lorenzo80 133 Joined: 09-Dec-2007 1063 messaggi Inviato June 9, 2010 ero indeciso tra Busto, Legnano, e Castano Primo.... Castano @@ Di dove sei? Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
gnarro 6800 Joined: 18-Jul-2006 19351 messaggi Inviato June 9, 2010 E TRE. PER IL DOPING NON E' INTERVENUTA LA PRESCRIZIONE!!!! ANCHE LA CASSAZIONE HA ASSOLTO Porca vacca Lego eppure mi sembra di scrivere in italiano!!! Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
il lego 1 Joined: 25-Jun-2008 580 messaggi Inviato June 9, 2010 E TRE. PER IL DOPING NON E' INTERVENUTA LA PRESCRIZIONE!!!! ANCHE LA CASSAZIONE HA ASSOLTO Porca vacca Lego eppure mi sembra di scrivere in italiano!!! ho capito.... stavo solo ripetendo quello che era stato il mio errore. ma NON era malafede, in quanto avevo parlato di assoluzione.. Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
dolmer 562 Joined: 21-Jul-2006 2510 messaggi Inviato June 9, 2010 riguardo ;la parte grassettata...cannavaro arriv Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
ugobianconero 0 Joined: 08-Aug-2006 120 messaggi Inviato June 9, 2010 ho detto che la Juventus era stata ASSOLTA! e solo dopo era intervenuta la prescrizione. Poveraccio, proprio non ci arrivi. Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
il lego 1 Joined: 25-Jun-2008 580 messaggi Inviato June 9, 2010 Castano @@ Di dove sei? Milano. Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato June 9, 2010 c' Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
il lego 1 Joined: 25-Jun-2008 580 messaggi Inviato June 9, 2010 hai parlato di doping ribadisco VERGOGNATI ho parlato di "processo doping" cio Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
CALABRESE1 0 Joined: 27-Aug-2009 269 messaggi Inviato June 9, 2010 i FATTI lo provano, senza bisogno che lo abbia detto qualcuno di loro. PS: anche Gonzo ha detto di NON avere parlato di Milito veh....ciononostante Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato June 9, 2010 ho capito.... stavo solo ripetendo quello che era stato il mio errore. ma NON era malafede, in quanto avevo parlato di assoluzione.. certo, mettendo per Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato June 9, 2010 ho parlato di "processo doping" cio Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
BUFFONfan1897 11019 Joined: 04-Jan-2007 36392 messaggi Inviato June 9, 2010 (modificato) ho capito.... stavo solo ripetendo quello che era stato il mio errore. ma NON era malafede, in quanto avevo parlato di assoluzione.. qui credo alla tua buonafede(per farsopoli,fai il fintotonto di comodo ) la colpa non e' di lego ma dei ziliani di turno che mette fumo negli occhi della gente,pretestuosamente associano la parola DOPING all'abuso di farmaci doping nel caso specifico era l'epo,completamente assolti per l'abuso agricola fu condannato in primo grado e assolto in secondo ma dopo vari accertamenti si scopri che i valori ematici dei giocatori bianconeri non solo erano nella media ma tra i piu' bassi(solo tacchinardi e conte sballarono,ma perche' erano in cura dopo l'infortunio,con carte a dimostrare questo),o in base al fatto che negli armadi della seconda compagine torinese fu trovato un arsenale quasi raddoppiato di farmaci negli armadietti ergo,l'iter di quel caso juve in persona giraudo sempre assolto nei tre gradi agricola condannato in primo grado e assolto in secondo perche' passo' la linea della prassi nel mondo del calcio di quella metodologia la cassazione dice chiaramente che manco per scherzo bisogna parlare di epo e per l'abuso tuttalpiu' si poteva aprire un nuovo procedimento partendo dal presupposto che "cosi' facevano tutte" ma ziliani e co.fanno prima a dire"la prescrizione ha salvato la juve dal DOPING" lo stesso ziliani che non da spiegazioni alla bestiale frode sportivo affibiata a giraudo per un "se e' furbo"prima di un udinese-juve dove solo un ceko manchera' per giusta espuslione contro il brescia il turno precedente Modificato June 9, 2010 da br1BUFFONcin1 Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Genoano 31 Joined: 10-Jan-2007 159 messaggi Inviato June 9, 2010 Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
il lego 1 Joined: 25-Jun-2008 580 messaggi Inviato June 9, 2010 scusate io non riesco a trovarlime li postate per favore cos Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Peppiniello Mio 386 Joined: 20-Jul-2006 1696 messaggi Inviato June 9, 2010 (modificato) riguardo ;la parte grassettata...cannavaro arrivò all'Inter ad Agosto 2002. per il resto, sul doping ho capito, io ricordavo solo l'assoluzione, e non i dettagli. sui passaporti ricordo anche l'entrata in vigore di una normativa europea che equiparava gli extra ai comunitari (e che la ParteLesaPerDefinizione utilizzò x schierare Nakata, come ricorderai...), ricordo bene che Prisco basò la difesa dell'Inter su quella norma europea e sul concetto di "favor rei"... Infatti il filmato di cannavaro risale al '99 per dire che tutte le squadre usavano quel tipo di farmaci che non rientravano nella lista nera dei farmaci ritenuti dopanti. Il giocatore dell'Inter, in quella famosa partita, credo che fosse coperto da anonimato, o meglio io non lo ricordo, ma ricordo molto bene il fatto, in quanto gli avvocati della Juve presentarono in tribunale tutta la documentazione della procura antidoping dalla quale risultava come tutte le squadre usassero gli stessi identici farmaci. Il Torino tanto per dirne un'altra aveva nei suoi armadietti 250 farmaci eppure non fu rinviato a giudizio, evidentemente erano dei placebo . Modificato June 9, 2010 da Zizou67 Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
il lego 1 Joined: 25-Jun-2008 580 messaggi Inviato June 9, 2010 ridi al pensiero del prossimo Genoa-Inter in B? Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
BUFFONfan1897 11019 Joined: 04-Jan-2007 36392 messaggi Inviato June 9, 2010 Infatti il filmato di cannavaro risale al '99 per dire che tutte le squadre usavano quel tipo di farmaci che non rientravano nella lista nera dei farmaci ritenuti dopanti. Il giocatore dell'Inter in quella famosa partita credo che fosse coperto coperto da anonimato, o meglio io non lo ricordo, ma ricordo molto bene il fatto in quanto gli avvocati della Juve presentarono in tribunale tutta la documentazione della procura antidoping dalla quale risultava come tutte le squadre usassero gli stessi identici farmaci. Il Torino tanto per dirne un'altra aveva nei suoi armadietti 250 farmaci eppure non fu rinviato a giudizio, evidentemente erano dei placebo . esatto,il soggetto in questione era zamorano.................................... Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
PavelHero 1152 Joined: 14-Jul-2007 1806 messaggi Inviato June 9, 2010 ho parlato di "processo doping" cio Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Tiger Jack 18510 Joined: 02-Apr-2008 65143 messaggi Inviato June 9, 2010 (modificato) scusate io non riesco a trovarlime li postate per favore così li mettiamo a confronto da parte mia l'equivoco nasce dal fatto che ho trovato una nota di QN dove si parlava di art 8 e lì diceva "illecito amministrativo, etc" è la nota che ho postato e infatti mi chiedevo cosa c'entrasse l'art 8 siamo sicuri che sono identici il vecchio 8 e il nuovo 10, a me pare, leggendo su tuttosport un paio di osservazioni che sia stata introdotta una voce che cambia un po' il discorso poi non dimentichiamo che qui c'è la responsabilità diretta e poi non dimentichiamoci degli illeciti sportivi pre calciopoli e delle intercettazioni perchè non vorrei che si volesse focalizzare il dito per nascondere la Luna Spero possa aiutarti a fare chiarezza, questa è la sentenza di "condanna" della CDN a Secco, Bettega, Juve per l'affare Criscito (ci sono tutti i vari richiami agli artt. vecchi e nuovi del CdGS). COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CDN (2008/2009) La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, Presidente, dall’avv. Ricardo Andriani, dall’avv. Emilio Battaglia, Componenti, e con l’assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 10 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni: “” (319) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO SECCO (Direttore sportivo Juventus FC SpA), ROBERTO BETTEGA (all’epoca dei fatti Vice Presidente Juventus FC SpA), GIAMBATTISTA PASTORELLO (all’epoca dei fatti, iscritto all’albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e Direttore Generale Genoa Cricket and FC SpA), ALESSANDRO ZARBANO (Amministratore delegato Genoa Crichet FC SpA), ENRICO PREZIOSI (Presidente del CdA del Genoa Cricket end FC SpA e socio di riferimento della medesima Società) E DELLE SOCIETA’ JUVENTUS FC SpA E GENOA CRICKET END FC SpA (nota n. 4072/602quaterpf06- 07/SP/ad del 10.4.2008) Il procuratore federale ha deferito alla CD Nazionale: 1) Il sig. Alessio Secco, Direttore Sportivo della Juventus FC SpA, 2) Il sig. Roberto Bettega, all’epoca dei fatti asseritamente Vice Presidente della Juventus FC SpA. 3) Il sig. Giambattista Pastorello, all’epoca dei fatti, iscritto all’Albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e Direttore Generale del Genoa Cricket and FC SpA. 4) Il sig. Alessandro Zarbano, Amministratore Delegato del Genoa Cricket and FC SpA. 5) Il sig. Enrico Preziosi, Presidente del CdA del Genoa Cricket and FC SpA. e socio di riferimento della medesima società. 6) La Juventus FC SpA. 7) il Genoa Cricket and FC SpA. per rispondere, i primi due: della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 8, comma 1, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente CGS); il terzo ed il quarto: della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, NOIF; il quinto: della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 14, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 19, comma 2, lett. a) del CGS), e dell’art. 8, comma 1, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente CGS); la Juventus FC: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del vigente CGS), in relazione alle condotte dei rispettivi tesserati; il Genoa Cricket and FC SpA: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del CGS, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del vigente CGS, ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del vigente CGS, in relazione alle condotte dei propri tesserati e legali rappresentanti. 2 I deferiti hanno fatto pervenire memorie con le quali chiedono il proscioglimento dalle incolpazioni. Il Bettega contesta anche la giurisdizione di questa CD Nazionale in quanto all’epoca dei fatti, non sarebbe più stato tesserato della FIGC. All’udienza del 10.7.2008 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi tre per Secco, Bettega, Pastorello, inibizione di mesi quattro per Preziosi, inibizione di mesi due per Zarbano, ammenda di € 30.000,00 per la soc. Juventus e ammenda di € 45.000,00 per la soc. Genoa. Nessuno è comparso per Pastorello, ritualmente avvisato. I difensori degli altri deferiti hanno insistito per il proscioglimento degli incolpati. * * * Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Bettega che per sua stessa ammissione all’epoca dei fatti, pur non rivestendo più la carica di vice presidente, era certamente legato contrattualmente alla soc. Juventus. Nella predetta qualità egli svolgeva all’epoca attività rilevante per l’Ordinamento federale (come dimostrato proprio dalla sua partecipazione ad incontri fra le Società Juventus e Genoa concernenti trattative per il trasferimento di calciatori) e rientrava, quindi, tra i soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali. L’eventuale mancato attuale tesseramento del deferito, poi, può rilevare solo ai fini dell’esecuzione della sanzione. Passando al merito, il procedimento nasce dalla informativa dei Carabinieri del 10 dicembre 2007, avente da oggetto l’indagine convenzionalmente denominata “OFF-SIDE” (procedimento penale nr. 43915/02 RGNR) resa alla Procura della Repubblica di Napoli, acquisita dalla Procura Federale in esecuzione del provvedimento 21 dicembre 2007 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Dalle intercettazione telefoniche trasmesse e dalle ammissioni degli stessi incolpati, risulta inequivocabilmente che in data 17 gennaio 2007, a Milano presso l’Hotel Principe di Savoia, si tenne un incontro di mercato tra la Juventus ed il Genoa per trattare la cessione dei giocatori Criscito e Masiello. Dalle audizioni dei sigg.ri Secco, Preziosi, Pastorello, Capozucca, Gedda e Gaucci si evince che all’incontro del 17 gennaio 2007, erano presenti, per la Juventus, i sigg.ri Secco e Bettega, mentre per il Genova, i sigg.ri Preziosi e Pastorello. Il giorno successivo (18 gennaio 2007) si svolse un altro incontro, presso la sede del Genoa, tra gli stessi sigg.ri Secco e Bettega, per la Juventus, ed i sigg.ri Preziosi, Pastorello e Zarbano per il Genova (cfr. audizione Pastorello). In precedenza, c’era stato un altro incontro, per gli stessi motivi, in un hotel a Vercelli il 10 gennaio 2007 (in occasione di una gara amichevole tra il Genoa e la formazione locale), a cui hanno partecipato i sigg.ri Secco, Gedda (agente del calciatore), Gaucci (all’epoca dei fatti collaboratore del Genoa), Preziosi e Zarbano (cfr. audizioni Gaucci e Preziosi). In tale occasione non risulta provata la presenza del sig. Pastorello, esclusa da altri soggetti certamente presenti. Non c’è dubbio che nel periodo in questione (gennaio 2007) il sig. Enrico Preziosi fosse sanzionato dalla Giustizia Sportiva con l’inibizione per cinque anni, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (vedi CU n. 10 del 27 luglio 2005 della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, confermata dalla Commissione d’Appello Federale – CAF – Comunicato Ufficiale FIGC n. 6/C del 6 agosto 2005). L’art. 8 comma 1 CGS (oggi trasfuso nell’art. 10 comma 1 CGS) prevede che “ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. E’ fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati”. 3 La ratio della norma appare evidente. L’ordinamento si preoccupa di rendere effettive le sanzioni previste, ed in particolare quella dell’inibizione, facendo, tra l’altro, divieto di condurre trattative e di avere contatti in ambiti di rilevanza sportiva e federale con soggetti colpiti da tale sanzione. Appare chiaro che , una volta provata la ripetuta e perdurante presenza di un soggetto inibito nel corso di un’importante trattativa di mercato, la sussistenza dell’illecito disciplinare non può dipendere dal numero di parole spese dall’inibito nel corso delle trattative bensì dalla semplice partecipazione ad esse. Peraltro nella fattispecie è la stessa difesa del Preziosi ad affermare che questi ha partecipato agli incontri per a utorizzare ed avallare gli accordi, confessando così di aver preso parte diretta ed essenziale alle trattative. Contrariamente a quanto affermato dai deferiti nelle loro memorie il Preziosi avrebbe potuto esercitare agevolmente le proprie prerogative in separata sede senza quella partecipazione diretta che gli era (e gli è tuttora) inibita. Del resto appare una singolare pretesa quella secondo la quale la normativa federale dovrebbe adattarsi ex post a quella interna delle singole società e non viceversa. Va ricordato infatti che associandosi alla Federazione i tesserati ne accettano la normativa interna rinunciando anche a quei diritti disponibili che con essa eventualmente collidono. La natura dell’illecito contestato (art. 8 comma 1 CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi art 10 comma 1) è plurisoggettiva a concorso necessario e pertanto di esso risponde oltre a Secco e Bottega, anche il Preziosi che, anzi, ne è il principale artefice. Questi inoltre deve essere ritenuto anche responsabile dell’illecito di cui all’art. 14 comma 1 lett. e CGS vigente all’epoca dei fatti essendo evidente la rilevanza sportiva e federale dell’attività di calcio mercato . Nella norma speciale di cui all’art.8 comma 1 CGS, deve ritenersi assorbita la contestata violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Le due violazioni pertanto non concorrono. All’epoca dei fatti il ruolo del Pastorello nell’ambito della soc Genoa non era stato comunicato alla federazione in violazione dell’art. 37 delle NOIF e quindi egli non aveva alcun titolo a partecipare alle trattative . Ciò costituisce violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS ascrivibile ai deferiti Pastorello e Zarbano. La società Genoa risponde a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte ai suoi dirigenti con poteri di rappresentanza mentre la soc Juventus risponde a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte dei suoi dirigenti. Sanzioni congrue per le violazioni addebitate ai deferiti appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: mesi 2 (due) di inibizione per Enrico Preziosi; mesi 1 (uno) di inibizione per Roberto Bettega e Alessio Secco; giorni 15 di inibizione per Giambattista Pastorello e Alessandro Zarbano; € 10.000,00 (diecimila/00) per la soc. Juventus FC SpA; € 15.000,00 (quindicimila/00) per la soc. Genoa Cricket and FC SpA. Modificato June 9, 2010 da Tiger Jack Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
il lego 1 Joined: 25-Jun-2008 580 messaggi Inviato June 9, 2010 prova con "INTER M***A!" chiedi troppo. Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
cla78 158 Joined: 03-Jun-2005 1053 messaggi Inviato June 9, 2010 se vuoi ti posto il cgi codice giustizia inter articolo1,l'inter e' innocente a prescindere ...cerrto per Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
il lego 1 Joined: 25-Jun-2008 580 messaggi Inviato June 9, 2010 Spero possa aiutarti a fare chiarezza, questa Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato June 9, 2010 Spero possa aiutarti a fare chiarezza, questa Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
BUFFONfan1897 11019 Joined: 04-Jan-2007 36392 messaggi Inviato June 9, 2010 ...cerrto per Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato June 9, 2010 comunque, al di l Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti