Juan 0 Joined: 07-Jun-2005 694 messaggi Inviato August 7, 2008 ...non ? stato nemmeno provato l'esistenza delle SIM straniere o che cmq gli arbitri e Moggi&Fabiani parlassero tra di loro tramite quelle.....ma sono stati puniti! Bleah.... Disciplinare: arrivano altre sentenze di Calciopoli 06.08.2008 18.10 di Francesco Letizia articolo letto 647 volte Fonte: AGR La Commissione Disciplinare Nazionale presieduta dall'avv. Sergio Artico, in merito al deferimento del Procuratore Federale a carico di Luciano Moggi (all'epoca dei fatti tesserato Juventus FC SpA), Mariano Fabiani (all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente del FC Messina Peloro Srl), Pietro Franza (presidente FC Messina Peloro Srl), Mario Bonsignore (all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente FC Messina Peloro Srl), Gianluca Paparesta (arbitro effettivo sez. AIA di Bari), Romeo Paparesta (all'epoca dei fatti arbitro emerito), Tiziano Pieri (arbitro effettivo sez. AIA di Lucca), Salvatore Racalbuto (gi? arbitro effettivo), Stefano Cassar? (gi? arbitro effettivo), Antonio Dattilo (gi? arbitro effettivo), Paolo Bertini (arbitro effettivo associato sez. AIA di Arezzo), Marco Gabriele (gi? arbitro effettivo), Massimo De Santis (gi? arbitro effettivo) Marcello Ambrosino (assistente associato sez. AIA di Torre del Greco NA); e delle societ? Juventus FC SpA e FC Messina Peloro Srl, ha irrogato le seguenti sanzioni: Luciano Moggi, la sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) e mesi 2 (due); Mariano (Angelo) Fabiani la sanzione dell'inibizione di anni 4 (quattro); Tiziano Pieri, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); Salvatore Racalbuto la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); Stefano Cassar?, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); Antonio Dattilo, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); Paolo Bertini la sanzione di della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); Marco Gabriele la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); Marcello Ambrosino la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); Massimo De Santis la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei); La sentenza fa riferimento al deferimento del 23 aprile 2008 per violazione dell'art. 1 ? 1 del CGS per - si legge nel dispositivo ? "avere costituito un sistema di comunicazioni telefoniche riservate intrattenute tra il Moggi e il Fabiani, da una parte, e gli associati AIA" attraverso contatti intercorsi tramite utenze SIM estere in prossimit? di sorteggi arbitrali, di gare e al termine dello svolgimento delle stesse. www.tuttomercatoweb.com Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
jugovic 0 Joined: 01-Jun-2005 88 messaggi Inviato August 7, 2008 1 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA ? VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450 COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CDN (2007/2008) La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall?avv. Sergio Artico, Presidente, dall?avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente, dall?avv. Riccardo Andriani, dall?avv. Emilio Battaglia, dall?avv. Gianfranco Tobia, Componenti, con l?assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si ? riunita il giorno 18 giugno, 22 e 31 luglio 2008 e ha assunto la seguente decisione: ?? (302) ? DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO MOGGI (all?epoca dei fatti tesserato Juventus FC SpA), MARIANO FABIANI (all?epoca dei fatti dirigente FC Messina Peloro Srl), Pietro FRANZA (Presidente FC Messina Peloro Srl), MARIO BONSIGNORE (all?epoca dei fatti tesserato quale dirigente FC Messina Peloro Srl), GIANLUCA PAPARESTA (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Bari), ROMEO PAPARESTA (all?epoca dei fatti arbitro benemerito) TIZIANO PIERI (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Lucca), SALVATORE RACALBUTO (gi? arbitro effettivo), STEFANO CASSARA? (gi? arbitro effettivo), ANTONIO DATTILO (gi? arbitro effettivo), PAOLO BERTINI (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Arezzo), MARCO GABRIELE (gi? arbitro effettivo), MASSIMO DE SANTIS (gi? arbitro effettivo), MARCELLO AMBROSINO (assistente associato presso la Sezione AIA di Torre del Greco NA), E DELLE SOCIETA? JUVENTUS FC SpA e FC MESSINA PELORO Srl (nota n. 4349/602quinviciespf06-07/SP/ad del 23.4.2008) Il procedimento Con atto del 23.4.2008 Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: ? Luciano MOGGI, all?epoca dei fatti tesserato JUVENTUS FC SpA con la qualifica di Amministratore e Direttore Generale, per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 1), nonch? le condotte di cui al paragrafo V; ? Mariano FABIANI, all?epoca dei fatti dirigente della societ? FC MESSINA PELORO ed attualmente dirigente della societ? SALERNITANA CALCIO 1919, per la violazione dei doveri di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 2), nonch? le condotte di cui al paragrafo V; ? Pietro FRANZA, Presidente della societ? FC MESSINA PELORO Srl, per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo V; ? Mario BONSIGNORE, all?epoca dei fatti tesserato quale Dirigente del MESSINA PELORO Srl per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 2 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo V; ? Gianluca PAPARESTA, arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Bari, per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 3); ? Romeo PAPARESTA, all?epoca dei fatti arbitro benemerito, per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 3); ? Tiziano PIERI, arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Lucca, per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 4); ? Salvatore RACALBUTO, gi? arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 5); ? Stefano CASSARA?, gi? arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 6) ? Antonio DATTILO, gi? arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 7); ? Paolo BERTINI, arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Arezzo, per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 8); ? Marco GABRIELE, gi? arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 9); ? Massimo DE SANTIS, gi? arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 10); ? Marcello AMBROSINO, assistente associato presso la Sezione AIA di Torre del Greco (NA), per la violazione dei doveri di lealt? probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 11); ? la societ? JUVENTUS FC SpA, a titolo di responsabilit? diretta per le violazioni ascritte, sub paragrafo IV punto 1) al suo dirigente con legale rappresentanza ai sensi dell?art. 2, comma 4, parte prima, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all?epoca dei fatti contestati, trasfuso nei contenuti nell?art. 4, comma 1, del vigente CGS; ? la societ? FC MESSINA PELORO Srl, a titolo di responsabilit? diretta o oggettiva ai sensi dell?art. 2, comma 4, del CGS, vigente all?epoca dei fatti, oggi trasfuso nell?art. 4 del C.G.S. vigente, per i comportamenti addebitati al proprio Presidente ed ai propri Dirigenti, sub paragrafo IV, punto 2) e sub paragrafo V. Nei termini assegnati i deferiti hanno depositato le proprie memorie difensive con le quali hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti. All?udienza del 18 giugno 2008, prima dell?inizio della fase dibattimentale Romeo Paparesta, Gianluca Paparesta, Pietro Franza, Mario Bonsignore, la Societ? Juventus FC 3 SpA, la Societ? FC Messina Peloro Srl, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall?art. 23 CGS. Su tali istanze il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso e conseguentemente questa Commissione ha emesso ordinanza di accoglimento di dette istanze definendo il giudizio nei confronti dei soggetti deferiti sopramenzionati (vedi CU n. 65/CDN del 18.6.2008). Con la medesima ordinanza questa Commissione rinviava a nuovo ruolo il procedimento a carico di tutti gli altri deferiti. All?udienza del 22 luglio 2008 questa Commissione, in ordine alle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle parti, e sentito il Procuratore federale che ne ha chiesto l?integrale rigetto, si ? pronunciata con l?ordinanza che segue: ?? I. I - in ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione nei confronti del Sig. Luciano Moggi, rilevato che all?epoca della condotta contestata il deferito risultava tesserato della FIGC e quindi soggetto alle regole dell?ordinamento Federale e che le sue dimissioni sono intervenute soltanto in data 16 maggio 2006, per cui ? pacifico che egli non incorra nel divieto di nuovo tesseramento previsto sia dall?art. 36 comma 7, NOIF, sia dall?art. 25 dei Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite, stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 23 marzo 2004, onde permane nei suoi confronti l?interesse della FIGC ad ottenere un provvedimento che accerti l?eventuale responsabilit? del deferito in ordine ai fatti contestati e, dunque, non pu? non persistere l?operativit? del vincolo da lui assunto con la costituzione del rapporto associativo, a norma dell?art. 30, comma 2, Statuto Federale (gi? art. 27, comma 2), a prescindere dalla eseguibilit? della eventuale sanzione. A ci? si aggiunga che ragionando a contrariis si consentirebbe paradossalmente la facile elusione dell?azione disciplinare da parte del soggetto che, avuta notizia dell?avvio di indagini nei propri confronti, ben potrebbe preventivamente dimettersi, sottraendosi in tal modo all?eventuale provvedimento. Alla luce degli argomenti sopra illustrati questa Commissione ritiene di non dover condividere sul punto la diversa decisione assunta dalla Corte Federale con CU n. 21/CF del 21 giugno 2007. II. In ordine alla eccepita improcedibilit? del deferimento per il decorso del termine ex art. 30 n. 7 dello Statuto Federale e 27 n. 8 del CGS vigente alla data del 30 giugno 2007, si rileva che dall?elenco depositato all?odierna riunione dal Procuratore Federale ed allegato al provvedimento di proroga adottato dalla Corte di Giustizia Federale pubblicato sul C.U. n. 5/CGF in data 25 luglio 2007, risulta che la proroga del termine per la conclusione delle indagini ? stata richiesta e concessa proprio con riferimento al procedimento n. 441 del 2007 le cui indagini vennero aperte in data 16 aprile 2007, risultando cos? assorbita ogni ulteriore eccezione sul punto. Per completezza, si deve ancora rilevare che l?istanza di proroga ? stata presentata dalla Procura Federale, prima del termine della Stagione Sportiva 2006/2007 e quindi tempestivamente, al Presidente Federale, competente a decidere in base alla normativa in vigore in quel momento. Con la pubblicazione del nuovo CGS la competenza ? stata trasferita alla Corte di Giustizia Federale. Trattandosi di norma di natura processuale ed in assenza di una disciplina transitoria, il provvedimento assunto dalla CGF appare legittimamente emesso in conformit? a quanto espressamente previsto dall?art. 32 comma 11 del CGS. III. Sulla inutilizzabilit? degli atti di indagine del procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Napoli ed in particolare delle conversazioni telefoniche intercettate, la Commissione rileva che trattasi di documentazione pervenuta dall?Autorit? 4 Giudiziaria, acquisita dalla Procura Federale ai sensi dell?art. 2, comma 3, della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989, trattandosi di attivit? relativa alla fase delle indagini preliminari, la cui utilizzabilit? ? stata costantemente affermata dagli Organi di Giustizia Sportiva, con orientamento al quale questa Commissione ritiene di aderire. Quanto agli asseriti vizi dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed alle conseguenti operazioni di Polizia Giudiziaria, nonch? alla ritenuta inutilizzabilit? degli atti del procedimento penale per violazione degli articoli 114 e 116 c.p.p. ? da ritenere sufficiente la provenienza ed il deposito degli atti da parte dell?Autorit? Giudiziaria, dovendosi necessariamente presupporre da tale derivazione la legittimit?, autenticit? e genuinit? degli atti stessi, della loro assunzione e della loro conoscibilit?, restando ovviamente precluso ogni controllo sia formale che sostanziale in questa sede degli atti trasmessi. IV. In ordine alla richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale, la Commissione richiama il costante indirizzo giurisprudenziale e dottrinale che ha sancito l?autonomia della giurisdizione sportiva rispetto a quella ordinaria e, conseguentemente, l?assenza di alcun vincolo di pregiudizialit?. V. In ordine alla reiterazione dell?istanza di rilascio di copia degli atti relativi alle posizioni gi? definite ai sensi dell?art. 23 e 24 del CGS formulata dalla difesa di Bertini Paolo, se ne rileva la inaccoglibilit?, attesa la irrilevanza di tale documentazione ai fini del decidere. VI. In ordine alla richiesta di astensione dei componenti di questa Commissione in quanto incompatibili per aver provveduto sulla richiesta di applicazione di sanzione nei confronti di altri deferiti nell?ambito di questo procedimento, l?istanza ? irrituale, stante l?inesistenza dell?istituto dell?astensione nell?ordinamento sportivo. In ogni caso va evidenziata l?assenza di profili di incompatibilit? derivanti dalla intervenuta pronuncia, in ragione della differente disciplina sulla posizione processuale delle parti e sulla formazione della prova nel procedimento sportivo rispetto al processo penale. VII. Sulla eccezione di improcedibilit? del secondo capo di incolpazione stante il divieto del ne bis in idem, trattandosi di questione dipendente anche dalla valutazione del materiale probatorio acquisito, se ne rinvia la decisione al merito. Per questi motivi la Commissione rigetta le eccezioni proposte dalle parti, riservandosi al merito la decisione della questione del ne bis in idem e dispone di procedere oltre nel dibattimento.?? Alla medesima udienza in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle difese dei deferiti e sentito il Procuratore federale questa Commissione si ? pronunciata con l?ordinanza che segue: ??Sulle istanze istruttorie, sentita la Procura Federale che si oppone alle sole richieste di prova per testi, la Commissione, ritenutane la rilevanza e l?ammissibilit?, ammette le produzioni documentali. Per quanto riguarda le richieste di prova per testi: rigetta le richieste formulate dalla difesa del Bertini in quanto inammissibili poich? le persone indicate come testimoni sono o sono stati soggetti deferiti in questo stesso procedimento, e comunque le circostanze dedotte sono irrilevanti; rigetta altres? le istanze della difesa del Fabiani; quanto alla testimonianza dell?ing. De Falco perch? superflua in relazione alla consulenza depositata in atti e quanto alle altre deduzioni perch? relative a circostanze ininfluenti ai fini della decisione ovvero comprovabili documentalmente.?? 5 Chiusa l?istruttoria, i difensori rinunciavano alla discussione orale conclusiva, abbandonando, unitamente ai deferiti, l?aula di udienza, e si riportavano al contenuto delle rispettive memorie difensive ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il Procuratore Federale concludeva per l?affermazione di responsabilit? dei soggetti deferiti chiedendo l?irrogazione delle seguenti sanzioni: Luciano Moggi: inibizione per anni 1 e mesi 2; Mariano Fabiani: inibizione per anni 4; Tiziano Pieri: squalifica per anni 3 e mesi 6; Salvatore Racalbuto: squalifica per anni 3 e mesi 6; Stefano Cassar?: squalifica per anni 3 e mesi 6; Antonio Dattilo: squalifica per anni 3 e mesi 6; Paolo Bertini: squalifica per anni 3 e mesi 6; Marco Gabriele: squalifica per anni 3 e mesi 6; Massimo De Santis: squalifica per anni 3 e mesi 6; Marcello Ambrosino: squalifica per anni 3 e mesi 6. Motivi della decisione Preliminarmente occorre precisare che la contestazione rivolta ai deferiti non riguarda presunti ed indimostrati accordi illeciti o, comunque, non attiene al contenuto di telefonate intercettate. La violazione dell?art. 1 comma 1 CGS ipotizzata nei loro confronti si realizza nel fatto di aver costituito un sistema di comunicazioni telefoniche riservate intrattenute tra il Moggi ed il Fabiani, da una parte, e gli associati AIA di cui al presente procedimento, dall?altra. Risulta, infatti, che in prossimit? dei sorteggi, nonch? successivamente al loro svolgimento, e in prossimit? delle gare e successivamente ad esse sono intercorsi contatti tra le utenze nella disponibilit? del Moggi e del Fabiani e quelle nella disponibilit? degli altri deferiti, associati AIA. Ne consegue la necessit? di esaminare gli elementi a carico dei deferiti onde accertarne la relativa efficacia probatoria secondo i pi? corretti canoni di valutazione della prova consolidati nelle decisioni della giustizia sportiva. Ebbene, ad avviso di questa commissione le modalit? di raccolta e di documentazione degli elementi di prova, tra i quali le dichiarazioni rese dalle persone ascoltate dall?Ufficio Indagini, prima, e dalla Procura Federale, poi, confluite nella relazione della Procura Federale (gi? Ufficio Indagini) non consentono di dubitare della valenza probatoria di tali elementi contenuti in un atto ufficiale, fonte privilegiata di prova, a meno di minare alla base i principi cardine sui quali si fonda il procedimento sportivo nella sua peculiarit?. E? quindi necessario soffermarsi, sulle risultanze investigative, oggetto dell?attivit? svolta dai Carabinieri, onde valutare, successivamente, la sussistenza dei necessari elementi di riscontro. Senonch?, procedendo nella duplice operazione necessaria per il corretto apprezzamento della valenza probatoria degli elementi di carattere indiziario, deve concludersi che tali elementi sono dotati di certezza, promanante sia da ciascuno di essi, sia da una loro visione unitaria. Ci? determina un quadro indiziario grave, preciso e concordante, fondato su elementi consistenti, non generici e convergenti. Pertanto sono assolutamente inconferenti i rilievi mossi dalle difese degli incolpati in ordine alla mancanza di prova di accordi illeciti raggiunti attraverso le comunicazioni telefoniche operate con le schede telefoniche estere. Se ci fosse stata prova di accordi illeciti ben altra sarebbe stata la contestazione rivolta ai deferiti. E? evidente che l?utilizzo di schede telefoniche anonime e straniere era finalizzato ad eludere la possibilit? di risalire ai titolari delle schede e ad impedire possibili intercettazioni. Tale obiettivo risulta ancora pi? censurabile, considerato il ruolo ricoperto dagli arbitri che impone loro di tenere una condotta assolutamente leale e trasparente. 6 Tale condotta integra a pieno la violazione dei doveri di lealt?, correttezza e probit?, tanto pi? grave perch? commessa in concorso tra un alto dirigente di una blasonata squadra di calcio e chi ? stato posto dal sistema sportivo a tutela delle regole sportive, anche fuori dal campo. Pertanto l?aver costituito un sistema di comunicazioni riservato e sostanzialmente criptato, nonch? l?aver accettato di farne parte, realizza di per s? la violazione dell?art. 1, comma 1, CGS. Occorre quindi valutare se per ognuno dei deferiti sussistano elementi probatori sufficienti per pervenire ad una affermazione di responsabilit?. Questa Commissione ritiene che per tutti i deferiti la risposta a tali quesiti ? affermativa. Appare convincente il metodo seguito dai Carabinieri per individuare gli utilizzatori delle schede straniere. Esso si ? basato sui seguenti passaggi: ? esame delle celle agganciate in chiamata dall?utenza al fine di individuare i luoghi frequentati dall?utilizzatore del telefono, incrociando tali dati con elementi certi relativi al novero dei possibili utilizzatori dell?utenza stessa, emersi nel corso