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Tifoso Juventus
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  1. S.P.Q?L. ? 9 Visto che Pieruccio nostro non c?ha niente da dire anche su Bologna-Lazio, cosa resta da dire ? C?? solo Lazio-Fiorentina che, a dire la verit? rigurda pi? i gigliati. Tra l?altro ne abbiamo gi? parlato in altra mail. Qui la riproponiamo considerando le sole telefonate cui fa riferimento Cesarone nostro a pag. 135 : ?5. A non diverse conclusioni deve pervenirsi per la gara Lazio ? Fiorentina, disputata il 22 maggio 2005. In relazione ad essa, nell?atto di deferimento viene ipotizzata l?esistenza di due distinti episodi di illecito sportivo puntualizzatisi, nel primo caso, nella proposta di <accomodamento> della partita, avanzata da Diego Della Valle (in una data imprecisata, ma comunque anteriore al 22 aprile 2005) al presidente della Lazio, Claudio Lotito, e da questi rifiutata; nel secondo caso, in una serie di iniziative successivamente assunte, secondo il modulo gi? descritto, dai fratelli Della Valle e dal Mencucci nei confronti del designatore arbitrale Bergamo con il sostegno del Mazzini, onde ottenere la designazione di un arbitro ben disposto ad una direzione di gara che concretizzasse tale atteggiamento di favore a vantaggio della Fiorentina: la valutazione della posizione specifica dell?arbitro, che non figura tra i deferiti, potr? essere compiutamente effettuata, secondo il Procuratore federale, solo all?esito di una ulteriore attivit? istruttoria, non essendo stato egli sentito n? dall?Autorit? giudiziaria, n? dall?Ufficio indagini (atto di deferimento, p. 66). La responsabilit? del presidente onorario della Fiorentina, ai sensi dell?art. 6, primo e secondo comma, C.G.S., troverebbe conferma, per quanto concerne il primo episodio, nelle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse: a)il 21 aprile 2005, ore 15:42? (prog. 10435) tra Andrea Della Valle e il Mazzini; b)il 21 aprile 2005, ore 15:56? (prog. 10438) tra Mencucci e Mazzini; c)il 22 aprile 2005, ore 17:28? (prog. 10644) tra Mencucci e Mazzini; d)il 22 aprile 2005, ore 23:06? (prog. 10710) tra Lotito e Mazzini; e)il 23 aprile 2005, ore 12:37? (prog. 10744) tra Mazzini e Renzi.? Il lavoro su queste telefonate ? gi? stato fatto : ve lo ripropongo : a)il 21 aprile 2005, ore 15:42? (prog. 10435) tra Andrea Della Valle e il Mazzini In questa telefonata Andrea Della Valle chiama Mazzini perch? dopo Fiorentina-Messina ( 1-1 recupero di 6 minuti, al terzo di questi pareggia il Messina, espulsione di un giocatore della Fiorentina, arbitro Nucini ) pensa che ce l?abbiano con la Fiorentina. Si rivolge a Mazzini in qualit? di Vice Presidente della Federazione e fiorentino. Arbitro Nucini ?? Quindi Nucini sarebbe "cosa nostra" ? Vi rinfresco la memoria con un articoletto tratto da un giornale "amico", repubblica.it e un anno fa : "Nelle carte di un'inchiesta milanese l'arbitro mondiale introduce il collega al dg Juve. La registrazione trovata a un investigatore privato De Santis, Nucini e il giro-Moggi Quella carta sim per fare le telefonate e la denuncia a Facchetti di LUCA FAZZO MILANO - Sta in un cd rom registrato dal presidente dell'Inter Giacinto Facchetti l'ultimo tassello andato ad aggiungersi al gigantesco puzzle delle rivelazioni sul lato oscuro del calcio. Nel cd c'? la registrazione di un colloquio avvenuto un paio di anni fa tra Facchetti e Danilo Nucini, allora arbitro di serie A e B. Il cd rom non si sa che fine abbia fatto, di sicuro non ? mai stato consegnato n? alla giustizia sportiva n? alla magistratura ordinaria. Ma in quella registrazione c'erano rivelazioni scottanti sui rapporti tra il mondo arbitrale e Luciano Moggi, direttore sportivo della Juventus, e comparivano anche i nomi di Massimo De Santis, arbitro internazionale, e del direttore sportivo del Messina Mariano Fabiani. Interrogato dal pubblico ministero Ilda Boccassini, l'arbitro Nucini non ha confermato quelle dichiarazioni. Ma la conversazione tra il dirigente nerazzurro e l'arbitro ? finita ugualmente in una inchiesta giudiziaria. Nei giorni scorsi, infatti, un altro pubblico ministero milanese, Fabio Napoleone, ha interrogato un detective privato fiorentino, Emanuele Cipriani, nell'ambito di una indagine apparentemente lontana anni luce dal mondo del calcio. Si tratta dell'inchiesta sulle attivit? svolte da Cipriani per conto di Telecom Italia, tra cui un lungo elenco di indagini svolte in Italia e all'estero. In una perquisizione ad un collaboratore di Cipriani, ? stato sequestrato un dvd con il resoconto completo di queste indagini. Ed ? in quel dvd che ? saltato fuori anche l'incarico assegnato a Cipriani sul "caso Nucini". Non ? noto chi abbia assegnato al detective privato il compito (anche se va ricordato che il presidente di Telecom Italia, Marco Tronchetti Provera, ? azionista dell'Inter, e che sponsor dell'Inter ? la Pirelli). Di certo c'? che nel suo interrogatorio della settimana scorsa, Cipriani ha dovuto spiegare al pm Napoleone la genesi e l'esito dei suoi accertamenti. Sar? ora la Procura di Milano a decidere se approfondire in proprio la faccenda o trasmetterla per competenza alle procure che a Roma e Napoli stanno gi? indagando sui legami occulti della Gea. Ma cosa c'? nella registrazione del colloquio tra Nucini e Facchetti? Secondo quanto risulta a Repubblica, si tratta di una lunga conversazione in cui sia l'arbitro che il dirigente interista esprimono valutazioni molto pesanti sulla sudditanza del mondo arbitrale nei confronti dei "poteri forti" del calcio, in particolare della Gea. Ma Nucini racconterebbe a Facchetti anche un fatto preciso. L'arbitro confida al presidente dell'Inter di essere stato avvicinato da De Santis e da Fabiani. I due, anche se in teoria svolgono lavori che dovrebbero tenerli distanti, sono notoriamente assai legati, anche perch? entrambi provengono dai ranghi degli agenti di custodia. A Nucini sarebbero stati fatti capire i vantaggi che alla sua carriera potevano venire da un buon rapporto con Luciano Moggi e il suo entourage. E sarebbe stato combinato un incontro. L'incontro con Moggi sarebbe avvenuto in un albergo, raggiunto con grandi precauzioni. Nel corso dell'incontro sarebbe stata fornita a Nucini una scheda telefonica Gsm da utilizzare unicamente per tenere i contatti con l'organizzazione. Queste confidenze di Nucini a Facchetti vengono registrate all'insaputa dell'arbitro. Il dischetto non viene fatto circolare. Ma dall'Inter in qualche modo l'input arriva alla Procura della Repubblica di Milano. Nucini viene convocato con una telefonata nell'ufficio di Ilda Boccassini. E qui, sostanzialmente, non apre bocca. Un anno fa, Repubblica interpella sulla vicenda Giacinto Facchetti, che rifiuta qualunque dichiarazione. Per mesi, la vicenda rimane sotto traccia. Poi, l'interrogatorio del private eye riporta la storia alla luce nel pieno dello scandalo che ha investito il calcio. (11 maggio 2006) Visto come un anno fa questo giornale ci andava cauto a fare certe affermazioni ? Non si sa chi avrebbe affidato l'incarico a Cipriani di pedinare Nucini... A proposito delle inter-cettazioni fatte eseguire da una societ? milanese non rossonera, voglio dire anch'io la mia. A mio parere, dovremmo invertire i termini della questione. Mi spiego : chi fa queste inter-cettazioni, lo fa in periodo antecedente alla procura di Napoli, buona ultima nel 2004. Ma Vieri, Mutu, Jugovic e la FIGC, la GEA, la Juve e De Santis sono inter-cettazioni che avvengono prima. Ora, di De Santis sappiamo che ? stato pedinato lui e la moglie, che gli sono stati anche controllati i conti bancari : chiedo a voi : chi ha chiesto queste inter-cettazioni se avesse scoperto qualcosa di losco, secondo voi non procedeva a denuncia ? Dobbiamo credere che si era scoperto tutto l'ambaradan, ma temendo la reazione che avrebbe provocato il sapere che la tresca si era scoperta con intercettazioni illecite li ha tenuti fermi ? Secondo voi ? cos? ? b)il 21 aprile 2005, ore 15:56? (prog. 10438) tra Mencucci e Mazzini Telefonata dello stesso tenore fra altro dirigente della Fiorentina, Mencucci, e sempre Mazzini. Fra le tante cose riporto questo passaggio : ?Quasi prima di concludere la conversazione, MAZZINI ritorna sull?argomento principale della stessa, ovvero gli aiuti alla Fiorentina ed in particolare fornisce le linee guide su come far comportare i DELLA VALLE con i designatori ed in particolare con Paolo BERGAMO ??Bisogna che Paolo BERGAMO abbia un minimo di attenzione verso il caso Fiorentina, il che vuol dire non fare niente di strano se non quello di essere tutelati per la realt? che ? la Fiorentina?. Tutto qui. Per? come tu li hai infamati a bestia, tu vieni a Coverciano in una stanzina riservata e tu gli dici: Caro Paolo guarda che noi forse abbiamo sbagliato?.inc? per? siamo la Fiorentina, siamo i Della Valle, siamo persone per bene da voi, noi vorremmo essere tutelati. Quando tu hai fatto questo basta e m? avanza, per? se non lo fai e ti vanno nel c**o. Io non ho da dirti altro?? in modo tale da mettere lui in condizione di agire per il buon fine degli aiuti. Infine, i due si accordano per incontrasi di l? a poco.? c)il 22 aprile 2005, ore 17:28? (prog. 10644) tra Mencucci e Mazzini Telefonata fatta dopo che Mencucci ha parlato con i Della Valle del fatto che Mazzini consiglia di porre a pi? miti consigli il designatore Bergamo. Mazzini far? presente a Bergamo della possibilit? di una telefonata con i Della Valle. d)il 22 aprile 2005, ore 23:06? (prog. 10710) tra Lotito e Mazzini Qui riporto integralmente quanto scrivono i CC ?E? FERRI che chiama MAZZINI e dopo un breve saluto gli transita LOTITO che immediatamente esclama ??senti un po? oh ? Dopodomani lo sai che c?era sta guerra, non ti mettere a ridere perch? poi ti racconter? una cosa che ? vergognosa?? ed alla richiesta di ulteriori precisazioni del suo interlocutore, prosegue utilizzando la massima cautela ben consapevole dello scottante argomento che sta riferendo ??eehh !! Dopo hai ? - inc - ?sia, il, il, tuo paesano, quello che l?altra volta, quello pi? grande che stava da te, no, da te c?era il piccolo, l?altra volta quando io ho telefonato, ti ricordi ? ...? e ricevuta risposta affermativa, sempre LOTITO prosegue ??Quell?altro, una proposta oscena mi ha fatto?<<>>? Hai capito??non puoi immaginare, e, e, hai capito quale? Che va molto di moda, eppure, quell?altro, quell?altro, quell?altro??. Alla nuova richiesta di chiarimenti del MAZZINI a chi stesse facendo riferimento, ancora LOTITO aggiunge ??Quando io ti ho chiamato, avevi una persona mi hai detto, che vuoi che te lo passo, io ti ho detto, no, no, no, non me lo passare, non gli dire che sto qua, ti ricordi ? che stava parlando con te, tu mi avevi detto di chiamarti a casa, no..allo 050?<<>>? C?era uno con te, mi hai detto che c?era uno no? L? vicino da te, che sta la vicino da te insomma no ? Mio collega, mio collega ?<<>> ? Eh! Ieri ho parlato con quell?altro, no con quello non conta un c****, con quell?altro, pi? grande no? Pi? grande di quello no, tu avevi quello piccolo no? ...? e MAZZINI, a quel punto comprendendo che il suo interlocutore fa riferimento a Diego DELLA VALLE (pi? grande) ed Andrea DELLA VALLE (quello piccolo), gli risponde affermativamente. Sempre LOTITO, prosegue e continua ad informare il suo interlocutore che ??mi ha fatto tutto un discorso, hai capito ? ...? ed alla richiesta di ulteriori precisazioni del vice presidente federale, LOTITO prima devia il discorso, esprimendo un giudizio critico sui f.lli DELLA VALLE, definendoli peraltro ??il piccolo?? (Andrea DELLA VALLE) cretino e ??l?altro?? bandito e poi sempre il presidente biancoceleste, proprio riferendosi a quest?ultimo (Diego DELLA VALLE), aggiunge ??ma, ma hai detto bene, infatti mi ha fatto una proposta da bandito, te hai capito quale ? ...? ricevendo l?assoluta risposta positiva da MAZZINI ??io ho capito ! Eh bene?? tanto che alla successiva richiesta del presidente laziale se ha capito bene, sempre lo stesso MAZZINI esplicita ??eh ? figurati, quando giochi ? Fra un po? di partite ? - inc - ?partite?? riferendosi all?incontro Lazio-Fiorentina del 22.05.2005. LOTITO poi informa MAZZINI di aver rifiutato categoricamente l?offerta formulatagli ??si, si ma io l ?ho mandato a*******o io?<<>>?non ti permettere guarda, non ti permettere, veramente con me, perch? io ti prendo a calci in c**o fino a dopo domani eh ?...? ricevendo il pieno assenso del suo interlocutore. I due poi cambiano oggetto della conversazione e LOTITO racconta a MAZZINI dei suoi litigi con PETRUCCI. Prima di concludere la conversazione, MAZZINI spinto dalla curiosit? di sapere ulteriori particolari sulla richiesta fatta da Diego DELLA VALLE a Claudio LOTITO per una combine di Lazio-Fiorentina, chiede ??ma dimmi, quello grande voleva fare l?impiccio, l?impiccio ? ...? ricevendo l?assoluta risposta di conferma da LOTITO tant?? che il vice presidente federale risponde ironicamente con una risata ed il suo interlocutore, ben conscio dell?argomento scottante riferito, si raccomanda ??oh ? non te ne uscire, oh ? p***o dinci guarda, no, se ne esci fuori guarda diventa un casino, eh ? non te usc?, eh ? ...? ricevendo non solo le rassicurazioni da MAZZINI ma anche un quasi richiamo ??ma te mi conosci bene eh ?...?. Prima di concludere LOTITO si lamenta con MAZZINI del comportamento scorretto di Diego DELLA VALLE e CELLINO. Questa ? la telefonata che costa l?art.6 al Presidente Lotito : no, non l?illecito sportivo, quello toccherebbe alla Fiorentina. Come ormai tutti sapete l?art.6 si applica anche alla mancata denuncia. Quindi per riepilogare : dopo Fiorentina-Messina, a Firenze non si sa pi? a quale santo votarsi : si tenta l?approccio con il vicepresidente federale, fiorentino, per addolcire la posizione, presunta mal disposta, del designatore Bergamo ( chiss? perch? non anche quella di Pairetto? ); ma, forse non contenti di quanto proposto dal vicepresidente federale, ci riprovano direttamente con il Presidente della Lazio : di questa telefonata veniamo a conoscenza indirettamente tramite quanto riportato sopra : forse i due presidenti hanno usato schede svizzere ? Per completezza l?ultima telefonata : e)il 23 aprile 2005, ore 12:37? (prog. 10744) tra Mazzini e Renzi Anche in questo caso riporto quello che scrivono i CC ?Ulteriore prova al tentativo di combine posto in essere da Diego DELLA VALLE con LOTITO si evidenzia il giorno successivo in una conversazione intercettata alle ore 12,37 (vds prog. 10744 ? utenza ..?. in uso a Innocenzo MAZZINI ) tra MAZZINI ed il suo segretario Mario RENZI. In particolare, i due dopo aver parlato di alcuni problemi della lega nazionale dilettanti e delle dichiarazioni rilasciate dai ?buchi? (nd.r. DELLA VALLE), MAZZINI informa il suo interlocutore che ??ha telefonato LOTITO (n.d.r. presidente della S.S. Lazio), TREFOLONI?vabb? ! mi ha detto il buco gli ha chiesto la gara?? ed alla richiesta di chiarimenti del suo interlocutore ??gli ha chiesto la gara ? ...il buco direttamente o l?ha chiesta tramite ? ...? MAZZINI precisa ??no, il buco, il buco??. Alla successiva richiesta di RENZI sulla risposta fornitagli dal presidente biancoceleste, MAZZINI precisa ??V********O?aaahhh?aahhh?, tu mi hai rotto i co*****i per tutta?tutto il mondo? (inc)?ora tu mi vieni a chiedere la gara ? Vai a cacare??. I due interlocutori si mostrano assolutamente concordi con il diniego fornito da LOTITO ai DELLA VALLE e RENZI sottolinea anche i motivi di tale rifiuto ??ha ragione, ha ragione?(inc)?a tutti questi cosi gli devono far pesare il modo?? riferendosi ovviamente alla contrapposizione che i DELLA VALLE avevano opposto al sistema moggiano, di cui il presidente LOTITO, come emerso dalla complessiva attivit? investigativa, risulta farne parte.? ...come si pu? notare, Mazzini si inalbera perch? a Firenze avevano chiesto una mano a lui, e lui aveva suggerito un incontro chiarificatore con Bergamo; nella precedente telefonata, Mazzini ha scoperto che lo hanno scavalcato e, a dispetto delle promesse fatte a Lotito di "non uscirsene", si sfoga in questa telefonata con il suo segretario Renzi... Una ultima nota : riporto l'art.6 comma 1 : "Art. 6 Illecito sportivo e obbligo di denunzia 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo." Domanda : Quanto sopra riportato costituisce illecito sportivo ? A vostra memoria o conoscenza c'? una intercettazione o una serie di intercettazioni come questa che fa il Direttore ? S.P.Q...L. - 9 ( Continua....forse )
  2. S.P.Q?L. ? 8 Piero, hai qualcosa da dire su Lazio-Parma ? A pag. 11 il riepilogo : ?Gara Lazio ? Parma 20. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. lnnocenzo Mazzini affinch? questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 21. Innocenzo Mazzini, all?epoca dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all?epoca dei fatti designatori arbitrali dell?A.I.A e Domenico Messina, arbitro della CAN A, perch? con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Lazio ? Parma del 27 febbraio 2005, in violazione dell?art. 6 commi l e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 22. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilit? diretta e presunta, ai sensi dell?art 6, commi 3 e 4, dell?art. 2, comma 4, e dell?art. 9, comma 3, C.G.S., con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.? Ma su Lazio-Parma e sulla successiva Bologna-Lazio, Piero non ha nulla da dire : non sono oggetto di impugnazioni. Da pag.80 a pag.88, nella parte motiva della Corte Federale al riguardo della Lazio si discute soltanto delle prime due gare come evidenziato nella parte introduttiva : Pag.80 : ?D - Posizione della S.S. Lazio S.p.a., di Claudio Lotito e di Franco Carraro Il capitolo della decisione impugnata relativo alla posizione della societ? Lazio si snoda in una serie di contestazioni delle quali, rispetto alle originarie, residuano, in questa sede, soltanto quelle riguardanti la gara Lazio ? Brescia, del 2 febbraio 2005, e la gara Chievo Verona ? Lazio, del 20 febbraio successivo.? E va bene, riprendiamo il Cesarone nostro per vedere che ha da dire su Bologna-Lazio. A pag. 9 fra le incolpazioni della Lazio : ?Gara Bologna - Lazio 23. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini affinch? questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 24. Innocenzo Mazzini, all?epoca dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all?epoca dei fatti designatori arbitrali dell?A.I.A, e Paolo Tagliavento, arbitro della CAN A, perch? con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara BOLOGNA ? Lazio del 17 aprile 2005, in violazione dell?art. 6 commi l e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 25. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilit? diretta e presunta, ai sensi dell?art 6, commi 3 e 4, dell?art. 2, comma 4, e dell?art. 9, comma 3, C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.? Sembra sia la stessa cosa di Lazio-Parma, andiamo avanti comunque : nel deferimento del Palazzaccio che si diceva ? Pag. 35 : ?Gara Bologna ? Lazio La Procura federale indica quali protagonisti dell?illecito sportivo ? che a suo avviso connot? la gara Bologna ? Lazio del 17 aprile 2005 ? il Mazzini, il Lotito, il Bergamo, il Pairetto, nonch? l?arbitro dell?incontro Paolo Tagliavento. Il loro deferimento viene motivato sulla base sia di una conversazione telefonica di richiesta di aiuto del Lotito al Mazzini in vista della disputanda partita contro il Bologna - richiesta cui l?interlocutore rispondeva in termini rassicuranti - sia del contenuto della dichiarazione resa da Gazzoni Frascara alla Procura della Repubblica di Napoli. Nel deferimento, oltre all?affermazione che il comportamento tenuto dall?arbitro Paolo Tagliavento si rivel? decisamente parziale e a vantaggio della Lazio, si legge che pure in questo caso, l?obiettivo venne raggiunto grazie all?opera dei designatori Bergamo e Pairetto, opportunamente istruiti dall?ex vice presidente federale, peraltro frequentatore abituale del Centro Tecnico di Coverciano, ove si svolgevano spesso incontri tra arbitri oltre che, a volte, i relativi sorteggi. Di conseguenza, nei confronti del Lotito, del Mazzini, del Bergamo del Pairetto, e di Paolo Tagliavento viene promossa azione disciplinare con riguardo alle rispettive condotte cos? come loro ascritte ai capi nn. 23 e 24, dirette ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara in questione. Anche in questo caso il deferimento della S.S. Lazio consegue a titolo di responsabilit? diretta e presunta, ai sensi dell?art 6, commi 3 e 4, dell?art. 2, comma 4, e dell?art. 9, comma 3 del C.G.S. (capo n. 22).? Come fatto nuovo abbiamo la dichiarazione dell?ex presidente del Bologna alla Procura di Napoli : riusciremo a saperne di pi? ? Comunque, nella parte motiva a pag. 118 : ?6. Viceversa, per quanto concerne gli episodi relativi alle gare Chievo Verona - Lazio del 20 febbraio 2005, Lazio - Parma del 27 febbraio 2005 e Bologna - Lazio del 17 aprile 2005, non pu? ritenersi sussistente la prova (oltre ogni ragionevole dubbio) del compimento, da parte dei soggetti deferiti, di atti costituenti illecito sportivo, giusta la disposizione dell?art. 6, comma 1, C.G.S.? E quindi, di che si parla ? Cesare comunque aggiunge : Pag. 119 : ?9. Per ci? che concerne, infine, la gara Bologna - Lazio, in assenza anche qui di elementi probatori atti a dimostrare il compimento di comportamenti integranti gli estremi dell?illecito sportivo da parte dei soggetti deferiti, in particolare per ci? che concerne i designatori arbitrali ed il direttore di gara, Paolo Tagliavento, la violazione dell?obbligo di cui all?art. 1, comma 1, C.G.S., da parte sempre di Mazzini e di Lotito, pu? evincersi dal colloquio telefonico intercettato in data 12 aprile 2005 (prog. 9322), anch?esso, come il precedente, da porsi in correlazione con i restanti, ove nella fattispecie il contrasto dei doveri di lealt? sportiva emerge dalla richiesta di aiuto formulata da Lotito a Mazzini, al fine di ottenere un trattamento arbitrale favorevole, a discapito della societ? facente capo ad un soggetto ritenuto da Lotito un proprio avversario politico. Anche nella fattispecie, delle condotte tenute dal suo Presidente e dal Mazzini risponde anche la S.S. Lazio, al doppio titolo di responsabilit? diretta e di responsabilit? presunta, ai sensi degli artt. 2, comma 4 e 9, comma 3, C.G.S., mentre invece vanno prosciolti da ogni addebito gli altri soggetti deferiti.? Anche qui dunque il generalissimo obbligo di lealt?. Vediamo per? cosa c?? scritto nella relazione dei CC al riguardo. Pag. 221 della Relazione di Novembre ?05 : ?Il 12 aprile u.s. alle ore 16,01 (vds prog. 9322 ? utenza ?.?. in uso a Innocenzo MAZZINI ) viene intercettata una nuova conversazione tra LOTITO e MAZZINI che fornisce ulteriori elementi probatori allo speciale rapporto creatosi tra i due. Infatti, LOTITO oltre ad informare il vice presidente federale degli esiti del colloquio avuto con il presidente empolese CORSI per la definizione della restante met? dell?attaccante ROCCHI, affare di cui il MAZZINI era garante cos? come emerso nella conversazione precedentemente segnalata ed avente prog. 8406, non esita a chiedere in maniera disinvolta un intervento per la partita della 12^ giornata di ritorno Bologna-Lazio che si disputer? allo stadio Dall?Ara di Bologna del 17.04.2005 (dove la Lazio vincer? ? tra le polemiche ? per 2 a 1 recuperando nel secondo tempo l?iniziale svantaggio con un rigore concesso dall?arbitro TAGLIAVENTO di Terni). Il LOTITO dapprima informa MAZZINI del comportamento positivo tenuto dall?arbitro MESSINA nella gara in precedenza segnalata - Lazio-Livorno 3-1 ? e poi passa alla richiesta per l?arbitro per la gara successiva: Bologna-Lazio: ??Comunque, stammi a sentire, senti una cosa, quello si ? comportato bene domenica, a parte,? ringraziando Dio, non c?erano nemmeno situazioni tali da dover discutere, per?..si ? comportato bene..ma, il problema adesso ? a Bologna ?stammi a sentire, eh, quindi ti stavo dicendo, guarda che Bologna ? importante sai perch? o sai che m?ha fatto GAZZONI ?ohh t?ho tutelato CORSI t ?ho messo in quella c**** di sc?(inc) ho dovuto fa un? altra guerra poi a voglia a di quello che dice ? cose??. LOTITO dopo aver fornito ulteriori precisazioni ad una richiesta di MAZZINI di come ha trattato CORSI, ritorna sulla richiesta di un intervento del suo interlocutore per l?incontro della Lazio a Bologna ??guarda domenica, ? importante perch?, perch? quel pezzo di me**a di coso di?? e MAZZINI, dimostrando assoluta reciprocit? con il suo interlocutore poich? capisce perfettamente la persona a cui si fa riferimento, ovvero il presidente del Bologna GAZZONI FRASCARA, esclama ??si, ho capito dai ! del..del giovin?del principe?? e LOTITO rincara la dose ??Del principe, del giovin signore, lo sai che mi ha detto, cesso, domenica vieni da me? Ti faccio una dichiarazione al vetriolo, dico vabb??..fai la dichiarazione..(sovrapposizione di voci)?? venendo interrotto da MAZZINI che, parlando in prima persona, aggiunge ?...te fai la dichiarazione, noi ci prendiamo i punti?? ricevendo ulteriori sollecitazioni da LOTITO sull?argomento. Infine, MAZZINI, cogliendo perfettamente il senso della richiesta del suo interlocutore al quale riferisce, comunque e sbrigativamente, che lo contatter? nel pomeriggio del venerd? successivo. A tal fine ? opportuno rammentare che le designazioni arbitrali sono determinate il venerd? mattina. La premura di LOTITO, nel segnalare l?importanz a dell?incontro a MAZZINI ? da individuarsi nell?assoluta necessit? di far ottenere alla sua squadra un risultato positivo, sia per dare una svolta al trend negativo della gare esterne della Lazio (proveniente da due sconfitte consecutive: Messina-Lazio 1-0 e Siena-Lazio 1-0) ma soprattutto per alimentare con maggiore vigore il sogno UEFA. Infatti, al termine degli incontri e con la vittoria della Lazio sul Bologna, la squadra biancoceleste si trova al 7^ posto in classifica, a ridosso delle prime e scavalcando proprio la squadra rossoblu, ma soprattutto la vittoria, alle luce dei risultati negativi ottenuti da Roma e Palermo negli anticipi della medesima giornata (Roma-Reggina 1-2 e Sampdoria-Palermo 1-0), alimentano con maggior vigore il sogno della qualificazione UEFA.? Volete le prove della combutta ? E, secondo voi, i cc dove le vanno a prendere ? Pag . 223 : ?Gli articoli del 17 aprile 2005 disponibili on line rispettivamente sui siti della ?giornalaccio rosa dello Sport? e della ?Repubblica? riportano la cronaca saliente dell?incontro in argomento:? Ripeto, pensar male si fa peccato ma spesso s?azzecca, diceva quello, ma non ? che questi due giornali fanno ?sistema? con le autorit? istituzionali per alimentare la cassa di risonanza ? Mah, certo come spiegare il livore delle due testate giornalistiche ? Solo perch? una si fa a Milano e l'altra a Roma ? Per quanto mi riguarda, la giornalaccio rosa non l?ho mai comprata, ma Repubblica la compravo da 25 anni : non mancher? loro, ma sicuramente non mi mancheranno nemmeno loro. No, questo non lo posso dire : adoro Gianni Clerici e solo lui mi manca... Leggiamo gli articoli, v? : ?Rossobl? in vantaggio con Giunti nel primo tempo, poi la rimonta con il rigore di Oddo e il gol di Rocchi. Tifosi bolognesi contestano Lotito BOLOGNA, 17 aprile 2005 ? Una sfida nella sfida: Bologna-Lazio non era solo una gara decisiva in chiave Europa per le due formazioni, era soprattutto un ?derby? tra i numero uno delle due societ?, il rossobl? Gazzoni Frascara e il biancoceleste Claudio Lotito, dopo le numerose polemiche sulla rateizzazione dei debiti della Lazio. Dopo tanti insulti e dichiarazioni pesanti Gazzoni e Lotito si erano riappacificati in settimana (?Non ? colpa sua, ha solo sfruttato una brutta legge?), ma i tifosi bolognesi hanno voluto dire la loro: con ironia e senza violenza, da ottima tradizione della citt?. Alla lettura della formazione della Lazio tutta la curva rossobl?, imitata da altri settori dello stadio, ha voltato le spalle al campo e iniziato la protesta a colpi di striscione come ?Io pago le tasse? o ?Lotito mago del pulito e di colpo il debito ? sparito?. Il tutto accompagnato dal coro ?Non pagate mai?. Poi la parola ? passata al campo. E il Bologna ha subito cercato di far capire che la concentrazione verso avversari cos? ?odiati? dal pubblico di casa non sarebbe mancata. E infatti l?inizio della squadra di Mazzone era veemente. Al 6? Siviglia rischiava il clamoroso autogol su calcio d?angolo, ma la traversa salvava il laziale. Capuano provava ad approfittarne, ma il suo colpo di testa si stampava sul palo e nel flipper che nasceva Peruzzi metteva in corner. Nove minuti dopo Federico Giunti regalava il vantaggio rossobl?. Punizione dal limite, la barriera della Lazio si apriva in centro, Muzzi toccava anche il pallone, ma per Peruzzi il tiro del bolognese, primo gol stagionale e primo in rossoblu, era imparabile. L?occasione per il raddoppio il Bologna la trovava al 19?, ma il diagonale di Nervo usciva di poco. E la Lazio? Molto possesso palla, poche idee e gli unici pericoli creati da calci di punizione: ma Liverani al 21? e Oddo al 41? non creavano grandi pericoli. Nella ripresa era tutta un?altra musica. Vuoi perch? il Bologna lasciava l?iniziativa agli ospiti e vuoi perch? Papadopulo toglieva uno spento Liverani per far ritorno al 4-4-2 con Giannichedda faro del centrocampo. Proprio al 9? l?ex nazionale trovava il rigore che dava il via alla rimonta. Gamberini e Torrisi schiacciavano Giannichedda: rigore netto e Oddo firmava l?1-1 spiazzando Pagliuca. I rossobl? sparivano sempre pi? e al 29? il colpo grosso della Lazio a Bologna (23 punti sui 38 totali) si materializzava. Giannichedda serviva splendidamente Rocchi, l?attaccante saltava Juarez e Pagliuca e regalava tre punti pesantissimi per i biancocelesti. Il Bologna aveva un sussulto d?orgoglio al 51? con il neo-entrato Cipriani, ma Peruzzi sigillava il tutto e faceva esplodere la festa laziale. Migliore rivincita Lotito e i tifosi della Lazio non potevano prendersela dopo l?accoglienza di Bologna? E questa era la giornalaccio rosa. Vediamo Repubblica : ?In vantaggio la squadra di Mazzone con Giunti il pareggio su rigore di Oddo, poi il gol di Rocchi Lazio vincente a Bologna e ora punta all'Europa I biancocelesti scavalcano i rossobl? in classifica BOLOGNA - Colpaccio della Lazio, che dopo due sconfitte esterne consecutive batte per 2 -1 il Bologna al "Dall'Ara". Aria di crisi per i rossobl? di Mazzone, che hanno rimediato la seconda sconfitta di fila tra le mura amiche. Per il Bologna solo due punti nelle ultime quattro gare. Le due squadre sono separate da un solo punto a met? classifica, ma possono ancora alimentare le speranze di andare in Uefa, anche alla luce delle sconfitte rimediate da Roma e Palermo negli anticipi. Mazzone deve fare a meno di Locatelli e Zagorakis, e schiera Meghni dopo una lunga assenza. Sulla sponda laziale, Papadopulo si affida al 3-4-1-2, con Liverani alle spalle delle punte Muzzi e Rocchi. In panchina Bazzani, insieme ai rientranti Cesar e Di Canio. Buona partenza del Bologna. Al 5' Siviglia rischia l'autogol, ma lo traversa lo salva, arriva Capuano che di testa colpisce il palo. Dieci minuti dopo i rossobl? passano. Punizione all'altezza della lunetta, batte Giunti che beffa Peruzzi. Nell'occasione non impeccabile la barriera laziale, che si ? letteralmente aperta. La reazione della Lazio stenta ad arrivare, e il Bologna va vicino al gol con Nervo al 18' (diagonale di poco a lato). Il Bologna abbassa il ritmo e prova a colpire in contropiede, mentre la Lazio aumenta il suo possesso palla, ma non riesce a pungere. Pagliuca ? praticamente inoperoso, ma al 41' una punizione di Oddo dai 25 metri esce di pochissimo. E' l'ultima emozione di un primo tempo non bello. Nella ripresa gli allenatori provano a mescolare un po' le carte. Nel Bologna Loviso sostituisce l'autore del gol Giunti, mentre Papadopulo inserisce Antonio Filippini al posto di Liverani e passa al 4-4-2. Al 9' Giannichedda entra in area e viene atterrato da Gamberini. E' rigore, che Oddo trasforma spiazzando Pagliuca. La partita si fa pi? vivace, per merito soprattutto della Lazio, che sale di tono con il passare dei minuti, mentre il Bologna appare in difficolt?. Al 29' Giannichedda, il migliore in campo, serve Rocchi che ? bravissimo a superare Pagliuca in dribbling e segnare il gol del sorpasso, non solo nella partita, ma anche in classifica. I tifosi laziali lanciano un bengala sulla pista d'atletica, ma la partita non viene interrotta. Mazzone prova a scuotere il Bologna inserendo al 31' Cipriani al posto di uno spento Meghni. Ma cinque minuti dopo solo un prodigioso intervento di Pagliuca su Rocchi evita il terzo gol laziale. La Lazio finisce in crescendo (palo di Dabo al 49'), ma al 51' ? Peruzzi a salvare i tre punti con una prodezza su un colpo di testa a botta sicura di Cipriani? Cosa si voglia dimostrare con questi articoli non so, ma tant??. I CC proseguono : ?Per l?incontro in argomento si segnala anche che il direttore di gara, contariamente alle direttive emanate dalla Federcalcio e pubblicate con comunicato stampa della stessa FIGC datato 13 aprile e riportate da tutti gli organi d?informazione, non provvide a sospendere l?incontro nonostante nel corso del secondo tempo - precisamente al minuto 28? come indicato nel C.U. nr. 308 del 18.04.05 della LNP - i tifosi della societ? laziale lanciavano un fumogeno sul terreno di giuoco.? ?e quindi, per i cc, Tagliavento per non aver sospeso la partita per lancio di fumogeni si rende reo di aver partecipato alla tresca : ma si pu? ? Perfino Cesarone nostro non considera questo reato?e sar? proprio per questo, forse, che G. lo ha riabilitato ? S.P.Q?L. ? 8 Continua
  3. S.P.Q?L. ? 7 Si va a Lazio-Parma, incolpazioni 20-21-22 del concione cesariano. Ne dobbiamo analizzare la parte motiva, per?. A pag. 34 Cesarone nostro inizia il discorso con i deferimenti in merito alla gara fatti dal fustigatore Palazzi : ?Gara Lazio ? Parma Secondo la Procura federale, anche con riguardo al turno di campionato del 27 febbraio 2005, sarebbe continuata l'azione intrapresa sin dalle giornate precedenti e finalizzata a favorire la S.S. Lazio, predeterminando l'esito degli incontri mediante interventi sui direttori di gara e sui loro assistenti con sistematica e reiterata violazione della normativa in materia. Nell?atto di deferimento si legge che l'illecito sportivo, posto in essere a vantaggio della societ? romana, riguarda la gara Lazio ? Parma, terminata con il risultato di 2 a O in favore della Lazio. L?evoluzione della partita, asseritamente preceduta da una fase preparatoria consistita in contatti tra Lotito e Mazzini in vista di predeterminare l'andamento dell'incontro, avrebbe evidenziato, secondo il Procuratore federale, la disparit? del trattamento, orientato a favore della Lazio, avendo sub?to il Parma quattro ammonizioni, tre delle quali a carico dei difensori, l'espulsione dell'allenatore per le proteste contro la direzione della gara nel secondo tempo, quando la squadra stava lottando per il pareggio, e un rigore all'inizio del primo tempo. Non manca, inoltre, uno specifico riferimento ad una significativa telefonata intercorsa tra il Lotito e il Mazzini alcuni giorni prima della gara in esame.? Secondo il Palazzaccio, ci sarebbero stati contatti assunti precedentemente allo svolgimento della gara e l?evidenza degli accordi starebbe nelle ammonizioni fatte ai giocatori del Parma nonch? al suo allenatore : solito metodo, solita evidenza ?inoppugnabile?. Cesare, procedi : ?Sulla base degli elementi di accusa sopra evidenziati, sono stati deferiti il Lotito, il Mazzini, il Bergamo, il Pairetto e l?arbitro di quella gara, Domenico Messina, per rispondere degli illeciti sportivi come rispettivamente ascritti ai capi nn. 20 e 21, avendo essi posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta, in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. A tali condotte viene collegata la responsabilit? diretta e presunta della Lazio, ai sensi dell?art 6, commi 3 e 4, dell?art. 2, comma 4, e dell?art. 9, comma 3, C.G.S. formulata nei confronti di questa societ? al capo n. 22.? Qui Cesarone finisce il riepilogo del Palazzi. L?occasione ? ghiotta per segnalare quanto ho scritto un po? di mail fa. Non voglio accusare n? difendere nessuno : ma credo che i provvedimenti dell?AIA nei confronti degli arbitri siano da censurare. Mi spiego : qua non siamo in presenza di Calciopoli 2, la vendetta. Le relazioni dei CC dello scorso anno e quelle di quest?anno appartengono allo stesso procedimento penale. Perch? allora condonare quelli di un anno fa e sospendere ?cautelativamente? quelli di adesso ? Sembra un provvedimento preso a seguito di ?indignazione? mediatica sollevata dai soliti noti : ripeto e lo ripeter? sempre : non ? corretto, Moggi o non Moggi, che atti processuali finiscano su organi ( ?!? ) di stampa : ? evidente che cos? facendo si crea un processo di massa dove a seconda delle proprie fedi calcistiche si colpevolizzer? o si assolver? : ritengo che il giudizio debba avvenire nelle aule appropriate e non debba essere sanzionato ( preventivamente!! ) su note riviste che a seconda della propria fede calcistica possono essere simpatiche o invise alla causa. Poich? invece questo avviene con una certa regolarit?, vorrei qui richiamare l?attenzione su : -Il rispetto del proprio codice deontologico per i giornalisti -Il rispetto per il proprio ruolo di investigatori per i cc -Il rispetto per il proprio ruolo di protezione dei dati personali per l?authority della privacy : qui voglio puntualizzare : mi si verr? a dire che ? diritto di cronaca : non credo siano da annoverare in questa categoria le telefonate pressocch? private, o no ? -Il rispetto per il proprio ruolo di ispettori del ministero della giustizia, giacch? vorrei sapere perch? atti processuali finiscono sulla carta stampata e come mai qualche testata ? pi? privilegiata di altre. Ho divagato troppo, ? vero ? Cesare continua dicendoci che le considerazioni fatte per Chievo-Lazio valgono anche per Lazio-Parma e cio? : Pag. 119 : ?8. Le considerazioni sopra svolte valgono anche in relazione alla gara Lazio - Parma del 27 febbraio 2005, per la quale manca la prova in ordine al presunto intervento di Mazzini presso i designatori arbitrali ed a quello conseguente di questi presso l?arbitro Domenico Messina, designato per l?incontro, mentre la violazione del generalissimo obbligo di lealt?, correttezza e probit? da parte di Mazzini e di Lotito emerge dal colloquio telefonico fra loro intercorso in data 21 febbraio 2005 (prog. 2338), colloquio che va posto in stretta correlazione con quelli precedenti e successivi fra i medesimi interlocutori, in una visione prospettica e d?insieme delle condotte dagli stessi tenute, in palese contrasto particolarmente del dovere di lealt? sportiva. Anche nella fattispecie, delle condotte tenute dal suo Presidente e da Mazzini risponde anche la S.S. Lazio, al doppio titolo di responsabilit? diretta e presunta, ai sensi degli artt. 2, comma 4 e 9, comma 3, C.G.S. Vanno, invece, prosciolti da ogni addebito gli altri soggetti deferiti in relazione alla gara in esame.? Riecco il ?generalissimo? obbligo di lealt?, correttezza e probit??vabb?, per? c?? una telefonata : la vogliamo sentire ? Non abbiamo l?integrale, ma i commenti dei cc. Pag. 211 della Relazione di Novembre ?05 : ?Il giorno successivo, 21 febbraio u.s., alle ore 11,01 (vds prog. 2338 ? utenza ?. in uso a Innocenzo MAZZINI) MAZZINI chiama LOTITO e questi dopo averlo fatto attendere, risponde ringraziandolo ??Innocenzo ? Claudio ! grazie ! come stai ? ...? e MAZZINI di contro ribatte ??hai l ? allenatore stupido?? sempre riferendosi alle dichiarazioni rilasciate dal tecnico biancoceleste PAPADOPULO sul conto dell?arbitro prima della partita Chievo-Lazio. LOTITO cerca di tranquillizzare il suo interlocutore, informandolo di essere gi? intervenuto nei confronti del suo tecnico. Proseguendo la conversazione verte su argomenti non utili per essere riportata da MAZZINI nei binari originari, ossia la Lazio ??bisogna salvarsi in tutti i modi eh ? ...?e LOTITO in cerca di consensi per il prossimo incontro che Lazio dovr? disputare contro il Parma (7^ giornata del girone di ritorno), replica ??aoh domenica ho il Parma eh ? che ? importante??, riferendosi ovviamente all?importanza di una vittoria in tale incontro che rappresenterebbe una svolta al campionato dei biancocelesti, sia per continuit? di risultati ? la Lazio proviene da due vittorie consecutive contro Atalanta e Chievo ? sia perch? allontanerebbe la squadra definitivamente dalla zona retrocessione e la proietterebbe in una posizione di classifica a ridosso della zona UEFA e di conseguenza scavalcherebbe diverse concorrenti nella corsa per la qualificazione al predetto torneo continentale, realizzando le ambizioni del presidente LOTITO. I due poi disquiscono su aspetti prettamente tecnici sempre relativi alla Lazio e poi il presidente biancoceleste informa il suo interlocutore della cena avuta con FERRI e delle battaglie che sta portando avanti per salvare la sua societ?.? Cesarone fa riferimento solo a questa telefonata, ma i cc ne hanno altre? ?Al termine della partita giocata il 27 febbraio u.s. e vinta dalla Lazio contro il Parma con il punteggio di 2 a 0, incontro diretto dell?arbitro MESSINA e conclusosi anch?esso tra le polemiche dei parmigiani a causa di alcuni episodi dubbi, alle ore 19,14 (vds prog. 3286 ? utenza ?. in uso a Innocenzo MAZZINI ) LOTITO telefona a MAZZINI, il quale appena risponde esclama per ben due volte ??ti arrestanooo?<<>>?ti arrestanooo?? ed alla richiesta del perch? del suo interlocutore risponde con un?eloquente risata, tant?? che LOTITO comprende e si limita solo a replicare ??grande Innocenzo??. MAZZINI prosegue nel suo discorso ironico ??tutto a postoooo?? ed alla nuova richiesta del LOTITO ??aho ? perch? mi devono arrestare ? ...? il vice presidente federale risponde con un inquietante quanto eloquente frase che ripete per ben due volte ??ehh ! ! eehh!! Chiedeglielo a quelli del Parma?<<>>?chiedeglielo a quelli del Parma??. A tal punto LOTITO comprende a cosa si riferisca MAZZINI e pur proseguendo a parlare della Lazio, cambia argomento e sposta la conversazione sulla sua intervista rilasciata a Sky al termine della partita, per? il vice presidente federale sottolinea che ??siamo a buon punto mi sembra ora eh ? ...? e poi ancora una volta ??l ?importante ? che tu non faccia parlare nessuno di quei cretini?? riferendosi ad eventuali dichiarazioni rilasciate dalla squadra nei confronti degli arbitri, ricevendo le pronte rassicurazioni sul punto dal suo interlocutore.? 'A Innoce', te sei sbagliato : stanno ad arest? proprio te!!! S.P.Q?L. ?7 Continua
  4. S.P.Q?L. ? 6 ...scusate l'interruzione, si riprende!! Dunque, se perfino Cesare non ci trova nulla in Chievo-Lazio, figuriamoci il tenero Piero. Ci? nonostante, la curiosit? ci spinge a vedere cosa dice al riguardo. A pag. 10, Piero riepiloga le incolpazioni per la gara in oggetto : ?Gara Chievo Verona ? Lazio 16. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. lnnocenzo Mazzini affinch? questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 17. Innocenzo Mazzini, all?epoca dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all?epoca dei fatti designatori arbitrali dell?A.I.A e Gianluca Rocchi, arbitro della CAN A, perch? con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Chiedo Verona ? Lazio dei 20 febbraio 2005, in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 18. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilit? diretta e presunta, ai sensi dell?art 6, commi 3 e 4, dell?art. 2, comma 4, e dell?art. 9, comma 3, del C.G.S., con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse. 19. Cosimo Maria Ferri, all?epoca dei fatti componente della commissione vertenze economiche in seno alla F.I.G.C., per non aver adempiuto all?obbligo, che egli aveva in qualit? di dirigente della F.I.G.C., di informare senza indugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Chievo Verona ? Lazio del 20 febbraio 2005, in violazione dell?art. 6, comma 7, C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.? Si va a pag. 80 : ?D - Posizione della S.S. Lazio S.p.a., di Claudio Lotito e di Franco Carraro Il capitolo della decisione impugnata relativo alla posizione della societ? Lazio si snoda in una serie di contestazioni delle quali, rispetto alle originarie, residuano, in questa sede, soltanto quelle riguardanti la gara Lazio ? Brescia, del 2 febbraio 2005, e la gara Chievo Verona ? Lazio, del 20 febbraio successivo. Iniziando da quest?ultima, va osservato che erano chiamati a rispondere: 1) Claudio Lotito, quale Presidente del consiglio di gestione della SS Lazio S.p.A., per avere avviato contatti con il Vice Presidente Federale Innocenzo Mazzini, affinch? questi esercitasse pressioni su Bergamo e Pairetto tendenti all?alterazione della gara in favore della Lazio tramite la designazione di un arbitro che garantisse la realizzazione del risultato; 2) Mazzini, Bergamo, Pairetto e l?arbitro della gara, Gianluca Rocchi, per aver posto in essere atti diretti, ex art. 6 C.G.S., ad alterare il risultato della gara; 3) La S.S. Lazio S.p.A. a titolo di responsabilit? diretta e presunta.? Ennesimo riepilogo, andiamo avanti ?La decisione di primo grado ha osservato che in relazione a tale gara non poteva ritenersi sussistente la prova ( oltre ogni ragionevole dubbio) del compimento, da parte dei deferiti, di atti costituenti illecito sportivo, ex art. 6 cit.? ?e quindi, figuriamoci se ne riesci a trovare tu, Piero!! ?In particolare, i primi giudici sono stati dell?avviso che, per quanto fosse acquisita la prova inoppugnabile di contatti telefonici, in momenti anteriori e posteriori alla gara, tra Mazzini, Lotito ed un dirigente federale (Cosimo Maria Ferri), la cui rinuncia al tesseramento ha fatto venir meno la giurisdizione federale nei suoi confronti, non vi fosse la prova adeguata del compimento di atti diretti ex art. 6 e che, in ogni caso, mancasse quella della chiusura del segmento arbitrale, attraverso la necessaria comunicazione all?arbitro Rocchi, della quale, ad avviso dei primi giudici, sarebbe appunto mancata qualsiasi traccia.? Breve passaggio per far notare che anche di Cosimo Maria Ferri sono state accettate le dimissioni da tesserato. ?La CAF riteneva, tuttavia, che dal colloquio telefonico dell?8 febbraio 2005 tra Bergamo e Mazzini emergesse la prova dell?avvenuta iniziativa di Lotito presso Carraro per sensibilizzarlo alla posizione della Lazio nonch? del successivo intervento di Carraro presso Bergamo (colloquio sul quale si torner? pi? analiticamente esaminando la precedente gara Lazio-Brescia), ci? che avrebbe determinato l?infrazione dei doveri di cui all?art. 1 CGS da parte di Lotito e Mazzini e la responsabilit? diretta e presunta della Lazio. La decisione, impugnata sia dall?accusa, che dagli incolpati, si sottrae ad ogni censura e va, quindi, confermata.? Sia Palazzi che Lotito & C. impugnano la decisione della CAF, ma Piero, salomonicamente, la conferma. ?Ed infatti, va, ancora una volta, prestata adesione allo schema logico, con lungimiranza adottato dai primi giudici, che li ha portati a distinguere, nella sequenza di condotte che secondo l?atto di accusa sarebbero state tra loro concatenate ai fini della commissione dell?illecito sportivo, tra comportamenti sleali e scorretti, ma inefficienti sul piano della concreta, univoca ed idonea direzione al fine dell?alterazione proibita, e condotte che, tra loro teleologicamente connesse in ogni quota, possano considerarsi atte e rivolte allo scopo punito dall?art. 6 CGS.? Ecco l?ennesimo esempio del due pesi e due misure : dov??, Piero, nel caso della Juve, una sola situazione in cui alle chiacchiere seguono fatti ?teleologicamente? connessi ? Perch? questo ragionamento sopra menzionato vale per tutte le altre e non per noi ? Ci rendiamo conto che le contestazioni delle partite, Juventus-Lazio e Juventus-Udinese sono ridicole al confronto ? E non parliamo poi di Bologna-Juventus, ops Bologna-Fiorentina volevo dire!! ?E con particolare rigore probatorio ? che consente di superare tutte le censure mosse alla decisione - i primi giudici hanno guardato alla prima delle due categorie di condotte descritte che non risultassero seguite dalla piena realizzazione del segmento tecnico costituito dall?informazione del piano illecito rivolta all?arbitro e della sua fattiva adesione ad esso attraverso una (deviata) prestazione tecnica.? Hai visto, Piero, quanto ? stato bravo Cesare ? Alla fine questi, prima e dopo la partita, fanno ?bei commenti? ma poich? non c?? certezza che l?arbitro abbia aderito al progetto "criminale", tutto scade a livello di mancanza di lealt?. Nel nostro caso invece, si incrociano statisticamente le presenze delle SIM svizzere nelle cellule per desumere la presenza dei protagonisti di eventi e da qui evincere la certezza del progetto "criminale" : visto che bella differenza ? Ma si sa, noi siamo, da sempre, ladri e da sempre trucchiamo le partite per cui ? sufficiente un dato come questo, accompagnato dal numero di chiamate fatte su queste sim per capire che di imbroglio si tratt? : Milan, fatti avanti : il titolo 2004/05 ? vacante e tu lo meriti ampiamente, non ? vero ? ?La Corte non pu? che ribadire, al riguardo, che la mancata informazione svilisce la portata del primo segmento di condotte, relegandole alla categoria, anche penalmente irrilevante, dei meri atti preparatori, non meritevoli di specifica rilevanza. Anche nel caso che adesso ci occupa la CAF ha fatto puntuale e persuasiva applicazione di questo criterio direttivo, rilevando come non vi fosse, comunque, prova alcuna della ricorrenza del segmento tecnico, pervenendo all?ineccepibile conclusione che tale carenza impoveriva, rendendola in configurabile, l?ipotesi accusatoria ex art. 6 CGS. In modo parimenti convincente e congruamente motivato (ci? che rende caduca l?impugnazione) la CAF ha ravvisato nel colloquio prima citato tra Bergamo e Mazzini (su cui, come detto, si torner? tra breve) la prova logica e diretta del compimento da parte del secondo interlocutore e di Lotito di comportamenti contrari alla clausola generale dell?art. 1 CGS, in quanto intenzionalmente propedeutici e strumentali ad un?illecita alterazione sportiva, in concreto mancante per carenza della (prova della) sussistenza del segmento arbitrale. Sotto ciascuno di questi profili, la decisione impugnata va confermata in parte qua, con rinvio al paragrafo dedicato al trattamento sanzionatorio delle considerazioni circa gli effetti discendenti dalle condotte prima illustrate.? Resta per? che le telefonate sono state fatte e allora mettete le mani cos?, che vanno bacchettate : art.1 per tutti, ol?! S.P.Q?L. ? 6 Continua
  5. ...e come faccio a darti torto ? Per il momento, a me quello che schifa di pi? ? il solito gioco al massacro : io mi chiedo a cosa serva pubblicare le intercettazioni di Moggi e Giraudo su Ferrara oppure quella fra Moggi e Lippi su M...tti se non a "corroborare" la denigrazione. E' da un anno che trovo incredibile che atti processuali finiscano sui giornali : ieri su una nota rivista di cabaret di colore rosa i numeri delle sim sono stati pubblicati in forma integrale e tu sai, avendo letto le relazioni dei CC, che altrettanto fu fatto nei confronti dei numeri di Lippi, dello stesso Moggi, del procuratore di Cannavaro. A che serve tutto ci? ? Perch? pubblicare l'intercettazione fra il figlio di Moggi e la bonazza di una nota tv satellitare ? Serve solo ad aumentare l'indignazione popolare, pane per i denti del savio capo dell'ufficio indagine che ritiene "normale" che un contratto di un plus-valente venga firmato a gog? e l'altro ieri, montando l'indignazione mediatica, si reca a Napoli, questa volta in forma ufficiale, per farsi dare gli atti : si attendono strali. E che dire del capo AIA che sospende 7 arbitri e, visto che in Calciopoli 2 non ci sono i nomi dei 5 precedenti li condona ? Ma non vi pare che questo modo di fare sia barcamenarsi fra gli "assalti" della carta stampata ? Adesso ci sarebbero altre 45 SIM che il capo degli osservatori ? andato a comprare in Lichtenstein : ecco un altro caso da insinuazione di veleni : quante volte ha detto il Direttore che si ? munito di schede straniere ( "...ed avrebbe acquistato anche quelle di Marte, se fosse stato necessario..." ) per difendersi dallo spionaggio industriale ? Ricordo che l'ospite di Voghera Giuliano l'altro giorno ha confermato che alla lettera I ci stava una ben identificata societ? di Milano. Il Direttore nell'ascoltare queste cose trova conferma nei dubbi che gli erano venuti al riguardo di operazioni di mercato che divenivano pubbliche il giorno dopo. Da cui l'acquisto di schede straniere : ma cosa c'? di strano ? E se anche le altre 15 fossero state usate per questo ? D'altronde come tutti sapete, non c'? certezza assoluta del beneficiario di quelle schede, ma come gli stessi inquirenti si esprimono ci sono "ottime probabilit?". Gli avvocati di alcuni degli arbitri "trafitti" dalla stampa hanno fatto presente che i loro assistiti non avevano in uso schede straniere : perch? sottovalutare queste dichiarazioni ? Siamo in presenza di un processo penale, pensate che il Giudice non acquisisca queste dichiarazioni ? ( Ricordate cosa fece Casalbore dopo che Vialli fece alcune dichiarazioni sulla stampa ? Lo richiam? a deporre per chiarire cosa voleva dire, facendo inalberare non poco il buon Gianluca ). Voglio dire, abbiamo la certezza che una nota societ? calcistica di Milano con colori sociali non rossoneri usufruiva dei servigi del buon Giuliano. Loro ci vengono a dire che pedinare propri dipendenti, arbitri, concorrenti, istituzioni sportive ? da considerarsi lecito. Bene, possiamo spargere anche noi un p? di veleno su questa cosa, giusto per rendere la pariglia ? Come mai, visto che questi servigi sono da considerarsi leciti, i pagamenti agli investigatori privati, assoldati per i pedinamenti, transitano da conti stranieri ? Eppure i due investigatori pi? importanti sono di Firenze : volevate forse tenere nascosto agli uomini vestiti di grigio le vostre buone azioni o forse temavate anche voi lo spionaggio industriale da parte di voi stessi ( magari Giuliano si vende questa informazione a Luciano, cos? per sbarcare il lunario... ) ? Infine due domandine piccine piccine : -Chi ha fatto il lavoro di intrecciamento delle telefonate sui tabulati ? I soliti noti ? Non ? che avete fatto lo stesso lavoro di Torino che quando non sapeva come incriminarci ha dato le cartelle cliniche di tre nostri giocatori, ha chiamato un "luminare" e gli ha fatto costruire le prove intorno ( ricordate Chiappero togliersi la toga ? ) ? -Le partite "incriminate" sono 15 : perch? proprio Juve-Milan ? Perch? c'erano i due presunti rigori a favore del Milan ? E perch? l'anno dopo, arbitro sempre lo stesso, la stessa partita la perdiamo 3-1 ? Forse la cassetta delle arance non era sufficiente ? Forse erano marce ? Come ha detto Luciano Moggi ad Agropoli, se ? colpevole quello che ? stato fatto ? poco; ma, in uno stato di diritto che si definisca cos?, bisogna dare la possibilit? di difendersi a chiunque, anche al Sig. Luciano Moggi da Monticiano.
