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Nero VS Bianco

Falso In Bilancio: Multa A Milan E Inter

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Joined: 16-Apr-2007
131 messaggi
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CALCIO, FALSO IN BILANCIO: DISCIPLINARE MULTA MILAN E INTER

Si chiude con sanzioni pecuniarie il processo sportivo per il presunto falso in bilancio di Milan e Inter. La Commissione disciplinare, sulla base del deferimento disposto dal procuratore Palazzi lo scorso 4 febbraio, ha disposto 90mila euro di sanzione a carico delle due societ? milanesi. Multa di 60mila euro anche all'ad rossonero Adriano Galliani.

http://www.repubblica.it/news/ired/ultimor...tml?ref=hpsbdx1

Come volevasi dimostrare...

Modificato da Nero VS Bianco

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Joined: 13-Oct-2006
2461 messaggi

una perizia ufficiale della Covisoc che diceva che l'inter si iscrisse irregolarmente a quel compionato, e' stata bellamente ignorata dall'accusa di Palazzi.

se la cantano e se la suonano da soli.

decine di milioni di pkusvalenze tarocche , acquisti di giocatori con bilanci piu' falsi di una banconota da 25 euro, e se la cavano con 90mila euro di multa.

continuare a seguire questo calcio e' solo da masochisti.

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Joined: 30-Sep-2006
585 messaggi

UNA RISATA LI SEPPELLIRA'....

:haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha:

PRESTO O TARDI.... .bah

PS

Ma il "fannullone di Stato" Palazzi cosa aveva proposto nella sua requisitoria????

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Joined: 13-Oct-2006
2461 messaggi
PS

Ma il "fannullone di Stato" Palazzi cosa aveva proposto nella sua requisitoria????

art. 1 . sconfessando un parere ufficiale Covisoc.

che dite, la commissione parlamentare indaghera'?

:haha:

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Joined: 14-Dec-2006
180 messaggi

Mi chiedo perch? pagare le tasse.

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Joined: 06-Aug-2006
896 messaggi

Che stangata!! :haha: :haha:

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Joined: 21-Jan-2007
7 messaggi

parlando (non da tifoso) l'ammontare della multa mi lascia perplesso..in base a cosa l'hanno calcolata?

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Joined: 30-Sep-2006
585 messaggi
parlando (non da tifoso) l'ammontare della multa mi lascia perplesso..in base a cosa l'hanno calcolata?

E troppo vero?

Io avrei messo 100 euro....

Ma abbi fiducia...in appello...

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Joined: 06-Aug-2006
896 messaggi
E troppo vero?

Io avrei messo 100 euro....

Ma abbi fiducia...in appello...

Secondo me ricorrono al TAR per farsi togliere la multa :haha:

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Joined: 02-Jun-2008
7 messaggi
E troppo vero?

Io avrei messo 100 euro....

Ma abbi fiducia...in appello...

Gli tolgono anche questi 90 milioni?

Ah no, ricevono anche i danni

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Joined: 26-Aug-2006
7 messaggi
Gli tolgono anche questi 90 milioni?

Ah no, ricevono anche i danni

I 90 non sono milioni, ma mila?uri. Pi? ridicoli di cos?. :haha::haha::haha:

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Joined: 02-Jun-2008
7 messaggi
I 90 non sono milioni, ma mila?uri. Pi? ridicoli di cos?. :haha::haha::haha:

b? si in effetti mi sono sbagliato.

gi? se erano milioni Denti Marci come faceva a comprare anche quest'anno?!

b? risposta ovvia: come ha fatto fino ad oggi taroccando i bilanci, tanto non ? reato!!

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Joined: 13-Oct-2006
2461 messaggi

dicesi PATTEGGIAMENTO

DOPO I PASSAPORTI, REI CONFESSI ANCHE DI BILANCI FALSI.

e meno male che sono gli onesti. ma il loro codice etico, che dice al proposito?

:haha:

http://www.figc.it/Assets/contentresources...upfDownload.pdf

COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri , 14

00198 Roma

Telefono 06-84911

Roma, 12 giugno 2008

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall?avv. Sergio Artico, Presidente,

dall?avv. Gianfranco Tobia, dall?avv. Federico Vecchio, Componenti, dal Prof. Cesare

Imbriani e dal dott. Carlo Purificato, Componenti aggiunti e con l?assistenza alla Segreteria

del sig. Claudio Cresta, si ? riunita il giorno 12 giugno 2008 e ha assunto la seguente

decisione:

??

(235) ? DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO

GALLIANI (Vice Presidente vicario ed Amministratore delegato AC Milan SpA);

GABRIELE ORIALI (all?epoca dei fatti direttore tecnico attualmente dirigente FC

Internazionale SpA); MASSIMO MORETTI (all?epoca dei fatti Direttore generale FC

Internazionale SpA); RINALDO GHELFI (gi? Amministratore delegato e attualmente

Vice Presidente FC Internazionale SpA); MAURO GAMBARO (all?epoca dei fatti

Amministratore delegato FC Internazionale SpA) E DELLE SOCIETA? AC MILAN SpA

E FC INTERNAZIONALE SpA (nota n. 2581/296-812pf06-07/SP/ma del 4.2.2008)

Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 4 febbraio 2008 nei

confronti di:

1) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN,

per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del

CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle

prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva ai punti 4.1, 4.5, 4.6 e 4.7;

2) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN,

per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del

CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8,

comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella

contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti

dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli

realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13, 4.14,

4.15 e 4.16;

3) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN,

per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del

CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8,

comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata

svalutazione nei bilanci chiusi nel 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005,

delle poste attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte

motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 1 e

2 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente

esistenti;

4) societ? AC MILAN, per responsabilit? diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del

previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle

condotte contestate al suo vice presidente vicario ed amministratore delegato ai punti 1, 2

e 3 che precedono, tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a

quelle realmente esistenti;

5) Gabriele ORIALI, all'epoca dei fatti direttore tecnico, attualmente dirigente, della FC

INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art.

1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale

valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al

punto 4.1;

6) Massimo MORETTI, all'epoca dei fatti direttore generale della FC

INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art.

1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale

valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al

punto 4.1;

7) Rinaldo GHELFI, gi? amministratore delegato e attualmente vice Presidente della FC

INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art.

1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente,

trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente

nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie)

derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a

quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13,

4.14, 4.15 e 4.16, nonch? le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio

chiuso al 30 giugno 2004 e nella situazione patrimoniale ai 31 marzo 2005, delle poste

attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai

punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 8 della

parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente

esistenti.

8) Mauro GAMBARO, all'epoca dei fatti amministratore delegato della FC

INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art.

1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente,

trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti

nella mancata svalutazione nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste

attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai

punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 7 della

parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente

esistenti;

9) societ? FC INTERNAZIONALE per responsabilit? diretta, ai sensi dell'art. 2, comma

4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle

condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati ai punti nn. 5, 6,

7 e 8 che precedono condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite

inferiori a quelle realmente esistenti;

Ritenuto che all?inizio del dibattimento i deferiti Galliani, Ghelfi, Gambaro, Oriali, Moretti,

FC Internazionale SpA, AC Milan SpA, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di

applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall?art. 23 CGS.

Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della

Procura Federale

Visto l?art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all?art. 1, comma 1,

possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all?Organo Giudicante l?applicazione di una sanzione ridotta,

indicandone la specie e la misura;

Visto l?art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l?Organo Giudicante, se ritiene corretta la

qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l?applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei

confronti del richiedente;

Rilevato che nel, caso di specie, la quantificazione dei fatti come formulata dalle parti

risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

Dispone l?applicazione delle seguenti sanzioni:

Adriano Galliani: ammenda di euro 60.000,00 (sessantamila/00)

AC Milan SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00)

Rinaldo Ghelfi: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00)

Mauro Gambaro: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00)

Gabriele Oriali: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00)

Massimo Moretti: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00)

FC Internazionale SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00)

^^^^^^^^^^

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall?avv. Sergio Artico, Presidente,

dall?avv. Emilio Battaglia, dall?avv. Valentina Ramella, Componenti; dal Prof. Cesare

Imbriani e dal dott. Carlo Purificato Componenti aggiunti e con l?assistenza alla Segreteria

del sig. Claudio Cresta, si ? riunita il giorno 12 giugno 2008 e ha assunto la seguente

decisione:

(254) ? DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE

MAROTTA (all?epoca dei fatti Consigliere e Procuratore speciale UC Sampdoria

SpA); GIUSEPPE MAROTTA (all?epoca dei fatti ed attualmente Amministratore

delegato UC Sampdoria SpA); RICCARDO GARRONE (Presidente del Consiglio di

Amministrazione UC Sampdoria SpA) E DELLA SOCIETA? UC SAMPDORIA SpA

(nota n. 4150/688pf07-08/SP/ad del 14.4.2008)

Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 14 aprile 2008 nei

confronti di:

1. Giuseppe MAROTTA, all?epoca dei fatti Consigliere e Procuratore Speciale

dell?UC SAMPODORIA, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza

sanciti dall?art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme

e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati

nella parte motiva del deferimento;

2. Giuseppe MAROTTA, all?epoca dei fatti ed attualmente Amministratore Delegato

dell?UC SAMPODORIA, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza

sanciti dall?art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all?art. 7, comma 1,

del CGS previgente, trasfuso nell?art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in

essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei Bilanci successivi

a quello chiuso il 30 giugno 2003 come meglio precisato nella parte motiva e

nelle situazioni patrimoniali al 31 marzo 2004, al 31 marzo 2005 e al 31 marzo

2006, delle poste attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, condotte connesse

fra di loro e con quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva, e tutte finalizzate

a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;

3. Riccardo GARRONE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della UC

SAMPDORIA, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti

dall?art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all?art. 7, comma 1, del

CGS previgente, trasfuso nell?art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in

essere la condotta consistente ne lla contabilizzazione nel bilancio chiuso il 30

giugno 2003 della plusvalenza (fittizia) derivante dalla stipula dei contratti di

cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili

nonch? le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei bilanci dei

successivi esercizi, delle poste attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003,

come meglio precisato nella parte motiva, condotte connesse fra di loro e con

quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire

perdite inferiori a quelle realmente esistenti;

4. societ? UC SAMPDORIA, per responsabilit? diretta, ai sensi dell?art. 2, comma

4, del previgente CGS, trasfuso nell?art. 4, comma 1, del vigente CGS, con

riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra

indicati, tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a

quelle realmente esistenti.

Ritenuto che all?inizio del dibattimento i deferiti, tramite i propri difensori, hanno proposto

istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall?art. 23 CGS.

Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della

Procura Federale.

Visto l?art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all?art. 1, comma 1,

possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all?Organo Giudicante l?applicazione di una sanzione ridotta,

indicandone la specie e la misura;

Visto l?art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l?Organo Giudicante, se ritiene corretta la

qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l?applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei

confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta

corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

Dispone l?applicazione delle seguenti sanzioni:

Giuseppe Marotta: ammenda di ? 20.000,00 (ventimila/00);

Riccardo Garrone: ammenda di ? 18.000,00 (diciottomila/00);

UC Sampdoria SpA: ammenda di ? 36.000,00 (trentaseimila/00).

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Joined: 06-Aug-2006
896 messaggi
dicesi PATTEGGIAMENTO

DOPO I PASSAPORTI, REI CONFESSI ANCHE DI BILANCI FALSI.

e meno male che sono gli onesti. ma il loro codice etico, che dice al proposito?

Possiamo fare un breve riassunto delle condanne sportive racimolate in questi anni dal signor Gabriele Oriali?

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Joined: 13-Oct-2006
2461 messaggi
Inviato (modificato)

Oriali e' il mio mito personale.

reo confesso per truffa e ricettazione e per falso in bilancio.

Provenzano se lo incrocia in strada, cambia marciapiede per la paura

Modificato da The-Lightning

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Joined: 01-Aug-2006
281 messaggi
Inviato (modificato)

Art. 23

Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti.

1. I soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,

indicandone le specie e la misura.

2. L’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua lasanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

3. L’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ? esclusa nei casi di recidiva e nei casi di cui all’art. 7,comma 6.

..... ma ORIALI non ? RECIDIVO? ... o passaporti (slealt? art. 1) ? diverso da slealt? per bilanci falsi?

.... ed il presidente della Corte Federale, allora come oggi ? sempre ARTICO !!!! non ha memoria?

Modificato da Andy54

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Joined: 06-Aug-2006
896 messaggi

Scusate, ma questa ? una condanna ormai AGLI ATTI per il campionato 2005/2006... la Juventus avrebbe il DOVERE di chiedere la revisione del procedimento di assegnazione dello scudetto 2005/2006, in quanto sono venuti a galla fatti nuovi...

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Joined: 23-Jun-2006
1495 messaggi

L' inchiesta nasceva dalle indagini di Napoleone.....e la sentenza l'hanno emessa a Waterloo

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Joined: 13-Oct-2006
2461 messaggi
..... ma ORIALI non ? RECIDIVO? ... o passaporti (slealt? art. 1) ? diverso da slealt? per bilanci falsi?

.... ed il presidente della Corte Federale, allora come oggi ? sempre ARTICO !!!! non ha memoria?

recidiva dello stesso reato e nello stesso anno, credo. mi pare ci sia l'art 21 a definire la recidiva

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Joined: 01-Aug-2006
281 messaggi
recidiva dello stesso reato e nello stesso anno, credo. mi pare ci sia l'art 21 a definire la recidiva

HAI RAGIONE .... ho controllato ora l'art. 21 . GRAZIE!

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Joined: 16-Aug-2007
300 messaggi

la cosa piu' scandalosa e' che nei deferimenti di oggi di genoa, reggina e udinese palazzi scrive che senza plusvalenze non erano rispettati i parametri covisoc pero' non ha avuto il coraggio di dirlo per l'inter (basta leggere la sentenza di oggi della disciplinare); e questo nonostante la stessa covisoc, su richiesta del pm di milano, abbia proprio scritto che l'inter nel 2005-06 non avrebbe rispettato i parametri.

in parole povere:

dato che foti non ha i soldi di moratti il suo falso in bilancio e' piu' grave di quello di moratti; secondo me hanno ormai superato ogni limite.

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Joined: 07-Jul-2006
5974 messaggi

L'ennesima vergogna di un sistema vergognoso, tipico di un paese vergognoso. Questa ? semplicemente MAFIA!!!

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Joined: 25-Jul-2006
1036 messaggi

? una vergogna...

una multa di 90.000 ? poi ? una cosa davvero ridicola...

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Joined: 24-Sep-2006
38 messaggi
e la perizia della COVISOC?

? agli atti?

quindi l'inter e' colpevole? dopo i passaporti falsi un altra condanna per avere falsificato i bilanci a fini sportivi?

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