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Tifoso Juventus
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  1. Don Raffa? - 16 Infine, vediamo cosa ha da dire la Corte di Cassazione sulla somministrazione di epo. ?1.3) 3 - Con riferimento all'eritropoietina. Con specifico riferimento alla somministrazione di eritropoietina umana ricombinante, il ricorso del Procuratore generale va, invece, dichiarato inammissibile.? Porca miseria, ragazzi, allora non siamo dopati!!! Almeno non in senso stretto : ci accusano di aver esagerato nella assunzione di sostanze non vietate e in quelle vietate, ma l?epo, sinonimo di doping, non l?abbiamo presa. Secondo voi ? coerente dire che ci siamo macchiati di atti fraudolenti senza aver assunto la sostanza principe del doping ? Siamo riusciti ad ottenere prestazioni tali da inficiare il corretto svolgimento delle competizioni sportive attraverso le alchimie che facevamo con i farmaci off-label ? ?Si sostiene, infatti, nell'atto di impugnazione che la Corte territoriale avrebbe ?sconfessato? le conclusioni della perizia ematologica del prof. D'Onofrio, disposta dal primo giudice, ?senza peraltro neppure ritenere necessario procedere a una nuova perizia?.? In effetti, la Corte di Appello non ha ritenuto accettabile la perizia D?Onofrio e di questo Guariniello se ne risente affermando che la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere una nuova perizia, ritenendo quella non significativa. Io questa storia non la capisco : tu mi porti una perizia, per me non ? valida e per poter dire che non ? valida, devo metterne su una nuova ? Non posso limitarmi a dire che le prove portate in giudizio sono insufficienti ? ?Si sostiene, altres?, con significativi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, che nell'ipotesi in cui il giudice non si attiene alle conclusioni peritali, le relative argomentazioni, quando si tratti di problemi tecnici particolarmente complessi che richiedono competenze particolarmente specializzate, devono essere ?davvero ineccepibili?.? Ed ovviamente il ?davvero? lo stabilisce lui. ?Le affermazioni della Corte territoriale, prosegue il ricorrente Procuratore generale, sarebbero, viceversa, contraddittorie e palesemente illogiche:? Sentiamo? ?-quanto al rilievo del mancato riscontro di positivit? a sostanze dopanti, trattandosi di affermazione che non tiene conto che, all'epoca di fatti, non si cercavano gli anabolizzanti nei campioni degli atleti, n? sussistevano metodi di ricerca dell'EPO;? Ce la saremmo cavata perch? il laboratorio dell?Acquacetosa non cercava l?epo? ?-quanto all'affermazione della mancanza di prove dirette di acquisto dell'EPO, contrariamente a quanto invece avvenuto in altri procedimenti penali, trattandosi di irrilevante comparazione con altre vicende processuali, di nessun rilievo ai fini che qui ne occupa;? Ma come, Dott. Guariniello : se hai fatto anche mettere sotto controllo il telefono del Dott. Agricola alla disperata ricerca di prove che attestassero lo spaccio di epo? ?-quanto alla ritenuta insufficienza della prova indiretta, trattandosi di affermazione in palese violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.;? Guariniello rimprovera la Corte di Appello di non rispettare il Codice di Procedura Penale? ?-quanto alla questione semantica (consistente nell'avere il giudice tratto alimento dalle espressioni del perito "molto probabile" e "praticamente certa", per dedurne un giudizio non di semplice probabilit?), trattandosi di osservazione formalistica e, comunque basata su una lettura solo parziale degli atti, perch? il giudice di appello avrebbe fatto riferimento nella sua valutazione alla sola perizia del Prof. D'Onofrio, senza tener conto delle integrazioni e dei chiarimenti dello stesso (atti che vengono allegati per estratto) dai quali si evincerebbe, viceversa, che le espressioni utilizzate comportavano un giudizio di certezza da parte del perito;? ?anche Guariniello insinua il dubbio che la Corte di Appello non abbia letto le carte, almeno tutte le carte : quelle che ha letto, per?, cio? la perizia D?Onofrio, non contenevano la certezza dell?assunzione di epo. ?-quanto, infine, al mancato superamento dei valori fissati nel vari protocolli antidoping, trattandosi di affermazione ininfluente, essendo scientificamente provato che la somministrazione dell'EPO non porta necessariamente al superamento delle soglie fissate nel vari protocolli.? ?questa la volete commentare voi ? Vediamo che ne pensa la Corte di Cassazione, che ? meglio... ?Ritiene, viceversa, questo collegio che la Corte territoriale, lungi dallo ?sconfessare le conclusioni del perito di ufficio senza ritenere neppure necessario ricorrere a nuova perizia?, ha operato una attenta e approfondita analisi degli accertamenti istruttori e dei contenuti della perizia di ufficio e ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede perch? privo di vizi logici, di non condividere le conclusioni riportate nell'elaborato peritale.? Ahia, Dott. Guariniello : la Corte di Cassazione ritiene che la Corte di Appello i documenti li abbia letti e li abbia letti bene. ?In particolare, la Corte ha preso in considerazione e specificamente analizzato tutte le argomentazioni della perizia di ufficio, affermando: -che negli anni dal 1994 al 1998 non era stato accertato alcun caso di positivit? a sostanze dopanti da parte di giocatori della soc. Juventus;? Beh, in effetti non ricordo positivit? all?epo in quel periodo.. ?-che da nessun atto del processo emergeva l'acquisto di eritropoietina o la sua somministrazione agli atleti della societ?;? Pi? che l?acquisto, notate la frase : non risulta da nessun atto che sia stata somministrata epo agli atleti della societ? : caro Guariniello, almeno in questo, ti ? andata buca? ?-che lo stesso perito di ufficio aveva individuato la possibilit? di una somministrazione di eritropoietina in termini lontani dalla sicura evidenza ("molto probabile" e in due casi "praticamente certa"): e che pertanto, il giudizio di probabilit? e non di certezza, non permetteva una affermazione di responsabilit?.? Lo vedi, Guariniellino, che la Corte di Cassazione, anch?essa, ha ritenuto che la perizia di D?Onofrio sia ben lungi dall?essere scientifica ? ?Inoltre, a riscontro delle conclusioni assunte, la Corte territoriale rilevava che non erano stati riscontrati valori superiori ai limiti fissati nel vani protocolli antidoping e che la situazione dei giocatori della Juventus, sia con riferimento ai valori ematologici medi, sia in relazione a quelli del bilancio marziale, non si discostava dalle medie della popolazione nazionale.? Anche questa, Guariniellino : i valori ematologici medi dei giocatori della Juve non si discostavano dalle medie della popolazione nazionale!! ?Di conseguenza, ricordava la Corte, i valori utilizzati dal perito nell'ambito del criterio della "differenza critica", rientravano nei limiti della media generale, cosicch? tutte le modificazioni individuate nella perizia rappresentavano sostanzialmente dei casi di asserita anormalit? circoscritti in un contesto di normalit?.? Sciocchezze, caro Guariniello, il tuo perito ha prodotto sciocchezze. Mi fermo qui, sempre per evitare di appesantire troppo un argomento di per s? pesante. Nella prossima puntata, la seconda parte relativa all?epo : cosa ne pensa la Corte di Cassazione delle cartelle cliniche di Conte, Tacchinardi e Pessotto. Don Raffa? ? 16 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  2. Se ho capito il loro modo di ragionare : 1.Sostanze non vietate Si ? vero che sono lecite, ma ne fanno una questione di eccesso e di off-label 2.Sostanze vietate escluso l'epo Basta la parola : le sostanze sono vietate e quindi... 3.L'epo Oggi proporr? la prima parte, ma ve lo posso anticipare : la Corte di Cassazione, anch'essa, ritiene la perizia di D'Onofrio carta straccia e le prove raccolte insufficienti. E' vero, ci sono delle violazioni nelle somministrazioni : per? tutti, anche noi, avremmo voluto sapere ci sono prove che testimoniano che siamo riusciti a primeggiare grazie a questo. Nella sentenza, mi sembra, si discute pi? della applicabilit? della 401/89 che dell'effettivo reato...
  3. Don Raffa? - 15 La Corte di Cassazione nell?ambito della assunzione di applicabilit? della 401/89 ne sta delineando le conseguenze, dividendo in sezioni le somministrazioni : nella scorsa puntata le sostanze non vietate, in questa le sostanze vietate diverse dall'epo, nella prossima l'epo. ?1.3) 2. Con riferimento alle sostanze vietate, diverse dalla eritropoietina. Analoghe considerazioni vanno poste con riferimento alle sostanze vietate, diverse dalla eritropoietina.? Fatta salva la considerazione sulla somministrazione di epo, mi sa che anche qua ci dice male? ?Condivisibile appare, infatti, il rilievo del Procuratore generale che ha contestato l'affermazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha sostenuto che le sostanze diverse dalla eritropoietina sarebbero state ?praticamente ignorate? nella vicenda processuale: il ricorrente elenca, infatti (da p. 39 a 51) una lunga serie di elementi dai quali emergerebbe, inequivocabilmente, la erroneit? dell'assunto.? Guariniello ha contestato che la Corte di Appello abbia affermato che di sostanze vietate diverse dall?epo non ci sia traccia. E, purtroppo, la Corte di Cassazione ? d?accordo con lui : da pag. 39 a pag. 51 c?? un bell?elenco di farmaci? ?Il ricorrente osserva, in particolare, che la perizia del Prof. Muller, alla quale fa riferimento la Corte territoriale, si era occupata specificamente dei corticosteroidi, categoria alla quale appartengono tutte le specialit? medicinali vietate che la Corte d'appello ha ritenuto ignorate (Depomedrol fiale, Deflan compresse, Flantadin compresse, Flebocodid fiale, Solu-medrol fiale, Bentelan fiale e compresse, Delltascortene compresse, etc ... ) ed aveva elencato quelli rinvenuti in giacenza presso la sede della Juventus specificando che l'impiego dei corticosteroidi ? sempre vietato.? Se potessi, chiederei : perch? la Corte di Appello ha considerato inesistenti queste sostanze mentre la Corte di Cassazione ne riprende l?elenco ? ?Conclude sul punto il ricorrente rilevando che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, numerosi altri indizi portavano a ritenere provata l'avvenuta somministrazione delle stesse sostanze al giocatori della Juventus, e segnatamente le schede sanitarie dei giocatori, le giustificazioni fornite da Agricola, il regime degli acquisti, le giacenze rinvenute presso la societ? e la circostanza che tutti gli acquisti erano effettuati esclusivamente per la somministrazione alla "prima squadra", cos? escludendo che potessero essere stati utilizzati sistematicamente per usi diversi.? Ripeto : per Guariniello vi ? un uso sistematico di sostanze vietate; per la Corte di Appello, no. ?A questa Corte non compete certo la valutazione del merito delle specifiche condotte incriminate : ? in questo caso sufficiente osservare che la motivazione della Corte territoriale, sul punto specifico, risulta carente perch?, pur pervenendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle del primo giudice, non ne ha, specificamente e analiticamente, confutato le argomentazioni essendosi limitata, appunto, a una generica affermazione che tali sostanze erano state ?praticamente ignorate? nel corso del processo.? Credo che in questa frase ci sia tutta la sentenza della Corte di Cassazione. Andiamo per punti : 1.Alla Corte di Cassazione non compete la valutazione del merito delle specifiche condotte. Su questo punto si potrebbe fare qualche considerazione, per?. La Corte di Cassazione, come da lei ammesso, si dovrebbe occupare della valutazione della corretta procedura del dibattimento. Facendo tutto quel ragionamento sulla ammissibilit? della 401/89 secondo voi lo ha fatto ? O, al solito quando c'? di mezzo la Juve, ha fatto giurisprudenza ? Non dimentichiamo che la 401/89 ? stata pensata per le scommesse clandestine e la sua ammissibilit? al reato in questione consegue solo per il comma 2 dell'art.1 che prevede in maniera generica atti fraudolenti miranti ad inficiare il corretto svolgimento della competizione sportiva. Ecco, avrei accettato di pi? questa sentenza della Corte di Cassazione se avesse affermato : ok, somministrare sostanze in un certo modo ? da considerarsi un atto fraudolento e quindi ti contesto la 401/89 : per? occorre la dimostrazione che la somministrazione di tali sostanze sia stato sufficiente alla modificazione del corretto svolgimento della gara. Invece, ha ragionato alla Guariniello : tu hai somministrato, ergo hai imbrogliato. Nessuno spazio per altre motivazioni : si pu? obiettare che alcune di quelle sostanze erano da considerarsi fuorilegge : avete voi letto da qualche parte le eventuali giustificazioni del Dott. Agricola ? Sapete voi di denunce che hanno fatto i giocatori somministrati, i veri succubi, stando all'accusa, alla Juve e al Dott. Agricola ? Certo, non si pu? sputare nel piatto dove si ? mangiato, ok. Nemmeno davanti allo spettro di ci? che ti si potrebbe prospettare ? 2.La Corte di Appello prende decisioni diametralmente opposte al Tribunale di Torino. Vi chiedo e chiederei alla Corte di Cassazione, come mai ? La Corte di Appello non ha letto le stesse carte vostre ? Di certo, ed era lecito farlo, non ha considerato ammissibile la 401/89 per cui il processo va gambe all'aria. Come se ne esce la Corte di Cassazione ? Tu, Corte di Appello, hai preso questa decisione, perch? non giustificarla ? Questo ragionamento non ? opinabile ? E poi la Corte di Appello non riferisce di aver considerato gli elenchi insufficienti, ergo le prove insufficienti ? ?L'annullamento della sentenza impugnata, in ordine al capo limitatamente alle sostanze vietate diverse dalla eritropoietina, nonch? alle sostanze non vietate, di cui all?imputazione, va disposto senza rinvio perch? il reato ? estinto per intervenuta prescrizione.? Salomonicamente, la Corte di Cassazione in merito alle due accuse precedenti avrebbe annullato la sentenza della Corte di Appello, ma prende atto della sopraggiunta prescrizione. ?Ed invero, il delitto di frode sportiva di cui alla legge n. 401 del 1989 concerne fatti commessi dal luglio del 1994 all'ottobre del 1998: il reato ? punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Il termine massimo di prescrizione, calcolato secondo le disposizioni della disciplina previgente in quanto, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 (8 dicembre 2005), il processo gi? pendeva in fase di appello (art. 10, comma 3, cod. proc. pen.), maturava nel mese di marzo dell'anno 2006 (anni sette e mesi sei, con decorrenza ottobre 1998): la condotta, contestata genericamente fino all'ottobre del 1998, comporta a fini prescrizionali, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il termine deve essere calcolato a far tempo dal primo giorno dell'ultimo mese della contestazione, a nulla rilevando eventuali esami (cfr. posizione Pessotto) effettuati nel corso di tale ultimo periodo che non solo riguardano esclusivamente uno dei tanti calciatori interessati ma che, in ogni caso, non rilevano a questi fini trattandosi di accertamenti concernenti la eritropoietina. A tale termine va aggiunto un periodo di giorni 32, dal 17 novembre al 19 dicembre 2003, a causa del rinvio disposto dal giudice di primo grado per impedimento dell'imputato Agricola, e un ulteriore periodo di giorni 310 per la sospensione del procedimento a seguito della rimessione degli atti alla Corte costituzionale, in data 8 luglio 2000. Complessivamente il termine prescrizionale ? maturato in data 12 marzo 2007 (1? aprile 2006 + 31 giorni = 2 maggio 2006 + 310 giorni = 12 marzo 2007).? Mi spiace, ragazzi, ma la Corte di Cassazione facendo un ragionamento diverso dalla Corte di Appello, e cio? affermando l?ammissibilit? del comma 2 dell?art.1 della legge 401/89, per quanto riguarda le prime due accuse, somministrazione di sostanze non vietate e somministrazione di sostanze vietate diverse dall?epo, ce le conferma in pieno, ed osserva semplicemente che ? intervenuta la prescrizione. Certo si resta sconcertati davanti a questa giustizia : il Tribunale di Torino accusa, la Corte di Appello annulla considerando non ammissibile lo specifico comportamento alla unica legge eventualmente applicabile e pensata per il calcio scommesse e di sghimbescio agli atti fraudolenti modificanti il corretto svolgimento della competizione sportiva; arriva la Corte di Cassazione e riafferma l?applicabilit? della 401/89, solo che ? intervenuta la prescrizione. Risultato finale : per noi juventini vale la Corte di Appello, per tutti gli altri vale il Tribunale di Torino. La Corte di Cassazione tiene tutti e due i piedi in una scarpa sola. Speriamo nella prossima puntata : la somministrazione di eritropoietina. Don Raffa? -15 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  4. Don Raffa? - 14 La Corte di Cassazione trae le conclusioni dei suoi ragionamenti. ?1.3) Conseguenze della ritenuta applicabilit? della Iegge n. 401 del 1989. 1.3) 1. Con riferimento alle sostanze non vietate.? Come vedete, si va a discutere del nocciolo della questione : la Corte di Cassazione divide la faccenda relativamente alle sostanze non vietate, alle sostanze vietate diverse dall?epo e all?epo. Uno alla volta, dunque. ?La Corte di appello ha correttamente affermato che la imputazione di concorso in frode sportiva di cui al capo g) della rubrica, si compone sostanzialmente di due parti: l'una relativa alle specialit? medicinali non espressamente vietate e l'altra concernente talune sostanze proibite, tra le quali spicca la eritropoietina umana ricombinante.? Beh, sono stati fatti diversi ragionamenti sul tipo di sostanze, sugli elenchi ministeriali, sulle leggi successive al dibattimento e quindi si, possiamo ritenere valida tale suddivisione. ?Posta tale precisazione, la Corte territoriale ha affermato che ?non vi ? dubbio che la condotta contestata, con riferimento alle specialit? medicinali non espressamente vietate, venne posta in essere nei confronti dei giocatori della Juventus. Invero risulta ampiamente provato agli atti del processo [?] che dal 1994 al 1998 la somministrazione dei farmaci in questione avvenne realmente e fu realizzata spesso con modalit? off label, ossia al di fuori del contesto autorizzativo individuato dal Ministero della salute ovvero in forme non consentite?.? Ahia ragazzi, qui piove : ? vero, dunque che abbiamo abusato dell?utilizzo di farmaci, per quanto non vietati, ma fuori da quanto stabilito nel bugiardino ? ??Di conseguenza?, proseguiva la Corte territoriale, ?in relazione a tale aspetto dell'imputazione sub g), non pu? esservi spazio per una formula di proscioglimento diversa da quella derivante dalla impossibilit? di applicare al caso di specie la normativa di cui alla legge n. 401 del 1989?. La Corte territoriale elencava, poi, gli elementi in base al quali riteneva provato il coinvolgimento del Giraudo, assolto in primo grado, nella condotta di somministrazione dei farmaci non proibiti (p. da 56 a 62), e ci? conduceva alla ?equiparazione di entrambi gli imputati sotto il profilo della formula di assoluzione adottata?.? Poich? la Corte di Appello ha ritenuto non applicabile la 401/89 ha emesso sentenza di proscioglimento. Inoltre, sempre per la Corte di Appello, il Dott. Giraudo, al contrario di quanto avvenuto al Tribunale di Torino, sarebbe stato responsabile anch?egli di tale somministrazione, ma vale anche per lui che la 401/89 non ? applicabile. ?Questo collegio, viceversa, ha ritenuto che la condotta degli imputati integra il delitto di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989: apparendo condivisibili, quanto al resto, le affermazioni della Corte territoriale, con specifico riferimento alla ritenuta equiparazione della posizione degli imputati, la sentenza impugnata va annullata in parte qua e, segnatamente, nella parte in cui ha mandato assolto Agricola Riccardo e, per effetto estensivo, Giraudo Antonio, ?dai residui fatti addebitati nel capo g), perch? il fatto non ? previsto dalla legge come reato?.? Poich?, invece, la Corte di Cassazione ritiene che la legge 401/89 sia applicabile al caso, i due imputati non avrebbero dovuto essere assolti con la formula di proscioglimento. Mi fermo qua, per il momento, anche per evitare di ingurgitare troppi rospi per volta : nella prossima le conseguenze dell?applicabilit? della 401/89 in relazione alle sostanze vietate, ma non l?epo. Don Raffa? - 14 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  5. ...non ne avevamo bisogno, ma qualche piccola risposta ve la da il Prof. Mario Serio in altro topic, giusto ?
  6. Don Raffa? ? 13 In attesa, paziente, che la Procura di Napoli faccia i rinvii a giudizio, proseguiamo con l'analisi della sentenza della Corte di Cassazione. Quest'ultima sta discutendo circa l?ammissibilit? della somministrazione di farmaci al comma 2 dell?art.1 della 401/89. Abbiamo gi? visto che, in linea di massima, la Corte di Cassazione ritiene che il comma 2 specifichi atti fraudolenti volti alla modificazione del corretto svolgimento delle competizioni sportive, quindi anche la somministrazione di farmaci. Continuiamo la discussione con la valutazione che la Corte di Cassazione d? del rapporto fra la 401/89 e la 376/00. ?1.2) I rapporti tra la legge n. 401 del 1989 e la successiva legge n. 376 del 2000. Apparentemente pi? complesso il discorso concernente i rapporti tra la legge n. 401 del 1989, e la sopravvenuta legge n. 376 del 2000. Si ? sostenuta la tesi secondo cui l'entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, e la successiva catalogazione per classi delle sostanze proibite, abbia determinato la non punibilit?, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, dell'uso di sostanze che, secondo l'elenco allegato al decreto ministeriale di attuazione della nuova normativa, ritenuto di natura costitutiva, non sarebbero (pi?) vietate: in altri termini, la nuova legge speciale, avrebbe espressamente abrogato la somministrazione di sostanze "diverse" da quelle espressamente indicate nel nuovi elenchi, vale a dire, nel caso di specie, la somministrazione off label di specialit? medicinali e di sostanze non vietate.? Chiaro, no ? L?aver successivamente introdotto con la 376/00 la punibilit? del reato di doping, ha fatto s? che la difesa abbia portato come argomentazione che quanto previsto dalla 401/89 non era sufficiente per questo tipo di reato : come se solo dal 2000 con la 376 il reato di doping potesse venire perseguito e nella formulazione della 401/89 non era, come dire, previsto. Vediamo cosa dice la Corte di Cassazione. ?Il Tribunale di Torino non aveva condiviso tale argomentazione sulla base della ritenuta insussistenza tra le due normative della c.d. continuit? normativa trattandosi di fattispecie del tutto diverse quanto ai contenuti della condotta, all'ambito di applicazione e, soprattutto, al bene giuridico protetto.? Il Tribunale di Torino ha considerato le due leggi differenti, soprattutto in merito alla tutela del bene giuridico protetto : la 401/89 il corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive; la 376/00 la salute di chi si sottopone a trattamenti di doping. ?Il Procuratore generale, nel corso del procedimento, aveva prospettato una diversa ricostruzione sistematica del fenomeno costituito dalla copresenza nell'ordinamento delle leggi de quibus, giungendo alla conclusione che la somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate, anche dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 2 della legge n. 376 del 2000, sarebbe oggi punita solo al sensi dell'art. 9 della stessa legge, mentre gli stessi fatti, commessi prima dell'entrata in vigore della nuova e specifica disciplina antidoping, sarebbero puniti, in applicazione dell'art. 2, comma 3, cod. pen., dalla disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989; per altro verso, la somministrazione di sostanze dopanti non comprese nell'elenco ministeriale, resterebbe sanzionata solo dall'art. 1, seconda parte, della legge n. 401 del 1989: si sarebbe cio? in presenza, nel caso di specie, di una ipotesi non gi? di successione di leggi nel tempo, ma di un classico rapporto di specialit? per specificazione tra due norme, contestualmente vigenti. La somministrazione di sostanze dopanti, infatti, altro non sarebbe se non uno dei possibili modi in cui si pu? realizzare l'atto fraudolento volto allo scopo di alterare il risultato di una competizione sportiva.? Secondo Guariniello, come riportato nell?ultima frase, ?la somministrazione di sostanze dopanti, infatti, altro non sarebbe se non uno dei possibili modi in cui si pu? realizzare l'atto fraudolento volto allo scopo di alterare il risultato di una competizione sportiva?. ?Il ricorrente ricorda poi che le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio che le ipotesi di reato previste dall'art. 9, della legge n. 376 del 2000 sono configurabili anche per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. ma prima dell'emanazione del decreto ministeriale 15 ottobre 2002, con il quale si ? provveduto a ripartire in classi i farmaci e le sostanze il cui impiego ? considerato doping. sentenza, quest'ultima, che, negando natura costitutiva e tassativit? al decreto ministeriale, consente e, anzi, impone la punizione della somministrazione non solo delle sostanze espressamente elencate nel citato D.M. ma anche delle c.d. sostanze affini a quelle ripartite per classi, con la conseguenza, ai fini che qui ne occupa, che la somministrazione delle sostanze di cui al capo a) della rubrica continuerebbe a costituire reato anche secondo la nuova legge: alcune sostanze, infatti, sono espressamente comprese negli elenchi del decreto e le altre rientrerebbero nel divieto in quanto affini. Questo collegio condivide pienamente tale prospettazione.? Dunque : nel 2000 entra in vigore la 376. Nel 2002, un Decreto Ministeriale specifica le sostanze la cui assunzione ? da considerarsi doping. Viene qui menzionata una sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite che considera le sostanze affini a quelle specificate nel Decreto Ministeriale altrettanto dopanti. Ne consegue che, se anche ? vero che molte delle sostanze elencate nel capo a) della rubrica non sono nell?elenco ministeriale, queste per? possono essere considerate affini a quelle dell?elenco. ?L?oggetto principale della tutela della legge n. 376 del 2000 va individuato, fondamentalmente, nella integrit? psicofisica dei partecipanti ad una attivit? sportiva come pacificamente si evince dalla lettura dell'art. 1, e segnatamente dei commi 1, 2 e 3. ?L'attivit? sportiva?, si legge nel comma 1, ?? diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al n'spetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping? ... ?ad essa si applicano i controlli previsti dalla vigente normativa in tema di tutela della salute e della regolatit? delle gare e non pu? essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrit? psicofisica degli atleti?. Nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, si afferma inoltre che ?costituisce doping la somministrazione o l?assunzione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli alteti? e che devono ritenersi equiparate al doping la somministrazione degli stessi farmaci finalizzata e comunque idonea a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci?.? Ne consegue che oggetto della tutela della 376/00 ? l?integrit? psicofisica dei partecipanti alle competizioni sportive, integrit? che non si vuole alterata da sostanze dopanti il cui elenco ? stato specificato dal Decreto Ministeriale del 2002. ?Va, pertanto, contestualmente osservato che il legislatore ha richiesto espressamente che l'assunzione delle sostanze dopanti avvenga alfine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, dal che si pu? agevolmente rilevare che la norma intende tutelare anche beni di portata pi? "ampia" di quello costituito dalla salute del singolo atleta, e cio? la lealt? e la correttezza nello svolgimento delle competizioni sportive.? Passaggio importante della Corte di Cassazione : con l?affermazione che il legislatore intendeva tutelare anche beni di portata pi? ampia, trova la connessione fra le due leggi. ?Anche la stessa scelta legislativa di punire, oltre alla somministrazione, anche l'assunzione diretta delle sostanze costituenti doping consente di affermare che il bene presidiato non pu? essere esclusivamente la tutela della salute dello sportivo, ma anche la regolarit? e la correttezza delle competizioni, beni posti in pericolo dalla ?sleale alterazione chimica della propria capacit? di prestazione, nozione "estesa" dell'interesse protetto dalla norma che, peraltro, trova un significativo elemento di riscontro proprio nel dolo specifico espressamente previsto che ? quello di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti?.? Ragionamento a supporto della tesi espressa sopra. ?Ci? nondimeno, va affermato che tra la legge n. 401 del 1989 e quella successivamente emanata, non sussiste continuit? normativa, mancando quella coincidenza strutturale richiesta dalla (pi? recente) giurisprudenza di questa Corte; vi ?, infatti, significativa diversit? della condotta, del bene giuridico protetto e dell'ambito di applicazione.? Che dire ? La Corte di Cassazione, nonostante tutto quello che ha detto finora, non pu? fare diversamente che riconoscere che le due leggi sono diverse. ?In particolare, per quanto concerne la condotta, si osserva che il delitto di "frode sportiva", ?, come pi? volte sottolineato, un reato "a forma libera", con particolare riferimento alla seconda parte del primo comma dell'articolo 1, mentre la fattispecie di cui all'art. 9 della legge n. 376 del 2000 ? sicuramente "a forma vincolata" perch? la relativa condotta viene tipizzata in modo tassativo. Parimenti dicasi per il bene giuridico protetto che, nella legge n. 376 del 2000, va individuato, specificamente, nella tutela delle persone interessate all'attivit? sportiva e nella lotta al doping in particolare, mentre nella legge n. 401 del 1989, va individuato nella finalit? di garantire la correttezza e la lealt?, nello svolgimento delle manifestazioni sportive.? Le principali differenze delle leggi per la Corte di Cassazione. ?Consegue a quanto test? affermato, che esistono spazi di possibile, parziale coincidenza tra le normative considerate: la nuova legge, infatti, per un verso ? pi? ampia perch? riguarda tutte le competizioni sportive e non solo quelle del CONI etc..; per altro verso ?, ovviamente, molto pi? circoscritta, perch?, come disciplina di settore, punisce esclusivamente la somministrazione, l'assunzione etc..., di sostanze dopanti.? La Corte di Cassazione cerca di individuare sovrapposizioni fra le due leggi nonostante la loro diversit?. ?Consegue, altres?, che i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, concernenti somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate dal decreto ministeriale e che sono oggi punibili a norma dell'art. 9 della legge n. 376 del 2000 rimangono puniti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, in virt? del disposto dell'art. 2, comma 3, cod. pen. (legge pi? favorevole): mentre la condotta di somministrazione di sostanze non ricomprese nell'elenco ministeriale, resta sanzionata dall'art. 1, comma 1 della legge n. 401 del 1989, non potendo essere accolta la tesi della intervenuta abrogazione, a mente dell'art. 2, comma 2, cod. pen.? A supporto della sua tesi, la Corte di Cassazione fa intervenire il Codice Penale. Per cui : -Per la somministrazione di farmaci di cui al Decreto Ministeriale del 2002, per il quale oggi giorno si verrebbe puniti secondo la 376/00, si pu? essere puniti secondo la 401/89 in base a quanto affermato dall?art.2 comma 3 del Codice Penale. -Per la somministrazione di farmaci non presenti nell?elenco del Decreto Ministeriale, si pu? venir puniti secondo la 401/89 in base a quanto affermato dall?art.2 comma 2 del Codice Penale. ?N? pu? ritenersi che l'elemento nuovo sarebbe costituito dalla limitazione della punibilit? della condotta ai soli farmaci e alle sole sostanze biologicamente e farmacologicamente attive ricompresi nelle classi previste dall'art. 2, comma 1 della legge, come individuate dal decreto ministeriale di attuazione, considerato che questa Corte, con la sentenza n. 3089 del 29 novembre 2005, nella sua pi? autorevole composizione, ha affermato il principio che le ipotesi di reato previste dall'art. 9 della legge n. 376 del 2000, sono configurabili anche per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore ma prima dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione: l'art. 2, comma 1, prosegue infatti la citata sentenza, demanda al decreto ministeriale da esso previsto non gi? l?individuazione, bens? la mera ripartizione in classi di farmaci [?] il cui impiego ? considerato doping ai sensi dell'art. 1.? Qui si afferma che la legge 376/00 non delega il successivo Decreto Ministeriale alla individuazione dei farmaci, ma alla loro ripartizione in classi : ne consegue che si pu? essere puniti anche nel periodo transitorio. ?Per l'effetto, essendo stata esclusa la natura costitutiva del decreto ministeriale e, al contempo, la sua tassativit?, va affermato che la somministrazione delle sostanze di cui alla lettera g) dell'imputazione continua a costituire reato anche dopo l'emanazione della nuova normativa (punito pi? severamente) con conseguente applicabilit?, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della normativa antidoping, dell?art. 1, legge n. 401 del 1989 (legge pi? favorevole).? Per tutto quanto detto, la Corte di Cassazione ritiene che il reato non sia tale dopo che si siano specificati i farmaci ad opera del Decreto Ministeriale, ma tale reato, la somministrazione di farmaci, compresi nel Decreto Ministeriale ed affini, ? punibile ai sensi della 401/89 prima della 376/00 e dopo l?introduzione di questa ai sensi di questa stessa essendo la 376/00 pi? severa. ?ammazza in questa puntata la Corte di Cassazione ci ha fatto a pezzi?.per? un momento : qui la Corte sta facendo discussioni che probabilmente faranno giurisprudenza in successivi dibattimenti : queste discussioni sono applicabili se il reato, cos? come viene qui descritto, lo abbiamo commesso : noi lo abbiamo commesso ? Don Raffa? - 13 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  7. Don Raffa? ? 12 La Corte di Cassazione ha cominciato le motivazioni della sentenza annullando la condanna al Dott. Giraudo inerentemente alla redazione di un documento sulla valutazione dei rischi sul posto di lavoro, condanna fatta dalla Corte di Appello in modifica all?assoluzione del Tribunale di Torino : dice la Corte di Cassazione che se la pena, in prima istanza, ? costituita da una ammenda, tale sentenza non ? impugnabile; dico io : non lo sapevano ? Prosegue poi, la Corte di Cassazione, sulla applicabilit? della somministrazione di farmaci all?art.1 della legge 401/89 : per la Corte di Cassazione ? applicabile, per? ne stiamo seguendo il ragionamento che porta all?applicabilit?. Ha cominciato a dire che la sentenza Omini, della stessa Corte di Cassazione, pi? volte richiamata nel dibattimento, non ? applicabile in quanto riguarda un caso di auto-doping e non di somministrazione da parte di terzi di farmaci. Continuiamo la lettura delle motivazioni. ?Non convince, inoltre, la tesi utilizzata dalla difesa degli imputati per escludere tout court l?applicabilit? della legge in esame alle condotte di doping autogeno ed eterogeno - che trae spunto dal tenore letterale del secondo comma dell'art. 1, che punisce il partecipante alla competizione, nel solo caso di cui alla prima parte dell'articolo 1: si sostiene, infatti, che tale limitazione della responsabilit? del "partecipante alla competizione", altrimenti incomprensibile, proverebbe che il legislatore non avrebbe previsto una autonoma ipotesi di reato per il c.d. autodoping e, quindi, pi? in generale, neppure per la condotta di somministrazione di sostanze stupefacenti da parte di terzi. L'argomentazione proposta non pu? essere condivisa. La punibilit? del partecipante alla competizione ?che accetta il denaro o altra utilit? o vantaggio o ne accoglie la promessa?, ove non espressamente prevista, avrebbe potuto, ragionevolmente, ritenersi esclusa dalla condotta individuata dalla prima parte del comma 1 della disposizione in esame, che punisce specificamente solo la condotta di ?chiunque offre o promette denaro... ?; secondo uno schema usuale nel diritto penale sostanziale, il giudice ha ritenuto, nella sua discrezionalit?, di estendere la punibilit? al partecipante, disponendo l'equiparazione quoad poenam delle rispettive condotte.? La difesa ha portato come argomento di non applicabilit? dell?art.1 della 401/89 il fatto che dovrebbe essere verificato il primo comma dell?art.1, cio? la specie di corruttore-corrotto, considerando che il secondo comma ? applicabile se il reato ? dello stesso tipo del primo comma. La Corte di Cassazione non gradisce : la generalit? del secondo comma a difesa dell?oggetto della tutela della legge, il corretto svolgimento della competizione sportiva, ne fa rigettare la tesi della difesa. ?Considerata la gi? sottolineata autonomia delle condotte incriminate dalla prima e dalla seconda parte del primo comma della disposizione in esame (si tratta di una norma a pi? fattispecie), non pu? certo trarsi argomento dalla disposta equiparazione, e, segnatamente dal fatto che la stessa risulta circoscritta alla sola condotta di "corruzione sportiva", per affermare che il legislatore non avrebbe previsto una autonoma ipotesi di reato per il c.d. autodoping e, quindi, pi? in generale, neppure per la condotta di somministrazione di sostanze stupefacenti da parte di terzi.? La Corte di Cassazione continua a sostenere che la somministrazione di, qua ? diventato, sostanze stupefacenti ? da considerarsi dentro quanto previsto dal comma 2 dell?art.1 della 401 del 1989, legge considerata a pi? fattispecie : per la Corte di Cassazione, tale secondo comma sarebbe stato previsto esplicitamente dal legislatore. ?Innanzitutto, c'? da dire che la lettera della norma non consente affatto di interpretare la disposizione nel senso sostenuto dalla difesa atteso che il "chiunque" di cui alla prima parte dell'art. 1, pur essendo, all'evidenza, lo stesso soggetto dell'inciso ?ovvero compie altri atti fraudolenti", e cio?, l'unico soggetto che regge tutti i verbi descrittivi di fattispecie criminose contenute nella disposizione in esame, cionondimeno, con riferimento alla fattispecie di ?corruzione sportiva", si qualifica per la necessit? di porre in essere una ben specificata condotta, consistente nell'offerta o promessa di denaro o altra utilit?, mentre, con riferimento alla condotta fraudolenta di cui alla seconda parte del comma, ? sufficiente che ponga in essere una attivit? che presenti il connotato della fraudolenza.? E? importante l?ultima frase : per l?applicazione del secondo comma ? sufficiente che si ponga in essere una attivit? che presenti il connotato della fraudolenza. ?Ne consegue, da un lato, la necessit? di una previsione espressa, per affermare la punibilit? della condotta del partecipante alla competizione che accetta il denaro o le altre utilit? e, dall'altro, e viceversa, proprio a ragione della pi? volte sottolineata ampia latitudine della condotta di "chi compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo", la sicura riferibilit? anche ai partecipanti alla competizione di tale, ultima, omnicomprensiva condotta di frode, senza necessit? di alcuna ulteriore specificazione o equiparazione.? Fine delle trasmissioni : per la Corte di Cassazione, il primo comma ? esplicito; il secondo ha ampia latitudine e colpisce la condotta di chi compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. ?Deve quindi concludersi, sempre alla luce della lettera della legge, che la specificazione di cui al secondo comma, forse frutto di una tecnica legislativa poco chiara, non pu? certo essere interpretata nel senso sostenuto dalla difesa: peraltro, la stessa ratio della legge prima esaminata, e il dolo specifico richiesto, non consente certo di escludere la punibilit?, con una inammissibile forzatura ermeneutica, proprio di quei soggetti che, partecipando alla competizione, possono, meglio e pi? direttamente di altri, alterarne il regolare svolgimento: la frode in competizioni sportive e, infatti, finalizzata all'alterazione del risultato naturaliter, alla modificazione artificiosa del leale confronto delle rispettive abilit?.? Anche la Corte di Cassazione riconosce che la specificazione del secondo comma ?, forse, frutto di una tecnica legislativa poco chiara; cionondimeno, la sua interpretazione sul secondo comma ? ampia : chiunque ponga in essere atti fraudolenti tendenti allo scopo di alterare lo svolgimento della competizione sportiva. ?E poich? nulla autorizza a ritenere, a priori, che l'atleta dopato debba essere considerato la vittima della fattispecie incriminatrice, ne consegue che una rigorosa interpretazione della norma non consente di escludere, sempre a priori, la loro punibilit?, salvo l'accertamento