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Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Joined: 03-Jun-2005
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Ti rinnovo i complimenti per il lavoro che stai facendo

io ad un certo punto mi sono concentrato sulla redazione del documento di "sintesi"

? quasi ultimato

anzi direi che siamo al 99%

solo che ho perso traccia dell'amico arthur dent al quale qui rivolgo un appello per farsi vivo

d?i arthur siamo in dirittura d'arrivo...........

Benissimo!Davvero non vedo l'ora.Siete grandi,continuo a ripetervelo ma state facendo davvero un lavoro immane ;)

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Don Raffa? - 8

Don Raffaele, dopo aver menato fendenti a destra e manca, non ha ancora finito col suo ricorso alla Corte di Cassazione : ha da dire qualcosa sulle cartelle cliniche di alcuni giocatori della Juve.

?Il ricorrente contesta poi le conclusioni e le argomentazioni della sentenza impugnata con particolare riferimento alla specifica posizione di singoli atleti rilevando, in particolare, l'erroneit? delle valutazioni effettuate con riferimento al giocatore Amoruso (p. 81), al caso Birindelli (p. 82), al caso Pessotto (p. 87) e, infine, ai casi Conte e Tacchinardi (da pag. 97 in avanti). L'analisi del ricorrente viene condotta comparando le argomentazioni del Tribunale da un lato, con quelle della Corte territoriale, dall'altro, e sottolineando le ritenute incongruenze e le contraddittoriet? della sentenza impugnata che farebbero emergere, ad avviso dello stesso Procuratore generale, non gi? semplici contrasti ma una radicale incompatibilit? con gli atti del processo del ragionamento seguito dal giudici di secondo grado, incompatibilit? talmente significativa che consentirebbe di ritenere integrato il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimit?.?

Come ovvio, Don Raffaele ha da ridire sui modi e sui metodi con i quali la Corte di Appello gli ha smantellato pure le cartelle cliniche dei giocatori di cui sopra : lui crede che ci sia ?una radicale incompatibilit? con gli atti del processo del ragionamento seguito dal giudici di secondo grado, incompatibilit? talmente significativa che consentirebbe di ritenere integrato il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimit?? : cio? se fosse vero quello che dice la Corte di Appello saremmo in presenza di un vizio di motivazione tale da giudicare illegittimo il procedimento nei nostri confronti. Vediamo se ci chiarisce meglio in cosa non ? d?accordo con i giudici della Corte di Appello.

?Quanto ai casi Conte, il Procuratore generale, dopo aver ricordato che, ad avviso del perito, la rilevante diminuzione iniziale dell'emoglobina e dell'ematocrito riscontrata e il rapido recupero dei predetti valori, ritenuto in tutti i casi non fisiologico anche perch? accompagnato da anomalie nel dati del bilancio marziale, contesta punto per punto le argomentazioni della Corte territoriale che aveva ritenuto non univoche le conclusioni peritali perch? diversamente interpretabili e, infatti, diversamente interpretate dal perito e dallo stesso Tribunale: il primo aveva infatti ritenuto che l'eritropoietina era stata utilizzata dopo l'infortunio al fine di conseguire un rapido recupero dell?atleta in vista di impegni agonistici futuri, mentre il secondo aveva ritenuto di collocare la utilizzazione della sostanza proibita in epoca antecedente rispetto all'infortunio. Il ricorrente contesta in particolare che la ricostruzione operata dalla Corte non abbia tenuto conto neppure dei riscontri, estremamente significativi che riguardavano, in particolare, le posizioni dei giocatori Conte, Tacchinardi, Pessotto e Amoruso (il parametro dei reticolociti nell'emocromo effettuato dal Conte in data 29 maggio 1996, o le anomalie del bilancio marziale e segnatamente nell'aumento della ferritina associato a un calo della sideremia, con riferimento al secondo caso Conte o, ancora, il superamento della differenza critica, nel caso Tacchinardi), con evidente omissione e manifesta incongruit? della interpretazione del dato processuale.?

Si prende in esame il caso Conte : secondo il perito, gli sbalzi dei valori ematici sono compatibili solo con l?assunzione di epo. La Corte di Appello fa notare che le conclusioni del perito sono diversamente interpretabili. Don Raffaele fa notare che, in effetti, questo ? avvenuto : secondo il Tribunale, l?epo ? stata assunta prima dell?infortunio; secondo il perito, l?assunzione ? avvenuta dopo l?infortunio. Questi particolari fanno concludere alla Corte di Appello che non siamo in presenza di una perizia ?seria?. Per Don Raffaele, ovviamente, il problema non ? di diversa interpretazione dei risultati, quanto di certezza di assunzione dell?epo, come dice il suo stesso perito, ?praticamente certa?.

Non solo : Don Raffaele ne approfitta per mandare un?altra legnata alla Corte di Appello : poich? quest?ultima non ha considerato i riscontri delle cartelle cliniche degli altri giocatori ( riscontri ?praticamente certi?, ? vero ), viene accusata di aver omesso prove e di averle interpretate in maniera non congrua. Sempre pi? interessante arrivare a sapere che ne pensa la Corte di Cassazione di questi scontri, non trovate ?

Andiamo avanti.

?Conclusivamente il ricorrente deduce un pi? generale vizio di mancanza di motivazione per non avere il giudice di appello motivato sull'andamento anomalo dell'emoglobina, compatibile secondo la perizia solo con l'assunzione di eritropoietina.?

Incredibile : secondo Don Raffaele, la Corte di Appello doveva motivare sugli sbalzi di emoglobina! Ripeto, incredibile : tu mi porti st? p?p? di perizia, io la considero carta straccia perch? non conclude in termini di certezza assoluta, e tu mi dici, vabb? secondo te la perizia non ? buona, ma come la mettiamo con gli sbalzi di emoglobina ? Pi? o meno il tenore dialettico che si pu? ascoltare in ogni bar d?Italia?

?Con un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'art. 445 cod. pen., e alle disposizioni in tema di concorso di persone nel reato. La scissione della vicenda della somministrazione dei farmaci in due fasi, come operata dalla Corte territoriale (il rapporto commerciale tra il soggetto qualificato e l'acquirente, soc. Juventus, da un lato, e la successiva somministrazione dei farmaci dall'Agricola, direttamente o indirettamente, ai calciatori, dall'altro), sarebbe, infatti, ad avviso del ricorrente, operazione del tutto errata in diritto: in tanto si ? resa possibile la somministrazione dei farmaci al calciatori, prosegue il ricorrente, in quanto ciascuno dei protagonisti della vicenda ha dato il proprio contributo alla realizzazione del risultato finale: il farmacista e i fornitori di creatina consegnando i farmaci e la creatina agli imputati, e gli imputati consegnandoli al calciatori: in altre parole, ad avviso del ricorrente, la consegna sarebbe stata effettuata al calciatori dal soggetto qualificato per il tramite della societ? Juventus e, pi? in particolare, per il tramite del medico sociale della societ?.?

Altra contestazione : in questa, Don Raffaele rimbrotta la Corte di Appello di aver male interpretato l?art.445 del Codice Penale, addirittura. Secondo lui, non vanno scisse le operazioni di consegna della creatina ( perch? menziona la sola creatina ? ), ma va considerato che ? un tutt?uno fra i protagonisti : questo sempre nel tentativo di far diventare reato una situazione che reato non ?.

?La contraria opinione della Corte territoriale, che avrebbe affermato l'assenza nella specie del concorso morale del farmacista e del fornitore di creatina, sarebbe del tutto infondata perch? ?la responsabilit? dell'estraneo sussiste anche se il soggetto qualificato non ? punibile a causa di una condizione personale o per difetto dell'elemento psicologico del reato?, e a nulla rileverebbe la circostanza che al fornitori delle sostanze proibite non sarebbe stato addebitato anche il reato di frode sportiva, attesa la diversit? del dolo specifico. Inoltre la provata irregolarit? delle forniture (contraffazione da parte del Rossano di prescrizioni mediche, invio da parte della societ? Juventus al farmacista Rossano di meri ordinativi commerciali per richiedere farmaci sottoposti all'obbligo della prescrizione medica, sentenza di patteggiamento relativa alla posizione di Rossano, etc...) dimostrerebbe il pieno concorso del farmacista e dei fornitori di creatina nella successiva somministrazione dei farmaci ai calciatori. Infine, il ricorrente rileva che i calciatori non erano consapevoli dei contenuti e degli effetti delle sostanze che andavano assumendo (vengono allegate, per estratto, le dichiarazioni di alcuni giocatori) perch? l'informazione loro fornita da Agricola non corrispondeva a verit?, posto che i giocatori pensavano di ricevere esclusivamente vitamine e zuccheri o, al pi?, farmaci disintossicanti.?

Ecco, infatti : cosa cerca di dimostrare Don Raffaele ?

1.Il farmacista era consapevole del reato. Ma pensa te! Io ritengo che qui c?? l?unica leggerezza di tutto il processo : il Dott. Agricola e il Dott. Rossano non hanno seguito le procedure corrette : poich? atteneva al Dott. Rossano, questo, per evidenza, patteggia e sar? multato con duemila euro

2.Se ? vero che i giocatori non erano correttamente informati e, anzi, secondo Don Raffaele, il Dott. Agricola gli diceva che gli dava zuccheri e vitamine, da dove ha preso l?informazione, la Corte di Appello, che i giocatori erano stati sufficientemente informati ? E poi, veramente dobbiamo considerare professionisti come Zidane, Davids, Montero, Vialli, Del Piero, Ferrara e chi pi? ne ha pi? ne metta, come dei boccaloni ? "Cos'? questa ?" "Non preoccuparti : ? come un dolcetto, come un confetto : a te non piacciono i dolcetti ? Mangia su, che devi fare grande..."

Don Raffa? - 8 Continua

A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero

B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso

C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali)

D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS)

E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare

lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori)

F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970

G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva)

H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina)

I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)

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Don Raffa? - 9

Prima di passare ad analizzare le argomentazioni dei ricorsi del Dott. Giraudo e del Dott. Agricola, credo sia il caso di fare il punto sul ricorso del Procuratore Generale, Dott. Raffaele Guariniello. E? evidente che se commentassimo o, almeno, fossimo a conoscenza degli atti del Processo di Torino potremmo fare delle valutazioni sulle contestazioni con maggiore cognizione di causa. Il Processo ? durato otto anni e non credo siano pubblici gli atti, per cui ci dobbiamo rifare al botta e risposta fra il p.m. da una parte e gli imputati ( ?e la Corte di Appello! ) dall?altra.

Non ? facile cercare di capire cosa ci viene contestato : mi sembra si possa dire che le prove raccolte sono sufficienti a tirare delle conclusioni in modo induttivo, non assolutamente certo. Io penso che le contestazioni che ci vengono mosse diventano pi? chiare se si prova a ragionare in modo Guariniello-like, ergo ?abbiamo il colpevole, si tratta di costruirgli le prove addosso?. Metodo ampiamente applicato anche dalla giustizia sportiva dei cari Ruperto e Sandulli : in quell?ambito, per?, ? pi? facile : non hai illeciti sportivi conclamati, ti inventi che la somma di art.1 fa art. 6, non ammetti al dibattimento gli avvocati difensori ( ?se non per fargli perdere tempo? ), emetti la sentenza a tuo insindacabile giudizio. In ambito ordinario, per?, queste cose non passano facilmente : ci sono avvocati difensori, ci sono prove da ammettere al giudizio, ci sono periti, ci sono giudici, ci sono appelli e cos? via. Intendo dire che, in ambito ordinario, o commetti il fatto o si va incontro a prescrizioni, revisioni, archiviazioni, etc. etc.

Fatta questa premessa, quali sono le leggi che ci contesta Don Raffaele ? Non potendo ambire, suo malgrado, alla legge 376/2000 ( ...ne consegue che ? quantomeno erroneo indicare il processo come "processo doping"... ), ? costretto a rifarsi alla meno attinente legge 401/1989; questa legge fu tirata fuori per via delle scommesse clandestine di inizio anni ?80 : anche l? non avevano di che contestare alle protagoniste e qualche tempo dopo introdussero questa legge. Intento del legislatore, dunque, era la tutela dello svolgimento delle competizioni sportive : per poter contestare la 401/1989, necessita che l?alterazione del corretto svolgimento della gara derivi dalla corruzione che viene perpetrata nei confronti di partecipanti alla gara. Come, dunque, Don Raffaele ambisce a far entrare in questa legge i reati a noi ascritti ? Vi ricordo che quando non si hanno prove certe, costoro cominciano una cantilena fatta di avvocatese criptico : l?obiettivo ? sempre lo stesso : non ti faccio capire una mazza di quello che dico, in modo tale da indurti sbigottimento e credulit? nei fatti che ti contesto. Orbene, il comma 1 dell?art.1 della Legge 401 del 1989 cos? recita :

?Art. 1 (Frode in competizioni sportive)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilit? o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, ? punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entit? si applica la sola pena della multa.?

Nella prima ipotesi la legge ? chiara : "Chiunque offre o promette denaro o altra utilit? o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva [?] al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione ". Come si vede occorre promettere denaro, o qualcosa del genere, ai partecipanti di una gara : d'altro canto la legge in questione si occupa di scommesse clandestine. Cosa fa allora Don Raffaele ? Al pari di Sandulli ( ricordate il comma 1 dell'art.6 : ?Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.? ), anche Guariniello nota la locuzione ?ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" : da questa osservazioni in poi, sar? un ripetersi di tentativi volti essenzialmente a dimostrare che la somministrazione di farmaci ? da considerarsi "un atto fraudolento volto al medesimo scopo". A mio parere questa interpretazione ? una generalizzazione eccessiva di tale legge e cos? operando qualunque atto fraudolento volto alla modifica del regolare svolgimento della gara ? da intendersi all'interno di questa legge : per fare un esempio, anche il passaporto di Recoba. Ma se cos? fosse stato, perch? introdurre la 376/2000 ? Tanto non rientrava fra gli atti fraudolenti previsti dalla 401/1989 ? Secondo me ( ?e secondo anche la Corte di Appello? ) il legislatore intendeva atti simili alla configurazione corruttore-corrotto con oggetto lo svolgimento di una gara. Ma dobbiamo anche notare che Guariniello raggiunge il suo scopo di scompigliare le carte e darsi una parvenza di processo serio : non si parla di prove, non si parla di prove conclamate, non si parla di testimoni, ma si parla se il reato pu? entrare o meno in una legge prevista per altri reati : avrebbe dovuto cercare la corrispondenza fra somministrazione di farmaci ( non qualsiasi, ma quella contestata al Dott.Agricola : quale ? ) e conseguente alterazione dei risultati in campo. Guariniello sa bene che questo ? un terreno spinoso, irto di difficolt? : ma, a mio parere, era questa la chiave di volta se voleva inchiodarci : dimostrare che effettivamente abbiamo alterato i risultati in campo. Ma, pensateci bene, come dimostrarlo ? Molto difficile, se non impossibile : infatti cosa fa il Guariniello : cambia i termini della questione : tenta di dimostrare l'assunto attraverso la retorica : guarda, guarda quanti farmaci ( ...appena due-2- in meno della farmacia del Torino, per esempio... ), guarda non hanno presentato nemmeno la ricetta e poi guarda, guarda le cartelle cliniche, non si pu? che affermare che hanno anche preso l'epo!! Pensateci bene, riflettete un attimo : da quanto voi avete letto e ricordate del processo, si ? mai discusso in termini "scientifici" dell'alterazione del risultato ? Si ? sempre ragionato per induzione : facevi cos?, vuol dire che ? sicura la tua determinazione nel modificare i risultati delle partite sfruttando i giocatori, senza nemmeno informarli adeguatamente. Spiace dirlo, ma cos?, a naso non si condannano le persone in uno stato di diritto : e mi sembra che la Corte di Appello abbia ragionato proprio cos?...

Come passaggio interlocutore, merita una nota la perizia D'Onofrio. Occorreva dar man forte all'accusa di cui sopra ( farmacia ben rifornita, somministrazione di farmaci off-label, etc. ) e che ti pensa il Dott. Guariniello ? Io in mano c'ho alcune cartelle cliniche; m? chiamo qualcuno che da quelle mi desume l'assunzione di epo! Come vedete, il metodo ? sempre quello : costruire prove ad arte. E quello, al solito, si inventa le prove : tira fuori una perizia dalla quale ? possibile evincere l'assunzione "praticamente certa" di epo. Per Guariniello ( ?e il Presidente Casalbore? ) ? una ottima prova; la Corte di Appello la censura col semplice argomento che una perizia non pu? concludersi con "praticamente certo" : o l'hanno presa, l'epo, o no. A conforto della tesi della Corte di Appello vi ? che tale fantomatica perizia introduce un metodo di individuazione di epo mai adottato da chicchessia.

E passiamo all'altro articolo contestato : l'art.445 del Codice Penale. Vedremo che anche in questo caso, il Dott. Guariniello segue lo stesso percorso : veicolare le prove in modo da rientrare in questo articolo. Leggiamoci l'articolo, per cominciare :

Articolo 445 - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Per poter contestare l'art.445 del Codice Penale occorrono due cose :

1.Occorre commercio dei farmaci, in modo anche abusivo

2.Disinformazione ai somministrati

Per Guariniello, ovviamente, sono verificati entrambi i punti : secondo lui, addirittura il farmacista, Dott. Rossano, sarebbe parte attiva nell'opera fraudolenta, cio? si sarebbe messo d'accordo con il Dott. Agricola per lucrare sulla somministrazione dei farmaci ai giocatori della Juve : vi sembra una accusa credibile ? Vi sembra che si sia mai parlato dei vantaggi ( ergo, pecunia ) tratti dal Dott. Rossano ? Inoltre, sempre per il Dott. Guariniello, ai giocatori della Juve sono state date disinformazioni ai giocatori della Juve : secondo lui, il Dott. Agricola avrebbe detto ai giocatori che i farmaci erano vitamine, zuccheri generici o farmaci disintossicanti : altra accusa incredibile : come si pu? pensare che i giocatori della Juve, adulti e vaccinati, abbiano accettato queste giustificazioni per anni ? A seguito di ricatto ? E perch?, visto che il pentolone si era scoperchiato, i giocatori della Juve non hanno approfittato per denunciarli tutti ? Voi dice che il ricatto era pesante ? Pi? di essere venuti a conoscenza che quelli non erano dolcetti ma robbe che prendono i ciclisti, che ne muoiono diversi all'anno ?

La Corte di Appello sull'argomento gli risponde che :

1.Il farmacista, Dott. Rossano, fornisce quanto ordinato

2.I giocatori della Juve sono stati sufficientemente informati

Alla fine, gli unici reati di cui raccolgono prove concrete sono :

1.Alcuni farmaci presupponevano la ricetta per poter essere forniti : il Dott. Rossano non ha potuto far altro che patteggiare

2.Ai sensi della legge 626 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, all'Amministratore Delegato, Dott. Giraudo, toccava redigere un documento sui pericoli cui potevano essere soggetti i suoi dipendenti : tale documento non ? stato redatto, il Dott. Giraudo ha portato come argomento che aveva delegato la redazione di tale documento a terzi ( ?aveva altro da fare, o no ? )

Spero con questo passaggio interlocutorio, molto sintetico, di aver chiarito un po? gli aspetti salienti del Processo di Torino.

Nella prossima puntata si riprende con le doglianze del Dott. Giraudo e del Dott. Agricola.

Don Raffa? - 9 Continua

A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero

B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso

C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali)

D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS)

E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare

lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori)

F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970

G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva)

H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina)

I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)

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Don Raffa? - 10

Concedetemi una divagazione prima di continuare : una chiosa sulle parole di un bifido come il Sig. Baldini : "Non ? il momento di tornare in Italia perch? le cose non sono cambiate : guardate il Dott. Agricola : ? sempre al suo posto nonostante la sentenza della Corte di Cassazione", occhio e croce questa la dichiarazione.

Vorrei ricordare a questo tale che :

1.Se fa una affermazione del genere, vuol dire una cosa sola : le carte non le ha mai lette e lui, come moltissimi altri ( ...John Elkann ? uno di questi ? ), pesca nel torbido

2.E' il principale protagonista della faccenda del passaporto di Recoba

3.Nella vertenza TAS cui lui ha costretto la Roma per la faccenda Mexes, ha penosamente perso.

4."Su Mido mi ci gioco la faccia" testuale e sentito con le mie orecchie in un Radio Uno Sport di qualche tempo fa.

5.Come Totti, appartiene alla categoria dei lama : almeno Totti lo sputo lo fa vedere, lui ? pi? infido.

Invito ad una riflessione : chiediamoci perch? questo signore viene accostato al nome della Juventus : ha forse pi? di qualche compagno di merende nella Juve ?

Si riprende il commento della sentenza della Corte di Cassazione.

Forti, si fa per dire, della conoscenza delle motivazioni del ricorso di Guariniello, passiamo la parola alla difesa : le motivazioni del ricorso del Dott. Giraudo e del Dott. Agricola.

?Il ricorrente Giraudo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) della rubrica, in relazione all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 626 del 1994.

In particolare, il ricorrente osserva che la fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 626 del 1994, contestata al Giraudo per avere lo stesso redatto in modo incompleto il documento relativo alla valutazione dei rischi in tema di sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente ai giocatori nella loro qualit? di dipendenti della soc. Juventus, riguarderebbe esclusivamente i rischi presenti sul luogo di lavoro al quali possono essere esposti i calciatori e connessi alle attivit? latu sensu lavorative degli stessi calciatori e non gi? all'attivit? agonistica degli stessi che, per sua natura, esula dalla valutazione di cui al d.lgs. n. 626 del 1994.?

Il Dott. Giraudo ricorre contro la contestazione principale che gli viene mossa : la redazione di un documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro ai sensi della legge 626. La considerazione che viene addotta ? che il documento dovrebbe trattare dei rischi connessi al posto di lavoro e non dovrebbe essere redatto considerando i rischi cui un giocatore pu? essere esposto durante l?attivit? agonistica.

?La stessa definizione di "prevenzione" proposta dal decreto, prosegue il ricorrente, che consiste nel complesso delle disposizioni e misure adottabili in tutte le fasi dell'attivit? lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali, non pu? riferirsi anche all'attivit? agonistica "sul campo", laddove cio? non esistono fattori di rischio sul quali il datore di lavoro pu? intervenire per ridurli o escluderli.?

E? un ragionamento che ci pu? stare, o no ?

?Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l'attivit? volta alla valutazione (e alla prevenzione) dei rischi specifici dell'attivit? agonistica dei calciatori, ? regolata da una normativa specifica di settore, e segnatamente dal d.m. 18 febbraio 1982 e dal d.m. 13 marzo 1995 che, rispettivamente, attribuiscono al medico sportivo l'accertamento dell'idoneit? per l'accesso alle singole attivit? sportive agonistiche e prevedono la figura del "medico sociale", responsabile sanitario delle societ? sportive professionistiche, con il compito di compilate ed aggiornare periodicamente le schede sanitarie e le cartelle cliniche degli atleti.

Tale "medico sociale" ?, infatti, prosegue il ricorrente, figura del tutto omologa al ?medico competente" descritto dal decreto legislativo in oggetto, deve possedere gli stessi requisiti professionali e la sua attivit? deve ritenersi pertanto del tutto esaustiva degli obblighi di prevenzione previsti dall'art. 4 del decreto in esame.?

In relazione all?attivit? agonistica, dovrebbe essere il medico sociale, per il tramite della compilazione e aggiornamento delle cartelle cliniche dei giocatori, a ottemperare, in qualche modo, alla funzione di prevenzione dai rischi connessi.

?Con memoria in data 5 gennaio 2007, i difensori di Agricola e Giraudo chiedono, preliminarmente, l'inammissibilit? del ricorso in quanto la modifica dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., operata con la legge n. 46 del 2006, deve essere intesa nel senso che gli atti indicati dal ricorrente devono sempre essere apprezzati nel rigorosi limiti del sindacato di legittimit?, non essendo sufficiente, come affermato da numerose sentenze di questa Corte, contestualmente richiamate, che gli atti del processo siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con una sua ricostruzione complessiva dei fatti o che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione pi? persuasiva di quella contenuta nella sentenza occorrendo, invece, che gli stessi siano dotati di una autonoma forza esplicativa s? da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilit?. I difensori degli imputati contestano, poi, il metodo seguito dalla Procura generale di Torino, ricorrente, nella parte in cui ?in modo disarticolato e sparpagliato?, ha inserito nel corpo del ricorso ?pezzi di esami e controesami proponendo al giudice del diritto l'inconcepibile esigenza di acquisire d'ufficio gli originali di detti esami, sia per apprezzarli nel testo integrale, sia per verificare la corrispondenza di quanto richiamato nel ricorso all'originale?.

L'inammissibilit? sarebbe particolarmente evidente, ad avviso dei difensori degli imputati, laddove il ricorrente, con una censura analitica e minuziosa delle conclusioni peritali, avrebbe sovrapposto alle stesse le proprie specifiche conclusioni, proponendole come l'unica versione attendibile dei fatti.

Analoghe considerazioni vengono poste con riferimento alla somministrazione di sostanze diverse dalla eritropoietina, laddove le censure, ad avviso della difesa, concernono questioni di fatto e valutazioni della prova, non censurabili in Cassazione.?

Quando vogliamo, anche noi sappiamo metter mano all?avvocatese : sostanzialmente, comunque, vengono contestati i metodi di acquisizione delle prove da parte del Tribunale di Torino : in particolare, si fa riferimento al fatto che le conclusioni dei periti vengono sovrapposte al proprio modo di intendere le cose, e il guazzabuglio proposto come fatto reale. Come vedete, i nostri avvocati difensori, sebbene utilizzino, ne sono costretti, un linguaggio volutamente criptico, raggiungono la nostra stessa convinzione : non si hanno prove certe e si mischiano le carte nel tentativo di confondere le acque.

?Con specifico riferimento alla somministrazione dell'eritropoietina, la difesa sostiene che la Corte di appello avrebbe congruamente, logicamente e condivisibilmente motivato sul perch? gli elementi indiretti e incerti offerti dall'istruttoria dibattimentale, e segnatamente dal perito, non erano stati ritenuti sufficienti a fornire la prova della somministrazione di Epo al giocatori: non si sarebbe, quindi, trattato, di una "sconfessione" dell'elaborato peritale, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, ma di una attenta lettura delle conclusioni peritali e di una diversa valutazione, sempre opportunamente motivata, degli elementi complessivamente emersi.?

Mi spiace, Dott. D?Onofrio : la Sua perizia ? da considerarsi insufficiente. Come gi? detto nelle precedenti puntate, ? difficile partire da cartelle cliniche, scovare elementi presumibilmente anomali, cercare, forse su Internet, abstract che possano suffragare tesi strambe e tirare conclusioni che conclusioni non sono. Ricordo sempre che non sono state accolte come prove cartelle cliniche di pazienti ?normali? delle Molinette che presentavano gli stessi sbalzi di emoglobina di Conte; certo, a meno di considerare che quelle cartelle cliniche, ovviamente anonime, appartenevano in realt? a ciclisti di passaggio?

?La difesa ripropone, poi, la tesi della inapplicabilit? della legge n. 401 del 1989 che avrebbe un oggetto giuridico diverso da quello tipico delle normative antidoping. peraltro, prosegue la memoria, all'epoca dei fatti era in vigore la legge n. 1099 del 1971, che avrebbe dovuto trovare applicazione.?

Anche le matricole di giurisprudenza si sarebbero accorte che la 401/89 tutela cose diverse dal doping. Ma che altra legge avrebbe potuto contestare Guariniello ? E? sempre difficile attuare metodi in cui, individuato il colpevole, devi trovare le leggi da contestargli e, se necessario, cucirgliele addosso.

?A riprova della inaccoglibilit? della tesi del ricorrente, la difesa ricorda che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, che estende la punibilit? al partecipante alla competizione che abbia accettato il denaro o ne abbia accolto la promessa, e, quindi, con esclusivo riferimento agli atti di corruzione e non gi? agli "altri atti fraudolenti", l'atleta che si fosse dopato autonomamente, sarebbe incorso nella sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge n. 1099 del 1971, ove avesse utilizzato sostanze contenute nel d.m. di attuazione, mentre non sarebbe stato punibile ove avesse utilizzato sostanze non ricomprese nel citato elenco: viceversa, a fronte di tale "impunit?", l'Agricola, qualora avesse somministrato sostanze vietate, non comprese nel citato elenco, all'atleta consenziente, sarebbe punito con la pena della reclusione e della multa.

Peraltro, rileva la difesa, se la norma dovesse essere interpretata nel senso voluto dal ricorrente, nel senso cio? di vietare la somministrazione di qualsiasi sostanza al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ne sarebbe evidente la illegittimit? per mancanza di determinatezza e sostanziale violazione del principio di tipicit?.?

Particolarmente interessante l?ultimo passaggio : fa notare la difesa del Dott. Giraudo che, ove l?art.1 della 401/89 dovesse essere inteso nel senso voluto dal ricorrente, non si pu? non considerare la mancanza di determinatezza. Lo abbiamo detto in una puntata precedente : se Don Raffaele avesse voluto contestarci l?art.1 della 401/89 avrebbe dovuto cercare, e trovare, la corrispondenza fra assunzione di farmaci e modificazione dello svolgimento delle gare, la determinatezza, come si dice in linguaggio aulico. Operazione complessa e dai risultati non sicuramente raggiungibili : meglio far entrare dalla finestra l?epo e, complice la solita stampaccia becera, sollevare l?indignazione popolare che tutti gli avversari della Juve vogliono : ?L?avevamo detto noi che vincevate perch? siete dopati?; ?Bastava guardare le cosce di Del Piero e Vialli? e altre frasucce da bestiario tipico delle bettole italiche : stendere reti e pescare nel torbido ?, in questi casi, operazione semplice semplice ma, consentitemelo, cos? come proposta, da vigliacchi.

?Infine, con riferimento all'art. 445, cod. pen., la difesa afferma che la decisione della Corre territoriale si fonda su un accertamento di fatto sul quale non ? possibile tornare in sede di legittimit?.

In ogni caso si sostiene che nel reato proprio l'azione tipica deve essere sempre riferibile al soggetto qualificato; qualora sia posta materialmente in essere da un soggetto extraneus, azione tipica deve essere comunque riferibile al soggetto qualificato almeno sotto il profilo soggettivo, riferibilit? espressamente esclusa dalla Corte territoriale.?

Ricorso sulla contestazione dell?art.445 del Codice Penale basato sul fatto che il coinvolgimento del Dott. Rossano nel commercio di farmaci, sollecitato dal Dott. Agricola, ? semplicemente non provato, oltre che ridicolo.

?Conclusivamente, questa Corte ? chiamata a giudicare in ordine:

al capo d), art. 4, comma 2, d.lgs. n. 626 del 1994, contestato al solo Giraudo, assolto in primo grado e condannato in appello, a seguito di ricorso dell'imputato;

al capo g), art. 1, 113 dicembre 1989, n. 401, contestato a Giraudo e Agricola (con la sentenza di primo grado il Giraudo ? stato assolto e l'Agricola ? stato condannato: a seguito di impugnazione del pubblico ministero relativamente all'assoluzione Giraudo e della difesa, in relazione alla condanna di Agricola in appello entrambi gli imputati sono stati assolti), a seguito di ricorso del Procuratore generale;

al capo h) art. 445, cod. pen., contestato a Giraudo e Agricola e Rossano (con la sentenza di primo grado, il primo e stato assolto, il secondo ? stato condannato e il terzo ha chiesto l'applicazione della pena: in appello a seguito di impugnazione del pubblico ministero, relativamente all'assoluzione Girando, e della difesa, in relazione alla condanna di Agricola entrambi gli imputati sono stati assolti), a seguito di ricorso del Procuratore generale;

al capo i), art. 445, cod. pen., contestato a Giraudo e Agricola (con la sentenza di primo grado, il primo ? stato assolto, il secondo ? stato condannato: in appello ? a seguito di impugnazione del pubblico mistero relativamente all'assoluzione Girando, e della difesa, in relazione alla condanna di Agricola entrambi gli imputati sono stati assolti), a seguito di ricorso del Procuratore generale.?

Tutto chiaro, giusto ?

Coraggio, dalla prossima puntata i motivi della decisione : non siete curiosi ?

Don Raffa? - 10 Continua

A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero

B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso

C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali)

D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS)

E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare

lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori)

F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970

G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva)

H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina)

I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)

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Don Raffa? - 11

Dopo il sunto del processo e dei ricorsi delle parti, signori in piedi : entra la Corte.

?Motivi della decisione

1)Il ricorso dell'imputato Giraudo va accolto, anche se per motivi procedurali, affatto diversi da quelli di merito prospettati dalla difesa.

Il capo d) della rubrica, infatti, concerne la violazione dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 626 del 1994, contestata al solo Giraudo, che era stato assolto in primo grado e condannato in appello a seguito di impugnazione del pubblico Ministero.

Orbene, l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel testo vigente all'epoca della impugnazione proposta dal pubblico ministero, prevedeva l'inappellabilit? delle sentenze di condanna con le quali era applicata la sola pena dell'ammenda e, ai fini che qui ne occupa, delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell?ammenda o con pena alternativa.

Nel caso di specie, l'art. 89 del d.lgs. n. 626 del 1994, punisce la violazione della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da tre a otto milioni di lire: ne consegue che, trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa, la sentenza di proscioglimento emessa dal primo giudice non era soggetta alla proposta impugnazione e, per l'effetto, la condanna emessa dalla Corte di appello, in riforma di quella di primo grado, va, in parte qua, annullata senza rinvio. Restano assorbiti i motivi di merito, prospettati dalla difesa.?

E uno : l?assoluzione dal reato contestato al Dott. Giraudo ? dovuta per motivi meramente procedurali : nel caso di ammenda non si pu? impugnare. Ne consegue che resta valida la sentenza di primo grado, per cui la condanna della Corte di Appello ? annullata : incredibile, da questo reato ci aveva assolto Guariniello e condannato la Corte di Appello!

Arriva una parte interessantissima e, secondo me, topica dell?intero procedimento.

?2)Il ricorso del Procuratore generale ? parzialmente fondato e va accolto nel limiti di cui in motivazione.

Capo g) della rubrica

1)?La problematica concernente l'applicabilit? della legge n. 401 del 1989.?

Finalmente possiamo sapere cosa ne pensa la Corte di Cassazione dell?applicabilit?, nel caso di specie, della legge 401/89. Avanti, dunque.

?La principale questione dibattuta nel corso del processo ha riguardato l'applicabilit?, nel caso concreto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche): se cio?, la somministrazione dei farmaci vietati di cui all'imputazione, possa integrare il delitto di cui all'art. 1 della legge citata (Frode in competizioni sportive), che specificamente recita: ?Chiunque offre o promette denaro o altra utilit? o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, dal Coni, dall'Unire o da altri enti sportivi n'conosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi inerenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti faudolenti volti al medesimo scopo, ? punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Nel casi di lieve entit? si applica la sola pena della multa.?

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che ?le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilit? o vantaggio o ne accoglie la promessa.??

Esatto, cara Corte di Cassazione, illuminaci.

?Va, quindi, in via preliminare, affrontata tale tematica al fine di valutare se la condotta di somministrazione ad atleti (nella specie, giocatori di calcio) da parte di terzi, di sostanze destinate a migliorarne artificiosamente le prestazioni e, per l'effetto, il rendimento agonistico, possa integrare il delitto di frode in competizioni sportive di cui alla citata disposizione normativa e, segnatamente, la condotta prevista nella seconda parte del primo comma che equipara la condotta di offrire denaro o altra utilit? al compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.?

Si, cara Corte di Cassazione, vogliamo proprio sapere questo.

?Non si discute, pertanto, in questa sede del fenomeno del c.d. autodoping, di cui pure a lungo si ? discettato nel procedimento, e cio? della possibilit? che la condotta dell'atleta che volontariamente assume sostanze dopanti potesse costituire reato anche in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, ma esclusivamente della possibilit? di applicare la citata disposizione normativa anche alla condotta di chi somministra sostanze dopanti al partecipanti a una competizione sportiva al fine di alterarne il risultato.?

?altra sottile differenza fra le due leggi e gli oggetti delle loro tutele, tra la'latro ormai arcinota...

?? noto che la normativa che disciplina, tra l'altro, la "frode in competizioni sportive", ? stata emanata per sopperire a una sostanziale carenza di strumenti sanzionatori nello specifico settore, il delitto di truffa, al quale si faceva a volte ricorso, risultava, infatti, di difficile applicazione pratica di talch? particolarmente sentita era l'esigenza di far fronte a tale obiettiva lacuna normativa per sanzionare in modo adeguato gravi comportamenti illeciti che spesso compromettevano la regolarit? delle competizioni sportive. Si ? cos? costruita una normativa che ricorda lo schema della istigazione alla corruzione e che punisce la condotta di ?chiunque offre o promette denaro? o ?compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo?; il comma 2 dello stesso articolo, si limita ad equiparare quoad poenam la condotta del partecipante ?che accetta denaro o altra utilit? o vantaggio o ne accoglie la promessa?.?

Si, cara Corte di Cassazione, questo lo avevamo capito da soli?

?Non appare utile ripercorrere i lavori preparatori alla ricerca della ratio e dell?intentio legis, anche perch? tale indagine, operata da entrambe le parti processuali, non ha consentito di giungere a risultati certi e in equivoci, pare, invece, opportuno, molto pi? semplicemente, riportarsi al contenuti della Relazione, nella quale si legge che la normativa de qua mira alla ?salvaguardia nel campo dello sport, di quel valore fondamentale che ? la "correttezza" nello svolgimento delle competizioni agonistiche?; finalit?, peraltro, che risulta agevolmente dallo stesso testo della disposizione in esame che individua un dolo specifico costituito dal ?fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione?. Le condotte incriminate dall'art. 1 sono, quindi, due: la prima consiste in una forma di corruzione in ambito sportivo, mentre la seconda, che ? l'unica che interessa in questa sede, ? costituita da una generica frode, e rimane integrata dal mero compimento di ?altri atti fraudolenti?.?

Come era ampiamente prevedibile, la Corte di Cassazione ammette all?applicabilit? dell?art.1 della 401/89 anche le frodi generiche che mirano all?alterazione del regolare svolgimento della gara, per?....

?? stato precisato in dottrina che si ? in presenza, in quest'ultimo caso, di una modalit? alternativa e non cumulativa, nel senso che l'art. 1, non costituisce ?una disposizione a pi? norme ma una norma a pi? fattispecie?, conclusione suggerita, in particolare, dalla connessione letterale delle previsioni in termini disgiuntivi. Ed ? stato, inoltre, condivisibilmente sostenuto dalla dottrina che, alla puntuale determinatezza della fattispecie della ipotesi corruttiva, si contrappone una ipotesi sussidiaria dal contorni assai lati.

L'ipotesi di cui alla seconda parte del comma 1 della disposizione in esame ha, infatti, una latitudine, s? determinata, ma assai ampia. e non certo comparabile con la puntuale previsione di cui al primo comma: si pu? sul punto affermare, condividendo la migliore dottrina, che la natura fraudolenta dell'atto, richiesta dalla norma incriminatrice, esclude qualsivoglia violazione del principio di determinatezza e di tipicit?.?

?un po? di avvocatese a supporto della tesi?la seconda parte del comma 1 ha una ?latitudine??

?La sia pur sommaria analisi della disposizione in esame va completata con un richiamo al dolo specifico, costituito dal ?fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione?.?

Fatte le dovute premesse, la Corte di Cassazione va al nocciolo, al dolo specifico.

?? corretto il risultato ottenuto rispettando le regole del giuoco, mentre ? "leale" quello ottenuto ponendo in contrapposizione (sul campo) i soli valori agonistici: ne consegue che l'oggetto giuridico tutelato dalla norma ?, in ultima analisi, il risultato della competizione che non deve essere fraudolentemente alterato. Come emerge anche dalla relativa intitolazione, nella parte in cui accosta agli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine, la tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche, la legge presenta una precisa oggettivit? rivolta, fondamentalmente, a vietare condotte che ledono il dovere di correttezza ed ? tesa a tutelare il risultato della competizione, a rispettare l'alea correlata ad ogni manifestazione sportiva, che non deve essere fraudolentemente alterata.?

La Corte di Cassazione specifica meglio ci? che intende per dolo specifico : la legge vieta condotte che ledono il dovere di correttezza e tutela l?alea correlata ad ogni manifestazione sportiva.

?Se ci? ? vero, ne consegue che l'extraneus che somministra ai partecipanti alla competizione, sostanze atte ad alterarne le prestazioni, e che fraudolentemente mira a menomare o ad esaltare le capacit? atletiche del giocatore, pone in essere una condotta che consiste in un espediente occulto per far risultare una prestazione diversa da quella reale, in un artifizio capace di alterare il "genuino" svolgimento della competizione, con palese violazione dei principi di lealt? e di correttezza: Per l'effetto, gli atti posti in essere sono agevolmente riconducibili alla nozione di ?atti fraudolenti? di cui alla normativa in esame.?

Date le premesse, mi sembra che il ragionamento non faccia una grinza, vi pare ?

?N? elementi di segno contrario alle conclusioni test? raggiunte possono cogliersi dalla giurisprudenza richiamata (di legittimit? e di merito) che, contrariamente a quanto sovente sostenuto durante i giudizi di merito, non solo non ? giunta a conclusioni diverse da quelle dianzi accennate ma che, in qualche misura, ha confermato le valutazioni test? compiute.?

La Corte di Cassazione, a supporto del suo ragionamento, fa notare che durante il dibattimento si sono raggiunte le stesse conclusioni di ci? che si sta discutendo.

?La sentenza di questa Corte che ? stata pi? volte citata (Cass., sezione 6^, 25 gennaio 1996, Omini), riguardava il caso di un soggetto imputato del reato di cui all'art. 361, cod. pen., per aver omesso di denunciare un reato ex art. 1, della legge n. 401 del 1989, consistente nell'assunzione di sostanze dopanti da parte di un corridore.?

Note sulla sentenza Omini della Corte di Cassazione, richiamata durante il dibattimento.

?Con la richiamata decisione, questa Corte ha, infatti, affermato che ?gli altri e innominati atti fraudolenti volti al medesimo scopo [ ... ] devono essere identificati alla stregua degli atti espressamente indicati nella proposizione principale [ ... ]?; deve trattarsi, in altre parole, in primo luogo, di ?attivit? proiettate all'esterno delle persone che le hanno deliberate e tali da investire direttamente altri soggetti con quelli coinvolti nella medesima attivit?? e, in secondo luogo, di ?attivit? in qualche modo sinallagmatiche dato che correlano la distorsione che il soggetto esterno persegue, dell'esito della gara, al denaro o all'altra utilit? dati, ovvero promessi e perseguiti, dall'altro soggetto partecipante alla gara?.

Con la conseguenza ha proseguito la Corte che ?l'ambito di applicazione della legge in esame non si estende ai fenomeni di autodoping che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi?, e che pertanto punire ai sensi dell'art. 1, della legge n. 401 del 1989 la condotta di doping autogeno realizzata dall?atleta al di fuori di un patto corruttivo, significherebbe forzare il senso della disposizione in esame, con conseguente violazione del principio di legalit?.?

La sentenza richiamata conferma la differenza esistente fra le due leggi in questione : la 401/89 e la 376/00.

?Conclusione, quella test? riferita che, condivisibile o meno, in ogni caso, non pu? essere richiamata come precedente specifico per la soluzione della questione che qui ne occupa, riguardando la stessa esclusivamente l'ipotesi di assunzione di sostanze dopanti da parte di un atleta, e non gi? la condotta di somministrazione di cui si discute in questa sede. Situazione, quest'ultima, che peraltro, a tacer d'altro, presenta entrambi i requisiti che la citata decisione ha ritenuto necessari per integrare il delitto de quo: l'extraneus che somministra sostanze dopanti ai giocatori, infatti, non solo compie un atto fraudolento finalizzato ad alterare il risultato della gara, ma pone in essere un'attivit? da un lato proiettata all'esterno e, dall'altro, in qualche misura ?sinallagmatica?, per i riflessi di tale condotta nel mondo dello sport.

La sentenza commentata tende, infine, a circoscrivere gli ?altri atti fraudolenti?, di cui alla legge citata, con un lungo obiter (? ... se cos? non fosse, qualsiasi illecito sportivo, dallo spintone al calciatore in corsa, alla spinta del gregario al campione ciclista in difficolt?, siccome oggettivamente volti a provocare un esito della gara diverso da quello cui avrebbe dato luogo una leale competizione, dovrebbe rientrare nella previsione della normativa in esame ... ?), non solo non rilevante al fini di quella decisione ma, ad avviso di questo collegio, affatto condivisibile: proprio il riferimento a un connotato di necessaria fraudolenza consente, infatti, di operare una netta distinzione tra l'ipotesi delittuosa e le semplici violazioni delle regole sportive.

? fin troppo ovvio, infatti, che la condotta non pu? certo consistere in una mera violazione delle regole del giuoco, sanzionabile solo dall'ordinamento sportivo, ma deve contenere un quid pluris, un artifizio o un raggiro che modifica fraudolentemente la realt? con la con la specifica finalit? di alterare il risultato della gara. Analoghe considerazioni devono porsi con riferimento alla giurisprudenza di merito, e, segnatamente, alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma (sentenza n. 174 del 1992), sovente richiamata dalle parti, che aveva preso in esame una ipotesi di cessione di fentermina da parte di terzi ai giocatori di calcio, Peruzzi e Carnevale: una attenta e compiuta lettura della stessa permette, infatti, di ritenere che la decisione ? stata la diretta conseguenza della accertata mancanza di elementi probatori per ritenere sussistente un eventuale ?coinvolgimento della struttura societaria nella illecita assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei giocatori?.

