Nero VS Bianco 20 Joined: 16-Apr-2007 131 messaggi Inviato June 12, 2008 (modificato) CALCIO, FALSO IN BILANCIO: DISCIPLINARE MULTA MILAN E INTER Si chiude con sanzioni pecuniarie il processo sportivo per il presunto falso in bilancio di Milan e Inter. La Commissione disciplinare, sulla base del deferimento disposto dal procuratore Palazzi lo scorso 4 febbraio, ha disposto 90mila euro di sanzione a carico delle due societ? milanesi. Multa di 60mila euro anche all'ad rossonero Adriano Galliani. http://www.repubblica.it/news/ired/ultimor...tml?ref=hpsbdx1 Come volevasi dimostrare... Modificato June 12, 2008 da Nero VS Bianco Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
The-Lightning 0 Joined: 13-Oct-2006 2461 messaggi Inviato June 12, 2008 una perizia ufficiale della Covisoc che diceva che l'inter si iscrisse irregolarmente a quel compionato, e' stata bellamente ignorata dall'accusa di Palazzi. se la cantano e se la suonano da soli. decine di milioni di pkusvalenze tarocche , acquisti di giocatori con bilanci piu' falsi di una banconota da 25 euro, e se la cavano con 90mila euro di multa. continuare a seguire questo calcio e' solo da masochisti. Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
DRAGO DI CHEB 0 Joined: 30-Sep-2006 585 messaggi Inviato June 12, 2008 UNA RISATA LI SEPPELLIRA'.... PRESTO O TARDI.... PS Ma il "fannullone di Stato" Palazzi cosa aveva proposto nella sua requisitoria???? Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
The-Lightning 0 Joined: 13-Oct-2006 2461 messaggi Inviato June 12, 2008 PSMa il "fannullone di Stato" Palazzi cosa aveva proposto nella sua requisitoria???? art. 1 . sconfessando un parere ufficiale Covisoc. che dite, la commissione parlamentare indaghera'? Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
elbepin 0 Joined: 14-Dec-2006 180 messaggi Inviato June 12, 2008 Mi chiedo perch? pagare le tasse. Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Juvestellare 0 Joined: 02-Jun-2008 7 messaggi Inviato June 12, 2008 Rido per non piangere.. Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
andrealoca 0 Joined: 06-Aug-2006 896 messaggi Inviato June 12, 2008 Che stangata!! :haha: Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Cambiasso 0 Joined: 21-Jan-2007 7 messaggi Inviato June 12, 2008 parlando (non da tifoso) l'ammontare della multa mi lascia perplesso..in base a cosa l'hanno calcolata? Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
DRAGO DI CHEB 0 Joined: 30-Sep-2006 585 messaggi Inviato June 12, 2008 parlando (non da tifoso) l'ammontare della multa mi lascia perplesso..in base a cosa l'hanno calcolata? E troppo vero? Io avrei messo 100 euro.... Ma abbi fiducia...in appello... Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
andrealoca 0 Joined: 06-Aug-2006 896 messaggi Inviato June 12, 2008 E troppo vero?Io avrei messo 100 euro.... Ma abbi fiducia...in appello... Secondo me ricorrono al TAR per farsi togliere la multa Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Juvestellare 0 Joined: 02-Jun-2008 7 messaggi Inviato June 12, 2008 E troppo vero?Io avrei messo 100 euro.... Ma abbi fiducia...in appello... Gli tolgono anche questi 90 milioni? Ah no, ricevono anche i danni Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
ForEverBianconero 0 Joined: 26-Aug-2006 7 messaggi Inviato June 12, 2008 Gli tolgono anche questi 90 milioni?Ah no, ricevono anche i danni I 90 non sono milioni, ma mila?uri. Pi? ridicoli di cos?. Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Juvestellare 0 Joined: 02-Jun-2008 7 messaggi Inviato June 12, 2008 I 90 non sono milioni, ma mila?uri. Pi? ridicoli di cos?. b? si in effetti mi sono sbagliato. gi? se erano milioni Denti Marci come faceva a comprare anche quest'anno?! b? risposta ovvia: come ha fatto fino ad oggi taroccando i bilanci, tanto non ? reato!! Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
The-Lightning 0 Joined: 13-Oct-2006 2461 messaggi Inviato June 12, 2008 dicesi PATTEGGIAMENTO DOPO I PASSAPORTI, REI CONFESSI ANCHE DI BILANCI FALSI. e meno male che sono gli onesti. ma il loro codice etico, che dice al proposito? http://www.figc.it/Assets/contentresources...upfDownload.pdf COMUNICATO STAMPA Via Gregorio Allegri , 14 00198 Roma Telefono 06-84911 Roma, 12 giugno 2008 La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall?avv. Sergio Artico, Presidente, dall?avv. Gianfranco Tobia, dall?avv. Federico Vecchio, Componenti, dal Prof. Cesare Imbriani e dal dott. Carlo Purificato, Componenti aggiunti e con l?assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si ? riunita il giorno 12 giugno 2008 e ha assunto la seguente decisione: ?? (235) ? DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO GALLIANI (Vice Presidente vicario ed Amministratore delegato AC Milan SpA); GABRIELE ORIALI (all?epoca dei fatti direttore tecnico attualmente dirigente FC Internazionale SpA); MASSIMO MORETTI (all?epoca dei fatti Direttore generale FC Internazionale SpA); RINALDO GHELFI (gi? Amministratore delegato e attualmente Vice Presidente FC Internazionale SpA); MAURO GAMBARO (all?epoca dei fatti Amministratore delegato FC Internazionale SpA) E DELLE SOCIETA? AC MILAN SpA E FC INTERNAZIONALE SpA (nota n. 2581/296-812pf06-07/SP/ma del 4.2.2008) Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 4 febbraio 2008 nei confronti di: 1) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva ai punti 4.1, 4.5, 4.6 e 4.7; 2) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16; 3) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei bilanci chiusi nel 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 1 e 2 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 4) societ? AC MILAN, per responsabilit? diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate al suo vice presidente vicario ed amministratore delegato ai punti 1, 2 e 3 che precedono, tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 5) Gabriele ORIALI, all'epoca dei fatti direttore tecnico, attualmente dirigente, della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al punto 4.1; 6) Massimo MORETTI, all'epoca dei fatti direttore generale della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al punto 4.1; 7) Rinaldo GHELFI, gi? amministratore delegato e attualmente vice Presidente della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16, nonch? le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2004 e nella situazione patrimoniale ai 31 marzo 2005, delle poste attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 8 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti. 8) Mauro GAMBARO, all'epoca dei fatti amministratore delegato della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 7 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 9) societ? FC INTERNAZIONALE per responsabilit? diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati ai punti nn. 5, 6, 7 e 8 che precedono condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; Ritenuto che all?inizio del dibattimento i deferiti Galliani, Ghelfi, Gambaro, Oriali, Moretti, FC Internazionale SpA, AC Milan SpA, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall?art. 23 CGS. Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale Visto l?art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all?art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all?Organo Giudicante l?applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l?art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l?Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l?applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che nel, caso di specie, la quantificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. Dispone l?applicazione delle seguenti sanzioni: Adriano Galliani: ammenda di euro 60.000,00 (sessantamila/00) AC Milan SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00) Rinaldo Ghelfi: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00) Mauro Gambaro: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00) Gabriele Oriali: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00) Massimo Moretti: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00) FC Internazionale SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00) ^^^^^^^^^^ La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall?avv. Sergio Artico, Presidente, dall?avv. Emilio Battaglia, dall?avv. Valentina Ramella, Componenti; dal Prof. Cesare Imbriani e dal dott. Carlo Purificato Componenti aggiunti e con l?assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si ? riunita il giorno 12 giugno 2008 e ha assunto la seguente decisione: (254) ? DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAROTTA (all?epoca dei fatti Consigliere e Procuratore speciale UC Sampdoria SpA); GIUSEPPE MAROTTA (all?epoca dei fatti ed attualmente Amministratore delegato UC Sampdoria SpA); RICCARDO GARRONE (Presidente del Consiglio di Amministrazione UC Sampdoria SpA) E DELLA SOCIETA? UC SAMPDORIA SpA (nota n. 4150/688pf07-08/SP/ad del 14.4.2008) Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 14 aprile 2008 nei confronti di: 1. Giuseppe MAROTTA, all?epoca dei fatti Consigliere e Procuratore Speciale dell?UC SAMPODORIA, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento; 2. Giuseppe MAROTTA, all?epoca dei fatti ed attualmente Amministratore Delegato dell?UC SAMPODORIA, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all?art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell?art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei Bilanci successivi a quello chiuso il 30 giugno 2003 come meglio precisato nella parte motiva e nelle situazioni patrimoniali al 31 marzo 2004, al 31 marzo 2005 e al 31 marzo 2006, delle poste attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 3. Riccardo GARRONE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della UC SAMPDORIA, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all?art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell?art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente ne lla contabilizzazione nel bilancio chiuso il 30 giugno 2003 della plusvalenza (fittizia) derivante dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili nonch? le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei bilanci dei successivi esercizi, delle poste attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 4. societ? UC SAMPDORIA, per responsabilit? diretta, ai sensi dell?art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell?art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati, tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti. Ritenuto che all?inizio del dibattimento i deferiti, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall?art. 23 CGS. Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. Visto l?art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all?art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all?Organo Giudicante l?applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l?art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l?Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l?applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. Dispone l?applicazione delle seguenti sanzioni: Giuseppe Marotta: ammenda di ? 20.000,00 (ventimila/00); Riccardo Garrone: ammenda di ? 18.000,00 (diciottomila/00); UC Sampdoria SpA: ammenda di ? 36.000,00 (trentaseimila/00). 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andrealoca 0 Joined: 06-Aug-2006 896 messaggi Inviato June 12, 2008 dicesi PATTEGGIAMENTODOPO I PASSAPORTI, REI CONFESSI ANCHE DI BILANCI FALSI. e meno male che sono gli onesti. ma il loro codice etico, che dice al proposito? Possiamo fare un breve riassunto delle condanne sportive racimolate in questi anni dal signor Gabriele Oriali? Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
The-Lightning 0 Joined: 13-Oct-2006 2461 messaggi Inviato June 12, 2008 (modificato) Oriali e' il mio mito personale. reo confesso per truffa e ricettazione e per falso in bilancio. Provenzano se lo incrocia in strada, cambia marciapiede per la paura Modificato June 12, 2008 da The-Lightning Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Andy54 5 Joined: 01-Aug-2006 281 messaggi Inviato June 12, 2008 (modificato) Art. 23 Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti. 1. I soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura. 2. L’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua lasanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. 3. L’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ? esclusa nei casi di recidiva e nei casi di cui all’art. 7,comma 6. ..... ma ORIALI non ? RECIDIVO? ... o passaporti (slealt? art. 1) ? diverso da slealt? per bilanci falsi? .... ed il presidente della Corte Federale, allora come oggi ? sempre ARTICO !!!! non ha memoria? Modificato June 12, 2008 da Andy54 Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
andrealoca 0 Joined: 06-Aug-2006 896 messaggi Inviato June 12, 2008 Scusate, ma questa ? una condanna ormai AGLI ATTI per il campionato 2005/2006... la Juventus avrebbe il DOVERE di chiedere la revisione del procedimento di assegnazione dello scudetto 2005/2006, in quanto sono venuti a galla fatti nuovi... Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
AleGOBBO 0 Joined: 23-Jun-2006 1495 messaggi Inviato June 12, 2008 L' inchiesta nasceva dalle indagini di Napoleone.....e la sentenza l'hanno emessa a Waterloo Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
The-Lightning 0 Joined: 13-Oct-2006 2461 messaggi Inviato June 12, 2008 ..... ma ORIALI non ? RECIDIVO? ... o passaporti (slealt? art. 1) ? diverso da slealt? per bilanci falsi?.... ed il presidente della Corte Federale, allora come oggi ? sempre ARTICO !!!! non ha memoria? recidiva dello stesso reato e nello stesso anno, credo. mi pare ci sia l'art 21 a definire la recidiva Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Andy54 5 Joined: 01-Aug-2006 281 messaggi Inviato June 12, 2008 recidiva dello stesso reato e nello stesso anno, credo. mi pare ci sia l'art 21 a definire la recidiva HAI RAGIONE .... ho controllato ora l'art. 21 . GRAZIE! Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
furino1945 0 Joined: 16-Aug-2007 300 messaggi Inviato June 12, 2008 la cosa piu' scandalosa e' che nei deferimenti di oggi di genoa, reggina e udinese palazzi scrive che senza plusvalenze non erano rispettati i parametri covisoc pero' non ha avuto il coraggio di dirlo per l'inter (basta leggere la sentenza di oggi della disciplinare); e questo nonostante la stessa covisoc, su richiesta del pm di milano, abbia proprio scritto che l'inter nel 2005-06 non avrebbe rispettato i parametri. in parole povere: dato che foti non ha i soldi di moratti il suo falso in bilancio e' piu' grave di quello di moratti; secondo me hanno ormai superato ogni limite. Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Ein 2828 Joined: 07-Jul-2006 5974 messaggi Inviato June 12, 2008 L'ennesima vergogna di un sistema vergognoso, tipico di un paese vergognoso. Questa ? semplicemente MAFIA!!! Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Alias__ 0 Joined: 25-Jul-2006 1036 messaggi Inviato June 13, 2008 ? una vergogna... una multa di 90.000 ? poi ? una cosa davvero ridicola... Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
CaliforniaBear 0 Joined: 24-Sep-2006 38 messaggi Inviato June 13, 2008 e la perizia della COVISOC?? agli atti? quindi l'inter e' colpevole? dopo i passaporti falsi un altra condanna per avere falsificato i bilanci a fini sportivi? Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti