Morpheus © 16995 Joined: 13-Oct-2005 220816 messaggi Inviato April 8, 2010 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA TITOLO INORME DI COMPORTAMENTOArt. 1Doveri e obblighi generali1. Le societ�, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attivit� dicarattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l�ordinamento federale,sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealt�,correttezza e probit� in ogni rapporto comunque riferibile all�attivit� sportiva.2. Ai soggetti di cui al comma 1 � fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni cheriguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.3. Ai soggetti di cui al comma 1 � fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi dellagiustizia sportiva.4. Alle societ� e ai loro dirigenti, tesserati, nonch� ai soggetti di cui al comma 5, � fatto divieto di intrattenererapporti di abitualit�, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell�ambito dell�attivit� sportiva,con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell�Associazione italiana arbitri(AIA).5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federalianche i soci e non soci cui � riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle societ� stesse,nonch� coloro che svolgono qualsiasi attivit� all�interno o nell�interesse di una societ� o comunque rilevanteper l�ordinamento federale.6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b),c), g) dell�art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell�art. 19, comma 1.7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettereb), c), g) dell�art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell�art. 19, comma 1.Art. 2Applicabilit� e conoscenza delle regole1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi dellagiustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformit� ai principi generali di diritto applicabilinell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonch� a quelli di equit� e correttezza sportiva.2. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non pu� essere invocata ad alcun effetto.3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loropubblicazione.Art. 3Responsabilit� delle persone fisiche1. Le persone fisiche soggette all�ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loroapplicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.2. Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasionedella gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzioneeventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui � comunque individuato l'autoredell'atto.Art. 4Responsabilit� delle societ�1. Le societ� rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensidelle norme federali.2. Le societ� rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e deisoggetti di cui all�art. 1, comma 5.3. Le societ� rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunqueaddette a servizi della societ� e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anchel'eventuale campo neutro, sia su quello delle societ� ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.4. Le societ� sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara,sia all�interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancatarichiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.5. Le societ� sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esseestranee. La responsabilit� � esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la societ� non abbiapartecipato all'illecito o lo abbia ignorato.6. Le societ� rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nellapropria disponibilit�, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni,trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell�art. 18, comma 1.Art. 5Dichiarazioni lesive1. Ai soggetti dell�ordinamento federale � fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesividella reputazione di persone, di societ� o di organismi operanti nell�ambito del CONI, della FIGC,dell�UEFA o della FIFA.2. Le societ� sono responsabili, ai sensi dell�art. 4, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesseratinonch� dai soggetti di cui all�art. 1, comma 5.3. L�autore della dichiarazione non � punibile se prova la verit� dei fatti, qualora si tratti dell�attribuzione diun fatto determinato.4. La dichiarazione � considerata pubblica quando � resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, ilmezzo o le modalit� della comunicazione � destinata ad essere conosciuta o pu� essere conosciuta da pi�persone.5. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o lacredibilit� dell�istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, all�autore delledichiarazioni di cui al comma 1 si applica l�ammenda da � 2.500,00 ad � 50.000,00 se appartenente allasfera professionistica. Nei casi pi� gravi, si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell�art.19, comma 1.6. Nella determinazione dell�entit� della sanzione si devono valutare:a) la gravit�, le modalit� e l�idoneit� oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cuiprovengono, ad arrecare pregiudizio all�istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l�ordinepubblico o per la sicurezza di altre persone;b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia larappresentanza di una societ� o comunque vi svolga una funzione rilevante;c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell�attribuzione di un fatto determinato e non sia stataprovata la verit� di tale fatto;d) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarit� dellegare o dei campionati, l�imparzialit� degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali,nonch� dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione.7. Le societ� sono punite, ai sensi dell�art. 4, con un�ammenda pari a quella applicata all�autore delledichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, confissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazionepu� costituire esimente.Art. 6Divieto di scommesse1. Ai soggetti dell�ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle societ� appartenenti al settoreprofessionistico � fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona,anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamentefunzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficialiorganizzati nell�ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.2. Ai soggetti dell�ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle societ� appartenenti al settoredilettantistico e al settore giovanile � fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o perinterposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con attiunivocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontriufficiali organizzati nell�ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell�ordinamento federale, per idirigenti, per i soci e per i tesserati delle societ� la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore adiciotto mesi.4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilit� diretta della societ�ai sensi dell�art. 4, il fatto � punito con l�applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell�art. 18,comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravit� del fatto.Art. 7Illecito sportivo e obbligo di denunzia1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o diuna competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.2. Le societ� e i soggetti di cui all�art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono chealtri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.3. Se viene accertata la responsabilit� diretta della societ� ai sensi dell'art. 4, il fatto � punito, a seconda dellasua gravit�, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell�art. 18, comma 1, salva l�applicazione di unamaggiore sanzione in caso di insufficiente afflittivit�.4. Se viene accertata la responsabilit� oggettiva o presunta della societ� ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto �punito, a seconda della sua gravit�, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell�art. 18, comma 1.5. I soggetti di cui all�art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con unasanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni.6. In caso di pluralit� di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara � stato alterato oppure se ilvantaggio in classifica � stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.7. I soggetti di cui all�art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con societ� o persone cheabbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che sianovenuti a conoscenza in qualunque modo che societ� o persone abbiano posto o stiano per porre in esseretaluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.Art. 8Violazioni in materia gestionale ed economica1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l�alterazione o la falsificazione materiale oideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC edagli altri organi di controllo della FIGC, nonch� dagli organismi competenti in relazione al rilascio dellelicenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.2. Costituiscono altres� illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativafederale in materia gestionale ed economica, nonch� la mancata esecuzione delle decisioni degli organifederali competenti in materia.3. Salva l�applicazione delle pi� gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altrenorme speciali, nonch� delle pi� gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dalpresente articolo, la societ� che commette i fatti di cui al commi 1 e 2 � punibile con la sanzionedell�ammenda con diffida.4. La societ� che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediantequalsiasi altra attivit� illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui nonavrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, � punita con una delle sanzioni previstedalle lettere g), h), i), l) dell�art. 18, comma 1.5. La societ� che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalledisposizioni federali in materia di controllo delle societ� professionistiche o di ammissione ai campionatiprofessionistici o di rilascio di licenze FIGC � punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dallemedesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell�ammenda o della penalizzazione di unoo pi� punti in classifica.6. La societ� che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennit� inviolazione delle disposizioni federali vigenti, � punita con l�ammenda da uno a tre volte l'ammontareillecitamente pattuito o corrisposto, cui pu� aggiungersi la penalizzazione di uno o pi� punti in classifica.7. La societ� appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega professionisti serie C (LPSC)che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni disportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federalivigenti, � punita con la penalizzazione di uno o pi� punti in classifica.8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF,comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni :a) a carico della societ�, l'ammenda da � 5.000,00 ad � 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e,nei casi pi� gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall�art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertatedalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenzeeconomiche comporta l�applicazione, a carico della societ� responsabile, della sanzione della penalizzazionedi uno o pi� punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine ditrenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gliallenatori tesserati con societ� dilettantistiche.10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva chepartecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata noninferiore a sei mesi.11. I tesserati che pattuiscono con la societ� o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi oindennit� in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.12. L�inosservanza del divieto di cui all�art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento dellaProcura federale, le seguenti sanzioni:a) a carico della societ� la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l�ammenda da � 10.000,00 ad �50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h)dell�art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.13. L�inosservanza del divieto di cui all�art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procurafederale, l�applicazione delle seguenti sanzioni:a) a carico della societ� la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l�ammenda da � 10.000,00 ad �50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell�art 19, comma 1, per unperiodo non inferiore ad un anno.14. La mancata esecutivit� dei contratti conclusi tra societ� professionistiche e tra tesserati e societ�professionistiche, direttamente imputabile a una societ�, comporta l�applicazione a carico della societ�responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell�art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto dipenalizzazione in classifica.15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di societ� o tesserati dagli Organidella giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermol�obbligo di adempimento, l�applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell�art. 18, comma 1,e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell�art. 19, comma 1.Art. 9Associazione finalizzata alla commissione di illeciti1. Quando tre o pi� soggetti tenuti all�osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo dicommettere illeciti si applicano, per ci� solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell�art. 19, comma 1.2. La sanzione � aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestisconol�associazione, nonch� per i dirigenti federali e gli associati all�AIA.Art. 10Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni1. Ai dirigenti federali, nonch� ai dirigenti, ai tesserati delle societ�, ai soci e non soci di cui all�art. 1,comma 5 � fatto divieto di svolgere attivit� comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto oal tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell�interesse della propria societ�. � fatto altres�divieto, nello svolgimento di tali attivit�, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatticon tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.2. Le attivit� attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono esseresvolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.3. Salva l�applicazione di disposizioni speciali, alle societ� responsabili delle violazioni dei divieti e delleprescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all�ammenda. Il mancato pagamento,nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti ecollaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilit� nonconsiderate ai fini dell�ammissione ai campionati e il mancato pagamento, nei termini fissati dalledisposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a talimensilit�, comporta l�applicazione, a carico della societ� responsabile, della sanzione di cui all�art. 18,comma 1, lett. g), nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.4. Ai dirigenti federali, nonch� ai dirigenti, ai tesserati delle societ�, ai soci e non soci di cui all�art. 1,comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione dellainibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione dicontratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delleNOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla societ�, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione delcalciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5, della inibizione temporanea; alcalciatore, della squalifica a tempo.6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione dicittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le societ�, nonch� i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci dicui all�art. 1, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altricompiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine dieludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sonoresponsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono lesociet�, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o checomunque non abbiano titolo per prendervi parte.7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori localicomporta l�applicazione a carico della societ� responsabile della sanzione di cui all�art. 18, comma 1, lett. g),nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.8. Nell�ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilit� oggettiva della societ� ai sensi dell�art.4, il fatto � punito, a seconda della gravit�, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell�art. 18,comma 1, mentre se viene accertata la responsabilit� diretta della societ� ai sensi dell�art. 4, il fatto � punito,a seconda della gravit�, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell�art. 18, comma 1.9. I dirigenti, i tesserati delle societ�, i soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5 riconosciuti responsabili deifatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell�inibizione o della squalifica per unperiodo non inferiore a due anni.10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzionidell�inibizione o della squalifica.11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompanol�esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui allelettere b), c), n) dell�art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell�art. 19, comma 1.Art. 11Responsabilit� per comportamenti discriminatori1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che,direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione,lingua, sesso, nazionalit�, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dallalegge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 � punito con la squalifica per almeno cinquegiornate di gara o, nei casi pi� gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dallalettera g) dell�art. 19, comma 1, nonch� con l�ammenda da � 10.000,00 ad � 20.000,00 per il settoreprofessionistico.I dirigenti, i tesserati di societ�, i soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5 che commettono una violazionedel comma 1 sono puniti con l�inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi o, nei casi pi� gravi, anchecon la sanzione prevista dalla lettera g) dell�art. 19, comma 1, nonch�, per il settore professionistico, conl�ammenda da � 15.000,00 ad � 30.000,00.3. Le societ� sono responsabili per l�introduzione o l�esibizione negli impianti sportivi da parte dei proprisostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sonoaltres� responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso diviolazione si applica l�ammenda da � 20.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie A, l�ammenda da �15.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie B, l�ammenda da � 10.000,00 ad � 50.000,00 per le societ�di serie C, l�ammenda da � 500,00 ad � 20.000,00 per le altre societ�. Nei casi di recidiva, oltre all�ammendasi possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto,le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell�art. 18, comma 1. Nei casi di particolare gravit� e di pluralit� diviolazioni, alle societ� possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita dellagara ovvero le sanzioni di cui alle lettere g), i), m) dell�art. 18, comma 1.4. Le societ� sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci enon soci di cui all�art. 1, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti didiscriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.La responsabilit� delle societ� concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all�art. 1,comma 5 o tesserato.5. Prima dell'inizio della gara, le societ� sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a caricodella societ� in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori.L�inosservanza della presente disposizione � sanzionata ai sensi della lettera b) dell�art. 18, comma 1.Art. 12Prevenzione di fatti violenti1. Alle societ� � fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilit�, alla costituzione e almantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazionestatale vigente.2. Le societ� sono tenute all�osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorit� inmateria di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonch� di ogni altra disposizione di pubblicasicurezza relativa alle gare da esse organizzate.3. Le societ� rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico diqualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi osimili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altres�responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitantealla violenza.4. Prima dell'inizio della gara, le societ� sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a caricodella societ� in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessifuori dello stadio. L�inosservanza della presente disposizione � sanzionata ai sensi della lettera b) dell�art. 18,comma 1.5. Le societ� sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci enon soci di cui all�art. 1, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti diviolenza o ne costituiscano apologia. La responsabilit� delle societ� concorre con quella del singolodirigente, tesserato, socio e non socio di cui all�art. 1 comma 5.6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell�ammenda nelle seguenti misure:ammenda da � 10.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie A, ammenda da � 6.000,00 ad � 50.000,00 perle societ� di serie B, ammenda da � 3.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie C; nei casi di recidiva �imposto inoltre l�obbligo di disputare una o pi� gare a porte chiuse.Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell�ammenda nelle misure indicate alprecedente capoverso; nei casi pi� gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sonoinflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche lesanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell�art. 18, comma 1.Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell�ammenda con diffida nelle misure indicate alcapoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica � inflitta inoltre la squalifica del campo. Aisoggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi pi� gravi, oltre all�ammenda si applicano anche lesanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell�art. 19, comma 1.Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle societ�, soci e non soci di cui all�art. 1,comma 5 si applicano le sanzioni previste dall�art. 19, comma 1. Se le societ� responsabili non appartengonoalla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell�ammendada � 500,00 a � 15.000,00.7. I dirigenti e i tesserati delle societ�, nonch� i soci e non soci di cui all�art. 1, comma 5, che,pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agliorgani di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idoneia costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie diappartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell�art. 19, comma 1, anche cumulativamenteapplicate.Art. 13Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori1. La societ� non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:a) la societ� ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestionedella societ� idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorsefinanziarie ed umane adeguate allo scopo;b) la societ� ha concretamente cooperato con le forze dell�ordine e le altre autorit� competenti per l�adozionedi misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabilidelle violazioni;c) al momento del fatto, la societ� ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemio simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive dicorrettezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;e) non vi � stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della societ�.2. La responsabilit� della societ� per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli11 e 12 � attenuata se la societ� prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedentecomma 1.Art. 14Responsabilit� delle societ� per fatti violenti dei sostenitori1. Le societ� rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all�interno del proprioimpianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati adaltri comportamenti posti in essere all�interno dell�impianto sportivo, da uno o pi� dei propri sostenitori sedal fatto derivi un pericolo per l�incolumit� pubblica o un danno grave all�incolumit� fisica di una o pi�persone.2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguentimisure: ammenda da � 10.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie A, ammenda da � 6.000,00 ad �50.000,00 per le societ� di serie B, ammenda da � 3.000,00 ad � 50.000,00 per le societ� di serie C. Qualorala societ� sia stata gi� diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, � inflitta inoltre una o pi� dellesanzioni di cui lettere d), e), f) dell�art. 18, comma 1. Qualora la societ� sia stata sanzionata pi� volte, lasqualifica del campo, congiunta all�ammenda, non pu� essere inferiore a due giornate. Se le societ�responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, siapplica la sanzione dell�ammenda da � 500,00 ad � 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, pu�essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell�art. 18, comma 1.3. Qualora la societ� sia stata diffidata pi� volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica lasanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.4. Se la societ� � recidiva per fatti commessi in violazione dell�art. 12, comma 5, � applicata la sanzioneprevista dalla lettera f) dell�art. 18, comma 1.5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell�art. 13, comma 1, pu�costituire elemento valutativo per l�Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione odell�attenuazione delle sanzioni.Art. 15Violazione della clausola compromissoria1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto federale,ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo,incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a:a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le societ�;b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte lealtre persone fisiche.2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deveessere irrogata una ammenda:- per le societ� di serie A da � 20.000,00 ad � 50.000,00;- per le societ� di serie B da � 15.000,00 ad � 50.000,00;- per le societ� di serie C da � 10.000,00 ad � 50.000,00;- per le altre societ� da � 500,00 ad � 20.000,00;- per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LNP da � 10.000,00 ad � 50.000,00;- per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LPSC da � 5.000,00 ad � 50.000,00- per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da � 500,00 ad � 20.000,00.3. Nel caso di ricorso all�autorit� giudiziaria da parte di societ� e tesserati avverso provvedimenti federali inmaterie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all�arbitrato si applicano le sanzioni previstedai commi precedenti, nella misura del doppio. 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Morpheus © 16995 Joined: 13-Oct-2005 220816 messaggi Inviato April 8, 2010 TITOLO VII COMMISSIONE TESSERAMENTI E COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE Art. 47 Composizione e competenza della Commissione tesseramenti 1. La Commissione tesseramenti Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Morpheus © 16995 Joined: 13-Oct-2005 220816 messaggi Inviato April 8, 2010 NORME FINALI Art. 51 Altri organi in materia disciplinare 1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti