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Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Joined: 11-Aug-2006
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Le tre (dis)grazie - 14

Fatta la premessa dal collegio arbitrale del Coni : poich? Carraro ricorre contro la sentenza Sandulli, cio? ammenda di 80.000 euro e diffida; poich? la FIGC, come al solito quando non le conviene, mette le mani avanti semplicemente chiedendo la improcedibilit? del ricorso, gli arbitri del Coni ci tengono a far sapere, ricorrendo a tutta una serie sconclusionata di interpretazioni ?legislative?, che se fosse solo ammenda avrebbero accettato la richiesta della Federazione. Poich? in mezzo c?? anche l?aggravante della diffida, si ritiene di non poter fare valutazioni sulla pena pecuniaria, ma di poter senz?altro fare valutazioni sulla diffida.

Ci? detto :

?affermato il potere di piena cognizione su questa parte della controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che

? il Regolamento conferisce all?organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al ?tipo? di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla ?legittimit??, ma anche al ?merito? della decisione impugnata;?

Si continua con le premesse : questa prima argomentazione la conosciamo gi? : una volta valutata la ammissibilit? del ricorso all?arbitrato, si ritiene accettato che l?arbitrato vada a fare un riesame della controversia, limitatamente alle domande poste.

?? il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o pi? consulenti tecnici d?ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell?organo arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimit? dell?atto impugnato;?

Anche quest?altro argomento ci ? ormai noto : il collegio arbitrale del Coni ha facolt? di nomina di consulenti onde poter effettuare la valutazione della controversia.

?? l?arbitrato presso la Camera non pu? essere ritenuto costituire un terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perch? esso non ? riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata ?volont? disciplinare? si forma. Attraverso la Camera si ? creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell?art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L?attivit? dei collegi operanti presso la Camera, per quanto riferibile anche all?ordinamento sportivo in generale, non pu? essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, n? l?organo arbitrale che conosca dell?impugnazione di un provvedimento disciplinare pu? essere ritenuto organo della federazione;?

E anche quest?altro argomento lo conosciamo : ? uno dei pi? importanti, data la disinformazione propinataci dalla carta straccia che si occupa di sport : leggetele le sentenze, non inventatevele le cose : a tal proposito ? illuminante quanto riportato oggi dal Direttore sulle pagine di ?Libero? : quante volte pensate che sia successa una cosa del genere ? Ma dico, non vi vergognate ? E chiedo : ma capiredattori, garanti del lettore, direttori e altre ?personalit?? del genere non esistono pi?, ammesso siano mai esistite ? Comunque, per farla breve ripeto il concetto riportato sopra dagli arbitri del Coni : l?arbitrato ? da ritenersi percorso alternativo al ricorso al Tar, una volta esauriti i gradi di giustizia sportiva : ? chiaro una volta per tutte ?

?? dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, ? non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volont? definitivamente manifestata dalla federazione;?

Atteso quanto sopra riportato, tale osservazione ? lapalissiana.

?? tale controversia pu? riguardare l?applicazione delle norme cos? come l?apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volont? si ? espressa; sulla sua estensione e sulle modalit? di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volont? si ? formata;?

Ne prendiamo atto.

?? siffatta soluzione ? coerente con quella adottata nell?ordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale l?istituzione stessa della Camera si ? ispirata, ? principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l?organo arbitrale possa considerare ? senza vincoli derivantigli dal procedimento disciplinare contestato ? gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine ? dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera pu? avvalersi;?

Anche di questo, ne prendiamo atto. Abbiamo finito con le premesse ?

?acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale;?

?forse si!

?ritenuto:

a)che dal carattere devolutivo dell?impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva l?assorbimento della censura svolta dal Ricorrente sotto il profilo della nullit? del giudizio di primo grado per illegittima composizione del giudice, poich? lo svolgimento dell?arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l?esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volont? del Ricorrente stesso;?

Come, come, come ? Ho letto bene ? Il collegio arbitrale accoglie, assorbe, la richiesta del ricorrente di rendere nullo il giudizio di primo grado per illegittima composizione del giudice!!!

Ragazzi, forse fa troppo caldo ed ho le traveggole : avete capito anche voi cos? ? E pu? una dichiarazione di questo tipo invalidare solo la parte relativa ad uno degli imputati e non la sentenza tutta ?

?b)che non condivisibile appare la dedotta censura di illegittimit? della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poich? l?art. 270 c.p. esprime un principio nell?ambito del processo penale la cui applicazione non ? estensibile ad altri procedimenti e in particolare in quelli disciplinari;?

Su questa considerazione, ormai dovremmo averci fatto il callo?

?c)che non condivisibile appare anche la dedotta censura di illegittimit? della decisione impugnata per essere il dott. Carraro, quale Presidente della FIGC, sottratto al giudizio disciplinare di fronte agli organi delle federazione da lui presieduta, poich? il sistema disciplinare della FIGC deve essere costruito come ?sistema di diritto? in cui gli stessi principali attori, ed in primis lo stesso Presidente, sia durante il mandato che una volta cessato lo stesso, sono soggetti alle regole in vigore nel sistema, e quindi assoggettati al potere degli organi cui ? deputata la garanzia dell?osservanza di tali regole;?

Ma pensa te quale altro argomento di illegittimit? aveva portato Carraro : poich? Lui era il Presidente della Federazione si sarebbe dovuto non processarlo : mi sarebbe piaciuto sapere con quali argomenti ha supportato una richiesta del genere?

Restano le conclusioni, ma per non appesantire troppo vi rinvio alla prossima puntata.

Le tre (dis)grazie - 14

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

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Joined: 11-Aug-2006
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Le tre (dis)grazie - 15

Prima del commento delle conclusioni dell?arbitrato di Carraro, facciamo un attimo il punto della situazione :

La FIGC chiede la inammissibilit? del ricorso.

Il collegio arbitrale gli risponde che se il ricorso avesse per oggetto la sola pena pecuniaria gli avrebbe accettato l?inammissibilit?. Poich? si tratta di ammenda con diffida, il collegio arbitrale decide che non pu? valutare sull?ammenda ma sicuramente pu? farlo sulla diffida.

Carraro si appella ad una serie di argomenti :

1.Intercettazioni non utilizzabili : risposta del collegio arbitrale : nisba!

2.Annullamento della sentenza di primo grado per illegittima composizione del giudice : il collegio arbitrale : assorbimento della censura svolta dal ricorrente, per me accoglie!

3.Non bisognava procedere nei confronti del Presidente della Federazione : risposta del collegio arbitrale : nisba!

Mi sembra di essere stato sufficientemente sintetico. Vediamo ?ste conclusioni :

?a)La sanzione della diffida ? stata intesa dalla Corte federale ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici?.

La Corte federale afferma esplicitamente ?che non vi ? alcuna prova che il dott. Franco Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio?.

Oggetto di censura ? invece l?adozione di comportamenti ?posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori, piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operato arbitrale?.?

?non vi ? alcuna prova che il dott. Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali [?] al fine di scongiurare che il campionato potesse essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio ?!?

?oggetto della censura ? l?utilizzo di un canale informale anzich? il doveroso tramite dei competenti organi federali ?!?

Domandina piccina : perch? il solerte Dott. Carraro si preoccupa che il campionato, tutto, possa venire turbato a seguito di errori arbitrali commessi ai danni della, sola, Lazio ? Perch? non censurare un comportamento chiaramente di parte da parte di un soggetto federale per definizione super-partes ?

?b)Il Collegio non ritiene di poter condividere tale censura, nella parte in cui, con la cennata diffida, mira a indicare pro futuro una condotta, istituzionale prima ancora che individuale, non coerente con l?ordinamento federale allora vigente.

Come gi? rilevato nei lodi arbitrali dello scorso 27 ottobre 2006 (in riferimento alle controversie insorte tra FIGC e A.C. Milan s.p.a., A.C.F. Fiorentina s.p.a., S.S. Lazio s.p.a. e F.C. Juventus s.p.a.), non pu? non segnalarsi in proposito la ?mancanza nell?ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali?. Erano altres? assenti in tale ordinamento forme di regolamentazione delle procedure di reclamo nei confronti delle decisioni arbitrali innanzi alla Federazione stessa e all?Aia; n? era in alcun modo disciplinata la possibilit? di sollecitare l?intervento degli organi ufficialmente preposti alla valutazione tecnica dell?operato arbitrale, n? da parte delle societ? n? da parte dei vertici federali. La valutazione tecnica dell?operato arbitrale era dunque sottratta sia a procedure contenziose sia a procedure di controllo amministrativo.?

Fantastico, lo sapevo che il lodo Carraro riservava sorprese ?carine? : una l?abbiamo gi? vista ( assorbimento della censura del ricorrente relativa alla illegittima composizione del giudice di primo grado della sentenza sportiva ). Ora questa :

Sandulli che dice ? Ti diffido, e con questa diffida intendo sollecitare, in futuro, che tu possa rivolgerti agli organi preposti per manifestare dissensi sul comportamento della classe arbitrale.

Il Collegio arbitrale del Coni che dice ? No, caro Sandulli, non posso accogliere il senso della tua diffida giacch? organi ufficiali cui fare le proprie rimostranze non ce n?erano e non ce ne sono. Avete gi? capito la conclusione di questa tesi ?

?c)In questo contesto, in capo al Presidente federale venivano inevitabilmente a concentrarsi compiti di rappresentanza, di amministrazione attiva e di garanzia.

Pu? naturalmente opinarsi il fatto che in questo assetto istituzionale le istanze del circuito politico-democratico venissero impropriamente a sovrapporsi a quelle di tutela del corretto andamento delle competizioni sportive, anche in esito alle legittime doglianze delle societ? in ordine alle prestazioni della categoria arbitrale; cos? ingenerando confusioni di poteri e anche solo potenziali conflitti di interessi.?

Naturale conseguenza dell?assenza di tali organi ? che il Presidente Federale si ? trovato, suo malgrado e sempre per fini istituzionali ovviamente, a ricoprire una posizione tale da ingenerare confusione di poteri : gi? un presidente federale che si occupa del corretto svolgimento del campionato turbato dagli errori arbitrali ai danni della Lazio!!!

?Il Collegio ritiene, invece, che non possa imputarsi, facendone oggetto di un monito verso condotte future, all?allora Presidente federale, cui competeva in ultima istanza garantire la regolarit? delle competizioni sportive, l?attivazione a tal fine di procedure informali di richiamo della categoria arbitrale all?osservanza di scrupolose direzioni di gara, anche in relazione a circostanze particolarmente delicate secondo il suo prudente apprezzamento.

Mancando, nell?ordinamento federale, a questo riguardo, procedure codificate, l?assunzione di tali iniziative nelle forme pi? libere (fatto salvo ovviamente il limite del perseguimento dello scopo istituzionale, ritenuto non violato dalla stessa Corte federale) rientrava nella piena discrezionalit? politicoamministrativa del Presidente federale, in quanto tale insuscettibile di un giudizio diverso da quello appunto politico-amministrativo. Da ci? consegue, in conclusione, che la pena della diffida, ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici? risulta priva di adeguata base giuridica e va pertanto annullata.?

?per i motivi di cui sopra, la diffida risulta priva di adeguata base giuridica e va pertanto annullata : ditemi, avevate dubbi ?

?P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione

1.dichiara la propria incompetenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte relativa alla sanzione pecuniaria;

2.dichiarata la propria competenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte diversa da quella relativa alla sanzione pecuniaria, in parziale riforma della decisione della Corte federale in data 25 luglio 2006 / 4 agosto 2006, annulla la sanzione della diffida inflitta al dott. Franco Carraro;

3.pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna;

4. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa;

5. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Cos? deciso definitivamente in Roma, all?unanimit? e in conferenza personale degli

arbitri, il giorno 8 novembre 2006.

F.to Pier Luigi Ronzani

F.to Guido Cecinelli

F.to Marcello Foschini

F.to Luigi Fumagalli

F.to Giulio Napolitano?

?poich? non c?? nessun riferimento alla illegittimit? della composizione del giudice di primo grado del processo sportivo, non vi sono dubbi : avevo capito male io. Faccio solo presente che la legittimit? della composizione del giudice era uno dei tredici punti del nostro ricorso al Tar...

Inoltre, sapete tutti che il Dott. Carraro ha fatto ricorso al Tar per cercare di farsi togliere la pena pecuniaria : ovviamente gli verr? accolto, giacch? limiti e poteri dei gradi di giustizia sportiva hanno fatto s? che gli venisse comminata una pena pecuniaria a fronte di un comportamento che fino alla fine ? stato invalidato : ? un p? come se vi facessero una multa perch? siete passati col rosso, fate appello, vi riconoscono che non siete passati col rosso ma non possono togliervi la sanzione pecuniaria : cortesemente, coloro che in questo ragionamento intravedono motivi di ragionevolezza e linearit? sono pregati di farmelo presente.

Le tre (dis)grazie - 15

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

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Joined: 16-Aug-2007
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Le tre (dis)grazie - 15

.........

.........

.... cortesemente, coloro che in questo ragionamento intravedono motivi di ragionevolezza e linearit? sono pregati di farmelo presente.

Le tre (dis)grazie - 15

quei motivi sara' difficile, molto difficile trovarli.

in compenso dalle intercettazioni sullo scandalo dell'arbitrato sul basket abbiamo appreso che il capo dell'ufficio legale del coni, per conto del presidente petrucci, telefonava decine di volte al giorno all'Arbitrato non per interferire -dice lui- ma per tenersi informato.

in quelle intercettazioni e' finita anche qualche telefonata che riguardava carraro.

ed allora i motivi potrebbero essere che petrucci si e' interessato un po' troppo e la sentenza dell'Arbitrato su carraro e' stata scritta magari a piu' mani.

ragionevolezza e linearita'? E chi vuoi che si preoccupava, la giustizia sportiva funzionava cosi' e i giudici si adeguavano.Certo che se poi arriva cccp a cercare il pelo nell'uovo c'e il rischio di scoprire che l'uovo.... non c'e'.

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Le tre (dis)grazie - 17

?e continuiamo la lettura dell?arbitrato del Milan :

?ritenuta la ammissibilit? del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale a conoscere delle domande proposte, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste, poich?

? si ? infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e

? in esito al tentativo di conciliazione le parti hanno concluso patto arbitrale ad hoc, integrativo delle previsioni dell?art. 27 dello Statuto della FIGC, con il quale si ? fondata la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in base al Regolamento della Camera per la soluzione della controversia tra di esse insorta in relazione alla decisione della Corte Federale della FIGC in data 25 luglio 2006;?

Per quanto, come abbiamo visto nella precedente puntata, la Figc chieda che vengano confermate le pene previste dalla sentenza Sandulli sul Milan, la stessa non fa richiesta di improcedibilit?/inammissibilit? del ricorso anzi dalle note di cui sopra evinciamo che in Camera di Conciliazione ( ?che come detto non concilia proprio con nessuno? ) le parti si siano messe d?accordo per esperire l?arbitrato del Coni. Il collegio arbitrale del Coni si sente dunque ?competente? ad assolvere alla questione, cio? ?arbitrare? sulle domande poste.

?affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che?

Seguono le motivazioni al potere di piena cognizione sulla controversia : le abbiamo gi? viste in altri arbitrati, sono formule di prassi, ma ripetere i concetti aiuta a fissarli meglio :

?? per effetto dell?accordo raggiunto in sede di conciliazione in data 29 agosto 2006 le parti hanno aderito al Regolamento della Camera senza riserva alcuna in ordine ai poteri del Collegio arbitrale;?

?ovviamente?

?? il Regolamento conferisce all?organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al ?tipo? di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla ?legittimit??, ma anche al ?merito? della decisione impugnata;?

Questa nota individua e limita i poteri del collegio arbitrale : sulle domande poste, viene riconosciuto all?arbitrato Coni la piena facolt? di riesaminare la controversia. Non ? poco : secondo me, ? proprio da questa facolt? che deriva l??incompetenza? sugli arbitrati di Moggi e di Giraudo : troppo spinosi e con troppe implicazioni : meglio una decisione ?pilatesca?.

?? il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o pi? consulenti tecnici d?ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell?organo arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimit? dell?atto impugnato;?

?anche questa ? un?altra bella facolt? che, mi sembra, viene esercitata raramente.

?? l?arbitrato presso la Camera non pu? essere qualificato quale terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perch? esso non ? riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata ?volont? disciplinare? si forma. Attraverso la Camera si ? creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell?art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L?attivit? della Camera, per quanto riferibile anche all?ordinamento sportivo in generale, non pu? essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, n? l?organo arbitrale che conosca dell?impugnazione di un provvedimento disciplinare pu? essere ritenuto organo della federazione;?

Vorrei sottolineare la frase pi? importante : ?Attraverso la Camera si ? creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria?

Concetto a noi ormai chiaro, a qualcun'altro un p? meno.

?? dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, ? non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volont? definitivamente manifestata dalla federazione;?

?da cui, perch? vi siete sottratti all?arbitrato di Moggi e Giraudo ? Temevate intemperie provenienti dai soliti noti, al secolo Cannav?, Palombo, Travaglio, Mensurati e chi pi? ne ha pi? ne metta ? Soprattutto nel caso di Giraudo, sottrarsi perch? non risulta essere pi? tesserato ? un po? da codardi, non trovate ?

?? tale controversia pu? riguardare l?applicazione delle norme cos? come l?apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volont? si ? espressa; sulla sua estensione e sulle modalit? di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volont? si ? formata;?

?ne prendiamo atto.

?? siffatta soluzione ? coerente con quella adottata nell?ordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale l?istituzione stessa della Camera si ? ispirata, ? principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l?organo arbitrale possa considerare ? senza vincoli derivantigli dal procedimento disciplinare contestato ? gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine ? dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera pu? avvalersi;?

?ne riprendiamo atto.

?acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale;

esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della societ? ricorrente;?

Puntata interlocutoria, con molte notazioni : alla prossima.

Le tre (dis)grazie - 17 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Le tre (dis)grazie - 18

Ci sono altre premesse nell?arbitrato del Milan ?

?ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale:?

?pare di si!

?a) che costituisce violazione degli obblighi di lealt?, correttezza e probit? cui sono tenuti i soggetti dell?ordinamento della FIGC ai sensi dell?art. 1 CGS l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se non esplicitamente "favore" da parte della terna arbitrale, in quanto condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto pi? in contesti comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialit? della funzione arbitrale; tale violazione ? aggravata se il canale attivato conduce all?instaurazione di un contatto diretto con i soggetti che partecipano alla designazione della terna arbitrale e/o con i componenti della terna arbitrale nell?imminenza della gara, pur senza tradursi nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare un vantaggio in classifica, rilevanti ai fini dell?art. 6 CGS;?

Allora, cari signori del collegio arbitrale del Coni : ve la siete cavata soltanto perch? i cosidetti media non pongono attenzione ad atti come questi, perch? temono di perdere lettori annoiati dalle vostre castronerie ( ?oltre che sempre funzionali al progetto di distruzione della ?vecchia? Juve).

Voi vi chiederete il perch? di tale rimbrotto : presto detto, amici!

Abbiamo appena finito di leggere l?arbitrato di Carraro, reo di comportamenti simili a quelli messi in atto dal Milan, ops, dal suo accompagnatore ufficiale agli arbitri. E cosa abbiamo letto in quell?arbitrato ?

1.Carraro mette in atto tale comportamento per non inficiare il corretto svolgimento del campionato e per perseguire tale scopo chiama uno dei designatori e gli ?fa notare? come la Lazio ( ?e solo la Lazio! ) venga trattata dagli arbitri

2.Come abbiamo letto la diffida contenuta sulla sentenza Sandulli su Carraro viene resa nulla poich? il collegio arbitrale del Coni ritiene che nel perseguire il suo nobile scopo, l?ex presidente federale non aveva altri canali che quelli, mancandone anche di istituzionali!

Cosa leggiamo ora sul Milan ?

1.E? da considerarsi mancanza di lealt?, ergo art.1 CGS, attivare un qualsivoglia canale, anche istituzionale, per caldeggiare la designazione di terne arbitrali non si dice favorevoli ma anche solo ?brave? tecnicamente.

2.Ci? perch? la richiesta di attenzione pu? facilmente tramutarsi in favore.

Come si pu? notare, lo stesso collegio arbitrale del Coni sullo stesso argomento prende decisioni diverse : perch? ? Forse perch? in un caso andava di bolina e nell?altro di poppa ?

?b) che la violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e istituzionale favorevole sia nella mancanza nell?ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia nell?assenza di modelli organizzativi interni alla societ? idonei a garantire la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti;?

?in effetti, quando Meani chiede a Mazzei la designazione di Puglisi, non riceve un diniego e/o una promessa di verificare la possibilit? di farlo, tutt?altro : come scrivono i CC, oltre Puglisi, verr? designato ( non richiesto?e direttamente! ) anche Babini, anch?esso, scrivono sempre i CC, nell?orbita Milan : cosa dire ?

?c) di dover condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilit? oggettiva dell?A.C. Milan s.p.a. per violazione dell?art. 1 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta, infatti, evidente che il comportamento del Sig. Leonardo Meani, addetto agli arbitri per l'A.C. Milan s.p.a., sia gravemente lesivo dei doveri di lealt? e probit? sportiva per avere egli direttamente interloquito con soggetto partecipante al processo di designazione della terna arbitrale esercitando pressioni sullo stesso in vista delle future designazioni, anche facendo implicito riferimento al risentimento del vertice societario; per avere egli altres? indicato il nome di un assistente di linea 'gradito' e ottenuto la designazione del medesimo nella partita immediatamente successiva; per avere egli preso diretto contatto con gli assistenti di linea in prossimit? della partita di campionato dell?A.C. Milan s.p.a. per la quale essi erano stati appena designati in un contesto dichiarativo oggettivamente ambiguo;?

Cari i miei milanisti : queste sono le accuse che vi vengono mosse, che costituiscono illecito sportivo ?classico? e ve la siete cavata perch? Meani ?non ha potere di firma?. Riassumendo :

1.Chiedete al designatore dei guardalinee Mazzei ( che, ricordo, designa direttamente ) esplicitamente la presenza di Puglisi per Milan-Chievo

2.Secondo la Corte Federale, questo avviene anche ponendo l?accento sul risentimento del vertice societario

3.Dopo aver avuto certezza delle designazioni, Meani ha contattato direttamente i designati, Puglisi e Babini : cosa gli avr? detto ? L?avr? fatto per congratularsi ?

4.Meani, e non potrebbe essere diversamente, si rapporta a Galliani, il quale lo autorizza, ci mancherebbe : ringraziate, dunque, la Corte Federale che non vi appioppa la responsabilit? diretta, ergo l?art.6, e vi spedisce in felice compagnia in Serie B : questo ? una delle doglianze del Prof. Mario Serio, componente della Corte Federale, che invece per voi prevedeva proprio questo : ma si ? ?dovuto? prendere una decisione ?demagogica? e ?politica?, come lui stesso ha detto.

5.La linea di difesa del Milan, supportata dai propri media, ? stato il disconoscimento di Meani

Ora sostenere che lo avete fatto per una sola gara, come fosse lecito farlo per una sola gara, ? nascondersi dietro il dito; sbraitare che invece voi della Juve lo facevate sempre ? mentire sapendo di farlo : prego i signori milanisti in ascolto di porgermi un esempio lampante di pressione sulla designazione della terna arbitrale->chiamata ai designati->eventuale evidenza in campo fatta da noi, dalla ?vecchia? Juve : e non venitemi a scassare con la storia delle schede svizzere, per cortesia!

?d) di dover altres? condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilit? diretta dell?A.C. Milan s.p.a. per violazione dell?art. 1 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta, infatti, evidente che il comportamento del Sig. Adriano Galliani sia lesivo dei doveri di lealt? e probit? sportiva per avere egli tollerato e implicitamente approvato il comportamento del sig. Meani, nella sola parte relativa alla doglianza rivolta nei confronti dei soggetti partecipanti alla designazione delle terne arbitrali, cos? di fatto avallando un comportamento scorretto che andava al di l? dei compiti propri del dirigente accompagnatore addetto agli arbitri;?

Caro Zio Fester : com?? che n? la Corte Federale n? tanto meno il collegio arbitrale del Coni hanno creduto al tuo berciare garrulo in tv : ?Meani ? E chi lo conosce ??

Vi siete anche lamentati che siete stati gli unici all?arbitrato a non avere sconti : ingrati, ringraziate come vi siete salvati in corner con la storia di Meani esterno al Milan, anche se questa faccenda qui resta insostenibile ai sensi dell?art.36 CGS, come ampiamente detto in puntate precedenti : l?accompagnatore agli arbitri non pu? essere un esterno, ma ai sensi del citato articolo ?deve? essere un dirigente : ma si sa, le leggi per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano, non ? vero ?

?e) che, pur con le attenuanti derivanti dall'esigenza di reagire a un precedente 'torto' arbitrale, oggetto putativamente di un pi? complessivo disegno 'criminoso' volto a favorire la diretta contendente per lo scudetto, l'A.C. Milan s.p.a. deve pertanto ritenersi responsabile a titolo di responsabilit? oggettiva per le gravi violazioni all'art. 1 CGS poste in essere dal sig. Leonardo Meani e a titolo di responsabilit? diretta per la violazione dell'art.1 CGS posta in essere dal Sig. Adriano Galliani;?

?e questo, caro collegio arbitrale del Coni, andatelo a dire a quel trombone di Suma che ogni volta che si va ad argomento fa due palle cos? con ?sto gol annullato a Shevchenko dal guardalinee Baglioni : l?ultima volta l?ha detto ammiccando a Moggi che lo ha subito bloccato poich? nella famosa telefonata in cui si diceva ?Ottimo lavoro, quel Baglioni!?, Moggi non era uno dei due interlocutori : ovviamente per Suma era il ?mandante?, essendo lui il capo-cupola!

?f) che la sanzione inflitta dalla Corte Federale della FIGC all'A.C. Milan s.p.a. sia complessivamente proporzionata, in quanto: ?

?e vorrei vedere : tranne i preliminari, cosa hanno subito i poveri cocchi di cos? grave ?

?g) la penalizzazione di punti 30 irrogata per il campionato 2005-2006, comportante la perdita di una sola posizione in classifica con il passaggio dal 2? al 3? posto, non ha precluso, seppure con uno sforzo aggiuntivo, il raggiungimento del principale risultato sportivo guadagnato sul campo (qualificazione alla Champions League), a nulla rilevando l'ipotetico conseguimento di ulteriori vantaggi indirettamente derivanti dall'applicazione di provvedimenti di giustizia in danno di squadre diverse;?

?appunto!

?h) che la penalizzazione di punti 8 irrogata per il campionato 2006-2007 svolge un?adeguata funzione monitoria senza per questo precludere in radice il raggiungimento dei pi? alti traguardi sportivi, considerate le chances competitive della squadra e i risultati ottenuti nelle ultime stagioni;?

Scusateci : la penalizzazione di 8 punti ve la diamo per motivi monitori e, siamo certi, che, data la competitivit? degli scorsi campionati, non vi abbiamo pregiudicato nulla : ma come, li stai appena penalizzando per comportamenti ille?gittimi che gli hanno dato vantaggi in?sperati e ora gli dici che ?8 non fa nulla ? Mah!

?i) che la sanzione della squalifica del campo per una giornata, gi? sospesa in via cautelare, deve considerarsi inconferente, trattandosi di sanzione elettivamente funzionale alla repressione di fatti di violenza e di violazioni di norme di sicurezza, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame, potendosi invece disporre la conversione di tale sanzione nell?obbligo di devolvere un importo corrispondente alla quota di incasso per vendite di biglietti relative alla prima partita casalinga del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalit? di promozione dell?attivit? giovanile e dilettantistica, quale modalit? di riparazione ?in forma specifica? della lesione dei principi di lealt?, correttezza e probit? per la quale la Ricorrente ? stata sanzionata;?

Annullamento gi? visto nel caso di Juve e Lazio, caro Prof. Sandulli : cos? grande conoscitore del Codice di Giustizia Sportiva che la tua sentenza arriva all?arbitrato e i draghi del Coni notano questo errore formale : non si possono comminare squalifiche del campo se non a fronte di intemperanze da parte del pubblico. Il tenero Piero si difende dicendo che lui intendeva equilibrare la riduzione di punti con la squalifica del campo : ripeto, un gran conoscitore del CGS, il Giudice Supremo della Corte Federale!

?j) che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 100.000) in favore della FIGC consente di opportunamente graduare l'afflittivit? della sanzione, anche sul piano economico;

k) che, attesa la sostanziale soccombenza, gli onorari e le spese di arbitrato, nonch? le spese di difesa della FIGC, quantificate in Euro 2.000, oltre ad accessori di legge, debbano essere posti a carico della Ricorrente;

l) che debbano essere trattenute le somme versate dalla terza intervenuta a titolo di partecipazione alle spese di arbitrato;

m) che i diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.?

