pagine si tenta di dare dimostrazione di questo assunto, senza peraltro indicare neppure una gara il cui risultato sarebbe stato falsato dal presunto condizionamento del settore arbitrale: e non vi ? chi non veda come non vi possa essere condizionamento del risultato, se non per il tramite, accertato e dimostrato, della intervenuta influenza sul risultato di una o pi?, specifiche, partite.?

?Se questo rilievo sarebbe di per s? sufficiente a sovvertire la valutazione data dalle Corti della F.I.G.C. ? per totale mancanza di prova dell?illecito e del suo ?esito?, e cio? l?alterazione della classifica ? la clamorosa contraddizione nella decisione della Corte Federale emerge subito dopo; e nella specie, a pag. 70-71 della motivazione della Corte, in cui si legge che per tutti gli incolpati appartenenti alla F.I.G.C. e gli arbitri e designatori non ? stata raggiunta la prova della integrazione dell?illecito sportivo; afferma espressamente la Corte che la presenza di condotte sleali ?? non basta a far presumere che vi fosse il fine palese o occulto di determinare l?alterazione del campionato a favore della Juventus, soprattutto in assenza di adeguato movente? (pag.71).?

?come pu? la Juventus avere integrato un illecito sportivo tale da alterare i risultati sportivi, se i soggetti arbitrali e federali che avrebbero necessariamente dovuto porre in atto le condotte per falsare il risultato sportivo vengono su questo punto espressamente prosciolti??

?L?illecito sportivo ex art. 6 C.G.S. a carico della Juventus ? dunque del tutto inconsistente e contraddetto in modo clamoroso dalla stessa decisione della Corte Federale.

Per l?integrazione dell?illecito sportivo occorre infatti, a mente dell?art. 6 C.G.S., che gli atti posti in essere siano idonei ed adeguati a perseguire lo scopo di turbare la regolarit? della competizione sportiva. La C.A.F. e la Corte Federale - che ha tra l?altro escluso l?integrazione di illeciti sportivi da parte di altri clubs soggetti a procedimento, invece condannati per illecito dalla C.A.F. ? hanno viceversa ritenuto che nessuno dei comportamenti riscontrati, ad esempio in capo agli arbitri, cio? ai soggetti tramite i quali si sarebbe dovuto conseguire il risultato illecito, integrasse l?illecito sportivo; anzi, la gran parte degli arbitri ritenuti responsabili dalla Procura Federale sono stati prosciolti, con ci? minando alla radice l?impianto accusatorio.?

C?? bisogno di commentare ?

No,caro cccp,non ce n'? bisogno:in questa pagina c'? tutta farsopoli...

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Tarallucci e vino - 53

Grazie Luca - 12

Mentre la cosiddetta Giustizia Sportiva sforna con ritmi pressocch? quotidiani sentenze aventi oggetto del contendere amenit? inopportune ( Ambrosini e Blasi-Antonelli, per esempio ), noi proseguiamo la lettura del ricorso al Tar della Juve : siamo arrivati al secondo punto del capoverso B). Schematicamente, possiamo riassumere i primi punti cos? :

Capoverso ?A) Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.?

Punti 1), 2) e 3) : contestazione dei provvedimenti n.12, 14 e 15 del Commissario Straordinario afferenti la scelta del Presidente della C.A.F.; la scelta di rimpinguare la stessa corte a seguito delle forzate dimissioni causa provvedimento del C.S.M.; la scelta di procedere con C.A.F. e Corte Federale in luogo di Commissione Disciplinare e C.A.F.; il dimezzamento, con scelta unilaterale, dei tempi per ogni fase del processo.

Punto 4) : Inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche acquisite nell?ambito di un processo penale, anzi due, visto che i nostri avvocati fanno riferimento anche all?acquisizione delle intercettazioni da Torino ( ampiamente archiviate dall?allora Procuratore Capo Dott. Marcello Maddalena e sonnecchianti negli uffici della FIGC dal Marzo del 2006 ).

Capoverso ?B) Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.?

Punto 5 ) : Si contesta la somma di articoli 1 quale improbabile integrazione dell?illecito sportivo di cui all?articolo 6.

Ok, procediamo con il punto 6), facente sempre parte del capoverso B).

?6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. : artt. 1 e 6. Errore di presupposti e della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Bene, pare che i nostri avvocati proseguano sulla falsariga del punto 5). Continuiamo a leggere, prima di commentare.

?La motivazione della sanzione irrogata, contenuta nella decisione della Corte Federale, si presta ad altre censure.?

Ne siamo convinti, signori avvocati?

?Viene, anzitutto, richiamato il ?carattere stabile e duraturo, nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa dei due dirigenti?: la definizione di condotta ?illecita? ? la conseguenza dell?affermata esistenza di un condizionamento del settore arbitrale, del conseguimento di un vantaggio in classifica, dell?ottenimento della vittoria in campionato.?

Bene, i nostri avvocati prendono a contestare anche in maniera indiretta, diciamo cos??

?Il richiamo alla stagione sportiva 2004/2005, quando si era ormai concluso il campionato successivo, mostra come la definizione di ?stabile e duratura condotta antidoverosa? vada ridimensionata e rivista alla luce del fatto che, per il campionato successivo, non vi sono state condotte antidoverose.?

Scusate, ma questa affermazione vi sembra di poco conto ?

Come fai a dire che io conduco attivit? stabili e durature di condotta antidoverosa se l?anno successivo non risultano evidenze di tale comportamento ? In pi?, aggiungo io, Bergamo e Pairetto non ci sono pi?, c?? Mattei. Giusto per ricordare, comunque : i primi due anni di Bergamo e Pairetto, lo scudetto lo perdiamo a Perugia (certo le ultime 6 giornate eravamo abbondantemente scoppiati, certo; ma altra cosa pretendere di farci giocare in quell'acquitrino : avremmo saputo dopo le tendenze fideistiche del direttore di gara... ma anche lui, come il suo sodale alla Corte Federale, avrebbe esposto con serenit? tale, a suo dire, verit? conclamata : non so perch?, ma in entrambi in casi, anzich? essere tale situazione a loro detrimento, lo ? stato a vantaggio! ) e con la Roma, grazie ai cambiamenti di regole in corso, giusto il venerd? prima della gara ( quali sarebbero le evidenze del contratto assicurativo stipulato nel 2001 fra Giraudo e Bergamo, Vi chiedo, Sigg. Beatrice e Narducci ? ). Nel 2002, l?Ambrosiana fa harakiri a Roma con la Lazio. Nel 2003/2004 lo scudetto lo vince il Milan ( quali sarebbero le evidenze dell?altro contratto assicurativo stipulato nel 2003 fra Giraudo e Bergamo, Vi chiedo, Sigg. Beatrice e Narducci ? ). Quindi il 2004/2005 e 2005/2006, due campionati vinti con giocatori che hanno fatto la fortuna di altre squadre, vero Sigg. Cobolli e Gigli ? Non avreste potuto sognare di dare tutti i nostri giocatori all?estero ? E perch? l?Onesto rappresentante dell?Ambrosiana ebbe a dichiarare che lo avete ringraziato per essersi preso quella ?rogna? di Ibrahimovic ( In occasione di Juventus-Ambrosiana dello scorso anno ebbe a dichiarare : "Per quanto mi riguarda, punto su Ibrahimovic. Spero sia decisivo e averlo in squadra ? un vantaggio. A proposito, i dirigenti della Juventus mi ringraziarono quando acquistai lui e Vieira".) ? Non ce lo dir? mai, vero ? In compenso, per?, dobbiamo sognare con Lei : Aquilani, la finale di Champions, la finale di Champions con l?Inter, battere l?Inter domenica prossima, etc. : sono solo conseguenze della tarda et?, Esimio Presidente ?

?La definizione di condotta ?illecita? non ? giustificata dalle risultanze e non ?, pertanto, corretta.?

Vedete come sarebbe stato bello andare all?attacco ?

?Essa si appoggia

- sulla esistenza di un ?condizionamento del settore arbitrale?, quando neppure un arbitro ? stato chiamato a rispondere di fatti commessi con i dirigenti;?

Come vedete, sono i nostri stessi avvocati a sottolineare che nessun arbitro ? stato coinvolto in illeciti sportivi a seguito di comportamenti debordanti dei dirigenti juventini. ( A rigore, per?, Paparesta ha dovuto scontare 6 mesi di inibizione ai sensi dell?art.6, non per illecito sportivo, ma per non aver denunciato il fatto di Reggio : ovviamente, lui si ? giustificato dicendo che temeva per la propria carriera; pensieri questi che non gli sono venuti in mente alla consegna del famoso dossier a Meani per un?azienda per la quale lui ? consulente, dimenticandosi di far cenno della prossimit? parentelare della propriet? di tale azienda; ah, Gussoni, Gussoni : come hai potuto inibire Paparesta solo per la sua presenza nei tabellini delle schede svizzere : delle due l?una : o lo hai inibito pensando che fosse con noi, e come lo potresti pensare ? ; o se lo hai inibito pensando che non fosse con noi, perch? non sono stati presi provvedimenti nei confronti dei suoi referenti ? Per fortuna ? intervenuto pap? dicendo che la scheda ce l?aveva lui : in pi?, a Napoli la sua posizione, stralciata, ? stata archiviata : perch? allora non viene reintegrato ? Forse perch? il suo nome non ? spendibile ? Vedete che differenza con gente come Griselli o Collina ? Ha ragione Bertini? )

?- su un vantaggio in classifica, che non si comprende come possa esservi, se non vi sono state gare alterate;?

Mistero gaudioso : nessuna delle quattro gare portate a supporto dell?accusa ( Juventus-Lazio, Juventus-Udinese, Fiorentina-Bologna e Reggina-Juventus ) sono state valutate come integrazione di illecito sportivo : n? Sandulli e n? Ruperto si sono spinti a tanto.

?- su una vittoria in campionato che avrebbe motivo di essere contestata soltanto se vi fosse la dimostrazione di punti sottratti agli avversati con gare alterate.?

Avvocati, tutti qui pensiamo che per verificarsi un illecito sportivo debba esserci prova di aver sottratto punti all?avversario; prove serie, non sviste arbitrali certificate da questo o quell?esperto e poi divenute realt? nei bar il luned? mattina?

?Dopo aver richiamato le sanzioni inflitte ai sensi delle lettere i) e g) dell?art. 13 CGS, la Corte Federale, infliggendo la ulteriore sanzione di cui alla lettera f), ne tenta una giustificazione definendola ?ragionevolmente afflittiva? e sostanzialmente utile per dare ?adeguata efficacia anche deterrente al trattamento (sanzionatorio) complessivo?; ed aggiunge, con un ?obiter? per lo meno inopportuno e stravagante, che i 17 punti di penalizzazione sarebbero ?molto prossimi alla dichiarazione di congruit? della pena, resa esplicita in primo grado dal difensore della societ?, su espressa sollecitazione del presidente del collegio?.?

I nostri avvocati cominciano a contestare anche le sanzioni e il modo come si ? arrivati a tale carico di pene accessorie. Leggiamo, prima.

?Evidentemente la Corte Federale non solo non conosce la inesistenza dell?istituto del patteggiamento nel giudizio sportivo [?] ?

Scusate, ho fermato la frase perch? debbo fare un inciso, credo doveroso.

All?indomani delle intercettazioni fra Secco e Moggi ( legittime ? ), poich? Secco ha parlato, non ha importanza di cosa, ma ha semplicemente parlato con un tesserato soggetto ad inibizione, la Juve ? stata chiamata a risponderne. Ricorderete che la Juve ha sostanzialmente accettato la decisione della Commissione Disciplinare, ergo i famosi 300.000 euri. Cosa leggiamo il giorno dopo sui giornali ? La Juve patteggia la pena! Questo per il solo fatto di non fare ricorso alla C.A.F. : incredibile, ma ? questa l?informazione in questo paese. La risposta la danno i nostri avvocati con lo stralcio di cui sopra, tra l?altro con una bella invettiva ai ?principi del foro? chiamati a pronunciarsi sulla questione.

?[?] e ancor meno le cautele che una dichiarazione di pena concordata richiede (non potendo essere proposta se non dall?interessato o da un suo procuratore speciale); ma non considera il momento processuale nel quale intervenne quel dialogo ? del tutto informale ? tra il presidente del collegio ed il difensore.?

Non per scagionare l?avv. Zaccone, ma i nostri avvocati dicono la verit? : lo scambio di battute avvenne a margine dell?arringa del nostro avvocato e in un clima di assoluta informalit? fra due vecchie conoscenze : possiamo per? dire che non ? stato molto carino da parte di Ruperto far menzione di quella affermazione nella sentenza.

?Preme ricordare che, alla prima richiesta di quale poteva essere un pena congrua, il difensore rispose che la determinazione della sanzione non era compito suo, ma della C.A.F.;?

Vero.

?ad una sollecitazione ulteriore, la risposta fu quella che la pena avrebbe dovuto rispettare un identico trattamento a quello riservato alle altre squadre deferite, per le quali era stata richiesta dal Procuratore federale la retrocessione in serie B, con 15 punti di penalizzazione per Lazio e Fiorentina e di 3 punti per Milan.?

E anche questo ? vero.

?E? la richiesta che ? sempre stata formulata, atteso che gli illeciti addebitati alle altre squadre erano ? nel capo di incolpazione formulato dalla Procura federale - pi? numerosi di quelli addebitati alla Juventus.?

Oh, oh : visto che lo sanno anche i nostri avvocati che le contestazioni alle altre squadre coinvolte erano superiori ?

?Ora la situazione non ? cambiata: a parte Lazio e Milan, per le quali sono state escluse ipotesi di illeciti, la decisione della Corte Federale chiama la Fiorentina a rispondere di un ben preciso illecito commesso dal suo presidente onorario, ma infligge una sanzione di molto inferiore a quella inflitta alla Juventus (per la quale l?illecito sportivo ? soltanto una creazione della decisione), perch? la societ? risponde a titolo di responsabilit? oggettiva e non diretta. E ci? perch? Diego Della Valle, presidente onorario della Fiorentina, maggiore azionista e, a quanto risulta dagli atti, personaggio pi? rappresentativo della societ?, non ha la rappresentanza legale della societ?. Una decisione, della quale ci rallegriamo, ma che ? fondata sulla forma; ci domandiamo se ? per chi conosce la tematica dell?amministratore di fatto ? non sia questa una situazione assai peggiore e diversa da quella ritenuta per il Moggi.?

Ma che bello! Avete visto ? Anche i nostri avvocati si sono accorti della posizione della Fiorentina ( sebbene, a mio umilissimo parere, abbiano glissato su quella di Lazio e Milan ) : vi ricordo che, nonostante tutto l?impegno profuso, Sandulli non riesce ( o gli sfugge ? ) a declassare la posizione del presidente onorario della viola, che ? l?unico a giungere con l?illecito sportivo conclamato all?arbitrato. Se la Fiorentina non viene retrocessa ( gi?, e perch? invece la retrocede Ruperto ? ) ? solo perch? il presidente onorario non ha potere di firma, ergo non vi ? responsabilit? diretta della societ?. Sembra strano ma nemmeno il Direttore Generale della Juve ha potere di firma, ponendo la sua posizione sullo stesso piano del presidente onorario di cui sopra. Infatti, per poterci mandare in Serie B, ? essenziale il teorema ?Giraudo non poteva non sapere? : chiss? se i nostri avvocati avranno modo di contestarlo nel seguito del ricorso?

PS Non ricordate come viene declassato l?illecito sportivo del presidente onorario della viola in Camera arbitrale del Coni ? Ma affermando che lui era vittima della ?sistema? : cosa possa c?entrarci Moggi nella telefonata che viene fatta a Lotito non si sa : cosa possa c?entrarci Moggi nelle richieste di chiarimenti fatte a Mazzini non si sa : cosa possa c?entrarci Moggi in Lecce-Parma, non si sa.

Ma Moggi viene chiamato dai buchi per avere consigli su cosa fare. Aver dispendiato come suggerimento quello di chiamare i designatori per ottenere pi? considerazione ? considerato reato maggiore di quelli di cui sopra. Ecco l?estratto dalla relazione dei CC :

?Il 2 maggio u.s. alle ore 11,45 (vds prog. 2741 ? utenza 335/54?. in uso a Luciano MOGGI ) Diego DELLA VALLE chiama Luciano MOGGI per disdire un incontro a Capri che i due avevano gi? fissato.

[?]

Nonostante le rassicurazioni ricevute, MOGGI non contento, con tono di voce appassionato, si mostra foriero di consigli nei confronti del presidente viola

??ecco ! ?tu devi far presente?devi far capire che la persona tua ? presente dappertutto! L? compreso !...<<>>?devi far capire che la persona tua ? presente dappertutto, l? compreso! Di modo che tutti son pi? attenti! Ehm?mica per sistem? le cose ma per dare maggiore attenzione perch? tanto le cose, completamente, nun le puoi sistemare! Eh! per? per far dare a tutti quanti?<<>>?maggior?maggiore osservanza delle cose, soprattutto l? attenzione massima, affinch? niente venga trascurato! ma non per darti dei vantaggi ? per non darti degli svantaggi !...?

trovando pienamente concorde il DELLA VALLE che nel tono di voce appare sollevato dal forte incoraggiamento ricevuto.

[?]?

Ovviamente l?interpretazione dei CC ? di evidenza di sottomissione al sistema moggiano, ovviamente.

Alla prossima con il punto 7)

Tarallucci e vino - 53

Grazie Luca - 12

PS Ringrazio sempre tutti coloro che leggono e commentano : il mio invito resta sempre lo stesso : conoscenza consapevole e conseguente divulgazione. So che ci vuole molta pazienza, ma ricordate che se gli ? riuscito il colpo di stato ? stato anche per l'accettazione supina delle (pseudo)informazioni propinateci. Ancora grazie a tutti.

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Joined: 10-Sep-2006
5193 messaggi

Caro CCCP, seguo, come sempre , la tua analisi del ricorso al tar.

A volte ho l'impressione, almeno in questo ricorso, che questi avvocati della Juve fossero degli iscritti a questa sezione del forum. Spesso infatti le loro considerazioni coincidono con quello che noi da due anni e mezzo diciamo qui.

Probabilmente loro erano tifosi della Juve (oltre che professionisti, per carit?) mentre chi li pagava no. Ed ? per questo che li hanno stoppati.

Mai come in questa settimana: FORZA JUVE

:sventola:

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Joined: 31-Aug-2007
108 messaggi

Buongiorno CCCP in breve avrei bisogno di un chiarimento per approfondire questa storia (se ho ben capito):Zaccone in sede di processo sportivo 2006 accetta la B "come pena congrua", successivamente gli avvocati preparano il ricorso al TAR (lo stralcio TARALLUCCI E VINO - 52,ma dove hai scovato il ricorso?!?) e per finire Zaccone in sede di assemblea degli azionisti ottobre 2006 afferma "che c'erano 4 gravi illeciti? :95:

Grazie.

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Joined: 14-Dec-2006
180 messaggi

Leggendo quanto scritto da CCCP (da encomio!) la risposta ? .....si.

Con un piccolo particolare....Zaccone non avrebbe fatto una richiesta ma...un commento privato con Ruperto che quest'ultimo....rese "ufficiale". St...o due volte

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Joined: 31-Aug-2007
108 messaggi

Ringrazio x la risposta,tutto abbastanza esauriente:mi manca solo di vedere ed ascoltare il video della famosa assemblea azionisti Juve con intervento Zaccone,Boniperti e accuse azionisti(ora non posso sto lavorando :) ).

SEMPRE FORZA JUVE!!!!!!!

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Tarallucci e vino - 54

Grazie Luca - 13

Continuiamo la lettura del ricorso al Tar presentato dalla Juve e ritirato il 31 Agosto 2006 : all?unanimit? prima, all?unanimit? dopo : l?onere dell?annuncio del ritiro ? stato dato al presidente, forse, inconsciamente, intravvedendo in costui la persona giusta per simile comunicazione.

Archiviato il capoverso A), stiamo leggendo il capoverso B), ?Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.-?, del quale abbiamo gi? commentato i primi due punti, il 5 ed il 6 : entrambi si occupano di argomenti a noi cari, quali l?integrazione dell?illecito sportivo a fronte di nessuna evidenza e la contestazione della perpetuazione di tale comportamento : fermo restando che arbitri coinvolti non ce ne sono n? sono state individuate partite alterate, ci si chiede come si possa affermare che la dirigenza della Juve abbia messo in atto illeciti durevoli, atteso che nel campionato successivo alle indagini non sono state trovate evidenze in tal senso.

Proseguiamo con la lettura del punto 7, facente sempre parte del capoverso B).

?7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-?

Bene, la direzione resta la stessa : al solito, leggiamo prima.

?La difesa della Societ? ha contestato che i comportamenti del sig. Moggi potessero essere ascritti alla Juventus a titolo di responsabilit? diretta, che l?art. 2 c. 4 del C.G.S. prevede solo per ?chi rappresenta? le Societ?, mentre per il comportamento dei dirigenti le Societ? rispondono solo a titolo di responsabilit? oggettiva (e dunque con rilevante riduzione delle sanzioni applicabili).?

Gi? nel precedente punto ? stato toccato questo argomento, avendo notato la posizione del presidente onorario della Fiorentina con conseguenti sanzioni totalmente diverse dalle nostre. Forse in questo punto i nostri avvocati vogliono calcare la mano : leggiamo.

?Il sig. Moggi non era amministratore della Societ? e non aveva poteri di rappresentanza della stessa, secondo le previsioni statutarie e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.?

Signori Avvocati : questo ? verissimo e lo hanno riconosciuto anche le due corti di giustizia sportiva. Quello che ? da contestare ? il coinvolgimento del Dott. Giraudo alle marachelle del Sig. Moggi artatamente riassunto dalla frase ?Non poteva non sapere?. Speriamo di leggere qualcosa nel seguito.

?Le Corti della F.I.G.C. hanno immotivatamente disatteso questi rilievi, decidendo come se la Juventus dovesse rispondere a titolo di responsabilit? diretta, senza farsi carico del problema.?

Calmi, calmi : vediamo dove vogliono andare a parare?

?La disparit? di trattamento riservata a Juventus appare ancora pi? evidente, considerando la mancata risposta alla domanda a quale titolo la societ? deve rispondere per quanto commesso dal Moggi.?

Chi ha fatto questa domanda ? Ipotizzo : l?Avvocato Zaccone che nel ricorso presentato alla Corte Federale cos? scriveva :

?2 ? Sul titolo per il quale la societ? Juventus deve rispondere per i fatti attribuiti al Moggi.

La CAF non ha motivato sul punto, anche se il tema era stato espressamente dedotto con qualche non inutile citazione. La decisione impugnata si ? limitata a richiamare le risultanze del censimento dell?anno in questione, l?art. 2 comma 4 CGS e l?art. 3 comma 4 del regolamento L. N. P. che, peraltro, avevamo espressamente citato nella nostra memoria e dei quali, quindi, avevamo tenuto conto.

Il problema era ed ? quello di comprendere che cosa significhi la ?rappresentanza ai sensi delle norme federali? e di valutare se questa possa discendere dallo stampato di un ?censimento? o debba fare riferimento agli atti sociali per verificare se, nel caso di specie, si possa ricollegare qualsivoglia atto del Moggi alla societ?, cos? come avviene per gli atti compiuti da Giraudo.

Noi riteniamo che, ai fini della rappresentanza sociale, si debba fare esclusivo riferimento allo statuto sociale o alle delibere del consiglio di amministrazione, atteso che essa rappresenta un essenziale profilo dell?attivit? di amministrazione della societ? e deve essere accompagnata da forme di pubblicit?; pertanto abbiamo sostenuto che, per i fatti ascritti al Moggi, non si pu? ritenere una responsabilit? diretta della Juventus.

Su questo punto ne verbum quidem, anche se il tema appare di particolare rilievo, ai fini della sanzione da irrogare alla societ?.?

Ma qui anche l?Avv.Zaccone mi sembra sorvolare su questo passaggio per me fondamentale della sentenza CAF confermata ( ovviamente! ) in Corte Federale :

Da pag.78 della sentenza CAF :

?3. Moggi e Girando - La posizione di questi due soggetti va esaminata congiuntamente perch?, pur essendo indubbio che essi, a volte, hanno agito separatamente, ? provato che, altre volte, hanno insieme posto in essere gli atti che la Procura ritiene rilevanti ai fini dell'incolpazione, ed inoltre che ciascuno di essi era consapevole e consenziente all'attivit? dell'altro, cosa peraltro del tutto comprensibile, atteso che entrambi agivano nell'interesse della medesima squadra (? sufficiente in proposito il riferimento alle telefonate del 6 febbraio 2005 prog. 31466 tra Moggi e Giraudo; dell'8 febbraio 2005 prog. 31956, tra Moggi e Giraudo).

La Commissione osserva che i fatti accertati e le conversazioni intervenute tra i vari incolpati non possono essere presi in considerazione atomisticamente, come fa la difesa di Giraudo, ma devono essere valutati nel loro complesso e nella loro correlazione; ? appena il caso, infatti, di precisare che si deve, in questa sede accertare se la pluralit? di condotte poste in essere dai signori Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1, c. 1, C.G.S., abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento del vantaggio in classifica.

Nella valutazione del materiale probatorio la Commissione si limiter? ad indicare quegli elementi di sicura valenza, che non si prestano ad interpretazioni equivoche, perch? gi? solo dall'analisi di taluni fatti incontrovertibili emerge a chiare lettere ci? che era nella opinione di tutti coloro che gravitavano nel mondo del calcio, e cio? il condizionamento del settore arbitrale da parte della dirigenza della Juventus.

[?]?

Seguono le evidenze di quanto sopra affermato. Queste le conclusioni :

?[?]

Gli atti posti in essere da Moggi e Giraudo, unitariamente considerati, integrano la condotta addebitata nel capo di incolpazione quale violazione dell'art. 6, c. 1, C.G.S., norma, questa, che configura un illecito a consumazione anticipata, giacch? la soglia di punibilit? viene arretrata al momento della realizzazione di una qualsiasi condotta diretta alla realizzazione di uno dei risultati tipicamente indicati (nella specie assicurazione di un vantaggio in classifica).

? stato provato che le condotte accertate erano soggettivamente e oggettivamente dirette a interferire sulla terziet? della funzione arbitrale al fine di ottenere un trattamento preferenziale rispetto alle altre squadre e quindi, in definitiva, ad assicurarsi un vantaggio in classifica; e che, inoltre, avevano una capacit? causale adeguata per il conseguimento del risultato sperato.

I fatti sopra evidenziati, infatti, erano idonei a determinare una situazione di disparit? tra la Juventus e le altre squadre, poich?, pur essendo provato che anche alcuna di queste ha posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di qualche gara, dal materiale sottoposto all'esame della Commissione risulta che solo la Juventus, nel corso del campionato 2004/2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale, idonea a minarne la terziet? nei modi di cui si ? gi? detto.

Giraudo e Moggi devono essere, quindi, dichiarati responsabili, con riferimento al capo 1 della incolpazione, dell'illecito di cui all'art, 6, c. 1, C.G.S., nel quale sono assorbite le violazioni di cui all'art. 1, c. 1, C.G.S., contestate in relazione alle condotte da loro poste in essere al fine di realizzare l'illecito di cui all'art. 6, c. 1 C.G.S.. Deve essere altres? riconosciuta la sussistenza dell'aggravante di cui al successivo c. 6, perch? le condotte stesse, tutte dirette al medesimo fine, hanno effettivamente determinato una situazione di vantaggio della Juventus rispetto alle altre squadre, che ha poi portato la stessa alla vittoria nel campionato.?

Ripeto, non avendo trovato evidenze di illecito sportivo, per poterci mandare in Serie B occorrono due cose : il coinvolgimento di Giraudo e la somma di art.1 che fa art.6. Il passaggio di cui sopra ? la spiegazione del primo elemento.

Continuiamo la lettura del ricorso al Tar :

?A conclusione della motivazione circa la sussistenza dell?illecito sportivo, la Corte scrive che ?corretta e consequenziale ? l?affermazione della responsabilit? diretta della societ? rispetto ai fatti per in quali ? stato ritenuto responsabile il suo rappresentante legale dott. Giraudo??

La lingua batte dove il dente duole?

?Nulla si dice circa il titolo per il quale la societ? dovrebbe rispondere per i fatti ascritti al Moggi, ben diversi da quelli dei quali deve rispondere il dott. Giraudo.?

La risposta ? nel passaggio di cui sopra : per far saltare il banco, quello ? da contestare, come hanno fatto gli avvocati di Giraudo durante il procedimento sportivo.

?Il Moggi, autorizzato a rappresentare la societ? presso le autorit? sportive dal ?censimento? annuale (si tratta si un formulario che le societ? devono restituire alla federazione, indicando le persone autorizzate a trattare in ambito sportivo), non aveva ricevuto dal consiglio di amministrazione alcun mandato a rappresentare la societ?.

Sono stati prodotti i verbali del Consiglio: e si ? posto il tema se la responsabilit? diretta ? proprio per le sue caratteristiche di palese illegittimit? ? possa estendersi anche a persona alla quale il consiglio di amministrazione della societ? non ha dato alcun mandato di rappresentanza.?

Ripeto, avvocati : loro lo sanno che Moggi non ha potere di firma?

?Non ci sembrava, francamente, una domanda fuori luogo: una corretta applicazione dei precedenti giurisprudenziali delle Corti interne alla F.I.G.C. avrebbe dovuto far rispondere di no.?

Voi credete, sigg. Avvocati ?

?In pi? occasioni, infatti, la Commissione d?Appello Federale ha precisato che rappresentanza legale e rappresentanza sportiva, ai fini della individuazione della responsabilit? oggettiva delle Societ?, sono concetti coincidenti. La statuizione tornava certo utile al momento di punire coloro i quali, secondo l?id quod plerumque accidit, erano ?Presidenti non censiti? e compivano violazioni del Codice.?

Ma che belle cosucce scopriamo fra i risvolti del Codice di Giustizia Sportiva?

?Ma tale principio, in realt?, ? in linea con l?interpretazione costantemente resa dalla Corte di Cassazione per cui laddove ci si trovi ad applicare norme di propagazione della responsabilit?, e quindi nei delicati temi della responsabilit? indiretta e/o oggettiva, occorre preferire interpretazioni restrittive che non consentano a tale forma di responsabilit? di divenire l?aberrazione della pura e semplice ?responsabilit? per fatto altrui?.?

Che belle cose : per le corti della cosiddetta giustizia sportiva ? ammissibile punire ?presidenti non censiti?; per la giustizia ordinaria, in questo caso la Corte di Cassazione, occorre evitare la ?responsabilit? per fatto altrui? : quando leggete queste cose, non udite una specie di eco lontano del quale vi pare di capire ?la giustizia sportiva ha fatto il suo corso? ed amenit? del genere ?

?Perch? proprio di questa responsabilit? si tratta, come appare chiaramente dalla norma dell?art. 2 CGS, che le pone accanto, come forma minore, la responsabilit? obbiettiva.

E se quest?ultima potrebbe apparire giustificata da esigenze repressive, il riferire la responsabilit? di un fatto illecito a chi vi ? estraneo costituisce una vistosa, palese ed inammissibile violazione dei pi? elementari principi di civilt?, prima ancora che di un chiaro principio costituzionale (art. 27).?

Quindi, se i nostri avvocati fanno spesso riferimento alla giustizia ordinaria, vi ? da capire che s?, al Codice di Giustizia Sportiva viene concessa autonomia ma pur sempre senza ledere le leggi ordinarie : e non ? questo il concetto espresso dalla Legge 280/03 ?

?Di questo principio ha cos? scritto la Corte Costituzionale nella sua sentenza 1085/1988: ?Perch? l?art. 27 Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilit? penale sia autenticamente personale, ? indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all?agente stesso (siano cio? investiti dal dolo o dalla colpa) ed ? altres? indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cio? anche soggettivamente disapprovati?.

Il principio mette in crisi persino la legittimit? della responsabilit? obbiettiva, che si ha quando ? come precisa l?art. 34, terzo comma, cod. pen. ? vi sia rapporto causale, ma non dolo o colpa; e conferma che, quando manca anche il rapporto causale, non pu? esservi responsabilit?.

Si rammenta che questi principi trovano piena applicazione anche nei riguardi dell?illecito amministrativo, in virt? delle disposizioni iniziali e ?di sistema? della L. 689/1981.?

Che ne dite, i nostri avvocati sono preparati ?

?Moggi, pacificamente, non aveva la legale rappresentanza della Juventus. Spesso agiva come commerciante in proprio, direttamente o indirettamente tramite la GEA.?

Questa della GEA, secondo me, ? una affermazione grave e non giustificata, almeno apparentemente : a tutt?oggi non ne capisco ancora il senso.

?Non si vede per quale ragione di diritto la Societ? esponente debba essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilit? diretta dei fatti di costui.?

Certo che chiamare il Direttore Generale di 12 anni di vittorie come ?costui? fa specie : ma forse ? una forma di denigrazione in linea con l?affermazione precedente atta a far intendere che la Juve ? cosa distinta da questo signore e trovasi nella posizione di essere stata raggirata : come volerle anche assegnare la responsabilit? diretta per i suoi comportamenti ?

PS E pensare che nel consiglio di amministrazione di quella Juve sedevano gente del calibro di Santalbano e Blanc : oggi costoro fanno parte della nuova dirigenza della quale si ? voluta fregiare la propriet?, mentre all?epoca avallavano almeno le risultanze dei comportamenti del sig. ?costui? : beh, sicuramente saranno stati raggirati anche loro?

Tarallucci e vino - 54

Grazie Luca - 13

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Tarallucci e vino - 55

Grazie Luca ? 14

12. Il famoso ricorso al TAR ritirato: aveva buone probabilit? di essere accettato o il Tar del Lazio ? un muro di gomma?

Non buone, ma certe! La sospensiva sarebbe stata certamente accolta e il campionato di calcio non avrebbe potuto avere inizio. Invece di difendere la storia sportiva della societ? e la dignit? di milioni di tifosi, la nuova dirigenza ha preferito non recare danno alla Federazione!

Ecco come risponde l'avvocato D'Onofrio ( l'intervista integrale ? sul sito di ju29ro ) alla fatidica domanda : Ma se la Juve avesse presentato il ricorso glielo avrebbero accettato ? Come leggete, la risposta ? senza tentennamenti : Certo!

Mi si pu? obiettare che tale risposta arriva da uno dei tanti avvocati difensori di Moggi : posso rispondere che, quanto meno, i giudici del Tar non si sarebbero potuti nascondere dietro la foglia di fico rappresentata dal portatore di interessi qualificato. Inoltre, leggendo il ricorso ci si pu? accorgere che argomenti pertinenti ve n'erano, eccome.

Premessa doverosa fatta, continuiamo la lettura del ricorso : siamo al capoverso B) ?Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.-? del quale abbiamo letto i punti 5), 6) e 7) : dopo aver discusso della improbabilit? della contestazione di uno dicasi uno illecito sportivo e dell?evidenza di ci? derivante dal non coinvolgimento di alcun arbitro n? di individuazione di partite truccate, i nostri avvocati passano ad analizzare un altro punto chiave della sentenza : la tipologia di responsabilit? riconosciuta alla societ? : molte delle contestazioni, per non dire tutte, vengono ascritte al Direttore Generale e si fa notare, come riportato nel censimento, come questa figura dirigenziale non abbia potere di firma : ne consegue una erronea valutazione di responsabilit? diretta alla Juve. Tutto vero : ma i due giudici (?!?) anticipano la responsabilit? diretta con il coinvolgimento dell?Amministratore Delegato nella vicenda. Piccola annotazione : il Dott. Giraudo ha richiesto a Napoli la procedura di rito abbreviato facendola precedere da una memoria che ha fatto molto arrabbiare Moggi : con questa, infatti, si intende sottolineare la disgiunzione dei comportamenti fra i due dirigenti. La memoria ? stata acquisita agli atti e sono molto curioso di vedere come verr? valutata la posizione di Giraudo. Vero ? che Giustizia Ordinaria e Giustizia Sportiva sono due cose diverse : saranno diversi i codici in base ai quali contestare comportamenti : ma non mi si pu? dire che tale tipo di valutazione possa essere considerato a compartimento stagno : voglio dire, la Giustizia Sportiva ha gi? fatto valutazione sui comportamenti di Giraudo considerandolo ?atomistico? ai comportamenti di Moggi : la memoria di Giraudo, depositata a Napoli, va in senso opposto : come valuter? il giudice a Napoli ? Che riflessi potrebbe avere sulla sentenza di Sandulli ?

Continuiamo la lettura con il punto 8) sempre parte del capoverso B) :

?8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-?

Al solito, leggiamo prima.

?Una parte particolarmente grave e criticabile della decisione della Corte Federale ? quella in cui si sostiene che i medesimi fatti potrebbero essere ritenuti rilevanti ed integrare sia la fattispecie dell?art. 1 C.G.S. (violazione ai doveri di lealt? sportiva) sia dell?art. 6 C.G.S. (illecito sportivo); e che anzi la difesa della Juventus non avrebbe contestato tale possibilit?.

La difesa della ricorrente ritiene questa posizione del tuttoerrata ed illegittima sia sul piano formale che sostanziale.?

Sempre pi? interessante, non vero : quanti rimpianti, mannaggia alla miseria?

?Nel tentativo di dimostrare che vi possa essere una doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta, la Corte Federale scrive che una condotta antidoverosa pu? essere ?considerata una prima volta atomisticamente in s?, nella prospettiva che essa esprima il valore deontologico di cui all?art. 1 e riguardata cumulativamente ad altre condotte, nell?ottica finalistica che abbia realizzato l?attivit? rivolta all?alterazione delle gare, disciplinata come illecito sportivo dall?art. 6?."

Incredibile, vero avvocati ?

?Chiarisce questa affermazione scrivendo che l?art. 1 prevede una violazione disciplinare a condotta libera; e soggiunge che queste condotte possono costituire mezzi idonei per la realizzazione di altre violazioni, in particolare dell?art. 6, che ?potrebbe essere realizzato con una qualsiasi condotta?.?

Cominciate ad incuriosirvi su cosa avranno da dire al riguardo i nostri avvocati ?

?Conclude scrivendo che ?nessun diaframma ? ragionevole interporre ad una doppia valutazione di rilevanza di una medesima condotta, sussumendola nei binari di un generale disvalore deontologico e, in ottica diversa, concependola come ineliminabile tassello nella realizzazione dell?illecito ex art. 6, senza che ci? si traduca, a differenza di quanto sostenuto dalle difese nel corso della discussione orale, in una (inammissibile) somma algebrica di singole condotte qualificate come antidoverose ex art. 1 e senza che l?operazione valutativa, di cui si dice, determini l?assorbimento di tali condotte nel paradigma dell?illecito sportivo con (insussistente) perdita della loro originaria natura e rilevanza (ed in questo senso va rettificata la motivazione di primo grado, senza effetti quoad poenam, in difetto di appello)?.?

Questo ? teorema sussistente alla formula : art.1+art.1+?+art.1 == art.6 !

?La motivazione della decisione ? inutile e sbagliata:?

E? partita la sciarpata ??

?inutile, perch? non muove dalla necessaria preventiva dimostrazione della sussistenza, nel caso di specie, delle situazioni tipiche che costituiscono l?illecito sportivo. Occorreva dimostrare che erano state poste in essere condotte idonee a determinare alterazioni dello svolgimento o del risultato delle gare o a conseguire un vantaggio in classifica: ma, dopo aver preso atto che queste condotte non vi erano state, non era certo sufficiente affermare che vi era stato vantaggio in classifica, senza preventivamente rispondere alla domanda: quale vantaggio in classifica era stato conseguito in concreto dalla Juventus e come era stato possibile, nel caso di specie, conseguire tale vantaggio.?

Aumentano i rimpianti, mannaggia la miseria, mannaggia?

?Sbagliata, perch? se un comportamento antidoveroso contribuisce a realizzare un comportamento di maggiore gravit? esso perde inevitabilmente la sua rilevanza, essendo parte di quest?ultimo. Si pensi al caso di lesioni ed omicidio: nessuno penserebbe mai di contestare all?omicida il reato di lesioni. Non esiste un principio della doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta; esiste, invece, il principio che, se una condotta ? gi? di per s? rilevante - realizza una violazione disciplinare maggiore, ? solo quest?ultima che pu? essere ritenuta sussistente. In questa situazione si realizza un passaggio necessario da un minus ad un majus, in quanto risulta offeso, con maggiore gravit?, un medesimo bene.?

Ve lo posso ripetere : ?Non esiste un principio della doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta? : pensate che i nostri avvocati siano juventini o c?? qualche possibilit? che siano persone sensate ? Una persona al di sopra delle parti potrebbe ritenere accettabile un principio come quello esposto dai giudici sportivi ?

?La dimostrazione dell?errore sta proprio nell?affermazione che le violazioni dell?art. 1 costituiscono ?un ineliminabile tassello strumentale nella realizzazione dell?illecito ex art. 6?: il che ? assolutamente esatto, in quanto, nel caso di specie, sono stati accertati comportamenti antidoverosi dei dirigenti, sussumibili nella fattispecie dell?art. 1. Ma, se si vuole dimostrare la sussistenza di un illecito sportivo solo ed esclusivamente richiamando le violazioni dell?art. 1, si fa soltanto una somma di condotte antidoverose che non diventano mai un illecito, perch? non si realizzano le situazioni tipiche richieste dall?art. 6. Le quali richiedono, come scrive la stessa sentenza, la esistenza di condotte idonee e causalmente adeguate a realizzare l?alterazione dello svolgimento o del risultato delle gare o a ottenere un vantaggio in classifica. Ed allora delle due l?una: o si ritiene e si dimostra che le condotte dei dirigenti avevano concretamente queste caratteristiche di idoneit? (una dimostrazione che ? del tutto mancata), ovvero quelle condotte restano mere violazioni dell?art. 1.?

Fantastico : tutto d?un fiato e senza commento : quanti rimpianti avvocati : come ci sarebbe piaciuto andare a difendere la nostra posizione : abbiamo commesso illecito sportivo ? Mi spiace, ragazzi, ma meritate la Serie Q : con le lacrime agli occhi, ma l?avremmo accettato : cos? no, proprio no : sapere che i nostri avvocati avevano stilato tale difesa e intuire soltanto i motivi del ritiro del ricorso ( non accettando gli (pseudo)motivi ufficiali addotti, per palese improponibilit? ), questo no : io penso siano pochissimi gli juventini che abbiano condiviso il ritiro : penso siano moltissimi coloro che erano disposti alla minacciata radiazione ( ma ce ne andiamo noi, ce ne andiamo! ) pur di inseguire la propria innocenza o veniale colpevolezza, se vogliamo. La lettura del Tar aumenta la consapevolezza di poter essere giudicati per quello che abbiamo commesso, non per quello che si presume si sia fatto ( accuse rivolteci soprattutto nei bar ) : quanti rimpianti, avvocati : mannaggia alla miseria, mannaggia!!

Tarallucci e vino - 55

Grazie Luca - 14

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Questo ? teorema sussistente alla formula : art.1+art.1+?+art.1 == art.6 !

Se io sono parte interessata ad una squadra di calcio di serie a (supponiamo sia il presidente oppure sieda nel CDA), la societ? di cui sono azionista di maggioranza sponsorizza il campionato e spia gli arbitri e gli avversari, i miei giornali ed in generale i miei mezzi di comunicazione pubblicano sistematicamente con enfasi e titoloni in prima pagina notizie che riguardano le decisioni arbitrali che (a mio personale giudizio) favoriscono i miei avversari e trascurano di pubblicare notizie riguardo i passaporti falsi dei miei giocatori ed i bilanci truccati della mia societ?, oltre che le decisioni degli arbitri a favore della mia squadra, secondo voi commetto slealt? ex. art. 1 CGS ?

:sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola:

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Joined: 10-Sep-2006
5193 messaggi
a proposito di giustizia sportiva, tribunali e sospensive, nel ringraziare ancora cccp per il paziente lavoro che ha fatto e porta avanti volevo segnalare cosa e' successo in spagna:

ieri c'era la notizia che un giocatore aveva preso dei soldi per falsare la partita del malaga col tenerife; pochi ma soldi, quelli che in italia narducci e beatrice hanno cercato di scoprire sguinzagliando uno squadrone di undici investigatori che si sono dedicati anima e corpo a moggi ( mentre nel napoletano la camorra ammazzava per le strade) ma non li hanno trovati.

sapete cosa ha deciso la federazione spagnola? leggevo sull'ansa che per non rischiare di prendere una cantonata ha mandato la pratica alla procura "ordinaria" chiedendo di fare luce.

da noi il tar e la giustizia ordinaria sono vietate e dicono che fanno incaxxare blatter che minaccia sfracelli ; dicono, intanto in spagna la federazione chiede aiuto alla giustizia ordinaria.

Si vabb? quella ? la Spagna; noi siamo in itaglia!

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi
da noi il tar e la giustizia ordinaria sono vietate e dicono che fanno incaxxare blatter che minaccia sfracelli ; dicono, intanto in spagna la federazione chiede aiuto alla giustizia ordinaria.

A tal proposito mi preme sottolineare che l'unica squadra coinvolta in calciopoli che ha avuto il coraggio di ricorrere al Tar ? stato l'Arezzo. Bella forza, direte voi : era gi? retrocessa! A parte che questo ragionamento non c'entra giacch? vengono sempre minacciate sanzioni durissime, ma se ricordate bene, la retrocessione era in bilico e quei famosi 6 punti sarebbero potuti tornare utili. Cosa ti fa il pavido Tar ? Rinvia la seduta, inizialmente prevista per l'inizio di maggio e poi la rinvia di nuovo, insomma fino a che l'Arezzo ( complici anche noi, purtroppo! ) si ritrova in Serie C, anche avessero dovuto restituirgli i sei punti. A quel punto, tutto diventa pi? semplice : si fa la seduta e il Tar rigetta, serenamente.

Bene, ora vi ? da analizzare la "clausola compromissoria" per essersi rivolto alla giustizia ordinaria : cosa stabilisce la Disciplinare ? Arezzo radiato ? Arezzo nei dilettanti ? Arezzo trasferito nel campionato tagiko ?

Niente di tutto questo :

"Alla fine ? arrivata la sentenza: un anno di inibizione al presidente dell`Arezzo, Mancini, 3 punti di penalizzazione alla squadra in questa stagione e un?ammenda di 15.000 euro.

E? questa, dunque, la decisione presa dalla Commissione disciplinare della FIGC, presieduta da Ferdinando Fanfani."

Ma la storia divertente non ? questa, ma le conseguenze del ricorso dell'Arezzo :

"La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, riunita a Roma il 5 dicembre 2007, nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Mario Antonio SCINO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI ? Segretario: Avv. Ludovico CAPECE."

"La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l?effetto annulla la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale; ordina la restituzione della relativa tassa."

...e volete sapere il perch? ?

"5. Ci? ritenuto in via di principio, occorre tuttavia verificare se in concreto sia meritevole di sanzione la tutela azionata dall?A.C. Arezzo dinanzi il giudice statale priva della preventiva autorizzazione.

Si ritiene, al riguardo, dalla Corte che occorra valutare, anche ex ufficio, gli elementi scriminanti a favore della societ? ricorrente che ha agito sulla base delle disposizione degli artt. 2 e 3 della legge 280 del 2003.

Ebbene, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza anche amministrativa, assumono rilievo i contrasti giurisprudenziali in ordine all?applicazione della legge ai fini del riconoscimento dell?errore scusabile (cos? Consiglio di Stato, Ad. Pl. , sentenza n. 2 del 14.2. 2001; C.d.S., VI sezione, 10.2.2000 n. 708; C.d.S., Ad Pl. n. 5 del 2002)

E non vi ? dubbio che, come emerge anche dalla vicenda processuale attuale, l?interpretazione delle norme in questione e in particolare dell?art. 30 (gi? art.27) ? discusso ed oggetto di decisioni contrastanti. Ne consegue, a giudizio del Collegio, l?assenza dell?elemento soggettivo necessario per integrare la sussistenza dell?illecito previsto dall?art. 4 del Codice Giustizia Sportiva in relazione alla violazione del successivo articolo 15.

Sussistono, dunque, validi elementi per escludere che la violazione dell?art. 30 dello Statuto della FIGC e dell?art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva da parte dell?A.C. Arezzo e del suo presidente meriti la sanzione che ? stata loro inflitta."

...come ? stato facile prendere questa decisione frutto della loro Magna Interpretazione...

Vedete come va la cosiddetta Giustizia Sportiva : altro esempio potrebbe essere il paragone fra una nota squadra di Serie A che annovera fra i suoi soci il principale sponsor del campionato e della coppa Italia e squadre come il Tempio Pausania, la Torres o la Nuorese : si, mi riferisco alle norme, che dovrebbero essere valide per tutti i soggetti menzionati, che prevedono conti in ordine all'inizio del campionato...

Sempre Forza Juve

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Joined: 11-Aug-2006
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Tarallucci e vino - 56

Grazie Luca - 15

La vicenda del sindaco di Firenze incatenatosi davanti la locale sede di un noto quotidiano nazionale pone una volta di pi? l?accento sulle intercettazioni telefoniche e dell?uso che se ne fa nella nazione italiota. Una prima constatazione ? il privilegio, di fatto, di cui gode il gruppo editoriale cui fa parte il quotidiano su menzionato nel reperimento delle intercettazioni telefoniche : ricordate che, a suo tempo, a parte la pubblicazione pressocch? quotidiana delle intercettazioni che ci riguardavano ( tra l?altro senza alcuna distinzione della provenienza, cio? Torino e/o Napoli ) il gruppo editoriale di cui sopra ha avuto l?ardire ( la possibilit? ? ) di pubblicare per intero le relazioni della benemerita con l?ampolloso titolo di ?Il libro nero del calcio?; in secondo luogo, vi ? l?annosa questione della pubblicazione che sarebbe meglio chiamare col suo nome : gogna virtuale a mezzo stampa. Questa della pubblicazione sarebbe, per quanto indirettamente, chiarita dagli articoli 114 e 116 del Codice Penale : tali articoli consentono la acquisizione di intercettazioni telefoniche fra processi penali con garanzia di non pubblicit? di tali atti. Ecco il comma 3 dell'art.2 della da loro sempre richiamata Legge 401/89 :

"Art. 2 (Non influenza del procedimento penale)

[...]

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice."

Chiedo umilmente : perch? tale legge della Repubblica Italiana ? stata leggiadramente disattesa : nel nostro caso vi ? l'aggravante della pubblicazione in edicola!! Inoltre, ancora aspettiamo di sapere chi ha passato atti della Procura della Repubblica di Napoli alla stampa : i due PM di Napoli un?idea ce l?avrebbero e non l?hanno mandata a dire. Ecco un passaggio dell'intervista all'Avv. Melandri :

"Le intercettazioni del processo GEA costituiscono un sostanzioso capitolo delle informative diffuse alla stampa nel maggio 2006. Su Repubblica del 15 giugno 2006, i giornalisti Bonini e D'Avanzo scrissero che i Pm di Napoli accusavano della fuga di notizie il Nucleo Provinciale dei Carabinieri di Roma, trasmettendo i relativi atti alla procura capitolina. Che voi sappiate, l'indagine di cui parlano Bonini e D'Avanzo ha avuto un esito? Avete portato la questione in aula o in altre sedi?

Anche questo problema ? stato affrontato da noi difensori. Prove certe non ci sono, anche se di sicuro qualche sospetto rimane."

Per chiudere l?argomento, discusso solo perch? d?attualit?, sempre nel nostro caso non abbiamo avuto n? un ministro ( ...e il guardasigilli all'epoca era uno juventino...tutti dileguati i grandi juventini... ), n? uno straccio di qualunque authority a difendere quello che c?era scritto sulla maglietta del sindaco incatenato : ?Si alla difesa della onorabilit? e della dignit??. Forse che tutti erano d?accordo a farci a pezzi ? Forse che coloro che volevano alzare un dito sono stati immediatamente trattenuti dal farlo da qualcun altro ? Chiss? se un giorno sapremo : io mi limito a dire sempre la stessa cosa : ma se eravamo colpevoli che problemi ci sono ? Perch? nascondersi dietro il solito dito, ergo il medio ?

Scusate la divagazione, ormai mi conoscete : oltre a soffrire questa situazione, sono afflitto da logorrea cronica. Portate pazienza, ehm?

Fiondiamoci sul punto 9 del ricorso al Tar della Juve, sempre appartenente al capoverso B) : ?Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.-? : il pensiero del Tar sul punto 8, sono sicuro, ci avrebbe molto incuriosito : si parlava di Responsabilit? da connotare alla societ?, dato che la maggior parte dei comportamenti, oggi definiti mancanza di lealt? ( non dimenticate che anche il parlare con i dirigenti federali, principale accusa mossa, ? diventato mancanza di lealt? dopo calciopoli con la modifica all?art.1 del C.G.S., sotto la reggenza Pancalli ), si diceva che tali comportamenti sono stati commessi dal Direttore Generale a rigore di censimento privo del potere di firma; ne consegue che i nostri avvocati contestano il coinvolgimento ?atomistico? dell?Amministratore Delegato, condizione necessaria per la Responsabilit? Diretta per, finalmente, mandarci nell?inferno della B.

?9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-?

Un sacco di roba : al solito leggiamo, prima.

?La assunzione da parte della Corte Federale di decisioni di secondo grado con modalit? e in un clima non rispondente ai principi che presiedono alla giustizia sportiva ? emersa in termini clamorosi a seguito di dichiarazioni rilasciate da membri della Corte (tra l?altro con tempistica assai criticabile sul piano, quanto meno, della opportunit?, posto che si ? ancora in attesa della pubblicazione delle motivazioni della decisione).?

Gi?, il Prof. Mario Serio : affermazioni gravi le sue ma, per quanto pubbliche, non riprese nella giusta misura?

?Si ? letto infatti di subordinazione delle decisioni della Corte Federale alle pressioni mediatiche e della piazza, se vere sono le dichiarazioni che un componente della Corte Federale (prof. Serio) ha rilasciato a Repubblica (si produce estratto del giornale del 27 luglio);?

Ce la vogliamo leggere l'intervista del 27 Luglio dell'Anno Domini 2006 ?

"ROMA - ?Non ? stata una sentenza unanime, non ? stata condivisa?. Ha pensato di dimettersi il professor Mario Serio, direttore del dipartimento di diritto privato alla facolt? di Giurisprudenza di Palermo. E' uno dei cinque membri della Corte federale che hanno firmato il verdetto pi? atteso: "La spugna su Calciopoli", cos? sar? tramandato. Avrebbe voluto togliere l' Europa al Milan e condannare Franco Carraro. L' asse Sandulli-Catalano-Sanino l' ha messo in minoranza. E lui, appena atterrato a Punta Raisi, lui palermitano e tifoso di calcio, decide di raccontare una camera di consiglio dall' interno. ?Non violer? segreti, ma il clima vorrei riprodurlo. La Corte aveva presente la voglia di giustizia nel paese, ha provato a metterla sugli atti, ma, mi rendo conto, il risultato ? inferiore alle attese?. Avete litigato, professore, al settimo piano del Grand Hotel? ?Ci sono stati scontri, anche accesi. Fino all' ultimo. Siamo usciti con un verdetto deciso a maggioranza?. Trova giusto dare al Milan la Champions League quando il suo addetto agli arbitri ha violato l' articolo 6? Illecito sportivo per responsabilit? oggettiva e Champions. ?Se ripenso a quei momenti provo ancora dolore... Rispetto tutti i membri della Corte federale, anche quelli che hanno visioni del mondo opposte alle mie?. Parla dell' avvocato Catalano? L' hanno dato in quota Milan e Lazio dal primo giorno. ?Ho letto le critiche sugli uomini, posso dire che non credo all' inciucio, non credo alla malafede e neppure a una posizione pregiudizialmente perdonista. C' erano rapporti personali tra avvocati, questo s?, ma non sono stati inquinanti?. Avete cancellato ogni responsabilit? per Franco Carraro e con lui graziato la Lazio. Vogliamo riascoltare le intercettazioni? ?Per Lazio-Brescia abbiamo derubricato l' illecito sportivo in violazione della lealt?. Da articolo 1 ad articolo 6, ma anche di Carraro non voglio parlare... Il problema ? che la velocit? del processo ha tolto all' accusa elementi, l' impianto era incompleto. Carraro a Napoli ? indagato per partite che al processo sportivo non ho ritrovato. Quel giudizio, per?, non l' ho condiviso... Credo, di l? della lieve sanzione, che Franco Carraro non abbia pi? credibilit? per un futuro da dirigente dello sport?. Veniamo alla Fiorentina. La partita con il Chievo. Si ascolta un giornalista della "giornalaccio rosa" parlare dell' arbitro Dondarini con Lanese: ?Gli avranno mandato dei segnali o ha capito da solo??. E Lanese risponde: ?Ormai non si mandano segnali, loro telefonano prima delle gare... Poi ti racconto?. ?Abbiamo avuto umana comprensione per Dondarini, giovane arbitro abbandonato anche dall' avvocato. Era inchiodato da una frase, ma in quella telefonata quei due hanno anche detto che era un inetto, un incapace. Non c' era ragione al mondo per condannarlo per una telefonata cattiva?. Cade Dondarini e cadono gli illeciti della Fiorentina. ?No, alla Fiorentina un illecito sportivo ? rimasto. ? comprovato l' illecito del gruppo dirigente viola in Lecce-Parma. Per quelle intercettazioni c' erano elementi solidi, argomentati. Abbiamo rivisto gli ultimi 15' della partita in camera di consiglio e Zeman con le spalle al campo era un' immagine che parlava da sola?. Professore, mi scusi, ma se c' ? responsabilit? diretta e illecito sportivo la pena minima ? la retrocessione? ?La serie A con 19 punti ci ? sembrata una punizione sufficientemente pesante. I fratelli Della Valle e l' amministratore Mencucci, insieme, hanno pene per dieci anni?. La Fiorentina resta in A con un illecito accertato in secondo grado. C' ? stata battaglia? ?No, la volont? era: Lazio e Fiorentina in A. La battaglia c' ? stata solo sul Milan e su Carraro?. Ci spiega da dove nasce il vostro atteggiamento perdonista? ?Da tutto quello che ? successo nelle ultime due settimane. Questa sentenza va storicizzata. La vittoria dell' Italia ai mondiali, poi le condanne dure, le rivolte di piazza, i sindaci che appoggiano le squadre colpite, il dibattito bipartisan sul perdono... E l' indulto, dimenticavo l' indulto in Parlamento. Un giudice ? un uomo e io credo sia giusto interpretare il diritto prefigurando le conseguenze delle proprie decisioni. I delitti li abbiamo accertati confermando l' impianto della Caf, abbiamo scelto di trasformare gli articoli 6 in articoli 1 per alleviare le pene. Il quantum, ecco. Abbiamo cercato di interpretare un sentimento collettivo. Abbiamo ascoltato la gente comune e provato a metterci sulla lunghezza d' onda?. Cesare Ruperto, vostro predecessore, ha cercato solo di fare giustizia. ?Un altro handicap: dover revisionare la sentenza di un uomo di quel livello. Non ci pu? essere confronto di professionalit? con un presidente di Corte costituzionale. Abbiamo riconosciuto tutto della sentenza Caf, a parte due episodi: il campionato falsato, gli illeciti reiterati della Juventus, l' esistenza di un sistema. E, ritengo, insieme alla Caf la piovra l' abbiamo mozzata?. C' entrano con la sentenza i denari che girano nel calcio? ?Certo, nell' economia americana si separano le responsabilit? dagli spettatori. Tagliare in un colpo solo un patrimonio di relazioni industriali sarebbe stato un colpo a cui il calcio non era preparato?. E la paura dei ricorsi al Tar? ?C' entrano, c' entrano. Abbiamo inserito le squalifiche dei campi per renderli pi? difficili?. Nell' estate 2003, insieme al presidente De Lise, voi cinque avete inventato un quarto grado di giudizio contro Gaucci su indicazione di Carraro. ?Io non ho padrini e sono a posto con la coscienza. Ieri mattina ho avuto l' istinto di andare a salutare il commissario Guido Rossi. Ci ha lasciati liberi, autonomi, indipendenti. In Federcalcio, prima, non era cos??. Che far? ora, professor Serio? ?Scriver? le motivazioni, potrei lasciare la Corte federale?."

Scriver? le motivazioni ? Sandulli non ? d'accordo, infatti il giorno dopo...

"ROMA - Ha spiegato che la sentenza-spugna su Calciopoli ? stata cos? confezionata perch? i giudici della Corte federale, cinque giudici, lui compreso, hanno tenuto conto dell' emozione del paese, i moti di piazza, i sindaci ultr?, persino la legge sull' indulto. Lo ha spiegato a Repubblica Mario Serio, professore di diritto privato all' Universit? di Palermo, e ieri mattina ? stato chiamato dal suo presidente, l' avvocato Piero Sandulli, emerito professore che alla vigilia della sentenza ripeteva la litania ?per dare credibilit? al calcio ci vuole un bagno di giustizia? e ora va in giro dicendo, con ugual convinzione, ?il campionato 2004-2005 non ? stato falsato?. Sandulli ha chiamato Serio e gli ha detto: ?Hai espresso il tuo dissenso pubblicamente mentre io dichiaravo che il giudizio era stato unanime, non potrai pi? essere tu a scrivere le motivazioni della sentenza?. Allontanato. Il dissidente avrebbe potuto scrivere - parole di Serio - ?una motivazione suicida?. Capace di smontare, cio?, una sentenza che da s? in piedi non si regge. Meglio affidare la scrittura, ?sar? cosa delicata?, dice ancora Serio, a un componente in linea. Linea perdonista. Le motivazioni, s?, saranno una fase delicata, quella con cui si tenter? di dare spiegazione logica ai saldi per il calcio che fu di Moggi. Si dovr? spiegare come ? stato possibile assegnare i preliminari di Champions League a un club, il Milan, al cui dirigente arbitrale Leonardo Meani ? stato affibbiato l' articolo 6: illecito sportivo per responsabilit? oggettiva. Faticoso sar? il tentativo di motivare come una squadra ritenuta responsabile di un illecito diretto - la Fiorentina per Lecce-Parma - possa non essere retrocessa. Lo stesso professor Serio, prima dello scippo delle motivazioni, stava tentando un gioco di equilibrio forense: ?Per quella gara abbiamo acclarato l' illecito commesso, le intercettazioni erano concordanti e robuste. La Fiorentina aveva progettato con il vicepresidente Mazzini, il designatore Bergamo e l' arbitro De Santis il controllo di quella gara, poi effettivamente riuscito. Diciamo che la responsabilit? del consigliere delegato Mencucci ? stata considerata diretta, nelle telefonate lo si ascolta parlare proprio di quella partita. La responsabilit? dei fratelli Della Valle, che pure conversano con Luciano Moggi, ma pi? in generale della salvezza dei viola nel finale di campionato, somiglia invece una responsabilit? progettuale. Indiretta, oggettiva. Poich? i fratelli Della Valle, Diego in particolare, sono i reali proprietari del club, ha avuto maggior peso la loro responsabilit? indiretta?. Equilibrismo circense? ?Abbiamo voluto dare un peso alla questione patrimoniale e avanzare un ragionamento tipico di altri ambienti: taglieggiatori e taglieggiati. Della Valle era un taglieggiato, anche se non ha ammesso neppure questo?. Ora che al giudice dissidente - dissidente su Milan e Carraro, non su Fiorentina e Lazio - hanno tolto la firma delle motivazioni, la Corte federale allineata potrebbe cucire nuove spiegazioni intorno all' illecito non punito. ?Se non si dimette Guido Rossi io non mi dimetto?, dice Serio, ?lui ? il garante del nuovo calcio?. Aggiunge: ?Non sono stato condizionato da nessuno, n? questa volta n? nel passato?. La sentenza scritta per il popolo, ecco. ?Pensavamo che la Corte federale, che ? la Corte costituzionale del calcio, fosse neutrale e non condizionabile dal paese?, dice Renzo Ulivieri, presidente dell' Assoallenatori. Gli avvocati del Lecce: ?Siamo rimasti interdetti e sgomenti di fronte all' intervista con il professor Serio, ora leggeremo le motivazioni con attenzione certosina?. Bruno Catalanotti, legale del Brescia, non crede che l' appello possa essere impugnato e dice: ?Ho perso ogni aggettivo negativo per definire la sentenza della Corte federale?. Maurizio Zamparini, presidente del Palermo: ?Un verdetto scandaloso, garantito dalle pressioni esterne di Berlusconi. Far? un esposto formale alle istituzioni sportive?. Intanto ha inviato una lettera al commissario, all' Ufficio indagini e a tutti i presidenti sull' illegittimit? della composizione del Consiglio di Lega dopo le dimissioni di Galliani. ?Denuncio le gravi irregolarit? che si verificano nella gestione della Lega ad opera di personaggi che si sono appropriati della presidenza in totale assenza dei poteri legali necessari?."

...non siete anche voi contenti di vivere in codesta nazione ??

?comunque esistenza di un ?clima strano?, se vera ? la definizione data dal prof. Sandulli dell?ambiente in cui la Corte Federale ha operato (si produce comunicato Ansa).?

Ho provato a cercare questo comunicato Ansa, ma non l'ho trovato : immagino comunque che non sia dissimile da quanto riportato sopra.

?Di questa situazione, evidentemente esistente, se ammessa dagli stessi componenti della Corte, pu? dolersi la sola Juventus, che ? stata l?unica Societ? a vedersi mantenute le condanne gravissime per illecito sportivo, invece fortemente ridotte per le altre squadre.?

?invece fortemente ridotte per le altre squadre?lo dicono i protagonisti sopra...ecco i risultati...

Milan : da ?44 a ?30 potendo cos? disputare la Champions;

Lazio : essendo che il presidente federale si occupava del regolare svolgimento del campionato ( si noti come per Ruperto invece non sia cos? ), dalla serie B alla serie A : nel successivo arbitrato verranno cancellati tutti i punti di penalizzazione, comminandone solo 3, dicasi 3, come funzione monitoria.

Fiorentina : per Ruperto in Serie B. Per Sandulli, taglia qua, depenalizza l?, la Fiorentina risale in Serie A. Questo nonostante il suo presidente onorario sia l?unico a vedersi cancellare l?illecito sportivo ( Lecce-Parma ) dall?arbitrato. Per inciso, Lecce-Parma resta illecito sportivo, un illecito sportivo la cui beneficiaria non ne sa nulla! Ancora l?unico arbitro a beccarsi l?illecito sportivo ? Massimo De Santis per, no, mi dispiace per i detrattori, non per Juve-Parma, ma per Lecce-Parma. Non vi saranno arbitri legati a Moggi a beccarsi l?illecito sportivo, come d?altronde fanno notare i nostri avvocati.

Alla prossima con il punto 10.

Tarallucci e vino - 56

Grazie Luca - 15

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Tarallucci e vino ? 57

Grazie Luca ? 16

Dopo essere stato definito "Tifoso di Serie C", di fatto, incompetente ( 2 Agosto 2008 : "Quanti tifosi che sognavano Xabi Alonso conoscono Xabi Alonso?" ) e avermi cercato di farmi ingoiare l'ennesimo rospo degli amici, siamo alle offese personali : "Non mi occupo di idioti!"

Fermo restando che chieder? il parere del mio psicanalista al riguardo ( ...sono in cura dal 4 Maggio 2006... ), mi appello alla buona creanza del censore del codice etico interno : Egr. Sig. Montali, Le chiedo : tale codice si applica per gli avversari, agonisticamente parlando, ovviamente ? non ? prevista una sua applicazione ai dissensi interni ? La ringrazio della risposta che vorr? ritenere degna di essere elaborata.

Dobbiamo affrontare la lettura del punto 10, sempre appartenente al capoverso B ?Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.-? del ricorso al Tar abortito dalla Juve il 31 Agosto 2006 : poich? ? piuttosto lungo non mi perdo ( ?e non vi annoio! ) in ulteriori convenevoli.

?10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-?

Questo il titolo : da bravi bambini, leggiamo prima.

?Il dispositivo adottato in sede di appello dalla Corte Federale della F.I.G.C. ha applicato alla Juventus un cumulo di sanzioni senza precedenti e senza alcuna possibile giustificazione nei principi e nelle disposizioni che regolano la giustizia sportiva.?

Questo in realt? ? un aspetto mai valutato fino in fondo : ok, accettiamo la Serie B, ma come si arriva a formulare tale cumulo di sanzioni ? E? stata adottata una procedura corretta nel comminarlo ?

?La Societ? ? stata infatti condannata a:?

riprendo il dispositivo della Corte Federale, poich? nei documenti in mio possesso questa parte ? omessa (??)

?determina la sanzione a carico della Juventus Football Club S.p.A. con riferimento alla stagione sportiva 2006-07, nella penalizzazione di 17 punti in classifica e nella squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara, nell?ammenda di 120 mila euro, ferme restando le altre sanzioni gi? irrogate nella decisione impugnata per le stagioni sportive 2004-05 e 2005-06;?

Bene, male cio? : cosa dicono i nostri avvocati ?

?Questo elenco, che riproduce la decisione delle Corti, non tiene conto dell?ulteriore e gravissima sanzione costituita dalla esclusione dalle competizioni UEFA, conseguenti alla perdita dello scudetto e alla retrocessione.?

In effetti ? da considersi una ulteriore sanzione : a causa delle decisioni assunte dalla federazione nazionale, si ? impossibilitati alla partecipazioni in competizioni europee, pur non avendo nessuna evidenza di illeciti commessi in tali ambiti.

?La necessaria caducazione dell?illecito sportivo, per le ragioni illustrate nei precedenti motivi, comporta necessariamente una completa revisione e riduzione sostanziale di queste sanzioni.?

Ove venissero accettati i punti precedenti, sigg. avvocati?

?In questo senso non possono che essere richiamate le sanzioni irrogate alle altre squadre, per le quali sono state ritenute sussistenti plurime violazioni dell?art. 1 C.G.S. (Lazio, Fiorentina e, in una successiva decisione della C.A.F., Reggina), alle quali ? stata applicata una penalizzazione di punti in classifica nel campionato 2005-2006 (non tale da determinare la retrocessione in Serie B) e una ulteriore penalizzazione tra 11 e 19 punti per il prossimo campionato di Serie A.?

E? quello che ho sempre sostenuto, anche nell?estate del 2006 : avendo immediatamente letto sia la CAF che la Corte Federale, era mio parere che a fronte di tali ?evidenze? si dovesse essere puniti con una penalizzazione in punti, esattamente come avviene per le altre squadre su menzionate : ? questo anche l?autorevole parere di De Biase, gi? giudice sportivo ai tempi del calcio scommesse degli anni ?80.

?Il riconoscimento della fondatezza delle censure sin qui dedotte produrrebbe dunque come necessaria conseguenza l?esclusione della retrocessione in Serie B e la possibilit? di partecipare al nuovo campionato di Serie A, con una penalizzazione (si consideri che tra le sanzioni applicate alla Juventus vi ? gi? una penalizzazione per il prossimo Campionato di 17 punti).?

Ove la fondatezza delle censure venisse riconosciuta, sigg. avvocati?

?Questi profili hanno a nostro avviso una importanza decisiva anche ai fini della istanza cautelare che verr? di seguito proposta:

a) dimostrano l?incongruenza, sproporzione e non equit? della sanzione applicata;

b) tracciano una strada che a questa difesa appare del tutto congrua, logica e ?giusta? anche per un auspicato intervento cautelare di Codesto Ecc.mo Tribunale.?

Vogliamo dare prova tangibile della incongruenza, sproporzione e non equit?, sigg. avvocati ?

?Ma anche solo incentrando l?attenzione sul profilo della individuazione e commisurazione delle sanzioni, la decisione della Corte Federale ? e prima ancora quella della C.A.F. ? appaiono assolutamente illegittime ed insostenibili.?

Ooohh, dai su, spiegatevi meglio?

?I profili di critica e di evidente illegittimit? sono molteplici, ma ad essi devono premettersi alcune considerazioni di ordine generale sul sistema sanzionatorio contenuto nel C.G.S..

Tale sistema suscita gravi perplessit?, al punto da fare sospettare della sua stessa legittimit?, sotto diversi aspetti; a titolo esemplificativo si consideri che:?

?e leggiamo le premesse al sistema sanzionatorio contenuto nel codice di giustizia sportiva?

?- le sanzioni non sono stabilite tra un minimo ed un massimo; nella specie, per molte sanzioni, anche gravi, non ? previsto un massimo, lasciando alle Corti una inammissibile discrezionalit? nella determinazione della sanzione, priva di un limite edittale; (questo ? il caso, ad esempio, dell?art. 13 lett. f, cio? della penalizzazione in classifica)

- l?art. 13 c. 1? ? del tutto indeterminato nel prevedere la possibilit? di applicare ?una o pi? delle seguenti sanzioni?, lasciando dunque del tutto illegittimamente all?autorit? decidente il compito di graduare le sanzioni senza alcuna predeterminazione di criteri e di limiti;

- l?art. 6 c. 3 prevede in termini precisi e tassativi le sanzioni applicabili per il caso di responsabilit? diretta della Societ? per illecito sportivo, ma poi introduce un nuovo elemento di indeterminatezza e di inammissibile discrezionalit?, ove consente l?applicazione della ?maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena?, senza chiarire n? quale sia la maggiore sanzione, n? quando quelle edittali debbano ritenersi praticamente inefficaci;

- l?art. 6 c. 6 prevede l?aggravamento delle sanzioni in caso di pluralit? di illeciti o di alterazione del risultato o di conseguimento del vantaggio in classifica: anche in questo caso l?aumento della pena ? del tutto indeterminato e lasciato ad un inammissibile e incontrollabile spazio di discrezionalit? delle Corti.?

Beh, si, sigg. avvocati : il cosidetto Codice di Giustizia Sportiva ? pieno zeppo di incongruenze : ma per i padroni del vapore ? stato necessario intervenire non gi? sul sistema sanzionatorio, ma su quelle norme che legittimavano l?operato di Luciano Moggi : mi vengono in mente l?art.1, che adesso contiene il contatto con dirigenti federali ed AIA come evidenza di mancanza di lealt?, o la recente modifica voluta ed esaltata dall?attuale presidente federale all?articolo che prevede cosa succede in caso di dimissioni da tesserato : adesso non ci si pu? pi? sottrarre da eventuali procedimenti in corso con le semplici dimissioni. La cosiddetta Giustizia Sportiva ha istituti che la Giustizia Ordinaria ( pi? retrograda, evidentemente ) si sogna : l?istituto della retroattivit?, per quanto ad personam, ? sinonimo di civilt? come si conviene ad un paese che ? stato retaggio delle migliori menti che sono passate sul pianeta. Sempre complimenti, anche a coloro che esaltano questo tipo di giustizia ( e, s?, mi viene in mente un signore che girovaga per le trasmissioni televisive e, purtroppo, ha nome di una splendida cittadina siciliana che si duole di tale affronto ).

?Questi rilievi sono di particolare gravit? e potrebbero condurre all?annullamento delle norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C..?

Credo che questo sia chiedere un po? troppo : se il Codice di Giustizia Sportiva non ti sta bene cos? com??, vi ? da condurre battaglie in tempo di pace non in presenza di un procedimento cos? grave tra l?altro in corso da oltre due mesi?

?Pur tuttavia, si ritiene che sia possibile una interpretazione delle norme sopra richiamate, e che sono state applicate alla Juventus nel caso di specie, in termini che ne salvaguardino almeno in parte la legittimit? e la conformit? ai principi generali applicabili a tutte le procedure sanzionatorie in ambito amministrativo, secondo le indicazioni fondamentali tra l?altro dettate dalla L. 689/1981.?

Bene, siamo tutt?orecchi?

?A questo scopo, di una ricostruzione del sistema sanzionatorio calcistico che rispetti almeno i requisiti minimi di una procedura sanzionatoria legittima e giusta, occorre rifarsi in primo luogo ad alcune indicazioni fornite dalla stessa giurisprudenza delle Corti della F.I.G.C., che hanno tra l?altro stabilito che:

a) l?elenco delle sanzioni contenuto nell?art. 13 C.G.S. ? ?incrementale?, nel senso che elenca le sanzioni in ordine di gravit? crescente (Comunicato Ufficiale n. 10 del 2005, relativo alla decisione della Commissione disciplinare sul ?caso Genoa?)

b) il ?campionato di competenza? cui deve farsi riferimento, ai sensi dell?art. 13 lett g), ? quello di appartenenza della Societ? al momento di realizzazione dell?illecito.?

Bene, i nostri avvocati non deludono e ci danno l?idea di aver studiato?

?Queste indicazioni interpretative, particolarmente interessanti poich? provenienti dalla stessa F.I.G.C., e le considerazioni cui si ? fatto cenno in precedenza, possono condurre ad una pi? corretta e plausibile definizione dell?ambito di operativit? del potere sanzionatorio sportivo.?

Ovvero :

?Nella specie:

a) il preteso illecito si ? realizzato nella stagione 2004-2005;

b) le sanzioni di cui all?art. 13 lettere g) ed h) non erano pi? applicabili nel ?campionato di competenza?

c) la sanzione edittale poteva essere ritenuta ?inefficace? e legittimare il passaggio alla maggiore sanzione di cui alla lettera i), cio? la revoca dello scudetto 2004- 2005 (sanzione gravissima, costituendo la perdita del principale successo sportivo, applicata una volta soltanto nella storia del calcio italiano)

d) la stagione 2005 ? 2006 non era in alcun modo toccata dall?inchiesta, e ci? escludeva la possibilit? di applicare per essa alcuna sanzione (in specie la non assegnazione dello Scudetto, regolarmente vinto sul campo)

e) non vi era alcuna possibilit? di aggravare le sanzioni ai sensi dell?art. 6 c. 6, non sussistendo alcuno dei presupposti per tale aggravamento

f) l?art. 6 c. 3 non contempla un cumulo di sanzioni, ma la sola ?maggiore sanzione? in caso di inefficacia di quelle stabilite

g) nessuna norma prevede e consente che le sanzioni si estendano a pi? anni, con una sorte di ?moltiplicatore? sanzionatorio del tutto inedito e non ammissibile: nel caso di specie, la condanna della Corte Federale ammette e prevede espressamente che vi siano sanzioni che riguardino tre anni sportivi successivi, senza contare che la retrocessione in Serie B estende i suoi effetti negativi anche sugli anni ulteriormente successivi?

Tutta d?un fiato e senza commento : d?altronde, anche i nostri avvocati finiscono cos? il punto 10 : se c?? qualcuno che non ? d?accordo con quanto su esposto alzi la mano : come si vede, siamo stati vittima anche di questo : eccesso sanzionatorio : a ben vedere c?? andata bene, poich? per i nostri detrattori non dovevamo essere radiati dovevamo semplicemente sparire dalla faccia della terra : ho solo una cosa da dire a costoro : noi siamo ancora in attesa di sapere cosa abbiamo fatto per meritarci questo : con tale presupposto, vi dico : attenzione, perch? il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi : per cui attenzione!

Tarallucci e vino - 57

Grazie Luca - 16

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Tarallucci e vino - 58

Grazie Luca - 17

Forza ragazzi : mancano ormai solo 3 punti al nostro articolato, complesso ricorso al Tar : il punto 11, quello che andiamo a discutere, dovrebbe essere l?ultimo del capoverso "B) Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.-? Il punto 12 ? relativo alla violazione delle direttive del Trattato CE e l?ultimo punto il 13 ? relativo alla quantificazione dei danni : incredibile, vero ? La societ? dei patteggiamenti aveva chiesto i danni!! Sar? stato per questo che l'hanno ritirato ?

Nel frattempo, escono altri ricorsi al Tar, questa volta dell'arbitro Gianluca Paparesta : il Tar gli d? ragione, ma ecco pronta la pezza a colori : ci penser? "Biglia d'Acciaio" ad esautorarlo : grottesco : anche Lui, l'Eccelso, ? ben presente sulle intercettazioni ( ben inteso, intercettazioni per le quali non valgono i ragionamenti beceri dei contratti di assicurazione con societ? datori di lavoro dei designatori o le cene fatte "solo" con i dirigenti della vecchia Juve ), Paparesta ? molto meno presente nella questione, ha stralciato la sua posizione a Napoli che l'ha archiviata, il suo tabellino delle schede svizzere fa ridere, ma niente, non deve arbitrare : perch?, si chiede insieme a noi l'arbitro Bertini ? Perch? Griselli, presente negli elenchi di Napoli, e lo sapevano tutti, ha potuto arbitrare la Finale dell'Europeo ed ? stato fermato solo, e giustamente, da un errore tecnico che ha fatto ? Chi lo sa ?

Comunque, tempo al tempo : discuteremo anche quest'altro Tar : vi ricordo che il prossimo ? quello di Carraro. Torniamo al nostro, per ora.

?11) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2, 6 e 13.- Violazione dell?art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..- Violazione ed erronea applicazione dell?art. 133 cod. pen..- Violazione dell?art. 3 L.241/1990 e succ. mod..- Errore di presupposti e della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta.-?

Al solito, leggiamo prima?

?Alla applicazione di una ?combinazione? senza precedenti di sanzioni, la Corte Federale e la C.A.F. sono giunte per il tramite di una motivazione specifica del tutto insussistente e che non consente all?interprete (e crediamo, neppure al Giudice) di ripercorrere l?iter logico in base al quale le sanzioni stesse sono state decise ed adottate.?

Oh, avvocati : non penserete mica che Cesare e Ruperto possano essere andati in confusione ?

?Nello specifico, la Corte Federale richiama i criteri di applicazione dell?art. 13 C.G.S. e dell?art. 133 cod. pen., ma si tratta di un richiamo meramente formale, e che non pu? tradursi nella sottrazione dall?obbligo di qualsivoglia motivazione.?

I nostri avvocati ci costringono a rileggere il passaggio in questione della sentenza della Corte Federale, pazienza : pag. 75 :

?Concluso l?esame delle varie ed articolate posizioni, ricomprese nei capi di incolpazione da 1 a 10, la Corte osserva quanto segue in relazione alle sanzioni da irrogare ai soggetti dichiarati colpevoli e, in via preliminare, ai criteri di presidio per la relativa determinazione.

La decisione di primo grado ha combinato i criteri di applicazione della pena risultanti dal primo comma dell?art. 13 C.G.S., e dipendenti dalla natura e gravit? dei fatti commessi con quelli, sempre in punto di gravit?, desumibili dall?art. 133 del codice penale e legati alle modalit? delle azioni poste in essere, alla loro incidenza concreta rispetto al campionato 2004/2005 ed all?immagine dello sport italiano, all?intensit? della colpevolezza in relazione alle singole posizioni funzionali, all?accertata pluralit? di illeciti, alle condizioni economiche del responsabile (nel caso di ammende), alla lesione arrecata alla funzione ed all?immagine della categoria ( rispettivamente di dirigenti federali ed arbitri).

La Corte ritiene che, in linea di principio e con riferimento alla generalit? dei casi su cui ? chiamata a pronunciarsi, debbano essere tenuti in considerazione i citati criteri ispiratori di natura generale ed astratta, salva la necessit? di concreta commisurazione e temperamento con ulteriori criteri integrativi da applicarsi nei singoli casi in modo da realizzare un bilanciamento tra la doverosa afflittivit? della pena e particolari condizioni soggettive ed oggettive tale da portare ad una determinazione equa e ragionevole della sanzione.?

Necessario un breve passaggio dall'art. 133 del Codice Penale :

"Art. 133 Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravita' del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;

2) dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo."

Da cui, si vede che hanno ragione i nostri avvocati : il richiamo dell?art. 133 del Codice Penale ? essenzialmente formale, bisognerebbe spiegare come si arriva alla formulazione della sanzione attraverso l?art.13 del Codice di Giustizia Sportiva. Vediamo cosa continuano a dire i nostri avvocati :

?In altri termini, secondo l?insegnamento di Codesta Magistratura Amministrativa, siamo in presenza di atti amministrativi che devono in primo luogo rispettare i principi generali che presiedono all?azione amministrativa ed ai suoi atti, e dunque l?obbligo di motivazione di cui all?art. 3 L. 241/1990; obbligo che risulta particolarmente presente e stringente nel caso di provvedimenti di contenuto afflittivo (e, ci sia consentito di dirlo, cos? gravemente afflittivo).?

?obbligo di motivazione di cui all?art.3 della Legge 241/90?

?Orbene, l?esame della decisione delle Corte Federale dimostra come la stessa abbia adottato le proprie sanzioni, sul presupposto delle proprie valutazioni sui comportamenti, senza peraltro motivare:?

Quello che segue ? un elenco dove viene chiesto di rapportare le sanzioni che sono state comminate alle violazioni che sono state commesse.

?a) quali sanzioni corrispondessero alla violazione dell?art. 1 C.G.S. (tenuto tra l?altro conto che per la violazione di questa norma non ? previsto l?aggravamento nel caso di pluralit? di violazioni, prevista invece per l?art. 6 C.G.S.);?

I punti di penalizzazione del campionato ?05/06 ? I punti di penalizzazione da infliggere nel campionato ?06/?07 ?

?b) quali sanzioni corrispondessero alla asserita, unica violazione dell?art. 6 C.G.S.;?

La retrocessione in Serie B ?

?c) quale/i eventuali ?maggiori? sanzioni fossero da ascrivere alla ritenuta ?pratica inefficacia? delle pene edittali dell?art. 13 c. 3?;

d) quale/i aggravamenti delle sanzioni fossero da ascrivere all?asserito conseguimento del ?vantaggio in classifica? di cui all?art. 13 c. 6?.?

Le tre giornate di squalifica del campo ?

A titolo di esempio con quanto vanno dicendo i nostri avvocati, giova ricordare che il Collegio Arbitrale del Coni, quando si ? discusso il ricorso presentato dalla Juve, ha censurato tale sanzione asserendo che le squalifiche del campo si possono dare solo in presenza di intemperanze del pubblico o similari : ha quindi convertito tale squalifica in una multa che la dirigenza attuale si ? immediatamente prodigata a pagare ( ?il buongiorno si vedeva dal mattino? )

Ma, indirettamente cosa vuol dire ? Cosa vuol dire che la Corte Federale ha comminato una sanzione che non poteva esser data ? Forse che hanno ragione i nostri avvocati ? E? stato un ?mix sanzionatorio? immotivato, come diranno pi? avanti : aggiungasi le dichiarazioni del Prof. Mario Serio al riguardo : ?Abbiamo dato le giornate di squalifica per evitare il Tar?. Pensate che, invece, nella sentenza della Corte Federale la riduzione di punti con squalifica annessa veniva cos? discussa ( pag. 78 ) :

?3) la sanzione della penalizzazione nella prossima stagione sportiva, volta ad attribuire adeguata efficacia anche deterrente al trattamento complessivo, nella misura ragionevolmente affittiva, di 17 punti (molto prossima alla dichiarazione di congruit? della pena resa esplicita in primo grado dal difensore della societ?, su espressa sollecitazione del Presidente del Collegio) e della squalifica per 3 gare di campionato del campo di giuoco, cos? riformandosi equitativamente l?originaria pronuncia.?

Tralascio la chiosa relativa al nostro difensore (?!?); qui mi preme rimarcare che ci tolgono 13 punti ma a fronte di tre giornate di squalifica ?cos? riformandosi equitativamente l?originaria pronuncia.? Che motivazione ? ? E cosa voleva dire, invece, il Prof. Mario Serio al riguardo ?

La conclusione dei nostri avvocati, a fronte di sanzioni comminate senza motivazioni correlate alle presunte violazioni commesse, ? scontata :

?In altri termini, si ? proceduto ad un ?mix sanzionatorio? del tutto immotivato e incompatibile con i parametri minimi insoppromibili di un atto amministrativo, e nello specifico di un atto conclusivo di un procedimento disciplinare.?

Tarallucci e vino - 58

Grazie Luca - 17

PS : Buon Natale a Tutti!!

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Joined: 08-Aug-2006
178 messaggi

Buon natale anche a te cccp e, come sempre, grazie..

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Joined: 15-Apr-2007
711 messaggi

buon natale cccp. Grazie per tutto l'immenso lavoro in questo topic!!!!

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