dell?indagine (luogo di dimora, partecipazione riscontrata a particolari eventi pubblici); - sviluppo degli intestatari delle eventuali utenze nazionali contattate dalla singola utenza svizzera al fine di individuare et?, residenza, luogo di origine, attivit? lavorativa svolta dai predetti per rilevare eventuali collegamenti tra questi e i soggetti emersi nel corso delle indagini; - esame incrociato degli elementi emersi dalle utenze intercettate con i dati delle utenze svizzere. Ci? in un arco temporale compreso tra: - il 30 giugno 2004 fino alla data di notifica del decreto di esibizione tabulati, avvenuta nel mese di giugno del 2006, per le prime 9 SIM; - il 1? giugno 2004 sino alla data della notifica del decreto di esibizione tabulati, avvenuta nel mese di gennaio 2007 per le ulteriori 12 SIM; Questo metodo ha consentito di arrivare ai nomi dei deferiti. Per corroborare la tesi accusatoria vi sono, poi, riscontri oggettivi comuni per tutti i deferiti. In particolare in ordine all?acquisto di schede estere nell?interesse di Moggi e sul loro utilizzo devono essere considerate le dichiarazioni rese dall?arbitro Nucini, da TDC, da MC e da TG nonch? quelle rese da Romeo e Gianluca Paparesta nel corso delle indagini. A ci? si aggiunga il contenuto della telefonata dell?11.2.2005 tra De Santis e Bergamo nel corso della quale si fa riferimento esplicito ad una volont? del Moggi di creare un canale riservato di contatti con alcuni arbitri. Infine, non pu? trovare accoglimento l?assunto difensivo, prospettato dalla difesa del Moggi e del Fabiani e fatto proprio anche dalle difese degli altri deferiti, in forza del quale il presente procedimento sarebbe improcedibile, ai sensi e per gli effetti del principio del ne bis in idem, dal momento che si fonderebbe sui medesimi documenti (cfr. intercettazioni telefoniche) gi? oggetto di valutazione/esame/decisione in precedenti giudizi disciplinari e ritenuti irrilevanti (sempre sotto il profilo disciplinare). Invero, ? indubbia la non coincidenza del presente deferimento rispetto a quello precedente (c.d. ?Calciopoli 1?), laddove si consideri la non assoluta coincidenza non solo delle incolpazioni, ma anche e soprattutto dei fatti posti a base delle incolpazioni. Trattasi, a ben vedere, di fatti, quelli del deferimento di cui al presente procedimento disciplinare relativi a nuove condotte, anche se posti in essere da alcuni degli stessi soggetti di cui al precedente deferimento (per tutti Moggi). Infatti, mentre quel procedimento riguardava i rapporti tra Luciano Moggi ed i designatori arbitrali, questo riguarda la costituzione di un sistema di conversazioni riservate tra Moggi e Fabiani, da un lato, ed alcuni arbitri di livello nazionale, dall?altro. A nulla rileverebbe, sotto tale profilo che alcuni fatti/circostanze possano essere state valutate in precedenza, poich? non coperti da giudicato. Secondo l?insegnamento della Suprema Corte ? che fornisce un?interpretazione assolutamente 7 restrittiva del principio del ne bis in idem ? detto principio ? finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano pi? procedimenti e si adottino pi? provvedimenti anche se non irrevocabili, e che per il medesimo fatto deve intendersi l?identit? degli elementi costitutivi del reato e cio? la condotta, l?evento ed il nesso di causalit?, considerati sia nella loro dimensione storico ? naturalistica, sia in quella giuridica. Ci? comporta che l?operativit? del principio impedisce al Giudice di riesaminare nel merito quegli stessi elementi gi? valutati e ritenuti insussistenti o insufficienti, mentre a contrario non fornisce alcun ostacolo ad un esame di tutti gli elementi di fatto non precedentemente valutati. La decisione nel merito richiede un ulteriore esame analitico delle singole posizioni dei deferiti. Relativamente alla posizione di Moggi, per come si ricava dalla relazione della Procura Federale (quale fonte privilegiata di prova) emerge che lo stesso abbia costituito con il contributo del Fabiani un sistema di comunicazioni telefoniche riservate intrattenute con gli associati AIA di cui al presente procedimento. Invero a tale conclusione convergono i seguenti indizi gravi, precisi e concordanti: - le dichiarazioni rese da TDC, da MC e da TG relativamente all?acquisto delle schede estere nell?interesse del Moggi; - le dichiarazioni del Nucini in data 12.10.2006 il quale riferisce dell?incontro avvenuto in un albergo di Torino nel corso del quale il Moggi alla presenza del Fabiani gli consegn? una scheda delle sopracitate schede estere, allo scopo di renderlo partecipe del predetto sistema di comunicazione riservato; - le dichiarazioni rese da Romeo e Gianluca Paparesta in data 13.6.2007 e 10 e 13.3.2008 i quali riferiscono l?uno di un incontro avvenuto a Napoli presso l?abitazione del Moggi nell?ottobre del 2005 alla presenza del sig. Mariano (Angelo) Fabiani presentato come persona di fiducia del Moggi nel corso del quale quest?ultimo consegnava a Romeo Paparesta un telefonino Nokia contenente una SIM rilevatasi straniera nonch? di altri incontri tenutisi con il Moggi tra i quali quello del 15.2.2005 nel corso del quale il Moggi consegnava un nuovo telefonino al Paparesta, l?altro ha confermato le circostanze riferite dal padre nonch? di colloqui telefonici intercorsi con il Moggi utilizzando schede SIM straniere; - le numerose conversazioni telefoniche intercorse tra Moggi e Bergamo dettagliatamente riportate nella relazione della Procura; - gli accertamenti svolti dai Carabinieri relativamente: i) allo sviluppo del traffico telefonico generato dalle schede telefoniche risultate nella disponibilit? del Moggi ossia le n. 41764329194 / 41764206334 / 41764334741 / 41764329164 / 41764334138 / 41764395996 / 41764201643 e 38631718382 e dalla individuazione delle celle agganciate dalle schede medesime risultate nella disponibilit? dagli altri deferiti; ii) dall?esame incrociato tra il traffico telefonico, le celle agganciate, i luoghi di residenza degli incolpati ed i luoghi di svolgimento di determinati eventi sportivi calcistici; iii) ai contatti tra le utenze svizzere nella disponibilit? del Moggi e quelle risultate nella disponibilit? degli altri soggetti deferiti. A nulla rilevano gli assunti difensivi. L?assunto in virt? del quale non sarebbe stata acquisita alcuna prova sulla circostanza che Luciano Moggi ha fornito schede SIM straniere ad arbitri e/o assistenti appartenenti alla CAN dell?AIA in attivit? ? smentito in atti proprio alla luce dell?esame delle intercettazioni telefoniche effettuate dai Carabinieri. Poco importa appurare le modalit? di distribuzione (cui annette grande rilievo la difesa del Moggi) visto che ? risultato ampiamente comprovato l?utilizzo delle schede da parte di tutti i soggetti deferiti. Sui rapporti tra Nucini e Facchetti non sono stati accertati fatti al riguardo censurabili e dunque le eccezioni formulate dalla difesa del Moggi appaiono del tutto irrilevanti. 8 Sull?interpretazione dei precedenti disciplinari (vedi Comm. Disciplinare Nazionale LNP 378/2001) all?epoca le intercettazioni non furono ritenute idonee a condizionare e/o alterare l?evento sportivo, ma nella fattispecie oggi in esame il rinvio a giudizio ? per violazione dell?art.1 comma 1, e comunque non si basa sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ma esclusivamente sui ? contatti telefonici ? intercorsi tra i deferiti. Inutile l?esame delle varie classifiche redatte dalla difesa del Moggi in ordine ai cartellini rossi e gialli emessi dagli arbitri in sede disciplinare. Generiche le motivazioni con cui si cerca di legittimare l?operato del Messina Calcio e l?esclusione di ogni rapporto con la Juventus. Acclarata dunque l?esistenza di questo anomalo rapporto tra Moggi ed il sistema arbitrale, al contrario di quanto si affanna a dimostrare la difesa del Moggi, non ha cercato la Procura federale e non deve accertare questa Commissione illeciti posti in essere (diversi sarebbero stati peraltro i capi di incolpazione). Certo ? che si ? concretizzata una palese violazione dell?art.1 comma 1 CGS che va in questa sede sanzionato in applicazione del principio di continuazione tenuto conto delle sentenze gi? emesse dalla giustizia sportiva della FIGC a carico dello stesso Luciano Moggi. Relativamente alla posizione di Fabiani emerge che lo stesso, quale ?uomo di fiducia di Moggi?, ha avuto un ruolo attivo, rilevante e determinante nella creazione e nella diffusione del predetto sistema di comunicazioni telefoniche riservate. Il ruolo del Fabiani al predetto sistema, per come si ricava dalla relazione della Procura, ha trovato conferma: - negli stretti rapporti tra Fabiani e Moggi (cfr. tra l?altro, dichiarazioni del Fabiani rese nell?ambito dell?inchiesta dell?ufficio indagini n. 62septies IN 2005/2006); - nelle dichiarazioni rese da Nucini, il quale ha riferito sin dall?interrogatorio reso dinanzi all?allora Ufficio Indagini, di come sia stato avvicinato dal Fabiani e da questi presentato al Moggi, nonch? dell?incontro svoltosi presso un albergo di Torino, diretto a creare i presupposti per far entrare Nucini nel sistema di conversazioni riservate, a fronte della promessa di vantaggi per la carriera arbitrale dello stesso Nucini; - nelle dichiarazioni rese da Romeo e da Gianluca Paparesta, per le quali in questa sede si richiama quanto precedentemente riportato con riferimento alla posizione di Moggi; - nelle dichiarazioni rese da TDC, da MC e da TG, relativamente all?acquisto di schede estere nell?interesse di Moggi; - negli accertamenti svolti dai Carabinieri relativamente; i) allo sviluppo del traffico telefonico generato dalle schede telefoniche risultate nella disponibilit? di Fabiani, ossia le n. 41764334751, 41764329584, 4176497408 e dalla individuazione delle celle agganciate dalle schede medesime; ii) all?esame incrociato tra il traffico telefonico, le celle agganciate, i luoghi di residenza dei deferiti ed i luoghi di svolgimento di determinati eventi sportivi calcistici; iii) ai contatti tra le utenze svizzere nella disponibilit? del Fabiani e quelle risultate nella disponibilit? di altri soggetti deferiti. A nulla rilevano gli assunti difensivi relativi alla mancata acquisizione di prove relativamente al possesso da parte del Fabiani delle schede telefoniche SUNRISE, alla inattendibilit? delle dichiarazioni rese dall?arbitro Nucini e da Romeo e Gianluca Paparesta, alla condotta arbitrale del Pieri, con riferimento alla conduzione della gara Roma ? Messina del 30.1.2005, al contenuto di alcune telefonate dalle quali si evincerebbe la assoluta estraneit? del Moggi alla gestione della Societ? Messina, laddove il contenuto probatorio della relazione della Procura ? talmente granitico da non potere essere scalfito dalle deduzioni difensive basate su assunti logici non tali da assurgere, anche se dimostrati, al rango di prova dell?estraneit? del Fabiani. 9 A ci? si aggiunga che sotto tale profilo nessun contributo probatorio pu? essere ascritto al contenuto della relazione di parte a firma dell?Ing. De Falco, depositata dalla difesa del Fabiani, poich? nel caso di specie non si deve ragionare in termini di certezza scientifica, essendo sufficienti su un piano di prova processuale gli accertamenti dei Carabinieri, richiamati nella relazione della Procura. Per quanto attiene alla posizione degli arbitri: in ordine a Tiziano Pieri, le indagini gli attribuiscono l?utilizzo di due SIM estere in relazione alle quali le celle agganciate pi? spesso si trovano in Capannori, ove vive il deferito. Inoltre risultano agganciate celle in localit? ove contemporaneamente si trovava il Pieri per partecipare a raduni periodici presso il Centro Tecnico di Coverciano ovvero per arbitrare partite di campionato; in ordine a Salvatore Racalbuto, le indagini gli attribuiscono l?utilizzo di tre SIM estere in relazione alle quali le celle agganciate pi? spesso si trovano in Gallarate, luogo di residenza del deferito. Anche per lui, poi, la localit? di ubicazione delle celle corrisponde per orario e localizzazione a luoghi ove si trovava il Racalbuto per partecipare ai raduni periodici di Coverciano, o di Milano ovvero ove il deferito svolgeva funzione di arbitro o di 4? uomo. Inoltre da tali schede risultano chiamati i tesserati Bergantino Pietro e Tombolini Daniele che hanno confermato di aver parlato in tali occasioni proprio con il Racalbuto, cos? come molti altri arbitri e assistenti della CAN A-B o tesserati FIGC interrogati dalla Procura Federale (Rubino, Herberg, Niccolai, Marelli, Russomando, Trefoloni, D?Aguanno, Mitro, Foschi, Carabell? etc.). La produzione documentale del Racalbuto ? priva di qualsiasi garanzia di autenticit? e provenienza ed ? di nessun valore probatorio; in ordine a Stefano Cassar?; risulta che l?unica scheda SIM a lui attribuita abbia attivato con maggior frequenza celle site nel Comune di Palermo, dove vive il deferito. Anche per Cassar?, poi, numerose chiamate coincidono per localizzazione ed orari a luoghi ove si trovava il deferito per i periodici convegni di Coverciano o per arbitrare incontri di calcio; in ordine a Antonio Dattilo, le celle attivate con maggior frequenza della SIM a lui attribuite