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Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Don Raffa? - 20

Terza, e speriamo ultima, parte sulla dissertazione relativa all?art.445 che punisce il reato di commercializzazione di farmaci al di fuori delle quantit? e qualit? contenute nelle ricette : l?art.445 intende tutelare l?incolumit? della salute pubblica, tant?? che la Corte di Cassazione ritiene che vi sia reato nel caso di vendita generalizzata e continuativa nel tempo.

Perch? la contestazione dell?art.445 ? Presto detto : Guariniello, che quando c?? la Juve nel mezzo vede fantasmi ovunque ( eufemismo per pubblicit? certa ), ritiene che si possa contestare al Dott. Rossano e al fornitore della creatina detto articolo del Codice Penale, in questo coinvolgendoli nella consapevolezza della somministrazione.

Di contro, la Corte di Appello ritiene che i due fornitori non costituiscano parte della catena caratterizzante il reato di vendita previsto dall?art.445 e contesta all?esimio Dott. Guariniello che prendere a prova il patteggiamento del Dott. Rossano ?, a conti fatti, da considerare una bassezza, stante le recenti interpretazioni legislative.

?Orbene, premesso che a nulla rileva, ovviamente, la circostanza, sostenuta dalla Corte territoriale sia pur ad adiuvandum, della mancata incriminazione del Rossano per il delitto di frode sportiva, osserva questo collegio che la motivazione complessivamente offerta dalla Corte territoriale appare carente e, quindi, censurabile.?

Ohi, ragazzi, questa premessa non mi piace affatto. Siamo alle conclusioni sull?art.445 e la Corte di Cassazione comincia rimproverando la Corte di Appello. Vediamo un po?.

?La stessa, infatti, pur ribaltando le conclusioni del giudice di primo grado, non ha preso in considerazione tutti gli elementi di fatto sul quali si fondava la decisione e, segnatamente:?

Ahia, ragazzi : la Corte di Cassazione rimprovera la Corte di Appello di non aver preso in considerazione vari aspetti della vicenda. Vediamoli.

?-l'avvenuta contraffazione, da parte del Rossano, di alcune prescrizioni mediche provenienti dalla casa di cura Villa Cristina, per ottenere dalle case produttrici alcune specialit? medicinali, poi trasferite alla soc. Juventus;?

Ahia!

?-la richiesta da parte della soc. Juventus al farmacista Rossano di meri ordinativi commerciali per richiedere farmaci sottoposti all'obbligo della prescrizione medica;?

Ahia, ahia!

?-la richiesta di farmaci autorizzati dal Ministero della sanit? per indicazioni terapeutiche incompatibili con lo stato di salute di atleti in piena attivit? agonistica;?

Ahia, ahia, ahia!

?-le dichiarazioni rese dal giocatori della soc. Juventus;?

Ho visto gli interrogatori mandati in onda da RaiTre : non mi sembrava che i giocatori avessero detto di essere stati infarciti di farmaci; mi ? sembrato si parlasse di integratori, o almeno i giocatori mi sono sembrati convinti fossero tali.

?-la sentenza di patteggiamento relativa alla posizione del Rossano.?

Quindi qui, la Corte di Cassazione da ragione a Guariniello ?

?In particolare, con specifico riferimento alle dichiarazioni dei giocatori circa la consapevolezza delle sostanze loro illecitamente somministrate, va osservato, pur nel rigoroso rispetto dei limiti del giudizio di legittimit?, che la Corte territoriale, nel ribaltare, ancora una volta, le affermazioni del primo giudice, non ha operato una censura rigorosa delle argomentazioni del Tribunale (?quasi tutti , fatta eccezione per i farmaci dichiarati all?antidoping, concordemente hanno affermato essersi trattato di vitamine e persino Birindelli che in un primo momento aveva sostenuto che non sempre egli era stato messo a conoscenza della specialit? farmaceutica che gli veniva iniettata per flebo, ha poi modificato tale versione assumendo di aver sempre saputo che cosa gli veniva somministrato? e affermando che, in ogni caso, gli veniva somministrato un prodotto disintossicante o un complesso vitaminico), limitandosi ad affermare, del tutto genericamente, che ?non mancano nelle dichiarazioni rese dal giocatori della Juventus, indicazioni che fanno ritenere come gli stessi atleti fruissero di una informazione tutto sommato sufficiente in merito alle sostanze somministrate ... ?.?

Siamo ancora una volta davanti a divergenze di interpretazioni : in questo caso, per la Corte di Appello, le informazioni fornite ai giocatori erano da considerarsi tutto sommato sufficienti. Per Guariniello, assolutamente no. Per la Corte di Cassazione, la Corte di Appello non ha ben tenuto in considerazione diversi aspetti, ivi comprese le dichiarazioni dei giocatori dalle quali non sempre si evinceva la sufficiente informazione e quindi consapevolezza dell?assunzione.

?Analoghe considerazioni devono porsi con riferimento alla valutazione della sentenza di patteggiamento: pur corretto il presupposto logico argomentativo (il giudicante non pu? certo ritenersi vincolato, nella valutazione della posizione di un imputato, dall'esistenza di un precedente giudicato nei confronti di altro soggetto, concorrente nello stesso reato), la sentenza di applicazione della pena non pu?, come ? stato fatto dalla Corte territoriale, essere tenuta in non cale dopo la valutazione sul punto operata dal primo giudice, dovendo comunque essere esaminata, nel rispetto del principio del libero convincimento, al sensi degli artt. 238-bis e 192, comma 3, cod. proc. pen.: la ratio di tali previsioni normative, di non dispersione degli elementi conoscitivi contenuti in provvedimenti che hanno, comunque, acquistato l'autorit? di cosa giudicata, tra i quali rientra senza meno anche la sentenza di patteggiamento, riguarda non solo il fatto accertato ma anche gli altri elementi desumibili dalla motivazione della sentenza e, quindi, sicuramente, tra l'altro, anche la realizzazione, da parte del Rossano della condotta di cui all'art. 445, cod. pen.?

Niente da fare, ragazzi. La Corte di Appello aveva ritenuto che la sentenza di patteggiamento del Dott. Rossano non dovesse costituire prova all?integrazione del reato di cui all?art.445. Ma per la Corte di Cassazione, invece, la Corte di Appello ha sbagliato : la sentenza di patteggiamento poteva essere usata, considerando che anche da altri elementi si poteva desumere la realizzazione del reato di cui all?art.445 per il Dott. Rossano.

?Ben pu? il giudice di secondo grado discostarsi dalle conclusioni del giudice di prime cure giungendo a un risultato affatto diverso ma quando, come nella specie, la difformit? riguarda l?esclusione della responsabilit? (o, viceversa, l'affermazione della responsabilit?), le diverse argomentazioni devono tener conto in modo analitico ed esaustivo di tutte le argomentazioni prese in considerazione dal giudice di primo grado, per giungere a un opposto verdetto.?

Rimprovero alla Corte di Appello : per poter giungere ad un opposto verdetto occorre analizzare in modo esaustivo tutte le argomentazioni prese in considerazione dal giudice di primo grado.

?La necessit? di una approfondita valutazione in merito appariva tanto pi? necessaria in quanto la Corte territoriale ? entrata in rotta di collisione con un giudicato affermando che il Rossano ?oltre a non aver posto in essere materialmente la condotta incriminata (ossia quella di somministrazione off label delle sostanze medicinali) non vi prese parte neppure sotto il profilo del concorso morale..?.?

La Corte di Cassazione ritiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto argomentare bene la sua decisione date le affermazioni in base alle quali il Dott.Rossano non ha posto materialmente in atto la vendita n? ha preso parte al concorso morale.

?Valgono, anche con riferimento, a tali capi di imputazione. le stesse considerazioni gi? prospettate con riferimento al capo g) della rubrica: l'annullamento va disposto senza rinvio perch? i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

Ed invero, la condotta del reato di cui all'art. 445 cod. pen., risulta commessa, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, dal luglio del 1994 al settembre del 1998: ne consegue che il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei), calcolato secondo le disposizioni della disciplina previgente, e ritenute le sospensioni gi? indicate, ? maturato in data 12 febbraio 2007.?

Conclusione : i reati di cui all?art.445 sono andati in prescrizione.

Cosa possiamo dire ? La Corte di Cassazione loda l?analisi fatta dalla Corte di Appello al riguardo dell?epo, e l? il reato non ? prescritto, semplicemente non c??. Per?, negli altri casi rimprovera la Corte di Appello di essere stata superficiale, ma purtroppo ? intervenuta la prescrizione?

Alla prossima con le conclusioni, finalmente!

Don Raffa? - 20 Continua

A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero

B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso

C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali)

D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS)

E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare

lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori)

F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970

G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva)

H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina)

I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)

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Don Raffa? - 22

Come promesso, mi avventuro nella stesura di una romanzata sintesi dei fatti : si accettano suggerimenti, critiche, precisazioni, chiose, etc.,etc.

Dunque, si era nel 1998 : la Juve, come da qualche tempo, vinceva in Italia e quasi-vinceva in Europa, tanto, forse troppo dato che, come al solito, cominciano a saltar fuori discorsi non proprio carini : del presunto rigore di Iuliano su Ronaldo nessuno si sogna di occuparsene, o meglio c?era chi avrebbe voluto, ma all?epoca era troppo di parte, essendo un componente di una societ? di calcio milanese di colori non rossoneri; ma sulla frasuccia buttata l? per caso dall?ennesimo fautore di onest? e correttezza, il compagno Z., ci si avventa come un lupo famelico un altro rabdomante di lealt? : il severo Procuratore Generale di Torino, al secolo Raffaele Guariniello.

Scattano le indagini con tempi di reazione paragonabili ad un centometrista ai blocchi : come l?avesse morsicata una tarantola, si scatena la furia giudiziaria della Procura di Torino : ci setacciano la farmacia dello spogliatoio e salta fuori un elenco di 184 farmaci : nella stragrande maggioranza roba lecita e banale, ma sono presenti elementi poco ortodossi : viene fatto rilevare che anche la sola detenzione di tali sostanze presuppone una ricetta medica : ce la potete fornire ? Ah, non ve le trovate ? Vabb? le andremo a chiedere a chi ve li ha forniti questi farmaci : le ricette le avr? ben lui, era obbligato a farsele dare, per legge : si, sicuramente le avr? lui.

Di sfuggita ricordo che anche altre societ? videro stendere un elenco dei farmaci in loro possesso : in molti casi, almeno numericamente, non si era molto lontani n? dal numero di farmaci in elenco della Juve, n?, come distanza chilometrica, dalla Procura di Torino : sar? perch? all?epoca i GPS non erano ancora cos? diffusi, si prefer? concentrarsi su una sola societ?, rea di avere questi farmaci, di vincere ma, soprattutto, di essere pi? famosa, e quindi pi? utile, delle altre.

Gli investigatori si recano presso i fornitori dei farmaci alla Juve, ma, ahim?, le ricette non escono fuori : cerca di qua, cerca di l?, saran mica queste, le avr? gi? portate alla ASL, ehm, no, non ce l?ho. Non ce l?hai ? Ma tu avresti dovuto chiederle a chi ti chiedeva quei farmaci ! Ehm, avete ragione, per? sapete?.

Quando Don Raffaele venne a sapere che i fornitori non erano in possesso delle ricette, corri, corri subito allo studio perch?, ricordo che su quel librone spesso cos? c?era una articolo, una norma, una postilla, ?n? cosa che gli posso contestare : sfoglia, gira pagina, cerca sull?indice analitico, eccolo : l?art. 445 del Codice Penale, si ? proprio lui : gli contestiamo il reato di commercializzazione di farmaci.

Il povero Dott. Rossano si sar? pentito mille volte di aver fatto favori agli amici, ma chi se lo aspettava che sarebbero venuti un giorno a controllare, e poi a controllare la Juve, la societ? calcistica di una delle societ? pi? potenti d?Italia : no, non succeder? mai. Invece, quel giorno ? proprio venuto e sono stato proprio pizzicato : Avvocato, che fare ? Senti a me, Doc : non puoi fare diversamente, tu quelle ricette le dovevi avere : vai l? e patteggia, vedrai che capiranno e te la caverai con una multa : 2000 euri, infatti!

Cominciano nel frattempo gli interrogatori ai testimoni : i giocatori della Juve! Lei, Zidane, cosa ha preso ? E lei, Ravanelli ? E anche lei, Vialli ? Pure lei, Montero?.Guariniello incalzava, Casalbore aizzava, qualcuno ? andato in confusione, qualche altro si ? in?dignato anche per il modo con il quale venivano poste le domande.

Passano gli anni e Don Raffaele cosa si trova in mano ? Le dichiarazioni dei giocatori ( integratori, disintossicanti, digestivi, lassativi, etc. etc. ) e qualche cartella clinica ( Conte, Pessotto e Tacchinardi ) sequestrata a suo tempo contenente qualche dato all?apparenza poco significativo. Inoltre, cosa contestare ? La legge sul doping sarebbe arrivata solo nel 2000 ( la legge n. 376 ) e l?elenco ufficiale ministeriale che specifica quali sono le sostanze che se assunte configurano la violazione di cui alla 376, viene dato alle stampe solo nel 2002. Cosa contestare, dunque ? L?unica legge disponibile ? la 401/89 quella che ? stata tirata su per le scommesse clandestine a seguito dei giochini di alcuni giocatori di squadre di calcio di Serie A : come farla entrare in questo ambito ? Proviamoci, si sar? detto Guariniello : leggendo bene il comma 2 dell?art.1 della 401/89 il legislatore lascia una porta aperta per gli atti fraudolenti tendenti ad inficiare il corretto svolgimento di una competizione sportiva : si, si, il legislatore intendeva proprio questo.

Per rafforzare l?accusa, chiama un super-perito e gli d? le tre cartelle cliniche di cui sopra : v? e fa in modo da trovare la parolina magica, l?epo. Lui torna e l?ha trovata : con studi che loro stessi non confermano con certezza la presenza di epo, dati i metodi sperimentali sulle variazioni di emoglobina, lui si presenta lo stesso in aula e dice che ? praticamente certa l?assunzione di epo. Apriti cielo : il Dott. Chiappero si in...albera, poich? in questo modo si stava cambiando l?imputazione, si toglie la toga, Casalbore lo invita all?ordine, ma lui niente, se ne va : verr? convinto pi? tardi a pi? miti consigli.

Forte di tutto questo, Guariniello contester? :

1.La somministrazione di farmaci leciti in eccesso e off-label

2.La somministrazione di farmaci senza la presenza di ricette

3.L?epo

4.La commercializzazione dei farmaci

5.L?assenza di alcuni documenti concernenti i rischi sul posto di lavoro ai sensi della 626

Risultato al primo round : il Dott.Agricola ha somministrato, Giraudo non sapeva ma doveva fare i documenti, il Dott. Rossano ha commercializzato.

Si va alla Corte di Appello : questa cosa fa ? Prende decisioni diametralmente opposte : dice che il legislatore nel comma 2 dell?art.1 della 401/89 intendeva colpire reati affini al comma 1, cio? la presenza di corrotto-corruttore tipica delle scommesse clandestine : nulla di questo c?? nella somministrazione, quindi tutti in pace andate a casa. Ah, con la perizia sull?epo andateci in bagno. Per quanto riguarda la commercializzazione, viene fatta distinzione fra l?approvvigionamento e la somministrazione per cui non vi? art.445 che prevede un unico soggetto attivo, la vendita generalizzata e la continuit? nel tempo.

Il tempo passa, ma ovviamente si deve andare in Cassazione : questa riammette l?ammissibilit? del reato di somministrazione al comma 2 dell?art.1 della 401/89 e quindi hai frodato, per? ? intervenuta la prescrizione e non posso annullare. Ah, con la perizia sull?epo andateci in bagno. Per quanto riguarda la commercializzazione, la Cassazione pensa che il comportamento del Dott. Rossano, e del fornitore di creatina, integri l?art.445 per? anche in questo caso ? intervenuta la prescrizione.

Cosa succede alla pronunzia della Cassazione ? L?ovvio : festeggia Guariniello, festeggiano i nostri : Salomone non sarebbe riuscito a far di meglio.

Da tutto questo cosa si evince ? Mi sarebbe piaciuto si fosse discusso se la somministrazione delle sostanze fosse stata sufficiente ad alterare le prestazioni dei giocatori in campo e di conseguenza a ledere il corretto svolgimento della competizione. Non di questo si ? discusso : si ? fatta l?equazione i farmaci erano nello stipetto, i giocatori hanno ammesso di averli presi, quindi l?alterazione della prestazione ? nei fatti. Ma lo si ? mai dimostrato ? Si ? mai dimostrato che le vittorie derivavano con certezza dall?assunzione di quelle sostanze ? Non mi sembra. E allora come ci hanno condannato ? Ci hanno condannato e ci hanno assolto in funzione della interpretazione dell?art.1 della 401/89, poco altro hanno fatto.

Vorrei concludere quotando quanto riportato dal grande Paolo Montero nell?intervista rilasciata a Libero qualche settimana fa : da quando part? l?indagine fummo sottoposti per anni a controlli a sorpresa : non hanno mai trovato nulla. Si potrebbe obiettare : per forza, eravate nell?occhio del ciclone! Si potrebbe rispondere che si continuava a vincere?.e immagino gi? la replica : per forza con i metodi di Moggi : ma questa ? un?altra storia che porta sempre dalla stessa parte : l?ennesimo tentativo farci fuori, questa volta riuscito data l?assenza di un qualunque Agnelli che si rispetti?

Don Raffa? - 22 Fine

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Le tre (dis)grazie - 1

I documenti ufficiali si moltiplicano e, a doverne commentare ciascuna riga, noi si procede lentamente ma inesorabilmente : l?obiettivo ? sempre lo stesso : leggere noi i documenti per farci noi un parere, qualunque esso sia, per scongiurare il pericolo lobotomia che l?informazione del terzo millennio ci proprina : e se pensate che in primo luogo mi riferisco ad un foglio dal vago color rosa non siete molto lontani dall?indovinare; anche se, come disse il Direttore ad Agropoli, quando gli fecero notare la cosa, ??e mica solo quella!?. Ripensateci un attimo : ? passato un anno e ne hanno scritto di tutti i colori; ma quel che dice il Direttore corrisponde al vero : l?attacco mediatico non ? stato condotto solo da un giornale in particolare : ? stato un attacco frontale a 360? : quello che, almeno a me, ha fatto, e ancora fa, specie ? stato vedere che in prima linea abbiamo potuto trovare giornali che si pensava potessero in qualche modo rintuzzare gli attacchi : tutt?altro, in qualche caso le insinuazioni sono state pi? velenose di quelle sfacciatamente proposte dai primi. Mettiamola cos? : anche un comportamento del genere contribuisce in qualche modo a formarsi una ipotesi sull?accaduto che, una volta composta, stupisce i padroni del vapore : verrebbe da chiedersi se ci sono o ci fanno, ma questo ? altro discorso affrontato in tanti altri topic.

Orbene, fatta questa lunga premessa ( ?dovreste ormai essere avvezzi alla mia logorrea? ) di cosa parler? in questo nuovo thread ? Esaurito l?argomento serioso della Corte di Cassazione, ci spetta di diritto rifiatare e quindi, per sorridere un po?, affronter? la lettura di tre arbitrati : quello di Giraudo, quello di Moggi e quello di Lanese. Sono, sempre a mio parere, emblematici del comportamento della cosiddetta giustizia sportiva, la quale decide secondo il vento.

Si comincia da quello del Dott. Giraudo, secondo me la sentenza pi? sconcia, mi azzardo a dire anche di quella Ruperto e Sandulli. Ok, bando alle ciancie, si dia inizio alle danze :

?Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale

Prof. Francesco Tufarelli Arbitro

Avv. Ciro Pellegrino Arbitro

Nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27 aprile 2007 presso lo studio del Presidente in Roma, via Barnaba Oriani n. 32

Ha deliberato all?unanimit? il seguente

L O D O

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1573 del 3 ottobre 2006) promosso da:

Dott. Antonio Giraudo, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra loro, dal Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, dall?Avv. Massimo Krogh e dall?Avv. Luigi Chiappero, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Roma, alla Via G. Paisiello n. 55

ricorrente

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevit? F.I.G.C.), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9

resistente?

Nulla da dire, giusto ? D?altro canto ? il prologo : si nota solo la presenza, solita, dell?Avv. Chiappero.

?1. Vista l?istanza di arbitrato depositata in data 03.10.2006 dal dott. Antonio Giraudo e le relative domande, tese all?annullamento della decisione degli Organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. e alla riforma integrale della decisione della Corte Federale della F.I.G.C., rese, rispettivamente, in data 17.07.2006 dalla C.A.F. della F.I.G.C. e, in data 25.7/4.8.2006, dalla Corte Federale della F.I.G.C., con le quali ? stata inflitta al Ricorrente la sanzione della inibizione per anni cinque, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e l?ammenda di ? 20.000,00.?

Ok, riepilogo : il Dott. Giraudo ricorre contro le decisioni delle corti della giustizia sportiva le quali gli hanno inflitto cinque anni di inibizione, proposta di radiazione e 20.000 euri di ammenda. L?istanza di arbitrato del Dott. Giraudo risale, ormai alla notte dei tempi : il tre ottobre del 2006.

?Viste le richieste e le memorie della FIGC e le relative conclusioni con le quali si eccepisce, in via preliminare, la pronuncia della improcedibilit?/inammissibilit? della istanza arbitrale e, nel merito, il rigetto integrale delle domande del dott. Giraudo.?

Sempre straordinaria la FIGC : la Camera di Conciliazione ed Arbitrato ? assolutamente prevista dalle procedure della Giustizia Sportiva e loro cosa fanno ? Eccepiscono la improcedibilit? o, a piacere, la inammissibilit?! Che soggetti! D?altro canto, anche nelle rare volte in cui vengono chiamati al Tar del Lazio, loro la prima cosa che fanno dichiarano lo stesso Tar incompetente a dirimere la questione infischiandosene, non faccio offesa alla loro intelligenza e non uso il verbo ignorare, della Legge 280/03 che prevede esplicitamente il ricorso al Tar nei casi in cui si ritiene che la cosiddetta Giustizia Sportiva sia andata oltre le proprie funzioni, che prevedono l?autonomia decisionale riguardo le pene da infliggere per i reati cosiddetti sportivi, e sia andata a ledere interessi esplicitamente tutelati da leggi ordinarie.

Gli arbitrati non sono lunghi, cosicch? non abbiamo la necessit? di affaticarci : alla prossima con i punto 2.

Le tre (dis)grazie - 1 Continua

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Le tre (dis)grazie - 2

Dopo i convenevoli, proseguiamo la lettura della sentenza offertaci dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato del CONI, imputato il Dott. Giraudo.

?2. Esaminati gli atti e i fatti di causa, il Collegio osserva:?

Prego?

?2.1. il dott. Antonio Giraudo non ? un tesserato della F.I.G.C. non ricoprendo pi? la qualifica di dirigente della F.C. Juventus S.p.A.. A tal fine ? circostanza pacifica che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal ricorrente nel maggio 2006 dalla carica di consigliere di amministrazione, quest?ultimo non sia stato rinnovato nella carica dall?assemblea della Juventus S. p,A del 29/06/2006.?

Che il Dott. Giraudo, adesso, non sia un tesserato ?, per usare vocaboli che tanto piacciono al CONI, pacifico. Ci piacerebbe sapere che tipo di argomento ?, dato che il ricorrente fa riferimento ad una sentenza che gli contesta fatti in un periodo in cui lui era tesserato, eccome!

Inoltre, invertire i termini della seconda osservazione ? argomento ozioso : secondo il CONI, poich? il Dott. Giraudo ha dato le dimissioni da tesserato nel maggio del 2006, la Juve non gli ha rinnovato l?incarico nel CDA del 29/06/06 : ma si pu? fare una affermazione pi? irritante ?

?In proposito, si osserva che, ai sensi degli artt. 15 e 37 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. e dell?art. 2 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C., le societ? ?per ottenere l?affiliazione alla detta Federazione Nazionale debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda ? corredata dai seguenti documenti ? b) elenco nominativo dei componenti l?organo direttivo o gli organi direttivi ?? (art. 15 NOIF FIGC) e che le societ? ?ritenute idonee ? ad essere iscritte al Campionato di competenza ? devono far pervenire (alla Lega Nazionale Professionisti) ? c) elenco degli amministratori ?autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la societ? agli effetti sportivi e nel rapporto con gli Organi Federali? (art. 2 Regolamento LNP) e, infine, che ?il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all?atto dell?iscrizione al Campionato della societ? di appartenenza?? (Art. 37 N.O.I.F.).?

Ma cosa c?entra ? Certo che questi articoli li conosciamo bene : altre societ? fanno orecchio da mercante quando gli si ricorda che ogni anno bisogna presentare un censimento contenente l?elenco dei componenti e le loro mansioni; e se pensate che mi stia riferendo ad una societ? di Milano di colori non nerazzurri, non siete molto lontani dall?aver indovinato.

Qua la questione mi sembra palesemente diversa : si sta tentando di puntellare una tesi cominciando a tirar fuori articoli e paroloni. Io ripeto la domanda : il Dott. Giraudo chiede arbitrato su una sentenza emessa dalla giustizia sportiva su vicende avvenute quando lui era tesserato : che importanza ha far notare che adesso non ? tesserato ?

?Il combinato disposto delle richiamate norme e la pacifica circostanza del mancato rinnovo nelle cariche sociali della F.C. Juventus, comportano che il dott. Giraudo non ricopra la qualifica di tesserato presso la F.I.G.C. per la stagione sportiva 2006/2007;?

Elementare, Watson : ? una osservazione banale pi? che ovvia.

?2.2. ?, altres? circostanza pacifica che, antecedentemente alla proposizione dell?istanza, non sia intervenuto alcun accordo tra le parti volto a devolvere la controversia alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Infatti, la dedotta eccezione di improcedibilit?/inammissibilit? dell?odierno procedimento arbitrale - seppur sollevata con motivazione diversa da quella rilevata dal Collegio - deve essere necessariamente intesa come mancata adesione alla proposta del dott. Giraudo di devoluzione a codesto Collegio della decisione della odierna lite;?

Si, ? pacifico che non ci sia stata conciliazione fra il Dott. Giraudo e la FIGC : sempre pi? elementare, Watson!

?2.3. la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ai sensi dell?art. 12, n. 3 dello Statuto del C.O.N.I., ha competenza ?sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati??;

?non ci vuole molto a capire come il CONI intende togliere le castagne dal fuoco?

?2.4. secondo il n. 5 del medesimo art. 12 dello Statuto C.O.N.I., ?alla Camera pu? ? essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati?;?

?parrebbe un controsenso, ad una prima lettura, non vi pare ? Secondo me, velocemente faranno finta che questo n.5 dell?art.12 dello statuto del CONI non esista?

?2.5 secondo l?art. 9, n. 2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (di seguito solo ?Regolamento?) ?la proposizione dell?istanza vale come riconoscimento che la procedura arbitrale richiesta ? irrevocabilmente assunta come manifestazione della propria volont? ??. Di conseguenza, l?atto introduttivo del presente procedimento deve venire considerato quale proposta compromissoria irrevocabile.?

?anche questo ? elementare, Watson!

Finito anche il punto n.2 della sentenza di arbitrato : intuiamo, cos? ad occhio e croce, che il CONI ? un po? in affanno con la faccenda Giraudo e sta cercando di definirsi ?incompetente? in qualche modo : certo ? che quello che vuole far passare, almeno finora, ? veramente irritante : considerare che il Dott. Giraudo non ? attualmente un tesserato ? motivazione molto debole. Vedremo se il CONI aggiunger? dell?altro.

Alla prossima con il punto n.3

Le tre (dis)grazie - 2 Continua

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Per CCCP

Dunque, il Dr Giraudo, non essendo attualmente tesserato per la Juve o altra societ?, non viene giudicato dal collegio.

Supponiamo che tra un anno questo chieda il tesseramento per una societ?, non potr? farlo perch? inibito o potr? farlo ma resta inibito? Cio?, si pu? comunque tesserare ma non svolgere attivit?? ma poi, in tal caso, dopo essersi tesserato, potr? essere giudicato?

Non ci capisco niente. Forse per te ? pi? chiaro, se hai capito la logica di questi falsi giudici.

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Per CCCP

Dunque, il Dr Giraudo, non essendo attualmente tesserato per la Juve o altra societ?, non viene giudicato dal collegio.

Supponiamo che tra un anno questo chieda il tesseramento per una societ?, non potr? farlo perch? inibito o potr? farlo ma resta inibito? Cio?, si pu? comunque tesserare ma non svolgere attivit?? ma poi, in tal caso, dopo essersi tesserato, potr? essere giudicato?

Non ci capisco niente. Forse per te ? pi? chiaro, se hai capito la logica di questi falsi giudici.

Amico totojuve, nemmeno io ci capisco nelle logiche, ehm logiche, della giustizia sportiva. Quello che fa specie ? che l'arbitrato di Giraudo era molto, molto, molto delicato : se per qualche motivo lo avessero giudicato e, per quello che ci dicono le carte, il giudizio non poteva che essere assolutorio, avrebbe fatto saltare il banco. Quindi la decisione era molto, molto, molto spinosa. Infatti, hanno usato una vecchia tattica : farlo precipitare nel dimenticatoio, c'era solo un topic qui sul forum a ricordare da quanti giorni si attendeva la sentenza, e quindi pronunciare una sentenza impronunciabile fidandosi di avere dalla propria i media attuali che, infatti, non gli hanno dedicato pi? di un trafiletto.

Mah, mettiamola cos? : era un passo necessario per non vedersi annullare il Tar in quanto la legge 280/03 dice che bisogna aver fatto tutti i passaggi della giustizia sportiva prima di passare alla giustizia ordinaria.

Sempre Forza Juve

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Amico totojuve, nemmeno io ci capisco nelle logiche, ehm logiche, della giustizia sportiva. Quello che fa specie ? che l'arbitrato di Giraudo era molto, molto, molto delicato : se per qualche motivo lo avessero giudicato e, per quello che ci dicono le carte, il giudizio non poteva che essere assolutorio, avrebbe fatto saltare il banco. Quindi la decisione era molto, molto, molto spinosa. Infatti, hanno usato una vecchia tattica : farlo precipitare nel dimenticatoio, c'era solo un topic qui sul forum a ricordare da quanti giorni si attendeva la sentenza, e quindi pronunciare una sentenza impronunciabile fidandosi di avere dalla propria i media attuali che, infatti, non gli hanno dedicato pi? di un trafiletto.

Mah, mettiamola cos? : era un passo necessario per non vedersi annullare il Tar in quanto la legge 280/03 dice che bisogna aver fatto tutti i passaggi della giustizia sportiva prima di passare alla giustizia ordinaria.

Sempre Forza Juve

E' certamente difficile, impossibile arrivare a capire la logica di TUTTE le sentenze di calciopoli.

L'UNICA logica chiara e compresa da tutti noi ? che a qualsiasi costo. in qualsiasi maniera, bisognava annichilire la Juve.

E per fare ci? hanno usato tutti i mezzi che l'opinione pubblica aveva messo a disposizione.

Faccio una considerazione: noi ce la prendiamo con i giornalisti, con moratti, con i personaggi pubblici, con i ministri, ecc. ed abbiamo ragione. Ce l'avevano tutti con noi.

Ma i giudici che sono stati al loro gioco, che hanno accettato di recitare la farsa, quando, per definizione, devono essere obiettivi. questi, secondo me, sono dei d i s o n e s t i

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Le tre (dis)grazie - 4

Abbiamo analizzato l?arbitrato del Dott.Giraudo e ci siamo resi conto di quale sconcio sia; ora, ovviamente, passiamo all?analisi dell?arbitrato del Sig. Moggi, un?altra sentenza in cui si ? facili profeti se si prevede che finir? con un?altra dichiarazione di incompetenza o affine.

Mi sta venendo un?idea : inizialmente avevo pensato di analizzare le sentenze pi? invereconde; mi chiedo non sia il caso, invece, di leggerle un po? tutte : possiamo cos? capire di quanti gusti dispone il CONI e, in assenza di nuovi documenti che gentilmente le procure di tutta Italia vogliano, per diritto di cronaca, per carit?, rendere pubblici, tenere fresco il ricordo di quanto avvenuto l?estate scorsa. Certo, si possono analizzare tutti i documenti che vogliamo : poi, per?, succedono due cose : da un lato, la rabbia di scoprire che si ? passato sopra a cose oggettivamente improponibili; dall?altro, si assiste alla sfrontatezza con cui altri soggetti non solo se ne sono tirati fuori, ma vengono anche profumatamente ricompensati. Se pensate che mi stia riferendo a Collina designatore, non sbagliate affatto : come si fa ad accettare una archiviazione ( proposta giunta dall?inflessibile Palazzi, diventato addirittura capo della SuperProcura ) dei fatti che lo vedono coinvolto in una presunta vicinanza con un club di Milano non nerazzurro per mancanza di prove ? Si pu? anche non credere al Direttore, che ricorda come Meani fosse in compagnia della terna arbitrale di Juve-Milan supercoppa italiana a New York (...e, guarda caso, ci scappa il rigorillo dubbio al 104' : quella coppa l'abbiamo vinta per distrazione del Milan che ha reso vano il "lavoro" di Collinao); si pu? anche sorvolare che, incidentalmente, lo sponsor di una nota squadra di Milano sia lo stesso di biglia d?acciaio; si pu? anche tollerare che abbia dichiarato la sua fede laziale; si pu? anche capire che a Perugia ci ha fatto riprendere la partita in piscina dopo un?ora e mezza ( ehm, c?era la Lazio che aspettava? ) e l?anno dopo per lo spareggio Atalanta-Reggina abbia deciso di rinviarla al giorno dopo; si pu? anche inghiottire, o meglio farsi inghiottire da una selva di attaccanti all?ultimo calcio d?angolo e considerare la cosa ?regolare?; quello che non capisco ? perch? per ?il miglior arbitro del mondo? non valgano le stesse considerazioni degli altri : suvvia, Gussoni : hai sospeso sette arbitri perch? citati dai carabinieri nel loro gioco enigmistico estivo ?indovina di chi ? la sim?:

1.Cassar? : mai arbitrato la Juve nel 2004/05

2.Paparesta, il pentito : fa dichiarare dal suo avvocato che non ? lui quello del telefono e, dalle ultime confessioni, scopriamo che ? pap? Romeo il titolare : questi si rivolge, giustamente, a Lanese per avere il posto di designatore di Serie C; come si giustifica che Lanese, che ? proprio lui a decidere queste cose, lo manda da Moggi ? sempre con la solita frase fatta ?Moggi gestiva tutto? ?

Dai tabellini, poi, si evince che ci sarebbero ben 14 telefonate fra lui, Moggi e Fabiani in occasione di Reggina-Juve : che sui cellulari svizzeri la linea sia disturbata ?

3.Dattoli : favorisce di pi? la Juve da quarto uomo che da arbitro

4.Bertini, il tardone : 32 telefonate per fargli capire che non doveva dare rigori al Milan

5.Racalbuto : fa dichiarare al suo avvocato che non c?entra nulla con le sim svizzere

6.Gabriele : riceve un sms, da quarto uomo, durante l?intervallo di Roma-Juve in cui gli vengono ricordati i suggerimenti di Carraro

7.Pieri : coinvolto in partite determinanti come Perugia-Venezia 0-0, Vicenza-Arezzo 1-1, Torino-Bari 2-0, Salernitana-Empoli 1-1 e, ovviamente, Bologna-Juve 0-1 : ricordo perfettamente questa partita : non si riusciva a cavare un ragno dal buco : cosa ci contestano ? Ma ovviamente il calcio di punizione! Mancavano pochi minuti alla fine e la nostra fortuna non ? stata tanto il calcio di punizione in s?, quanto il fatto che l?abbia potuto calciare Nedved : i delpieristi mi consentano di dire che Del Piero in quegli anni ha tenuto una media realizzazione su calcio piazziato molto bassa : certo, ? indubbio che fosse molto bello da vedere sia lui che la determinazione che si leggeva nei suoi occhi ma credetemi, ne ho fatto statistica : il 49% andava sulla barriera, il 49% andava alto l?1% c?entrava la porta e il rimanente segnava. Ci? ? stato sufficiente per andare ad aggiungere il Bologna fra i nostri avversari ?storici? : amici bolognesi, non fatevi traviare, come gli amici leccesi, da personaggi che con l?odio alla Juve ci fanno la carriera?

?dicevo, Gussoni, hai sospeso sette arbitri a fronte delle su menzionate ?evidenze? : ma ce ne sono anche per l?unto : basta andare sul sito di Repubblica, per esempio, per avere l?evidenza di contatti avuti con dirigenti di squadr(a)e di Serie A : non solo per Lui queste cose non valgono, addirittura, per poterlo nominare, si ? confezionata l?archiviazione : e a Torino si tace?

Bando alle ciancie : prima parte dell?arbitrato Moggi :

?Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale

Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro

Avv. Dario Buzzelli Arbitro

Nominato ai sensi dell?art. 13 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27.02.2007 presso la sede dell?arbitrato in Roma

Ha deliberato all?unanimit? il seguente

L O D O?

?solo per far notare che il lodo Moggi ? il 27/02/07, mentre quello Giraudo ? del 27/04/07

?Nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1855 del 2 novembre 2006) promosso da:

Sig. Luciano Moggi, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pierluigi Giammaria, Fulvio Granaria, Paolo Trofino e Federico Tedeschini, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest?ultimo in Roma, Largo Messico n. 7

- ricorrente

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevit? F.I.G.C.), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore avv. Luca Pancalli, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Guido Valori e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest?ultimo in Roma, Via Panama n. 58

- resistente?

Tutto a posto, no : un tesserato chiede arbitrato al CONI contro una federazione, la FIGC, giusto ?

?vista l?istanza di arbitrato depositata in data 02.11.2006 dal sig. Luciano Moggi e le relative domande, tese all?annullamento delle decisioni rese in data 17.07.2006 dalla C.A.F. della F.I.G.C. e in data 25.7/4.8.2006 dalla Corte Federale della F.I.G.C. con le quali ? stata inflitta al Ricorrente la sanzione della inibizione per anni cinque, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e l?ammenda di ?50.000,00 nonch? alla condanna della F.I.G.C. al risarcimento del danno nella misura di ? 5.000.000,00 ovvero di quella che risulter? di giustizia.?

Perbacco, mi era sfuggito nella prima lettura fatta di questa sentenza : avete visto quanto chiede Moggi di risarcimento al danno ? Cinque Milioni di euri!!! Segue la formuletta di prammatica : ovvero quanto vorr? decidere la giustizia; resta che Moggi e i suoi avvocati hanno fatto richiesta di 5.000.000 di euri di danno : in verit?, sarebbero bruscolini fosse vera la notizia (?!?) che il Direttore abbia fatto la cresta sulla Juve negli anni e accumulato circa 150, di milioni di euro : pensate che la Juve ai tempi della Triade distribuiva anche i dividendi agli azionisti?

?viste le richieste e le memorie della FIGC e le relative conclusioni con le quali si chiede, in via preliminare, la pronuncia della improcedibilit? / inammissibilit? della istanza arbitrale e, nel merito, il rigetto integrale delle domande del sig. Moggi, ivi compresa quella di risarcimento del danno.?

Come abbiamo gi? visto in altre occasioni, al CONI non sanno dire altro : improcedibilit? e/o inammissibilit? del ricorso; qui si sono appena appena preoccupati in pi? e hanno chiesto il rigetto del risarcimento danni.

?ritenuto sulle questioni preliminari quanto segue:?

Vi ho tediato abbastanza : riprendiamo alla prossima.

Le tre (dis)grazie - 4 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Dott.Giraudo non ? pi? un tesserato.

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Le tre (dis)grazie - 6

Proseguiamo la lettura dell'arbitrato Moggi.

"4. Il Collegio osserva, inoltre, in conformit? con il consolidato orientamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato (Cfr. Lodo 5.11.2002 Hockey Club Gherd?ina/FISG; Lodo 08.02.2005 Salerno Corse/ACI; Lodo 13.03/03.04.2006 Dal Cin F./F.I.G.C.) che il presente procedimento arbitrale non costituisce una prosecuzione del processo svoltosi dinanzi agli Organi di Giustizia della F.I.G.C., ma un nuovo processo."

Come gi? visto nel caso dell'arbitrato di Giraudo, viene portato come argomento giustificativo il fatto che l'arbitrato non deve essere visto come una sorta di appello delle sentenze della giustizia sportiva della FIGC, ma, addirittura, deve essere equiparato ad un nuovo processo : a me questa voce sembra incredibile, cio? mi sembra incredibile che, eventualmente, si debba esperire un nuovo processo : per carit?, la FIGC ha gi? dimostrato che si pu? fare un processo come quello della scorsa estate si pu? fare in pochi giorni, per cui...

"L?arbitrato presso la Camera costituisce, infatti, un procedimento di risoluzione delle controversie sportive esterno agli ordinamenti delle Federazioni Sportive e non pu? essere considerato in alcun modo come prosecuzione dei procedimenti interni a tali ordinamenti."

Si capisce come l'arbitrato diventa uno strumento molto potente da un lato ( pu? invalidare le sentenze della giustizia sportiva meglio del Tar ) e molto "spinoso" dall'altro : ecco perch? si cercano tutti gli argomenti possibili ed (in)immaginabili per tirarsene fuori.

"L?oggetto del giudizio, in sede di arbitrato presso la Camera, non ? affatto l?impugnazione in senso stretto di un provvedimento federale, ma l?esame di una controversia relativa alla volont? manifestata dalla Federazione con riguardo a una determinata fattispecie sviluppatasi in ambito endoassociativo."

Attenzione, perch? questo ? un passaggio importante : il CONI riconosce alla Federazione la decisione di ricorrere all'arbitrato per dirimere controversie e non ai suoi tesserati! Essendo che la Federazione si oppone alla controversia, di per s? il procedimento ? improcedibile!

"L?art. 12 dello Statuto C.O.N.I. attribuisce alla Camera non una mera competenza a riesaminare in appello uno specifico atto federale, ma la competenza a decidere con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati sottoponendo al vaglio del Collegio la controversia nel suo intero."

Visto ? Quale pensate sia la naturale conseguenza ?

"L?autonomia dei procedimenti e la conseguente impossibilit? di ipotizzare una perpetuatio jurisdictionis nei confronti del sig. Moggi esclude la competenza dell?odierno Collegio a decidere della presente controversia."

Avevate dubbi ?

"5. Infondata appare, diversamente, l?eccezione di inammissibilit?/improcedibilit? proposta dalla F.I.G.C. per aver presentato il sig. Moggi ricorso al TAR con conseguente preclusione dell?azione dinanzi alla Camera."

Attenzione, qui il CONI si sta pronunciando sulla richiesta di inammissibilit? fatta dalla FIGC del ricorso poich? Moggi aveva gi? fatto ricorso al Tar : il CONI ritiene questa proposta di inammissibilit? infondata : chi lo spiega alle varie carte stampate che ci hanno riempito di fregnacce anche su questo adducendo che chi faceva ricorso al Tra si pregiudicava il percorso sportivo e addirittura la 280/03 ?

"A tal riguardo, osserva il Collegio che, comunque, il ricorso giurisdizionale non avrebbe determinato la consunzione del diritto del ricorrente alla proposizione del giudizio arbitrale, in considerazione della possibilit? di percorrere simultaneamente la via arbitrale e la via giudiziaria, come gi? affermato da questa Camera. (Cfr. Lodo 13.03/03.04.2006 Dal Cin F./F.I.G.C.)."

C'? addirittura una sentenza precedente che "autorizza" a percorrere le due strade contemporaneamente...

"6. La dedotta incompetenza del Collegio impedisce di svolgere qualsiasi valutazione nel merito della controversia lasciando impregiudicato ogni giudizio sulla sanzione inflitta al sig. Moggi da parte della FIGC."

...naturalmente!

"7. In considerazione dell?assenza di statuizioni di merito, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di difesa e porre a carico del sig. Luciano Moggi, nella misura dei 2/3, e a carico della F.I.G.C., nella misura di 1/3, le spese di funzionamento del Collegio."

Perch? viene ritenuta equa la ripartizione 1/3 2/3 ?

Le conclusioni :

"PQM

IL COLLEGIO ARBITRALE

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:

1) dichiara la propria incompetenza a decidere sulla controversia;

2) compensa tra le parti le spese di difesa;

3) pone a carico del sig. Luciano Moggi, nella misura dei 2/3, e a carico della F.I.G.C., nella misura di 1/3, gli onorari degli Arbitri e le spese di funzionamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, come separatamente liquidati.

Cos? deliberato all?unanimit? dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell?Arbitrato in data 27.02.2007, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Massimo Zaccheo

F.to Maurizio Benincasa

F.to Dario Buzzelli"

E dunque, anche per il buon Moggi viene data pronuncia di incompetenza questa volta perch? si ? notato che Moggi le dimissioni le ha date, e per loro resta valida la data del 16 maggio 2006, ampiamente prima del processo.

Sapete tutti come sono andate le cose : le dimissioni vengono non ritenute valide poich? date prima del processo; allora Moggi le rid? a processo iniziato; niente da fare tu dai le dimissioni, ma io considero valido il tuo comportamento iniziale, cio? tu hai dato le dimissioni prima del processo e la prima risposta ? quella che vale. Incredibile, vero ? Ma, l'abbiamo gi? letto nelle due sentenze Ruperto/Sandulli, ? la verit?!!

Ma ? proprio di questi giorni la marcia indietro di Sandulli su una squalifica di sei mesi che Moggi si era beccato nell'ambito della questione GEA : la Corte Federale ha invalidato la CAF poich? Moggi non ? pi? tesserato in quanto ha presentato le dimissioni un anno fa. Ancora pi? incredibile : la stessa corte che lo scorso anno si ? arrampicata sugli specchi pur di poter dire che le tue dimissioni non sono valide, arriva oggi e dice che non si poteva comminare quella tal squalifica a Moggi perch? dimissionario. Ma possibile che nessuno nota queste cose e non interviene ? Certo Moggi trover? la strada per difendersi anche da queste angherie, ma io dico nessun difensore della correttezza n? tanto meno vassalli di costoro arrivano a fare un bagno di umilt? ed arrivare a dire non dico che mi sono sbagliato, questo non me lo aspetto, ma almeno dubitare che qualcosa non quadri : lo so, tutto ci? che va contro la vecchia Juve e i suoi vecchi dirigenti ? giustificato e fa buon brodo....che illuso che sono!!

Le tre (dis)grazie - 6 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

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Le tre (dis)grazie - 6

Proseguiamo la lettura dell'arbitrato Moggi.

"4. Il Collegio osserva, inoltre, in conformit? con il consolidato orientamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato (Cfr. Lodo 5.11.2002 Hockey Club Gherd?ina/FISG; Lodo 08.02.2005 Salerno Corse/ACI; Lodo 13.03/03.04.2006 Dal Cin F./F.I.G.C.) che il presente procedimento arbitrale non costituisce una prosecuzione del processo svoltosi dinanzi agli Organi di Giustizia della F.I.G.C., ma un nuovo processo."

Come gi? visto nel caso dell'arbitrato di Giraudo, viene portato come argomento giustificativo il fatto che l'arbitrato non deve essere visto come una sorta di appello delle sentenze della giustizia sportiva della FIGC, ma, addirittura, deve essere equiparato ad un nuovo processo : a me questa voce sembra incredibile, cio? mi sembra incredibile che, eventualmente, si debba esperire un nuovo processo : per carit?, la FIGC ha gi? dimostrato che si pu? fare un processo come quello della scorsa estate si pu? fare in pochi giorni, per cui...

"L’arbitrato presso la Camera costituisce, infatti, un procedimento di risoluzione delle controversie sportive esterno agli ordinamenti delle Federazioni Sportive e non pu? essere considerato in alcun modo come prosecuzione dei procedimenti interni a tali ordinamenti."

Si capisce come l'arbitrato diventa uno strumento molto potente da un lato ( pu? invalidare le sentenze della giustizia sportiva meglio del Tar ) e molto "spinoso" dall'altro : ecco perch? si cercano tutti gli argomenti possibili ed (in)immaginabili per tirarsene fuori.

"L’oggetto del giudizio, in sede di arbitrato presso la Camera, non ? affatto l’impugnazione in senso stretto di un provvedimento federale, ma l’esame di una controversia relativa alla volont? manifestata dalla Federazione con riguardo a una determinata fattispecie sviluppatasi in ambito endoassociativo."

Attenzione, perch? questo ? un passaggio importante : il CONI riconosce alla Federazione la decisione di ricorrere all'arbitrato per dirimere controversie e non ai suoi tesserati! Essendo che la Federazione si oppone alla controversia, di per s? il procedimento ? improcedibile!

"L’art. 12 dello Statuto C.O.N.I. attribuisce alla Camera non una mera competenza a riesaminare in appello uno specifico atto federale, ma la competenza a decidere con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati sottoponendo al vaglio del Collegio la controversia nel suo intero."

Visto ? Quale pensate sia la naturale conseguenza ?

"L’autonomia dei procedimenti e la conseguente impossibilit? di ipotizzare una perpetuatio jurisdictionis nei confronti del sig. Moggi esclude la competenza dell’odierno Collegio a decidere della presente controversia."

Avevate dubbi ?

"5. Infondata appare, diversamente, l’eccezione di inammissibilit?/improcedibilit? proposta dalla F.I.G.C. per aver presentato il sig. Moggi ricorso al TAR con conseguente preclusione dell’azione dinanzi alla Camera."

Attenzione, qui il CONI si sta pronunciando sulla richiesta di inammissibilit? fatta dalla FIGC del ricorso poich? Moggi aveva gi? fatto ricorso al Tar : il CONI ritiene questa proposta di inammissibilit? infondata : chi lo spiega alle varie carte stampate che ci hanno riempito di fregnacce anche su questo adducendo che chi faceva ricorso al Tra si pregiudicava il percorso sportivo e addirittura la 280/03 ?

"A tal riguardo, osserva il Collegio che, comunque, il ricorso giurisdizionale non avrebbe determinato la consunzione del diritto del ricorrente alla proposizione del giudizio arbitrale, in considerazione della possibilit? di percorrere simultaneamente la via arbitrale e la via giudiziaria, come gi? affermato da questa Camera. (Cfr. Lodo 13.03/03.04.2006 Dal Cin F./F.I.G.C.)."

C'? addirittura una sentenza precedente che "autorizza" a percorrere le due strade contemporaneamente...

"6. La dedotta incompetenza del Collegio impedisce di svolgere qualsiasi valutazione nel merito della controversia lasciando impregiudicato ogni giudizio sulla sanzione inflitta al sig. Moggi da parte della FIGC."

...naturalmente!

"7. In considerazione dell’assenza di statuizioni di merito, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di difesa e porre a carico del sig. Luciano Moggi, nella misura dei 2/3, e a carico della F.I.G.C., nella misura di 1/3, le spese di funzionamento del Collegio."

Perch? viene ritenuta equa la ripartizione 1/3 2/3 ?

Le conclusioni :

"PQM

IL COLLEGIO ARBITRALE

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:

1) dichiara la propria incompetenza a decidere sulla controversia;

2) compensa tra le parti le spese di difesa;

3) pone a carico del sig. Luciano Moggi, nella misura dei 2/3, e a carico della F.I.G.C., nella misura di 1/3, gli onorari degli Arbitri e le spese di funzionamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, come separatamente liquidati.

Cos? deliberato all’unanimit? dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell’Arbitrato in data 27.02.2007, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Massimo Zaccheo

F.to Maurizio Benincasa

F.to Dario Buzzelli"

E dunque, anche per il buon Moggi viene data pronuncia di incompetenza questa volta perch? si ? notato che Moggi le dimissioni le ha date, e per loro resta valida la data del 16 maggio 2006, ampiamente prima del processo.

Sapete tutti come sono andate le cose : le dimissioni vengono non ritenute valide poich? date prima del processo; allora Moggi le rid? a processo iniziato; niente da fare tu dai le dimissioni, ma io considero valido il tuo comportamento iniziale, cio? tu hai dato le dimissioni prima del processo e la prima risposta ? quella che vale. Incredibile, vero ? Ma, l'abbiamo gi? letto nelle due sentenze Ruperto/Sandulli, ? la verit?!!

Ma ? proprio di questi giorni la marcia indietro di Sandulli su una squalifica di sei mesi che Moggi si era beccato nell'ambito della questione GEA : la Corte Federale ha invalidato la CAF poich? Moggi non ? pi? tesserato in quanto ha presentato le dimissioni un anno fa. Ancora pi? incredibile : la stessa corte che lo scorso anno si ? arrampicata sugli specchi pur di poter dire che le tue dimissioni non sono valide, arriva oggi e dice che non si poteva comminare quella tal squalifica a Moggi perch? dimissionario. Ma possibile che nessuno nota queste cose e non interviene ? Certo Moggi trover? la strada per difendersi anche da queste angherie, ma io dico nessun difensore della correttezza n? tanto meno vassalli di costoro arrivano a fare un bagno di umilt? ed arrivare a dire non dico che mi sono sbagliato, questo non me lo aspetto, ma almeno dubitare che qualcosa non quadri : lo so, tutto ci? che va contro la vecchia Juve e i suoi vecchi dirigenti ? giustificato e fa buon brodo....che illuso che sono!!

Le tre (dis)grazie - 6 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

oggetto dell'arbitrato, cos? come dell'appello, ? la posizione di moggi come ritenuta dal giudice sportivo di primo grado.

se in sede arbitrale si dice che non si pu? giudicare perch? dimissionario, si doveva anche dire che neanche il giudice sportivo di primo e secondo grado potevano giudicarlo e quindi annullare le sanzioni.

viceversa, se si fosse confermata la valutazione del giudice sportivo circa la giudicabilit? di moggi, in sede arbitrale si doveva entrare nel merito delle sanzioni inflitte.

su questa contraddizione molto probabilmente il tar potrebbe o annullare il solo arbitrato ( da rifare, a meno che il tar decida sostituendosi al collegio arbitrale ) o annullare tutto ( confermando la valutazione del collegio arbitrale ).

nel modo in cui hanno deciso in sede arbitrale hanno di fatto privato moggi di un grado di "giudizio".

Modificato da clodoveo

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Cosa pensate di quanto ho scritto ? Sono tutte fregnacce ? Oppure non c'? bisogno di questi particolari per capire che a Torino si lavora gomito-a-gomito, sempre con lo stesso obiettivo ?

Sempre Forza Juve

E' soggettivo.

Nel senso che per alcuni non c'? bisogno di questi particolari, per altri non basterebbero le fucilate, per capire !

:haha:

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Le tre (dis)grazie - 7

Dovrei analizzare l?arbitrato di Lanese ma, visto che si ? deciso di leggere un po? tutte le sentenze del CONI, in attesa di documenti ufficiali interessanti, credo sia pi? interessante passare prima dalla Juventus : come sapete la Juve dopo la conciliazione, dove non ha ottenuto nulla come tutti del resto, fa ricorso all?arbitrato del CONI il quale, come tutti sapete, si pronunzia.

Vediamo dunque cosa c?era scritto in quell?arbitrato, considerato che ora sappiamo che, se non vengono trovate scappatoie, bisogna fare un ?nuovo processo?.

?Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

I L C O L L E G I O A R B I T R A L E

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale

Avv. Guido Cecinelli Arbitro

Prof. Marcello Foschini Arbitro

Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro

Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro

nominato ai sensi dell?art. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27 ottobre 2006, presso la sede dell?arbitrato, in Roma ha deliberato all?unanimit? il seguente

L O D O

nel procedimento di arbitrato (n. 1336 del 6 settembre 2006) promosso da:

Juventus F.C. s.p.a., in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. Giovanni Cobolli Gigli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franzo Grande Stevens, Cesare Zaccone, Andrea Gandini, Riccardo Montanaro, Michele Briamonte e Prof. Stefano Vinti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest?ultimo in Roma, Via Emilia 88

ricorrente

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Vice-Commissario e procuratore speciale Avv. Paolo Nicoletti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po 9

resistente?

?ammazza quanta gente c?abbiamo mandato : ben 6 fra avvocati e professori, quasi un record. Immancabile la presenza di Cesarone nostro che quando c?? da innescare la sindrome Tafazzi ? sempre l?.

Fra i componenti della resistente, segnalo la dovuta presenza dell?Avv.Nicoletti Paolo, vice-commissario, al secolo il figliuolo dell?avvocato del presidente di una nota squadra di Milano di colori non rossoneri : non c?? mica da stupirsi : quando si dispensa correttezza e onest? lo si pu? fare ad ogni livello, anche come giudice dei tuoi avversari.

?vista l?istanza arbitrale della Juventus F.C. s.p.a. e le relative domande, tese all?annullamento della decisione in data 25 luglio 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha irrogato alla Ricorrente le sanzioni della retrocessione all?ultimo posto in classifica del campionato 2005-2006, la penalizzazione di 17 punti da scontare nella classifica del campionato di serie B della stagione sportiva 2006-2007, della squalifica del campo di gara per tre giornate di campionato e dell?ammenda di Euro 120.000;?

Ricordate dal commento fatto alla sentenza Sandulli che sono state applicate tutte le pene possibili anche in forma cumulativa, rappresentante questa, al solito, di innovazione giuridica.

?vista la memoria della Resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC e quindi precludono a questo Collegio ogni reformatio in peius;?

Passaggio importante, questo : la FIGC non ritiene inammissibile/improcedibile il ricorso consentendo cos? al CONI la possibilit? di potersi esprimere. Ricorderete infatti dalle precedenti puntate che il CONI, nel caso la FIGC non sia d?accordo, pu? esimersi dal dover ?arbitrare?.

?vista la concorde richiesta formulata dalle parti nell?udienza dell?11 ottobre 2006 a ?pronunciare il lodo con procedura d?urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica su tutti i punti in fatto e in diritto fondamentali ai fini della soluzione della controversia?;?

Ricordo di aver letto da qualche parte che anche nel caso dell?arbitrato di Giraudo si chiese questa urgenza : ma certo, lo abbiamo visto, non ? stato verbalizzato come in questo caso e di conseguenza se la sono presa comoda?nel caso della Juve, d?altronde, il campionato era gi? iniziato?si, quello di Serie B!!

?ritenuta la ammissibilit? del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale a conoscere delle domande proposte, poich?

? si ? infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e?

Come gi? detto, in conciliazione la FIGC non concilia affatto!

?? la Juventus F.C. s.p.a. ha presentato istanza di arbitrato ritenendo invocabile la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in base al Regolamento della Camera;

? la FIGC si ? costituita nel presente procedimento non contestando la competenza del collegio arbitrale costituito in base al Regolamento della Camera; e pertanto?

Visto come sono vicendevolmente gentili la ricorrente e la resistente : di tutt?altro tono era la resistente nei precedenti arbitrati analizzati?

?? ad integrazione delle previsioni dell?art. 27 dello Statuto della FIGC, le parti hanno accettato la competenza del presente Collegio Arbitrale per la soluzione della controversia tra di esse insorta in relazione alla decisione della Corte Federale della FIGC in data 25 luglio 2006;?

Ma che cortesia : le parti hanno accettato che il CONI potesse dirimere la controversia : al solito, a volerci veder male, anche qui si intravede il lavoro che ? stato fatto a Roma nell?agosto 2006 durante la stesura dei calendari, ? vero ?

?affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che

? le parti hanno aderito al Regolamento della Camera senza riserva alcuna in ordine ai poteri del Collegio arbitrale;

? il Regolamento conferisce all?organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al ?tipo? di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla ?legittimit??, ma anche al ?merito? della decisione impugnata;?

In questa parte il CONI ricorda la funzione dell?arbitrato e sono nozioni che potranno esserci utili man mano che procediamo nell?analisi delle sentenze. In questi primi due punti, viene ribadito che rivolgersi all?organo arbitrale necessita di accordo fra le parti e che il collegio arbitrale prender? in esame integralmente la controversia eventualmente limitandosi alle domande poste dalle parti.

?? il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o pi? consulenti tecnici d?ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell?organo arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimit? dell?atto impugnato;?

Il collegio arbitrale pu? nominare consulenti tecnici d?ufficio.

?? l?arbitrato presso la Camera non pu? essere ritenuto costituire un terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perch? esso non ? riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata ?volont? disciplinare? si forma. Attraverso la Camera si ? creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell?art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L?attivit? dei collegi operanti presso la Camera, per quanto riferibile anche all?ordinamento sportivo in generale, non pu? essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, n? l?organo arbitrale che conosca dell?impugnazione di un provvedimento disciplinare pu? essere ritenuto organo della federazione;?

Ohi, ohi che leggiamo : il CONI ritiene che l?arbitrato e il ricorso al Tar, fermo restando aver esaurito i gradi di giudizio all?interno della Federazione ergo CAF e Corte Federale nella fattispecie, sono da considerarsi meccanismi di risoluzione delle controversie sportive ?alternativi?. Mi raccomando, ditelo ai giornal?isti : dopo la Corte Federale, si pu? far ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato del Coni e al Tar del Lazio anche contemporaneamente senza tema di vedersi annullare i procedimenti giuridici esterni alla Federazione.

?? dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, ?, non il provvedimento disciplinare in quanto atto, bens? una controversia relativa alla volont? definitivamente manifestata dalla federazione;

? tale controversia pu? riguardare l?applicazione delle norme cos? come l?apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volont? si ? espressa; sulla sua estensione e sulle modalit? di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volont? si ? formata;?

Mi sembra che ormai questo concetto si possa dare per acquisito : decisione sulle controversie fra Federazione e tesserati, non proprio un terzo grado di appello.

?? siffatta soluzione ? coerente con quella adottata nell?ordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale l?istituzione stessa della Camera si ? ispirata, ? principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l?organo arbitrale possa considerare ? senza vincoli derivantigli dal procedimento disciplinare contestato ? gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine ? dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera pu? avvalersi;?

Ok, anche al TAS si fa cos?.

Alla prossima puntata.

Le tre (dis)grazie - 7 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

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Cosa pensate di quanto ho scritto ? Sono tutte fregnacce ? Oppure non c'? bisogno di questi particolari per capire che a Torino si lavora gomito-a-gomito, sempre con lo stesso obiettivo ?

Sempre Forza Juve

se devo essere sincero non riesco a dare un giudizio sui retroscena

troppo articolata e complessa la situazione non nota

sono forse troppo analitico per giudicare ci? di cui non sono a perfetta conoscenza e qui non lo sono; mancano troppi dati e parametri per fare un'analisi esauriente......

lo scenario che ci ha portato dove ci ha portato vede in ballo troppe persone, troppi interessi convergenti ai quali non so dare un'identit? precisa

alcuni dati per? li abbiamo e sono molto evidenti:

Elkan che due mesi prima delle sentenze dice: ripartiremo dal basso

la vergognosa riniuncia al TAR originata dal DIKTAT di Montezemolo

la procura di Torino che lavora a senso unico: sarebbe interessante rivedere gli atti del processo per doping al Torino e fare un confronto sui trattamenti riservati alle due societ?

i media asserviti alle milanesi e alle romane: che fine ha fatto il processo per illecito sportivo dell'inter?

La telecominter che lavora con un certo Tavaroli che risponde a Buora e commissiona dossier illeciti

Interprertazioni farneticanti dei CC (con il loro torbido passato) nel loro demenziale dossier

Tutto questo mi porta ad avere un'immagine nebulosa del teatro in cui si ? tramato il complotto contro di noi

ma la cosa che pi? mi interessa ? AVERE STABILITO CON CERTEZZA che la JUVENTUS NON andava condannata nel processo sportivo: DI QUESTO ORMAI SIAMO SICURI AL 1000% non al 100%...................

guarda kefeo,

credo ti riferissi a cccp ;)

non che io non sia perseverante, per?, intendiamoci sefz

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Le tre (dis)grazie - 8

Proseguiamo la lettura dell?arbitrato della Juve : nella prima parte, dopo le formule di rito, abbiamo potuto constatare che il CONI pu? gentilmente procedere all?arbitrato fra la ricorrente, la Juve, e la resistente, la FIGC, poich? entrambe sono ?favorevoli? ad una pronunzia di terze parti, diciamo cos?.

?esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della societ? ricorrente;?

Si?

?ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale:

a)che dal carattere devolutivo dell?impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva l?assorbimento delle censure svolte dalla Ricorrente alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge (artt. 25, 97, 101 e 111 Cost.), delle regole federali che individuano il giudice di primo grado per i soggetti che non ricoprono la carica di dirigenti federali, e del principio del contraddittorio, poich? lo svolgimento dell?arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l?esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volont? della Ricorrente stessa;?

Uffa, ci volete dire cosa ne pensate del ricorso, anzich? continuare a dire che potete fare l?arbitrato ?

?b)che non condivisibile appare la dedotta censura di illegittimit?, anche alla stregua degli invocati parametri costituzionali, della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poich? l?art. 270 c.p. esprime un principio nell?ambito del processo penale la cui applicazione non ? estensibile ad altri procedimenti, e in particolare, in quelli disciplinari;?

Ma figuratevi se potevano rigettare la storia delle intercettazioni telefoniche : ? basato tutto su queste?

?c)che l?illecito sportivo (art. 6 CGS) pu? essere realizzato anche attraverso il compimento di atti diretti ad assicurare, a chiunque, un vantaggio in classifica, prescindendosi dall?alterazione dello svolgimento o del risultato della gara, sotto il profilo che la classifica nel suo complesso pu? essere influenzata da condizionamenti che, comunque, finiscano, indipendentemente dall?esito delle singole gare, per determinare il prevalere di una squadra rispetto all?altra;?

Fantastico : anche al CONI pensano che si possa ottenere un vantaggio in classifica senza commettere atti diretti allo svolgimento di una partita n? atti diretti alla modificazione del risultato di una partita : notate l?ultimo passaggio che ho sottolineato : la classifica pu? essere influenzata da condizionamenti che possono determinare il prevalere di una squadra sull?altra, anche se ci? avviene indipendentemente dall?esito delle singole gare : ma allora cosa si cercava di ottenere grazie al condizionamento di cui sopra ?!?

?d)pi? in particolare, ed in relazione alle circostanze rilevanti nel presente giudizio, che l?opera di condizionamento del settore arbitrale pu? giudicarsi verificata ai sensi dell?art. 6 CGS laddove rivesta i caratteri dell?incidenza indebita su funzioni tipiche ed essenziali di tale settore ? quali valutazione, designazione delle griglie, sospensioni ecc., di arbitri ed assistenti di gara ? e si risolva in una indebita intromissione nelle scelte tecniche della terna arbitrale, non solo con riguardo ad una singola gara, bens? rivolta a favorire una determinata squadra in ogni occasione utile della competizione;?

Ma dove ? Ok con le valutazioni, ci metterei quest'arbitro anzich? quello, che abbiamo visto in una telefonata, ma le altre accuse, designazione delle griglie e richieste di sospensioni, dove sono ? Si ? mai chiesto noi un arbitro per le nostre partite ? Si, per le amichevoli estive ( Messina-Juve, Livorno-Juve e Milan-Juve Trofeo Berlusconi ). Si ? mai chiesto noi un arbitro per le altre partite ? Non mi pare di averlo mai letto. Mi si pu? opinare che la richiesta di sospensione va sempre a finire a Paparesta e Reggina-Juve : a parte che ritengo lecite le proteste, ma vi posso chiedere di andare a rileggere l?intercettazione fra Bergamo e il guardalinee Di Mauro ? Vi renderete conto che Bergamo lo sospender? a seguito di errore di segnalazione che il guardalinee ammette. Tra l'altro Bergamo insinua e Di Mauro lo prega di credergli : ha fatto un errore di segnalazione e lo ha anche detto ad alcuni giocatori della Juve, Camoranesi e Tacchinardi se ricordo bene, alla fine della gara. Resta che l'errore c'? e Bergamo gli annuncia che sar? costretto a sospenderlo. Ma cosa c?? di tanto grave ? Vi devo ricordare le dichiarazioni del Signore dopo Livorno-Inter ? O quelle di M.Z. dopo Cagliari-Palermo e Palermo-Inter, pena gradire l'arbitraggio di Catania-Palermo, casualmente arbitrata da colui che lui aveva chiesto ai quattro venti ? Le richieste di sospensione, se ci sono, sono a seguito di proteste e non di gratuit? o meglio nel tentativo di pilotare il risultato : ma come si fa a dire il contrario ? E poi, perch? non ricordare quelle ?pochissime? intercettazioni che vanno contro di noi, come quella fra Carraro e Bergamo prima di Roma-Juve ?

?e)di condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilit? per violazione dell?art. 6 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta infatti provata una estesa attivit? svolta dal dott. Antonio Giraudo e dal sig. Luciano Moggi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale della Ricorrente, diretta ad ottenere, in particolare attraverso i ripetuti, intensi, ambigui e non trasparenti contatti con i designatori arbitrali e la supina predisposizione di questi a seguire le indicazioni ricevute, tendente alla precostituzione di condizioni dalle quali la Juventus potesse trarre vantaggio di classifica nel campionato 2004-2005; che il reiterato comportamento illecito posto in essere dai dirigenti della Juventus ha avuto capacit? causale adeguata per il conseguimento del risultato sperato, determinando una disparit? di trattamento tra la Juventus e le altre squadre;?

E bravo il CONI che fa l?encomio alla Corte Federale : dai comportamenti ?ambigui? tenuti da Moggi e da Giraudo si ? riuscito ad ottenere capacit? causale adeguata al conseguimento del risultato sperato : ma pensa te! Mica si vinceva perch? avevamo una squadra impressionante, no : si vinceva perch? si ? riusciti a condizionare la classe arbitrale. I giocatori che avevamo erano cos? scarsi che continuano ancor oggi ad essere appetibili soprattutto dalla squadra che si ritiene maggiormente danneggiata dal sistema che avevamo messo in atto : pensate che sono arrivati secondi dietro di noi una volta sola, 1998, e loro si ritengono i pi? danneggiati : sono arrivati dietro a Milan, Lazio, Roma, Sampdoria, Napoli ma a rubare era sempre e solo la Juve : non ricordano nemmeno che nel 2002 sono arrivati secondi : il campionato lo avrebbe vinto la Roma, avessimo perso ad Udine! Ah, gi? : ad Udine non ci sarebbero stati problemi essendo che avevamo fatto in modo da salvare l'Udinese preventivamente la domenica prima a Lecce, ? vero ? Avendo visto in diretta Lazio-Inter, Udinese-Juve l'ho registrata e l'ho rivista un bel p? di volte : l'Udinese si arrende al 2-0 dopo che una Juve magistralmente messa in campo non gli fa vedere palla per 20 minuti : quella partita sar? l'ultima di una certa Juve : l'anno dopo, Lippi sperimenter? i fuochi d'artificio con Miccoli, Maresca, Appiah, Nedved e Di Vaio...la Juve messa in campo ad Udine teneva in considerazione che Davids sarebbe andato via, Conte era pressocch? alla frutta ergo qualche problemino a tenere Tudor a centrocampo c'era, bisognava inventarsi qualcosa....ops, sto parlando di calcio, orrore!!

Alla prossima.

Le tre (dis)grazie - 8 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

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Le tre (dis)grazie - 9

Nella puntata precedente, abbiamo visto che, finalmente, il CONI ha cominciato la valutazione del ricorso confermando ci? che il tenero Piero ha visto alla Corte Federale. Vediamo cos'altro c'?.

"f)che pertanto la Juventus F.C. s.p.a. deve considerarsi direttamente responsabile, ai sensi dell?art. 2 CGS, dei comportamenti tenuti dal dott. Antonio Giraudo e dal sig. Luciano Moggi, in gravissima violazione dell?art. 6 CGS;"

Certo, un giorno sapremo da qualcuno veramente super partes cosa si intende per quel benedetto "ovvero" presente nell'art.6. Anche se lo sappiamo a memoria, ve lo voglio ricordare :

"Art. 6 - Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo."

L'abbiamo vivisezionato, questo primo comma dell'art.6. La logica, non l'essere juventini, credo, vuole che per potersi configurare l'illecito sportivo occorre :

1.Atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara

2.Atti diretti ad alterare il risultato di una gara

L'"ovvero" a mio parere chiarisce queste due ipotesi : come si pu? ottenere un vantaggio in classifica senza il verificarsi di una delle due ipotesi precedenti ? Come si fa ad affermare che il condizionamento arbitrale ricade in questa "terza" ipotesi che, nella fattispecie, si verifica indipendentemente dal risultato sul campo, come afferma il CONI alla lettera d) dell'arbitrato ? Se allora il condizionamento della classe arbitrale avviene comunque e non si ottiene risultato sul campo, come si fa ad affermare che si ha "gravissima" violazione dell'art.6 ?

Ci possiamo girare intorno quanto vogliamo, quanta gente pensate abbia letto l'arbitrato della Juve, resta che non ci siamo difesi a dovere e gli "avversari" hanno affondato il colpo : lo dicevamo noi che avevate sempre rubato, truffato!

"g)che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, l?art. 6. 3 CGS prevede che, in caso di responsabilit? diretta della societ?, il fatto ? punito, in via alternativa (in tal senso la disgiuntiva ?o?), con le sanzioni di cui all?art. 13.1 lettere G (retrocessione all?ultimo posto in classifica del campionato di competenza, od H (esclusione dal campionato di competenza o da 5 qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore); che lo stesso art. 6.3 fa salva la maggiore sanzione, in caso di pratica inefficacia di tale pena, ed al comma 6 stabilisce che, in caso di pluralit? di illeciti oppure se il vantaggio in classifica ? stato conseguito, le sanzioni sono aggravate; che ?, quindi, consentito al giudice non solo aggravare il trattamento sanzionatorio stabilito per ciascuna violazione, ma anche ricorrere, in caso di inefficacia, alle altre sanzioni stabilite espressamente a carico delle societ? dal catalogo di cui all?art. 13 CGS;"

Guardate amici del CONI, che il trattamento sanzionatorio nei confronti della Juve ? stato, come dite voi, "adeguato". O pensate come il Signore che ieri dalle colonne di un giornale (pseudo)amico ci manda a dire che "? stato poco" ? Le ricordo, Signore, che il Tempio non ha ricevuto l'ok dalla Covisoc all'iscrizione al campionato e, nonostante il ricorso al Tar, spiacente, ma non sei in regola, regole che badate bene, valgono solo in C2 : chiss? un altr'anno, quando a capo della Federazione ci sar? un membro del cda del Tempio, chiss? forse gli amici sardi saranno reintegrati con tante scuse e, magari direttamente in Serie A....

"h)che, in relazione alla gravit? degli illeciti commessi dalla Juventus, l?irrogazione di una soltanto delle sanzioni espressamente previste in caso di responsabilit? diretta della societ? risulta, in concreto, del tutto inefficace;"

Ma certo, come se mandare la Juve in Serie B soltanto ? questione da poco, veramente inefficace...

"i)che non pu? sostenersi che vi sia stata una disparit? di trattamento con le sanzioni inflitte alle altre societ? coinvolte nel medesimo procedimento; soltanto la Juventus F.C. s.p.a., infatti, nel corso del campionato 2004-2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale, idonea a minarne gravemente la terziet?. L?illecito commesso dai suoi legali rappresentanti ? caratterizzato dall?attuazione di una condotta continuativa nel corso di tutto il campionato 2004-2005 e costituisce, dunque, fatto illecito pi? grave di quello che si realizza mediante la condotta diretta all?alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola partita. Molteplici poi sono gli episodi di cui la societ? deve direttamente rispondere, peraltro ulteriormente aggravati perch? hanno determinato una situazione di obiettivo vantaggio della Juventus F.C. s.p.a. rispetto alle altre squadre;"

In un collegio di educande quale era la Serie A nell'anno domini 2004-05, solo la Juventus ha esercitato un condizionamento tale da poter vincere lo scudetto...le altre, poverine, hanno dovuto subire i soprusi e le sopraffazioni esercitate da due brutti ceffi....

"j)che concorrono a qualificare ulteriormente in termini di gravit? l?illecito commesso, anche le particolari modalit? ? ?professionali?, ?consuetudinarie? e ?disinvolte? ? delle azioni illecite commesse dai legali rappresentanti; l?incidenza concreta che queste hanno avuto sulla regolarit? e l?esito del campionato di serie A 2004-2005; l?intensit? della colpevolezza, apprezzata in rapporto alle posizioni apicali dei dirigenti protagonisti; l?entit? dell?inquinamento causato all?ambiente calcistico e l?intento di mercimonio che ha anche animato la pluralit? delle violazioni; l?assenza di qualsiasi strumento efficace di controllo interno volto a prevenire la commissione di illeciti;"

...ed ecco che riaffiora quella che, secondo me, ? l'accusa pi? grave : "l'intento di mercimonio ha animato la pluralit? di violazioni" : cosa si intende ? in che modo si ? realizzato tale reato ? consiste nel mandare giocatori scarsi di qua e di la e tenerci i pi? forti per poi rivenderli alle allodole ?

"k)che, tuttavia, ai fini della commisurazione ?equa? della sanzione, oltre ai criteri gi? considerati dalla Corte federale, ritiene il Collegio Arbitrale che sia necessario valorizzare anche ulteriori elementi che attengono al comportamento della societ? successivamente all?illecito; in particolare, che la Juventus F.C. s.p.a. si ? adoperata per eliminare la possibilit? di reiterazioni dell?illecito , revocando i poteri agli amministratori coinvolti e sostituendo integralmente il consiglio di amministrazione, adottando un codice etico e, soprattutto, un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti sportivi;"

Che fortuna avere l'attuale dirigenza : resosi conto delle malefatte dei due cialtroni, ha provveduto ad allontanarli ed a dotarsi di un codice etico che gi? quest'anno a Bologna, Trieste, Genova e Napoli, per fare qualche nome, ? stato ampiamente apprezzato e preso come riferimento dalle locali compagini. Meno male che hanno pensato di mandare alla giustizia sportiva un avvocato all'altezza del compito, ingrato, altrimenti chiss? che fine avremmo fatto : certo, per aver prestato le sue pregiate gesta ? stato lautamente ricompensato, ma l'importante era raggiungere il risultato, non ? vero ?

"l)che quanto da ultimo rilevato vada apprezzato sul piano del trattamento sanzionatorio, in applicazione analogica della disciplina sulla responsabilit? delle persone giuridiche (d.lvo 8 giugno 2001, n. 231), secondo cui allo scopo di determinare l?entit? della sanzione, deve farsi riferimento non solo alla gravit? del fatto e al grado di responsabilit? dell?ente, ma anche all?attivit? svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;"

Eh, eh : vedete come sono stati lungimiranti i nostri dirigenti : sapevate voi del decreto legislativo n. 231 dell'otto giugno 2001 che richiede all'organo giudicante di avere un occhio di riguardo verso colui che ha commesso un reato, se costui ha gi? fatto qualcosa per attenuare le conseguenze e per prevenire la commissioni di ulteriori illeciti ? No ? Ecco perch? continuate a chiedervi cosa ci fa quel bel tomo nella posizione di Presidente della nostra squadra!!

Basta cos? per oggi : alla prossima.

Le tre (dis)grazie - 9 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

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Le tre (dis)grazie - 10

Si prosegue la lettura dell?arbitrato della Juve, ma gi? si ? capito dove si vuole andare a parare, non ? vero ?

?m)che, dunque, le sanzioni inflitte alla Juventus F.C. s.p.a. in relazione alle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 devono ritenersi proporzionate alla gravit? delle responsabilit? accertate, in considerazione della loro notevole afflittivit? sul piano economico e del pregiudizio da esse arrecato sul piano sportivo;?

?mm?, grazzie assai, eh!

?n)che la sanzione inflitta alla Juventus F.C. s.p.a. per la stagione sportiva 2006-2007 deve invece rideterminarsi e fissarsi in punti 9, in considerazione degli elementi sopra indicati, traducendosi in una riduzione della stessa in una misura tale da mantenere, in misura adeguata, la sua funzione monitoria in relazione all?andamento ?storico? dei campionati di Serie B;?

Dunque, il CONI ci riduce i punti in considerazione del fatto che l?intervenuta dirigenza ha posto rimedio alle malefatte della precedente. Tra l?altro, con la riduzione a punti 9 di penalizzazione, viene mantenuto il monito, elemento essenziale per non ripetere i gravi errori del passato. Ci? che non capisco ? la relazione fra il monito e l?andamento ?storico? della Serie B?

?o)che non appare ?conferente? la sanzione della squalifica del campo, trattandosi di pena funzionale alla repressione di fatti di violenza verificatisi nel corso di competizioni sportive o di violazioni di norme di sicurezza, ipotesi che non ricorrono nel caso in esame. Pu?, invece, disporsi la conversione di tale sanzione nell?obbligo di devolvere un importo corrispondente alla quota di incasso per la vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalit? di promozione dell?attivit? giovanile e dilettantistica, quale modalit? di riparazione ?in forma specifica? della lesione dei principi di lealt?, correttezza e probit? per la quale la Ricorrente ? stata sanzionata;?

Questo punto o) merita pi? di un commento.

1.Come ricordere, in prima istanza alla C.A.F., l?inflessibile Cesare Ruperto, che verr? ricordato nella storia della giustizia sportiva per aver emesso una sola sentenza, ci aveva rifilato una bella partenza in Serie B alla polare cifra di ?30 !!

2.Il tenero Piero, alla Corte Federale, in uno slancio di generosit?, che agli altri ha consentito l?iscrizione alla massima serie e alla Champions League, pensa di farci gradito dono : serie b, resta serie b, ma di punti di penalizzazione te ne do 17. Fa sempre un bel freddo a ?17, ma sicuramente ? una temperatura migliore.

3.Ma il salomonico Piero non ti diminuisce cos? i punti di penalizzazione : afferma che, per mantenere una sorta di equilibrio circense, i 13 punti che ti vengono tolti, devono essere controbilanciati da una squalifica di n.03 giornate del campo!!

4.Quest?ultima pena, viene sospesa fino alla decisione dell?arbitrato, con evidente terrore dell?intervenuta dirigenza che teme sommosse : dopo aver a lungo pensato (!?!), escogita espedienti utili a distrarre i capricci di bimbi insaziabili :

-Festeggiamento dei 109 (!?!) anni di storia della Juve, storia calpestata proprio da loro che giusto qualche giorno prima hanno ufficialmente deciso di non difendere.

-Festeggiamento di non so quanti gol a Trezeguet, che avrebbe preferito un adeguato aumento di emolumenti (ottenuto l'anno dopo a seguito delle sceneggiate, ovviamente non punite), dato l?incastro orchestrato nei suoi confronti e in quelli di Camoranesi : avremmo capito dopo che per operazioni del genere occorre una colletta, al secolo un ?aumento di capitale? con sottoscrizione popolare.

-Per festeggiare Trezeguet, si ? pensato (!?!) di chiamare (non uso un altro verbo per rispetto nei confronti di uno juventino di vecchia data, solo irretito dalla sopraggiunta dirigenza) nonno Boniperti che, rispettosamente, si ? presentato in giacca e cravatta, contrariamente all?attuale augusto presidente.

-Tra gli ospiti, viene notato il Marcello : l?avrebbero mai invitato se non avesse vinto il Campionato del Mondo ? Questa domanda mi rode parecchio, ma hanno voluto farci passare che, poveraccio, tu lavoravi alacremente, mentre altri tramavano per vincere gli scudetti : meno male che tu, vincendo la Coppa del Mondo, hai dimostrato di essere un vero fuoriclasse, quindi puoi venire, fa nulla che tuo figlio ordiva complotti con il figlio dell?innominabile; d?altro canto, non hai dichiarato che di giocatori appartenenti a quella societ? non ne volevi, anzi te stesso non ne eri rappresentato ? Quindi, come si suole dire oggi giorno, sei pulito, puoi venire!

-Tra gli ospiti, non viene notato Andrea Agnelli n? sua madre, la Signora Allegra.

5.Giunge alfine la decisione dell?arbitrato che dice : eh no, caro prof.Sandulli : Lei questa pena non la poteva infliggere poich? dovuta solo in caso di intemperanze da parte del pubblico e affini. Nella giustizia ordinaria, se un giudice commette un errore del genere, si ritiene viziata la sentenza e la si invalida. Nella giustizia sportiva, ok, ti sei sbagliato, ma capiamo il tuo intento di equilibrare lo sconto fatto : allora niente giornate di squalifica, per? dai gli incassi delle prime tre giornate alla FIGC, con l?obbligo, quest?ultima, di investirli nel settore giovanile e/o dilettantistico : un taglieggiamento utile per ricordarti che non hai rispettato i vincoli della lealt?, correttezza, bla, bla?Di passaggio vi faccio notare : avete capito adesso perch? a Recoba, per la faccenda passaporto, la giustizia sportiva commina come pena 5 giornate da svolgersi in lavori socialmente utili ?

?p)che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 120.000) in favore della Figc consente di opportunamente graduare l'afflittivit? della sanzione, anche sul piano economico;?

?questi 120.000 euri da devolvere alla FIGC, sono senza obblighi e/o vincoli, ma sono opportunamente graduati sul piano economico : mah, forse la FIGC c?ha pagato la buonuscita del Commissario Straordinario ( ?vi siete chiesti la vera accezione di straordinario, in questo caso ? )

?q)che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 70% a carico della ricorrente e del 30% a carico della resistente, mentre, sussistendo giusti motivi, le rispettive spese di difesa devono essere integralmente compensate;

r)che i diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.?

?varie ed eventuali?

Conclusione :

?P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale all?unanimit?, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione

1.conferma le sanzioni per le stagioni 2004-2005 e 2005-2006;

2.riduce la penalizzazione inflitta per la stagione 2006-2007 a punti 9;

3. conferma l?ammenda inflitta nell?importo di Euro 120.000 a favore della FIGC;

4. converte la squalifica del campo, gi? sospesa in via cautelare, nell?obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalit? di promozione dell?attivit? giovanile e dilettantistica;

5. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale e del CONI, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della Juventus F.C. s.p.a. quanto al 70% ed a carico della FIGC quanto al restante 30%;

6. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa;

7. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Cos? deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 27 ottobre 2006.

F.to Pier Luigi Ronzani

F.to Guido Cecinelli

F.to Marcello Foschini

F.to Luigi Fumagalli

F.to Giulio Napolitano?

Al prossimo arbitrato.

Le tre (dis)grazie - 10 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC

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Le tre (dis)grazie - 9

"Art. 6 - Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo."

L'abbiamo vivisezionato, questo primo comma dell'art.6. La logica, non l'essere juventini, credo, vuole che per potersi configurare l'illecito sportivo occorre :

1.Atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara

2.Atti diretti ad alterare il risultato di una gara

L'"ovvero" a mio parere chiarisce queste due ipotesi : come si pu? ottenere un vantaggio in classifica senza il verificarsi di una delle due ipotesi precedenti ? Come si fa ad affermare che il condizionamento arbitrale ricade in questa "terza" ipotesi che, nella fattispecie, si verifica indipendentemente dal risultato sul campo, come afferma il CONI alla lettera d) dell'arbitrato ? Se allora il condizionamento della classe arbitrale avviene comunque e non si ottiene risultato sul campo, come si fa ad affermare che si ha "gravissima" violazione dell'art.6 ?

Un p? di mesi fa avevo scaricato il codice di giustizia sportiva e avevo fatto ricerca della parola "ovvero". Se non ricordo male, anche negli altri casi, il significato era sempre di "Oppure" e non di "cio?, dunque", come lo pu? essere nel linguaggio parlato.

Dunque "il vantaggio in classifica" ? una terza fattispecie.

gudbai!!!

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Un p? di mesi fa avevo scaricato il codice di giustizia sportiva e avevo fatto ricerca della parola "ovvero". Se non ricordo male, anche negli altri casi, il significato era sempre di "Oppure" e non di "cio?, dunque", come lo pu? essere nel linguaggio parlato.

Dunque "il vantaggio in classifica" ? una terza fattispecie.

gudbai!!!

Va bene, io non voglio arrampicarmi sugli specchi : supponiamo, dunque, tre le ipotesi di configurazione dell'illecito sportivo.

Sulle prime due, mi pare non ci sia nulla da dire : non credo si possano equivocare atti diretti alla modificazione del risultato di una gara o del suo svolgimento. Cosicch?, vera la terza ipotesi, dobbiamo considerare che si possano ottenere vantaggi in classifica da comportamenti diversi dalle prime due ipotesi : devi convenire che ? un p? difficile dimostrare che quel tale comportamento ? da terza ipotesi dell'art.6

I giudici sportivi, ovviamente, ci riescono e lo fanno anche senza porsi dubbi sulle loro affermazioni : avrai notato nel lodo arbitrale della Juve, che viene considerato illecito sportivo una serie di comportamenti, singolarmente presi da mancanza di lealt?, che confluiscono nell'illecito sportivo a seguito del perpetuarsi degli stessi : il tutto resta valido anche se di risultati in campo non se ne ottengono, come avrai letto. Quindi, mettiamo in atto comportamenti che mirano ad ottenere vantaggi in classifica e sono da considerarsi illecito sportivo anche in assenza di vittorie "scippate".

Per te, ? un ragionamento che pu? filare ? Intendo dire, c'hanno mandato in serie b perch? abbiamo messo in sesto un sistema di condizionamenti a vari livelli, anche se di questo condizionamento non si sono riuscite a trovare delle evidenze dirette ? Ci siamo fatti la serie b sulle intenzioni ?

Sempre Forza Juve

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Va bene, io non voglio arrampicarmi sugli specchi : supponiamo, dunque, tre le ipotesi di configurazione dell'illecito sportivo.

Sulle prime due, mi pare non ci sia nulla da dire : non credo si possano equivocare atti diretti alla modificazione del risultato di una gara o del suo svolgimento. Cosicch?, vera la terza ipotesi, dobbiamo considerare che si possano ottenere vantaggi in classifica da comportamenti diversi dalle prime due ipotesi : devi convenire che ? un p? difficile dimostrare che quel tale comportamento ? da terza ipotesi dell'art.6

I giudici sportivi, ovviamente, ci riescono e lo fanno anche senza porsi dubbi sulle loro affermazioni : avrai notato nel lodo arbitrale della Juve, che viene considerato illecito sportivo una serie di comportamenti, singolarmente presi da mancanza di lealt?, che confluiscono nell'illecito sportivo a seguito del perpetuarsi degli stessi : il tutto resta valido anche se di risultati in campo non se ne ottengono, come avrai letto. Quindi, mettiamo in atto comportamenti che mirano ad ottenere vantaggi in classifica e sono da considerarsi illecito sportivo anche in assenza di vittorie "scippate".

Per te, ? un ragionamento che pu? filare ? Intendo dire, c'hanno mandato in serie b perch? abbiamo messo in sesto un sistema di condizionamenti a vari livelli, anche se di questo condizionamento non si sono riuscite a trovare delle evidenze dirette ? Ci siamo fatti la serie b sulle intenzioni ?

Sempre Forza Juve

sia Ruperto che Sandulli dicono chiaramente che ? concettualemente ammissibile il compimento di atti volti ad alterare una classifica che prescindano dall'alterazione di un risultato

quindi per loro quel reato ? concettualmente ammissibile che possa avvenire

hanno solo omesso di farci un esempio concreto (forse perch? impossibile da trovare?)

e non si sono limitati a dire ci?, hanno anche aggiunto che tale vantaggio ? stato EFFETTIVAMENTE conseguito

non solo: ci? ? stato giudicato una AGGRAVANTE

? evidente che la Juventus ? stata condannata per avere commesso un reato che ? IMPOSSIBILE da compiere ma che la GS ha definito concettualmente ammissibile

Modificato da kefeo

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Un p? di mesi fa avevo scaricato il codice di giustizia sportiva e avevo fatto ricerca della parola "ovvero". Se non ricordo male, anche negli altri casi, il significato era sempre di "Oppure" e non di "cio?, dunque", come lo pu? essere nel linguaggio parlato.

Dunque "il vantaggio in classifica" ? una terza fattispecie.

gudbai!!!

http://www.demauroparavia.it/77952 ;)

sicuramente altri vocabolari riportano come primo uso quello disgiuntivo. Significato attribuito anche in diritto.

Volendo accogliere l'interpretazione disgiuntiva, occorrerebbe comunque spiegare quali siano questi atti volti ad assicurare un vantaggio in classifca diversi dall'alterare un risultato o il corso di una partita. :sisi:

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http://www.demauroparavia.it/77952 ;)

sicuramente altri vocabolari riportano come primo uso quello disgiuntivo. Significato attribuito anche in diritto.

Volendo accogliere l'interpretazione disgiuntiva, occorrerebbe comunque spiegare quali siano questi atti volti ad assicurare un vantaggio in classifca diversi dall'alterare un risultato o il corso di una partita. :sisi:

? evidente che non esistono

e la malafede della corte si riscontra nel momento in cui definisce tali atti concettualmente ammissibile

io non so se a scuola esiste ancora l'esame della seconda elementare

certo ? che un'affermazione come quella sopra comporterebbe l'immediata bocciatura dello scolaretto che dovesse sciaguratamente trovarsi a farla

come pu? essere alterato il totale di una somma lasciandone inalterati gli addendi?

difficile pensare che a un luminare di 80 anni sfugga una circostanza del genere

e sandulli sulle somme ha fatto pure peggio: ha confermato quanto sopra aggiungendo poi per giustificare la somma di art. 1 che d? un art. 6 la storiella degli "inemliminabili tasselli strumentali".............

Modificato da kefeo

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http://www.demauroparavia.it/77952 ;)

sicuramente altri vocabolari riportano come primo uso quello disgiuntivo. Significato attribuito anche in diritto.

Volendo accogliere l'interpretazione disgiuntiva, occorrerebbe comunque spiegare quali siano questi atti volti ad assicurare un vantaggio in classifca diversi dall'alterare un risultato o il corso di una partita. :sisi:

Io avevo anche guardato il devoto oli, e mi pare che ci fosse solo il significato "oppure".

Avevo approfondito anch'io l'argomento perch? era decisivo capire se il significato fosse "cio?, ossia" e non "oppure", dal momento che la prima sentenza dava per scontato il secondo significato ed era articolata su questa interpretazione. Ricordavo, dai miei unici e basilari studi di medicina legale, che "l'ovvero" il legislatore quasi sempre lo utilizza nel significato di "oppure". Ricordo che non capivo niente di certi passaggi perch? per me "ovvero" ha sempre significato "ossia"...

Avevo voluto verificare questo, per capire se il redattore del codice della giustizia sportiva si fosse adeguato. Nel caso contrario, una sbagliata interpretazione di un codice, comportava di certo un facile appiglio per poter smontare la sentenza. Se il significato fosse stato di "ossia", tutta la sentenza, gi? di per s? traballante e forzata, si faceva cadere in tre secondi netti...

Bai bai!!!

Marcello

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Le tre (dis)grazie - 12

Continuiamo la lettura degli arbitrati e, per essere attuali, diamo una spulciata a quello dell?ex presidente della Federazione, ovvero Franco Carraro.

Come sapete, se l?? cavata pressocch? senza danni : gli resta una multicina e manco quella vuole pagare : ha fatto ricorso al Tar per farsi togliere anche quest??onere? : si tratta solo di aspettare i tempi artatamente biblici della giustizia ordinaria?

Ma di cosa era accusato Carraro ? Ne parlammo in occasione della Lazio : ci sono intercettazioni che se le avesse fatte Moggi non ci sarebbero stati equivoci sulla cupola : in queste intercettazioni, fatte a Bergamo, ci sono, diciamo cos?, richieste di buon arbitraggio a favore della Lazio, fermo restando, si intende, che se l?avversario ? pi? forte, pazienza. Resta che non sta parlando del presidente della Lazio che chiede rispetto ad uno dei designatori : sta parlando una persona il cui ruolo avrebbe dovuto imporre imparzialit?, per definizione. Tutto ci?, induce a farsi una domandina piccina : perch? mai Carraro caldeggia la Lazio e non esercita pressioni sui designatori affinch? si possa avere un livello pi? alto di arbitraggio per tutti ? Ai posteri l?ardua sentenza, diceva quello : si possono fare supposizioni derivanti dalla commistione di ruoli che personaggi poliedrici, come Carraro, ricoprono : non dimenticate, per fare un esempio, che mentre in Italia la sua posizione si pu? (potrebbe?) definire sub-judice, Carraro, da rappresentante dell?Italia alla UEFA, ha felicemente fatto la sua votazione in occasione della scelta della sede degli Europei 2012 : come ? possibile ? E perch? i giornalastri non hanno dato la giusta evidenza della faccenda ? Semplice, perch? noi la vediamo come distorsione, per loro ? tutto normale : non ci hanno fatto inghiottire Collina come designatore ? Cosa vuoi che sia allora la sottigliezza di andare a notare che Carraro, invischiato in Calciopoli, era ( ? ? ) il rappresentante dell?Italia in Uefa ? Non c?? niente da fare : il ?mostro? ? uno solo : Moggi!

A proposito di Moggi, prima di iniziare la lettura dell?arbitrato Carraro : cosa pensate che abbia pensato Moggi a leggersi le intercettazioni fra Carraro e Bergamo, amico suo da 30 anni che ci vede anche il palio di Siena insieme ? Non mi riferisco tanto alle telefonate pro-Lazio, ma a quelle contro la Juve, vedasi intercettazioni prima di Roma-Juve : amico mio da 30 anni, ti ho dato le schede svizzere e non mi avverti che Carraro ti chiama per dire : ??e mi raccomando : se c?? da favorire qualcuno, che non sia la Juve?? E punto e a capo : ?La Juve era un fortino che andava difeso da tutto e da tutti?.

Basta cos?, iniziamo la lettura dell?arbitrato Carraro :

?Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni

I L C O L L E G I O A R B I T R A L E

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale

Avv. Guido Cecinelli Arbitro

Prof. Marcello Foschini Arbitro

Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro

Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro

nominato ai sensi dell?art. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 8 novembre 2006, presso la sede dell?arbitrato, in Roma ha deliberato all?unanimit? il seguente

L O D O

reso in forma sintetica sulla base dell?accordo delle parti all?udienza del 27 ottobre 2006 nel procedimento di arbitrato (n. 1579 del 3 ottobre 2006) promosso da:

dott. Franco Carraro, rappresentato e difesa dal Prof. Avv. Giovanni Verde, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo in Roma, Viale Giulio Cesare 14

ricorrente

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. Luca Pancalli, rappresentata e difesa dal Avv. Prof. Guido Valori, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo in Roma, Viale delle Milizie 106

resistente?

?solo per notare che nel frattempo il commissario straordinario ? cambiato?

?vista l?istanza arbitrale del dott. Franco Carraro e le relative domande, tese all?annullamento della decisione in data 25 luglio 2006 / 4 agosto 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha irrogato al Ricorrente la sanzione dell?ammenda di Euro 80.000 gravata da diffida;?

Siccome gi? il tenero Piero lo ha sgravato da molte accuse, a Carraro non resta molto altro che cercare all?arbitrato di rimuovere quest?ultimo fastidio : 80.000 euri, non penso interessi la diffida.

?viste le richieste e le memorie della resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere la pronuncia della improcedibilit?/inammissibilit? della istanza arbitrale e, in via subordinata, la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC;?

Ops, qui la Federazione non ? molto d?accordo a fare arbitrato : abbiamo visto che, finora, l?unico arbitrato a cui era d?accordo era quello della Juve. Dato che qui richiede la non procedibilit? e considerando quello che ha detto il Coni le altre volte, cio? che in assenza di consenso non si procede all?arbitrato, quello che ci aspettiamo ? semplicemente un preso atto del disaccordo Coni all?arbitrato e quindi non si dovrebbe pronunciare.

?vista la concorde richiesta formulata dalle parti nell?udienza del 27 ottobre 2006 a ?emanare con procedura d?urgenza un lodo con motivazione in forma sintetica sui punti fondamentali della controversia?;?

Mah, a questi arbitri del Coni gli si pu? chiedere di ?stringere? ?!?

?dato atto che le parti all?udienza del 27 ottobre 2007 hanno dichiarato di ?accettare la designazione dell?odierno Collegio Arbitrale, ogni eccezione rimossa e di non avere motivi di ricusazione nei confronti dello stesso?;

ritenuto sulle questioni preliminari quanto segue:?

Sebbene il Coni faccia richiesta di improcedibilit?, accetta la designazione dell?odierno collegio : gi?, sono due cose diverse?

Alla prossima.

Le tre (dis)grazie - 12 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC

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Le tre (dis)grazie - 13

Proseguiamo la lettura dell?arbitrato dell?ex presidente della Federazione, Franco Carraro.

?1. Innanzitutto va presa in esame, in quanto avente carattere preliminare, l'eccezione di inammissibilit? della presente istanza arbitrale sollevata nella memoria di costituzione della FIGC. Come ? stato ampiamente osservato negli atti di causa e in corso di discussione, l?art. 27 dello Statuto della FIGC statuisce, al terzo comma, alcune deroghe al principio generale della arbitrabilit? delle controversie insorte con la Federazione, sicch? si pone, preliminarmente, il problema di stabilire se l?oggetto del presente giudizio ricada o meno nell?ambito di operativit? delle suddette eccezioni. In caso affermativo, infatti, difetterebbe la giurisdizione di questo Collegio e il ricorso del dott. Carraro dovrebbe essere dichiarato inammissibile, senza dar luogo ad alcun esame nel merito.?

Che pazienza ci vuole : le norme e le loro interpretazioni della giustizia sportiva, si sar? ormai capito, sono ondivaghe o meglio sono particolarmente ?sensibili? al vento che spira. Per cui anche questa storia della procedibilit? in arbitrato viaggia a seconda dell?anemometro : se si tratta di tesserati ?spinosi? si tirano fuori argomenti per i quali ? sufficiente che uno dei due ?contendenti?, spesso la Federazione, sia contrario all?arbitrato e, per definizione, la funzione devoluta al Coni decade. In questo caso, in cui il vento spira a favore, si cercher? di aggirare, ops, interpretare la improcedibilit? del Coni. Con la santa pazienza, ci andiamo a leggere il comma 3 dell?art. 27 dello statuto FIGC :

?3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la Federazione, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione conciliativa e arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali.

Non sono soggette a procedimento di conciliazione o arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria e, fermo restando il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell?art. 12 dello Statuto C.O.N.I., non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c) penalizzazioni di classifica.?

Ci? detto, vediamo cosa ha da dire il Coni al riguardo dell?improcedibilit? richiesta dalla Figc per l?arbitrato Carraro :

?Secondo il citato articolo dello Statuto, non rientrano nell'ambito della clausola compromissoria su cui si basa la giurisdizione dei collegi arbitrali operanti nell'ambito della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport le controversie di natura tecnico disciplinare che riguardino omologazioni di risultati sportivi o abbiano dato luogo a taluni tipi di sanzioni specificatamente indicati, tra cui le sanzioni ?soltanto pecuniarie?, la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni, la squalifica del campo, e penalizzazioni di classifica.?

E? un po? pi? chiaro : Carraro ricorre all?arbitrato per vedersi rimuovere quest?ultimo sassolino : la pena pecuniaria. Il Coni con questa chiosa, sta gi? mettendo le mani avanti.

?Proprio per superare tali limiti alla cognizione arbitrale, con riguardo alle istanze presentate dalle societ? avverso la medesima sentenza della Corte federale impugnata nel presente giudizio, la Federazione ha concluso con le medesime un accordo compromissorio ad hoc: vuoi in sede di conciliazione (in riferimento alla controversia insorta con l?A.C. Milan s.p.a., con l?A.C.F. Fiorentina s.p.a., e con la S.S. Lazio s.p.a.) vuoi in sede di arbitrato (in riferimento alla controversia insorta con la F.C. Juventus s.p.a.).?

Quelli di cui sopra sono chiaramente esempi, comunque esplicativi di come si svolge la giustizia sportiva.

?In mancanza di analogo accordo nella presente controversia, il Collegio deve procedere all'interpretazione della disposizione in esame (art. 27 comma 3 dello Statuto della FIGC) e in particolare delle due condizioni poste dalla stessa all'esclusione della cognizione arbitrale.?

Ok, non c?? accordo compromissorio con Carraro : dunque ?

?2. Quanto alla prima delle due condizioni, relativa alla natura ?tecnico disciplinare? della controversia oggi in esame, bisogna preliminarmente rilevare che n? lo Statuto della FIGC, n? il Codice di Giustizia Sportiva enucleano una classificazione degli illeciti sportivi avente carattere generale.?

Interessante : si sta discutendo di altro, ? vero, ma questa affermazione ? interessante : non ? reperibile sui codici una classificazione degli illeciti sportivi avente carattere generale. Suggerimento al Coni : se avete bisogno di innovazioni giuridiche al riguardo, perch? non rivolgersi ai Proff. Ruperto & Sandulli ?

?Soltanto nel secondo comma dell?art. 27 dello Statuto federale, si accenna a una classificazione tipologica, seppure vaga, delle controversie sportive, laddove si afferma che ?I soggetti di cui al comma precedente (?) accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materia comunque riconducibili allo svolgimento dell?attivit? federale nonch? nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico?.?

?classificazione tipologica, seppure vaga?

?Sembra, dunque, che le possibili controversie siano state suddivise secondo una tripartizione, potendo essere di natura tecnica o disciplinare od economica.

Non si accenna, dunque, alla ipotetica (sotto)categoria delle vertenze tecnicodisciplinari.

N? appare accoglibile la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe enucleabile dall?ordinamento un autonomo concetto di illecito ?tecnicodisciplinare? di limitata applicazione concreta.

D'altra parte, risulterebbe difficile comprendere a quale logica si sarebbe ispirato il legislatore federale nel prevedere una deroga alla compromettibilit? delle controversie sportive, ma limitandola a quelle solamente tecnico-disciplinari, con ci? irragionevolmente escludendo quelle solamente disciplinari e quelle solamente tecniche.?

Come vedete, anche il collegio arbitrale del Coni trova incongruenze nei codici, ergo tutto ? ammissibile per giustificare la procedibilit? o la non procedibilit? delle richieste di giudizio.

?3. La valutazione della compromettibilit? delle vertenze tecnico-disciplinari, nel cui ambito, per le ragioni appena indicate, rientra anche quella in oggetto, tuttavia va limitata anche in ragione del tipo di sanzione comminata; venendo, in particolare, in rilievo il problema della non compromettibilit? delle controversie (tecnico-disciplinari) che abbiano ad oggetto l'irrogazione di una sanzione "soltanto pecuniaria" in relazione alla sanzione della ?ammenda con diffida? inflitta al dott. Franco Carraro.?

Uffa, che fatica, che ammasso di inutili controversie dialettiche : qui si ? andato a notare che la sanzione a Carraro non ? soltanto pecuniaria ma ? pi? propriamente una ?ammenda con diffida?!!

?Il dato normativo positivo al quale occorre qui riferirsi ? costituito dal catalogo delle sanzioni contenuto nell?art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva. Tale norma, riguardante gli illeciti commessi dai dirigenti sportivi e dai tesserati, menziona le seguenti sanzioni: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida. L?elenco poi prosegue individuando altri tipi di sanzioni che qui, comunque, non interessano.

Il sistema sanzionatorio test? descritto si caratterizza, dunque, per la sua tipicit? sistematica. In particolare, si osserva come la norma differenzi la sanzione della ?ammenda? da quella della ?ammenda con diffida?.?

Che pizza!

?Orbene, se davvero l?ordinamento sportivo avesse inteso concepire la diffida come un provvedimento non avente carattere sanzionatorio, sicuramente non avrebbe disgiunto l?ipotesi della ammenda pura e semplice da quella dell?ammenda accompagnata dalla diffida.

Ed ? chiaro, allora, come la dicotomia ammenda/ammenda con diffida possa avere un significato logicogiuridico solo se si ammetta che le due espressioni individuino due distinte sanzioni (e non, invece, un'unica species di sanzione corredata, nel secondo caso, da un provvedimento accessorio). Da ci? pu? inferirsi, sul piano delle definizioni concettuali, come la diffida, pur non essendo una sanzione principale (in quanto essa non ? mai contemplata quale sanzione autonoma ma esiste

solo nel binomio con altra sanzione), sia stata certamente concepita quale provvedimento idoneo ad esplicare una sua funzione sanzionatoria, a carattere fortemente afflittivo.?

Abbiamo capito, abbiamo capito : l?ammenda ? diversa dall?ammenda con diffida.

?Una conferma evidente di ci? si ricava dalla lettura integrale del testo dell?art. 14 ora in esame. L?elenco delle sanzioni, infatti, presenta una graduazione crescente del livello di afflittivit?. Si procede dalla pena minimale dell?ammonizione sino all?ipotesi di squalifica a tempo indeterminato. In questa gerarchia, l?ammenda con diffida segue alla semplice ammenda, a dimostrazione della chiara volont? del legislatore di considerare la diffida come un provvedimento esprimente un quid pluris di afflittivit? in grado di rendere pi? severa la mera sanzione pecuniaria, con la fissazione di una regola comportamentale pro futuro tale da incidere sullo status stesso del soggetto sanzionato.?

Porca miseria : abbiamo capito!!

?La cognizione della controversia avente ad oggetto l?irrogazione della sanzione pecuniaria, dunque, ? preclusa al presente Collegio, per autonoma e libera scelta della Federazione e dei suoi associati, la quale ha ritenuto che, in ragione della sua afflittivit? meramente patrimoniale, essa non richieda un vaglio esterno alla giustizia federale (a prescindere dal ricorso alla giurisdizione statale).?

Quindi, il Coni si sottrae dal giudizio relativo alla sanzione pecuniaria ma?

?La garanzia di un giudizio ulteriore interno all?ordinamento sportivo ma estraneo all?ambito della giustizia federale e dunque ?terzo? va invece riconosciuta, nella logica sottostante alla soluzione canonizzata nell?art. 27 dello Statuto della FIGC, con riguardo alla sanzione della diffida, proprio in considerazione della sua duratura indefinita nel tempo (a differenza delle squalifiche e inibizioni inferiori a 120 giorni anch?esse sottratte alla cognizione arbitrale) sullo status personale.

ritenuto, dunque, per le considerazioni che precedono, che il ricorso del dott. Franco Carraro vada dichiarato ammissibile limitatamente alla questione dell?irrogazione della sanzione della diffida;?

Mamma mia che bizantinismi : tutte questi paroloni per dire che il Coni non valuter? la sanzione pecuniaria ma ritiene ammissibile la valutazione della diffida.

Basta cos? per oggi, siamo pure a Ferragosto.

Le tre (dis)grazie - 13 Continua

Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato.

Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato.

Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC.

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