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The-Lightning

Intercettato Abete:

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Joined: 30-Sep-2009
240 messaggi

Sono curioso di vedere le citate conseguenza che si scateneranno a via allegri, abete dovrebbe dimettersi di corsa, mafioso e fallito, lui e la nazionale

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Joined: 23-Apr-2009
761 messaggi

In via Allegri dormono.......

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Joined: 18-Oct-2008
76729 messaggi

beccantini sulla stampa

Un piccione viaggiatore mi ha recapitato un paio di telefonate fra Giancarlo Abete, all'epoca vice presidente vicario della Figc, e Innocenzo Mazzini, all'epoca vice presidente della stessa Figc. Tema dei colloqui, molto coloriti e gergali, la topica di Rosetti nella celeberrima Lazio-Fiorentina 1-1 del campionato 2004-2005, poi passato alla storia come Calciopoli. Ricordo lo sgorbio: il fiorentino Jorgensen tira e, sulla linea di porta, il terzino laziale Zauri para con le mani. L'arbitro avrebbe dovuto decretare il rigore ed espellere il

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Joined: 31-Jul-2007
1401 messaggi

beccantini sulla stampa

Un piccione viaggiatore mi ha recapitato un paio di telefonate fra Giancarlo Abete, all'epoca vice presidente vicario della Figc, e Innocenzo Mazzini, all'epoca vice presidente della stessa Figc. Tema dei colloqui, molto coloriti e gergali, la topica di Rosetti nella celeberrima Lazio-Fiorentina 1-1 del campionato 2004-2005, poi passato alla storia come Calciopoli. Ricordo lo sgorbio: il fiorentino Jorgensen tira e, sulla linea di porta, il terzino laziale Zauri para con le mani. L'arbitro avrebbe dovuto decretare il rigore ed espellere il

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Joined: 18-Oct-2008
76729 messaggi

ah signor beccantini

spero che una cartolina

la mandi a questo indirizzo

Spet.bile A A

Vigilanza calciopoli

Sede bianconera

C.so Galileo Ferraris 32, 10128 Torino

.quoto.quoto.quoto.quoto

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Joined: 31-Jul-2007
1401 messaggi
Inviato (modificato)

buongiorno a tutti :shades:

Abete adesso punta al Coni

Petrucci? No Federcalcio...

Giancarlo Abete, presidente della Figc

E' possibile che fra tre anni Giancarlo Abete faccia il presidente del Coni. Ma

Modificato da gaba

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Joined: 01-Jun-2005
315 messaggi
Inviato (modificato)

Non e' il solo Abete a doversi dimettere ma l'intero organo federale della FIGC. Devono cambiare le gerarchie, il sistema e gli uomini. Finche' non si avranno le opportune verita' di quello che e' successo 4 anni fa, per il momento neanche 1 euro al sistema calcio.

Modificato da Brother

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Joined: 31-Jul-2007
1401 messaggi
Inviato (modificato)

promemoria per l'istituto di vigilanza AA :shades:

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23 - 2° piano - stanza 2.10

00194 Roma

tel. +39 06 3685 7801 +39 06 3685 7802 - fax +39 06 3685 7104

camera@coni.it - www.coni.it

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

presso il Coni

I L C O L L E G I O A R B I T R A L E

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale

Avv. Guido Cecinelli Arbitro

Prof. Marcello Foschini Arbitro

Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro

Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro

nominato ai sensi dellart. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e

Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27 ottobre 2006, presso

la sede dellarbitrato, in Roma

ha deliberato allunanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di arbitrato (n. 1336 del 6 settembre 2006) promosso da:

Juventus F.C. s.p.a., in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott.

Giovanni Cobolli Gigli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franzo Grande Stevens,

Cesare Zaccone, Andrea Gandini, Riccardo Montanaro, Michele Briamonte e Prof.

Stefano Vinti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questultimo in Roma,

Via Emilia 88

ricorrente

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Vice-Commissario e

procuratore speciale Avv. Paolo Nicoletti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario

Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in

Roma, Via Po 9

resistente

vista listanza arbitrale della Juventus F.C. s.p.a. e le relative domande, tese

allannullamento della decisione in data 25 luglio 2006 con cui la Corte Federale della

FIGC ha irrogato alla Ricorrente le sanzioni della retrocessione allultimo posto in

classifica del campionato 2005-2006, la penalizzazione di 17 punti da scontare nella

classifica del campionato di serie B della stagione sportiva 2006-2007, della

squalifica del campo di gara per tre giornate di campionato e dellammenda di Euro

120.000;

2

vista la memoria della Resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere

la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC e quindi

precludono a questo Collegio ogni reformatio in peius;

vista la concorde richiesta formulata dalle parti nelludienza dell11 ottobre 2006 a

«pronunciare il lodo con procedura durgenza, comunicando alle parti il dispositivo

della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica su tutti i punti

in fatto e in diritto fondamentali ai fini della soluzione della controversia»;

ritenuta la ammissibilità del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio

Arbitrale a conoscere delle domande proposte, poiché

si è infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato

dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e

la Juventus F.C. s.p.a. ha presentato istanza di arbitrato ritenendo

invocabile la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in base al

Regolamento della Camera;

la FIGC si è costituita nel presente procedimento non contestando la

competenza del collegio arbitrale costituito in base al Regolamento della

Camera; e pertanto

ad integrazione delle previsioni dellart. 27 dello Statuto della FIGC, le

parti hanno accettato la competenza del presente Collegio Arbitrale per la

soluzione della controversia tra di esse insorta in relazione alla decisione

della Corte Federale della FIGC in data 25 luglio 2006;

affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere

devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che

le parti hanno aderito al Regolamento della Camera senza riserva alcuna

in ordine ai poteri del Collegio arbitrale;

il Regolamento conferisce allorgano arbitrale un potere di integrale

riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non

quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti

dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri

sono di volta in volta fondati, legate al tipo di vizio denunciabile, con la

conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni

attinenti non solo alla legittimità, ma anche al merito della decisione

impugnata;

il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di

una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o più consulenti tecnici

dufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dellorgano

arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimità dellatto impugnato;

larbitrato presso la Camera non può essere ritenuto costituire un terzo

grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perché

esso non è riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale

la menzionata volontà disciplinare si forma. Attraverso la Camera si è

creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia

3

sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed

alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dellart. 3.1 del d.l.

18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). Lattività

dei collegi operanti presso la Camera, per quanto riferibile anche

allordinamento sportivo in generale, non può essere ricondotta al sistema

della federazione sportiva di volta in volta interessata, né lorgano arbitrale

che conosca dellimpugnazione di un provvedimento disciplinare può

essere ritenuto organo della federazione;

dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di

impugnazione di una sanzione disciplinare, è, non il provvedimento

disciplinare in quanto atto, bensì una controversia relativa alla volontà

definitivamente manifestata dalla federazione;

tale controversia può riguardare lapplicazione delle norme così come

lapprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà

si è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità di sua risoluzione non

influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è

formata;

siffatta soluzione è coerente con quella adottata nellordinamento sportivo

internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere

interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.),

organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al

quale listituzione stessa della Camera si è ispirata, è principio

riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che

lorgano arbitrale possa considerare senza vincoli derivantigli dal

procedimento disciplinare contestato gli aspetti di fatto e di diritto della

controversia e proprio a tal fine è dotato (assai significativamente) degli

stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del

fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla

Camera può avvalersi;

acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale;

esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della

valutazione della istanza della società ricorrente;

ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini

genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza

arbitrale:

a) che dal carattere devolutivo dellimpugnazione proposta e dalla piena

cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva

lassorbimento delle censure svolte dalla Ricorrente alla decisione

impugnata sotto il profilo della violazione del principio generale del giudice

naturale precostituito per legge (artt. 25, 97, 101 e 111 Cost.), delle regole

federali che individuano il giudice di primo grado per i soggetti che non

ricoprono la carica di dirigenti federali, e del principio del contraddittorio,

poiché lo svolgimento dellarbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del

contraddittorio e dei diritti della difesa, lesame della controversia di fronte

4

a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di

manifestazione di volontà della Ricorrente stessa;

b) che non condivisibile appare la dedotta censura di illegittimità, anche alla

stregua degli invocati parametri costituzionali, della decisione impugnata

per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro

procedimento, poiché lart. 270 c.p. esprime un principio nellambito del

processo penale la cui applicazione non è estensibile ad altri

procedimenti, e in particolare, in quelli disciplinari; QUINDI NON C'è BISOGNO DI ASPETTARE LE TRASCRIZIONE DEL PERITO .penso

c) che lillecito sportivo (art. 6 CGS) può essere realizzato anche attraverso il

compimento di atti diretti ad assicurare, a chiunque, un vantaggio in

classifica, prescindendosi dallalterazione dello svolgimento o del risultato

della gara, sotto il profilo che la classifica nel suo complesso può essere

influenzata da condizionamenti che, comunque, finiscano,

indipendentemente dallesito delle singole gare, per determinare il

prevalere di una squadra rispetto allaltra;

d) più in particolare, ed in relazione alle circostanze rilevanti nel presente

giudizio, che lopera di condizionamento del settore arbitrale può giudicarsi

verificata ai sensi dellart. 6 CGS laddove rivesta i caratteri dellincidenza

indebita su funzioni tipiche ed essenziali di tale settore quali valutazione,

designazione delle griglie, sospensioni ecc., di arbitri ed assistenti di gara

e si risolva in una indebita intromissione nelle scelte tecniche della terna

arbitrale, non solo con riguardo ad una singola gara, bensì rivolta a

favorire una determinata squadra in ogni occasione utile della

competizione; METTI COLLINA ,IL 444,IL SORTEGGIO NON LO DOVETE FARE,METTI 2 CHE HANNO GIA ARBITRATO LA JUVENTUS

e) di condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilità per violazione

dellart. 6 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta

infatti provata una estesa attività svolta dal dott. Antonio Giraudo e dal sig.

Luciano Moggi, rispettivamente amministratore delegato e direttore

generale della Ricorrente, diretta ad ottenere, in particolare attraverso i

ripetuti, intensi, ambigui e non trasparenti contatti con i designatori arbitrali

e la supina predisposizione di questi a seguire le indicazioni ricevute,

tendente alla precostituzione di condizioni dalle quali la Juventus potesse

trarre vantaggio di classifica nel campionato 2004-2005; che il reiterato

comportamento illecito posto in essere dai dirigenti della Juventus ha

avuto capacità causale adeguata per il conseguimento del risultato

sperato, determinando una disparità di trattamento tra la Juventus e le

altre squadre;

f) che pertanto la Juventus F.C. s.p.a. deve considerarsi direttamente

responsabile, ai sensi dellart. 2 CGS, dei comportamenti tenuti dal dott.

Antonio Giraudo e dal sig. Luciano Moggi, in gravissima violazione dellart.

6 CGS;

g) che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, lart. 6. 3 CGS prevede

che, in caso di responsabilità diretta della società, il fatto è punito, in via

alternativa (in tal senso la disgiuntiva o), con le sanzioni di cui allart.

13.1 lettere G (retrocessione allultimo posto in classifica del campionato

di competenza, od H (esclusione dal campionato di competenza o da

5

qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria con assegnazione ad

uno dei campionati di categoria inferiore); che lo stesso art. 6.3 fa salva la

maggiore sanzione, in caso di pratica inefficacia di tale pena, ed al comma

6 stabilisce che, in caso di pluralità di illeciti oppure se il vantaggio in

classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate; che è, quindi,

consentito al giudice non solo aggravare il trattamento sanzionatorio

stabilito per ciascuna violazione, ma anche ricorrere, in caso di inefficacia,

alle altre sanzioni stabilite espressamente a carico delle società dal

catalogo di cui allart. 13 CGS;

h) che, in relazione alla gravità degli illeciti commessi dalla Juventus,

lirrogazione di una soltanto delle sanzioni espressamente previste in caso

di responsabilità diretta della società risulta, in concreto, del tutto

inefficace;

i) che non può sostenersi che vi sia stata una disparità di trattamento con le

sanzioni inflitte alle altre società coinvolte nel medesimo procedimento;

soltanto la Juventus F.C. s.p.a., infatti, nel corso del campionato 2004-

2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore

arbitrale, idonea a minarne gravemente la terzietà. Lillecito commesso dai

suoi legali rappresentanti è caratterizzato dallattuazione di una condotta

continuativa nel corso di tutto il campionato 2004-2005 e costituisce,

dunque, fatto illecito più grave di quello che si realizza mediante la

condotta diretta allalterazione dello svolgimento o del risultato di una

singola partita. Molteplici poi sono gli episodi di cui la società deve

direttamente rispondere, peraltro ulteriormente aggravati perché hanno

determinato una situazione di obiettivo vantaggio della Juventus F.C.

s.p.a. rispetto alle altre squadre;

j) che concorrono a qualificare ulteriormente in termini di gravità lillecito

commesso, anche le particolari modalità professionali,

consuetudinarie e disinvolte delle azioni illecite commesse dai legali

rappresentanti; lincidenza concreta che queste hanno avuto sulla

regolarità e lesito del campionato di serie A 2004-2005; lintensità della

colpevolezza, apprezzata in rapporto alle posizioni apicali dei dirigenti

protagonisti; lentità dellinquinamento causato allambiente calcistico e

lintento di mercimonio che ha anche animato la pluralità delle violazioni; :nono:

lassenza di qualsiasi strumento efficace di controllo interno volto a

prevenire la commissione di illeciti;

k) che, tuttavia, ai fini della commisurazione equa della sanzione, oltre ai

criteri già considerati dalla Corte federale, ritiene il Collegio Arbitrale che

sia necessario valorizzare anche ulteriori elementi che attengono al

comportamento della società successivamente allillecito; in particolare,

che la Juventus F.C. s.p.a. si è adoperata per eliminare la possibilità di

reiterazioni dellillecito , revocando i poteri agli amministratori coinvolti e

sostituendo integralmente il consiglio di amministrazione, adottando un

codice etico e, soprattutto, un modello organizzativo idoneo a prevenire

illeciti sportivi;

l) che quanto da ultimo rilevato vada apprezzato sul piano del trattamento

sanzionatorio, in applicazione analogica della disciplina sulla

6

responsabilità delle persone giuridiche (d.lvo 8 giugno 2001, n. 231),

secondo cui allo scopo di determinare lentità della sanzione, deve farsi

riferimento non solo alla gravità del fatto e al grado di responsabilità

dellente, ma anche allattività svolta per eliminare o attenuare le

conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

m) che, dunque, le sanzioni inflitte alla Juventus F.C. s.p.a. in relazione alle

stagioni 2004-2005 e 2005-2006 devono ritenersi proporzionate alla

gravità delle responsabilità accertate, in considerazione della loro notevole

afflittività sul piano economico e del pregiudizio da esse arrecato sul piano

sportivo;

n) che la sanzione inflitta alla Juventus F.C. s.p.a. per la stagione sportiva

2006-2007 deve invece rideterminarsi e fissarsi in punti 9, in

considerazione degli elementi sopra indicati, traducendosi in una riduzione

della stessa in una misura tale da mantenere, in misura adeguata, la sua

funzione monitoria in relazione allandamento storico dei campionati di

Serie B;

o) che non appare conferente la sanzione della squalifica del campo,

trattandosi di pena funzionale alla repressione di fatti di violenza verificatisi

nel corso di competizioni sportive o di violazioni di norme di sicurezza,

ipotesi che non ricorrono nel caso in esame. Può, invece, disporsi la

conversione di tale sanzione nellobbligo di devolvere un importo

corrispondente alla quota di incasso per la vendita di biglietti relativa alle

prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della

FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dellattività

giovanile e dilettantistica, quale modalità di riparazione in forma specifica

della lesione dei principi di lealtà, correttezza e probità per la quale la

Ricorrente è stata sanzionata;

p) che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 120.000) in favore

della Figc consente di opportunamente graduare l'afflittività della sanzione,

anche sul piano economico;

q) che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di

entrambe le parti, nella misura del 70% a carico della ricorrente e del 30%

a carico della resistente, mentre, sussistendo giusti motivi, le rispettive

spese di difesa devono essere integralmente compensate;

r) che i diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

allunanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa

ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione

1. conferma le sanzioni per le stagioni 2004-2005 e 2005-2006;

2. riduce la penalizzazione inflitta per la stagione 2006-2007 a punti 9;

7

3. conferma lammenda inflitta nellimporto di Euro 120.000 a favore della FIGC;

4. converte la squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nellobbligo di

devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo

corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alle prime tre

partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di

destinazione a finalità di promozione dellattività giovanile e dilettantistica;

5. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale e

del CONI, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della Juventus F.C.

s.p.a. quanto al 70% ed a carico della FIGC quanto al restante 30%;

6. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa;

7. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 27 ottobre 2006.

F.to Pier Luigi Ronzani

F.to Guido Cecinelli

F.to Marcello Foschini

F.to Luigi Fumagalli

F.to Giulio Napolitano

Modificato da gaba

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Joined: 30-Jun-2006
76 messaggi

A sto punto mi sembra ovvio che ci sia un potere forte(milan?) che interviene ogniqualvolta le avversarie prendono piu potere,cercando di sovvertire lo stato delle cose.

Se il milan volesse vincere comprerebbe i campioni.

Al milan di oggi sta bene cos

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Joined: 30-May-2009
991 messaggi

il milan

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