Onore&rispetto86 0 Joined: 30-Sep-2009 240 messaggi Inviato June 28, 2010 Sono curioso di vedere le citate conseguenza che si scateneranno a via allegri, abete dovrebbe dimettersi di corsa, mafioso e fallito, lui e la nazionale Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Keifer 0 Joined: 23-Apr-2009 761 messaggi Inviato June 28, 2010 In via Allegri dormono....... Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
gianky99 7553 Joined: 18-Oct-2008 76753 messaggi Inviato June 28, 2010 beccantini sulla stampa Un piccione viaggiatore mi ha recapitato un paio di telefonate fra Giancarlo Abete, all'epoca vice presidente vicario della Figc, e Innocenzo Mazzini, all'epoca vice presidente della stessa Figc. Tema dei colloqui, molto coloriti e gergali, la topica di Rosetti nella celeberrima Lazio-Fiorentina 1-1 del campionato 2004-2005, poi passato alla storia come Calciopoli. Ricordo lo sgorbio: il fiorentino Jorgensen tira e, sulla linea di porta, il terzino laziale Zauri para con le mani. L'arbitro avrebbe dovuto decretare il rigore ed espellere il Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
gaba 2 Joined: 31-Jul-2007 1401 messaggi Inviato June 28, 2010 beccantini sulla stampa Un piccione viaggiatore mi ha recapitato un paio di telefonate fra Giancarlo Abete, all'epoca vice presidente vicario della Figc, e Innocenzo Mazzini, all'epoca vice presidente della stessa Figc. Tema dei colloqui, molto coloriti e gergali, la topica di Rosetti nella celeberrima Lazio-Fiorentina 1-1 del campionato 2004-2005, poi passato alla storia come Calciopoli. Ricordo lo sgorbio: il fiorentino Jorgensen tira e, sulla linea di porta, il terzino laziale Zauri para con le mani. L'arbitro avrebbe dovuto decretare il rigore ed espellere il Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
gianky99 7553 Joined: 18-Oct-2008 76753 messaggi Inviato June 28, 2010 ah signor beccantini spero che una cartolina la mandi a questo indirizzo Spet.bile A A Vigilanza calciopoli Sede bianconera C.so Galileo Ferraris 32, 10128 Torino Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
gaba 2 Joined: 31-Jul-2007 1401 messaggi Inviato June 29, 2010 (modificato) buongiorno a tutti Abete adesso punta al Coni Petrucci? No Federcalcio... Giancarlo Abete, presidente della Figc E' possibile che fra tre anni Giancarlo Abete faccia il presidente del Coni. Ma Modificato June 29, 2010 da gaba Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Brother 0 Joined: 01-Jun-2005 315 messaggi Inviato June 29, 2010 (modificato) Non e' il solo Abete a doversi dimettere ma l'intero organo federale della FIGC. Devono cambiare le gerarchie, il sistema e gli uomini. Finche' non si avranno le opportune verita' di quello che e' successo 4 anni fa, per il momento neanche 1 euro al sistema calcio. Modificato June 29, 2010 da Brother Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
AlessandroMAGNODelPiero 15 Joined: 12-Dec-2008 837 messaggi Inviato June 29, 2010 [quote name='Alessio Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
gaba 2 Joined: 31-Jul-2007 1401 messaggi Inviato June 29, 2010 (modificato) promemoria per l'istituto di vigilanza AA Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23 - 2° piano - stanza 2.10 00194 Roma tel. +39 06 3685 7801 +39 06 3685 7802 - fax +39 06 3685 7104 camera@coni.it - www.coni.it Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni I L C O L L E G I O A R B I T R A L E On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dellart. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27 ottobre 2006, presso la sede dellarbitrato, in Roma ha deliberato allunanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (n. 1336 del 6 settembre 2006) promosso da: Juventus F.C. s.p.a., in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. Giovanni Cobolli Gigli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franzo Grande Stevens, Cesare Zaccone, Andrea Gandini, Riccardo Montanaro, Michele Briamonte e Prof. Stefano Vinti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questultimo in Roma, Via Emilia 88 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Vice-Commissario e procuratore speciale Avv. Paolo Nicoletti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po 9 resistente vista listanza arbitrale della Juventus F.C. s.p.a. e le relative domande, tese allannullamento della decisione in data 25 luglio 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha irrogato alla Ricorrente le sanzioni della retrocessione allultimo posto in classifica del campionato 2005-2006, la penalizzazione di 17 punti da scontare nella classifica del campionato di serie B della stagione sportiva 2006-2007, della squalifica del campo di gara per tre giornate di campionato e dellammenda di Euro 120.000; 2 vista la memoria della Resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC e quindi precludono a questo Collegio ogni reformatio in peius; vista la concorde richiesta formulata dalle parti nelludienza dell11 ottobre 2006 a «pronunciare il lodo con procedura durgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica su tutti i punti in fatto e in diritto fondamentali ai fini della soluzione della controversia»; ritenuta la ammissibilità del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale a conoscere delle domande proposte, poiché si è infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e la Juventus F.C. s.p.a. ha presentato istanza di arbitrato ritenendo invocabile la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in base al Regolamento della Camera; la FIGC si è costituita nel presente procedimento non contestando la competenza del collegio arbitrale costituito in base al Regolamento della Camera; e pertanto ad integrazione delle previsioni dellart. 27 dello Statuto della FIGC, le parti hanno accettato la competenza del presente Collegio Arbitrale per la soluzione della controversia tra di esse insorta in relazione alla decisione della Corte Federale della FIGC in data 25 luglio 2006; affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che le parti hanno aderito al Regolamento della Camera senza riserva alcuna in ordine ai poteri del Collegio arbitrale; il Regolamento conferisce allorgano arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al tipo di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla legittimità, ma anche al merito della decisione impugnata; il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o più consulenti tecnici dufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dellorgano arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimità dellatto impugnato; larbitrato presso la Camera non può essere ritenuto costituire un terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perché esso non è riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata volontà disciplinare si forma. Attraverso la Camera si è creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia 3 sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dellart. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). Lattività dei collegi operanti presso la Camera, per quanto riferibile anche allordinamento sportivo in generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, né lorgano arbitrale che conosca dellimpugnazione di un provvedimento disciplinare può essere ritenuto organo della federazione; dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è, non il provvedimento disciplinare in quanto atto, bensì una controversia relativa alla volontà definitivamente manifestata dalla federazione; tale controversia può riguardare lapplicazione delle norme così come lapprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è formata; siffatta soluzione è coerente con quella adottata nellordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale listituzione stessa della Camera si è ispirata, è principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che lorgano arbitrale possa considerare senza vincoli derivantigli dal procedimento disciplinare contestato gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine è dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera può avvalersi; acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale; esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della società ricorrente; ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale: a) che dal carattere devolutivo dellimpugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva lassorbimento delle censure svolte dalla Ricorrente alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge (artt. 25, 97, 101 e 111 Cost.), delle regole federali che individuano il giudice di primo grado per i soggetti che non ricoprono la carica di dirigenti federali, e del principio del contraddittorio, poiché lo svolgimento dellarbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, lesame della controversia di fronte 4 a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volontà della Ricorrente stessa; b) che non condivisibile appare la dedotta censura di illegittimità, anche alla stregua degli invocati parametri costituzionali, della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poiché lart. 270 c.p. esprime un principio nellambito del processo penale la cui applicazione non è estensibile ad altri procedimenti, e in particolare, in quelli disciplinari; QUINDI NON C'è BISOGNO DI ASPETTARE LE TRASCRIZIONE DEL PERITO c) che lillecito sportivo (art. 6 CGS) può essere realizzato anche attraverso il compimento di atti diretti ad assicurare, a chiunque, un vantaggio in classifica, prescindendosi dallalterazione dello svolgimento o del risultato della gara, sotto il profilo che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti che, comunque, finiscano, indipendentemente dallesito delle singole gare, per determinare il prevalere di una squadra rispetto allaltra; d) più in particolare, ed in relazione alle circostanze rilevanti nel presente giudizio, che lopera di condizionamento del settore arbitrale può giudicarsi verificata ai sensi dellart. 6 CGS laddove rivesta i caratteri dellincidenza indebita su funzioni tipiche ed essenziali di tale settore quali valutazione, designazione delle griglie, sospensioni ecc., di arbitri ed assistenti di gara e si risolva in una indebita intromissione nelle scelte tecniche della terna arbitrale, non solo con riguardo ad una singola gara, bensì rivolta a favorire una determinata squadra in ogni occasione utile della competizione; METTI COLLINA ,IL 444,IL SORTEGGIO NON LO DOVETE FARE,METTI 2 CHE HANNO GIA ARBITRATO LA JUVENTUS e) di condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilità per violazione dellart. 6 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta infatti provata una estesa attività svolta dal dott. Antonio Giraudo e dal sig. Luciano Moggi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale della Ricorrente, diretta ad ottenere, in particolare attraverso i ripetuti, intensi, ambigui e non trasparenti contatti con i designatori arbitrali e la supina predisposizione di questi a seguire le indicazioni ricevute, tendente alla precostituzione di condizioni dalle quali la Juventus potesse trarre vantaggio di classifica nel campionato 2004-2005; che il reiterato comportamento illecito posto in essere dai dirigenti della Juventus ha avuto capacità causale adeguata per il conseguimento del risultato sperato, determinando una disparità di trattamento tra la Juventus e le altre squadre; f) che pertanto la Juventus F.C. s.p.a. deve considerarsi direttamente responsabile, ai sensi dellart. 2 CGS, dei comportamenti tenuti dal dott. Antonio Giraudo e dal sig. Luciano Moggi, in gravissima violazione dellart. 6 CGS; g) che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, lart. 6. 3 CGS prevede che, in caso di responsabilità diretta della società, il fatto è punito, in via alternativa (in tal senso la disgiuntiva o), con le sanzioni di cui allart. 13.1 lettere G (retrocessione allultimo posto in classifica del campionato di competenza, od H (esclusione dal campionato di competenza o da 5 qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore); che lo stesso art. 6.3 fa salva la maggiore sanzione, in caso di pratica inefficacia di tale pena, ed al comma 6 stabilisce che, in caso di pluralità di illeciti oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate; che è, quindi, consentito al giudice non solo aggravare il trattamento sanzionatorio stabilito per ciascuna violazione, ma anche ricorrere, in caso di inefficacia, alle altre sanzioni stabilite espressamente a carico delle società dal catalogo di cui allart. 13 CGS; h) che, in relazione alla gravità degli illeciti commessi dalla Juventus, lirrogazione di una soltanto delle sanzioni espressamente previste in caso di responsabilità diretta della società risulta, in concreto, del tutto inefficace; i) che non può sostenersi che vi sia stata una disparità di trattamento con le sanzioni inflitte alle altre società coinvolte nel medesimo procedimento; soltanto la Juventus F.C. s.p.a., infatti, nel corso del campionato 2004- 2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale, idonea a minarne gravemente la terzietà. Lillecito commesso dai suoi legali rappresentanti è caratterizzato dallattuazione di una condotta continuativa nel corso di tutto il campionato 2004-2005 e costituisce, dunque, fatto illecito più grave di quello che si realizza mediante la condotta diretta allalterazione dello svolgimento o del risultato di una singola partita. Molteplici poi sono gli episodi di cui la società deve direttamente rispondere, peraltro ulteriormente aggravati perché hanno determinato una situazione di obiettivo vantaggio della Juventus F.C. s.p.a. rispetto alle altre squadre; j) che concorrono a qualificare ulteriormente in termini di gravità lillecito commesso, anche le particolari modalità professionali, consuetudinarie e disinvolte delle azioni illecite commesse dai legali rappresentanti; lincidenza concreta che queste hanno avuto sulla regolarità e lesito del campionato di serie A 2004-2005; lintensità della colpevolezza, apprezzata in rapporto alle posizioni apicali dei dirigenti protagonisti; lentità dellinquinamento causato allambiente calcistico e lintento di mercimonio che ha anche animato la pluralità delle violazioni; lassenza di qualsiasi strumento efficace di controllo interno volto a prevenire la commissione di illeciti; k) che, tuttavia, ai fini della commisurazione equa della sanzione, oltre ai criteri già considerati dalla Corte federale, ritiene il Collegio Arbitrale che sia necessario valorizzare anche ulteriori elementi che attengono al comportamento della società successivamente allillecito; in particolare, che la Juventus F.C. s.p.a. si è adoperata per eliminare la possibilità di reiterazioni dellillecito , revocando i poteri agli amministratori coinvolti e sostituendo integralmente il consiglio di amministrazione, adottando un codice etico e, soprattutto, un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti sportivi; l) che quanto da ultimo rilevato vada apprezzato sul piano del trattamento sanzionatorio, in applicazione analogica della disciplina sulla 6 responsabilità delle persone giuridiche (d.lvo 8 giugno 2001, n. 231), secondo cui allo scopo di determinare lentità della sanzione, deve farsi riferimento non solo alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dellente, ma anche allattività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; m) che, dunque, le sanzioni inflitte alla Juventus F.C. s.p.a. in relazione alle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 devono ritenersi proporzionate alla gravità delle responsabilità accertate, in considerazione della loro notevole afflittività sul piano economico e del pregiudizio da esse arrecato sul piano sportivo; n) che la sanzione inflitta alla Juventus F.C. s.p.a. per la stagione sportiva 2006-2007 deve invece rideterminarsi e fissarsi in punti 9, in considerazione degli elementi sopra indicati, traducendosi in una riduzione della stessa in una misura tale da mantenere, in misura adeguata, la sua funzione monitoria in relazione allandamento storico dei campionati di Serie B; o) che non appare conferente la sanzione della squalifica del campo, trattandosi di pena funzionale alla repressione di fatti di violenza verificatisi nel corso di competizioni sportive o di violazioni di norme di sicurezza, ipotesi che non ricorrono nel caso in esame. Può, invece, disporsi la conversione di tale sanzione nellobbligo di devolvere un importo corrispondente alla quota di incasso per la vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dellattività giovanile e dilettantistica, quale modalità di riparazione in forma specifica della lesione dei principi di lealtà, correttezza e probità per la quale la Ricorrente è stata sanzionata; p) che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 120.000) in favore della Figc consente di opportunamente graduare l'afflittività della sanzione, anche sul piano economico; q) che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 70% a carico della ricorrente e del 30% a carico della resistente, mentre, sussistendo giusti motivi, le rispettive spese di difesa devono essere integralmente compensate; r) che i diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale allunanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione 1. conferma le sanzioni per le stagioni 2004-2005 e 2005-2006; 2. riduce la penalizzazione inflitta per la stagione 2006-2007 a punti 9; 7 3. conferma lammenda inflitta nellimporto di Euro 120.000 a favore della FIGC; 4. converte la squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nellobbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dellattività giovanile e dilettantistica; 5. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale e del CONI, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della Juventus F.C. s.p.a. quanto al 70% ed a carico della FIGC quanto al restante 30%; 6. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa; 7. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 27 ottobre 2006. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli F.to Giulio Napolitano Modificato June 29, 2010 da gaba Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Furia 0 Joined: 30-Jun-2006 76 messaggi Inviato July 1, 2010 A sto punto mi sembra ovvio che ci sia un potere forte(milan?) che interviene ogniqualvolta le avversarie prendono piu potere,cercando di sovvertire lo stato delle cose. Se il milan volesse vincere comprerebbe i campioni. Al milan di oggi sta bene cos Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
mark83 77 Joined: 30-May-2009 991 messaggi Inviato July 1, 2010 il milan Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti