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cccp

Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Joined: 13-Aug-2006
46 messaggi
  cccp ha scritto:
Giovanni dalle Bande Nere ? 8

....

Quanto riportato da Kefeo sull?audizione di Borrelli alla Commissione Giustizia del Senato ci dice anche che il rapporto fra questi due ordinamenti dovrebbe essere disciplinato in modo chiaro e netto. Altrimenti, questo modo di procedere si presta a facili interpretazioni?.

Non solo.Dall'audizione al Senato della Repubblica di borrelli risulta che le intercettazioni "formalmente" non sono state richieste da nessuno: ci sono state delle inusuali telefonate del vice di rossi( avv. nicoletti) alla procura di napoli a seguito delle quali borrelli va a napoli da privato cittadino (non e' ancora sceriffo della figc) e ritira un cd. Ufficialmente (una lettera ,un timbro, una firma) nessuno le ha chieste e nessuno le ha consegnate.

Sulle indagini della procura di milano sul falso in bilancio dell'inter ,per fare un raffronto, borrelli qualche tempo fa ha dichiarato che son gia' due volte che SCRIVE e da milano non e' arrivato niente.Nel caso di Moggi non ha scritto nessuno (per non lasciare traccia) eppure le telefonate hanno deciso il processo.

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Joined: 18-Jul-2006
40 messaggi

un qualunque giudice al di sopra delle parti, sereno, senza condizionamenti di stampa e televisioni di regime, davanti ad una mostruosit? come le sentenze dell'estate scorsa non pu? non chiedere scusa alla juve, a moggi, ai tifosi ed ai cittadini tutti, annullare tutto e riportare indietro le lancette. per questo confido nel tas pi? che nel tar.

comunque cccp, kefeo, crazy e tutti quanti contribuiscono: grazie per quello che state facendo

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
  furino45 ha scritto:
Non solo.Dall'audizione al Senato della Repubblica di borrelli risulta che le intercettazioni "formalmente" non sono state richieste da nessuno: ci sono state delle inusuali telefonate del vice di rossi( avv. nicoletti) alla procura di napoli a seguito delle quali borrelli va a napoli da privato cittadino (non e' ancora sceriffo della figc) e ritira un cd. Ufficialmente (una lettera ,un timbro, una firma) nessuno le ha chieste e nessuno le ha consegnate.

Sulle indagini della procura di milano sul falso in bilancio dell'inter ,per fare un raffronto, borrelli qualche tempo fa ha dichiarato che son gia' due volte che SCRIVE e da milano non e' arrivato niente.Nel caso di Moggi non ha scritto nessuno (per non lasciare traccia) eppure le telefonate hanno deciso il processo.

Esattamente!

Gi? postato ma qui per sottolineare:

COME SI SPIEGA ALLORA IL FATTO CHE RISPETTO A SITUAZIONI PARZIALMENTE DIVERSE ED IN PARTE COINCIDENTI, mi riferisco a quelle di competenza rispettivamente delle procure di Roma e Napoli, e del tutto diverse, quelle trattate dalla procura

di Torino, SI SIANO AVUTE RISPOSTE COMPLETAMENTE DIVERSE, per lo meno da

quanto ci risulta. Questo serve anche a far comprendere che ci stiamo riferendo

ad una normativa obiettivamente non chiara. La norma prevista

all?articolo 2 della legge n. 401 sostanzialmente non era stata mai utilizzata,

perlomeno non in maniera cosı` vistosa posto che a mio avviso essa

nasceva in collegamento diretto alla materia della frode sportiva; ripeto,

tale norma scaturisce da quella esigenza proprio perche? quando il legislatore

la valuta si rende conto che e` necessario un interscambio onde consentire

in qualche modo la valutazione delle prove raccolte per altre finalita`.

QUINDI SULLA CORRETTEZZA DELLA VICENDA A MIO AVVISO C?E` MOLTO DA DISCUTERE.

Continuiamo con l'esposizione di Manzione in commissione parlamentare in audizione a Borrelli.

Sintesi delle precedenti puntate:

1. Intervento introduttivo di Borrelli ne corso del quale il procuratore federale afferma che la liceit? dell'utilizzo delle intercettazioni pu? essere discussa (ma lui considera lecita ovviamente) e che invece la loro pubblicazione preventiva ? illegale

2. prima parte dell'intervento del senatore Manzione nella quale il politico sottolinea la stranezza procedurale dell'ottenimento della legge sul TAR e entra nel dettaglio della trasmissione e/o non trasmissione degli atti da parte delle diverse procure coinvolte

3. seconda parte dell'intervento di Manzione: si mette in risalto come Borrelli abbia ricevuto trattamenti diversi in merito alla concessione dell'intercettazioni da parte delle diverse procure coinvolte, questo porta il senatore ad affermare: "QUINDI SULLA CORRETTEZZA DELLA VICENDA A MIO AVVISO C?E` MOLTO DA DISCUTERE."

Parte quarta.

prosegue Manzione:

"Ora pero` la procura di Napoli non ha messo a disposizione tutte le

intercettazioni e una delle doglianze che i difensori delle varie societa`

sportive interessate hanno avanzato davanti agli organi di giustizia sportiva

riguarda proprio questo aspetto e cioe` da chi sia stata operata la selezione

degli atti utilizzabili. Questa e` anche l?altra domanda che pongo al

dottor Borrelli posto che la questione non e` la veridicita` o meno dell?intercettazione,

ma il contesto complessivo all?interno del quale essa viene

svolta, tenuto conto che le conversazioni che precedono e seguono una determinata

telefonata possono risultare illuminanti al fine di valutare determinati

elementi. Ora e` chiaro e comprendiamo perfettamente che per la

giustizia sportiva il fatto stesso che si intrattenga un determinato rapporto

diventi un elemento fondamentale perche? magari questo puo` ledere quel)

dovere di lealta` che in tale ambito rappresenta un patrimonio irrinunciabile

posto che non interessa tanto perche? accadano certe cose, ma lo stesso

fatto che accadano e quindi che esistano dei tentativi di condizionamento,

guasconi o meno che siano. Detto questo, dottor Borrelli, proprio per la

funzione che ha svolto per tanti anni immagino comprenda benissimo

che comunque una qualche DEVIAZIONE RISPETTO A QUELLO CHE E` L?ORDINE

COSE AL RIGUARDO SI E` OBIETTIVAMENTE VERIFICATA.

C?e` poi un altro dato da considerare. Noi ci stiamo riferendo ad intercettazioni

che, se pure disvelate dalla pubblicazione nei due numeri

de ?L?espresso?, riguardano comunque una fase preliminare di un procedimento,

addirittura precedente all?eventuale avviso di garanzia trasmesso

alle parti e che quindi non possono essere disvelate. A meno di non reputare

di essere di fronte a un precedente e quindi considerare che la violazione

delle regole sul segreto istruttorio e sulla riservatezza ha ragion

d?essere nel contesto complessivo delle previsioni del nostro codice fino

a quando qualcuno sugli organi di stampa non decide di violarle diventando

quello l?elemento che da` la stura ai comportamenti successivi: ne

consegue che dato che il segreto istruttorio e` stato violato dalla stampa

si decide di procedere mettendo a disposizione gli atti. Lei pero` DOTTOR

BORRELLI, RITIENE CHE SE NON CI FOSSE STATA QUELLA PUBBLICAZIONE LA PROCURA

DI NAPOLI AVREBBE MESSO QUELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO CHE, BENCHE? AFFILIATA AL CONI, RESTA COMUNQUE UN?ASSOCIAZIONE DI DIRITTO PRIVATO COME QUALUNQUE ALTRO TIPO DI ASSOCIAZIONE?

Continua l'intervento di Manzione

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Giovanni dalle Bande Nere ? 9

Riepilogo di prassi :

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?.

3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Dopo aver analizzato i motivi del ricorso relativamente alla costituzione e alla procedura delle Corti di Giustizia Sportiva della Federazione, si passa ad altro, al punto B :

?B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.?

Parte pi? interessante, non ? vero ? Vediamo da dove si comincia :

?5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Noto la curiosit? di continuare con la numerazione, per cui anzich? B.1 si inizia con B.5 Ok, scusate la divagazione : come sempre, andiamo a riprendere le norme citate, anche se proprio questi due articoli li conosciamo bene.

?Art.1 del Codice di Giustizia Sportiva

Doveri ed obblighi generali

1.Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealt?, correttezza e probit? in ogni rapporto comunque riferibile all?attivit? sportiva.

2.Ai soggetti di cui al comma 1 ? fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.

3.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

4.Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle societ? sportive cui ? riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle societ? stesse.?

?Art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva?

Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1.Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.

2.Le societ?, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.

3.Se viene accertata la responsabilit? diretta della societ? ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto ? punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.

4.Se viene accertata la responsabilit? oggettiva o presunta della societ? ai sensi dell'art. 9, comma 3, il fatto ? punito, a seconda della sua gravit?, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).

5.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.

6.In caso di pluralit? di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara ? stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica ? stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

7.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con societ? o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che societ? o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..?

Ok, passiamo agli avvocati.

?Le motivazioni della decisione d'appello della Corte Federale hanno determinato la sostanziale conferma delle sanzioni pi? gravi applicate dalla C.A.F., senza che siano intervenute sostanziali differenze nella valutazione e qualificazione giuridica dei fatti.?

?ovviamente, intendono la Juve. Sappiamo bene che altri soggetti si sono visti ?aggiustare? le motivazioni e di riflesso le sanzioni?

?Alla Juventus ? stato dunque imputato un unico "illecito sportivo", di cui all'art. 6 C.G.S., ma non riferito, come richiederebbe la norma federale, ad uno specifico episodio di "compimento... di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare... un vantaggio in classifica...";?

Noi lo sapevamo, ora sappiamo che anche i nostri avvocati lo sapevano?

?si tratta, invece, di una costruzione astratta per la quale "la pluralit? di condotte poste in essere da Moggi e Girando,- anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica" (cos? la Procura Federale).?

Gi?, ? questa l?accusa principale.

?Questa posizione non pu? assolutamente essere condivisa, sul piano della logica, prima ancora che della logica giuridica.?

?lo pensiamo tutti, qui!!

?Al contrario si deve affermare, in termini del tutto ovvi ma decisivi nel caso di specie, che non ? il numero delle condotte che cambia la sostanza e la qualificazione giuridica delle condotte stesse: e, se ogni singola condotta non realizza l'illecito sportivo, questo non pu? ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate.?

??e, se ogni singola condotta non realizza l'illecito sportivo, questo non pu? ritenersi realizzato??

?La Juventus non poteva essere condannata per illecito sportivo, per la semplice e definitiva ragione che, per stessa ammissione delle Corti della F.I.G.C., tale illecito non ha commesso.?

?questa affermazione, per voi, non ? musica?

?Da ci? consegue il venir meno necessario delle sanzioni pi? gravi (perdita degli scudetti e retrocessione in Serie B).?

Non avendo commesso nessun illecito sportivo, non sono applicabili le sanzioni comminate : giusto, o no?

?Questa conclusione trova la sua dimostrazione pi? evidente e clamorosa nella stessa decisione della Corte Federale, che a distanza di poche pagine fa due affermazioni in totale e palese contrasto tra di loro.?

C?? anche una dimostrazione?!?

?A pag. 67 la Corte afferma infatti che "merita adesione... la convinzione della compiuta verificazione dell'esito dell'illecito sportivo, e cio? dell'alterazione della classifica, a vantaggio della Juventus, del Campionato 2004/2005, per effetto del condizionamento del settore arbitrale".?

Ah, Piero, Piero colto in fallo dai nostri avvocati.

?Nelle successive pagine si tenta di dare dimostrazione di questo assunto, senza peraltro indicare neppure una gara il cui risultato sarebbe stato falsato dal presunto condizionamento del settore arbitrale: e non vi ? chi non veda come non vi possa essere condizionamento del risultato, se non per il tramite, accertato e dimostrato, della intervenuta influenza sul risultato di una o pi?, specifiche, partite.?

I nostri avvocati notano che a fronte del presunto condizionamento arbitrale, non vi ? indicazione di nessuna partita per la quale si sia potuto beneficiare di tale condizionamento. Ricordo ai nostri avvocati che la dimostrazione del condizionamento della classe arbitrale era :

1.Ottenimento di sconti di vetture della ?Casa Reale?

2.Telefonate a tarda ora

3.Utilizzo di schede non intercettabili

4.Telefonata ( ?una!! ) fra i dirigenti in cui si commentava della necessit? di svolgere campionato ?parallelo?

5.Scambio pareri con designatore ( ?avvenuto per una sola giornata di campionato!! ) su quali partite dovessero essere inserite nelle rispettive griglie e quali gli arbitri pi? indicati

Mi permetto di fornire ulteriori ?prove? :

1.Devoluzione di magliette dei giocatori della Juve : pare che fra le pi? ambite ci fosse quella di Zalayeta

2.Devoluzione di biglietti ( ?di tribuna!! ) ad amici ed amici di amici

3.Regali di Natale offerti un po? a tutti ( ?anche al Candido ma non troppo : questo s? era reato, Direttore!! )

4.Indicazione ad uno dei designatori di numeri idonei a fornire ricarica di scheda non intercettabile : pare che il designatore in questione abbia sbagliato la digitazione di tali numeri, andando a ricaricare la scheda di una nota personalit? che solo leggendo i giornali si ? resa conto da dove proveniva quella ricarica. Si racconta di forte depressione di questa persona che era convinta che questa ricarica l?avesse fatta la propria fidanzata nel tentativo di recuperare con lui dopo l?ultimo litigio?dopo due anni e mezzo ha perso la speranza solo adesso!!!

5.Telefonate con dirigenti di altre squadre : ah, no, questa ? una aggravante per gli altri dirigenti. Forse non l?avete letta bene, ma nota modifica alla procedura penale introdotta dal senatore S. contiene a margine il seguente articolo :

?Art. 10333Bis

Chiunque sia trovato ( leggasi : intercettato ) a parlare con il Sig. L.M. nato a Monticiano ( SI ) verr? in prima istanza riconosciuto colpevole di qualunque reato in corso a lui ascritto. In caso di ricorso dell?imputato, la Corte d?Appello ne ricuser? subito le motivazioni aggravando la pena gi? comminata con un numero congruo di anni di lavori forzati. La congruit? verr? stabilita dal Giudice della Corte d?Appello in funzione della resistenza opposta dall?imputato e comunque dovranno essere comminati almeno anni 5 di lavori forzati?

Vabb? basta, va : scusate, mi sono lasciato andare alle facezie. Riprendiamo il discorso ?serio?.

?Se questo rilievo sarebbe di per s? sufficiente a sovvertire la valutazione data dalle Corti della F.I.G.C. - per totale mancanza di prova dell'illecito e del suo "esito" , e cio? l'alterazione della classifica -la clamorosa contraddizione nella decisione della Corte Federale emerge subito dopo;?

Bene, benissimo : diteci.

?e nella specie, a pag. 70-71 della motivazione della Corte, in cui si legge che per tutti gli incolpati appartenenti alla F.I.G.C. e gli arbitri e designatori non ? stata raggiunta la prova della integrazione dell'illecito sportivo; afferma espressamente la Corte che la presenza di condotte sleali "...non basta a far presumere che vi fosse il fine palese o occulto di determinare l'alterazione del campionato a favore della Juventus, soprattutto in assenza di adeguato movente" (pag. 71).?

Ah, Piero, Piero : sei stato sgamato di nuovo dai nostri bravi avvocati!!

?Ma, a questo punto, non comprendiamo pi?:?

?e nemmeno noi!!

?come pu? la Juventus avere integrato un illecito sportivo tale da alterare i risultati sportivi, se i soggetti arbitrali e federali che avrebbero necessariamente dovuto porre in atto le condotte per falsare il risultato sportivo vengono su questo punto espressamente prosciolti??

Ma cari i nostri avvocati, non lo sapete ? Non siete a conoscenza che ? configurato come reato essere corrotti e corruttori contemporaneamente e senza beneficiare del dono dell?ubiquit? ? Ah, no, mi fermo subito!!

?Per dire che l'illecito vi era stato e aveva prodotto l'esito dell'alterazione del risultato, occorrevano non solo dimostrazioni specifiche su singole partite, ma anche il necessario e preponderante concorso degli esponenti arbitrali e federali: concorso che ? stato del tutto escluso!?

Eh, Ehhhhhhh!!!

?L'illecito sportivo ex art. 6 C.G.S. a carico della Juventus ? dunque del tutto inconsistente e contraddetto in modo clamoroso dalla stessa decisione della Corte Federale.?

Applausi!!

?Per l'integrazione dell'illecito, sportivo occorre infatti, a mente dell'art. 6 C.G.S., che gli atti posti in essere siano idonei ed adeguati a perseguire lo scopo di turbare la regolarit? della competizione sportiva.?

??siano idonei ed adeguati??

?La C.A.F. e la Corte Federale - che ha tra l'altro escluso l'integrazione di illeciti sportivi da parte di altri clubs soggetti a procedimento, invece condannati per illecito dalla C.A.F. - hanno viceversa ritenuto che nessuno dei comportamenti riscontrati, ad esempio in capo agli arbitri, cio? ai soggetti tramite i quali si sarebbe dovuto conseguire il risultato illecito, integrasse l?illecito sportivo; anzi, la gran parte degli arbitri ritenuti responsabili dalla Procura Federale sono stati prosciolti, con ci? minando alla radice l'impianto accusatorio.?

Avvocati!! Dimenticate l?arbitro Paparesta condannato in base all?art.6 : no, non per illecito sportivo, ma per non aver denunciato il fatto. Gi?, doveva andare dal Procuratore Federale e doveva andargli a dire che aveva dovuto subire la sfuriata di due dirigenti di una squadra a cui aveva appena annullato il gol del pareggio, per fuorigioco, e non dato un rigore netto. Cosa gli avrebbe risposto il Procuratore, secondo voi ?

?Risulta dunque evidente l'errore di valutazione e di motivazione in cui sono incorse le Corti della F.I.G.C., ritenendo integrato un illecito sportivo che non aveva alcuna idoneit? ed adeguatezza, posto che non aveva effettivamente coinvolto i rappresentanti della classe arbitrale: si trattava dunque, ancora una volta, di comportamenti censurabili ai sensi del solo art. 1 C.G.S.?

?ma da m? che lo diciamo!!!

?Pertanto, anche nella interpretazione dell'art. 6 C.G.S., avanzata dalle Corti, secondo cui sarebbe possibile un illecito, sportivo per atti idonei e diretti ad "assicurare a chiunque un vantaggio in classifica", anche se non vi fosse condizionamento sul risultato di singole gare - e si tratta con tutta evidenza di una ipotesi difficilmente configurabile o quanto meno marginale - si dovrebbe riscontrare l'assoluta illegittimit? delle decisioni assunte ed impugnate.?

Ma i nostri avvocati hanno da dire qualcosa anche nel caso si dovesse considerare ?serio? il ragionamento contorto di riuscire ad ottenere vantaggi in classifica, pur senza modificare il risultato o lo svolgimento delle partite. Sentiamo, anche se abbiamo gi? capito?

?Infatti, in questa ipotesi cos? particolare occorrerebbe una prova particolarmente stringente circa la direzione e la idoneit? degli atti a conseguire un vantaggio in classifica, che non pu? che passare per il necessario coinvolgimento dei soggetti che hanno la potest? di determinare tale vantaggio;?

Ineccepibile : come possiamo aver tratto vantaggi in classifica se la ?controparte? non ha collaborato ?

?in altri termini costruire una fattispecie di "generico vantaggio in classifica" non pu? tradursi, come invece ? stato nel caso in specie, nel modo per sottrarsi dalla necessit? di dare prova della univoca direzione ed idoneit? degli atti ad alterare il risultato sportivo;?

Attenti, arriva il Gran Finale :

?o nel pretendere di invocare una motivazione fondata su presunzioni o convincimenti (di per s? labili, transeunti e giuridicamente irrilevanti) della "opinione pubblica".?

?e questo ? solo il primo punto della motivazione B : sinistra coincidenza?!?

Giovanni dalle Bande Nere ? 9 Continua

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?.

3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.

5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

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  cccp ha scritto:
Giovanni dalle Bande Nere ? 9

Riepilogo di prassi :

Mi permetto di fornire ulteriori ?prove? :

..... mi dispiace, ma devo coglierti in fallo: ti sei dimenticato una gravissima circostanza rilevata dagli intransigenti CC: il pallone regalato a Lanese* sefz

*pagina 117, "Il libro nero del calcio volume 1

  cccp ha scritto:
Giovanni dalle Bande Nere ? 9

?in altri termini costruire una fattispecie di "generico vantaggio in classifica" non pu? tradursi, come invece ? stato nel caso in specie, nel modo per sottrarsi dalla necessit? di dare prova della univoca direzione ed idoneit? degli atti ad alterare il risultato sportivo;?

non solo: non dimentichiamoci che, come cmq riportato nelle pagine addietro, si parla di EFFETTIVO raggiungimento del vantaggio in classifica il che porta alle considerazione svolte addietro ovvero che l'affermare che il vantaggio c'? stato (e non semplicemente si ? tentato di averlo) porta alla necessit? di dire dove si ? CONCRETIZZATO questo vantaggio e quindi nel corso di quale partita; mentre come abbiamo visto (sempre nelle pagine addietro) tutte e 38 le partite del campionato 2004-2005 vengono via via considerate e contestualmente scartate in quanto INIDONEE a configurare illecito.

Questo aspetto a mio avviso ? FONDAMENTALE perch? se non venisse considerato, qulacuno potrebbe dire: vabb? ti dico che c'? stato un vantaggio in qualche partita, per? non ho avuto gli strumenti per sabilire quale si stata la o le partite precise: NO, le partite, TU le hai considerate TUTTE e TU le hai escluse TUTTE in quanto non configuranti illecito.

E, altrettanto, non va domenticato che per l'effetivo raggiungimento s? ? ritenuto opportuno di dare l'aggravante.

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In un altro topic, l'amico estremista juventino cita un'intervista a Moggi in cui il direttore a sua volta cita un'intervista fatta a Soviero in cui il giocatore smentisce che Paparesta fu rinchiuso nello spogliatoio.

C'? qualcuno che ha quell'intervista?

Sarebbe molto interessante..

Grazie

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Giovanni dalle Bande Nere ? 10

Riepilogo del solo punto B, il riepilogo totale lo trovate al solito in calce.

B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.

5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Si prosegue con il punto B.6

?6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

La stessa cosa del punto 5?!?

?La motivazione della sanzione irrogata, contenuta nella decisione della Corte Federale, si presta ad altre censure.?

Ah, ecco.

?Viene, anzitutto, richiamato il "carattere stabile e duraturo, nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa dei due dirigenti": la definizione di condotta "illecita" ? la conseguenza dell'affermata esistenza di un condizionamento del settore arbitrale, del conseguimento di un vantaggio in classifica, dell'ottenimento della vittoria in campionato.

Il richiamo alla stagione sportiva 2004/2005, quando si era ormai concluso il campionato successivo, mostra come la definizione di "stabile e duratura condotta antidoverosa" vada ridimensionata e rivista alla luce del fatto che, per il campionato successivo, non vi sono state condotte antidoverose.?

Visto cosa dicono i nostri avvocati ? E? piuttosto strano notare che la condotta antidoverosa dei nostri dirigenti avvenga nel 2004/05 e non vi siano condotte analoghe nel successivo anno.

?La definizione di condotta "illecita" non ? giustificata dalle risultanze e non ?, pertanto, corretta.?

Giusta conclusione. Gli avvocati cercheranno ora di capire da dove si possa desumere la definizione di condotta ?illecita?.

?Essa si appoggia :

-sulla esistenza di un "condizionamento del settore arbitrale", quando neppure un arbitro ? stato chiamato a rispondere di fatti commessi con i dirigenti;?

Giusto.

?-su un vantaggio in classifica, che non si comprende come possa esservi, se non vi sono state gare alterate;?

Giusto, giusto.

?-su una vittoria in campionato che avrebbe motivo di essere contestata soltanto se vi fosse la dimostrazione di punti sottratti agli avversari con gare alterate.?

Giusto, giusto, giusto.

Permettetemi ora di richiamare l?art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, poich? ci sar? utile.

?Art. 13

Sanzioni a carico delle societ?

1.Le societ? che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o pi? delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravit? dei fatti commessi:

a) ammonizione;

b) ammenda;

c) ammenda con diffida;

d) obbligo di disputare una o pi? gare a porte chiuse;

e) squalifica del campo per una o pi? giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;

f) penalizzazione di uno o pi? punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, pu? essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;

h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;

l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

2. Alle societ? pu? inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente Codice.?

Bene, procediamo con il Tar.

?Dopo aver richiamato le sanzioni inflitte ai sensi delle lettere i) e g) dell'art. 13 C.G.S., la Corte Federale, infliggendo la ulteriore sanzione di cui alla lettera f), ne tenta una giustificazione definendola "ragionevolmente afflittiva" e sostanzialmente utile per dare "adeguata efficacia anche deterrente al trattamento (sanzionatorio) complessivo"; ed aggiunge, con un "obiter" per lo meno inopportuno e stravagante, che i 17 punti di penalizzazione sarebbero "molto prossimi alla dichiarazione di congruit? della pena, resa esplicita in primo grado dal difensore della societ?, su espressa sollecitazione del presidente del collegio".?

Certo, il nostro avvocato ?difensore? dinnanzi la CAF potrebbe aver anche rilasciato dichiarazione di congruit? della pena; resta il fatto che la Corte gli rifila dei punti di penalizzazione non a fronte di corretta applicazione del Codice, ma a seguito di richiesta.

?Evidentemente la Corte Federale non solo non conosce la inesistenza dell?istituto del patteggiamento nel giudizio sportivo e ancor meno le cautele che una dichiarazione di pena concordata richiede (non potendo essere proposta se non dall?interessato o da un suo procuratore speciale);?

I nostri avvocati si difendono adducendo che n? esiste patteggiamento in ambito di giustizia sportiva n?, nel caso il patteggiamento fosse possibile, la ?richiesta? ? stata fatta dall?interessato, la Juve in persona, o l?avvocato abbia presentato procura speciale che gli consentisse di fare quel patteggiamento.

?ma non considera il momento processuale nel quale intervenne quel dialogo ? del tutto informale ? tra il presidente del collegio ed il difensore.?

Ora i nostri avvocati chiariscono il frangente.

?Preme ricordare che, alla prima richiesta di quale poteva essere un pena congrua, il difensore rispose che la determinazione della sanzione non era compito suo, ma della C.A.F.;?

?in prima istanza, Zaccone non rispose?

?ad una sollecitazione ulteriore, la risposta fu quella che la pena avrebbe dovuto rispettare un identico trattamento a quello riservato alle altre squadre deferite, per le quali era stata richiesta dal Procuratore federale la retrocessione in serie B, con 15 punti di penalizzazione per Lazio e Fiorentina e di 3 punti per Milan. E? la richiesta che ? sempre stata formulata, atteso che gli illeciti addebitati alle altre squadre erano ? nel capo di incolpazione formulato dalla Procura federale - pi? numerosi di quelli addebitati alla Juventus.?

Messa cos?, che poi corrisponde al vero, sembra anche una dichiarazione opportuna. D?altronde, non ? stata sempre la rosea a scrivere il giorno dopo : ?La Juve patteggia la B? ?

?Ora la situazione non ? cambiata: a parte Lazio e Milan, per le quali sono state escluse ipotesi di illeciti, la decisione della Corte Federale chiama la Fiorentina a rispondere di un ben preciso illecito commesso dal suo presidente onorario, ma infligge una sanzione di molto inferiore a quella inflitta alla Juventus (per la quale l?illecito sportivo ? soltanto una creazione della decisione), perch? la societ? risponde a titolo di responsabilit? oggettiva e non diretta. E ci? perch? Diego Della Valle, presidente onorario della Fiorentina, maggiore azionista e, a quanto risulta dagli atti, personaggio pi? rappresentativo della societ?, non ha la rappresentanza legale della societ?. Una decisione, della quale ci rallegriamo, ma che ? fondata sulla forma; ci domandiamo se ? per chi conosce la tematica dell?amministratore di fatto ? non sia questa una situazione assai peggiore e diversa da quella ritenuta per il Moggi.?

E quante volte l?abbiamo detto su queste pagine che a ben vedere gli illeciti sportivi, quelli veri, li facevano gli altri ?

Giovanni dalle Bande Nere ? 10 Continua

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?.

3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.

5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.

6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

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Continuiamo con l'esposizione di Manzione in commissione parlamentare in audizione a Borrelli.

Sintesi delle precedenti puntate:

1. Intervento introduttivo di Borrelli ne corso del quale il procuratore federale afferma che la liceit? dell'utilizzo delle intercettazioni pu? essere discussa (ma lui considera lecita ovviamente) e che invece la loro pubblicazione preventiva ? illegale

2. prima parte dell'intervento del senatore Manzione nella quale il politico sottolinea la stranezza procedurale dell'ottenimento della legge sul TAR e entra nel dettaglio della trasmissione e/o non trasmissione degli atti da parte delle diverse procure coinvolte

3. seconda parte dell'intervento di Manzione: si mette in risalto come Borrelli abbia ricevuto trattamenti diversi in merito alla concessione dell'intercettazioni da parte delle diverse procure coinvolte, questo porta il senatore ad affermare: "QUINDI SULLA CORRETTEZZA DELLA VICENDA A MIO AVVISO C?E` MOLTO DA DISCUTERE."

4. terza parte dell'intervento di Manzione: senza la pubblicazione illegale delle intercettazioni, come si sarebbe comportata la Procura di Napoli, avrebbe lo stesso inviato la documentazione alla figc?

Parte quinta: conclusione dell'intervento del senatore Manzione

"Ebbene, a fronte di una comparazione degli interessi complessivi,

lei crede che avrebbe approvato la violazione delle regole concedendo

ad un?associazione privata la disponibilita` di quegli atti? Se lei

fosse stato il procuratore della Repubblica di Napoli che cosa avrebbe

fatto?

E `OVVIO QUINDI CHE SI E` IN PRESENZA DI UNA SERIE DI DISTORSIONI ASSAI

EVIDENTI. D?altra parte ? il dottor Borrelli lo ha gia` detto con grande obiettivita`

? e` chiaro che vi e` il limite previsto dall?articolo 116 del codice di

procedura penale sulla pubblicazione, ma sappiamo anche che e` inevitabile

che nel momento in cui si utilizza il dettato di tale articolo, collegato

all?articolo 2 terzo comma della gia` citata legge n. 401, per tentare di legittimare

? si tratta di una mia valutazione ? un comportamento discutibile

va poi considerato l?ulteriore limite della pubblicazione. Del resto stiamo

parlando di un procedimento disciplinare che aveva un?eco obiettivamente

cosı` rilevante da non potere essere tenuta sotto il silenziatore e quindi figuriamoci

se mentre erano in corso le indagini da parte della procura della

Repubblica di Napoli fossero stati pubblicati i dossier! Tale procura dovrebbe

comunque essere considerata dal punto di vista della tutela della

riservatezza e della sicurezza un ambiente meno violabile, figuriamoci rispetto

alla giustizia sportiva; trattandosi infatti di un?associazione privata e`

chiaro che non puo` dotarsi delle stesse regole.

Concludendo, ribadisco che per fortuna, come ho detto in premessa,

tutto questo non ha dato la stura ad una serie di ricorsi in via amministrativa,

altrimenti sarei stato curioso di conoscere come il giudice ammini-

strativo avrebbe valutato una serie di violazioni che obiettivamente esistono

e una serie di forzature che obiettivamente sono state consumate.

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Inviato (modificato)
  kefeo ha scritto:
Continuiamo con l'esposizione di Manzione in commissione parlamentare in audizione a Borrelli.

.....

.....

Concludendo, ribadisco che per fortuna, come ho detto in premessa,

tutto questo non ha dato la stura ad una serie di ricorsi in via amministrativa,

altrimenti sarei stato curioso di conoscere come il giudice ammini-

strativo avrebbe valutato una serie di violazioni che obiettivamente esistono

e una serie di forzature che obiettivamente sono state consumate.

In base a quanto esposto da Borreli, Manzione parla di " violazioni " e " forzature" ed e' come se aggiungesse "meno male che la Juve ha ritirato il ricorso al Tar".

La juve l'ha ritirato,purtroppo ; Moggi no, fortunatamente.

Modificato da furino45

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  furino45 ha scritto:
In base a quanto esposto da Borreli, Manzione parla di " violazioni " e " forzature" ed e' come se aggiungesse "meno male che la Juve ha ritirato il ricorso al Tar".

La juve l'ha ritirato,purtroppo ; Moggi no, fortunatamente.

hai centraro in pieno il disacorso infatti chiude cos?:

PER FORTUNA siamo nella fase in cui e possibile utilizzare quanto accaduto

solo per cercare di disegnare una normativa che sia piu` attenta alle esigenze

di tutti, anzitutto ai diritti delle persone che inevitabilmente vengono

coinvolte nelle intercettazioni senza entrarci nulla. Questo ulteriore

rischio lo abbiamo corso: infatti, se poteva essere astrattamente legittimo

che una parte dell?intercettazione, che riguardava un arbitro o un direttore

sportivo di una societa`, avesse trovato accesso nel procedimento sportivo

? ma io sostengo che non era possibile ? a maggior ragione bisognava tentare

di immaginare un sistema che epurasse l?intercettazione da tutti i riferimenti

a soggetti estranei alla vicenda. Se la tutela della riservatezza e

il diritto alla privacy esistono nell?ordinamento statale, non possono essere

cestinati attraverso un rimbalzo anomalo, dal mio punto di vista, nell?ordinamento

sportivo, di cui bisogna valutare la valenza. Questa e` la panoramica

complessiva.

So di affidarmi ad una persona dall?esperienza illuminata e che e` capace

di immaginare una riflessione che non deve essere autocritica, ma

che deve servire solo per comprendere effettivamente quali sono i limiti

e i confini che devono essere tracciati per evitare il ripetersi di certe situazioni.

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Altro spiffero di Simona Ventura a "Quelli che":

"Da qui alla fine del campionato -a proposito della vittoria dello scudetto- pu? succedere di tutto"

:sisi:

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930 messaggi
  Javier Alejandro Mascherano ha scritto:
Altro spiffero di Simona Ventura a "Quelli che":

"Da qui alla fine del campionato -a proposito della vittoria dello scudetto- pu? succedere di tutto"

:sisi:

mamma mia.....questo sta a significare che sa qualcosa .the

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694 messaggi
  Javier Alejandro Mascherano ha scritto:
Altro spiffero di Simona Ventura a "Quelli che":

"Da qui alla fine del campionato -a proposito della vittoria dello scudetto- pu? succedere di tutto"

molto strana questa esternazione.....molto strana........nel frattempo riprendiamo posto in riva al fiume e attendiamo notizie....

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7690 messaggi
  juan ha scritto:
molto strana questa esternazione.....molto strana........nel frattempo riprendiamo posto in riva al fiume e attendiamo notizie....

...ed ? la seconda volta: potrebbe essere un banalisimo escamotage per tenere alti gli ascolti su un campionato che non interssa a nessuno, per? la Simona ha la vista lunga. pi? lunga di quello che sembra........

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31 messaggi
Inviato (modificato)
  kefeo ha scritto:
...ci entra eccome; i 13 punti attravesro i quali si sviluppa il ricorso (espressi in termini per noi poveri mortali che non ci cibiamo di fini disquisizioni su fantomatici tasselli che non fanno somme), e che cccp sta egregiamente esaminando uno ad uno sono i seguenti (non anticipo nulla perch? li avevo gi? postati a suo tempo, nota interno per cccp ;) )

1. Il giudice ? stato nominato in maniera illegittima quando il procedimentov era gi? in corso

2. C'? un errore procedurale perch? si ? cominciato dal secondo grado della GS (CAF)

3. Non si ? dato sapzio alla voce delle difese e non c'? stato contraddittorio

4. Le intercettazioni non si potevano utilizzare

5. Si parla di un unico illecito ma tanti art. 1 non fanno un art. 6

6. C'? incongruenza sul fatto che nessun arbitro sia stato condannato (diverso metro di giudizio) e le decisioni sulla Fiorentina sono illogiche se confrontate con quelle della Juventus

7. Moggi non era rappresentante legale come risulta da documento presentato agli atti ma non preso in considerazione dalla corte

8. Illogicit? e ingiustizia manifesta nel discorso di sandulli sugli "ineliminabili tasselli strumentali", considerato come concetto inutile e sbagliato

9. In interviste rilasciate ancora "a caldo" la corte ha ammesso di aver subito pressioni mediatiche

10. Sono state inflitte una serie di sanzioni immotivate e troppe rispetto ai reati contestati: si identificano due campionati di competenza per un'unico presunto illecito

11. Mix sanzionatorio immotivato e recante danni economici ingentissimi

12. Legge europea prevede un massimo del 10% del fatturato come pena

13. Elenco danni che supera di gran lunga il 10%

a proposito di intercettazioni:

1) tra i mezzi di prova previsti dalla giustizia sportiva le intercettazioni non ci sono;

2) nel processo penale le intercettazioni sono previste solo per alcuni reati: per molti reati non sono ammesse e, se svolte, sono inutilizzabili;

3) ? possibile nel processo penale utilizzare intercettazioni svolte in altro processo penale, ma solo in presenza di gravi reati;

4) la giustizia sportiva ha utilizzato intercettazioni di un procedimento penale per fatti che non sono reato o che costituiscono reati minori.per gli stessi fatti le intercettazioni non potevano essere utilizzate in un altro procedimento penale.

5) le intercettazioni vanno comunque considerate sempre globalmente, non si pu? fare una selezione mirata, se non si vuole snaturare il significato delle conversazioni.

questa ultima considerazione vale per il giudice, ma anche per il giornalista, perch? ? norma di carattere non solo giuridica, ma anche logica e deontologica.

se in qualcuno dei ricorsi il tar si pronunciasse in questi termini, scoppierebbe un vero casino.

ci sarebbero annullamenti nei confronti soltanto di chi ha fatto ricorso, secondo me ( so che altri qui la pensano diversamente ).

l'effetto sarebbe comunque devastante e la fgci non potrebbe far finta di niente, dovrebbe tornare su tutte le decisioni prese dalla giustizia sportiva. probabilmente verrebbero alla luce le minacce e le pressioni ricevute dalla juve per ritirare il ricorso.

senza contare le iniziative legali dei ricorrenti vincitori ( azioni di risarcimento verso fgci e giornali ).

Modificato da clodoveo

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  cccp ha scritto:
Quindi R. trova le prove e, a pag.138, conclude :

"Dell?illecito commesso dal presidente onorario della Fiorentina,

quest?ultima risponde in via oggettiva, non essendo comprovato che alla

titolarit? di tale carica fossero associati anche poteri di rappresentanza della

societ? (art. 2, quarto comma, C.G.S.

Eperch? MOggi aveva poteri di rappresentanza? Che c**** dice sto Ruperto?

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  kratos83 ha scritto:
Eperch? MOggi aveva poteri di rappresentanza? Che c**** dice sto Ruperto?

ottima osservazione: la difesa della Juventus presenta un documento UFFICIALE in cui si PROVA che Moggi NON aveva poteri di rappresentanza.

Sai cosa ne fanno: dicono che non ? pertinente e utilizzano una statistica (documento assolutamente informale e non ufficiale) fatta dalla figc un paio di anni prima in cui si dice che Moggi aveva potere di firma (circostanza non vera).

Questo ? una delle tante manipolazioni........

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694 messaggi
  kefeo ha scritto:
ottima osservazione: la difesa della Juventus presenta un documento UFFICIALE in cui si PROVA che Moggi NON aveva poteri di rappresentanza.

Sai cosa ne fanno: dicono che non ? pertinente e utilizzano una statistica (documento assolutamente informale e non ufficiale) fatta dalla figc un paio di anni prima in cui si dice che Moggi aveva potere di firma (circostanza non vera).

Questo ? una delle tante manipolazioni........

Io sono sempre pi? senza parole......la falsit? di questo processo ? ormai evidente anche a chi,senza essere tifoso bianconero o senza aver letto come noi tutti gli atti, ha solamente un p? di sale in zucca!

E continuano a darci dei ladri e dei malfattori....ragazzi, qui se non succede qualcosa di nuovo finir? tutto in prescrizione!!! :'(

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2 messaggi
  juan ha scritto:
Io sono sempre pi? senza parole......la falsit? di questo processo ? ormai evidente anche a chi,senza essere tifoso bianconero o senza aver letto come noi tutti gli atti, ha solamente un p? di sale in zucca!

E continuano a darci dei ladri e dei malfattori....ragazzi, qui se non succede qualcosa di nuovo finir? tutto in prescrizione!!! :'(

Tranquilli, la prescrizione l'ha interrotta l'ego di napoli. Al TAR per? sta andando per le lunghe la cosa, secondo me aspettano la decisione del ricorso Gi? le mani.

Ma una cosa m'inquieta: sn stati presentati due ricorsi contro le sentenze di questo caso che ha fatto cos? tanto scalpore e qual ? stata la visibilit? data dagli organi d'informazione a ci?? Una breve menzione nella pag 229 di Televideo, dove in genere si parla della rissa avvenuta in una partita del campionato del Bangladesh o di Tizio, vecchia gloria del Poggibonsi degli anni 20, che ha preso il raffreddore...

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1081 messaggi

Giovanni dalle Bande Nere ? 11

Si procede con il punto B.7

?7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta?

Come da prassi, gli articoli, anche se, in parte, li conosciamo, ormai.

?Art. 1 Doveri ed obblighi generali

1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealt?, correttezza e probit? in ogni rapporto comunque riferibile all?attivit? sportiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 ? fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.

3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

4. Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle societ? sportive cui ? riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle societ? stesse.?

?Art. 2 Responsabilit? delle persone fisiche e delle societ?

[?]

4. Le societ? rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell?operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati?

?Art. 6 Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.

2. Le societ?, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilit? diretta della societ? ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto ? punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.

4. Se viene accertata la responsabilit? oggettiva o presunta della societ? ai sensi dell'art. 9, comma 3, il fatto ? punito, a seconda della sua gravit?, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).

5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.

6. In caso di pluralit? di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara ? stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica ? stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

7. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con societ? o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che societ? o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..?

Ok, fatto il ?dovere?; avanti con il Tar.

?La difesa della Societ? ha contestato che i comportamenti del sig. Moggi potessero essere ascritti alla Juventus a titolo di responsabilit? diretta, che l?art. 2 c. 4 del C.G.S. prevede solo per ?chi rappresenta? le Societ?, mentre per il comportamento dei dirigenti le Societ? rispondono solo a titolo di responsabilit? oggettiva (e dunque con rilevante riduzione delle sanzioni applicabili). Il sig. Moggi non era amministratore della Societ? e non aveva poteri di rappresentanza della stessa, secondo le previsioni statutarie e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.?

Quindi si contesta che il Direttore Generale non ?rappresenti? la societ? e di conseguenza si sarebbero dovute applicare le sanzioni dovute per responsabilit? oggettiva e non diretta. Vediamo gli argomenti a supporto.

?Le Corti della F.I.G.C. hanno immotivatamente disatteso questi rilievi, decidendo come se la Juventus dovesse rispondere a titolo di responsabilit? diretta, senza farsi carico del problema. La disparit? di trattamento riservata a Juventus appare ancora pi? evidente, considerando la mancata risposta alla domanda a quale titolo la societ? deve rispondere per quanto commesso dal Moggi.?

Mah, diciamo che le Corti della F.I.G.C. hanno fatto di tutto per farci entrare dentro l?Amministratore Delegato : ricordate ? I due dirigenti vanno considerati una cosa sola, alle volte quando agisce l?uno, anche se lo fa ad insaputa dell?altro, ne ha l?avallo, etc. In pratica, sono le colonne portanti della ?cupola??e per cui i solerti giudici sportivi affermano : se c?? dentro l?Amministratore Delegato, allora la responsabilit? ? da considerarsi diretta.

?A conclusione della motivazione circa la sussistenza dell?illecito sportivo, la Corte scrive che ?corretta e consequenziale ? l?affermazione della responsabilit? diretta della societ? rispetto ai fatti per in quali ? stato ritenuto responsabile il suo rappresentante legale dott. Giraudo?

Ecco, infatti?

?Nulla si dice circa il titolo per il quale la societ? dovrebbe rispondere per i fatti ascritti al Moggi, ben diversi da quelli dei quali deve rispondere il dott. Giraudo.?

?ben diversi, si, ma l?ho ricordato prima : per i giudici, agiscono in piena sinergia, dunque?

?Il Moggi, autorizzato a rappresentare la societ? presso le autorit? sportive dal ?censimento? annuale (si tratta si un formulario che le societ? devono restituire alla federazione, indicando le persone autorizzate a trattare in ambito sportivo), non aveva ricevuto dal consiglio di amministrazione alcun mandato a rappresentare la societ?.?

Ragazzi, anche se si stenta a crederci, potrebbe anche essere vero che il Direttore Generale di una squadra non ne sia il ?rappresentante?... Quante volte abbiamo letto che i contratti con i giocatori li firmava il Dottor Giraudo, per esempio ? Certo, comunque, almeno a me sembra una forzatura : il ragionamento pu? filare dal punto di vista formale...

?Sono stati prodotti i verbali del Consiglio: e si ? posto il tema se la responsabilit? diretta ? proprio per le sue caratteristiche di palese illegittimit? ? possa estendersi anche a persona alla quale il consiglio di amministrazione della societ? non ha dato alcun mandato di rappresentanza.?

Vedete ? Formalmente ? cos??

?Non ci sembrava, francamente, una domanda fuori luogo: una corretta applicazione dei precedenti giurisprudenziali delle Corti interne alla F.I.G.C. avrebbe dovuto far rispondere di no.

In pi? occasioni, infatti, la Commissione d?Appello Federale ha precisato che rappresentanza legale e rappresentanza sportiva, ai fini della individuazione della responsabilit? oggettiva delle Societ?, sono concetti coincidenti.?

Ahia, Piero e Cesare di nuovo colti in fallo dai nostri avvocati ?

?La statuizione tornava certo utile al momento di punire coloro i quali, secondo l?id quod plerumque accidit, erano ?Presidenti non censiti? e compivano violazioni del Codice.?

id quod plerumque accidit = Ci? che accade pi? spesso

Non ho idea a chi si riferissero i nostri avvocati con "Presidenti non censiti"

?Ma tale principio, in realt?, ? in linea con l?interpretazione costantemente resa dalla Corte di Cassazione per cui laddove ci si trovi ad applicare norme di propagazione della responsabilit?, e quindi nei delicati temi della responsabilit? indiretta e/o oggettiva, occorre preferire interpretazioni restrittive che non consentano a tale forma di responsabilit? di divenire l?aberrazione della pura e semplice ?responsabilit? per fatto altrui?.?

Ok ? La Cassazione suggerisce che qualora necessiti individuare responsabilit? bisogna preferire interpretazioni restrittive, cio? chi rappresenta legalmente la societ? ne ? il rappresentante e non bisogna cooptare tale responsabilit? da chi ha ruoli anche importanti all?interno della societ?, ma non ne ? il rappresentante legale.

?Perch? proprio di questa responsabilit? si tratta, come appare chiaramente dalla norma dell?art. 2 CGS, che le pone accanto, come forma minore, la responsabilit? obbiettiva.?

Vi ripropongo il comma 4 dell?art. 2 :

?4. Le societ? rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell?operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati?

Non ? chiarissimo questo comma ?

?E se quest?ultima potrebbe apparire giustificata da esigenze repressive, il riferire la responsabilit? di un fatto illecito a chi vi ? estraneo costituisce una vistosa, palese ed inammissibile violazione dei pi? elementari principi di civilt?, prima ancora che di un chiaro principio costituzionale (art. 27).?

RiAhia, Piero e Cesare : i nostri avvocati vi contestano pure la violazione della Costituzione!!!

"Art. 27 della Costituzione Italiana

La responsabilit? penale ? personale.

L'imputato non ? considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit? e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non ? ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra."

?Di questo principio ha cos? scritto la Corte Costituzionale nella sua sentenza 1085/1988: ?Perch? l?art. 27 Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilit? penale sia autenticamente personale, ? indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all?agente stesso (siano cio? investiti dal dolo o dalla colpa) ed ? altres? indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cio? anche soggettivamente disapprovati?.?

?c?? anche una sentenza, come vedete!

?Il principio mette in crisi persino la legittimit? della responsabilit? obbiettiva, che si ha quando ? come precisa l?art. 42, terzo comma, cod. pen. ? vi sia rapporto causale, ma non dolo o colpa; e conferma che, quando manca anche il rapporto causale, non pu? esservi responsabilit?.?

?non avete studiato, Cesare e Piero?!?

"Art. 42 del Codice Penale -Responsabilit? per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.

Responsabilit? obiettiva

Nessuno pu? essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volont?.

Nessuno pu? essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento ? posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa."

Ancora il Tar :

?Si rammenta che questi principi trovano piena applicazione anche nei riguardi dell?illecito amministrativo, in virt? delle disposizioni iniziali e ?di sistema? della L. 689/1981.?

La Legge 689/1981 ? composta da 148 articoli : ve la risparmio...

?Moggi, pacificamente, non aveva la legale rappresentanza della Juventus. Spesso agiva come commerciante in proprio, direttamente o indirettamente tramite la GEA. Non si vede per quale ragione di diritto la Societ? esponente debba essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilit? diretta dei fatti di costui.?

Ecco, questa ? la cosa che di tutto il Tar ho capito meno : cosa si intende con l?affermazione ?commerciante in proprio? con aggravante ?direttamente o indirettamente tramite la GEA? ? Cosa devo capire io ? Che il Direttore anzich? fare gli interessi della Juve faceva quelli della GEA ? Come si fa a fare un?affermazione del genere senza supporto di prove ? Voi ne date una interpretazione diversa ?

Giovanni dalle Bande Nere ? 11 Continua

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?.

3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.

5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.

6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta.

7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta

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Inviato (modificato)
  cccp ha scritto:
Giovanni dalle Bande Nere ? 11

Si procede con il punto B.7

?7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta?

Come da prassi, gli articoli, anche se, in parte, li conosciamo, ormai.

?Art. 1 Doveri ed obblighi generali

1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealt?, correttezza e probit? in ogni rapporto comunque riferibile all?attivit? sportiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 ? fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.

3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

4. Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle societ? sportive cui ? riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle societ? stesse.?

?Art. 2 Responsabilit? delle persone fisiche e delle societ?

[?]

4. Le societ? rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell?operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati?

?Art. 6 Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.

2. Le societ?, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilit? diretta della societ? ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto ? punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.

4. Se viene accertata la responsabilit? oggettiva o presunta della societ? ai sensi dell'art. 9, comma 3, il fatto ? punito, a seconda della sua gravit?, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).

5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.

6. In caso di pluralit? di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara ? stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica ? stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

7. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con societ? o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che societ? o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..?

Ok, fatto il ?dovere?; avanti con il Tar.

?La difesa della Societ? ha contestato che i comportamenti del sig. Moggi potessero essere ascritti alla Juventus a titolo di responsabilit? diretta, che l?art. 2 c. 4 del C.G.S. prevede solo per ?chi rappresenta? le Societ?, mentre per il comportamento dei dirigenti le Societ? rispondono solo a titolo di responsabilit? oggettiva (e dunque con rilevante riduzione delle sanzioni applicabili). Il sig. Moggi non era amministratore della Societ? e non aveva poteri di rappresentanza della stessa, secondo le previsioni statutarie e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.?

Quindi si contesta che il Direttore Generale non ?rappresenti? la societ? e di conseguenza si sarebbero dovute applicare le sanzioni dovute per responsabilit? oggettiva e non diretta. Vediamo gli argomenti a supporto.

?Le Corti della F.I.G.C. hanno immotivatamente disatteso questi rilievi, decidendo come se la Juventus dovesse rispondere a titolo di responsabilit? diretta, senza farsi carico del problema. La disparit? di trattamento riservata a Juventus appare ancora pi? evidente, considerando la mancata risposta alla domanda a quale titolo la societ? deve rispondere per quanto commesso dal Moggi.?

Mah, diciamo che le Corti della F.I.G.C. hanno fatto di tutto per farci entrare dentro l?Amministratore Delegato : ricordate ? I due dirigenti vanno considerati una cosa sola, alle volte quando agisce l?uno, anche se lo fa ad insaputa dell?altro, ne ha l?avallo, etc. In pratica, sono le colonne portanti della ?cupola??e per cui i solerti giudici sportivi affermano : se c?? dentro l?Amministratore Delegato, allora la responsabilit? ? da considerarsi diretta.

?A conclusione della motivazione circa la sussistenza dell?illecito sportivo, la Corte scrive che ?corretta e consequenziale ? l?affermazione della responsabilit? diretta della societ? rispetto ai fatti per in quali ? stato ritenuto responsabile il suo rappresentante legale dott. Giraudo?

Ecco, infatti?

?Nulla si dice circa il titolo per il quale la societ? dovrebbe rispondere per i fatti ascritti al Moggi, ben diversi da quelli dei quali deve rispondere il dott. Giraudo.?

?ben diversi, si, ma l?ho ricordato prima : per i giudici, agiscono in piena sinergia, dunque?

?Il Moggi, autorizzato a rappresentare la societ? presso le autorit? sportive dal ?censimento? annuale (si tratta si un formulario che le societ? devono restituire alla federazione, indicando le persone autorizzate a trattare in ambito sportivo), non aveva ricevuto dal consiglio di amministrazione alcun mandato a rappresentare la societ?.?

Ragazzi, anche se si stenta a crederci, potrebbe anche essere vero che il Direttore Generale di una squadra non ne sia il ?rappresentante?... Quante volte abbiamo letto che i contratti con i giocatori li firmava il Dottor Giraudo, per esempio ? Certo, comunque, almeno a me sembra una forzatura : il ragionamento pu? filare dal punto di vista formale...

?Sono stati prodotti i verbali del Consiglio: e si ? posto il tema se la responsabilit? diretta ? proprio per le sue caratteristiche di palese illegittimit? ? possa estendersi anche a persona alla quale il consiglio di amministrazione della societ? non ha dato alcun mandato di rappresentanza.?

Vedete ? Formalmente ? cos??

?Non ci sembrava, francamente, una domanda fuori luogo: una corretta applicazione dei precedenti giurisprudenziali delle Corti interne alla F.I.G.C. avrebbe dovuto far rispondere di no.

In pi? occasioni, infatti, la Commissione d?Appello Federale ha precisato che rappresentanza legale e rappresentanza sportiva, ai fini della individuazione della responsabilit? oggettiva delle Societ?, sono concetti coincidenti.?

Ahia, Piero e Cesare di nuovo colti in fallo dai nostri avvocati ?

?La statuizione tornava certo utile al momento di punire coloro i quali, secondo l?id quod plerumque accidit, erano ?Presidenti non censiti? e compivano violazioni del Codice.?

id quod plerumque accidit = Ci? che accade pi? spesso

Non ho idea a chi si riferissero i nostri avvocati con "Presidenti non censiti"

?Ma tale principio, in realt?, ? in linea con l?interpretazione costantemente resa dalla Corte di Cassazione per cui laddove ci si trovi ad applicare norme di propagazione della responsabilit?, e quindi nei delicati temi della responsabilit? indiretta e/o oggettiva, occorre preferire interpretazioni restrittive che non consentano a tale forma di responsabilit? di divenire l?aberrazione della pura e semplice ?responsabilit? per fatto altrui?.?

Ok ? La Cassazione suggerisce che qualora necessiti individuare responsabilit? bisogna preferire interpretazioni restrittive, cio? chi rappresenta legalmente la societ? ne ? il rappresentante e non bisogna cooptare tale responsabilit? da chi ha ruoli anche importanti all?interno della societ?, ma non ne ? il rappresentante legale.

?Perch? proprio di questa responsabilit? si tratta, come appare chiaramente dalla norma dell?art. 2 CGS, che le pone accanto, come forma minore, la responsabilit? obbiettiva.?

Vi ripropongo il comma 4 dell?art. 2 :

?4. Le societ? rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell?operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati?

Non ? chiarissimo questo comma ?

?E se quest?ultima potrebbe apparire giustificata da esigenze repressive, il riferire la responsabilit? di un fatto illecito a chi vi ? estraneo costituisce una vistosa, palese ed inammissibile violazione dei pi? elementari principi di civilt?, prima ancora che di un chiaro principio costituzionale (art. 27).?

RiAhia, Piero e Cesare : i nostri avvocati vi contestano pure la violazione della Costituzione!!!

"Art. 27 della Costituzione Italiana

La responsabilit? penale ? personale.

L'imputato non ? considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit? e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non ? ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra."

?Di questo principio ha cos? scritto la Corte Costituzionale nella sua sentenza 1085/1988: ?Perch? l?art. 27 Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilit? penale sia autenticamente personale, ? indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all?agente stesso (siano cio? investiti dal dolo o dalla colpa) ed ? altres? indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cio? anche soggettivamente disapprovati?.?

?c?? anche una sentenza, come vedete!

?Il principio mette in crisi persino la legittimit? della responsabilit? obbiettiva, che si ha quando ? come precisa l?art. 42, terzo comma, cod. pen. ? vi sia rapporto causale, ma non dolo o colpa; e conferma che, quando manca anche il rapporto causale, non pu? esservi responsabilit?.?

?non avete studiato, Cesare e Piero?!?

"Art. 42 del Codice Penale -Responsabilit? per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.

Responsabilit? obiettiva

Nessuno pu? essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volont?.

Nessuno pu? essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento ? posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa."

Ancora il Tar :

?Si rammenta che questi principi trovano piena applicazione anche nei riguardi dell?illecito amministrativo, in virt? delle disposizioni iniziali e ?di sistema? della L. 689/1981.?

La Legge 689/1981 ? composta da 148 articoli : ve la risparmio...

?Moggi, pacificamente, non aveva la legale rappresentanza della Juventus. Spesso agiva come commerciante in proprio, direttamente o indirettamente tramite la GEA. Non si vede per quale ragione di diritto la Societ? esponente debba essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilit? diretta dei fatti di costui.?

Ecco, questa ? la cosa che di tutto il Tar ho capito meno : cosa si intende con l?affermazione ?commerciante in proprio? con aggravante ?direttamente o indirettamente tramite la GEA? ? Cosa devo capire io ? Che il Direttore anzich? fare gli interessi della Juve faceva quelli della GEA ? Come si fa a fare un?affermazione del genere senza supporto di prove ? Voi ne date una interpretazione diversa ?

Giovanni dalle Bande Nere ? 11 Continua

che strano...e' la stessa tesi che sostiene sempre gen, uno dei paladini della societa' (gia' cobolli boys) quando si discute di moggi.... :siffle:

Modificato da agedsigh

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31 messaggi
Inviato (modificato)
  kefeo ha scritto:
hai centraro in pieno il disacorso infatti chiude cos?:

PER FORTUNA siamo nella fase in cui e possibile utilizzare quanto accaduto

solo per cercare di disegnare una normativa che sia piu` attenta alle esigenze

di tutti, anzitutto ai diritti delle persone che inevitabilmente vengono

coinvolte nelle intercettazioni senza entrarci nulla. Questo ulteriore

rischio lo abbiamo corso: infatti, se poteva essere astrattamente legittimo

che una parte dell’intercettazione, che riguardava un arbitro o un direttore

sportivo di una societa`, avesse trovato accesso nel procedimento sportivo

– ma io sostengo che non era possibile – a maggior ragione bisognava tentare

di immaginare un sistema che epurasse l’intercettazione da tutti i riferimenti

a soggetti estranei alla vicenda. Se la tutela della riservatezza e

il diritto alla privacy esistono nell’ordinamento statale, non possono essere

cestinati attraverso un rimbalzo anomalo, dal mio punto di vista, nell’ordinamento

sportivo, di cui bisogna valutare la valenza. Questa e` la panoramica

complessiva.

So di affidarmi ad una persona dall’esperienza illuminata e che e` capace

di immaginare una riflessione che non deve essere autocritica, ma

che deve servire solo per comprendere effettivamente quali sono i limiti

e i confini che devono essere tracciati per evitare il ripetersi di certe situazioni.

fondamentale ? la pubblicazione sui giornali delle intercettazioni.

se questa precede la trasmissione degli atti dalla procura di napoli alla fgci ( mi pare che sia cos? ), si possono fare alcune considerazioni:

- l'avvenuta pubblicazione rende la tutela del segreto inutile, specie di fronte alla richiesta di una istituzione affiliata al coni;

- il discorso regge per? solo in relazione alle intercettazioni pubblicate;

- quindi ? la selezione effettuata dalla stampa che indirizza la procura di napoli sulle intercettazioni da trasmettere;

- con la selezione si d? un quadro distorto della realt?.

domanda fondamentale: la selezione fatta dalla stampa e la pubblicazione sono precedenti all'invio delle trascrizioni delle telefonate dai CC alla procura di napoli ?

le trascrizioni dei CC sono identiche a quelle pubblicate dalla stampa ?

Modificato da clodoveo

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
  cccp ha scritto:
Giovanni dalle Bande Nere ? 11

Si procede con il punto B.7

?7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta?

Quindi si contesta che il Direttore Generale non ?rappresenti? la societ? e di conseguenza si sarebbero dovute applicare le sanzioni dovute per responsabilit? oggettiva e non diretta. Vediamo gli argomenti a supporto.

?Le Corti della F.I.G.C. hanno immotivatamente disatteso questi rilievi, decidendo come se la Juventus dovesse rispondere a titolo di responsabilit? diretta, senza farsi carico del problema. La disparit? di trattamento riservata a Juventus appare ancora pi? evidente, considerando la mancata risposta alla domanda a quale titolo la societ? deve rispondere per quanto commesso dal Moggi.?

?Moggi, pacificamente, non aveva la legale rappresentanza della Juventus. Spesso agiva come commerciante in proprio, direttamente o indirettamente tramite la GEA. Non si vede per quale ragione di diritto la Societ? esponente debba essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilit? diretta dei fatti di costui.?

Ecco, questa ? la cosa che di tutto il Tar ho capito meno : cosa si intende con l?affermazione ?commerciante in proprio? con aggravante ?direttamente o indirettamente tramite la GEA? ? Cosa devo capire io ? Che il Direttore anzich? fare gli interessi della Juve faceva quelli della GEA ? Come si fa a fare un?affermazione del genere senza supporto di prove ? Voi ne date una interpretazione diversa ?

Giovanni dalle Bande Nere ? 11 Continua

In pratica quello che ? stato fatto alla Juventus ? questo: la difesa presenta un documento ufficiale della societ? (di cui ho copia cartacea perch? pubblicato da Tuttosport) per dimostrare che Moggi NON ha potere di firma. La corte risponde che non ? pertinente, ma ? invece pertinente un sondaggiio informale fatto dalla figc tramite un formulario da restituire alla stessa dopo compilazione, formulario nel quale si chiede chi ha la rappresentanza sportiva della societ?: a questa domanda si risponde ovviamente Moggi.

In pratica, per fare il solito esempio da vita quotidiana, ? come se ti arrivasse in casa la GdF e ti chiedesse: hai pagato le tasse? tu nel rispondere affermativamente porgi loro il modello unico e loro ti rispondono: non ? pertinente, noi invece abbiamo fatto un sondaggio dove tu nel 2005 dichiari che le tasse del 2006 le devi ancora pagare (quindi una domanda che non c'entra niente con quella rivolta in sede di sopralluiogo): ti arrestiamo!

Secondo me la difesa imposta il discorso del "commerciante in proprio" perch? in certi punti si paventa la responsabilit? di Moggi anche in questioni della Fiorentina e perch? nelle intercettazioni c'? tanta GEA (ininfluente per la Juventus ma non per Moggi).

  clodoveo ha scritto:
le trascrizioni dei CC sono identiche a quelle pubblicate dalla stampa ?

le pubblicazioni della stampa: il famoso libro nero ? il documento ufficiale e integrale trasmeso dai CC alla procura di Napoli: dall'intestazione alle firme finali.

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Joined: 13-Aug-2006
46 messaggi
  clodoveo ha scritto:
fondamentale ? la pubblicazione sui giornali delle intercettazioni.

se questa precede la trasmissione degli atti dalla procura di napoli alla fgci ( mi pare che sia cos? ), si possono fare alcune considerazioni:

- l'avvenuta pubblicazione rende la tutela del segreto inutile, specie di fronte alla richiesta di una istituzione affiliata al coni;

- il discorso regge per? solo in relazione alle intercettazioni pubblicate;

- quindi ? la selezione effettuata dalla stampa che indirizza la procura di napoli sulle intercettazioni da trasmettere;

- con la selezione si d? un quadro distorto della realt?.

domanda fondamentale: la selezione fatta dalla stampa e la pubblicazione sono precedenti all'invio delle trascrizioni delle telefonate dai CC alla procura di napoli ?

le trascrizioni dei CC sono identiche a quelle pubblicate dalla stampa ?

Ragionamento serio e domande ancora piu serie.A me pero',che non sono del mestiere, ha colpito il fatto che le intercettazioni arrivano a roma senza che nessuno formalmente le chieda e nessuno formalmente le spedisca.

E' proprio cosi',caro clodoveo;l'ha dichiarato al senato borrelli, le ha ritirate lui da privato cittadino (non era ancora stato assunto in figc) pero' nessuno ha preso carta,penna e calamaio ne' per la richiesta ne' per la consegna (risulta dall'audizione di borrelli).

Ora io dico :in federazione c'erano due grandissime teste... d'uovo come rossi e nicoletti ,che da grandi avvocati avranno formalizzato richieste sicuramente piu' importanti,

PERCHE' NON RICHIEDONO PER ISCRITTO GLI ATTI DELLA PROCURA DI NAPOLI?????

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Giovanni dalle Bande Nere ? 12

Punto B.8

?8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Gli articoli 1 e 6 sono ormai stranoti, avanti col Tar, dunque.

?Una parte particolarmente grave e criticabile della decisione della Corte Federale ? quella in cui si sostiene che i medesimi fatti potrebbero essere ritenuti rilevanti ed integrare sia la fattispecie dell?art. 1 C.G.S. (violazione ai doveri di lealt? sportiva) sia dell?art. 6 C.G.S. (illecito sportivo); e che anzi la difesa della Juventus non avrebbe contestato tale possibilit?. La difesa della ricorrente ritiene questa posizione del tutto errata ed illegittima sia sul piano formale che sostanziale.?

Parte gi? affrontata e tristemente nota : somma di art.1 ?integra? l?art.6...

?Nel tentativo di dimostrare che vi possa essere una doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta, la Corte Federale scrive che una condotta antidoverosa pu? essere ?considerata una prima volta atomisticamente in s?, nella prospettiva che essa esprima il valore deontologico di cui all?art. 1 e riguardata cumulativamente ad altre condotte, nell?ottica finalistica che abbia realizzato l?attivit? rivolta all?alterazione delle gare, disciplinata come illecito sportivo dall?art. 6?.?

?atomisticamente?nell?ottica finalistica?

?Chiarisce questa affermazione scrivendo che l?art. 1 prevede una violazione disciplinare a condotta libera; e soggiunge che queste condotte possono costituire mezzi idonei per la realizzazione di altre violazioni, in particolare dell?art. 6, che ?potrebbe essere realizzato con una qualsiasi condotta?.?

Chiarisce?!?

?Conclude scrivendo che ?nessun diaframma ? ragionevole interporre ad una doppia valutazione di rilevanza di una medesima condotta, sussumendola nei binari di un generale disvalore deontologico e, in ottica diversa, concependola come ineliminabile tassello nella realizzazione dell?illecito ex art. 6, senza che ci? si traduca, a differenza di quanto sostenuto dalle difese nel corso della discussione orale, in una (inammissibile) somma algebrica di singole condotte qualificate come antidoverose ex art. 1 e senza che l?operazione valutativa, di cui si dice, determini l?assorbimento di tali condotte nel paradigma dell?illecito sportivo con (insussistente) perdita della loro originaria natura e rilevanza (ed in questo senso va rettificata la motivazione di primo grado, senza effetti quoad poenam, in difetto di appello)?.?

E questa parte, purtroppo, la conosciamo bene?

?La motivazione della decisione ? inutile e sbagliata:?

Tosti i nostri avvocati!!

?inutile, perch? non muove dalla necessaria preventiva dimostrazione della sussistenza, nel caso di specie, delle situazioni tipiche che costituiscono l?illecito sportivo. Occorreva dimostrare che erano state poste in essere condotte idonee a determinare alterazioni dello svolgimento o del risultato delle gare o a conseguire un vantaggio in classifica: ma, dopo aver preso atto che queste condotte non vi erano state, non era certo sufficiente affermare che vi era stato vantaggio in classifica, senza preventivamente rispondere alla domanda: quale vantaggio in classifica era stato conseguito in concreto dalla Juventus e come era stato possibile, nel caso di specie, conseguire tale vantaggio.?

Lo sottolineo : ?quale vantaggio in classifica era stato conseguito in concreto dalla Juventus e come era stato possibile, nel caso di specie, conseguire tale vantaggio.?

?Sbagliata, perch? se un comportamento antidoveroso contribuisce a realizzare un comportamento di maggiore gravit? esso perde inevitabilmente la sua rilevanza, essendo parte di quest?ultimo. Si pensi al caso di lesioni ed omicidio: nessuno penserebbe mai di contestare all?omicida il reato di lesioni. Non esiste un principio della doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta; esiste, invece, il principio che, se una condotta ? gi? di per s? rilevante - realizza una violazione disciplinare maggiore, ? solo quest?ultima che pu? essere ritenuta sussistente. In questa situazione si realizza un passaggio necessario da un minus ad un majus, in quanto risulta offeso, con maggiore gravit?, un medesimo bene.?

Lo sottolineo : ?Non esiste un principio della doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta?

?La dimostrazione dell?errore sta proprio nell?affermazione che le violazioni dell?art. 1 costituiscono ?un ineliminabile tassello strumentale nella realizzazione dell?illecito ex art. 6?: il che ? assolutamente esatto, in quanto, nel caso di specie, sono stati accertati comportamenti antidoverosi dei dirigenti, sussumibili nella fattispecie dell?art. 1. Ma, se si vuole dimostrare la sussistenza di un illecito sportivo solo ed esclusivamente richiamando le violazioni dell?art. 1, si fa soltanto una somma di condotte antidoverose che non diventano mai un illecito, perch? non si realizzano le situazioni tipiche richieste dall?art. 6.?

Lo sottolineo : ?si fa soltanto una somma di condotte antidoverose che non diventano mai un illecito, perch? non si realizzano le situazioni tipiche richieste dall?art. 6.?

?Le quali richiedono, come scrive la stessa sentenza, la esistenza di condotte idonee e causalmente adeguate a realizzare l?alterazione dello svolgimento o del risultato delle gare o a ottenere un vantaggio in classifica.?

Io continuo a pensare che la forzatura sta nell? ?ovvero? del comma 1 dell?art.6. Ve lo ripropongo un attimo :

?1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.?

Le prime due ipotesi sono chiarissime :

1.Atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara

2.Atti diretti ad alterare il risultato di una gara

Ora, l?ovvero sta ad esplicitare queste due eventualit? o si tratta di una terza eventualit? ? Ma se fosse quest?ultimo caso, come sarebbe possibile ottenere un vantaggio in classifica senza che si verifichi una delle prime due eventualit? ? Avete idee ?

Questa la conclusione dei nostri avvocati :

?Ed allora delle due l?una: o si ritiene e si dimostra che le condotte dei dirigenti avevano concretamente queste caratteristiche di idoneit? (una dimostrazione che ? del tutto mancata), ovvero quelle condotte restano mere violazioni dell?art. 1.?

Giovanni dalle Bande Nere ? 12 Continua

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

Nomine dei Giudici : C.U. n.14 e C.U. n.15

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?.

CAF ? Corte Federale anzich? Commissione Disciplinare - CAF

3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Abbreviazione dei tempi di giudizio : C.U. n.12

4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Indebita utilizzazione delle intercettazioni telefoniche

B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.

5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Non sono stati commessi illeciti sportivi

6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta.

Nel 2005/06 non ci sono prove; Zaccone non ?patteggia? la Serie B

7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta

Il Direttore Generale non ? rappresentante legale della societ?

8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta

Somma di art.1 = art.6

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