?varie ed eventuali : piccola nota sulla lettera l) : povero Messina Peloro : c****to e mazziato : ma non lamentarti troppo, ti sei fatto un altro anno di serie A al posto della Juve : passerai agli annali della Storia solo per questo!

Conclusioni :

?P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all?unanimit?, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:

1. conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2005-2006;

2. conferma la penalizzazione di punti 8 inflitta per il campionato di serie A 2006-2007;

3. converte la squalifica del campo, gi? sospesa in via cautelare, nell?obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alla prima partita casalinga del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalit? di promozione dell?attivit? giovanile e dilettantistica;

4. conferma l?ammenda inflitta nell?importo di Euro 100.000 in favore della FIGC;

5. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della A.C. Milan s.p.a.;

6. pone a carico dell?A.C. Milan s.p a. le spese di difesa della FIGC, liquidate in Euro 2.000, oltre accessori di legge;

7. dispone che vengano trattenute le somme versate dal F.C. Messina Peloro s.r.l. a titolo di partecipazione alle spese di arbitrato;

8. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

F.to Pier Luigi Ronzani

F.to Guido Cecinelli

F.to Marcello Foschini

F.to Luigi Fumagalli

F.to Giulio Napolitano?

Per il Milan non era aria all?arbitrato, ma lamentarsi mi sembra troppo : infatti, come ricorderete, il Milan la piant? l? non andando al Tar : e che doveva andarci a fare ?

Le tre (dis)grazie - 18 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferta della sentenza della Corte Federale.

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Caro CCCP, sei grande!

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quoto

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Le tre (dis)grazie - 19

Grazie a tutti per le belle parole : sono sempre un incitamento a proseguire :-)

Coerentemente con la scelta di analizzare gli arbitrati per club, per poi passare a quelli istituzionali ( abbiamo analizzato solo quello di Carraro per ?opportunit??), mi sembra scontato procedere a quello del Sig. Leonardo Meani.

Ormai dovrebbe essere pi? che scontato sapere chi ? Meani, ma ripetere non guasta mai : il Sig. Leonardo Meani ? dirigente Milan con ruolo di assistente agli arbitri. Si ricorda che il ruolo di assistente agli arbitri non ? qualcosa sul quale ci si possa ridere su : l?obbligo di avere un dirigente nei propri ranghi con tale ruolo discende direttamente dall?art.65 delle Norme Organizzative Interne Federali. Lo vogliamo rileggere per la n+1 volta ?

?Art. 65 Assistenza agli ufficiali di gara

1. Le societ? debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorit? ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.

2. Le societ? ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attivit? Giovanile e Scolastica tale incarico pu? essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. II dirigente deve svolgere attivit? di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una pi? prolungata assistenza.

3. La responsabilit? di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla societ? ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la societ? ospitata.

4. In caso di incidenti in campo, ? fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.?

Orbene, di cosa si ? ?macchiato? Meani ?

Ad essere sospettosi non erano mica solo Inter e Roma nell?ordine, come dice Bergamo. Vi era anche il Milan a pensare che noi avessimo collusioni col mondo arbitrale : beninteso, questo modo di vedere le cose era contraccambiato da parte nostra. Illuminante a tal proposito ? la telefonata fra Giraudo e Moggi dopo Reggina-Juve, ricordate ? Nel loro discorso, si parla molto della terna arbitrale ( Paparesta ? Copelli ? Di Mauro ) inviata a Reggio Calabria e di come, analizzando a freddo gli episodi, fosse sempre pi? chiaro che quei tre stavano dall?altra parte della barricata. Ricordo una affermazione di Galliani : ?Noi e la Juve ci sospettavamo a vicenda : loro ci guardavano dal buco della serratura e noi dallo spioncino della porta!?

Diciamo che fra Juve e Milan vigeva ( gi?, vigeva! ) questa sorta di ?gentlemen agreement? che, se volete, faceva da contraltare alle frequentazioni fra i due club.

Inter e Roma, soprattutto l?Inter, non preoccupavano : non per altro, ma per competere nell?agone bisogna essere ad un certo livello di capacit? : non riuscendovi per inettitudine, guarda caso, entrambi i club cominciano le litanie degli imbrogli, delle truffe, etc., etc.

Vabb?, fatta questa premessa, dovrebbe essere pi? chiaro il comportamento di Meani al ritorno da Siena dopo la partita : al Milan sono furenti per un gol annullato a Shevchenko dal guardalinee Baglioni e sono tutti l? a pensare che Moggi ( ?e te pareva! ) c?abbia messo lo zampino. Cosa pensa di fare il Meani ? Chiama al telefono in auto, presente l?allenatore Carletto Ancelotti ( si, si, proprio quello che all?ufficio indagini dichiara di aver avuto la sensazione, almeno un paio di volte, che Moggi sapesse prima chi sarebbero stati gli arbitri della domenica successiva : eh, Carletto, Carletto : e perch? hai taciuto all?angelo vindice, Borrellao, questo episodio ? ), si diceva chiama Mazzei. Chi era Mazzei ?

Mazzei, un punto di riferimento per il Milan, era il designatore dei guardalinee, designatore diretto dei guardalinee. Il meccanismo di nomina delle terne arbitrali, infatti, prevedeva che una volta ?sorteggiato? l?arbitro per le partite, si passassero le stesse a Mazzei, il quale solo soletto nel suo studiolo designava i guardalinee. Una corrispondenza diretta fra soggetto e designazioni e questo, ipotizzo, al Milan non ? argomento che lascia insensibili.

A titolo di esempio, guardate che succede a noi in Juventus-Udinese, partita che ci viene contestata come illecito sportivo : telefonata fra Bergamo e Moggi in cui si parla del pi? e del meno; arrivato ad un certo punto, Bergamo, e ripeto Bergamo chiede a Moggi quali guardalinee preferisce per domenica. Prima domanda : perch? Bergamo fa a Moggi questa domanda ? Lo scopriamo in una telefonata che Bergamo fa alla Fazi dalla quale si intuisce che Bergamo aveva tirato un piccolo tranello a Moggi : come dice lui stesso alla Fazi : ??tanto per non dirgli quello che vuole lui ...?

Seconda domanda : Quale potrebbe essere il senso di una conversazione del genere, visto che si afferma che i due combuttano ?

Moggi risponde alla domanda di Bergamo ? Si, gli dice che vuole Ambrosini e Foschetti, ma Bergamo gli dir? che gli manda Ricci e Gemignani.

Come finisce la storia ? Beh, dato che non ? Bergamo a designare gli assistenti, finisce che Mazzei designa Gemignani e Foschetti. Voi direte : salomonicamente Bergamo fa designare uno dei suoi e uno di Moggi. La cronaca di Juventus-Udinese riporta un gol annullato all?Udinese da Gemignani : capite ? quello che Bergamo dice che gli mander?.

Epilogo : questa storiella ( ?mica tanto, a noi costa illecito! ) mi ? servita per dimostrare che il designatore dei guardalinee, Mazzei, designa per i fatti suoi ed averci rapporti pu? essere ?utile?. Di passaggio serve per far notare l?onnipresente presenza di millantato che ha contato molto nella condanna mediatica.

Torniamo a Meani : dunque, chiama Mazzei e che gli dice ? Caro Gennaro, ora avete esagerato : mercoledi ( turno infrasettimanale ) per Milan-Chievo ( ?una partita da temere! ) voglio Puglisi!

Mazzei che fa ? Gli dice ?ma come ti permetti ??, ?che pretese!?, etc., etc. ? No, niente di tutto questo : gli dice : ok, e gli designa anche Babini, vicino al Milan, scrivono i CC.

Dov?? l?illecito ? Presto detto : Meani chiede il nullaosta a Galliani, e gentilmente riceve, dopodich? chiama i designati e li invita a ?miti consigli?.

Credo di essermi dilungato abbastanza sulla premessa. Iniziamo l?arbitrato :

?IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente

Avv. Aurelio Vessichelli Arbitro

Avv. Ciro Pellegrino Arbitro

nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (?Regolamento?), riunito in conferenza personale in data 19 febbraio e 8 marzo 2007 presso la sede dell?arbitrato in Roma,

ha deliberato all?unanimit? il seguente

L O D O

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 2263 del 18.12.2006) promosso da:

Sig. Leonardo Meani rappresentato e difeso dall?Avv. Edda Gandossi presso il cui studio ? elettivamente domiciliato in Milano, Via Fatebenfratelli n.9

ricorrente

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentane pro tempore, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Medugno e Guido Valori, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Panama 58

resistente?

Dopo l?intestazione, riepilogo delle richieste delle parti :

?FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Con atto depositato in data 22.06.2006 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione d?Appello Federale Leonardo Meani - addetto agli arbitri della societ? A.C. Milan ? ?

?solo per dire, Sig. Galliani, che anche il Coni riconosce Meani come vostro assistente agli arbitri?

?per:

a)violazione dei doveri di lealt?, probit? e correttezza di cui all?art. 1 C.G.S. ?per aver agito al fine di ottenere l?assegnazione di determinati assistenti per le partite del Milan? e, in particolare, perch? ?il giorno 17 aprile 2005, con due telefonate a breve distanza l?una dall?altra protestava veementemente con il Signor Gennaro Mazzei, Vice Commissario CAN, addetto alla preparazione degli assistenti dell?arbitro, circa precedenti assegnazioni di assistenti per le partite del Milan fino ad arrivare ad ottenere l?assicurazione che per la successiva partita del Milan (Milan/Chievo del 20 Aprile 2005) sarebbe stato designato l?assistente Claudio Puglisi, come in effetti avvenne?;

b) per violazione dell?art. 6, comma 1 e 2 C.G.S. ?perch? tra il 17 e il 20 Aprile ottenuta la designazione degli assistenti Puglisi e Babini per la partita Milan/Chievo del 20 aprile 2005, raggiungeva telefonicamente i due assistenti e formulava loro, al fine di alterare lo svolgimento della gara, la raccomandazione di decidere nei casi dubbi in favore del Milan?.?

?sono i reati, ops, i comportamenti che ho ricordato sopra?

?La Commissione d?Appello Federale con decisione del 14.07.2006 (C.U. n. 1/C) irrogava a L. Meani la sanzione di anni 3 e mesi 6 di inibizione, successivamente ridotta ad anni 2 e mesi 6 dalla Corte Federale con decisione di cui al C.U. n. 1/Cf del 25.07.2006.?

Ruperto : 3 anni e 6 mesi di inibizione

Sandulli : 2 anni e 6 mesi di inibizione

?L?interessato, ritenendo ingiusta la decisione degli Organi di giustizia federali, instaurava ai sensi degli artt. 4 e ss. del Regolamento, procedimento di conciliazione (prot. n. 1191 del 24.08.2006) che si concludeva il 20.11.2006 con il mancato accordo tra le parti.?

Ripeto ancora una volta : la Figc non ha conciliato con nessuno!

?Con atto depositato il 18.12.2006 (prot. n. 2263) L. Meani proponeva, dunque, ai sensi dell?art. 7 del Regolamento, domanda di arbitrato nei confronti della F.I.G.C., nominando quale arbitro l?Avv. Aurelio Vessichelli.

Successivamente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva con memoria ex art. 10 del Regolamento in data 2.01.2007 (prot. n. 0002), nominando a sua volta quale Arbitro l?Avv. Ciro Pellegrino.

In data 3.01.2007 il Presidente della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI, 11 comma 2 e 23 comma 1 del Regolamento, nonch? le nomine degli arbitri effettuate dalle parti rispettivamente nell?istanza di arbitrato e nella memoria di costituzione, nominava Presidente del collegio arbitrale il Prof. Avv. Ferruccio Auletta.

Gli Arbitri cos? nominati formulavano l?accettazione di cui all?art. 14 del Regolamento. La prima udienza veniva fissata per il giorno 17.01.2007 presso la sede della Camera arbitrale.?

?ricordate tutte le date ed i passaggi fino all?arbitrato.

?Nella domanda di arbitrato, L. Meani, dopo una breve esposizione dei fatti, lamentava, in via preliminare, l?inutilizzabilit? nell?ambito del procedimento disciplinare dei risultati delle

intercettazioni telefoniche, predisposte nel procedimento penale pendente a suo carico presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli. E ci? per due ordini di ragioni: da un lato, per la discrasia temporale tra l?iscrizione della notizia di reato a carico dell?istante nel registro di cui all?art. 335 c.p.p., avvenuta l?11.05.2006, e l?autorizzazione del G.I.P. a disporre l?intercettazione sull?utenza dello stesso datata 28.02.05; dall?altro, per il travalicamento dei limiti di ammissibilit? delle intercettazioni cos? come delineati dall?art. 266 c.p.p., in cui non si contempla il delitto di frode sportiva per il quale soltanto L. Meani ? stato sottoposto a indagini.?

Mi spiace Leonardo, sono sicuro che tale eccezione non ti verr? accettata.

?Nel merito, il ricorrente censurava le decisioni adottate nel procedimento disciplinare in relazione a entrambe le ipotesi addebitate.

In particolare, secondo la difesa del ricorrente, alcuna condotta posta in essere da L. Meani avrebbe invero integrato la violazione dell?art. 1 C.G.S. Circa i contatti telefonici del 17.04.2005 con il Vice Commissario CAN, G. Mazzei, si rilevava la palese intenzione di protesta per i torti subiti dalla squadra di L. Meani a causa degli errori commessi dal guardalinee nella partita Siena-Milan; errori arbitrali, si sosteneva inoltre, da inserirsi in un complessivo disegno volto a favorire la diretta contendente per lo scudetto, la F.C. Juventus S.p.A.?

Avete visto ? Lo ha anche dichiarato, il marrano, senza vergogna : dietro il gol annullato a Shevchenko dal guardalinee Baglioni in Siena-Milan c?? la conferma del ?complessivo disegno per favorire la Juve? : tutti, tutti, anche il Milan pensavano che noi si imbrogliava : capito come sarebbe stato facile creare un polverone mediatico ? Li avevamo tutti contro, compresi i milanisti!

?Quanto all?illecito sportivo di cui all?art. 6 C.G.S., il ricorrente lamentava una grave omissione da parte di entrambi gli organi di giustizia sportiva che avevano deciso in ordine alla sua condotta.

Con riferimento alle telefonate del 18.04.2005 con gli assistenti di gara designati per la partita Milan-Chievo del 20.04.05 - la difesa di L. Meani ribadiva l?intento assolutamente scherzoso e il tenore amicale delle conversazioni - tenuto conto proprio dell?amicizia che intercorreva da anni tra i predetti soggetti - che al pi? avrebbero fatto rientrare la condotta del ricorrente nelle ipotesi previste dall?art. 1, comma 1, C.G.S.?

Ma dai, Signor Giudice : scherzavo!

?Al costituendo Collegio L. Meani avanzava, infine, le seguenti richieste:

? - in via principale: revocare la sanzione inflitta al ricorrente con ogni connessa conseguenza;

- in via subordinata: ridurre congruamente la sanzione inflitta al Signor Leonardo Meani;

- in via istruttoria: ammettere la prova per testi? indicando ?quale teste il Signor Andrea Fugazza, presso il Ristorante Isola Caprera, Via Isola Caprera, Lodi?.?

?e te la ridurranno, Leonardo, la sanzione, te la ridurranno!

?Con memoria depositata il 02.01.2007 (prot. n. 0002), si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la quale chiedeva, di contro, il rigetto in toto delle domande, e, per l?effetto, la conferma della decisione sanzionatoria presa da ultima dalla Corte Federale.?

Solita richiesta della Figc?

Alla prossima.

Le tre (dis)grazie - 19

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferta della sentenza della Corte Federale.

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Le tre (dis)grazie - 20

Dopo le richieste da parte dei contendenti, proseguiamo la lettura dell?arbitrato di Leonardo Meani, dirigente con mansione di assistente alla terna arbitrale del Milan.

?Nel corso della prima udienza, tenutasi il 17.01.2007 presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Collegio, stante la questione relativa alla liceit? della prova offerta nei gradi di giustizia federale contro la parte attrice, invitava la stessa a produrre entro il 26.01.2007, in relazione al procedimento penale nel quale le intercettazioni erano state disposte, la relativa richiesta del Pubblico Ministero, il decreto o i decreti autorizzativi e l?avviso di deposito degli atti preliminari pervenuto al ricorrente.?

Fallita, come gi? ricordato, la conciliazione, per quanto riguarda le prove, ovvero le intercettazioni, viene invitata la parte attrice, ovvero Meani, a presentare una memoria che contenga motivazioni sulla contestazione della liceit? della prova : secondo me, caro Leonardo, puoi fornire quello che ti pare : sull?argomento utilizzabilit? delle intercettazioni, che poi costituiscono le uniche prove in loro possesso, tutti questi (pseudo)gradi di giudizio sono duri d?orecchi : vanno capiti : se avessero accordato a chicchessia che le intercettazioni non potevano essere utilizzate, sarebbe saltato tutto. Comunque, proseguiamo la lettura.

?Alla parte convenuta concedeva il termine del 9.02.2007 per lo scambio e il deposito di una memoria sulla questione, anche corredata da eventuali documenti.

Dato il deposito dei richiesti documenti da parte della difesa di L. Meani (dal che derivava pure la disposta proroga del termine per la pronuncia del lodo), nelle note di replica autorizzate (prot. n. 0285 del 9.02.2007) la F.I.G.C. ribadiva la propria posizione sulla utilizzabilit? dei risultati delle intercettazioni, sostenendo in particolare l? impossibilit? per gli organi della giustizia sportiva di valutare la legittimit? di atti che si pongono al di fuori dell?ordinamento sportivo, e inoltre la legittima acquisizione dei risultati delle intercettazioni medesime ex art. 2, comma 3 della L. 401/89.?

Secondo la FIGC, le intercettazioni sono utilizzabili perch? :

1.Gli ? impossibile valutare la legittimit? di atti che si pongono al di fuori dell?ordinamento sportivo : mi verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere : la legittimit? deriva dalla impossibilit? di valutare se tali atti sono o meno legittimi!!

2.Inoltre il comma 3 dell?art.2 della 401/89 gli conferisce legittimit? nell?acquisione degli atti : che dice ?sto comma ?

?3.Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.?

Non vi fa sorridere l?ultima frase ?

Continuiamo la lettura.

?Alla successiva udienza del 19.02.2007, le parti svolgevano le proprie difese oralmente e il Collegio Arbitrale, ritenuta la causa matura per la decisione senza altre acquisizioni istruttorie, si riservava di deliberare il lodo.?

Finiti i convenevoli, si passa al sodo, ops, al lodo :

?MOTIVI

1.Questione preliminare ? quella relativa alla utilizzabilit? della prova dei fatti per i quali L. Meani, ?secondo accompagnatore ufficiale della prima squadra del Milan?, ? stato sanzionato; in particolare, si fa questione sopra l?utilizzabilit? dei risultati delle intercettazioni telefoniche che, disposte per fini di indagini preliminari nell?ambito del procedimento penale, hanno poi trovato ingresso nei diversi gradi di giustizia disciplinare che si sono svolto presso gli organi della Federazione.?

Il collegio arbitrale del Coni affronta come primo argomento la questione della legittima utilizzabilit? delle intercettazioni.

Faccio notare che il collegio arbitrale definisce con pi? precisione Meani come ?secondo accompagnatore ufficiale della prima squadra del Milan?, caro Sig. ?E chi lo conosce, Meani??

?Le intercettazioni in parola risultano acquisite, evidentemente, quali ?mezzi di accertamento legali? di cui all?art. 36.1 C.G.S. Ed ? di questa sussunzione che occorre occuparsi.?

Ahia, Leonardo : il Coni si vuole occupare di sussunzioni : attento, secondo me piglia male!

?L?eccezione della difesa di L. Meani, secondo cui ricorre nella fattispecie un?ipotesi in cui opera il divieto di utilizzazione per essere state le intercettazioni disposte ?fuori dei casi consentiti dalla legge? (art. 271.1 c.p.p.), non ? fondata in assoluto.?

?che t?avevo detto, Leon? ?

?Le intercettazioni sono state, infatti, disposte entro i limiti di ammissibilit? sanciti dall?art. 266 c.p.p., nulla valendo - a tal fine - che in relazione alla specifica ipotesi di reato specificamente ascritta a L. Meani - la ?frode in competizioni sportive? di cui all?art. 1 l. 13.12.1989, n. 401 ? non sussistono i limiti di pena edittale che, in relazione ad altri reati perseguiti nell?ambito del medesimo procedimento, viceversa appaiono pienamente rispettati.?

?.eh, Caro Leonardo : non sussistono i limiti di pena edittale, hai capito ?

?E? noto che presupposto di un?intercettazione legittima sono ?i gravi indizi di reato? (art. 267.1 c.p.p.), non anche l?ascrivibilit? del reato medesimo alla persona in relazione alla quale il mezzo di ricerca della prova viene disposto (che, pertanto, ben pu? essere diversa dal soggetto sottoposto a indagini).?

?.eh, Caro Leonardo : ? noto, come non lo sapevi ?

?Dunque, poich? nel procedimento in questione si danno, almeno stando alle autorizzazioni del G.I.P., gravi indizi di reato che rendono ammissibili l?intercettazione (art. 416 c.p.), non rileva pure che questa specifica ipotesi di reato risulti mai stata, in concreto, ascritta anche a L. Meani, il quale ben potrebbe riuscire finanche estraneo all?azione penale del P.M. (com?? d?abitudine, per esempio, nelle indagini preliminari in cui il mezzo di ricerca della prova sia attivato su utenze nella disponibilit? della persona offesa dal reato) senza che la legittimit? del mezzo ne riesca in alcun modo compromessa.?

?c?hai un 416 sul groppone e stai a questionare sulla utilizzabilit? delle intercettazioni in altro processo, per giunta sportivo ?

?Sussiste, in sintesi, la legittimit? del mezzo e, pertanto, la sussumibilit? tra i ?mezzi di accertamento legali? di cui all?art. 36 C.G.S., stante che soltanto con prognosi ex ante pu? affermarsi la legalit? della prova.?

?e non c?erano dubbi, Caro Leonardo!

?Residua, invece, un problema di utilizzabilit? attuale, che impone la tecnica della c.d. prognosi postuma, suscitando il bisogno della verifica ex post.?

Ah?, ma che hanno mangiato ieri sera ?sti giudici ? Cosa residua ? Un problema di utilizzabilit? attuale ? Cosicch?, abbiamo legittimato l?assunzione da altro processo delle intercettazioni, ma adesso dobbiamo verificare la loro utilizzabilit? ?

?Qui ? indispensabile precisare che non ? della utilizzabilit? dei risultati delle intercettazioni contro L. Meani nel procedimento penale che mette conto occuparsi [il che rimane - a quanto consta - attualmente sub judice], tanto pi? considerando che in rapporto alla fattispecie penale addebitabile a L. Meani vige un esplicito principio di non interferenza dei procedimenti di giustizia sportiva e penale, secondo l?art. 2, commi 2 e 3, l. 13.12.1989, n. 401, per cui ?L'inizio del procedimento per i delitti [di frode in competizioni sportive] non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.|| Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell?articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice?.?

Notate la sottigliezza : utilizzabilit? dei risultati delle intercettazioni contro Meani : no, non si occupano di questo, non arrivano a tanto!

?E neppure dai limiti di ?utilizzazione in altri procedimenti?, ai sensi dell?art. 270 c.p.p., mette conto ricavare l?eventuale ostacolo all?uso dei risultati delle intercettazioni contro L. Meani; e ci? in quanto la giurisprudenza della Corte di cassazione (e, per quanto possa valere, di questa stessa Camera) appare attestata sull?opinione che rende cogenti i limiti dell?art. 270 c.p.p. ai soli giudizi in cui si controverta della responsabilit? penale dell?imputato, tant?? che persino verso altri procedimenti in senso lato restrittivi di libert? garantite viene affermata la possibilit? di far migrare in utilibus le intercettazioni (bench?) inutilizzabili allo scopo di accertamento dei reati, come nel caso di procedimento di applicazione di misure di prevenzione che tragga fondamento da risultati (bench?) non spendibili nel giudizio di responsabilit? penale contro la stessa persona (cfr., tra varie, Cass. pen., VI, 29 aprile 1999, n. 718, Contino).?

Ah, nemmeno della liceit? di utilizzazione in altri procedimenti delle intercettazioni vi volete occupare ?

?Nella vicenda che occupa il Collegio, in estrema sintesi, c?? piuttosto bisogno di accertare se, pur non trattandosi di intercettazioni disposte ?fuori dei casi consentiti dalla legge?, possa comunque assumere rilievo nell?ambito del presente arbitrato, la circostanza che i risultati di quelle intercettazioni appaiono, in rapporto alla parte promotrice (L. Meani), esorbitanti ab origine i ?limiti di ammissibilit?? dal momento che l?unica ipotesi di reato da sempre coltivata a carico di L. Meani non ne avrebbe consentito -per ragioni di pena edittale - l?impiego in funzione di prova (art. 266 c.p.p.); in altri termini, occorre considerare la sorte, qui e ora, di risultati di intercettazioni legittime ex ante che siano per? -almeno astrattamente- esposte alla sanzione di inutilizzabilit? gi? nell?ambito del procedimento per il quale le intercettazioni sono state disposte.?

Vi posso garantire che queste cose sono scritte nell?arbitrato di Meani : credo che a molti di voi sia venuto il dubbio che io sia andato a prendere questi arzigogoli da chiss? quale testo giuridico impolverato dagli anni di inutilizzo causa inutilit? : ma ricordate il vecchio adagio : quando non sai cosa dire o non sai come giustificare argomentazioni impossibili da sostenere, basta infarcire il ragionamento di paroloni, meglio se in latino. Nella fattispecie, ma te lo avevo gi? detto, caro Leonardo, non ti accetteranno la ricusazione della utilizzabilit? delle intercettazioni, fattene una ragione!

?Invero, la giurisprudenza di legittimit? ritiene inutilizzabili i risultati quante volte le intercettazioni, pur nell?ambito di un procedimento formalmente unico, vengano spese come prova di altri reati (non semplicemente derubricati all?esito delle indagini preliminari, bens? sin dall?iniziale ipotesi) insuscettibili, quoad poenam, di essere provati con siffatti mezzi di ricerca. Perci?, si rinviene sancito expressis verbis che ?in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la circostanza che non possano considerarsi pertinenti a "diverso procedimento" risultanze concernenti fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale, e che dunque non rilevino i limiti di utilizzabilit? fissati all'art. 270 cod. proc. pen., non esclude che siano applicabili, anche a tale proposito, le condizioni generali cui la legge subordina l'ammissibilit? delle intercettazioni.

Ne consegue che, quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato emergono elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 cod. proc. pen.? (Cass pen., VI, 6 febbraio 2004, n. 4942, Kolakowska, in Arch. nuova proc. pen., 2004, 423; e conf. Id., I, 23 dicembre 1999, n. 14595, Toscano, dove si afferma il principio generale che ?l?inutilizzabilit? dei risultati illegittimamente acquisiti non consente nessuna differenza nel regime sanzionatorio in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni nello stesso procedimento nel quale sono state disposte, ovvero in altro procedimento: in entrambi i casi il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni deve intendersi sussistente [?] quando esse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge?).

La presente sede di giustizia ? (non soltanto diversa da quelle propriamente disciplinari e collocate a livello della singola Federazione, ma anche) certamente diversa da una sede di giustizia connotata di pubblicit?: l?arbitrato ? fenomeno privato, non autoritativo, la cui natura rende naturalmente applicabile alla disciplina che l?ordinamento vi riserva -come sostenuto anche in dottrina (cfr. Riv. dir. proc., 2002, 1142 s.)- la necessaria integrazione della tutela della riservatezza delle parti, ovvero, altrimenti dicendo, della necessaria cogenza del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30.6.2003, n. 196).

Nel ?trattamento? dei dati personali di L. Meani, cui il Collegio ? chiamato s? ?per ragioni di giustizia? ma senza integrare alcun ?uffici[o] giudiziari[o]? (art. 8, comma 2, lett. g); 47), appaiono, allora, esercitabili dall? ?interessato? vuoi i poteri di ?blocco? vuoi quelli di ?oppo[sizione]? rispettivamente previsti dai commi 3 - lett. b)- e 4 - lett. a)- dell?art. 7 del Codice.

Premesso che la difesa di L. Meani ha dato conto delle ragioni che integrerebbero ?violazione di legge? ove i risultati delle intercettazioni fossero utilizzati ulteriormente contro il proprio assistito nell?ambito del procedimento penale in cui quelle intercettazioni sono state disposte (ove, seppur legittimo il mezzo, appaiono comunque esposti alla sanzione di inutilizzabilit? i relativi risultati per le viste ragioni di pena corrispondente alla ipotesi di reato), ricorre nella presente sede di giustizia (almeno) un caso di esercizio del diritto (art. 8.1) di opposizione dell?interessato ?per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorch? pertinenti allo scopo della raccolta? (art.7, comma 4,lett. a).

In breve, in relazione a L. Meani, e limitatamente alla peculiare conformazione del presente giudizio arbitrale, non sarebbe conforme alle ?regole per tutti i trattamenti? -le quali impongono ai ?titolari? e agli ?incaricati? di conformarsi al principio di c.d. ?non ecceden[za]? (art. 11, comma 1, lett. d), e cio? di adottare soluzioni che concretino un uso non esuberante dei dati personali ?rispetto alle finalit? per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati?- l?utilizzazione di quegli stessi dati che appaiono di insicura utilizzabilit? gi? ?in relazione agli scopi [di giustizia penale] per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati? (art. 7, comma 3, lett. b).

Questo Collegio, che non ? un soggetto dotato di supremazia n? ? titolare di alcun procedimento ratione obiecti assolto dall?osservanza dei principi in materia di privacy e la cui decisiva natura privata riesce oltremodo esaltata dalla connotazione irrituale del presente giudizio (cfr. art. 52, comma 6, Cod. privacy), non pu?, insomma, utilizzare i risultati delle intercettazioni che lo stesso procedimento entro il quale sono state disposte appare ancora capace di obliterare.

In altri termini, poich? non deve al contempo garantire una finalit? di giustizia rilevante per l?ordinamento generale (finalit? alla quale ? costantemente dato altro statuto disciplinare), questo Collegio, ove non ritenesse -allo stato- inutilizzabili ai sensi dell?art. 11, comma 2, Cod. privacy i dati contenuti nelle trascrizioni delle ?chiamate? (art. 4.2.b) di L. Meani, potrebbe sostanziare una ?violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali?, con eventuali sequele anche in termini di responsabilit? (art. 15).?

?semplicemente incredibile : scomodare anche la 196/03, ovvero il codice sulla protezione dei dati personali, alla fine per dire che :

?Di qui, evidentemente, scaturisce anche la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dalla parte attrice, la cui rilevanza presuppone l?attingimento diretto delle trascrizioni delle conversazioni da parte di questo Collegio, il che, viceversa, rimane, per quanto detto, da escludere.?

?il collegio arbitrale del Coni rigetta la richiesta di illegittimit? di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche sebbene acquisite da altro processo e non ritiene applicabile che vi sia un problema di privacy legato alla trascrizione delle stesse.

Puntata molto pesante, pazienza : probabilmente sar? servita al collegio arbitrale del Coni per fare "giurisprudenza" sulla legittimit? dell'utilizzo delle intercettazioni telefoniche acquisite in altro processo.

Speriamo che l?analisi delle altre contestazioni sia meno barbosa.

Alla prossima.

Le tre (dis)grazie - 20 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

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Caro ccp,

ti ringrazio per il tuo certosino, competente ed esaustivo lavoro e vorrei farti un'osservazione a proposito delle intercettazioni e della loro validit? ai fini processuali nella giustizia sportiva.

Mi scuso se, non essendo esperto di giurisprudenza, non riuscir? ad essere molto preciso.

La sentenza ruperto o sandulli, non ricordo bene, iniziava con una premessa nella quale diceva che la corte non poteva sanzionare societ? o individui interessati al processo solo sulla base delle intercettazioni delle telefonate. Tuttavia in sede processuale la stessa corte non poteva non tenere conto di tali telefonate.

Ci? mi sembra giusto. ma, ripeto non sono esperto. Infatti una telefonata intercettata non pu? essere considerata prova di un reato, salvo che non sia essa stessa un reato.

Faccio un esempio per spiegare il mio concetto. Se un dirigente viene scoperto mentre chiede ad un arbitro di far vincere la sua squadra, questo commette un reato e la telefonata ? il reato stesso.

Se io telefono ad un mio amico e gli dico: "andiamo a fare la rapina a quel negozio" non commetto nessun reato se poi la rapina non la faccio effettivamente. Naturalmente i carabinieri o la polizia potranno, a partire da quella telefonata, controllare i miei movimenti, fare indagini sul mio comportamento, ecc. Sicuramente non finir? in carcere per quella telefonata.

Torniamo alla sentenze. Alla fine, tutte le pene comminate a societ? ed individui si basano solo ed esclusivamente sulle intercettazioni. E ci? in contraddizione con la premessa.

Sbaglio?

Mi puoi chiarire?

Ti ringrazio.

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1081 messaggi

Le tre (dis)grazie - 21

Puntata pesante, l?ultima : il collegio arbitrale del Coni ha voluto iniziare la discussione delle motivazioni della sentenza dalla dissertazione sulla illegittimit? dell?utilizzo delle intercettazioni telefoniche : annosa richiesta da parte dei ricorrenti con varie argomentazioni :

1.Intercettazioni acquisite da altro procedimento

2.Dubbi sulla trascrizione, e quindi sulla validit? dei risultati connessi

3.Violazione del Codice sulla protezione dei dati personali, meglio conosciuto della privacy.

4.Varie ed eventuali, diceva quello

Ma, per il banale motivo che le uniche prove raccolte in questo raffazzonato processo, meglio ribattezzato dal Direttore su un recente articolo su Libero come Forcopoli, sono le intercettazioni tutte le motivazioni che si possono addurre vengono invalidate ove con ragione ove con l?ampollosit? tipica di chi non sa come uscirsene e fa ricorso alle figure giuridiche legittimate dall?uso del latino.

Riassunta la motivazione n.1 dell?arbitrato Meani, passiamo alla motivazione n.2, con la speranza di una lettura pi? ?potabile?.

?2. Tanto premesso, al Collegio non rimane inibita la cognizione dei fatti confessati da L. Meani, pur quando a esso sia tolta la diretta possibilit? di attingere alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche acquisite. Si tratta, invero, quanto alla presente sede, di un giudizio civile entro il quale la sostanziale disponibilit? della situazione reclamata in causa appare pienamente compatibile col valore legale di verit? della affermazione di fatti contra se e favorevoli all?altra parte (art. 2730 c.c.).?

La speranza di una lettura pi? umana si ? gi? infranta : si prova a cercare di tradurre in italiano : il collegio arbitrale ritiene di essere nella possibilit? di eseguire una valutazione dei fatti per quanto questi siano costituiti dalle intercettazioni telefoniche.

?Ebbene, il contenuto delle conversazioni, appreso pur tramite la mediazione degli atti del presente procedimento che risultano sottoscritti dalla parte personalmente, rende ammissibile quel giudizio di disvalore che, peraltro, la stessa difesa della parte attrice ha ammesso - almeno in astratto ? come possibile a norma dell?art.1, comma 1, C.G.S., vale a dire per contrasto della condotta di L. Meani coi doveri generali di ?lealt? e probit? sportiva?: contrasto che il Collegio ritiene, infatti, integrato nella fattispecie.?

Leon? hai fatto autogol : ti sei auto-accusato di violazione dell?art.1 e quei marpioni del collegio arbitrale del Coni se ne sono accorti?

?Sotto questo profilo, ? interamente condivisibile la motivazione con la quale la Corte Federale ha irrogato la sanzione della inibizione a L. Meani rilevando, in ultimo, che la stessa si giustifica anche soltanto per la serie di comportamenti ultra vires che per un soggetto collocato al rango organizzativo della s.p.a. Milan A.C., quale il rango occupato da L. Meani, non appariva giustificabile se non in funzione di esiti sconvenienti e censurabili.?

Caro Meani, il volgo avrebbe detto che non ti sei nemmeno vergognato, tu assistente agli arbitri di una societ? come il Milan, ad andare a chiedere il guardalinee per Milan-Chievo; ma chi ? del mestiere ti dice che una squadra del rango del Milan ed un suo dirigente occupante un rango quale quello di assistente agli arbitri non giustificano un tale comportamento se non, attento, per conseguire risultati sconvenienti e censurabili : ti sono fischiate le orecchie Leonardo ?

?Anche le risultanze attualmente disponibili inducono, dunque, il Collegio a non discostarsi, quanto alla sussistenza della responsabilit? per violazione dell?art. 1 C.G.S., dalla ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta, infatti, che il comportamento di L. Meani, addetto agli arbitri per l'A.C. Milan s.p.a., sia gravemente lesivo dei doveri di lealt? e probit? sportiva per avere egli direttamente interloquito con soggetto partecipante al procedimento di designazione della terna arbitrale esercitando improprie suggestioni pro futuro; e per avere egli preso diretto contatto con gli assistenti di linea in prossimit? della partita di campionato dell?A.C. Milan s.p.a. per la quale essi erano stati appena designati in un contesto oggettivamente equivocabile (in termini, cfr. anche lodo A. C. Milan S.p.A. vs F.I.G.C. del 27 marzo 2006).?

?si mette male, Leonarduccio?

?Per il vero, la stessa motivazione della Corte Federale, dopo aver dato conto di ci? (pg. 110 s.), svolge una debita comparazione con il trattamento sanzionatorio riservato a soggetti di vertice nell?ambito della medesima organizzazione societaria (pg. 113).

Preso atto che la comparazione ? debita, parimenti doverosa ne appare per? l?attualizzazione alla luce anche della sopravvenuta giurisprudenza di questa Camera, entro la quale ?, almeno quoad poenam, chiaramente distinguibile - ormai - la figura di vertice dell?organizzazione sportiva (cfr., per esempio, Pairetto vs F.I.G.C., lodo 28 marzo 2007) da quella di vertice del singolo sodalizio da quella, infine, non di vertice del sodalizio affiliato (che interessa direttamente), sicch? in linea di principio non appare possibile che il trattamento sanzionatorio da riservare a quest?ultima figura, qual ? quella di L. Meani, risulti deteriore, specie considerando che l?affermazione della responsabilit? viene essenzialmente recata per il tramite dell?ammissione dei fatti, ci? che non ? immeritevole di considerazione premiale nei confronti del soggetto che ha mosso pregiudiziale contestazione alle fonti di prova utilizzabili contro di s?.

Dunque, in relazione a L. Meani va, in riforma della sanzione gi? applicata, determinata come equa la pi? ridotta sanzione della inibizione per la durata di anni 2 e mesi 2.?

Che magnanimit?, chi se lo sarebbe mai aspettato!!

Poich? hai ammesso di aver commesso violazione all?art.1, mancanza di lealt?, il collegio arbitrale del Coni ti attualizza la sanzione, Leonardo! Riepilogo :

Ruperto : 3 anni e 6 mesi di inibizione

Sandulli : 2 anni e 6 mesi di inibizione

Arbitrato : 2 anni e 2 mesi di inibizione

Sei contento, Leonardo ?

Piccola nota di riflesso : si ? visto che nel caso dell?arbitrato di Giraudo, il collegio arbitrale del Coni si ? definito ?incompetente?, e quindi si ? sottratto alla sentenza, perch? attualmente il Dott. Giraudo non ? tesserato di nessuna squadra affiliata alla FIGC. Orbene, per contro dobbiamo affermare che, avendolo giudicato, Leonardo Meani ? un tesserato : domandina piccina : per chi ? tesserato Leonardo Meani ? Forse per coloro che lo hanno disconosciuto, novelli giuda ?

?3. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la integrale compensazione delle spese del procedimento e per assistenza difensiva tra le parti.?

Far? una ricerca su Internet : credo che il presidente di questo collegio arbitrale, Prof. Auletta, sia se non un poeta, almeno un cantore di massime giuridiche.

Conclusioni, con le frasi di rito :

?P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Leonardo Meani contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, cos? provvede:

? in riforma della determinazione della Corte Federale di cui al Comunicato ufficiale n. 1/CF del 25.7.2006, applica a Leonardo Meani la sanzione della inibizione temporanea per anni due e mesi due;

? dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;

? dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidariet?, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonch? dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Cos? deliberato all?unanimit? dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell?arbitrato in data 19 febbraio e 8 marzo 2007, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Ferruccio Auletta ? Presidente

F.to Aurelio Vessichelli ? Arbitro

F.to Ciro Pellegrino ? Arbitro?

Alla prossima, ovviamente con l?analisi dell?arbitrato Mazzei : non siete curiosi di sapere cosa ne pensa il Coni di uno ?istituzionale? che d? corso alle richieste di una squadra affiliata ? Avete per caso sottomano una situazione del genere che riguarda la Juve, intendo richiesta e pronto ottenimento ? Non riportate la storia degli arbitri richiesti da Moggi perch? :

1.Le partite erano amichevoli : compito di un D.S., D.G. nel nostro caso, ? chiedere gli arbitri ai designatori per le partite amichevoli, proprio espressamente come infatti il nostro Direttore ha fatto.

2.Le intercettazioni sono state fatte dalla Procura di Torino.

3.Il Procuratore Maddalena le ha analizzate e non ha avuto nulla da eccepire, ben sapendo cosa prevedono i regolamenti al riguardo.

E non riportate nemmeno la storia di Juventus-Udinese, perch? :

1.Il trabocchetto lo ordisce Bergamo

2.Verranno designati guardalinee diversi da quelli ?richiesti?

3.Il gol all?Udinese viene annullato da uno dei due indicati da Bergamo

Vorrei mi trovaste una diretta corrispondenza richiesta->ottenimento->contatto con i richiesti : attendo segnalazioni.

Le tre (dis)grazie - 21 Continua

PS : Per totojuve : sto scrivendo nell'intervallo di Cagliari-Juve : ti rispondo nei prossimi giorni, ok ?

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

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Joined: 11-Aug-2006
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PS: cccp, ancora complimenti per l'enorme mole di lavoro che stai svolgendo, con imensa puntualit?, perlatro...........un vero metronomo ;)

Grazie, sempre belle parole, grazie :-)

Ringraziandoti per aver proposto il documento di Christian Rocca, faccio notare la data 9 Maggio 2006 : se ricordo bene c'erano ancora Moggi e Giraudo, ma di l? a poco, nonostante i nostri stessero preparando le controffensive, si sarebbero trovati il cda dimesso : tradotto in italiano : "Ve ne dovete andare". Segue : 1 mese e mezzo per produrre il nuovo cda e 1 mese e mezzo di massacri mediatici senza nessuno a controbattere : alla fine un cda fatto di amministrativi senza nessuna conoscenza di calcio ( non parole mie, ma di Boniperti! ) e, permettetemelo, i risultati ( parlo sempre dal punto di vista calcistico : per gli altri ci sono altri topic ) si sono visti : Cessione di Mutu praticamente a gratis; inadeguato prezzo di vendita per Ibrahimovic; scorticamento di Preziosi per riscattare Criscito; spellamento del Piacenza per riscattare Nocerino; favore di Perinetti ( presumo ricambiato con Lanzafame a Bari ) per il riscatto di Molinaro; inconcepibile cessione di Balzaretti (tra l'altro a 3,5 mln); imposizione di Boumsong da parte del procuratore di Deschamps; emolumenti eccessivi a Boumsong che hanno impedito la vendita del predetto; sfuggito l'acquisto di Milito alle visite mediche; acquisto della quarta scelta, ergo Andrade; rescissioni consensuali (!?!) senza guadagnarci una lira per Kovac, Tudor, Giannichedda, Tacchinardi; l'elenco degli errori ( presunti ? ) potrebbe essere ancora molto lungo : vi pongo una domandina : se davanti a tutto questo Secco Alessio non ? stato sollevato, possiamo fare il ragionamento inverso, cio? la dirigenza vuole proprio uno cos? : d'altronde quale Direttore Sportivo potrebbe accettare una autonomia limitata con ratifica delle proprie scelte in cda dopo averne a lungo discusso con Presidente e A.D. ?

Sempre Forza Juve

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7690 messaggi
Grazie, sempre belle parole, grazie :-)

vi pongo una domandina : se davanti a tutto questo Secco Alessio non ? stato sollevato, possiamo fare il ragionamento inverso, cio? la dirigenza vuole proprio uno cos? : d'altronde quale Direttore Sportivo potrebbe accettare una autonomia limitata con ratifica delle proprie scelte in cda dopo averne a lungo discusso con Presidente e A.D. ?

Sempre Forza Juve

la mia opinione, che vado ripetendo da tempo, ? semplicemente questa: la dirigenza attuale (fantoccio della propriet?) non ha in alcun modo tra i suoi scopi quello di vincere.......

a mio avviso fa parte del pacchetto guidozozzi

d'altro canto, a parte le panzanate sulle cifre stanziate per i calciomercato, ce n'? un'altra ben pi? grossa e rivelatrice, in questo senso:

la favoletta per cui per vincere ci vorranno almeno 5 anni, perch? la squadra ? in ricostruzione, perch? si sta impostando un nuovo "progetto"

bene, questa ? la formazione titolare

BUFFON

ZEBINA

Andrade

Criscito

CHIELLINI

CAMORANESI

Almir?n

ZANETTI

NEDVED

DEL PIERO

TREZEGUET

in maiuscolo: quelli che fanno parte da svariati anni (il solo Zanetti da un anno)del "progetto": OTTO

un altro dato eclatante: NOVE addirittura sono "uomini di Moggi" (gli otto di prima pi? Criscito)

di che progetto si parla?

Moggi quando cambiava tre giocatori dichiarava che sarebbero occorsi 5 anni per vincere?

le conclusioni mi sembrano scontate: la Juventus NON DEVE vincere, per accordi presi a suo tempo..................

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56 messaggi
la mia opinione, che vado ripetendo da tempo, ? semplicemente questa: la dirigenza attuale (fantoccio della propriet?) non ha in alcun modo tra i suoi scopi quello di vincere.......

a mio avviso fa parte del pacchetto guidozozzi

d'altro canto, a parte le panzanate sulle cifre stanziate per i calciomercato, ce n'? un'altra ben pi? grossa e rivelatrice, in questo senso:

la favoletta per cui per vincere ci vorranno almeno 5 anni, perch? la squadra ? in ricostruzione, perch? si sta impostando un nuovo "progetto"

bene, questa ? la formazione titolare

BUFFON

ZEBINA

Andrade

Criscito

CHIELLINI

CAMORANESI

Almir?n

ZANETTI

NEDVED

DEL PIERO

TREZEGUET

in maiuscolo: quelli che fanno parte da svariati anni (il solo Zanetti da un anno)del "progetto": OTTO

un altro dato eclatante: NOVE addirittura sono "uomini di Moggi" (gli otto di prima pi? Criscito)

di che progetto si parla?

Moggi quando cambiava tre giocatori dichiarava che sarebbero occorsi 5 anni per vincere?

le conclusioni mi sembrano scontate: la Juventus NON DEVE vincere, per accordi presi a suo tempo..................

Amara quanto incontrovertibile verit? :(

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1081 messaggi

Scusate, non sono riuscito a trattenermi.

Ringrazio l'amico OdioLapo che in altro topic in Farsopoli ha riportato quanto sotto :

"CALCIO: GUSSONI, NESSUNO MEGLIO DI COLLINA PER RUOLO DESIGNATORE ARBITRI

(ASCA) - Roma, 4 set - Per il ruolo di designatore arbitrale, ''visto il tipo di esperienza, non c'era nessuno meglio di Collina''. Lo ha detto il presidente dell'Aia Cesare Gussoni intervenuto ai microfoni di 'RadioRadio' per fare un bilancio sulla conduzione delle gare in queste prime due giornate di campionato. ''Per sei anni consecutivi - ha continuato il vicepresidente vicario della Figc - Collina ha conseguito il titolo di miglior arbitro del mondo da parte della Fifa, e anche se ha commesso qualche errore, puo' essere perdonato perche' sbagliare e' nella natura umana''.

A Gussoni e' stato anche chiesto del coinvolgimento di Collina all'interno dello scandalo 'Calciopoli': ''L'Aia ha 32.000 associati. Sicuramente avrei avuto qualche possibilita' alternativa, ma perche' rinunciare a Collina dato che non esisteva assolutamente alcun dubbio sulla linearita' del suo comportamento?'', si e' chiesto Gussoni riferendosi ai contatti telefonici tra l'ex-fischietto di Viareggio e Leonardo Meani, il responsabile per i rapporti con i direttori di gara del Milan. ''E, come ha dimostrato la procura federale, la sua telefonata era assolutamente INNOCENTE''."

Abbiamo appena finito di commentare l'arbitrato di Leonardo Meani : vi sembrava che dicesse che la sua telefonata era assolutamente innocente ???

Non avevamo bisogno di controprova, ma come definire il Sig. Gussoni ? Bugiardo o male informato ?

Sempre Forza Juve

PS Notate che non si dice di Meani "l'ex responsabile per i rapporti con i direttori di gara del Milan"....

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Scusate, non sono riuscito a trattenermi.

Ringrazio l'amico OdioLapo che in altro topic in Farsopoli ha riportato quanto sotto :

"CALCIO: GUSSONI, NESSUNO MEGLIO DI COLLINA PER RUOLO DESIGNATORE ARBITRI

(ASCA) - Roma, 4 set - Per il ruolo di designatore arbitrale, ''visto il tipo di esperienza, non c'era nessuno meglio di Collina''. Lo ha detto il presidente dell'Aia Cesare Gussoni intervenuto ai microfoni di 'RadioRadio' per fare un bilancio sulla conduzione delle gare in queste prime due giornate di campionato. ''Per sei anni consecutivi - ha continuato il vicepresidente vicario della Figc - Collina ha conseguito il titolo di miglior arbitro del mondo da parte della Fifa, e anche se ha commesso qualche errore, puo' essere perdonato perche' sbagliare e' nella natura umana''.

A Gussoni e' stato anche chiesto del coinvolgimento di Collina all'interno dello scandalo 'Calciopoli': ''L'Aia ha 32.000 associati. Sicuramente avrei avuto qualche possibilita' alternativa, ma perche' rinunciare a Collina dato che non esisteva assolutamente alcun dubbio sulla linearita' del suo comportamento?'', si e' chiesto Gussoni riferendosi ai contatti telefonici tra l'ex-fischietto di Viareggio e Leonardo Meani, il responsabile per i rapporti con i direttori di gara del Milan. ''E, come ha dimostrato la procura federale, la sua telefonata era assolutamente INNOCENTE''."

Abbiamo appena finito di commentare l'arbitrato di Leonardo Meani : vi sembrava che dicesse che la sua telefonata era assolutamente innocente ???

Non avevamo bisogno di controprova, ma come definire il Sig. Gussoni ? Bugiardo o male informato ?

Sempre Forza Juve

PS Notate che non si dice di Meani "l'ex responsabile per i rapporti con i direttori di gara del Milan"....

il tutto in un semplice quanto banale raffronto

Bertini FORSE parlava con Moggi: SOSPESO

Collina con CERTERZZA parlava con Meani, portavoce di Galliani: DESIGNATORE

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300 messaggi
Ieri, le dichiarazioni di Gussoni che discolpano Collina dai rapporti con Meani.

Oggi, pronuncia della Commissione Disciplinare che assolve Cellino ma infligge a Copelli tre mesi di inibizione per i rapporti con Meani : piccolo consiglio a Copelli : si serva di Gussoni come avvocato difensore la prossima volta!

.......

.......

......

Sempre Forza Juve

ancora un "bravissimo" per l'enorme lavoro che hai fatto.

una aggiunta su Gussoni-Copelli.

copelli, su "consiglio" di gussoni, si era autosospeso per tre mesi (che strano) a partire dal 30 luglio;palazzi l'ha inibito per tre mesi ( che strano) aggiungendo che la autosospensione era afflittiva e quindi poteva bastare.

direi che gussoni-palazzi hanno fatto un bene il " lavoro" che gli avevano assegnato; sarebbe stato ottimo se copelli si autocondannava a partire dal 9 giugno: cosi' gia' questa domenica poteva sbandierare a favore del milan.

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1081 messaggi

Risposta a totojuve ? 2

Seconda parte dell?analisi della legittimit? di utilizzo delle intercettazioni telefoniche nel processo Forcopoli. Nella prima, abbiamo tracciato un quadro generale all?interno del quale si ? cercato di delineare i rapporti fra procure, ordinaria e sportiva, la particolarit? delle intercettazioni della procura di Torino e di quelle della procura di Napoli, i tanti interrogativi che si sono posti a seguito di sconcezze, la pi? importante di queste la pubblicazione in edicola delle relazioni dei CC ribattezzate come ?Il libro nero del calcio? volume I e volume II.

In questa seconda parte, si commenta ci? che la Corte Federale, presieduta dal Prof. Piero Sandulli, ha riferito sull?argomento.

Si comincia da pag. 29, all?interno di un capoverso denominato ?II - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO? :

?I primi giudici osservavano, inoltre, in punto di metodo di valutazione dell?evidenza probatoria che le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali venivano in rilievo non quali prove in s? di addebiti, ma in quanto oggetto di vaglio interpretativo, in ragione anche del tono e delle cadenze usati dai protagonisti.?

Orbene, affermano i primi giudici che le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche non sono prove in s? di addebiti, ma sono oggetto di vaglio interpretativo, in ragione del tono e delle cadenze usate dai protagonisti.

Il recente commento dell?arbitrato di Leonardo Meani ci consente di confutare una affermazione del genere. Nelle sue memorie, Meani sosteneva che il tono utilizzato nelle telefonate ai guardalinee Puglisi e Babini fosse scherzoso. Eh, Leonardo, avresti potuto prendere come avvocato difensore Pinocchio Gussoni, in quanto ? l?unico che ti ha creduto. Invece, il collegio arbitrale del Coni non ti crede e conferma la tua colpevolezza, salvo una decurtazione risibile della inibizione. Chiss? forse Gussoni le ha sentite le telefonate di Meani e contraddicendo le procure federali, come le chiama lui, ritiene, svolgendo un lavoro interpretativo cos? come suggerito, che le telefonate fossero effettivamente innocue, ingenue, scherzose. Te la cavi, messer Gussoni perch? anche i prezzolati che scrivono (?!?) sulla carta straccia quotidiana sono all?oscuro dei fatti come te : basta semplicemente la constatazione che Meani ? ancora inibito per invalidare il tuo ragionamento su mister Collina, il vero oggetto della tua difesa, il dito dietro il quale ti nascondi, messer Gussoni : salvarsi la pellaccia mettendo come paravento Biglia d?Acciaio, ? vero che hai ragionato cos? messere ?

Nel capoverso delle impugnazioni, ci sono alcune doglianze :

?e) Posizione Luciano Moggi. Si eccepisce:

[?]

- l'inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche e comunque la sospensione del procedimento per acquisire tutte le intercettazioni telefoniche che lo riguardano;

[?]

f) Posizione Antonio Giraudo. Si eccepisce:

- l'inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche facendo anche riferimento alla giurisprudenza della Corte dei Conti e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

- la CAF avrebbe acquisito e valutato atti che provenivano da altro processo;

[?]

g) Posizione Claudio Lotito. Si eccepisce:

[?]

- l'inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche;

[?]

i) Posizione Leonardo Meani. Si eccepisce:

- l'errata interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche.

[?]

n) Posizione Pierluigi Pairetto. Si eccepisce:

- l'inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche;

[?]

o) Posizione Tullio Lanese. Si eccepisce:

[?]

- le conversazioni telefoniche afferivano a fatti gi? accaduti e, pertanto, non idonei a costituire prova a suo carico.

q) Posizione Massimo De Santis. Si eccepisce:

- in via preliminare di rito, si deduce il divieto, ex art. 31 del CGS, di utilizzare le intercettazioni telefoniche come mezzo di prova.

[?]

s) Posizione Paolo Dondarini. Si eccepisce:

- l'inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche;

[?]?

Come vedete, pi? o meno tutti, riportano come argomento l?illegittimit? dell?utilizzo delle intercettazioni telefoniche; alcuni, insinuano anche sottigliezze sulle valutazioni svolte.

Nel capoverso ?V - MOTIVI DELLA DECISIONE? al punto ?A. Questioni pregiudiziali e preliminari? solo di passaggio faccio notare :

?Va, in ordine logico, preliminarmente esaminata la duplice eccezione, formulata da pi? appellanti, circa la legittimit? sia del provvedimento commissariale di nomina dei nuovi componenti della Commissione di Appello Federale, che di quello, riferibile al presidente di quest?ultimo organo, di costituzione del collegio giudicante di primo grado.

Entrambe le eccezioni, teleologicamente tra loro connesse, non appaiono fondate.?

Scusate, passavo di qua e non sono riuscito a trattenermi, soffro di incontinenza da procura federale ( ehm, traducetelo come volete? ) : dunque, come primo argomento nei motivi della decisione, viene affrontata la composizione illegittima della C.A.F. Come leggete, sia la C.A.F. che, invariabilmente, la Corte Federale ritengono le eccezioni non fondate.

Orbene, leggiamo un passo dell?arbitrato del Dott. Carraro :

?ritenuto:

a) che dal carattere devolutivo dell?impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva l?assorbimento della censura svolta dal Ricorrente sotto il profilo della nullit? del giudizio di primo grado per illegittima composizione del giudice, poich? lo svolgimento dell?arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l?esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volont? del Ricorrente stesso;?

Domandina piccina : secondo voi, il collegio arbitrale del Coni, sull?argomento la pensa come la C.A.F. e la Corte Federale ?

Torniamo a noi, pag. 56 della sentenza Sandulli :

?Merita, altres?, piena adesione l?argomentata posizione assunta dai primi giudici in relazione alle questioni diffusamente sollevate dalle difese degli incolpati in primo grado e reiterate nei gravami, della inutilizzabilit?, nei procedimenti per illecito sportivo, delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche rientranti negli atti dei procedimenti penali che qui rilevano ed acquisite ai sensi dell?art. 2, comma 3, della legge 401/1989.?

Le intercettazioni sono dunque acquisite ai sensi del comma 3, art.2 della 401/89. Rileggiamolo per la milionesima volta :

?3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.?

Cos? recita l'art.116 del Codice di Procedura Penale :

"Art. 116 Copie, estratti e certificati

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse pu? ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall`art. 114."

Vi sembra che dall'art.116 del C.P.P. discenda la legittimit? di utilizzo in altro procedimento ? Inoltre leggiamo che alla richiesta deve provvedere il pubblico ministero o il giudice : vi risultano nulla osta forniti da pubblico ministero o giudice ( ? ) di un processo che si trova ancora in attesa dei rinvii a giudizio del G.I.P. ?

Inoltre gravissima ? la violazione dell'art.114 del C.P.P. : addirittura atti di un processo ancora in atto sono finiti in edicola!!

Possiamo dedurre ancora che se non ? stata la FIGC a pubblicare tali atti, o sono stati i CC o la Procura di Napoli?

La pubblicazione ? un passo importante : ha consentito a chi ha deciso di mettere in sesto l?ambaradan dell?anno scorso, di fare montare l?indignazione popolare : ci sarebbe stata calciopoli se non ci fossero stati questi avvenimenti ?

1.Pubblicazione quotidiana per gg.45 delle intercettazioni telefoniche, anche di quelle non pertinenti

2.Pubblicazione dei volumi ?Il libro nero del calcio?

3.Plotone di esecuzione composto non solo da nemici storici ma anche da giornali presumibilmente vicini alla propriet?

4.Nomina del nuovo cda della Juve in tempi sicuramente conformi ai manuali d?economia ma senza dubbio improponibili in una situazione nella quale arrivavano bordate quotidiane; c?? sempre il dubbio che si siano voluti questi tempi?

5.Inazione da parte delle Authority preposte alla salvaguardia dei principi inerenti

6.Inazione del Ministero della Giustizia, nel senso di assoluto disimpegno dall?invio di ispettori alla procura di Napoli ( ci? che ? avvenuto alla procura di Potenza per la vicenda Emanuele Vittorio : e sapete come si ? giustificato Woodcock ? )

La legge sulla privacy, il divieto di pubblicazioni di atti processuali, la decenza ed il decoro avrebbero dovuto impedire la gogna mediatica : risulta che il buon Mastella abbia tentato una qualche via; risulta anche che suoi (pseudo)alleati lo abbiano fatto desistere : caro Mastella, amor di poltrona o verit? inconfessabili ? Possiamo per? dire che hai perso un?occasioncina e, agli occhi di molti juventini, sei caduto nello stesso limbo di un tale che si professa gobbo ma si fa attorcigliare al collo una sciarpa non bianconera o che, in pieno marasma, tenta di convincere i gi? confusi dirigenti juventini a far approdare, in prestito per carit?, Trezeguet all?ombra del cupolone : ce ne sono di fedifraghi anche nelle nostre file, purtroppo.

?Di assorbente rilievo appare a questa Corte l?osservazione che nella prospettiva motivazionale adottata dalla CAF, le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali non vengano generalmente in rilievo quali prove in s? degli addebiti rivolti ai deferiti, ma come mera circostanza storica ? non disconosciuta nella sua esistenza, n? nel suo oggetto, n? nella sua veridicit?, dagli incolpati ? suscettibili di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con gli altri elementi probatori acquisiti, in una parola di valutazione di merito.?

Riportato il passo precedente, in cui viene affermato un diritto sacrosanto : le intercettazioni telefoniche non sono di per s? prove, ma lo diventano a seguito della lettura critica e delle prove raccolte : dato che le prove raccolte sono scarsine, resta la lettura critica : su questa si pu? opinare : chi la fa ?sta lettura critica ? Per quello che si ? detto nella prima parte, nel procedimento sportivo, gli avvocati rivestono un ruolo marginale : per cui, avete capito chi la fa la lettura critica ? Si pu? accettare una affermazione del genere ? Non aveva ragione il Dott. Carraro, che nelle sue doglianze dice :

?l) Posizione Franco Carraro. Si eccepisce:

- la nullit? assoluta per mancanza di un giudice terzo;?

Il Buon Carraro fa rilevare che non ? opportuno, diciamo cos?, farsi giudicare da un giudice che ? parte in un processo : non siete anche voi d?accordo ?

?Ma se anche, e per semplice completezza argomentativa, si volesse dibattere nel presente grado di giudizio della legittima utilizzazione delle intercettazioni in parola sarebbe agevole il rilievo che il nostro ordinamento costituzionale contempla una significativa limitazione al generale divieto di violare la libert? e segretezza di ogni forma di comunicazione attraverso la previsione all?art. 15, secondo comma, che la limitazione avvenga, come nel caso di specie, attraverso atto motivato dell?autorit? giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, la cui concreta ricorrenza ? e la tensione al fine di soddisfare l?interesse pubblico primario alla repressione dei reati ? ha, per costante giurisprudenza (adeguatamente citata nella decisione impugnata) dei Giudici della legittimit? delle leggi, esonerato da dubbi di illegittimit? la normativa processual penalistica nonch? le disposizioni rivolte alla tutela dei valori dello sport (ci? che ha consentito, con altrettanto carattere di costanza, ai giudici sportivi di utilizzare il mezzo in parola: cfr. di recente, la decisione della CAF di cui al C.U. n. 6/C della stagione 2005/2006).?

Per semplice completezza argomentativa, il tenero Piero per giustificare l?utilizzo delle intercettazioni telefoniche, scomoda l?art.15 della Costituzione : gi? nel 1948, l?assemblea costituente aveva valutato tale opportunit? e ne aveva dato il consenso al Prof. Sandulli, ma con due premesse : l?atto dell?autorit? giudiziaria e le garanzie stabilite per legge ( ..le stesse di cui abbiamo parlato sopra ).

?Proprio il carattere strumentale al perseguimento di scopi costituzionalmente congrui consente, ad avviso della Corte ed in perfetta simmetria con la decisione impugnata, di ritenere privo di decisivit? il riferimento effettuato da alcune difese alla normativa racchiusa nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell?Uomo del 1950, tenuto conto che il relativo art. 8 espressamente coordina la tutela del valore della riservatezza con quella, altrettanto essenziale in una societ? democratica, della repressione dei fatti illeciti penalmente rilevanti.?

Degna conclusione : la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell?Uomo del 1950 pu? andare a farsi benedire davanti alle argute argomentazioni del Prof. Piero Sandulli.

Per concludere : io credo abbia ragione Carraro : l?assenza di un giudice terzo fa s? che le decisioni possano venire prese a seconda del vento e senza possibilit? di appello : o meglio, esistono le tutele previste dalla legge 280/03 che davanti a diritti civili lesi dalle decisioni assunte dai giudici sportivi consentono al tesserato di rivolgere le proprie doglianze al Tar del Lazio : ma questa ? un?altra storia?.purtroppo per noi, brutta o per dirla con le parole di Gigli : ?Per il bene del calcio e della Juve, abbiamo deciso all?unanimit? di ritirare il ricorso al Tar?. Cobolli, solo una settimana prima aveva affermato : ?Abbiamo deciso all?unanimit? di presentare ricorso al Tar?. Chi si ? frapposto fra le due anime del presidentissimo ? Forse L.C.d.M. che, durante un meeting di Confindustria tenuto in Veneto la domenica a cavallo delle due decisioni all?unanimit? dichiara : ?Ora basta con le carte bollate : si pensi a giocare!!? Preveggente o premeditato ?

Risposta a totojuve - 2 Fine

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Caro CCCP, come sempre, sei stato chiaro ed esaustivo.

Purtroppo, per?, pi? ti leggo, pi? mi fai conoscere le cose e pi? mi aumenta l'acidit? di stomaco.

A volte, sai, vorrei cercare di capire le cose dimenticando di essere juventino perch? farsopoli mi sembra una sceneggiata concordata da tutti i suoi attori che, se non fosse veramente accaduta, sarebbe incredibile.

Ma le tue analisi partono sempre dalle sentenze e queste sono dati di fatto che nessuno pu? confutare. Per cui mi chiedo: se qualche antijuventino leggesse quello che tu hai scritto sul nostro forum in quale punto ti potrebbe contestare?

Ho fretta e non so se sono stato chiaro.

Ti ringrazio e ti saluto.

W la Juve

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1081 messaggi

Libero arbitrio - 22

Si riprende ad analizzare arbitrati. Prima una nota : poich? ci tengo al titolo, prendetelo come un vezzo, ho deciso di cambiarlo in modo da essere pi? attinente e ?consonante?. Libero arbitrio mi piace molto.

Dunque, bando alle ciancie, si continua andando ad analizzare l?arbitrato del ?compagno di merende? di Leonardo Meani ergo Gennaro Mazzei.

Piccolissimo riepilogo : il Milan, che vede gli spettri specialmente in casa Juve, decide che dopo il gol annullato dal guardalinee Baglioni in Siena-Milan la misura ? colma : gi? durante il viaggio di ritorno a Milano, in auto, chiama Gennaro Mazzei, designatore dei guardalinee, per esporgli le proprie ?rimostranze? : lui per la partita successiva, Milan-Chievo, non le manda a dire : vuole come guardalinee Puglisi : Mazzei non pare opporsi a tale richiesta come la sua posizione avrebbe richiesto, tutt?altro : insieme a Puglisi gli designa Babini, vicino al Milan, come dicono i CC. Dov?? l?illecito sportivo ? Viene ravvisato in un paio di intercettazioni telefoniche che Meani, avendo saputo che Puglisi ( ?e Babini ) ? (?sono ) stato ( ?stati ) effettivamente designato ( ?designati ), ehm, si diceva, che Meani fa ai guardalinee e, nel fargli i complimenti poich? era da diverso tempo che non venivano designati col Milan, in tono ?scherzoso? dice loro di stare attenti, insomma, nel dubbio di tenere la bandierina abbassata.

Quanto descritto, ai sensi dell?art. 6 comma 1 ? illecito sportivo bello e buono : atti diretti alla modificazione dello svolgimento della gara. Vengono riversate tutte le responsabilit? su Meani, nonostante un?intercettazione da cui si evince il netto avallo da parte del Sig. Adriano Galliani ( ?che affermer? di non conoscere Meani? ), e il Milan se la cava : non va in B, disputa la Champions League ( che vince, come capita spesso in questi casi ) : gli unici inconvenienti sono il preliminare per partecipare alla suddetta Champions, con conseguenti ferie accorciate per i giocatori e cambio di preparazione; -8 nel campionato successivo; idee chiare su cosa fare sul mercato solo dopo la sentenza Sandulli ( ?ma qui le volpi del deserto milaniste se la sono cavata bene : Oliveira come acconto per Ronaldiho : n? l'uno n? l?altro, try again ).

Ok, mi sembra che il quadretto sia sufficiente ad affrontare quanto deciso dal collegio arbitrale sul ricorso di Gennaro Mazzei. Si dia inizio alle danze :

?Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni

IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Angelo Piazza (Presidente)

Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro)

Avv. Massimo Ciardullo (Arbitro)

in data 1? giugno 2007, in Roma, ha deliberato all?unanimit? il seguente

L O D O

nel procedimento di Arbitrato prot. N. 2027 del 17.11.2006 promosso da Sig. Gennaro Mazzei, CF MZZGNR57T27L134D, residente in Siena, S.S. 73 Ponente n. 6, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che separatamente, dagli Avv.ti Pierluigi Giammaria e Prof. Federico Tedeschini ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Tedeschini in Roma, al Largo Messico n. 7 (tel. 068416290 / fax 068541638 / e.mail professore@studiotedeschini.it)

attore

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo legale rappresentane p.t., con sede in Roma, alla Via Gregorio Allegri n. 14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it)

Convenuta?

Solo per far notare che ricorrente e resistente sono stati sostituiti da attore e convenuta. Altra piccola nota : anche Mazzei ? di Siena ?!?

?SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con istanza di arbitrato depositata presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. in data 17/11/2006, il Sig. Mazzei chiedeva

?- l?annullamento della decisione della Corte Federale della medesima federazione del 1? settembre 2006, nella parte in cui al Sig. Mazzei ? stata confermata la sanzione ? inflitta dalla Commissione d?Appello Federale con decisione del 14 agosto 2006 ? della inibizione per anni tre;

- di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso, con particolare riferimento alla decisione della Commissione d?Appello Federale del 14 agosto 2006, nella parte in cui ? stata disposta a carico del Sig. Mazzei la sanzione sopra richiamata.??

Mazzei si limita ( ?!? ) a chiedere l?annullamento della sentenza Sandulli, ovviamente nei tratti che lo riguardano, ci mancherebbe!

?In particolare, il Sig. Mazzei (all?epoca dei fatti vice commissario della Commissione Arbitrale Nazionale) esponeva di essere stato condannato dalla Commissione d?Appello Federale, con decisione del 14 agosto 2006, all?inibizione per anni 3, insieme a Titomanlio Stefano (all?epoca dei fatti assistente arbitrale), per violazione dell?art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari tenute nel corso della gara Arezzo - Salernitana del 14 maggio 2005, vinta per 1 a 0 dalla squadra di casa.

Tali condotte sarebbero state consistenti - secondo quanto emerso da una conversazione intercettata tra Titomanlio e Leonardo Meani (tesserato della A.C. Milan S.p.A.) del 16 maggio 2005 - in un atteggiamento favoristico verso la squadra toscana in termini di dolosa interruzione di azioni da attacco della compagine avversaria.

La sentenza della CAF veniva confermata dalla Corte Federale con decisione del 1? settembre 2006.?

Vedete come funziona la giustizia sportiva : Mazzei andava accusato indirettamente per aver "favorito" il progetto di Meani, ma l'argomento viene inesorabilmente ignorato : non vi sembra incredibile ?

E di che si discute ? Di Arezzo-Salernitana! Certo, sempre Meani ci colpa ( ?e poi era Moggi ad occuparsi di tutte le partite... ) e, per quanto non direttamente interessante, continuer? lo stesso l'analisi del suo arbitrato : certo che ? una noia, ma forse ci aiuta a capire perch? quando si va all'argomento il nostro Direttore manifesta palesi mal di stomaco sul Milan : lo ripeter? alla noia : sulle telefonate fatte alle "istituzioni", Moggi ha dichiarato che il suo intento era investigativo, cio? di conferma delle voci che si sentivano in giro : Carraro, lo stesso Bergamo, Collina, Copelli, Paparesta, il Milan, fors'anche il fatto che il bel Luca volesse fare fuori lui e Giraudo ( c'? una telefonata cos? non lo dimenticate ). Immaginate cosa ha pensato il Direttore quando, dietro adeguato compenso ( in qualit? di imputato che ha diritto alla difesa ) ? entrato in possesso delle intercettazioni ( ...non delle trascrizioni fatte da CC che non conoscevano nemmeno come si scrivessero correttamente i nomi dei giocatori ) : ricordo che in una trasmissione, non ricordo pi? quale, ebbe modo di fare questa affermazione : "Alla fine non tutti i mali vengono per nuocere : le intercettazioni mi sono servite a capire che avevo ragione!". E qual'era la ragione se non quella di avere conferma che per contrastare la Juve ( ...lo strapotere di Moggi, direbbero i detrattori... ) si procedeva, loro si, facendo richieste esplicite : Carraro a Bergamo, SMS a Gabriele durante l'intervallo di Roma-Juve, telefonatuccie di Meani a Collina con annesso invito ad assaggiare con Galliani l'ultima annata di oltrep? pavese, richieste esplicite di guardalinee di Meani a Mazzei, telefonate scherzose di Meani ai suddetti guardalinee, etc.

Ancora una volta ripeto : voi cosa avreste pensato ?

?Il Sig. Mazzei adiva, pertanto, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport per procedere alla conciliazione prevista dal Regolamento.

A seguito della conclusione del procedimento di conciliazione per mancato accordo delle parti, [?]?

?anche per Mazzei in Camera di Conciliazione non c?? nulla!

?[?] il ricorrente presentava istanza di arbitrato rilevando, innanzitutto, l?inutilizzabilit? delle intercettazioni nei procedimenti disciplinari sportivi in quanto acquisite extra ordinem.?

Argomento non accoglibile, abbiamo gi? visto...

?Nel merito, poi, contestava ogni accusa adducendo l?illegittimit? della decisione impugnata in quanto fondata unicamente sul contenuto della telefonata intercettata tra il Sig. Titomanlio ed il Sig. Meani.?

Se riesco a reperirla la vorrei proprio riproporre, cos? per capire come si poneva il Sig. Meani nel ?sistema? : vi rammento, come lui stesso a detto all?Ufficio Indagini di Borrelli, che i dubbi sulla Juve, in particolare rapporto falli/ammonizioni specie se rapportato con le prestazioni in Champions, lo avevano indotto a chiedere a Contini, altro guardalinee, di fare statistiche che potessero confermare questo fatto. Contini gliele confermer?, a dispetto degli studi universitari postumi dai quali si ? potuto evincere che dagli errori arbitrali la Juve ? risultata danneggiata. Ah, ho detto errori arbitrali ? Eh, beh, Contini si ? occupato di altre statistiche : rilevare quanti falli uno juventino doveva fare in campionato per essere ammonito e quanti ne doveva fare in Champions : pensate che i termini di riferimento erano le stesse statistiche per Inter e Milan?

Alla prossima.

Libero arbitrio - 22 Continua

PS Per totojuve : innanzitutto, sempre grazie. Per quanto riguarda la domanda che mi fai, ti rispondo che se uno qualunque degli juventini avesse potuto difendere la Juve lo avrebbe fatto in altro modo rispetto agli attuali dirigenti, non credi ? Non essendoci ( essendosi ) difesi adeguatamente, succede che abbiamo ( hanno ) certificato il nostro status di ladri : prima se ne parlava solo nei bar, ora ? ufficiale.

Cercare di convincere le "controparti" che dalle carte si evince palesemente che tutto ci? che scrivono i giornali non c'?, ? tempo perso : non credo si riuscirebbe a convincere qualcuno del contrario di qualcosa cui pensava fosse vero da anni. Credi di trovare in Italia un interista, uno solo, capace di stare a sentire i tuoi discorsi ? Se anche lo facesse, la sera stessa andrebbe a dormire pensando di aver incontrato il solito juventino che nega l'evidenza : girerebbe la testa dall'altro lato e si addormenterebbe con la consapevolezza di aver sempre tifato per una squadra che ? lo specchio dell'onest? e che tu sei il solito fanfarone che gliela vuoi dare a bere : buonanotte!

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

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Joined: 16-Aug-2007
300 messaggi

Libero arbitrio , invece che arbitrato, e' come il gol di tacco di bettega a s. siro.

leggo sempre con piacere ma aspetto con impazienza il libero arbitrio relativo ai Della Valle e alla Fiorentina.

mi ricordo dei virgoletttati di Repubblica per cui i giudici non potevano escludere al di la' di ogni ragionevole dubbio l'illecito dei viola ma, contemporaneamente, riducevano la squalifica ai Della Valle.

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Joined: 10-Sep-2006
5203 messaggi
Libero arbitrio - 22

PS Per totojuve : innanzitutto, sempre grazie. Per quanto riguarda la domanda che mi fai, ti rispondo che se uno qualunque degli juventini avesse potuto difendere la Juve lo avrebbe fatto in altro modo rispetto agli attuali dirigenti, non credi ? Non essendoci ( essendosi ) difesi adeguatamente, succede che abbiamo ( hanno ) certificato il nostro status di ladri : prima se ne parlava solo nei bar, ora ? ufficiale.

Cercare di convincere le "controparti" che dalle carte si evince palesemente che tutto ci? che scrivono i giornali non c'?, ? tempo perso : non credo si riuscirebbe a convincere qualcuno del contrario di qualcosa cui pensava fosse vero da anni. Credi di trovare in Italia un interista, uno solo, capace di stare a sentire i tuoi discorsi ? Se anche lo facesse, la sera stessa andrebbe a dormire pensando di aver incontrato il solito juventino che nega l'evidenza : girerebbe la testa dall'altro lato e si addormenterebbe con la consapevolezza di aver sempre tifato per una squadra che ? lo specchio dell'onest? e che tu sei il solito fanfarone che gliela vuoi dare a bere : buonanotte!

E', purtroppo, proprio vero.

Il lavaggio del cervello ? stato totale: non riesci a parlarne n? agli antijuventini n? ad alcuni juventini.

Quello che stona poi ? che se proponi, come ho fatto io, di leggere qualche brano del libro che hanno scritto i nostri ti rispondono che non vale perch? l'ha scritto uno juventino. Cio? NESSUNO PU? SCRIVERE QUALCOSA A FAVORE DELLA JUVE! NESSUNO DEVE DIFENDERE LA JUVE O, PEGGIO ANCORA, MOGGI.

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1081 messaggi
leggo sempre con piacere ma aspetto con impazienza il libero arbitrio relativo ai Della Valle e alla Fiorentina.

Ok, furino1945 : dopo l'arbitrato Mazzei, per concludere il Milan, far? quello di Galliani : subito dopo ti prometto la Fiorentina.

Sempre Forza Juve

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1081 messaggi

Libero Arbitrio ? 23

Stiamo analizzando l?arbitrato di Mazzei : pensavamo fosse un ricorso contro le ( eventuali ) decisioni che avessero preso i due gradi di giustizia sportiva, invece ci troviamo di fronte ad una pena comminata perch? in una telefonata fra ( l?onnipresente ) Meani e il guardalinee Titomanlio, questi confessa all?assistente agli arbitri del Milan che Mazzei gli avrebbe ?suggerito? di favorire l?Arezzo nella gara interna con la Salernitana : non ho trovato questa telefonata nel ?libro nero del calcio? : ne ho trovato un suo riferimento in cui i CC ( ovviamente ) riportano che tale testimonianza ? da considerarsi prova che l?Arezzo entra a far parte del giro con Titomanlio che ne contezza a Meani, cos? giusto per tenerlo informato.

Cosicch? scopriamo che Mazzei subisce una pena non gi? per un comportamento di cui ? protagonista ( aver dato seguito alle richieste esplicite di Meani ) ma per una telefonata di cui ? terzo : e se Titomanlio se lo fosse inventato per un qualunque motivo ? Pu? costituire prova una soffiata ad un soggetto terzo disinteressato ? Non era mica Arezzo-Milan, giusto ?

?2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito ?FIGC?), con memoria del 01.12.2003, si costituiva in giudizio respingendo fermamente ogni censura del Sig. Mazzei.?

Continuando l?analisi dell?arbitrato, la posizione della Figc non meraviglia, ? vero ?

?3. In data 16 febbraio 2007 si teneva, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, la prima udienza del Collegio Arbitrale, durante la quale ? presenti il Sig. Mazzei, assistito dal Prof. Avv. Federico Tedeschini e dall?Avv. Pierluigi Giammaria, e l?Avv. Stefano La Porta, difensore della parte convenuta ? il Presidente del Collegio procedeva ad esperire il tentativo di conciliazione, invitando le parti ad illustrare le proprie posizioni in merito.

Preso atto dell?impossibilit? di addivenire ad una conciliazione, il Collegio si riservava ogni provvedimento.?

?e daje co ?sta conciliazione!!

?4. Con ordinanza del 23 febbraio 2007 il Collegio concedeva termine per memorie e documenti.

5. Con memoria del 12 marzo 2007, il ricorrente, confermando quanto gi? argomentato nell?istanza di arbitrato, chiedeva in via istruttoria il confronto con il Sig. Titomanlio.?

Interessante il confronto con Titomanlio, se glielo fanno fare?

?6. La FIGC, con memoria del 2 aprile 2007, replicava alle deduzioni di parte attrice.

7. All?udienza del 16 aprile 2007 il ricorrente, riportandosi agli scritti difensivi, insisteva per l?ammissione in via istruttoria della prova testimoniale del Sig. Titomanlio. La FIGC si opponeva a tale richiesta ritenendola inutile. Il Collegio si riservava.?

Notate l?arroganza della Figc : il confronto con Titomanlio ritenuto inutile : posso chiedere una cosa ? E perch?, cara Figc, lo ritieni inutile ? Sarebbe interessante sapere se Titomanlio si rimangia le parole o le conferma, o no ?

?8. Con ordinanza del 23 aprile 2007, a scioglimento della riserva, il Presidente del Collegio ammetteva la prova testimoniale orale del Sig. Stefano Titomanlio sul seguente capitolo ?Vero ? che in prossimit? della gara Arezzo ? Salernitana disputata in data 14 maggio 2005 Lei ebbe un colloquio con il Sig. Gennaro Mazzei? In caso affermativo, riferisca il teste il contenuto della conversazione?, fissando l?udienza per l?escussione del teste al 2 maggio 2007.?

Caspiterina : chi lo avrebbe mai detto : il Coni ricusa la Figc ed ammette Titomanlio : sempre pi? interessante?

?9. All?udienza del 2 maggio 2007 il Sig. Stefano Titomanlio non si presentava. Parte attrice richiedeva, pertanto, la fissazione di un?ulteriore udienza per poter permettere al teste di essere presente. Il Collegio si riservava.?

Titomanlio, uomo di panza, non si presenta : forse il 2 maggio stava facendo ponte ?

?10. Con ordinanza del 4 maggio 2007, a scioglimento della riserva, il Collegio fissava una nuova udienza per l?escussione del teste al 22 maggio 2007.

11. All?udienza del 22 maggio 2007 il Collegio acquisiva agli atti la comunicazione del 21 maggio 2007 per mezzo della quale l?Avv. Andrea Ostellari, in nome e per conto del Sig. Stefano Titomanlio, rappresentava l?impossibilit? di quest?ultimo ad essere presente all?udienza aggiungendo che il suo ?assistito riferisce di non avere nulla da aggiungere alla dichiarazione dalla stesso resa avanti all?Ufficio indagini della FIGC nell?audizione del 10 giugno 2006 alla quale intende riportarsi integralmente?.?

Perdincibacco : Titomanlio non accetta il confronto, ma conferma quanto detto all?Ufficio Indagini : e che ha detto Titomanlio a Torquemada, pardon, l?intransigente Borrelli ?

?Ricordo che al raduno di Coverciano che precedette la gara Arezzo-Salernitana del 14/05/05, incontrai Bergamo al bar il quale mi disse di rivolgermi a Mazzei che doveva dirmi qualcosa. Non andai in cerca di Mazzei anche perch? negli anni precedenti non ero stato particolarmente considerato dai designatori.

[?]

Fu Mazzei che, durante l?allenamento, mi tir? in disparte dal gruppo e mi disse che per quella settimana sarei dovuto uscire in serie A. Tuttavia vi era una partita rognosa di serie B, Arezzo-Salernitana e che questi volevano un assistente esperto.

Non capii e non chiesi a Mazzei a chi alludesse quando parlava di questi.

Mazzei mi disse di non fare parola della conversazione con lui avuta con l?arbitro e l?altro assistente.

[?]

Quando nella telefonata 9556 del 16/05/05 dico a Meani che la vittoria era necessaria?gli ha spianato la strada non riesco a capire a cosa alludessi.

Quando mi riferisco a Luci intendo dire che l?osservatore non mi aveva mosso alcun rilievo.

Quando dico c?era il rischio che pareggiasse intendo dire che ho alzato la bandierinaper sbandierare quello che noi chiamiamo mezzo fallo, per evitare che l?azione potesse proseguire con un gol contestato.

Quando riferisco parte del mio colloquio con Luci che mi rimprovera di essere andato su con la bandierina parecchie volte e dico al Meani che non potevi mica dire ( al Luci ) sta attento che stanno premendo voglio intendere che ho sbandierato due volte per due falli in attacco della Salernitana; la seconda volta con un contestuale fischio arbitrale. Ritengo che il Luci nell?occasione possa essersi lamentato del fatto che abbia peccato di protagonismo sovrapponendo, nella mia seconda segnalazione, il mio intervento a quello arbitrale.

[?]

Confermo che nella telefonata dissi al Meani indecente, riferendomi alla situazione di ingiustificato privilegio che esisteva all?epoca nella CAN.

[?]

Faccio presente che non ho mai arbitrato la Juventus n? grandi partite.

Produco video registrazione della gara Arezzo-Salernitana.?

Cos? parl? Titomanlio all?Ufficio Indagini il 10/06/06 alle ore 11.00

Una domandina piccina, per?, sorge spontanea : ma se il ?sistema?, meglio detto ?cupola?, doveva fare la magagna su Arezzo-Salernitana, perch? non scegliersi un amico fidato ? Baglioni, per esempio ( cos? tengo contenti gli amici milanisti )

Alla prossima con le decisioni del Collegio arbitrale del Coni su questa faccenduola.

Libero Arbitrio - 23 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare.

Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale.

Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso.

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