si trovano a Siderno, luogo di residenza del deferito. C?? poi corrispondenza tra localit? di ubicazione delle celle agganciate e luoghi ove si trovava il deferito per partecipare a convegni tecnici (Coverciano e Milano) o per arbitrare incontri di calcio. Infine tra i numeri chiamati dalla SIM attribuita a Dattilo risulta un numero telefonico di rete fissa intestato alla moglie del deferito; in ordine a Paolo Bertini, la scheda SIM a lui attribuita risulta aver agganciato con maggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Arezzo ove vive il deferito. Inoltre vi ? corrispondenza tra localizzazione ed orari delle chiamate e presenza dal Bertini per partecipare a convegni tecnici (Coverciano e Milano) o per arbitrare gare del Campionato Italiano. In significativa coincidenza con gli arbitraggi internazionali del Bertini, le indagini hanno riscontrato il silenzio della scheda SIM in questione sul territorio nazionale. Infine il Gianluca Paparesta nel corso dell?audizione del 10.3.2008 ha ammesso di aver parlato con il Bertini in data 8.11.2004 dopo le ore 17:30, e dai tabulati risulta effettivamente un contatto in tale data tra la SIM estera attribuita al Bertini e quella attribuita al Paparesta. Le istanze istruttorie avanzate dal Bertini nella memoria difensiva sono inammissibili in quanto generiche e perch? indicano quali testimoni da escutere soggetti deferiti nel presente giudizio. Sono comunque irrilevanti. Per quanto riguarda la richiesta di essere sentito personalmente, il Bertini, presente in aula non ha reiterato tale istanza ma, anzi, ha abbandonato la riunione prima della fine; in ordine a Marco Gabriele, la scheda SIM estera a lui attribuita ha agganciato con maggiore frequenza celle ubicate nel suo luogo di residenza (Frosinone). Inoltre la 10 localizzazione delle celle attivate in chiamata coincide con l?ora, la data ed il luogo di convegni tecnici tenutisi a Coverciano e a Milano ove si trovava anche il Gabriele. La difesa del deferito ha indicato il nominativo di un altro soggetto appartenente all?AIA che risiederebbe anche lui a Frosinone omettendo tuttavia di dedurre e provare la partecipazione di quest?ultimo ai convegni tecnici di Coverciano e Milano ove la scheda estera ha agganciato la cella ivi localizzata; in ordine a Massimo De Santis, le celle attivate con maggiore frequenza si trovano nel Comune di Roma, luogo di residenza e dimora del deferito e della di lui coniuge. Per tre volte ? stata agganciata anche una cella di Tivoli ove il De Santis ? nato. Anche per lui la localizzazione delle celle attivate corrisponde con ora, data e luogo di svolgimento di eventi a cui ha certamente partecipato, come un convegno tecnico tenutosi a Coverciano e numerosi incontri ufficiali arbitrati dal deferito. Risultano infine chiamate verso la moglie del deferito e verso lo Studio legale ove egli aveva eletto domicilio. La documentazione prodotta dal deferito a sua discolpa appare incomprensibile anche perch? in gran parte illeggibile. La difesa del De Santis ne ha omesso qualsiasi illustrazione e pertanto tale produzione non intacca in alcun modo l?accusa; in ordine a Marcello Ambrosino, le indagini hanno attribuito l?utilizzo di due schede SIM per le quali risultano attivate con maggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Torre del Greco ove il deferito vive e svolge la sua attivit? professionale. Inoltre l?ubicazione delle celle attivate corrisponde alla presenza dell?Ambrosino ad un raduno svoltosi presso il Centro Tecnico di Coverciano e ad un incontro di calcio nel quale il deferito ha svolto la sua attivit? di assistente. Elementi di riscontro sono venuti anche dalla dichiarazioni rese alla Procura dai tesserati Farneti, Mitro, Tagliavento e Russomando che risultano essere stati contattati mediante una delle SIM attribuite all?Ambrosino e che hanno confermato di aver avuto contatti telefonici con il deferito, pur non ricordando se ci? sia avvenuto mediante un utenza estera. Per quanto attiene l?entit? delle sanzioni, relativamente alla posizione degli arbitri, la cui violazione disciplinare ascritta ? sostanzialmente identica, unica eccezione va fatta per il De Santis, per il quale la sanzione da infliggere deve essere ritenuta quale aumento in continuazione rispetto a quella inflitta con la decisione 26/7/07 della CAF. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, dichiara Luciano Moggi, Mariano (Angelo) Fabiani, Tiziano Pieri, Salvatore Racalbuto, Stefano Cassar?, Antonio Dattilo, Paolo Bertini, Marco Gabriele, Massimo De Santis, Marcello Ambrosino responsabili della violazione loro ascritta ed applica nei confronti di: - Luciano Moggi, la sanzione dell?inibizione di anni 1 (uno) e mesi 2 (due); - Mariano (Angelo) Fabiani la sanzione dell?inibizione di anni 4 (quattro); - Tiziano Pieri, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Salvatore Racalbuto la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Stefano Cassar?, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Antonio Dattilo, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Paolo Bertini la sanzione di della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Marco Gabriele la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Marcello Ambrosino la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Massimo De Santis la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei); 11 Il Presidente della CDN Avv. Sergio Artico ?? Pubblicato in Roma il 6 agosto 2008 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE FEDERALE Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
totojuve 338 Joined: 10-Sep-2006 5208 messaggi Inviato August 7, 2008 Era gi? stato scritto tutto prima del dibattimento. Quello che hanno detto o che hanno tentato di dire gli incolpati o i loro avvocati non viene nemmeno preso in considerazione. Tutto rigettato, a priori. Mi pare di capire che il lavoro grosso lo ritengono gi? fatto nel calciopoli 1. Difatti: SOLO 1 anno e 2 mesi al Direttore. Stavolta c'era da menare a Fabiani. Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Andy54 5 Joined: 01-Aug-2006 281 messaggi Inviato August 7, 2008 Faccio notare che, dal punto di vista tecnico, questo conferma che chiunque affermi che ? stata effettuata una localizzazione a meno di pochi metri di incertezza dice una cosa che non sta n? in cielo n? in terra.Si tratta, come pensavamo, del rozzo metodo delle celle, che ha margini di errore molto elevati, altro che individuazione dell'abitazione o fantasie simili... Ed il perito della difesa di Fabiani, che voleva smontare il teorema delle celle/sim/persone abbinate ... non ? stato fatto parlare dalla cd giustizia sportiva Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
jugovic 0 Joined: 01-Jun-2005 88 messaggi Inviato August 7, 2008 ............Acclarata dunque l?esistenza di questo anomalo rapporto tra Moggi ed il sistema arbitrale, al contrario di quanto si affanna a dimostrare la difesa del Moggi........ :interxxx2: Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Redfield 0 Joined: 13-Aug-2006 1153 messaggi Inviato August 7, 2008 Tre domande da disinformato: I Paparesta non sono stati condannati? Non erano sotto processo? Non avevano confessato di avere le sim? Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
MarioIncandenza 0 Joined: 08-Jun-2006 180 messaggi Inviato August 7, 2008 Tre domande da disinformato:I Paparesta non sono stati condannati? Non erano sotto processo? Non avevano confessato di avere le sim? 1) Nessuna sanzione per Gianluca e Romeo Paparesta 2) Penale o sportivo? Sportivo s?, penale il figlio ? stato stralciato dopo la "confessione" del padre. 3) S?. Il padre di averla, il figlio di avere usato la sua (credo in riferimento al post Reggio). Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
MarioIncandenza 0 Joined: 08-Jun-2006 180 messaggi Inviato August 7, 2008 e le anomlie nelle localizzazioni?non se ne d? spiegazione? sono proprio in buona fede Questa sembra scritta proprio per te, Kefeo: Secondo la Commissione giudicante, la perizia dell'ing. De Falco, portata dall'avvocato di Fabiani, non ? stata presa in considerazione "poich? nel caso di specie non si deve ragionare in termini di certezza scientifica". Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato August 7, 2008 Risulta, infatti, che in prossimit? dei sorteggi, nonch? successivamente al loro svolgimento, e in prossimit? delle gare e successivamente ad esse sono intercorsi contatti tra le utenze nella disponibilit? del Moggi e del Fabiani e quelle nella disponibilit? degli altri deferiti, associati AIA FALSO non risulta un bel niente se non nelle loro ipotesi a cui sostegno ci sono delle coincidenze, ma a cui in senso contrario ci sono delle EVIDENZE Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato August 7, 2008 Questa sembra scritta proprio per te, Kefeo:Secondo la Commissione giudicante, la perizia dell'ing. De Falco, portata dall'avvocato di Fabiani, non ? stata presa in considerazione "poich? nel caso di specie non si deve ragionare in termini di certezza scientifica". be' evidentemente tante ca**ate non le dico ne ero pi? che sicuro che in questo caso (il loro caso) non lo si dovesse fare se lo avessero fatto mangiavano la polvere......... Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
MarioIncandenza 0 Joined: 08-Jun-2006 180 messaggi Inviato August 7, 2008 http://209.85.135.104/search?q=cache:kMCb0...cd=25&gl=itspero sia venuta,non mi riferisco alla signora ovviamenete www.aiaccalabria.it/pdf/lettera%20aperta%20Dattilo.pdf Grazie, lettera genuina e toccante. (ritiro la battutina di prima... ) Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
domi 0 Joined: 02-Aug-2006 38 messaggi Inviato August 7, 2008 Stiamo sempre a ripetere che l'italia ? il paese delle banane, infatti non ? lecito usare sim estere, (anche se tale uso ? stato architettato per non finire nelle grinfie degli spioni) per? ? lecito intercettare per uso e consumo di interessi privati aziendali (tronchi-buoro-*****atti). Viva l'italia delle banane, viva palazzi (mi chiedo! non ? che ? un mafioso?? utilizza il motto delle scimmie, "non vedo, non sento e non parlo" quando trattasi dell'inter Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato August 7, 2008 e comunque questa sentenza dice solo una cosa con tutti i tentativi, gran parte dei quali superano abbondantemente lesoglie del ridicolo e dell'assurdo, che questi buzzurri in toga hanno fatto di gettare fango sulle vittorie della Juventus emerge un dato di fatto incontrovertibile NESSUN ILLECITO SPORTIVO E' EMERSO A CARICO DELLA JUVENTUS Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
gaba 2 Joined: 31-Jul-2007 1401 messaggi Inviato August 7, 2008 be' evidentemente tante ca**ate non le dicone ero pi? che sicuro che in questo caso (il loro caso) non lo si dovesse fare se lo avessero fatto mangiavano la polvere......... in ordine a Paolo Bertini, la scheda SIM a lui attribuita risulta aver agganciato con maggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Arezzo ove vive il deferito. Inoltre vi ? corrispondenza tra localizzazione ed orari delle chiamate e presenza dal Bertini per partecipare a convegni tecnici (Coverciano e Milano) o per arbitrare gare del Campionato Italiano. In significativa coincidenza con gli arbitraggi internazionali del Bertini, le indagini hanno riscontrato il silenzio della scheda SIM in questione sul territorio nazionale anche questa non ? malaccio Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato August 7, 2008 Questa sembra scritta proprio per te, Kefeo:Secondo la Commissione giudicante, la perizia dell'ing. De Falco, portata dall'avvocato di Fabiani, non ? stata presa in considerazione "poich? nel caso di specie non si deve ragionare in termini di certezza scientifica". sarei proprio curioso di leggerla quella perizia sa qualcuno se ? reperibile da qualche parte? e soprattutto sa qualcuno se qualcuno della corte l'ha letta? perch? secondo me manco l'hanno letta Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
gaba 2 Joined: 31-Jul-2007 1401 messaggi Inviato August 7, 2008 Grazie, lettera genuina e toccante.(ritiro la battutina di prima... ) chiss? chi ha chiamato....a a casa della signora.. Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato August 7, 2008 in ordine a Paolo Bertini, la scheda SIM a lui attribuita risulta aver agganciato conmaggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Arezzo ove vive il deferito. Inoltre vi ? corrispondenza tra localizzazione ed orari delle chiamate e presenza dal Bertini per partecipare a convegni tecnici (Coverciano e Milano) o per arbitrare gare del Campionato Italiano. In significativa coincidenza con gli arbitraggi internazionali del Bertini, le indagini hanno riscontrato il silenzio della scheda SIM in questione sul territorio nazionale anche questa non ? malaccio non so a cosa riferisci io noto solo una cosa che rivela la voglia di ricerca di verit? di questi buzzurri in toga attribuita: NON provata attribuita da loro Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato August 7, 2008 in ordine a Paolo Bertini, la scheda SIM a lui attribuita risulta aver agganciato conmaggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Arezzo ove vive il deferito. Inoltre vi ? corrispondenza tra localizzazione ed orari delle chiamate e presenza dal Bertini per partecipare a convegni tecnici (Coverciano e Milano) o per arbitrare gare del Campionato Italiano. In significativa coincidenza con gli arbitraggi internazionali del Bertini, le indagini hanno riscontrato il silenzio della scheda SIM in questione sul territorio nazionale anche questa non ? malaccio e quando invece pur essendo Bertini all'estero la scheda si attivava? questo naturalmente non fa testo, perch? visto che non ? in accordo con la loro fantasiosa ricostruzione, allora, invece di capire il motivo dell'anomalia la si mette sotto il tappeto bravi miei buzzurroni in toga ma prima o poi pagherete Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
gaba 2 Joined: 31-Jul-2007 1401 messaggi Inviato August 7, 2008 non so a cosa riferisciio noto solo una cosa che rivela la voglia di ricerca di verit? di questi buzzurri in toga attribuita: NON provata attribuita da loro appunto attribuita siccome la scheda era silente quando bertini era via allora ? sua per forza ma potevano vedere se questo numero si attivava quando bertini era all'estero ci saranno i tabulati di quel numero.. anche all'estero in corrispondenza della presenza di bertini.. Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
DRAGO DI CHEB 0 Joined: 30-Sep-2006 585 messaggi Inviato August 7, 2008 non so a cosa riferisciio noto solo una cosa che rivela la voglia di ricerca di verit? di questi buzzurri in toga attribuita: NON provata attribuita da loro ciao Mauro... Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
MarioIncandenza 0 Joined: 08-Jun-2006 180 messaggi Inviato August 7, 2008 sarei proprio curioso di leggerla quella periziasa qualcuno se ? reperibile da qualche parte? e soprattutto sa qualcuno se qualcuno della corte l'ha letta? perch? secondo me manco l'hanno letta Non l'hanno nemmeno letta, gli avvocati difensori per protesta hanno abbandonato l'udienza finale proprio perch? al solito non hanno preso in considerazione alcuna controperizia e per il fatto che il segretario della Procura Federale ? entrato in Camera di Consiglio a riunione in corso con degli strani fogli (i soliti bigliettini? ) Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato August 7, 2008 ciao Mauro... Ciao Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato August 7, 2008 appunto attribuita siccome la scheda era silente quando bertini era via allora ? sua per forza ma potevano vedere se questo numero si attivava quando bertini era all'estero ci saranno i tabulati di quel numero.. anche all'estero in corrispondenza della presenza di bertini.. ah, ecco, s? ti riferivi a questo, non lo avevo capito ? vero ma naturalmente non conta guarda, sto leggendo le motivazioni nel loro complesso e onestamente ormai mi sembra tempo perso il principio ? che tutto ci? che viene detto a favore della loro ipotesi ? oro colato, tutto il resto non fa testo perch? sono loro a decidere cos? oltretutto fatto con un livello intellettuale da buzzurri mi sembra di vedere qeui bambini che giocano a subbuteo (esiste ancora? ) e appena l'avversario si distrae spostano i pezzi per fare in modo che la realt? vada come vogliono loro feccia allo stato puro neanche la Santa Inquisizione arrivava a questi livelli Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
omar sivori 0 Joined: 23-Jan-2007 533 messaggi Inviato August 7, 2008 Quanto agli asseriti vizi dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed alle conseguenti operazioni di Polizia Giudiziaria, nonch? alla ritenuta inutilizzabilit? degli atti del procedimento penale per violazione degli articoli 114 e 116 c.p.p. ? da ritenere sufficiente la provenienza ed il deposito degli atti da parte dell?Autorit? Giudiziaria, dovendosi necessariamente presupporre da tale derivazione la legittimit?, autenticit? e genuinit? degli atti stessi, della loro assunzione e della loro conoscibilit?, restando ovviamente precluso ogni controllo sia formale che sostanziale in questa sede degli atti trasmessi. congratulazioni praticamente si condanna senza verificare l'attendibilit? delle prove. Prove che non sono state discusse in un processo e quindi considerate attendibili.... e se il benemerito Auricchio avesse aggiunto pagine e pagine??? Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
kefeo 1513 Joined: 10-Jul-2006 7690 messaggi Inviato August 7, 2008 A nulla rilevano gli assunti difensivi. L?assunto in virt? del quale non sarebbe stata acquisita alcuna prova sulla circostanza che Luciano Moggi ha fornito schede SIM straniere ad arbitri e/o assistenti appartenenti alla CAN dell?AIA in attivit? ? smentito in atti proprio alla luce dell?esame delle intercettazioni telefoniche effettuate dai Carabinieri. qui siamo alla follia 1) non ha rilevanza il fatto che non ci sia alcuna prova? 2) e che cosa sarebbe emerso dalle intercettazioni? Poco importa appurare le modalit? di distribuzione (cui annette grande rilievo la difesa del Moggi) visto che ? risultato ampiamente comprovato l?utilizzo delle schede da parte di tutti i soggetti deferiti. ampiamente comprovato? s?, secondo le loro metodiche da buzzurri Sui rapporti tra Nucini e Facchetti non sono stati accertati fatti al riguardo censurabili e dunque le eccezioni formulate dalla difesa del Moggi appaiono del tutto irrilevanti. questa ? l'apoteosi: non sono stati accertati i fatti: e chi ? che si doveva occupare di accertarli? Sull?interpretazione dei precedenti disciplinari (vedi Comm. Disciplinare Nazionale LNP 378/2001) all?epoca le intercettazioni non furono ritenute idonee a condizionare e/o alterare l?evento sportivo, ma nella fattispecie oggi in esame il rinvio a giudizio ? per violazione dell?art.1 comma 1, e comunque non si basa sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ma esclusivamente sui ? contatti telefonici ? intercorsi tra i deferiti. qui siamo all'apoteosi dell'apoteosi si dice candidamente che le intercettazioni non hanno portato ad accertare il condizionamento di alcun evento sportivo, ma in questa sede visto che l'incolpazione ? art. 1 non ? pertinente Inutile l?esame delle varie classifiche redatte dalla difesa del Moggi in ordine ai cartellini rossi e gialli emessi dagli arbitri in sede disciplinare. inutile? bene, molto bene, significa che in alcun modo si possa non solo ritenere, ma neanche mettere in ipotesi che le schede fossero utilizzate per favorire la Juventus Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti