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Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi
Da come l'hai messa adesso sembra invece che Paparesta fosse effettivamente succube di Moggi e Giraudo...

Non starai mica cedendo al lato oscuro della forza, piccolo Jedi? ;)

Come sempre, ringrazio per le annotazioni. Vedo che l'episodio di Reggina-Juventus ? molto sentito, forse perch? nell'immaginario collettivo c'? il "sequestro di persona" di Paparesta. In ogni caso, ricordate che per questo episodio ci viene contestato l'art.1, la mancanza di lealt?, mentre per Paparesta e Ingargiola vale l'art.6 : no, non l'illecito sportivo, ma la mancanza di denuncia del fatto.

Vediamo cosa dice il bel Gianluca al fustigatore Borrelli :

"ADR Quando ho compilato il referto, ho ritenuto di non scrivere nulla dell'accaduto in quanto, in definitiva, ci saremmo complicati di pi? la vita per episodi che avrebbero comportato, al massimo, una multa nei loro confronti ma senza alcuna incidenza sul prosieguo del campionato e che valutai come frutto di eccessivo nervosismo dei dirigenti. Allora concordai con i miei colleghi di evitare di scrivere, assumendomi comunque in prima persona tale responsabilit?."

Ok ? Allora, Paparesta vuole lasciare cadere la cosa perch? pensa che "ci saremmo complicati di pi? la vita". Cosa succede, dopo ?

"La sera stessa, per? ero pentito di questa decisione perch? mi sembrava di aver ceduto a loro che erano stati molto aggressivi non tanto nei miei confronti, quanto nei confronti degli assistenti."

Abbiamo gi? visto che il Direttore si rivolge a brutto muso soprattutto a Copelli, quindi apostrofa Di Mauro. A rimproverare Paparesta ci pensa l'Amministratore Delegato. Andiamo avanti.

"Le mie titubanze erano soprattutto per il prosieguo della mia carriera, perch? nel momento in cui si fosse presentato un episodio sfavorevole alla Juventus, loro stessi si sarebbero potuti sentire legittimati a ripetere il comportamento."

Se anche ci fosse stato un altro sfogo del genere, ne avrebbe inficiato la carriera ?

"Tanto ? vero che speravo di incontrare, al mattino dopo, la Juventus in aeroporto a Reggio Calabria per chiarire l'accaduto e per stigmatizzare l'accaduto nello spogliatoio"

Visto che ci siamo, chi pu? rispondere a queste due domandine ?

1.La Juve quando faceva le trasferte di Coppa tornava nella notte e a Reggio Calabria pernottava ?

2.Bari non ? molto distante da Reggio Calabria : anche Paparesta resta affascinato dal pi? bel chilometro d'Italia ?

E ora la famosa telefonata fra Paparesta e il Direttore :

"Pronto? (fonia interlocutore non disponibile ) ...ma che hai pure il coraggio di chiamarmi ? (fonia interlocutore non disponibile ) ... a Gianl?, stavolta guarda ? l'ultima volta, guarda, mi dispiace non... (fonia interlocutore non disponibile ) ...che cosa devi fare ? Guarda, io ho visto in te...mica sul rigore, sai ? Sul rigore ?...? quel bastardo di Copelli...ma tu ieri (fonia interlocutore non disponibile )... tu ieri, tu ieri, mi sei stato...mi sei rimasto pi? antipatico quando hai fermato, quando hai fatto fallo su...su Ibrahimovic che poi ha segnato il goal! Cos? hai evitato tutti i problemi possibili! Quello ? pi? grave del rigore! Perch? s'? vista la volont? tua!...Comunque, guarda, io non ho voglia, ...non ho voglia di parlarti, basta! (Luciano interrompe bruscamente la conversazione col suo interlocutore chiudendogli il telefono in faccia. Poi si rivolge nuovamente all'originaria interlocutrice)"

Osservazioni di rito :

1.Non si parla esattamente di "chiarire e stigmatizzare l'accaduto"

2.Il Direttore, come abbiamo gi? visto altrove, rimprovera a Paparesta non tanto il rigore ( ancora una volta trasaiono i dubbi su Copelli ), ma la punizione data alla Juve con la quale abbiamo segnato!! Perch? ? Si capisce in un'altra telefonata dove si commenta il fatto che Paparesta nel secondo tempo comincia a fischiare "pro-Juve" e quindi agli occhi del Direttore diventa "antipatico" perch? cos? evidenzia che nel primo tempo era "contro-Juve"

3.Chiarito una volta per tutte che ? stato Paparesta a chiamare il Direttore

4.Chiarito che ? stato il Direttore a chiudere il telefono a Paparesta

5.(fonia interlocutore non disponibile ) = scheda straniera ? Eppure i CC almeno in questo caso non lo scrivono...

6.Vi chiederete : ma allora dov'? la frase : "Poi li ho chiusi a chiave e volevo port? via le chiavi, me le hanno levate, senn? le portavo via" ?

7.Ricordate la dichiarazione di Paparesta a Borrelli : "Non ho avuto alcuna percezione di essere stato chiuso. Ho appreso questo fatto dai giornali"

8.Sempre Paparesta a Borrelli :

"Pertanto, arrivato a Bari ho ritenuto opportuno telefonare alla societ? Juventus chiedendo di parlare con il sig. Moggi per dirgli quello che avevo pensato e che, cio?, non avrei pi? tollerato atteggiamenti del genere. Nel momento in cui mi venne passato al telefono il sig. Moggi, lo stesso, continuando nel suo atteggiamento, non mi consent? di esprimermi, tanto che, quando gli dissi lo scopo della mia telefonata, non mi consent? di parlare. La telefonata ? stata brevissima. Sono sicuro di essere stato io a interrompere la telefonata"

Mi consentite una battuta dal film "Il fuggitivo" : "Chiamatemi Gianluca : ci ha detto bugie"

Sempre Forza Juve

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Joined: 03-Sep-2006
1123 messaggi

Ma vi ricordate come la frase "ero preoccupato per il futuro della mia carriera" di Paparesta era stata riportata dai giornali?. Era stata interpretata come la paura di inimicarsi la cupola Bergamoggiana e di doversi fare per qualche settimana giri turistici a Crotone o a Frosinone...

Lo schifo continua...

Marcello

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
Ma vi ricordate come la frase "ero preoccupato per il futuro della mia carriera" di Paparesta era stata riportata dai giornali?. Era stata interpretata come la paura di inimicarsi la cupola Bergamoggiana e di doversi fare per qualche settimana giri turistici a Crotone o a Frosinone...

Lo schifo continua...

Marcello

... sar? per questo che ad un certo punto il cristallino paparesta ? andato a chiedere favori nientepopodimeno che in parlamento, attraverso galliani e letta, per propri affari privati.

Ma naturalmente questo episodio non ? stato preso in esame dai calciopulitologhi....

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Joined: 07-Jun-2005
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Osservazioni di rito :

1.Non si parla esattamente di "chiarire e stigmatizzare l'accaduto"

In effetti no, per? considera che Moggi parte come un treno nelle sue rimostranze e sembra non lasciar parlare Paparesta, che magari intendeva davvero chiarire e stigmatizzare, eventualmente dopo una qualche "introduzione".

E' vero per? che il fatto che sia stato lui ad interrompere la conversazione pare, a essere generosi, poco credibile, e forse questa non ? l'unica bugia riguardo alla famosa telefonata...

Comunque ci? che mi interessava era evidenziare l'ambiguit? di quello"scusarsi di averli buttati fuori", tutto qui.

Un saluto.

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
Inviato (modificato)
In effetti no, per? considera che Moggi parte come un treno nelle sue rimostranze e sembra non lasciar parlare Paparesta, che magari intendeva davvero chiarire e stigmatizzare, eventualmente dopo una qualche "introduzione".

Un saluto.

A me come al solito, sembra molto interessante andare a vedere cosa dicono i CC, in merito a questa faccenda:

pagina 167, "Il libro nero del calcio" vol.1

"Quello che preme evidenziare in questa sede non ?, ovviamente, la reazione legata all'evento negativo in s? ma la strategia di ASSOLUTA PORTATA CRIMINALE, che da un lato viene finalizzata alla PUNIZIONE di chi indistintamente se a torto o a ragione ha in qualche modo attaccato, si badi bene, la sua persona e dall'altro in direzione di un'azione che resti di monito assoluto e deterrente per il futuro.

Tutto questo viene detto prima di esporre le telefonate e come preambolo.

Voglio sorvolare sul contenuto farneticante e, criminale, quello s? dell'interpretazione dei CC perch? si commenta da solo.

Voglio solo fare notare che nella vicenda pi? eclatante (anzi l'unica) degli sbotti di Moggi, si vuole mettere in evidenza il potere CRIMINALE e PUNITIVO dello stesso: peccato per i farneticanti CC che nessuna delle vittime degli strali di Moggi (Copelli andr? ad arbitrare addirittura i Mondiali con decisione, ? bene sottolinearlo, precedente allo scoppio di callciopoli) subir? alcuna conseguenza se non quelle previste (e a dire il vero applicate in maniera leggera nello specifico) dal codice degli arbitri.

Detto questo, il fatto che la ricostruzione della vicenda fatta da Moggi sia un'autentica operazione di millanteria ? testimoniato solo una decina di righe sotto le boiate di cui sopra.

Si passa, infatti, alla sintesi delle telefonate:

Moggi alla moglie: "ho chiuso l'arbitro nello spogliatotio e mi sono portato le...... le chiavi in aereoporto" (vds prog 137 utenza 335/54....)

Moggi al giornaslista Damascelli: "so entrato....so entrato nello spogliatoio e li ho fatti neri tutti quanti!! Poi li ho chiusi a chiave e VOLEVO port? via le chiavi, me le hanno levate, senn? le portavo via" (vds prog. 140 utenza 335/54..)

Le due versioni sono diametralmente opposte e questo aggiunto al fatto che ottimamente cccp denota, ovvero che Paparesta neanche si accorge dell'accaduto, avrebbe dovuto FORSE portare i CC ad approfondire un attimo la circostanza.

Ma nella realt? parallela di calciopoli (come in una novella wonderland al contrario) non conta quello che si fa ma quello che viene detto, e non in assoluto, SOLTANTO quello che viene detto al telefono e non in assoluto, ma SOLTANTO nelle telefonate prescelte, ma non in assoluto, SOLTANTO in alcuni stralci di esse: una realt? veramente attendibilie, non c'? che dire.

Dopodich? vorrei fare un breve commento alla telefonata di Paparesta a Moggi.

Calciopoli ha definitivamente portato al trionfi i bacchettoni ed i bigotti d'Italia, ma non in assoluto, soltanto contro la Juventus, bene!

Io semplicemente credo che se un professionista si dovesse trovare a dannegiare una grossa societ? per la quale ha svolto un lavoro (a qualsiasi titolo, non necessariamente pagato da quella societ?) e nello svolgimento del suo lavoro avesse recato, per incuria o per incapacit?, un ingente danno a quella societ? (ad esempio un giornalista che andasse a svolgere un servizio in un museo, pagato dal suo giornale, che filmando danneggiasse un importante quadro), un norma non scritta di etica e di rispetto porterebbe quel professionista a rivolgere le proprie scuse al rappresentante di quella societ? senza che questo implichi esserne succubi.

Se poi quella societ? ? la pi? importante d'Italia ? facile che quel professionista non si troverebbe a fare quella telefonata al massimo delle sue capacit? e magari si troverebbe anche un po' in imbarazzo tale da assumere toni che possono essere scambiati per supini. Cos? come si pu? pensare che una persona che schiacciando il piede di un'altra su un autobus sia supina per il fatto che gli stia chiedendo scusa..

Tutto quanto sopra, comunque, fermo restando che l'episodio ? di per s? insignificante ai fini dell'alterazione di una gara e fermo restando che come dice Moggi e come dico io che se Paparesta era asservito forse avrebbe fatto meglio a dare a favore della Juventus quegli eclatanti episodi cos? facili da vedere.

PS: ? evidente che la mia ? un'interpretazione della telefonata di Papresta, cos? come per? lo ? quella dei CC i quali per? guardacaso propendono sempre (anche in mancanza di alcun indizio) per l'ipotesi "criminale"..

Modificato da kefeo

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Giovanni dalle Bande Nere ? 4

Non abbiamo ancora finito col FATTO.

?3-A fronte di questo ridimensionamento del quadro accusatorio e di una circostanza della quale la prima decisione ha dato atto, scrivendo che "la Juventus ha tenuto un comportamento processuale apprezzabile, perch? improntato a lealt? e correttezza, ha dimostrato inoltre, con l'opera di rinnovamento societario gi? attuata, di riconoscere gli errori commessi nel passato per il tramite dei suoi dirigenti e di avere iniziato un processo di rigenerazione", sono state inflitte, direttamente o indirettamente, tutte le sanzioni previste dall'art. 13 CGS, in un quadro che, come abbiamo visto, la Corte federale ha ulteriormente ampliato; queste gravissime sanzioni hanno determinato un rilevante danno economico per il solo fatto di essere state disposte.?

Si continua con la linea colpevolista. Notate tra l?altro la constatazione che in prima istanza il quadro accusatorio ne esce ridimensionato. Ma allora non sarebbe stato meglio difendersi ? Vabb?, quante volte lo dobbiamo dire ? Resta il fatto che davanti all?applicazione dell?art.13 si resta stupiti : ma come ? Ci siamo comportati bene durante il processo, abbiamo riconosciuto gli errori del passato, abbiamo sostituito i dirigenti, il quadro accusatorio ? ridimensionato dalla prima decisione e voi, nonostante tutto ci applicate tutte le sanzioni dell?art. 13 ? Non ? che lo avete chiesto e ve lo hanno dato ?

?Ci riferiamo all'esodo di molti dei calciatori migliori, che non erano disponibili a trascorrere due anni in serie B: infatti la penalizzazione inflitta pu? portare alla pratica impossibilit? di conseguire nel primo anno un punteggio sufficiente alla promozione.?

Questa gliela dobbiamo lasciar dire ? Mi sembra che l? ?esodo? sia iniziato ben prima di sapere se si sarebbe andati in B. Inoltre, all?epoca, circa 20-25 Agosto scorso, tante cose non le sapevamo. Tutti ci sembravano traditori, non ? vero ? Qualcosina in pi? oggi sappiamo, giusto ? Ai fini del discorso, considerando l?affermazione ?non erano disponibili a trascorrere due anni in Serie B?, qui voglio ricordare le dichiarazioni di Emerson. Comunque, siccome stiamo presentando un ricorso, mettiamo in evidenza i danni procurati.

?Di questi danni la soc. Juventus intende chiedere ed ottenere il risarcimento, attese anche le disposizioni del secondo comma dell'art. 1 della L. 280/2003 che non consentono all'ordinamento sportivo di pregiudicare diritti soggettivi tutelati dall'ordinamento dello Stato.?

Ma vedi : allora anche i nostri avvocati sanno dell?esistenza della Legge 280/03!! Non era una panzana di cui si vociferava in ambienti clandestini!!

Come al solito, ce la andiamo a leggere :

"Art. 1.

Principi generali

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo."

La Legge 280/03 esiste ed ? applicabile e non ? una ancora di salvezza per peccatori sportivi : viene riconosciuta l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, ma vengono fatti salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Poich? le societ? attuali non sono propriamente senza fine di lucro, questo non l?ho deciso io, esistono degli interessi di terzi da tutelare. Non mi sembra un discorso campato per aria : da un lato viene concesso l?esposizione del capitale di una societ? sportiva al libero mercato; dall?altro consenti che vengano presi provvedimenti sulla societ? ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva. Ed io che ho investito ? E gli sponsor che hanno profuso soldi che recuperano con l?immagine proposta ? Ecco quello che la Legge 280/03 tutela : gli interessi dei terzi. Quindi, le cose non si possono prendere allegramente : vanno individuati correttamente i reati e le pene vanno commisurate considerando gli interessi di tutti. Quindi, giustissimo mandare in Serie Q la societ? se questa fa illeciti sportivi conclamati ( ...e chi lo mette in dubbio ?? ); ma in caso contrario, tu Giustizia Sportivi non puoi, ripeto non puoi fare processi sommari che comportano la lesione di interessi collettivi : questo, secondo me, dice la Legge 280/03, e a questa legge si appellano i nostri avvocati.

?Ma prima ancora, la Juventus intende richiedere al Giudice amministrativo il proprio intervento d'urgenza, al fine di poter comunque partecipare, quanto meno, al campionato nazionale di Serie A, evitando l'integrazione del danno pi? grave, in attesa di poter dimostrare, per il tramite del giudizio avanti alla giustizia amministrativa, l'erroneit? ed illegittimit? delle sanzioni irrogate e la necessit? di un completo ridimensionamento del quadro sanzionatorio nei riguardi della Societ?.?

Questa ? la richiesta cautelare : si richiede l?intervento d?urgenza in modo da annullare la sentenza e partecipare al campionato di Serie A. La Juve ? il principale portatore di interessi, quindi il Giudice del Tar avrebbe dovuto valutare per bene l?istanza cautelare. Infatti, il presidente del Tar del Lazio, Pasquale De Lise, apre subito una ?finestra? per poter fare la valutazione prima dell?inizio del campionato : la data stabilita ? il 6 settembre 2006, ricorso bene ?

?La Societ? ha tentato di utilizzare gli strumenti della giustizia sportiva per verificare la possibilit? di raggiungere una conciliazione con la Federazione, ed ha all'uopo presentato l'istanza di conciliazione avanti alla camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport del CONI.?

Ora sappiamo che rinunciando al Tar, le date per la Camera di Conciliazione ed Arbitrato sono state stabilite per quando si aveva tempo. L?unica cosa che ? stata fatta subito ? la sospensione delle tre giornate di squalifica del campo che il simpatico Piero ci ha rifilato per ?equilibrare? il fatto che ci decurtava la penalizzazione di 13 punti. Sapete pure che l?Arbitro del Coni ha sentenziato che una cosa del genere non poteva essere fatta : non esiste norma nel Codice di Giustizia Sportiva che la preveda.

?Questa iniziativa ha condotto all'incontro presso la Camera di Conciliazione del 18 agosto scorso, nella quale la Societ? ha dovuto registrare la indisponibilit? della Federazione all'esame di ogni proposta di conciliazione (si produce il Verbale dell'incontro).?

?ecco, appunto! Ma come non ci eravamo comportati bene al processo e bla bla bla ? Come si vede alla Federazione ( con a capo un ex (?!?) interista ) non interessa pi? di tanto?

?In questi situazione occorre ribadire come i diritti e gli interessi della Societ? siano gravemente pregiudicati dalle decisioni assunte dalla giustizia interna della F.I.G.C. e siano in procinto di essere definitivamente ed irreparabilmente pregiudicati, ove non si intervenga nei termini pi? immediati, quanto meno in via cautelare. Si consideri infatti che l'avvio del Campionato nazionale di calcio di Serie A ? fissato per il 9-10 settembre e dunque, prima di quella data, la ricorrente ha necessit? di ottenere un provvedimento giurisdizionale cautelare che le garantisca la possibilit? di partecipare al massimo campionato, pena, la stessa sostanziale inutilit? della successiva tutela giurisdizionale, trattandosi, con ogni evidenza di un danno gravissimo e non riparabile.?

Notate come definiscono i nostri avvocati il Codice di Giustizia Sportiva : ?giustizia interna della F.I.G.C.? Ma non sbagliano : la Giustizia Sportiva ? un Codice di Diritto Privato, si capisce ancora di pi? l?applicabilit? della Legge 280/03.

Comunque, si ribadisce la necessit? di vedere accolta l?istanza cautelare.

?Ci si rif? pertanto ai principi fondamentali del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., per riaffermare la legittima possibilit? per ogni soggetto, che stia per subire un danno che ritiene ingiusto, di poter adire immediatamente l'autorit? giudiziaria, al fine di richiedere ed eventualmente ottenere un provvedimento cautelare, che tuteli il diritto controverso fino alla decisione giudiziaria definitiva.?

?anche la Costituzione!! Hanno studiato in nostri avvocati, nevvero ? Anche se la Costituzione la dovremmo conoscere a memoria, ci diamo una rinfrescatina :

"art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa ? diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."

Bellissimo, l'art.24 non ? vero ? Lo dedichiamo, con simpatia, a tutti coloro che vorrebbero censurare il Direttore in ogni sua manifestazione, televisiva o cartacea.

?Nel caso di specie, la giurisdizione su questa domanda spetta in via di giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 3 della L.280/2003; e deve essere attivata nelle forme previste dalle norme che regolano la giustizia amministrativa, e dunque con un ricorso ai sensi dell'art. 21 L. 1034/1971 e succ. mod. nell'ambito del quale venga pure proposta la domanda cautelare.?

?e quindi si ricorre al Tar!!!

L'art.1 della 280/03 lo conosciamo. Vediamo l'art.3 :

"Art. 3.

Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla meta'.

5. (comma soppresso)."

Dedichiamo il comma 1 e il comma 2, simpaticamente, a tutti coloro che ci hanno detto che il ricorso al Tar non si poteva fare, che era illegittimo, che ci avrebbero radiato, e bla bla bla.

Giovanni dalle Bande Nere ? 4 Continua

PS L'argomento Reggina-Juventus ? sempre molto caldo : propongo di analizzarlo riportando cronologicamente le telefonate integrali fra i soggetti coinvolti : il fatto di aver gi? discusso dell'argomento, fa uscire fuori una lettura diversa delle trascrizioni. Siete d'accordo ? Ovviamente, dopo che si ? finita l'analisi del ricorso al Tar...

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Joined: 03-Jun-2005
1053 messaggi
"Art. 3.

Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

...

Dedichiamo il comma 1 e il comma 2, simpaticamente, a tutti coloro che ci hanno detto che il ricorso al Tar non si poteva fare, che era illegittimo, che ci avrebbero radiato, e bla bla bla.

Giovanni dalle Bande Nere ? 4 Continua

Innanzitutto sempre grazie...lettura molto interessante e non vedo l'ora che il lavoro sia finito per avere tutto insieme come promesso dall'utente Arthur;ma volevo finalmente capire proprio questa cosa:non ci ho mai creduto neanch'io che il ricorso al Tar era illegittimo e non ho mai creduto che l'abbiamo ritirato per questo motivo,ma queste clausole compromissorie si pu? sapere una volta per tutte cosa dicono DAVVERO?

Grazie in anticipo se riuscite a chiarirmi anche questo concetto ;)

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Joined: 07-Jun-2005
42 messaggi

Per Kefeo in particolare:

Da un altro topic in questa sezione riporto una frase scritta ieri su Libero da Moggi: "ormai per? non crede pi? nessuno a Rossi, le sue parole si disperdono nell'aria quasi volessero parafrasare una massima di Goebells: ripetete mille volte una bugia e diverra' una verita'".

E' lui a ispirarsi a te, ? il contrario, avete studiato Storia assieme o cosa? ;)

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi
Innanzitutto sempre grazie...lettura molto interessante e non vedo l'ora che il lavoro sia finito per avere tutto insieme come promesso dall'utente Arthur;ma volevo finalmente capire proprio questa cosa:non ci ho mai creduto neanch'io che il ricorso al Tar era illegittimo e non ho mai creduto che l'abbiamo ritirato per questo motivo,ma queste clausole compromissorie si pu? sapere una volta per tutte cosa dicono DAVVERO?

Grazie in anticipo se riuscite a chiarirmi anche questo concetto ;)

La clausola compromissoria ? prevista dall'art.30 dello Statuto Federale. Dunque, niente di meglio che leggersi il testo integrale dell'articolo :

"STATUTO DELLA F.I.G.C.

TITOLO IV

LE GARANZIE

ART. 30

Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria

1. I tesserati, le societ? affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attivit? di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l?ordinamento federale, hanno l?obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all?ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell?attivit? federale nonch? nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Il tentativo di conciliazione prescritto dall?art. 12 dello Statuto del CONI viene espletato unicamente nell?ambito del procedimento arbitrale non oltre la prima udienza di trattazione da parte dell?organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie decise in primo grado dalla Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti:

a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni;

b) la perdita della gara;

c) l?obbligo di disputare una o pi? gare a porte chiuse;

d) la squalifica del campo.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullit? dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunit?, pu? autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l?irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione pu? essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento."

Mi sembra che il comma 4 sia il pi? importante ai fini del discorso e come si vede, anche dallo Statuto Federale viene riconosciuta la possibilit? di "agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato".

Per chiarezza e completezza ti riporto l'intera Legge 280/03 : non spaventarti, sono solo 4 articoli!

Art. 1.

Principi generali

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Ok ? Autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica. I nostri avvocati sono bravi e preparati per cui, nel ricorso al Tar, cercheranno di stare dentro questa Legge.

Art. 2.

Autonomia dell'ordinamento sportivo

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) (lettera soppressa);

d) (lettera soppressa).

2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

Come vedi la Legge 280/03 descrive l'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Art. 3.

Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla meta'.

5. (comma soppresso).

Quindi, l'art.3 comma 1 prevede la possibilit? di ricorrere al Tar per le controversie non previste dal comma 2. Certo, fatte salve le clausole compromissorie : ma tu dall'art. 30 dello Statuto Federale capisci che ci radieranno ? Non ? ancora peggio, per loro ? Secondo me infatti, se la radiazione a causa di violazione della clausola compromissoria non ? prevista da alcuna norma del Codice di Giustizia Sportiva ci sono motivi sensati per poter ricorrere al Tar ai sensi dell'art.3 comma 1 della Legge 280/03, non ti pare ? Questi giochini di parole spero servano a capire il senso del ricorso al Tar e di cosa si occupa il Tar.

Per completezza, l'art.4

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella giornalaccio rosa Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Spero ti esserti stato di aiuto.

Sempre Forza Juve

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4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullit? dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunit?, pu? autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l?irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione pu? essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento."[/i]

Mi sembra che il comma 4 sia il pi? importante ai fini del discorso e come si vede, anche dallo Statuto Federale viene riconosciuta la possibilit? di "agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato".

Art. 1.

Principi generali

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Ok ? Autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica. I nostri avvocati sono bravi e preparati per cui, nel ricorso al Tar, cercheranno di stare dentro questa Legge.

Come vedi la Legge 280/03 descrive l'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Sempre Forza Juve

Non sono un giurista, quindi, non sono ovviamente in grado di capire i margini di applicabilit? di questa legge in base alla stessa, anche se appare chiaro che il ricorso sia del tutto motivato e "a termini di legge" come dicevano il legali della Juventus solo pochi giorni prima del vergognoso voltafaccia (e nel ricorso stesso ovviamente)

Voglio solo ricordare che, prima dello scoppio di calciopoli e poi prima del diktat di Montezemolo, sui giornali si poteva leggere tranquillamente come lo sfociare al TAR fosse quasi naturale ed ovvio per le societ? come Lazio e Juventus perch? essendo quotate in borsa, le conseguenze delle sentenze della figc non rimanevano confinate nell'ambito sportivo ma ne uscivano (per via degli azionisti che vengono lesi).

D'altra parte, ragionando a termini di logica. se ? stato istituito un tribunale per dirimere le controversie sportive ci si chiede quando vi si possa ricorrere se non in casi come quello della Juventus.

Che cosa ci starebbe a fare questo TAR del Lazio? e a cosa servirebbe la legge da te citata?

Sarebbe interessante che i tanto spaventati rappresentanti del potere sportivo (da Blatter a Rossi alla Melandri) ci spiegassero in quali casi si pu? fare appello al TAR.

Anche se sono convinto che per la Juventus non sarebbe esistito alcun caso....

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L'amico Furino 45, su altro topic mi ha ricordato l'esistenza di un interessante documento sul quale non ci siamo ancora soffermati, ovvero il resoconto dell'audizione di Borrelli davanti alla commissione del senato su calciopoli (data 14 settembre 2006).

Sono una ventina di pagine nelle quali vengono riportati gli interventi di alcuni senatori per chiedere conto di alcune "stranezze" verificatesi nel corso del cosiddetto processo calciopoli.

Dopo i convenevoli di rito viene data la parola a Borrelli per un intervento introduttivo.

Nel corso dell'intervento (pagina 6) Borrelli affronta il problema della utilizzabilit? delle intercettazioni.

".......Ricordo infatti che l?articolo 270 del codice di procedura penale stabilisce

che in linea di massima NON sono utilizzabili le intercettazioni in procedimenti

diversi da quelli nell?ambito del quale sono state disposte, salvo casi

particolarissimi. Questa disposizione del codice di procedura penale e` stata

ritenuta dalla giustizia calcistica non ostativa alla utilizzazione delle intercettazioni.

Naturalmente, faccio riferimento al testo vigente del codice di

procedura penale, non al testo che potra` risultare dall?approvazione ? se vi

sara` ? del disegno di legge governativo. Si e` detto che il divieto di utilizzazione in altri procedimenti, previsto dall?articolo 270, comma 1, opera soltanto in ambito processuale penale. Si e` detto che deve presumersi la legittimita` delle intercettazioni, ai sensi

dell?articolo 268 del codice di procedura penale, e si e` sottolineato ? questo

e` molto importante ? che la legge n. 401 del 1989, che ha previsto

come reati quello che in ambito disciplinare si chiama illecito sportivo,

la frode sportiva e i reati di scommesse clandestine, all?articolo 2, comma

3, consente al giudice disciplinare di attingere atti dal procedimento penale,

fermo restando, come stabilito dalla legge citata, l?eventuale DIVIETO

di pubblicazione.."

andando avanti (pagina 8)

"......Qualche problema puo` sorgere in tema di pubblicazione. Dicevo poc?anzi

che la legge n. 401 del 1989 fa salvo il divieto di pubblicazione qualora i dati provenienti dall?autorita` giudiziaria siano ancora soggetti a tale divieto. Poiche? i tempi dei meccanismi processuali ordinari e del meccanismo processuale sportivo possono non coincidere (di regola non coincidono, perche? la giustizia sportiva e`, o tende ad essere, estremamente piu` rapida rispetto alla giustizia ordinaria), si puo` creare una sfasatura.

Cosa succede? Finche? i dati delle intercettazioni vengono utilizzati ai

fini del deferimento o ai fini della decisione emessa dal giudice sportivo,

non siamo ancora in tema di pubblicazione, ma semplicemente in tema di

utilizzazione. E ` vero pero` che, per prassi consolidata ormai da anni, le decisioni

dei giudici sportivi vengono immediatamente pubblicate su Internet.

Ecco allora che automaticamente si ha questa pubblicazione. QUESTO

CERTAMENTE PUO` ESSERE UN INCONVENIENTE; PUO` ESSERE ADDIRITTURA IN CONTRASTO CON QUANTO STABILISCE LA LEGGE. Pero` credo che in sede disciplinare sportiva, quindi in sede di ordinamento settoriale, sia possibile RIMEDIARE a questo

inconveniente, prevedendo che in determinati casi, con provvedimento

motivato del collegio giudicante, si inibisca la pubblicazione su Internet

della motivazione della decisione, , o di alcune parti di essa, pubblicando

peraltro ugualmente il dispositivo e le parti che non mettono in questione

le intercettazioni.

Che cosa emerge da quanto detto da Borrelli?

1. che si pu? discutere sul fatto che sia stato lecito utilizzare le intercettazioni (ovvero bisogna fare un po' di arrampicate per sostenere che sono utilizzabili), ma che soprattutto

2. si ha un problema con la pubblicazione delle stesse.

Problema che ? insito nella legislazione e fisiologico per il fatto che la GS ? pi? veloce per natura della giustizia ordinaria: quindi il problema sta nel fatto che, anche non volendo, SI VA CONTRO LA LEGGE perch? la pubblicazione delle motivazioni rivela il contenuto di intercettazioni che il procedimento ordinario non ne permetterebbe la divulgazione.

Quindi Borrelli ammette che il procedimento SI E' SVOLTO CONTRO LA LEGGE tanto da suggerire dei rimedi.

Ma la cosa PIU' GRAVE ? quella che Borrelli non dice, ovvero che se da una parte ? vero che la pubblicazione delle intercettazioni va intesa come "incidente fisiologico" dell'attuale legislazione (e quindi di fatto al momento del procedimento non evitabile), dall'altro la pubblicazione NON ? avvenuta attraverso quel canale, bens? attraverso la ben cosciente e voluta fuga di notizie con conseguente esecuzione di ben strutturati allegati a noti settimanali.

Seguir? interessantissimo intervento del senatore Manzione.

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L'amico Furino 45, su altro topic mi ha ricordato l'esistenza di un interessante documento sul quale non ci siamo ancora soffermati, ovvero il resoconto dell'audizione di Borrelli davanti alla commissione del senato su calciopoli (data 14 settembre 2006).

Sono una ventina di pagine nelle quali vengono riportati gli interventi di alcuni senatori per chiedere conto di alcune "stranezze" verificatesi nel corso del cosiddetto processo calciopoli.

Dopo i convenevoli di rito viene data la parola a Borrelli per un intervento introduttivo.

Nel corso dell'intervento (pagina 6) Borrelli affronta il problema della utilizzabilit? delle intercettazioni.

".......Ricordo infatti che l?articolo 270 del codice di procedura penale stabilisce

che in linea di massima NON sono utilizzabili le intercettazioni in procedimenti

diversi da quelli nell?ambito del quale sono state disposte, salvo casi

particolarissimi. Questa disposizione del codice di procedura penale e` stata

ritenuta dalla giustizia calcistica non ostativa alla utilizzazione delle intercettazioni.

Naturalmente, faccio riferimento al testo vigente del codice di

procedura penale, non al testo che potra` risultare dall?approvazione ? se vi

sara` ? del disegno di legge governativo. Si e` detto che il divieto di utilizzazione in altri procedimenti, previsto dall?articolo 270, comma 1, opera soltanto in ambito processuale penale. Si e` detto che deve presumersi la legittimita` delle intercettazioni, ai sensi

dell?articolo 268 del codice di procedura penale, e si e` sottolineato ? questo

e` molto importante ? che la legge n. 401 del 1989, che ha previsto

come reati quello che in ambito disciplinare si chiama illecito sportivo,

la frode sportiva e i reati di scommesse clandestine, all?articolo 2, comma

3, consente al giudice disciplinare di attingere atti dal procedimento penale,

fermo restando, come stabilito dalla legge citata, l?eventuale DIVIETO

di pubblicazione.."

andando avanti (pagina 8)

"......Qualche problema puo` sorgere in tema di pubblicazione. Dicevo poc?anzi

che la legge n. 401 del 1989 fa salvo il divieto di pubblicazione qualora i dati provenienti dall?autorita` giudiziaria siano ancora soggetti a tale divieto. Poiche? i tempi dei meccanismi processuali ordinari e del meccanismo processuale sportivo possono non coincidere (di regola non coincidono, perche? la giustizia sportiva e`, o tende ad essere, estremamente piu` rapida rispetto alla giustizia ordinaria), si puo` creare una sfasatura.

Cosa succede? Finche? i dati delle intercettazioni vengono utilizzati ai

fini del deferimento o ai fini della decisione emessa dal giudice sportivo,

non siamo ancora in tema di pubblicazione, ma semplicemente in tema di

utilizzazione. E ` vero pero` che, per prassi consolidata ormai da anni, le decisioni

dei giudici sportivi vengono immediatamente pubblicate su Internet.

Ecco allora che automaticamente si ha questa pubblicazione. QUESTO

CERTAMENTE PUO` ESSERE UN INCONVENIENTE; PUO` ESSERE ADDIRITTURA IN CONTRASTO CON QUANTO STABILISCE LA LEGGE. Pero` credo che in sede disciplinare sportiva, quindi in sede di ordinamento settoriale, sia possibile RIMEDIARE a questo

inconveniente, prevedendo che in determinati casi, con provvedimento

motivato del collegio giudicante, si inibisca la pubblicazione su Internet

della motivazione della decisione, , o di alcune parti di essa, pubblicando

peraltro ugualmente il dispositivo e le parti che non mettono in questione

le intercettazioni.

Che cosa emerge da quanto detto da Borrelli?

1. che si pu? discutere sul fatto che sia stato lecito utilizzare le intercettazioni (ovvero bisogna fare un po' di arrampicate per sostenere che sono utilizzabili), ma che soprattutto

2. si ha un problema con la pubblicazione delle stesse.

Problema che ? insito nella legislazione e fisiologico per il fatto che la GS ? pi? veloce per natura della giustizia ordinaria: quindi il problema sta nel fatto che, anche non volendo, SI VA CONTRO LA LEGGE perch? la pubblicazione delle motivazioni rivela il contenuto di intercettazioni che il procedimento ordinario non ne permetterebbe la divulgazione.

Quindi Borrelli ammette che il procedimento SI E' SVOLTO CONTRO LA LEGGE tanto da suggerire dei rimedi.

Ma la cosa PIU' GRAVE ? quella che Borrelli non dice, ovvero che se da una parte ? vero che la pubblicazione delle intercettazioni va intesa come "incidente fisiologico" dell'attuale legislazione (e quindi di fatto al momento del procedimento non evitabile), dall'altro la pubblicazione NON ? avvenuta attraverso quel canale, bens? attraverso la ben cosciente e voluta fuga di notizie con conseguente esecuzione di ben strutturati allegati a noti settimanali.

Seguir? interessantissimo intervento del senatore Manzione.

Amico kefeo ? la violazione dell'art. 114 del c.p.p. di cui ti ho parlato in altra discussione..... ;)

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Joined: 10-Jul-2006
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Amico kefeo ? la violazione dell'art. 114 del c.p.p. di cui ti ho parlato in altra discussione..... ;)

s? s?: ho riportato in questo topic per completezza d'informazione sul materiale che stiamo allestendo con gli amici cccp e arthur dent e tutti quelli che voglionon intervenire ovviamente ;)

ps: da quando siamo stati pizzicati dai mods, tra di noi c'? pi? solidariet? sefz

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Joined: 13-Aug-2006
46 messaggi
Inviato (modificato)
Che cosa emerge da quanto detto da Borrelli?

1. che si pu? discutere sul fatto che sia stato lecito utilizzare le intercettazioni (ovvero bisogna fare un po' di arrampicate per sostenere che sono utilizzabili), ma che soprattutto

2. si ha un problema con la pubblicazione delle stesse.

Problema che ? insito nella legislazione e fisiologico per il fatto che la GS ? pi? veloce per natura della giustizia ordinaria: quindi il problema sta nel fatto che, anche non volendo, SI VA CONTRO LA LEGGE perch? la pubblicazione delle motivazioni rivela il contenuto di intercettazioni che il procedimento ordinario non ne permetterebbe la divulgazione.

Quindi Borrelli ammette che il procedimento SI E' SVOLTO CONTRO LA LEGGE tanto da suggerire dei rimedi.

Ma la cosa PIU' GRAVE ? quella che Borrelli non dice, ovvero che se da una parte ? vero che la pubblicazione delle intercettazioni va intesa come "incidente fisiologico" dell'attuale legislazione (e quindi di fatto al momento del procedimento non evitabile), dall'altro la pubblicazione NON ? avvenuta attraverso quel canale, bens? attraverso la ben cosciente e voluta fuga di notizie con conseguente esecuzione di ben strutturati allegati a noti settimanali.

Fossi un avvocato di Moggi, nell'eventuale processo di Napoli chiamerei a deporre il dr Borrelli; calciopoli e' nato a seguito di un atto illecito studiato a lungo e messo in atto in sfregio non solo all'ordinamento sportivo ma alla Legge.

Modificato da furino45

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Joined: 20-Jun-2006
118 messaggi
Fossi un avvocato di Moggi, nell'eventuale processo di Napoli chiamerei a deporre il dr Borrelli; calciopoli e' nato a seguito di un atto illecito studiato a lungo e messo in atto in sfregio non solo all'ordinamento sportivo ma alla Legge.

Sai che gliene frega nel processo penale di quanto successo nel processo sportivo...... .asd

s? s?: ho riportato in questo topic per completezza d'informazione sul materiale che stiamo allestendo con gli amici cccp e arthur dent e tutti quelli che voglionon intervenire ovviamente ;)

ps: da quando siamo stati pizzicati dai mods, tra di noi c'? pi? solidariet? sefz

Fra cattivoni incalliti quali siamo Noi la solidariet? e d'obbligo... sefz

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Fossi un avvocato di Moggi, nell'eventuale processo di Napoli chiamerei a deporre il dr Borrelli; calciopoli e' nato a seguito di un atto illecito studiato a lungo e messo in atto in sfregio non solo all'ordinamento sportivo ma alla Legge.

E' un punto sul quale non mi stanco mai di tornare: il punto di snodo di tutta la vicenda; senza la voluta e scientifica pubblicazione illegale delle intercettazioni non sarebbe stato possibile l'ignobile linciaggio mediatico funzionale alla creazione dell'opinione pubblica forcaiola, elemento essenziale per fare passare le ridicole e grottesche sentenze.

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Joined: 20-Jun-2006
118 messaggi
E' un punto sul quale non mi stanco mai di tornare: il punto di snodo di tutta la vicenda; senza la voluta e scientifica pubblicazione illegale delle intercettazioni non sarebbe stato possibile l'ignobile linciaggio mediatico funzionale alla creazione dell'opinione pubblica forcaiola, elemento essenziale per fare passare le ridicole e grottesche sentenze.

Su questo sicuramente non ci piove........

Caro kefeo ? da giugno, dal mio primo intervento in questo forum che dico di aspettare il processo penale, quello vero, per giudicare..........

Per conferma chiedere all'amico JUVELEGEND............

L'altro giorno mi ha detto che si ricordava ancora il mio primo messaggio..........

Un fenomeno, ammazza che memoria..... .asd.asd

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Joined: 03-Nov-2006
31 messaggi
E' un punto sul quale non mi stanco mai di tornare: il punto di snodo di tutta la vicenda; senza la voluta e scientifica pubblicazione illegale delle intercettazioni non sarebbe stato possibile l'ignobile linciaggio mediatico funzionale alla creazione dell'opinione pubblica forcaiola, elemento essenziale per fare passare le ridicole e grottesche sentenze.

d'accordissimo.

le telefonate sono uscite sui giornali prima o dopo che le trascrizioni sono state consegnate dai carabinieri alla procura di napoli ?

qualcuno lo sa ?

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
d'accordissimo.

le telefonate sono uscite sui giornali prima o dopo che le trascrizioni sono state consegnate dai carabinieri alla procura di napoli ?

qualcuno lo sa ?

Il dossier dei CC ? datato 19 aprile 2005, quindi credo che sia stato consegnato poco dopo, e poi mettendo insieme un po' di cose, credo che la procura di Napoli avesse gi? le intercetazioni al momento della pubblicazione.

ma sottolineo che ? solo una mia idea.

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Joined: 03-Jun-2005
1053 messaggi
...

Spero ti esserti stato di aiuto.

Sempre Forza Juve

Certo che lo sei stato,grazie!Era quello che volevo capire:mi sembra che da nessuna parte si parli di radiazioni e penalizzazioni e comunque,come ha aggiunto l'amico kefeo,visto che il ricorso al Tar ? previsto,non mi sembra ci possano essere casi migliori per il ricorso se non quello della Juventus.

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Joined: 11-Aug-2006
1081 messaggi

Giovanni dalle Bande Nere ? 5

Arriva il bello : i motivi del ricorso!!

?I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono i seguenti:

DIRITTO

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.?

Ed ? solo l'inizio! Andiamo piano, vediamo le motivazioni del punto A.1 :

?Tutta la procedura svolta avanti alla giustizia sportiva della F.I.G.C. ? gravemente illegittima, in quanto viziata nei seguenti atti afferenti la costituzione della Commissione di Appello Federale:

-il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 14 in data 16 giugno 2006, con cui ? stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione d'Appello federale;

-il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n.15 in data 16 giugno 2006, con cui sono stati nominati sei nuovi membri della Commissione di Appello Federale.?

Li abbiamo visti prima, ricordate ?

?Entrambi questi atti sono gravemente illegittimi, per violazione dei principi fondamentali richiamati in epigrafe, in quanto adottati dopo la procedura di indagini a carico dei soggetti poi sottoposti a procedimento disciplinare era stata da tempo avviata ed era ormai prossima alla conclusione.?

Comunque, io direi che la nomina del Presidente della Commissione di Appello Federale ? obbligatoria : come ricorderete il Dottor Pasquale De Lise, incidentalmente Presidente del Tar del Lazio, ? ?costretto? alle dimissioni per un provvedimento preso dal Consiglio Superiore della Magistratura il giorno prima, 15 Giugno, in cui si fa divieto ai magistrati ordinari di ?prestare l?opera? come giudici sportivi. Il secondo provvedimento non ? invece molto chiaro : infatti, nello stesso provvedimento, non si fa riferimento agli eventuali magistrati ordinari sostituiti, ma si riferisce ad una ?integrazione? della corte. Il motivo di questa necessit? non ? dato sapere e, giustamente, i nostri avvocati contestano anche a fronte di un procedimento in corso.

?Si consideri, a questo proposito, che le nomine precedono di soli tre giorni la Relazione finale dell'Ufficio indagini (19 giugno 2006) e di pochi giorni in pi? il deferimento da parte del Procuratore Federale (22 giugno 2006).

Si pu? dunque dire che gli atti di nomina impugnati hanno inteso costituire un giudice "speciale", appositamente nominato per il processo sportivo di cui ? causa, in aperta violazione dei principi generali richiamati.?

Eh s?, l?impressione c?? tutta, non vi pare ?

?A ci? si aggiunga la considerazione che, per gli elementi a disposizione di questa difesa, la stessa motivazione utilizzata negli atti di nomina ? inidonea a sostenere la legittimit?; gli atti del Commissario sono infatti motivati esclusivamente con riferimento alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di inibire gli incarichi nella giustizia sportiva ai Magistrati in servizio.?

?i nostri avvocati se ne sono accorti?

?Tuttavia, questa motivazione ? del tutto insufficiente ed inidonea, in quanto la C.A.F. manteneva un numero di membri ben superiore a quello minimo previsto per la sua operativit? e poteva dunque affrontare i processi sportivi in questione senza dover essere necessariamente integrata (e anzi, di fatto, sostituita).?

Visto ? Se ne sono accorti anche i nostri avvocati : loro vanno oltre e parlano di sostituzione ma, lo abbiamo visto nel Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario, si parla di integrazione. Giusta, quindi, l?osservazione che non vi era motivo di integrare essendo presente il numero minimo previsto per l?operativit?.

?Manca altres? completamente la motivazione in ordine alla scelta dei soggetti, ai criteri all'uopo utilizzati e al possesso di requisiti di competenza specifica nella materia.?

Facciamo un po? di ordine.

Per l?art.34 comma 4 dello Statuto Federale :

?ART. 34

L?organizzazione della giustizia sportiva

[?]

4. Sono Organi della giustizia sportiva:

a) la Corte di giustizia federale;

b) la Commissione disciplinare nazionale;

c) i Giudici sportivi nazionali;

d) le Commissioni disciplinari territoriali;

e) i Giudici sportivi territoriali;

f) la Procura federale;

[?]?

Invece, per l?art. 23 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva :

?Art. 23

Organi di giustizia sportiva

[?]

4. Gli Organi ordinari di giustizia sportiva sono i seguenti:

a) I Giudici sportivi, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell?ambito:

[?]

b) le Commissioni disciplinari, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell?ambito:

[?]

c) la Commissione d?Appello Federale;

d) l?Ufficio indagini;

e) la Procura federale.?

Balza subito agli occhi la differenza : lo Statuto Federale non annovera la CAF fra gli organi di Giustizia Sportiva!! Dimenticanza ? E? compresa in altro nome ? Qualcuno lo sa ?

Inoltre, l?art.35 dello Statuto Federale :

?ART. 35

Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva

1. Possono essere nominati componenti della Corte di giustizia federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell?ordinamento sportivo, siano:

a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;

b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;

c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianit? nella funzione, anche a riposo.

2. Possono essere nominati Giudici sportivi nazionali e componenti della Commissione disciplinare nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell?ordinamento sportivo, siano:

[?]

3. Possono essere nominati componenti aggiunti della Commissione disciplinare nazionale coloro che siano:

[?]

4. Possono essere nominati Procuratore federale, Procuratore federale vicario e Vice procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell?ordinamento sportivo, siano:

[?]

5. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell?ordinamento sportivo, siano:

[?]

6. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti delle Commissioni disciplinari territoriali coloro che siano:

[?]?

E quali criteri devono essere seguiti per pote nominare un componente la CAF ?

L?unico articolo che si occupa della CAF ? l?art.26 del Codice di Giustizia Sportiva :

?Art. 26

Commissione d?Appello Federale

1. La Commissione d?Appello Federale (C.A.F.) ? competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari, della Commissione tesseramenti e della Commissione vertenze economiche nei casi indicati nella parte III del presente Codice, nonch? della Commissione disciplinare del Settore Tecnico nei casi previsti dall?art. 36 del Regolamento del Settore stesso. Giudica altres? nei procedimenti per revocazione.

La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.

2. La C.A.F., nominata dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, ? composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali ? designato quale Primo Presidente, e da almeno quattordici componenti. Con le stesse modalit? possono essere nominati due Vice-presidenti per Sezione.

3. La C.A.F. ? articolata in due sezioni, con competenza prevalente, rispettivamente, per le competizioni organizzate dalle Leghe Professionistiche e per quelle organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

4. La C.A.F si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente pu? indicare una sede diversa.

5. La C.A.F. giudica con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di quattro componenti.

6. Alle riunioni della C.A.F. partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, un rappresentante dell?A.I.A. designato dalla stessa.

7. Il Primo Presidente pu? disporre che la C.A.F. si pronunci a Sezioni Unite, sugli appelli che presentano una questione di diritto gi? decisa in senso difforme dalle sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio.

La C.A.F. a Sezioni Unite giudica con la presenza del Primo Presidente e di almeno sei componenti.?

Scusate se il discorso si fa pesante, ma se vogliamo cercare di acchiapparci qualcosa, ci dobbiamo leggere le norme. Dunque, come vedete l?art.26 dice che a nominare la CAF ? il consiglio federale, ma non ci sono accenni a criteri. Inoltre, d? indicazione del numero minimo a giudicare.

Andiamo avanti.

?Sul punto, la questione ? stata posta alla Corte Federale, che ha dato una risposta che non pu? assolutamente essere condivisa.

Afferma la Corte (pag. 53 della decisione) che il Commissario avrebbe bene operato, nel non adottare alcun criterio di scelta dei nuovi membri, in quanto non a ci? tenuto dalle norme federali (che la stessa Corte Federale ritiene sul punto abbisognevoli di riforma...).?

Il caro Piero, di nuovo fra noi. Andiamoci dunque a leggere ci? che dice a Pag.53 :

?V - MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Questioni pregiudiziali e preliminari

Va, in ordine logico, preliminarmente esaminata la duplice eccezione, formulata da pi? appellanti, circa la legittimit? sia del provvedimento commissariale di nomina dei nuovi componenti della Commissione di Appello Federale, che di quello, riferibile al presidente di quest?ultimo organo, di costituzione del collegio giudicante di primo grado.?

Ecco, appunto Piero, dicci cosa ne pensi.

?Entrambe le eccezioni, teleologicamente tra loro connesse, non appaiono fondate.?

Come al solito, Piero non sapendo cosa dire ricorre ai paroloni, tecnica gi? vista. Secondo il mio vocabolario ( Grazie, Piero per aver contribuito a migliorare le mie conoscenze! ), "teleologicamente fra loro connesse" dovrebbe significare che le eccezioni al riguardo dei due Comunicati Ufficiali del Commissario Straordinario hanno lo stesso fine. A scanso di equivoci, Piero taglia la testa al toro e ci dice che non sono fondate. Vediamo perch? :

?Ed invero, il primo dei provvedimenti ? stato legittimamente adottato allo scopo di reintegrare l?organico della CAF, la cui consistenza era sensibilmente diminuita, tanto sul piano numerico, quanto su quello funzionale, per effetto della sopravvenuta carenza autorizzativa all?esercizio dell?incarico in questione da parte dei magistrati originariamente nominati, anche con funzioni semi-direttive.?

Questo non si evince nel C.U. n.15 nel quale non si parla di sostituzione ma di integrazione.

?Si ? trattato dell?esercizio di un insindacabile potere organizzativo del Commissario Straordinario (in attuazione dei poteri normalmente attribuiti al Consiglio Federale) al quale non pu? che essere riconosciuta la prerogativa di reintegrare l?organico ridotto in modo da garantire la piena funzionalit? dell?organo, senza che a precludere tale compito possa ovviamente intervenire la presenza di altri componenti, tenuto conto che l?art. 31, comma 2, dello Statuto Federale prevede un numero minimo, e non uno massimo, di componenti.?

Da bravi, e pazienti, bimbi :

?ART. 31

Collegio dei revisori dei conti

[?]

2. Dei cinque componenti effettivi del Collegio, tre sono eletti dall?Assemblea federale e due sono designati dal CONI; dei tre componenti supplenti, due sono eletti dall?Assemblea federale e uno ? designato dal CONI.

[?]?

Scusate, qualcuno mi sa dire cosa centra l?art.31 comma 2 dello Statuto Federale con quello che si stava dicendo ?

Sempre Piero.

?Allo stesso modo, il Presidente della CAF legittimamente ha esercitato il proprio potere discrezionale di individuazione dei componenti, titolari e supplente, del singolo Collegio in assenza, allo stato, di qualsiasi norma federale che preveda criteri oggettivi e predeterminati di costituzione dei collegi stessi, come fa invece, in omaggio all?art. 25, primo comma, della Costituzione, l?ordinamento statuale, e dei relativi vincoli (che la Corte auspica siano introdotti anche nell?ordinamento sportivo, in doverosa simmetria con quello statale).?

Dobbiamo andare per punti :

1.Il Presidente della CAF cosa fa ? Individua componenti, titolari e supplenti ? Ma non abbiamo letto prima che i componenti della CAF li nomina il Consiglio Federale ?

2.? In assenza, allo stato, di qualsiasi norma federale che preveda criteri oggettivi e predeterminati di costituzione dei collegi stessi?

E, abbiamo visto che, per quanto riguarda la CAF, ? vero non ci sono norme federali che stabiliscano i criteri. L?art.35 dello Statuto Federale che stabilisce i criteri per tutti gli altri organi di Giustizia Sportiva induce a pensare che non si possa nominare un componente della CAF a casaccio. Comunque, formalmente la norma pare non esserci.

3.Quando fa comodo, anche la Corte Federale cita la Costituzione della Repubblica i cui articoli auspica siano adottati anche dalla Giustizia Sportiva ( la quale, mi risulta, non risiede in una enclave avulsa dalla realt? italiana ).

Grazie, Piero. I nostri avvocati hanno qualcosa da dire ?

?Al di l? della mancanza nella norma federale di una espressa previsione, l'obbligo di fissare e rispettare criteri e di introdurre una idonea motivazione deriva da principi generalissimi (art. 97 Cost.; art. 3 L 24111990) che la F.I.G.C. non pu? ignorare e al cui rispetto ? sicuramente tenuta.?

Giustamente i nostri avvocati si rifanno a principi di giurisdizione ordinaria : non so in base a cosa affermano che ?la FIGC non pu? ignorare e al cui rispetto ? sicuramente tenuta?, lo avremmo saputo dal Tar se gli avessimo consentito di esprimersi.

Giovanni dalle Bande Nere ? 5 Continua

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

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Joined: 13-Aug-2006
46 messaggi
Giovanni dalle Bande Nere ? 5

......

......

......

Fratello bianconero stai facendo con kefeo un lavoro straordinario.Io dico solo questo : spero che un giorno,non so se di maggio o piu' avanti, il Tar accolga uno dei tanti ricorsi che dovra' esaminare , di De Santis per dire o meglio ancora di Moggi o di Giarudo.

Quel giorno (ci sara',io penso che ci sara') pensero' a questa discussione e avro' la conferma che internet ( con i tanti kefeo e cccp che hanno passione e competeza per discutere in gruppo) ha "rivoluzionato" il mondo.

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Joined: 10-Jul-2006
7690 messaggi
Inviato (modificato)
Giovanni dalle Bande Nere ? 5

Arriva il bello : i motivi del ricorso!!

?I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono i seguenti:

DIRITTO

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.?

Ed ? solo l'inizio! Andiamo piano, vediamo le motivazioni del punto A.1 :

?Tutta la procedura svolta avanti alla giustizia sportiva della F.I.G.C. ? gravemente illegittima, in quanto viziata nei seguenti atti afferenti la costituzione della Commissione di Appello Federale:

-il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 14 in data 16 giugno 2006, con cui ? stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione d'Appello federale;

-il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n.15 in data 16 giugno 2006, con cui sono stati nominati sei nuovi membri della Commissione di Appello Federale.?

Li abbiamo visti prima, ricordate ?

?Entrambi questi atti sono gravemente illegittimi, per violazione dei principi fondamentali richiamati in epigrafe, in quanto adottati dopo la procedura di indagini a carico dei soggetti poi sottoposti a procedimento disciplinare era stata da tempo avviata ed era ormai prossima alla conclusione.?

Comunque, io direi che la nomina del Presidente della Commissione di Appello Federale ? obbligatoria : come ricorderete il Dottor Pasquale De Lise, incidentalmente Presidente del Tar del Lazio, ? ?costretto? alle dimissioni per un provvedimento preso dal Consiglio Superiore della Magistratura il giorno prima, 15 Giugno, in cui si fa divieto ai magistrati ordinari di ?prestare l?opera? come giudici sportivi. Il secondo provvedimento non ? invece molto chiaro : infatti, nello stesso provvedimento, non si fa riferimento agli eventuali magistrati ordinari sostituiti, ma si riferisce ad una ?integrazione? della corte. Il motivo di questa necessit? non ? dato sapere e, giustamente, i nostri avvocati contestano anche a fronte di un procedimento in corso.

?Si consideri, a questo proposito, che le nomine precedono di soli tre giorni la Relazione finale dell'Ufficio indagini (19 giugno 2006) e di pochi giorni in pi? il deferimento da parte del Procuratore Federale (22 giugno 2006).

Si pu? dunque dire che gli atti di nomina impugnati hanno inteso costituire un giudice "speciale", appositamente nominato per il processo sportivo di cui ? causa, in aperta violazione dei principi generali richiamati.?

Eh s?, l?impressione c?? tutta, non vi pare ?

?A ci? si aggiunga la considerazione che, per gli elementi a disposizione di questa difesa, la stessa motivazione utilizzata negli atti di nomina ? inidonea a sostenere la legittimit?; gli atti del Commissario sono infatti motivati esclusivamente con riferimento alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di inibire gli incarichi nella giustizia sportiva ai Magistrati in servizio.?

?i nostri avvocati se ne sono accorti?

?Tuttavia, questa motivazione ? del tutto insufficiente ed inidonea, in quanto la C.A.F. manteneva un numero di membri ben superiore a quello minimo previsto per la sua operativit? e poteva dunque affrontare i processi sportivi in questione senza dover essere necessariamente integrata (e anzi, di fatto, sostituita).?

Visto ? Se ne sono accorti anche i nostri avvocati : loro vanno oltre e parlano di sostituzione ma, lo abbiamo visto nel Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario, si parla di integrazione. Giusta, quindi, l?osservazione che non vi era motivo di integrare essendo presente il numero minimo previsto per l?operativit?.

?Manca altres? completamente la motivazione in ordine alla scelta dei soggetti, ai criteri all'uopo utilizzati e al possesso di requisiti di competenza specifica nella materia.?

Facciamo un po? di ordine.

Per l?art.34 comma 4 dello Statuto Federale :

?ART. 34

L?organizzazione della giustizia sportiva

[?]

4. Sono Organi della giustizia sportiva:

a) la Corte di giustizia federale;

b) la Commissione disciplinare nazionale;

c) i Giudici sportivi nazionali;

d) le Commissioni disciplinari territoriali;

e) i Giudici sportivi territoriali;

f) la Procura federale;

[?]?

Invece, per l?art. 23 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva :

?Art. 23

Organi di giustizia sportiva

[?]

4. Gli Organi ordinari di giustizia sportiva sono i seguenti:

a) I Giudici sportivi, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell?ambito:

[?]

b) le Commissioni disciplinari, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell?ambito:

[?]

c) la Commissione d?Appello Federale;

d) l?Ufficio indagini;

e) la Procura federale.?

Balza subito agli occhi la differenza : lo Statuto Federale non annovera la CAF fra gli organi di Giustizia Sportiva!! Dimenticanza ? E? compresa in altro nome ? Qualcuno lo sa ?

Inoltre, l?art.35 dello Statuto Federale :

?ART. 35

Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva

1. Possono essere nominati componenti della Corte di giustizia federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell?ordinamento sportivo, siano:

a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;

b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;

c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianit? nella funzione, anche a riposo.

2. Possono essere nominati Giudici sportivi nazionali e componenti della Commissione disciplinare nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell?ordinamento sportivo, siano:

[?]

3. Possono essere nominati componenti aggiunti della Commissione disciplinare nazionale coloro che siano:

[?]

4. Possono essere nominati Procuratore federale, Procuratore federale vicario e Vice procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell?ordinamento sportivo, siano:

[?]

5. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell?ordinamento sportivo, siano:

[?]

6. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti delle Commissioni disciplinari territoriali coloro che siano:

[?]?

E quali criteri devono essere seguiti per pote nominare un componente la CAF ?

L?unico articolo che si occupa della CAF ? l?art.26 del Codice di Giustizia Sportiva :

?Art. 26

Commissione d?Appello Federale

1. La Commissione d?Appello Federale (C.A.F.) ? competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari, della Commissione tesseramenti e della Commissione vertenze economiche nei casi indicati nella parte III del presente Codice, nonch? della Commissione disciplinare del Settore Tecnico nei casi previsti dall?art. 36 del Regolamento del Settore stesso. Giudica altres? nei procedimenti per revocazione.

La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.

2. La C.A.F., nominata dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, ? composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali ? designato quale Primo Presidente, e da almeno quattordici componenti. Con le stesse modalit? possono essere nominati due Vice-presidenti per Sezione.

3. La C.A.F. ? articolata in due sezioni, con competenza prevalente, rispettivamente, per le competizioni organizzate dalle Leghe Professionistiche e per quelle organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

4. La C.A.F si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente pu? indicare una sede diversa.

5. La C.A.F. giudica con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di quattro componenti.

6. Alle riunioni della C.A.F. partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, un rappresentante dell?A.I.A. designato dalla stessa.

7. Il Primo Presidente pu? disporre che la C.A.F. si pronunci a Sezioni Unite, sugli appelli che presentano una questione di diritto gi? decisa in senso difforme dalle sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio.

La C.A.F. a Sezioni Unite giudica con la presenza del Primo Presidente e di almeno sei componenti.?

Scusate se il discorso si fa pesante, ma se vogliamo cercare di acchiapparci qualcosa, ci dobbiamo leggere le norme. Dunque, come vedete l?art.26 dice che a nominare la CAF ? il consiglio federale, ma non ci sono accenni a criteri. Inoltre, d? indicazione del numero minimo a giudicare.

Andiamo avanti.

?Sul punto, la questione ? stata posta alla Corte Federale, che ha dato una risposta che non pu? assolutamente essere condivisa.

Afferma la Corte (pag. 53 della decisione) che il Commissario avrebbe bene operato, nel non adottare alcun criterio di scelta dei nuovi membri, in quanto non a ci? tenuto dalle norme federali (che la stessa Corte Federale ritiene sul punto abbisognevoli di riforma...).?

Il caro Piero, di nuovo fra noi. Andiamoci dunque a leggere ci? che dice a Pag.53 :

?V - MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Questioni pregiudiziali e preliminari

Va, in ordine logico, preliminarmente esaminata la duplice eccezione, formulata da pi? appellanti, circa la legittimit? sia del provvedimento commissariale di nomina dei nuovi componenti della Commissione di Appello Federale, che di quello, riferibile al presidente di quest?ultimo organo, di costituzione del collegio giudicante di primo grado.?

Ecco, appunto Piero, dicci cosa ne pensi.

?Entrambe le eccezioni, teleologicamente tra loro connesse, non appaiono fondate.?

Come al solito, Piero non sapendo cosa dire ricorre ai paroloni, tecnica gi? vista. Secondo il mio vocabolario ( Grazie, Piero per aver contribuito a migliorare le mie conoscenze! ), "teleologicamente fra loro connesse" dovrebbe significare che le eccezioni al riguardo dei due Comunicati Ufficiali del Commissario Straordinario hanno lo stesso fine. A scanso di equivoci, Piero taglia la testa al toro e ci dice che non sono fondate. Vediamo perch? :

?Ed invero, il primo dei provvedimenti ? stato legittimamente adottato allo scopo di reintegrare l?organico della CAF, la cui consistenza era sensibilmente diminuita, tanto sul piano numerico, quanto su quello funzionale, per effetto della sopravvenuta carenza autorizzativa all?esercizio dell?incarico in questione da parte dei magistrati originariamente nominati, anche con funzioni semi-direttive.?

Questo non si evince nel C.U. n.15 nel quale non si parla di sostituzione ma di integrazione.

?Si ? trattato dell?esercizio di un insindacabile potere organizzativo del Commissario Straordinario (in attuazione dei poteri normalmente attribuiti al Consiglio Federale) al quale non pu? che essere riconosciuta la prerogativa di reintegrare l?organico ridotto in modo da garantire la piena funzionalit? dell?organo, senza che a precludere tale compito possa ovviamente intervenire la presenza di altri componenti, tenuto conto che l?art. 31, comma 2, dello Statuto Federale prevede un numero minimo, e non uno massimo, di componenti.?

Da bravi, e pazienti, bimbi :

?ART. 31

Collegio dei revisori dei conti

[?]

2. Dei cinque componenti effettivi del Collegio, tre sono eletti dall?Assemblea federale e due sono designati dal CONI; dei tre componenti supplenti, due sono eletti dall?Assemblea federale e uno ? designato dal CONI.

[?]?

Scusate, qualcuno mi sa dire cosa centra l?art.31 comma 2 dello Statuto Federale con quello che si stava dicendo ?

Sempre Piero.

?Allo stesso modo, il Presidente della CAF legittimamente ha esercitato il proprio potere discrezionale di individuazione dei componenti, titolari e supplente, del singolo Collegio in assenza, allo stato, di qualsiasi norma federale che preveda criteri oggettivi e predeterminati di costituzione dei collegi stessi, come fa invece, in omaggio all?art. 25, primo comma, della Costituzione, l?ordinamento statuale, e dei relativi vincoli (che la Corte auspica siano introdotti anche nell?ordinamento sportivo, in doverosa simmetria con quello statale).?

Dobbiamo andare per punti :

1.Il Presidente della CAF cosa fa ? Individua componenti, titolari e supplenti ? Ma non abbiamo letto prima che i componenti della CAF li nomina il Consiglio Federale ?

2.? In assenza, allo stato, di qualsiasi norma federale che preveda criteri oggettivi e predeterminati di costituzione dei collegi stessi?

E, abbiamo visto che, per quanto riguarda la CAF, ? vero non ci sono norme federali che stabiliscano i criteri. L?art.35 dello Statuto Federale che stabilisce i criteri per tutti gli altri organi di Giustizia Sportiva induce a pensare che non si possa nominare un componente della CAF a casaccio. Comunque, formalmente la norma pare non esserci.

3.Quando fa comodo, anche la Corte Federale cita la Costituzione della Repubblica i cui articoli auspica siano adottati anche dalla Giustizia Sportiva ( la quale, mi risulta, non risiede in una enclave avulsa dalla realt? italiana ).

Grazie, Piero. I nostri avvocati hanno qualcosa da dire ?

?Al di l? della mancanza nella norma federale di una espressa previsione, l'obbligo di fissare e rispettare criteri e di introdurre una idonea motivazione deriva da principi generalissimi (art. 97 Cost.; art. 3 L 24111990) che la F.I.G.C. non pu? ignorare e al cui rispetto ? sicuramente tenuta.?

Giustamente i nostri avvocati si rifanno a principi di giurisdizione ordinaria : non so in base a cosa affermano che ?la FIGC non pu? ignorare e al cui rispetto ? sicuramente tenuta?, lo avremmo saputo dal Tar se gli avessimo consentito di esprimersi.

Giovanni dalle Bande Nere ? 5 Continua

Motivi del Ricorso

A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.

1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.

scusami, cccp, benissimo l'esposizione del ricorso al TAR integrale e nel dettaglio perch? aiuta a fare capire nello specifico quali norme sono state violate nel processo farsa, per?, nell'ottica del documento che sta raccogliendo Arthur Dent (a proposito che fine ha fatto?) non si crea troppa disproporzione con le altre sezioni (intercettazioni, accuse, sentenze) dele quali abbiamo visto solo (anche se ben estese quelle) le parti principali?

E' solo un appunto in ottica preparazione del documento finale e non vuole ovviamente essere una critica.

Grazie

Ciao e Forza Juventus

ALTRO INTERVENTO AUTOREVOLE.

L'ho pescato da un post dell'amico Crazeology che a sua volta l'ha preso da uno di celso&porfirio

"Una sentenza pazzesca, e non perch? il calcio sia un ambiente pulito. Una sentenza pazzesca perch? costruita sul nulla, su intercettazioni difficilmente interpretabili e non proponibili in un procedimento degno di tal nome, una sentenza pazzesca perch? punisce chi era colpevole solo di vivere in un certo ambiente, il tutto condito da un processo che era una riedizione della Santa Inquisizione in chiave moderna. E mi chiedo: cui prodest? A chi giova il tutto? Perch? tutto ? uscito fuori in un determinato momento? Proprio quando, tra Laziogate di Storace, la lista nera di Telecom, poi Calciopoli, poi l'ex Re d'Italia ed ora, ultimo ma non ultimo, la compagnia telefonica Vodafone che ha denunciato Telecom per aver messo sotto controllo i suoi clienti. Vuoi vedere che per coprire uno scandalo di dimensioni ciclopiche hanno individuato in Luciano Moggi il cattivo da dare in pasto al popolino?"

Enzo Biagi

autorevole ? dir poco: il numero uno dei giornalisti italiani, credo a detta di chiunque...e uno che ne ha viste veramente di tutti i colori...

la fonte prima o poi la troviamo, ma ? chiaro che ? autentico, ci mancherebbe!

su segnalazione dell'amico rui barrose e lorimer: E' tratta da un'intervista al Tirreno del 16 agosto (o meno probabilomente del 16 luglio)

Modificato da kefeo

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