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cccp

Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Joined: 13-Aug-2006
46 messaggi
scusami, cccp, benissimo l'esposizione del ricorso al TAR integrale e nel dettaglio perch? aiuta a fare capire nello specifico quali norme sono state violate nel processo farsa, per?, nell'ottica del documento che sta raccogliendo Arthur Dent (a peoposito che fine ha fatto) non si crea troppa disproporzione con le altre sezioni (intercettazioni, accuse, sentenze) dele quali abbiamo visto solo (anche se ben estese quelle) le parti principali?

E' solo un appunto in ottica preparazione del documento finale e non vuole ovviamente essere una critica.

una mia personalissima osservazione.E' vero che non c'e' proporzione , ma questa parte del ricorso al Tar e' non solo interessante da leggere ma grandemente istruttiva per i ricorsi che verranno.....I lettori del Forum sono tanti....Continuate cosi'.

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
una mia personalissima osservazione.E' vero che non c'e' proporzione , ma questa parte del ricorso al Tar e' non solo interessante da leggere ma grandemente istruttiva per i ricorsi che verranno.....I lettori del Forum sono tanti....Continuate cosi'.

Bene.

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Joined: 07-Jun-2005
42 messaggi
la fonte prima o poi la troviamo, ma ? chiaro che ? autentico, ci mancherebbe!

Questa la so! .rulez

E' tratta da un'intervista al Tirreno del 16 agosto (o meno probabilmente del 16 luglio).

Che emozione, ? stato il punto di partenza del mio dubitare...

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Joined: 18-Jul-2006
40 messaggi
Questa la so! .rulez

E' tratta da un'intervista al Tirreno del 16 agosto (o meno probabilmente del 16 luglio).

Che emozione, ? stato il punto di partenza del mio dubitare...

la ricordo benissimo anch'io era di agosto

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
Questa la so! .rulez

E' tratta da un'intervista al Tirreno del 16 agosto (o meno probabilmente del 16 luglio).

Che emozione, ? stato il punto di partenza del mio dubitare...

Grazie mille

Questa la so! .rulez

E' tratta da un'intervista al Tirreno del 16 agosto (o meno probabilmente del 16 luglio).

Che emozione, ? stato il punto di partenza del mio dubitare...

Grazie mille: provvedo a modificare il post con la tempestiva segnalazione!

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Joined: 24-Oct-2006
11311 messaggi
Inviato (modificato)

Premetto che sono sempre molto affaccendato e quindi non ho tempo di leggere questo meraviglioso topic.

Per? visto che su questa riva avete preparato il barbecue...

Vi mollo 2 cose che avevo salvato sul pc....

2 bistecche le metto io...

(sperando che non sia gi? stato toccato il tema)

(se ? cos? mi scuso)

LO SCUDETTO REVOCATO?

Visto che noi siamo stati puniti per motivi etici, ricordate mica perch?, per il derby Roma-Lazio del 2005, vennero ritenuti responsabili solo 2 calciatori?

Mi riferisco alla telefonata che Flachi fece a Bazzani per conoscere il risultato in anticipo.

Flachi poi fece una scommessa sul pareggio e pareggio f?.

Per? sia la Roma che la Lazio non li ho visti n? a -40 n? in B. (strano no? .fuck )

Tra le altre partite sospette c'erano anche Sampdoria-Inter e Livorno-Juve...ma solo la seconda ? riemersa l'anno passato.

Mi pare quantomeno strano che i giocatori sapessero e i tecnici no.

Di conseguenza ? sempre strano che i tecnici sapessero e le societ? no.

L'unica certezza ? che il campionato 2005 era gi? stato falsato dalle scommesse e non dalla dirigenza Juventina.

Modificato da CRAZEOLOGY

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
Premetto che sono sempre molto affaccendato e quindi non ho tempo di leggere questo meraviglioso topic.

Per? visto che su questa riva avete preparato il barbecue...

Vi mollo 2 cose che avevo salvato sul pc....

2 bistecche le metto io...

(sperando che non sia gi? stato toccato il tema)

(se ? cos? mi scuso)

LO SCUDETTO REVOCATO?

Visto che noi siamo stati puniti per motivi etici, ricordate mica perch?, per il derby Roma-Lazio del 2005, vennero ritenuti responsabili solo 2 calciatori?

Mi riferisco alla telefonata che Flachi fece a Bazzani per conoscere il risultato in anticipo.

Flachi poi fece una scommessa sul pareggio e pareggio f?.

Per? sia la Roma che la Lazio non li ho visti n? a -40 n? in B. (strano no? .fuck )

Tra le altre partite sospette c'erano anche Sampdoria-Inter e Livorno-Juve...ma solo la seconda ? riemersa l'anno passato.

Mi pare quantomeno strano che i giocatori sapessero e i tecnici no.

Di conseguenza ? sempre strano che i tecnici sapessero e le societ? no.

L'unica certezza ? che il campionato 2005 era gi? stato falsato dalle scommesse e non dalla dirigenza Juventina.

Grazie per il contributo: aggiungiamo queste altre due "perle"... (nota interna per Arthur Dent)

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Joined: 24-Oct-2006
11311 messaggi
Inviato (modificato)

Volevo anche segnalarvi una cosa.

Sul sito dossierinter.com c'? la sezione MONDOJUVE dove nelle prossime settimane metter? "Pareri Celebri" e altro, se vi serve qualche spunto.....

Sulle sentenze per? non c'? niente, altrimenti sarebbe diventato troppo tecnico...

Per? quando c'? qualche articolo carino di rocca o qualche articolo interessante, di solito lo metto l?.

Gli articoli non servono molto, ma se pu? nascere qualche riflessione... ben venga.

dateci un'occhiatina ogni tanto...

(quando avete elaborato il documento per? fatemi avere una copia... ;) )

Modificato da CRAZEOLOGY

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

La Guerra di Piero ? 6

Si continua con le motivazioni. Per facilit? di lettura, ricordo :

?DIRITTO

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli arti. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione dell'art. 3 L. 241/1990.?

Si passa, quindi all?A.2

?2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito".?

Prima di procedere una piccola nota. Dopo aver verificato che gli art.30 c.5, art.31 c.1 e art.32 dello statuto federale citati non c'entravano nulla con la discussione, mi ? venuto qualche dubbio che stessi sbagliando da qualche parte : ebbene, si. Io le norme federali le ho scaricate dal sito della figc, ma non ricordavo, ehm sapevo, che lo statuto ? stato oggetto di modifica e per cui, rispetto agli articoli citati ? "sfasato". Mi dispiace non essermene accorto prima, l'ho dato per scontato. Non ? stato facile procurarsi lo statuto "sincrono" al nostro procedimento e, dopo lunghe ricerche, spero di esserci riuscito. Quanto meno adesso, i richiami mi sembrano pi? logici. Chiedo scusa ancora e, se avete appunti da farmi sugli articoli dello statuto oggetto di precedenti citazioni, fatemeli notare che li ricommentiamo insieme. Chiedo scusa ancora.

Allora, vediamo se manteniamo la logicit? citando i commi.

?ART. 30

Ordinamento della giustizia sportiva

[?]

5. Le Commissioni Disciplinari, nominate per un quadriennio dal Presidente federale di intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio federale, giudicano in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi. Giudicano in primo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Le Commissioni Disciplinari che giudicano in secondo grado per i campionati e le competizioni organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l?attivit? giovanile e scolastica sono costituite presso le rispettive articolazioni organizzative.

[?]?

?ART. 31

Commissione d?appello federale

1. La C.A.F. ? unica ed ha sede in Roma. La Commissione d?appello federale (C.A.F.) ? competente a giudicare, in ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva. Giudica altres? nei procedimenti per revocazione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali. La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.

[?]?

ART. 32

Corte federale

1. La Corte federale, composta dal Presidente e da otto componenti, ? la massima autorit? di garanzia nell?ordinamento della F.I.G.C. e dura in carica un quadriennio.

2. Il Presidente della Corte federale ? eletto dall?Assemblea con le procedure stabilite per il Presidente federale.

3. Gli otto componenti sono nominati, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale a maggioranza qualificata. Al componente pi? anziano nella carica o, in subordine, pi? anziano di et? viene attribuita la qualifica di Vice-Presidente.

4. I Giudici della Corte federale debbono possedere i seguenti requisiti soggettivi: siano magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche o avvocati con venti anni di esercizio.

5. Ogni tesserato od affiliato alla F.I.G.C. pu? ricorrere alla Corte federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell?ordinamento federale.

6. La Corte federale, anche d?ufficio, interpreta le norme statutarie e giudica sulla legittimit? delle altre norme federali, annullando quelle adottate in violazione dello Statuto.

7. La Corte federale giudica in via definitiva, su azione del Procuratore federale, i dirigenti federali ai fini delle incompatibilit?; dirime, anche d?ufficio, i conflitti che insorgano tra organi federali e giudica sulle eccezioni attinenti la regolarit? del loro funzionamento. La Corte federale giudica, in seconda ed ultima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali. La Corte federale giudica altres? sulla sussistenza dei requisiti di eleggibilit? dei candidati alle cariche federali.

8. Il Presidente federale o il Presidente della Corte federale d?ufficio possono promuovere di fronte alla Corte federale eccezione di legittimit? o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall?A.I.A. o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del C.O.N.I. o della legislazione vigente. La stessa potest? compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell?A.I.A. e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

Mi sembra che adesso le citazioni siano pi? che attinenti, per cui presumo con buon grado di certezza di avere in mano lo statuto del 2006. Vi chiedo ancora scusa.

Per quanto mi ricordi la citazione pi? importante allo statuto l'ho fatta rispondendo a cla78 al riguardo della clausola compromissoria. Consentitemi una divagazione per cla78 : non preoccuparti, ho controllato : i due articoli sono uguali, era il 27 ed adesso ? il 30, per cui quello che si ? detto in quella mail resta perfettamente attuale e valido. Ok, andiamo avanti.

Vediamo gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva :

?Art. 25

Commissioni disciplinari

[?]

6. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza nei casi di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, nonch? sulle violazioni dell?art. 27 dello Statuto, dell?art. 1 del presente Codice e su ogni altra violazione per la quale ? previsto deferimento della Procura federale.

[?]?

?Art. 37

Giudizio

1. II giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica ? di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della C.A.F. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di pi? incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale ? determinata dal luogo ove ? stato commesso l'illecito. La competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore; per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza ? determinata dal Presidente federale, salvo il potere di risoluzione dei conflitti da parte della Corte federale.

[?]?

Oohh, qualcosa di serio!! Avete visto cosa hanno pescato i nostri avvocati ? ?Il giudizio per illecito sportivo [?] ? di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della CAF in seconda e ultima istanza?!! Sono andate cos? le cose ? Certo che no : vediamo cosa dicono.

?Tutta la procedura sanzionatoria svolta avanti agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. ? illegittima per essere stata sottratta alla competenza di primo grado spettante, ai sensi delle norme epigrafate, alla Commissione Disciplinare in materia di illeciti disciplinari asseritamente commessi da soggetti non qualificabili come Dirigenti federali e dell'esclusiva competenza funzionale della suddetta Commissione a conoscere delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di eventuali illeciti sportivi (art. 6 C. G. S.).?

Prima di continuare, permettetemi di chiarire perch? i nostri avvocati puntualizzano sulla presenza di Dirigenti Federali. Nel caso, infatti, di presenza di Dirigenti Federali si applica l?art.26 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva :

?Art. 26

Commissione d?Appello Federale

1.[?]

La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.

[?]?

Ok ? Vediamo invece che ne pensano i nostri avvocati :

?La C.A.F. e la Corte Federale hanno ritenuto di assumere la competenza per la presenza, tra gli incolpati, di dirigenti federali, sulla scorta di quanto disposto, in via preventiva, dal Comunicato della F.I.G.C. n. 12 del 15 giugno 2006.?

Abbiamo gi? letto il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario n.12 del 15/06/06 : era quello che modificava, abbreviandoli, i termini procedurali della CAF e della Corte Federale. Quindi, per inferenza, si presume che il Commissario Straordinario ritenga verificata la presenza di Dirigenti Federali e quindi l'applicabilit? del giudizio CAF-Corte Federale. Si ripete che in caso contrario, va applicato l?art.25 comma 6 e quindi in prima istanza la Commissione Disciplinare e in seconda la CAF. Continuiamo :

?Questo modo di procedere e la relativa motivazione sono errati almeno per due ragioni:

a)nessuna disposizione del C.G.S. prevede l'attrazione alla competenza di primo grado della C.A.F. in caso di procedura relativa a clubs e tesserati, ove vi siano anche dirigenti federali tra gli incolpati;?

Anche questa pare essere una osservazione pi? che giusta. Dicono i nostri avvocati : si deve procedere per presunti illeciti sportivi nei confronti di club e tesserati; quindi spetta al duo Disciplinare-CAF il giudizio. Sono per? presenti dei Dirigenti Federali : cosa si fa ? Se fossero da soli, si dovrebbe farli giudicare dal duo CAF-Corte Federale. Ma, giustamente, i nostri avvocati puntualizzano che il processo si fa a club e tesserati e non ci sono norme che dicano : ?se per? sono presenti Dirigenti Federali allora si procede con la CAF-Corte Federale?. E? giusto non vi pare ?

?b) in ogni caso, al momento di apertura del procedimento, non vi erano pi? dirigenti federali tra gli incolpati, essendosi tutti dimessi, per cui veniva comunque meno la ragione di competenza della C.A.F. nei loro confronti.?

?ma, in ogni caso, i Dirigenti Federali coinvolti si sono dimessi prima del procedimento, quindi si applica in pieno l?art.25 comma 6, e cio? il giudizio spetta al duo Commissione Disciplinare e CAF.

?Anche su questo punto, le motivazioni assunte dalla Corte Federale (pag. 55 - 56 della decisione d?appello) non possono essere condivise.?

Allegri, ritorna a parlare il tenero Piero.

Pag. 54 :

?Va, ribadita la competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 1 e 32 comma 7, dello Statuto Federale, nel presente procedimento del plesso giurisdizionale CAF in primo grado - Corte Federale in grado di appello, esattamente ravvisata dai primi giudici, tenuto conto della qualit? soggettiva di dirigenti federali posseduta da numerosi incolpati, che rende applicabili le norme citate.?

Capito come se ne esce Piero ? Poich? numerosi incolpati sono anche Dirigenti Federali, allora si applica la CAF-Corte Federale. Sempre il solito, Piero, non ? vero ?

?Tale qualit? determina, in conformit? al principio della vis actractiva esercitata dall?organo di giustizia sportiva di grado superiore rispetto alle astrattamente ipotizzabili competenze di giudici appartenenti a Leghe di grado inferiore, fissato dagli artt. 37 comma 1, e 28 comma 7, C.G.S., l?effetto di concentrazione dell?intero procedimento nei confronti di tutti gli incolpati nella cognizione del plesso prima indicato.?

E bravo Piero, quando ti piace c?? la vis actractiva, c??! Capito che dice ? Poich? ci sono numerosi Dirigenti Federali, tale qualit? determina che si proceda come se fossero tutti Dirigenti Federali, considerando il giudizio CAF-Corte Federale ?superiore? rispetto al giudizio Commissione Disciplinare-CAF.

Si riprende col Tar per vedere che ne pensano di questo i nostri avvocati.

?Viene infatti, del tutto a sproposito, citata la normativa relativa alla "vis actractiva esercitata dall'organo di giustizia sportiva di grado superiore rispetto alle astrattamente ipotizzabili competenze di giudici appartenenti a Leghe di grado inferiore, fissato dagli artt. 37, comma 1, e 28, comma 7 C.G.S....".?

Visto ? I nostri avvocati sono d?accordo con noi?

?Si tratta, con tutta evidenza, di un principio che non ha nulla a che vedere con il caso in esame: qui non vi era questione di giudici di "Leghe di grado inferiore", ma della ordinaria competenza della Commissione Disciplinare per i giudizi relativi alla disciplina dei clubs e dei tesserati; competenza di natura funzionale, 'che nessuna norma consente e prevede di derogare.?

Ineccepibile!!

?Il C.G.S. prevede solo la competenza della C.A.F. in primo grado nei confronti dei procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali, ma nessuna disposizione prevede e consente la modifica delle competenze statuite per clubs e tesserati;?

Giustissimo!! Ormai ci siamo letti gli articoli, per cui queste cose le sappiamo!!

?? indubbio che una siffatta modifica avrebbe dovuto essere stabilita a livello normativo generale.?

E? esattamente cos? : se si avesse voluto procedere in maniera diversa, occorreva modificare le norme riguardanti il giudizio con provvedimento generale e non?

?Va da s? che tale modifica non pu? essere legittimamente stata determinata dal Comunicato n. 12 del Commissario della F.I.G.C., che non aveva questa volont? e non ne possedeva i requisiti formali e procedurali.?

Va da s?!!!

Da quanto esposto, ragazzi, ci sarebbero state ottime possibilit? di vederci accolto questo ?particolare? : la sentenza era illegittima!!!!!!

Giovanni dalle Bande Nere ? 6 Continua

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito".

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7690 messaggi
Volevo anche segnalarvi una cosa.

Sul sito dossierinter.com c'? la sezione MONDOJUVE dove nelle prossime settimane metter? "Pareri Celebri" e altro, se vi serve qualche spunto.....

Sulle sentenze per? non c'? niente, altrimenti sarebbe diventato troppo tecnico...

Per? quando c'? qualche articolo carino di rocca o qualche articolo interessante, di solito lo metto l?.

Gli articoli non servono molto, ma se pu? nascere qualche riflessione... ben venga.

dateci un'occhiatina ogni tanto...

(quando avete elaborato il documento per? fatemi avere una copia... ;) )

Va benissimo, abbiamo infatti anche pensato di inserire un capitolo tipo "pareri autorevoli", tipo De Biase, Rocca, Cossiga, Biagi appunto e altri....

Alcuni di questi gi? postati nelle pagine addietro.

per quanto riguarda il documento: ci mancherebbe che non lo diamo a chi pi? possiamo, faremo una distribuzione il pi? possibile capillare che, nelle mie idee, vada anche aldil? del forum... ;)

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi

Come promesso, mentre cccp prosegue egregiamente nella disamina del ricorso al TAR, io vado avanti con l'audizione di Borrelli davanti alla commissione del Senato del 16 settembre 2006.

Abbiamo visto che nell'intervento introduttivo, Borrelli ammetteva che l'utilizzo delle iontercettazioni POTEVA essere lecito (con arrampicate varie) mentre, invece, la loro pubblicazione pre processo ? stata fatta in modo del tutto illegale.

A questo punto entra in scena il senatore Manzione con un lunghissimo quanto interessante intervento che poster? in diverse riprese.

La prima parte dell'intervento riguarda la stranezza del modo con il quale si ? giunti alla formulazione della legge che regola i ricorsi al TAR, mentre la seconda parte entra nella caldissima questione dell'acquisizione (e/o non acquisizione) degli atti processuali da parte di Borrelli da parte delle diverse procure coinvolte.

MANZIONE: ........Lei, dottor Borrelli, ha svolto una relazione apparentemente scarna,

ma in realta` corposissima, perche? ha parlato di tutti i problemi fondamentali.

Il primo problema fu introdotto dal decreto-legge poi convertito nella

legge n. 280 del 2003 che, per risolvere un problema specifico (i ricorsi ai

vari TAR pendenti in Italia, che avevano determinato il blocco del campionato

e l?ammissione o la sospensione di una serie di provvedimenti

nei confronti di molte squadre), decise di concedere una deroga alla Federazione

italiana gioco calcio rispetto ai regolamenti, per poter ammettere

in piu` tantissime altre squadre, e cerco` di regolamentare i rapporti fra ordinamento

statale e ordinamento sportivo. Cio` non dovrebbe mai avvenire

per decreto-legge, perche? parliamo di situazioni giuridicamente cosı` complesse

che meriterebbero un approfondimento maggiore; molto spesso, tuttavia,

il legislatore utilizza l?occasione specifica per cercare di risolvere

una serie di problemi. D?altra parte, questo riconoscimento espresso alla

giustizia sportiva circa l?autonomia dell?ordinamento sportivo era la richiesta

piu` forte che veniva fatta. E` strano che il riconoscimento dell?autonomia

dell?ordinamento sportivo avvenga attraverso il riconoscimento di

una deroga alle norme che regolano l?ordinamento sportivo stesso. Questo

sarebbe tutto da spiegare: mi chiedo come mai, se c?e` l?autonomia, dal

soggetto che in qualche modo incarna quell?ordinamento sportivo che pretende

l?autonomia si chieda all?ordinamento statale una deroga per violare

quelle regole. Ma cio` fa parte della storia di questa nostra Repubblica e ci

interessa poco.

.....Quello che ci interessa invece ...e` affrontare e comprendere

una serie di questioni.....

Da quello che mi risulta siamo in presenza di un atto di archiviazione

della procura della Repubblica di Torino del procedimento per frode sportiva

nei confronti della Juventus. Dopo tale archiviazione la suddetta procura

ha trasmesso alla Federazione italiana gioco calcio una serie di atti,

ritenendo che benche? non vi fossero elementi per una valutazione dal

punto di vista della giustizia sostanziale, dell?illecito penale e quant?altro,

potessero esservi comunque delle circostanze da prendere in considerazione.

Subito dopo vi e` stata la pubblicazione su due allegati del settimanale

?L?espresso? di una serie devastante di intercettazioni facenti parte di una

indagine in corso presso la procura della Repubblica di Napoli. Aggiungo

che quest?ultima non aveva ancora emesso neanche un avviso di garanzia,

si era quindi ancora nella fase preliminare delle indagini nell?ambito della

quale il magistrato aveva quindi bisogno di valutare gli elementi che erano

stati acquisiti dalla polizia giudiziaria per decidere contro chi procedere e

che cosa contestare. Tuttavia la pubblicazione sul suddetto settimanale di

questi due corposi volumetti ha determinato una accelerazione anche di

quel procedimento, tanto e` vero che hanno avuto luogo le conferenze

stampa della procura di Napoli e quant?altro. Questo era il secondo versante

della questione.

Il terzo versante riguarda la procura della Repubblica di Roma dove

sappiamo che era in corso un?altra indagine, non ricordo bene se legata

soltanto alla societa` del figlio di Moggi o ad altro, mi sembra comunque

che questi fossero i limiti, perlomeno quelli trapelati all?esterno.

Allora dottor Borrelli, la prima domanda che desidero rivolgere e` la

seguente: si e` in presenza di tre fattispecie diverse, e nello specifico mi

riferisco ad una archiviazione, ad un?istruttoria in corso, nell?ambito della

quale la procura interessata ha messo a disposizione gli atti, e ad un?ulteriore

istruttoria rispetto alla quale a quanto ci risulta la procura compente

ha invece deciso di non mettere a disposizione i relativi atti.

Ebbene, dottor Borrelli, lei puo` confermare queste circostanze e ci puo` aiutare a comprendere per quale ragione siamo di fronte a meccanismi complessivamente

diversi?

Continua - intervento del senatore Manzione.

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
Per Kefeo in particolare:

Da un altro topic in questa sezione riporto una frase scritta ieri su Libero da Moggi: "ormai per? non crede pi? nessuno a Rossi, le sue parole si disperdono nell'aria quasi volessero parafrasare una massima di Goebells: ripetete mille volte una bugia e diverra' una verita'".

E' lui a ispirarsi a te, ? il contrario, avete studiato Storia assieme o cosa? ;)

scusami se non ho risposto prima, ma non so come mai questo tuo intervento l'ho visto solo adesso..

Mi gratifica il fatto che Moggi dica un qualcosa sul quale batto anch'io da tempo (e anche prima di calciopoli), ma penso che sia solo una coincidenza anche se altri su questi forum (prima o dopo di me non lo so) hanno riportato quella frase (qualcuno l'ha messa anche nella firma): se il tuo sospetto ?: Moggi o chi per esso lfrequenta questo forum? io spero di s? e a volte il sospetto viene anche a me.....

PS: peraltro sto preparando l'introduzione e la parte discorsiva del documento che stiamo assemblando (che ovviamente sottoporr? a tutti se sono d'accordo a fare un documento di quel genere) e la conclusione ? proprio su quel tenore.

La voglio anticipare:

Capitolo X: Conclusioni

?Il libro nero del calcio? e le sentenze e tutti i documenti visitati ci dicono n? pi? n? meno di quanto esposto: poco o niente. Ci chiediamo fra noi: abbiamo letto troppo in fretta, abbiamo saltato delle parti, ddobbiamo rileggere; l?abbiamo fatto, l?abbiamo rifatto e sempre la stessa conclusione, ma lo rifaremo, rileggeremo le parti sulle quali siamo andati pi? veloci. Ma siamo certi che non troveremo nient?altro anche perch? se ci fosse qualcosa di grosso lo avrebbero gi? sparato nei titoloni sguaiatamente urlati dagli strilloni - lacch? di regime.

L?unico argomento che riconosciamo essere delicato ? quello delle griglie discusse, ma pu? avere un senso solo se accompagnato da sorteggi truccati e le sentenze stesse diranno che non c?era alcun sorteggio truccato. Ma abbiamo visto che la stessa corte l?ha considerate violazione art.1 (che, come noto, non comporta n? retrocessioni, n? revoche di titoli sportivi).

A proposito delle intercettazioni, le nefandezze esposte dai carabinieri non vedranno, dunque, nessuna conferma da parte della pur ridicola corte sportiva. Ma nonostante questo, la Juventus verr? punita con la revoca di due scudetti e la retrocessione in serie B con 9 punti di penalizzazione.

Niente confermato, dunque, dai vari gradi di giudizio, quindi si dir? abbiamo avuto ragione noi che criticavamo quest?immonda fogna di dossier, comunque.

Al contrario, il dossier e le intercettazioni hanno svolto perfettamente il loro compito che era quello di innescare la canea mediatica, non era importante il loro contenuto che come abbiamo visto era del tutto insignificante, era importante che esistessero e contenessero qualcosa, basta. Non era importante che contenessero fatti: le ammonizioni mirate, le griglie arbitrali imposte da Moggi, i sorteggi truccati, le partite truccate, il controllo di certo mondo giornalistico, la cupola, le prove di De Santis arbitro ?juventino?, etc. Era importante che contenessero qualcosa che gli assomigliasse, qualcosa che permettesse di ricondurre a quelle cose, qualcosa che permettesse di poter urlare quelle menzogne.

Il resto lo hanno fatto i tigg? creando l?OPINIONE PUBBLICA TELEGUIDATA. I cui mentecatti compilatori non hanno fatto altro che scimmiottare quei ragazzini che, in cerca della prima esperienza amorosa, adocchiano una ragazza, ma non avendo il coraggio di dichiararsi non combinano nulla, per? parlandone con gli amici la indicano come loro fidanzatina. Raccontano cio? non quello che ?, ma quello che potrebbe essere, quello che essi vorrebbero che fosse. I primi sono delle innocenti e timide creature che non fanno male a nessuno, i secondi agiscono secondo il loro torbido animo sapendo benissimo quello che fanno, ma infischiandosene della sporcizia della loro coscienza poich? coperta dalle spalle del gag? di turno che per quattro lire compra la loro dignit?.

Poi, a pro ? cesso finito qualcuno dei cortigiani (tale Serio di nome ma non certo di fatto, componente della corte) dir?: ?abbiamo cercato di emettere le sentenze in sintonia con il sentire comune?? PRIMA SI CREA IL SENTIRE COMUNE DOPODICH? LO SI ACCONTENTA. Si chiude il cerchio, la mondezza ? pronta per essere portata in discarica: cala il sipario.

Coloro che hanno ordito questa nefandezza, si badi, non si sono neanche dovuti impegnare, non hanno fatto niente di straordinario, n? di diabolico n? tanto meno di geniale: hanno utilizzato una strategia ben collaudata e di tristissima memoria risalente al periodo pi? nero della storia dell?umanit?; non hanno fatto altro che usare lo slogan di hitleriana memoria ?una non verit? ripetuta mille volte diventa verit?? innalzato a motto da Goebbels, ministro della propaganda durante il regime nazista.

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scusami se non ho risposto prima, ma non so come mai questo tuo intervento l'ho visto solo adesso..

Si figuri...

Mi gratifica il fatto che Moggi dica un qualcosa sul quale batto anch'io da tempo (e anche prima di calciopoli), ma penso che sia solo una coincidenza anche se altri su questi forum (prima o dopo di me non lo so) hanno riportato quella frase (qualcuno l'ha messa anche nella firma): se il tuo sospetto ?: Moggi o chi per esso lfrequenta questo forum? io spero di s? e a volte il sospetto viene anche a me.....

S?, mi ? venuto il sospetto... del resto non ? da escludersi che da lavori come quello che state portando avanti tu e cccp la difesa di Moggi possa trarre qualche spunto... notare un particolare che era sfuggito... non voglio dire che che gli avvocati di Lucianone si presenteranno in aula col .doc di Arthur Dent stampato, sia chiaro, ma si sa, tutto fa brodo...

PS: peraltro sto preparando l'introduzione e la parte discorsiva del documento che stiamo assemblando (che ovviamente sottoporr? a tutti se sono d'accordo a fare un documento di quel genere) e la conclusione ? proprio su quel tenore.

La voglio anticipare:

[...]

Nei contenuti ineccepibile (a tratti ricorda il mio primo intervento in questo topic... (H) ).

Tosto nella forma, a mio modesto avviso quasi troppo: caverei qualche "lacch?", "fogna" e simili... Epiteti meritati, ovviamente, ma che danno l'idea di conclusioni dettate dalla rabbia pi? che da un'analisi attenta come la vostra. L'ironia e il sarcasmo potrebbero tornare utili.

Il tutto col massimo rispetto e ammirazione per ci? che state facendo... ? che ci trattate cos? bene che vien voglia di accampar pretese, ecco... sefz

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... Si chiude il cerchio, la mondezza ? pronta per essere portata in discarica: cala il sipario...

Tanto per far le pulci...

Mondezza per immondizia ? una forma centromeridionale: nella sua principale accezione, paradossalmente, mondezza significa pulizia. Suggerisco immondizia oppure monnezza, che resta regionale e pi? colorito ma non ambiguo.

Comunque ci? che scrivete per me ? vangelo :sisi:

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Capitolo X: Conclusioni

...

Coloro che hanno ordito questa nefandezza, si badi, non si sono neanche dovuti impegnare, non hanno fatto niente di straordinario, n? di diabolico n? tanto meno di geniale: hanno utilizzato una strategia ben collaudata e di tristissima memoria risalente al periodo pi? nero della storia dell?umanit?; non hanno fatto altro che usare lo slogan di hitleriana memoria ?una non verit? ripetuta mille volte diventa verit?? innalzato a motto da Goebbels, ministro della propaganda durante il regime nazista.

Bello tutto il pezzo.Dedicato alla Triade,in particolare a Luciano,e a tutti i tifosi bianconeri che,uniti,hanno imparato ad amare ancora di pi? questa maglia.

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;);)

Si figuri...

S?, mi ? venuto il sospetto... del resto non ? da escludersi che da lavori come quello che state portando avanti tu e cccp la difesa di Moggi possa trarre qualche spunto... notare un particolare che era sfuggito... non voglio dire che che gli avvocati di Lucianone si presenteranno in aula col .doc di Arthur Dent stampato, sia chiaro, ma si sa, tutto fa brodo...

Nei contenuti ineccepibile (a tratti ricorda il mio primo intervento in questo topic... (H) ).

Tosto nella forma, a mio modesto avviso quasi troppo: caverei qualche "lacch?", "fogna" e simili... Epiteti meritati, ovviamente, ma che danno l'idea di conclusioni dettate dalla rabbia pi? che da un'analisi attenta come la vostra. L'ironia e il sarcasmo potrebbero tornare utili.

Il tutto col massimo rispetto e ammirazione per ci? che state facendo... ? che ci trattate cos? bene che vien voglia di accampar pretese, ecco... sefz

il lei mi sembra esagerato, diamoci tranquillamente del tu ;)

Per il resto, ? un abbozzo che in effetti ho tirato gi? ad agosto (quindi altro che rabbia!) e ho postato tal quale senza pensare che dovr? essere ritoccato e rivisto alla luce di come si svilupper? l'andamento del documento: quindi sicuramente limer? molto e, forse aggiunger? e toglier? qualcosa.

...e altrettanto ovvio ? che tutto il doc sar? redatto in collaborazione quindi i suggerimenti non solo sono ben accetti, ma ? bene che ci siano...

Tanto per far le pulci...

Mondezza per immondizia ? una forma centromeridionale: nella sua principale accezione, paradossalmente, mondezza significa pulizia. Suggerisco immondizia oppure monnezza, che resta regionale e pi? colorito ma non ambiguo.

Comunque ci? che scrivete per me ? vangelo :sisi:

....in effetti, sono dell'Italia centrale (Fabriano, Ancona), da bambino sono vissuto al Sud (Potenza) e adesso abito al Nord (Genova) per cui mi sembra giusto che sia uscita fuori un'impropria miscellanea: "monnezza" ? meglio, d? pi? efficaccemente l'idea (peraltro si dice cos? anche nelle Marche)

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Giovanni dalle Bande Nere ? 7

Andiamo avanti con il motivo A.3 Sempre per facilitare la lettura, ricordo :

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito".

Ecco il terzo motivo :

?3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

?Illogicit? e ingiustizia manifesta? ?che bella epigrafe!!

Procediamo col solito metodo.

?ART. 30

Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente federale, dal Consiglio federale o dall?Assemblea agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terziet?, assicurate da specifiche norme. Il codice di giustizia disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici.

2. Le norme relative all?ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal codice di Giustizia Sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall?articolo 27, comma 3.

[?]?

Siccome c?? un richiamo :

?ART. 27

Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria

1. I tesserati, le societ? affiliate, e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attivit? di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l?ordinamento Federale, hanno l?obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.

[?]

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la Federazione, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione conciliativa e arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali.

Non sono soggette a procedimento di conciliazione o arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria e, fermo restando il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell?art. 12 dello Statuto C.O.N.I., non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti:

a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni;

b) la squalifica del campo;

c) penalizzazioni di classifica.

[?]?

Infine, l?art.7 dello Statuto del CONI : ? molto lungo non voglio appesantire oltre il dovuto. Presume che i nostri avvocati facessero riferimento al comma 5 lettera l :

?Art.7

[?]

l) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l?attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformit?, alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche;

[?]?

Ok, esaurite le premesse, parola agli avvocati :

?Con il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 12 in data 15 giugno 2006, sono stati abbreviati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo; nella specie tali termini sono stati praticamente e irragionevolmente dimezzati, con provvedimento reso quando era gi? avviato l'iter della procedura di indagine e volta all'applicazione delle sanzioni; e ci? nonostante la natura della controversia, la sua complessit?, il numero di parti coinvolte, gli interessi in gioco, etc. richiedessero maggiore approfondimento e tempo rispetto ai termini ordinari (che si sarebbero dovuti quindi allungare e non abbreviare).?

Giustamente si nota che i tempi andavano allungati e non dimezzati, data la complessit? della controversia.

?La riduzione dei termini ? stata approvata dal Commissario Straordinario richiamando l'art. 29 c. 11 del C.G.S.;?

Come al solito :

?Art. 29

Reclami di parte e ricorsi di Organi federali

[?]

11. II Presidente federale ha facolt? di stabilire modalit? procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi di giustizia sportiva ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una pi? sollecita conclusione dei procedimenti.

[?]?

Parrebbe lecito da parte del Presidente Federale fare queste scelte. Cosa dicono gli avvocati ?

?questa disposizione - che di per s? risulta sospettabile di illegittimit? alla luce delle norme dello Statuto della F.I.G.C. sulla giustizia sportiva, che caratterizzano il C.G.S. come una norma federale, di spettanza dell'organo assembleare - ? stata per di pi?, illegittimamente applicata nel caso di specie:?

Perch? gli avvocati dicono che la disposizione della riduzione dei tempi ? sospettabile di illegittimit? alla luce delle norme dello Statuto ? Io credo che si riferissero a :

?ART. 30

Ordinamento della giustizia sportiva

[?]

2. Le norme relative all?ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa.

[?]?

Vi sembra che il provvedimento preso con il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario n.12 del 15/06/06 rispetti questa norma ?

Avanti con i motivi di illegittimit? nel caso di specie, stando ai nostri avvocati :

?-non ? stata previamente comunicata n? agli Organi di giustizia n? alle parti, come imposto dalla norma stessa;?

E anche questo ? innegabile : a qualcuno risulta, invece, che l?intenzione di dimezzare i tempi di giudizio sia stata preventivamente comunicata, come, d?altro canto, si dovrebbe fare, stando alle raccomandazioni della stessa norma. Inoltre :

?-non ? stata motivata con riguardo alle ragioni astrattamente indicate dalla norma;?

In effetti rileggendo il C.U. n. 12?

?Il Commissario Straordinario, ai sensi dell?art 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce modalit? procedurali particolari e abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo da celebrarsi in prima istanza innanzi alla Commissione di Appello Federale e in seconda istanza innanzi alla Corte Federale, ai sensi dello Statuto Federale e delle disposizioni del Codice di Giustizia sportiva.?

?il caro Commissario Straordinario, come vedete, non fa alcun riferimento n? al processo in corso n? tanto meno alle urgenze imcombenti. Non si evince, dunque, nessuna motivazione per la quale ? stato adottato tale provvedimento, anzi si capisce che da adesso in poi i tempi dei due gradi di giudizio citati, CAF e Corte Federale, sono questi. Ma allora hanno ragionissima i nostri avvocati che, gi? prima, avevano notato che un provvedimento del genere non pu? essere affidato ad una ?circolare? ma andava approvato con ben altro iter.

L?ultimo motivo di illegittimit? :

?-ha fatto riferimento a procedimenti per illecito "da celebrarsi", quando ancora si era nella fase delle indagini da parte dell'Ufficio Indagini, con ci? indebitamente anticipando e condizionando l'esito delle indagini stesse e dell'attivit? del Procuratore Federale.?

Mah, sinceramente non so se il milite Palazzi sia stato influenzato dal suo sodale Rossi Guido a seguito di tale provvedimento : come ampiamente letto, dimostrato e riconosciuto il rigido Palazzi ? stato il primo della serie ad aver seguito pedissequamente quanto raccolto ( ?e commentato? ) dall?arma.

Giovanni dalle Bande Nere ? 7 Continua

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?.

3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

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Giovanni dalle Bande Nere ? 7

...non c'? che dire un rito ad hoc, a termini di legge: l'unico problema che questi sono stati variati in corso d'opera...

E' come se (a me si sar? capito, piacciono gli esempi che riconducono al banale)cominciassimo a giocare a scopa dove si sa che vincono gli ori e il settebello e quando, a met? partita mi rendo conto che io ho pi? bastoni, decido che, no, sono i bastoni a vincere.

Una bella lezione di democrazia!!!

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Continuiamo con l'esposizione di Manzione in commissione parlamentare in audizione a Borrelli.

Sintesi delle precedenti puntate:

1. Intervento introduttivo di Borrelli ne corso del quale il procuratore federale afferma che la liceit? dell'utilizzo delle intercettazioni pu? essere discussa (ma lui considera lecita ovviamente) e che invece la loro pubblicazione preventiva ? illegale

2. prima parte dell'intervento del senatore Manzione nella quale il politico sottolinea la stranezza procedurale dell'ottenimento della legge sul TAR e entra nel dettaglio della trasmissione e/o non trasmissione degli atti da parte delle diverse procure coinvolte.

Terza puntata.

Continua Manzione

"...Infatti, se e` vero che la legge sulla frode sportiva (la citata legge n.

401 del 1989) al comma 3 dell?articolo 2 prevede la possibilita` di richiedere

copia degli atti del procedimento penale ma siamo in un ambito discrezionale,

quindi e` possibile richiedere ed e` altrettanto possibile concedere,

ma in tal senso non e` previsto alcun obbligo. A fronte di cio` COME SI

SPIEGA ALLORA IL FATTO CHE RISPETTO A SITUAZIONI PARZIALMENTE DIVERSE ED IN

PARTE COINCIDENTI, mi riferisco a quelle di competenza rispettivamente delle

procure di Roma e Napoli, e del tutto diverse, quelle trattate dalla procura

di Torino, SI SIANO AVUTE RISPOSTE COMPLETAMENTE DIVERSE, per lo meno da

quanto ci risulta. Questo serve anche a far comprendere che ci stiamo riferendo

ad una normativa obiettivamente non chiara. La norma prevista

all?articolo 2 della legge n. 401 sostanzialmente non era stata mai utilizzata,

perlomeno non in maniera cosı` vistosa posto che a mio avviso essa

nasceva in collegamento diretto alla materia della frode sportiva; ripeto,

tale norma scaturisce da quella esigenza proprio perche? quando il legislatore

la valuta si rende conto che e` necessario un interscambio onde consentire

in qualche modo la valutazione delle prove raccolte per altre finalita`.

QUINDI SULLA CORRETTEZZA DELLA VICENDA A MIO AVVISO C?E` MOLTO DA DISCUTERE.

Le pongo pero` un?ulteriore questione. Lei, dottor Borrelli, ha affermato

che nei vari gradi della giustizia sportiva nessuno ha contestato l?autenticita`

delle intercettazioni, tant?e` che alcuni invitavano ad ascoltare

bene e a considerare le pause sottolineando come si fosse in presenza

di un atteggiamento guascone, ossia quello di chi vuole esibire cose che

non ha e di chi vuole ?millantare?, e quindi non di chi gestisce e domina.

Ora IL PROBLEMA SECONDO ME NON E` QUELLO DI COMPRENDERE BENE QUELLO CHE

SI DICE, MA DI SAPERE RISPETTO A QUALE GAMMA E IN QUALE PANORAMA DI INTERCETTAZIONI

VIENE ESTRAPOLATO SOLO UN DETERMINATO CONTESTO. Nella disciplina

ordinaria abbiamo dei problemi a ragionare della tutela della riservatezza

perche? rispetto a tutto il materiale fatto oggetto di intercettazioni non

e` possibile immaginare una selezione terza; questo proprio perche? c?e` il

diritto delle parti che ? laddove non lo faccia il pubblico ministero ? potrebbero

rinvenire un interesse magari per la difesa ad utilizzare quelle intercettazioni

che per il pubblico ministero sono del tutto neutre. La grande

difficolta` che riscontriamo e` appunto questa. Tant?e` che la possibilita` di

filtro prevista dall?articolo 268 del codice di procedura penale e` assegnata

al GIP, il quale in contraddittorio, sulla base della richiesta delle parti che

quindi hanno contezza di tutto il ?magma intercettativo? ? mi si passi l?espressione

? puo` al riguardo valutare. CIO` SIGNIFICA CHE UNA CORRETTA DIFESA

NASCE LADDOVE TUTTA LA GAMMA DEGLI ELEMENTI VIENE MESSA A DISPOSIZIONE E

QUINDI COME IL PUBBLICO MINISTERO PUO` DECIDERE QUALE ELEMENTO SERVA A

RAFFORZARE L?IPOTESI ACCUSATORIA, COSI` IL DIFENSORE PUO` STABILIRE QUALE ELEMENTO SIA UTILE A CONFUTARLA"

...continua

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Joined: 13-Aug-2006
46 messaggi
Continuiamo con l'esposizione di Manzione in commissione parlamentare in audizione a Borrelli.

....

Ora IL PROBLEMA SECONDO ME NON E` QUELLO DI COMPRENDERE BENE QUELLO CHE

SI DICE, MA DI SAPERE RISPETTO A QUALE GAMMA E IN QUALE PANORAMA DI INTERCETTAZIONI VIENE ESTRAPOLATO SOLO UN DETERMINATO CONTESTO.

...continua

Manzione dimostra di aver capito molte cose....Secondo me vuol capire quanto borrelli e' "dentro" farsopoli.

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11311 messaggi

lo metto qui cos? non va perso.

Calcio, Sacchi: "Moggi? Un capro espiatorio"

ROMA - Secondo Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan ed ex ct dell'Italia vicecampione del mondo a Usa 1994, Luciano Moggi e' stato solo "un capro espiatorio" nello scandalo intercettazioni che, la scorsa estate, ha scosso il mondo del calcio. "L'allontanamento di Moggi un bene? No, e' stato un capro espiatorio", ha dichiarato Sacchi a Radio Radio Tv. "C'e' stato un ambiente con connivenze e collusioni e in Italia c'e' stata una cultura sportiva che non ci ha permesso di saper perdere", ha proseguito l'ex tecnico di Fusignano. "Abbiamo avuto tre organi giudicanti e tutti e tre si sono espressi in un modo diverso dall'altro: o era sbagliata la prima sentenza, o la seconda o la terza". (Agr)

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Joined: 07-Jun-2005
42 messaggi
Inviato (modificato)

Dal post di un altro utente, un interessante rimando a Battiato.

So che non centra molto, prendetelo come un modo per riportare il topic in prima pagina, dove merita di stare.

Povera patria! Schiacciata dagli abusi del potere

di gente infame, che non sa cos'? il pudore,

si credono potenti e gli va bene quello che fanno;

e tutto gli appartiene.

Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni!

Questo paese ? devastato dal dolore...

ma non vi danno un po' di dispiacere

quei corpi in terra senza pi? calore?

Non cambier?, non cambier?

no cambier?, forse cambier?.

Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali?

Nel fango affonda lo stivale dei maiali.

Me ne vergogno un poco, e mi fa male

vedere un uomo come un animale.

Non cambier?, non cambier?

s? che cambier?, vedrai che cambier?.

Voglio sperare che il mondo torni a quote pi? normali

che possa contemplare il cielo e i fiori,

che non si parli pi? di dittature

se avremo ancora un po' da vivere...

La primavera intanto tarda ad arrivare.

Modificato da Rui Barros

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Giovanni dalle Bande Nere ? 7

...

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?.

3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Io non so se il ricorso entri poi anche nel merito del processo vero e proprio e delle sentenze (me lo auguro,perch? sono curiosa di sapere il parere dei nostri avvocati...),ma mi sembra che gi? questi motivi di ricorso sarebbero stati pi? che sufficienti!

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Io non so se il ricorso entri poi anche nel merito del processo vero e proprio e delle sentenze (me lo auguro,perch? sono curiosa di sapere il parere dei nostri avvocati...),ma mi sembra che gi? questi motivi di ricorso sarebbero stati pi? che sufficienti!

...ci entra eccome; i 13 punti attravesro i quali si sviluppa il ricorso (espressi in termini per noi poveri mortali che non ci cibiamo di fini disquisizioni su fantomatici tasselli che non fanno somme), e che cccp sta egregiamente esaminando uno ad uno sono i seguenti (non anticipo nulla perch? li avevo gi? postati a suo tempo, nota interno per cccp ;) )

1. Il giudice ? stato nominato in maniera illegittima quando il procedimentov era gi? in corso

2. C'? un errore procedurale perch? si ? cominciato dal secondo grado della GS (CAF)

3. Non si ? dato sapzio alla voce delle difese e non c'? stato contraddittorio

4. Le intercettazioni non si potevano utilizzare

5. Si parla di un unico illecito ma tanti art. 1 non fanno un art. 6

6. C'? incongruenza sul fatto che nessun arbitro sia stato condannato (diverso metro di giudizio) e le decisioni sulla Fiorentina sono illogiche se confrontate con quelle della Juventus

7. Moggi non era rappresentante legale come risulta da documento presentato agli atti ma non preso in considerazione dalla corte

8. Illogicit? e ingiustizia manifesta nel discorso di sandulli sugli "ineliminabili tasselli strumentali", considerato come concetto inutile e sbagliato

9. In interviste rilasciate ancora "a caldo" la corte ha ammesso di aver subito pressioni mediatiche

10. Sono state inflitte una serie di sanzioni immotivate e troppe rispetto ai reati contestati: si identificano due campionati di competenza per un'unico presunto illecito

11. Mix sanzionatorio immotivato e recante danni economici ingentissimi

12. Legge europea prevede un massimo del 10% del fatturato come pena

13. Elenco danni che supera di gran lunga il 10%

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Giovanni dalle Bande Nere ? 8

Solito riepilogo :

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?.

3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Si procede con A.4

?4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Ancora una volta : ?Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

Il metodo non cambia.

?Art. 3 Costituzione Italiana

Tutti i cittadini hanno pari dignit? sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

? compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert? e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.?

?Art. 15 Costituzione Italiana

La libert? e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione pu? avvenire soltanto per atto motivato dell'autorit? giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.?

Sempre molto belli gli articoli della Costituzione, non trovate ? Peccato che vengano applicati raramente....

L?art.30 dello Statuto della FIGC ormai lo conosciamo a memoria. Ne ripropongo i primi due commi che ritengo siano i pi? attinenti.

?ART. 30

Ordinamento della giustizia sportiva

1.Gli Organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente federale, dal Consiglio federale o dall?Assemblea agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terziet?, assicurate da specifiche norme. Il codice di giustizia disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici.

2.Le norme relative all?ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal codice di Giustizia Sportiva.

Restano ferme le ipotesi previste dall?articolo 27, comma 3.

[?]?

Passiamo agli avvocati.

?Si deve censurare l'indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare sportivo di intercettazioni telefoniche acquisite in (e relative a) altro procedimento.?

Ma assolutamente si!

?Questa modalit? costituisce una grave violazione delle garanzie costituzionali di cui alle norme epigrafate, in quanto la limitazione alla segretezza delle comunicazioni personali, prevista dalla Costituzione (art. 15 c. 2) solo a seguito di una previsione di legge, nell'ambito esclusivo dei procedimenti penali e sulla base di ipotesi e guarentigie specifiche, viene qui utilizzata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e senza alcuna copertura legislativa.?

Ma riassolutamente si! Povera Costituzione, calpestata continuamente!!

?In questo senso, risulta assolutamente incongrua la parte della decisione della Corte Federale (pag. 56) in cui si afferma che le intercettazioni sarebbero legittimamente acquisibili ed utilizzabili in quanto "atti dei procedimenti penali ai sensi dell'art.2 c. 3 della L. 401/ 1989.?

A rieccolo, Pierino : andiamo a vedere cosa riferisce a pag. 56

?Merita, altres?, piena adesione l?argomentata posizione assunta dai primi giudici in relazione alle questioni diffusamente sollevate dalle difese degli incolpati in primo grado e reiterate nei gravami, della inutilizzabilit?, nei procedimenti per illecito sportivo, delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche rientranti negli atti dei procedimenti penali che qui rilevano ed acquisite ai sensi dell?art. 2, comma 3, della legge 401/1989.?

Se merita cos? tanta adesione, forse ? il caso che ce lo leggiamo anche noi l?art.2 della Legge 401/89

?Art.2 Legge 401/89 Non influenza del procedimento penale

1.L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare n? su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

2.L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.?

...il divieto di pubblicazione...ma mica ? stata la federazione a far pubblicare gli atti, giusto?

Non divaghiamo, stavamo parlando di altro...

?Di assorbente rilievo appare a questa Corte l?osservazione che nella prospettiva motivazionale adottata dalla CAF, le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali non vengano generalmente in rilievo quali prove in s? degli addebiti rivolti ai deferiti, ma come mera circostanza storica ? non disconosciuta nella sua esistenza, n? nel suo oggetto, n? nella sua veridicit?, dagli incolpati ? suscettibili di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con gli altri elementi probatori acquisiti, in una parola di valutazione di merito.?

Come si fa a tradurre in italiano : le intercettazioni non sono prove in s? degli addebiti rivolti ai deferiti ma mera circostanza storica; in quanto tale, sono suscettibili di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con le altre prove acquisite, in una parola di valutazione di merito.

Provo a tradurre : poich? di altre prove ce ne sono veramente poche, le intercettazioni, di per s? non prove, lo diventano a seguito delle ?nostre? interpretazioni.

?Ma se anche, e per semplice completezza argomentativa, si volesse dibattere nel presente grado di giudizio della legittima utilizzazione delle intercettazioni in parola sarebbe agevole il rilievo che il nostro ordinamento costituzionale contempla una significativa limitazione al generale divieto di violare la libert? e segretezza di ogni forma di comunicazione attraverso la previsione all?art. 15, secondo comma, che la limitazione avvenga, come nel caso di specie, attraverso atto motivato dell?autorit? giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, la cui concreta ricorrenza ? e la tensione al fine di soddisfare l?interesse pubblico primario alla repressione dei reati ? ha, per costante giurisprudenza (adeguatamente citata nella decisione impugnata) dei Giudici della legittimit? delle leggi, esonerato da dubbi di illegittimit? la normativa processual penalistica nonch? le disposizioni rivolte alla tutela dei valori dello sport (ci? che ha consentito, con altrettanto carattere di costanza, ai giudici sportivi di utilizzare il mezzo in parola: cfr. di recente, la decisione della CAF di cui al C.U. n. 6/C della stagione 2005/2006).?

Il simpatico Piero nota l?esistenza dell?Art.15 della Costituzione con ci? che ne deriva. Ma, ovviamente, ? possibile utilizzare come prove anche le intercettazioni previa presenza, chiaramente, di atto motivato dell?autorit? giudiziaria con la presenza delle garanzie previste dalla legge. E si ritorna al punto di partenza : si presume che la Procura di Napoli, fermo restando le garanzie previste dalla legge, ha autorizzato le intercettazioni telefoniche. E fin qua?la procura non ha ancora chiuso l?indagine, non ha fatto rinvii a giudizio, ma grazie a suoi atti processuali si ? potuto condannare ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva. Pu? essere un grave precedente : se la Procura riconoscer? colpevoli e condanner? tutti, tutto bene. Cosa potr? succedere in caso contrario ? O dobbiamo sempre rifarci ai tempi biblici della magistratura italiana che consentiranno di stendere un velo pietoso sulla vicenda facendo scivolare tutto nel dimenticatoio ? Quanto avvenuto la scorsa estate mi risulta essere raro : generalmente la Giustizia Sportiva attende paziente le conclusioni della Giustizia Ordinaria, quindi ne chiede gli atti e procede ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva. Perch? questa volta ? avvenuto il contrario ? Quanto riportato da Kefeo sull?audizione di Borrelli alla Commissione Giustizia del Senato ci dice anche che il rapporto fra questi due ordinamenti dovrebbe essere disciplinato in modo chiaro e netto. Altrimenti, questo modo di procedere si presta a facili interpretazioni?.

Avanti, Piero.

?Proprio il carattere strumentale al perseguimento di scopi costituzionalmente congrui consente, ad avviso della Corte ed in perfetta simmetria con la decisione impugnata, di ritenere privo di decisivit? il riferimento effettuato da alcune difese alla normativa racchiusa nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell?Uomo del 1950, tenuto conto che il relativo art. 8 espressamente coordina la tutela del valore della riservatezza con quella, altrettanto essenziale in una societ? democratica, della repressione dei fatti illeciti penalmente rilevanti.?

A Piero sembra eccessivo il richiamo alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell?Uomo. Non gli sembra eccessivo per? utilizzare prove raccolte per altro procedimento, tra l?altro di altro ordinamento, autorizzate per quel procedimento ed acquisirle per essere valutate in altro procedimento, tra l?altro di altro ordinamento. Nella Giustizia Ordinaria questo non si pu? fare : ? inutile che Piero si arrotola. Volete una prova di questo : andate a vedere cosa risponde il GIP di Torino all?esimio Guar? quando gli fa richiesta di continuare le intercettazioni sul Direttore e sull?Amministratore Delegato : gli risponde che non si pu? fare, non pu? autorizzare intercettazioni per motivi non attinenti alla natura dell?indagine. D?altro canto lo dice lo stesso Piero : le intercettazioni telefoniche possono essere raccolte e portate come prove se autorizzate da atto giudiziario autorizzato dall?autorit? giudiziaria, ma fermo restando le garanzie stabilite dalla legge. Lui, Piero, lo sa bene. Ma sa anche che il procedimento di Giustizia Sportiva non ? il procedimento di Giustizia Ordinaria per cui pu? fare ci? che vuole : le intercettazioni non sono prove ma lo diventano se le interpreto io; acquisire intercettazioni telefoniche da altro processo non ? legittimo, ma io lo posso fare ?al fine di soddisfare l?interesse pubblico primario alla repressione dei reati?.

Torniamo al Tar e vediamo che ne pensano gli avvocati :

?La circostanza che le intercettazioni, in quanto facenti parte del fascicolo penale, siano acquisibili non dimostra infatti che siano utilizzabili, al di fuori delle garanzie stabilite dal processo penale. Tant'? vero che l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche ? prevista solo per specifici reati, non potendo essere applicato al di fuori di questa previsione:?

Ma lo sa, Piero lo sa. Comunque, vediamo cosa dicono gli avvocati.

?In ordine alla inutilizzabilit? delle intercettazioni in ambito di procedimento disciplinare, cfr. Cass. SS.UU., 12 giugno 1998 n. 5895.

A ci? si devono aggiungere altre considerazioni altrettanto importanti, nel senso della parzialit? ed inattendibilit? dell'attivit? di indagine e giudizio da parte degli organi della F.I.G.C.:?

C?? una sentenza della Cassazione, prima di tutto. E poi :

?a)le intercettazioni ritenute rilevanti sono state solo una minima parte di quelle disponibili;?

?L?innocenza del mio assistito ? nelle altre 99.960 intercettazioni? Ricordate tutti chi lo ha detto, giusto ?

?b)di fatto, ? stata impedita qualsiasi possibilit? di valutare i comportamenti dei soggetti indagati nel loro complesso, posto che non ? stato dato ingresso alle altre intercettazioni, n? ad altri mezzi di prova;?

Questo ? verissimo : posto che bisognava sbrigarsi perch? il campionato doveva cominciare ( C.U. n.12 del 15/06/06 ), si sono prese solo se intercettazioni che interessavano, le si ? ulteriormente stralciate, non le si ? supportate con altre prove, et voil? il giochino ? fatto : se vogliamo assolvere qualcuno basta interpretare in un certo modo; se vogliamo incolpare qualcuno basta interpretare in altro modo; se poi gli imputati ti chiedono la pena, non fanno altro che facilitare il compito peraltro piuttosto semplice da svolgere.

?c) si ? dunque operato un giudizio sulla base di una "scelta" unilaterale e parziale dei mezzi di prova, proponendo alle corti della F.I.G.C. una "verit?" gi? preconfezionata sulla base di un preciso indirizzo in base al quale sono state scelte le prove conformi, ed escluse quelle non conformi alla tesi accusatoria.?

Siamo in sincronia con i nostri avvocati?

?In questo senso, risulta comprensibile la preoccupazione della Corte Federale di "sminuire" la portata e il valore delle intercettazioni ai fini della decisione (a pag. 56, le stesse vengono definite "mera circostanza storica", che non acquisirebbe "rilievo quali prove in s? degli addebiti rivolti ai deferiti... " ).?

A me non era sembrato che Piero ?sminuisse? la portata delle intercettazioni telefoniche poich? fa il classico ragionamento italiano : ?si, per??? Voglio dire : ? vero che riconosce che le intercettazioni telefoniche sono mera circostanza storica che non acquisirebbero rilievo quali prove in s?; ma ? anche vero che arzigogola argomentando che diventano prove a seguito delle ?sue? interpretazioni.

?La motivazione ? palesemente contraddittoria, poich? di fatto le intercettazioni hanno rappresentato l'unico elemento probatorio assunto e la stessa sentenza d'appello afferma di avere inteso valutare "nel merito" i contenuti delle intercettazioni, assumendole appieno come elemento probatorio essenziale.?

Appunto!!

Giovanni dalle Bande Nere ? 8 Continua

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?.

3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?

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