  6. Con tutto il rispetto, vi risulta che : -Il capo dell'Ufficio Indagini, Borrelli, sia esperto di Giustizia Sportiva ? Sappiamo tutti da dove proviene e quali sono i suoi metodi. -L'allora Presidente della C.A.F., Ruperto, sia esperto di Giustizia Sportiva ? A me risulta sia un insigne costituzionalista. -Visto che ha difeso una squadra di Roma non giallorossa in un precedente "guaio" si potrebbe desumere che l'attuale Presidente della Corte Federale, almeno lui, possa essere esperto di giustizia sportiva : come spiegare, allora, che l'arbitro del CONI nella pronunciazione della Juve e della Lazio ne abbia censurato le sanzioni prodotte ( squalifica del campo ) adducendo che il Codice di Giustizia Sportiva non contempla tali sanzioni per le violazioni contestate ? Sapevano, costoro, dell'esistenza di un Codice denominato Norme Organizzative Interne della Federazione ? Sappiate che, come discusso in pagine precedenti, anche la nomina dei giudici era uno dei punti contestati dal nostro "benedetto" Tar : leggere che il Tar di Catania ritiene incostituzionali le norme 9 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, fa molta rabbia... Sempre Forza Juve
  7. Kefeo, la settimana ? stata dura non soltanto per Moggi & C. Presto continuer? il lavoro lasciato a met?, in attesa di poter beneficiare anche noi della della lettura di queste altre 405 pagine. Come un anno fa mi chiedo : -Come mai nessuna Authority interviene a bloccare lo stillicidio che puntualmente si ripropone sugli organi di stampa ? -Non ? perch? se uno ? colpevole non lo si debba sapere, ma lo lasciamo stabilire a chi di dovere ? O dobbiamo trasformare questo processo in Cogne2 ? Vedremo la sera il Direttore & C. da Vespa ? Ravezzani ? d'accordo ? -Perch?, Ministro Mastella, non si accerta una volta per tutte chi d? gli atti della Procura alla stampa ? Perch? ? stato cos? solerte solo nei confronti della Procura di Potenza ? Caro Lorimer, prima di vomitare prova a fare un piccolo ragionamento : Tutti sanno che anche il Milan era ben colpevole nel processo sportivo, e che se l'? cavata perch? L.M. era "esterno" alla societ?, giusto, o no ? Allora una letturina all'art.65 NOIF non guasta : Art. 65 Assistenza agli ufficiali di gara 1. Le societ? debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorit? ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza. 2. Le societ? ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attivit? Giovanile e Scolastica tale incarico pu? essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. II dirigente deve svolgere attivit? di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una pi? prolungata assistenza. 3. La responsabilit? di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla societ? ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la societ? ospitata. 4. In caso di incidenti in campo, ? fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara. Dal ch? se ne deduce : 1.Molti ciarlatani vanno in giro a dire che non ? "elegante" avere addetti agli arbitri : infatti, non ? elegante ? un obbligo!! 2.Dal comma 2 si deduce che l'addetto agli arbitri deve essere un dirigente 3.Ergo, nel censimento presentato ad inizio anno, per definizione l'addetto agli arbitri anche del Milan deve essere un dirigente 4.Come mai, allora, il Milan come societ? si becca la responsabilit? presunta e oggettiva e non la diretta ? Sempre Forza Juve
  8. S.P.Q?L. ? 5 Torniamo a Cesare, per discutere della seconda partita, Chievo-Lazio, ma, a pag. 118 troviamo una piccola sorpresa : ?6. Viceversa, per quanto concerne gli episodi relativi alle gare Chievo Verona - Lazio del 20 febbraio 2005, Lazio - Parma del 27 febbraio 2005 e Bologna - Lazio del 17 aprile 2005, non pu? ritenersi sussistente la prova (oltre ogni ragionevole dubbio) del compimento, da parte dei soggetti deferiti, di atti costituenti illecito sportivo, giusta la disposizione dell?art. 6, comma 1, C.G.S.? Allegri, amici laziali : se anche Cesare, l?inflessibile Cesare, riporta che non ci sono prove d?illecito sportivo, rimarebbe la sola Lazio-Brescia. Andiamo a vedere comunque : ?7. In particolare, quanto al primo episodio (gara Chievo Verona ? Lazio), dai colloqui telefonici intercorsi fra Innocenzo Mazzini, Claudio Lotito e Cosimo Maria Ferri nel periodo antecedente ed immediatamente successivo alla gara, non pu? dirsi emergere con sufficiente grado di chiarezza il compimento di atti diretti all?alterazione dello svolgimento o del risultato della gara, anche in considerazione del fatto che non vi ? traccia della prova del successivo intervento di Mazzini presso i designatori arbitrali e soprattutto di questi presso l?arbitro Gianluca Rocchi, designato per l?incontro.? Quindi, Cesare dice : il Mazzini pare fare pressioni sui designatori arbitrali i quali avrebbero dovuto farle sull?arbitro di Chievo-Lazio, Gianluca Rocchi. Ma, siccome non ci sono intercettazioni dai designatori a Rocchi, non si pu? concludere che la richiesta sia effettivamente arrivata. ?Ci? nondimeno, dai colloqui telefonici indicati nell?atto di deferimento (in particolare dal colloquio telefonico dell?8 febbraio 2005 - prog. 172) emerge una patente violazione, da parte dei soli Lotito e Mazzini, del generalissimo dovere di lealt?, correttezza e probit? di cui all?art. 1, comma 1, C.G.S., cui si ? reso partecipe anche Bergamo (ormai non pi? soggetto al presente giudizio), dovendosi al contrario prosciogliere da ogni addebito gli altri soggetti deferiti in relazione alla gara in esame. Delle condotte tenute dal proprio Presidente e dai terzi, che hanno agito nel suo interesse, risponde anche la S.S. Lazio S.p.a, a titolo, rispettivamente, di responsabilit? diretta e di responsabilit? presunta, ai sensi degli artt. 2, comma 4 e 9, comma 3, C.G.S.? La telefonata prog. 172 la conosciamo bene, l?abbiamo vista in Lazio-Brescia. Poich? Cesare ha finito di parlare di Chievo-Lazio, facciamo una bella escursione nel documento dei CC per vedere cosa avevano da dirsi Mazzini, Lotito, Ferri, etc. Inizio da pag. 207 della Relazione di Novembre ?05 : ?La posizione assunta dal LOTITO a favore del sistema dominante si traduce negli aiuti di cui la Lazio pu? godere in termini arbitrali cos? come emerge nella conversazione intercettata lo scorso 18 febbraio alle ore 16,21 (vds prog. 2086 ? utenza ??. in uso a Innocenzo MAZZINI ) tra MAZZINI e LOTITO.? Da cui possiamo desumere perch? Presidente e VicePresidente federali facessero pressioni sui designatori pro-Lazio : il Presidente della Lazio appoggia Carraro alle elezioni federali e loro ricambiano con pressioni sui designatori. Una pagina prima, pag. 206, a margine di una serie di telefonate non inerenti le partite, ma, diciamo cos?, ?politiche? i CC commentano cos? : ?L?assoluta fedelt? di LOTITO al sistema dominante, si traduce in termini concreti con la rielezione sia del presidente federale CARRARO sia del vice presidente MAZZINI avvenuta il 14 febbraio u.s..? Bene, chiarito questo, vediamo se ne sappiamo di pi? di Chievo-Lazio : proseguiamo la telefonata prog. 2086 : ?E? MAZZINI che chiama LOTITO ed inizialmente ascolta le ultime vicissitudini del suo interlocutore ed in particolare quest?ultimo gli racconta di una riunione avuta con i massimi esponenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per risolvere il problema della sua societ? con il fisco, evitando per? di entrare nei particolari. Proseguendo MAZZINI gli chiede, con tono di voce ironico ??senti dove giochi domenica ?? ed alla risposta del presidente biancoceleste che ??domenica, gioco a Verona con il Chievo?? aggiunge, sempre con tono di voce sornione ??ah ! si ! Davvero ? e chi hanno tirato a sorte ? ... ? riferendosi all?esito del ?sorteggio? del direttore di gara per Chievo-Lazio avvenuto proprio nella mattinata dello stesso giorno.? Qua, secondo i CC, la ?prova? della tresca ? il tono sornione? ?LOTITO a tale richiesta risponde che sconosce il nominativo dell?arbitro designato per la sua squadra e MAZZINI gli ripete pi? volte ??sei rincoglionito?? tant?? che il presidente laziale comprende a cosa si riferisca il suo interlocutore ed oltre a giustificarsi, chiede ? eh ! lo so, lo so, ma io sti giorni ho avuto un casino, ma comunque ?...vabb??come sto ?...? ed il vice presidente federale pur troncando il tema del discorso, aggiunge soltanto ??ti volevo salutare, ti volevo dire che va bene !...?, facendo trasparire chiaramente che il ?sorteggio? dell?arbitro ? favorevole alla Lazio, fornendo ulteriori elementi a riscontro dell?aggiustamento a ragion veduta dei sorteggi arbitrali.? Ancora una volta i CC ci fanno capire che il Mazzini sta cercando di far capire che l?arbitro sorteggiato ? favorevole alla Lazio perch? loro hanno fatto il loro dovere. ?A conferma anche dei legami esistenti con il citato FERRI, LOTITO riferisce al MAZZINI che ??No, io mi comporto bene, lo sai e anzi oggi ho visto, mi ha chiamato Cosimo (n.d.r. FERRI Cosimo Maria), mi ha messo in all arme su alcune cose?? e MAZZINI gli fa capire esplicitamente a cosa si riferisce ??digli a quel cretino di allenatore che smetta di parlare di arbitri?? ricevendo non solo le assolute rassicurazioni del suo interlocutore ma anche che ha provveduto gi? ad intervenire nei confronti dell?allenatore affinch? non facesse dichiarazioni contro gli arbitri.? ??quel cretino di allenatore?? ? Papadopulo. ?Proseguendo, LOTITO sposta la conversazione su alcune notizie avute dal FERRI sulla scarsa affidabilit? di CARRARO ??No, mi ha chiamato Cosimo mi ha parlato di questa cosa, eh.. mi ha detto, mi ha lanciato un idea che Franco con me non ? serio, ma?mi sembra per? che ? serio fino adesso?? ricevendo risposta contraria da MAZZINI ??si, a me mi sembra serio?? che per? precisa anche ??no, semmai son personaggi da stare attenti che quando hanno avuto la grazia poi? hai capito ? ... ? riferendosi alla posizione assunta dal presidente biancoceleste per la rielezione di CARRARO. LOTITO concorda con il vice presidente federale, sottolineando anche ??La guerra ho dovuto fare l? eh? Perch?, perch? gi? si era venduto qualcuno l?, cosi..gi?? qualcuno li dentro, tieni presente una cosa te lo dico con tutta tranquillit?, mentre Adriano lo capisco perch? stava in difficolt? non poteva?ma gli altri gi? lo avevano tirato a sorte..non so se l ? avevi capito eh? Moratti se l ?era venduto , Rosella si era cacata sotto e Antonio non aveva proferito parola? (si sovrappongono le voci)?.questa ? la storia vera, fatti raccontare cosa ho dovuto fare, un casino.. dopodich? mi ? venuto dietro Antonio, ad onor del vero?? e MAZZINI di contro oltre ha consigliargli ??ora va controllato l ?uomo eh ? Ricordatelo ! ... ? aggiunge anche ? e ricordati che lui ha paura di Gianfranco (n.d.r. riferendosi al vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri Gianfranco FINI cosi come emerge dal prosieguo dell?attivit? tecnica)?? ricevendo i ringraziamenti del suo interlocutore per il consiglio fornitogli.? Un bel quadretto, insomma. ?Prima di concludere la conversazione, LOTITO ritorna sull?arbitro sorteggiato per il prossimo incontro della sua squadra, chiedendo ??va be?allo?sogni tranquilli?te mi dice?? e MAZZINI prima cerca di troncare il discorso ma vista l?insistenza del presidente biancoceleste, aggiunge con tono di voce sornione ??si faccia dire nome e cognome e provenienza?sta bene!...? riferendosi ovviamente all?arbitro ROCCHI Gianluca della Sezione AIA di Firenze, ?sorteggiato? appunto quale direttore di gara per l?incontro Chievo Lazio. LOTITO nonostante le rassicurazioni ricevute tenta di insistere ma MAZZINI tronca la conversazione.? Che petulante, il presidente della Lazio : costringe Mazzini a troncare la conversazione. ?Poco dopo il termine dell?incontro Chievo-Lazio conclusosi con la vittoria della squadra laziale per 0 a 1, tra le polemiche dei veronesi a causa dell?arbitraggio (ben 2 calciatori espulsi del Chievo Verona) alle ore 18,02 (vd prog. 2225 ? utenza ??. in uso a Innocenzo MAZZINI ) FERRI Cosimo Maria telefona a MAZZINI ed appena questi risponde esclama ? ueh ! mi ha detto Claudio (n.d.r. LOTITO) di salutarti, di ringraziarti?? e di contro MAZZINI replica con tono di voce infastidito ??anche se ha un allenatore cretino?? riferendosi alle dichiarazioni rilasciate dall?allenatore biancoceleste PAPADOPULO prima dell?incontro nei confronti dell?arbitro.? ?povero Papadopulo!! ?FERRI, proseguendo, ringrazia nuovamente MAZZINI da parte di LOTITO ??ehhh?mi ha detto ringrazia tanto Innocenzo?? e MAZZINI replica nuovamente lamentandosi per le dichiarazioni rilasciate dal tecnico PAPADOPULO contro l?arbitro ROCCHI ed entrambi esprimono un giudizio critico sul predetto allenatore.? ?quanto ? arrabbiato Mazzini!! ?E? assai significativo il contatto, evidentemente ritenuto sicuro, effettuato dal FERRI per ringraziare subito dopo la partita MAZZINI a nome di LOTITO. FERRI poi elogia MAZZINI ??ha capito, ha capito che?che te sei un grande, mica come sti fanfaroni che?? ed il vice presidente federale autoelogiandosi replica ??io sono un amico con la A maiuscola, diglielo ! ...? e FERRI comprendendo che il messaggio ? diretto a LOTITO, a sua volta replica ??eh..no, no, no..infatti mi ha detto ringrazialo tanto??. Infine, FERRI oltre ai saluti finali, non tralascia l?occasione per ricordare in un momento di letizia il proprio personale interesse nei confronti del MAZZINI rappresentato dalla citata questione dell?assistente RACANELLI:??mi raccomando Racanelli eh ? perch? mi ha detto che non c?eri a Coverciano??.? Ed ora, Signore e Signori, la prova della malefatta di Chievo-Lazio : se qualcuno non mi crede, pregasi leggere pag. 210 della Relazione di Novembre ?05 dei CC : ?L?articolo del 20 febbraio 2005 disponibile on line sul sito della ?giornalaccio rosa dello Sport? riporta la cronaca saliente dell?incontro in argomento e le polemiche da parte dei calciatori del Chievo nei confronti dell?arbitraggio: Una prodezza dell'attaccante nel finale permette ai biancocelesti di scavalcare i veronesi in classifica. Brighi, Baronio e Couto espulsi in un finale infuocato. VERONA, 20 febbraio 2005 - Noia mortale per 75 minuti, fuoco e fiamme nel quarto d?ora finale. Chievo-Lazio premia la squadra di Papadopulo, che si impone di misura grazie a un gol di Rocchi e abbandona la zona pi? calda della classifica. Proprio quando la partita sembra avviarsi verso il pi? insignificante degli 0-0, i biancocelesti trovano il guizzo decisivo: un prezioso suggerimento di Liverani, al 31? della ripresa, pesca il taglio di Rocchi, che brucia sul tempo la difesa e d?esterno beffa Marcon per il 7? centro stagionale. A quel punto, Beretta manda nella mischia Cossato e gioca il tutto per tutto nel tentativo di riagguantare il risultato, ma l?arbitro Rocchi (omonimo dell?attaccante) di Firenze diventa assoluto protagonista delle ultime fasi di gara. Prima espelle Brighi, presumibilmente colpevole di averlo insultato. Poi si ripete con Baronio, il cui intervento falloso non sembrava tale da meritare il ?rosso?. Quindi, per concludere l?opera, mostra la via degli spogliatoi a Couto, autore di un normale fallo di gioco su Pellissier. L?assalto conclusivo del Chievo, dunque, finisce prima di cominciare e sono gli ospiti a esultare per una vittoria fondamentale. Gli uomini di Beretta pagano l?inconsistenza del reparto offensivo: davvero poche le occasioni create dai veronesi nei 90?, nonostante l?impiego di Semioli nel ruolo di punta esterna. Non che la Lazio si renda molto pi? pericolosa: in tutta la partita, gol a parte, l?unica occasione davvero degna di nota capita sui piedi di Rocchi, che non sfrutta uno scontro Marchegiani-Mensah (il portiere sar? costretto a lasciare il campo) e a porta vuota si fa ribattere il tiro da Malag?. Per il resto, solo molta imprecisione nei passaggi e gioco bloccato a centrocampo. La quarta sconfitta casalinga del Chievo in questa stagione mette i veneti in una situazione difficile: il vantaggio sulla terz?ultima ? sceso a soli 3 punti e per raggiungere la salvezza occorrer? un deciso cambio di marcia. La Lazio, invece, sfata il tab?: al Bentegodi, contro il Chievo, non aveva mai vinto in 3 precedenti in serie A. La situazione societaria resta delicata, ma la squadra di Papadopulo, almeno sul campo, per una domenica pu? sorridere.? Addirittura Cesare pensa fra s? e s? : ?Cump?, chiste sunnu minchiate?, ma veramente : dico benedetti CC : pu? riportare un articolo della rosea come prove a supporto di ipotesi di reato ? Sar? per questo che la rosea partecipa cos? tanto al progetto distruttivo. Una nota : i procuratori di Napoli avranno delle cose pi? tangibili rispetto a queste ? Queste cose ci hanno mandato in serie B, merc? tante cose, in primis la giustizia sportiva. Ma, uagli?, la contestazione di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva ? cosa seria : avete altro materiale oltre la rosea ? ?Il giorno successivo, 21 febbraio u.s., alle ore 11,01 (vds prog. 2338 ? utenza ..?. in uso a Innocenzo MAZZINI) MAZZINI chiama LOTITO e questi dopo averlo fatto attendere, risponde ringraziandolo ??Innocenzo ? Claudio ! grazie ! come stai ? ...? e MAZZINI di contro ribatte ??hai l ? allenatore stupido?? sempre riferendosi alle dichiarazioni rilasciate dal tecnico biancoceleste PAPADOPULO sul conto dell?arbitro prima della partita Chievo-Lazio. LOTITO cerca di tranquillizzare il suo interlocutore, informandolo di essere gi? intervenuto nei confronti del suo tecnico.? ?autentico spauracchio di Mazzini, l?allenatore della Lazio. Ma niente paura : il presidente ? gi? intervenuto a fare pressioni? ?Proseguendo la conversazione verte su argomenti non utili per essere riportata da MAZZINI nei binari originari, ossia la Lazio ??bisogna salv arsi in tutti i modi eh ? ...? e LOTITO in cerca di consensi per il prossimo incontro che Lazio dovr? disputare contro il Parma (7^ giornata del girone di ritorno), replica ??aoh domenica ho il Parma eh ? che ? importante??, riferendosi ovviamente all?importanza di una vittoria in tale incontro che rappresenterebbe una svolta al campionato dei biancocelesti, sia per continuit? di risultati ? la Lazio proviene da due vittorie consecutive contro Atalanta e Chievo ? sia perch? allontanerebbe la squadra definitivamente dalla zona retrocessione e la proietterebbe in una posizione di classifica a ridosso della zona UEFA e di conseguenza scavalcherebbe diverse concorrenti nella corsa per la qualificazione al predetto torneo continentale, realizzando le ambizioni del presidente LOTITO. I due poi disquiscono su aspetti prettamente tecnici sempre relativi alla Lazio e poi il presidente biancoceleste informa il suo interlocutore della cena avuta con FERRI e delle battaglie che sta portando avanti per salvare la sua societ?.? Cesare in tutto questo non ha trovato illeciti sportivi, ma solo violazioni del ?generalissimo? dovere di lealt? : voi avete qualcosa da dire ? S.P.Q?L. ? 5 Continua
  9. S.P.Q?L. ? 4 Vediamo dunque se riusciamo a fare un parallelo con quanto concluso da Piero al riguardo di Lazio-Brescia : soprattutto dovr? ?assolvere? il presidente federale, come far? ? Questo il riepilogo di Piero a pag. 9 : ?Gara Lazio ? Brescia 11. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere, in prima persona o tramite altri, avviato e coltivato contatti con il presidente della F.I.G.C. Franco Carraro affinch? questi a sua volta esercitasse pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo e sull?arbitro designato per la gara, tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 12. Franco Carraro, nella qualit? di presidente della F.I.G.C., per avere esercitato pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo affinch? questi a sua volta intervenisse nei confronti dell?arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 13. Paolo Bergamo, nella qualit? di designatore arbitrale, per avere esercitato pressioni sull?arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite di una direzione da parte del direttore di gara che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 14. Innocenzo Mazzini, nella qualit? di vice presidente della F.I.G.C., per non aver adempiuto all?obbligo, che gli faceva capo in qualit? di dirigente della F.I.G.C., di informare senza indugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Lazio ? Brescia del 2 febbraio 2005, in violazione dell?art. 6, comma 7, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 15. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilit? diretta e presunta, ai sensi dell?art 6, commi 3 e 4, dell?art. 2, comma 4, e dell?art. 9, comma 3, del C.G.S., con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.? Preliminarmente, a pag. 48, Piero annota : ?2) In merito alla posizione S.S. Lazio S.p.A., Claudio Lotito e Franco Carraro. La Corte dispone l'acquisizione presso l'Ufficio Indagini della deposizione del 12 luglio 2006 dell'arbitro Daniele Tombolini, la cui sussistenza non appare controversa tra le parti, che assume rilevanza in quanto concernente persona che risulta aver svolto un ruolo tecnico nell'evento sportivo oggetto di deferimento. La Corte dispone, altres?, l'acquisizione della copia di rivista giuridica, prodotta dal difensore della Societ?, in quanto utile ad integrare il materiale probatorio sottoposto all'esame di questa Corte. Rigetta l'istanza di acquisizione documentale proposta dalla difesa di Lotito, in quanto manca, e non ? stata, comunque, dedotta la prova della genuinit? ed autenticit? delle dichiarazioni riportate, n? in ogni caso della loro completezza. Dispone, in quanto si tratta di materiale utile ad integrare l'evidenza probatoria oggetto di esame, l'acquisizione del documento estratto dalla rete on line e prodotto dalla difesa di Carraro, analiticamente descritto nel corso della odierna discussione dibattimentale.? Per quanto ci riguarda in questo momento, ci? che ci importa ? l?acquisizione della deposizione di Tombolini. Finalmente a Pag. 82 si parla di Lazio-Brescia : ?I primi giudici si sono, inoltre, pronunciati ? come detto - sulla gara Lazio-Brescia in relazione alla quale erano stati deferiti: a) Lotito per avere avviato contatti con Carraro affinch? questi premesse su Bergamo al fine della designazione di un direttore di gara favorevole alla sua squadra nella prospettiva dell?alterazione del risultato; b) Carraro per aver esercitato pressioni su Bergamo al fine suddetto; c) Mazzini, ai sensi dell?art. 6, comma 7, CGS, per aver omesso di informare i competenti organi federali dell?illecito del quale era venuto a conoscenza; d) la S.S. Lazio SpA per responsabilit? diretta e presunta.? Ormai il deferimento lo conosciamo a memoria? ?La decisione impugnata perveniva alla conclusione della sussistenza della responsabilit? per illecito sportivo di Lotito e Carraro, di quella omissiva di Mazzini, nonch? della responsabilit? sia diretta, che presunta ascritta alla societ? Lazio. In particolare, la CAF sottolineava come, tra la fine del 2004 e l?inizio del 2005, il presidente Lotito fosse intervenuto presso il Presidente della FIGC Carraro ed il Vice- Presidente Mazzini per ottenere un trattamento di favore nei confronti della propria societ?, la cui prima manifestazione si sarebbe avuta alla vigilia della gara in esame mediante un intervento diretto di Carraro presso Bergamo, cui avrebbero fatto seguito ulteriori contatti di Mazzini con Lotito e con i designatori (va qui limitato l?esame della complessiva ricostruzione della vicenda Lazio alla partita con il Brescia). La decisione impugnata prosegue conferendo carattere di centralit? al colloquio telefonico tra Carraro e Bergamo, avvenuto nel giorno immediatamente antecedente alla gara, che sarebbe stato rivolto ad ottenere un trattamento arbitrale di favore per la Lazio (sia pure senza indebite penalizzazioni per l?altra squadra, nel senso che come era ovvio se fosse stata pi? meritevole essa avrebbe dovuto vincere), come sarebbe emerso da una conversazione tra gli stessi interlocutori, effettuata l?indomani della gara, in cui il primo lamentava un errore tecnico dell?arbitro Tombolini che non avrebbe concesso un rigore alla Lazio e rinnovava la richiesta di attenzione verso la societ? cui ?bisogna dare una mano?.? Piero continua il suntino : ?Veniva dai primi giudici ulteriormente sottolineato che, nel corso della seconda telefonata, Bergamo, consapevole dell?errore compiuto dall?arbitro Tombolini, prometteva a Carraro che, anche se ?la cosa era preparata bene e non ? riuscita bene? questa ? la verit? e quindi lui paga di persona? e, comunque, che in seguito si sarebbe recuperato. La Commissione traeva poi ulteriori elementi di conferma circa l?effettivo interessamento di Carraro alle sorti della Lazio dal colloquio tra Bergamo e Mazzini, mentre valorizzava, in altra prospettiva, la conversazione telefonica, dall?acceso tono recriminatorio, del primo con Tombolini, al termine della gara Lazio-Brescia, per il rigore non concesso alla squadra romana e per non aver preso ?le occasioni? che aveva. La Commissione poneva, infine, in rilievo che, nella specifica vicenda adesso in esame, Mazzini avrebbe svolto un ruolo solo successivo allo svolgimento della gara e di mero mandatario di Lotito, con la sua conseguente responsabilit? per l?omissione di denuncia dell?illecito posto in essere da Lotito e Carraro, addebitato anche alla Lazio.? Pieroooo, ci vuoi dire tu che ne pensi ? ?Ci? premesso, la Corte rileva che, mentre ? immune da censure la ricostruzione della cornice fattuale concernente l?incolpazione in parola ed ? completo l?esame del materiale probatorio, i fatti stessi sono suscettibili di diversa interpretazione e qualificazione, con differenti esiti di giudizio rispetto a quelli scaturiti dalla prima decisione ed espressamente contestati negli appelli degli incolpati.? Punto e a capo, ragazzi : lo vedete com?? la giustizia sportiva ? Per quanto viene riconosciuto che la ricostruzione dei fatti non ? contestabile e che le prove sono state completamente analizzate, i fatti si possono interpretare diversamente. Mi scuserete, amici laziali, ma ? inutile che io ricordi i trascorsi del simpatico Piero : se da un lato non pu? che farmi piacere la vostra assoluzione ( per me la Lazio esprime il pi? bel gioco quest?anno : complimenti!! ), non posso non notare due cose : 1.Non mi sembra si possa affermare che tale giudice sia super-partes 2.Ancora una volta non possiamo non constatare che non ci siamo difesi, nemmeno sotto questo punto di vista : una assunzione di colpevolezza ingiustificabile e che si presta ad interpretazioni, evidentemente, malfidate. Andiamo avanti : ?Va subito detto che concorre alla riforma della statuizione in esame anche il materiale probatorio prodotto nel corso del dibattimento svoltosi davanti la Corte, che ha acquisito copia delle dichiarazioni rese il 12 luglio 2006 dall?arbitro Tombolini all?Ufficio indagini della FIGC, in merito alla gara Lazio-Brescia.? Come vedete, si potevano portare prove in Corte Federale, anzich? continuare la tiritera : siamo la juve, abbiamo una storia, abbiamo contribuito alla vittoria al mondiale, etc. : tutti verbi che andrebbero coniugati pi? correttamente all?indicativo imperfetto, ahinoi!! ?Egli ha, in particolare, dichiarato di aver interpretato la richiesta di Bergamo di prestare la massima concentrazione per la direzione della partita come una semplice ?raccomandazione di carattere squisitamente tecnico?, tenuto conto che si trattava di una gara difficile. Lo stesso Tombolini ha pure escluso che Bergamo gli avesse mai detto che in relazione alla gara vi fosse un interesse anche di Carraro. Va, infine, posto nel debito rilievo che sempre Tombolini, a proposito del suggerimento ricevuto da Bergamo, di mettersi ?sulla lunghezza d?onda giusta?, abbia dichiarato di aver percepito la frase come sottolineatura della necessit? della massima concentrazione nella direzione della gara.? Possiamo altres? dire che ci? corrisponde al vero : non mi sembra che Bergamo faccia richieste esplicite a Tombolini. ?Analogamente, come mero commento tecnico, Bergamo contest? a Tombolini la mancata concessione di un rigore a favore della Lazio, del quale l?arbitro ha candidamente ammesso di non essersi accorto. Riguardo a tali dichiarazioni non vi ? prova della loro inattendibilit? o di possibili contrasti con altri elementi acquisiti agli atti.? Sapete che dopo questo ?errore tecnico? Tombolini ? stato sospeso un mese. Perch? questa serenit? di giudizio non ? stata applicata anche a Paparesta per Reggina-Juve che ha subito lo stesso trattamento ? Perch? in quella partita, invece, l?arbitro ? stato punito per le rimostranze del Direttore e non per aver commesso qualche ?errore tecnico? ? ?Ci? premesso, in via preliminare non pu? che ribadirsi l?assoluta affidabilit? dell?orientamento che ha informato la CAF nella individuazione degli elementi necessari per la configurazione dell?illecito sportivo, ed in particolare di quello consistente nella consapevole e proficua partecipazione al disegno illecito della componente arbitrale, senza la quale il precedente segmento progettuale, come visto a proposito di singole gare della Juventus, e come si vedr? anche a proposito di gare della Fiorentina, resta privo di rilevanza causale ai fini del raggiungimento del risultato dell?alterazione della singola gara. Ora, nel caso di specie, vi ? un primo elemento di innegabile significativit? che balza agli occhi, e cio? che, a differenza di tutti gli altri deferimenti (ad eccezione di Lazio-Fiorentina di cui si dir? oltre) per illecita alterazione del risultato di una gara attraverso la direzione arbitrale, l?arbitro non viene chiamato a rispondere dell?illecito, la sua prestazione non viene prospettata come efficiente allo scopo vietato e non viene nemmeno menzionata n? la sua consapevolezza dell?accordo frodatorio, n?, tanto meno, la sua adesione ad esso.? Anche Piero, lo conosciamo vecchio : quando si deve arrampicare sugli specchi, comincia a parlare il ?sandullese?, un idioma misto di riferimenti giuridici, algebrici, cuneiformi, insomma ben attrezzato per mischiare le carte, sempre e solo quando necessita, vero Piero ? ?E le dichiarazioni di recente rese da Tombolini all?Ufficio indagini non contribuiscono, come appena visto, in alcun modo a far mutare la situazione, consolidando, piuttosto, la convinzione della sua totale estraneit? a qualunque disegno illecito e quella che egli abbia commesso un involontario errore tecnico nel corso della gara e non un tradimento di qualsivoglia ? n? dedotto, n? provato dall?accusa ? impegno a falsare l?andamento della stessa a vantaggio della Lazio.? Alla fine ? stato sufficiente andare a deporre e dire : "io non c?entravo niente". Resta per? che un presidente federale chiama un designatore per, diciamo cos?, caldeggiare l?arbitraggio per una squadra in particolare. Come mai ? Piero te lo sei spiegato ? ?A questa stregua, non ? logicamente concepibile un articolato disegno illecito in cui manchi del tutto la partecipazione arbitrale ad esso, e non sia nemmeno immaginata nella stessa formulazione dell?atto di accusa (in cui non viene nemmeno citato il nome dell?arbitro): la coerente conseguenza di tale constatazione ? quella dell?impossibilit? di ritenere provata la commissione di un illecito ex art. 6 CGS, monco, sin dall?origine, del suo essenziale segmento conclusivo.? Eh gi?, se l?arbitro non ha partecipato non c?? illecito sportivo, o meglio ? monco? ?Ed invero, mentre ? assolutamente innegabile l?esistenza di un accordo bilaterale tra Carraro e Bergamo volto a garantire una speciale attenzione al trattamento che avrebbe dovuto ricevere la Lazio (che nel recente passato aveva ufficialmente lamentato, sin dal 25 gennaio precedente, al Presidente Federale gravi ingiustizie arbitrali e sollecitato un intervento di riequilibrio e di prevenzione di ulteriori torti), in modo che non si perpetuassero lagnanze e si placassero le notevoli tensioni ambientali, appare verosimile che tale intesa telefonica non possedesse l?attitudine ad alterare il risultato della gara Lazio-Brescia.? Et voil?, madame e messier : Les jeux sont fait. Lo sbianchettatore Piero ha colpito?: poich? l?arbitro non ha partecipato al progetto criminale, il presidente federale chiama un designatore per evitare che si perpetuassero lagnanze e si placassero le notevoli tensioni arbitrali. Mi rivolgo al Direttore : perch? non si ? rivolto al presidente federale per evitare arbitraggi dichiaratamente contrari alla nostra squadra ? Si vede che non ? stato attento su come ci si dovesse comportare : se infatti si fosse rivolto al presidente federale, saremmo stati tutti prosciolti come lui, ed avremmo pagato solo una pena pecuniaria, cercando di non pagarla andando al Tar, non le pare, Direttore ? ?E ci?, dal punto di vista oggettivo, per la ragione, prima illustrata, secondo cui il difetto del segmento arbitrale esclude efficacia causale a qualunque accordo in ipotesi fraudolenta, e, dal punto di vista soggettivo, perch? ? come rilevato in precedenza - non vi ? alcuna prova che Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio.? Straordinario, Piero : la tutela della Lazio rientra fra i compiti istituzionali di un presidente federale : avranno avvertito Abete della necessit? di onorare tali incombenze ? ?Questo non esclude che la valutazione dei comportamenti sia di Lotito, in quanto tesi al tentativo di modifica di un trend arbitrale sfavorevole alla Lazio attraverso la combinazione di pubbliche denunce e di privati interventi indiretti presso i designatori arbitrali, che di Carraro, in quanto posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori, piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operato arbitrale e suscettibile di ingenerare la convinzione (che di fatto sembra essere maturata) in Bergamo che alla telefonata del Presidente Federale occorresse dare un qualche seguito effettuale in termini di irrobustimento della posizione della Lazio nella considerazione arbitrale, ricadono pienamente nel dominio dell?art. 1 CGS. Ne consegue la responsabilit? diretta allo stesso titolo della Lazio e quella ex art. 1 CGS di Mazzini, il cui comportamento omissivo va, per effetto della diversa qualificazione dei fatti oggetto dell?originaria incolpazione, valutato non pi? come omessa denuncia di un illecito ormai giudicato insussistente, ma come sintomo inequivocabile e serio di slealt?, scorrettezza ed assenza di senso di probit?.? Art.6 ? ( Tombol..ini ) = Art. 1 S.P.Q...L. ? 4 Continua
  10. S.P.Q?L. ? 3 Possiamo passare a discutere delle partite, iniziando da quello che dice Cesare su Lazio-Brescia. Da pag. 112 : ?4. Venendo, quindi, alla disamina delle circostanze di fatto riconducibili alla gara Lazio - Brescia, non pu? non valorizzarsi, in chiave probatoria, il colloquio telefonico intercorso alla vigilia della stessa fra Carraro ed il designatore arbitrale Bergamo (prog. 23518), nel corso del quale il primo sollecita al secondo un intervento in favore della S.S. Lazio.? Pane per i nostri denti : a pag.196 della relazione di Novembre ?05 dei CC, troviamo : ?Il 1? febbraio u.s. alle ore 19,08 (vds prog. 23518 ? utenza ??. in uso a Paolo BERGAMO) CARRARO chiama BERGAMO per segnalargli una particolare attenzione da rivolgere all?incontro infrasettimanale della 3^ giornata di ritorno del campionato di serie A, Lazio-Brescia del 02 febbraio 2005 ??senta no, volevo dirle, questi arbitri, domani c?? questa?Lazio-Brescia che ? una partita delicatissima?? e nonostante il designatore tenta di rassicurarlo avendo inserito la gara in argomento in prima griglia, CARRARO prosegue nelle sue premure pro-Lazio ??no, perch? loro stanno nervosissimi, perch? dice che domenica questo arbitro..questo arbitro (n.d.r. riferendosi all?incontro della 2^ giornata di ritorno Reggina-Lazio 2-1, arbitrata da Saccani)?FOTI (n.d.r. Lillo FOTI presidente della Reggina) ? stato dieci minuti da lui nell ?intervallo?a fare un casino su questa roba?? A tal punto BERGAMO tenta di addossare la colpa della sconfitta della Lazio al calciatore laziale Cesar per essersi fatto espellere per un brutto fallo ma il presidente della FIGC ripete ancora una volta che ??io l ?ho visto benissimo, per? dice che nell ?intervallo l ?arbitro ?cio? FOTI ? andato?li gli arbitri non possono far entrare nessuno negli interval li, devono rifiutare, perch? un presidente di societ? non pu? andare nell ?intervallo delle partite l?. BERGAMO replica di non aver saputo tale circostanza e coglie l?occasione per informare il suo interlocutore che il DS biancoceleste ? stato squalificato per essere andato in escandescenza nonostante il goal reggino fosse regolare. CARRARO ribadisce nuovamente che FOTI, contrariamente a quanto previsto dal regolamento, si sia recato tra il 1? e 2? tempo nello spogliatoio, ottenendo rassicurazioni dal suo interlocutore su un suo interessamento per verificare la veridicit? di tale fatto. Infine, sempre il presidente federale si premura di segnalare nuovamente al suo interlocutore di avvisare il direttore di gara dell?incontro Lazio-Brescia a porre una particolare attenzione nel corso della gara in argomento ??Quello lo verifichi con calma e mi fa sapere, per? la cosa importante ? che domani? per carit?, se il Brescia deve vincere ch? ? pi? forte, per? che non ci siano? c?? un ambiente qui che ? molto teso, capito? ? Va bene ? ? ...? ricevendo la pronta disponibilit? di BERGAMO.? Beh, mi sembra che la cosa pi?, come dire, inopportuna, sia che questa telefonata ? originata non gi? da un dirigente della Lazio, ma nientemeno che il Presidente della Federazione in persona. Per?, per? scopriamo che probabilmente la Lazio si ? accorta del comportamento poco ortodosso del Presidente della Reggina ed avr? fatto presente da chi di dovere. La domanda ? retorica, ma di prammatica : e se quello che fa il Presidente della Reggina, lo avesse fatto il nostro Direttore ? Torniamo a Cesare : ?Il contenuto di tale conversazione, peraltro, deve essere letto ed interpretato anche alla luce di quello intrattenuto dai medesimi interlocutori il giorno successivo alla disputa della gara (prog. 23785), nel corso del quale il medesimo Carraro, dopo aver richiamato Bergamo per il mancato rispetto da parte dell?arbitro Tombolini delle indicazioni fornitegli (il direttore di gara non avrebbe in ipotesi concesso un calcio di rigore a favore della Lazio), ribadisce le proprie richieste di attenzione per la societ? romana, con frasi ed argomenti che, se per ci? che concerne il primo segmento del colloquio potrebbero evocare semplici istanze volte a scongiurare la commissione di errori arbitrali in danno della Lazio, assumono nella seconda parte toni di vera e propria richiesta di trattamento di favore per tale societ?, laddove alla considerazione che la domenica successiva essa sar? impegnata in trasferta con il Milan, in una gara definita <oggettivamente difficile>, fa seguito l?invito, che per tono della frase profferta e autorevolezza del soggetto da cui essa proviene potrebbe finanche definirsi ordine, o quanto meno raccomandazione, ad usare un occhio di riguardo per la Lazio, alla quale, per gli incontri futuri, <?poi per? bisogna dargli una mano perch??>.? Di queste telefonate non abbiamo l?integrale ma la ricostruzione dei CC. Prima di arrivare alla telefonata menzionata, guardate cosa dicono : ?Sempre lo stesso giorno, alle successive ore 20,08 (vds prog. 23571 ? utenza ..?. in uso a Paolo BERGAMO) BERGAMO, in ottemperanza alle ?disposizioni? impartitegli da CARRARO, chiama il direttore di gara dell?incontro Lazio-Brescia, Daniele TOMBOLINI appartenente alla sezione AIA di Ancona. Il designatore dopo aver scherzato sulla designazione del suo interlocutore per la partita in argomento, passa al reale motivo della telefonata ed utilizzando un linguaggio soft, segnala al designatore quanto raccomandandogli da CARRARO ??Si, va bene, soltanto che ? una partita molto delicata domani Daniele, perch? trovi un ambiente, credimi? hai visto le squalifiche e cose?. <<>>? Mettiti sulla lunghezza d?onde giuste ? e proseguendo fa delle brevi valutazioni sull?ultima partita disputata e persa dalla Lazio a Reggio Calabria.?? Sapete che se De Santis si ritrova sul groppone Lecce-Parma ? perch?, parlando sempre con Bergamo, dice una frase come ?Mettiti sulla lunghezza d?onde giuste? ed ? la infausta frase ?quindi a sto punto facciamo la partita, ci mettiamo in mezzo??. Certo, i giornali come al solito c?hanno sguazzato sulla storia di De Santis che, a loro modo di vedere, deve pagare per il gol annullato a Cannavaro. Un giorno parleremo pure di De Santis. Per il momento, mi limito a riportare la frase per intero : ?loro giocano, il Lecce vuole giocare per vincere, il Parma pure gioca a vincere, quindi a sto punto facciamo la partita, ci mettiamo in mezzo?? e Bergamo lo interrompe : ??l ?importante ? che tu vinca?? Per frasi del genere, De Santis c?ha rimesso carriera e Mondiali. Vedremo come se la ?scappotta? Tombolini. Ancora i CC : ?Alcune ore dopo il termine dell?incontro, precisamente il 03 febbraio u.s. alle ore 00,00 (vds prog. 23737 ? utenza ??. in uso a Paolo BERGAMO) Daniele TOMBOLINI chiama BERGAMO per informarlo dell?andamento dell?incontro da lui diretto ??ciao?e guarda la partita era tesa, come sapevi, quindi ? filata liscia, c?? un episodio che assolut?? venendo interrotto bruscamente dal suo interlocutore che con tono di voce adirato gli risponde ??c?? un rigore, non c?? un episodio Daniele??. L?arbitro, all?improvviso attacco verbale del suo interlocutore, tenta di difendersi ma viene pesantemente redarguito da BERGAMO che non sente affatto le giustificazioni addotte dall?arbitro, tanto che ? lo stesso designatore che tronca la conversazione.? Leggetela come volete : io non ricordo l?episodio del rigore a favore della Lazio. Comunque : ?Alle rimostranze della Lazio per la mancata concessione del rigore nel corso dell?incontro Lazio-Brescia terminato 0-0, il giorno successivo alla gara, ovvero 3 febbraio 2005 alle ore 12,46 (vds prog. 23785 ? utenza ..?. in uso a Paolo BERGAMO) arriva puntuale la telefonata di CARRARO al designatore BERGAMO. In particolare, il presidente federale rimprovera il designatore senza che questi riesca inizialmente a replicare in maniera compiuta ??ho visto che, anche un rigore gli hanno negato?<<>>?ebb?.. insomma ? inutile che le dica un c**** perch?, le dir? di fare il contrario, cos? forse riusciremo a ottenere qualche cosa, non lo so io?? ed al tentativo di replica di BERGAMO ??no, no io ho parlato, ho parlato?? CARRARO prosegue nei suoi rimbrotti, rincarando la dose ??ha parlato, ha parlato, allora vuol dire che ha parlato? vuol dire che anche a lei ascoltano al contrario??. BERGAMO riesce a prendere la parola e pur riconoscendo l?errore da parte dell?arbitro tenta una giustificazione dicendo che non era posizionato bene per cui non aveva potuto vedere l?episodio e che comunque per tale errore TOMBOLINI sarebbe stato sospeso per un mese. Orbene, CARRARO, superata la fase dei pesanti richiami al suo interlocutore, passa alle raccomandazioni pro-Lazio per gli incontri futuri, eccetto quello imminente contro il Milan, con una breve quanto inquietante frase ??poi per? bisogna dargli una mano perch? venendo interrotto da BERGAMO che immediatamente raccoglie la premura del presidente FIGC che replica con un?altrettanto inquietante frase ??No, no, recuperiamo, recuperiamo, ieri, ieri non ? riuscita bene e chi ha sbagliato paga, per? certo non mi compensa di quello che dovevo fare, le dico la verit? per???. La conversazione poi si sposta su altri argomenti quali gli impegni internazionali dei due designatori.? Faccio presente che : 1.Carraro ? stato assolto all?arbitrato 2.Tombolini, reo di aver fatto un errore tecnico, subisce la stessa sorte di Paparesta dopo Reggina-Juve, ma con ben altra risonanza 3.Mi scuseranno gli amici laziali, ma certo che c?? una telefonata in cui si chiede di punire un arbitro, cosa che d?altronde, dico per dire, chiede una domenica si e l?altra pure, faccio un nome per esempio, il Signor Z.M. Presidente di una squadra di serie A. A memoria per?, non ricordo una telefonata in cui il Direttore fa pressioni sul designatore del tipo ??poi per? bisogna dargli una mano perch? Avanti con Cesare : ?Utili argomenti per la valorizzazione probatoria di tali colloqui e per la comprensione delle finalit? che col proprio intervento Carraro intendesse nel caso di specie perseguire, possono indirettamente ricavarsi dalla comparazione di essi con altri intercorsi fra i medesimi interlocutori (prog. 4896 del 21 novembre 2004 e prog. 32727 del 6 marzo 2005), nel corso dei quali Carraro raccomanda al Bergamo direzioni di gara eque da parte degli arbitri designati (<? mi raccomando che non aiuti la Juventus per carit? di Dio ?>: con riferimento a Inter - Juventus del 28 novembre 2004, arbitro Rodomonti), ovvero si lamenta con lo stesso per il compimento di errori arbitrali che aveva raccomandato di scongiurare (< ? le dico mi raccomando ? se c?? un dubbio per carit? che il dubbio non sia a favore della Juventus, dopo di che succede ?. gli d? quel rigore>: con riferimento a Roma ? Juventus del 5 marzo 2006, arbitro Racalbuto).? Cosa ?!? Consentitemelo : qui mi ricollego a quanto pi? volte affermato dal Direttore il quale in varie interviste riferisce che alla fine non tutti i mali vengono per nuocere, giacch? ?Inter-cettopoli? gli consente di avere conferme su alcuni dubbi che gli erano venuti alle orecchie quell?anno. Mi rivolgo agli juventini che pensano che si, il Direttore non ha fatto cose gravi, ma anche quelle telefonate le poteva evitare : cosa pensate di passaggi ( di Ruperto!! ) come questo ? Quando il Direttore vi dice che faceva telefonate esplorative pensate che vi prenda in giro ? Alla luce di queste telefonate, e di altre che seguiranno, che idea vi siete fatti del Designatore, ironicamente indicato dal Direttore come l? ?Atalanta? ? Vi ricordo che, come da tutt?e due le parti ampiamente confermato, erano amici di lunga data : orbene, ricordate una telefonata in cui Bergamo chiama il Direttore per dirgli : ?sai mi ha telefonato Carraro e mi ha detto di non aiutare la Juve, per carit?? ? Perch? non considerare, ? quello che penso io, che i designatori sono dei catalizzatori di lamentele da parte di tutti ? Perch? vederci sempre le malefatte dietro ogni frase ? E, ovviamente, queste malefatte le facciamo solo noi, e da sempre, mica solo da quando c?era la Triade : che, c?era Moggi quando il gol di Turone ? stato annullato ? Avanti con Cesare, sommessamente : ?Significativa, sempre in chiave probatoria, si rivela inoltre la considerazione svolta da Bergamo nella citata telefonata di lamentela di Carraro, ove il primo rassicura il secondo circa il fatto che i suoi inviti saranno per il futuro accolti, rispondendogli: <?no, no, recuperiamo, recuperiamo, ieri, ieri non ? riuscita bene e chi ha sbagliato paga, per? certo non mi compensa di quello che dovevo fare, le dico la verit? per??>; frase, quest?ultima, che completa quella profferta in precedenza, sempre nel corso del medesimo colloquio telefonico, dallo stesso Bergamo, a tenore della quale, e sempre in riferimento alla mancata concessione del calcio di rigore a favore della Lazio, <purtroppo la cosa era preparata bene e non ? riuscita bene ? questa ? la verit? e quindi lui paga di persona ..>. Il riferimento alla persona che ha commesso l?errore ? evidentemente diretto all?arbitro Tombolini, il quale alla vigilia della gara Lazio ? Brescia era stato opportunamente istruito dallo stesso Bergamo, che dopo aver ricevuto la telefonata di Carraro, si era affrettato a contattare il direttore di gara designato (prog. 23571, contenente la raccomandazione di mettersi <sulla lunghezza d?onda giusta>), potendosi chiaramente apprezzare da tale colloquio, oltre che da quello immediatamente successivo alla gara (prog. 23737), nel corso del quale Bergamo richiama pesantemente Tombolini per la mancata concessione di un rigore, l?accoglimento da parte del designatore arbitrale dell?invito rivoltogli da Carraro al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara: donde l?efficacia causale di tale intervento sui successivi comportamenti di Bergamo.? Faccio solo notare che mentre scrivo, l?arbitro qui menzionato sta serenamente commentando gli episodi da moviola della Champions : d?altro canto, lui, come si evince, non ha ?aderito? al richieste ?profferte? e quindi pagher? di persona. ?Significativa al riguardo appare l?ingiustificata veemenza con la quale Bergamo redarguisce Tombolini per la mancata concessione della massima punizione in favore della Lazio, a seguito della commissione di un fallo, a suo dire di assoluta evidenza, laddove, in contrario senso, dal rapporto di gara dell?osservatore arbitrale A.I.A., assunto agli atti di giudizio, risulta che <il calcio di rigore lamentato (in maniera solo accennata/senza proteste) dalla Lazio, anche a mio avviso non c?era, perch? l?intervento ? avvenuto sulla palla, tanto che questa ha cambiato direzione>. Essendosi trattato, quindi, di un fallo dubbio, le vigorose proteste di Bergamo assumono un connotato particolare, non potendosi spiegare, se non con il rammarico derivante dalla mancata esecuzione di precise indicazioni fornite al direttore di gara, lo stato d?animo di Bergamo stesso, che apostrofa Tombolini con pesanti affermazioni, accusandolo di avere <le allucinazioni in campo>. Significativa, per altro verso, ? pure l?affermazione di Bergamo rivolta a Tombolini <quando ci sono le occasioni le devi prendere>, che sta evidentemente a testimoniare di come il designatore si rammarichi per non aver l?arbitro colto una buona occasione per indirizzare nel senso da lui patrocinato l?esito del confronto.? Cosa dobbiamo capire ? Che Tombolini doveva capire senza che Bergamo glielo dicesse apertamente ? ?L?accoglimento da parte di Bergamo della richiesta formulatagli da Carraro di favorire la Lazio, risulta poi in modo evidente dal colloquio da lui intrattenuto in data 8 febbraio 2006 con Mazzini (prog. 172), nel corso del quale l?ex designatore conferma all?interlocutore di essere stato contattato da Carraro e di aver conseguentemente dato istruzioni a Tombolini in ordine alla conduzione della gara, ribadendo che quest?ultimo <quando ? andato non ha fatto quello che doveva fare perch? c?era un rigore e non l?ha dato ?.. a me ? mancato Tombolini perch? poi se no aveva girato tutto bene>.? Vediamo che dicono i CC al riguardo : ?La conversazione intercettata lo scorso 8 febbraio alle ore 09,30 (vds prog. 172 ? utenza ??. in uso a Innocenzo MAZZINI ) tra MAZZINI e BERGAMO fornisce ulteriori e probanti riscontri ai vantaggi di cui LOTITO potr? godere grazie alla sua totale adesione al gruppo moggiano e di conseguenza alla strategia dello stesso gruppo.? Mi fermo un attimo per chiosare : Il Direttore, ovviamente, c?entra anche in questo caso?come ? non l?avete ancora capito ? ?Inizialmente la conversazione verte su argomentazioni inerenti l?arbitraggio di BERGONZI, sull?acquisto di giocatori sbagliati da parte della Fiorentina, lamentele sul comportamento di DELLA VALLE, sulle discordie all?interno della F.I.G.C., sulla possibilit? di nominare designatore unico COLLINA al posto del duo BERGAMO-PAIRETTO. MAZZINI, proprio su quest?ultimo tema trattato si sofferma per sottolineare al suo interlocutore la vicinanza del presidente LOTITO al loro gruppo, fornendo anche le argomentazione a sostegno di tale affermazione ??Uno che ti ha difeso a morte ? stato LOTITO? obiettivamente lui ? stato il kamikaze del gruppo? ? quello che si ? esposto pi? di tutti? sai in certe situazioni fa anche comodo, perch? quando si alza DELLA VALLE e lui lo maltratta, in fondo ci fa anche comodo? ... BERGAMO alla richiesta del suo interlocutore oltre a fornire risposta positiva illustra anche il tenore della conversazione avuta con CARRARO ??Si,si, m?ha chiamato prima che andasse quel cretino di TOMBOLINI (n.d.r. arbitro dell?incontro Lazio-Brescia 0-0) che poi quando ? andato non ha fatto quello che doveva fare perch? c?era un rigore non l ?ha dato, a me, me mancato TOMBOLINI perch? poi se no aveva girato tutto bene??.? Mi rifermo un attimo, per richiosare : chiss? cosa ne pensa il moviolista della considerazione che aveva di lui il designatore?. ?I due poi cambiano l?argomento della conversazione e prima dei saluti, MAZZINI chiede al suo interlocutore ??allora a Claudio LOTITO gli dico tutto ok ? ...? ricevendo il pieno assenso da parte di BERGAMO che si premura di far giungere al LOTITO la piena consapevolezza che la situazione ? perfettamente seguita ?? ma le cose erano?sono preparate lo seguiamo?, diglielo che stia tranquillo??.? Mah, cari tutori dell?ordine : ma cosa si capisce da qua ? Ma qual ? il piano che ? tutto ok ? E il pizzino per il Direttore dov?? ? Ma, insomma : uno ? favorevole al duo di designatori e questo ? sufficiente per dimostrare la sua appartenenza alla struttura moggiana : ma che vuol dire ? Avanti, Cesare : ?Dalle evidenze probatorie in atti, inoltre, risulta come l?intervento su Bergamo da parte di Carraro fosse stato sollecitato a quest?ultimo direttamente da Claudio Lotito, il quale successivamente alla gara in esame si premura di appurare da Innocenzo Mazzini, ex Vicepresidente federale, se Carraro fosse effettivamente intervenuto presso i designatori arbitrali per perorare la causa della sua societ?.? Dalle evidenze probatorie in atti ?!? E quali atti ? E poi non si ? appena finito di affermare che Lotito fa parte della struttura ? E quindi perch? dovrebbe ricorrere a Carraro per fare pressioni ? Non le pu? fare direttamente ? ?Significativi al riguardo appaiono i colloqui telefonici intercorsi: (i) fra Mazzini e Pairetto in data 7 febbraio 2005 (prog. 412), nel corso del quale il primo cerca di appurare, per riferirne a Lotito, se Carraro abbia personalmente contattato il secondo per sensibilizzarlo sulla questione Lazio, ottenendone risposta negativa; (ii) fra Mazzini e Lotito sempre in data 7 febbraio 2005 (prog. 418), durante il quale quest?ultimo chiede pressantemente al proprio interlocutore notizie circa l?intervento di Carraro presso i designatori a seguito della richiesta in tal senso formulata all?ex Presidente federale; (iii) fra Mazzini e Bergamo in data 8 febbraio 2005 (prog. 172), che fornisce conferma, da un lato dell?iniziativa assunta da Lotito presso Carraro per sensibilizzarlo sulla posizione della Lazio (<Lotito ? andato da Carraro> e <Carraro gli disse, perch? mi mise in viva voce perch? io sentivo quando parlava con Carraro>), dall?altro del successivo intervento di Carraro presso Bergamo (<s?, s?, m?ha chiamato prima che andasse quel cretino di Tombolini>) e degli effetti che da tale intervento sono scaturiti (<s?, s?, s?, s?, diglielo che ci ha parlato, ma diglielo che anch'io, l'unico che non ha funzionato ? stato, quando non hanno giocato l'altra domenica con Tombolini che non gli ha dato il rigore, ma le cose erano.. . sono preparate lo seguiamo.. >); (iiii) fra Mazzini e Lotito in data 8 febbraio 2005 (prog. 833), nel corso del quale il primo rassicura il secondo in ordine all?avvenuto intervento di Carraro su Bergamo (<fatto ? ? quella cosa> afferma Mazzini; <fatto a tutti e due?> chiede Lotito; <lui l?ha fatta>, replica Mazzini, aggiungendo poi che si ? trattato di <un intervento pressante> effettuato su quello dei due designatori <che conta pi? di tutti>).? I Riscontri : (i): ?Infatti, alle ore 13,22 (vds prog. 412 ? utenza ..?. in uso a Innocenzo MAZZINI) MAZZINI chiama il designatore PAIRETTO e gli chiede se CARRARO in merito alla Lazio lo aveva cercato poich? ??Ho chiamato prima Paolo, e mi ha detto che era all a FIFA, e che avrebbe richiamato, ..io ? una cosa che devo risolvere prima della riunione di stasera, mi ha cercato Lotito, volev a sapere, lui aveva parlato con Carraro credo venerdi, sulla richiesta di attenzione verso il suo caso, perch? tu sai ? uno dei porta bandiera di pro Carraro, pro Galliani, ma Carraro v?ha detto qualcosa e non v?ha detto niente?...? e di fronte alla risposta negativa del suo interlocutore che fa anche un breve accenno alla partita disputata e persa dalla Lazio contro il Milan (4^ giornata di ritorno Milan-Lazio 2-1), MAZZINI replica ??No, no, non m?ha chiamato per ieri, cerca di capire Gigi, lui vuole sapere soltanto se Carraro vi ha detto qualcosa di tenere in considerazione la posizione della Lazio e sua, perch? lui sta facendo tanto, dice io mi rompo i co*****i, mi espongo?poi per??insomma tutelatemi, se non c****, allora volevo sapere se ti aveva detto una volta?? ricevendo nuovamente risposta negativa.? (ii) : ?Sempre lo stesso giorno, alle ore 13,43 (vds prog. 418 ? utenza ??. in uso a Innocenzo MAZZINI ) LOTITO chiama MAZZINI che si trova ammalato e si sfoga per la sfortuna avuta dalla sua squadra nell?ultima partita persa contro il Milan, facendo riferimento anche alla direzione di gara ??Porca p*****a, porca, poi quel c**** di arbitro ieri non ha dato neanche l ?espulsione, gli da il rigore, l ?ultimo uomo non gli d? l ?espulsione, poi c?hanno un c**o, guarda, ?ieri, Adriano tutta l a sera si ? scusato, a Claudio, ti giuro? ho capito che ti dispiace che devi fare il calcio ? questo, sei fortunato, che c**** devi fare, io sono sfortunato mi sta a??. MAZZINI dopo aver rincuorato LOTITO, utilizzando assoluta cautela nel pronunciare nomi, cosa che viene fatta anche dal suo interlocutore, lo informa del suo impegno per la causa pro-Lazio ??Se c?ha i giramenti di co*****i, ti volevo dire io comunque ti volevo dire per dirti quanto ci tenevo a questa cosa, lui ? alla FIFA hai capito? E torna stasera, l ? altro?.l ? altro ? stato all ?UEFA ? tornato sabato?? venendo interrotto dal suo interlocutore che facendo riferimento a CARRARO, se pur non pronuncia il nome, chiede ??ma secondo te quello che ho chiamato c?ha parlato ?...? e MAZZINI risponde ??ecco ! uno che ? quello dell ?Uefa no ! ...? riferendosi alla conversazione avuta con PAIRETTO e segnalata al precedente prog. 412. Orbene, LOTITO non capendo che MAZZINI si riferiva a PAIRETTO, chiede ??quello che inizia con la B ? ...? riferendosi ovviamente a BERGAMO, venendo corretto dal vice presidente federale che specifica ??Quello che comincia come Palermo, l ? altro che ? all a FIFA e che comincia con B come Bologna, torna stasera?? e di conseguenza il presidente biancoceleste deduce ??quindi quello non ha parlato con nessuno ? mi pare di capire ? ...? ed interrompendo MAZZINI che tenta di replicare, aggiunge ??Perch? ieri sera, Adriano stesso mi ha detto, ci hai parlato con, mi ha detto pure lui di parlare con quello che mi hai detto di parlare?? ricevendo non solo l?assenso del suo interlocutore ma l?invito a farlo poich? ??Parlaci, ? una persona perbene, mica ? un figlio di p*****a come quest?altro eh? ...? tant?? che il presidente biancoceleste si mostra immediatamente favorevole ??No, no infatti, per? bisogna, bisogna, risolverlo questo problema in qualche maniera??. La conversazione poi cambia oggetto, per? i due interlocutori badano sempre bene a pronunciare compiutamente i nomi dei personaggi che citano ed in particolare LOTITO informa MAZZINI che ??Io ho parlato con poi Cosimo (n.d.r. FERRI Cosimo Maria) mi ha detto che tu gli avevi detto che io dovevo parlare con quello della telefonata, io ci ho parlato in diretta con quello della telefonata etc. io ci ho parlato in diretta con te , ti ricordi no ? ci siamo messi d? accordo al 31 di marzo, con CORSI no?...? riferendosi agli accordi raggiunti sul calciatore ROCCHI con il presidente dell?Empoli Fabrizio CORSI, accordi raggiunti proprio grazie all?intermediazione del MAZZINI cos? come meglio emerger? successivamente ed in particolare nella conversazione segnalata al successivo prog. 806.? (iii) : La prog. 172 l?abbiamo gi? vista (iiii) : Alle successive ore 22,34 (vds prog. 833 ? utenza ??. in uso a Innocenzo MAZZINI) viene intercettata una breve quanto inquietante conversazione tra LOTITO e MAZZINI in cui oltre ad evidenziarsi l?assoluta cautela che i due usano nel citare fatti e personaggi, emerge chiaramente l?opera svolta dal presidente federale Franco CARRARO e dal vice presidente Innocenzo MAZZINI sugli arbitri, o meglio sui designatori, a favore della squadra biancoceleste, avendo in cambio l?assoluta fedelt? del LOTITO, viste l?imminenza delle elezioni per la loro riconferma (si svolgeranno a distanza di appena sei giorni ossia il 14.02.2005). LOTITO telefona a MAZZINI e lo mette in attesa, poich? ? impegnato in un?altra conversazione ed appena ripresa la conversazione lo informa che stava parlando con il FERRI. Proseguendo, MAZZINI informa LOTITO che ??fatto ?..quella cosa?? riferendosi al colloquio avuto con il designatore BERGAMO di cui alla conversazione segnalata al precedente prog. 172 ed il presidente laziale di contro chiede ulteriori precisazioni ??fat to a tutti e due ?...? riferendosi anche all?altro designatore PAIRETTO ed il vice presidente federale replica ??lui l ?ha fatta?? facendo riferimento, come emerge dal prosieguo della conversazione, all?intervento pro-Lazio che doveva fare CARRARO nei confronti dei due designatori. A tal punto LOTITO chiede maggiori chiarimenti ??ah ! Quindi lui ci aveva parlato ? ...? e ricevuta risposta positiva, aggiunge ??ah ! questo ? un fatto positivo?<<>>?ah, questo ? positivo, allora significa che ? leale con me?? riferendosi alla lealt? di CARRARO nei suoi confronti in considerazione del fatto, come emerso dall?intera attivit? investigativa, che proprio il presidente biancoceleste sia uno dei maggiori artefici dalla rielezione di CARRARO a presidente FIGC. Orbene, MAZZINI pur concordando con il suo interlocutore, gli raccomanda ??si ! ? uno per? che va per? monitorato, eh ?...? e ricevuto l?assenso di LOTITO, aggiunge ??te lo fa ora, perch..qua?le ? eletto non so se te lo fa eh ? ...? tant?? che il massimo dirigente laziale chiede ulteriori precisazioni del tipo di intervento fatto da CARRARO ??ah..ah?vabb?, vabb??ma l ?ha fatto specificatamente o genericamente?? e ricevuta la replica di MAZZINI ??no, no l ?ha fatto specificatamente?? chiede ancora ??no nel senso per una conduzione anche futura non solo specifica per un fatto?? ricevendo le piene rassicurazioni del vice presidente federale ??no, no?me lo ha confermato, non solo?ma ? un intervento pressante??. LOTITO soddisfatto delle risposte ricevute in relazione ai favori arbitrali di cui potr? godere, passa ad offrire al suo interlocutore la contropartita per i favori di cui gode, ossia la sua piena adesione alla strategia elettorale della compagine associativa al fine di far riconfermare MAZZINI nella carica gi? ricoperta nell?ambito degli organi direttivi centrali della FIGC. Proseguendo nella conversazione, MAZZINI ritorna sul discorso premure pro-Lazio da parte degli arbitri ed in particolare pensa bene di informarlo dell?esito del colloquio avuto con BERGAMO e sopra segnalato alla conversazione avente prog. 172 ??mi ha detto anzi che.. purtroppo quel cretino non ha fatto quello che dovev a fare, perch? glielo avevano detto, capito ?...? riferendosi all?arbitro TOMBOLINI direttore di gara di Lazio-Brescia disputatasi il 02 febbraio 2005, cosi come emerge dalle successive brevi battute dei due interlocutori e continuando tranquillizza il suo interlocutore sull?operato del CARRARO pro-Lazio ??l ?ha fatto glielo ha detto e gli?insomma ? stato pressante??. LOTITO, usando la massima cautela nel fare nomi, si assicura ulteriormente sulla pressione esercitata da CARRARO su entrambi i designatori - ? assai sintomatico il riferimento a BERGAMO considerato, a conferma di quanto emerso nella presente indagine, quale ??quello che conta pi? di tutti??- Il presidente biancoceleste soddisfatto delle assicurazioni ricevute da MAZZINI invita lo stesso a ?pressare? ulteriormente i due designatori per la causa pro-Lazio ?...ah ! ho capito e bisogna che te ti lavori tutti e due e ci parli in modo chiaro comincia, comincia?ci dobbiamo vedere e cominciamo a dire, hai capito ? A stabilire, a stabilire?capito ? ... ? ricevendo la piena assicurazione dal suo interlocutore ??ok gi? fatto dai?? che raccomanda anche di non fare dichiarazioni negative sugli arbitri e di dire altrettanto anche all?allenatore biancoceleste PAPADOPULO.? Quanto c?? di millantato, secondo voi ? Le pressioni su Tombolini da parte di Bergamo sono state cos? evidenti ? Avanti, Cesare : ?D?altro canto, la circostanza dell?intervento di Lotito presso Carraro ? stata confermata nel corso dell?interrogatorio dallo stesso reso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ancorch? a tale iniziativa egli abbia attribuito un carattere di mera doglianza in relazione a pretesi torti arbitrali subiti in precedenza dalla Lazio. Peraltro nel corso di tale interrogatorio Lotito conferma che, quando nel corso del succitato colloquio telefonico del 7 febbraio 2005 (prog. 418) richiede insistentemente a Mazzini se <quello che ho chiamato c?ha parlato?> intende appurare se, a seguito del suo intervento presso Carraro questi abbia poi contattato Bergamo, aggiungendo che anche il <quello> al quale Adriano Galliani gli avrebbe consigliato di rivolgersi ? Carraro.? Ok, abbiamo la conferma che oltre le intercettazioni, la Procura di Napoli ha dato al Capo dell?Ufficio Indagini della FIGC anche alcuni interrogatori : lo poteva fare ? ?Quanto poi ad Innocenzo Mazzini, questi risulta dagli atti del giudizio intervenuto nella sequenza fattuale relativa alla gara Lazio ? Brescia solo successivamente all?iniziativa intrapresa da Lotito presso Carraro e a quella di questi nei confronti di Bergamo, assumendo nella complessiva vicenda un ruolo marginale, di mero mandatario di Lotito, da questi incaricato di verificare l?effettivo intervento pro Lazio di Carraro presso i designatori arbitrali.? Ma, Cesare : un ruolo marginale ? Non si direbbe? ?Ci? nondimeno, sussiste indubitabilmente la prova in ordine alla perfetta conoscenza da parte del Mazzini dei fatti, posti in essere da Lotito, da Carraro e da Bergamo costituenti illecito sportivo, e dunque della conseguente inottemperanza da parte di Mazzini medesimo al dovere previsto dall?art. 6, comma 7, C.G.S.? Ve lo ricordo : ?Art. 6 Codice di Giustizia Sportiva [?] 7. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con societ? o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che societ? o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..? Cio?, Mazzini doveva denunciare?almeno. Ma ce lo vedete ? S.P.Q?L. - 3
  11. Vuoi un altro suggerimento ? Leggi bene l'art.65 N.O.I.F. Nota bene : le trovi qua : http://www.figc.it/italiano/norme/noif.htm Poi lo commentiamo insieme, va bene ? Hai ragione Kefeo : facciamo come il Direttore che oggi scrive tranquillamente su Libero, prendendo anche in giro con la storia che rientra nel mondo del pallone : continuiamo a scrivere anche noi : dobbiamo credere in ci? che ci ? rimasto : la verit? verr? a galla, prima o poi! Sempre Forza Juve
  12. S.P.Q?L. ? 2 Dopo aver visto le incolpazioni, passiamo alla parte motiva della sentenza cesariana, che per quanto riguarda la Lazio vanno da pag. 105 a pag. 120 ed ? divisa per punti. Al punto numero 1 vengono riproposti i deferimenti del Procuratore Federale ( Palazzi, per capirci ) alla Caf presieduta dal Cesarone. Per non appesantire, non la ripropongo. Passerei ai punti 2 e 3 in cui si parla di massimi sistemi. Dal punto 4 in poi, Cesare va partita per partita. Se ci riesco, vorrei fare partita per partita un paragone con Piero, s? da capire meglio senza accumulare tutto, che poi non ci ricordiamo pi? niente. In questa puntata, come detto i punti 2 e 3 della parte motiva della Lazio. Da pagina 110, il punto 2 : ?2. Secondo la prospettazione della Procura federale, nell?ambito delle vicende di carattere politico che stavano interessando la F.I.G.C. fra la fine del 2004 e l?inizio del 2005, si sarebbe concretizzato un intervento del Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, presso i vertici federali - nei confronti dei quali egli avrebbe goduto di credito in funzione dell?appoggio agli stessi prestato nelle suddette vicende - per favorire una migliore posizione in classifica della propria squadra. Lotito, sempre secondo la Procura, avrebbe cos? intessuto pressanti e costanti rapporti con i rappresentanti dei suddetti vertici federali, ed in specie con il Presidente Carraro ed il Vicepresidente Mazzini, affinch? questi esercitassero, a loro volta, pressioni sui designatori arbitrali.? Dice il Cesarone che secondo Palazzi il presidente della Lazio si sarebbe ?intrufolato? in una situazione politica ( ?!? ) che interessava la Federazione a cavallo fra il 2004 e il 2005 : Kefeo, tu che hai letto il deferimento di Palazzi ci puoi dire qualcosa ? Io faccio solo notare : non era ancora finito il girone d?andata e gi? la Lazio si preoccupava ? Mah, andiamo avanti. ?In particolare, secondo la tesi dell?organo requirente, tale iniziativa di Lotito avrebbe sortito l?effetto di provocare, alla vigilia della gara Lazio ? Brescia del 2 febbraio 2005, un primo intervento diretto di Carraro presso il designatore arbitrale Bergamo in favore della Lazio, cui avrebbero poi fatto seguito nei mesi successivi, quale prosecuzione e sotto l?egida di tale primo intervento, ulteriori numerosi contatti di Mazzini, a ci? costantemente sollecitato da Lotito, non solo con i designatori arbitrali, ma con gli stessi direttori di gara. Nell?ottica di una siffatta prospettazione la Procura, dal punto di vista probatorio, valorizzando le fonti di convincimento propriamente riferibili al primo degli episodi contestati con l?atto di deferimento (come detto la gara Lazio ? Brescia), cerca di raggiungere la conferma del suo assunto attribuendo una particolare valenza ermeneutica, sulla scorta di considerazioni anche di natura logica e presuntiva, alla particolarit? del quadro dei rapporti di politica federale sopra delineati, nonch? al contenuto delle dichiarazioni rese da Cosimo Maria Ferri in data 24 maggio 2006 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.? Come si sa, Cosimo Maria Ferri ha rassegnato le dimissioni da tesserato e?sono state accettate. Per cui, scopriamo che oltre le intercettazioni telefoniche, la Procura di Napoli ha dato anche qualche interrogatorio alla Procura Federale e lo ha usato a dispetto delle dimissioni. Certo che, come da pi? parti notato, ci sarebbe veramente bisogno di regolamentare seriamente i rapporti fra le due Procure, fermo restando, se permettete, le tutele dovute ad un indagato da una Procura della Repubblica. ?Tali riscontri, oltre che fonti di prova diretta ed indiretta, costituirebbero, sempre secondo la Procura, la chiave di lettura di tutte le ulteriori evidenze probatorie in atti, rappresentate da una cospicua serie di intercettazioni di colloqui telefonici fra Lotito e Mazzini e, occasionalmente, fra quest?ultimo ed i designatori arbitrali, in particolare Bergamo.? Quindi, in questo punto n.2 della parte motiva della Lazio, Cesare fa notare che oltre le solite intercettazioni, qualcos?altro si pu? evincere da interrogatori resi ad una Procura della Repubblica da un dimissionario come tesserato. Ricordo che per raggiungere la verit? si deve fare tutto il possibile ma, non ? un passaggio a vuoto, occorre rispettare le eventuali tutele. ?3. Reputa tuttavia questa Commissione che un tale costrutto argomentativo non possa essere condiviso, sia per l?apparente inattendibilit? delle dichiarazione di Ferri, che oltre ad essere in radice contestate da Lotito e dalla societ? Lazio non paiono trovare sufficienti riscontri oggettivi nelle ulteriori fonti di prova apportate al giudizio; sia perch? l?efficacia causale del delineato quadro d?insieme sfugge alla possibilit? di esame e di riscontri oggettivi da parte del giudicante, appalesandosi gli indicati elementi come frutto di considerazioni relative a fatti suppostamene veritieri, non suffragate da un accertamento probatorio sufficientemente significativo;? A parte capire come l?augusto Cesare faccia a stabilire ?l?apparente inattendibilit? delle dichiarazioni di Ferri?, giacch? non riusciamo a capire quali altre ?ulteriori fonti di prova? sono state apportate al giudizio ( ?!? ), faccio rilevare che il Cesarone rimbrotta l?esimio Palazzi : non va bene nemmeno il ?delineato quadro?; e non solo : ?sia, infine, perch? l?efficacia causale dell?intervento di Carraro sul designatore arbitrale (di cui si dir? da qui a breve) ? messa in serio dubbio, oltre che dall?assenza di riscontri probatori oggettivi in ordine alla reiterazione di condotte analoghe poste in essere dall?ex Presidente federale, anche dallo stesso contenuto dell?atto di deferimento, che non annovera quest?ultimo fra i soggetti incolpati relativamente agli episodi riconducibili alle gare successive alla prima.? Consiglio agli amici laziali : noi, ormai, lo conosciamo a menadito, il bravo Cesare. Mi raccomando, non meravigliatevi del tutto e del suo contrario. Cesarone ? fatto cos? : si apprestava ad andare in ferie per rileggere il suo testo preferito, ?Le influenze della Costituzione albertina nelle Carte d?Occidente?, quando qualcuno, chissachi, lo ha arruolato ad esecutore sommario di norme interpretabili a piacimento. Potreste per? vederlo come ?cerchiobottista? o come carota e bastone : abbiamo gi? rilevato in altre discussioni che d?, prende, toglie, rid? e sempre con annessa valenza giuridica. Anche a voi dico : portate pazienza. ?Di talch?, se con riguardo alla citata gara Lazio ? Brescia emerge chiaramente dai riscontri probatori in atti la condotta illecita posta in essere da Carraro, ? Oh forbiti lettori, gustate l?abbrivio di questa frase e dite la verit? : quante altre volte avete sentito ?Di talch?? ? Scusate, non volevo certo fermare a met? una frase del bravo Cesare; se lo faccio ? per farvi notare che si ? subito contraddetto? ?non appare suffragata da seri elementi di convincimento l?illazione della Procura, secondo cui l?iniziale intervento del deferito avrebbe avuto una decisiva inferenza causale sui susseguenti comportamenti tenuti da Mazzini; dovendosi inoltre constatare la totale mancanza di riscontri probatori in ordine ai successivi postulati interventi di Mazzini stesso sui designatori e/o direttamente sui direttori di gara.? Allegri, dunque : il problema sar? solo Lazio-Brescia, ch? le altre partite il presidente della Lazio chiama proprio il Mazzini. ?Nondimeno, la complessiva condotta dell?ex Vicepresidente federale e di Lotito, che hanno intrattenuto una sequenza di colloqui telefonici censurabili (a parte ogni considerazione sulla forma) per la sostanza ed i contenuti, appare valutabile in termini di violazione del generalissimo obbligo imposto ai tesserati dall?art. 1, comma 1, C.G.S.? Nondimeno?ultima nota : le partite le vedremo di volta in volta, ma gi? Cesare dice che in assenza di prove, le pur compromettenti telefonate scadono a livello di censurabilit? : ecco, in altre situazioni il tronfio Cesare non ha fatto proprio lo stesso ragionamento?. S.P.Q?L. - 2
  13. S.P.Q...L. ? 1 In attesa di documenti ?nostri? ( arbitrato di Giraudo, motivazioni sentenza Cassazione riguardo il processo di Torino, per fare due esempi ), parliamo della Lazio, e lo facciamo partendo dall?inflessibile Cesare. Inizialmente, e sommariamente, Cesare riepiloga le ?incolpazioni?. Vediamole, dunque. Una precisazione, prima : non ho nulla contro la Lazio e i laziali : inizio questa serie di mail perch? richiesto da Paolo Di Canio ( di cui ricordo belle prestazioni nella Juve!! ) e perch? servir? per saperne di pi? e meglio di "Scempiopoli". Se non siete d'accordo, fatemelo sapere. Da Pag. 5 ?INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DELLA SOCIETA? LAZIO Gara Lazio ? Brescia 11. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere, in prima persona o tramite altri, avviato e coltivato contatti con il presidente della F.I.G.C. Franco Carraro affinch? questi a sua volta esercitasse pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo e sull'arbitro designato per la gara, tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.? Si ricorda che, in conclusione del campionato 2004/05, la Lazio ha qualche problemino in zona bassa della classifica. In verit?, sta un po? meglio della Fiorentina, in analoghe ambasce. Altra cosa da notare ? che la Lazio si rivolge al Presidente della Federazione : sapete gi? che Carraro ? stato assolto dall?arbitrato il quale, ahilui, non pu? pronunciarsi in tema di sanzioni pecuniarie, che nel caso ammontano alla somma di 80.000 euro. Carraro a questo punto aveva due possibilit? : andare da Insinna o rivolgersi al Tar. Sapete che scelta ha fatto, nel frattempo nell?economia del nostro discorso dovremo cercare di far finta che non sia trascorsa acqua sotto i ponti, poich? il Presidente entrer? spesso nel discorso. ?12. Franco Carraro, nella qualit? di presidente della F.I.G.C., per avere esercitato pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo affinch? questi a sua volta intervenisse nei confronti dell?arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.? Ecco, appunto. ?13. Paolo Bergamo, nella qualit? di designatore arbitrale, per avere esercitato pressioni sull?arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite di una direzione da parte del direttore di gara che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.? ?14. Innocenzo Mazzini, nella qualit? di vice presidente della F.I.G.C., per non aver adempiuto all?obbligo, che gli faceva capo in qualit? di dirigente della F.I.G.C., di informare senza indugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Lazio ? Brescia del 2 febbraio 2005, in violazione dell?art. 6, comma 7, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.? ?15. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilit? diretta e presunta, ai sensi dell?art 6, commi 3 e 4, dell?art. 2, comma 4, e dell?art. 9, comma 3, del C.G.S., con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.? Purtroppo, Lazio-Brescia non ? l?unica partita contestata? ?Gara Chievo Verona ? Lazio 16. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. lnnocenzo Mazzini affinch? questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.? Pi? o meno la stessa accusa : la pressione, questa volta, anzich? su Carraro viene fatta su Mazzini, vicepresidente. ?17. Innocenzo Mazzini, all'epoca dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all'epoca dei fatti designatori arbitrali dell'A.I.A e Gianluca Rocchi, arbitro della CAN A, perch? con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Chiedo Verona - Lazio dei 20 febbraio 2005, in violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.? ?18. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilit? diretta e presunta, ai sensi dell'art 6, commi 3 e 4, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 9, comma 3, del C.G.S., con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.? ?19. Cosimo Maria Ferri, all'epoca dei fatti componente della commissione vertenze economiche in seno alla F.I.G.C., per non aver adempiuto all'obbligo, che egli aveva in qualit? di dirigente della F.I.G.C., di informare senza indugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Chievo Verona - Lazio del 20 febbraio 2005, in violazione dell'art. 6, comma 7, C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.? Ma c?? anche una terza gara? ?Gara Lazio ? Parma 20. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. lnnocenzo Mazzini affinch? questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.? Stessa storia? ?21. Innocenzo Mazzini, all?epoca dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all?epoca dei fatti designatori arbitrali dell?A.I.A e Domenico Messina, arbitro della CAN A, perch? con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Lazio ? Parma del 27 febbraio 2005, in violazione dell?art. 6 commi l e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto.? ?22. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilit? diretta e presunta, ai sensi dell?art 6, commi 3 e 4, dell?art. 2, comma 4, e dell?art. 9, comma 3, C.G.S., con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.? E Cesare ne contesta anche una quarta? ?Gara Bologna - Lazio 23. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini affinch? questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.? ?24. Innocenzo Mazzini, all?epoca dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all?epoca dei fatti designatori arbitrali dell?A.I.A, e Paolo Tagliavento, arbitro della CAN A, perch? con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Bologna ? Lazio del 17 aprile 2005, in violazione dell?art. 6 commi l e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.? ?25. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilit? diretta e presunta, ai sensi dell?art 6, commi 3 e 4, dell?art. 2, comma 4, e dell?art. 9, comma 3, C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.? Ma Cesare non ha finito? ?Aggravanti 26. Con l'aggravante di cui all'art. 6, comma 6, C.G.S., a carico del Lotito, Bergamo, Pairetto e Mazzini, per la pluralit? di condotte poste in essere.? Infine, ma Cesare ha qualcosa da ridire su Fiorentina-Lazio, e, per quanto la contesti alla Fiorentina, non manca di sanzionare anche la Lazio. ?29. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio s.p.a, per non avere adempiuto all'obbligo, che gli faceva capo in qualit? di tesserato, di informare, senza indugio, i competenti organi federali, in merito alla proposta rivoltagli dal presidente della A.C.F. Fiorentina s.p.a, con riferimento alla gara di campionato in programma il 22 maggio 2005 tra Lazio e Fiorentina, proposta di per s? integrante gli estremi della violazione del comma 1 dell'art. 6 C.G.S. (art. 6, ultimo comma, C.G.S.), come descritto nella parte concernente la gara in oggetto.? ?30. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilit? diretta, ex art. 2, comma 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dal suo dirigente come sopra descritta.? Ok, le analizzeremo tutte, anche Fiorentina-Lazio. Cosa possiamo dire, nel frattempo ? Beh, sicuramente a Lotito non viene contestata n? la ?cupola? n? di averne fatto parte. D?altronde Lotito pu? fare pochi favori a chi glieli chiede : non ha Case Automobilistiche alle spalle cui chiedere sconti per amici, non ha fatto telefonate ?compromettenti? con il proprio Direttore Sportivo ( ammesso che la Lazio ce l?abbia : Lotito fa tutto lui. La Lazio sembra fatta da lui e il bravissimo Delio Rossi : tra l?altro visto che funziona, non si pu? censurare questo accentramento di poteri ), non risulta aver regalato panettoni a Natale, non risulta faccia uso di schede straniere, non risultano, come ricordato da Kefeo, palloni regalati a designatori, etc. etc. Tutto ci? ci dice che non fa parte della ?cupola?. Gli contestano per? un numero superiore di partite rispetto alla Juve : 4 a 2,5. Con motivazioni diverse, pure. Nessuna partita contestata a noi ? per pressioni sull?arbitro. Ma non precorriamo i tempi : nelle prossime puntate, la parte motiva, partita per partita. S.P.Q...L. 1 - Continua
  14. Kefeo, perdonami, ? Pasqua ( a proposito, Auguri a Tutti! ) : per quanto sia laziale, ha espresso il desiderio di saperne di pi?, e, sinceramente, visto che nessuno mi ha risposto su quali interventi preferisce, se il commento alla Corte di Appello di Torino o le telefonate integrali di Reggina-Juve, sto pensando di dedicargli qualche puntata. Non dimenticare che si era iniziato questo topic per parlare delle altre squadre coinvolte in calciopoli e mi sembra che si sia parlato di Fiorentina, ma pochissimo di Lazio e Milan. Noi continuiamo a considerare il Milan come parte lesa perch? il Meani ? "andato oltre i compiti assegnatogli", ma non ? proprio cos?. Perci?, se c'? qualcuno, anche di fede diversa, che ne vuole sapere di pi? abbiamo il "dovere" di accontentarlo : sar? un'altra opportunit? di capire che effettivamente di Farsopoli si ? trattato. Di nuovo scuse, Kefeo, non lo prendere come un rimprovero ma come uno stimolo a scrivere qualuncque cosa possa contribuire allo smascheramento della farsa. Saluti, Forza Juve e rinnovo gli Auguri a Tutti.
  15. Torre Bligny ?1 Come promesso, un paio di puntate sul ricorso al Tar presentato dal Trapani. Non me ne vogliano gli amici trapanesi : non ? mia intenzione dimostrare che avevano torto, voglio evidenziare che c?? un ?po?? di differenza fra i due ricorsi, giusto per verificare se quanto andavano dicendo i fogli ?amici? fosse vero o meno. Agli amici juventini che mi seguono chiedo di portare pazienza, al solito : cercher? di chiudere in una puntata, ok ? Il fatto Dunque, un paio di dirigenti del Trapani vengono ?pizzicati? con le solite intercettazioni telefoniche a ?scambiare? qualche parere poco ortodosso con giocatori di altre squadre, beh, dal ricorso, si evince, almeno con un portiere di un?altra squadra. Da dove arrivano queste intercettazioni, non si sa, il ricorso non dice : paese strano, il nostro. Vabb?, in ogni caso, c?? una aggravante : uno dei due dirigenti, interrogato al riguardo, afferma di non conoscere l?interlocutore, il portiere della squadra avversaria. Mi sembra un po? peggio che fare uso di schede telefoniche straniere : non essendo queste ultime intercettabili, non si pu? concludere con certezza l?uso che se ne andava facendo, contrariamente a quanto affermato dai due nostri, Piero e Cesare. In effetti, pare che questo dirigente non abbia parlato con il portiere dell?altra squadra, l?ha fatto l?altro dirigente; ? anche vero per?, che dalle prove raccolte, risulta che il primo dirigente si sia prodotto in un gesto convenzionale concordato fra il secondo dirigente e il portiere della squadra avversaria. Decisioni della Giustizia Sportiva La Serie D girone I, in coda, finsce cos? : 39 Campobello Spareggio per i Play-Out 39 Francavilla Spareggio per i Play-Out 35 Rossanese Ai Play-Out 35 Adrano Ai Play-Out 35 Trapani Ai Play-Out 18 Alcamo Retrocessa in Eccellenza 06 Scillese Retrocessa in Eccellenza Ne consegue : Campobello-Francavilla 2-0 Spareggio Play-Out Trapani-Francavilla 1-0/0-1 Adrano-Rossanese 1-0/3-3 Rossanese e Trapani retrocedono in Eccellenza. Il Trapani ? gi? retrocesso sul ?campo?, come si dice : finisce il campionato di serie D 05/06 e il Trapani scende in Eccellenza. Cosa decide la Giustizia Sportiva ? Una penalizzazione di 12 punti da scontarsi sul campionato di appartenenza 06/07, cio? l?Eccellenza. Perch? il Trapani impugna questa sentenza ? Perch? con i 12 punti di penalizzazione non pu? rientrare fra le societ? ripescabili e quindi partecipare alla serie D. Ripescabili ? Beh, avete dimenticato cosa accade praticamente ogni estate ? Una pletora di societ? falliscono e quindi le retrocesse ambiscono ad essere riammesse nel campionato dal quale sono appena retrocesse. Quindi che dice il Trapani ? Fammeli scontare ?sti 12 punti, ma dopo aver deciso a quale campionato si debba partecipare : richiesta legittima ? Decider? il Tar. La difesa Il Trapani si difende in quattro punti : 1.Si fa presente che il dirigente coinvolto si ? dimesso nel Dicembre del 2005 da ogni carica associativa 2.Vi ? carenza di motivazione in ordine alla prova dell?illecito sportivo 3.Unicit? dell?illecito 4.Disparit? di trattamento Sto cercando di condensare : per? ? anche vero che abbiamo l?opportunit? di leggere come ragiona il Tar e, se mi permettete, ne riporto la parte con la quale rigetta il ricorso. Decisione del Tar ?Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per fare ricorso alla sentenza in forma semplificata, in virt? del rinvio effettuato dall?art. 3, III comma, della legge 17/10/2003, n. 280 all?art. 26 della legge 6/12/1971, n. 1034;? Come vedete, il Tar riconosce che si possa fare ricorso ai sensi dell?art.3 della ormai famosa Legge 280/03 : pensate che nel nostro caso, non ce lo avrebbe accordato ? ?Ritenuto che deve essere disattesa la preliminare eccezione, sollevata dalla F.I.G.C., di difetto assoluto di giurisdizione, in quanto, seppure l?art. 2, lett. b), della legge 17/10/2003, n. 280, in applicazione del principio di autonomia dell?ordinamento sportivo da quello statuale, riserva al primo ?i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l?irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive?, deve peraltro considerarsi che il predetto principio opera nei limiti dei casi di rilevanza per l?ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l?ordinamento sportivo;? Come al solito, la Federazione ci prova sempre : fa riferimento alla lettera b) dell?art.2 sempre della Legge 280/03 per affermare la propria autonomia di giudizio. Cosa risponde il Tar ? Gli risponde come deve : l?autonomia ti ? garantita, ma esiste l?art.3, per cui ti rigetto l?eccezione. Ancora una volta : pensate che nel nostro caso il Tar avrebbe accolto l?eccezione della Federazione ? ?Ritenuto che nella vicenda in esame ? impugnata la sanzione disciplinare della penalizzazione di punti dodici in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2006 - 2007, che, determinando l?esclusione dalla graduatoria delle societ? ripescabili nel campionato nazionale di serie D, e la conseguente retrocessione dell?associazione ricorrente nel campionato regionale di eccellenza, sembra assumere anche rilevanza esterna, incidendo sullo status del soggetto in termini non solo economici, ma anche di onorabilit? (in termini, T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 19/4/2005, n. 2801, nonch? 14/12/2005, n. 13616);? Vedete come ragiona il Tar : la sanzione disciplinare ha ?anche rilevanza esterna, incidendo sullo status del soggetto in termini non solo economici, ma anche di onorabilit??. Quindi art.3 della 280/03. ?Ritenuto che, pur nella difficolt? della individuazione di un sicuro discrimine tra atti a rilevanza meramente interna ed atti incidenti su posizioni giuridiche rilevanti nell?ordinamento generale, l?esclusione della giurisdizione nella fattispecie in esame esporrebbe a dubbi di illegittimit? costituzionale la legge n. 280/03;? Per quanto ci siano difficolt? di analisi del caso, ?l?esclusione della giurisdizione nella fattispecie in esame esporrebbe a dubbi di illegittimit? costituzionale la legge n. 280/03? : il Tar ribadisce l?applicabilit? della 280/03. ?Ritenuto che, anche a prescindere dall?eccezione di inammissibilit? per mancata impugnativa del C.U. 27/7/06 che ha respinto la domanda di ripescaggio, dall?eccezione di irricevibilit?, nonch? dall?ulteriore eccezione di improcedibilit?, nel merito non appare meritevole di positiva valutazione la prima censura con cui si deduce l?erronea configurazione di un?ipotesi di responsabilit? oggettiva, in quanto l?art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, al primo comma, non limita una siffatta fattispecie all?illecito commesso da un ?intraneus? (nel senso penalistico del termine, che rileva, ad esempio, per l?enucleazione del reato proprio), ma prevede, sotto la rubrica ?ulteriori ipotesi di responsabilit? delle societ??, che ?le societ? sono responsabili, a titolo di responsabilit? oggettiva, dell?operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della societ? e dei propri sostenitori, sia nel proprio campo, ?, che su quello delle societ? avversarie?; Considerato che risulta acclarato come il sig. G., pur dimessosi da ogni carica associativa dal dicembre 2005, abbia continuato ?in modo costante e diffuso a fornire il proprio contributo ed i propri servigi alla societ? ricoprendo un ruolo di primaria importanza?, s? che pu? qualificarsi come ?persona addetta ai servizi della societ??; ? La Federazione ci riprova : contesta al Trapani la mancata impugnativa del Comunicato Ufficiale 27/07/06 con il quale ha respinto la domanda del ripescaggio. Mancata impugnativa uguale ad improcedibilit?. Si procede e si procede nonostante il Trapani tenti di censurare la sanzione riportando una sua valutazione sull?art.9 inerentemente alla responsabilit? oggettiva delle societ? sull?operato di soggetti esterni ad essa. ?Ritenuto che deve essere disatteso anche il secondo motivo con cui si allega la carenza di motivazione in ordine alla prova dell?illecito sportivo, in quanto, come condivisibilmente statuito dalla C.A.F., le risultanze emerse all?esito delle indagini risultano idonee a supportare una pronuncia di responsabilit? e la conseguente sanzione; rilevano in tale senso le registrazioni delle telefonate intercorse tra il sig. C. ed il portiere della Rossanese, P., nonch? il successivo contegno del G., che ha eseguito il gesto convenzionale, ?non riconducibile a diverse ipotesi solo che si consideri che lo stesso G. ha affermato, nell?interrogatorio reso subito dopo la gara ?, di non conoscere il P.?; In questo caso, come vedete, oltre le intercettazioni ci sono delle prove, o presunte tali, quanto meno. ?Considerato altres? che infondato ? il terzo motivo, con cui si esclude, in via argomentativa, la ravvisabilit? di una responsabilit? presunta dell?ASD Trapani, peraltro gi? ritenuta non sussistente dalla CAF, in ragione dell?unicit? del fatto illecito commesso in concorso dal G. e dal C.;? Anche il Tar non accoglie il terzo motivo : il codice di Giustizia Sportiva prevede la responsabilit? presunta della Societ? su azioni commesse da soggetti esterni. ?Ritenuto infine non meritevole di positiva valutazione la quarta ed ultima censura, con cui si deduce l?eccessivit? della pena anche sotto il profilo della disparit? di trattamento; ci? tanto in assoluto, e cio? con riguardo alla tipologia delle sanzioni irrogabili a norma dell?art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva (sotto tale profilo va peraltro precisato che al giudice amministrativo ? precluso effettuare una valutazione astratta sulla congruit? della pena), quanto con riferimento ai precedenti, invero genericamente richiamati, che non costituiscono peraltro utile termine di paragone, non essendo caratterizzati da situazioni oggettivamente e soggettivamente identiche, s? da escludersi la ravvisabilit? della figura sintomatica della disparit? di trattamento (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 29/4/1980, n. 459);?? Il Trapani ha richiamato una disparit? di trattamento ma non ha portato prove a sufficienza. Faccio notare quanto ha affermato il Tar : ?sotto tale profilo va peraltro precisato che al giudice amministrativo ? precluso effettuare una valutazione astratta sulla congruit? della pena?. Faccio ri-notare : ?sotto tale profilo?. Noi sollevavamo l?osservazione di una errata applicazione delle sanzioni previste dall?art. 13 che conducevano ad un eccesso sanzionatorio. Comunque, dispiace dirlo, ma : ?Ritenuto, ancora, che le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e sono liquidate nell?importo indicato nel dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.? Ok, ora chiedo a voi tutti : questo ricorso era uguale al nostro ? Come si fa ad affermare che fortunatamente la Juve ha ritirato il ricorso se no rischiava di vederselo ricusare come il povero Trapani ? Lo sappiamo adesso, ma non mi sembra che siano cambiate molte cose, nel frattempo : e se avessimo fatto il ricorso al Tar e fosse finita come lo Sturm Graz ? Torre Bligny -1 Fine PS : Per cla78 : e, ovviamente, sei salita su ad Erice ? PPS : Io sono disponibile a commentare altre cose : preferite aspettare le motivazioni della Cassazione o commentare l'articolo della rivista giuridica del Dott. Manzi, di cui si fa menzione in altro topic relativamente alla sentenza della Corte di Appello di Torino del 14 Novembre 2005 ? Oppure potremmo riportare, come promesso a suo tempo, le telefonate integrali in ordine cronologico successive a Reggina-Juventus : lette di seguito, una dietro l'altra, fa un altro effetto...
  16. Giovanni dalle Bande Nere ? 17 Ultimati i motivi, i nostri avvocati passano alle richieste : vi preannuncio che non far? nessun commento perch? non credo ci sia qualcosa da commentare. ?Per tutti questi motivi, SI CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia: previo accoglimento della incidentale istanza di provvedimenti cautelari; ed ove occorra previa rimessione alla Corte di Costituzione della Comunit? Europea delle gestioni di conformit? al diritto comunitario di cui al motivo n. 12, che qui si hanno pur integralmente richiamate e riprodotte; accogliere il presente ricorso e per l'effetto: annullare i provvedimenti impugnati; dichiarare il diritto della Juventus F.C. S.p.A. a partecipare al Campionato Nazionale di calcio di Serie A, per l'anno 2006-2007; dichiarare il diritto della Juventus F.C. S.p.A. al risarcimento dei danni patiti e patiendi a seguito ed in conseguenza dei provvedimenti impugnati, che ci si riserva di quantificare in dettaglio nel corso del giudizio. Con il favore di spese e onorari di giudizio. Ai sensi dell'art. 21 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, si procede al versamento del contributo di Euro 500,00 per il ricorso e 250,00 per la proposizione della istanza cautelare. Torino?Roma, 23 agosto 2006 (Avv. Riccardo Montanaro) (Avv. Paolo Vaiano) (Prof. Avv. Stefano Vinti)? Queste le richieste, leggiamo l?istanza cautelare. ?ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI Si ritiene di avere dimostrato la grave illegittimit? delle decisioni di giustizia sportiva assunte nei riguardi della Societ? ricorrente, sia per l'insussistenza di ipotesi di illecito sportivo, sia per la inammissibile moltiplicazione delle sanzioni applicate. Queste decisioni, come si ? detto, producono alla Societ? danni gravissimi ed irreparabili, che diverrebbero definitivi con l'inizio dei Campionati di calcio di Serie A e B, essendo la Juventus obbligata a partecipare al secondo, pur avendo tutti i titoli sportivi, guadagnati sul campo nella stagione 2005-2006, per disputare la massima categoria. La produzione di questi effetti irreparabili ? ormai imminente, tenuto conto che l'avvio dei Campionati ? previsto per il 9-10 del mese di settembre 2006. Si chiede pertanto che il Giudice salvaguardi il diritto oggetto del presente contenzioso, assumendo un provvedimento di sospensione degli atti impugnati e di ammissione con riserva della Juventus F.C. al Campionato Nazionale di Calcio di Serie A. Tale provvedimento non pregiudicherebbe l'irrogazione delle sanzioni eventualmente applicabili, che potrebbe avvenire anche in un momento successivo; la mancata concessione della tutela cautelare pregiudicherebbe invece in modo definitivo la posizione della ricorrente, che non potrebbe neppure essere completamente ristorata da un'eventuale risarcimento del danno, posto che si tratta di posizioni soggettive sportive, per molti aspetti non risarcibili. Tenuto conto che la Juventus ha sempre ritenuto e affermato la propria convinzione di dovere essere sanzionata, al pi?, come le altre squadre coinvolte nel procedimento disciplinare, la tutela cautelare necessaria potrebbe essere conseguita anche con una sospensione parziale dei provvedimenti impugnati, e nella specie della parte delle decisioni delle Corti della F.I.G.C. che hanno disposto la sanzione della retrocessione all'ultimo posto nel Campionato 2005-2006, con conseguente retrocessione in Serie B. In altri termini, ed in conseguenza di questa limitazione dell'intervento cautelare, potrebbe eventualmente, ed in via subordinata, essere mantenuta la penalizzazione di 17 punti ? trattandosi di sanzione diversa e autonoma ? che la Societ? potrebbe scontare nel Campionato di Serie A; in questo modo la Juventus sarebbe comunque assoggettata ad una sanzione analoga a quella irrogata alle altre squadre pi? penalizzate; e la sua partecipazione al prossimo Campionato avverrebbe in una quadro di "equit?" che ? quello cui la Societ? ritiene di avere diritto, sulla base delle risultanze delle procedure sportive. Si confida pertanto nell'accoglimento della presente istanza cautelare. Torino?Roma, 23 agosto 2006 (Avv. Riccardo Montanaro) (Avv. Paolo Vaiano) (Prof. Avv. Stefano Vinti)? Segue, per completezza l?istanza di notifica : ?RELAZIONE DI NOTIFICA L'anno 2006, il del mese di agosto, su istanza degli Avv.ti Riccardo Montanaro, Paolo Vaiano e Prof. Stefano Vinti, io sottoscritto, Assistente U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il suesteso ricorso con istanza di provvedimenti cautelari dinanzi al T.A.R. per il Lazio: alla F.I.G.C. ? FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, lasciandone copia conforme all'originale alla sua sede, in Roma, Via G. Allegri n. 14 ed ivi a mani di ??? al C.ON.I. ? COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore lasciandone copia conforme all'originale alla sua sede in Roma, Largo Lauro De Bosis n. 15 ed ivi a mani di ??? al MINISTERO PER I GIOVANI E LO SPORT, in persona del Ministro pro tempore, lasciandone copia conforme all'originale al suo domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ed ivi a mani di ??? RELAZIONE DI NOTIFICA L'anno 2006, il del mese di agosto, su istanza degli Avv.ti Riccardo Montanaro, Paolo Vaiano e Prof. Stefano Vinti, io sottoscritto, Assistente U.N.E.P. presso il Tribunale di Messina, ho notificato il suesteso ricorso con istanza di provvedimenti cautelari dinanzi al T.A.R. per il Lazio: al FOOTBALL CLUB MESSINA PELORO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, lasciandone copia conforme all'originale alla sua sede, in Messina, Via Acireale (Z.I.R.), c/o Palazzo "Gruppo Franza" ed ivi a mani di ??? RELAZIONE DI NOTIFICA L'anno 2006, il del mese di agosto, su istanza degli Avv.ti Riccardo Montanaro, Paolo Vaiano e Prof. Stefano Vinti, io sottoscritto, Assistente U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato il suesteso ricorso con istanza di provvedimenti cautelari dinanzi al T.A.R. per il Lazio: alla LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A e B, in persona del legale rappresentante pro tempore, lasciandone copia conforme all'originale alla sua sede in Milano, Via Rosellini n. 4 ed ivi a mani di ??? al FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE S.p.A:, in persona del legale rappresentante pro tempore, lasciandone copia conforme all'originale alla sua sede in Milano, Via Durini n. 24 ed ivi a mani di ???? Incredibile, ragazzi : abbiamo finito, l?abbiamo letto tutto. Ora io chiedo a voi : sotto trovate riassunti i motivi per i quali si fanno le richieste di cui sopra : pensate che non ce l?avrebbero accolto ? Giovanni dalle Bande Nere ? 17 Fine P.S. Abbiamo sviscerato le sentenze, quindi il ricorso al Tar della Juve. Mi scuserete se dedicher? un paio di puntate al ricorso al Tar del Trapani. Non dite : ?Cosa c?entra ?!?? Ricorderete senz?altro che il commento di qualche giornale ? stato : meno male che la Juve ha ritirato il ricorso, altrimenti sarebbe finito come quello del Trapani. Bene, qualche anima pia lo ha fatto passare dal forum nello scorso agosto ed io, ovviamente, me lo sono scaricato. Sempre per avere noi la cognizione di causa e non farci passare sopra nemmeno da giornali ?pseudo-amici?. Inoltre se mi consentite la breve divagazione, a Trapani sono molto legato per averci passato i miei primi anni : ? una cittadina bellissima e questo ? proprio il momento opportuno per visitarla : la processione dei SS. Misteri di venerd? prossimo ? una delle manifestazioni religiose pi? sentite, pi? partecipate e, consentitemelo, pi? belle d?Italia. Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. Nomine dei Giudici : C.U. n.14 e C.U. n.15 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. CAF ? Corte Federale anzich? Commissione Disciplinare - CAF 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Abbreviazione dei tempi di giudizio : C.U. n.12 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Indebita utilizzazione delle intercettazioni telefoniche B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni. 5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Non sono stati commessi illeciti sportivi 6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Nel 2005/06 non ci sono prove; Zaccone non ?patteggia? la Serie B 7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Il Direttore Generale non ? rappresentante legale della societ? 8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Somma di art.1 = art.6 9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta. Dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario Serio 10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta. Applicazione delle sanzioni ai sensi dell?art.13 11) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2, 6 e 13.- Violazione dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen..- Violazione dell'art. 3 L.241/1990 e succ. mod..- Errore di presupposti e della motivazione.Illogicit? e ingiustizia manifesta. Composizione delle sanzioni corrispondenti alle violazioni 12) Illegittimit? degli atti impugnati e degli articoli 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., per contrasto con gli articoli 39, 49, 81 e 82 del Trattato CE. Sentenza della Corte di Giustizia della Comunit? Europea 18 luglio 2006, Meca-Mejcen 13)Identificazione dei danni patiti e patiendi di cui si chiede il risarcimento.
  17. Giovanni dalle Bande Nere ? 16 Punto B.13, punto dolente, salato. ?13)Identificazione dei danni patiti e patiendi di cui si chiede il risarcimento.? Ricordate qual'? il limite imposto al volume di affari annuale se si violano gli articoli 81 e 82 del Trattato CE ? Avete visto cosa ? successo in Austria ? Mi si pu? obiettare : sempre le stesse cose, dici! Posso rispondere : l'Austria ? nell'Unione Europea ? l'Italia ? nell'Unione Europea ? ?La Societ? confida che l'immediato intervento cautelare del giudice amministrativo, garantendo quanto meno la permanenza in Serie A, possa limitare l'ammontare dei danni, gi? ingentissimi, che la Societ? si trova ad affrontare a causa di una procedura sanzionatoria sportiva del tutto inaccettabile e inaffidabile e di sanzioni assolutamente sproporzionate e senza precedenti.? Si richiede l?accettazione dell?istanza cautelare onde evitare danni maggiori : avete ancora dubbi che il Tar non ce l?avrebbe concessa ? ?I capitoli di danno gi? presenti e che la Societ? si riserva di quantificare in corso di causa sono i seguenti: -un mancato guadagno in corrispettivi per la cessione di diritti di trasmissione delle partite (in criptato e non) della Juventus; -un mancato guadagno in corrispettivi per sponsorizzazioni; -un mancato guadagno in proventi da partite e da competizioni internazionali; -l'instaurazione di una serie di azioni civili di risarcimento danni contro la societ? esponente (intentate da terzi e piccoli azionisti); -i riflessi gravissimi sul corso azionario del titolo quotato in Borsa.? Se non ricordo male, questo ? l'unico punto in cui viene richiamata all'attenzione della corte la possibilit? che i piccoli azionisti facciano richiesta di danni. Sappiamo tutti com'? andata. Resta per? un dato di fatto : i piccoli azionisti chi li ha tutelati ? ?A questi si aggiungono i danni riflessi (e pur sempre conseguenza dell'indebito agire della controparte): il danno all'immagine, proprio e del Gruppo di appartenenza, quello dell'abbandono della Juventus da parte di alcuni dei migliori giocatori e il danno agli investitori del Gruppo di appartenenza (primario gruppo finanziario-industriale italiano quotato nonch? gruppo di primaria rilevanza internazionale).? Se avessimo proseguito questa strada, a qualcuno sarebbero tremati i polsi!! ?Si produce una prima ipotesi sull'entit? del pregiudizio economico derivante dalle decisioni della giustizia sportiva. Questa prima ipotesi (che non pu? allo stato assumere la veste di vera e propria stima e previsione in senso tecnico) fornisce comunque ordini di grandezza significativi ed evidenzia la particolare gravit? del pregiudizio in caso di collocamento in serie B. Si tratta dunque di danni di particolare gravit? e intensit? (e non esattamente preventivabili, ma comunque di gran lunga superiori al limite del 10% indicato come riferimento nel motivo precedente) proprio a causa della irragionevolezza delle sanzioni comminate dall'ordinamento federale in violazione dei diritti primari sopra indicati.? E come abbiamo visto, il danno c?? stato eccome : nel corso di quest?anno si ? dovuto far ricorso ad un aumento di capitale sostanzioso : ah, no, gi?, dimenticavo : l?aumento di capitale serve per il mercato dell?anno prossimo, giusto ? Come siamo stati previdenti, questa volta!! Vabb?, i nostri avvocati hanno finito con i motivi del ricorso. Nelle prossime puntate, analizzeremo le richieste. Giovanni dalle Bande Nere ? 16 Continua Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. Nomine dei Giudici : C.U. n.14 e C.U. n.15 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. CAF ? Corte Federale anzich? Commissione Disciplinare - CAF 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Abbreviazione dei tempi di giudizio : C.U. n.12 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Indebita utilizzazione delle intercettazioni telefoniche B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni. 5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Non sono stati commessi illeciti sportivi 6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Nel 2005/06 non ci sono prove; Zaccone non ?patteggia? la Serie B 7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Il Direttore Generale non ? rappresentante legale della societ? 8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Somma di art.1 = art.6 9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta. Dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario Serio 10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta. Applicazione delle sanzioni ai sensi dell?art.13 11) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2, 6 e 13.- Violazione dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen..- Violazione dell'art. 3 L.241/1990 e succ. mod..- Errore di presupposti e della motivazione.Illogicit? e ingiustizia manifesta. Composizione delle sanzioni corrispondenti alle violazioni 12) Illegittimit? degli atti impugnati e degli articoli 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., per contrasto con gli articoli 39, 49, 81 e 82 del Trattato CE. Sentenza della Corte di Giustizia della Comunit? Europea 18 luglio 2006, Meca-Mejcen 13)Identificazione dei danni patiti e patiendi di cui si chiede il risarcimento.
  18. Kefeo, ascolta, per quanto riguarda la stesura del documento io non posso essere della partita, purtroppo. Posso continuare a fare quello che faccio, cio? commenti, documenti, etc. Oltre non posso, veramente : sappi che il lavoro lo faccio fra le 23.00 e le 24.00 Per cui, se ti vuoi/puoi prendere l'onere/onore di rendere tutto organico ti ringrazieranno tutti, io per primo. Sempre Forza Juve
  19. Giovanni dalle Bande Nere ? 15.2 Parte seconda del punto B.12 : come detto si discute delle implicazioni ?europee? ?A queste notazioni "interne", il parere internazionalistico acquisito suggerisce altri interessanti corollari; ad esempio il significativo raffronto con le disposizioni sanzionatorie comunitarie in materia di concorrenza. Questa parte del parere viene qui testualmente richiamata per la sua particolare efficacia: "Per convincersi della incredibile sproporzione delle sanzioni inflitte alla Juventus, ? sufficiente riferirsi ai limiti legali imposti alla Commissione europea in materia di ammende per infrazioni agli articoli 81 e 82 del Trattato CE: al massimo il 10 % del volume d'affari annuale di un solo esercizio.? Gli articoli del Trattato CE li abbiamo gi? citati, quindi possiamo andare avanti... ?La soglia del 10% ? sufficiente per garantire che le imprese agiscano rispettando le regole del diritto della concorrenza (OECD, Fighting Hard Core Cartels, Harrn, Effective Sanctions and Leniency Programmes, 2002). Nel caso di specie, ci? significa che una sanzione del 10% del volume d'affari di un esercizio ? sufficiente per garantire la finalit? tutelata, e cio? "il regolare svolgimento della competizione sportiva per il tramite della tutela dell'indipendenza del corpo arbitrale". Nella sua saggezza, il Consiglio europeo ha considerato che una ammenda che superasse questa soglia non potrebbe che danneggiare la struttura dell'impresa interessata, o anche di ipotecarne l'esistenza.? Ce l?hanno imposta d?ufficio, non ? stato nemmeno pensato un atto consultivo, ma siamo in Europa, ragazzi, nel bene e nel male. Ci sono delle direttive e queste andrebbero rispettate : alle volte mi chiedo se insigni magistrati siano al corrente di questo ?nuovo? modo di procedere o ci provano all?italiana : noi prendiamo questo provvedimento, poi si vede, al solito... ?A nostro avviso, sanzioni sportive il cui valore economico negativo ecceda tale soglia del 10% si pongono in violazione aperta dei principi di inerenza e proporzionalit? imposti dalla sentenza Meca-Mejcen. Si ricorder? che, nel caso di specie, questo valore ? stimato a titolo di esempio sui prossimi 5 anni ? ? senza dubbio superiore al 100% del volume d'affari annuale della Juventus. Riteniamo dunque che emerga con tutta chiarezza ed evidenza come vi sia stato un "eccesso sanzionatorio", tale da danneggiare gravemente ed ingiustificatamente i diritti economici e di concorrenza della Juventus, ben al di l? di quanto sarebbe stato necessario al fine di assicurare tutela efficace all'interesse tutelato dalla Federazione; e che tale "eccesso" si sia gi? in parte rilevante determinato, con l'esclusione dalle competizioni europee, ma possa in parte essere evitato, con riguardo alla sanzione pi? penalizzante che ? rappresentata dalla retrocessione in Serie B.? Ragazzi, guardate che a me il ragionamento sembra corretto : al di l? delle decisioni, discutibili, assunte dall?attuale dirigenza, si pu? senz?altro sostenere, oggettivamente, che se io sono una societ? che partecipa a campionati organizzati dalla federazione e questa, senza avere l?assoluta certezza delle violazioni commesse, adotta, diciamo cos?, una sanzione nei miei confronti oggettivamente pesante, essendo che si trae vita dalla partecipazione a queste competizioni, il risultato ? un evidente ridimensionamento. Tutto questo far? piacere ai detrattori, diciamo cos?, della Juve, ma anche codesti personaggi non possono che notare il depauperamento della competitivit? del campionato attuale. La Corte Europea interviene in questa questione ponendo dei limiti alle sanzioni. Si ripete che non si intende dire che non si deve essere puniti a fronte di violazioni commesse, ma stabilire limiti, tra l?altro inesistenti nell?attuale Giustizia Sportiva, credo sia auspicabile. Si consideri, inoltre, e non ? colpa mia, fosse dipeso da me non lo avrei concesso, le societ? di calcio attuali non sono propriamente ludiche : alcune di queste sono quotate in borsa e ne consegue che ci sono persone che hanno investito i propri risparmi in queste. Personalmente non sono azionista di una societ? di calcio, ma se lo fossi stato sarei sicuramente stato molto contrariato dal vedere, inerme, sfumare i miei investimenti senza essere tutelato da chicchessia. Certo, mi potete dire che chi ha investito in societ? ?istituzionali? come Parmalat, Cirio per dire casi famosi, non ? che se la sia passata meglio. Ma infatti quello che qui si afferma ? questo : si prenda coscienza di certe realt? che si sono concretizzate nel tempo e si adegui le normative relative : non credo sia possibile continuare ad andare avanti con societ? in borsa e codici emessi ai bei tempi del ?Giuoco Calcio?. Scusate la logorroica dissertazione, riprendiamo con il Tar : ?La evidente contrariet? alle disposizioni del Trattato Ce, cos? come autorevolmente e significativamente interpretate e applicate all'ordinamento sportivo dalla sentenza della Corte di Giustizia 18 luglio 2006 Meca-Mejcen, pu? essere pronunciata direttamente da Codesto Ecc.mo Tribunale. Questa pronuncia, che potrebbe essere preceduta da una adeguata tutela cautelare, garantirebbe non solo la Juventus, ma la stessa Federazione, che potrebbe in futuro essere chiamata a rispondere dei danni determinati dal suo "eccesso sanzionatorio".? Lo vedete ? Cosa dicono gli avvocati ? Che una sentenza del genere potrebbe essere utile alla stessa Federazione nei termini in cui devono stare attenti anche loro in quanto soggetti anche loro alle direttive europee. ?Ove lo ritenesse opportuno, il Tribunale potrebbe richiedere alla Corte di Giustizia della Comunit? Europea una pronuncia in via pregiudiziale circa la inerenza e proporzionalit? delle regole del C.G.S. e delle sanzioni applicate alla Juventus, in rapporto alle norme e ai principi del Trattato CE.? ?e sarebbe stato molto interessante sapere questo parere, non credete ? Vi posso far notare cosa ? successo in Austria questa settimana ? E se un provvedimento del genere l'avessero preso in Italia, cosa credete che sarebbe successo ? ?A questo fine, ci permettiamo di avanzare una specifica istanza, il cui testo viene ancora una volta ripreso testualmente dal parere sopra richiamato:? ?i nostri avvocati danno una mano al tar!! ?Sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alla regolamentazione delle federazioni sportive, nazionali e internazionali, e pi? in particolare della sua sentenza Meca e Mejcen contro Commissione europea (causa C-519/04 P, sentenza del 18 luglio 2006) si deve considerare che le restrizioni, alle libert? che la Juventus deriva dagli articoli 39, 49, 81 e 82 del Trattato CE, risultanti dagli articoli 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e la loro applicazione da parte delle corti giurisdizionali sportive, vanno al di l? di ci? che ? "necessario al regolare svolgimento della competizione sportiva", e violano dunque i citati articoli del Trattato CE, pi? particolarmente in quanto: \\ Tale regolamentazione rende un club oggettivamente responsabile per i comportamenti di persone appartenenti a tale club allorquando esse abbiano una "rappresentanza sportiva", trattandosi di un concetto unilateralmente definito dalla F.I.G.C. e non corrispondente alla "responsabilit? legale" cos? come definita e concessa dagli statuti dei clubs; \\ La responsabilit? cos? determinata ? di natura disciplinare; \\ Le sanzioni che ne risultano vanno al di l? della revoca dei vantaggi sportivi acquisiti durante il periodo intaccato dalle violazioni disciplinari dei "rappresentanti sportivi" in questione e, inoltre (1)privano il club dei titoli sportivi ottenuti al termine di competizioni sportive non interessate dalle violazioni disciplinari sanzionate, (2)impediscono al club di partecipare alla UEFA Champions League per la stagione 2006 2007, quando il club si era qualificato per tale competizione al termine del campionato nazionale (Serie A) 2005-2006, non interessato dalle violazioni disciplinari sanzionate, (3)retrocedono il club in Serie B con penalizzazione di punti, ci? che equivale chiaramente alla impossibilit? di qualificarsi per la UEFA Champions League per la stagione 2007-2008. \\ Tali sanzioni equivalgono ad ammende rappresentanti, in una stima prudente, tra il 60 e il 100% del volume di affari annuale del club; \\ La retrocessione in Serie B potrebbe eventualmente essere invocata per determinare la rottura del contratto di lavori di giocatori, provenienti da altri Stati membri. \\ La retrocessione in Serie B pregiudica gravemente la struttura e l'organizzazione stessa del club. \\ La regolamentazione non prevede una analoga responsabilit? a carico della F.I.G.C.? Queste note hanno bisogno di commento ? ?Sulla base della giurisprudenza Courage, il diritto soggettivo e diretto al risarcimento che la Juventus deriva dal diritto comunitario ? solo relativo alle violazioni agli articoli 81 e 82 o, secondo una interpretazione sistemica del Trattato CE, concerne anche le violazioni agli articoli 39 e 49 dello stesso Trattato?? ...e anche gli articoli 39 e 49 del Trattato CE li abbiamo gi? citati... Giovanni dalle Bande Nere ? 15.2 Continua Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. Nomine dei Giudici : C.U. n.14 e C.U. n.15 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. CAF ? Corte Federale anzich? Commissione Disciplinare - CAF 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Abbreviazione dei tempi di giudizio : C.U. n.12 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Indebita utilizzazione delle intercettazioni telefoniche B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni. 5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Non sono stati commessi illeciti sportivi 6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Nel 2005/06 non ci sono prove; Zaccone non ?patteggia? la Serie B 7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Il Direttore Generale non ? rappresentante legale della societ? 8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Somma di art.1 = art.6 9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta. Dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario Serio 10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta. Applicazione delle sanzioni ai sensi dell?art.13 11) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2, 6 e 13.- Violazione dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen..- Violazione dell'art. 3 L.241/1990 e succ. mod..- Errore di presupposti e della motivazione.Illogicit? e ingiustizia manifesta. Composizione delle sanzioni corrispondenti alle violazioni 12) Illegittimit? degli atti impugnati e degli articoli 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., per contrasto con gli articoli 39, 49, 81 e 82 del Trattato CE. Sentenza della Corte di Giustizia della Comunit? Europea 18 luglio 2006, Meca-Mejcen
  20. Giovanni dalle Bande Nere ? 15.1 Prima di cominciare, se siete d'accordo, non appena sar? disponibile la motivazione della sentenza di Cassazione del Processo di Torino ne discuteremo. Fino ad allora non mi sembra si possa commentare con cognizione di causa. Mi sembra poco ortodosso far diventare ci? che si "pensa" il metodo di comportamento che avrebbe dovuto assumere la Cassazione. Ci? detto, Punto B.12 ?12) Illegittimit? degli atti impugnati e degli articoli 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., per contrasto con gli articoli 39, 49, 81 e 82 del Trattato CE.? Si varcano i confini nazionali : siamo o non siamo in Europa ? ?Art. 39 del Trattato CE 1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunit? ? assicurata. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalit?, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanit? pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attivit? di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione. ? ?Art. 49 del Trattato CE Il Consiglio, deliberando in conformit? della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale ? definita dall'articolo 39, in particolare: a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro; b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori; c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali; d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie. ? ?Art. 81 del Trattato CE 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cos? da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virt? del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilit? di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. ? ?Art. 82 del Trattato CE ? incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o pi? imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cos? per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. ? Al Tar : ?Nella generale situazione del diritto sportivo nazionale e internazionale ? intervenuta di recente una importante modificazione, determinata dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunit? Europea 18 luglio 2006, Meca-Mejcen (che si produce, e reperibile sul sito internet "curia.europa.eu" ).? Poich? ? piuttosto lunga, ci limitiamo a quanto dicono gli avvocati : ?Questa sentenza ha affermato alcuni principi fondamentali, che qui ci permettiamo di richiamare in sintesi e per punti: a)la sottoposizione delle federazioni sportive al diritto comunitario, anche nel caso in cui adottino e applichino regole di natura sportiva, nel momento in cui tali regole abbiano conseguenze economiche transnazionali;? E nel caso della Juve, mi sembra sia applicabile. ?b)questa sottoposizione riguarda anche le regole disciplinari;? Addirittura oltre la Legge 280/03 ?c)tali regole disciplinari, poich? possono determinare effetti negativi sull'attivit? del soggetto ad esse assoggettato e sulle regole della concorrenza, devono "limitarsi a quanto ? necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attivit? sportiva" (punto 47 della sentenza); d)in altri termini, le regole disciplinari, anche se proteggono un valore sportivo importante, devono essere inerenti e proporzionate a tale tutela, poich? in caso contrario vi potrebbe essere un eccesso sanzionatorio non giustificabile e contrario alle disposizioni comunitarie.? Secondo voi quest?anno si ? assicurato il corretto svolgimento dell?attivit? sportiva ? ?Non pu? esservi dubbio sul fatto che i principi espressi dalla Corte di Giustizia sono immediatamente e direttamente riferibili al caso della Juventus: h)le sanzioni irrogate determinano per almeno due anni l'impossibilit? della squadra di partecipare alla UEFA Champions League (alla quale la squadra avrebbe avuto diritto sulla base del risultato sportivo della stagione 2005-2006, annullato sebbene non oggetto di alcuna contestazione); i)viene dunque meno la possibilit? per la Societ? di rendere le prestazioni di servizi transnazionali cui fa riferimento la sentenza della Corte di Giustizia;? Tralasciando di capire perch? nella redazione del documento si cominci dalla lettera h), sulle due affermazioni esposte credo non ci siano dubbi. ?j) le sanzioni, e in specie la retrocessione in Serie B, determinano una grave perdita di valore della Societ? e dei suoi flussi economici, determinandone una riduzione grave e un pregiudizio gravissimo sulle sue attivit? economiche transnazionali (contratti con gli sponsors, contratti di diritti televisivi, vendita a soggetti esteri di biglietti, ecc.); k)le sanzioni hanno determinato la fine di numerosi rapporti di lavoro con giocatori di Paesi comunitari, che non hanno accettato di giocare con la squadra retrocessa o comunque esclusa dalle competizioni europee e hanno chiesto di essere ceduti; inoltre le sanzioni hanno determinato la grave riduzione di capacit? della Societ? a concludere nuovi contratti con giocatori sul mercato internazionale.? Si fanno presente le conseguenze, anche economiche, dell?eccesso sanzionatorio. ?E' dunque evidente ed indiscutibile che le regole della F.I.G.C. e la loro applicazione concreta alla Juventus hanno determinato conseguenze rilevanti per il diritto comunitario; sulla scorta delle sentenza Meca-Mejcen si impone pertanto la questione della inerenza e proporzionalit? di tali sanzioni. Sul punto, la Societ? ha acquisito e produce un parere di un importante studio legale internazionale che si occupa con continuit? di diritto comunitario della concorrenza e di diritto sportivo (Dupont ? Dallafior ? Hissel di Zurigo).? La cosa si fa seria? ?Questo parere fornisce importanti indicazioni in proposito, alle quali ci si permette di rinviare, deducendone qui gli elementi essenziali ai fini della formulazione del motivo di ricorso. Occorre a questo scopo anticipare qui alcuni elementi cui si dar? spazio in seguito, e cio? la dimensione assolutamente eccezionale e drammatica dei danni che le decisioni federali arrecano alla Juventus.? Si comincia la valutazione dei danni. ?La sola mancata partecipazione per due anni alle competizioni europee determina una mancato introito, e dunque un danno, che pu? essere valutato in circa 45 milioni di euro! Sulla base di questa prima ipotesi valutativa, si pu? ritenere che il danno economico complessivo che grava sulla Juventus per effetto delle sanzioni federali assommerebbe a circa 70 milioni di euro, (circa il 30 per cento del volume d'affari della Societ?) se la squadra fosse mantenuta in Serie A, mentre si incrementerebbe almeno a 130 milioni di euro (superiore al 60 per cento del volume d'affari) nel caso in cui la decisione della Corte Federale fosse integralmente applicata e la squadra fosse costretta a giocare in Serie B.? ?sempre se fossimo arrivati in finale? ?Si tratta di restrizioni economiche senza precedenti, alle quali si aggiungono sanzioni pi? strettamente sportive di gravit? altrettanto inedita, come la perdita di due titoli di Campione d'Italia (scudetto 2004-2005 e 2005-2006), caso mai verificatosi in tutta la storia centenaria del calcio italiano, in cui si ricorda una sola revoca di uno scudetto.? E questo resta gravissimo a fronte degli elementi probatori raccolti. ?Si pu? dunque affermare senza tema di smentita che le restrizioni alle libert? economiche della Juventus ? che, non va dimenticato, ? tra l'altro una societ? per azioni quotata in Borsa ? sono assolutamente eccessive rispetto alla tutela dell'interesse sportivo perseguito alla regolarit? delle competizioni, che poteva essere comunque assicurato e garantito con sanzioni sicuramente meno eccessive e sproporzionate. La sproporzione ? di immediata evidenza, anche per le considerazioni svolte nel precedente motivo sulla inedita e censurabile assenza di limiti sanzionatori e di criteri nella individuazione delle sanzioni nel C.G.S..? Come anticipato divido in due il punto B.12 : nel prosieguo si andr? a commentare quanto previsto in sede europea. Giovanni dalle Bande Nere ? 15.1 Continua Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. Nomine dei Giudici : C.U. n.14 e C.U. n.15 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. CAF ? Corte Federale anzich? Commissione Disciplinare - CAF 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Abbreviazione dei tempi di giudizio : C.U. n.12 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Indebita utilizzazione delle intercettazioni telefoniche B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni. 5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Non sono stati commessi illeciti sportivi 6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Nel 2005/06 non ci sono prove; Zaccone non ?patteggia? la Serie B 7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Il Direttore Generale non ? rappresentante legale della societ? 8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Somma di art.1 = art.6 9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta. Dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario Serio 10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta. Applicazione delle sanzioni ai sensi dell?art.13 11) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2, 6 e 13.- Violazione dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen..- Violazione dell'art. 3 L.241/1990 e succ. mod..- Errore di presupposti e della motivazione.Illogicit? e ingiustizia manifesta. Composizione delle sanzioni corrispondenti alle violazioni 12) Illegittimit? degli atti impugnati e degli articoli 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., per contrasto con gli articoli 39, 49, 81 e 82 del Trattato CE. Sentenza della Corte di Giustizia della Comunit? Europea 18 luglio 2006, Meca-Mejcen
  21. Giovanni dalle Bande Nere ? 14 Imperterriti al punto B.11 ?11) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2, 6 e 13.- Violazione dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen..- Violazione dell'art. 3 L.241/1990 e succ. mod..- Errore di presupposti e della motivazione.Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva e l?articolo 30 dello Statuto della Federazione ormai li sappiamo a memoria, giusto ? ?Art. 133 del Codice Penale - Gravit? del reato: valutazione agli effetti della pena Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravit? del reato, desunta: 1)dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalit? dell'azione; 2)dalla gravit? del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3)dalla intensit? del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altres?, della capacit? a delinquere del colpevole, desunta: 1)dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2)dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3)dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4)delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.? ?Art. 3 della legge 241/1990 - Motivazione del provvedimento 1.Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma secondo. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria. 2.La motivazione non ? richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3.Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 4.In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorit? cui ? possibile ricorrere.? Al Tar : ?Alla applicazione di una "combinazione" senza precedenti di sanzioni, la Corte Federale e la C.A.F. sono giunte per il tramite di una motivazione specifica del tutto insussistente e che non consente all'interprete (e crediamo, neppure al Giudice) di ripercorrere l'iter logico in base al quale le sanzioni stesse sono state decise ed adottate.? Avvocati! Un po? di rispetto per i componenti le Corti di Giustizia Sportiva? ?Nello specifico, la Corte Federale richiama i criteri di applicazione dell'art. 13 C.G.S. e dell'art. 133 cod. pen., ma si tratta di un richiamo meramente formale, e che non pu? tradursi nella sottrazione dall'obbligo di qualsivoglia motivazione. In altri termini, secondo l'insegnamento di Codesta Magistratura Amministrativa, siamo in presenza di atti amministrativi che devono in primo luogo rispettare i principi generali che presiedono all'azione amministrativa ed ai suoi atti, e dunque l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 L. 241/1990; obbligo che risulta particolarmente presente e stringente nel caso di provvedimenti di contenuto afflittivo (e, ci sia consentito di dirlo, cos? gravemente afflittivo).? Non perdete di vista la competenza del Tar, ok ? ?Orbene, l'esame della decisione delle Corte Federale dimostra come la stessa abbia adottato le proprie sanzioni, sul presupposto delle proprie valutazioni sui comportamenti, senza peraltro motivare: a)quali sanzioni corrispondessero alla violazione dell'art. 1 C.G.S. (tenuto tra l'altro conto che per la violazione di questa norma non ? previsto l'aggravamento nel caso di pluralit? di violazioni, prevista invece per l'art. 6 C.G.S.); b)quali sanzioni corrispondessero alla asserita, unica violazione dell'art. 6 C.G.S.;? c)quale/i eventuali "maggiori" sanzioni fossero da ascrivere alla ritenuta "pratica inefficacia" delle pene edittali dell'art. 13 c. 3?;? d)quale/i aggravamenti delle sanzioni fossero da ascrivere all'asserito conseguimento del "vantaggio in classifica" di cui all'art. 13 c. 6?.? I nostri avvocati si chiedono come si ? arrivati alla composizione delle sanzioni in relazione alle violazioni ascritte : bella domanda, non vi pare ? ?In altri termini, si ? proceduto ad un "mix sanzionatorio" del tutto immotivato e incompatibile con i parametri minimi insopprimibili di un atto amministrativo, e nello specifico di un atto conclusivo di un procedimento disciplinare.? Ribadisco : non perdete di vista di cosa si occupa un Tribunale Amministrativo Regionale. E questo passaggio ? emblematico del ricorso al Tar : si contesta la violazione delle Corti di Giustizia Sportiva ?dei parametri minimi insopprimibili di un atto amministrativo?. Faccio un p? di ordine prendendo in esame la fattispecie. Dunque, in Italia viene riconosciuta l'autonomia dei Diritti Privati, di cui il Codice di Giustizia Sportiva ne ? un esempio. Se si ? tesserati della Federazione implicitamente si riconosce l'autorit? del Codice di Giustizia Sportiva. Un momento, per?. Cosa succede se non si ? d'accordo, diciamo cos?, sull'applicazione delle norme del Codice ? Il dibattimento fra Diritti Privati e Diritto Ordinario ? sempre aperto : la legge 280/03 cerca di "contornare" i limiti entro i quali questa autonomia pu? essere esercitata. Ecco cosa dice l' art. 2 : "Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo 1.In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a)l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive; b)i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;" Sostanzialmente si sostiene che l'autonomia ? nell'ambito delle sanzioni ai termini del Codice di Giustizia Sportiva. Al di fuori di queste per?, interviene l'art.3 : "Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria 1.Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo." Come si vede dunque, la Giustizia Ordinaria fornisce un "appiglio" rappresentato dalla Legge 280/03. Ora il caso in questione. Gli avvocati hanno dei dubbi sulla composizione delle sanzioni a seguito di violazioni commesse. Il richiamo all'art.3 della Legge 241/1990 ? chiaro : "1.Ogni provvedimento amministrativo [...] deve essere motivato". Quindi si sottopone all'attenzione dei Giudici del Tar del Lazio come sono state composte le sanzioni nel procedimento amministrativo oggetto della contesa. Un po? corto, ma vi anticipo che il punto B.12 sar? lungo ( forse lo divido in due ), interessante e pertinente. Giovanni dalle Bande Nere ? 14 Continua Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. Nomine dei Giudici : C.U. n.14 e C.U. n.15 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. CAF ? Corte Federale anzich? Commissione Disciplinare - CAF 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Abbreviazione dei tempi di giudizio : C.U. n.12 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Indebita utilizzazione delle intercettazioni telefoniche B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni. 5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Non sono stati commessi illeciti sportivi 6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Nel 2005/06 non ci sono prove; Zaccone non ?patteggia? la Serie B 7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Il Direttore Generale non ? rappresentante legale della societ? 8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Somma di art.1 = art.6 9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta. Dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario Serio 10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta. Applicazione delle sanzioni ai sensi dell?art.13 11) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2, 6 e 13.- Violazione dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen..- Violazione dell'art. 3 L.241/1990 e succ. mod..- Errore di presupposti e della motivazione.Illogicit? e ingiustizia manifesta. Composizione delle sanzioni corrispondenti alle violazioni
  22. Giovanni dalle Bande Nere ? 13 Avanti con il punto B.9 ?9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? Solito metodo : dell?art. 30 propongo solo i primi due commi che mi sembrano attinenti. ?ART. 30 dello Statuto della FIGC Ordinamento della giustizia sportiva 1.Gli Organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente federale, dal Consiglio federale o dall?Assemblea agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terziet?, assicurate da specifiche norme. Il codice di giustizia disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici. 2.Le norme relative all?ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal codice di Giustizia Sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall?articolo 27, comma 3. [?]? Con la Deliberazione del Consiglio Nazionale n.1250 22/10/03 da parte del CONI vengono enunciati i principi della giustizia sportiva cui tutti gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive nazionali devono conformarsi. Vediamo cosa dicono gli avvocati. ?La assunzione da parte della Corte Federale di decisioni di secondo grado con modalit? e in un clima non rispondente ai principi che presiedono alla giustizia sportiva ? emersa in termini clamorosi a seguito di dichiarazioni rilasciate da membri della Corte (tra l?altro con tempistica assai criticabile sul piano, quanto meno, della opportunit?, posto che si ? ancora in attesa della pubblicazione delle motivazioni della decisione).? Sappiamo a chi si riferiscono gli avvocati, giusto ? ?Si ? letto infatti di subordinazione delle decisioni della Corte Federale alle pressioni mediatiche e della piazza, se vere sono le dichiarazioni che un componente della Corte Federale (prof. Serio) ha rilasciato a Repubblica (si produce estratto del giornale del 27 luglio); comunque esistenza di un ?clima strano?, se vera ? la definizione data dal prof. Sandulli dell?ambiente in cui la Corte Federale ha operato (si produce comunicato Ansa).? Ci sono state conseguenze alle dichiarazioni del Prof. Serio ? ?Di questa situazione, evidentemente esistente, se ammessa dagli stessi componenti della Corte, pu? dolersi la sola Juventus, che ? stata l?unica Societ? a vedersi mantenute le condanne gravissime per illecito sportivo, invece fortemente ridotte per le altre squadre.? Poich? il punto B.9 finisce qua, continuiamo con il B.10 ?10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? L?art.1 e l?art.6 ormai li conosciamo a memoria : riporto solo gli altri riferimenti. ?Art. 2 Responsabilit? delle persone fisiche e delle societ? [?] 4. Le societ? rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell?operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati [?]? ?Art. 13 Sanzioni a carico delle societ? 1.Le societ? che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o pi? delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravit? dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o pi? gare a porte chiuse; e) squalifica del campo per una o pi? giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni; f) penalizzazione di uno o pi? punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, pu? essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni. 2. Alle societ? pu? inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente Codice.? Ok, parola agli avvocati : ?Il dispositivo adottato in sede di appello dalla Corte Federale della F.I.G.C. ha applicato alla Juventus un cumulo di sanzioni senza precedenti e senza alcuna possibile giustificazione nei principi e nelle disposizioni che regolano la giustizia sportiva.? Anche questo lo avevamo sospettato, giusto ? ?La Societ? ? stata infatti condannata a: ( dal dispositivo della sentenza Sandulli n.d.r. ) determina la sanzione a carico della Juventus Football Club S.p.A. con riferimento alla stagione sportiva 2006-07, nella penalizzazione di 17 punti in classifica e nella squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara, nell?ammenda di 120 mila euro, ferme restando le altre sanzioni gi? irrogate nella decisione impugnata per le stagioni sportive 2004-05 e 2005-06;? Fa impressione letto tutto d?un fiato?. ?Questo elenco, che riproduce la decisione delle Corti, non tiene conto dell'ulteriore e gravissima sanzione costituita dalla esclusione dalle competizioni UEFA, conseguenti alla perdita dello scudetto e alla retrocessione.? Beh, per? quest?anno potremo partecipare alla Mitropa, unico trofeo che ci manca?ah, gi? non si disputa pi?? ?La necessaria caducazione dell?illecito sportivo, per le ragioni illustrate nei precedenti motivi, comporta necessariamente una completa revisione e riduzione sostanziale di queste sanzioni.? Considerato che non c?? illecito sportivo, le sanzioni vanno riviste, no ? ?In questo senso non possono che essere richiamate le sanzioni irrogate alle altre squadre, per le quali sono state ritenute sussistenti plurime violazioni dell?art. 1 C.G.S. (Lazio, Fiorentina e, in una successiva decisione della C.A.F., Reggina), alle quali ? stata applicata una penalizzazione di punti in classifica nel campionato 2005-2006 (non tale da determinare la retrocessione in Serie B) e una ulteriore penalizzazione tra 11 e 19 punti per il prossimo campionato di Serie A.? E, cari avvocati, non potevate sapere che fine avrebbero fatto all?arbitrato le sanzioni inflitte agli "altri" proprio in questi giorni? ?Il riconoscimento della fondatezza delle censure sin qui dedotte produrrebbe dunque come necessaria conseguenza l?esclusione della retrocessione in Serie B e la possibilit? di partecipare al nuovo campionato di Serie A, con una penalizzazione (si consideri che tra le sanzioni applicate alla Juventus vi ? gi? una penalizzazione per il prossimo Campionato di 17 punti).? Io penso che questa penalizzazione era la sanzione pi? opportuna da prendere. Voglio dire, ok, vi ho beccato a berciare di qua e di la, con tizio e con caio. Avete commesso atti cos? come previsto dall?art.6 ? Da quanto discusso sembrerebbe di no, quindi art.1, penalizzazione e?.e, per? modifica alle norme di Giustizia Sportiva : con chiarezza chi pu? fare cosa e chi non la pu? fare. A me non risulta che si sia modificato alcunch? : il Professorone ad Agosto era in ferie alla Maddalena, eppure il suo mandato non ? che sarebbe durato molto ( 180gg dal 31 Maggio come descritto in Comunicato del Coni ). Se ne arguisce che, dato il precedente, chiunque sia beccato a parlare con il designatore, con Biscardi, con Baldas, etc. debba subire la stessa pena, giusto ? ?Questi profili hanno a nostro avviso una importanza decisiva anche ai fini della istanza cautelare che verr? di seguito proposta: a) dimostrano l?incongruenza, sproporzione e non equit? della sanzione applicata; b) tracciano una strada che a questa difesa appare del tutto congrua, logica e ?giusta? anche per un auspicato interventi cautelare di Codesto Ecc.mo Tribunale.? ?prendendo, i giudici sportivi, queste decisioni appare ?legittimo? ricorrere al Tar. ?Ma anche solo incentrando l?attenzione sul profilo della individuazione e commisurazione delle sanzioni, la decisione della Corte Federale ? e prima ancora quella della C.A.F. ? appaiono assolutamente illegittime ed insostenibili.? Vediamo come gli avvocati contestano la ?composizione? della sanzione. ?I profili di critica e di evidente illegittimit? sono molteplici, ma ad essi devono premettersi alcune considerazioni di ordine generale sul sistema sanzionatorio contenuto nel C.G.S.. Tale sistema suscita gravi perplessit?, al punto da fare sospettare della sua stessa legittimit?, sotto diversi aspetti; a titolo esemplificativo si consideri che: -le sanzioni non sono stabilite tra un minimo ed un massimo; nella specie, per molte sanzioni, anche gravi, non ? previsto un massimo, lasciando alle Corti una inammissibile discrezionalit? nella determinazione della sanzione, priva di un limite edittale; (questo ? il caso, ad esempio, dell?art. 13 lett. f, cio? della penalizzazione in classifica)? Infatti, le penalit? sono inflitte a ?muzzo? "-l?art. 13 c. 1? ? del tutto indeterminato nel prevedere la possibilit? di applicare ?una o pi? delle seguenti sanzioni?, lasciando dunque del tutto illegittimamente all?autorit? decidente il compito di graduare le sanzioni senza alcuna predeterminazione di criteri e di limiti;" E infatti ce le hanno rifilate tutte? ?-l?art. 6 c. 3 prevede in termini precisi e tassativi le sanzioni applicabili per il caso di responsabilit? diretta della Societ? per illecito sportivo, ma poi introduce un nuovo elemento di indeterminatezza e di inammissibile discrezionalit?, ove consente l?applicazione della ?maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena?, senza chiarire n? quale sia la maggiore sanzione, n? quando quelle edittali debbano ritenersi praticamente inefficaci;? E pensare che non siamo stati radiati : che giudici magnanimi!! ?-l?art. 6 c. 6 prevede l?aggravamento delle sanzioni in caso di pluralit? di illeciti o di alterazione del risultato o di conseguimento del vantaggio in classifica: anche in questo caso l?aumento della pena ? del tutto indeterminato e lasciato ad un inammissibile e incontrollabile spazio di discrezionalit? delle Corti.? Queste considerazioni, tutte vere, non fanno altro che confermare che il Codice di Giustizia Sportiva ? pieno zeppo di alee : sar? il momento a far decidere sull?applicazione delle norme. Tiro a sorte : caso Recoba oppure caso Brunelli oppure Fiorentina e Lazio da Sandulli oppure mancata applicazione del 65 NOIF per il Milan oppure applicazione piena, anche oltre ogni sanzione, sia da Ruperto che da Sandulli per noi. Tutto ci? ? assolutamente incongruente, ma, come da citazioni dei nostri avvocati, ? il codice di Giustizia Sportiva che si presta all?antico adagio : ?Le leggi per i nemici si applicano e per gli amici si interpretano? Al Tar, al Tar : ?Questi rilievi sono di particolare gravit? e potrebbero condurre all?annullamento delle norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.. Pur tuttavia, si ritiene che sia possibile una interpretazione delle norme sopra richiamate, e che sono state applicate alla Juventus nel caso di specie, in termini che ne salvaguardino almeno in parte la legittimit? e la conformit? ai principi generali applicabili a tutte le procedure sanzionatorie in ambito amministrativo, secondo le indicazioni fondamentali tra l?altro dettate dalla L. 689/1981.? Nonostante ci siano gli estremi per l?annullamento della sentenza, i nostri avvocati si chiedono se siano state osservate la legittimit? e la conformit? delle procedure sanzionatorie in ambito amministrativo ai sensi della 689/81. Interessante, no ? ?A questo scopo, di una ricostruzione del sistema sanzionatorio calcistico che rispetti almeno i requisiti minimi di una procedura sanzionatoria legittima e giusta, occorre rifarsi in primo luogo ad alcune indicazioni fornite dalla stessa giurisprudenza delle Corti della F.I.G.C., che hanno tra l?altro stabilito che: a)l?elenco delle sanzioni contenuto nell?art. 13 C.G.S. ? ?incrementale?, nel senso che elenca le sanzioni in ordine di gravit? crescente (Comunicato Ufficiale n. 10 del 2005, relativo alla decisione della Commissione disciplinare sul ?caso Genoa?)? Per quanto riguarda il Comunicato Ufficiale n.10 del 2005 ( reperibile integrale all'indirizzo http://www.lega-calcio.it/comun/0506/cu10.pdf ), la parte che ci interessa ? nel punto : ?6) La determinazione delle sanzioni [...] La scelta tra la prima e la seconda sanzione ? lasciata alla valutazione degli Organi della giustizia sportiva in relazione ?alla natura e alla gravit? dei fatti commessi? (art. 13, comma 1, primo capoverso), tenendo conto che l?art. 13 elenca le sanzioni in ordine di gravit?, cio? secondo un criterio incrementale, partendo dalla lettera a), per la sanzione pi? lieve, sino a giungere alla lettera l), per la sanzione pi? pesante.? Quindi, ci? che ci importa dire ? che per la Commissione Disciplinare le sanzioni di cui all'art.13 hanno un criterio "incrementale". Il Tar : ?b)il ?campionato di competenza? cui deve farsi riferimento, ai sensi dell?art. 13 lett g), ? quello di appartenenza della Societ? al momento di realizzazione dell?illecito.? Fatte queste premesse, alle conclusioni : ?Queste indicazioni interpretative, particolarmente interessanti poich? provenienti dalla stessa F.I.G.C., e le considerazioni cui si ? fatto cenno in precedenza, possono condurre ad una pi? corretta e plausibile definizione dell?ambito di operativit? del potere sanzionatorio sportivo. Nella specie: a)il preteso illecito si ? realizzato nella stagione 2004-2005; b)le sanzioni di cui all?art. 13 lettere g) ed h) non erano pi? applicabili nel ?campionato di competenza? c)la sanzione edittale poteva essere ritenuta ?inefficace? e legittimare il passaggio alla maggiore sanzione di cui alla lettera i), cio? la revoca dello scudetto 2004- 2005 (sanzione gravissima, costituendo la perdita del principale successo sportivo, applicata una volta soltanto nella storia del calcio italiano) d)la stagione 2005 ? 2006 non era in alcun modo toccata dall?inchiesta, e ci? escludeva la possibilit? di applicare per essa alcuna sanzione (in specie la non assegnazione dello Scudetto, regolarmente vinto sul campo) e)non vi era alcuna possibilit? di aggravare le sanzioni ai sensi dell?art. 6 c. 6, non sussistendo alcuno dei presupposti per tale aggravamento f)l?art. 6 c. 3 non contempla un cumulo di sanzioni, ma la sola ?maggiore sanzione? in caso di inefficacia di quelle stabilite g)nessuna norma prevede e consente che le sanzioni si estendano a pi? anni, con una sorte di ?moltiplicatore? sanzionatorio del tutto inedito e non ammissibile: nel caso di specie, la condanna della Corte Federale ammette e prevede espressamente che vi siano sanzioni che riguardino tre anni sportivi successivi, senza contare che la retrocessione in Serie B estende i suoi effetti negativi anche sugli anni ulteriormente successivi? Di cosa pensate si occupi la terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ? Giovanni dalle Bande Nere ? 13 Continua Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. Nomine dei Giudici : C.U. n.14 e C.U. n.15 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. CAF ? Corte Federale anzich? Commissione Disciplinare - CAF 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Abbreviazione dei tempi di giudizio : C.U. n.12 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Indebita utilizzazione delle intercettazioni telefoniche B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni. 5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Non sono stati commessi illeciti sportivi 6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Nel 2005/06 non ci sono prove; Zaccone non ?patteggia? la Serie B 7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Il Direttore Generale non ? rappresentante legale della societ? 8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Somma di art.1 = art.6 9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta. Dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario Serio 10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta. Applicazione delle sanzioni ai sensi dell?art.13
  23. Giovanni dalle Bande Nere ? 12 Punto B.8 ?8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Gli articoli 1 e 6 sono ormai stranoti, avanti col Tar, dunque. ?Una parte particolarmente grave e criticabile della decisione della Corte Federale ? quella in cui si sostiene che i medesimi fatti potrebbero essere ritenuti rilevanti ed integrare sia la fattispecie dell?art. 1 C.G.S. (violazione ai doveri di lealt? sportiva) sia dell?art. 6 C.G.S. (illecito sportivo); e che anzi la difesa della Juventus non avrebbe contestato tale possibilit?. La difesa della ricorrente ritiene questa posizione del tutto errata ed illegittima sia sul piano formale che sostanziale.? Parte gi? affrontata e tristemente nota : somma di art.1 ?integra? l?art.6... ?Nel tentativo di dimostrare che vi possa essere una doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta, la Corte Federale scrive che una condotta antidoverosa pu? essere ?considerata una prima volta atomisticamente in s?, nella prospettiva che essa esprima il valore deontologico di cui all?art. 1 e riguardata cumulativamente ad altre condotte, nell?ottica finalistica che abbia realizzato l?attivit? rivolta all?alterazione delle gare, disciplinata come illecito sportivo dall?art. 6?.? ?atomisticamente?nell?ottica finalistica? ?Chiarisce questa affermazione scrivendo che l?art. 1 prevede una violazione disciplinare a condotta libera; e soggiunge che queste condotte possono costituire mezzi idonei per la realizzazione di altre violazioni, in particolare dell?art. 6, che ?potrebbe essere realizzato con una qualsiasi condotta?.? Chiarisce?!? ?Conclude scrivendo che ?nessun diaframma ? ragionevole interporre ad una doppia valutazione di rilevanza di una medesima condotta, sussumendola nei binari di un generale disvalore deontologico e, in ottica diversa, concependola come ineliminabile tassello nella realizzazione dell?illecito ex art. 6, senza che ci? si traduca, a differenza di quanto sostenuto dalle difese nel corso della discussione orale, in una (inammissibile) somma algebrica di singole condotte qualificate come antidoverose ex art. 1 e senza che l?operazione valutativa, di cui si dice, determini l?assorbimento di tali condotte nel paradigma dell?illecito sportivo con (insussistente) perdita della loro originaria natura e rilevanza (ed in questo senso va rettificata la motivazione di primo grado, senza effetti quoad poenam, in difetto di appello)?.? E questa parte, purtroppo, la conosciamo bene? ?La motivazione della decisione ? inutile e sbagliata:? Tosti i nostri avvocati!! ?inutile, perch? non muove dalla necessaria preventiva dimostrazione della sussistenza, nel caso di specie, delle situazioni tipiche che costituiscono l?illecito sportivo. Occorreva dimostrare che erano state poste in essere condotte idonee a determinare alterazioni dello svolgimento o del risultato delle gare o a conseguire un vantaggio in classifica: ma, dopo aver preso atto che queste condotte non vi erano state, non era certo sufficiente affermare che vi era stato vantaggio in classifica, senza preventivamente rispondere alla domanda: quale vantaggio in classifica era stato conseguito in concreto dalla Juventus e come era stato possibile, nel caso di specie, conseguire tale vantaggio.? Lo sottolineo : ?quale vantaggio in classifica era stato conseguito in concreto dalla Juventus e come era stato possibile, nel caso di specie, conseguire tale vantaggio.? ?Sbagliata, perch? se un comportamento antidoveroso contribuisce a realizzare un comportamento di maggiore gravit? esso perde inevitabilmente la sua rilevanza, essendo parte di quest?ultimo. Si pensi al caso di lesioni ed omicidio: nessuno penserebbe mai di contestare all?omicida il reato di lesioni. Non esiste un principio della doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta; esiste, invece, il principio che, se una condotta ? gi? di per s? rilevante - realizza una violazione disciplinare maggiore, ? solo quest?ultima che pu? essere ritenuta sussistente. In questa situazione si realizza un passaggio necessario da un minus ad un majus, in quanto risulta offeso, con maggiore gravit?, un medesimo bene.? Lo sottolineo : ?Non esiste un principio della doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta? ?La dimostrazione dell?errore sta proprio nell?affermazione che le violazioni dell?art. 1 costituiscono ?un ineliminabile tassello strumentale nella realizzazione dell?illecito ex art. 6?: il che ? assolutamente esatto, in quanto, nel caso di specie, sono stati accertati comportamenti antidoverosi dei dirigenti, sussumibili nella fattispecie dell?art. 1. Ma, se si vuole dimostrare la sussistenza di un illecito sportivo solo ed esclusivamente richiamando le violazioni dell?art. 1, si fa soltanto una somma di condotte antidoverose che non diventano mai un illecito, perch? non si realizzano le situazioni tipiche richieste dall?art. 6.? Lo sottolineo : ?si fa soltanto una somma di condotte antidoverose che non diventano mai un illecito, perch? non si realizzano le situazioni tipiche richieste dall?art. 6.? ?Le quali richiedono, come scrive la stessa sentenza, la esistenza di condotte idonee e causalmente adeguate a realizzare l?alterazione dello svolgimento o del risultato delle gare o a ottenere un vantaggio in classifica.? Io continuo a pensare che la forzatura sta nell? ?ovvero? del comma 1 dell?art.6. Ve lo ripropongo un attimo : ?1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.? Le prime due ipotesi sono chiarissime : 1.Atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara 2.Atti diretti ad alterare il risultato di una gara Ora, l?ovvero sta ad esplicitare queste due eventualit? o si tratta di una terza eventualit? ? Ma se fosse quest?ultimo caso, come sarebbe possibile ottenere un vantaggio in classifica senza che si verifichi una delle prime due eventualit? ? Avete idee ? Questa la conclusione dei nostri avvocati : ?Ed allora delle due l?una: o si ritiene e si dimostra che le condotte dei dirigenti avevano concretamente queste caratteristiche di idoneit? (una dimostrazione che ? del tutto mancata), ovvero quelle condotte restano mere violazioni dell?art. 1.? Giovanni dalle Bande Nere ? 12 Continua Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. Nomine dei Giudici : C.U. n.14 e C.U. n.15 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. CAF ? Corte Federale anzich? Commissione Disciplinare - CAF 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Abbreviazione dei tempi di giudizio : C.U. n.12 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Indebita utilizzazione delle intercettazioni telefoniche B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni. 5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Non sono stati commessi illeciti sportivi 6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Nel 2005/06 non ci sono prove; Zaccone non ?patteggia? la Serie B 7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Il Direttore Generale non ? rappresentante legale della societ? 8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta Somma di art.1 = art.6
  24. Giovanni dalle Bande Nere ? 11 Si procede con il punto B.7 ?7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta? Come da prassi, gli articoli, anche se, in parte, li conosciamo, ormai. ?Art. 1 Doveri ed obblighi generali 1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealt?, correttezza e probit? in ogni rapporto comunque riferibile all?attivit? sportiva. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 ? fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso. 3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva. 4. Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle societ? sportive cui ? riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle societ? stesse.? ?Art. 2 Responsabilit? delle persone fisiche e delle societ? [?] 4. Le societ? rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell?operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati? ?Art. 6 Illecito sportivo e obbligo di denunzia 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo. 2. Le societ?, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili. 3. Se viene accertata la responsabilit? diretta della societ? ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto ? punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena. 4. Se viene accertata la responsabilit? oggettiva o presunta della societ? ai sensi dell'art. 9, comma 3, il fatto ? punito, a seconda della sua gravit?, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i). 5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni. 6. In caso di pluralit? di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara ? stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica ? stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. 7. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con societ? o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che societ? o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..? Ok, fatto il ?dovere?; avanti con il Tar. ?La difesa della Societ? ha contestato che i comportamenti del sig. Moggi potessero essere ascritti alla Juventus a titolo di responsabilit? diretta, che l?art. 2 c. 4 del C.G.S. prevede solo per ?chi rappresenta? le Societ?, mentre per il comportamento dei dirigenti le Societ? rispondono solo a titolo di responsabilit? oggettiva (e dunque con rilevante riduzione delle sanzioni applicabili). Il sig. Moggi non era amministratore della Societ? e non aveva poteri di rappresentanza della stessa, secondo le previsioni statutarie e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.? Quindi si contesta che il Direttore Generale non ?rappresenti? la societ? e di conseguenza si sarebbero dovute applicare le sanzioni dovute per responsabilit? oggettiva e non diretta. Vediamo gli argomenti a supporto. ?Le Corti della F.I.G.C. hanno immotivatamente disatteso questi rilievi, decidendo come se la Juventus dovesse rispondere a titolo di responsabilit? diretta, senza farsi carico del problema. La disparit? di trattamento riservata a Juventus appare ancora pi? evidente, considerando la mancata risposta alla domanda a quale titolo la societ? deve rispondere per quanto commesso dal Moggi.? Mah, diciamo che le Corti della F.I.G.C. hanno fatto di tutto per farci entrare dentro l?Amministratore Delegato : ricordate ? I due dirigenti vanno considerati una cosa sola, alle volte quando agisce l?uno, anche se lo fa ad insaputa dell?altro, ne ha l?avallo, etc. In pratica, sono le colonne portanti della ?cupola??e per cui i solerti giudici sportivi affermano : se c?? dentro l?Amministratore Delegato, allora la responsabilit? ? da considerarsi diretta. ?A conclusione della motivazione circa la sussistenza dell?illecito sportivo, la Corte scrive che ?corretta e consequenziale ? l?affermazione della responsabilit? diretta della societ? rispetto ai fatti per in quali ? stato ritenuto responsabile il suo rappresentante legale dott. Giraudo? Ecco, infatti? ?Nulla si dice circa il titolo per il quale la societ? dovrebbe rispondere per i fatti ascritti al Moggi, ben diversi da quelli dei quali deve rispondere il dott. Giraudo.? ?ben diversi, si, ma l?ho ricordato prima : per i giudici, agiscono in piena sinergia, dunque? ?Il Moggi, autorizzato a rappresentare la societ? presso le autorit? sportive dal ?censimento? annuale (si tratta si un formulario che le societ? devono restituire alla federazione, indicando le persone autorizzate a trattare in ambito sportivo), non aveva ricevuto dal consiglio di amministrazione alcun mandato a rappresentare la societ?.? Ragazzi, anche se si stenta a crederci, potrebbe anche essere vero che il Direttore Generale di una squadra non ne sia il ?rappresentante?... Quante volte abbiamo letto che i contratti con i giocatori li firmava il Dottor Giraudo, per esempio ? Certo, comunque, almeno a me sembra una forzatura : il ragionamento pu? filare dal punto di vista formale... ?Sono stati prodotti i verbali del Consiglio: e si ? posto il tema se la responsabilit? diretta ? proprio per le sue caratteristiche di palese illegittimit? ? possa estendersi anche a persona alla quale il consiglio di amministrazione della societ? non ha dato alcun mandato di rappresentanza.? Vedete ? Formalmente ? cos?? ?Non ci sembrava, francamente, una domanda fuori luogo: una corretta applicazione dei precedenti giurisprudenziali delle Corti interne alla F.I.G.C. avrebbe dovuto far rispondere di no. In pi? occasioni, infatti, la Commissione d?Appello Federale ha precisato che rappresentanza legale e rappresentanza sportiva, ai fini della individuazione della responsabilit? oggettiva delle Societ?, sono concetti coincidenti.? Ahia, Piero e Cesare di nuovo colti in fallo dai nostri avvocati ? ?La statuizione tornava certo utile al momento di punire coloro i quali, secondo l?id quod plerumque accidit, erano ?Presidenti non censiti? e compivano violazioni del Codice.? id quod plerumque accidit = Ci? che accade pi? spesso Non ho idea a chi si riferissero i nostri avvocati con "Presidenti non censiti" ?Ma tale principio, in realt?, ? in linea con l?interpretazione costantemente resa dalla Corte di Cassazione per cui laddove ci si trovi ad applicare norme di propagazione della responsabilit?, e quindi nei delicati temi della responsabilit? indiretta e/o oggettiva, occorre preferire interpretazioni restrittive che non consentano a tale forma di responsabilit? di divenire l?aberrazione della pura e semplice ?responsabilit? per fatto altrui?.? Ok ? La Cassazione suggerisce che qualora necessiti individuare responsabilit? bisogna preferire interpretazioni restrittive, cio? chi rappresenta legalmente la societ? ne ? il rappresentante e non bisogna cooptare tale responsabilit? da chi ha ruoli anche importanti all?interno della societ?, ma non ne ? il rappresentante legale. ?Perch? proprio di questa responsabilit? si tratta, come appare chiaramente dalla norma dell?art. 2 CGS, che le pone accanto, come forma minore, la responsabilit? obbiettiva.? Vi ripropongo il comma 4 dell?art. 2 : ?4. Le societ? rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell?operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati? Non ? chiarissimo questo comma ? ?E se quest?ultima potrebbe apparire giustificata da esigenze repressive, il riferire la responsabilit? di un fatto illecito a chi vi ? estraneo costituisce una vistosa, palese ed inammissibile violazione dei pi? elementari principi di civilt?, prima ancora che di un chiaro principio costituzionale (art. 27).? RiAhia, Piero e Cesare : i nostri avvocati vi contestano pure la violazione della Costituzione!!! "Art. 27 della Costituzione Italiana La responsabilit? penale ? personale. L'imputato non ? considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit? e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non ? ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra." ?Di questo principio ha cos? scritto la Corte Costituzionale nella sua sentenza 1085/1988: ?Perch? l?art. 27 Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilit? penale sia autenticamente personale, ? indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all?agente stesso (siano cio? investiti dal dolo o dalla colpa) ed ? altres? indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cio? anche soggettivamente disapprovati?.? ?c?? anche una sentenza, come vedete! ?Il principio mette in crisi persino la legittimit? della responsabilit? obbiettiva, che si ha quando ? come precisa l?art. 42, terzo comma, cod. pen. ? vi sia rapporto causale, ma non dolo o colpa; e conferma che, quando manca anche il rapporto causale, non pu? esservi responsabilit?.? ?non avete studiato, Cesare e Piero?!? "Art. 42 del Codice Penale -Responsabilit? per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilit? obiettiva Nessuno pu? essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volont?. Nessuno pu? essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento ? posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa." Ancora il Tar : ?Si rammenta che questi principi trovano piena applicazione anche nei riguardi dell?illecito amministrativo, in virt? delle disposizioni iniziali e ?di sistema? della L. 689/1981.? La Legge 689/1981 ? composta da 148 articoli : ve la risparmio... ?Moggi, pacificamente, non aveva la legale rappresentanza della Juventus. Spesso agiva come commerciante in proprio, direttamente o indirettamente tramite la GEA. Non si vede per quale ragione di diritto la Societ? esponente debba essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilit? diretta dei fatti di costui.? Ecco, questa ? la cosa che di tutto il Tar ho capito meno : cosa si intende con l?affermazione ?commerciante in proprio? con aggravante ?direttamente o indirettamente tramite la GEA? ? Cosa devo capire io ? Che il Direttore anzich? fare gli interessi della Juve faceva quelli della GEA ? Come si fa a fare un?affermazione del genere senza supporto di prove ? Voi ne date una interpretazione diversa ? Giovanni dalle Bande Nere ? 11 Continua Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni. 5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta. 6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta. 7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta
  25. Giovanni dalle Bande Nere ? 10 Riepilogo del solo punto B, il riepilogo totale lo trovate al solito in calce. B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni. 5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta. Si prosegue con il punto B.6 ?6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? La stessa cosa del punto 5?!? ?La motivazione della sanzione irrogata, contenuta nella decisione della Corte Federale, si presta ad altre censure.? Ah, ecco. ?Viene, anzitutto, richiamato il "carattere stabile e duraturo, nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa dei due dirigenti": la definizione di condotta "illecita" ? la conseguenza dell'affermata esistenza di un condizionamento del settore arbitrale, del conseguimento di un vantaggio in classifica, dell'ottenimento della vittoria in campionato. Il richiamo alla stagione sportiva 2004/2005, quando si era ormai concluso il campionato successivo, mostra come la definizione di "stabile e duratura condotta antidoverosa" vada ridimensionata e rivista alla luce del fatto che, per il campionato successivo, non vi sono state condotte antidoverose.? Visto cosa dicono i nostri avvocati ? E? piuttosto strano notare che la condotta antidoverosa dei nostri dirigenti avvenga nel 2004/05 e non vi siano condotte analoghe nel successivo anno. ?La definizione di condotta "illecita" non ? giustificata dalle risultanze e non ?, pertanto, corretta.? Giusta conclusione. Gli avvocati cercheranno ora di capire da dove si possa desumere la definizione di condotta ?illecita?. ?Essa si appoggia : -sulla esistenza di un "condizionamento del settore arbitrale", quando neppure un arbitro ? stato chiamato a rispondere di fatti commessi con i dirigenti;? Giusto. ?-su un vantaggio in classifica, che non si comprende come possa esservi, se non vi sono state gare alterate;? Giusto, giusto. ?-su una vittoria in campionato che avrebbe motivo di essere contestata soltanto se vi fosse la dimostrazione di punti sottratti agli avversari con gare alterate.? Giusto, giusto, giusto. Permettetemi ora di richiamare l?art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, poich? ci sar? utile. ?Art. 13 Sanzioni a carico delle societ? 1.Le societ? che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o pi? delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravit? dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o pi? gare a porte chiuse; e) squalifica del campo per una o pi? giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni; f) penalizzazione di uno o pi? punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, pu? essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni. 2. Alle societ? pu? inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente Codice.? Bene, procediamo con il Tar. ?Dopo aver richiamato le sanzioni inflitte ai sensi delle lettere i) e g) dell'art. 13 C.G.S., la Corte Federale, infliggendo la ulteriore sanzione di cui alla lettera f), ne tenta una giustificazione definendola "ragionevolmente afflittiva" e sostanzialmente utile per dare "adeguata efficacia anche deterrente al trattamento (sanzionatorio) complessivo"; ed aggiunge, con un "obiter" per lo meno inopportuno e stravagante, che i 17 punti di penalizzazione sarebbero "molto prossimi alla dichiarazione di congruit? della pena, resa esplicita in primo grado dal difensore della societ?, su espressa sollecitazione del presidente del collegio".? Certo, il nostro avvocato ?difensore? dinnanzi la CAF potrebbe aver anche rilasciato dichiarazione di congruit? della pena; resta il fatto che la Corte gli rifila dei punti di penalizzazione non a fronte di corretta applicazione del Codice, ma a seguito di richiesta. ?Evidentemente la Corte Federale non solo non conosce la inesistenza dell?istituto del patteggiamento nel giudizio sportivo e ancor meno le cautele che una dichiarazione di pena concordata richiede (non potendo essere proposta se non dall?interessato o da un suo procuratore speciale);? I nostri avvocati si difendono adducendo che n? esiste patteggiamento in ambito di giustizia sportiva n?, nel caso il patteggiamento fosse possibile, la ?richiesta? ? stata fatta dall?interessato, la Juve in persona, o l?avvocato abbia presentato procura speciale che gli consentisse di fare quel patteggiamento. ?ma non considera il momento processuale nel quale intervenne quel dialogo ? del tutto informale ? tra il presidente del collegio ed il difensore.? Ora i nostri avvocati chiariscono il frangente. ?Preme ricordare che, alla prima richiesta di quale poteva essere un pena congrua, il difensore rispose che la determinazione della sanzione non era compito suo, ma della C.A.F.;? ?in prima istanza, Zaccone non rispose? ?ad una sollecitazione ulteriore, la risposta fu quella che la pena avrebbe dovuto rispettare un identico trattamento a quello riservato alle altre squadre deferite, per le quali era stata richiesta dal Procuratore federale la retrocessione in serie B, con 15 punti di penalizzazione per Lazio e Fiorentina e di 3 punti per Milan. E? la richiesta che ? sempre stata formulata, atteso che gli illeciti addebitati alle altre squadre erano ? nel capo di incolpazione formulato dalla Procura federale - pi? numerosi di quelli addebitati alla Juventus.? Messa cos?, che poi corrisponde al vero, sembra anche una dichiarazione opportuna. D?altronde, non ? stata sempre la rosea a scrivere il giorno dopo : ?La Juve patteggia la B? ? ?Ora la situazione non ? cambiata: a parte Lazio e Milan, per le quali sono state escluse ipotesi di illeciti, la decisione della Corte Federale chiama la Fiorentina a rispondere di un ben preciso illecito commesso dal suo presidente onorario, ma infligge una sanzione di molto inferiore a quella inflitta alla Juventus (per la quale l?illecito sportivo ? soltanto una creazione della decisione), perch? la societ? risponde a titolo di responsabilit? oggettiva e non diretta. E ci? perch? Diego Della Valle, presidente onorario della Fiorentina, maggiore azionista e, a quanto risulta dagli atti, personaggio pi? rappresentativo della societ?, non ha la rappresentanza legale della societ?. Una decisione, della quale ci rallegriamo, ma che ? fondata sulla forma; ci domandiamo se ? per chi conosce la tematica dell?amministratore di fatto ? non sia questa una situazione assai peggiore e diversa da quella ritenuta per il Moggi.? E quante volte l?abbiamo detto su queste pagine che a ben vedere gli illeciti sportivi, quelli veri, li facevano gli altri ? Giovanni dalle Bande Nere ? 10 Continua Motivi del Ricorso A)Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C. 1)Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta - Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990. 2)Violazione degli artt. 30 comma 5, 31 comma 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 comma 6 e 37 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito?. 3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? 4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicit? e ingiustizia manifesta.? B)Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni. 5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicit? e ingiustizia manifesta. 6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicit? e ingiustizia manifesta.?
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