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Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Joined: 11-Aug-2006
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Si, sono d'accordo. Le occasioni non mancavano.

Mi sembra di ricordare, per?, che in qualche occasione i due designatori abbiano spiegato che auspicavano di avere loro i contatti con i dirigenti allo scopo di lasciare liberi gli arbitri.

Questo l'ho ha detto 1465 volte Bergamo alle varie trasmissioni in cui ? andato : in una di questa ha anche stilato una "classifica" : a chiamarlo di pi? erano le squadre pi? diffidenti, nell'ordine Inter e Roma : e lui cosa faceva ? Le metteva in prima fascia, cos? per non sentirli parlare : e non ? questa almeno mancanza di lealt? ? Ci sono telefonate di Moggi in cui viene chiesto di mettere la Juve in prima fascia ?

Per?, c'? un per? : di quello che ha detto Bergamo nelle varie trasmissioni non ? fregato niente a nessuno : la giustizia sportiva si ? giustificata dicendo che aveva dato le dimissioni ( ...accettate! ) per cui... la giustizia ordinaria, stiamo aspettando... chi avrebbe potuto mettere in risalto queste dichiarazioni ? Sempre la stampa : e il cerchio si ? di nuovo chiuso!

Non dimenticare che De Santis, in una di queste trasmissioni, si ? presentato con il tabulato da cui si evincevano le chiamate di Facchetti : De Santis lo ha definito eccessivamente insistente, in certe occasioni : risultato ? La grancassa mediatica si attiva subito : non ti permettere! Non si parla delle persone che non ci sono pi? e che non si possono pi? difendere! Vabb?, ma quello portava un tabulato : si sarebbe potuto prenderlo in considerazione, andarlo a leggere e sbeffeggiarlo se non fosse stato vero : invece, se ne sono guardati bene! E pi? di tutti il SuperProcuratore ( ...ma poi perch? Super ? ) al quale De Santis ha portato i tabulati : risultato di Palazzi ? La stessa archiviazione usata per Collina!

In pratica, dobbiamo inghiottire il rospo e basta : non dobbiamo dare fastidio cercando menate di qua e di la : siamo colpevoli, lo ha certificato la propriet? : noi dobbiamo stare zitti e non ci dobbiamo agitare : le poche forza che ci sono rimaste le dobbiamo usare per adottare il codice etico !

Comunque, Sempre Forza Juve

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Joined: 10-Sep-2006
5193 messaggi
In pratica, dobbiamo inghiottire il rospo e basta : non dobbiamo dare fastidio cercando menate di qua e di la : siamo colpevoli, lo ha certificato la propriet? : noi dobbiamo stare zitti e non ci dobbiamo agitare : le poche forza che ci sono rimaste le dobbiamo usare per adottare il codice etico !

Comunque, Sempre Forza Juve

.. e sorridere dopo che quelli della banda degli onesti ci hanno preso in giro con l'eliminazione dalla coppaitalia con l'ennesimo calcio di rigore.. ma questa ? tutta un'altra storia.

A proposito di stampa, hai seguito oggi? Qualcuno ha detto basta ai processi mediatici!

Che roba! Che tempismo!

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Libero arbitrio - 84

Non l?avevo visto, mi era sfuggito il lodo Brescia : all?epoca ricordo che qualcuno si era costituito, diciamo cos?, ?parte civile? nel pro-cesso sportivo : che so, il Bologna : anzich? prendersela con se stessi ( ricordo che il Bologna a Pasqua era in zona UEFA e alla fine del campionato si ritrova a dover fare lo spareggio con il Parma; e anche nello spareggio, all?andata, a Parma, riesce a vincere e quindi perde la Serie A in casa ) o prendersela al pi? con chi si ? adoperato per salvarsi suo discapito, se la prende con la Juve : "chieder? i danni alla vecchia dirigenza", tuoner? Gazzoni Frascara, e sapete anche come gli risponder? la nuova di dirigenza : tra l'altro, da quale pulpito viene la predica? : non pago, ora ci delizier? con un libriccino scritto in collaborazione con un noto "giornalista"...

Ma del Brescia non mi ricordavo : cosa potr? mai volere da noi il Brescia ? Andiamo a leggere :

?IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Mario Antonio Scino Presidente del Collegio Arbitrale

On. Prof. Avv. Learco Saporito Arbitro

Avv. Dario Buzzelli Arbitro

nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (?Regolamento?), riunito in conferenza personale in data 1 giugno 2007 presso la sede dell?arbitrato in Roma,

ha deliberato all?unanimit? il seguente

LODO

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 2116 del 28.11.2006) promosso da:

Brescia Calcio SpA, con sede in Brescia alla Via Bazoli n. 10, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Comm. Luigi Corioni, rappresentata e difesa dall?Avv. Bruno Catalanotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, alla Via Don Bedetti n. 8 (tel. 051324060 / fax 051324075);

attore

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it);

convenuta

e contro

Juventus F.C. SpA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giovanni Cobolli Gigli e dell?Amministratore Delegato, Sig. Jean Claude Blanc, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Montanaro, Andrea Gandini, Michele Briamonte e Prof. Stefano Vinti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest?ultimo in Roma, alla Via Emilia n. 88 (tel. 064200741 / fax 0642007440 / e.mail s.vinti@vintieassociati.com);

altra parte?

Ecco qui : come vedete, il Brescia ricorre contro la FIGC e contro di noi ( ?o meglio, contro di loro? ) che per il momento siamo definiti "altra parte".

Andiamo avanti :

?Premesse in fatto

Il Brescia Calcio dedotta pregiudizialmente, ai sensi dell?art. 27 dello Statuto Federale (cos? come vigente al momento della proposizione della domanda arbitrale), la devolubilit? delle controversie tra la Federazione e le societ? affiliate, e tra le societ? affiliate, alla cognizione conciliativa ed arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, adiva la Camera ai sensi dell?art. 12 comma 3 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nell?ambito delle sue funzioni conciliativa ed arbitrale, al fine di : ?

Si..

?1) ottenere l?accertamento e la conseguente declaratoria che i danni patiti per la mancata partecipazione al campionato di serie A 2005-2006 dal Brescia Calcio, retrocesso in serie B nel campionato 2004-2005, sono effetto degli illeciti sportivi commessi nel suddetto campionato dalla Juventus, nonch? della condotta della F.I.G.C., nella persona del presidente, dott. Franco Carraro, del vicepresidente dott. Innocenzo Mazzini, e dei suoi dirigenti, sig. Luigi Bergamo e dott. Pierluigi Pairetto, in carica all'epoca dei fatti, siccome in prosieguo specificata;?

A parte che Bergamo di nome fa Paolo e non Luigi, qua si discute di una retrocessione avvenuta nel campionato 2004/05 : un anno prima della deflagrazione di calciopoli, ma il periodo contestato ? proprio quello : il Brescia ipotizza di essere finito in Serie B a causa della tresca, o meglio, cupola, o meglio banda di truffatori, come direbbe il Signore con la leggiadria che tutti gli riconoscono : vorrei solo sottolineare, e rammentare al Brescia Calcio ( ...e al Signore... ), che noi di illeciti sportivi non se ne ? fatti : ci mandano in Serie B per somma di mancanze di lealt?, di art.1 : nessuna partita truccata, nessun arbitro cooptato, nessuna pressione sui designatori per avere questo o quello : spiace doverlo sempre ricordare, ma ? cos? : un sacco di chiacchiere, discussioni con questo o quello, che non si concretizzano in illeciti sportivi come riconosciuto da Ruperto prima e da Sandulli poi.

?2)la conseguente condanna della Juventus F.C. s.p.a., nonch? della F.I.G.C. al risarcimento dei danni materiali e morali sofferti dal Brescia Calcio, da quantificarsi nel corso del procedimento, in ragione della mancata partecipazione al campionato di serie A 2005-2006;?

Giustamente te dici : avete fatto tutte queste malefatte che mi hanno impedito di partecipare al campionato 2005/06 : vorrei i danni, e li vorrei dalla Juve e dalla FIGC! Mettetevi nei loro panni : hanno ragione! Comunque, vorrei dire al Brescia Calcio : ammesso che avessimo commesso illeciti sportivi ( ?e non ? vero? ), stai affermando che in assenza di questi non saresti andato in Serie B ? Cio?, nel mistificare il campionato ci siamo accaniti contro il Brescia ? E, quindi le squadre da mandare in B venivano decise a settembre ? O ad Agosto, dopo il Berlusconi e prima della composizione dei calendari ?

?3)l' accertamento dell'illegittimit? del rifiuto della F.I.G.C. di riammettere al prossimo campionato di serie A 2006-2007 il Brescia Calcio e per l'effetto, la declaratoria del conseguente obbligo della F.I.G.C. di risarcire il Brescia Calcio dei danni materiali e morali da esso sofferti per la mancata partecipazione al prossimo campionato di serie A 2006- 2007;?

Il Brescia Calcio voleva essere riammesso in Serie A nel 2006, due anni dopo essere retrocesso! Beh, Gaucci quando fece quel casino al Tar, ottenne alla fine la Serie A a 20 squadre e la Serie B a 22 : il Brescia Calcio tenta la strada dell?equilibrio fra le due Serie : entrambe a 21 squadre!

?4)l?accertamento della responsabilit? della societ? in questione, nonch? della F.I.G.C., per la causazione del pregiudizio patito dal Brescia Calcio a causa dei suddetti illeciti;?

Pensa, Brescia Calcio : ancora si devono esprimere sul rinvio a giudizio : lo faranno solo adesso, in questa settimana : ma tu, gi? allora volevi i danni?

?La domanda arbitrale prendeva le mosse, cos? come indicato nell?atto introduttivo dell?istante societ?, ?dal procedimento per illecito sportivo promosso con atto in data 22/06/2006 dalla Procura Federale avanti alla Commissione d?Appello Federale, nei confronti, tra gli altri soggetti, della societ? Juventus F.C. s.p.a, per rispondere a titolo di responsabilit? diretta e presunta ex art. 2, 6 e 9 del C.G.S., procedimento al quale partecipava anche il Brescia Calcio, (ammesso, sin dal 1? grado di giudizio, al dibattimento, quale terzo portatore di interessi indiretti, compresi quelli di classifica (ex art. 29, 3 co. C.G.S.)],? e nell?ambito del quale ? la Commissione d?Appello Federale con decisione di cui al C.U. n.1/C del 14/07/2006 ha statuito:

? la responsabilit? diretta della societ? Juventus F.C. s.p.a. per violazione degli artt. 2 e 6, con irrogazione della sanzione della revoca della assegnazione dello scudetto 2004/2005, della non assegnazione del titolo di campione d?Italia 2005/2006, la retrocessione all?ultimo posto in classifica sempre del campionato 2005/2006, la penalizzazione di 30 punti da scontare nella stagione sportiva 2006/2007.??

Si, ti ricordi bene?

?Avverso la decisione della Commissione d?Appello Federale proponevano appello alla Corte Federale, tra gli altri, la societ? sanzionata, nonch? il Brescia Calcio.

Evidenziava la societ? istante come ? La Corte Federale con decisione del 04/08/2006, di cui al C.U. n.2/CF, in parziale riforma della decisione della C.A.F. statuiva:

♦ la responsabilit? diretta della societ? Juventus ex artt. 2 e 6 C.G.S., confermando la sanzione della revoca della assegnazione dello scudetto 2004/2005, la sanzione della non assegnazione del titolo di campione d?Italia 2005/2006, la retrocessione all?ultimo posto in classifica sempre del campionato 2005/2006, la penalizzazione di 17 punti da scontare nella stagione sportiva 2006/2007, la squalifica per 3 gare di campionato del campo di giuoco e l?ammenda di ? 80.000,00.?, rilevando che ?successivamente, il Brescia Calcio, con atto in data 08/08/2006, sottoscritto anche dal Sindaco di Brescia in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e della comunit? bresciana, chiedeva al Commissario Straordinario della F.I.G.C. l'iscrizione, anche in soprannumero, al campionato di serie A 2006-2007, sul presupposto dell'attuale titolarit? in capo a s? del diritto sportivo abilitante alla partecipazione al campionato della massima serie e, comunque, quale risarcimento in forma specifica del danno sofferto per responsabilit? ascrivibile alla F.I.G.C. per la violazione dell'obbligo di garanzia statutariamente contemplato (v. Statuto F.I.G.C.: Titolo I- La Federazione: art. 3 lett. c., Funzioni della F.I.G.C.; e Titolo IV- Le Garanzie: art. 29 n. 1, Ufficiali di Gara).??

Hanno fatto intervenire anche il Sindaco, nonch? la comunit? bresciana tutta : avevo capito bene : volevano il campionato a 21 squadre!

?Ad onta delle reiterate sollecitazioni, rivolte personalmente anche al subcommissario avv. Paolo Nicoletti, soltanto il 31/08/2006 -dopo, cio?, la pubblicazione del calendario della stagione calcistica 2006-2007- la F.I.G.C. informava la scrivente societ? che "la richiesta di ammissione alla serie A (?) non pu? trovare accoglimento" (doc. 2).? (cos? la difesa della societ? istante).?

Che insolenti : vi hanno avvertito solo a calendari fatti che non avreste disputato la serie A! E tutto questo dopo aver rivolto le suppliche nientepopodimenoche all'Avv. Nicoletti, principe del foro di nota fede calcistica, simbolo di imparzialit? imperitura ( ...? ancora il vice presidente federale! ).

Certamente il ritardo di comunicazione a seguito delle doglianze ? da considerarsi un altro danno : chiss? che tipo di calciomercato avete fatto fidandovi del fatto che, sicuramente, vi avrebbero ammesso alla Serie A?

Io continuo per dovere di cronaca, ma sapete come si definisce il vostro comportamento in gergo faunistico ?

Libero arbitrio - 84 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze.

Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6

Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria

Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto.

Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria.

Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi.

Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno.

Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro.

Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.

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1081 messaggi

Libero arbitrio - 85

Stiamo analizzando l?arbitrato del Brescia Calcio : dopo aver appreso che il campionato 2004/05 ? stato inficiato da truffe, trucchi, imbrogli, slealt? e illeciti decide di muovere le proprie doglianze alla Federazione e alla Juve ritenendo che la retrocessione in Serie B in quell?anno sia dovuta a tali malefatte : per essere pi? pregnante, fa corroborare la richiesta con la firma autorevole del sindaco della citt? e con attestazione delle lagnanze dell?intiera cittadinanza tutta convinta di essere retrocessa per tali motivi. La richiesta ? di essere immediatamente ammessa alla massima serie, no, non a scapito di nessuno : un bel campionato a 21 squadre, ? la proposta.

Ma la federazione gli comunicher? che non intende prendere in esame la questione e la chiude con una missiva alla fine di agosto recante il tristo annuncio : con protervia, il Brescia Calcio decide di ricorrere al giudizio del Coni e quello noi stiamo commentando.

?Quanto sopra premesso, la societ? Brescia Calcio deduceva a conforto delle spiegate richieste i seguenti motivi:?

Sentiamo?

?1) L?accertata alterazione dello svolgimento e della classifica finale, nel suo complesso, del campionato di serie a 2004-2005 ad opera della Juventus f.c..?

Ve lo confesso, ragazzi : io rischio di impazzire! Sar? anche di parte, e certamente lo sono, ma aver letto le sentenze mi ha fatto pi? male che bene : mi spiego : in giro non si parla del fatto che la Juve ? stata spedita in B come un pacco postale perch? si ? fatta la somma dei comportamenti sleali ottenendo il tanto sperato illecito sportivo : no : l?esserci autocolpevolizzati ha portato alla consistenza della bolla insperata vaneggiata dagli onesti : nel loro mondo, siamo la feccia che ha lordato le loro gesta e gli improperi del loro primo rappresentante non ne ? che l?inter-pretazione : avete provato a chiedere a qualcuno di loro cosa ne pensa delle frasi che va cianciando costui ? Otterrete la risposta convinta che ha ragione : provate a chiedere perch? non si lamenta dei campionati persi con la Roma, la Lazio o il Milan : non otterrete risposta?il male era a Torino e finalmente la verit? ha trionfato!

?2) Il pregiudizio che avrebbe patito il Brescia Calcio in conseguenza degli illeciti commessi dalla Juventus f.c. s.p.a. siccome accertati dalla corte federale nel campionato di serie a del 2004-2005.?

Quante certezze, Brescia Calcio! La Juve ha truccato il campionato 2004/05 e tu ne hai subito le conseguenze?

?3) La concorrente responsabilit? a titolo commissivo ed omissivo della F.I.G.C. nella causazione dei danni sofferti dal Brescia Calcio.?

Beh, giusto : davanti a tutto questo danno, cosa fa la Federazione ? Tace! Giusto lamentarsi?

?4) l'obbligo della Juventus f.c. s.p.a. e della f.i.g.c. di risarcire il Brescia Calcio per la mancata partecipazione al campionato di serie a 2005-2006.?

E? il minimo?

?La prima serie di motivi si fonda sulla decisione della Corte Federale, che avrebbe condiviso sul punto l'assunto della C.A.F., da cui emergerebbe in modo inconfutabile che lo svolgimento del campionato di calcio 2004-2005 risulterebbe essere stato alterato dal condizionamento della classe arbitrale.

Ci? emergerebbe sia dalle motivazioni sulla ipotizzata responsabilit? di Moggi che dalle motivazioni riguardo la pena inflitta alla societ? Juventus.?

La classe arbitrale ? stata condizionata con una serie di comportamenti da mancanza di lealt? : di illeciti sportivi, ricordo, nessuna traccia?

?Lamenta, infatti, il Brescia Calcio che ,in relazione al campionato 2004-2005 in cui classificandosi dopo le trentotto giornate di regular season al penultimo posto, veniva retrocesso nella serie inferiore a causa dei motivi suindicati, che sarebbero stati accertati dalle richiamate decisioni degli organi di giustizia sportiva di Codesta Federazione, in base alle quali ?pu? considerarsi appurato che l?accertata ?alterazione del campionato 2004- 2005 nel suo complesso? non solo ha impedito alla societ? lombarda di conseguire il risultato sportivo correlato alle proprie capacit? tecniche (danno da "perdita di chance"), ma anche e soprattutto ha avuto come effetto diretto la sua retrocessione nella serie inferiore. ? (cos? la difesa del Brescia Calcio).?

Straordinario : retrocedere per propri demeriti non ? previsto : si retrocede esclusivamente perch? qualcuno ha imbrogliato : abbiamo cos? imbastito un piccolo record : truccando il campionato 2004/05 abbiamo dato fastidio a chi lo scudetto lo voleva vincere e a chi non voleva retrocedere?

?La ritenuta fraudolenta modificazione del corso ordinario del torneo, a causa del condizionamento della classe arbitrale in favore della Juventus, avrebbe interessato non solo le partite della societ? torinese, ma anche -e sempre al fine di favorire quest'ultima-quelle disputate tra le sue dirette concorrenti (Milan ed Inter, in particolare) e le squadre di seconda fascia, in lotta con il Brescia per non retrocedere. Rileva, a supporto delle proprie argomentazioni, la societ? istante come la classifica finale di quel campionato, con dieci squadre in tre punti, fosse suscettibile, quindi, di decisiva variazione per effetto della modifica anche di un solo risultato. Valutando congiuntamente le due situazioni, dovrebbe ritenersi a giudizio del Brescia Calcio, ?secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, che la squadra lombarda, se si fosse "giocato pulito", sarebbe rimasta con ogni probabilit? in serie A.

E', invece, retrocessa e di tale evento sportivo, di enorme gravit? per il Brescia, non pu? che considerarsi responsabile la Juventus!? (cfr. istanza arbitrato Brescia).?

Cio?, truccando i risultati non solo nostri ma anche quelli delle nostre avversarie ci sarebbe andato di mezzo il Brescia : riconoscono che quell?anno c?erano dieci squadre in tre punti, ma non gli viene il minimo dubbio che in quella situazione ? facile retrocedere : no : la convinzione deriva dal criterio id quod plerumque accidit in base al quale se si fosse giocato pulito, sicuramente il Brescia sarebbe rimasto in A : anche in questo caso, senza il minimo dubbio?

?Secondo l?istante societ? la F.I.G.C. non pu? essere ritenuta esente da addebiti per la retrocessione del Brescia Calcio, in quanto sarebbe emerso ?dal procedimento avanti alla C.A.F. ed alla Corte Federale un comportamento da parte dei vertici federali, che costituisce causa concorrente con il descritto comportamento della Juventus, nella produzione dell'evento lesivo.??

Certo, ? colpevole anche la FIGC, certo?

?La difesa del Brescia Calcio ?.. si riferisce in primis ai rapporti intercorsi con Moggi e Giraudo dai designatori arbitrali Bergamo e Pairetto, nonch? dal Presidente dell'A.I.A. Lanese, nonch?, a proposito della partita Lecce-Parma, valutata ai sensi dell'art. 6 C.G.S. dal vicepresidente Mazzini, a proposito dei quali si richiamano integralmente i "passaggi" della decisione della Corte Federale?.?

Ma che c?entriamo noi con Lecce-Parma, eh ? Altro grande risultato raggiunto con l?assoluzione dei beneficiari di quella partita ? che adesso se la prendono con noi qualunque cosa sia?

?Non di meno va negativamente sottolineata per la sua valenza eziologica in relazione all'evento lesivo patito dal Brescia il comportamento del Presidente della F.I.G.C., Carraro, inadempiente degli obblighi di controllo della regolarit? dello svolgimento dei campionati, statutariamente contemplati??

Pensa, Brescia Calcio che il presidente federale Carraro ? stato assolto dalle contestazioni ai suoi comportamenti ( in particolare le telefonate pro-Lazio fatte verso i designatori ) proprio perch? cos? facendo si stava in realt? occupando del regolare svolgimento del campionato! Basterebbe rileggersi la catena di eventi di Lazio-Brescia ( si, proprio il Brescia! ) per capire : e giustamente tu chiami a correo anche lui, ma penso che tu ci possa fare poco : il presidente federale ha dalla sua cannoni da 90 come il presidente Coni, per esempio ( vedasi pressione all?arbitro Ronzani nel suo lodo ).

?A tal ultimo riguardo, vale la pena di intrattenersi brevemente sul rapporto esistente tra la Federazione e le singole societ?, che ha la sua fonte nell'atto di affiliazione e, dunque, nell?accordo associativo?La F.I.G.C. avrebbe tradito in modo evidente le proprie funzioni e ?violato i propri obblighi contrattuali, non impedendo che il campionato 2004-2005 si svolgesse in modo inquinato dal condizionamento del settore arbitrale posto in essere da Moggi e Giraudo in favore della Juventus ed in taluni casi (v. episodio Lecce-Parma per l'attivit? fraudolenta svolta dal vicepresidente Mazzini), addirittura favorendo la verificazione di tali illecite condotte.? (cos? istanza arbitrale del Brescia).

A fronte di tale inadempimento, ritenuto grave, la societ? istante ha reclamato ai sensi dell?art. 1218 c.c. il ristoro dei danni patiti.?

Ripeto, cosa c?entriamo noi con Lecce-Parma ? Te lo sei chiesto, Brescia Calcio ? Sei andato a vedere come hanno ?scalciato? le societ? tue dirette concorrenti ? Ma poi, quale vantaggio avremmo potuto ricavare da Lecce-Parma ? Te lo sei chiesto, Brescia Calcio ?

Libero arbitrio - 85 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze.

Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6

Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria

Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto.

Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria.

Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi.

Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno.

Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro.

Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.

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Joined: 03-Jun-2005
1053 messaggi
L'hai recuperato, vuoi che lo posto, te lo mando in MP ?

Grazie,ho trovato ;)

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Joined: 22-Jul-2006
5 messaggi

ragazzi non voglio spammare, poi cancello ma...

...VOGLIAMO UN LIBRO,

ho sempre pi? la sensazione anche dopo aver visto quanto pubblicato dalla cazzetta sulla questione rigori di quest'anno, che "stia per saltare il coperchio" non so se alzato da qualcuno o di suo

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Libero arbitrio - 86

Dunque, il Brescia Calcio, appreso che il campionato 2004/05 ? stato truccato dalla Juve, essendo retrocesso in quell?anno ritiene che tale retrocessione sia dovuta solo ed esclusivamente al truccaggio effettuato. Si prodiga quindi a chiedere i danni alla Juve stessa e alla Federazione, che l?ha spalleggiata (!), nonch? richiede di poter essere riammessa alla massima Serie nel campionato 2006/07 : senza voler togliere a nessuno, chiede sostanzialmente una Serie A a 21 squadre. Dopo aver chiesto pi? volte la pronuncia in base alla sua richiesta, alla fine di agosto 2006 si vede negare i suoi diritti : ne consegue il ricorso all?arbitrato.

?Il Brescia Calcio agiva in sede arbitrale per un?altra serie di motivi:?

Ce ne sono ancora altri ?

?1) In relazione all'illegittimo rifiuto della F.I.G.C. di riammettere il Brescia Calcio nel campionato di serie A 2006-2007.?

Beh, illegittimo ? una tua conclusione, o no ?

?2) in relazione al conseguente pregiudizio patito dal Brescia Calcio e sulle ragioni giuridiche della sua richiesta risarcitoria nei confronti della F.I.G.C.?

Pensi che ce l?abbiano con te ?!?

?Il Brescia Calcio, muovendo dall? atto del 08/08/2006, sottoscritto anche dal Sindaco di Brescia in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e della Comunit? Bresciana, con cui chiedeva al Commissario Straordinario della F.I.G.C. l'iscrizione al campionato di serie A 2006-2007 (sul presupposto della titolarit? in capo a s? del diritto sportivo abilitante alla partecipazione al campionato della massima serie e, comunque, quale risarcimento in forma specifica del danno sofferto per asserita responsabilit? ascrivibile alla F.I.G.C. per la violazione dell'obbligo di garanzia statutariamente contemplato) riteneva l?illegittimit? della risposta federale del 31/08/2006 con cui la F.I.G.C. informava la scrivente societ? che "la richiesta di ammissione alla serie A (?) non pu? trovare accoglimento" e che le richieste risarcitorie non potevano trovare fondamento "per l'assoluta inesistenza di qualsivoglia rapporto eziologico tra i danni lamentati e l'operato federale".?

Cio?, in pratica non ? che hai chiesto parere alla FIGC : volevi la Serie A e ogni altro pronunciamento diverso da quello viene considerato da te illegittimo?

?La fondatezza e la legittimit? della istanza di (re)iscrizione alla serie A del campionato 2006-2007 si incentra secondo la parte istante su tre situazioni rilevanti:?

(ri)Sentiamo?

?(a) la titolarit? in capo al Brescia del diritto sportivo a partecipare alla seria A, quale conseguenza dell'invalidit? del campionato 2004-2005, all'esito del quale l'istante retrocedette,ai sensi dell?art. 52 N.O.I.F;?

Il Brescia Calcio considera il campionato 04/05 non valido?

?(b) la violazione del rapporto associativo intercorrente tra il Brescia Calcio e la F.I.G.C. le cui regole risulterebbero violate dai vertici federali, laddove essi, e soprattutto, il Presidente dell'epoca, dott. Carraro, si sarebbero sottratti all'obbligo di garantire il corretto e regolare svolgimento delle gare.?

La Federazione ? rea di non aver fatto rispettare il corretto svolgimento del campionato?

?© i rapporti tenuti con Moggi e Giraudo dal vice-presidente dott. Mazzini, dai designatori arbitrali Bergamo e Pairetto, nonch? dal presidente dell'A.I.A. Lanese -riferibili alla F.I.G.C. in base alla nota normativa civilistica-, da cui si evincerebbe che la F.I.G.C. abbia concorso come causa concorrente nella produzione dell'evento lesivo.?

Non solo la Federazione ? rea, ? anche correa?

?Ritiene,dunque, il Brescia che l?obbligazione in capo alla FIGC nei confronti del Brescia, in relazione al vincolo associativo, abbia natura risarcitoria ..? nel senso di ricostituire in favore del danneggiato la situazione in cui si trovava prima dell'accadimento lesivo; il che pu? avvenire per equipollente ovvero in forma specifica; precisava inoltre che ?.. seppure adeguato a criteri di giustizia ed equit?, il risarcimento per equivalente costituisce un rimedio, che si pone come sostitutivo e sussidiario, un minus rispetto al diritto primario alla reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c.? .(difese Brescia Calcio).?

Ne consegue che la riammissione del Brescia in Serie A ? da intendersi risarcitoria da parte della Federazione.

?Le dispiegate domande si fonderebbero inoltre su ?nuovi? temi del giudizio arbitrale: il lodo nel giudizio arbitrale F.I.G.C.-Juventus reso il 27.10.2006 e le risultanze della vicenda Gea, quali evidenziate dal procedimento penale relativo.?

Uh, e quali sono le risultanze della vicenda Gea ?

?Un terzo ordine di motivi si fonda sul danno da perdita di chance.?

Eh ?!?

?La domanda relativa a tale aspetto, muovendo dal diniego dell?accoglimento della richiesta di riammissione nel campionato di serie A come risarcimento del danno in forma specifica, sarebbe rappresentata dal pregiudizio subito dalla societ? lombarda per non aver potuto conseguire, a seguito della ritenuta come accertata alterazione dello svolgimento del campionato e della sua classifica finale, il risultato che si era prefissato: la permanenza nella massima serie.?

Continuo a non capire?

?Il tema, in altri termini, ? quello della risarcibilit? del danno conseguente della perdita di chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene e non come una mera aspettativa di fatto, s? da costituire un?entit? patrimoniale a s? stante giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, anche se ritenuta in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilit?; nel caso di specie assume il Brescia Calcio che nel campionato di calcio 2004-2005 ?ove regolarmente disputato- avrebbe realizzato il fine prospettato della ?salvezza?.?

Un sacco di giri di parole per dire sempre la stessa cosa : in assenza di trucchi e di inganni, il Brescia Calcio quell?anno si sarebbe senz?altro salvato : senza nessuna ombra di dubbio?

?Circa l?entit? dei danni lamentati, la societ? istante indicava l?entit? del pregiudizio patito in euro 15.000.000,00 per ciascun campionato, secondo i criteri di valutazione contemplati dall?art. 1223 c.c., che prevedono la risarcibilit? del danno emergente e del lucro cessante.?

?quanto ??

?A titolo esemplificativo ne indicava alcune ?voci?: innanzitutto, il pregiudizio per la mancata partecipazione al massimo campionato, concretatosi nella perdita della possibilit? di negoziazione di importanti e lucrose sponsorizzazioni, in relazione anche alla maggiore visibilit? del marchio per lo sponsor cosiddetto ?ufficiale?, per le sponsorizzazioni minori, nonch? per tutte le altre forme di vendita della pubblicit?, dalla cartellonistica nello stadio, agli altri spazi interessati all?evento sportivo.

Il Brescia Calcio lamentava , altres?, la diminuzione degli incassi delle gare, sia interne che esterne, nonch? degli introiti dei diritti televisivi, allegando a tal fine apposita documentazione.

Inoltre richiedeva il risarcimento del danno conseguente alla dequalificazione del patrimonio giocatori, nonch? della lesione dell'immagine.?

Beh, allora 15 milioncini di euri sono pochi?

?La societ? Brescia calcio rassegnava, conseguentemente, le proprie conclusioni, nel merito, nel senso della previa declaratoria della responsabilit? della societ? Juventus Football Club s.p.a e della F.I.G.C., ciascuna in persona del suo legale rappresentante, ed in solido tra loro, in relazione:

? alla retrocessione in serie B del Brescia Calcio, avvenuta al termine del campionato 2004-2005, e, quindi alla sua mancata partecipazione al campionato di serie A 2005- 2006, nonch? alla sua mancata riammissione e partecipazione al campionato di serie A 2006-2007;

? ovvero, comunque, alla perdita da parte del Brescia Calcio della chance di conseguire nel campionato di calcio di serie A 2004-2005, all?esito di un corretto svolgimento della competizione, il risultato sportivo ed economico correlato alle proprie capacit? tecnicoagonistiche;

e quindi ?riconoscere il diritto della societ? Brescia Calcio al risarcimento di tutti i conseguenti danni patiti, e, pertanto, condannare le parti convenute, in solido tra loro, a corrispondere al Brescia Calcio s.p.a per i titoli descritti in narrativa, l?importo di ? 15.000.000,00 per ciascun campionato, e, quindi, complessivamente di ? 30.000.000,00 ovvero il diverso, maggiore ovvero minore, importo, che verr? accertato, anche in via equitativa, in corso di giudizio;

con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e con condanna delle parti convenute al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese del procedimento arbitrale;??

15 x 2, voleva : 30 milioni di euro e nemmeno le spese processuali vuole pagare!

?In via istruttoria la societ? istante richiedeva al collegio di :

♦ ordinare alla F.I.G.C. l?esibizione di tutti gli atti e documenti relativi al procedimento che ha portato all?adozione, da parte della Commissione d?Appello Federale della decisione pubblicata con C.U. n. 1/C in data 14/07/2006, e, da parte della Corte Federale, della decisione pubblicata con C.U. n. 2/CF in data 04/08/2006, ivi compresi gli atti dell?Ufficio Indagini della F.I.G.C. direttamente esperiti ovvero acquisiti presso altri Uffici, in particolare presso la Procura della Repubblica di Napoli;

♦ acquisire presso la Lega Nazionale Professionisti il contratto relativo ai diritti televisivi per i campionati di calcio 2005-2006 e 2006-2007, nonch? ogni altra documentazione utile all?accertamento del pregiudizio patito dal Brescia Calcio s.p.a. per la mancata partecipazione ai campionati di serie A 2005-2006 e 2006-2007;

♦ disporre, ove necessario, consulenza tecnica volta alla quantificazione di tutti i danni patiti dal Brescia Calcio s.p.a. per la mancata partecipazione ai campionati di serie A 2005-2006 e 2006-2007.

Cos? si concludeva l?istanza arbitrale.?

Per riassumere :

1)Riammissione nella massima Serie dal campionato 2006/07

2)30 milioni di euro come danni subiti dalla mancata partecipazione al campionato di Serie A nei due anni successivi

Un po? troppo, credo, o no ? Come poteva risponderti la Federazione ?

Alla prossima.

Libero arbitrio - 86 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze.

Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6

Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria

Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto.

Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria.

Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi.

Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno.

Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro.

Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.

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Le Calende Greche - 9-1

Scadenziario :

1) Calciopoli - Procura di Napoli

15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata.

8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata.

18 Marzo 2008 :

2) 17 Dicembre 2007 -> 13 Marzo 2008 : Tar di Moggi - Tar del Lazio

Luciano Moggi ha chiesto al Tar del Lazio di anticipare

3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso

4) 18 Dicembre 2007 -> 23 Gennaio 2008 -> 31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non rinvio a giudizio - Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano

5) CdA Juventus S.p.A. fine Gennaio 2008 : decisione Stadio Delle Alpi

Si ? fatto ? Qualcuno ne sa di pi? ?

6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio

L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it

7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio

8) Gennaio 2008 -> 23 Gennaio 2008 -> Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino

Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio

Denunce annunciate dal Direttore :

1)Azione legale contro Coni e FIGC

Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori.

( annunciata su Tuttosport 19/01/08 )

Querele annunciate dal Direttore :

1) Grasso Aldo

2) Ormezzano Gianpaolo

3) Verdelli Carlo

4) Cannav? Candido

5) Luna Riccardo

6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni )

7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 )

8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 )

9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" )

Querele contro il Direttore :

1)Pasqualin Claudio

L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio.

Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale".

Il procuratore ha cosi' ritirato la querela.

Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli :

1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli

Le Calende Greche - 9-1 Continua

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Libero arbitrio - 87

Il Brescia Calcio ha finito di elencare le motivazioni che lo hanno portato a chiedere arbitrato al Coni : dopo aver ritenuto la retrocessione del campionato 04/05 frutto delle malefatte aventi per soggetti attivi la Juve e la Federazione, richiede la riammissione d?ufficio al campionato 06/07 e la richiesta per danni pari a 15 milioncini di euro per ogni anno di mancata partecipazione alla massima serie. Andiamo avanti :

?Con successiva memoria istruttoria del 26.3.07, la societ? istante, in replica alle deduzioni della Juventus e della FIGC, precisava che :

?La causa petendi nella dedotta fattispecie ? costituita, per quanto attiene entrambi i soggetti escussi, dalla alterazione dello svolgimento e della classifica finale del campionato 2004-2005, trasgressiva del principio neminem laedere (responsabilit? per illecito extracontrattuale ovvero aquiliana), in conseguenza delle condotte poste in essere da Giraudo e Moggi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale della Juventus e, per la F.I.G.C., per il concorso in suddette condotte del presidente Carraro, del vice presidente Mazzini, dei designatori arbitrali Bergamo e Pairetto, del presidente dell?A.I.A. Lanese, degli arbitri Rocchi, Messina, Tagliavento, Dondarini, e dell?assistente Baglioni.?

Dal punto di vista del Brescia, la cupola esiste, eccome!

?Per la F.I.G.C., inoltre, si ravvisa nei fatti sopra enunciati responsabilit? anche contrattuale, in relazione al rapporto associativo inter partes, a titolo colposo (per culpa in vigilando e violazione dell?obbligo di garanzia) e doloso (in concorso nelle condotte come sopra ascritte ai dirigenti federali lato sensu intesi).?

Inoltre, la Federazione non ha rispettato patti contrattuali.

?Ebbene, il Brescia Calcio ritiene che prova inconfutabile e, sotto ogni profilo, esauriente, dei fatti fondativi del diritto al risarcimento dei danni fatto valere nel presente giudizio, provenga dalle seguenti fonti:

♦ i tre rapporti informativi n. 554/39-44 prot. 2004 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli redatti dal Reparto Operativo-Nucleo Operativo, seconda sezione, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma in data 19/04/2005, 02/11/2005 e 20/01/2006, corredati dagli atti, anche su supporto informatico, allegati;

♦ l?invito a comparire nei confronti di 41 persone sottoposte ad indagini emesso in data 11/05/2006 dalla Procura della Repubblica di Napoli-Direzione Distrettuale Antimafia nel procedimento n. 43915/02 R relativo ai delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), frode in competizioni sportive (art. 1 l. 13/12/1989 n.401), nonch? gli atti di indagine espletati dai Magistrati di detto Ufficio, direttamente ovvero per delega, nel procedimento;

♦ l?avviso di conclusione delle indagini emesso ex art. 415 c.p.p.;

♦ la relazione del Capo dell?Ufficio Indagini alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 19/06/2006 a carico, tra gli altri, del dott. Antonio Giraudo, del sig. Luciano Moggi, delle societ? Juventus, Lazio e Fiorentina;

♦ la relazione del Capo dell?Ufficio Indagini alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 31/07/2006 a carico, tra gli altri, del sig. Pasquale Foti e della societ? Reggina Calcio;

♦ gli atti di deferimento avanti alla C.A.F. emessi dal Procuratore Federale nei confronti degli incolpati (persone fisiche e giuridiche), rispettivamente in data 23/07/2006 e 07/08/2006;

♦ le decisioni della C.A.F. in data 14/07/2006 e 17/08/2006;

♦ la decisione della Corte Federale in data 04/08/2006 relativa al primo procedimento;

? il lodo reso il 27/10/2006 dal Collegio Arbitrale di Codesta Camera nel procedimento n. 1336 promosso dalla Juventus F.C. s.p.a. contro la Federazione Italiana Gioco Calcio;

♦ la richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 08/02/2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento n. 29606/05 R.G.N.R. a carico di Moggi Luciano ed altri (c.d. G.e.a.), nonch? gli atti ad essa allegati [tra i quali le dichiarazioni rese al P.M. da Corrado Grabbi, Pietro Franza, Franco Baldini, Ermanno Pieroni, Giorgio Perinetti (cfr. pag. 16-19 istanza di arbitrato)].?

Nel menzionare tutte queste fonti, il Brescia Calcio dimentica un piccolo particolare : a Napoli ancora non ? stato pronunciato il rinvio a giudizio : viene anche elencato il processo GEA a Roma : non so se ? proprio attinente, ma in un caso e nell?altro non vi sono sentenze definitive : vige ancora in italia la presunzione di innocenza ? Pare proprio di no!

?Trattasi di un imponente compendio documentale ?gi? noto, ad eccezione del procedimento G.e.a., alle Controparti ed al Collegio- costituito da alcune migliaia di pagine (in particolare: 1596 quelle dei tre rapporti informativi dei Carabinieri del N.O. di Roma), dal quale emerge in modo inequivocabile il sistema di compromissione della regolarit? dei campionati ideato e posto in essere da Giraudo e Moggi con il coinvolgimento di soggetti rivestenti ruoli e svolgenti funzioni specifiche nel mondo del calcio (presidente e vice presidente della F.I.G.C., presidente della A.I.A., designatori arbitrali, arbitri, designatore degli assistenti dei direttori di gara, assistenti, dipendenti federali, presidenti e dirigenti delle societ? di calcio Lazio, Fiorentina, Milan, Reggina ed Arezzo).? (cos? il Brescia nella citata memoria del 26.3.07)?

Che dalle due relazioni dei Carabinieri, composte di ben 1596 pagine, emerga in modo inequivocabile il sistema di compromissione della regolarit? dei campionati, ? sempre un tuo parere, Brescia Calcio. Se cos? fosse, non ci sarebbe bisogno di sottoporre gli imputati a giudizio : invece, emergono tante irregolarit? nell?acquisizione di dette prove : dalle dichiarazioni di alcuni indagati, fra le telefonate mancano alcune ( alcune ? ) che sicuramente risultano essere state fatte : per completezza, non per altro. Inoltre, l?estrapolazione di dialoghi e il riportare stralci di articoli di giornali a supporto delle proprie tesi ( gi?, Brescia Calcio : di tesi si tratta, di ipotesi di reato, non di schiaccianti prove : bisogna dare agli indagati la possibilit? di spiegarsi ed eventualmente giustificarsi, o no ? ) non ? proprio da considerarsi un metodo ortodosso : avremmo preferito che le intercettazioni fossero a supporto di fatti e di flagranze : ma sar? argomento di discussione a Napoli, questo.

?Gli atti di indagine della Procura della Repubblica di Napoli, sono indicati dalla societ? Brescia Calcio ?materiale probatorio ?privilegiato?, in ragione della qualit? del soggetto da cui promana, in via diretta ed indiretta, della completezza del quadro di fatti e persone che delinea, dell?assoluta attendibilit? dell?attribuzione dei fatti ai soggetti chiamati a risponderne, della persuasivit? della ricognizione giuridica della fattispecie sotto il profilo della correttezza del riferimento delle condotte alle norme penali incriminatrici.?

Uhm, e quali atti hai della Procura di Napoli, Brescia Calcio ?

?Assume significativo rilievo, per la difesa del Brescia, anche la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Roma all?Ufficio Indagini ?per quanto ? emerso nel corso del procedimento sulla G.E.A., a proposito di arbitri e designatori che avrebbero favorito anche nel campionato 2004-2005 le squadre appartenenti alla ?galassia Moggi? (Messina, Reggina, Siena e Udinese, le prime tre concorrenti dirette del Brescia nelle lotta per non retrocedere)??

?l?Udinese era nella galassia Moggi ? Ma poi, sar? sufficiente prestare giocatori per avere questo beneficio ? E con lo stesso ragionamento adesso l?Empoli ? nella galassia Cobolli ?

?Di contro, i decisum della C.A.F. e della Corte Federale vengono evocati dalla scrivente difesa solo subordinatamente, in relazione al condiviso giudizio che l?opera di condizionamento arbitrale svolta da Giraudo e Moggi, secondo le note modalit?, nel campionato 2004-2005 ne determin? l?alterazione, non solo quanto allo svolgimento, ma anche in relazione alla classifica finale, tanto da dar luogo come effetto diretto di ci? alla revoca dello scudetto vinto sul campo dalla Juventus (e non, lamenta il Brescia, anche all?annullamento delle retrocessioni in serie B, come sarebbe stato altrettanto doveroso sul piano etico, prima ancora che giuridico!)?.(cos? il Brescia Calcio).?

Beh, ha ragione il Brescia Calcio : se mi annulli la vincente del campionato, mi devi annullare anche le retrocessioni!!

?La societ? istante nelle note difensive e nelle memorie istruttorie ha individuato le fonti di prova dei fatti costitutivi dell'azione risarcitoria spiegata contro la Juventus (ex art. 2043 c.c.) e la F.I.G.C. (ex contractu per violazione degli obblighi di garanzia ed anche ex art. 2043 c.c.) ? soprattutto negli atti e documenti facenti parte del procedimento n.43915/02R pendente avanti alla Procura della Repubblica di Napoli?? ed in particolare ?la trascrizione integrale, versata nella presente memoria, di un atto fondamentale del procedimento in corso avanti alla Procura della Repubblica di Napoli, cio? l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari emesso il 10/06/2006 dal predetto Ufficio Giudiziario.? (cfr. memoria istruttoria del Brescia Calcio)?

E? certo un atto importante la chiusura indagini : ma, Brescia Calcio, non ti sembra il caso di attendere la fine del giudizio per richiedere i danni ?

Ma il Brescia Calcio non ha ancora finito?

?Con riferimento alla trascrizione del citato avviso ex art. 415 bis c.p.p. la difesa del Brescia sottoponeva ulteriori richieste al Collegio:

1) di ammettere, in caso di rigetto della stessa, l'escussione come teste su tutti i fatti di causa dell'autore dei rapporti alla Procura della Repubblica di Napoli, il magg. Attilio Auricchio del Nucleo Operativo, seconda sezione, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, attualmente presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Roma;?

Beh, il suo collega ha da fare a Caltanissetta...non so lui...

?2) di espletare, ove necessario ovvero utile per l?accertamento dei danni patiti dalla societ? istante, consulenza tecnica volta ad interpretare i dati contenuti nella prodotta documentazione;

3) di fissare apposita udienza per lo svolgimento degli adempimenti istruttori, siccome richiesti ovvero sollecitati.?

Ma tu, Brescia Calcio, non vuoi un arbitrato : vuoi un processo : e non puoi aspettare, come tutti noi d?altronde, quello di Napoli ?

?Da tali istanze istruttorie la difesa del Brescia con memoria del 21.5.2007 formulava l?istanza di sospensione del procedimento arbitrale, domanda gi? enunciata nel corso dell?udienza di discussione del 17 maggio 2007, e conseguentemente di trasferire l?azione civile di risarcimento nel giudizio penale.?

Ecco, appunto : vuoi un processo!

?Con la stessa memoria del 21.5.07 la societ? istante, in via subordinata, richiama la valutazione probatoria dei seguenti atti:

♦ i tre rapporti informativi n. 554/39-44 prot. 2004 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli redatti dal Reparto Operativo-Nucleo Operativo, seconda sezione, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma in data 19/04/2005, 02/11/2005 e 20/01/2006, corredati dagli atti, anche su supporto informatico, allegati, in primis le molte centinaia di conversazioni telefoniche ritualmente trascritte, dalle quali emerge con cristallina chiarezza lo scellerato intreccio di relazioni, attraverso il quale l?amministratore delegato ed il direttore generale della Juventus, Giraudo e Moggi, ed alti dirigenti della F.I.G.C. Mazzini, Ghirelli, Pairetto, Bergamo, Lanese, Mazzei, in concorso con altri soggetti, tra i quali alcuni noti arbitri ed assistenti, determinavano il risultato delle singole gare, asservivano ai propri illeciti fini e condizionavano tutti i momenti della vita della F.I.G.C.; e ci?, grazie all?omissione di ogni doveroso controllo da parte della presidenza della F.I.G.C., in violazione dell?obbligo statutario di garanzia.

♦ l?invito a comparire nei confronti di 41 persone sottoposte ad indagini emesso in data 11/05/2006 dalla Procura della Repubblica di Napoli-Direzione Distrettuale Antimafia nel procedimento n. 43915/02 R relativo ai delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), frode in competizioni sportive (art. 1 l. 13/12/1989 n.401), nonch? gli atti di indagine espletati dai Magistrati di detto Ufficio, direttamente ovvero per delega, nel procedimento;

♦ l?avviso di conclusione delle indagini emesso ex art. 415 c.p.p.;

♦ la relazione del Capo dell?Ufficio Indagini alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 19/06/2006 a carico, tra gli altri, del dott. Antonio Giraudo, del sig. Luciano Moggi, delle societ? Juventus, Lazio e Fiorentina;

♦ la relazione del Capo dell?Ufficio Indagini alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 31/07/2006 a carico, tra gli altri, del sig. Pasquale Foti e della societ? Reggina Calcio;

♦ gli atti di deferimento avanti alla C.A.F. emessi dal Procuratore Federale nei confronti degli incolpati (persone fisiche e giuridiche), rispettivamente in data 23/07/2006 e 07/08/2006;

♦ le decisioni della C.A.F. in data 14/07/2006 e 17/08/2006;

♦ la decisione della Corte Federale in data 04/08/2006 relativa al primo procedimento;

? il lodo reso il 27/10/2006 dal Collegio Arbitrale di Codesta Camera nel procedimento n. 1336 promosso dalla Juventus F.C. s.p.a. contro la Federazione Italiana Gioco Calcio;

♦ la richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 08/02/2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento n. 29606/05 R.G.N.R. a carico di Moggi Luciano ed altri (c.d. G.e.a.), nonch? gli atti ad essa allegati [tra i quali le dichiarazioni rese al P.M. da Corrado Grabbi, Pietro Franza, Franco Baldini, Ermanno Pieroni, Giorgio Perinetti (cfr. pag. 16-19 istanza di arbitrato)].

Da tali documenti, di alcune migliaia di pagine, emergerebbe ? in modo inequivocabile il sistema di compromissione della regolarit? dei campionati ideato e posto in essere da Giraudo e Moggi con il coinvolgimento di soggetti rivestenti ruoli e svolgenti funzioni specifiche nel mondo del calcio (presidente e vice presidente della F.I.G.C., presidente della A.I.A., designatori arbitrali, arbitri, designatore degli assistenti dei direttori di gara, assistenti, dipendenti federali, presidenti e dirigenti delle societ? di calcio Lazio, Fiorentina, Milan, Reggina ed Arezzo)?Gli atti investigativi della procura di Napoli avrebbero consentito l?acquisizione di ulteriori decisive prove circa i rapporti tra i componenti del sodalizio criminoso e gli arbitri ed ha coinvolto nelle accuse anche le societ? Reggina e Messina (con oltre dieci partite dalle predette disputate sub judice, per l?esistenza di prove della ?alterazione? dolosa dei loro risultati).? Confermava , per il resto, le rassegnate conclusioni.?

Quante certezze sciorinate, Brescia Calcio...speriamo che tu abbia finito le lamentele : non per cosa, ma sembrano sempre le stesse cose ridette pi? volte?

Libero arbitrio - 87 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze.

Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6

Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria

Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto.

Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria.

Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi.

Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno.

Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro.

Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.

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Il CDA per lo stadio ha subito l'ennesimo patetico rinvio a meta' febbraio.....

:haha::haha::haha:

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Poi a meta' febbraio subira' l'ennesimo patetico rinvio a fine febbraio.......

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Dopodiche' verra' rinviato a marzo.........

... e cos? via nei secoli dei secoli...

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Le Calende Greche - 10

Scadenziario :

1) Calciopoli - Procura di Napoli

15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata.

8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata.

18 Marzo 2008 :

2) 17 Dicembre 2007 -> 13 Marzo 2008 : Tar di Moggi - Tar del Lazio

Luciano Moggi ha chiesto al Tar del Lazio di anticipare

3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso

4) 18 Dicembre 2007 -> 23 Gennaio 2008 -> 31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non rinvio a giudizio - Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano

5) CdA Juventus S.p.A. fine Gennaio 2008 : decisione Stadio Delle Alpi

Rinviato a met? Febbraio 2008 ( courtesy by dominiobianconero )

6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio

L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it

7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio

8) Gennaio 2008 -> 23 Gennaio 2008 -> Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino

Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio

Denunce annunciate dal Direttore :

1)Azione legale contro Coni e FIGC

Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori.

( annunciata su Tuttosport 19/01/08 )

Querele annunciate dal Direttore :

1) Grasso Aldo

2) Ormezzano Gianpaolo

3) Verdelli Carlo

4) Cannav? Candido

5) Luna Riccardo

6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni )

7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 )

8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 )

9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" )

Querele contro il Direttore :

1)Pasqualin Claudio

L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio.

Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale".

Il procuratore ha cosi' ritirato la querela.

Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli :

1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli

Le Calende Greche - 10 Continua

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Le Calende Greche - 10

Scadenziario :

1) Calciopoli - Procura di Napoli

15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata.

8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata.

18 Marzo 2008 :

2) 17 Dicembre 2007 -> 13 Marzo 2008 : Tar di Moggi - Tar del Lazio

Luciano Moggi ha chiesto al Tar del Lazio di anticipare

3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso

4) 18 Dicembre 2007 -> 23 Gennaio 2008 -> 31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non rinvio a giudizio - Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano

5) CdA Juventus S.p.A. fine Gennaio 2008 : decisione Stadio Delle Alpi

Rinviato a met? Febbraio 2008 ( courtesy by dominiobianconero )

6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio

L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it

7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio

8) Gennaio 2008 -> 23 Gennaio 2008 -> Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino

Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio

Denunce annunciate dal Direttore :

1)Azione legale contro Coni e FIGC

Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori.

( annunciata su Tuttosport 19/01/08 )

Querele annunciate dal Direttore :

1) Grasso Aldo

2) Ormezzano Gianpaolo

3) Verdelli Carlo

4) Cannav? Candido

5) Luna Riccardo

6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni )

7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 )

8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 )

9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" )

Querele contro il Direttore :

1)Pasqualin Claudio

L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio.

Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale".

Il procuratore ha cosi' ritirato la querela.

Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli :

1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli

Le Calende Greche - 10 Continua

.ciao

ciao CCCP

Su un altro forum un utente parlava di decine e decine di querele di Moggi, ma ? una sparata o in effetti ce ne sono cos? tante che tu sappia?

Modificato da kefeo

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Ciao, Kefeo :-)

Traspare dalle sue recenti dichiarazioni una inversione di tendenza rispetto a qualche tempo fa : ora, credo che non faccia passare pi? niente : guarda come ha rimproverato Tonino Carino (!) nella trasmissione di Chiambretti...

Io riporto quelle che riescono ad affiorare sulla carta stampata e dalle sue dichiarazioni.

Grazie ;)

con Carino ho visto ho visto

sembrava tornato il "cupolaro" dei bei tempi :haha:

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Libero arbitrio - 87

Il Brescia Calcio ha finito di elencare le motivazioni che lo hanno portato a chiedere arbitrato al Coni : dopo aver ritenuto la retrocessione del campionato 04/05 frutto delle malefatte aventi per soggetti attivi la Juve e la Federazione, richiede la riammissione d?ufficio al campionato 06/07 e la richiesta per danni pari a 15 milioncini di euro per ogni anno di mancata partecipazione alla massima serie. Andiamo avanti :

Forse i nostri simpaticoni sarebbero stati costretti a difendersi meglio se la Juve fosse stata condannata a pagare questi danni.

Non credi, caro cccp?

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Libero arbitrio - 88

Stiamo analizzando il lodo Brescia Calcio : la societ? lombarda avendo appreso che il campionato 2004/05 ? stato truccato dai dirigenti della Juventus merc? alcuni dirigenti della Federazione muove la regina per indurre lo scacco : vuole essere riammessa al campionato di serie A 2006/07, vuole 15 milioni x anno, cio? 30 milioni in totale, per le mancate partecipazioni alla massima serie. Una inezia, che intende supportare con tutta una serie di documenti, la maggior parte derivante dalla procura di Napoli e seguita dalle mirabolanti sentenze Ruperto & Sandulli. Dovrebbe aver finito la propria arringa, dovrebbe toccare a qualcun altro.

?Si costituiva la societ? Juventus Football Club S.p.A., (con gli Avv.ti Riccardo Montanaro, Andrea Gandini e Michele Briamonte del Foro di Torino e con il Prof. Avv. Stefano Vinti di Roma) che deduceva eccezioni preliminari di rito e argomentazioni di merito.?

Oh, bella : la Juve del nuovo corso si difende ? Non siete curiosissimi di sapere come avr? risposto alle accuse mosse dal Brescia Calcio ?

?In particolare:

a) ?quanto alle eccezioni preliminari, l?azione avversaria ? inammissibile e improcedibile perch? non esiste nessuna volont? compromissoria della Juventus n? alcuna clausola compromissoria e/o statutaria legittimante la competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato; in secondo luogo, e ben emerge dagli ultimi scritti avversari, essa ? una mera duplicazione della domanda di risarcimento in forma specifica (riammissione alla Serie A) gi? rassegnata ? e respinta ? dagli organi della giustizia sportiva, e non pu? essere rivolta nei confronti della Juventus che ? dunque carente di legittimazione passiva;?

La prima risposta dei nostri avvocati riguarda le formalit? : non vi ? da parte della Juve nessuna manifesta volont? ad acconsentire all?arbitrato da parte del Brescia : come ormai dovremmo sapere, per conciliare ed arbitrare occorre che entrambe le parti siano d?accordo a che il Coni si pronunzi; inoltre, i nostri ineffabili avvocati notano che gi? la giustizia sportiva si ? espressa con parere negativo alla riammissione in Serie A dal Brescia : non potr? quest?ultimo pretenderla proprio dalla Juve ( ...e poi proprio questa Juve n.d.r. ) ?!?

?b) quanto al merito, non esiste alcun presupposto logico prima ancora che giuridico per il risarcimento dei pretesi milionari lamentati dalla ricorrente, n? sotto il profilo dell?atto illecito, n? sotto il profilo del nesso di causalit? n?, infine sotto il profilo dell?ingiustizia del danno.? (Cos? difesa Juventus, memoria 23.3.07).?

Toccati argomenti veniali, ai quali loro ed i loro committenti paiono essere molto sensibili, immediatamente i nostri avvocati reagiscono rigettando in tutti i modi la richiesta di danni formulata contro la di loro societ?.

?La Juventus contestava che le azioni asseritamene illecite e le imputazioni di Luciano Moggi fossero idonee a giustificare la vocatio in jus della societ? esponente, in quanto le pretese risarcitorie lamentate derivavano non solo da atti compiuti da soggetti non riferibili a Juventus, ma da fatti nemmeno ipoteticamente ascrivibili ai ?fatti di Juventus?.?

In che senso ? Il Brescia Calcio ritiene di essere retrocesso nel 2004/05 per colpa tua : tu hai truccato il campionato e lo si evince dai brogliacci delle sentenze : ora tu vieni a dire che invece i fatti evocati dal Brescia non sono ascrivibili alla Juve ? Puoi essere pi? chiaro, per caso ?

?La mancata ammissione in Serie A, in definitiva, non avrebbe potuto essere imputata alla Societ? esponente, e cos? i pretesi danni asseritamene derivati.?

Abbiamo capito : siete pi? preoccupati dalla richiesta di danni che dell?accusa che vi viene mossa : accusa che deve risultarvi alquanto fastidiosa non essendo voi i diretti protagonisti di quelle faccende : e siete pure nella scomoda posizione di rigettare le accuse con obiettivo la non accoglibilit? della richiesta danni fermo restando che non ci si debba difendere troppo per evitare indirette assoluzioni?

?La domanda sarebbe inoltre infondata per l?inesistenza di alcun illecito ?in quanto i comportamenti di Luciano Moggi hanno dato luogo all?incriminazione di quattro sole partite, nessuna delle quali ha riguardato il Brescia Calcio (e in nessuna delle quali ? stato rinvenuto un illecito sportivo). Nei confronti di quest?ultima societ? nessun atto rilevante ai fini del diritto ? stato compiuto, e tantomeno alcun atto ?illecito? (difesa Juventus).?

Perdinci, non credo a ci? che leggo : alla Juve sanno che non sono stati rinvenuti illeciti sportivi! Incredibile, vero ? Un attimo per? : io ricordavo che le partite ?incriminate? fossero tre, anzi due e mezzo :

1)Juventus-Lazio

2)Juventus-Udinese

3)Fiorentina-Bologna

Qual ? la quarta ?

[...]

Sono andato a rileggermi la parte relativa alla Juve della sentenza Sandulli : credo si riferiscano alla partita Reggina-Juventus in cui il reato ascritto al Direttore ? lo stesso di alcuni malfattori della Barbagia o dell?Aspromonte : sequestro di persona!

Domandina piccina : saranno mica questi i quattro illeciti sportivi dei quali si vanta dell?individuazione il nostro prode avvocato difensore, al secolo Zaccone Cesare? Beninteso, lo dico senza ironia : non vorrei essere rimbrottato come ? capitato a quel tifoso juventino luned? mattina alla radio dopo aver posto la domanda ad un nostro ex dirigente : ? solo per cercare di sapere di pi?, null?altro?

?Si costituiva altres? la Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito denominata F.I.G.C., osservando che ?la domanda avversaria ? intesa a far valere la responsabilit? aquiliana dei soggetti convenuti (..), ai quali si imputa di aver tenuto (?) condotte illecite causative di un danno ingiusto, in quanto tale riarcibile ex art. 2043 c.c. .? ; la F.I.G.C.rimarca che ?alla Federazione si rimprovera di aver contribuito, con il concorso dei propri dirigenti coinvolti nella vicenda (?) ad alterare la regolarit? del campionato di serie A relativo alla stagione sportiva 2004-2005 (?). (?) La responsabilit? della Federazione (?) viene fatta valere in virt? del principio di immedesimazione organica (?) che (?) non pu? essere utilmente invocato nel caso in esame. E ci? per un duplice ordine di ragioni:

a)innanzi tutto perch? i dirigenti federali, che hanno trattenuto rapporti privati non consentiti con Luciano Moggi e Antonio Giraudo, non hanno agito nell?esercizio delle loro funzioni istituzionali (?.)

b) ed in secondo luogo perch? ?per costante insegnamento dottrinale e giurisprudenziale- allorquando i titolari del munus abbiano agito (?) con dolo, la ricorrenza di questa condizione psicologica elide in radice il rapporto di immedesimazione organica e dunque il meccanismo di propagazione dell?imputabilit?.?

Si difende anche la Federazione, e lo fa dicendo che :

a)I dirigenti federali che hanno intrattenuto rapporti con Moggi e Giraudo lo hanno fatto al di fuori dell?esercizio delle loro funzioni istituzionali : altra affermazione indirettamente gravissima : ? stato uno degli argomenti con i quali ci hanno mandato in B : qua si parla solo dei dirigenti della Federazione, ma anche per loro ? stato scritto che erano succubi dell?azione del Direttore : ora scopriamo invece che erano solo incontri al di fuori dell?esercizio delle loro funzioni : Uhm, e a fare cosa ?

b)Quand?anche i dirigenti federali avessero agito con dolo, dato che non sono loro i principali protagonisti del dolo stesso, non possono essere tacciati di punibilit?!

?♦ rileva, poi, la F.I.G.C. l?inesistenza di ?alcuna controversia tra il Brescia e la Federazione, non avendo quest'?ultima avuto alcuna partecipazione (n? diretta n? indiretta) ai fatti, che si assumono forieri del danno lamentato dall?attrice?;?

Perch?, dunque, Brescia Calcio accusi la Federazione ?

?lamenta, ancora, la Federazione che ?? stata proprio la F.I.G.C. (per il tramite dei propri organi inquirente, requirenti e giudicanti) a permettere la scoperta, il perseguimento, l?accertamento e la punizione degli illeciti commessi. Sicch? sarebbe paradossale che essa dovesse oggi essere chiamata a rispondere degli effetti pregiudizievoli derivanti da condotte indebitamente poste in essere da tesserati ed affiliati nei confronti dei quali sono stati esercitati con il dovuto rigore i poteri repressivi previsti dalla vigente normativa federale?. (cos? F.I.G.C. a pag. 3-5 memoria costituzione) ;?

Stanno tutti molto attenti alla richiesta di risarcimento danni?

?La Federazione deduce inoltre che ?l?ammissione in via straordinaria sollecitata dal sodalizio bresciano (?) non avrebbe potuto poggiare su alcun fondamento normativo ed il suo diniego non pu?, quindi, aver dato luogo alla lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela; non esistendo, per le ragioni dette, alcun obbligo di soddisfare la suddetta richiesta , ? ontologicamente inconfigurabile l?esperimento di un?azione di danno fondata sul presupposto della violazione di un diritto (rectius: interessse legittimo) inesistente!?.(cos? difesa FIGC).?

Poich? la richiesta di riammissione in Serie A non poggia su alcun fondamento normativo, come fai a chiedermi i danni se non ho preso quella decisione ?

Alla prossima, dove si inizia la discussione delle motivazioni della sentenza.

Libero arbitrio - 88 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze.

Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6

Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria

Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto.

Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria.

Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi.

Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno.

Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro.

Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.

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Le Calende Greche - 10-1

Scadenziario :

1) Calciopoli - Procura di Napoli

15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata.

8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata.

18 Marzo 2008 :

2) 17 Dicembre 2007 -> 13 Marzo 2008 : Tar di Moggi - Tar del Lazio

Luciano Moggi ha chiesto al Tar del Lazio di anticipare

3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso

4) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano

18 Dicembre 2007 : rinvio

23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti

31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il fatto non costituisce reato

5) CdA Juventus S.p.A.

13 Febbraio 2008 : approvazione dei dati relativi al secondo trimestre dell?esercizio 2007/08

? : decisione Stadio

6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio

L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it

7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio

8) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino

23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio

Denunce annunciate dal Direttore :

1)Azione legale contro Coni e FIGC

Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori.

( annunciata su Tuttosport 19/01/08 )

Querele annunciate dal Direttore :

1) Grasso Aldo

2) Ormezzano Gianpaolo

3) Verdelli Carlo

4) Cannav? Candido

5) Luna Riccardo

6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni )

7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 )

8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 )

9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" )

Querele contro il Direttore :

1)Pasqualin Claudio

L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio.

Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale".

Il procuratore ha cosi' ritirato la querela.

Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli :

1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli

Le Calende Greche - 10-1 Continua

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?La domanda sarebbe inoltre infondata per l?inesistenza di alcun illecito ?in quanto i comportamenti di Luciano Moggi hanno dato luogo all?incriminazione di quattro sole partite, nessuna delle quali ha riguardato il Brescia Calcio (e in nessuna delle quali ? stato rinvenuto un illecito sportivo). Nei confronti di quest?ultima societ? nessun atto rilevante ai fini del diritto ? stato compiuto, e tantomeno alcun atto ?illecito? (difesa Juventus).?

Perdinci, non credo a ci? che leggo : alla Juve sanno che non sono stati rinvenuti illeciti sportivi! Incredibile, vero ? Un attimo per? : io ricordavo che le partite ?incriminate? fossero tre, anzi due e mezzo :

1)Juventus-Lazio

2)Juventus-Udinese

3)Fiorentina-Bologna

Qual ? la quarta ?

[...]

Sono andato a rileggermi la parte relativa alla Juve della sentenza Sandulli : credo si riferiscano alla partita Reggina-Juventus in cui il reato ascritto al Direttore ? lo stesso di alcuni malfattori della Barbagia o dell?Aspromonte : sequestro di persona!

Domandina piccina : saranno mica questi i quattro illeciti sportivi dei quali si vanta dell?individuazione il nostro prode avvocato difensore, al secolo Zaccone Cesare? Beninteso, lo dico senza ironia : non vorrei essere rimbrottato come ? capitato a quel tifoso juventino luned? mattina alla radio dopo aver posto la domanda ad un nostro ex dirigente : ? solo per cercare di sapere di pi?, null?altro?

Questa parte ? esilarante.

In pratica dicono "non paghiamo danni perch? non abbiamo fatto niente di male". Peccato che quando gli chiedi perch? siamo finiti in Serie B, allora gli illeciti ci sono.

Pagliacci.

In ogni caso, colgo l'occasione per rinnovare a CCCP i complimenti e i ringraziamenti per la qualit? (e a questo punto anche la quantit?) del lavoro svolto.

Nel mio piccolo, posso ben affermare che senza CCCP ne saprei molto ma molto meno, su Farsopoli.

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Nel mio piccolo, posso ben affermare che senza CCCP ne saprei molto ma molto meno, su Farsopoli.

Sono lusingato, fratello Alexnumero10, mi fai arrossire :-)

Anche a te rinnovo l'invito a diffondere : io lo faccio sempre quando possibile : anche oggi pomeriggio ho "indottrinato" un nostro fratello che aveva un p? le idee confuse ( come si fa a non averle leggendo solo i giornali ? ) : questa volta mi ? andata bene : non apparteneva alla categoria di quelli che "ci ha fatto bene andare in Serie B, abbiamo esagerato" : con i simpatizzanti delle altre squadre non parlo pi? : tempo perso : non riuscir? mai a convincerli che la realt? che stanno vivendo ? una enorme bolla costruita ad ok per altri fini : mi rispondono sempre allo stesso modo ( quando non mi offendono... ) : e perch? non vi siete difesi ? : ma dai, mettere su un ambaradan del genere solo per far fuori Moggi e Giraudo, bastava licenziarli, no ? : la verit? ? che non avevate nulla da difendere tanto era imbarazzante ci? che si ? scoperto : cio? ragionano esattamente come gli "architetti" volevano che ragionassero : ma noi non demordiamo : diffondiamo con l'obiettivo di risvegliare le coscienze dei nostri fratelli annichilite da assunzioni di colpevolezze non giustificate.

Sempre Forza Juve

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Scusate se rompo le scatole. Volevo chiedere a cccp ed a kefeo se nel secondo volume de "il processo illecito" vennano incluse anche le analisi condotte da cccp sugli arbitrati.

Grazie

Ps. cccp sei un grande!! Lavoro da medaglia al valor civile!! .rulez

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Scusate se rompo le scatole. Volevo chiedere a cccp ed a kefeo se nel secondo volume de "il processo illecito" vennano incluse anche le analisi condotte da cccp sugli arbitrati.

Per me non c'? alcun problema : le potete utilizzare tranquillamente : purtroppo, il pochissimo tempo a disposizione non mi consente di partecipare alla redazione di un libro, purtroppo!

Ps. cccp sei un grande!! Lavoro da medaglia al valor civile!!

Grazie, grazie, tutti gentilissimi, grazie :-)

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Libero arbitrio - 89

E siamo alle motivazioni della decisione che il Collegio arbitrale del Coni vorr? prendere sulla richiesta del Brescia Calcio di essere riammesso d?ufficio alla Serie A 2006/07 : la richiesta, ricordo, ? motivata dalla sentenza della Corte Federale che, di fatto, invalida il campionato 04/05, anno in cui il Brescia Calcio retrocede in B : retrocessione, nel suo modo di vedere le cose, a causa degli intrallazzi dei dirigenti della Juve con quelli della Federazione : richiesta curiosa : non chiede danni all?AIA, per esempio : certo, ci sono anche i contatti con i dirigenti della Federcalcio : ma siccome si vuole dimostrare l?imbroglio, si dovrebbe richiedere i danni anche all?AIA : perch? non lo fa ? Forse che ? difficile dimostrare le malefatte con gli arbitri ? Gi? quali sono le telefonate con gli arbitri ? Al netto delle schede svizzere ( solo presunte in mano ad arbitri ) l?unica telefonata fra Moggi ed un arbitro ? quella che fa Paparesta dopo Reggina-Juve : che incongruenza : Paparesta sarebbe destinatario ( merc? Fabiani, scopriamo dalla seconda udienza del fatidico e mai giunto, sinora, rinvio a giudizio ) di una delle schede svizzere : truccherebbe, con Moggi, la stessa Reggina-Juve con un buon quantitativo di chiamate ( Pagina 3 del rapporto dei CC : totale telefonate : 60! Non ci credete ? Andate a vedere : i giornali riportano solo Juve-Milan 0-0 con le 32 telefonate : solo ci? che fa comodo : ricordate che Reggina-Juve l'abbiamo persa! ) : poi, quando intende chiarire quanto avvenuto negli spogliatoi dopo la partita, lo fa in chiaro : si pu? eccepire che il telefono svizzero era spento ( ?Apri!? ) : gi?, l?eccezione ? accoglibile : peccato che nella telefonata in chiaro per? non si parli di accordi non rispettati, ma di rigori non dati e di gol annullati : vabb? : comunque alla richiesta di danni del Brescia Calcio, la Juve e la FIGC rispondono allo stesso modo : io nienti sacciu, nienti vitti e si c?era stava durmiennu! La Juve pi? che la Federazione si preoccupa di allontanare gli spettri del risarcimento affermando che nelle quattro partite contestate ( e conviene che non ci sono illeciti sportivi! ) il Brescia non figura; la Federcalcio dice che la giustizia sportiva ha fatto il suo corso, ed ha espresso parere negativo alla riammissione del Brescia in Serie A. Andiamo avanti e vediamo cosa ne pensa il Collegio arbitrale del Coni al riguardo :

?DECISIONE

Esaminati tutti gli atti e i documenti del presente procedimento, il collegio prende in esame tutte le questioni proposte dalle parti.?

Bene, ti ascoltiamo?

?1) Occorre preliminarmente esaminare la questione della sospensione del procedimento arbitrale sollevata all?udienza del 10/07/2007 dalla difesa del Brescia Calcio, che ha invocato in proposito la favorevole giurisprudenza della Suprema Corte (v. sentenza in data 04/07/2000 n. 8936).

Il Brescia Calcio ritiene sussistente la condizione della ricorrenza di un rapporto di pregiudizialit? tra i procedimenti pendenti nel caso in esame, in cui le indagini di ordine penale (le indagini della procura presso il Tribunale di Napoli principalmente) hanno avuto come oggetto il delitto di associazione per delinquere finalizzato al compimento di pi? delitti di frode in competizione sportive (riferiti, a giudizio della parte istante, anche alle partite sub judice Bologna-Lazio, Lazio-Parma, Chievo-Lazio, Chievo-Fiorentina e Siena-Milan, l?esito ?taroccato? delle quali avrebbe determinato la retrocessione del Brescia (cos? espressamente difesa del Brescia calcio).?

Ti accorgi, Brescia Calcio, che ad ordire contro di te ( non direttamente, ma in qualit? di diretta concorrente ) sono altre squadre, ugualmente coinvolte nella faccenda calciopoli ? Il ragionamento pu? valere anche per il signor Bologna ( che strano : quando si raccoglie nello stesso modo che si contesta, come mercoled? sera con l?Avellino non si fiata, ? vero ? ) : perch? prendersela sempre e solo contro la Juve ? Vabb? che non si ? difesa, vabb? che Fiorentina e Lazio vengono indecorosamente salvate, ma l?evidenza delle relazioni dei CC e della sentenza Ruperto dicono che si ? ?lavorato? di pi? in basso rispetto che in alto : per? pensate che effetto pu? avere chiedere i danni alla Fiorentina e alla Lazio : chiedere i danni alla Juve ? molto meglio : povera Juve : gente che sfrutta la tua cassa di risonanza per raggiungere propri fini : sbattuta come un canovaccio qualsiasi ( L? Avvocato sarebbe orgoglioso di questa squadra, dicono quelli : rileggersi la battuta dell?Avvocato all?indomani del ?gesto? di Montero su Di Biagio, dico io, per capire )

?La ?pendenza? del procedimento penale -intesa ai sensi dell?art. 405 c.p.p., come gi? intervenuto esercizio dell?azione penale- dovrebbe essere valutata, secondo la tesi della difesa del Brescia Calcio, solo al momento della decisione sull?istanza stessa in concreto accertata dal Collegio presso la Segreteria del predetto Ufficio Giudiziario.?

Ci si ? accorti che ancora non c?? nemmeno il rinvio a giudizio : ma questo ? parere del Coni, non della giustizia della Federazione, che di quelle carte ha fatto ben altro uso?

?A sostegno di tale istanza il Brescia ha dedotto che la procura di Napoli avrebbe emesso un ?secondo avviso ai sensi dell?art. 415 bis Cpp che avrebbe ampliato l?indagine penale?; lo stesso difensore ha inoltre dichiarato che ?il Pubblico Ministero che conduce l?indagine presso la Procura del Tribunale di Napoli starebbe per formalizzare la richiesta di rinvio a giudizio?.?

Figurarsi che questo stesso documento ? datato 1 Giugno 2007 e noi stiamo ancora qui ad aspettarlo questo rinvio a giudizio?

?Sia la FIGC che Juventus S.p.a. si opponevano alla richiesta dell?attrice, non sussistendo, a loro giudizio, n? i presupposti soggettivi n? quelli oggettivi della sospensione necessaria sia perch? nessuna delle parti del giudizio arbitrale sarebbe destinataria degli atti della Procura di Napoli sia perch? non conforme al principio pi? volte affermato dalla Suprema Corte quello per cui ?la sospensione necessaria ricorre solo qualora risultino pendenti procedimenti legati da un rapporto di pregiudizialit?, tale che la definizione dell?uno costituisce indispensabile presupposto logico ? giuridico dell?altro? (v. ex multiis Cass. 10576 del 24 ottobre 1998; Cass. n. 10558 del 23 ottobre 1998).?

Ma che novit? : in effetti, sostenere delle accuse senza avere prima il giudicato ? stato possibile solo nell?alveo della cosiddetta giustizia sportiva e, tra l?altro, con evidenti forzature non menzionate ad arte sui giornali?

?Non esisterebbero, secondo le convenute, nemmeno due procedimenti, n? il procedimento penale, che sorge al momento in cui il materiale accusatorio raccolto superi il vaglio del censore della legalit? delle attivit? di indagini e del preposto all?avvio del processo penale, ossia del Giudice per l?Udienza Preliminare (l?art 424 del codice di procedura penale).?

?e perch? questi stessi argomenti non sono valsi nell?estate 2006 e valgono ora per il Brescia Calcio ?

?Difetterebbe inoltre il conflitto logico tra la decisione sulla richiesta di risarcimento extracontrattuale richiesto dal Brescia e l?eventuale processo penale per associazione a delinquere a carico di altri soggetti, diversi dalle parti del presente arbitrato. ( a sostegno citano cfr. Consolo, in Dell?Appello avverso le sentenze non definitive, Riv. Proc. Civ., 1985, pag. 821 ss); cfr. Cipriani, in Sospensione del processo, Voce dell?Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 1993, XXX).?

Si fa persino ricorso alla Treccani per dimostrare che non si possono richiedere risarcimenti senza pronunciamenti da parte di un Tribunale : ma ? normale, o no ? Anni, anni, anni di vita civile e siamo ancora a questi concetti elementari ?

?Le parti discutevano oralmente le questione e illustravano diffusamente le loro posizioni con memorie all?uopo autorizzate dal Collegio.

Ritiene il Collegio che la richiesta di sospensione non sia fondata.?

...Ritiene il Collegio?

?Il Brescia argomenta la propria richiesta sulla base della sentenza della S.C. del 27.4.2000 n. 8936. Tale pronuncia ha espresso il seguente principio di diritto: ?nel giudizio arbitrale,gli arbitri, quando rilevano che la soluzione di una questione ad essi deferita dipenda dall?accertamento ad opera del giudice penale di un fatto costituente reato, possono sospendere il giudizio arbitrale ai sensi dell?art. 295 c.p.c. (non dell?art. 819 c.p.c., che contempla le questioni incidentali civili o amministrative)?.

Chiarito che la norma cui occorre riferirsi ? l?art. 295 c.p.c., occorre verificare se vi siano i presupposti per la sua applicazione e, quindi, per la sospensione del presente procedimento per pregiudizialit? rispetto ad un altro processo.?

Sentiamo?

?? noto che, a seguito della mancata riproduzione, nel codice di procedura penale, dell?art. 3, secondo comma, del codice abrogato, il nostro ordinamento non ? pi? ispirato al principio dell'unit? della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile. Va anzi ritenuto che i due processi siano destinati a rimanere, in linea di principio, autonomi e separati.?

E come al solito si sconfina nella filosofia giuridica? vabb??

?Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che il giudice civile (ma il discorso ? evidentemente estensibile al giudice arbitrale) ?deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilit? (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, con la conseguenza che lo stesso giudice civile non ? vincolato a sospendere il giudizio avanti a lui pendente in attesa della definizione del giudizio penale correlato? (Cass. 18.1.2007, n. 1095).?

Letto, Brescia Calcio ? E i tuoi avvocati non sapevano nulla di questa pronuncia, invero importante, giacch? consente ad un giudice arbitrale di valutare la questione a lui proposta autonomamente, anche in presenza di un procedimento pendente ?

?Nel caso di specie l?attrice chiede la condanna di F.I.G.C. e Juventus al risarcimento dei danni morali e materiali sofferti a causa di illeciti sportivi e della mancata ammissione del Brescia al campionato di serie A.

Le indagini penali hanno invece ad oggetto, secondo quanto riferito dall?istante a pag. 3 della memoria, il delitto di associazione per delinquere finalizzato al compimento di pi? delitti di frode in competizione sportiva.

Risulta peraltro, dalle stesse allegazioni del Brescia Calcio, che attualmente non sia stato chiesto il rinvio a giudizio dei soggetti destinatari del provvedimento ex art. 415 bis c.p.p. e che pertanto, allo stato, non penda alcun processo penale che possa pregiudicare il presente giudizio arbitrale.?

Eh, gi??

?Va ricordato, a tale ultimo proposito, che presupposto dell?applicazione della sospensione ex art. 295 c.p.c. ? l?avvenuto esercizio dell?azione penale ai sensi dell?art. 405 c.p.p., non potendo configurarsi neppure in astratto una pregiudizialit? tra un processo pendente e uno che non ? neppure iniziato (ci? per giurisprudenza costante: cfr., ex plurimis, Cass. 21.5.1999, n. 4952).?

Parole sante e pesanti, non trovate ?

?Anche a prescindere da tale rilievo, altri elementi fanno propendere per l?infondatezza dell?istanza.

Ed invero, in ossequio al richiamato principio di autonomia tra processo civile e penale, la semplice comunanza dei fatti posti alla cognizione del giudice civile e di quello penale non appare idonea a giustificare un provvedimento di sospensione, occorrendo invece una pregiudizialit? effettiva, ossia, la possibilit? concreta che l?esito del processo penale spieghi efficacia di giudicato sulle questioni affrontate in sede civile (cos?, ad es., Cass.16.12.2005, n. 27787).

In tali ipotesi non rientra il caso di specie. Innanzitutto, come rilevato dalla difesa della FIGC, non vi ? coincidenza tra i soggetti destinatari dei provvedimenti richiamati dal Brescia e le parti del presente giudizio. Inoltre, l?accertamento di responsabilit? penali in capo a soggetti legati da rapporti organici con la societ? sportiva convenuta non comporterebbe un accertamento con efficacia di giudicato della responsabilit? della societ? sportiva stessa nella commissione di illeciti civili.?

Quindi, per concludere :

a)I soggetti cui si fanno le richieste non sono indagati a Napoli

b)Napoli non ha ancora pronunciato nemmeno il rinvio a giudizio

Quindi :

?Sulla scorta dei rilevi che precedono, l?istanza di sospensione deve essere rigettata.?

C.V.D.

Alla prossima.

Libero arbitrio - 89 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze.

Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6

Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria

Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto.

Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria.

Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi.

Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno.

Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro.

Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.

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Libero arbitrio - 90

Il Collegio arbitrale del Coni ha cominciato la sua esposizione sulla richiesta del Brescia Calcio di poter essere riammesso al campionato 06/07 : ha iniziato ed ha gi? finito, perch? il Collegio arbitrale del Coni ha gi? risposto al Brescia Calcio che la sua richiesta non pu? essere ammessa : il Tribunale di Napoli, infatti, non si ? ancora espresso e quindi la sua richiesta non ? accoglibile : facciamo un piccolo sforzo e mettiamoci dal punto di vista del Brescia : si, ? vero, la Procura di Napoli ha ultimato le indagini, pare, ma a tutt?oggi non vi ? ancora rinvio a giudizio : per? ? anche vero che la giustizia sportiva si ? pronunciata ed ha ravvisato nefandezze nel campionato 04/05 : la richiesta del Brescia potrebbe perci? essere considerata legittima.

Queste contraddizioni sono conseguenza di una sventatezza di fondo : aver consentito alla giustizia sportiva di anticipare la sentenza della giustizia ordinaria. Vi rammento che questo ? l?orientamento della Corte di Giustizia a Bruxelles, tanto che recentemente ad una questione analoga sottoposta dall?avvocato Misson ha intimato alla Federcalcio belga la riammissione del Namur nella massima serie, la sospensione della pena e l?intimazione alla Federcalcio di aspettare il pronunciarsi della sentenza ordinaria. Per contro, ha invitato la giustizia ordinaria belga a darsi una mossa velocizzando tale processo. Sar? questo il motivo per cui la nostra Federcalcio non ha aspettato la giustizia ordinaria : campa cavallo, si sar? detta. Se la sentenza dovesse arrivare fra otto anni chi si ricorder? pi? di calciopoli ? Meglio tagliare le teste adesso, dopo sarebbe troppo tardi.

Invero, la questione ? spinosa : si tratta dei rapporti esistenti fra le due giustizie : in Italia, peraltro vi ? pure la legge 280/03 : si rammenta infatti che la giustizia sportiva pu? prendere decisioni solo in ambito disciplinare e in questo le ? riconosciuta la piena autonomia : resta per? la possibilit? di lesione di diritti dell?imputato ( per esempio, eccesso di sanzione ) a cui viene data la possibilit? di rivolgersi al Tar, pur violando la clausola compromissoria.

Nel caso della faccenda calciopoli, ? mio parere che la giustizia sportiva ancor di pi? avrebbe dovuto attendere la giustizia ordinaria : ? infatti da quest?ultima che il procedimento ? stato originato : non siamo in presenza di provvedimento disciplinare soggetto a ripensamenti al Tar. Siamo in presenza di una, a mio parere, violazione solo parzialmente giustificata dai vari articoli e sentenze varie che assegnerebbero al giudice sportivo autonomie supreme : certo, lo puoi fare : ma cos? agendo, violi i diritti dei tuoi tesserati : se per? questi si accollano le colpe?

?2) Chiarito quanto precede, deve altres? essere esaminata la fondatezza dell?eccezione di inammissibilit? della domanda sollevata dalla FIGC.?

Interessante : poteva la Federazione rigettare la domanda del Brescia ?

?La FIGC, a sostegno dell?eccezione di non devolubilit? in arbitrato della res litigiosa in oggetto, premette che le richieste del Brescia riposano sulla modifica dei risultati acquisiti sul campo, il che ?postulerebbe necessariamente una previa pronuncia caducatoria dell?omologazione di quei risultati.?

Dice la Federazione : tu vuoi essere riammesso in Serie A, ma nessuno si ? mai pronunciato per modificare i risultati delle partite del Brescia Calcio : tu vuoi l?ammissione d?ufficio, senza passare attraverso la valutazione di ci? che ti ? personalmente accaduto.

?Obbiettivo quest?ultimo che non pu? essere sicuramente perseguito in questa sede, giacch? l?art. 27.3 dello Statuto federale sottrae espressamente alla cognizione arbitrale le controversie relative alla omologazioni dei risultati di gara.?

E la valutazione dei risultati ottenuti sul cambo non si pu? fare in sede arbitrale, giacch? un articolo dello Statuto Federale lo impedisce.

?Di ci? ? sembrata essere consapevole la stessa controparte, propendendo dinanzi alla CAF ? sotto forma di richiesta di revocazione- un singolare reclamo diretto ad ottenere l?invalidazione di tutti i risultati di gara sfavorevoli realizzati dal Brescia nel corso della stagione sportiva conclusasi con la sua retrocessione.?

Il Collegio arbitrale del Coni ti ha sgamato, Brescia Calcio : si ? accorto che i tuoi avvocati hanno fatto richiesta di invalidazione di tutti i risultati tuoi sfavorevoli : a parte l?abnormit? di tale richiesta, non ti sembra un po? fuori luogo ed arrogante chiedere l?invalidazione dei soli risultati sfavorevoli ? Cosa vuol dire : che quando hai vinto era perch? la cupola dormiva e/o ha avallato ( indirettamente, si intende ) un tuo risultato positivo ?

?Questa bizzarra iniziativa impugnatoria, in ragione della sua palese abnormit?, ? stata ovviamente dichiarata inammissibile in limine.?

?e ci mancherebbe!

?Ma la sua proposizione sta a dimostrare che la pretesa di proclamarsi detentrice del titolo sportivo, che ne avrebbe legittimato la permanenza in serie A, non pu? essere coltivata dalla societ? istante se non in presenza di una corrispondente modifica della classifica finale (nel nostro caso mai avvenuta).?

Eh gi?, Brescia Calcio, credo che il Collegio arbitrale del Coni abbia ragione : non vi sono n? modifiche della classifica finale del campionato 04/05 n? situazioni pendenti a farlo : come si fa a riammetterti in Serie A cos? ?

?Ed ? appena il caso di aggiungere che, ove mai si intendesse sostenere che a tanto avrebbe dovuto provvedere la Corte Federale in conseguenza degli illeciti accertati, la doglianza sarebbe inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere formulata ?a tutto voler concedere- nel procedimento arbitrale attivato dalla societ? Juventus F.C. avverso la decisione della Corte federale. Ma in tale procedimento la soc. Brescia, pur avendone avuto la facolt?, non ha ritenuto di spiegare, con la proposizione di un atto di intervento, alcuna domanda.? (cos?, testualmente, la difesa FIGC).?

Ma quante cosucce scopriamo in questo lodo : scopriamo, per esempio, che durante l?arbitrato Juve ? stata data facolt? di parola al Brescia Calcio ( costituitosi parte civile in quell?occasione ? ) e l? si sarebbero aspettati i giudici la richiesta di essere riammessi in Serie A : cosa fa invece il Brescia Calcio ? Scena muta!

?D?altra parte la societ? istante, a sostegno dell?ammissibilit? delle proprie domande, osserva che esse ineriscono alla revocazione delle omologazioni dei risultati delle partite disputate non dal Brescia, bens? dalla Juventus; rileva inoltre la difesa dell?istante che la adita C.A.F. ha disatteso la domanda per ragioni non di merito, ma soltanto processuali.?

Non pensi, Brescia Calcio, che se anzich? accanirti contro la Juve avessi formulato un ricorso in modo da evidenziare quanto accaduto in coda alla classifica ( vi ricordo che per la giustizia sportiva Lecce-Parma ? illecito sportivo ) avresti avuto pi? chances ?

?Il Brescia calcio sottolinea che il procedimento innanzi alla C.A.F. non avrebbe alcun rapporto con l?odierna controversia, come sarebbe agevolmente desumibile dalla doverosa comparazione tra i pertinenti elementi connotativi (causa petendi , petitum, natura del procedimento), che qualificano il primo come mezzo di impugnazione straordinario di provvedimenti di organi di giustizia sportiva volto alla invalidazione formale di risultati di gare omologate dal giudice sportivo, e la seconda come azione di risarcimento di danno ex contractu ed aquiliana.

Inconferente, dunque, sarebbe per il Brescia calcio, il richiamo alla esclusione dal giudizio arbitrale contemplata dall?art. 27 per le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazione di risultati sportivi.?

Il Brescia prova a difendersi, ma?

?Ci? premesso, il Collegio ritiene fondata l?eccezione sollevata dalla FIGC nei termini di seguito illistrati.?

Appunto!

?Le richieste del Brescia presuppongono, quale antecedente logico giuridico, la modifica dei risultati acquisiti sul campo, il che postulerebbe necessariamente una previa pronuncia caducatoria dell?omologazione di quei risultati, decisione che ? preclusa al collegio dall?art. 27.3 dello Statuto federale, vigente al momento della domanda, che sottrae espressamente alla cognizione arbitrale le controversie relative alla omologazioni dei risultati di gara.?

Il Collegio arbitrale del Coni non pu? decidere di omologazioni di risultati, operazione necessaria per rivedere la classifica 04/05, e quindi niente riammissione in Serie A

?N? sembra rilevare, in contrario, il fatto che la societ? istante agisca per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla illegittima formazione della graduatoria del campionato 2004-2005 e dalla sua esclusione dai campionati di serie A successivi.?

E nemmeno ti viene accolta la domanda di risarcimento danni, poich??

?Ci? perch? l?accoglimento di una tale domanda comporterebbe pur sempre l?accertamento, con efficacia di giudicato tra le parti del presente procedimento, della illegittimit? dell?omologazione dei risultati di gara. Va richiamato, a questo proposito, l?orientamento secondo cui ?La non conformit? di una situazione giuridica al diritto oggettivo (cosiddetta antigiuridicit? in senso oggettivo), quale elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, non pu? essere accertata in via incidentale e senza efficacia di giudicato? (Cass. civ. Sez. II, 27/03/2003, n. 4538).?

?poich? manca una sentenza definitiva che accerti le responsabilit?.

?Di ci? ? sembrata essere consapevole la stessa controparte, che ha proposto dinanzi alla CAF ?sotto forma di richiesta di revocazione- un reclamo diretto ad ottenere l?invalidazione di tutti i risultati di gara sfavorevoli realizzati dal Brescia nel corso della stagione sportiva conclusasi con la sua retrocessione.?

Secondo il Collegio arbitrale del Coni, la richiesta di invalidare i risultati delle partite del Brescia originerebbe proprio del fatto che gli avvocati sono consapevoli del fatto che non si possono chiedere i danni prima delle sentenze.

?Deve pertanto ritenersi inammissibile la domanda avanzata dal Brescia Calcio, implicando necessariamente essa una pronuncia relativa alla omologazione dei risultati di gara, sottratta espressamente alla cognizione arbitrale dall?art. 27. 3 dello Statuto federale.?

?e che c?erano dubbi ?

Originariamente unica puntata l'ho divisa in due per non appesantire troppo la gi? pesante discussione : alla prossima con le ultime note.

Libero arbitrio - 90 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze.

Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6

Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria

Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto.

Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma.

Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria.

Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria.

Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi.

Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno.

Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro.

Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.

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