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Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...

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Difesa Moggi, Avvocato Trofino – Napoli, 25 Ottobre 2011

MP599365.MP3 2h05'13'' - 2h14'15''

Trofino: Ma io vorrei anche intrattenervi sulla questione delle schede… sul modo in cui sono arrivati ad attribuirle una all’altra… però, voglio dire, questa già è stata arata da tutti i campi, e non è assolutamente il caso che io me ne occupi ancora.

Le schede non hanno nessuna ragione di essere rispetto a quello che era lo scopo dell’associazione… non servivano, nella maniera più assoluta.

Quella che poteva essere una valutazione diversa è rappresentata dal fatto… è una… come dire, è una considerazione che fa Milella nella sua… perché Milella è bravo, insomma… capisce di cose… e dice “Guardate, qui è il processo della corruzione degli arbitri… e quindi, il fatto di accettare una scheda, e di averla in tasca, è già un elemento sufficiente” …Milella ragiona come l’Avvocato della FIGC… confonde il procedimento disciplinare con la responsabilità penale… perché chi è che contrasta Milella?… lo contrasta De Gregorio… perché De Gregorio, a chi aveva solo la scheda, lo assolve… ha archiviato la sua posizione, dicendo che il possesso della scheda era un indizio che era rimasto assolutamente svincolato da altri elementi di controllo…

Quindi, la scheda che possedeva l’arbitro… ma, Signor Presidente, ma l’arbitro perché possedeva questa scheda, ammesso che la possedesse?… perché c’era una linea… cioè, voglio dire, Moggi e Fabiani a Napoli, non è che distribuivano Kalashnikov… o bombe a mano, voglio dire… una scheda ha altri usi… e qualcuno, forse, si è vergognato di dire che ha accettato un regalo… magari per parlare con l’innamorata… magari, per risparmiare quattro telefonate nei confronti di Tizio, di Caio, o di Sempronio… ma, al di là di questo, voglio dire, esiste una spiegazione alternativa… non c’è un automatismo… a parte il fatto che la posizione processuale di Moggi è rimasta in piedi solo per questa parte… e quindi, dovremo avere la stessa sorte rispetto all’unico indizio… unum inditium, nullum inditium… perché tutto il resto che era stato attribuito come livello associativo è assolutamente franato da quella che è stata una istruttoria dibattimentale piuttosto scarna rispetto ai testi di accusa… voglio dire, presentati dal PM… e piuttosto nutrita per quanto riguarda poi le sconfessioni di questi testi che si sono…

Ma la linea riservata… la esistenza di una linea riservata, può avere molteplici spiegazioni… può essere, voglio dire, anche… io… l’Avvocato Prioreschi faceva una… una mimica con due telefoni tra Bertini… le telefonate di Bertini e Luciano Moggi… perché, se si sentono per 7’ e 14’ prima delle partite… ammesso che quelle siano le schede, diamolo per certo… a questo punto, i contatti con Bertini nella stessa giornata, la ventitrees… quando Bertini fa Roma-Juve… cioè, fa Atalanta-Milan, pardon… arbitro Bertini, il quale… il quale Bertini deve arbitrare una squadra che è in diretta competizione con noi per la vittoria finale… sono state 14’ e 7’ di telefonate… ma, Signor Presidente, sapete come va a finire questa partita?… perché qui c’è un falso dei Carabinieri, o una distrazione, non lo so come vogliamo definirla… i Carabinieri dicono “…ci sono queste telefonate…” …poi c’è il risultato della partita… 1-1… e quindi, praticamente, qui è evidente che c’è stato una ingerenza… Signor Presidente, la partita non finisce 1-1, ma finisce 1-2… e sapete quale sarebbe stato il comportamento del buon Bertini nei confronti delle telefonate di Luciano Moggi di 14 e 7… il buon Bertini, che doveva… secondo l’ipotesi di accusa, non doveva far vincere il Milan… perché era diretto interessato… sapete che succede in questa partita?… che il risultato… 1-1, dei Carabinieri… è 1-2… e sapete questo gol quando viene segnato?… questo gol viene segnato nei minuti di recupero… ma fin qui, non sarebbe niente di strano, perché i minuti di recupero fanno parte della partita… però, viene segnato nel quarto minuto di recupero… e voi troverete dal cartellino che noi poi vi… vi leggerò… voi troverete che Bertini concede, al di fuori dei 3’ del quarto uomo, un altro minuto… fa giocare a tempo scaduto il Milan… e al 46’’ dell’ultimo minuto che da Bertini, il Milan segna… e finalmente Bertini fischia…

Volete un’altra riprova di come quelle telefonate non hanno nulla a che vedere con la partita e col loro risultato?… tutte le cronache diranno che Nesta per fallo sull’ultimo uomo doveva essere espulso, Bertini lo lascia in campo!

Se quelle telefonate di Moggi… presunte telefonate… dovessero essere vere, allora avete la prova… ancora ulteriore… che quella linea riservata non serviva per dire a Bertini fai… fai… fai perdere il Milan… perché, qui abbiamo due episodi clamorosi… straordinariamente clamorosi che ci dicono che Bertini… mi scuserà, il povero Paolo… ha arbitrato a favore del Milan… spudoratamente a favore del Milan… perché se il quarto uomo concede 3’ di recupero, e le squadre sono sempre sul pareggio, e lui ancora li fa continuare a giocare, e il Milan segna fuori del tempo massimo… questo significa favorire…

Se ci fossero state delle intercettazioni e la cosa era riferita a noi, avremmo avuto qualche altra imputazione per frode sportiva… visto che c’è un automatismo proprio di…

“Bertini sbaglia quando non espelle Nesta per il fallo su Makinwa, ed è un errore grave perché condiziona la partita. Le quattro ammonizioni sono giuste.” …questo è il cartellino della partita… ed è della Gaxxetta dello Sport… a proposito, tanto per… il giornale più letto dagli sportivi…

La Moviola… “Bertini: errore grave su Nesta. Atalanta-Milan, alla moviola della Gaxxetta” …Gaxxetta, sempre… “Bertini arbitra bene, ma commette un grave errore al 13’ della ripresa. Nesta trattiene vistosamente Makinwa fuori area, ma l’arbitro non concede la punizione e non caccia il milanista per fallo da ultimo uomo. La partita sarebbe cambiata. Le altre decisioni sono giuste, dai cartellini gialli, compreso il fallo di mano di Makinwa, al non concedere una punizione dal limite per la caduta di Tomasson” …questa è la Gaxxetta dello Sport…

Quindi, le telefonate delle linee riservate, anche in relazione a contatti avuti con gli arbitri prima delle partite, certamente non hanno sortito un effetto assolutamente, voglio dire, camorristicamente previsto dalla organizzazione. Mi sembra assolutamente il caso di non aggiungere altro.

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Difesa Moggi, Avvocato Trofino – Napoli, 25 Ottobre 2011

MP599365.MP3 2h14'15'' - 2h18'12''

Trofino: Fiorentina-Milan, Presidente, del 1 Maggio. Termina 2-1 per il Milan, e c’è un rigore mancato, non concesso alla Fiorentina da De Santis. Non sappiamo se era sdoganato o no, in quel momento…

De Santis… “Si può fare un’intervista dicendo…” …questa è una telefonata registrata tra De Santis e Meani… De Santis si lamenta, e dice “Si può fare una intervista dicendo “…perché Racalbuto è stato sospeso dopo Roma-Juve, e non è stato sospeso Bertini…” …come ci dice… ahò…” …cioè, De Santis, in questa telefonata, si lamenta con Meani che la Juve, e in particolare Luciano Moggi, che stila il comunicato dopo la partita di cui abbiamo parlato... Milan-Atalanta, e anche in relazione ad altri episodi di errori arbitrali... la Juve fa un comunicato stampa. In questo comunicato stampa… che vedremo anche per la parte che ci riguarderà per un’altra situazione… Moggi chiede espressamente che Bertini sia sospeso e sia fermato… e sia sospeso, e sia fermato, come era stato sospeso Racalbuto che aveva arbitrato Roma-Juventus, e che aveva fatto quell’errore… che poi non lo farà arbitrare perlomeno per 8 turni… cioè, un errore a favore della Juve, 8 turni di fermo… perché, non parliamo né dei fermi né delle cose, perché ormai si è detto già troppo... insomma… poi vedremo…

(Moggi dice qualcosa in sottofondo)

Trofino: De Santis… tra l’altro, come mi segnalava giustamente Luciano Moggi… che nella partita Roma-Juventus… dove Racalbuto riceve una sospensione di 8 giornate perché aveva commesso un errore… l’errore non l’aveva commesso lui, l’aveva commesso Pisacreta… che era l’assistente…

De Santis “Si può fare un’intervista dicendo “…perché Racalbuto è stato sospeso dopo Roma-Juve, e non è stato sospeso Bertini…” …ma Bertini, è nostro associato?… no, è un arbitro nostro amico… dicono che sia nostro amico… e com’è che… cioè, voglio dire, quando noi le andiamo a controllare nello specifico… eh, Moggi perché se chiama Bertini, è amico di Bertini, magari Bertini è uno che fa parte della scuderia di Moggi… dopodichè, si parlano al telefono… dopodichè, Bertini arbitra a favore della squadra mia diretta concorrente… e Moggi subito dopo fa un comunicato stampa e dice “Sospendete Bertini”… ma è possibile tutto questo?… ma c’è logica in tutto questo?

De Gregorio, nella sua sentenza, dice che farà un grande uso della prova logica perché questo è un processo indiziario dove la prova logica deve sopperire… e io sono d’accordo… ma questa vi sembra una cosa logica?… vi sembra una prova logica?… a me sembra assolutamente una cosa completamente contraria.

Presidente, se lei volesse che io finissi alla prossima udienza, e mi dà un’altra mezz’ora, io le sono grato perché il mio mal di schiena non mi consente più di stare in piedi… mi dovrei sedere e la cosa mi imbarazza molto parlare seduto davanti al Tribunale… quindi, se…

Presidente: No, vabbè, noi lo consentiamo che lei si sieda… se poi vuole…

Trofino: E lo so… il problema è l’imbarazzamento…

Presidente: E certo… vuole…

Trofino: Se lei… tanto mi dà mezz’ora alla prossima… io ho finito quasi… mi dà mezz’ora, le sono grato…

Presidente: Va bene…

Trofino: Grazie, Presidente.

Presidente: Allora, viene fissata la prossima udienza l’8 Novembre.

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Difesa Moggi, Avvocato Trofino

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Difesa Moggi, Avvocato Trofino – Napoli, 8 Novembre 2011

MP600562.MP3 14'06'' - 26'54''

Trofino: Del resto, Presidente Eccellentissimo, Onorevoli Magistrati del Tribunale… ma contro Moggi, in campo, che cosa è stato messo in questo processo, e prima nella fase investigativa?… una macchina investigativa poderosa, straordinaria nei mezzi, nelle risorse umane e nelle risorse economiche… hanno messo in campo tutto quello che si poteva mettere in campo… ci sono state collaborazioni… poi, arriviamo un attimo a Plateo, quello che è successo a Milano che ci dà la conferma di quello che noi sostenevamo all’altra udienza… come vedete, ogni giorno… è incredibile… questo processo ha qualcosa di nuovo a favore della verità… una macchina poderosa e sterminata… con due PM Antimafia… assolutamente con il meglio degli investigatori che esistono in Italia… Auricchio dopo andò addirittura ad insegnare in una scuola investigativa dopo questo… quindi, voglio dire, bravissimo… con la caserma di Via Inselci che è il Reparto Operativo per antonomasia a Roma, quello che si occupa di tutte le cose più serie e gravi…

Abbiamo avuto, al di là di tutto questo, dei giornalisti che erano in possesso delle intercettazioni… non so come, non mi interessa sapere come… che addirittura hanno convocato testimoni nelle redazioni per sentirli, per collaborare… non faccio nomi, ma un giornalista di uno dei quotidiani più accossati d’Italia risulta… convocò Galati, e gli fece ascoltare tutte le intercettazioni presso la sede del giornale… abbiamo appreso che altri giornalisti hanno collaborato a questa indagine…

C’era l’Ufficio Indagini che si è occupato di questo… e, a capo dell’Ufficio Indagini, Signori Eccellentissimi, non c’era altro che un magistrato che delle investigazioni ne capiva qualcosa, se era Borrelli…

Ufficio Indagini… Procura Federale… Carabinieri… risorse economiche… 170.000 telefonate registrate… una macchina investigativa straordinaria…

E, alla fin fine, quando voi andate a secernere che cosa resta di tutta questa attività messa in campo… Signor Presidente… sospetti, illazioni, posizioni apodittiche… frasi che si prestano ad una interpretazione nell’uno e nell’altro senso… poste a base anche della sentenza di De Gregorio.

E sapete De Gregorio che cosa pone a base… lo sapete perché l’avete letto… perché io l’ho definita sentenza preistorica?… perché si occupa delle riunioni… perché, lui parte da un errore straordinario di fondo… quello di immaginare il calcio come un mondo perfetto… come un mondo dove tutto funzionava a puntino… dove il designatore stava chiuso nella sua torre eburnea, e non aveva contatti col mondo… un mondo del calcio, dove nessuno era alla ricerca di favoritismi… un mondo del calcio, talmente perfetto che nessuno aveva nemmeno l’intenzione di andare a verificare se l’arbitro era amico o nemico, o se comunque era un arbitro bravo, o comunque era un arbitro scadente, era un arbitro casalingo… De Gregorio ha immaginato nella sua sentenza un mondo perfetto… e quando l’ha immaginato, ha detto “Ah, in un mondo perfetto, se Moggi e Giraudo… Pairetto… Bergamo… si incontrano, si mettono ad un tavolo… è evidente che c’è qualcosa di illecito” …questo è il passaggio che fa De Gregorio iniziale, diciamo il passaggio primordiale…

E’ preistorica la sentenza, perché?… perché non tiene conto che quel mondo non era perfetto… come non è perfetto nemmeno adesso… quel mondo non era un mondo di angeli… [problemi al microfono per qualche secondo] … quel mondo non era perfetto, e quegli incontri che hanno destato l’attenzione di De Gregorio fino a farne l’argomento centrale della sua sentenza, è un errore di fondo che va subito rimarcato, nella maniera più forte… gli incontri c’erano con tutti… gli incontri di Moggi, di Giraudo, di Pairetto e di Bergamo… che sono poi a base di rapporti che sono ultra quarantennali, in un mondo dove tutti ci si conosce da sempre… sono stati incontri… pochi… che non hanno avuto niente di illecito… che molti si sono riferiti ad auguri natalizi, auguri pasquali… e comuque, questo rapporto esclusivo con i designatori che il giudice dell’abbreviato attribuisce nella sua sentenza a Moggi e Giraudo… tant’è che condanna Giraudo su uno di questi elementi… è un elemento sbagliato, sbagliatissimo, preistorico… che questo dibattimento ha dimostrato che con i designatori parlavano tutti… e c’erano chi chiedeva qualcosa molto… di molto vietato… mentre Luciano Moggi in quella famosa telefonata del Febbraio con Bergamo non chiede niente… non chiede di levare o di mettere un arbitro… parlano di una questione che è complessa per quello che è il cappio delle preclusioni, degli inserimenti nelle fasce… e quindi era una sorta di settimana enigmistica… Moggi in quella telefonata… badate bene, che quella è veramente una telefonata riservata, perché è fatta sulla linea riservata… non è vero che non vi sono intercettazioni su quelle che sono le schede riservate… quella è una telefonata sulla scheda riservata dove gli interlocutori si sentono tranquilli… e voi vedrete che in quella telefonata… al di là di andare a verificare chi erano i preclusi, chi poteva andare in prima fascia, chi poteva andare in seconda fascia, e tutto quello che era un coacervo di situazioni che si intrecciavano tra di loro… alla fin fine, il discorso centrale è “Hai studiato?”“Sì, ho studiato”“Come la vedi, come non la vedi”

Ma, questo contesto… ed è il tema di questo processo, Presidente Eccellentissimo, Onorevoli Signori del Tribunale… è il contesto di questo processo… la decontestualizzazione delle telefonate… si prende una frase a caso da conversazioni che sono lunghissime… e su quella frase si ricama, e si ricava un ragionamento che non ha niente di deduttivo, niente di indiziario… e che travalica qualsiasi regola che governano… che governano l’uso della prova nel processo penale… è questo il tema centrale di questo… la decontestualizzazione delle telefonate…

Volete un esempio di decontestualizzazione di telefonate in questo processo?… ve lo do subito…

Ricordate la telefonata che… De Gregorio mette a base anche della sentenza… della famosa espulsione di Jankulovski nella telefonata… nella partita, pardon, di Udinese-Brescia del 26 Settembre 2004?… De Gregorio dà una grande attenzione a questa telefonata, perché dice che è un’espressione di Giraudo che lo colpisce negativamente… e quale sarebbe questa espressione di Giraudo usa, per colpire negativamente questo signore?…

E’ una telefonata che passa tra Moggi e Giraudo… è quella del 26 Settembre 2004, ve l’ho già detto… Giraudo dice a Moggi “Sai, se Dattilo esp… Dattilo è stato molto bravo, però se Dattilo è un po’ più sveglio gli dimezza l’Udinese” …secondo De Gregorio, questa è una telefonata che dà la sensazione che l’arbitro avesse parlato con noi, e noi abbiamo detto… secondo quello che era le ammonizioni mirate… “…ammonisci e butta fuori qualcuno…”

Signor Presidente, questa è una telefonata che letta così, potrebbe significare… ma il procedimento indiziario, quello della prova, mi dice che se c’è una spiegazione alternativa a questa telefonata… insomma, la prova va a farsi friggere…

La telefonata avviene dopo Brescia-Udinese… l’arbitro Dattilo espelle su segnalazione del guardalinee il giocatore Jankulovski, reo di aver colpito con un pugno un avversario… qui vengono ammoniti anche tre giocatori, e credo di ricordare erano Muntari, Di Michele e Pinzi… credo… Munt… i quali giocheranno regolarmente la partita con la Juve perché non erano diffidati… la esclusione era di Jankulovski…

Come si spiega la frase di Giraudo?… è semplicissimo… noi abbiamo sentito al dibattimento l’assistente Camerota… ve lo segnalo… non ho la data di questo… perché me la sono persa negli appunti, però al dibattimento è venuto Camerota che era l’assistente dell’arbitro Dattilo in quella partita Udinese-Brescia…

Camerota che cosa vi ha detto a dibattimento?… Camerota vi ha detto “Io ho segnalato all’arbitro che Jankulovski aveva colpito un avversario” …cioè, Dattilo non l’aveva nemmeno visto…

E non solo… dopo di questo, vi è una rissa… e, nessuno degli altri viene espulso, né viene ammonito…

Ma vedete come questa telefonata che secondo De Gregorio rappresenta la prova delle ammonizioni mirate, è una telefonata di un dubbio valore indiziario… perché la verità… ed è la verità più concreta… è che Moggi… è che Giraudo dice a Moggi “Oh, ma questo dormiva proprio, questo arbitro… non ha visto che Jankulovski ha colpito… non ha visto quegli altri che hanno fatto la rissa… doveva buttarne fuori tre o quattro o cinque…” …Benedetto Iddio… eh!... “…poteva dimezzarla l’Udinese…” …significa questo, mica significa che avevamo un accordo con l’arbitro per dimezzare l’Udinese!

E’ questa la decontestualizzazione della telefonata… perché bisogna leggere quelle successive, quelle intermedie, perché… e qui bisognerebbe fare un lavoraccio terribile per capire “Sai se Dattilo è stato… Dattilo è stato molto bravo… però, se Dattilo è un po’ più… gli dimezza l’Udinese” …Moggi gli risponde “E che vuoi fa… ha mandato via Jankulovski… c’abbiamo un rompic… in meno” …cioè, la spiegazione di questa telefonata è completamente il contrario, l’esatto contrario di quello che De Gregorio scrive nella sua sentenza… ecco perché è una sentenza sbagliata e preistorica…

Ma, non è che questo sia l’unico elemento di decontestualizzazione… eh!…

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Difesa Moggi, Avvocato Trofino – Napoli, 8 Novembre 2011

MP600562.MP3 26'54'' - 37'00''

Trofino: E arriviamo subito alla Fiorentina, così avete un quadro chiarissimo.

Sulla questione della Fiorentina non voglio parlare. Alfonso Furgiuele e Francesco Picca hanno fatto degli interventi straordinari… e Francesco Picca ha messo veramente in fila gli elementi uno dietro l’altro che vi escludono qualsiasi combine, o qualsiasi illecita, o qualsiasi frode per quanto riguarda questo episodio.

E’ una parte che io non toccherò assolutamente. Mi preme, comunque, visto che Moggi e Giraudo… secondo l’ipotesi di accusa… concorrono anche nella frode, stabilire quali sono stati i reali rapporti tra Luciano Moggi e Diego Della Valle… tra Luciano Moggi e Giraudo… con quella che è stata una… come dire, un sorvolo di Mazzini rispetto a quello che doveva essere etnicamente la squadra vicina a lui… a qualche altro… vedremo da qui a qualche istante…

La frase, la ricorderete. La telefonata che è nel brogliaccio dei Carabinieri, e riportato anche nell’informativa, diceva che alla fine Moggi dirà a Della Valle “Pensiamo a salvare la Fiorentina… dai, dai, dai...” …da questo… da questo, De Gregorio ricava la prova… da questo, e ovviamente da quello che è il risultato di alcune telefonate di Mazzini che ovviamente io non analizzo, Presidente… potremmo stare qui per ore e ore, per dire, ovviamente, Innocenzo Mazzini come e perché faceva quelle telefonate… si intuisce dal complesso di queste telefonate che Mazzini era uno che voleva stare in mezzo, che non contava assolutamente niente, e che vantava amicizie, o di aver parlato con Tizio e con Caio… come ha vantato nella occasione di aver parlato con Moggi e Giraudo della questione Fiorentina… quando tutto questo è assolutamente non vero!… non vero, perché poi ce lo dirà la prova logica… che tanto sta a cuore al giudice dell’abbreviato… vedremo perché…

Però, a me preme stabilire che questa telefonata tra Della Valle e Moggi finisce, secondo gli inquirenti… e su questo costruiscono il castello di questa partecipazione concorsuale di Moggi e Giraudo nel reato della frode sportiva… “Pensiamo a salvare la Fiorentina” … vabbè…

Volete capire qual è la contestazione… perché poi si dice che qui esistono telefonate nascoste e… qui esistono anche telefonate che non vengono prese in conderazione, assolutamente… o comunque, sono taroccate nella fase del brogliaccio… perché poi, quando abbiamo richiesto la trascrizione, abbiamo scoperto che quella telefonata non si ferma a quella frase dalla quale… frase finale… parte il punto… il punto di motivazione del Giudice De Gregorio… questa telefonata continua… e Moggi che parla… Della Valle chiama Moggi, tra l’altro, eh!… perché poi, Signor Presidente, dovremmo anche stabilire… ma rispetto a quello che ho detto già l’altra volta, Moggi è intelligente, è un raffinato criminale o è uno… un cretino del crimine?… perché se è un raffinato criminale, c’ha una linea riservata, c’ha una cupola, e c’ha tutto… ma, immaginiamo che Mazzini telefona, parla, etc. …con Diego Della Valle?… che Moggi e Giraudo incontrano spesso… badi bene il Tribunale che hanno tre giocatori in comproprietà… che sono Chiellini, Maresca e Miccoli… sono tre giocatori in comproprietà… avere delle comproprietà significa avere comunque una intesa, di conoscersi, di frequentarsi… e comunque, Della Valle era… ed è… un Presidente prestigioso, ricco e anche raffinato… era un piacere averci a che fare… anche perché, tra l’altro, da un punto di vista calcistico, Moggi era anche più bravo e capace di spuntare prezzi migliori con Della Valle…

Tre giocatori in comproprietà… si conoscono… Moggi e Giraudo concorrono in questa frode, nella salvezza della Fiorentina… e la prova logica di De Gregorio… scomodiamola un attimo… c’ha la linea riservata, c’ha la cupola… eh, ma non gli dice “Diego, vieni qua… questo è un numero di telefono riservato… da oggi in poi, parli con me… i designatori sono roba mia, perché fanno parte della cupola… gli arbitri fanno parte della cupola… etc.” … è ricco, è straordinariamente… è finito il problema…

Ma Moggi, che fa?… Della Valle gli telefona, gli dice questo… e lui continua “La squadra ha giocato bene”, dice Moggi a Della Valle… “Ma l’arbitro vi ha fatto un c.” …non ripeto perché non è un’espressione elegante… “…ragazzi…” …Della Valle “Lo so, Luciano, ma che vuoi fare…”“Abbiamo fatto casino...” …questo si può dire… “…noi per voi” …comunicato stampa, io ho scritto tra virgolette… perché, Signor Presidente?… perché qui c’è un comunicato stampa del 2 Maggio… del 3 Maggio 2005… che è scaricabile dai vostri computer, perché ve ne darò le… ma credo che sia stato comunque allegato agli atti da qualcuno dei difensori… che è la pietra miliare di questo episodio… e dalla quale si ricavano… da questa pietra miliare… altri elementi per escludere l’esistenza di questa organizzazione… presunta organizzazione criminale…

Della Valle “Lo so, Luciano, che vuoi fare…” …Moggi “Abbiamo fatto casino per voi” …comunicato stampa, poi vedremo perché… Moggi ancora “Non ti stancare…”“Non ti stancare…” …tra parentesi ho sempre messo… “…di telefonare ai designatori… più gli rompi i c…. e meglio è… magari nella dovuta maniera… perché, in fin dei conti, non è lui…” …leggo tra parentesi, Bergamo… “…che va in campo…” …Della Valle “Sta tranquillo, che poi noi, in tutti i modi, ci facciamo sentire” …Moggi ancora “…per far dare a tutti quanti gli addetti ai lavori l’attenzione massima… ma non per darti dei vantaggi… per non darti degli svantaggi… come è successo sabato che c’era un rigore sparato, e te l’hanno negato” …e qual’era la partita?… Fiorentina-Milan!… ed è la partita arbitrata da De Santis, e che… poi vedremo… ha origine… fa originare quel comunicato stampa del quale dobbiamo parlare perché da un’altra mazzata sonora a quella che è l’ipotesi associativa…

Della Valle “Sta tranquillo, che poi noi, in tutti i modi, ci facciamo sentire” …si è strumentalizzata l’ultima frase detta da Moggi… “Pensiamo a salvare la Fiorentina”, ha detto… “…ma per non dargli degli svantaggi…” … ma dice “…urla con Bergamo… parla con Bergamo… fatti sentire… noi ci siamo già fatti sentire… abbiamo protestato…” …perché siamo i diretti concorrenti per il titolo del Milan… che è favorito nello scontro con la Fiorentina… questo significa!… altro che dire “Pensiamo a salvare la Fiorentina” …il giudice dell’abbreviato dice questa è la prova del concorso… e dà anche una colorazione al reato associativo… che in questo processo è il reato più improbabile contestato… tra tutti i reati più improbabili contestati, è certamente il più improbabile… lo usa anche per l’associazione a delinquere… una sentenza preistorica, ripeto, che dipinge un mondo perfetto del calcio… che non è… è una sentenza che non ha tenuto conto di una serie di circostanze che risultavano anche dagli incarti scritti… perché il giudice dell’abbreviato aveva le dichiarazioni di tutti, e aveva anche la possibilità di verificare… ha scelto un’opzione che credo che sia un pregiudizio… anche nei confronti di…

Quella telefonata… viene ancora tagliata… ma noi, se l’andiamo a rileggere fino alla fine… noi vedremo che alla fine… come finisce questa telefonata?… finisce in un modo straordinario… “Noi per vincere il campionato…”, dice Luciano Moggi… “…andiamo a Milano e vinciamo… e voi pensate a salvare la Fiorentina” …voi!… non noi!… voi!… dice… qual è il risultato finale?… che “Noi ce ne andiamo a giocare a Milano…” …altro che cupola, altro che vantaggi, altro che svantaggi…

Questa è la telefonata… Signor Presidente, io poi le ho fatto… ho fatto al collegio un elenco delle telefonate inedite che in relazione alla richiesta del 523 VI comma le darò… questa, comunque, di Della Valle-Moggi è trascritta per intero, ed è quella del 2 Maggio 2005, il progressivo è 2741.

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Difesa Moggi, Avvocato Trofino – Napoli, 8 Novembre 2011

MP600562.MP3 37'00'' - 43'10''

Trofino: Signor Presidente, questo momento storico… in questo particolare momento storico, si origina la reazione della Juventus… perché vi sono tre o quattro episodi emblematici che preoccupano la dirigenza juventina.

I tre episodi sintomatici che preoccupavano la dirigenza juventina furono questi: il primo, il caso Ibrahimovic. Ricorderete che Ibrahimovic fu squalificato per due giornate perché fu esibito un filmato Mediaset… nessuna delle televisioni aveva mai visto questo fallo… alla fin fine, viene fuori Mediaset, e tira fuori un filmato, e su questo filmato Jankulov… ehm, Ibrahimovic fu squalificato per due giornate…

Moggi (in sottofondo): …tre giornate…

Trofino: …tre giornate… in… coevamente a questo episodio, viene fuori il caso Cannavaro. Cannavaro che era ritratto in un filmato… dove faceva una flebo lecita, regolarissima… di un’epoca in cui giocava col Parma… fu immesso immediatamente… non lo so… nei circuiti dei media… tant’è che originò una trasmissione televisiva alla quale partecipai anch’io personalmente… ricordo perfettamente… questo, non aveva nessuna attinenza, né afferenza con la Juventus… il giocatore giocava a Parma, era un’epoca diversa… però questo, immesso nel circuito mediatico, ovviamente creava una situazione di grande disagio nei confronti della Juve.

La questione arbitrale era la terza che è contenuta in questo comunicato. La questione arbitrale… ohibò, ohibò, ohibò… riguardava due arbitri che, secondo questa ormai franata ipotesi di accusa, farebbero parte di questa fantomatica associazione. E sono Racalbuto e Bertini. Racalbuto, da quando a Roma sbaglio il rigore a favore della Juve, non arbitrava più in Serie A da 7 turni… questo sempre per la questione dei… si ferma o non si ferma… Bertini, che con il proprio errore a Bergamo a favorito il Milan, invece continua ad arbitrare. Signor Presidente, Bertini, anche lui è imputato di questo processo… anche lui è detto arbitro vicino a noi…

Juve e Milan… emergono dopo lo scontro diretto del 21 Dicembre… l’arbitro Bertini non vede un rigore per i rossoneri, e non concede la regola del vantaggio a Kaka lanciato verso Buffon. La Juve si infuria. A Controcampo insistono sugli errori di Bertini trascurando gli episodi. E Moggi chiede… la dirigenza della Juve… chiede di fermare Bertini.

Ora, dov’è più il teorema dell’accusa che chi sta con noi non viene mai fermato, viene tutelato, viene coccolato anche dalle televisioni e da tutto… e invece Moggi che chiede con un comunicato ufficiale della società di sospendere addirittura Bertini, dicendo che Racalbuto è da 7 turni che non arbitra… e perché Bertini ha una sorte diversa?

Tutto questo, si intreccia, Signor Presidente, con una telefonata tra Meani e De Santis… vedete come questo comunicato è un centrale importante per comprendere che cosa accadeva in quel mondo… il 5 Maggio del 2005, il progressivo è 8199, vi è una telefonata tra Meani e De Santis… Meani, risponde “Ahò, allora io solo ormai ti voglio bene…” …De Santis “…ormai?““Niente… hai visto? ““Ho visto, ho visto… fa il silenzio stampa la Juve… alla Juve non c’era mai riuscito nessuno nella storia del calcio” …cioè, De Santis… a proposito, che è un altro nostro associato, per chi non lo ricordasse, eh!… per chi non ricordasse che è un altro nostro associato, dice “Ho fatto fare il silenzio stampa alla Juventus” …cioè, li ho talmente mazzolati che hanno dovuto reagire con il silenzio stampa… cosa che non hanno mai fatto, che non facevano da tempo immemorabile… “…fa il silenzio stampa la Juve… non c’era mai riuscito nessuno nella storia del calcio…” …così si esprime… e Meani “Ci sei riuscito te!… i corsi, i ricorsi… e poi mi dicono che sei juventino…” …e ridono su questo… “Ma ti rendi conto?”“Sì, però è una forzatura che non ha significato…”“Ma che, scherzi?” …cioè, De Santis e Meani si lamentano anche che Luciano Moggi e la Juve chiedono la sospensione di Bertini… perché sono arbitri e arbitri… tra di loro… però, questo vi traccia un quadro che veramente vi lascia immaginare come questo teorema messo in piedi… cioè, non regge perché non è stato nemmeno messo in piedi, il teorema… ma come è possibile?… questi fanno parte della stessa associazione… e De Santis, non so se quella è l’epoca del primo sdoganamento, del secondo sdoganamento, del terzo sdoganamento… non lo so… però ripeto, questa è una giustificazione del dibattimento, perché nel decreto di citazione non ho letto che ad una certa epoca storica De Santis lascia questa…

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Difesa Moggi, Avvocato Trofino – Napoli, 8 Novembre 2011

MP600562.MP3 43'10'' - 48'46''

Trofino: Ma, per ritornare alla Fiorentina… il… la cosa interessante di questo episodio della Fiorentina è che Mazzini dice “Io ho parlato con Moggi e con Giraudo” …alla fine, quando la Fiorentina si salva, Mazzini… leggete quella telefonata… è stupenda… Mazzini dirà a Mencucci “Amico, devi fare due telefonate… una a Bergamo, e una a me…”“Devi fargli fare…” …anzi… a Della Valle… “…due telefonate… una a Bergamo, e una a me…” …e Moggi e Giraudo, dove sono?… non vanno ringraziati?

Allora, è evidente che era nella fantasia di Mazzini che Moggi e Giraudo avessero fatto qualcosa per loro… perché altrimenti non mi spiegate perché… alla fine di questa giostra, dove tutto va bene… Moggi… che dovrebbe essere stato l’artefice, il capo della cupola… non viene nemmeno ringraziato… né Giraudo viene ringraziato…

Ma, Signor Presidente, Moggi, se si leggono bene quelle telefonate, dà dei consigli tecnici… ma, vi ricordate la telefonata come recita?… “A Roma dovete cercare di fare un punto”, significa non andate allo sbaraglio, non andate alla garibaldina… “…avete una partita facile, col Brescia, all’ultima giornata, dove tre punti sono sicuri… sicchè, andate a Roma, e cercate di non avere danni…”, è una disanima tecnica… quello che Luciano Moggi sa fare meglio di tutti… è un consiglio che gli dà… e, al di là di questo consiglio, e di dire poi “…chiamate il designatore… protestate… perché solo protestando qui si riesce a non avere svantaggi… ma non avere vantaggi…” …ma quale concorso si può identificare in queste affermazioni, Signor Presidente?… ma come ha fatto il giudice del giudizio abbreviato a condannare Giraudo su queste cose?… sono delle cose al di fuori dal mondo… una frase, presa, decontestualizzata… e da quella frase, far discendere tutta una teoria e una responsabilità che è resistita, frantumata e sorpassata dalla lettura semplice della telefonata, ma fino alla fine… e abbiamo sopportato anche questo!

Ma, c’è una telefonata Mazzini-Mencucci che fa riferimento… se vogliamo analizzare gli elementi più seri di quella storia… che fa riferimento al direttore sportivo del Lecce di allora… che era Pantaleo Corvino.

Gli investigatori hanno ritenuto essere la madre di tutte le partite… cioè, Lecce-Parma… che serviva a salvare la Fiorentina… senza ritenere logicamente chi fosse il più interessato affinchè rimanesse in A la società di Della Valle… bastava ascoltare la telefonata tra Mazzini e Mencucci… basta ascoltare questa telefonata… ed è la telefonata del 14 Marzo del 2005, il progressivo è 5076… e ce n’è un’altra, quella del 22 Maggio del 2005, con un progressivo 15061…

Cosa dice Mazzini in questa telefonata parlando con Mencucci?… dice “… sperando che Pantaleo comunque faccia qualcosa…” …il riferimento ovviamente è alla partita del Lecce… Mencucci “E certo… e meno male… comunque, ci sta quella… però, sai, anche lui… che farà il massimo… lì è in uscita… no, ma io sono convinto che alla fine ci si salva perché poi Pantaleo farà il suo lavoro” …ohibò… insomma, diamo un’imputazione a Moggi che ha detto “Speriamo di salvare la Fiorentina” …e, Pantaleo Corvino… per carità, insomma, sono reati prescritti, antichi… ammesso che sono reati… non sono nemmeno reati, a mio parere… e gli dice “…quello farà il suo lavoro…” …Pantaleo… Corvino… così si spiega anche il comportamento di Zeman… perché Zeman ad un certo punto della partita si mette di spalle e si rivolge alla tribuna… nella tribuna sedeva Pantaleo Corvino… Pantaleo Corvino aveva fatto un contratto, e passava alla Fiorentina… immediatamente…

(voce in sottofondo): …due giorni dopo…

Trofino: …due giorni dopo passava alla Fiorentina… cioè, voglio dire, non c’è nulla di illecito… non c’è assolutamente nulla di cui la Fiorentina si deve preoccupare in queste cose… ma io dico, da un punto di vista della valutazione della prova, ma come si fa a dire che Moggi concorre perché Mazzini dice “…ho parlato con Moggi e Giraudo…” …e di fronte a queste risultanze delle telefonate non si fa nulla?

Presidente, ma questo è un vizio degli investigatori… eh!…

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Difesa Moggi, Avvocato Trofino – Napoli, 8 Novembre 2011

MP600562.MP3 48'46'' - 54'30''

Trofino: E’ un vizio serio, perché dovremmo ricordare che cosa… io ve l’ho letto l’altra volta… ve lo posso anche rileggere… ma, è vero o non è vero che il Presidente della Federazione Gioco Calcio nella partita…

(voce in sottofondo): …Inter-Juventus…

Trofino: …Inter-Juventus… chiamò il designatore, e con una indebita pressione fece chiamare dal designatore l’arbitro Rodomonti… le telefonate, Signor Presidente, se le potete rileggere, sono di una chiarezza estrema, non sono assolutamente io che ve le vado a rimarcare…

Il Presidente della FIGC, prosciolto all’udienza del… all’udienza preliminare… e bene hanno fatto a prosciogliere… io credo, Signor Presidente, che sia l’unico che in questo processo avrà commesso una frode sportiva… secondo quella che è il… la… il criterio di valutazione della prova di De Gregorio… De Gregorio… che lo proscioglie… avendo queste telefonate a disposizione… eh!… ci dovrebbe dire come ha fatto a prosciogliere costui, quando, praticamente, dalla lettura delle telefonate… CHE NON C’ERANO!… che noi abbiamo trovato… e forse, non l’ha… ha sbagliato per questo…

Ma le telefonate sfuggite sono più d’una… perché l’altra telefonata sfuggita o semplicemente occultata… successiva all’errore clamoroso commesso dall’arbitro Rosetti nella partita di Lazio-Fiorentina…

Allora, noi abbiamo, il Presidente della FIGC che chiama il designatore… il designatore chiama l’arbitro… l’arbitro dice… “Stai attento… insomma, sei arrivato lì in cima… fai quello che devi fare” …la Juve viene danneggiata da questo perché la espulsione mancata di Toldo, portiere della… con un uomo in meno, avrebbe determinato sicuramente un vantaggio per la Juve…

Qui, la FIGC… ma questo è il colmo, Signori del Tribunale… la FIGC è venuta a costituirsi parte civile contro Moggi… e gli chiede un risarcimento milionario, quando non c’è una prova… uno straccio di prova… che Moggi avesse fatto delle frodi sportive… ma c’è la prova sicura che l’attuale… l’allora Presidente della FIGC ha sicuramente commesso una frode sportiva… sacramentata da tutte quelle che sono le telefonate successive… dove addirittura Collina dice “E’ rosso diretto” …e Rodomonti riconosce di aver sbagliato… c’è una sola squadra che è stata sfavorita sicuramente in tutto questo processo… ed è la JUVE!… di questo vi è una prova diretta… altro che prova logica, altro che assenza di prova dichiarativa… abbiamo delle telefonate che sono inequivoche, e che condannano il giudice dell’udienza… ehm, del rito abbreviato… perché il giudice del rito abbreviato, nella sua sentenza, dava anche un’altra indicazione su quella che sarà la valutazione della prova che lui metterà nella motivazione…e qual è… citando sentenze della Cassazione, note a tutti, e soprattutto a voi, Onorevoli Magistrati di questo collegio… che quando il discorso in una telefonata è di una chiarezza estrema, e non si presta a niente rispetto a quello che è l’oggetto, e si capisce, e non c’è valutazione diversa… addirittura quella, non solo non è l’indizio, ma è prova diretta!… e la FIGC si è costituita parte civile contro di noi!… e la FIGC nei procedimenti disciplinari, come un caterpillar, va addosso a Moggi da tempo!… anche se adesso hanno capito che Moggi è duro, è di pietra dura… e stanno cominciando a tornare indietro… gli ultimi provvedimenti della disciplinare… dei vertici della disciplinare… sono… l’Alta Corte… sono dei provvedimenti che adesso vogliono aspettare la vostra sentenza… che hanno chiesto dei chiarimenti in Europa…

La Juve è l’unica squadra che in questo processo ha una prova clamorosa a suo favore… di essere stata danneggiata in quella partita con l’intervento del Presidente della FIGC… e si vengono a costituire parte civile!

Mi sembra che questo faccia il paio con la RAI che si viene a costituire parte civile contro Scardina… tanto per dire… dopo che i funzionari… e dopo che hanno assunto Venerato nelle loro fila… l’hanno preso come giornalista… contestavano Venerato… la RAI, che a fianco di Scardina, nel mobbing contro la Sanipoli, con Venerato… con tutti i funzionari che l’hanno scagionato… la RAI viene a costituirsi parte civile contro Scardina!… non solo, e l’Avvocato… disse pure… e non lo posso mai scordare… che in questo processo la prova iniziale si era rafforzata!… ma dove era?…

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Difesa Moggi, Avvocato Trofino – Napoli, 8 Novembre 2011

MP600562.MP3 54'30'' - 59'10''

Trofino: E visto che ci troviamo, Signor Presidente, a discutere anche… e sarò rapidissimo, arriverò alla conclusione di qui a qualche momento… e visto che ci troviamo di fronte a qualcuno al quale dobbiamo dare delle risposte… e visto che sul giornale che io amo moltissimo… se lo leggo da 50 anni… la Gaxxetta dello Sport… per tutto quello che ha fatto, voglio dire… una campagna, voglio dire, contro Moggi… io comunque riesco ancora a comprarlo ancora… sono talmente affezionato che riesco ancora a comprarlo ancora… perché lo ritengo un grande giornale…

Ho letto su questo giornale che l’ottimo Avvocato Catalanotti… che io voglio… al quale io voglio bene, e del quale ho stima… hanno detto che Governato… visto che noi abbiamo detto che Governato era uno di quelli che parlava con i designatori… abbiamo atteggiato questo argomento… l’abbiamo messo tra un elenco di persone tutte che avevano parlato con… si sono rizelati, e hanno fatto una precisazione dicendo “Governato, il Brescia non lo conosce proprio… non ci appartiene… non sappiamo chi è” …voglio solo ricordare al Tribunale che anche un’altra persona disse che Meani era solo un… un collaboratore esterno… ed era Adriano Galliani… dopodichè, abbiamo visto che il caveau di telefonate tra Galliani, Meani e Bergamo è un tesoro e una fonte proprio assolutamente straordinaria per poter dimostrare l’inesistenza di questa organizzazione dove Bergamo fa il tifo per il Milan sfegatatamente…

Ma, Governato era accreditato come consulente del Brescia direttamente a Pairetto dal Presidente Corioni… lo ha dichiarato, chi?… Pairetto davanti a voi…

Nella telefonata del 7 Gennaio 2005, Governato chiede a Pairetto quando può passare da loro a Coverciano… il progressivo è 16339, la data è 14 Gennaio, giorno del sorteggio… Governato chiama Pairetto e chiederà espressamente… Governato… puntini… “Com’è andata?” … Pairetto “Collina c’è” …il che presuppone che c’è stata anche già qualche altra telefonata precedente… che ovviamente sfugge perché Governato non è intercettato… Governato è intercettato di rimbalzo, nemmeno di strascico, ma di rimbalzo… quindi “Com’è andata?”“Ah, Collina c’è” …Governato ride… scrive tra virgolette… “Meglio di così non poteva andare” …la partita sarà Brescia-Fiorentina 1-1 del 16 Gennaio 2005.

Nella telefonata del 10 Gennaio 2005… e il progressivo è 17305… 17305… Governato chiamerà Pairetto per protestare dell’arbitraggio relativo a Messina-Brescia per un rigore inesistente, a detta dello stesso Governato… che si informerà con Pairetto dove saranno effettuati i sorteggi in quella settimana… se a Roma o a Coverciano.

Ancora, nella telefonata del 24 Gennaio del 2005… il numero di progressivo è 22800… Governato si complimenta con l’arbitro Rodomonti che ha arbitrato Juventus-Brescia, e che non ha commesso errori, e si informa… attenzione… se venerdì, giorno del sorteggio… “…sono a Coverciano…” …e poi chiede di essere inserito in prima fascia perché il Brescia avrà una partita difficilissima… Brescia-Lecce… e la sua previsione era anche esatta perché il Brescia perderà quella partita per 1-0.

Questo, Signori del Tribunale, per chiarire una volta per tutte che Governato potrebbe non avere nessun compito specifico… anche Meani era un collaboratore esterno…

Ma io ricavo questi dati dalla lettura dell’incarto processuale… sicchè, non mi si venga a dire che Governato telefonava per sapere come… se pioveva o no dalle parti di… di Bergamo… o se aveva un interesse su questa squadra… il Brescia, che è costituito parte civile contro di noi e contro la Juventus!

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Difesa Moggi, Avvocato Trofino – Napoli, 8 Novembre 2011

MP600562.MP3 59'10'' - 1h06'13''

Trofino: Ma, non c’era assolutamente… Corvino aveva un interesse… gli altri avevano un interesse… tutti quanti avevano un interesse… noi avremmo concorso perché Mazzini ha detto “…ho parlato con Moggi e Giraudo...” … falso…

Ma c’è una Carraro-Bergamo del 22 Maggio 2005, Signor Presidente… dopodichè io ho quasi finito… Carraro-Bergamo… il 22/05 del 2005, alle ore 17.24, il progressivo è 48536… Carraro… quello di Rodomonti… Carraro: “…’sto cavolo di Rosetti… guarda che svista aveva fatto…” …Bergamo “Incredibile… l’ho visto in diretta… un attimo di sbandamento…” …Carraro “E’ una cosa incredibile!” …Bergamo “Sì, sì… non ha spiegazioni… assolutamente… lui era ad una ventina di metri…” …Carraro “Ma l’ha parata proprio…” …e Bergamo “Sì, è incredibile… è incredibile… in una giornata che era andata a gonfie vele c’è questo errore ciclopico che purtroppo la Fiorentina s’è beccato…” …Carraro “Sì, però, a questo punto…” …sapete cosa dice, con un tono perentorio?… “…non può retrocedere la Fiorentina… perché veramente se no… veramente qui stiamo in difficoltà grande… perché insomma, la Fiorentina si deve salvare…”"...devi salvare la Fiorentina!…" ...e Moggi c’ha la cupola!… e Moggi è quello che dirige le file del calcio!… e Moggi… Mazzini dice “…ho parlato con Antonio Giraudo e Moggi…” …che non fanno niente, non c’è nessuna telefonata diretta, non c’è nessun altro contatto, non si parla di nulla… noi siamo concorrenti nella frode!

Ma alle 20.06 dello stesso giorno, Presidente… ed ho chiuso sulla Fiorentina… sarà il Vice Presidente, Abete, a chiamare Mazzini… che è l’attuale Presidente della FIGC… per commentare l’errore clamoroso ai danni della Fiorentina. Abete-Mazzini del 22 Maggio 2005, il progressivo è 9882, Mazzini dice “Questo…” …mi dispiace ripeterlo questo… “Questo imbecille di Rosetti c’ha messo nei casini… ebbè, adesso siamo nei casini… voglio dire… complessivi e diversi…” …i casini, ovviamente… “…voglio dire…” …Signor Presidente, Abete… che era il Vice Presidente… e Carraro… Presidente… se un arbitro sbaglia, è una storia di tutti i giorni… la CAN, voglio dire, è una branca della Federazione… la CAN è una cosa a parte… se gli arbitri sono, come dire, scadenti, e sbagliano… certo, ci saranno… ci sono polemiche… ci sono straordinarie polemiche… ma, voglio dire, non mette mai nei casini… come così si esprimono… né Carraro, né Abete… né nessuno dà gli ordini…

Allora, Signor Presidente, io ritorno a quello che era la mia preposizione iniziale… l’errore fondamentale è che qui si immaginava il calcio come un mondo perfetto dove l’unico che non era perfetto era Moggi, secondo l’ipotesi di accusa… e questo, non era un mondo perfetto… non solo non era un mondo perfetto, ma lo era… imperfetto… per molti aspetti, molti dei quali sicuramente non riguardano Moggi. Ecco perché noi protestiamo… perché il capro espiatorio, il terminale di tutte le straordinarie nefandezze sia stato indicato in Luciano Moggi… perché il calcio voleva pulirsi il viso, avere una catarsi su questo personaggio che è talmente bravo da dare fastidio a tutti… NO!… non ci stiamo!… in questo processo non c’è uno straccio di prova che sia mai esistita una organizzazione, una cupola che avesse diretto il mondo del calcio… un sistema… addirittura, come è stato paventato nelle ipotesi iniziali investigative che sono rimaste delle sole e mere ipotesi investigative che non sono procedute di un centimetro… abbiamo abbandonato i dossier Della Valle, Zeman e tutto il resto… cianfrusaglie, ciarpame, Signor Presidente!

Eppure tutto questo, mediaticamente, ha fatto sì che Luciano Moggi e la sua famiglia sopportassero una gogna mediatica lunga 6 anni!

Non si è data nessuna imputazione al Presidente e al Vice Presidente… volete la prova di come questo sia un processo… non un processo contro Moggi… sia un processo dove Moggi deve essere il colpevole… avete una imputazione alla lettera T delle frodi… è una partita… Palermo-Lecce, nella quale si fanno due ammonizioni… la squadra successiva era il Messina, si giocava col Messina, Lecce-Messina… solo su questo, è stata data una imputazione a Luciano Moggi e a De Santis di frode sportiva!

Auricchio, interrogato a dibattimento, a domanda specifica… “Non abbiamo fatto nessuna indagine” …cioè, abbiamo dato una imputazione a Luciano Moggi esclusivamente sul teorema, sulla ipotesi che ammonizioni mirate dovessero essere delle verità assolute… che, cioè, bastava ammonire un calciatore che poi giocava con una squadra che secondo l’ipotesi accusatoria doveva essere legata a Moggi… e il Messina non lo era, l’abbiamo dimostrato in mille occasioni… si è data a Moggi questa imputazione!

Mi si dirà la Pubblica Accusa ha chiesto l’assoluzione. Bene!… ma la gogna mediatica per 6 anni è stata addosso a Luciano Moggi per questa, e le altre imputazioni… mentre i vertici di quella organizzazione… della FIGC… che vengono a costituirsi parte civile contro Moggi in questo processo… sono gli unici che sono stati raggiunti da una prova straordinaria per le loro indebite pressioni!

Quindi, non era un mondo perfetto, non lo poteva essere un mondo perfetto… non lo era allora, non lo è adesso!

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Difesa Moggi, Avvocato Trofino – Napoli, 8 Novembre 2011

MP600562.MP3 1h06'13'' - 1h21'11''

Trofino: E Signor Presidente, io ho finito il mio intervento per Luciano Moggi. Devo solo ricordare che qualche giorno fa, una certa signorina Caterina Plateo è stata sentita nel processo Tavaroli-Telecom a Milano. I resoconti giornalistici sono chiari. Ormai siamo nell’epoca telematica, avete i computer davanti… potete considerarla una prova esibizione… è come se la difesa ve lo desse in visione. Leggete i resoconti di quella deposizione… e scoprirete che quando Luciano Moggi, all’epoca, comprava allegramente e con le trombe… e con tutti i dirigenti e i fattorini della Juventus… le schede che dovevano servire per tutelare la Juve dalle aggressioni… diciamo, intercettative… tra virgolette… sul mercato dei calciatori… che, ripeto, è l’attività più seria di qualsiasi società di calcio… sulla campagna acquisti sbagliata o fatta bene, si sacrificano la esistenza delle società… e Luciano Moggi vi ha detto ho comprato, compravo quelle schede per questo motivo… questo motivo ormai è stato… a noi era già noto, voglio dire… ma è stato ulteriormente arricchito da questa deposizione… che Telecom e i poteri forti intervistassero chiunque… questo è pacifico… hanno distrutto milioni di dossier… perché mi dovrebbero spiegare poi come un “Dossier dei Ladroni”… così come lo avevano chiamato… di quattro o cinque paginette… dove, praticamente, c’erano solo delle visure catastali che poteva fare chiunque consultando Internet o andando da un notaio di paese… quelle sono costate in termini economici centinaia di migliaia di euro… c’era di più in quei dossier!… c’era di più in quei dossier… che scagionavano Moggi, che scagionavano gli altri… che scagionavano De Santis… quelle sono state sicuramente delle prove occultate, Signori del Tribunale!

Non siamo riusciti nemmeno ad avere quella famosa dichiarazione di Nucini davanti alla Boccassini per quel fascicolo 45… modello 45… non siamo riusciti nemmeno ad avere quello… Nucini è stato travolto… ma non ce n’era bisogno, per carità, non ce n’era bisogno… ma Nucini è stato travolto dalla dichiarazione della Plateo… è stato travolto nelle date… è stato travolto nei tempi… e tutto quel tramestio con l’allora Presidente dell’Inter, e tutto il resto… io non ne voglio parlare perché vi ho detto all’inizio di questo processo, non faccio polemiche, non voglio fare polemiche…

Ricordo sempre Alfredo De Massimo che diceva “Quando hai dei buoni argomenti, non cercare la rissa.”

Però, è chiaro che Plateo ha distrutto… se ancora ce n’era bisogno… Nucini, il quale ancora vorrebbe sostenere che nel Concorde a Torino… Signor Presidente… perché bisognerebbe conoscere le cose… bisognerebbe conoscere i luoghi… bisognerebbe conoscere la dislocazione di quell’albergo… Nucini sostiene nella sua deposizione che ha incontrato Luciano Moggi in una stanza del Concorde… e mette presente Fabiani… e poi, parlando con Facchetti, mette presente Pairetto… e poi mette presente De Santis… Signor Presidente, come si fa a credere a questo ineffabile personaggio… che in un albergo dove la Juve era in ritiro… e nei giorni feriali vivevano tutti i calciatori della Juve… con una hall piccolissima, sempre affollata di persone, di procacciatori di affari, di procuratori sportivi, di tifosi alla ricerca di autografi… sostiene che si sarebbe recato in questo albergo con un arbitro in attività conosciutissimo come De Santis… con un personaggio noto come Pairetto… ma perché, per recarsi ad un incontro segreto… perché non sa il tapino… che Luciano Moggi a 40 metri, 50 metri dal Concorde c’ha una casa bellissima dove risiede e vive… dove c’è un garage dove ci si arriva con la macchina, e con un ascensore si può arrivare nelle stanze segrete… questo raffinato criminale non è un cretino!… e Nucini non può assolutamente propinarci queste sciocchezze!

Abbiamo assolutamente bisogno che questa sentenza… che voi oggi… spero… farete… se le repliche non saranno così tragicamente lunghe… ci ridia un attimo di tranquillità. Io spero che voi… abbiate anche voi serenità in questo collegio, in questo giudizio… le istanze di ricusazione delle quali mi ero promesso di parlare… ma rientrano nelle polemiche, e non ne voglio più parlare perché non serve a nulla… però devo solo rimarcare che quelle istanze arrivano in un momento nel quale la prova messa in campo dal Pubblico Ministero frana inesorabilmente… le due istanze di ricusazione coincidono con quella che è una sconfessione dibattimentale di quella che era la prova di accusa che i PM vi hanno proposto… una prova che frana davanti al Tribunale… è una reazione scomposta la ricusazione… è una reazione scomposta perché era inammissibile ed era illegittima… e chi se ne è occupato, come magistrati, di quella istanza di ricusazione ha voluto rimarcato che non solo erano inammissibili, ma erano anche infondate… e v’erano state anche motivazioni su questo… sono stati degli episodi che… spero… non abbiano… e non credo hanno turbato la serenità di questo collegio.

Di serenità. Signor Presidente, di cui noi abbiamo bisogno perché non vogliamo da voi l’assoluzione dai reati di Moggi… no!… noi vogliamo una sentenza risarcitoria… vogliamo che noi nella vostra sentenza scriviate, una volta per tutte, che in questo processo sono state commesse delle nefandezze straordinarie!… che in questo processo si sono travalicati i limiti di qualsiasi decenza processuale e non… che è un processo che è nato senza nessuna notizia di reato… con degli incontri informali… con un nemico che cerca di fare un ribaltone che accusa… noi di questo abbiamo bisogno… di una sentenza risarcitrice… che ci dica che Moggi non è assolutamente l’uomo che è stato dipinto da quel 413… quel mandato di comparizione che andò in giro in tutta Italia… questo è il processo dei record, Signori del Tribunale!… dei record!… negli altri processi viene fuori un verbale, due verbali… in questo processo si sono venduti, pubblicati da un notissimo settimanale, tutte le informative dei Carabinieri!… al prezzo modico di 9 euro!… tra l’altro, risparmiando anche noi, avvocati, per la verità… perché i diritti per averli sarebbero risultati molti di più… e sono stati pubblicati tutti…

Ma sapete come sono scadenti gli investigatori di questo processo?… non sono riusciti nemmeno a trovare il responsabile di una pubblicazione fatta del verbale di Paparesta… perché proprio… con Moggi, proprio… sforzano la prova… cercano di tutto… ma quello che c’hanno sotto agli occhi, non lo vedono proprio…

Signor Presidente, mi dica il Tribunale… questo… senza scomodare la prova logica di De Gregorio… ma mi dica il Tribunale… ma se una notissima giornalista di una notissima testata viene come inviato speciale a Roma, va a cena la sera prima col comandante della caserma di Via Inselci, e il giorno dopo, o due giorni dopo, viene pubblicato sul suo giornale un verbale secretato di Paparesta che viene sentito qualche ora prima… ma c’è bisogno di grandi investigatori, o di grandi… per trovare il colpevole?

E se un altro giornalista… che collabora alle indagini… voglio dire… perché tra tutto quella che è la macchina investigativa contro Moggi ci dovete mettere anche i giornalisti… e se un altro giornalista di una nota testata sportiva collabora alle indagini… e il giorno dopo pubblica anche lui questo secretatissimo interrogatorio di Paparesta… non con il suo nome, con il nome di un altro giornalista… ma, siete così scadenti da non capire che cos’è successo?… e poi volete Moggi colpevole di una cupola fantomatica che non esiste?

Signor Presidente, io credo che questa difesa con grande, grande fatica… e soprattutto avendo a fianco persone straordinariamente capaci… ed avendo a fianco un cliente come Luciano Moggi che è duro come una pietra… non lo scalfite!… ha resistito su questa scena, sarebbe stato travolto chiunque… e allora, grazie al sostegno degli amici… che non ha perso… perché non è il belzebù che tutti vogliono dipingere… il sostegno degli amici che non ha perso… e con la capacità di Nicola Penta, di Prioreschi, dell’Avvocato Tortorella, di D’Onofrio… che gli siamo stati vicini… abbiamo condotto una battaglia, e abbiamo trovato delle cose straordinariamente rilevanti perché voi, nella vostra sentenza, non solo diciate… come noi ci auguriamo… che Moggi che non è responsabile di nessuno dei reati a lui attribuiti… ma diciate anche che questa, è una brutta pagina di storia… giudiziaria… che va cancellata e risarcita.

E vi risparmio la comunicazione di Porto sulla famosa madre di tutte le telefonate… che processualmente… credo… è tamquam non esset… non ho mai visto… e questo è un altro record di questo processo… che un perito… stravolgendo quello che è stato il risultato di una perizia che ha depositato al Tribunale… e che ha giurato davanti al Tribunale… scriva una lettera successiva nella quale dice “…leggendo un giornale ho visto delle incongruenze, etc… sicchè, il vero resoconto è questo…” …ma qui siamo veramente alla pochade… questa è veramente una cosa ridicola… tamquam non esset… quella situazione di Porto, per me resta quello che lui ha giurato davanti al pretorio… non mi interessa… sarebbe una soddisfazione mia personale tradiva… perché su questo, qualcuno mi ha anche dileggiato… “La madre di tutte le telefonate” è rimasta incinta… ricordo un articolo del… invece, quella “madre di tutte le telefonate” non solo non è rimasta incinta, è integra e sana, e per bene… e credo che abbia dimostrato in questo processo che assolutamente non esiste né il sistema né la cupola… e se esistevano altri… non sistemi… ma altri signori che si preoccupavano di avere vantaggi… certamente questo è.

Ma la Juve… questo sia ben chiaro, scolpitevelo nelle vostre menti… e non lo dico io che sono di parte… o non lo dice Moggi… o non lo dice il Presidente Andrea Agnelli… ma lo dicono Bergamo e la Fazi… la Fazi nella sua telefonata quando dice “Sono i più forti” …la squadra della Juve era la più forte!… assolutamente i valori in campo… dovevamo mettere in campo una cupola, un sistema criminale per fare vincere la squadra più forte del campionato?!?… ma cogliete quest’altra illogicità… De Gregorio… la squadra più forte del campionato… non detto da noi… forse con il migliore allenatore del campionato!

Signor Presidente, io… ho concluso questo mio intervento. Detto le conclusioni a verbale. E… vi chiedo, ovviamente… consideratela come volete… o una subordinata, o una principale… quindi, potete deciderla prima o dopo… ma la richiesta di poter procedere ai sensi del 523 VI comma, quindi del 507 Codice di Procedura Penale… rispetto a quelle telefonate nascoste e trovate da noi… che riteniamo essere decisive ai fini della decis… necessarie ai fini della decisione… anche se, riteniamo che il materiale processuale accumulato sia già troppo sufficiente per stabilire un vostro giudizio sereno… io, comunque, per amore dell’arte, questo elenco di telefonate ve lo do, vi faccio la richiesta… e, in unione all’Avvocato Prioreschi che già ha chiesto l’assoluzione di Moggi per tutti i reati… credo… per non aver commesso il fatto, e per la insussistenza, soprattutto… perché il fatto non sussiste rispetto all’associazione a delinquere… io ritengo che voi abbiate la possibilità di fare questa opera… ripeto… risarcitoria… non solo nei confronti di Moggi… tutto il mondo guarda la vostra sentenza… non è un caso che quest’aula sia piena di telecamere… perché qui non solo c’è il destino di Luciano Moggi, ma c’è anche il destino di una società come la Juventus… è in gioco il blasone sportivo di una squadra che ha più tifosi nel mondo di tutte le altre… di una squadra che è assolutamente il vanto della città di Torino, del Piemonte, ma soprattutto dell’Italia all’estero… quindi, tutti guardano a questa decisione… persino quei bambini che quando vanno a letto la sera si abbracciano la maglia di Del Piero… assolvete Luciano Moggi, Signori!

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Difesa Moggi, Avvocato Trofino – Napoli, 8 Novembre 2011

MP600562.MP3 1h06'13'' - 1h21'11''

Trofino:

Signor Presidente, io credo che questa difesa con grande, grande fatica… e soprattutto avendo a fianco persone straordinariamente capaci… ed avendo a fianco un cliente come Luciano Moggi che è duro come una pietra… non lo scalfite!… ha resistito su questa scena, sarebbe stato travolto chiunque… e allora, grazie al sostegno degli amici… che non ha perso… perché non è il belzebù che tutti vogliono dipingere… il sostegno degli amici che non ha perso… e con la capacità di Nicola Penta, di Prioreschi, dell’Avvocato Tortorella, di D’Onofrio… che gli siamo stati vicini… abbiamo condotto una battaglia, e abbiamo trovato delle cose straordinariamente rilevanti perché voi, nella vostra sentenza, non solo diciate… come noi ci auguriamo… che Moggi che non è responsabile di nessuno dei reati a lui attribuiti… ma diciate anche che questa, è una brutta pagina di storia… giudiziaria… che va cancellata e risarcita.

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Dopo tutto cio', ci si chiede con quale coraggio e logicita' hanno potuto emettere una sentenza come quella che abbiamo ascoltato. Misteri del tribunale di napoli.

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Difesa Juventus, Avvocato Vitiello

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Difesa Juventus, Avvocato Vitiello – Napoli, 21 Giugno 2011

MP587255.MP3 23'42'' - 31'02''

Vitiello: E manca la legittimazione a proporre la istanza da parte del fallimento della Victoria 2000 perché il curatore fallimentare non è legittimato a proporre in alcun modo… giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza 28 Marzo 2006, n.7029 e n.7030… che qui da un attimo, leggeremo e ripartiremo… non è legittimato il curatore fondamentale a proporre l’azione per… risarcitoria in quanto la nuova legge fallimentare ha ribadito lo sganciamento dell’istituto dalle forme di tutela nei confronti dell’illecito… e dunque, viene ulteriormente sottolineata la differenza con l’azione ordinaria… e conseguentemente si può concludere che ogni pretesa… che pur riguardando il patrimonio del fallito allega a fondamento un illecito da questo subito… sfugge alla logica dell’universalità e della concorsualità tipiche delle azioni di massa.

Invero, la Corte di Cassazione… pagina 8 e 9 della nostra nota conclusiva… osserva: “L’azione di massa è caratterizzata dal carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del suo esito positivo. Essa, nell’immediato, perviene all’effetto di aumentare la massa attiva quali che possano essere i limiti quantitativi entro i quali i creditori se ne avvantaggieranno, e tende direttamente alla reintegrazione del patrimonio del debitore inteso come sua garanzia generica, e comunque esso sarà suddiviso attraverso il riparto. Non appartiene…” …dice la Corte di Cassazione… “…a tale novero di azioni, ogni pretesa che richiede l’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori. Né vi appartiene ogni azione che, per quanto diffusa, possa essere una specifica pretesa e necessita pur sempre dell’esame di specifici rapporti e del loro svolgimento non essendo sufficiente ad assicurarne l’eventuale beneficio la mera appartenenza ad un ceto. Va dunque rilevato che l’azione risarcitoria di cui si tratta nella sua antologia, costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore. Analogamente alle azioni che traggono origine dagli atti dell’amministratore della società fallita.” …salto per brevità l’ulteriore contenuto… “Inoltre, la posizione dei singoli creditori si differenzia a seconda che i crediti siano antecedenti oppure successivi alla stessa. La circostanza temporale, infatti, può escludere, oppure costituire il presupposto del pregiudizio negando il carattere indifferenziato che struttura l’azione di massa.” …sul punto, ricordiamo che l’illecito di cui la richiesta di danno si colloca nel Dicembre del 2004. E a conclusione la Corte dice... “Le finalità recuperatorie dell’azione revocatoria risultano ribadite, mentre viene ulteriormente rafforzato la opinione, ormai risalente, che sostiene lo sganciamento dell’istituto dalle forme di tutela nei confronti dell’illecito. E dunque, viene ulteriormente sottolineata la differenza con l’azione ordinaria.” …cosicchè, pare di dover concludere… cito testualmente la Corte... “…che ogni pretesa che pur riguardando il patrimonio del fallito allega a fondamento un illecito da questo subito, sfugge alla logica della universalità e della concorsualità tipiche delle azioni esecutive di massa.”

Quindi, il curatore non è assolutamente legittimato.

Ma vi è di più, Presidente e Signori del Tribunale Illustrissimi… la pretesa della Victoria 2000 è certamente inammissibile e infondata in quanto unico legittimato, eventualmente, è il Bologna Football Club, che nei nostri confronti non ha presentato alcun tipo di conclusione.

Si sostiene infatti, da parte della Victoria 2000, che l’eventuale illecito del terzo… soggetto qui imputato… in danno della controllata Bologna Football Club… perché appunto la Victoria 2000 era… si asserisce… controllante per intero il Bologna Football Club… avrebbe svalutato il valore delle quote possiedute dalla società nel Bologna Football Club… da cui il danno.

Però, Presidente… e non sta a me dirlo a un così illustre collegio… nelle società di capitali, il singolo socio… nel caso di specie, la Victoria 2000… non può assolutamente agire direttamente, né tanto meno nei confronti di terzi, che abbiano con eventuale loro illecito cagionato un danno alla società… in quanto, l’unica titolata… per costante giurisprudenza, oltre che per legislazione… è la società stessa, quindi il Bologna Football Club.

E se la personalità giuridica delle società per azioni, come prevista, impedisce l’aggressione del creditore al patrimonio del singolo azionista… altrettanto evidente, e di converso, che un eventuale illecito che ha cagionato un danno alla società permette soltanto la titolazione della società stessa, non stesso del singolo… perché se non risponde del proprio patrimonio, non può pretendere di agire patrimonialmente in proprio, ma solo attraverso la società.

E quindi, su questo punto, è chiaro che eventualmente il pregiudizio della Victoria 2000 è un pregiudizio comunque indiretto e di mero fatto. E se il pregiudizio è indiretto e di mero fatto, è irrisarcibile ai sensi dell’articolo 1233. Perché?… perché viene considerato e valutato come fattore di rischio alla partecipazione azionaria.

Di questa tesi… proprio perché ci rendiamo conto della necessità di approfondire, ma io non voglio assolutamente tediare il Tribunale con la lettura di tutte le sentenze che abbiamo ricuperato e indotto… Sezione VIII, 8 Settembre 2005, n.17938… 8 Settembre 2005, n.17938… 4 Dicembre 2002, n.17187… che sostengono, e giustificano, e danno contezza tecnica… molto meglio di noi… delle nostre ragioni circa questa inammissibilità e infondatezza della pretesa della Victoria 2000, così come articolata attraverso la curatela… e così come presentata.

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Difesa Juventus, Avvocato Vitiello – Napoli, 21 Giugno 2011

MP587255.MP3 31'02'' - 33'09''

Vitiello: Eguale discorso… per quanto riguarda l’inammissibilità per difetto di legittimazione… è sicuramente quella della Salernitana Spa, dove non agisce un curatore fallimentare bensì agisce un liquidatore.

Qual è la conseguenza giuridica, qual è la tesi che noi sosteniamo in relazione a questo aspetto?

Il liquidatore… per la sua stessa funzione… può compiere atti utili alla liquidazione della società ex 2488 del Codice Civile. Ma tali atti possono essere solo atti di conservazione, ovvero di dismissione dell’attività patrimoniale per poi ripartire fra i soci… previo soddisfacimento dei creditori sociali… il residuo. Ma assolutamente… ed è pacifico in giurisprudenza e dottrina… il curatore fallimentare non può attivarsi, e non ha legittimazione, ad accrescere… e recuperare per accrescimento… all’attivo patrimoniale.

Anche per un’altra considerazione, Presidente e Signori del Tribunale… perché ciò compiendo il liquidatore compierebbe quello che è un atto di straordinaria amministrazione. Perché, atto di straordinaria amministrazione?… perché implicherebbe la proposizione di nuovi e complessi giudizi che potrebbero anche esporre debitoriamente la liquidazione, e potrebbero portare mutamenti in quello che è la condizione economica o addirittura la conservazione dell’attivo cui è essenzialmente finalizzata e deputata l’attività di colui il quale sia liquidatore… che, pertanto, non rientrerebbe nei compiti che allo stesso liquidatore vengono attribuiti dalla legge.

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Difesa Juventus, Avvocato Vitiello – Napoli, 21 Giugno 2011

MP587255.MP3 33'09'' - 40'33''

Vitiello: Tutto questo, Signori del Tribunale, non deve farci dimenticare un aspetto fondamentale: come e perché, la Juventus, comunque, non risponde di qualsivoglia azione lecita… o eventualmente ritenuta illecita… in questo processo.

Vede, Presidente… la società non può rispondere… Signori Giudici… per un eventuale fatto di un proprio collaboratore, fosse anche dipendente… nel caso di specie, il Signor Moggi.

E non vi può rispondere né per responsabilità organica diretta, né per responsabilità indiretta.

Invero, Moggi, pur essendo Direttore Generale facente parte del consiglio di amministrazione di Juve Football Club, non era provvisto dei poteri di rappresentanza della società… vi abbiamo citato anche la delibera assembleare della Juve registrata nel Registro delle Imprese.

Se, quindi, non era provvisto dei poteri di rappresentanza… in alcun modo egli poteva agire quale rappresentante della Juve.

E allora, eventuali danni… ribadiamo, totalmente eventuali, come gli illeciti… derivanti ex legge Aquilia non possono in alcun modo essere imputati a Juventus proprio per la carenza di questo rapporto organico.

Ma ancor più… se noi andiamo ad esaminare sotto il profilo della responsabilità indiretta, ci rendiamo immediatamente conto che in alcun modo questi fatti… che si assumono illeciti… ripeto, li danniamo come tali… sono stati commessi nell’esercizio delle incombenze e delle funzioni che spettavano al direttore generale della Juventus… perché è pacifico che le funzioni del direttore generale erano specificamente: coordinare i dipendenti, trasmettere direttive agli organi subordinati e curare che l’esecuzione di queste direttive avvenisse nell’interesse della società e nel modo migliore.

E siccome la responsabilità per fatti altrui… così come è regolata dall’articolo 2049 del Codice Civile… è una norma eccezionale… è evidente, che ne deriva la stretta interpretazione della norma che non permette in alcun modo l’integrazione di alcun tipo… estensivo o analogico… di diverso contenuto. Le Signorie Vostre troveranno a pagina 14 della nostra relazione… e seguenti… la citazione della dottrina e la citazione della giurisprudenza… Cassazione Sezioni Unite, per esempio, 24 Novembre 2008, n.27863… Cassazione Sezioni Unite, 8 Ottobre 2008, n.24772… Cassazione 18 Gennaio 2008, n.14… il sostegno della nostra tesi. Parliamo di Cassazione costante a Sezioni Unite.

E mi sia concessa una piccola battuta. Le nostre sentenze… a differenza di quelle del Brescia Calcio, che non siamo stati capaci di trovare nelle riviste di giurisprudenza… per nostra evidente incapacità… sono tutte quante documentate e documentabili e ricavabili. Probabilmente il Brescia ha dato qualche numero inesatto nel rappresentare le sentenze.

E allora, se questa è la situazione… se non è possibile in alcun modo, secondo la giurisprudenza, ritenere che possa sussistere una responsabilità della Juve nella commissione del fatto illecito effettuato… eventualmente illecito… effettuato… nell’esercizio effettivo delle proprie incombenze… come si può attribuire alla società… di cui, si badi bene… lo rivedremo più avanti… alcun tipo di collegamento, contatto per i fatti per cui è causa… è stato provato, dimostrato, sostenuto, richiamato… collegato!

Perché la Juventus… anche negli organi rappresentativi… non ha mai visto… […] …non ha mai visto nessun tipo di attività che afferisse direttamente alla propria forza societaria, alla propria forza di squadra. La Juventus ha sempre vinto sul campo… come anche ha, qualche volta, perso… per meriti propri, per forze proprie… e non aveva necessità, né utilità, né volontà di dover ricorrere a sistemi… lo riprenderemo, ma fin d’ora ricorderete quelle mie domande.. che qualche simpatico tifoso molto più vessato di me del calcio… o addirittura qualche redattore che si intende soltanto di calcio… o di calci… non si è reso conto del perché le mie domande a Del Piero… quando evidenziò, nell’udienza in cui fu interrogato, il patrimonio calciatori della Juventus che, nel momento dei fatti contestati, costituiva l’ossatura della nazionale italiana e l’ossatura della nazionale francese che si contesero… fortunatamente per l’Italia con la nostra vittoria… la finale di Coppa del Mondo. Ma di cosa aveva bisogno una squadra di quella forza da dare vita alle due nazionali Campioni e Vice Campioni del Mondo?

Ma comunque, il problema, in questa sede e in questo momento, è anche diverso. Non è solo un problema di logiche e di utilità. E’ un problema di mancanza assoluta di nesso di causalità, e dell’essere comunque al di fuori dell’ipotesi legislativa di cui all’articolo 2049 del Codice Civile per mancanza di pertinenze e funzionalità del fatto illecito allo scopo contenuto incombenze, nonché specifica riferibilità dell’attività generatrice del danno, alle mansioni che la società aveva affidato a colui che ha compiuto i fatti.

Certamente… e senza ombra di dubbio… una eventuale attività dolosa… fosse anche istigazione all’alterazione del sorteggio di un arbitro… e vedremo che questo non costituisce in alcun modo illecito sportivo… e vi dimostreremo anche che non c’è stato… esorbita dalle incombenze e dai limiti funzionali del direttore generale. E se qualcosa fosse avvenuto, questo qualcosa certamente è avvenuto in autonomia dalla società che… ribadisco… in alcun modo, nemmeno probatoriamente, appare coinvolta in questa vicenda.

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Difesa Juventus, Avvocato Vitiello – Napoli, 21 Giugno 2011

MP587255.MP3 40'33'' - 53'07''

Vitiello: E allora andiamo a verificare… sgombrato il campo dalle problematiche maggiori di carattere di diritto… un altro aspetto di diritto… forse più aderente al fatto, forse più semplice da valutare.

Fatto illecito, danno ingiusto, nesso causale… non siamo riusciti, Signori del Tribunale, a trovare la presenza di questi tre elementi… fondamentali e necessari… in alcuna delle pretese, e in alcuna attività della Salernitana. La Salernitana non ha preso parte ai processi sportivi, e in essi non sono mai stati trattati fatti che la riguardassero.

Il Capo 7… che trattiamo per scrupolo difensivo, perché alle Signorie Vostre non sarà sfuggito che la Salernitana nelle sue conclusioni non ha avanzato alcuna richiesta rispetto al Capo A7, ma si è limitato al Capo A… dove pure non viene fatto nessun riferimento… si tratta del rapporto Arezzo-Salernitana… a partite che riguardino la Juventus… a soggetti… Mazzei e Titomanlio… che in alcun modo si collegano… nemmeno nell’ambito di questo processo… alla Juventus o a suoi dipendenti, e tanto meno come fatto genetico di danno ingiusto a carico della Salernitana.

Di che si duole la Salernitana? Dov’è il danno ingiusto?

Bisogna dire effettivamente che la Salernitana nelle sue conclusioni è stata la più attenta e corretta… professionalmente… dal punto di vista della prospettazione della pretesa limitandola al massimo.

Ma è altrettanto evidente che nell’anno 2004/2005, la Salernitana ha concluso il suo campionato di Serie B… e, badate, lo ritroveremo… il capo di imputazione di cui al Capo A riguarda solo la Serie A… in una posizione mediana.

Che poi, la Salernitana sia stata esclusa il 15 Luglio e il 15 Agosto 2005 con provvedimenti della Federazione Italiana Gioco Calcio dal campionato per la propria situazione familia… ehm, finanziaria… che non le consentì di soddisfare i requisiti necessari per le iscrizioni e per la permanenza nel campionato… requisiti espressamente richiesti dalla FIGC… come è possibile addebitarli alla Juventus, o a un eventuale illecito?

Le Signorie Vostre sul punto… l’ho richiamato, e lo richiamerò ancora… del resto, hanno avuto modo di notare nell’ambito dello svolgimento del processo… e con grande serenità, e con grande tranquillità… perché non proviene da prove di difesa, non proviene da testimonianze degli imputati… ma proviene dalle testimonianze introdotte dalle accuse… pubbliche e privata… che tutte le società… Salernitana, Victoria 2000… che hanno chiamato in causa la Juventus, sono società che si trovavano in condizione economiche e patrimoniali pessimi, con patrimoni soggetti a procedure concorsuali, fallimentari, ad azione tributarie… per fatti ed irregolarità gestionali, finanziarie ed economiche di gran lunga precedenti i fatti per cui vi è processo. Di guisa che… sotto nessun aspetto… moralmente, la Juventus può accettare che venga ad essa richiesto un danno che è provocato da coloro i quali non hanno saputo degnamente curare gli interessi della propria società.

E allora, il Brescia… sempre sull’infondatezza del merito delle domande risarcitorie… nel processo, il Brescia viene richiamato sostanzialmente per due partite. Purtroppo… per il Brescia… conclusesi entrambe con la vittoria dello stesso Brescia. “Il Brescia passa d’autorità. Reggina sterile e confusa”“Colpo del Brescia a Udine, ma al Friuli finisce in rissa”. La Brescia… la società Brescia per questi due episodi calcistici… ribadisco, entrambi vinti… e, per quanto riguarda Reggina-Brescia, non vi è addirittura nessuna imputazione al Direttore Generale Moggi. Per Udinese-Brescia… nemmeno… perché entrambe le partite si concludono con la vittoria di questa società.

Si badi, Presidente… si badi, Signori del Tribunale… mi permetto qui di anticuipare un argomento che molto più utilmente sarebbe stato trattato innanzi, ma la tentazione e il sollecito è troppo grande… sapete come vince il Brescia ad Udine, e perché ho citato il titolo “…ma al Friuli finisce in rissa…” della Repubblica che voleva essere introdotto come mezzo di prova…?… noi non ci siamo permessi di allegarli come mezzo di prova… ma, essendo un fatto conosciuto, è chiaro che possiamo citarlo… perché il Brescia… Presidente e Signori del Tribunale… segna al 32’ della ripresa con Mannini che va in rete col portiere dell’Udinese, De Sanctis, a terra dopo uno scontro duro in uscita con Sculli. Presidente e Signori del Tribunale… se invece del Brescia ci fosse stata la Juventus, avreste avuto qualche dubbio di illecito?… avreste avuto qualche… dubbio sul fatto del perché le espulsioni avvengono soltanto dopo le proteste e le scorrettezze… e perché viene escluso Jankulovski dell’Udinese?… e perché a quel punto il Brescia, al 32’ della ripresa, non rischia molto più con la squadra avversaria addirittura con uno in meno… viene espulso uno della squadra che ha subito il gol e che sta perdendo… badate bene… non ha più questa Udinese la possibilità di rimontare…

Se volessimo seguire… ma lo riprenderemo, il tema… una logica perversa che ha voluto attribuire a fatti che… ribadisco… noi non riteniamo illeciti… una natura di illecito penale… beh, ci sarebbe stato, forse, da mettere sotto inchiesta anche il Brescia Calcio… ma forse è una mia cattiva interpretazione… forse, qualche volta, più che difendere il responsabile civile, per un attimo mi sembra di essere avvocato di parte civile.

E allora, se questo è… se nessuna di queste partite ha portato al Brescia danno, ma solo vittoria sportiva… qual è il danno ingiusto?… qual è l’incidenza di questo fatto… Reggina-Brescia contestato… sul capo di imputazione, sulla responsabilità del terzo?

Vedremo poi, gli effetti dello scarso rendimento del Brescia, della scarsa ed oculata operatività del Brescia… vedremo le pretese tecnicamente infondate e contraddittorie prospettate attraverso consulenti, sui quali anche diremo qualche parola…

Ma in questo momento, a noi quello che preme sottolineare è l’inesistenza della prova del fatto illecito, del danno ingiusto e del nesso causale.

E la stessa condizione si pone per Victoria 2000. Qualunque danno… anche se loro lo hanno configurato nella svalutazione della partecipazione di Bologna Football Club aveva… ehm, in Bologna Football Club aveva Victoria 2000… anche se poi si è cercato con le conclusioni dell’ultimo difensore di correggere il tiro… ma la domanda è questa… qualunque danno… patrimoniale o non patrimoniale… è indubbiamente, Presidente, un danno indiretto e un danno fattuale derivante, però, dall’eventuale danno di Bologna Football Club. E per costante giurisprudenza, oltre che norma, è un danno irrisarcibile.

E né tanto meno si può sostenere… e anche questo lo riaffronteremo meglio in un altro passaggio del nostro discorso… che l’eventuale alterazione del sorteggio dell’arbitro Fiorentina-Bologna del 5 Dicembre 2009, possa aver causato l’intero stato passivo… per altro, con danno determinato da questo eventuale illecito di Moggi… e quindi, ancor più, non riferibile a Juventus Football Club.

Perché, vede, Presidente, Signori del Tribunale… l’accusa sostanzialmente, pur nella sua genericità… altro aspetto che toccheremo… è specifica su questo punto. L’alterazione della regolarità e dell’andamento… e non del risultato degli incontri di calcio!… e a determinare la classifica, Signor Pubblico Ministero, è certamente il risultato!… e la prova… e lo rivedremo, e spiegheremo perchè, e documenteremo perchè… la vostra stessa accusa è stata fallace in questo punto, e contradditoria… che anche una eventuale alterazione della griglia e del sorteggio, non avrebbe mai potuto determinare, con efficienza diretta e causale, l’alterazione del risultato, e quindi del campionato.

E allora, se la contestazione è sulla regolarità e l’andamento della gara… assolutamente nessun danno ne deriva… tanto meno risarcibile da parte di terzi chiamati in causa… per un illecito che illecito penale non è… tutt’al più, illecito di carattere sportivo… se anche sussistesse.

E lo stesso discorso, Presidente e Signori del Tribunale… sulla contestazione, sull’alterazione e sulle conseguenze dei danni, voi lo troverete sull’episodio Bologna-Juventus di cui al Capo I.

E’ chiaro che questo discorso non può filare.

Questa difesa vi ha dato… nella sua pagina 28… non soltanto delle sentenze a sostegno della tesi sostenuta, ma vi ha richiamato un esempio classico di scuola… quello del Poitiè. La persona che acquista un animale malato, porta l’animale malato nel proprio campo… non può… questo animale malato e contagioso… prenderlo a sostegno per il risarcimento del danno di non aver potuto arare il campo perché l’animale contagioso avrebbe contagiato gli altri animali che si sarebbero ammalati… e non essendo potuto essere utilizzati, avrebbero provocato la mancata raccolta del campo stesso… pagina 23 della nostra nota conclusiva… dovrei leggervi pagina 22, pagina 23… ve ne faccio grazia, perché so che è già una tortura ascoltare questo insufficiente difensore sia nell’esposizione, sia nella logica, sia negli argomenti, sia nei riferimenti… ma l’atto scritto… grazie anche alla collaborazione degli avvocati, tra cui l’Avvocato Russo e Fabbrocini del mio studio, sempre presenti a fianco a me in mia sostituzione quando io non ci sono stato… mi ha consentito di potere porgere al Tribunale un argomento… anche col supporto dell’Avvocato Briamonte, civilista insigne ed eccelso dello Studio Grande Stevens… argomenti, tecniche e, soprattutto, le sentenze collegate fra di loro in maniera mirabile come potrete leggere in questa nota… cui, ripeto, ho avuto questo notevole sostegno.

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Difesa Juventus, Avvocato Vitiello – Napoli, 21 Giugno 2011

MP587255.MP3 53'07'' - 1h10'18''

Vitiello: E andiamo quindi, alle questioni procedurali penali… perché se finora noi abbiamo esaminato le problematiche… soprattutto e giustamente… alla luce del diritto civile… non possiamo in alcun modo svilire quella che già è la cenerentola del diritto per taluni insigni civilisti… ci sono fughe al civile… magistrati, se non sono al civile non si sentono contenti… gli avvocati civilisti ritengono che il diritto sia loro attribuzione… noi penalisti siamo di Serie B, visto che siamo in campionato di calcio… però, stiamo giocando nel nostro campionato…

E allora, pare illogico non affrontare dei temi fondamentali relativamente alle modalità, alle procedure con le quali queste pretese azioni sono state portate alla vostra attenzione e alle conseguenze di caducazione che, vedremo, hanno importanti riflessi, e che riprendono anche le problematiche sia sollevate da questo collegio, sia affrontate dalla Corte di Cassazione.

Per il Brescia Calcio, la costituzione avviene ad opera dell’Avvocato Catalanotti.

Signor Presidente e Signori del Tribunale, già nell’incipit dell’atto di costituzione dell’Avvocato Catalanotti, voi vi renderete conto di un argomento assolutamente valido… che esclude, a nostro sommesso avviso, di per sé, la possibilità di ritenere il Brescia Calcio parte legittimata processuale. Infatti, il Brescia non si costituisce come parte offesa, ma si costituisce come parte danneggiata… espressamente. Ed il rilievo della costituzione come parte danneggiata, non sfugge, assolutamente, a giuristi della vostra qualità e del vostro peso… soprattutto in relazione alla natura della necessità del danno diretto, del danno immediato. E quindi, sotto questo aspetto, già voi potete valutare inammissibile la costituzione del Brescia.

Ma ancora di più… nella procura speciale che dovrebbe essere la fonte in base al quale l’Avvocato Catalanotti si costituisce in nome e per conto del Brescia Calcio Spa… non sono indicate né le generalità, né il titolo, né la qualità di colui il quale conferisce la procura speciale. E l’assenza delle generalità di colui il quale conferisce la procura speciale, l’assenza della qualità societaria e del titolo societario non permette… ai sensi del codice di rito penale… di ritenere per valido l’atto di costituzione come sviluppato dall’Avvocato Catalanotti.

Ancora di più, Presidente e Signori del Tribunale… voi verificherete sia nella procura… ma anche questo tratteremo, dopo… sia nell’atto, che il Dottor Corioni non viene indicato con riferimento alla qualifica societaria, non viene indicato col necessario, obbligatorio riferimento e richiamo dall’atto da cui gli derivano questi poteri. E la giurisprudenza è stata conforme… è sufficiente anche la sola indicazione… e, ove mai controparte eccepisca la carenza di legittimazione, solo allora è necessario produrre l’atto. Qua, non è stato indicato nemmeno l’atto da cui la fonte di poteri del Dottor Corioni. Ergo, noi non abbiamo potuto neanche sviluppare il contraddittorio. Sotto questo aspetto, ulteriore violazione, ulteriore nullità, ulteriore elemento che caduca in maniera estremamente forte questo atto di costituzione.

Ma ci sarà di più… e lo vedremo… non siate già saggi di queste problematiche… perché è evidente che anche l’atto di chiamata in causa… per il 20 Gennaio, la prima udienza… risente di questa inesistenza, inefficacia della procura speciale… e quindi, della inammissibilità della costituzione così come formalizzata.

Presidente e Signori del Tribunale, richiamo la vostra attenzione su un ulteriore dato… indipendentemente, indifferentemente da tutto… in quella udienza del 20 Gennaio, noi comunque ridepositammo un secondo atto di costituzione con eccezione dove veniva indicato, non solo il difensore, ma anche il legale rappresentante. Bene… per le nostre norme di disposizione ed attuazione del codice di procedura penale, il domicilio presso il quale da quel momento in poi occorreva effettuare la notifica degli atti era quello del difensore nominato in atti. Nessuna notifica… né del Brescia, né della Salernitana, né di Victoria 2000… successivamente… è mai stato fatto presso il difensore… e tanto meno mai è stato effettuato a mani del legale rappresentante della Juventus, ma solo attraverso atti di spedizione raccomandata firmati da terzi… ‘portieri’, così qualificati con successiva raccomandata… e per altro, come vedremo, e vi darò i riferimenti senza il rispetto… già per il 20 Gennaio… del termine di comparizione. Basterà alle Signorie Vostre notificare che l’atto del Brescia si configura in data 17 Gennaio 2010… ma lo vedremo dopo.

Ancora… costituzione della Victoria 2000.

Signor Presidente e Signori del Tribunale, voi leggerete che la costituzione della Victoria 2000 avviene da parte di Enea Cocchi. Enea Cocchi… che cos’è?… Enea Cocchi è il curatore della curatela fallimentare. C’è solo un problema, Presidente. Enea Cocchi non è stato autorizzato a quest’atto.

Ma ancora di più… l’atto che porta ‘Il sottoscritto… (sottovoce) …lo puoi prendere un attimo… l’atto che porta ‘Il sottoscritto Ragionier Enea Cocchi nella sua qualità… etc.etc. …si costituisce parte civile…’ …sapete da chi è firmato?… non dal Ragionier Enea Cocchi, ma dall’Avvocato Sgubbi… che non autentica una firma di Cocchi… che è l’unico che potrebbe vantare il diritto in quanto ha richiesto egli per sé la facoltà di costituirsi al giudice delegato… ma dall’Avvocato Sgubbi semplicemente come avvocato difensore, senza nessuna qualifica…e, soprattutto, senza nessun provvedimento del giudice che autorizzasse Sgubbi a costituirsi. E allora, se l’atto è di Enea Cocchi, e la firma è di Sgubbi che è solo difensore… è evidente che l’atto non esiste nel nostro firmamento giuridico… e, soprattutto, nel nostro… fallimento… nel nostro procedimento.

Il Ragioniere Enea Cocchi, nato il XX/XX/XXXX a YY… questo almeno le generalità le dice… con studio in Bologna, quale curatore del fallimento Victoria 2000, rappresentato e difeso dal procuratore e difensore, Avvocato Filippo Sgubbi. Chi firma?… l’Avvocato Sgubbi!… agli atti non è allegato assolutamente nessun atto per cui il Professore Sgubbi sia stato nominato procuratore speciale per la costituzione di parte civile. La istanza… datata 11 Dicembre 2007… con visto, si autorizza… Bologna 12/12/2007… redatta al giudice delegato, Dottoressa Anna De Cristofaro… assolutamente non prevede quello che in realtà viene fatto.

E allora, è evidente, che sotto questo profilo non poteva in alcun modo la curatela legittimamente costituirsi… assolutamente aver valore l’atto che è compiuto.

Ma noi abbiamo sostenuto… Presidente e Signori del Tribunale… che in ogni caso non poteva surrogarsi Victoria 2000 a Bologna Football Club di cui era azionista… ma non lo dice l’Avvocato Vitiello… lo dice la Corte di Cassazione a Sezione Unite che con sentenza del 24 Dicembre 2009 n.27346 dice ‘Qualora una società di capitali subisca per effetto dell’illecito commesso da un terzo un danno, ancorchè tale danno possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio della partecipazione sociale nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non già anche a ciascuno dei soci in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio ed obbliga il responsabile a risarcire il danno costituendo l’incidenza negativa sui diritti del socio nascenti dalla partecipazione sociale un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito.’ …la Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito quello che noi vi abbiamo detto… Victoria, che è socio del Bologna Football Club, non può costituirsi parte civile. E ho citato la Cassazione perché sicuramente il dictum del magistrato è estremamente sintetico e sicuramente più chiaro e più preciso in termini di diritto di quanto non saprebbe essere questo difensore.

Ma ancora di più… Presidente e Signori del Tribunale… dove voi avete la prova che i danni che si assumono subiti non siano i danni del fallimento, è indubitabile… poi vi citerò la pagina e la data dell’udienza in cui questo fatto viene chiarito a domanda della difesa degli imputati… che Gazzoni Frascara aveva commesso una serie di illeciti tributari, bancari, societari, fallimentari per i quali è sotto processo… e per il quale ancora al 30 del mese scorso Victoria 2000 non si era nemmeno costituita parte civile… però, si costituisce parte civile contro la Juventus!… che strano!… il diretto autore dei danni alla società, Victoria 2000, non viene aggredito… avesse niente a che fare col fatto che Gazzoni Frascara, patron del Bologna, di una squadra molto sostenuta a Napoli nelle alte sfere… perché ridete?

Presidente: Silenzio…

(voce in sottofondo):

Vitiello: …ma la malizia è sempre sulla bocca di chi ascolta, mai sulla di chi…

Presidente: Silenzio, silenzio, silenzio…

Vitiello: …no, ci siam capiti…

Presidente: Silenzio… avanti, avanti…

Vitiello: Questo Gazzoni Frascara… bancarottiere… non lo dico io, lo ha detto il rappresentante della sua società… sottoposto a procedimento penale… ha accumulato questi debiti un po’ prima… e ne vedremo le conseguenze, anche sulle presunte consulenze, e sull’accreditamento dei valori… non me lo dimentico, Presidente e Signori del Tribunale.

E allora, anche Victoria 2000, c’è molto da dubitare… come c’è da dubitare della chiamata in causa del responsabile civile… anche qui, notificata fuori termine…

Salernitana… che dire, Presidente e Signori del Tribunale?… sembra quasi lo sgranare di un rosario durante le poste della Via Crucis… ma, certamente per la Juve questo processo… e per la posizione che ha dovuto assumere conformemente alla sua tradizione di serietà, neutralità e correttezza è stata una Via Crucis… anche per la difesa!… perché purtroppo dover assistere in un processo… senza dover affrontare come si vorrebbe tutti i temi… per una società gloriosa… e per una sua modestissima… forse non capace, così come indicato sui blog… difesa da parte di un incompetente del calcio e del diritto, come si è sostenuto parlando dell’attuale persona che ha il piacere di parlarvi… era giusto…

Però, la Salernitana… si costituisce l’Avvocato Castaldo, che non ha nomina a procuratore speciale… tanto è vero che voi leggerete che un graffio del giudice fa riferimento… ‘Si nomini un legale’ …non credo che la nomina di un legale possa avere equipollenza al ‘Si nomini un procuratore speciale’ che in nome e per conto del curatore della Salernitana si costituisca parte civile. Vi è quindi totale carenza di legittimazione… anche per un’altra considerazione, Presidente… che non vi è nessuna richiesta, o autorizzazione, neanche a nome del curatore, Dottor Nigro. Evidentemente, non vi è quindi nessun tipo di legittimazione. Come vedremo, manca anche la legittimazione rispetto alla chiamata successiva in causa.

Tenga presente il collegio un’altra circostanza… che, per quanto riguarda la chiamata in causa del responsabile civile, questa avviene… come anche le conclusioni… solo per il Capo A. E abbiamo già detto che il Capo A attiene esclusivamente alle partite della Serie A. La Salernitana, per i fatti di cui si duole, era nel campionato di Serie B. E certamente non può dolersi della sua mancata iscrizione nel successivo anno calcistico 2005/2006 per motivi che attengono… come documentato… a fatti estremamente chiari, quali i fatti fallimentari.

Che c’entra la Juve con la Serie B, col fallimento della Salernitana, con la mancata e ritardata iscrizione?… nulla!

E allora, l’interrogativo… già ve l’ho anticipato… se la maggior parte di queste situazioni fa riferimento a fatti pregressi… se addirittura anche le stesse procedure fallimentari e le procedure concorsuali non hanno potuto… non hanno avuto modo di fare chiarezza sulle cause dei passivi, perché le scritture non erano regolari e vi sono specifici capi di imputazione in relazione a questi fatti… come si può minimamente ritenere che tutto il passivo fallimentare possa essere travasato per il presunto illecito sportivo del Moggi, e da questi alla Juventus Football Club?

Beh, allora io potrei chiedere anche il risarcimento del danno perché non è stato fatto entrare in Tribunale una persona che aveva piacere di ascoltare la discussione dell’avvocato difensore del Brescia Calcio in tutta la sua forza, grandezza… e quindi, mi fa causa perché, essendo io responsabile civile e parlando dopo, e lui non essendo potuto entrare in Tribunale, mi chiede il danno… o me lo chiede perché ho discusso contro la tesi del Brescia, cosiddetta parte civile… ci pare effettivamente che vi siano degli arzigogolii non documentati, non provati, frutto soltanto di frasi e di dati forniti male… che poi serviranno a noi, e lo vedremo… su questo punto.

E per il momento, relativamente al problema delle costituzioni, taciamo.

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Difesa Juventus, Avvocato Vitiello – Napoli, 21 Giugno 2011

MP587255.MP3 1h10'18'' - 1h22'05''

Vitiello: Però, Presidente, la violazione del diritto di difesa della Juventus si è riproposto… Signori Giudici… in maniera ancora più forte, ancora più grave, nel momento nel quale, avendo il Tribunale esclus… (sottovoce) …prendimi il provvedimento, grazie… avendo il Tribunale escluso la parte civile, e avendo, di conseguenza, dichiarate assorbite le questioni che coinvolgono le parti civili e i responsabili civili… provvedimento inoppugnabile… questo stesso provvedimento del Tribunale è stato impugnato dagli avvocati delle cosiddette… ne parlo sotto il profilo giuridico, come innanzi detto, non le ritengo parti civili legittimamente costituite, processualmente costituite, a scanso di equivoci… di queste cosiddette parti civili, le quali hanno espressamente impugnato limitatamente alla statuizione con la quale venivano escluse le parti civili! Valga per tutti… e senza nessun tipo di problemi… quella che è stata la dichiarazione di Sgubbi che è la più completa dal punto di vista tecnico, ma che espressamente si riferisce soltanto all’esclusione della parte civile… così come pure vedremo anche la Cassazione… ma lo tratteremo dopo, Presidente e Signori del Tribunale… perché voi a pagina 38 della nostra memoria difensiva, della nostra nota conclusionale, troverete testualmente citato la Corte di Cassazione… ‘L’accoglimento del motivo di gravame impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente all’esclusione dal processo delle parti civili’ …con rinvio al Tribunale di Napoli… nulla è stato impugnato, nulla è stato detto della conseguenziale estromissione dei responsabili civili. L’atto inoppugnabile e definitivo è passato in giudicato e noi non potevamo essere qua… ma poi lo affronteremo perché nessun provvedimento… lo tratteremo… del Tribunale… è stato notificato.

E allora, se esistono anche le ordinanze implicite, Presidente… perché il problema non è solo di interpretazione, e per noi è chiaro il vostro detto ed è chiaro il provvedimento testuale della Cassazione… ma sappiamo che esistono anche le ordinanze implicite… il fatto che la Cassazione non si sia pronunciata sui responsabili civili, o sulle conseguenze del reintegro delle parti civili… demandando al Tribunale di Napoli che si atterrà ai principi sopra enunciati limitatamente alle esclusioni delle sole parti civili… è evidente che dicendo anche ne consegue la efficienza e la regolarità della costituzione delle parti civili, ma anche degli atti conseguenziali… non si può ritenere riammesso in gioco il responsabile civile. E vedremo poi l’atto… ma lo affronteremo dopo, Presidente e Signori del Tribunale… l’atto di citazione del responsabile civile.

Perché, Presidente?… perché è evidente che nel momento nel quale la chiamata del responsabile civile deve avvenire, questa chiamata debba avere i crismi e le regolarità.

Presidente, delle impugnazioni delle parti civili, i responsabili civili non hanno ricevuto avviso, e non hanno potuto produrre il loro appello incidentale. Presidente, Signori della Corte… della fissazione dell’udienza di Cassazione, le parti civili non hanno avuto avviso, e non si sono potute difendere in Cassazione… chiedo scusa, del responsabile civile… la parte civile ha fatto, sì, il suo ricorso, ma non l’ha notificata al responsabile civile. La Cassazione ha, sì, fissato l’udienza, ma non l’ha notificata al responsabile civile.

Siamo stati posti in condizione di esercitare i diritti di difesa del responsabile civile? Essendo stati chiamati in causa, abbiamo potuto svolgere le nostre difese? No!

Quindi, iuris… se noi non abbiamo potuto prendere parte ad un processo che ha violato il nostro diritto di difesa… e di questa nullità vi abbiamo dato contezza con l’atto dell’Ottobre dove siamo comparsi per eccepire, e dove l’abbiamo riferito, e l’abbiamo ribadito con l’altra nota scritta che abbiamo depositato il giorno in cui il collegio… sia pur sinteticamente, noi… il collegio ha chiuso la fase dell’istruttoria dibattimentale.

E’ valido tutto ciò… che è successo?… o non era necessario?

Accettando per assurdo la tesi che non vi fosse nulla pronunciato sul responsabile civile… accettando per assurdo la tesi che sia stato tutto legittimo… ma non occorreva… Presidente e Signori del Tribunale, come dottrina e giurisprudenza, con assoluta chiarezza, determinano… che per nuovamente riavere nel processo, una volta riammesse le parti civili, il responsabile civile… venisse al responsabile civile nel luogo dove elettivamente era domiciliato, cioè presso il difensore?… e ciò non è stato rinotificato un atto di chiamata in causa sottoscritto dal Presidente, autorizzato dal Presidente, per una data diversa, per una situazione diversa dove già era stato svolto. E anche qua lo danniamo come nullità processuale, violazione del diritto di difesa e inutilizzabilità degli atti tutta l’attività svolta in assenza del responsabile civile dalla fase in cui, estromesse le parti civili, si è ricominciato ad Ottobre a svolgere attività…

Sì, la giurisprudenza citata, la dottrina citata… c’è il libro del mai abbastanza compianto magistrato Alfonso Chiliberti del Tribunale di Napoli… che ricordo con stima, con rispetto e, consentitemelo, con affetto… un magistrato capace di elevarsi, nato pubblico ministero, con le attenuanti generiche il minimo della pena e l’ergastolo… diventato un magistrato dopo essere passato per il settore civile… di equilibrio, di serietà, e di qualità professionale tale da essere rimpianto da tutti… colleghi, che avevano fatto parte del collegio… per la signorilità… discendeva da […] …per correttezza, e per capacità tecnica… scusatemi, questo ricordo di una persona cara all’avvocatura, e, credo, soprattutto, forse, a me cara…

Abbiamo citato quel suo libro, Presidente e Signori del Tribunale… lo troverete nelle nostre note… perché costituisce un caposaldo nella dottrina e nella giurisprudenza… come esame di questa… delle problematiche relative alla parte civile e al responsabile civile. E a quel libro noi abbiamo attinto spesso e volentieri nell’attività professionale… è stato pubblicato postumo alla morte di Alfonso… curato da un altro eccellente giurista della Corte di Cassazione che ha completato le ultime pagine correggendone le bozze… ed egli vi dice… con la giurisprudenza, col supporto della giurisprudenza… non solo della definitività di quella ordinanza implicita, non solo dell’inoppugnabilità di quell’ordinanza e del provvedimento del Presidente… ma vi dice anche che qualsiasi nuovo atto di chiamata in causa per essere valido doveva essere nuovo ed autorizzato dal giudice.

Vogliamo fare finta anche di niente su questo?… benissimo!

Presidente, il codice di rito… Signori Giudici… che cosa prevede?… che l’atto che ha autorizzato la chiamata in causa del responsabile civile per riaverlo nel processo venga quanto meno rinotificato… voi vedrete che per Ottobre, a noi non è stato rinotificato… li avete ai vostri atti… alcun provvedimento del magistrato, alcuna chiamata in causa del responsabile civile… ma devo dire, molto ottocentescamente, con un savoir-faire e con una delicatezza di damerini di altro tempo… invito a comparire da parte del Brescia… comunicazione a comparire da parte della Victoria 2000… sono, questi atti, processualmente validi?… o andava rinotificata la legittimazione anche al gentile invito, alla gentile comunicazione?… noi crediamo che la testualità della norma, al di là di dottrina e giurisprudenza, ci diano ragione sulla illegittimità e irregolarità… oltre che sul punto di notifica, e sul termine e sul luogo… anche relativamente a questo aspetto.

Il Tribunale oggi può decidere… al di là della natura assoluta della nullità… così come dedotte… e se anche relative, ripeto, l’abbiamo sempre tempestivamente dedotte nelle forme per iscritto… quindi, non c’è dubbio… oltre alla forma orale verbalizzata… che per iscritto vi abbiamo dato questi nostri punti di vista, e queste nostre eccezioni.

E allora qual è il problema?… il problema, Presidente, noi lo sottoponiamo alle Vostre Signorie con delle argomentazioni scritte che qua sto riprendendo… ovviamente, ve ne rendete conto, per sintesi, per non tediarvi troppo… anche se siamo soltanto a pagina 20 rispetto alle 120 della trattazione.

E’ evidente, Presidente… è evidente, Signori del Tribunale… che… come recita la giurisprudenza e la dottrina… la particolare complessità della questione civilistica… perché l’azione civile nel processo penale è eccezione all’ordinaria esclusione della competenza… sto citando testualmente la giurisprudenza… è sempre possibile, e può essere sempre ordinata dal Tribunale.

Presidente, la lettura che noi diamo… la do qua veramente per sintesi, forse poi farò un’ulteriore nota scritta finale… la tesi da noi sostenuta… relativamente al provvedimento della Cassazione… è leggermente diversa dalla interpretazione che riteniamo… pur essendosi riservato il Tribunale di decidere alla fine all’esito… perché a nostro sommesso avviso la Cassazione non ha abbandonato completamente 50 anni di precedenti giurisprudenza, che noi vi abbiamo richiamato, per la quale non era impugnabile la ordinanza che escludeva la costituzione di parte civile… la Corte di Cassazione ha, a nostro sommesso avviso, semplicemente indicato la necessità di parametrare e motivare la esclusione della parte civile con canoni diversi da quelli dell’economia processuale che erano stati autorizzati. Vi prego di leggere quell’atto, perché se lo si legge nella sua interezza, io credo che il senso non possa essere diverso dall’interpretazione che ne stiamo dando adesso. La conseguenza a voi non sfugge. Anche sotto questo profilo, le parti civili vanno completamente escluse, le parti civili vanno completamente eliminate, e l’eventuale ordinanza, anche oggi, di fatto, sarebbe comunque inoppugnabile da parte di essi.

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Difesa Juventus, Avvocato Vitiello – Napoli, 21 Giugno 2011

MP587255.MP3 1h22'05'' - 1h34'22''

Vitiello: E allora, se questa è la questione della parte civile, toccherebbe a noi passare alle questioni giuridiche che sono state riproposte, e di cui… grazie anche alla grande qualità degli interventi dei colleghi difensori degli imputati… ribadiamo, noi abbiamo dovuto assumere questo profilo che vi stiamo esponendo… relativamente a questioni procedurali. Perché è evidente che il problema della genericità della contestazione… e questa difesa non ignora assolutamente, Presidente e Signori del Tribunale, la vostra ordinanza su quelle eccezioni… però, troverete qualche piccola nota di risposta tecnica dal nostro punto di vista in questa situazione.

Di nuovo, la proposizione della sentenza della Cassazione n.322, Sezione… scusi, n.49466… volevo leggere bene i numeri per non darli anche io, al pari del Brescia che mi ha contagiato in questo istante… della Cassazione Sezione III del 2 Marzo 2004… che anche in relazione all’articolo 24 della Costituzione e all’articolo 101 del Codice di Procedura Civile… è una sentenza strettamente in termini citata e riportata per intero… dichiara la nullità e l’inutilizzabilità degli atti assunti dal Tribunale durante l’assenza della difesa del responsabile civile. Quindi, la nullità e la inutilizzabilità… come avevo anticipato prima… di tutto ciò che da Marzo ad Ottobre è stato compiuto dal Tribunale.

E per onestà intellettuale e massima trasparenza, Presidente e Signori del Tribunale, ritengo che questa nullità, quand’anche non fosse rilevabile nei confronti degli imputati che hanno partecipato a quella fase processuale, non possa assolutamente riflettersi come conseguenza sulle decisioni in ordine al responsabile civile a seguito della valutazione dell’imputato.

Ecco, quindi, la nuova questione, la nuova proposizione della problematica.

E qua inserisco, Presidente, Signori del Tribunale… e lo riprenderò forse con maggiore chiarezza quando tratterò rapidamente i singoli episodi di frode sportiva… per la parte che mi compete perché non mi permetterei mai di rovinare con la mia incapacità l’ottimo lavoro dei difensori dei singoli imputati, né, come ho detto, mi è stato possibile svolgere la difesa tecnicamente anche in questo senso… dicevo, un’ulteriore questione si pone sulla base del provvedimento emesso anche dalle Signorie Vostre… e non solo, ho citato anche la Cassazione… relativamente alla utilizzabilità e validità di notizie di non diretta conoscenza da parte del teste, ma trasferite attraverso conoscenza o valutazione di atti e fatti non ammessi dal Tribunale. Chiarisco. Voi avrete contezza quando andremo ad esaminare partita per partita le frodi sportive di come il teste fondamentale dell’accusa, Auricchio, abbia risposto alle domande dei difensori che gli chiedevano di volta in volta quali verifiche… quali fonti o quali verifiche egli avesse fatto delle vicende che aveva avuto all’attenzione attraverso l’interpretazione… e anche di questo tratteremo… delle intercettazioni telefoniche… risponde attraverso i giornali, attraverso contatti con persone che non sono state indicate e sentite come testimoni. Voi stessi, Giudici, avete ritenuto anonime e non degne di valutazione probatoria i giornali che il Pubblico Ministero ha cercato di introdurre entro il 507. Voi stessi non potrete non dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni di Auricchio e di quant’altri testi che hanno riferito di quanto letto su articoli di giornali… per altro, di dubbia fonte… su articoli… per altro, non firmati… o su circostanze da essi non direttamente conosciute, ma veramente propalati.

E tutto questo, Presidente e Signori del Tribunale, fa il paio… ripeto, li tratto per sintesi perché non mi permetterei mai di rovinare l’egregiio lavoro dei colleghi… con la questione relativa alla nullità e inutilizzabilità di atti che in questo processo sono stati acquisiti senza il rispetto delle regole relative alla necessità di rogatorie internazionali. E ce ne sono… e non sono solo le schede svizzere… ma di questo tratteremo, sia pur brevemente, quando andremo a discutere dell’associazione per delinquere, della sussistenza e dei suoi eventuali riflessi… se possibili… su una posizione di un eventuale responsabile civile.

E allora, se questo è il dato, se nessun collegamento probatorio dagli atti processuali valido ed utilizzabile emerge circa la posizione della Juventus… perché è certo, Presidente e Signori del Tribunale, a maggior ragione alla luce dell’esorbitare il mandato da parte del dipendente… ed è un dato certo, oggettivo, vi abbiamo dato il riferimento dei limiti dei compiti… dovesse un attimo, e per assurdo, essere superato… ma certamente in questo processo, prova avrebbe dovuto essere fornita del collegamento e dell’interesse della società… e di un collegamento e un interesse della società che fosse chiaro, evidente societario… non frutto di quegli interessi… non illeciti sportivi… che se appartengono a tutti coloro che come testimoni o come indagati sono stati coinvolti in questo processo… gli arbitri che vogliono salire di categoria… i guardalinee che desiderano assistere ad incontri più validi o più capaci… soggetti che cedono, vendono o acquistano calciatori, o hanno partecipazioni in società… dove la prova dell’interesse della Juventus Football Club?… dove la prova della più antica società sportiva, della più forte società sportiva in quegli anni per la qualità del materiale calcistico, per la solidità economica dei suoi bilanci dai quali mai è uscita una cifra per acquistare alcunchè… tanto meno mezzi di comunicazione… dove la prova della utilità per la Juventus di fatti illeciti da chiunque compiuti?

Vedremo che c’è invece la prova di fatti dannosi nei confronti della Juventus… che, forse, se fossimo stati pubblica accusa, avremmo ritenuti illeciti… ma lo vedremo più avanti, non pensate che lanci la pietra e nasconda la mano… le premesse sono il modo di avviare anche su altri temi il discorso.

E se la scelta che abbiamo fatto di settorizzare non sarà pagante, sarà nostra colpa… ma abbiamo ritenuto che per il Tribunale fosse meno disagevole affrontare queste problematiche che riprendevano ottiche particolari secondo tematiche… pezzo pezzo, passo passo… non in un discorso complessivo che rischiava di stemperare o di confondere i dati processuali che intendevamo fornire nell’ambito del più grande disegno di carattere meramente fattuale.

Dove, le intercettazioni? Dove, le operazioni della società Juventus? Dove… in qualsimodo voglia… rinvenite in atti una prova di questo genere nei confronti di Juventus Football Club? Dove… avete la prova che la Juventus non abbia fatto investimenti di valore economico notevolissimo… rivedete Del Piero, 14/07/2010, che vi dice l’entità delle somme, che nonostante il parco giocatori, la Juventus ancora investiva… su Internet qualcuno ha ironizzato sul fatto che avessi già inserito Iaquinta… veniva inserito, perché sarà acquistato l’anno dopo, proprio per dimostrare la capacità economica… mi dispiace di non essere stato tanto chiaro verso l’ignoto diffamatore via Internet su questo punto… adesso l’ho chiarito meglio, ma sempre e soltanto nell’interesse della società…

E allora, se questo è, Presidente… se a questa prova si aggiunge una prova unica realmente scientifica e documentata, che è la prova fornita dalla Dottoressa Beccacece, la quale con un ragionamento che non è frutto di illazioni, ma analisi matematica rigorosa e statistica, vi ha chiarito come per alterare il campionato… e ricordatevi il problema della contestazione, perché non è mai stato contestato l’irregolarità del campionato, solo dell’andamento delle singole partite… quindi, il fatto non costituisce reato… ha dimostrato, la Dottoressa Beccacece, che era impossibile alterare il campionato con quelle condizioni di squadre, con quel numero di squadre… tredici, che poi riprenderà anche l’ottimo consulente del Brescia… che era assolutamente inconcepibile immaginare un accordo che non coinvolgesse pure quelle società e quelle partite che in questo processo non sono affatto menzionate per aversi il risultato di alterazione del campionato.

Una chicca, Presidente e Signori del Tribunale… la anticipo, anche se poi sarò costretto a riprenderla… non me lo vorrete per queste mie ripetizioni, ma hanno una finalità e scopi diversi, anche esposizioni differenti… la famosa partita Brescia-Fiorentina, Presidente e Signori del Tribunale… quella che si conclude 3-0, con 3 reti nel primo tempo della Fiorentina… se fosse stata, non dico vinta dal Brescia, ma pareggiata dal Brescia, avrebbe permesso al Brescia di salvarsi indipendentemente da qualsivoglia risultato di qualsivoglia altra squadra… e anche questo è documentato. Presidente e Signori del Tribunale, se quella gara, Brescia-Fiorentina, fosse stata una gara talmente importante, come lo è stato per il Brescia, ci sarebbe stato qualche episodio osservato… dall’osservatore gabellato, consulente tecnico Cornieti… di qui a un attimo ne parliamo, del Brescia… che potesse destare sospetto? …niente! La partita decisiva della giocata del Brescia nel campionato non è stata interessata da alcun episodio e tanto meno da alcun sospetto. Il Brescia non ha saputo giocare, il Brescia ha meritato con le sue forze la retrocessione in Serie B. Non può oggi venirci a dire ‘Hanno complottato contro di noi, rondinelle dal glorioso passato… 1928, secondo posto in campionato… 1974, partecipazione al torneo anglo-italiano’ … ma ve lo ricordate i tornei anglo-italiani? …e lasciamo perdere chi arriva secondo… però, il Brescia l’ha citato come fonte del suo danno… credo che Adamo ed Eva abbiano ancora qualcosa da dare nell’ottica della richiesta di risarcimento perché il peccato, si sa, indipendentemente dallo giuridico è sempre originale.

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Il Brescia non ha saputo giocare, il Brescia ha meritato con le sue forze la retrocessione in Serie B. Non può oggi venirci a dire ‘Hanno complottato contro di noi, rondinelle dal glorioso passato… 1928, secondo posto in campionato… 1974, partecipazione al torneo anglo-italiano’ … ma ve lo ricordate i tornei anglo-italiani? …e lasciamo perdere chi arriva secondo… però, il Brescia l’ha citato come fonte del suo danno… credo che Adamo ed Eva abbiano ancora qualcosa da dare nell’ottica della richiesta di risarcimento perché il peccato, si sa, indipendentemente dallo giuridico è sempre originale. :haha:

Curioso questo passaggio!

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tutti ifalliti trovano la loro foglia di fico

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Difesa Juventus, Avvocato Vitiello – Napoli, 21 Giugno 2011

MP587255.MP3 1h34'22'' - 1h39'15''

Vitiello: Ma torniamo ai consulenti.

Presidente e Signori del Tribunale, ma vi pare una prova concreta, vi pare una prova processuale, ma vi pare una prova tecnica l’osservazione da parte del Signor Cornieti delle cui capacità tecniche io tutto ignoro, ma posso ritenere e presumere… senza offenderlo… che siano alle pari delle mie, quelle di un normale ignorante delle cose calcistiche, se non mero fruitore, talvolta, di spettacoli televisivi? Ma vi pare che la prova fornita sia determinata dall’osservazione che Cornieti fa sul videotape di alcune partite? …delle quali, per altro, ignora episodi gravissimi e violentissimi, guarda caso, in danno di giocatori della Juventus, tipo… cito… non me ne vogliano i tifosi, ma non sbaglio… il rigore negato ad un certo giocatore di scarso peso… con un certo… come di chiama… Ibra… Ibra… Ibra… Ibrahimovic, mi pare… quanto costa?… un pochino, credo… è vero, Ibrahimovic, mi pare che giochi ancora… per sentito dire… mi pare che abbia contribuito…

Presidente: Avvocato, però…

Vitiello: No, Presidente, mi rendo conto… mi dia atto che le mie deviazioni sono minime dal tema processuale, ma è necessario ed è doveroso che io analizzi la cosiddetta prova di controparte sotto questo aspetto.

E allora Cornieti non ha disciplina, non ha rigore scientifico… ha delle dimenticanze e dei buchi per le partite che pure dice di avere osservato, ricordando solo episodi che secondo lui… senza nemmeno il supporto della tanta, anonima, inutilizzabile stampa… Gaxxetta… poi mi chiedo sempre perché non anche Tuttosport… bah!… sono curiosità dell’avvocato della Juventus… mi pare che l’autorevolezza delle testate sia quanto meno equipollente… forse uno fa un attimo più attenzione alle problematiche di una squadra, l’altra… è rosa, quindi col colore stempera meglio i propri orientamenti, anche se poi pare che nelle dimenticanze di trascrizioni telefoniche ci sia caduta prima degli altri e più degli altri… ma questo è un altro discorso…

E allora, andiamo a vedere Regazzoni… il quale è un teste completamente disinteressato perché è soltanto Presidente sindacale del Brescia… beh, mi pare giusto che io porti a testimoniare mio fratello… non ne ho, ho solo una sorella… in questo processo… per lo meno, non è di parte… o forse dobbiamo pensare che Regazzoni sia di parte…

E per Cerverizzo non dobbiamo porci la stessa domanda?

Regazzoni è un consulente molto particolare, Presidente e Signori del Tribunale… perché non analizza e dimentica la mancanza di investimenti del Brescia, ma soprattutto non esamina in alcun modo… e vado per sintesi, seguendo l’invito del Presidente… il problema del danno… potrei parlare 20 minuti solo su Cerverizzo, Presidente… perché ogni sua singola affermazione… indimostrata, soltanto asserita… e noi stiamo cercando di dimostrare e provare, fosse pure logicamente… non ha alcun pregio e non potrebbe trovare spazio… così come quello di Cerverizzo, che nell’empito di creare un buco pari al buco fallimentare attraverso questo danno che il Brescia avrebbe ricevuto dalle partite vince e da altre situzioni ancora non chiarite, ma le chiariremo noi… confonde il danno economico col danno morale e non evidenzia in alcun modo, Presidente… e questo, Signori del Tribunale, dovrebbe essere un ulteriore elemento di riflessione… alcun tipo di danno diretto… ma, cosa ancora mirabile, che cosa utilizza Cerverizzo… scusatemi questo modo di dirlo che può sembrare poco simpatico… come fonti delle sue valutazioni?… i giornali! Abbiamo già detto dell’utilizzo di questa fonte, abbiamo già detto dei riflessi sulle difese, la riproponiamo come riflesso sulla validità della prova del cosiddetto consulente.

Però, Cerverizzo ci da un elemento di riferimento perché involontariamente… a nostro sommesso avviso… scivola sulla buccia di banana… perché egli deve convenire che la lotta per la retrocessione in Serie B coinvolse lo stesso numero di squadre che ha indicato la Dottoressa Beccacece, e non porta nessun elemento o argomento che sconfessi, o sminuisca, o renda attaccabile, o renda poco credibile la tesi della Dottoressa circa la incredibile possibilità di poter alterare il risultato senza il previo accordo di tutte quante le squadre.

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Difesa Juventus, Avvocato Vitiello – Napoli, 21 Giugno 2011

MP587255.MP3 1h39'15'' - 1h54'55''

Vitiello: E allora, se questo è il problema, andiamo a vedere il problema dal punto di vista della sussistenza o meno del reato associativo.

Signor Presidente e Signori del Tribunale, so che meriterei… se io volessi addentrarmi nell’esegesi dell’articolo 416… una violenta reprimenda… anche dalla vostra squisitezza e dalla vostra cortesia... però, ci sono alcuni piccoli passaggi… sarò brevissimo… che mi dovete concedere…

Presidente e Signori del Tribunale, io ho già sostenuto la genericità della contestazione perché voi stessi dalla lettura dei capi vi renderete conto che, contrariamente ad altri processi che voi avete trattato, la Procura non ha saputo ben distribuire ruoli, funzioni, predominanza, mezzi di intimidazioni, modalità violente… non ha saputo determinare le singole operazioni-fine, né ha saputo collegarle alla chiarezza della identificazione del programma criminoso e dei ruoli, e soprattutto della connessione a monte fra i soggetti che accomuna in questo meraviglioso calderone che tanto simpaticamente viene definito ‘Calciopoli’ dai giornali inneggianti a questo mega-processo che ha portato ad onori e ad alti incarichi a coloro i quali vi hanno preso parte… compresi gli avvocati, è evidente… tranne l’Avvocato Vitiello che si è preso solo parolacce su Internet perché… non si sa!

Bene, Presidente, la domanda che io pongo è questa: se in queste vicende… di articolo 416… l’oggetto dell’articolo 416 è l’ordine pubblico… e se l’associazione è un delitto contro l’ordine pubblico che postula la costituzione di un organismo distinto dalla fase di attuazione dei singoli soggetti e dei singoli delitti-scopo… nella quale organizzazione, i compiti devono essere ripartiti in vista della realizzazione di un numero indeterminato di reati… bisogna sinceramente, ad avviso di questo difensore, chiedersi dove, in questi atti, si trovi la corrispondenza all’ipotesi dell’associazione per delinquere.

E’ chiaro che se noi ci chiediamo se nel concetto di ordine pubblico possa rientrare anche una partita, dobbiamo dare una risposta… perché a questo punto parrebbe sostenersi che l’ordine pubblico a cui si fa riferimento è l’ordine pubblico delle partite… ma, Presidente e Signori del Tribunale, l’ordine pubblico delle partite, la disciplina a bordo campo, il controllo del tifo più violento di alcune frange è l’oggetto dell’associazione che il Pubblico Minstero ha introdotto, o è qualcosa di diverso? Che cos’hanno a che dividere le partite di cui si assume il turbamento nello svolgimento attraverso i criteri di designazione… non solo col risultato, come ho detto prima… ma con l’ordine, con la sicurezza e con la tranquillità sociale?

Presidente, non bisogna confondere… Signori del Tribunale… quello che è il concetto di stadio con quello che accade allo stadio che è frutto di animi esagitati e di episodi del momento… con l’oggetto della tutela che la norma vuole dare col 416… perché il 416 in questa visione, io avrei dovuto volere non solo l’alterazione del campionato… non contestata… ma attraverso l’alterazione degli… (si sente un rumore, forse cade il microfono) …attraverso… chiedo scusa dell’impeto… attraverso l’alterazione delle partite, attraverso il non contestato alterazione del risultato… (sottovoce) …grazie… ci sta?… avrei dovuto avere come scopo dell’associazione, come oggetto, l’alterazione della sicurezza e della tranquillità sociale… avrei dovuto avere la predominanza di condizioni… avrei dovuto avere una serie di assoggettamenti, una serie di intimidazioni… dove, la prova?… dove, l’assoggettamento?… dove, l’intimidazione?

Ipotesi, accordi?… ma sono cose ben diverse… concetti giuridicamente totalmente distanti dal concetto associativo… non possiamo commettere l’errore, Presidente, di creare una nuova figura giuridica confondendo l’associazione per delinquere col concorso delle persone in reati, in singoli reati, in singole situazioni… quando il pactum sceleris non è provato come finalizzato a questo turbamento dell’oggetto giuridico tutelato dall’associazione per delinquere… e non sta a me ricordare, Presidente, con tutte le conseguenze in ordine alla chiamata del responsabile civile, che tutta la giurisprudenza s’è sempre espressa per l’inammissibilità della costituzione di parte civile del privato nei processi per associazione per delinquere, ammettendola soltanto per i reati-fine rapina, estorsione o quant’altro.

Non c’è sentenza di merito di questo Tribunale che non abbia sempre escluso… e io spesso sono stato parte civile in questi reati… la parte civile per il diritto associativo.

L’oggetto, la tutela del 416 è sempre stato chiaro… io, privato, non posso costituirmi per un delitto che turba la sicurezza, la tranquillità sociale, l’ordine pubblico nella sua accezione tecnica… non l’ordine dello stadio. E’ un altro concetto…

E allora, se l’ordine pubblico… deve essere turbato, è necessario che l’organizzazione svolga delle attività… che dimostrino che quest’ordine pubblico sia stato turbato. Dove la prova in questo processo? Dov’è la condizione, dov’è l’assoggettamento di cui parlavo prima?

Se diversamente noi ragionassimo, è evidente che qualsiasi reato comprometterebbe l’ordine pubblico… e due fratelli, facenti parte di una famiglia criminale… quindi, un vincolo strettissimo… che vanno per abitudine o per necessità a compiere furti ognuno per i fatti suoi, sarebbero automaticamente chiamati a rispondere anche di associazione per delinquere… se seguissimo il concetto diverso.

E’ evidente quindi, che l’interesse pubblico generale è cosa ben diversa… dall’ordine pubblico dello stadio. E’ evidente che si presuppone che l’associazione sia capace di piegare alle regole della convivenza civile attraverso modalità intimidatorie, condizioni di assoggettamento e, soprattutto, attraverso una presenza sul luogo del territorio che domina al fine di controllare il territorio. Dove avete questi elementi?… dove avete questi elementi nel delitto che ci occupa?… io credo da nessuna parte… e ribadisco certamente non è ammissibile per questo la chiamata in causa della Juventus Football Club.

Presidente, per assurdo… perché vedo delle perplessità sul punto… se fosse stato contestato che il comportamento aveva comportato la rissa negli stadi, avremmo anche potuto capire. Non è stato contestato. Ecco perché dico non c’è nessuna possibilità, e non c’è nessuna indicazione in questo senso.

E allora se questo è, se nessuna telefonata, nessuna intercettazione risulta estesa a soggetti gravitanti nell’ambito della società Juventus, facenti parte organicamente della società Juventus… se nessun tipo di situazione è apparsa… ma, se ancora di più, le telefonate che sono apparse in questo processo… diverse da quelle riguardanti personaggi anche collegati a Juventus… non sono state evidenziate… non possiamo pensare che vi sia stato un vizio nella costruzione del teorema accusatorio?… non possiamo pensare… come un attimo fa eravamo deviati dall’idea che l’ordine dello stadio potesse essere confuso con l’ordine pubblico tutelato dalla norma del 416… che ci sia stato una specie di prevenzione logica con riferimento a quella che all’epoca era la società più forte, e che, inevitabilmente, vedeva attorno a sé una piccola corte… una corte che veniva ad utilizzare la Juventus… ma certamente non era necessaria né veniva utilizzata dalla Juventus per vincere lo scudetto o per alterare i risultati di partite…

Vede, Presidente, sempre nell’ambito delle confusioni, che a nostro sommesso avviso, il tema che appassiona soprattutto gli sportivi e ancor di più i tifosi… e la moltitudine dei tifosi sappiamo quale sia… crea inevitabilmente una confusione tra quelle che sono condotte, come ho detto prima, ispirate a personalismi, ispirate ad ambizioni di carattere soggettivo… per cui, è evidente che un ulteriore esame che il Tribunale, a nostro sommesso avviso, dovrà porsi come momento di riflessione… è cercare di comprendere se queste ambizioni, se questi personalismi, questi desideri specifici dei singoli soggetti abbiano in sé la dimostrazione della consapevolezza che ogni songola azione di questo singolo soggetto era finalizzato ad un dato di carattere associativo… che non è l’ignorare o meno… la giurisprudenza, là, è stata chiara… ma dove è la prova che loro avessero la consapevolezza di voler migliorare la posizione arbitrale, la posizione dei guardalinee, la posizione di procuratore, la posizione di dipendente… per fare un beneficio per l’universo della società?… per il pactum sceleris?… da nessuna parte!

E allora, facciamo un esempio… se non c’è il patto sceleris, se non c’è l’affectio societatis… dove si nasconde l’elemento della costituzione dell’associazione per delinquere? Se noi avessimo trovato, in questo procedimento, un collegamento… e lo vedremo… avremmo ragione.

Qual’era la finalità, di questa associazione? Condizionare gli organi federali di giustizia sportiva… lo dice l’accusa. Bene. Carraro e Ghirelli, presidente e segretario della Federazione Gioco Calcio, si sarebbero adoperati per consentire alla pretesa associazione di condizionare gli organi di giustizia sportiva… era questa l’accusa. Bene. Carraro e Ghirelli sono stati entrambi assolti.

Ma, Presidente, Signori del Tribunale, c’è un dato che ancora di più ci stupisce… se loro dovevano condizionare… come diceva il capo di imputazione… gli organi di giustizia sportiva… vogliamo vedere se di questi organi, qualcuno sia stato sentito e abbia detto di essere pressato, condizionato, intimidito, assoggettato… gli elementi dell’associazione… non c’è soltanto una persona, nessun componente della Corte Federale o della Commissione Agenti dei calciatori che sia stato ascoltato sul punto… nessuna prova è stata fornita di questo assoggettamento, di questo condizionamento, di questa intimidazione… elementi essenziali del diritto di associazione.

Ma, se questo lo dicessimo solo noi, voi avreste ragione di dubitare… cicero pro domo suo… Presidente, lo stesso GUP De Gregorio alla cui sentenza si sono rifatti tutti, se non mi sbaglio, ha detto che le finalità di condizionamento della CAF contestata dall’accusa non specifica… sto leggendo… in quale condotta si estrinsechi detta intenzione… nessuna attività di indagine, neppure interpretazione o intercettazione ha fornito notizie idonee. Così parlò il GUP De Gregorio, che certamente non era un tenero.

E allora, se lo stesso giudice che ha affrontato questo tema e ha prosciolto Carraro e Ghirelli vi dice che assolutamente… al di là dell’assenza di prove… nemmeno nel tentativo logico, nel tentativo di collegamento… esiste… e che il movente… sempre il Dottor De Gregorio per Carraro… appare privo di supporto, né adeguato, né razionale e comunque insostenibile… anche perché gli elementi… non prove… di accusa… sono quantitamente pochi e di scarso rilievo nel senso esposto.

Presidè, allora qualcosa non quadra… ma sapete perché non quadra?… perché c’è una brutta intercettazione… eh sì, è brutta per l’accusa, Presidente… noi l’abbiamo citata a pagina 52… prima della partita Juventus-Inter del 26/11/2004, c’è una telefonata tra Carraro e Bergamo… e fra di loro nuovamente, subito dopo… la partita Roma-Juventus del 5 Febbraio 2005. Sapete qual è la preoccupazione di Carraro in questa telefonata?… vado per sintesi, tanto ve le ho citate, le avete annotate, le troverete in sentenza… loro fanno interventi presso gli organi federali affinchè gli arbitri non facciano errori a favore della Juve altrimenti sarebbe un disastro. Cioè, la preoccupazione è di non favorire in alcun modo, neanche con l’errore inconsapevole, la Juventus. E questi sarebbero i personaggi condizionati, assoggettati, intimiditi attraverso operatività di dipendenti della Juve?

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