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cccp

Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Joined: 13-Aug-2006
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Continuiamo con l'esposizione di Manzione in commissione parlamentare in audizione a Borrelli.

Sintesi delle precedenti puntate:

.......

......

Continua l'intervento di Manzione

Scusa Kefeo se ci riesci prova un po' a rintracciare nel testo dell'audizione in quale giorno Borrelli va a Napoli a ritirare il materiale d'accusa a Moggi.

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Joined: 13-Feb-2007
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Scusa Kefeo se ci riesci prova un po' a rintracciare nel testo dell'audizione in quale giorno Borrelli va a Napoli a ritirare il materiale d'accusa a Moggi.

Borrelli va a Napoli il 26 maggio

http://www.nuovacosenza.com/sport/06/calci...onelcaos15.html

L'articolo credo sia della cazzetta: per fortuna lo si trova anche altrove senza dover infettare il pc

sefz

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Joined: 13-Aug-2006
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Borrelli va a Napoli il 26 maggio

http://www.nuovacosenza.com/sport/06/calci...onelcaos15.html

L'articolo credo sia della cazzetta: per fortuna lo si trova anche altrove senza dover infettare il pc

sefz

Mah, non mi fido tanto; sicuramente non e' vero che Borrelli e' stato nominato il 23.Nell'audizione al Senato era borrelli che diceva quando e' andato a Napoli da "libero cittadino" e non da scerffo figc (perche' non lo era ancora);di quella mi fiderei.

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Joined: 13-Feb-2007
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Inviato (modificato)
Mah, non mi fido tanto; sicuramente non e' vero che Borrelli e' stato nominato il 23.Nell'audizione al Senato era borrelli che diceva quando e' andato a Napoli da "libero cittadino" e non da scerffo figc (perche' non lo era ancora);di quella mi fiderei.

Ufficialmente la nomina ? il 23.

http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/s...a-borrelli.html

Altro non so.

(aggiungo)

Conferma anche sul Mattino per la consegna dei cd il 26 maggio

27/05/2006

Il neo capo dell?Ufficio indagini della Figc Borrelli si ? incontrato a Napoli con il procuratore Lepore e con i pm che conducono il filone napoletano dell?inchiesta sul calcio-scandalo, Beatrice e Narducci. A Borrelli sono stati consegnati i cd con le informative dei carabinieri romani. L?ex capo del pool di Mani pulite valuter? il materiale dal punto di vista della giustizia sportiva, ma sin da ora si ipotizzano richieste di condanna pesantissime: retrocessione in B per la Juve, probabilmente in C1 per Fiorentina e Lazio (la cui posizione sarebbe aggravata dalla reiterazione dei comportamenti illeciti), penalizzazione per il Milan. Rischiano anche Messina, Reggina e Siena, considerati club ?satelliti della cupola? (...)

Modificato da blair

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Joined: 03-Nov-2006
31 messaggi
Ragionamento serio e domande ancora piu serie.A me pero',che non sono del mestiere, ha colpito il fatto che le intercettazioni arrivano a roma senza che nessuno formalmente le chieda e nessuno formalmente le spedisca.

E' proprio cosi',caro clodoveo;l'ha dichiarato al senato borrelli, le ha ritirate lui da privato cittadino (non era ancora stato assunto in figc) pero' nessuno ha preso carta,penna e calamaio ne' per la richiesta ne' per la consegna (risulta dall'audizione di borrelli).

Ora io dico :in federazione c'erano due grandissime teste... d'uovo come rossi e nicoletti ,che da grandi avvocati avranno formalizzato richieste sicuramente piu' importanti,

PERCHE' NON RICHIEDONO PER ISCRITTO GLI ATTI DELLA PROCURA DI NAPOLI?????

anomalia senz'altro, ma non particolarmente decisiva ( qualche giorno dopo sarebbe stato lo stesso ), anche se indicativa che qualcuno le aveva chieste, sia pure telefonicamente demandando la persona autorevole, che di l? a poco si sarebbe insediato.

non dovrebbe essere difficile scoprire chi prese gli opportuni accordi con i pm di napoli, basta chiederlo alle persone giuste. non punterei l'attenzione su borrelli.

perch? questa fretta e queste vie brevi ? bisognerebbe ricostruire la cronologia degli avvenimenti per fare supposizioni.

forse che la stampa stava per fare uscire qualcosa di nuovo ( altre trascrizioni, audio ) ed era opportuno giocare d'anticipo per celare le fonti ? pu? darsi che sia una sciocchezza, non ho un archivio e vado molto a memoria.

oppure c'era qualche altro motivo.

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Joined: 13-Aug-2006
46 messaggi
Inviato (modificato)
UFFICIALMENTE la nomina ? il 23.

http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/s...a-borrelli.html

Altro non so.

Nella discussione "Giraudo all'Arbitrato" e' stato riportato dal sito figc il comunicato del 25 maggio in cui rossi in data 24 scrive che ha nominato Borrelli a partire dal 23 .Pero' lo scrive il 24.

Vabbe' che siamo la repubblica dei fichi d'india ma non capisco come faceva repubblica a dare la notizia il 23.

Misteri di farsopoli.

P.S. Mi viene da pensare che alla procura di napoli non avevano i comunicati figc ma leggevano repubblica; nei giorni precedenti la consegna Nicoletti e Borrelli telefonano alla procura (cosi' risulta dagli atti del senato) e il magistrato avra' pensato "Ha telefonato il capo ufficio indagini..."

Modificato da furino45

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Joined: 03-Nov-2006
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Mah, non mi fido tanto; sicuramente non e' vero che Borrelli e' stato nominato il 23.Nell'audizione al Senato era borrelli che diceva quando e' andato a Napoli da "libero cittadino" e non da scerffo figc (perche' non lo era ancora);di quella mi fiderei.

pu? darsi che la nomina sia precedente e l'insediamento ( presa di servizio ) qualche giorno dopo.

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Joined: 13-Feb-2007
79 messaggi
Nella discussione "Giraudo all'Arbitrato" e' stato riportato dal sito figc il comunicato del 25 maggio in cui rossi in data 24 scrive che ha nominato Borrelli a partire dal 23 .Pero' lo scrive il 24.

Vabbe' che siamo la repubblica dei fichi d'india ma non capisco come faceva repubblica a dare la notizia il 23.

Misteri di farsopoli.

P.S. Mi viene da pensare che alla procura di napoli non avevano i comunicati figc ma leggevano repubblica; nei giorni precedenti la consegna Nicoletti e Borrelli telefonano alla procura (cosi' risulta dagli atti del senato) e il magistrato avra' pensato "Ha telefonato il capo ufficio indagini..."

No, no. E' repubblica.it, la versione on-line, quindi la notizia era in diretta.

Sono d'accordo sui fichi d'india (geneticamnete modificati).

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Joined: 13-Aug-2006
46 messaggi
No, no. E' repubblica.it, la versione on-line, quindi la notizia era in diretta.

Avevo capito che era in diretta ma non e' corretta lo stesso.Nessuno il 23 poteva scrivere

"Borrelli e' ", dovevano scrivere " ci risulta che Borrelli sara' " per il semplice motivo che rossi la delibera la prende il 24 e la pubblica il 25.

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Joined: 10-Jul-2006
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Giovanni dalle Bande Nere ? 12

?La dimostrazione dell?errore sta proprio nell?affermazione che le violazioni dell?art. 1 costituiscono ?un ineliminabile tassello strumentale nella realizzazione dell?illecito ex art. 6?: il che ? assolutamente esatto, in quanto, nel caso di specie, sono stati accertati comportamenti antidoverosi dei dirigenti, sussumibili nella fattispecie dell?art. 1. Ma, se si vuole dimostrare la sussistenza di un illecito sportivo solo ed esclusivamente richiamando le violazioni dell?art. 1, si fa soltanto una SOMMA di condotte antidoverose che non diventano mai un illecito, perch? non si realizzano le situazioni tipiche richieste dall?art. 6.?

Lo sottolineo : ?si fa soltanto una somma di condotte antidoverose che non diventano mai un illecito, perch? non si realizzano le situazioni tipiche richieste dall?art. 6.?

...il famoso punto a me tanto caro, nel quale sandulli per dire che non ? stata fatta una somma di artt. 1, giustifica ragionamento della corte con la definizione...... di somma: "..gli ineliminabili tasselli" che sostiutiscono le palline quando si spiega ai bambini per la prima volta il concetto di somma...

certo, gli avvocati lo dicono in maniera meno provocatoria e colorita della mia, ma il concetto ? esattamente lo stesso...

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
Scusa Kefeo se ci riesci prova un po' a rintracciare nel testo dell'audizione in quale giorno Borrelli va a Napoli a ritirare il materiale d'accusa a Moggi.

date non ce ne sono, ma se leggi indietro il senatore Manzione mette molte ombre sul come sono state acquisite quelle intercettazioni a ad un certo punto dice che la cosa ? come minimo poco limpida: ? per questo che il senatore si dilunga ed evidenzia il fatto che le altre procure coinvolte NON hanno consegnato le intercettazioni; ? per questo che evidenzia che se non ci fossero state le pubblicazioni difficilmente la procura di Napoli avrebbe acconsentito a fornirle a Borrelli.?

La mia interpretazione ? che Manzione prospetti la possibilit? che all'interno della procura di Napoli ci fossero degli apparati (come si usava dire durante la strategia della tensione, ma sappiamo bene che i loro ruolo era quello..) deviati che tramavano affinch? il meccanismo messo in moto da Milano con investigatori "privati" compiacenti andasse in porto..apparati deviati che, al contrario alle altre procure, rispondendo alle leggi non c'erano e non hanno consegnato a Borrelli un bel niente.

Oltre a tutto questo ? un dato di fatto che non c'? nessun atto ufficiale che attesti il passaggio delle intercettazioni.

Non ? una questione di lana caprina: tutto il processo si basa su una docuentazione che uffcialmente (e ci sar? qualche motivo per cui non esiste l'ufficialit?) non esiste per la figc.

Provate ad andare a dire alla GdF che s?, avete pagato le tasse per? il documento ufficiale non lo avete. Cosa dite? considerano lo stesso l'atto?

Questi sono i metodi che sono stati usati per fare fuori la Juventus.

Nella discussione "Giraudo all'Arbitrato" e' stato riportato dal sito figc il comunicato del 25 maggio in cui rossi in data 24 scrive che ha nominato Borrelli a partire dal 23 .Pero' lo scrive il 24.

Vabbe' che siamo la repubblica dei fichi d'india ma non capisco come faceva repubblica a dare la notizia il 23.

la sentenza di primo grado ? del 14 luglio

la cazzetta quando l'ha pubblicata? il 14 luglio!!!

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
Inviato (modificato)

Andiamo avanti con l'audizione di Borrelli.

dopo l'intervento di Manzione, quello di Casson

"Mi inserisco nell?alveo della panoramica delineata

dal senatore Manzione per porre alcuni quesiti piu` specifici e piu` rapidi.

Premetto che concordo con la soluzione sia procedurale che conclusiva

della giustizia sportiva e quindi non esamino questo punto di vista; nutro

pero` molte perplessita` sui passi compiuti dall?autorita` giudiziaria ordinaria

proprio per questioni strettamente procedurali. Volevo per l?appunto chiedere

al dottor Borrelli se ci sono stati dei provvedimenti autonomi di trasmissione

da parte delle procure di Torino, Napoli e Roma a favore dell?ufficio

diretto da lei o se le stesse procure, in particolare quelle di Napoli

e Roma, sono state sollecitate. La mia perplessita` riguarda soprattutto la

trasmissione atti avvenuta a Torino. Il mio quesito e` volto a sindacare,

tengo a precisarlo, l?atteggiamento dell?autorita` giudiziaria ordinaria e

non quello della giustizia sportiva e mi chiedo se quest?ultima abbia affrontato

il problema, perche?, a mio parere, quella trasmissione dopo un?archiviazione

di atti, non essendo prevista, puo` configurare dei profili di illiceita`.

Proprio per garantire la tutela delle persone non e` prevista alcuna

trasmissione di atti archiviati e la relativa documentazione deve finire in

archivio; NON ESISTE ALCUN AGGANCIO NORMATIVO CHE CONSENTA DI TRASMETTERE

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO O ALL?UFFICIO FEDERALE ATTI DI QUEL

TIPO.

Modificato da kefeo

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Joined: 27-Sep-2006
13 messaggi

OT: ho segnalato questa discussione sulla pagina del blog di Jacobelli:

http://www.blogquotidiani.net/?p=341

"Provi a leggere, se ne trova il tempo, questa discussione: http://www.j1897.com/forum/index.php?showtopic=36938

non ? il solito forum di esaltati che guardano, pensano e scrivono in bianconero, ma una discussione tra persone serene che si chiedono dei perch?. "

ciao e buon lavoro ;)

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
OT: ho segnalato questa discussione sulla pagina del blog di Jacobelli:

http://www.blogquotidiani.net/?p=341

"Provi a leggere, se ne trova il tempo, questa discussione: http://www.j1897.com/forum/index.php?showtopic=36938

non ? il solito forum di esaltati che guardano, pensano e scrivono in bianconero, ma una discussione tra persone serene che si chiedono dei perch?. "

ciao e buon lavoro ;)

non so se trover? il tempo, ma hai fatto un'ottima cosa. ;)

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Joined: 18-Jul-2006
40 messaggi
Io continuo a pensare che la forzatura sta nell? ?ovvero? del comma 1 dell?art.6. Ve lo ripropongo un attimo :

?1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.?

Le prime due ipotesi sono chiarissime :

1.Atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara

2.Atti diretti ad alterare il risultato di una gara

Ora, l?ovvero sta ad esplicitare queste due eventualit? o si tratta di una terza eventualit? ? Ma se fosse quest?ultimo caso, come sarebbe possibile ottenere un vantaggio in classifica senza che si verifichi una delle prime due eventualit? ? Avete idee ?

nel gergo legale, e soprattutto per suo significato letterale, "ovvero" sta a significare un'ulteriore alternativa, ? la terza eventualit? di cui parli sopra. nel gergo comune spesso assume il significato di "cio?", esplicativo, ma, ripeto, il suo significato letterale ed il suo utilizzo in atti e norme giuridiche ? "oppure", aternativo ...

tanto ti dovevo grandissimo cccp

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Giovanni dalle Bande Nere ? 13

Avanti con il punto B.9

?9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-?

Solito metodo : dell?art. 30 propongo solo i primi due commi che mi sembrano attinenti.

?ART. 30 dello Statuto della FIGC Ordinamento della giustizia sportiva

1.Gli Organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente federale, dal Consiglio federale o dall?Assemblea agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terziet?, assicurate da specifiche norme. Il codice di giustizia disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici.

2.Le norme relative all?ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal codice di Giustizia Sportiva.

Restano ferme le ipotesi previste dall?articolo 27, comma 3.

[?]?

Con la Deliberazione del Consiglio Nazionale n.1250 22/10/03 da parte del CONI vengono enunciati i principi della giustizia sportiva cui tutti gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive nazionali devono conformarsi.

Vediamo cosa dicono gli avvocati.

?La assunzione da parte della Corte Federale di decisioni di secondo grado con modalit? e in un clima non rispondente ai principi che presiedono alla giustizia sportiva ? emersa in termini clamorosi a seguito di dichiarazioni rilasciate da membri della Corte (tra l?altro con tempistica assai criticabile sul piano, quanto meno, della opportunit?, posto che si ? ancora in attesa della pubblicazione delle motivazioni della decisione).?

Sappiamo a chi si riferiscono gli avvocati, giusto ?

?Si ? letto infatti di subordinazione delle decisioni della Corte Federale alle pressioni mediatiche e della piazza, se vere sono le dichiarazioni che un componente della Corte Federale (prof. Serio) ha rilasciato a Repubblica (si produce estratto del giornale del 27 luglio); comunque esistenza di un ?clima strano?, se vera ? la definizione data dal prof. Sandulli dell?ambiente in cui la Corte Federale ha operato (si produce comunicato Ansa).?

Ci sono state conseguenze alle dichiarazioni del Prof. Serio ?

?Di questa situazione, evidentemente esistente, se ammessa dagli stessi componenti della Corte, pu? dolersi la sola Juventus, che ? stata l?unica Societ? a vedersi mantenute le condanne gravissime per illecito sportivo, invece fortemente ridotte per le altre squadre.?

Poich? il punto B.9 finisce qua, continuiamo con il B.10

?10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-?

L?art.1 e l?art.6 ormai li conosciamo a memoria : riporto solo gli altri riferimenti.

?Art. 2 Responsabilit? delle persone fisiche e delle societ?

[?]

4. Le societ? rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell?operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati

[?]?

?Art. 13 Sanzioni a carico delle societ?

1.Le societ? che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o pi? delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravit? dei fatti commessi:

a) ammonizione;

b) ammenda;

c) ammenda con diffida;

d) obbligo di disputare una o pi? gare a porte chiuse;

e) squalifica del campo per una o pi? giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;

f) penalizzazione di uno o pi? punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, pu? essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;

h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;

l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

2. Alle societ? pu? inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente Codice.?

Ok, parola agli avvocati :

?Il dispositivo adottato in sede di appello dalla Corte Federale della F.I.G.C. ha applicato alla Juventus un cumulo di sanzioni senza precedenti e senza alcuna possibile giustificazione nei principi e nelle disposizioni che regolano la giustizia sportiva.?

Anche questo lo avevamo sospettato, giusto ?

?La Societ? ? stata infatti condannata a:

( dal dispositivo della sentenza Sandulli n.d.r. )

determina la sanzione a carico della Juventus Football Club S.p.A. con riferimento alla stagione sportiva 2006-07, nella penalizzazione di 17 punti in classifica e nella squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara, nell?ammenda di 120 mila euro, ferme restando le altre sanzioni gi? irrogate nella decisione impugnata per le stagioni sportive 2004-05 e 2005-06;?

Fa impressione letto tutto d?un fiato?.

?Questo elenco, che riproduce la decisione delle Corti, non tiene conto dell'ulteriore e gravissima sanzione costituita dalla esclusione dalle competizioni UEFA, conseguenti alla perdita dello scudetto e alla retrocessione.?

Beh, per? quest?anno potremo partecipare alla Mitropa, unico trofeo che ci manca?ah, gi? non si disputa pi??

?La necessaria caducazione dell?illecito sportivo, per le ragioni illustrate nei precedenti motivi, comporta necessariamente una completa revisione e riduzione sostanziale di queste sanzioni.?

Considerato che non c?? illecito sportivo, le sanzioni vanno riviste, no ?

?In questo senso non possono che essere richiamate le sanzioni irrogate alle altre squadre, per le quali sono state ritenute sussistenti plurime violazioni dell?art. 1 C.G.S. (Lazio, Fiorentina e, in una successiva decisione della C.A.F., Reggina), alle quali ? stata applicata una penalizzazione di punti in classifica nel campionato 2005-2006 (non tale da determinare la retrocessione in Serie B) e una ulteriore penalizzazione tra 11 e 19 punti per il prossimo campionato di Serie A.?

E, cari avvocati, non potevate sapere che fine avrebbero fatto all?arbitrato le sanzioni inflitte agli "altri" proprio in questi giorni?

?Il riconoscimento della fondatezza delle censure sin qui dedotte produrrebbe dunque come necessaria conseguenza l?esclusione della retrocessione in Serie B e la possibilit? di partecipare al nuovo campionato di Serie A, con una penalizzazione (si consideri che tra le sanzioni applicate alla Juventus vi ? gi? una penalizzazione per il prossimo Campionato di 17 punti).?

Io penso che questa penalizzazione era la sanzione pi? opportuna da prendere. Voglio dire, ok, vi ho beccato a berciare di qua e di la, con tizio e con caio. Avete commesso atti cos? come previsto dall?art.6 ? Da quanto discusso sembrerebbe di no, quindi art.1, penalizzazione e?.e, per? modifica alle norme di Giustizia Sportiva : con chiarezza chi pu? fare cosa e chi non la pu? fare. A me non risulta che si sia modificato alcunch? : il Professorone ad Agosto era in ferie alla Maddalena, eppure il suo mandato non ? che sarebbe durato molto ( 180gg dal 31 Maggio come descritto in Comunicato del Coni ). Se ne arguisce che, dato il precedente, chiunque sia beccato a parlare con il designatore, con Biscardi, con Baldas, etc. debba subire la stessa pena, giusto ?

?Questi profili hanno a nostro avviso una importanza decisiva anche ai fini della istanza cautelare che verr? di seguito proposta:

a) dimostrano l?incongruenza, sproporzione e non equit? della sanzione applicata;

b) tracciano una strada che a questa difesa appare del tutto congrua, logica e ?giusta? anche per un auspicato interventi cautelare di Codesto Ecc.mo Tribunale.?

?prendendo, i giudici sportivi, queste decisioni appare ?legittimo? ricorrere al Tar.

?Ma anche solo incentrando l?attenzione sul profilo della individuazione e commisurazione delle sanzioni, la decisione della Corte Federale ? e prima ancora quella della C.A.F. ? appaiono assolutamente illegittime ed insostenibili.?

Vediamo come gli avvocati contestano la ?composizione? della sanzione.

?I profili di critica e di evidente illegittimit? sono molteplici, ma ad essi devono premettersi alcune considerazioni di ordine generale sul sistema sanzionatorio contenuto nel C.G.S..

Tale sistema suscita gravi perplessit?, al punto da fare sospettare della sua stessa legittimit?, sotto diversi aspetti; a titolo esemplificativo si consideri che:

-le sanzioni non sono stabilite tra un minimo ed un massimo; nella specie, per molte sanzioni, anche gravi, non ? previsto un massimo, lasciando alle Corti una inammissibile discrezionalit? nella determinazione della sanzione, priva di un limite edittale; (questo ? il caso, ad esempio, dell?art. 13 lett. f, cio? della penalizzazione in classifica)?

Infatti, le penalit? sono inflitte a ?muzzo?

"-l?art. 13 c. 1? ? del tutto indeterminato nel prevedere la possibilit? di applicare ?una o pi? delle seguenti sanzioni?, lasciando dunque del tutto illegittimamente all?autorit? decidente il compito di graduare le sanzioni senza alcuna predeterminazione di criteri e di limiti;"

E infatti ce le hanno rifilate tutte?

?-l?art. 6 c. 3 prevede in termini precisi e tassativi le sanzioni applicabili per il caso di responsabilit? diretta della Societ? per illecito sportivo, ma poi introduce un nuovo elemento di indeterminatezza e di inammissibile discrezionalit?, ove consente l?applicazione della ?maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena?, senza chiarire n? quale sia la maggiore sanzione, n? quando quelle edittali debbano ritenersi praticamente inefficaci;?

E pensare che non siamo stati radiati : che giudici magnanimi!!

?-l?art. 6 c. 6 prevede l?aggravamento delle sanzioni in caso di pluralit? di illeciti o di alterazione del risultato o di conseguimento del vantaggio in classifica: anche in questo caso l?aumento della pena ? del tutto indeterminato e lasciato ad un inammissibile e incontrollabile spazio di discrezionalit? delle Corti.?

Queste considerazioni, tutte vere, non fanno altro che confermare che il Codice di Giustizia Sportiva ? pieno zeppo di alee : sar? il momento a far decidere sull?applicazione delle norme. Tiro a sorte : caso Recoba oppure caso Brunelli oppure Fiorentina e Lazio da Sandulli oppure mancata applicazione del 65 NOIF per il Milan oppure applicazione piena, anche oltre ogni sanzione, sia da Ruperto che da Sandulli per noi. Tutto ci? ? assolutamente incongruente, ma, come da citazioni dei nostri avvocati, ? il codice di Giustizia Sportiva che si presta all?antico adagio : ?Le leggi per i nemici si applicano e per gli amici si interpretano?

Al Tar, al Tar :

?Questi rilievi sono di particolare gravit? e potrebbero condurre all?annullamento delle norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.. Pur tuttavia, si ritiene che sia possibile una interpretazione delle norme sopra richiamate, e che sono state applicate alla Juventus nel caso di specie, in termini che ne salvaguardino almeno in parte la legittimit? e la conformit? ai principi generali applicabili a tutte le procedure sanzionatorie in ambito amministrativo, secondo le indicazioni fondamentali tra l?altro dettate dalla L. 689/1981.?

Nonostante ci siano gli estremi per l?annullamento della sentenza, i nostri avvocati si chiedono se siano state osservate la legittimit? e la conformit? delle procedure sanzionatorie in ambito amministrativo ai sensi della 689/81. Interessante, no ?

?A questo scopo, di una ricostruzione del sistema sanzionatorio calcistico che rispetti almeno i requisiti minimi di una procedura sanzionatoria legittima e giusta, occorre rifarsi in primo luogo ad alcune indicazioni fornite dalla stessa giurisprudenza delle Corti della F.I.G.C., che hanno tra l?altro stabilito che:

a)l?elenco delle sanzioni contenuto nell?art. 13 C.G.S. ? ?incrementale?, nel senso che elenca le sanzioni in ordine di gravit? crescente (Comunicato Ufficiale n. 10 del 2005, relativo alla decisione della Commissione disciplinare sul ?caso Genoa?)?

Per quanto riguarda il Comunicato Ufficiale n.10 del 2005 ( reperibile integrale all'indirizzo http://www.lega-calcio.it/comun/0506/cu10.pdf ), la parte che ci interessa ? nel punto :

?6) La determinazione delle sanzioni

[...]

La scelta tra la prima e la seconda sanzione ? lasciata alla valutazione degli Organi della giustizia sportiva in relazione ?alla natura e alla gravit? dei fatti commessi? (art. 13, comma 1, primo capoverso), tenendo conto che l?art. 13 elenca le sanzioni in ordine di gravit?, cio? secondo un criterio incrementale, partendo dalla lettera a), per la sanzione pi? lieve, sino a giungere alla lettera l), per la sanzione pi? pesante.?

Quindi, ci? che ci importa dire ? che per la Commissione Disciplinare le sanzioni di cui all'art.13 hanno un criterio "incrementale".

Il Tar :

?b)il ?campionato di competenza? cui deve farsi riferimento, ai sensi dell?art. 13 lett g), ? quello di appartenenza della Societ? al momento di realizzazione dell?illecito.?

Fatte queste premesse, alle conclusioni :

?Queste indicazioni interpretative, particolarmente interessanti poich? provenienti dalla stessa F.I.G.C., e le considerazioni cui si ? fatto cenno in precedenza, possono condurre ad una pi? corretta e plausibile definizione dell?ambito di operativit? del potere sanzionatorio sportivo.

Nella specie:

a)il preteso illecito si ? realizzato nella stagione 2004-2005;

b)le sanzioni di cui all?art. 13 lettere g) ed h) non erano pi? applicabili nel ?campionato di competenza?

c)la sanzione edittale poteva essere ritenuta ?inefficace? e legittimare il passaggio alla maggiore sanzione di cui alla lettera i), cio? la revoca dello scudetto 2004- 2005 (sanzione gravissima, costituendo la perdita del principale successo sportivo, applicata una volta soltanto nella storia del calcio italiano)

d)la stagione 2005 ? 2006 non era in alcun modo toccata dall?inchiesta, e ci? escludeva la possibilit? di applicare per essa alcuna sanzione (in specie la non assegnazione dello Scudetto, regolarmente vinto sul campo)

e)non vi era alcuna possibilit? di aggravare le sanzioni ai sensi dell?art. 6 c. 6, non sussistendo alcuno dei presupposti per tale aggravamento

f)l?art. 6 c. 3 non contempla un cumulo di sanzioni, ma la sola ?maggiore sanzione? in caso di inefficacia di quelle stabilite

g)nessuna norma prevede e consente che le sanzioni si estendano a pi? anni, con una sorte di ?moltiplicatore? sanzionatorio del tutto inedito e non ammissibile: nel caso di specie, la condanna della Corte Federale ammette e prevede espressamente che vi siano sanzioni che riguardino tre anni sportivi successivi, senza contare che la retrocessione in Serie B estende i suoi effetti negativi anche sugli anni ulteriormente successivi?

Di cosa pensate si occupi la terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ?

Giovanni dalle Bande Nere ? 13 Continua

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

Nomine dei Giudici : C.U. n.14 e C.U. n.15

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?.

CAF ? Corte Federale anzich? Commissione Disciplinare - CAF

3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Abbreviazione dei tempi di giudizio : C.U. n.12

4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Indebita utilizzazione delle intercettazioni telefoniche

B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.

5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Non sono stati commessi illeciti sportivi

6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Nel 2005/06 non ci sono prove; Zaccone non ?patteggia? la Serie B

7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta

Il Direttore Generale non ? rappresentante legale della societ?

8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta

Somma di art.1 = art.6

9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario Serio

10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Applicazione delle sanzioni ai sensi dell?art.13

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Joined: 03-Jun-2005
1053 messaggi

Giovanni dalle Bande Nere ? 13

...

Il Tar :

...

d)la stagione 2005 ? 2006 non era in alcun modo toccata dall?inchiesta, e ci? escludeva la possibilit? di applicare per essa alcuna sanzione (in specie la non assegnazione dello Scudetto, regolarmente vinto sul campo)

...

e)non vi era alcuna possibilit? di aggravare le sanzioni ai sensi dell?art. 6 c. 6, non sussistendo alcuno dei presupposti per tale aggravamento

...

f)l?art. 6 c. 3 non contempla un cumulo di sanzioni, ma la sola ?maggiore sanzione? in caso di inefficacia di quelle stabilite

Queste sono le considerazioni che pi? di tutte,per quanto sono logiche ed elementari,mi fanno pi? rabbia.Il ricorso andava fatto.Pi? ci penso e pi? me ne convinco.

Ps:l'utente Arthur sta raccogliendo tutto vero?Non vedo l'ora di avere la documentazione completa!

Sempre grazie a tutti ragazzi

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
Giovanni dalle Bande Nere ? 12

Punto B.8

Io continuo a pensare che la forzatura sta nell? ?ovvero? del comma 1 dell?art.6. Ve lo ripropongo un attimo :

?1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.?

Le prime due ipotesi sono chiarissime :

1.Atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara

2.Atti diretti ad alterare il risultato di una gara

Ora, l?ovvero sta ad esplicitare queste due eventualit? o si tratta di una terza eventualit? ? Ma se fosse quest?ultimo caso, come sarebbe possibile ottenere un vantaggio in classifica senza che si verifichi una delle prime due eventualit? ? Avete idee ?

orrei specificare che non sto facendo una battuta: come si fa ad alterare una classifica senza alterare alcun risultato ce lo ha dimostrato il buon rossi istituendo questo processo farsa. Secondo me il legislatore quando ha aggiunto questo comma, si riferiva proprio ad un illecito compiuto in sede amministrativa ovvero da chi era alla guida della figc (o chi per esso).

Sarebbe interessante consultare un testo di diritto sportivo (se esiste) a questo proposito, ma visto che secondo le leggi della matematica e della fisica non esiste modo di alterare la classifica senza toccare le partite l'unico modo ? farlo sulla carta, falsificando o manipolando le carte: esattamente quello che ha fatto questo processo.

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Giovanni dalle Bande Nere ? 14

Imperterriti al punto B.11

?11) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2, 6 e 13.- Violazione dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen..- Violazione dell'art. 3 L.241/1990 e succ. mod..- Errore di presupposti e della motivazione.Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva e l?articolo 30 dello Statuto della Federazione ormai li sappiamo a memoria, giusto ?

?Art. 133 del Codice Penale - Gravit? del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravit? del reato, desunta:

1)dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalit? dell'azione;

2)dalla gravit? del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3)dalla intensit? del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altres?, della capacit? a delinquere del colpevole, desunta:

1)dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2)dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3)dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4)delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.?

?Art. 3 della legge 241/1990 - Motivazione del provvedimento

1.Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma secondo. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria.

2.La motivazione non ? richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3.Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4.In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorit? cui ? possibile ricorrere.?

Al Tar :

?Alla applicazione di una "combinazione" senza precedenti di sanzioni, la Corte Federale e la C.A.F. sono giunte per il tramite di una motivazione specifica del tutto insussistente e che non consente all'interprete (e crediamo, neppure al Giudice) di ripercorrere l'iter logico in base al quale le sanzioni stesse sono state decise ed adottate.?

Avvocati! Un po? di rispetto per i componenti le Corti di Giustizia Sportiva?

?Nello specifico, la Corte Federale richiama i criteri di applicazione dell'art. 13 C.G.S. e dell'art. 133 cod. pen., ma si tratta di un richiamo meramente formale, e che non pu? tradursi nella sottrazione dall'obbligo di qualsivoglia motivazione.

In altri termini, secondo l'insegnamento di Codesta Magistratura Amministrativa, siamo in presenza di atti amministrativi che devono in primo luogo rispettare i principi generali che presiedono all'azione amministrativa ed ai suoi atti, e dunque l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 L. 241/1990; obbligo che risulta particolarmente presente e stringente nel caso di provvedimenti di contenuto afflittivo (e, ci sia consentito di dirlo, cos? gravemente afflittivo).?

Non perdete di vista la competenza del Tar, ok ?

?Orbene, l'esame della decisione delle Corte Federale dimostra come la stessa abbia adottato le proprie sanzioni, sul presupposto delle proprie valutazioni sui comportamenti, senza peraltro motivare:

a)quali sanzioni corrispondessero alla violazione dell'art. 1 C.G.S. (tenuto tra l'altro conto che per la violazione di questa norma non ? previsto l'aggravamento nel caso di pluralit? di violazioni, prevista invece per l'art. 6 C.G.S.);

b)quali sanzioni corrispondessero alla asserita, unica violazione dell'art. 6 C.G.S.;?

c)quale/i eventuali "maggiori" sanzioni fossero da ascrivere alla ritenuta "pratica inefficacia" delle pene edittali dell'art. 13 c. 3?;?

d)quale/i aggravamenti delle sanzioni fossero da ascrivere all'asserito conseguimento del "vantaggio in classifica" di cui all'art. 13 c. 6?.?

I nostri avvocati si chiedono come si ? arrivati alla composizione delle sanzioni in relazione alle violazioni ascritte : bella domanda, non vi pare ?

?In altri termini, si ? proceduto ad un "mix sanzionatorio" del tutto immotivato e incompatibile con i parametri minimi insopprimibili di un atto amministrativo, e nello specifico di un atto conclusivo di un procedimento disciplinare.?

Ribadisco : non perdete di vista di cosa si occupa un Tribunale Amministrativo Regionale. E questo passaggio ? emblematico del ricorso al Tar : si contesta la violazione delle Corti di Giustizia Sportiva ?dei parametri minimi insopprimibili di un atto amministrativo?.

Faccio un p? di ordine prendendo in esame la fattispecie.

Dunque, in Italia viene riconosciuta l'autonomia dei Diritti Privati, di cui il Codice di Giustizia Sportiva ne ? un esempio. Se si ? tesserati della Federazione implicitamente si riconosce l'autorit? del Codice di Giustizia Sportiva. Un momento, per?. Cosa succede se non si ? d'accordo, diciamo cos?, sull'applicazione delle norme del Codice ? Il dibattimento fra Diritti Privati e Diritto Ordinario ? sempre aperto : la legge 280/03 cerca di "contornare" i limiti entro i quali questa autonomia pu? essere esercitata. Ecco cosa dice l' art. 2 :

"Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo

1.In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a)l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;

b)i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;"

Sostanzialmente si sostiene che l'autonomia ? nell'ambito delle sanzioni ai termini del Codice di Giustizia Sportiva. Al di fuori di queste per?, interviene l'art.3 :

"Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1.Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo."

Come si vede dunque, la Giustizia Ordinaria fornisce un "appiglio" rappresentato dalla Legge 280/03. Ora il caso in questione. Gli avvocati hanno dei dubbi sulla composizione delle sanzioni a seguito di violazioni commesse. Il richiamo all'art.3 della Legge 241/1990 ? chiaro : "1.Ogni provvedimento amministrativo [...] deve essere motivato". Quindi si sottopone all'attenzione dei Giudici del Tar del Lazio come sono state composte le sanzioni nel procedimento amministrativo oggetto della contesa.

Un po? corto, ma vi anticipo che il punto B.12 sar? lungo ( forse lo divido in due ), interessante e pertinente.

Giovanni dalle Bande Nere ? 14 Continua

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

Nomine dei Giudici : C.U. n.14 e C.U. n.15

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?.

CAF ? Corte Federale anzich? Commissione Disciplinare - CAF

3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Abbreviazione dei tempi di giudizio : C.U. n.12

4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Indebita utilizzazione delle intercettazioni telefoniche

B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.

5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Non sono stati commessi illeciti sportivi

6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Nel 2005/06 non ci sono prove; Zaccone non ?patteggia? la Serie B

7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta

Il Direttore Generale non ? rappresentante legale della societ?

8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta

Somma di art.1 = art.6

9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario Serio

10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Applicazione delle sanzioni ai sensi dell?art.13

11) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2, 6 e 13.- Violazione dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen..- Violazione dell'art. 3 L.241/1990 e succ. mod..- Errore di presupposti e della motivazione.Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Composizione delle sanzioni corrispondenti alle violazioni

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Giovanni dalle Bande Nere ? 15.1

Prima di cominciare, se siete d'accordo, non appena sar? disponibile la motivazione della sentenza di Cassazione del Processo di Torino ne discuteremo. Fino ad allora non mi sembra si possa commentare con cognizione di causa. Mi sembra poco ortodosso far diventare ci? che si "pensa" il metodo di comportamento che avrebbe dovuto assumere la Cassazione.

Ci? detto, Punto B.12

?12) Illegittimit? degli atti impugnati e degli articoli 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., per contrasto con gli articoli 39, 49, 81 e 82 del Trattato CE.?

Si varcano i confini nazionali : siamo o non siamo in Europa ?

?Art. 39 del Trattato CE

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunit? ? assicurata.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalit?, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanit? pubblica, essa importa il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attivit? di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione. ?

?Art. 49 del Trattato CE

Il Consiglio, deliberando in conformit? della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale ? definita dall'articolo 39, in particolare:

a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;

b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;

c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;

d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie. ?

?Art. 81 del Trattato CE

1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cos? da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virt? del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilit? di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. ?

?Art. 82 del Trattato CE

? incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o pi? imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cos? per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. ?

Al Tar :

?Nella generale situazione del diritto sportivo nazionale e internazionale ? intervenuta di recente una importante modificazione, determinata dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunit? Europea 18 luglio 2006, Meca-Mejcen (che si produce, e reperibile sul sito internet "curia.europa.eu" ).?

Poich? ? piuttosto lunga, ci limitiamo a quanto dicono gli avvocati :

?Questa sentenza ha affermato alcuni principi fondamentali, che qui ci permettiamo di richiamare in sintesi e per punti:

a)la sottoposizione delle federazioni sportive al diritto comunitario, anche nel caso in cui adottino e applichino regole di natura sportiva, nel momento in cui tali regole abbiano conseguenze economiche transnazionali;?

E nel caso della Juve, mi sembra sia applicabile.

?b)questa sottoposizione riguarda anche le regole disciplinari;?

Addirittura oltre la Legge 280/03

?c)tali regole disciplinari, poich? possono determinare effetti negativi sull'attivit? del soggetto ad esse assoggettato e sulle regole della concorrenza, devono "limitarsi a quanto ? necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attivit? sportiva" (punto 47 della sentenza);

d)in altri termini, le regole disciplinari, anche se proteggono un valore sportivo importante, devono essere inerenti e proporzionate a tale tutela, poich? in caso contrario vi potrebbe essere un eccesso sanzionatorio non giustificabile e contrario alle disposizioni comunitarie.?

Secondo voi quest?anno si ? assicurato il corretto svolgimento dell?attivit? sportiva ?

?Non pu? esservi dubbio sul fatto che i principi espressi dalla Corte di Giustizia sono immediatamente e direttamente riferibili al caso della Juventus:

h)le sanzioni irrogate determinano per almeno due anni l'impossibilit? della squadra di partecipare alla UEFA Champions League (alla quale la squadra avrebbe avuto diritto sulla base del risultato sportivo della stagione 2005-2006, annullato sebbene non oggetto di alcuna contestazione);

i)viene dunque meno la possibilit? per la Societ? di rendere le prestazioni di servizi transnazionali cui fa riferimento la sentenza della Corte di Giustizia;?

Tralasciando di capire perch? nella redazione del documento si cominci dalla lettera h), sulle due affermazioni esposte credo non ci siano dubbi.

?j) le sanzioni, e in specie la retrocessione in Serie B, determinano una grave perdita di valore della Societ? e dei suoi flussi economici, determinandone una riduzione grave e un pregiudizio gravissimo sulle sue attivit? economiche transnazionali (contratti con gli sponsors, contratti di diritti televisivi, vendita a soggetti esteri di biglietti, ecc.);

k)le sanzioni hanno determinato la fine di numerosi rapporti di lavoro con giocatori di Paesi comunitari, che non hanno accettato di giocare con la squadra retrocessa o comunque esclusa dalle competizioni europee e hanno chiesto di essere ceduti; inoltre le sanzioni hanno determinato la grave riduzione di capacit? della Societ? a concludere nuovi contratti con giocatori sul mercato internazionale.?

Si fanno presente le conseguenze, anche economiche, dell?eccesso sanzionatorio.

?E' dunque evidente ed indiscutibile che le regole della F.I.G.C. e la loro applicazione concreta alla Juventus hanno determinato conseguenze rilevanti per il diritto comunitario; sulla scorta delle sentenza Meca-Mejcen si impone pertanto la questione della inerenza e proporzionalit? di tali sanzioni.

Sul punto, la Societ? ha acquisito e produce un parere di un importante studio legale internazionale che si occupa con continuit? di diritto comunitario della concorrenza e di diritto sportivo (Dupont ? Dallafior ? Hissel di Zurigo).?

La cosa si fa seria?

?Questo parere fornisce importanti indicazioni in proposito, alle quali ci si permette di rinviare, deducendone qui gli elementi essenziali ai fini della formulazione del motivo di ricorso. Occorre a questo scopo anticipare qui alcuni elementi cui si dar? spazio in seguito, e cio? la dimensione assolutamente eccezionale e drammatica dei danni che le decisioni federali arrecano alla Juventus.?

Si comincia la valutazione dei danni.

?La sola mancata partecipazione per due anni alle competizioni europee determina una mancato introito, e dunque un danno, che pu? essere valutato in circa 45 milioni di euro! Sulla base di questa prima ipotesi valutativa, si pu? ritenere che il danno economico complessivo che grava sulla Juventus per effetto delle sanzioni federali assommerebbe a circa 70 milioni di euro, (circa il 30 per cento del volume d'affari della Societ?) se la squadra fosse mantenuta in Serie A, mentre si incrementerebbe almeno a 130 milioni di euro (superiore al 60 per cento del volume d'affari) nel caso in cui la decisione della Corte Federale fosse integralmente applicata e la squadra fosse costretta a giocare in Serie B.?

?sempre se fossimo arrivati in finale?

?Si tratta di restrizioni economiche senza precedenti, alle quali si aggiungono sanzioni pi? strettamente sportive di gravit? altrettanto inedita, come la perdita di due titoli di Campione d'Italia (scudetto 2004-2005 e 2005-2006), caso mai verificatosi in tutta la storia centenaria del calcio italiano, in cui si ricorda una sola revoca di uno scudetto.?

E questo resta gravissimo a fronte degli elementi probatori raccolti.

?Si pu? dunque affermare senza tema di smentita che le restrizioni alle libert? economiche della Juventus ? che, non va dimenticato, ? tra l'altro una societ? per azioni quotata in Borsa ? sono assolutamente eccessive rispetto alla tutela dell'interesse sportivo perseguito alla regolarit? delle competizioni, che poteva essere comunque assicurato e garantito con sanzioni sicuramente meno eccessive e sproporzionate.

La sproporzione ? di immediata evidenza, anche per le considerazioni svolte nel precedente motivo sulla inedita e censurabile assenza di limiti sanzionatori e di criteri nella individuazione delle sanzioni nel C.G.S..?

Come anticipato divido in due il punto B.12 : nel prosieguo si andr? a commentare quanto previsto in sede europea.

Giovanni dalle Bande Nere ? 15.1 Continua

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

Nomine dei Giudici : C.U. n.14 e C.U. n.15

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?.

CAF ? Corte Federale anzich? Commissione Disciplinare - CAF

3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Abbreviazione dei tempi di giudizio : C.U. n.12

4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Indebita utilizzazione delle intercettazioni telefoniche

B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.

5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Non sono stati commessi illeciti sportivi

6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Nel 2005/06 non ci sono prove; Zaccone non ?patteggia? la Serie B

7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta

Il Direttore Generale non ? rappresentante legale della societ?

8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta

Somma di art.1 = art.6

9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario Serio

10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Applicazione delle sanzioni ai sensi dell?art.13

11) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2, 6 e 13.- Violazione dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen..- Violazione dell'art. 3 L.241/1990 e succ. mod..- Errore di presupposti e della motivazione.Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Composizione delle sanzioni corrispondenti alle violazioni

12) Illegittimit? degli atti impugnati e degli articoli 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., per contrasto con gli articoli 39, 49, 81 e 82 del Trattato CE.

Sentenza della Corte di Giustizia della Comunit? Europea 18 luglio 2006, Meca-Mejcen

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
Giovanni dalle Bande Nere ? 15.1

Prima di cominciare, se siete d'accordo, non appena sar? disponibile la motivazione della sentenza di Cassazione del Processo di Torino ne discuteremo. Fino ad allora non mi sembra si possa commentare con cognizione di causa. Mi sembra poco ortodosso far diventare ci? che si "pensa" il metodo di comportamento che avrebbe dovuto assumere la Cassazione.

per? se sei d'accordo, per non fare confusione, aprirei un altro topic.

A proposito, sai mica che fine ha fatto arthur dent?, ? da un p? che non si vede; siete in contatto tramite mail?

Io a scanso di equivoci sto raccogliendo il materiale "in parallela".

Poi se sei/siete d'accordo bisogna che cominciamo a fare la stesura.

Io per non appesantire troppo la lettura farei in questo modo.

Diversi capitoli, tipo:

Introduzione

1. le intercettazioni

2. i capi d'accusa

3. le sentenze

4. il ricorso al TAR

5. pareri illustri

6. conclusione

Per ogni capitolo farei una discussione su quello che dicono i rispettivi argomenti e su quello che ha portato a concludere la loro disamina, percorrendone i punti salienti e decisivi per dare un filo logico a tutto il documento; il tutto in un paio di pagine massimo per capitolo. Dopodich? passerei direttamente alla disamina del capitolo successivo con le stesse modalit?.

Tutto il materiale in dettaglio lo rimanderei in allegato.

Avremmo un documento che si articola in questo modo:

- i capitoli di cui sopra e poi:

allegato al cap. 1

allegato al cap.2, etc.

Una stesura di questo genere, a mio avviso, permette di fare capire il senso di quello che ci ? stato fatto, in una decina di pagine lette di seguito in modo discorsivo e scorrevole (se va bene, fare io questa stesura, perch? ho gi? del materiale, quasi tutto pronto)

Gli allegati permetterebbero di dare la dimostrazione di quanto detto in maniera discorsiva e pi? scorrevole nei capitoli iniziali.

Fammi sapere cosa ne pensi. ;)

Grazie ciao e sempre Forza Juventus

PS: il contributo di athur dent mi sembra abbastanza importante perch? mi pare di capire che ci acchiappi abbastanza di cose di internet: aveva parlato ad esempio di pubblicazioni, etc..

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Inviato (modificato)

Non voglio appesantire la lettura, semplicemente... grazie per il vostro splendido lavoro!!!

Modificato da rocket man

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orrei specificare che non sto facendo una battuta: come si fa ad alterare una classifica senza alterare alcun risultato ce lo ha dimostrato il buon rossi istituendo questo processo farsa. Secondo me il legislatore quando ha aggiunto questo comma, si riferiva proprio ad un illecito compiuto in sede amministrativa ovvero da chi era alla guida della figc (o chi per esso).

Sarebbe interessante consultare un testo di diritto sportivo (se esiste) a questo proposito, ma visto che secondo le leggi della matematica e della fisica non esiste modo di alterare la classifica senza toccare le partite l'unico modo ? farlo sulla carta, falsificando o manipolando le carte: esattamente quello che ha fatto questo processo.

Se non ricordo male, il giudizio dell'arbitrato sulla Juve (quello dello sconto degli 8 punti) contiene un'affermazione al riguardo. Per? non mi ricordo cosa dice. Mi ricordo che notai lo sforzo fatto dai giudici proprio per tentare di giustificare una sentenza che altrimenti non si reggeva in piedi.

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Joined: 10-Jul-2006
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Se non ricordo male, il giudizio dell'arbitrato sulla Juve (quello dello sconto degli 8 punti) contiene un'affermazione al riguardo. Per? non mi ricordo cosa dice. Mi ricordo che notai lo sforzo fatto dai giudici proprio per tentare di giustificare una sentenza che altrimenti non si reggeva in piedi.

non ho visto la sentenza dell'arbitrato, ma adesso che ne parli sarebbe in effetti interessante leggerla visto che ? l'atto conclusivo.

Hai idea di dove possa essere reperibile?

Grazie per l'eventuale risposta.

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Joined: 20-Jul-2006
3 messaggi
Inviato (modificato)
non ho visto la sentenza dell'arbitrato, ma adesso che ne parli sarebbe in effetti interessante leggerla visto che ? l'atto conclusivo.

Hai idea di dove possa essere reperibile?

Grazie per l'eventuale risposta.

No, non ne ho idea. N? tantomeno mi ricordo dove l'ho letta.

Mi sa che sto diventando vecchio :(

L'ho trovata. Metto il link.

http://www.coni.it/index.php?id=290&limit=120

Modificato da XXIX

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