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cccp

Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Joined: 03-Sep-2006
1123 messaggi
?Risulta infatti palese, da una corretta lettura dell?art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, che ci? che si ? inteso qualificare come ?illecito sportivo? e severamente sanzionare non ? soltanto l?avvenuta alterazione, con mezzi fraudolenti, del risultato di una determinata partita ma, a monte e innanzitutto, la creazione di una struttura sapientemente articolata e fondata su interessati rapporti con i centri decisionali della Federazione e della classe arbitrale, la cui funzione non ? certamente quella di assicurare ad una determinata societ?, all?interno del ?sistema calcio?, un?immagine di strapotere sul piano organizzativo e funzionale, ma di ingenerare a suo favore una situazione di sudditanza psicologica da parte sia degli arbitri, condizionandone l?operato a mezzo dello strumento delle designazioni affidate a persone facenti parte della struttura sopra citata, che delle altre societ?, boicottandole non solo sul piano strettamente competitivo ma anche su quello del mercato delle acquisizioni, e al tempo stesso di assicurare alla societ? protetta la consapevolezza che in caso di bisogno non mancheranno tempestivi interventi idonei a fronteggiare, con idonee misure, eventuali situazioni di pericolo. Situazione questa agevolmente realizzabile con il concorso di un arbitro compiacente e disponibile a non vedere all?occorrenza falli compiuti sul campo da giocatori della societ? protetta e a intervenire con severit? su quelli, esistenti o no, imputati ai giocatori della squadra avversaria.?

Tristemente mi ritrovo a commentare quanto segue :

Addirittura Carlo Taormina, afferma gioved? scorso che secondo lui a Napoli non ci sono rilevanze penali.

CAF, CORTE FEDERALE, ARBITRATO, TAR... sembrano l'opera infame di un unica mente... Ho sempre immaginato che la giustizia potesse essere un "bene" astratto, ma non credevo si potesse stravolgere la realt? con il semplice ausilio di traballanti motivazioni tecnico-giuridiche cos? come Petrucci ha sollecitato qualche suo sodale in intercettazioni ben presto dimenticate...

Quando mai Taormina ha affermato ci??

Ciao

Marcello

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi
Mi pare che anche il tar sia della stessa pasta degli altri tribunali o pseudotribunali che siano stati esaminati da cccp. [qualcuno dice che si pu? avere fiducia nella giustizia ordinaria!Boh!]

Anche questo si arrampica sugli specchi per giustificare una sentenza che punisce una squadra che avrebbe alterato la sua classifica ma senza ricevere neanche un punto irregolare.

Singolare ? poi l'affermazione sul condizionamento delle designazioni.

Ma c'? stato, per caso, in tutta calciopoli un giornalista che abbia detto che aveva assistito di persona alle designazioni?

Ma era sempre lo stesso o veniva sorteggiato volta per volta?

Se era sempre lo stesso che ..azzo stava a fare, dove guardava?

Se veniva sorteggiato, possibile che veniva estratto sempre un rimbambito?

La storia dei sorteggi "truccati" ? un'altra delle panzane orchestrate ad arte. Io ricordavo quello che disse Bergamo al riguardo in una trasmissione : il presentatore cadde dalle nuvole, esattamente come Alice nel paese delle meraviglie ed addirittura si espresse dicendo : "Se ? cos? allora dobbiamo rivedere tutto", dicendola lunga sulla sua preparazione sull'argomento ( ...o facendo finta di non saperlo, magari per non fare brutta figura... )

Un semplice giro su Internet, mi ha fatto recuperare quanto segue :

"SORTEGGIO ARBITRALE: PRECISAZIONE SULLE MODALITA' DA PARTE DI FIGC E USSI

Roma 15/05/2006

A proposito degli articoli pubblicati da alcuni organi di informazione che hanno riferito di un'inchiesta in corso da parte della Magistratura sulle modalit? del sorteggio arbitrale delle scorse stagioni sportive, la FIGC e l'USSI (Unione stampa sportiva italiana) vogliono ricordare i termini dell'accordo che negli ultimi anni ha previsto la presenza e la partecipazione dei giornalisti dell'USSI alle operazioni del sorteggio arbitrale. Ogni settimana, l'USSI ha designato - tra i suoi iscritti - un giornalista diverso che ha estratto il nome dell'arbitro per ciascuna partita di serie A e B, secondo le griglie individuate dai designatori dell'Organo tecnico (CAN), alla presenza di un notaio. Contrariamente a quanto scritto da alcuni, il sorteggio dell'arbitro era successivo all'estrazione della "pallina" relativa a ogni singola partita. La sequenza temporale del sorteggio, cio?, prevedeva: preliminarmente, per ogni griglia di partite venivano letti i nomi degli arbitri selezionati dai designatori responsabili dell'Organo tecnico (CAN). A questo punto, uno dei due designatori estraeva la singola "pallina" con la partita e successivamente il giornalista designato dall'USSI estraeva la "pallina" con il nome dell'arbitro da assegnare a quella gara. Questi sono i termini dell'intesa tra FIGC e USSI. Riteniamo doveroso offrire un contributo di informazione all'Autorit? giudiziaria che, a quanto riportato da alcuni giornali, sta indagando anche su questo aspetto dell'inchiesta che riguarda il mondo arbitrale."

Mi sembra un articolo chiarissimo e....datatissimo : ovviamente si fa finta di non sapere, ma la prova, oserei dire schiacciante, ? il non coinvolgimento del notaio in qualsiasi processo in corso!

Lo ripeto sempre, dato questo il meccanismo di sorteggio, ai due designatori si sarebbe potuto contestare la composizione delle griglie, essendo quelle a loro discrezione : vi risultano imputazioni al riguardo ?

Infatti, chi la sapeva lunga, non perdeva tempo con i designatori Bergamo e Pairetto, ma si rivolgeva direttamente al designatore dei guardalinee, Gennaro Mazzei : lui si che designava direttamente gli assistenti dell'arbitro, per cui....

Ciao e Forza Juve Sempre.

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Joined: 10-Sep-2006
5193 messaggi
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Infatti, chi la sapeva lunga, non perdeva tempo con i designatori Bergamo e Pairetto, ma si rivolgeva direttamente al designatore dei guardalinee, Gennaro Mazzei : lui si che designava direttamente gli assistenti dell'arbitro, per cui....

Ciao e Forza Juve Sempre.

Infatti, se si vuole dare valore di prova alle telefonate intercettate, quelle del DIRIGENTE del milan (perch? tale deve essere considerato) dimostrano l'illecito vero e proprio. Gli arbitri venivano sorteggiati ma i guardalinee erano designati direttamente da Mazzei. ["spinga,... spinga"]

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi
Infatti, se si vuole dare valore di prova alle telefonate intercettate, quelle del DIRIGENTE del milan (perch? tale deve essere considerato) dimostrano l'illecito vero e proprio. Gli arbitri venivano sorteggiati ma i guardalinee erano designati direttamente da Mazzei. ["spinga,... spinga"]

Giammai per riprenderti, fratello Totojuve, lungi da me :-)

Solo perch? repetita iuvant : l'affermazione che un assistente agli arbitri di una squadra deve essere un dirigente deriva dall'art.65 delle Norme Organizzative Interne Federali, che riporto integralmente :

"Art. 65 Assistenza agli ufficiali di gara

1. Le societ? debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorit? ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.

2. Le societ? ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attivit? Giovanile e Scolastica tale incarico pu? essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. II dirigente deve svolgere attivit? di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una pi? prolungata assistenza.

3. La responsabilit? di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla societ? ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la societ? ospitata.

4. In caso di incidenti in campo, ? fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara."

Sempre Forza Juve

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1081 messaggi

Tarallucci e vino - 16

Cos?altro avr? da dire il Tar dopo la bordata letta nella scorsa puntata ? In realt?, il pi? ? fatto : esclusi i ricorsi di legittimit? delle varie corti, esclusi i ricorsi sulle intercettazioni, vero e proprio tab?, escluse le interpretazioni dei fatti basate sulle prove (!?!) raccolte, il nocciolo del ricorso Moggi era proprio quello che abbiamo analizzato nella puntata precedente. Sono cos? arrabbiato che ve lo ripropongo :

?c) Violazione e falsa applicazione dell?art. 6 del Codice di Giustizia sportiva ? Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, contraddittoriet?, disparit? di trattamento e violazione del principio di proporzionalit?. La decisione della C.A.F. ? viziata da palese contraddizione, atteso che gli si imputa di aver alterato la classifica ma non i risultati di singole gare, anzi escludendo che ci? era avvenuto. Aggiungasi che gli arbitri, con i quali egli avrebbe raggiunto l?intesa illecita, sono stati tutti assolti.?

Notate che Moggi dice che la decisione della C.A.F. ? viziata da "palese" contraddizione e di tutta risposta il Tar gli dice che ?risulta infatti palese, da una corretta lettura dell?art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, che ci? che si ? inteso qualificare come ?illecito sportivo? e severamente sanzionare [?] la creazione di una struttura sapientemente articolata e fondata su interessati rapporti con i centri decisionali della Federazione e della classe arbitrale? : quale delle due versioni ? pi? palese dell?altra ?

Vabb?, andiamo alla conclusione di questa sentenza dalla quale ci aspettavamo molto e invece, come ormai capita da circa due anni a questa parte, abbiamo raccolto poco.

?12. Quanto alla dedotta disparit? di trattamento, a prescindere dalla genericit? ? e, quindi, dall?inammissibilit? ? della censura per omessa indicazione dei nominativi di coloro che sarebbero stati destinatari di un diverso ? pi? favorevole trattamento, ? assorbente la considerazione che tale figura sintomatica dell?eccesso di potere richiede che situazioni identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ed ? evidente che tale giudizio di equivalenza risulta precluso dall?accertamento di autonome fattispecie di responsabilit?.?

Che spettacolo, non trovate ? Chiss? perch? ogni volta che si devono spiegare l'inspiegabile sciorinano uno scioglilingua.

1.Poich? la disparit? di trattamento lamentata da Moggi ? generica ( in quanto non sono stati fatti nomi ), il Tar conclude gi? che tale motivazione ? inammissibile.

2.Da tale disparit? di trattamento, se verificata, ne conseguirebbe un eccesso di potere.

3.Eccesso di potere che sarebbe evidente se si riuscisse a dimostrare che a situazioni identiche corrispondono sanzioni diverse

4.Tra l?altro questa eventuale comparazione risulta impossibile da fare a causa delle valutazioni che si fanno di caso in caso.

5.Ergo, anche se mi avessi fatto nomi, ti dimostro come me ne sarei uscito.

?13. La reiezione dei motivi dedotti con l?atto introduttivo del giudizio comporta la reiezione dei motivi, pressoch? identici, dedotti con il primo atto di motivi aggiunti.?

Evidentemente, Moggi aveva presentato una ulteriore memoria al ricorso contro la sentenza della Corte Federale, ma il Tar le considera tutte inammissibili, senza perderci altro tempo.

?14. Infine, per quanto attiene ai secondi motivi aggiunti dedotti per l?annullamento del lodo arbitrale, essi sono da respingere nella parte in cui prospettano vizi di illegittimit? derivati da quelli gi? denunciati con l?atto introduttivo del giudizio e nella via dei primi motivi aggiunti. Ed invero, a prescindere dal fatto che non risulta chiarito quali fra i vizi imputati agli atti gi? impugnati si rifletterebbero anche sul lodo, in ragione del suo contenuto, ? assorbente la considerazione che tutte le censure contro di esso dedotte sono state motivatamente disattese.?

Che magnificenza, che piacere leggere queste filastrocche : grazie, Tar, veramente : ci aiuti a capire sempre di pi?.

1.Moggi ha integrato il ricorso al Tar con motivazioni impugnanti il lodo arbitrale. Voi ricorderete, la Camera arbitrale del Coni si dichiar? incompetente ( unici due casi con quello di Giraudo, guarda un po? ) perch? il ricorrente era dimissionario.

1bis.I recentissimi deferimenti proposti da Palazzi nei confronti di alcuni arbitri ci dicono che Moggi pu? essere considerato ancora tesserato, o no ?

2.Non avendo a disposizione le motivazioni per le quali Moggi chiede l?annullamento del lodo, non possiamo valutare per bene l?atto introduttivo ed i primi motivi cui fa riferimento il Tar.

3.Il Tar dice che non ha chiaro quale fra i vizi impugnati si rifletterebbero sul lodo : possibile che Moggi non abbia presentato ricorso contestando il perch? la Camera arbitrale si definisce incompetente evitando cos? di esprimersi su tale faccenda ispida ? Possibile che sia stato poco chiaro da non far intendere il Tar ?

4.Non capendo quale sia stato il vizio che avrebbe dovuto essere discusso all?arbitrato, ma essendo che tutti i vizi della sentenza della Corte Federale sono stati qui discussi e respinti, ne consegue che tutte le eventuali censure relative al lodo arbitrale divengono automaticamente disattese.

Questo punto 14, per inverecondia, non ? da meno rispetto al punto 11 analizzato nella scorsa puntata.

?Non assecondabile ? anche l?altro motivo di doglianza, con il quale si imputa al Collegio arbitrale un comportamento contraddittorio per aver dichiarato la sua incompetenza ad emettere il loro arbitrale senza aver contestualmente annullato le pronunce disciplinari adottate a carico del sig. Moggi. Sembra al Collegio agevole opporre che illogica sarebbe la decisione collegiale (non contestata peraltro nella parte afferente la dichiarata incompetenza) se la camera arbitrale, dopo aver dichiarato la sua incompetenza a pronunciare nella materia de qua, si fosse sentita autorizzata ad intervenire con effetti demolitori sulle decisioni in precedenza assunte dai giudici sportivi.?

Ecco, ecco che c?era la contestazione sulla dichiarata incompetenza della camera arbitrale del Coni : ma ecco un altro scioglilingua. Sempre grazie, Tar : con le tue motivazioni ci aiuti a capire in modo inequivocabile la nostra schiacciante colpevolezza.

1.Moggi contesta la contradditoriet? dell?arbitrato che si dichiara incompetente senza annullare le pronunce disciplinari.

1bis.Posso dire la mia ? Perch? non ? stato presentato ricorso sulla contraddittoriet? dell?incompetenza vista la controversa storia delle dimissioni ?

2.Ne consegue che, con un colpo di reni, il Tar ti rimanda al mittente il ricorso e ti dice che sarebbe stato da censurare il contrario, ovvero se l?arbitrato dopo aver dichiarato la sua incompetenza avesse annullato le sentenze, cos? come richiesto dal ricorrente.

3.Visto ?

?15. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Quanto alle spese di giudizio, pu? disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.?

Non ci resta che il P.Q.M.

?P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ? Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dal sig. Luciano Moggi:

a) dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Codacons e dall?Associazione Utenti Servizi Turistici, Sportivi e Multipropriet?, Sezioni tifosi dell?Inter e della Roma;

b) respinge il ricorso principale.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit? amministrativa.

Cos? deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2008.

Italo Riggio Presidente

Giulia Ferrari Componente ? Estensore?

Tarallucci e vino - 16 Continua

A) In via pregiudiziale:

a) Sull?ammissibilit? del ricorso per sussistenza di situazioni soggettive rilevanti per l?ordinamento. In subordine: illegittimit? dell?art. 1 L. n. 280 del 2003 per violazione degli artt. 24 e 103 Cost. ? Carenza di giurisdizione della C.A.F. e della Corte Federale : ricorso non suscettibile di positiva valutazione

B) Nel merito:

b) Violazione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento : ricorso non accoglibile

b?) Carenza di giurisdizione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento : ricorso non accoglibile

b??) Illegittima acquisizione ab origine delle intercettazioni telefoniche; rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato Ce : ricorso non accoglibile

b??) Illegittimo avvio e svolgimento del procedimento disciplinare : ricorso non suscettibile di positiva valutazione

b??) Illegittimo e parziale uso del materiale probatorio : ricorso privo di pregio

b???) Illegittima ed inesistente valutazione del materiale probatorio : ricorso incensurabile

c) Violazione e falsa applicazione dell?art. 6 del Codice di Giustizia sportiva ? Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, contraddittoriet?, disparit? di trattamento e violazione del principio di proporzionalit? : censura non ? suscettibile di positiva valutazione

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Le Calende Greche - 14

Scadenziario :

1) Calciopoli - Procura di Napoli

15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata.

8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata.

18 Marzo 2008 : Il gup Eduardo De Gregorio ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile della Figc, Atalanta, Brescia, Lecce, Roma, Bologna, delle curatele fallimentari delle societa' ex proprietarie del Bologna e della Salernitana, della Rai, e di alcune associazioni di consumatori.

Respinte per Coni, Lega Calcio, alcuni scommettitori e abbonati Sky e per l'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara.

29 Marzo 2008 : Il processo per Calciopoli resta a Napoli. Lo ha deciso oggi il gup Eduardo De Gregorio aprendo l'udienza preliminare nell'aula bunker di Pioggioreale. La difesa aveva avanzato lo spostamento del processo in varie sedi per incompetenza territoriale.

17 Aprile 2008 : Richiesta di rito abbreviato al gup per l'ex presidente dell'Aia Tullio Lanese (che non ? stato eletto alla Regione Sicilia, ma ? stato il quarto pi? votato dell'Udc a Messina), l'ex arbitro Stefano Cassar?, l'assistente Duccio Baglioni (tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva) nonch? gli arbitri Domenico Messina, Gianluca Rocchi, Paolo Dondarini, gli assistenti Alessandro Griselli e Giuseppe Foschetti (imputati per singoli episodi di frodi sportive seppure in concorso).

Capitolo parti civili. L'avvocato Tito Lucrezio Milella per la Federcalcio ha dovuto chiarire la posizione relativa ai riti abbreviati: ?La Figc non pronuncer? richieste di condanna nei confronti di Rocchi, Messina e Dondarini che sono stati assolti dalla giustizia sportiva e non sono emersi nuovi elementi?.

Sono cominciate anche le arringhe difensive dei legali degli imputati che proseguono con il rito ordinario. L'avvocato Gentile per il presidente della Lazio Lotito ha evidenziato come testimoni del Parma non abbiano rilevato nulla di anormale nella gara Lazio-Parma diretta da Messina (e uno dei capi d'imputazione). L'avvocato D'Amato che difende l'ex segretario Figc Ghirelli ha evidenziato come il capo d'imputazione nei suoi confronti sia ?generico ?. L'avvocato De Falco per Gemignani ha presentato una ricerca scientifica sulla ?possibilit? di errore di un segnalinee ?. Poi hanno parlato le difese di Bertini e Titomanlio. Per quest'ultimo l'avvocato Ostellari ha ribadito come l'assistente di Bassano non avesse in realt? potuto alterare, o tentare di farlo, Arezzo-Salernitana.

29 Aprile 2008 :

13 Maggio 2008 :

7 Luglio 2008 : prima seduta riti abbreviati

2) Tar di Moggi - Tar del Lazio

17 Dicembre 2007 : rinvio

13 Marzo 2008 : Discussione nel merito : pronuncia al 20 Marzo 2008

19 Marzo 2008 : il ricorso ? stato respinto

3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso

4) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano

18 Dicembre 2007 : rinvio

23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti

31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il reato contestato ? stato depenalizzato

5) Decisione Stadio delle Alpi

13 Febbraio 2008 : CdA Juve : nessuna decisione

18 Febbraio 2008 : Comune di Torino : decisione rinviata ad Aprile 2008

18 Marzo 2008 : Cda Juve approva la realizzazione del nuovo stadio da 105 Mln. di Euro

6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio

L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it

7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio

8) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino

23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio

9) Processo Conti Juve : Procura di Torino

18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo

21 Febbraio 2008 : prima risposta alla convocazione di Roberto Bettega

10) Processo Capobianco

12 Marzo 2008 : Chiesta l'archiviazione per il d.s. Fabiani : non ci sono prove di corruzione o di partite accomodate

Denunce annunciate dal Direttore :

1)Azione legale contro Coni e FIGC

Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori.

( annunciata su Tuttosport 19/01/08 )

Querele annunciate dal Direttore :

1) Grasso Aldo

2) Ormezzano Gianpaolo

3) Verdelli Carlo

4) Cannav? Candido

5) Luna Riccardo

6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni )

7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 )

8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 )

9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" )

Querele contro il Direttore :

1)Pasqualin Claudio

L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio.

Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale".

Il procuratore ha cosi' ritirato la querela.

Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli :

1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli

Le Calende Greche - 14 Continua

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Joined: 08-Jul-2006
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Grazie cccp per il riassunto ;) anche se eri comunque stato gi? molto chiaro,come sempre.

Procedi come ritieni pi? opportuno,noi ti seguiremo!

in religioso silenzio

ma ci siamo ;)

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idem come sopra :hunter:

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
in religioso silenzio

ma ci siamo ;)

.quoto

colgo l'occasione per salutare l'immenso CCCP

ciao

.ciao

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Tarallucci e vino - 18

Prima di proseguire ? d?obbligo il ringraziamento a tutti : ? sempre un grande stimolo per me sapere che c?? qualcuno interessato ad approfondire questa nefandezza chiamata ?calciopoli? : grazie ancora, mi fate sentire meno solo.

Ok, tristemente analizzata la sentenza Tar di Moggi andiamo a leggere quella dell?Arezzo in attesa delle altre due sedute che pi? ci riguardano da vicino : GLMDJ e l?Ego di Napoli.

Certo che sono molto curioso di leggere il Tar dell?Arezzo : cosa avranno potuto dire ? come avranno potuto giustificare la penalizzazione dell?Arezzo ?

Prima di proseguire ci tengo a dire cosa ha detto il capitano Antonio Conte sull?argomento : sfruculiato nel recente Bari-Spezia sulla questione Arezzo, il capitano ha risposto : ?Non c?entrano niente queste storie : siamo retrocessi per colpa del presidente Mancini che mi ha esonerato durante il campionato?. Sempre senza peli sulla lingua, il capitano : eh si, che motivi di rivalsa ce n?erano in Bari-Spezia e in alcuni di questi ci c?entriamo anche noi : impegnarsi in Juve-Arezzo e mollare tutto in Juve-Spezia non ? stato molto carino, non ? vero ? Nemmeno ? stato garbato nei confronti di Corradini?vabb? avevamo gi? la serie A in tasca e non ne potevamo pi? di serie B, vabb??.

L?Arezzo a mio parere, non me ne vogliate, ? la squadra pi? penalizzata da calciopoli : vedo gi? il vostro disappunto per cui ? meglio giustificare : certo la Juve ? stata pesantemente penalizzata, ma di carne al fuoco ce n?era tanta; anche la Reggina, per esempio, ? stata pesantemente penalizzata : ma anche l? c?erano intercettazioni coinvolgenti i dirigenti. E l?Arezzo ? Nulla, nulla di nulla : gli vengono dati 6 punti di penalizzazione perch? in una, e sottolineo una, telefonata fra l?assistente arbitrale Titomanlio e Meani ( onnipresente quando si parla di guardalinee ) il primo riferisce di essere stato avvicinato da Mazzei ( designatore dei guardalinee ) per cercare di favorire l?Arezzo nella successiva Salernitana-Arezzo. A nulla sono valsi gli sforzi dei dirigenti dell?Arezzo di confutare il bench? minimo coinvolgimento nella faccenda : ormai la ricostruzione dei fatti ( ?di parte? ) era stata fatta ed anche loro si devono beccare queste conclusioni dall?arbitrato :

?d. un illecito sportivo sussiste a prescindere dalla effettiva alterazione del risultato di una gara, o dal conseguimento di un vantaggio in classifica (art. 6 comma 5 CGS), giacch?, per precisa scelta ordinamentale, la soglia di punibilit? della condotta antisportiva viene anticipata al livello del compimento degli atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica;?

Coronato poi dal successivo punto e :

?e. il materiale probatorio in atti ? sufficiente per ritenere dimostrata la responsabilit? presunta della Ricorrente, ai sensi dell?art. 9 comma 3 del CGS, attesi essenzialmente il significato e le finalit? dei comportamenti posti in essere dai protagonisti della vicenda, mentre non assume rilevo, alla luce delle considerazioni che precedono (punto d), l?effettiva alterazione degli esiti dell?incontro Arezzo-Salernitana;?

Niente male, non ? vero ?

Ne arguiamo che anche per l?Arezzo ? valso l?illecito di pericolo, o meglio a consumazione anticipata, ma, contrariamente a quanto presunto nel nostro caso, nel loro caso tale illecito ? consumato?.da terzi!

Iniziamo la lettura della sentenza del Tar :

?REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Francesco CORSARO Presidente

Giulia FERRARI Componente

Stefano FANTINI Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1308 del 2007 Reg. Gen. proposto dall?A.C. Arezzo S.p.a., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall?ALA. GiovanniPesce, presso il quale ? elettivamente domiciliata in Roma, alla Via XX Settembre n. 1;

CONTRO

- Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Aw.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, presso quest?ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58;

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall?ALA. Alberto Angeletti, presso il quale ? elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 2;

e nei confronti

della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, in persona del legale rappresentante pro tempore, della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, del Collegio arbitrale, in persona del Presidente pro tempore, del Rimini Calcio F.C. S.r.l., dell?U.C. Albinoleffe S.r.l., della A.C. Cesena S.p.a., del Treviso Football Club1993 S.r.l., del Brescia Calcio S.p.a., del Frosinone Calcio S.r.l., del Vicenza Calcio S.p.a., della A.S. Bari S.p.a., della U.S. Triestina Calcio S.r.l., della Spezia Calcio S.r.l., della U.S. Lecce S.p.a., della F.C. Crotone S.r.l., della F.C. Modena S.p.a., della Verona Hellas Football Club S.p.a., del Pescara Calcio S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, soggetti tutti non costituiti in giudizio;?

?miiii, quanta gente si trova contro : mezza serie B, praticamente!

?per l?annullamento

- della decisione resa dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. in data 12/12/2006, che ha confermato la decisione della Corte Federaledella F.I.G.C., pubblicata l?1/9/06 con cui ? stata inflitta alla societ? ricorrente la sanzione di sei punti di penalizzazione nella classifica del campionato italiano di calcio (serie B) da scontare nella stagione sportiva 2006 - 2007;

- della predetta decisione della Corte Federale della F.I.G.C. pubblicata l?1/9/2006;

- della delibera assunta dalla C.A.F. in data 17/8/2006, che ha inflitto all?Arezzo la sanzione di nove punti;

- di tutti gli atti del procedimento sanzionatorio, connessi e presupposti, ed in specie dei provvedimenti di nomina della C.A.F. e della Corte Federale assunti dalla F.I.G.C.;

- nei limiti dell?interesse, dell?art. 32 dello Statuto della F.I.G.C. e dell?art. 21 del codice di giustizia sportiva, nella parte in cui non individuano requisiti oggettivi di nomina alle Corti federali; dell?art. 31 dello Statuto della F.I.G.C. e dell?art. 26 del codice di giustizia sportiva nelle parti in cui non individuano i requisiti di nomina alla C.A.F.; degli artt. 6, V comma, e 9, III comma, del codice di giustizia sportiva, ove si istituisce la fattispecie di responsabilit? presunta in capo alle societ? sportive;?

Riepilogate molto velocemente le sentenze con le relative sanzioni.

?nonch? per il risarcimento del danno cagionato dai provvedimenti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. e del C.O.N.I.;

Visto il ricorso per motivi aggiunti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 7/6/2007, il Cons. Stefano Fantini;

Udito l?Avv. Pesce per la ricorrente, l'Avv.. Medugno per la F.I.G.C. e l'Avv. Angeletti per il C.O.N.I.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.?

Fine dei preliminari.

?FATTO

Con atto ritualmente notificato e depositato la societ? sportiva ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, recanti la comminatoria di una pesante penalizzazione nei propri confronti, a titolo di illecito sportivo, per fatti connessi alla vicenda della c.d. ?calciopoli?, insorta nella stagione calcistica 2005/2006.

Il tutto nasce dall?intercettazione di una telefonata intercorsa il 16/5/05 tra il sig.Titomanlio, designato come guardalinee per la delicata partita Arezzo - Salernitana, disputata il precedente 14/5, e terminata con il risultato di 1 - 0, ed il sig. Meani, dirigente del Milan ed amico del primo, ove si riferisce di un incontro e di una conversazione intervenuta a Coverciano tra il medesimo Titomanlio ed il sig.Mazzei, vicecommissario della CAN ed incaricato della formazione fisica e tecnica degli assistenti di gioco, nel corso della quale il Mazzei avrebbe riservatamente rappresentato al proprio interlocutore di seguire con attenzione la competizione sportiva; nel corso della telefonata, inoltre, il Titomanlio riferisce di un paio di episodi di giuoco da lui segnalati all?arbitro (che non li aveva ritenuti fallosi) inseriti in azioni di gioco che avrebbero potuto portare al pareggio della Salernitana.?

Nonostante non ci siano coinvolgimenti da parte dei dirigenti dell'Arezzo, l'accusa ? che se ne parlano terzi, tu non puoi non c'entrarci, anche in assenza di prove dirette : ovviamente, queste sono tutte cose sostenibili nell'ambito della giustizia sportiva, per la quale ricordo, per la precisioni, che si occupa di provvedimenti disciplinari e basta : tanto che nel Tar di Moggi a pag. 29 viene riportato :

"Come la Sezione ha gi? chiarito (8 giugno 2007 n. 5280), alla giustizia sportiva si applicano, oltre che le regole sue proprie previste dalla normativa federale, per analogia anche quelle dell?istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi. Richiamando anche la giurisprudenza formatasi in tema di ricorsi amministrativi di cui al D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, si ? evidenziata l?inapplicabilit? delle regole processuali di formazione in contraddittorio della prova (tipiche specialmente del processo penale)."

Ok, alla prossima con la formulazione delle motivazioni del ricorso.

Tarallucci e vino - 18 Continua

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Tarallucci e vino - 19

Stiamo analizzando la sentenza Tar dell?Arezzo e nella scorsa puntata abbiamo riepilogato le, sarebbe meglio dire la questione che gli viene contestata : in una intercettazione fra Titomanlio e Meani, il primo confida al secondo di essere stato avvicinato da Bergamo il quale gli avrebbe comunicato che lo cercava Mazzei. Questi gli avrebbe chiesto di favorire l?Arezzo nella partita Arezzo-Salernitana.

Di Titomanlio abbiamo le sue dichiarazioni all?Ufficio Indagini, rilasciate il 10 Giugno 2006 : credo valga la pena di leggerle, cos? avremo un po? pi? chiara la faccenda.

?ricordo che al raduno di Coverciano che precedette Arezzo-Salernitana del 14.5.05, incontrai Bergamo al bar il quale mi disse di rivolgermi a Mazzei che doveva dirmi qualcosa. Non andai in cerca di Mazzei anche perch? negli anni precedenti non ero stato particolarmente considerato dai designatori. [?] fu Mazzei, che durante l?allenamento, mi tir? in disparte dal gruppo e mi disse che per quella settimana sarei dovuto uscire in Serie A. Tuttavia vi era una partita rognosa di serie B, Arezzo-Salernitana e che questi volevano un assistente esperto. Non capii e non chiesi a Mazzei a chi alludesse quando parlava di questi. Mazzei mi disse di non fare parola della conversazione con lui avuta con l?arbitro e l?altro assistente. Preciso che da Coverciano mi mossi direttamente alla volta di Arezzo. Pensai che quanto dettomi da Mazzei sulla gara Arezzo-Salernitana fosse solo una scusa per giustificare il fatto che non ero stato designato per una gara di serie A.?

Bene, ora le sue impressioni sulla telefonata con Meani.

?conosco Leonardo Meani da quindici anni, poich? anche lui proviene dal mondo arbitrale. Quando nella telefonata 9556 del 16.5.2005 dico a Meani che la vittoria era necessaria?gli ha spianato la strada non riesco a capire a che cosa alludessi.?

Pu? capitare, no, di non ricordarsi cosa si era detto?

?Quando mi riferisco a Luci intendo dire che l?osservatore non mi aveva mosso alcun rilievo. Quando dico c?era il rischio che pareggiasse intendo dire che ho alzato la bandierina per sbandierare quello che noi chiamiamo un mezzo fallo, per evitare che l?azione potesse proseguire con un gol contestato?

Qui si ? ricordato?

?Quando riferisco parte del mio colloquio con Luci che mi rimprovera di essere andato su con la bandierina parecchie volte e dico al Meani che non potevo mica dire ( al Luci ) sta attento che stanno premendo voglio intendere che ho sbandierato due volte per due falli in attacco della Salernitana; la seconda volta con un contestuale fischio arbitrale. Ritengo che il Luci nell?occasione possa essersi lamentato del fatto che abbia peccato di protagonismo sovrapponendo, nella mia seconda segnalazione, il mio intervento a quello arbitrale. [ ? ] confermo che nella telefonata dissi al Meani indecente, riferendomi alla situazione di ingiustificato privilegio che esisteva all?epoca nella CAN?

Nelle dichiarazioni di Meani all?Ufficio Indagini in mio possesso non gli sono state fatte domande su questa telefonata con Titomanlio n? su Arezzo-Salernitana.

Prima di procedere, voglio riproporvi la prima parte delle dichiarazioni di Titomanlio all?Ufficio Indagini : so che si parla di altro, ma credo sia importante sapere come viene da lui ricostruito il sorteggio arbitrale, o no ?

?Ricordo il periodo in cui le palline venivano estratte da Bergamo e Pairetto. Ricordo anche il periodo in cui una delle palline veniva estratta dal giornalista ( ricordo in particolare Angelo Pesciaroli ). Dopo non abbiamo pi? assistito perch? mentre si faceva il sorteggio noi ci stabamo allenando. Quando ho assistito ai sorteggi veniva prima estratta la pallina della partita e, poi, quella dell?arbitro. Tra una estrazione e l?altra intercorreva qualche secondo. Posto che a volte si cambiava giornalista per ogni estrazione, questi si doveva alzare dalla sedia della platea a raggiungere il tavolo della commissione dove provvedeva ad estrarre la pallina dell?arbitro, quando era stata gi? estratta e letta la pallina della gara. Questo mio ricordo fa fede fino alla stagione 2003/04, posto che nella stagione successiva non ho pi? assistito.

Il giornalista non veniva predesignato ma veniva scelto al momento dai presenti. I giornalisti si alternavano ad ogni estrazione. Penso di poter ricordare con certezza che i giornalisti intervenissero quasi esclusivamente per le gare messe in prima fascia. [ ? ] Non ho mai visto da vicino n? tanto meno toccato le palline. Mi ricordo solo che erano colorate di colori sgargianti ed il mio punto di osservazione non mi consentiva di constatarne lo stato di conservazione. [ ... ] Mazzei ci ha sempre detto che proponeva le nostre designazioni a Bergamo e Pairetto che avevano la decisione finale in merito. Dopo circa mezz?ora dal sorteggio Mazzei veniva fuori dalla segreteria di Coverciano comunicandoci le nostre designazioni. Quando non eravamo a Coverciano era l?arbitro ad avvertirci.?

Interessante, no ? Abbiamo la conferma, riportata da fonti ufficiali pi? volte ma spesso ignorata dai cosiddetti giornali, che il sorteggio coinvolgeva giornalisti scelti a caso. Certo che ripensando alla sentenza Tar di Moggi in cui viene configurata la presenza di una rete di connivenza far istituzioni e classe arbitrale atta ad intervenire al momento opportuno, ci si chiede come si potesse fare affidamento su un sorteggio cos? congegnato : un?idea ce l?ho : forse, non aveva importanza quale arbitro scegliesse il giornalista, tanto erano tutti nelle nostre mani, non ? vero ?

Bene, abbiamo divagato un po?, ma come vedete, anche dalle dichiarazioni di tal Titomanlio all?Ufficio Indagini ricaviamo elementi apprezzabili.

Continuiamo ora con le motivazioni del ricorso dell?Arezzo.

?1) Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge; violazione dell?art. 25, I comma, della Costituzione; nullit? radicale del procedimento.

L?art. 25 della Costituzione impone che siano predeterminati con una norma primaria i meccanismi di individuazione del giudice e che essi non siano soggetti al potere discrezionale di una qualunque Autorit?.

Nel caso di specie nessuno di tali requisiti sussiste; alla scelta del giudice si ? provveduto post factum, e non gi? nell?esercizio di un?attivit? vincolata, ma sulla base di una decisione fondata sull?intuitus personae.

Il principio della precostituzione del giudice per legge non si limita all?identificazione dell?ufficio giudiziario, ma si estende anche all?individuazione del giudice - persona fisica componente dell?organo giudicante.

N? lo statuto della F.I.G.C., n? il codice di giustizia sportiva prevedono criteri di nomina dei giudici sportivi, tanto della Corte federale, quanto della C.A.F. ?

E? chiaro qui a cosa si riferisce l?avvocato dell?Arezzo, no ? Noo ? Ve lo devo ricordare ? Ma ai due provvedimenti, il 14 e il 15, del 16 giugno 2006 del Commissario Straordinario! Succintamente, li ricordiamo :

?COMUNICATO UFFICIALE N. 14

Il Commissario Straordinario

-preso atto della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.06.2006, con la quale si ? stabilito il divieto assoluto per i magistrati di ricoprire incarichi in seno agli Organi della Giustizia Sportiva;

- considerato che, in virt? di detta decisione, si rende allo stato necessario provvedere alla nomina del Primo Presidente della Commissione d?Appello Federale;

-visti l? art. 31 dello Statuto Federale e l?art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di nominare Primo Presidente della Commissione d?Appello Federale il Prof. Cesare Ruperto Restano in carica tutti gli altri componenti della Commissione d?Appello Federale che non svolgono attivit? di magistrato ordinario.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2006?

e il

?COMUNICATO UFFICIALE N. 15

Il Commissario Straordinario

-preso atto della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.06.2006, con la quale si ? stabilito il divieto assoluto per i magistrati di ricoprire incarichi in seno agli Organi della Giustizia Sportiva;

- considerato che, in virt? di detta decisione, si rende allo stato necessario integrare la Commissione d?Appello Federale con alcuni Componenti;

-visti l? art. 31 dello Statuto Federale e l?art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di nominare Componenti della Commissione d?Appello Federale i Sigg.ri:

Avv. Riccardo CONTE

Prof. Avv. Francesco DELFINI

Prof. Avv. Pierfrancesco GROSSI

Avv. Gianfranco IADICOLA

Pres. Michele LO PIANO

Dott. Giuseppe MARZIALE

Restano in carica tutti gli altri componenti della Commissione d?Appello Federale che non svolgono attivit? di magistrato ordinario.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2006?

Avranno anche una loro giustificazione in ambito di giustizia sportiva, ma, a parere dell?avvocato dell?Arezzo, violano l?art.25 della Costituzione Italiana in relazione alla precostituzione del giudice.

?2)Violazione dell?art. 102, II comma, della Costituzione; violazione del divieto di istituire giudici straordinari; violazione dell?art. 111 della Costituzione; nullit? radicale del procedimento.

Giudice straordinario ? quello costituito dopo che si ? verificata la vicenda da giudicare.

Nella fattispecie in esame, ? successo che un ufficio che non esiste secondo l?organizzazione giudiziaria stabile dell?ordinamento sezionale ? stato creato adhoc, post factum.?

Aggravio del punto 1).

?3)Violazione dell?art. 51 del c.p.c.; violazione dell?art. 111, II comma, dellaCostituzione e dell?art. 6 della C.E.D.U. del 14/11/1950, resa esecutiva in Italia con la legge 4/8/1955, n. 848; nullit? radicale delle decisioni assunte nella fase procedimentale.

I giudici che hanno concorso a comporre gli organi che hanno deciso nella presente vicenda di giustizia sportiva non erano imparziali, in ragione delle modalit? della loro designazione, e dunque avrebbero dovuto astenersi, alla stregua di quanto disposto dall?art. 51 del c.p.c.

In quanto nominati intuitu personae, senza criteri predeterminati e senza motivazione, i giudici designati dall?Autorit? possono avere subito un?indebita influenza.

La violazione dell?obbligo di astensione per ?interesse diretto? nella causa determina la nullit? delle deliberazioni assunte con il concorso dei giudici che vi si sono sottratti.?

In effetti, qual ? il criterio con il quale Guidone Rossi ha scelto Ruperto e gli altri giudici della C.A.F. ?

I punti delle motivazioni del ricorso sono 10 : ne abbiamo elencati solo 3, ma abbiamo fatto un?ampia introduzione. Per evitare inutili pesantezze, si continua nella prossima puntata.

Tarallucci e vino - 19 Continua

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Tarallucci e vino - 21

Ancora qualche nota preliminare e poi si pu? cominciare a leggere le motivazioni della sentenza del Tar al ricorso dell'Arezzo.

?Va ancora considerato che la Federazione non ha acquisito ulteriori prove rispetto alla intercettazione della telefonata tra Meani e Titomanlio; il che appariva invece doveroso in considerazione di un quadro probatorio confuso, debole e contraddittorio.?

Questa constatazione la fa ovviamente l'Arezzo, nel vano tentativo di giustificare l'insufficienza, in termini di prova, delle intercettazioni ove esse fossero prive di riscontri : secondo me, o il Tar non gli risponde proprio o gli risponde riportando la famosa estrapolazione delle sentenze sportive : "Le intercettazioni non sono di per s? prove, ma lo diventano a seguito di interpretazione critica bla bla bla"

?Si sono costituiti in giudizio il C.O.N.I. e la F.I.G.C. eccependo, nel loro insieme, l?inammissibilit? del ricorso anzitutto per difetto di giurisdizione dell?adito giudice amministrativo vertendosi al cospetto di una sanzione disciplinare sportiva, consistente nella penalizzazione in classifica, [?]?

Solita noiosa posizione delle istituzioni sportive : la reiterata disconoscenza della Legge 280/03 secondo me va oltre l?eventualit? di inammissibilit? delle ipotesi previste da tale legge : la posizione che loro vanno a sostenere al Tar ? sempre la stessa : difetto di giurisdizione poich? trattasi di provvedimento disciplinare, e basta. Ma la legge ? composta da quattro articoli all?interno dei quali si cerca di inquadrare l?autonomia del Codice di Giustizia Sportiva e quando invece ricorre l?eventualit? di poter ricorrere al giudice amministrativo : perch? non abbozzare un tentativo di opposizione ai motivi che hanno indotto un tesserato a rivolgersi al Tar ? Perch? glissare sul fatto che la legge prevede comunque la salvaguardia della cosiddetta ?clausola compromissoria? ?

?[?] e poi perch? trattasi di pronuncia arbitrale impugnabile solamente per vizi della volont? ove ritenuta arbitrato irrituale, ovvero nei limiti dell?art. 829 del c.p.c. ove ritenuta arbitrato rituale, [?]?

Attenzione : qui loro fanno presente che l?atto impugnato ? il lodo della Camera Arbitrale del Coni : in quanto tale, eccepiscono che detto atto non sia amministrativo ma ?arbitrale? e quindi, solo ove lo si ritenesse un atto arbitrale ?irrituale? ai sensi dell?art. 829 del Codice di Procedura Civile, esso pu? essere impugnato solo per vizi di volont? : questa storia ha dell?eccezionale : come abbiamo visto, avendo letto tutti gli arbitrati, vi sono dei lodi che decidono situazioni importanti ( a titolo di esempio, valga per tutti il lodo Diego Della Valle, l?unico che arriva con illecito sportivo che la Camera di Conciliazione ed Arbitrato del Coni provveder? a cancellare ) : quello che sostengono Federazione e Coni ? che tali atti non possano essere portati davanti al Tar in quanto provvedimenti disciplinari; ma se proprio insisti e decidi di portare la questione al Tar, allora ti dico che gli atti che produce la Camera di Conciliazione ed Arbitrato del Coni non sono atti amministrativi, ma ?arbitrali? per cui impugnabili, ove ricorra l?ipotesi di irritualit?, solo per vizi di volont?; capisco che un avvocato abbia per compito quello di difendersi; per? seguendo il ragionamento proposto ne consegue che gli atti che produce la Camera Arbitrale del Coni sono per sua natura pressocch? insindacabili, li devi subire e zitto : ma vi pare possibile sostenere questa tesi ?

?[?] ed ancora eccependo l?inammissibilit? parziale del ricorso principale (ed in particolare delle prime quattro censure), ove l?atto impugnato sia ritenuto un provvedimento amministrativo in ragione del mancato rispetto della regola del c.d. vincolo dei motivi, [?]?

Altra furbata : quella di dire che non si ? concluso l?iter di giustizia sportiva : ripeto che pi? volte la Camera di Conciliazione ed Arbitrato del Coni ( e si sottolinea del Coni ) si ? espressa sull?argomento confutando il fatto che la camera arbitrale sia da considerarsi un ?terzo? grado di giustizia sportiva : ne consegue che alla Corte Federale si esaurisce l?iter sportivo e poi si pu? ricorrere al Coni e/o al Tar.

?[?] e comunque l?infondatezza nel merito del ricorso principale e dei motivi aggiunti;?

In ogni caso, il ricorso ? da ritenersi infondato. Punto. Motivi ? Non ce ne sono : ? infondato, e basta!

?il C.O.N.I. ha altres? eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nell?assunto della non imputabilit? al medesimo del lodo arbitrale ai sensi di quanto disposto dall?art. 19, ultimo comma, del regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.?

Qui il Coni si gioca un?altra carta losca : ai sensi dell?art.19 del suo regolamento, gli atti della Camera di Conciliazione ed Arbitrato non sono da considerarsi imputabili n? al Coni e nemmeno alla Camera Arbitrale : il responsabile ? il Collegio giudicante o, se collegio non ve n'?, dall'arbitro unico : mah!

?All?udienza del 7/6/2007 la causa ? stata trattenuta in decisione.?

Si comincia, finalmente!

?D I R I T T O

1. - Deve essere preliminarmente disattesa l?eccezione di inammissibilit? del ricorso per difetto di giurisdizione dell?adito giudice amministrativo, sollevata dalla F.I.G.C. nell?assunto che oggetto del gravame ? una sanzione disciplinare sportiva (consistente nella penalizzazione in classifica), destinata ad esaurire i propri effetti nell?ambito dell?ordinamento settoriale, con conseguente irrilevanza per l?ordinamento statale, alla stregua anche di quanto disposto dall?art. 2 della legge 17/10/2003, n. 280.?

Come al solito, la prima eccezione che si va a valutare ?, ovviamente, il difetto di giurisdizione addotto da Coni e FIGC. Vediamo che dice il Tar.

?Non ignora il Collegio la seriet? degli argomenti difensivi posti a sostegno dell?eccezione di difetto di giurisdizione, ed in particolare ? consapevole della opinabilit? di un criterio che fonda, in ultima analisi, la competenza giurisdizionale sugli effetti indiretti che possono scaturire dall?applicazione di una sanzione sportiva.?

Leggete bene, perch? questa ? l?unica eccezione dove il Tar si esprime tranquillamente, dovendo difendere s? stesso. Nella fattispecie, il Tar fa presente che la Legge 280/03 in effetti ? opinabile e si evincerebbe la competenza giurisdizionale dagli effetti indiretti che una sanzione disciplinare comporta. Si capisce che non ? facilissimo capire quando una cosa del genere possa ricorrere.

?Purtuttavia la Sezione ha finora riconosciuto, ancorch? implicitamente, la propria giurisdizione, pure in fattispecie similari concernenti l?impugnativa di sanzioni disciplinari (anche connesse alla vicenda di ?calciopoli?) da parte di societ? sportive, sulla base di un?interpretazione estensiva del combinato disposto dell?art. 1, II comma, e dell?art. 2, I comma, lett. b), della legge n. 280/03, con la conseguenza che prevalenti ragioni di coerenza sconsigliano (tanto pi? alla luce del contenuto della decisione) di sottoporre a revisione il proprio precedente indirizzo (cfr., ad esempio, T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 1/9/2006, n. 7910).?

Il Tar fa presente che gi? in altre situazioni analoghe si ? definito competente e quindi non pu? prendere una decisione diversa ?per ragioni di coerenza?.

?Ci?, ? evidente, nella considerazione che non pu? negarsi, come dimostra, del resto, proprio la vicenda dell?Arezzo, che, per effetto della penalizzazione, ? incorso nella retrocessione nella serie inferiore, una rilevanza per l?ordinamento giuridico statale di situazioni giuridiche soggettive geneticamente connesse con la penalizzazione irrogata dall?ordinamento sportivo.?

Quindi per il Tar, l?effetto indiretto a seguito della sanzione disciplinare dal quale si pu? evincere la tua competenza ai sensi della legge 280/03 ? dato dal fatto che l?Arezzo ? retrocesso per via di quei sei punti in meno. Di passaggio, vi ricordo che nel caso di Moggi, l'applicabilit? era data dalle sue dimissioni dalla Juve, dalle sue dimissioni da tesserato nonch? dai danni alla persona causati dalla sanzione disciplinare.

Dunque, questo ? il senso del comma 2 dell'art.1 della legge 280/03, che riporto :

"Art. 1. Principi generali

[...]

2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo."

Ok ? Quindi vi ? applicazione della legge 280/03 ove ricorrano effetti indiretti derivanti dalle sanzioni disciplinari applicate dalla giustizia sportiva rilevanti per la giustizia ordinaria.

Proseguiamo il Tar dell'Arezzo :

?2. - Deve poi essere esaminata l?ulteriore eccezione di inammissibilit? fondata sulla natura giuridica della decisione emessa dal Collegio arbitrale, e che ha come corollario anche la richiesta di estromissione dal giudizio del C.O.N.I.?

Passaggio importante : il Tar ? chiamato ad esprimersi sulla natura dei lodi emessi dalla Camera Arbitrale del Coni ( che vengono considerati da Federazione e Coni come atti ?arbitrali? e non amministrativi ) e la posizione del Coni in relazione all?art.19 del regolamento della Camera (che stabilisce quale responsabile degli atti non il Coni n? la Camera Arbitrale ma il Collegio giudicante)

?A questo riguardo, le parti resistenti assumono che l?atto impugnato ha natura arbitrale, trovando tale tesi ulteriore conferma nella considerazione che la controversia, di per s? non arbitrabile ai sensi dell?art. 27, III comma, dello Statuto federale all?epoca vigente, sia stata portata alla cognizione della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport a seguito di uno specifico accordo compromissorio, e quindi di un?investitura ad hoc.?

Viene considerato che l?atto impugnato dall?Arezzo alla fine ? quello della Camera Arbitrale del Coni : in quanto tale, tale atto non va considerato amministrativo, per cui impugnabile al Tar, ma ha natura arbitrale, e quindi non impugnabile al Tar : questa, ovviamente, la tesi di Federazione e Coni.

?Ritiene il Collegio che anche tale eccezione, pur nella problematicit? delle questioni giuridiche evocate, debba essere disattesa.?

Il Tar non accoglie l?eccezione : sentiamone le motivazioni.

?Anzitutto, la documentazione versata in giudizio non consente di evincere una specifica natura del lodo arbitrale, oggetto del presente gravame, in quanto dal medesimo si evince solamente, a fronte dell?istanza arbitrale presentata dall?A.C. Arezzo, una declaratoria di ammissibilit? della medesima, nell?assunto, tra l?altro, che la F.I.G.C. non ha contestato la competenza ed anzi ha successivamente presentato la dichiarazione del Commissario straordinario, legale rappresentante pro tempore, di ?espressa accettazione dell?arbitrato, anche in deroga a quanto previsto dall?art. 27 St. F.I.G.C.?.?

Allora :

1.Dalla documentazione presentata (!?!) non si evince la natura dell?atto impugnato

2.In ogni caso, la FIGC, accettando l'arbitrato, ha implicitamente riconosciuto la competenza della Camera Arbitrale del Coni

3.La FIGC ha addirittura presentato la dichiarazione del Commissario straordinario ( Guidone nostro ) di espressa accettazione dell?arbitrato.

Per cui :

?La stessa ?istanza di arbitrato? non permette di prefigurare un accordo compromissorio non inquadrabile nella ordinaria procedura arbitrale prevista dall?ordinamento sportivo in forza della clausola compromissoria, e configurata come ultima fase della c.d. ?pregiudiziale sportiva?.

Ricondotta in questi limiti, la questione della natura giuridica del lodo arbitrale assume i connotati del d?j? - vu.?

Inoltre, si fa presente che aver presentato istanza di arbitrato non configura la violazione della clausola compromissoria. Ne consegue che :

?Senza ripercorrere tutte le tappe della giurisprudenza, ? sufficiente ricordare come la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025 abbia ritenuto che le decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato, organo cui compete, ai sensi dell?art. 12 dello Statuto del C.O.N.I., la pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati, previo esaurimento dei ricorsi interni alla singola Federazione, non costituiscono lodo arbitrale, ma rappresentano la pronuncia in ultimo grado della giustizia sportiva ed hanno il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo; con la conseguenza che nei confronti delle suddette decisioni, seppure emesse con le forme e le garanzie del giudizio arbitrale, non vige la limitazione dei mezzi di impugnazione previsti dall?art. 829 del c.p.c. per i lodi arbitrali.?

Conclusione : i lodi emessi dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato del Coni sono atti amministrativi.

?La Sezione, non condividendo l?ipotesi ricostruttiva di un?attivit? amministrativa in forma arbitrale, con la sentenza 7/4/2005, n. 2571, ? pervenuta alla diversa opzione ermeneutica che ravvisa nella decisione della Camera un lodo irrituale, con conseguente esclusione di un sindacato pieno da parte del giudice statale, che ? peraltro consentito nei confronti del provvedimento amministrativo originario, adottato dalla Federazione o dal C.O.N.I.

Peraltro con la successiva decisione 9/2/2006, n. 527, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha ribadito il proprio orientamento, confermando la tesi della natura amministrativa del giudizio della Camera di Conciliazione e Arbitrato, essenzialmente in ragione del natura di interesse legittimo della posizione giuridica azionata e della incompromettibilit? in arbitri di tali posizioni giuridiche soggettive?

Inoltre, i lodi della Camera di Conciliazione ed Arbitrato del Coni non sono da considerarsi ?irrituali?.

?Spettando al giudice d?appello la funzione nomofilattica, strumentale rispetto al valore imprescindibile della certezza del diritto, in assenza di elementi nuovi, che diano alimento all?attivit? ermeneutica, ritiene il Collegio di dover conformarsi al dictum del Consiglio di Stato in ordine alla natura amministrativa della decisione della Camera arbitrale.

Ci? impone anzitutto di disattendere l?eccezione di inammissibilit? del ricorso, argomentata dalle parti resistenti nella duplice prospettiva che si tratti di lodo rituale, ovvero irrituale.?

Ok ? Il Tar ritiene i lodi della Camera di Conciliazione ed Arbitrato atti amministrativi rituali per cui assolutamente assoggettabili al giudizio del Tar.

?Al contempo, deve peraltro essere precisato come la configurazione in termini di provvedimento amministrativo della decisione del Collegio arbitrale non comporti l?inammissibilit? del ricorso principale (e conseguenzialmente anche dei motivi aggiunti, di ?prima generazione?) per la mancata evocazione in giudizio della Camera arbitrale, od, ancora, del Collegio arbitrale.?

Sorge un piccolo problema : avendo ritenuto i lodi arbitrali atti amministrativi, ne consegue che non ? presente il soggetto che lo ha emesso, ovvero la Camera arbitrale o, almeno, il Collegio arbitrale.

?Ed invero, sotto questo profilo, in disparte la considerazione che apparirebbe ben strano evocare in giudizio come contraddittore l?organo che ha deciso, in sede di riesame giustiziale, su di un reclamo amministrativo, si deve comunque considerare che seppure l?art. 19 del regolamento camerale, al quinto comma, dispone che il lodo ? imputabile esclusivamente al Collegio arbitrale o all?arbitro unico, ed in nessun caso pu? essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I., ci? non pu? automaticamente valere a configurare detto organo come Autorit? resistente, occorrendo, verosimilmente, allo scopo, un?autorizzazione legislativa al conferimento di una potest? pubblicistica.?

E? proprio l?art.19 del regolamento della Camera che stabilisce quali responsabili il Collegio arbitrale o l?arbitro unico, affermando al contempo che gli atti non possono essere considerati atti della Camera o del Coni : comunque, quest?art.19 ? incredibile : ma per chi lavorano il Collegio arbitrale o l?arbitro unico quando emettono le sentenze, per se stessi ?

?In ogni caso, come statuito, nella materia in esame, dalla gi? richiamata decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 527/2006, in applicazione analogica della disciplina concernente i ricorsi amministrativi, seppure ?la decisione del ricorso gerarchico (proprio od improprio), specialmente quando ? confermativa del provvedimento impugnato, sostituisce ed assorbe il provvedimento stesso, va anche rilevato che, nella giurisprudenza amministrativa si ? sempre ritenuto che, nel caso di successivo esperimento della tutela giurisdizionale, si determinano effetti devolutivi che consentono al giudice non solo di pronunciarsi sulla decisione gerarchica, ma altres? di sindacare il provvedimento sottostante (con conseguente carenza di interesse alla contestazione dei vizi propri della decisione giustiziale quando siano dedotti, con effetto devolutivo, vizi, in astratto risolutivi per la soddisfazione dell?interesse del ricorrente, che affettano il provvedimento sottostante) considerando legittimo contraddittore l?autorit? che ha emanato il provvedimento impugnato e non quella che ha adottato la decisione giustiziale?.

Nella vicenda controversa appare dunque inequivoco come contraddittore necessario sia la F.I.G.C.?

La giurisprudenza amministrativa consente di considerare legittimo contraddittore l?autorit? che ha emanato il provvedimento impugnato, ergo la FIGC! A rigore ci sarebbe dovuto essere il Collegio arbitrale del quale si sta discutendo l?atto impugnato, ma va bene lo stesso : ? presente la FIGC il cui atto della Corte Federale ? stato impugnato nella Camera Arbitrale, ops, scusate, ? stato discusso dal Collegio arbitrale!

Sulla stessa questione, lo stesso tribunale nel caso della sentenza Moggi si era espresso invece cos?, in sostanza accogliendo l?istanza del Coni di delegittimazione passiva. Ve lo riporto :

?2. Deve essere invece accolta l?eccezione sollevata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, non essendo a questi imputabile alcuno degli atti impugnati. Ed invero, l?art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. configura la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport come un organo non amministrativo ma arbitrale, rispettoso dei principi di terziet?, autonomia ed indipendenza di giudizio; a ci? si aggiunga che l?art. 20 del regolamento della Camera significativamente precisa che ?il lodo ? imputabile esclusivamente all?organo arbitrale. In nessun caso il lodo pu? essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I.? (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571).?

In pratica, nel Tar di Moggi ci si ferma alla delegittimazione del Coni : nel caso del Tar dell?Arezzo si va oltre e, poich? non ? presente il Collegio arbitrale o l?arbitro unico, viene riconosciuto come organo resistente no, non il Coni : la Federazione!

Ricorso che leggi, sentenza che trovi!

Tarallucci e vino - 21 Continua

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Per lo "spirito" che aleggia sul Tar del Lazio, leggendo l'analisi delle sentenze Moggi-DeSantis-Arezzo, per i ricorsi di giulemani ed ego di napoli la vedo gnara... si lotta contro una mafia giuridico-sportiva impressionante...la sensazione che si ha ? di avere di fronte uno che gi? in partenza ? istruito a darti contro, e fa di tutto per provare a giustificarlo...La cosa che mi ha lasciato basito ? che quasi sempre, in due-righe-due, il Tar liquida le questioni sulla interpretazione delle intercettazioni, che sono il nocciolo di calciopoli, e si perde in pagine e pagine di tecnicismi e sofismi giuridici assurdi...

mah...

ciao

Marcello

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Per lo "spirito" che aleggia sul Tar del Lazio, leggendo l'analisi delle sentenze Moggi-DeSantis-Arezzo, per i ricorsi di giulemani ed ego di napoli la vedo gnara... si lotta contro una mafia giuridico-sportiva impressionante...la sensazione che si ha ? di avere di fronte uno che gi? in partenza ? istruito a darti contro, e fa di tutto per provare a giustificarlo...La cosa che mi ha lasciato basito ? che quasi sempre, in due-righe-due, il Tar liquida le questioni sulla interpretazione delle intercettazioni, che sono il nocciolo di calciopoli, e si perde in pagine e pagine di tecnicismi e sofismi giuridici assurdi...

mah...

ciao

Marcello

Ed ? sulla base di queste tue considerazioni, con le quali concordo pienamente, che mi preoccupo dell'esito dei ricorsi di Giulemani, del processo di Napoli, ecc.

E' scoraggiante come sia tutto gi? preconfezionato.

Chi mai potr? demolire quelle sentenze-farse dell'estate 2006?

Non sono un esperto di diritto, seguo le discussioni di cccp e di tutti i fratelli che su questo forum masticano bene la giurisprudenza e mi scoraggio: vedo che c'? un'organizzazione molto pi? grande di noi juventini, contro la quale sono anche tar, Consiglio di Stato, ...

Ragazzi, la vedo dura.

Buon 5 maggio a tutti!

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Vi ringrazio sempre per i vostri commenti, costituiscono per me un "plafond" di consapevolezza molto importante.

Si, concordo con voi : mi aspettavo molto di pi? dal Tar, almeno in termini di "oggettivit?", visto che il Tar si occupa di verificare la formalit? di un atto amministrativo. Un attimo per?, non vorrei essere frainteso : non ? che io volevo ragione a tutti i costi, questo no : per? mi sarebbe piaciuto leggere sentenze "cristalline" : guarda tu qua dici cos?, per? la legge dice cos?, etc.

Invece a cosa assistiamo ? C'? uno "stacco" nettissimo, almeno a me sembra cos?, fra la giustificazione della propria legittimit? a seguito dei soliti ricorsi di FIGC e Coni e il non accoglimento delle motivazioni dei ricorrenti. Mi spiego :

Giustificazione della legittimit? del Tar

Ovviamente, il Tar fa presente la legge 280/03 per giustificarsi. Ma ben sa che devono ricorrere le condizioni per la sua applicabilit?. Come abbiamo visto proprio nella scorsa puntata, queste condizioni ricorrono se, dalle sanzioni disciplinari adottate dai tribunali sportivi, vi sono effetti indiretti rilevanti per la giurisdizione ordinaria. In tutt'e tre le sentenze, ricorrono :

1) De Santis

In questo caso, fanno prima : poich? il ricorso ? stato ritenuto inammissibile ( si, ma dopo... ), inutile perdere tempo con i ricorsi di FIGC e Coni. Ecco cosa scrive il Tar :

"Risultando il ricorso infondato nel merito, per economia di giudizio, pu? prescindersi dall?esame delle preliminari eccezioni di improcedibilit?, inammissibilit? ed irricevibilit? prospettate dalla Federazione e dal C.O.N.I., la cui risoluzione implicherebbe, onde pervenire ad un esito sistematicamente equilibrato e costituzionalmente compatibile, un complesso percorso di approfondimento ermeneutico."

2) Moggi

In questo caso come effetto indiretto viene riconosciuto che :

"Si ? gi? detto che le sanzioni in questione, per la loro natura, assumono rilevanza anche al di fuori dell?ordinamento sportivo ? e quindi a prescindere dalle dimissioni rassegnate dal ricorrente dalla carica di direttore generale della F.C. Juventus s.p.a. e dalla richiesta ed ottenuta cancellazione dall?Elenco speciale dei Direttori sportivi - ove solo si considerino non soltanto i riflessi sul piano economico (il ricorrente potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo risarcitorio, sia alla soc. F.C. Juventus, societ? quotata in borsa, che ai singoli azionisti) ma anche e soprattutto il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalit? del soggetto in questione in tutti i rapporti sociali.

Dunque, le impugnate sanzioni disciplinari sportive, in s? considerate, sono certo rilevanti per l'ordinamento sportivo, ma impingono altres? su posizioni regolate dall'ordinamento generale, onde la relativa tutela spetta a questo giudice, nella propria competenza esclusiva di cui all?art. 3, primo comma, D.L. n. 220 del 2003, pena la violazione dell?art. 24 della Costituzione."

Per motivare la propria legittimit?, si ricorre addirittura alla valutazione del "disvalore" nei rapporti sociali derivanti dalla sanzione. Eppure si potrebbe anche obiettare che Moggi non si dimette n? dalla Juve n? dalla Federazione a seguito della sanzione disciplinare : lo fa ben prima, giusto ?

3) Arezzo

Anche in questo caso, ricorrono le condizioni :

"Ci?, ? evidente, nella considerazione che non pu? negarsi, come dimostra, del resto, proprio la vicenda dell?Arezzo, che, per effetto della penalizzazione, ? incorso nella retrocessione nella serie inferiore, una rilevanza per l?ordinamento giuridico statale di situazioni giuridiche soggettive geneticamente connesse con la penalizzazione irrogata dall?ordinamento sportivo."

In questo caso, l'effetto indiretto ? la retrocessione, che viene valutata rilevante ai fini della giurisdizione ordinaria.

Quindi, come si vede argomenti "strampalati" ma pur sempre ricollegabili ad una qualche legge.

Questo atteggiamento non ? riscontrabile nelle inammissibilit? delle motivazioni dei ricorrenti.

Faccio un esempio, tratto dal Tar di Moggi :

"7. Priva di pregio ? anche la censura, sempre dedotta con il secondo motivo di ricorso, con la quale si afferma che, illegittimamente, di tutte le intercettazioni raccolte solo alcune sono state utilizzate. La scelta di talune conversazioni anzich? di altre avrebbe portato ad una visione distorta dell?intera vicenda.

Rileva il Collegio che le intercettazioni raccolte, stante il loro inequivoco tenore, sono certamente sufficienti a supportare l?intero impianto probatorio con la conseguenza che, ove pure ne fossero state aggiunte altre, la conclusione non muterebbe."

A quale norma si ? fatto ricorso in questo caso ? Vengono invece fatte due valutazione di mero giudizio :

1) "Stante il loro inequivoco tenore"

2) "Ove se ne fossero aggiunte altre, la conclusione non muterebbe"

E' solo un esempio, ma leggendo le sentenze ne avrete colti senz'altro molti altri. Ecco ? da questo modo di procedere che non sono convinto. E lo sono ancor di meno, quando sento affermare delle cose come questa :

"La Sezione ha avuto recentemente occasione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 8/6/2007, n. 5280) di ricordare come le decisioni degli organi di giustizia sportiva in questa sede gravati siano l?epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non gi? giurisdizionali, s? che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo."

Oops, questa ? una anticipazione della prossima puntata in preparazione ;-)

Che dire di questo bel passaggio in cui ci si rif? alla giurisprudenza amministrativa per affermare che "non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo" : sapete che vuol dire ? E' inutile che ti appelli a situazioni grossolane verificatesi nei processi sportivi ( il brano di cui sopra ? tratto dalla discussione sul giudice precostituito ) : nei processi sportivi, ergo amministrativi non si applicano le garanzie del processo! Converrete che le giustificazioni sulla legittimit? erano di ben altro tenore, giusto ?

Sempre Forza Juve

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Tarallucci e vino - 22

Lo so, lo so : la puntata precedente ? stata molto pesante : per?, nella discussione se gli atti che produce la Camera arbitrale del Coni siano o meno atti amministrativi o arbitrali; se tali atti siano irrituali o meno; se i responsabili di tali atti siano il Collegio che lo ha emesso o la Camera stessa e, in ultima analisi, il Coni, il Tar si comporta da Tar, almeno mi sembra : il Tribunale Amministrativo Regionale non ? un tribunale di giudizio : esso si dovrebbe occupare della valutazione della formalit? dell?atto impugnato : nelle questioni fin qui poste mi sembra che lo faccia : riferimenti ad articoli, a leggi, a sentenze gi? emesse, anche del Consiglio di Stato. Speriamo che quando affronter? le questioni poste dall?Arezzo si comporti analogamente : ho per? poche speranze, dettate dall?aver gi? letto la sentenza De Santis e quella Moggi. Andiamo avanti, comunque.

?3. - Diverso spessore, nel descritto background pubblicistico, viene invece ad assumere l?ulteriore eccezione di inammissibilit? del ricorso con riguardo al c.d. vincolo dei motivi, in ragione del quale non potrebbero trovare ingresso in questa sede le prime tre censure del ricorso principale, con le quali si deducono vizi procedimentali, nonch? la quarta censura concernente l?impugnativa dell?art. 9, III comma, del codice di giustizia sportiva, ossia della norma che prevede la responsabilit? presunta, in quanto non previamente dedotte in sede amministrativo ? arbitrale.

L?eccezione merita sostanziale condivisione.?

Ahia, si comincia male : non appena si vanno a toccare le ragioni dell?Arezzo, si cambia registro : la richiesta di inammissibilit? da parte di FIGC e Coni sulle prime tre censure viene subito accolta. Vediamo il perch?.

?Occorre muovere dalla considerazione che, effettivamente, con l?istanza di arbitrato del 26/10/06 l?Arezzo S.p.a. si ? limitata a dedurre l?insussistenza dell?illecito (1? motivo), a contestare la configurabilit? di una propria responsabilit? presunta ex art. 9 del codice di giustizia sportiva (2? motivo), ed infine ad invocare una riduzione della penalizzazione (3? motivo).?

Quindi ?

?Sono dunque effettivamente rimaste estranee alla fase amministrativa le censure, dedotte in questa sede, relative ai vizi procedimentali, e soprattutto quella che sorregge l?impugnativa delle norme del codice di giustizia sportiva che disciplinano la fattispecie della ?responsabilit? presunta? delle societ? sportive.?

Scusate, continuo a non capire?

?Anche in questa prospettiva, il Collegio non pu? che richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, coerentemente con la premessa della natura di atto amministrativo del ?lodo arbitrale?, ritiene inammissibili le censure dedotte per la prima volta in sede giurisdizionale.

Ci? nella considerazione che l?art. 2 della legge n. 280/03 ha previsto che gli atti della federazioni sportive possono essere impugnati in sede giurisdizionale solo dopo la preventiva impugnazione, quale condizione di procedibilit?, innanzi alla Camera arbitrale, dovendo trovare contemperamento i principi sulla tutela giurisdizionale con quelli sull?autonomia dell?ordinamento sportivo (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 19/6/2006, n. 3559).?

Finalmente ebbi l?illuminazione : dunque, pare che l?Arezzo nell?impugnare alla Camera Arbitrale del Coni la sentenza della Corte Federale abbia portato motivazioni diverse rispetto a quelle portate al Tar per impugnare il lodo prodotto da quella stessa Camera : in particolare, al Tar porta dei motivi di natura procedimentale, ivi compreso il motivo pi? importante, ovvero le norme che disciplinano la responsabilit? presunta del Codice di Giustizia Sportiva. Orbene, qual'? il problema ? Il problema sta proprio nel fatto che la sentenza impugnata, ovvero il lodo della Camera arbitrale, ? da considerarsi, come abbiamo visto nella puntata precedente, un atto amministrativo. In quanto tale, si applica la giurisprudenza del Consiglio di Stato che vuole che le censure non possano essere portate per la prima volta in sede giurisdizionale, ovvero al Tar. Non avendo riportato le stesse censure all?arbitrato, ma avendole dedotte solo al Tar, esse vanno considerate inammissibili. Certo, al riguardo mi piacerebbe anche sentire cosa ne pensano gli avvocati dell?Arezzo che hanno preparato il ricorso al Tar, ma ho la vaga sensazione che non cambierebbe un bel nulla?

?4. - Peraltro, anche a volere interpretare non restrittivamente tale indirizzo giurisprudenziale, non applicando dunque al rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione statale la preclusione della previa deduzione dei motivi (ad instar di quanto avviene nel rapporto tra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale : in termini Cons. Stato, Sez. VI, 30/3/1994, n. 455; Cons. Stato, Sez. IV, 19/3/1996, n. 355), ma solo quella della previa impugnazione degli atti federali dinanzi alla Camera arbitrale, [?]?

Atto magnanimo da parte del Tar, a far finta di nulla, a considerare lo stesso ammissibili le censure sui vizi procedimentali portate dall?Arezzo : ma non vi illudete?

?[?] le prime tre censure del ricorso principale devono comunque essere disattese, perch? infondate.?

Visto ? E vediamo il perch??

?In particolare, ? infondato il primo motivo del ricorso principale con il quale si deduce la violazione del principio, solennemente proclamato dall?art. 25 della Costituzione, del giudice naturale precostituito per legge, lamentandosi come, nella vicenda che ha portato all?adozione dei provvedimenti impugnati, tanto le persone fisiche componenti della C.A.F., quanto quelle della Corte federale siano state nominate post - factum, e per di pi? in assenza di un qualsivoglia criterio normativamente predeterminato.?

Oh, oh : era il ricorso presentato contro i rifacimenti posticci delle corti di giustizia sportiva, ricordate ? E ci viene bocciato miseramente ? E perch? ?

?Ed invero, a prescindere dal fatto che il principio della precostituzione del giudice prioritariamente impone che l?organo sia determinabile sulla base di regole vigenti nel dies facti, occorre considerare che l?invocata norma costituzionale non ? certamente applicabile alla C.A.F. od alla Corte federale.?

E lo sapevo : le norme sul giudice precostituito non si applicano in ambito di giustizia sportiva! Certo che la giustizia sportiva sembra essere in una botte di ferro : solo dietro ricorso esce che i suoi atti sono amministrativi e non arbitrali; non sono da additare al Coni n? alla Camera, ma al Collegio giudicante; si possono fare e disfare le corti perch? le norme relative non sono applicabili?ma cosa si vuole di pi? ? In Italia avevamo delle istituzioni le cui sentenze, emesse da qualsivoglia corte composta, sono da considerarsi pressocch? insindacabili : lo sapevate ?

?La Sezione ha avuto recentemente occasione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 8/6/2007, n. 5280) di ricordare come le decisioni degli organi di giustizia sportiva in questa sede gravati siano l?epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non gi? giurisdizionali, s? che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo.?

Ah, ecco, si, dimenticavo : in sede di cosiddetta giustizia sportiva, l?imputato non ha diritto alle garanzie di un processo di giustizia ordinaria! Eh gi? : qui siamo in ambito amministrativo, ricordatevelo?

?Alla ?giustizia sportiva? si applicano, dunque, oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, quelle dell?istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi.?

Vedete ? Anche il Tar mette la giustizia sportiva fra virgolette!

?Ora, a parte che la dedotta illegittimit? della ?tardiva? nomina dei componenti della C.A.F. non ? stata dedotta da parte ricorrente dinanzi alla Corte federale, si ? trattato comunque di atto dovuto, in ragione del fatto che, secondo quanto rappresentato dalla F.I.G.C. nei propri scritti difensivi, erano venuti a mancare nell??organico? della C.A.F. ben quattordici componenti (a seguito della delibera del C.S.M. del 15/6/2006) con la conseguenza che ne rimanevano in carica solamente dodici componenti, e dunque un numero inferiore a quanto prescritto dall?art. 31, II comma, dello Statuto federale, e dall?art. 26, II comma, del codice di giustizia sportiva.

Di qui l?indifferibilit? di un provvedimento del Commissario straordinario di reintegra dell?organico della C.A.F.?

Visto ? Pur non avendola letta prima, sono stato facile profeta : avendo il CSM adottato il provvedimento di met? giugno 2006 in cui si faceva divieto ai giudici ordinari di prestare i propri servigi alla giustizia sportiva, con le conseguenti defezioni, cosa poteva fare il povero Guidone nostro ?

Andiamo a vedere perch? anche le altre due censure sono infondate.

?4.1. - Le considerazioni ora esposte inducono a respingere anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, con cui si lamenta, con argomentazioni similari a quelle poste a sostegno della violazione dell?art. 25 della Costituzione, l?infrazione del divieto di istituire giudici straordinari, nonch? la violazione dell?art. 51 del c.p.c.?

Qui l?Arezzo lamenterebbe anche la violazione dell?art.51 del Codice di Procedura Civile, ma abbiamo gi? visto che nei tribunali amministrativi, quali sono tutte le corti sportive, lo stesso Tar, etc. non si applicano le norme di procedura della giustizia ordinaria, non vi sono le ?garanzie? del processo, dicono loro.

?Sotto il primo profilo, anche a prescindere dalla genericit? della censura, appare sufficiente ribadire, ancora una volta, come siano inapplicabili agli organi di giustizia sportiva le norme di rango costituzionale che concernono l?attivit? giurisdizionale e l?organizzazione dei plessi giudiziari.?

Ormai, Tar, ti ?conosciamo vecchio? : avevamo gi? intuito una delle tue motivazioni?

?Per quanto riguarda poi l?asserito dovere di astensione del giudice avente interesse diretto nella causa, in ragione delle modalit? di designazione, cui corrisponderebbe un diritto soggettivo della parte alla ricusazione del giudice che tale obbligo abbia disatteso, quanto sopra osservato circa le ragioni della reintegra dell?organico della C.A.F. (ammesso che a tale circostanza alluda parte ricorrente) depone per l?infondatezza della censura.?

Cosa sono andati a pensare gli avvocati dell?Arezzo : il giudice, essendo stato prescelto direttamente, senza alcun criterio evidente, avrebbe dovuto astenersi proprio per questo motivo : mah, il Tar dice che ? infondato : vediamo perch?.

?E comunque, a ragionare, ma impropriamente per quanto gi? osservato, in termini processuali, la presenza di un iudex suspectus doveva essere quanto meno denunciata alla Corte federale che sarebbe cos? stata chiamata ad esercitare un controllo specifico sul contenuto della pronuncia resa con il concorso del medesimo.?

?e tu invece l? non lo hai fatto presente, che non ti garbava il giudice?

?Nella prospettiva del procedimento amministrativo, invece, ove, in generale, la ricusazione costituisce una facolt?, e non un onere, s? che il difetto di legittimazione dei titolari della potestas decidendi pu? essere fatta valere anche con l?impugnativa del provvedimento finale, occorre peraltro considerare che la lamentata parzialit? non ? stata in alcun modo allegata, ma ? solo presunta, o, forse meglio, data per scontata.?

Certo, ci si pu? lamentare anche impugnando la sentenza finale, ma tu non lo hai fatto? (?presentando il ricorso alla Camera arbitrale, presumo io?)

?Non ? stata comunque dedotta la sussistenza di alcuna delle ragioni di astensione codificate dall?art. 51 del c.p.c.?

?ovviamente!

Ok, mi fermo qui : riprenderemo dalla valutazione del quarto, importante, motivo del ricorso :

la legittimit? della responsabile presunta, atteso che nessun dirigente dell?Arezzo si trova coinvolto nelle ?prove? addotte.

Tarallucci e vino - 22 Continua

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Tarallucci e vino - 23

Bene, bene : i primi tre argomenti portati dall?Arezzo al Tar sono stati giudicati infondati. Si rammenta che l?infondatezza di tali motivazioni, ? stata comunque pronunciata ?dopo? aver ammesso la discussione degli stessi. Infatti, il Tar aveva inizialmente ritenuto che non se ne potesse nemmeno parlare giacch? sono argomenti diversi da quelli che l?Arezzo ha presentato alla Camera Arbitrale del Coni per impugnare la sentenza della Corte Federale dell?Esimio Prof. Sandulli Piero. Il Tar, rifacendosi a trascorsi che hanno fatto giurisprudenza, fa presente che si debbono presentare motivazioni impugnanti le sentenze emesse dalle corti di giustizia sportiva, riconosciute come tribunali amministrativi, ivi compresa la Camera Arbitrale, considerata dal Coni come organo ?a s? stante? dato che non si ritiene responsabile delle sentenze l? emesse e che comunque ritiene quelle sentenze non amministrative ma ?arbitrali?. Motivazioni, queste ultime, rigettate dal Tar ( per quanto non faccia valutazioni sulle motivazioni in s?, ma come giustificazioni della propria legittimit? ). Solo per ricordarli i tre motivi erano :

(1? motivo) l?insussistenza dell?illecito

(2? motivo) contestare la configurabilit? di una propria responsabilit? presunta ex art. 9 del codice di giustizia sportiva

(3? motivo) invocare una riduzione della penalizzazione

Ok, passiamo all?analisi del quarto motivo :

?4.2. - Le considerazioni esposte nel punto sub 3) della presente motivazione inducono invece a ritenere inammissibile la censura obiettivamente pi? delicata del gravame, e cio? il quarto motivo mediante il quale si contesta, impugnandosi la prescrizione regolamentare che la prevede, la legittimit? della responsabilit? presunta, deducendosi che nessuna relazione esisteva tra l?Arezzo ed i ?soggetti intercettati?, ed, ancora, l?impossibilit?, per la societ?, di fornire una prova negativa.?

Cose serie, come si legge : si contesta la legittimit? della responsabilit? presunta contestata all?Arezzo e lo si fa per ben due motivi : non ci sono relazioni con dirigenti dell?Arezzo nelle intercettazioni e non ? stato possibile fornire prove a discolpa.

Il Tar fa presente le considerazioni esposte al punto 3 per considerare inammissibile il quarto motivo : sono le considerazioni esposte nel prologo fatto : comunque, riporto solo l?intestazione :

?3. - Diverso spessore, nel descritto background pubblicistico, viene invece ad assumere l?ulteriore eccezione di inammissibilit? del ricorso con riguardo al c.d. vincolo dei motivi, in ragione del quale non potrebbero trovare ingresso in questa sede le prime tre censure del ricorso principale, con le quali si deducono vizi procedimentali, nonch? la quarta censura concernente l?impugnativa dell?art. 9, III comma, del codice di giustizia sportiva, ossia della norma che prevede la responsabilit? presunta, in quanto non previamente dedotte in sede amministrativo - arbitrale.?

Ok ? Le eccezioni non potrebbero trovare ingresso in questa sede [?] in quanto non previamente dedotte in sede amministrativo-arbitrale.

Poi sappiamo che il Tar le prime tre le ha discusse comunque ritenendole infondate : cosa dir? del quarto motivo ?

?Non pu? negare il Collegio come tale ipotesi di responsabilit? ponga (ben pi? della responsabilit? oggettiva, comunque fondata sul rapporto di causalit?) problemi di compatibilit? con i principi che governano i procedimenti sanzionatori, e forse anche con i modelli di responsabilit? conosciuti dall?ordinamento giuridico statale.?

Il Collegio giudicante riconosce che vi sono problemi a porre tale ipotesi di responsabilit? ? Cio? riconosce che sia difficile additare all?Arezzo una qualche responsabilit? nella faccenda ? Scommetto che ora esce fuori un ?s?, per???

?Va per? aggiunto come proprio tali ragioni, che attengono, in definitiva, all?enucleazione dei limiti di relazione sistemica tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, imponevano che della relativa questione fosse investito l?organo arbitrale, a tutela dell?autonomia dell?ordinamento sportivo, e nel rispetto della clausola compromissoria accettata dai soggetti dell?ordinamento federale quale parte integrante del vincolo associativo.?

Attenzione, patata bollente in vista : il Tar glissa sulla discussione adducendo che della questione se ne doveva discutere all?arbitrato ?a tutela dell?autonomia dell?ordinamento sportivo e nel rispetto della clausola compromissoria?

Vedete da voi come si fa : per giustificare la propria legittimit? si tirano fuori tutti gli argomenti possibili ( e nel caso dell?Arezzo l?effetto indiretto derivante dalla sanzione disciplinare rilevante ai sensi della giustizia ordinaria sarebbe la retrocessione! Gi?, bisogna considerare l?onta derivante da una retrocessione a seguito di un provvedimento disciplinare : tutti i vicini ti ridono appresso, cos? offrendo un quadro denigratorio nei confronti del soggetto, insopportabile in un Paese che va annoverato fra i fondatori della Comunit? Europea : al Tar, dunque! ); invece, quando si deve andare a discutere argomenti ispidi nel ricorso presentato per il quale tu stesso con motivazioni come quelle di cui sopra ti sei sentito legittimato, te ne tiri fuori dicendo : ?Eh no! Questa ? una cosa che andava discussa in sede di giustizia sportiva? e ti giustifichi pure dicendo che lo fai per rispetto dell?autonomia della giustizia sportiva anche in relazione ai rapporti fra tesserati vincolati da clausola compromissoria.

Questo ? il Tar, ragazzi, e purtroppo questa settimana ne verranno discussi altri due, discussioni che temo fortemente verranno rigettate con argomenti del genere : mamma mia!

?Come si ? gi? osservato, si desume tanto dalla disamina del lodo arbitrale, quanto dalla lettura dell?istanza di arbitrato, che la societ? ricorrente in sede arbitrale non ha impugnato, od almeno contestato la legittimit? dell?art. 9, III comma, del codice di giustizia sportiva (alla cui stregua ?le societ? sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commesi da persone ad esse estranee?), ma ha solamente dedotto l?insussistenza in concreto di una siffatta responsabilit?.?

Complimenti, Tar : con lo stralcio di cui sopra, hai esaurito la discussione del quarto motivo presentato dall?Arezzo : ero molto curioso di sapere come se ne sarebbero usciti, ora lo so : hanno dato la colpa all?Arezzo che in sede di arbitrato ha ?solamente dedotto l?insussistenza in concreto di una siffatta responsabilit??. E cosa avrebbe dovuto fare l?Arezzo in arbitrato ? Avrebbe dovuto ?impugnare o contestare la legittimit? dell?art.9 comma III?.

Ho da porti una domanda, Arezzo Calcio : dopo aver letto una motivazione del genere, tu i tuoi avvocati li hai pagati ?

Con il morale sotto i tacchi, ma pur sempre animati da sano masochismo, passiamo all?analisi quinto motivo :

?5. - Con il quinto motivo di ricorso si deduce poi il difetto di istruttoria, nella prospettiva che la sanzione gravata troverebbe il proprio supporto probatorio esclusivamente nell?intercettazione della conversazione telefonica intercorsa tra Meani e Titomanlio, da cui sarebbe stata erroneamente inferita l?alterazione del risultato della gara Arezzo - Salernitana.?

E scusa, Tar, non c?ha ragione l?Arezzo ? Il quadro probatorio ? costituito da questa sola telefonata con la conseguente deduzione ( ?a senso unico, ovviamente! )

?Anche tale censura non appare meritevole di positiva valutazione.?

Quale potr? essere il motivo per respingere tale ricorso ? Facciamo un giochino :

a) Il tenore della telefonata era inequivocabile

b) La telefonata l?ha fatta Titomanlio a Meani e non viceversa ragion per cui si capisce che l?assistente voleva sfogarsi del sopruso che ha dovuto sopportare dai massimi vertici della classe arbitrale

c) Nel mezzo dell?intercettazione, il Meani chiede a Titomanlio di restare in linea un attimo perch? su un?altra utenza stava ricevendo un?altra chiamata. L?utente chiamante il Meani non ? dato sapere, ma, ascoltando con attenzione la fonia del terminale in possesso del Titomanlio, si sente distintamente uno ?Spinga, spinga?. Ora, non si possono fare illazioni sull?effettivo interlocutore del Meani, ma considerando il piano criminoso che si stava per attuare e il conseguente tenore della ripresa della conversazione con Titomanlio, si pu?, con ragionevole convincimento, affermare che l?interlocutore possa essere stato qualcuno vicino all?Arezzo. Ne consegue che non ha nessuna importanza se poi il reato progettato ? stato commesso o meno : ci? che attiene ? l?averlo pensato configurando cos? un illecito a consumazione anticipata, meglio detto illecito di pericolo. A nulla valgono le cassette ( peraltro di marca scadente ) portate dall?Arezzo in sede giustiziale a supporto della propria innocenza : la giusta punizione sarebbe la radiazione, ma vi vogliamo bene e vi diamo solo sei punti di penalizzazione.

Si accettano scommesse ;-)

Ecco la realt? del Tar :

?Giova premettere come le intercettazioni telefoniche provenienti dal procedimento penale pendente dinanzi all?Autorit? giudiziaria napoletana sono state acquisite dagli uffici federali ai sensi dell?art. 2, III comma, della legge 13/12/1989, n. 401, che consente agli organi della disciplina sportiva di chiedere copia degli atti del procedimento penale a norma dell?art. 116 del c.p.p.

Dette intercettazioni sono state legittimamente valutate in sede amministrativa, in conformit? del principio di libera utilizzazione degli elementi di prova acquisiti in procedimenti diversi, che opera in assenza di un principio di tipicit? dei mezzi di prova.?

Giova premettere ? Capito che stanno dicendo ? Dicono che tanto per cominciare la telefonata non ? una burla ma acquisita da un procedimento penale, ergo per sua natura ? una telefonata fra soggetti indagati e quindi cosa volete che contenga, un invito a prendere un caff? ?

Un?altra cosa, scusate : il cosiddetto ?Principio della libera utilizzazione degli elementi di prova acquisiti in procedimenti diversi? da dove origina ? Da quale norma ? stato preso ? Chi lo ha postulato ?

?Quanto poi alla loro valenza probatoria, non pu? essere trascurato come anche la giurisprudenza penale, ai diversi fini del giudizio penale, costantemente afferma che nell?interpretazione dei fatti comunicativi le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque della struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa.

Sicch? le valutazioni del giudice di merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccetabili (difetto della giustificazione esterna), ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna) (in termini Cass. pen., Sez. V, 9/2/2007, n. 5699, nonch? Cass. pen., Sez, V, 16/2/2000, n. 6350).?

Allora, ? stato gi? affermato che un imputato di un procedimento sportivo non ha diritto alle ?garanzie? previste in un dibattimento di giustizia ordinaria. La Corte che lo giudica pu?, invece, rifarsi anche alla giurisprudenza penale. Grazie, Tar, capiamo sempre di pi?, veramente.

In ogni caso, si sta configurando la vittoria dell?ipotesi a) : la telefonata aveva tenore inequivocabile!

?Nel caso di specie, l?interpretazione del significato delle intercettazioni coinvolgenti l?Arezzo ? adeguatamente e logicamente motivata nelle decisioni degli organi federali, e risulta compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilit? di apprezzamento, secondo la formula ricorrente nella giurisprudenza penale.

Ne deriva, ancora, che l?interpretazione del fatto comunicativo (e cio? della conversazione intercettata) ? incensurabile in questa sede di giurisdizione di legittimit?, seppure esclusiva.?

Peccato : avevo puntato sulla c) ?.

Tarallucci e vino - 23 Continua

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Le Calende Greche - 16

Scadenziario :

1) Calciopoli - Procura di Napoli

15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata.

8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata.

18 Marzo 2008 : Il gup Eduardo De Gregorio ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile della Figc, Atalanta, Brescia, Lecce, Roma, Bologna, delle curatele fallimentari delle societa' ex proprietarie del Bologna e della Salernitana, della Rai, e di alcune associazioni di consumatori.

Respinte per Coni, Lega Calcio, alcuni scommettitori e abbonati Sky e per l'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara.

29 Marzo 2008 : Il processo per Calciopoli resta a Napoli. Lo ha deciso oggi il gup Eduardo De Gregorio aprendo l'udienza preliminare nell'aula bunker di Pioggioreale. La difesa aveva avanzato lo spostamento del processo in varie sedi per incompetenza territoriale.

17 Aprile 2008 : Richiesta di rito abbreviato al gup per l'ex presidente dell'Aia Tullio Lanese (che non ? stato eletto alla Regione Sicilia, ma ? stato il quarto pi? votato dell'Udc a Messina), l'ex arbitro Stefano Cassar?, l'assistente Duccio Baglioni (tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva) nonch? gli arbitri Domenico Messina, Gianluca Rocchi, Paolo Dondarini, gli assistenti Alessandro Griselli e Giuseppe Foschetti (imputati per singoli episodi di frodi sportive seppure in concorso).

Capitolo parti civili. L'avvocato Tito Lucrezio Milella per la Federcalcio ha dovuto chiarire la posizione relativa ai riti abbreviati: ?La Figc non pronuncer? richieste di condanna nei confronti di Rocchi, Messina e Dondarini che sono stati assolti dalla giustizia sportiva e non sono emersi nuovi elementi?.

Sono cominciate anche le arringhe difensive dei legali degli imputati che proseguono con il rito ordinario. L'avvocato Gentile per il presidente della Lazio Lotito ha evidenziato come testimoni del Parma non abbiano rilevato nulla di anormale nella gara Lazio-Parma diretta da Messina (e uno dei capi d'imputazione). L'avvocato D'Amato che difende l'ex segretario Figc Ghirelli ha evidenziato come il capo d'imputazione nei suoi confronti sia ?generico ?. L'avvocato De Falco per Gemignani ha presentato una ricerca scientifica sulla ?possibilit? di errore di un segnalinee ?. Poi hanno parlato le difese di Bertini e Titomanlio. Per quest'ultimo l'avvocato Ostellari ha ribadito come l'assistente di Bassano non avesse in realt? potuto alterare, o tentare di farlo, Arezzo-Salernitana.

29 Aprile 2008 : Oggi il giudice, dopo quella gia' stabilita del 13 maggio, ha fissato una nuova udienza per il 30, quando probabilmente, al termine delle ultime arringhe, entrera' in camera di consiglio. Oggi hanno discusso i difensori del presidente della Reggina Foti, dell'ex ds del Messina Fabiani, dell'ex vicecommissario Can Mazzei e dell'ex ad Juve Giraudo.

13 Maggio 2008 : L'ex presidente della Federcalcio Franco Carraro ha chiesto di essere interrogato nell'udienza preliminare sulla vicenda Calciopoli in corso di svolgimento nell'aula bunker di Poggioreale, a Napoli, davanti al gup Eduardo De Gregorio. L'interrogatorio ? stato fissato per la prossima udienza, il 30 maggio. La decisione di Carraro fa slittare la conclusione dell'udienza preliminare, prevista proprio per il 30 maggio. Il gup ha fissato una nuova udienza, che dovrebbe essere conclusiva: si terr? nel Nuovo Palazzo di Giustizia il 13 giugno quando, dopo l'intervento dell'avvocato Paolo Trofino, legale dell'ex dg della Juventus Luciano Moggi, il giudice si ritirer? in camera di consiglio.

30 Maggio 2008 --> 13 Giugno 2008 :

7 Luglio 2008 : prima seduta riti abbreviati

2) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso

3) Tar del Lazio : ricorso presentato dall'Ego di Napoli in merito all'annullamento dell'atto di assegnazione dello scudetto 05/06 all'Inter FC

11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 :

4) Tar del Lazio : ricorso presentato da GLMDJ in merito all'annullamento Lodo Arbitrale Juve

18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 :

5) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino

23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio

6) Processo Conti Juve : Procura di Torino

18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo

21 Febbraio 2008 : prima risposta alla convocazione di Roberto Bettega

Procedimenti archiviati :

1) Processo Capobianco

12 Marzo 2008 : Chiesta l'archiviazione per il d.s. Fabiani : non ci sono prove di corruzione o di partite accomodate

2) Tar di Moggi - Tar del Lazio

17 Dicembre 2007 : rinvio

13 Marzo 2008 : Discussione nel merito : pronuncia al 20 Marzo 2008

19 Marzo 2008 : il ricorso ? stato respinto

3) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano

18 Dicembre 2007 : rinvio

23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti

31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il reato contestato ? stato depenalizzato

4) Falso in Bilancio Milan e Sampdoria - Procura di Genova

9 Aprile 2008 : Il processo per falso in bilancio ai vertici della Sampdoria e all'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani non sar? celebrato, in quanto il reato si prescriver? a fine aprile. L'udienza ? stata rinviata al 7 maggio per formalizzare l'avvenuta prescrizione e il proscioglimento degli imputati.

A chiedere l'immediato proscioglimento senza dibattimento degli imputati ? stato l'avvocato Chicco Monteverde, difensore di Garrone, il quale ha rilevato l'imminente prescrizione del reato. Il Pm ha concordato con il difensore che ? inutile iniziare un processo la cui prescrizione ? cos? imminente.

7 Maggio 2008 : Falso in bilancio, reato prescritto: Lo ha dichiarato il tribunale di Genova prosciogliendo i vertici della Samp e l'ad del Milan Galliani. Al centro del processo, che vedeva imputati insieme al dirigente rossonero il presidente della Samp Riccardo Garrone, il dg Beppe Marotta e la stessa U.S Sampdoria, la cessione di Kalu dalla Samp al Milan e quella del Milan alla Samp del diritto di avvalersi delle prestazioni di Luca Antonini.

5) Processo Adamo Bove

22 Aprile 2008 : Il pm di Napoli Giancarlo Novelli ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Adamo Bove, dirigente della Security governance Telecom. Bove precipito' il 21 luglio 2006 da un cavalcavia della tangenziale di Napoli. Il pm ha escluso ogni ipotesi diversa dal suicidio, ritenendo che non esistano indizi per sostenere la pista dell'omicidio o l'istigazione al suicidio, reato quest'ultimo per il quale era stata avviata l'indagine.

Denunce annunciate dal Direttore :

1)Azione legale contro Coni e FIGC

Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori.

( annunciata su Tuttosport 19/01/08 )

Querele annunciate dal Direttore :

1) Grasso Aldo

2) Ormezzano Gianpaolo

3) Verdelli Carlo

4) Cannav? Candido

5) Luna Riccardo

6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni )

7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 )

8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 )

9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" )

Querele contro il Direttore :

1)Pasqualin Claudio

L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio.

Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale".

Il procuratore ha cosi' ritirato la querela.

Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli :

1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli

Le Calende Greche - 16 Continua

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Tarallucci e vino - 25

Nell?attesa, spasmodica seppur consapevole, delle sentenze Tar di GLMDJ e dell?Ego di Napoli, facciamo una puntata interlocutoria con il sunto della sentenza Arezzo, cos? come fatto per quella Moggi.

Il motivo del ricorso ?, ormai, arcinoto : da una intercettazione fra un assistente arbitrale, Titomanlio, e il secondo dirigente assistente agli arbitri della squadra rossonera di Milano, Meani, si evincerebbe un tentativo di ?caldeggiamento? in favore dell?Arezzo ad opera del designatore degli assistenti agli arbitri, Mazzei. La partita in questione sarebbe Arezzo-Salernitana. Dalla telefonata si evincerebbe un certo fastidio del Titomanlio che infatti se ne lamenta con ( il suo confessore ? ) Meani : Titomanlio non crede di essere nelle grazie dei designatori, se ne ? fatto una ragione, ma non capisce perch? si rivolgano proprio a lui per i presunti favori all?Arezzo. Se ne deduce che di vantaggi, l?Arezzo, non ne avr? nella partita; inoltre, non vi sono prove di alcun coinvolgimento diretto di chicchessia dell?Arezzo : motivi, questi, che avranno fatto pensare, e a ragione, diciamo noi, di aver subito un torto dai provvedimenti disciplinari scaturiti dai vari tribunali sportivi succedutisi e quindi si sar? vista la possibilit? di un ricorso al Tar del Lazio ai sensi della 280/03.

Ok, penso di essere stato sufficientemente breve. Andiamo al botta e risposta.

1.I ?soliti? ricorsi sulla legittimit? del Tar fatti da FIGC e Coni

Quando si tratta si valutare la propria legittimit?, come abbiamo visto nelle altre sentenze, il Tar si ?inventa? qualunque cosa. Sappiamo ormai bene che quello che si vuole fare ? rientrare nell?articolo 3 della 280/03. Ecco lo stralcio :

"Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

[...]"

Quindi la legittimit? passa attraverso l' "ogni altra controversia". Se nel Tar di Moggi la legittimit? deriva dalle dimissioni dalla Juve, dalle dimissioni dalla Federazione e dal nocumento alla propria dignit? personale, nel caso dell?Arezzo la legittimit? deriva?.dalla retrocessione. La retrocessione viene definita dal Tar come ?una rilevanza per l?ordinamento giuridico statale di situazioni giuridiche soggettive geneticamente connesse con la penalizzazione irrogata dall?ordinamento sportivo?

2.Altro ricorso fatto dai resistenti : l?atto emesso dalla Camera Arbitrale del Coni non ? amministrativo, ma arbitrale. Ne consegue l?estromissione del Coni stesso.

Il Tar risponde dicendo che ?? sufficiente ricordare come la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025 abbia ritenuto che le decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato, organo cui compete, ai sensi dell?art. 12 dello Statuto del C.O.N.I., la pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati, previo esaurimento dei ricorsi interni alla singola Federazione, non costituiscono lodo arbitrale, ma rappresentano la pronuncia in ultimo grado della giustizia sportiva ed hanno il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo;?

Per quanto riguarda la conseguenza il Tar ci dice che ?l?art. 19 del regolamento camerale, al quinto comma, dispone che il lodo ? imputabile esclusivamente al Collegio arbitrale o all?arbitro unico, ed in nessun caso pu? essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I.?

Quindi c?? un problema : il Collegio arbitrale, in qualit? di responsabile ai sensi del regolamento, non ? presente : ma niente paura : ecco come se ne esce il Tar : ?dalla gi? richiamata decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 527/2006 [?]nel caso di successivo esperimento della tutela giurisdizionale [?]considerando legittimo contraddittore l?autorit? che ha emanato il provvedimento impugnato e non quella che ha adottato la decisione giustiziale?.

Ne consegue che il legittimo contradditore ? la FIGC : tutto a posto!

3.Le prime quatro motivazioni dell?Arezzo sono inammissibili ?in quanto non previamente dedotte in sede amministrativo - arbitrale.?

All?arbitrato l?Arezzo ha presentato :

-l?insussistenza dell?illecito (1? motivo)

-a contestare la configurabilit? di una propria responsabilit? presunta ex art. 9 del codice di giustizia sportiva (2? motivo)

-ad invocare una riduzione della penalizzazione (3? motivo).

Invece, qui al Tar presenta altre motivazioni, da cui l?inammissibilit?.

Ci? nonostante il magnanimo Tar del Lazio le discute e le ritiene infondate. Vediamo.

3.1 E? infondato il primo motivo del ricorso principale con il quale si deduce la violazione del principio, solennemente proclamato dall?art. 25 della Costituzione, del giudice naturale precostituito per legge, lamentandosi come, nella vicenda che ha portato all?adozione dei provvedimenti impugnati, tanto le persone fisiche componenti della C.A.F., quanto quelle della Corte federale siano state nominate post - factum, e per di pi? in assenza di un qualsivoglia criterio normativamente predeterminato.

Questa motivazione viene rigettata per due motivi :

-La Sezione ha avuto recentemente occasione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 8/6/2007, n. 5280) di ricordare come le decisioni degli organi di giustizia sportiva in questa sede gravati siano l?epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non gi? giurisdizionali, s? che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo.

Cio?, questo ? un procedimento amministrativo e non giurisdizionale per cui non si applicano le sue ?garanzie? del processo.

-Il CSM a met? Giugno del 2006 ha ritirato i magistrati ordinari dalla giustizia sportiva, per cui cosa poteva fare il C.S. Rossi ( ?ma si chiamano tutti cos?? ) Guido ?

3.2 Infrazione del divieto di istituire giudici straordinari : violazione dell?art.25 della Costituzione

E? gi? stato ricordato che in ambito amministrativo non si applicano le regole che disciplinano un processo giurisdizionale.

3.3 Infrazione del divieto di istituire giudici straordinari : violazione dell?art. 51 del c.p.c.

L?art.51 del c.p.c. riguarda il dovere di astensione del giudice avente interesse diretto nella causa, in ragione delle modalit? di designazione.

Infondato perch? :

-Non ? stato denunciato alla Corte Federale

-La lamentata parzialit? non ? stata in alcun modo allegata, ma ? solo presunta, o, forse meglio, data per scontata.

Ne consegue che : "Non ? stata comunque dedotta la sussistenza di alcuna delle ragioni di astensione codificate dall?art. 51 del c.p.c."

3.4 Con il quarto motivo si contesta la legittimit? della responsabilit? presunta, deducendosi che nessuna relazione esisteva tra l?Arezzo ed i ?soggetti intercettati?, ed, ancora, l?impossibilit?, per la societ?, di fornire una prova negativa.

E? questo il nocciolo del ricorso dell?Arezzo e, quindi sarebbe molto interessante sapere cosa ne pensa il Tar. Eccolo :

?Va per? aggiunto come proprio tali ragioni, che attengono, in definitiva, all?enucleazione dei limiti di relazione sistemica tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, imponevano che della relativa questione fosse investito l?organo arbitrale, a tutela dell?autonomia dell?ordinamento sportivo, e nel rispetto della clausola compromissoria accettata dai soggetti dell?ordinamento federale quale parte integrante del vincolo associativo.?

Eccezionale : in nome dell?autonomia concessa ai tribunali sportivi, caro Arezzo, tu un ricorso del genere lo dovevi presentare all?organo arbitrale. Male hai fatto a non presentarlo. Punto.

4. Con il quinto motivo di ricorso si deduce poi il difetto di istruttoria, nella prospettiva che la sanzione gravata troverebbe il proprio supporto probatorio esclusivamente nell?intercettazione della conversazione telefonica intercorsa tra Meani e Titomanlio, da cui sarebbe stata erroneamente inferita l?alterazione del risultato della gara Arezzo - Salernitana.

Anche questa ? bella : hai solo una telefonata, come hai potuto capire per bene la situazione ? La risposta ? scontata :

?Nel caso di specie, l?interpretazione del significato delle intercettazioni coinvolgenti l?Arezzo ? adeguatamente e logicamente motivata nelle decisioni degli organi federali, e risulta compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilit? di apprezzamento, secondo la formula ricorrente nella giurisprudenza penale.?

Cio?, il tenore della telefonata ? inequivocabile e bla, bla, bla...

5. Con il sesto mezzo si allega la violazione dell?art. 12 del codice di giustizia sportiva, nell?assunto che detta norma non consenta l?irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti da scontare in altro campionato in caso di alterazione del risulato di una sola gara, quale che sia il titolo di responsabilit?.

Sbagli, Arezzo, guarda cosa ti dice il Tar : ?Ed, invero, la norma applicabile al caso di specie non ? l?art. 12 del codice di giustizia sportiva, ma l?art. 6 dello stesso corpus normativo, il quale, con riferimento all?illecito sportivo, al quarto comma, stabilisce, con previsione esaustiva, che ?se viene accertata la responsabilit? oggettiva o presunta della societ? ai sensi dell?art. 9, comma 3, il fatto ? punito, a seconda della sua gravit?, con le sanzioni di cui all?art. 13, comma 1, lett. f), g), h) e i)?.

E? proprio l?art. 13, sub lett. f), a contemplare la sanzione della ?penalizzazione di uno o pi? punti in classifica?, aggiungendo che ?la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, pu? essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente?.?

Domandina gi? fatta durante l'analisi : tu, Arezzo, i tuoi avvocati li hai pagati ? Hai visto che errori grossolani ?

6. Con l?ultimo motivo del ricorso principale si deduce l?insussistenza della responsabilit? presunta per la commissione di un illecito sportivo, in quanto non risulta provato il coinvolgimento (e/o la conoscenza) dell?Arezzo nei fatti contestati al Titomanlio.

E? questa la spiegazione dell? ?ovvero? dell?art.6, l?illecito di pericolo o a consumazione anticipata : cio?, non mi importa che effettivamente si sia compiuto l?illecito sportivo : ci? che ti contesto ? che tu lo hai pensato o addirittura architettato!!

7. Tralascio i due motivi aggiunti del ricorso con i quali viene ritenuta illegittima la Camera Arbitrale per difetto di sottoscrizione.

8. Con l?ultima censura si deduce l?inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche

?nemmeno a parlarne.

Vorrei aggiungere solo che l?Arezzo per aver presentato questo ricorso al Tar ha dovuto subire la clausola compromissoria che poi ? stata annullata dalla Corte Federale nel dicembre dello scorso anno.

"MILANO - La Corte di Giustizia Federale ha accolto il ricorso dell'Arezzo - che milita nel girone B del campionato di Serie C1 - in merito alla penalizzazione di tre punti inflitta nella stagione in corso, all'inibizione per un anno del presidente Piero Mancini e all'ammenda di 15 mila euro al club. Alla squadra toscana sono stati pertanto restituiti tre punti. Lo ha reso noto la Lega di Serie C."

Incrociamo le dita per i nostri due Tar : questa settimana debbo lavorare forte, la prossima puntata la potr? fare non prima di luned? prossimo.

Tarallucci e vino - 25 Continua

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Tarallucci e vino - 26

In attesa delle motivazioni delle due sentenze Tar di GLMDJ ( inammissibile ) e dell?Ego di Napoli ( irricevibile !?! ), come puntata interlocutoria faccio il sunto della sentenza De Santis : l?ho fatto per quella Moggi e per quella dell?Arezzo, e mi sono accorto di non averlo fatto per De Santis. Per par condicio, dunque?

Si ricorda che la Corte Federale del Prof. Sandulli modifica la sanzione comminata dalla CAF del Prof. Ruperto : in prima istanza, De Santis si becca anni 4 e mesi 6. Ricordo a tutti che gli viene contestato l?illecito sportivo di Lecce-Parma, con noi non ha nulla a che fare. Certo, certo, vedo gi? i detrattori dire : ?E Fiorentina-Bologna, allora ?? Anche in questo caso, vi ricordo che non vi sono prove che dall?altro lato della cornetta ( ops, cellulare ) vi fosse De Santis : viene fatto un ragionamento per inferenza, ed anche a volerlo accettare ? il Gen. Palazzi a considerarlo illecito sportivo : la CAF, prima, e la Corte Federale, dopo, sebbene ben predisposti, lo riconoscono come mancanza di lealt?. Delusi ? Pazienza...ricordo a costoro che il gol non convalidato a Cannavaro pu? essere stato utile come sottofondo dell'accusa, ma Parma-Juve risale alle calende greche ( ...tant'? che Cannavaro era al Parma! ). Ripeto, e che sia chiaro a tutti : con noi De Santis non ha nulla a che fare : quanto riscontrato dalle corti sportive dovrebbe far decadere quanto meno l?uso della allocuzione di ?combriccola romana? per la quale non sono stati rintracciati dettagli n? potevano essere cercati dacch? il cosiddetto Codice di Giustizia Sportiva non prevede un reato simile all' art. 416. Giusto per rimarcare, il C.G.S. prevede sanzioni disciplinari a fronte di violazioni "sportive" : definirlo con dignit? pari al Codice Penale ? esercizio di mera attivit? pindarica...

4 anni e 6 mesi, si diceva : poi, la palla passa al Prof. Sandulli che riconosce le attenuanti del caso : De Santis ? solo l?esecutore di un progetto ideato da Bergamo e Mazzini : nulla dice il Prof. Sandulli su quali vantaggi abbiano potuto trarre i due di cui sopra a commettere illecito sportivo in Lecce-Parma con conseguente vantaggio per la Fiorentina. La magnanimit? senza limiti del Prof. Sandulli consente a De Santis di avere una riduzione del periodo di inibizione : 4 anni, con uno sconto di ben 6 mesi. Beh, due anni sono gi? passati?

1.I ricorsi di FIGC e Coni sulla legittimit? del Tar

Qui c?? un colpo da maestro : il Tar rinuncia a discutere la faccenda giacch? il ricorso ( di De Santis, non quello della FIGC e del Coni ) ? stato ritenuto inammissibile! E lo fa per ?economia di giudizio??

2.La CAF incompetente nei confronti di un tesserato AIA e non FIGC

Il Tar fa notare che tale ricorso non ? stato presentato da De Santis alla Corte Federale nell?impugnazione della sentenza della CAF, per cui, come gi? visto nel caso dell?Arezzo, non potrebbe essere discusso in quella sede.

Anche lasciando perdere questo argomento, prendendo in considerazione il ricorso il Tar afferma che in questo caso si applica la ?vis atractiva? allo scopo di ?realizzare la concentrazione dell?intero procedimento nei confronti di tutti gli incolpati?. Bene, essendo che l?illecito sportivo viene commesso da tre persone, due delle quali tesserati FIGC, il procedimento viene "attratto" dalla Caf piuttosto che dalle Commissioni Disciplinari! Infine la chicca :

?Allo stesso tempo, va evidenziato come tale modifica della competenza per connessione non abbia affatto privato il ricorrente di un ?grado di giudizio?, atteso che al plesso Commissione disciplinare - C.A.F. ? subentrato il plesso C.A.F. - Corte federale; in entrambe le ipotesi, trova integrale attuazione la regola del doppio grado di giudizio.?

Cio?, ti dovevano giudicare A e B, sei stato giudicato da B e C ma di che ti lamenti, comunque hai ottenuto il doppio grado di giudizio, eh!

3.De Santis non ha ricevuto notifica dell?avvio delle indagini da parte dell?Ufficio Indagini n? tanto meno di chiusura indagini ai sensi dell?art. 28 C.G.S.

Il Tar risponde dicendo che :

a.Nessun articolo del C.G.S. obbliga alla comunicazione di inizio indagini

b.Il De Santis ha ricevuto notifica di deferimento da parte del Procuratore federale il 22/06/06 e tanto vale come chiusura indagini.

4.Assunzione illegittima ed uso arbitrario delle intercettazioni telefoniche.

Il Tar, dopo aver ricordato che le intercettazioni sono state acquisite ai sensi della 401/89, ribadisce che :

?Richiamando anche la giurisprudenza formatasi in tema di ricorsi amministrativi di cui al D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, si evidenzia l?inapplicabilit? delle regole processuali di formazione in contraddittorio della prova (tipiche specialmente del processo penale).?

Cio?, ? inutile che vieni a fare ricorsi sulle procedure tenute in ambito amministrativo ( come quelle dei tribunali sportivi ) perch? non si applicano le procedure tipiche di un processo penale. Punto.

5.Inidoneit? delle intercettazioni ad assurgere a prova dell?illecito contestato.

Ancora con le intercettazioni ? Ma non hai ancora capito che non passer? mai alcun ricorso al riguardo ? Poveri illusi : come risponde il Tar ? Citando i Proff. Ruperto & Sandulli :

?le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali non vengono generalmente in rilievo quali prove in s? degli addebiti rivolti ai deferiti, ma come mera circostanza storica - non disconosciuta nella sua esistenza, n? nel suo oggetto, n? nella sua veridicit?, dagli incolpati - suscettibile di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con altri elementi probatori acquisiti, in una parola di valutazione di merito?.

?e tanto basta!

6.Inutilizzabilit? delle intercettazioni per violazione, da parte della F.I.G.C., della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (ed in particolare di dati giudiziari), che avrebbe richiesto l?informativa all?interessato ex art. 13, IV comma, del D.lgs. 30/6/2003, n. 196.

Ma sei proprio de coccio, eh ? Come ti risponde il Tar ?

?l?utilizzazione di tali dati ? stata effettuata nell?assolvimento delle finalit? istituzionali della Federazione, s? che il trattamento pu? avvenire senza consenso, secondo quanto ? dato evincere dall?art. 24 dello stesso corpus normativo.?

Ho gi? fatto notare nel commento a suo tempo della sentenza che una cosa ? l?informativa ed una cosa ? il consenso : nel corpus normativo, come lo chiamano loro, sono due cose ben distinte, ma tant?? : questo pu? essere un esempio per capire l?affermazione di cui sopra : ai processi amministrativi non si applicano le regole dei procedimenti penali. Ora davanti ad una svista cos? grossolana, vi sembra il caso di scomodare il Consiglio di Stato ? Intanto, il Tar se ne esce ?co ?sta cosa, ed ? solo uno dei tanti esempi : come ci si pu? difendere dalle sentenze ( apparentemente insindacabili ) del Tar ? Forse facendo ricorso ad un altro Tar, e quindi mettendoli in competizione fra loro ? Si ? gi? visto che questa cosa pu? funzionare?

7.Falsa rappresentazione dei fatti oggetto di indagine, asseritamente discendente dalla mera utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, senza che siano stati valutati anche i comportamenti in concreto.

Quando i tribunali sportivi, ivi compreso il Tar, si trovano in difficolt? cosa fanno ? Si fa ricorso ai massimi sistemi, alle astrazioni, alle filosofie del diritto : come gli altri, anche De Santis si becca l?illecito di pericolo, meglio definito a consumazione anticipata. Per cui, a nulla importa affermare che il proprio comportamento non avrebbe consentito i favori che vengono contestati : tu, lo hai pensato, lo hai architettato, in una parola hai ?messo in pericolo il bene protetto?. Certo ? che bisogna stare attenti a ci? che si dice ( ?o si intercetta? ) : potrebbero configurarsi illeciti con sanzioni inenarrabili per ?tutelare il bene protetto?!

8.Vizio motivazionale in ordine alla sanzione irrogata al De Santis.

Ma di che vizio vai parlando ? L?inibizione ? prevista dall?art.6 ed inoltre ti hanno pure decurtato il periodo di inibizione : ma che vai cercando ?

Attendiamo le motivazioni delle nostre due sentenze : sono particolarmente curioso sulla ?irricevibilit?? del ricorso dell?Ego di Napoli : cosa si saranno inventati questa volta ?

Tarallucci e vino - 26 Continua

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Ciao, cccp, non sentirti per una settimana mi faceva preoccupare.

Sai, dopo le ultime sentenze del TAR, sono stato preso dallo sconforto e temevo che anche un guerriero come te potesse mollare.

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Ciao, cccp, non sentirti per una settimana mi faceva preoccupare.

Ciao, totojuve, piacere di sentirti :-)

Sono stato fuori sede, ho appreso dei dispositivi delle sentenze solo venerd? sera : appena ritornato mi sono subito incollato al monitor : impossibile avere un'altra fonte di informazione, purtroppo.

Sono stato facile profeta, come si ? visto. Anzi letto : la lettura preventiva delle sentenze dei tre Tar precedenti non ci aveva creato illusioni. Ovviamente, non appena saranno disponibili le motivazioni ci faremo un'altra bella lettura.

Sai, dopo le ultime sentenze del TAR, sono stato preso dallo sconforto e temevo che anche un guerriero come te potesse mollare.

Ti sono sincero : ho barcollato alla pubblicazione degli specchietti delle schede svizzere. Ammetto di esserci caduto anche io, pi? che come una allodola, proprio come un allocco. E' stato sufficiente, al solito, andare un p? pi? in l? della carta patinata per rendersi conto dell'assoluta insussistenza della prova. In pi?, io a Moggi su questo argomento gli credo : lui lo chiarisce ulteriormente nel suo libro, ma prova ad immaginare la situazione : tu porti avanti delle trattative e ti accorgi di anomalie improbabili : lui, per avere certezza, ha creato delle false trattative per avere certezza dei suoi sospetti. Assodatili, ha fatto 2+2 e si ? comportato da persona che deve difendere il "fortino" : come disse lui in una trasmissione televisiva "Ho usato le schede svizzere, ma se fossero state disponibili le schede di Marte avrei usato quelle, perch? avevo il compito di difendere la mia societ?". Che poi, una volta assodato che una societ? diretta concorrente probabilmente ( e dopo si ? visto che era vero! ) ti intercettava per sapere i tuoi movimenti e quindi lui abbia dotato anche altre persone di schede svizzere ( anche per evitare equivoci, diciamo cos? ) qual'? il reato ? Illuminante una telefonata fra lui e Bergamo in cui quest'ultimo lo chiama da casa. Ai dubbi di Moggi, Bergamo risponde di non preoccuparsi, convinto che il suo telefono di casa non poteva essere sotto controllo. Moggi mugugna. Ok, cosa si dicono in quella telefonata ? Ci saranno mica accordi loschi come quella telefonata pubblicata sul Tirreno nel settembre 2005 fra lo stesso Bergamo e un presidente di un'altra squadra, telefonata che ha fatto partire una bella inchiesta da parte di Palamara, archiviata nel settembre del 2006 ( su sua richiesta! ) per la pi? roboante inchiesta sulla Gea ? No, nulla di tutto questo : questo ? nell'immaginario dei nostri detrattori, immaginario che a loro fa piacere immaginare. Moggi e Bergamo parlano delle prossime elezioni in FIGC, quindi di "politica". Oh, si certo parlano anche di griglie : ma non vi sono ordini impartiti da Moggi a Bergamo, vi sono discussioni su quale partita dovesse stare in prima fascia o meno. E poi Bergamo succube di Moggi ? Proprio una delle accuse serve a smantellare questa favola : Juventus-Udinese, telefonata fra Bergamo e Moggi. E' Bergamo che chiede a Moggi quali assistenti vuole per domenica. Bergamo non ? il designatore degli assistenti ed ? anche vero che Moggi, anzich? farglielo rilevare, gli dice "Mandami Ambrosini e Foschetti". Bergamo replicher? dicendo : "Nooo, ti mando Ricci e Gemignani". Comportamento da succube ? E come valutare la successiva telefonata fra Bergamo e la Fazi in cui il primo le dice di aver teso un piccolo tranello a Moggi perch? "Sai, non voglio mica passare per Pinocchio, io!" Cosa vogliono dire queste parole ? N? Ruperto n? Sandulli indagheranno, ovviamente. La Verit? viene da s?.

Mi sono fatto di nuovo prendere la mano, ti chiedo scusa : come ben sai, soffro di logorrea acuta, un disturbo fastidioso ;-)

Sempre Forza Juve

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5193 messaggi
.......................................

Mi sono fatto di nuovo prendere la mano, ti chiedo scusa : come ben sai, soffro di logorrea acuta, un disturbo fastidioso ;-)

Sempre Forza Juve

E' una logorrea benigna che io seguo molto volentieri.

I tuoi argomenti sono di una persona non solo competente ma anche molto juventina.

A proposito, ho visto che hai letto il libro di Moggi; l'ho fatto anch'io.

Leggendolo, non ho trovato grandi trattazioni che servissero a discolparsi. Mi sembra che eviti di farle, forse aspetta il processo vero.

Mi ? piaciuto il racconto che fa della sua vita e, soprattutto, della sua carriera. Della carriera di un uomo che si ? fatto da s?, di un uomo che, sulla passione per il calcio ? riuscito a costruire un avvenire da grande professionista.

Sono d'accordo con un mio amico che mi dice che bravi come lui ne sono venuti fuori uno ogni dieci anni: Gipo Viani, Italo Allodi e poi Luciano Moggi.

Purtroppo ha un carattere che spesso lo porta alla millanteria e per questo ? diventato antipatico a qualcuno; ma la capacit? di leggere le cose del calcio ? unica.

Tornando al suo libro, mi ? piaciuto molto il capitolo in cui parla del suo rapporto con l'Avvocato, l'emblema della juventinit?, della sportivit? e, nello stesso tempo, della saggezza. (Che piacevoli le interviste a Villar Perosa nella prima uscita dell'anno della squadra!)

Certo che l'Avvocato aveva visto giusto.

Forza Juve anche a te!

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1081 messaggi
I tuoi argomenti sono di una persona non solo competente ma anche molto juventina.

Ti ringrazio, soprattutto per avermi riconosciuto come juventino : ehm, ci tengo molto...

Leggendolo, non ho trovato grandi trattazioni che servissero a discolparsi. Mi sembra che eviti di farle, forse aspetta il processo vero.

Si, l'ho notato anch'io e lo si nota anche in tv : d? sempre l'impressione di avere molte cose da dire ma di evitare di farlo : dato il bailamme che hanno messo su grazie alla pubblicazione di telefonate, alla fine dei conti, private, fa bene a farlo. E sicuramente aspetta il processo vero, quello di Napoli, per difendersi : sono sicuro, da ci? che leggo, che sta studiando per bene le cose per tenere finalmente botta alla pari.

Mi ? piaciuto il racconto che fa della sua vita e, soprattutto, della sua carriera. Della carriera di un uomo che si ? fatto da s?, di un uomo che, sulla passione per il calcio ? riuscito a costruire un avvenire da grande professionista.

Sono d'accordo con un mio amico che mi dice che bravi come lui ne sono venuti fuori uno ogni dieci anni: Gipo Viani, Italo Allodi e poi Luciano Moggi.

Purtroppo ha un carattere che spesso lo porta alla millanteria e per questo ? diventato antipatico a qualcuno; ma la capacit? di leggere le cose del calcio ? unica.

Perfettamente d'accordo.

Uno che non dorme la notte per studiare e schedare i giocatori osservati durante interminabili viaggi in campi periferici come pu? pensare di "corrompere" arbitri e designatori ? Che gusto ne trarrebbe ? A cercare vie traverse, a mio parere, sono quelli che non ci capiscono che non ottenendo risultati cominciano a sospettare e a denigrare, non credi ?

Tornando al suo libro, mi ? piaciuto molto il capitolo in cui parla del suo rapporto con l'Avvocato, l'emblema della juventinit?, della sportivit? e, nello stesso tempo, della saggezza. (Che piacevoli le interviste a Villar Perosa nella prima uscita dell'anno della squadra!)

Certo che l'Avvocato aveva visto giusto.

E hai visto come lo accoglie il Dottore ?

Lui arriva alla Juve grazie a Giraudo, tifoso torinista, che ne ha apprezzato l'operato nei trascorsi al Torino. E', come dire, normale che quando il Dottor Umberto dice a Giraudo che si deve occupare di Juve, Giraudo prenda il meglio sulla piazza, cio? Luciano Moggi. Ma, c'? un ma : Moggi ? impelagato nella storia delle interpreti. Il Dottor Umberto lo sa e che fa ? Lo chiama nel suo studio e si fa spiegare la situazione : la risposta sar? : "Non si preoccupi, da domani inizi pure a lavorare per noi". Capito ? Si ? fidato sulla parola. Per inciso, nel processo Moggi verr? prosciolto perch? effettivamente aveva messo a disposizione degli arbitri ( era lui a ricoprire il ruolo di assistente agli arbitri al Torino e credo anche alla Juve ) delle interpreti : se poi queste ultime hanno ceduto al fascino, diciamo cos?, delle giacchette nere lo hanno fatto per proprio conto e non per interessi del Torino.

Purtroppo il Dottor Umberto, l'Avvocato, Giovannino, ma anche Caissotti di Chiusano sono tutti scomparsi : per loro disgrazia e anche per disgrazia della Juve e per la nostra.

Credo che almeno si possa affermare che gli uomini che sono ora al comando della propriet? non abbiano mai visto di buon occhio n? Moggi n? tantomeno Giraudo. Come interpretare una affermazione sempre presa dal suo libro in cui Moggi dichiara di non essere mai stato ascoltato dalla propriet? : ma ti pare possibile ? Un casino del genere e il tuo datore di lavoro non ti chiama a rapporto per chiedere delle spiegazioni ? Come ? possibile ?

Sempre Forza Juve

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