In altri termini, anche tale sentenza ha preso in considerazione, fondamentalmente, una ipotesi di mera assunzione e non gia di somministrazione, come nella specie, di sostanze dopanti.?

Ok ? La sentenza Omini della stessa Corte di Cassazione si occupa di un caso di doping autogeno e quindi la Corte non la ritiene applicabile per il caso in specie.

Quindi, finora, la Corte di Cassazione sta discutendo se il reato che ci viene contestato, la somministrazione di farmaci, ? ammissibile all'art.1 della 401/89. Secondo la Corte di Cassazione ? ammissibile per quanto stia facendo dei distinguo. Il primo di questi ? "dissociarsi" dalla sua stessa sentenza, detta Omini, in quanto oggetto di tale sentenza non ? la somministrazione ma l'autodoping.

L?argomento ? molto lungo e sono costretto a fermarmi per non renderlo pi? pesante di quanto lo ? gi?. Alla prossima.

Don Raffa? - 11 Continua

A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero

B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso

C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali)

D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS)

E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare

lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori)

F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970

G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva)

H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina)

I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)

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innanzi tutto complimenti per l'analisi e scusate per l'intrusione. Avrei bisogno, se fosse possibile, il link relativo all'analisi della perizia d'onofrio in particolare a quella in cui venivano confrontati gli abstract citati dal perito stesso e quelli reali. Cos? da poter annichilire qualche antijuventino dell'ultima ora. grazie

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innanzi tutto complimenti per l'analisi e scusate per l'intrusione. Avrei bisogno, se fosse possibile, il link relativo all'analisi della perizia d'onofrio in particolare a quella in cui venivano confrontati gli abstract citati dal perito stesso e quelli reali. Cos? da poter annichilire qualche antijuventino dell'ultima ora. grazie

Questo ? quello che ho io :

http://rapidshare.com/files/41364300/juve_...nofrio.pdf.html

Sempre Forza Juve

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1081 messaggi

Don Raffa? ? 12

La Corte di Cassazione ha cominciato le motivazioni della sentenza annullando la condanna al Dott. Giraudo inerentemente alla redazione di un documento sulla valutazione dei rischi sul posto di lavoro, condanna fatta dalla Corte di Appello in modifica all?assoluzione del Tribunale di Torino : dice la Corte di Cassazione che se la pena, in prima istanza, ? costituita da una ammenda, tale sentenza non ? impugnabile; dico io : non lo sapevano ? Prosegue poi, la Corte di Cassazione, sulla applicabilit? della somministrazione di farmaci all?art.1 della legge 401/89 : per la Corte di Cassazione ? applicabile, per? ne stiamo seguendo il ragionamento che porta all?applicabilit?. Ha cominciato a dire che la sentenza Omini, della stessa Corte di Cassazione, pi? volte richiamata nel dibattimento, non ? applicabile in quanto riguarda un caso di auto-doping e non di somministrazione da parte di terzi di farmaci.

Continuiamo la lettura delle motivazioni.

?Non convince, inoltre, la tesi utilizzata dalla difesa degli imputati per escludere tout court l?applicabilit? della legge in esame alle condotte di doping autogeno ed eterogeno - che trae spunto dal tenore letterale del secondo comma dell'art. 1, che punisce il partecipante alla competizione, nel solo caso di cui alla prima parte dell'articolo 1: si sostiene, infatti, che tale limitazione della responsabilit? del "partecipante alla competizione", altrimenti incomprensibile, proverebbe che il legislatore non avrebbe previsto una autonoma ipotesi di reato per il c.d. autodoping e, quindi, pi? in generale, neppure per la condotta di somministrazione di sostanze stupefacenti da parte di terzi.

L'argomentazione proposta non pu? essere condivisa.

La punibilit? del partecipante alla competizione ?che accetta il denaro o altra utilit? o vantaggio o ne accoglie la promessa?, ove non espressamente prevista, avrebbe potuto, ragionevolmente, ritenersi esclusa dalla condotta individuata dalla prima parte del comma 1 della disposizione in esame, che punisce specificamente solo la condotta di ?chiunque offre o promette denaro... ?; secondo uno schema usuale nel diritto penale sostanziale, il giudice ha ritenuto, nella sua discrezionalit?, di estendere la punibilit? al partecipante, disponendo l'equiparazione quoad poenam delle rispettive condotte.?

La difesa ha portato come argomento di non applicabilit? dell?art.1 della 401/89 il fatto che dovrebbe essere verificato il primo comma dell?art.1, cio? la specie di corruttore-corrotto, considerando che il secondo comma ? applicabile se il reato ? dello stesso tipo del primo comma. La Corte di Cassazione non gradisce : la generalit? del secondo comma a difesa dell?oggetto della tutela della legge, il corretto svolgimento della competizione sportiva, ne fa rigettare la tesi della difesa.

?Considerata la gi? sottolineata autonomia delle condotte incriminate dalla prima e dalla seconda parte del primo comma della disposizione in esame (si tratta di una norma a pi? fattispecie), non pu? certo trarsi argomento dalla disposta equiparazione, e, segnatamente dal fatto che la stessa risulta circoscritta alla sola condotta di "corruzione sportiva", per affermare che il legislatore non avrebbe previsto una autonoma ipotesi di reato per il c.d. autodoping e, quindi, pi? in generale, neppure per la condotta di somministrazione di sostanze stupefacenti da parte di terzi.?

La Corte di Cassazione continua a sostenere che la somministrazione di, qua ? diventato, sostanze stupefacenti ? da considerarsi dentro quanto previsto dal comma 2 dell?art.1 della 401 del 1989, legge considerata a pi? fattispecie : per la Corte di Cassazione, tale secondo comma sarebbe stato previsto esplicitamente dal legislatore.

?Innanzitutto, c'? da dire che la lettera della norma non consente affatto di interpretare la disposizione nel senso sostenuto dalla difesa atteso che il "chiunque" di cui alla prima parte dell'art. 1, pur essendo, all'evidenza, lo stesso soggetto dell'inciso ?ovvero compie altri atti fraudolenti", e cio?, l'unico soggetto che regge tutti i verbi descrittivi di fattispecie criminose contenute nella disposizione in esame, cionondimeno, con riferimento alla fattispecie di ?corruzione sportiva", si qualifica per la necessit? di porre in essere una ben specificata condotta, consistente nell'offerta o promessa di denaro o altra utilit?, mentre, con riferimento alla condotta fraudolenta di cui alla seconda parte del comma, ? sufficiente che ponga in essere una attivit? che presenti il connotato della fraudolenza.?

E? importante l?ultima frase : per l?applicazione del secondo comma ? sufficiente che si ponga in essere una attivit? che presenti il connotato della fraudolenza.

?Ne consegue, da un lato, la necessit? di una previsione espressa, per affermare la punibilit? della condotta del partecipante alla competizione che accetta il denaro o le altre utilit? e, dall'altro, e viceversa, proprio a ragione della pi? volte sottolineata ampia latitudine della condotta di "chi compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo", la sicura riferibilit? anche ai partecipanti alla competizione di tale, ultima, omnicomprensiva condotta di frode, senza necessit? di alcuna ulteriore specificazione o equiparazione.?

Fine delle trasmissioni : per la Corte di Cassazione, il primo comma ? esplicito; il secondo ha ampia latitudine e colpisce la condotta di chi compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

?Deve quindi concludersi, sempre alla luce della lettera della legge, che la specificazione di cui al secondo comma, forse frutto di una tecnica legislativa poco chiara, non pu? certo essere interpretata nel senso sostenuto dalla difesa: peraltro, la stessa ratio della legge prima esaminata, e il dolo specifico richiesto, non consente certo di escludere la punibilit?, con una inammissibile forzatura ermeneutica, proprio di quei soggetti che, partecipando alla competizione, possono, meglio e pi? direttamente di altri, alterarne il regolare svolgimento: la frode in competizioni sportive e, infatti, finalizzata all'alterazione del risultato naturaliter, alla modificazione artificiosa del leale confronto delle rispettive abilit?.?

Anche la Corte di Cassazione riconosce che la specificazione del secondo comma ?, forse, frutto di una tecnica legislativa poco chiara; cionondimeno, la sua interpretazione sul secondo comma ? ampia : chiunque ponga in essere atti fraudolenti tendenti allo scopo di alterare lo svolgimento della competizione sportiva.

?E poich? nulla autorizza a ritenere, a priori, che l'atleta dopato debba essere considerato la vittima della fattispecie incriminatrice, ne consegue che una rigorosa interpretazione della norma non consente di escludere, sempre a priori, la loro punibilit?, salvo l'accertamento in fatto della consapevolezza della illecita assunzione e/o somministrazione.?

Ecco un altro punto importante : la Corte di Cassazione pone l?accento sull?accertamento in fatto della consapevolezza della illecita assunzione e/o somministrazione.

?Questo collegio osserva, infine, e solo incidenter, che anche ove si condividesse la tesi della difesa che sostiene che il circoscritto ambito di punibilit? del partecipe (al solo caso di "corruzione sportiva") proverebbe, ex s?, la non punibilit? per la condotta di autodoping cionondimeno non si vede per quale ragione tale evenienza dovrebbe comportare, automaticamente, anche la non punibilit? dell'extraneus che somministra sostanze dopanti al partecipanti alla competizione: condotta, quest'ultima che si discosta non poco dalla problematica dell'assunzione diretta, test? esaminata, e che, come agevolmente si coglie, mirando a modificare fraudolentemente le condizioni atletiche dei giocatori, non pu? non integrare quella condotta, fraudolenta appunto, finalizzata a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.?

Rigettata la tesi della difesa : per la Corte di Cassazione, la somministrazione di farmaci eseguita da terzi ? da considerarsi all?interno del secondo comma dell?art.1 della 401/89.

?Per escludere l'applicabilit? della legge ? stato, infine, speso un ulteriore argomento: la legge non conterrebbe l'elenco delle sostanze vietate, elenco che costituirebbe una costante nella normativa antidoping.?

Altra tesi della difesa a supporto della inapplicabilit? della 401/89 ? l?assenza di un elenco delle sostanza vietate : vediamo cosa ne pensa la Corte di Cassazione.

?L'argomento ? del tutto privo di pregio, gli elenchi di sostanze stupefacenti o dopanti devono essere allegati a provvedimenti normativi che si occupano, specificamente, di doping e non gi? a provvedimenti che non hanno specificamente di mira tale condotta, ma, pi? genericamente, tutti gli atti fraudolenti che possono alterare i risultati delle competizioni sportive: ove la ampia categoria "atto fraudolento" sia integrata da somministrazione di sostanze dopanti, si dovr? fare riferimento agli elenchi delle sostanze di cu? ai decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo. 1.1) Con specifico riferimento alla legge 26 ottobre 1971, n. 1099.?

Miseramente bocciata anche quest?altra tesi : gli elenchi si possono trovare in provvedimenti normativi che si occupano di doping, non in provvedimenti normativi che si occupano della condotta di atti fraudolenti.

?? stato, inoltre, sostenuto che la norma incriminatrice di cui all'art. 1 della legge 401 del 1989, non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie in esame per la presenza nell'ordinamento di una normativa speciale (artt. 33 e 4, della legge n. 1099 del 1971) che sanziona specificamente la somministrazione e l'assunzione di sostanze dopanti.?

Altro tentativo della difesa : inapplicabilit? della 401/89, data la presenza della legge 1099/71 che sanziona la somministrazione e l?assunzione di sostanze dopanti.

?Tale fattispecie, depenalizzata con l'art. 32 della legge n. 689 del 1981, conterrebbe, infatti, elementi specializzanti rispetto alla pi? generale previsione di cui alla legge n. 401 del 1989, e, segnatamente, un preciso elenco dei farmaci vietati e una indicazione puntuale delle condotte incriminate: con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione, nella specie, ai sensi dell'art. 9 della legge di depenalizzazione, la sola sanzione amministrativa.

La proposta argomentazione non pu? essere condivisa.?

?azzo, anche questa tesi ? k.o. : vediamo il perch?.

?Infatti, la tesi sostenuta dalla difesa trova applicazione in caso di disposizioni normative che tutelino gli stessi beni giuridici perch? solo in tal caso, vertendosi in una situazione di continuit? normativa, trova applicazione l'art. 9 della legge di depenalizzazione. Viceversa, nella specie, gli artt. 3 e 4 della legge n. 1099 del 1971 non costituiscono disposizioni speciali, al sensi dell'art. 9, della legge 24 novembre 1981, n. 689, rispetto al delitto di cui all'art. 1, della legge n. 401 del 1989, in quanto la prima ? posta a presidio della salute dei partecipanti, mentre la seconda ? posta a presidio del leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive.?

La tesi ? bocciata perch? la legge 1099/71 si occupa della salute dei partecipanti alle competizioni sportive mentre la 401/89 si occupa del leale e corretto svolgimento delle stesse.

?La legge n. 1099 del 1971, punisce infatti gli atleti partecipanti alle competizioni sportive che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute: intitolata ?Tutela sanitaria delle attivit? sportive", presenta, all'evidenza, un oggetto giuridico diverso, e, quindi, persegue la finalit? di salvaguardare la funzione sociale dello sport e, per l'effetto, di scoraggiare pratiche dannose per l'atleta: la legge n. 401 del 1989, viceversa, incriminando la frode in competizioni sportive, pi? che la salvaguardia della salute degli atleti, si prefigge di tutelare la correttezza dello svolgimento delle gare e persegue la finalit? che il relativo risultato non venga artificiosamente alterato.?

Ok ? La legge 1099/71 si intitola addirittura ?Tutela sanitaria delle attivit? sportive?, per cui?

?Le due normative, peraltro, oltre ad avere un diverso oggetto giuridico, presentano una struttura solo parzialmente coincidente e una diversa finalit? della condotta. Alla luce di quanto sopra, non si ravviserebbe alcuna difficolt? nel ritenere applicabili alla situazione in esame, sussistendone i presupposti in fatto, entrambe le fattispecie secondo le regole generali del concorso formale di reati.?

Qui finisce l?argomentazione sulla applicabilit? dell?art.1 della 401/89.

Nella prossima puntata, la Corte di Cassazione si occupa dei rapporti tra la legge n. 401 del 1989 e la successiva legge n. 376 del 2000.

Don Raffa? - 12 Continua

A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero

B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso

C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali)

D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS)

E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare

lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori)

F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970

G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva)

H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina)

I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)

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Joined: 06-Feb-2007
9 messaggi
Ti rinnovo i complimenti per il lavoro che stai facendo

io ad un certo punto mi sono concentrato sulla redazione del documento di "sintesi"

? quasi ultimato

anzi direi che siamo al 99%

solo che ho perso traccia dell'amico arthur dent al quale qui rivolgo un appello per farsi vivo

d?i arthur siamo in dirittura d'arrivo...........

Pubblicata (finalmente) la PRIMA EDIZIONE del materiale raccolto nel nostro topic!

Potete scaricarla GRATUITAMENTE a questo link:

Il Processo Illecito: http://www.lulu.com/content/995397

e, ovviamente, diffonderla in rete!

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Una prossima edizione, molto pi? ampia, comprendente tutto il restante materiale dal topic, avr? probabilmente un prezzo superiore, che verr? girato all'associazione glmdj.

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buona lettura, e... diffusione!

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Joined: 03-Jun-2005
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Grandissimi!

Sto gi? provvedendo a scaricare il tutto e sicuramente comprer? l'edizione completa!

Un grande lavoro,ragazzi,davvero.Sarebbe il caso di farlo sapere a tutto il forum...

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Don Raffa? ? 13

In attesa, paziente, che la Procura di Napoli faccia i rinvii a giudizio, proseguiamo con l'analisi della sentenza della Corte di Cassazione.

Quest'ultima sta discutendo circa l?ammissibilit? della somministrazione di farmaci al comma 2 dell?art.1 della 401/89. Abbiamo gi? visto che, in linea di massima, la Corte di Cassazione ritiene che il comma 2 specifichi atti fraudolenti volti alla modificazione del corretto svolgimento delle competizioni sportive, quindi anche la somministrazione di farmaci.

Continuiamo la discussione con la valutazione che la Corte di Cassazione d? del rapporto fra la 401/89 e la 376/00.

?1.2) I rapporti tra la legge n. 401 del 1989 e la successiva legge n. 376 del 2000. Apparentemente pi? complesso il discorso concernente i rapporti tra la legge n. 401 del 1989, e la sopravvenuta legge n. 376 del 2000. Si ? sostenuta la tesi secondo cui l'entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, e la successiva catalogazione per classi delle sostanze proibite, abbia determinato la non punibilit?, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, dell'uso di sostanze che, secondo l'elenco allegato al decreto ministeriale di attuazione della nuova normativa, ritenuto di natura costitutiva, non sarebbero (pi?) vietate: in altri termini, la nuova legge speciale, avrebbe espressamente abrogato la somministrazione di sostanze "diverse" da quelle espressamente indicate nel nuovi elenchi, vale a dire, nel caso di specie, la somministrazione off label di specialit? medicinali e di sostanze non vietate.?

Chiaro, no ? L?aver successivamente introdotto con la 376/00 la punibilit? del reato di doping, ha fatto s? che la difesa abbia portato come argomentazione che quanto previsto dalla 401/89 non era sufficiente per questo tipo di reato : come se solo dal 2000 con la 376 il reato di doping potesse venire perseguito e nella formulazione della 401/89 non era, come dire, previsto. Vediamo cosa dice la Corte di Cassazione.

?Il Tribunale di Torino non aveva condiviso tale argomentazione sulla base della ritenuta insussistenza tra le due normative della c.d. continuit? normativa trattandosi di fattispecie del tutto diverse quanto ai contenuti della condotta, all'ambito di applicazione e, soprattutto, al bene giuridico protetto.?

Il Tribunale di Torino ha considerato le due leggi differenti, soprattutto in merito alla tutela del bene giuridico protetto : la 401/89 il corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive; la 376/00 la salute di chi si sottopone a trattamenti di doping.

?Il Procuratore generale, nel corso del procedimento, aveva prospettato una diversa ricostruzione sistematica del fenomeno costituito dalla copresenza nell'ordinamento delle leggi de quibus, giungendo alla conclusione che la somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate, anche dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 2 della legge n. 376 del 2000, sarebbe oggi punita solo al sensi dell'art. 9 della stessa legge, mentre gli stessi fatti, commessi prima dell'entrata in vigore della nuova e specifica disciplina antidoping, sarebbero puniti, in applicazione dell'art. 2, comma 3, cod. pen., dalla disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989; per altro verso, la somministrazione di sostanze dopanti non comprese nell'elenco ministeriale, resterebbe sanzionata solo dall'art. 1, seconda parte, della legge n. 401 del 1989: si sarebbe cio? in presenza, nel caso di specie, di una ipotesi non gi? di successione di leggi nel tempo, ma di un classico rapporto di specialit? per specificazione tra due norme, contestualmente vigenti. La somministrazione di sostanze dopanti, infatti, altro non sarebbe se non uno dei possibili modi in cui si pu? realizzare l'atto fraudolento volto allo scopo di alterare il risultato di una competizione sportiva.?

Secondo Guariniello, come riportato nell?ultima frase, ?la somministrazione di sostanze dopanti, infatti, altro non sarebbe se non uno dei possibili modi in cui si pu? realizzare l'atto fraudolento volto allo scopo di alterare il risultato di una competizione sportiva?.

?Il ricorrente ricorda poi che le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio che le ipotesi di reato previste dall'art. 9, della legge n. 376 del 2000 sono configurabili anche per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. ma prima dell'emanazione del decreto ministeriale 15 ottobre 2002, con il quale si ? provveduto a ripartire in classi i farmaci e le sostanze il cui impiego ? considerato doping. sentenza, quest'ultima, che, negando natura costitutiva e tassativit? al decreto ministeriale, consente e, anzi, impone la punizione della somministrazione non solo delle sostanze espressamente elencate nel citato D.M. ma anche delle c.d. sostanze affini a quelle ripartite per classi, con la conseguenza, ai fini che qui ne occupa, che la somministrazione delle sostanze di cui al capo a) della rubrica continuerebbe a costituire reato anche secondo la nuova legge: alcune sostanze, infatti, sono espressamente comprese negli elenchi del decreto e le altre rientrerebbero nel divieto in quanto affini.

Questo collegio condivide pienamente tale prospettazione.?

Dunque : nel 2000 entra in vigore la 376. Nel 2002, un Decreto Ministeriale specifica le sostanze la cui assunzione ? da considerarsi doping.

Viene qui menzionata una sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite che considera le sostanze affini a quelle specificate nel Decreto Ministeriale altrettanto dopanti. Ne consegue che, se anche ? vero che molte delle sostanze elencate nel capo a) della rubrica non sono nell?elenco ministeriale, queste per? possono essere considerate affini a quelle dell?elenco.

?L?oggetto principale della tutela della legge n. 376 del 2000 va individuato, fondamentalmente, nella integrit? psicofisica dei partecipanti ad una attivit? sportiva come pacificamente si evince dalla lettura dell'art. 1, e segnatamente dei commi 1, 2 e 3. ?L'attivit? sportiva?, si legge nel comma 1, ?? diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al n'spetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping? ... ?ad essa si applicano i controlli previsti dalla vigente normativa in tema di tutela della salute e della regolatit? delle gare e non pu? essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrit? psicofisica degli atleti?.

Nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, si afferma inoltre che ?costituisce doping la somministrazione o l?assunzione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli alteti? e che devono ritenersi equiparate al doping la somministrazione degli stessi farmaci finalizzata e comunque idonea a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci?.?

Ne consegue che oggetto della tutela della 376/00 ? l?integrit? psicofisica dei partecipanti alle competizioni sportive, integrit? che non si vuole alterata da sostanze dopanti il cui elenco ? stato specificato dal Decreto Ministeriale del 2002.

?Va, pertanto, contestualmente osservato che il legislatore ha richiesto espressamente che l'assunzione delle sostanze dopanti avvenga alfine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, dal che si pu? agevolmente rilevare che la norma intende tutelare anche beni di portata pi? "ampia" di quello costituito dalla salute del singolo atleta, e cio? la lealt? e la correttezza nello svolgimento delle competizioni sportive.?

Passaggio importante della Corte di Cassazione : con l?affermazione che il legislatore intendeva tutelare anche beni di portata pi? ampia, trova la connessione fra le due leggi.

?Anche la stessa scelta legislativa di punire, oltre alla somministrazione, anche l'assunzione diretta delle sostanze costituenti doping consente di affermare che il bene presidiato non pu? essere esclusivamente la tutela della salute dello sportivo, ma anche la regolarit? e la correttezza delle competizioni, beni posti in pericolo dalla ?sleale alterazione chimica della propria capacit? di prestazione, nozione "estesa" dell'interesse protetto dalla norma che, peraltro, trova un significativo elemento di riscontro proprio nel dolo specifico espressamente previsto che ? quello di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti?.?

Ragionamento a supporto della tesi espressa sopra.

?Ci? nondimeno, va affermato che tra la legge n. 401 del 1989 e quella successivamente emanata, non sussiste continuit? normativa, mancando quella coincidenza strutturale richiesta dalla (pi? recente) giurisprudenza di questa Corte; vi ?, infatti, significativa diversit? della condotta, del bene giuridico protetto e dell'ambito di applicazione.?

Che dire ? La Corte di Cassazione, nonostante tutto quello che ha detto finora, non pu? fare diversamente che riconoscere che le due leggi sono diverse.

?In particolare, per quanto concerne la condotta, si osserva che il delitto di "frode sportiva", ?, come pi? volte sottolineato, un reato "a forma libera", con particolare riferimento alla seconda parte del primo comma dell'articolo 1, mentre la fattispecie di cui all'art. 9 della legge n. 376 del 2000 ? sicuramente "a forma vincolata" perch? la relativa condotta viene tipizzata in modo tassativo.

Parimenti dicasi per il bene giuridico protetto che, nella legge n. 376 del 2000, va individuato, specificamente, nella tutela delle persone interessate all'attivit? sportiva e nella lotta al doping in particolare, mentre nella legge n. 401 del 1989, va individuato nella finalit? di garantire la correttezza e la lealt?, nello svolgimento delle manifestazioni sportive.?

Le principali differenze delle leggi per la Corte di Cassazione.

?Consegue a quanto test? affermato, che esistono spazi di possibile, parziale coincidenza tra le normative considerate: la nuova legge, infatti, per un verso ? pi? ampia perch? riguarda tutte le competizioni sportive e non solo quelle del CONI etc..; per altro verso ?, ovviamente, molto pi? circoscritta, perch?, come disciplina di settore, punisce esclusivamente la somministrazione, l'assunzione etc..., di sostanze dopanti.?

La Corte di Cassazione cerca di individuare sovrapposizioni fra le due leggi nonostante la loro diversit?.

?Consegue, altres?, che i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, concernenti somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate dal decreto ministeriale e che sono oggi punibili a norma dell'art. 9 della legge n. 376 del 2000 rimangono puniti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, in virt? del disposto dell'art. 2, comma 3, cod. pen. (legge pi? favorevole): mentre la condotta di somministrazione di sostanze non ricomprese nell'elenco ministeriale, resta sanzionata dall'art. 1, comma 1 della legge n. 401 del 1989, non potendo essere accolta la tesi della intervenuta abrogazione, a mente dell'art. 2, comma 2, cod. pen.?

A supporto della sua tesi, la Corte di Cassazione fa intervenire il Codice Penale. Per cui :

-Per la somministrazione di farmaci di cui al Decreto Ministeriale del 2002, per il quale oggi giorno si verrebbe puniti secondo la 376/00, si pu? essere puniti secondo la 401/89 in base a quanto affermato dall?art.2 comma 3 del Codice Penale.

-Per la somministrazione di farmaci non presenti nell?elenco del Decreto Ministeriale, si pu? venir puniti secondo la 401/89 in base a quanto affermato dall?art.2 comma 2 del Codice Penale.

?N? pu? ritenersi che l'elemento nuovo sarebbe costituito dalla limitazione della punibilit? della condotta ai soli farmaci e alle sole sostanze biologicamente e farmacologicamente attive ricompresi nelle classi previste dall'art. 2, comma 1 della legge, come individuate dal decreto ministeriale di attuazione, considerato che questa Corte, con la sentenza n. 3089 del 29 novembre 2005, nella sua pi? autorevole composizione, ha affermato il principio che le ipotesi di reato previste dall'art. 9 della legge n. 376 del 2000, sono configurabili anche per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore ma prima dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione: l'art. 2, comma 1, prosegue infatti la citata sentenza, demanda al decreto ministeriale da esso previsto non gi? l?individuazione, bens? la mera ripartizione in classi di farmaci [?] il cui impiego ? considerato doping ai sensi dell'art. 1.?

Qui si afferma che la legge 376/00 non delega il successivo Decreto Ministeriale alla individuazione dei farmaci, ma alla loro ripartizione in classi : ne consegue che si pu? essere puniti anche nel periodo transitorio.

?Per l'effetto, essendo stata esclusa la natura costitutiva del decreto ministeriale e, al contempo, la sua tassativit?, va affermato che la somministrazione delle sostanze di cui alla lettera g) dell'imputazione continua a costituire reato anche dopo l'emanazione della nuova normativa (punito pi? severamente) con conseguente applicabilit?, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della normativa antidoping, dell?art. 1, legge n. 401 del 1989 (legge pi? favorevole).?

Per tutto quanto detto, la Corte di Cassazione ritiene che il reato non sia tale dopo che si siano specificati i farmaci ad opera del Decreto Ministeriale, ma tale reato, la somministrazione di farmaci, compresi nel Decreto Ministeriale ed affini, ? punibile ai sensi della 401/89 prima della 376/00 e dopo l?introduzione di questa ai sensi di questa stessa essendo la 376/00 pi? severa.

?ammazza in questa puntata la Corte di Cassazione ci ha fatto a pezzi?.per? un momento : qui la Corte sta facendo discussioni che probabilmente faranno giurisprudenza in successivi dibattimenti : queste discussioni sono applicabili se il reato, cos? come viene qui descritto, lo abbiamo commesso : noi lo abbiamo commesso ?

Don Raffa? - 13 Continua

A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero

B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso

C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali)

D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS)

E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare

lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori)

F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970

G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva)

H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina)

I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)

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Una domanda per Kefeo se ha voglia di rispondere:piu o meno credo d'aver capito le logiche di farsopoli, per? mi resta un dubbio:perch? ? stato cos? vergognosamente salvato Carraro?Paura che se trascinato nel marasma avrebbe rivelato cose inconfessabili?

non lo so

? una questione sulla quale non posso entrare nel merito

credo semplicemente che facesse parte del sistema a livello molto pi? "occulto" di altri per cui ? riuscito a mantenere uno stuolo di fedelissimi che lo hanno salvato

non dimentichiamo che la corte di secondo grado era stata nominata dalla vecchia intellighenzia (se cos? la possiamo definire): sandulli era un "uomo del presidente" e come tale si ? comportato: ha salvato tutti tranne la Juventus

ci? anche se seguendo le logiche con le quali ha salvato le altre avrebbe dovuto salvare la Juventus

non ? da escludere che guidozozzi abbia barattato la salvezza di Carraro con la condanna pesante della Juventus........

? infatti facile immaginare che se guidozozzi avesse voluto avrebbe potuto rimuovere anche sandulli

la domanda ?: perch? non lo ha fatto?

probabilmente il potere di carraro era ed E' molto ramificato

sta di fatto che la vera cupola ? quella che si ? salvata........

leggendo le intercettazioni si pu? constatare che la maggior parte di quelle che vedono coinvolto Moggi, NON c'entrano niente con il campo, ma proprio niente, come sappiamo

sono telefonate nelle qualio si evince che Moggi si d? da fare per raggiungere due scopi: far eleggere alla Lega Galliani e alla figc Carraro

veramente curioso che il galoppino sia stato disintegrato mentre ai capicosca sia stato dato un buffetto, veramente curioso

sarebbe un aspetto interessante da approfondire, in effetti

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Carraro era protetto da Capitalia e si ? ricostruito una posizione.

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Carraro era protetto da Capitalia e si ? ricostruito una posizione.

gi?, esattamente come Galliani

i due che detenevano quel potere del quale Moggi era "manovalanza" e che. guardacaso, ne sono usciti con un buffetto

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probabilmente il potere di carraro era ed E' molto ramificato

...non ne avevamo bisogno, ma qualche piccola risposta ve la da il Prof. Mario Serio in altro topic, giusto ?

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gi?, esattamente come Galliani

i due che detenevano quel potere del quale Moggi era "manovalanza" e che. guardacaso, ne sono usciti con un buffetto

La cosa strana infatti ? che sia stato beccato con le intercettazioni e non che si sia salvato dopo.

.penso

? l'unico che in effetti non ho capito bene perch? lo hanno infilato nel marasma.

Di solito tutto quello che ? Capitalia lo salvano....

(non c'? neanche una telefonata della Roma :|:|:| neanche una! :|:| )

Forse in Capitalia non era ben visto perch? aiutava la Lazio che stava sul c.ulo a tutti.

Ma sinceramente ancora non ho capito se pu? essere questo il motivo.....

C'? puzza di Inter in questo aspetto. ;)

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Don Raffa? - 14

La Corte di Cassazione trae le conclusioni dei suoi ragionamenti.

?1.3) Conseguenze della ritenuta applicabilit? della Iegge n. 401 del 1989.

1.3) 1. Con riferimento alle sostanze non vietate.?

Come vedete, si va a discutere del nocciolo della questione : la Corte di Cassazione divide la faccenda relativamente alle sostanze non vietate, alle sostanze vietate diverse dall?epo e all?epo.

Uno alla volta, dunque.

?La Corte di appello ha correttamente affermato che la imputazione di concorso in frode sportiva di cui al capo g) della rubrica, si compone sostanzialmente di due parti: l'una relativa alle specialit? medicinali non espressamente vietate e l'altra concernente talune sostanze proibite, tra le quali spicca la eritropoietina umana ricombinante.?

Beh, sono stati fatti diversi ragionamenti sul tipo di sostanze, sugli elenchi ministeriali, sulle leggi successive al dibattimento e quindi si, possiamo ritenere valida tale suddivisione.

?Posta tale precisazione, la Corte territoriale ha affermato che ?non vi ? dubbio che la condotta contestata, con riferimento alle specialit? medicinali non espressamente vietate, venne posta in essere nei confronti dei giocatori della Juventus. Invero risulta ampiamente provato agli atti del processo [?] che dal 1994 al 1998 la somministrazione dei farmaci in questione avvenne realmente e fu realizzata spesso con modalit? off label, ossia al di fuori del contesto autorizzativo individuato dal Ministero della salute ovvero in forme non consentite?.?

Ahia ragazzi, qui piove : ? vero, dunque che abbiamo abusato dell?utilizzo di farmaci, per quanto non vietati, ma fuori da quanto stabilito nel bugiardino ?

??Di conseguenza?, proseguiva la Corte territoriale, ?in relazione a tale aspetto dell'imputazione sub g), non pu? esservi spazio per una formula di proscioglimento diversa da quella derivante dalla impossibilit? di applicare al caso di specie la normativa di cui alla legge n. 401 del 1989?.

La Corte territoriale elencava, poi, gli elementi in base al quali riteneva provato il coinvolgimento del Giraudo, assolto in primo grado, nella condotta di somministrazione dei farmaci non proibiti (p. da 56 a 62), e ci? conduceva alla ?equiparazione di entrambi gli imputati sotto il profilo della formula di assoluzione adottata?.?

Poich? la Corte di Appello ha ritenuto non applicabile la 401/89 ha emesso sentenza di proscioglimento. Inoltre, sempre per la Corte di Appello, il Dott. Giraudo, al contrario di quanto avvenuto al Tribunale di Torino, sarebbe stato responsabile anch?egli di tale somministrazione, ma vale anche per lui che la 401/89 non ? applicabile.

?Questo collegio, viceversa, ha ritenuto che la condotta degli imputati integra il delitto di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989: apparendo condivisibili, quanto al resto, le affermazioni della Corte territoriale, con specifico riferimento alla ritenuta equiparazione della posizione degli imputati, la sentenza impugnata va annullata in parte qua e, segnatamente, nella parte in cui ha mandato assolto Agricola Riccardo e, per effetto estensivo, Giraudo Antonio, ?dai residui fatti addebitati nel capo g), perch? il fatto non ? previsto dalla legge come reato?.?

Poich?, invece, la Corte di Cassazione ritiene che la legge 401/89 sia applicabile al caso, i due imputati non avrebbero dovuto essere assolti con la formula di proscioglimento.

Mi fermo qua, per il momento, anche per evitare di ingurgitare troppi rospi per volta : nella prossima le conseguenze dell?applicabilit? della 401/89 in relazione alle sostanze vietate, ma non l?epo.

Don Raffa? - 14 Continua

A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero

B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso

C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali)

D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS)

E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare

lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori)

F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970

G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva)

H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina)

I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)

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Don Raffa? - 15

La Corte di Cassazione nell?ambito della assunzione di applicabilit? della 401/89 ne sta delineando le conseguenze, dividendo in sezioni le somministrazioni : nella scorsa puntata le sostanze non vietate, in questa le sostanze vietate diverse dall'epo, nella prossima l'epo.

?1.3) 2. Con riferimento alle sostanze vietate, diverse dalla eritropoietina.

Analoghe considerazioni vanno poste con riferimento alle sostanze vietate, diverse dalla eritropoietina.?

Fatta salva la considerazione sulla somministrazione di epo, mi sa che anche qua ci dice male?

?Condivisibile appare, infatti, il rilievo del Procuratore generale che ha contestato l'affermazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha sostenuto che le sostanze diverse dalla eritropoietina sarebbero state ?praticamente ignorate? nella vicenda processuale: il ricorrente elenca, infatti (da p. 39 a 51) una lunga serie di elementi dai quali emergerebbe, inequivocabilmente, la erroneit? dell'assunto.?

Guariniello ha contestato che la Corte di Appello abbia affermato che di sostanze vietate diverse dall?epo non ci sia traccia. E, purtroppo, la Corte di Cassazione ? d?accordo con lui : da pag. 39 a pag. 51 c?? un bell?elenco di farmaci?

?Il ricorrente osserva, in particolare, che la perizia del Prof. Muller, alla quale fa riferimento la Corte territoriale, si era occupata specificamente dei corticosteroidi, categoria alla quale appartengono tutte le specialit? medicinali vietate che la Corte d'appello ha ritenuto ignorate (Depomedrol fiale, Deflan compresse, Flantadin compresse, Flebocodid fiale, Solu-medrol fiale, Bentelan fiale e compresse, Delltascortene compresse, etc ... ) ed aveva elencato quelli rinvenuti in giacenza presso la sede della Juventus specificando che l'impiego dei corticosteroidi ? sempre vietato.?

Se potessi, chiederei : perch? la Corte di Appello ha considerato inesistenti queste sostanze mentre la Corte di Cassazione ne riprende l?elenco ?

?Conclude sul punto il ricorrente rilevando che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, numerosi altri indizi portavano a ritenere provata l'avvenuta somministrazione delle stesse sostanze al giocatori della Juventus, e segnatamente le schede sanitarie dei giocatori, le giustificazioni fornite da Agricola, il regime degli acquisti, le giacenze rinvenute presso la societ? e la circostanza che tutti gli acquisti erano effettuati esclusivamente per la somministrazione alla "prima squadra", cos? escludendo che potessero essere stati utilizzati sistematicamente per usi diversi.?

Ripeto : per Guariniello vi ? un uso sistematico di sostanze vietate; per la Corte di Appello, no.

?A questa Corte non compete certo la valutazione del merito delle specifiche condotte incriminate : ? in questo caso sufficiente osservare che la motivazione della Corte territoriale, sul punto specifico, risulta carente perch?, pur pervenendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle del primo giudice, non ne ha, specificamente e analiticamente, confutato le argomentazioni essendosi limitata, appunto, a una generica affermazione che tali sostanze erano state ?praticamente ignorate? nel corso del processo.?

Credo che in questa frase ci sia tutta la sentenza della Corte di Cassazione. Andiamo per punti :

1.Alla Corte di Cassazione non compete la valutazione del merito delle specifiche condotte.

Su questo punto si potrebbe fare qualche considerazione, per?. La Corte di Cassazione, come da lei ammesso, si dovrebbe occupare della valutazione della corretta procedura del dibattimento. Facendo tutto quel ragionamento sulla ammissibilit? della 401/89 secondo voi lo ha fatto ? O, al solito quando c'? di mezzo la Juve, ha fatto giurisprudenza ? Non dimentichiamo che la 401/89 ? stata pensata per le scommesse clandestine e la sua ammissibilit? al reato in questione consegue solo per il comma 2 dell'art.1 che prevede in maniera generica atti fraudolenti miranti ad inficiare il corretto svolgimento della competizione sportiva. Ecco, avrei accettato di pi? questa sentenza della Corte di Cassazione se avesse affermato : ok, somministrare sostanze in un certo modo ? da considerarsi un atto fraudolento e quindi ti contesto la 401/89 : per? occorre la dimostrazione che la somministrazione di tali sostanze sia stato sufficiente alla modificazione del corretto svolgimento della gara. Invece, ha ragionato alla Guariniello : tu hai somministrato, ergo hai imbrogliato. Nessuno spazio per altre motivazioni : si pu? obiettare che alcune di quelle sostanze erano da considerarsi fuorilegge : avete voi letto da qualche parte le eventuali giustificazioni del Dott. Agricola ? Sapete voi di denunce che hanno fatto i giocatori somministrati, i veri succubi, stando all'accusa, alla Juve e al Dott. Agricola ? Certo, non si pu? sputare nel piatto dove si ? mangiato, ok. Nemmeno davanti allo spettro di ci? che ti si potrebbe prospettare ?

2.La Corte di Appello prende decisioni diametralmente opposte al Tribunale di Torino.

Vi chiedo e chiederei alla Corte di Cassazione, come mai ? La Corte di Appello non ha letto le stesse carte vostre ? Di certo, ed era lecito farlo, non ha considerato ammissibile la 401/89 per cui il processo va gambe all'aria. Come se ne esce la Corte di Cassazione ? Tu, Corte di Appello, hai preso questa decisione, perch? non giustificarla ? Questo ragionamento non ? opinabile ? E poi la Corte di Appello non riferisce di aver considerato gli elenchi insufficienti, ergo le prove insufficienti ?

?L'annullamento della sentenza impugnata, in ordine al capo limitatamente alle sostanze vietate diverse dalla eritropoietina, nonch? alle sostanze non vietate, di cui all?imputazione, va disposto senza rinvio perch? il reato ? estinto per intervenuta prescrizione.?

Salomonicamente, la Corte di Cassazione in merito alle due accuse precedenti avrebbe annullato la sentenza della Corte di Appello, ma prende atto della sopraggiunta prescrizione.

?Ed invero, il delitto di frode sportiva di cui alla legge n. 401 del 1989 concerne fatti commessi dal luglio del 1994 all'ottobre del 1998: il reato ? punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Il termine massimo di prescrizione, calcolato secondo le disposizioni della disciplina previgente in quanto, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 (8 dicembre 2005), il processo gi? pendeva in fase di appello (art. 10, comma 3, cod. proc. pen.), maturava nel mese di marzo dell'anno 2006 (anni sette e mesi sei, con decorrenza ottobre 1998): la condotta, contestata genericamente fino all'ottobre del 1998, comporta a fini prescrizionali, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il termine deve essere calcolato a far tempo dal primo giorno dell'ultimo mese della contestazione, a nulla rilevando eventuali esami (cfr. posizione Pessotto) effettuati nel corso di tale ultimo periodo che non solo riguardano esclusivamente uno dei tanti calciatori interessati ma che, in ogni caso, non rilevano a questi fini trattandosi di accertamenti concernenti la eritropoietina.

A tale termine va aggiunto un periodo di giorni 32, dal 17 novembre al 19 dicembre 2003, a causa del rinvio disposto dal giudice di primo grado per impedimento dell'imputato Agricola, e un ulteriore periodo di giorni 310 per la sospensione del procedimento a seguito della rimessione degli atti alla Corte costituzionale, in data 8 luglio 2000. Complessivamente il termine prescrizionale ? maturato in data 12 marzo 2007 (1? aprile 2006 + 31 giorni = 2 maggio 2006 + 310 giorni = 12 marzo 2007).?

Mi spiace, ragazzi, ma la Corte di Cassazione facendo un ragionamento diverso dalla Corte di Appello, e cio? affermando l?ammissibilit? del comma 2 dell?art.1 della legge 401/89, per quanto riguarda le prime due accuse, somministrazione di sostanze non vietate e somministrazione di sostanze vietate diverse dall?epo, ce le conferma in pieno, ed osserva semplicemente che ? intervenuta la prescrizione.

Certo si resta sconcertati davanti a questa giustizia : il Tribunale di Torino accusa, la Corte di Appello annulla considerando non ammissibile lo specifico comportamento alla unica legge eventualmente applicabile e pensata per il calcio scommesse e di sghimbescio agli atti fraudolenti modificanti il corretto svolgimento della competizione sportiva; arriva la Corte di Cassazione e riafferma l?applicabilit? della 401/89, solo che ? intervenuta la prescrizione.

Risultato finale : per noi juventini vale la Corte di Appello, per tutti gli altri vale il Tribunale di Torino. La Corte di Cassazione tiene tutti e due i piedi in una scarpa sola.

Speriamo nella prossima puntata : la somministrazione di eritropoietina.

Don Raffa? -15 Continua

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C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali)

D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS)

E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare

lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori)

F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970

G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva)

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Credo che in questa frase ci sia tutta la sentenza della Corte di Cassazione. Andiamo per punti :

1.Alla Corte di Cassazione non compete la valutazione del merito delle specifiche condotte.

Su questo punto si potrebbe fare qualche considerazione, per?. La Corte di Cassazione, come da lei ammesso, si dovrebbe occupare della valutazione della corretta procedura del dibattimento. Facendo tutto quel ragionamento sulla ammissibilit? della 401/89 secondo voi lo ha fatto ? O, al solito quando c'? di mezzo la Juve, ha fatto giurisprudenza ? Non dimentichiamo che la 401/89 ? stata pensata per le scommesse clandestine e la sua ammissibilit? al reato in questione consegue solo per il comma 2 dell'art.1 che prevede in maniera generica atti fraudolenti miranti ad inficiare il corretto svolgimento della competizione sportiva. Ecco, avrei accettato di pi? questa sentenza della Corte di Cassazione se avesse affermato : ok, somministrare sostanze in un certo modo ? da considerarsi un atto fraudolento e quindi ti contesto la 401/89 : per? occorre la dimostrazione che la somministrazione di tali sostanze sia stato sufficiente alla modificazione del corretto svolgimento della gara. Invece, ha ragionato alla Guariniello : tu hai somministrato, ergo hai imbrogliato. Nessuno spazio per altre motivazioni : si pu? obiettare che alcune di quelle sostanze erano da considerarsi fuorilegge : avete voi letto da qualche parte le eventuali giustificazioni del Dott. Agricola ? Sapete voi di denunce che hanno fatto i giocatori somministrati, i veri succubi, stando all'accusa, alla Juve e al Dott. Agricola ? Certo, non si pu? sputare nel piatto dove si ? mangiato, ok. Nemmeno davanti allo spettro di ci? che ti si potrebbe prospettare ?

solo una annotazione alle tue conclusioni: il nodo della legge n.401/89 ? che trattasi di un delitto di attentato quindi non necessit? del verificarsi dell'evento basta l'intenzione o meglio la volont? di commettere il fatto (dolo specifico)e l'integrazione della condotta.

Ora stando alla lettera della corte il primo non ? stato dimostrato potendo essere il fine quello di migliorare le prestazioni atletiche e non quello di alterare un incontro.

La corte altres? sorvola su un fatto, farmaci considerati leciti e quindi non dopanti, come possono alterare le prestazioni di un atleta?

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La corte altres? sorvola su un fatto, farmaci considerati leciti e quindi non dopanti, come possono alterare le prestazioni di un atleta?

Se ho capito il loro modo di ragionare :

1.Sostanze non vietate

Si ? vero che sono lecite, ma ne fanno una questione di eccesso e di off-label

2.Sostanze vietate escluso l'epo

Basta la parola : le sostanze sono vietate e quindi...

3.L'epo

Oggi proporr? la prima parte, ma ve lo posso anticipare : la Corte di Cassazione, anch'essa, ritiene la perizia di D'Onofrio carta straccia e le prove raccolte insufficienti.

E' vero, ci sono delle violazioni nelle somministrazioni : per? tutti, anche noi, avremmo voluto sapere ci sono prove che testimoniano che siamo riusciti a primeggiare grazie a questo.

Nella sentenza, mi sembra, si discute pi? della applicabilit? della 401/89 che dell'effettivo reato...

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Don Raffa? - 16

Infine, vediamo cosa ha da dire la Corte di Cassazione sulla somministrazione di epo.

?1.3) 3 - Con riferimento all'eritropoietina.

Con specifico riferimento alla somministrazione di eritropoietina umana ricombinante, il ricorso del Procuratore generale va, invece, dichiarato inammissibile.?

Porca miseria, ragazzi, allora non siamo dopati!!! Almeno non in senso stretto : ci accusano di aver esagerato nella assunzione di sostanze non vietate e in quelle vietate, ma l?epo, sinonimo di doping, non l?abbiamo presa.

Secondo voi ? coerente dire che ci siamo macchiati di atti fraudolenti senza aver assunto la sostanza principe del doping ? Siamo riusciti ad ottenere prestazioni tali da inficiare il corretto svolgimento delle competizioni sportive attraverso le alchimie che facevamo con i farmaci off-label ?

?Si sostiene, infatti, nell'atto di impugnazione che la Corte territoriale avrebbe ?sconfessato? le conclusioni della perizia ematologica del prof. D'Onofrio, disposta dal primo giudice, ?senza peraltro neppure ritenere necessario procedere a una nuova perizia?.?

In effetti, la Corte di Appello non ha ritenuto accettabile la perizia D?Onofrio e di questo Guariniello se ne risente affermando che la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere una nuova perizia, ritenendo quella non significativa.

Io questa storia non la capisco : tu mi porti una perizia, per me non ? valida e per poter dire che non ? valida, devo metterne su una nuova ? Non posso limitarmi a dire che le prove portate in giudizio sono insufficienti ?

?Si sostiene, altres?, con significativi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, che nell'ipotesi in cui il giudice non si attiene alle conclusioni peritali, le relative argomentazioni, quando si tratti di problemi tecnici particolarmente complessi che richiedono competenze particolarmente specializzate, devono essere ?davvero ineccepibili?.?

Ed ovviamente il ?davvero? lo stabilisce lui.

?Le affermazioni della Corte territoriale, prosegue il ricorrente Procuratore generale, sarebbero, viceversa, contraddittorie e palesemente illogiche:?

Sentiamo?

?-quanto al rilievo del mancato riscontro di positivit? a sostanze dopanti, trattandosi di affermazione che non tiene conto che, all'epoca di fatti, non si cercavano gli anabolizzanti nei campioni degli atleti, n? sussistevano metodi di ricerca dell'EPO;?

Ce la saremmo cavata perch? il laboratorio dell?Acquacetosa non cercava l?epo?

?-quanto all'affermazione della mancanza di prove dirette di acquisto dell'EPO, contrariamente a quanto invece avvenuto in altri procedimenti penali, trattandosi di irrilevante comparazione con altre vicende processuali, di nessun rilievo ai fini che qui ne occupa;?

Ma come, Dott. Guariniello : se hai fatto anche mettere sotto controllo il telefono del Dott. Agricola alla disperata ricerca di prove che attestassero lo spaccio di epo?

?-quanto alla ritenuta insufficienza della prova indiretta, trattandosi di affermazione in palese violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.;?

Guariniello rimprovera la Corte di Appello di non rispettare il Codice di Procedura Penale?

?-quanto alla questione semantica (consistente nell'avere il giudice tratto alimento dalle espressioni del perito "molto probabile" e "praticamente certa", per dedurne un giudizio non di semplice probabilit?), trattandosi di osservazione formalistica e, comunque basata su una lettura solo parziale degli atti, perch? il giudice di appello avrebbe fatto riferimento nella sua valutazione alla sola perizia del Prof. D'Onofrio, senza tener conto delle integrazioni e dei chiarimenti dello stesso (atti che vengono allegati per estratto) dai quali si evincerebbe, viceversa, che le espressioni utilizzate comportavano un giudizio di certezza da parte del perito;?

?anche Guariniello insinua il dubbio che la Corte di Appello non abbia letto le carte, almeno tutte le carte : quelle che ha letto, per?, cio? la perizia D?Onofrio, non contenevano la certezza dell?assunzione di epo.

?-quanto, infine, al mancato superamento dei valori fissati nel vari protocolli antidoping, trattandosi di affermazione ininfluente, essendo scientificamente provato che la somministrazione dell'EPO non porta necessariamente al superamento delle soglie fissate nel vari protocolli.?

?questa la volete commentare voi ? Vediamo che ne pensa la Corte di Cassazione, che ? meglio...

?Ritiene, viceversa, questo collegio che la Corte territoriale, lungi dallo ?sconfessare le conclusioni del perito di ufficio senza ritenere neppure necessario ricorrere a nuova perizia?, ha operato una attenta e approfondita analisi degli accertamenti istruttori e dei contenuti della perizia di ufficio e ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede perch? privo di vizi logici, di non condividere le conclusioni riportate nell'elaborato peritale.?

Ahia, Dott. Guariniello : la Corte di Cassazione ritiene che la Corte di Appello i documenti li abbia letti e li abbia letti bene.

?In particolare, la Corte ha preso in considerazione e specificamente analizzato tutte le argomentazioni della perizia di ufficio, affermando:

-che negli anni dal 1994 al 1998 non era stato accertato alcun caso di positivit? a sostanze dopanti da parte di giocatori della soc. Juventus;?

Beh, in effetti non ricordo positivit? all?epo in quel periodo..

?-che da nessun atto del processo emergeva l'acquisto di eritropoietina o la sua somministrazione agli atleti della societ?;?

Pi? che l?acquisto, notate la frase : non risulta da nessun atto che sia stata somministrata epo agli atleti della societ? : caro Guariniello, almeno in questo, ti ? andata buca?

?-che lo stesso perito di ufficio aveva individuato la possibilit? di una somministrazione di eritropoietina in termini lontani dalla sicura evidenza ("molto probabile" e in due casi "praticamente certa"): e che pertanto, il giudizio di probabilit? e non di certezza, non permetteva una affermazione di responsabilit?.?

Lo vedi, Guariniellino, che la Corte di Cassazione, anch?essa, ha ritenuto che la perizia di D?Onofrio sia ben lungi dall?essere scientifica ?

?Inoltre, a riscontro delle conclusioni assunte, la Corte territoriale rilevava che non erano stati riscontrati valori superiori ai limiti fissati nel vani protocolli antidoping e che la situazione dei giocatori della Juventus, sia con riferimento ai valori ematologici medi, sia in relazione a quelli del bilancio marziale, non si discostava dalle medie della popolazione nazionale.?

Anche questa, Guariniellino : i valori ematologici medi dei giocatori della Juve non si discostavano dalle medie della popolazione nazionale!!

?Di conseguenza, ricordava la Corte, i valori utilizzati dal perito nell'ambito del criterio della "differenza critica", rientravano nei limiti della media generale, cosicch? tutte le modificazioni individuate nella perizia rappresentavano sostanzialmente dei casi di asserita anormalit? circoscritti in un contesto di normalit?.?

Sciocchezze, caro Guariniello, il tuo perito ha prodotto sciocchezze.

Mi fermo qui, sempre per evitare di appesantire troppo un argomento di per s? pesante.

Nella prossima puntata, la seconda parte relativa all?epo : cosa ne pensa la Corte di Cassazione delle cartelle cliniche di Conte, Tacchinardi e Pessotto.

Don Raffa? ? 16 Continua

A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero

B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso

C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali)

D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS)

E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare

lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori)

F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970

G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva)

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Don Raffa? - 17

Seconda parte delle considerazioni che fa la Corte di Cassazione sulla somministrazione di epo : abbiamo gi? visto che, come accusa, la Corte di Cassazione la ritiene inammissibile.

?Infine, la Corte esaminava specificamente le posizioni di alcuni giocatori (Pessotto, Conte, Tacchinardi) sottolineando gli aspetti di sopravvalutazione dei risultati della perizia (? ... il calo di emoglobina, superiore alla differenza critica, rende lecito il dubbio della possibile sospensione di una pregressa stimolazione esogena ... ?) e rilevando che in pi? di una occasione elementi di sospetto erano divenuti, in sentenza, sintomi univoci di utilizzo certo della sostanza vietata.

Tutte le conclusioni citate ricevevano il supporto di una analitica e puntuale motivazione.?

Al di l? della valutazione fatta sulle cartelle cliniche dei giocatori, ci? che mi preme sottolineare ? la frase che evidenzio per evitare che passi inosservata : ?rilevando che in pi? di una occasione elementi di sospetto erano divenuti, in sentenza, sintomi univoci di utilizzo certo della sostanza vietata.? Vi rendete conto cosa dice la Corte di Appello ? Mette in evidenza, e la Corte di Cassazione dice che lo fa con analisi precisa delle carte, che alcuni elementi di sospetto nella perizia diventano in sentenza certezza di assunzione di epo : scusate, ma questa non ? una accusa molto grave fatta nei confronti del giudice di prime cure ?

?Ancora, con specifico riferimento alle posizioni dei giocatori Conte e Tacchinardi, la Corte territoriale ha approfonditamente analizzato gli episodi presi in considerazione dal primo giudice, allorch? i valori ematologici avevano registrato una significativa riduzione dell'emoglobina priva di giustificazione nella documentazione clinica, osservando che si era in presenza di semplici sospetti di somministrazione di eritropoietina che, in mancanza di obiettivi e validi riscontri, non consentivano una affermazione di responsabilit? degli imputati.?

Anche in questa osservazione, la Corte di Appello smonta il primo giudice affermando che le brusche diminuzioni dei valori di emoglobina di Conte e Tacchinardi costituiscono semplici sospetti privi non supportati da nessuna prova : povero D?Onofrio, una perizia non apprezzata da (quasi-)nessuno.

?Un insieme argomentativo, quello sinteticamente esposto, complesso e variegato, che, condivisibile o meno, non pu? certo essere censurato in questa sede sotto il profilo della mancanza o contraddittoriet? della motivazione ove si consideri che, per consolidata giurisprudenza, non ? compito del giudice di legittimit? quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di mento, o quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione ?, in via esclusiva, riservata al giudici di merito: ma solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato correttamente tutti gli elementi a loro disposizione fornendo degli stessi una plausibile interpretazione e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato una determinata scelta in luogo di altre.?

Splendida descrizione del ruolo della Corte di Cassazione, in qualit? di giudice di legittimit? : ne ripeto la parte saliente : ?[?] solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato correttamente tutti gli elementi a loro disposizione fornendo degli stessi una plausibile interpretazione e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato una determinata scelta in luogo di altre.?

?E nella specie, la Corte ha dato conto delle scelte operate con argomentazioni corrette sul piano della logica, senza operare, come sostiene il Procuratore generale, una sconfessione acritica dei risultati della perizia, ma argomentando congruamente sulle scelte operate.?

Mi dispiace, Dott. Guariniello, ma la Corte di Cassazione ritiene che la Corte di Appello, sull?argomento, abbia operato bene : resta da chiedersi come mai su questo particolare sembra quasi che la Corte di Cassazione elogi la Corte di Appello, mentre per quanto concerne gli altri due argomenti, la somministrazione di sostanze non vietate e la somministrazione di sostanze vietate ma diverse dall?epo, sembra quasi che ne rimbrotti platealmente l?operato : se nel caso dell?epo ha ben letto le carte, perch? negli altri due casi non avrebbe dovuto farlo ? O, forse, data tutta la tiritera sulla ammissibilit? della 401/89 qualcosa andava additato salvo notare che ? intervenuta la prescrizione ? Ripeto quanto gi? pi? volte affermato : a mio parere in questo processo si ? cercato affannosamente se avevamo assunto o meno sostanze vietate e non; poi si ? cercato una legge da contestare. Per?, non si ? proprio proceduto ad accertarsi che assumendo tali sostanze abbiamo effettivamente alterato il corretto svolgimento delle gare. Intendo, si ? avuto modo di vedere che anche altre squadre avevano una farmacia ben fornita : non voglio fare il discorso del mal comune mezzo gaudio poich? ci siamo noi sotto. Per? mi sarei aspettato una ricerca effettiva del reato : se entrate in armeria e comprate una pistola, vuol dire che il vicino, trovato morto da arma da fuoco ieri sera, lo avete ammazzato voi ?

?Alla luce di quanto sopra non pu? neppure affermarsi che la Corte territoriale abbia ritenuto che solo la prova diretta pu? condurre a una affermazione di responsabilit?: viceversa, il giudice di appello ha fatto corretto uso della motivazione nell'ambito del principio del libero convincimento.?

Ulteriore conferma del buon operato della Corte di Appello.

?E la riprova di tali affermazioni si coglie nelle stesse censure del ricorrente che, nella sostanza, non si lamenta di omissioni o di carenze motivazionali della sentenza di appello ma fornisce una chiave di lettura dei fatti alternativa a quella della Corte territoriale.?

Eh, Guariniellino bello, hai visto che ti dice la Corte di Cassazione : che hai cercato di aggirare la sentenza della Corte di Appello fornendo nel ricorso presentato una chiave di lettura alternativa. La Corte di Cassazione ti ha sgamato e?

?Il ricorso, in parte qua, va, pertanto, dichiarato inammissibile.?

Appunto!

Don Raffa? - 17 Continua

A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero

B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso

C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali)

D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS)

E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare

lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori)

F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970

G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva)

H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina)

I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)

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Don Raffa? - 18

Finita forse la parte pi? interessante, quella riguardante le somministrazioni : mancano le accuse collaterali.

?Capi h) ed i) della rubrica

L'art. 445 cod. pen. punisce la condotta di chi esercitando, anche abusivamente, commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, quantit? o qualit? non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita: si tratta pertanto, di un reato proprio che pu? essere commesso solo dal commerciante, anche abusivo, di medicinali in concorso eventuale, secondo le regole generali, anche con persone che non esercitano tale attivit?: ? pacifico, pertanto, che il reato pu? essere commesso solo da chi esercita il commercio e non gi? da chi somministra medicinali per un titolo diverso.?

Ricordate ? Si ? gi? visto l?argomento in occasione del riepilogo fatto dalla Corte di Cassazione : ? un altro caso in cui ci si concentra di pi? sulla applicabilit? di questa o quell?altra legge piuttosto che sul reato stesso.

In questa puntata, va di scena l?interpretazione dell?art.445, chi fa commercio di farmaci : colui che materialmente lo fa, colui che somministra poi questi farmaci o chi altro ?

La Corte di Cassazione, interpretando il 445 del codice penale, ritiene che a commettere il reato sia colui che fa azione di commercio. Vediamo come prosegue.

?Oggetto giuridico della tutela penale ? il bene della pubblica incolumit? e, segnatamente, quello della salute pubblica che si deve garantire contro le condotte di somministrazione di sostanze, pur non adulterate o contraffatte, in specie, quantit? o qualit? non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita: per l'effetto, come ? stato posto in rilievo dalla dottrina, il pericolo per la salute deve essere concreto, sia a seguito della somministrazione di una quantit? maggiore del medicinale, per il possibile nocumento, sia per la somministrazione di una quantit? minore, per la eventuale inefficacia del medicinale.?

La Corte di Cassazione chiarisce qual ? l?oggetto giuridico di tutela del 445 : la corretta somministrazione, n? in eccesso n? in difetto, dei farmaci leciti ed illeciti.

?La Corte di appello, contrariamente a quanto aveva ritenuto il giudice di primo grado, ha affermato che il Rossano, fornitore delle sostanze di cui al capo h) della rubrica (al quale ? stata applicata la pena su richiesta, anche per questo reato), e il fornitore di creatina (capo i), fossero rimasti estranei alla somministrazione dei medicinali, successivamente posta in essere dall'Agricola nei confronti dei giocatori: la loro condotta, in altri termini, costituirebbe un antecedente non punibile neppure a titolo di concorso, non essendo stati gli stessi a conoscenza dell'uso che sarebbe stato fatto delle sostanze medicinali compravendute: e, in particolare, che l'Agricola avrebbe somministrato tali prodotti con modalit? tali (in specie, qualit? o quantit? non corrispondente ... ) da poter integrare la fattispecie in esame.?

Viene qui ricordato cosa la Corte di Appello ha deciso al riguardo. La Corte di Appello ha ritenuto che le due figure, il ?commerciante? ed il ?somministratore?, hanno ?agito? distintamente : secondo me, si ? configurato questo reato per la leggerezza, commessa da entrambi, di aver proceduto all?approvvigionamento di taluni farmaci senza ricetta, pur essendo questa necessaria : da qui l?ipotesi che il Dott. Rossano e il fornitore della creatina, che si evince diverso dal Dott. Rossano ma non ne conosco il nominativo, abbiano fatto ?commercio? della ?vendita? dei farmaci. Cio?, il Dott. Agricola si sarebbe presentato da loro e a fronte di cosa ha chiesto questo e quell??articolo? ? Li avr? mica minacciati ? Ha promesso loro soldi sottobanco ? Il tutto per dare in eccesso farmaci a titolo di sperimentazione alchimistica per poter raggiungere prestazioni ?taroccate? ? Ci potrebbe essere un altro senso in questa storia, alla fine ci? che i giocatori hanno sostenuto negli interrogatori : ? vero che ci hanno dato farmaci ( in eccesso o in difetto chi pu? dire : ci si fidava dei medici ) ma questi sono stati sempre presentati come integratori, acceleratori di guarigione, etc. Ricordate una battuta di Vialli a tal proposito : ?Giudice, quando una gioca a pallone, vuole sempre giocare. Per esempio, beccarsi una bronchite o affine viene considerato un fastidio e si farebbe non so cosa per farla passare e giocare la domenica successiva. Possono quindi insorgere casi di eccesso di somministrazione di farmaci o protocolli artigianali ( dammi l?aspirina e poi la vivin c e poi quest?altro e poi quell?altro? ) che ? difficile pensare servano ad alterare le prestazioni.? Un ragionamento del genere pu? innescare l?applicabilit? della 401/89 ?

?Il ricorrente Procuratore generale contesta tale affermazione sostenendo, in sintesi, che la mera fornitura alla soc. Juventus delle sostanze medicinali di cui all'imputazione costituisce somministrazione al fruitore finale, tramite il suo medico e la soc. Juventus e che la prova della consapevolezza di tale destinazione finale dei farmaci, presente agli atti, sarebbe stata del tutto pretermessa dalla Corte territoriale.?

Ovviamente, pur di far entrare dalla finestra la 445, Guariniello arriva ad ipotizzare la complicit? fra i due compari Rossano ed Agricola : vi aspettavate qualcosa di diverso ? Come si fa a dire che ? scontato che la fornitura equivale alla somministrazione ? Ed ovviamente, rimbrotto alla Corte di Appello che ignora gli atti!

?Ci? premesso, osserva questo collegio che l?istituto del concorso di persone esige che il soggetto attivo del reato abbia posto in essere l?elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice e che gli altri (eventuali correi) abbiano fornito un contributo causale alla verificazione del fatto, con la volont? di cooperare alla sua commissione: almeno uno dei soggetti deve, pertanto, aver (integralmente) realizzato il fatto materiale descritto dalla norma incriminatrice e cio?, nel caso di specie, la somministrazione, nell?ambito di una attivit?, abituale o professionale del commercio, autorizzata o meno, di sostanze medicinali in specie, qualit? o quantit? non corrispondenti alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita.?

Lezioncina di giurisprudenza della Corte di Cassazione : come si diventa correi di un reato : occorre partecipazione attiva dei soggetti nel reato.

?Non c?? dubbio, pertanto che, nel caso sottoposto all?attenzione di questa Corte, gli unici soggetti (qualificati) che avrebbero potuto porre in essere la fattispecie in esame sono il farmacista Rossano, con riferimento ai prodotti di cui al capo h) della rubrica, e il fornitore di creatina, con riferimento ai prodotti di cui al capo i): entrambi, infatti, e solo loro, rivestivano la speciale quantit? (esercizio, anche abusivo del commercio) richiesta dalla norma incriminatrice.?

Giustamente la Corte di Cassazione osserva che, se si procede a cercare a tutti i costi i responsabili, i correi del Dott. Agricola sono i due fornitori di farmaci : il Dott. Rossano e il fornitore della creatina.

?? vero, infatti, che il reato in esame pu? essere commesso non solo da farmacisti o commercianti autorizzati di medicinali, come pacificamente emerge dall'inciso "anche abusivamente", utilizzato dal legislatore, ma ? altres? vero che la condotta di somministrazione deve essere posta in essere da chi esercita il commercio, condizione che si ha solo in chi esercita professionalmente una impresa commerciale.?

Sottolineo e in questo modo credo di anticipare le conclusioni : ?ma ? altres? vero che la condotta di somministrazione deve essere posta in essere da chi esercita il commercio?

?Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che il termine "commercio" si traduce in una sorta di intermediazione nella circolazione dei beni svolta con continuit? ed avvalendosi di una "sia pur rudimentale" organizzazione di mezzi (cft., ex plurimis, Cass., sez. 6, 1l aprile 2003, n. 17322, Frisinghelli). Deve inoltre trattarsi di attivit? rivolta a una cerchia indeterminata di soggetti utilizzatori diretti o a loro volta intermediari per la successiva distribuzione: ne consegue che in assenza del carattere della professionalit? o continuit? nello svolgimento dell'attivit? di commercio, non pu? ritenersi integrata la condotta richiesta dalla norma incriminatrice.?

Chiarimento della Corte di Cassazione sulle condizioni in cui pu? dirsi applicato l?art. 445 del codice penale : occorre che l?attivit? sia rivolta ad una cerchia indeterminata di soggetti e che sia continuativa. Mi sembra che non si possa affermare che in questo caso siano verificate entrambe.

Come al solito, mi fermo qui per non appesantire troppo.

Alla prossima.

Don Raffa? - 18 Continua

A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero

B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso

C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali)

D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS)

E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare

lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori)

F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970

G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva)

H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina)

I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)

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Don Raffa? - 19

Si continua il commento alla contestazione dell?art. 445 del codice penale : questo articolo punisce chi fa commercio di farmaci andando cos? a minare l?incolumit? pubblica per propri fini personali. Le posizioni sono :

-Per Guariniello, tutti sono colpevoli : il Dott. Rossano, l?anonimo fornitore di creatina e, ovviamente, il Dott. Agricola.

-Per la Corte di Appello viene fatta distinzione fra i ruoli dei fornitori e dell?approvvigionatore e cos? facendo l?art.445 decade.

-Nella parte precedente che abbiamo analizzato, la Corte di Cassazione pare dare ragione alla Corte di Appello; in particolare, ricorda che per potersi configurare il reato previsto all?art.445 occorre che la vendita sia verso terzi, e non verso qualcuno in particolare, e che tale comportamento sia prolungato nel tempo. Proseguiamo l?analisi.

?Ci? posto, non pu? condividersi l'affermazione del primo giudice che, pur interpretando correttamente la condotta di somministrazione, sostiene che nella specie tale attivit? sarebbe stata perfezionata con la consegna del medicinale al consumatore finale, tramite l'Agricola che avrebbe agito non solo come medico acquirente dei farmaci ma anche come somministratore degli stessi al giocatori, analisi che, all'evidenza, sconta un errore di fondo perch? analizza, ai fini della configurabilit? del fatto, la condotta dell'Agricola (giungendo a ipotizzare che lo stesso ?ha scavalcato persino la farmacia, procurandosi anticipatamente i medicinali? e comportandosi ?oltre che come medico anche da farmacista, prelevando e fornendo direttamente i farmaci nell'ambito della somministrazione di cui si tratta e non, come sarebbe stato doveroso, quella del soggetto attivo (qualificato) del reato che, nella specie non si identifica certo nell'Agricola ma nel farmacista Rossano (oltre che nel somministratore della creatina).?

Assunta la interpretazione dell?art.445, la Corte di Cassazione rileva che :

1.Guariniello ha correttamente individuato la somministrazione

2.Guariniello ha per? sbagliato a considerare il Dott.Agricola come venditore e somministratore

3.Stando l?interpretazione della Corte di Cassazione, il venditore, anzi i venditori avrebbero dovuto essere il Dott. Rossano ed il fantomatico procacciatore di creatina

4.Conclusione : Guariniello, nella sua foga accusatrice, ha sbagliato bersaglio : ma volete mettere accusare il Responsabile del settore medico della Juve, il Dott. Agricola, ed invece perseguire il Dott. Rossano, farmacista alle Molinette ? Non avrebbe, certo, avuto risonanza nei media, n? italiani n? gli amati francesi, in particolare gli amici dell?Equipe, giusto ? O dobbiamo presumere che cotal principe del foro non sia a conoscenza della corretta e, come afferma la Corte di Cassazione, reiterata interpretazione dell?art. 445 ?

?Peraltro, la tesi, pur teoricamente ipotizzabile, che individua nell'Agricola il soggetto attivo del reato, e che trova labili spunti in alcune affermazioni delle parti (?l'Agricola aveva costituito una farmacia ... ?, et similia) non ? stata coltivata durante i giudizi di merito, di talch?, allo stato degli atti, la confusione dei ruoli ha impedito una corretta valutazione giuridica della norma incriminatrice.?

Altri siluri a Guariniello da parte della Corte di Cassazione

1.?L?Agricola aveva costituito una farmacia? e frasi del genere, sono per la Cassazione ?labili spunti?. Non so se ? chiaro : per giornali che hanno lo stesso colore della carta igienica, i ?labili spunti? era la prova schiacciante del dopaggio : ma l?avete mai letto l?elenco dei farmaci ? Un buon 50% ? costituito da farmaci assolutamente di uso comune. E perch? mai l?angelo vindice che tutti protegge non ha trascinato in tribunale il Torino che, numericamente, ? stato pizzicato con ben 2 farmaci in meno rispetto a noi ? Sar? mica che ha ragione la Corte di Cassazione : ?labili spunti??

2.Aver considerato il Dott. Agricola parte attiva nel reato non ha avuto seguito nei giudizi di merito : la Cassazione rimprovera a Guariniellino che cos? facendo si ? innescata una confusione di ruoli che ha impedito la corretta valutazione dell?art.445 : dovremmo dire che la Corte di Cassazione, fra le righe, chiede che Guariniello torni a scuola per fare un bel ripasso del Codice Penale?

?Ne consegue che, una volta accertato in fatto, e incontestabilmente, che il percorso sia dei farmaci che dei prodotti a base di creatina dai soggetti qualificati al medico sociale e da quest'ultimo agli atleti, si ? sviluppato in due fasi nettamente distinte (la prima di acquisto dei farmaci dai soggetti qualificati alla soc. Juventus e la seconda da quest'ultima, tramite l'Agricola, al giocatori), il problema va posto, per una corretta soluzione, ricorrendo, puramente e semplicemente, all'istituto del concorso di persone nel reato, per verificare la consapevolezza, da parte del Rossano, al momento della vendita, della destinazione finale dei farmaci, e cio? della loro somministrazione ai giocatori di calcio in specie, qualit? o quantit? non corrispondenti alle ordinazioni mediche o diverse da quelle dichiarate o pattuite.?

Chiarissimo e limpidissimo come il sole : la Cassazione fa giustamente notare che se dovessimo proprio seguire il percorso di reato dell?art.445, bisognerebbe partire dal Dott. Rossano e chiedersi se lui fosse consapevole di una serie di cose : la destinazione dei farmaci, la qualit? e la quantit? degli stessi, la corrispondenza alle ordinazioni mediche, etc. Mi sembra che il ragionamento fila, o no ?

?Sul punto la Corte territoriale si limita ad affermare che ?il dottor Rossano e i fornitori di creatina non presero parte a tale condotta n? sotto il profilo materiale, n? sotto quello psicologico o morale, in quanto si tratt? di un rapporto che si svolse in via esclusiva tra i dirigenti della societ? e i giocatori. Tanto ? vero che i predetti soggetti qualificati non sono stati incriminati per il delitto di frode sportiva, come avrebbe dovuto avvenire nel caso di un loro coinvolgimento nell'attivit? di somministrazione delle sostanze agli atleti o comunque, nell'ipotesi di una partecipazione al progetto nel suo complesso?.?

Sappiamo bene che la Corte di Appello ha ritenuto ben distinte le due fasi, la vendita e la somministrazione. Per quanto riguarda la vendita, la Corte di Appello ritiene che i due fornitori, il Dott. Rossano e il fornitore di creatina, non abbiamo partecipato in alcun modo alla somministrazione di tali farmaci, ritenendo la somministrazione un rapporto fra la Juve ed i suoi giocatori.

?La Corte conclude sul punto sostenendo di non condividere affatto neppure la tesi che trae spunto dalla sentenza di patteggiamento del Rossano per ritenere fondata in parte qua la tesi della pubblica accusa: sostiene, infatti, la Corte territoriale che l'affermazione secondo cui il giudicante sarebbe vincolato, nella valutazione della posizione di un imputato, dall'esistenza di un precedente giudicato nel confronti di altro soggetto ritenuto concorrente nello stesso reato, sarebbe erronea e non sostenibile costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimit?.?

La Corte di Appello va oltre, e contesta a Guariniello lo sfruttamento del patteggiamento fatto dal Dott. Rossano per dimostrare la sua accusa : la Corte di Appello considera tale atto da parte di Guariniello assolutamente illegittimo : nella sua foga accusatrice, pensate a che bassezze si ? ridotto il caro Guariniello?

Mi rifermo, sempre per pesantezza sopraggiunta.

Don Raffa? - 19 Continua

A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero

B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso

C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali)

D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS)

E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare

lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori)

F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970

G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva)

H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina)

I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)

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