in fatto della consapevolezza della illecita assunzione e/o somministrazione.? Ecco un altro punto importante : la Corte di Cassazione pone l?accento sull?accertamento in fatto della consapevolezza della illecita assunzione e/o somministrazione. ?Questo collegio osserva, infine, e solo incidenter, che anche ove si condividesse la tesi della difesa che sostiene che il circoscritto ambito di punibilit? del partecipe (al solo caso di "corruzione sportiva") proverebbe, ex s?, la non punibilit? per la condotta di autodoping cionondimeno non si vede per quale ragione tale evenienza dovrebbe comportare, automaticamente, anche la non punibilit? dell'extraneus che somministra sostanze dopanti al partecipanti alla competizione: condotta, quest'ultima che si discosta non poco dalla problematica dell'assunzione diretta, test? esaminata, e che, come agevolmente si coglie, mirando a modificare fraudolentemente le condizioni atletiche dei giocatori, non pu? non integrare quella condotta, fraudolenta appunto, finalizzata a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.? Rigettata la tesi della difesa : per la Corte di Cassazione, la somministrazione di farmaci eseguita da terzi ? da considerarsi all?interno del secondo comma dell?art.1 della 401/89. ?Per escludere l'applicabilit? della legge ? stato, infine, speso un ulteriore argomento: la legge non conterrebbe l'elenco delle sostanze vietate, elenco che costituirebbe una costante nella normativa antidoping.? Altra tesi della difesa a supporto della inapplicabilit? della 401/89 ? l?assenza di un elenco delle sostanza vietate : vediamo cosa ne pensa la Corte di Cassazione. ?L'argomento ? del tutto privo di pregio, gli elenchi di sostanze stupefacenti o dopanti devono essere allegati a provvedimenti normativi che si occupano, specificamente, di doping e non gi? a provvedimenti che non hanno specificamente di mira tale condotta, ma, pi? genericamente, tutti gli atti fraudolenti che possono alterare i risultati delle competizioni sportive: ove la ampia categoria "atto fraudolento" sia integrata da somministrazione di sostanze dopanti, si dovr? fare riferimento agli elenchi delle sostanze di cu? ai decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo. 1.1) Con specifico riferimento alla legge 26 ottobre 1971, n. 1099.? Miseramente bocciata anche quest?altra tesi : gli elenchi si possono trovare in provvedimenti normativi che si occupano di doping, non in provvedimenti normativi che si occupano della condotta di atti fraudolenti. ?? stato, inoltre, sostenuto che la norma incriminatrice di cui all'art. 1 della legge 401 del 1989, non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie in esame per la presenza nell'ordinamento di una normativa speciale (artt. 33 e 4, della legge n. 1099 del 1971) che sanziona specificamente la somministrazione e l'assunzione di sostanze dopanti.? Altro tentativo della difesa : inapplicabilit? della 401/89, data la presenza della legge 1099/71 che sanziona la somministrazione e l?assunzione di sostanze dopanti. ?Tale fattispecie, depenalizzata con l'art. 32 della legge n. 689 del 1981, conterrebbe, infatti, elementi specializzanti rispetto alla pi? generale previsione di cui alla legge n. 401 del 1989, e, segnatamente, un preciso elenco dei farmaci vietati e una indicazione puntuale delle condotte incriminate: con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione, nella specie, ai sensi dell'art. 9 della legge di depenalizzazione, la sola sanzione amministrativa. La proposta argomentazione non pu? essere condivisa.? ?azzo, anche questa tesi ? k.o. : vediamo il perch?. ?Infatti, la tesi sostenuta dalla difesa trova applicazione in caso di disposizioni normative che tutelino gli stessi beni giuridici perch? solo in tal caso, vertendosi in una situazione di continuit? normativa, trova applicazione l'art. 9 della legge di depenalizzazione. Viceversa, nella specie, gli artt. 3 e 4 della legge n. 1099 del 1971 non costituiscono disposizioni speciali, al sensi dell'art. 9, della legge 24 novembre 1981, n. 689, rispetto al delitto di cui all'art. 1, della legge n. 401 del 1989, in quanto la prima ? posta a presidio della salute dei partecipanti, mentre la seconda ? posta a presidio del leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive.? La tesi ? bocciata perch? la legge 1099/71 si occupa della salute dei partecipanti alle competizioni sportive mentre la 401/89 si occupa del leale e corretto svolgimento delle stesse. ?La legge n. 1099 del 1971, punisce infatti gli atleti partecipanti alle competizioni sportive che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute: intitolata ?Tutela sanitaria delle attivit? sportive", presenta, all'evidenza, un oggetto giuridico diverso, e, quindi, persegue la finalit? di salvaguardare la funzione sociale dello sport e, per l'effetto, di scoraggiare pratiche dannose per l'atleta: la legge n. 401 del 1989, viceversa, incriminando la frode in competizioni sportive, pi? che la salvaguardia della salute degli atleti, si prefigge di tutelare la correttezza dello svolgimento delle gare e persegue la finalit? che il relativo risultato non venga artificiosamente alterato.? Ok ? La legge 1099/71 si intitola addirittura ?Tutela sanitaria delle attivit? sportive?, per cui? ?Le due normative, peraltro, oltre ad avere un diverso oggetto giuridico, presentano una struttura solo parzialmente coincidente e una diversa finalit? della condotta. Alla luce di quanto sopra, non si ravviserebbe alcuna difficolt? nel ritenere applicabili alla situazione in esame, sussistendone i presupposti in fatto, entrambe le fattispecie secondo le regole generali del concorso formale di reati.? Qui finisce l?argomentazione sulla applicabilit? dell?art.1 della 401/89. Nella prossima puntata, la Corte di Cassazione si occupa dei rapporti tra la legge n. 401 del 1989 e la successiva legge n. 376 del 2000. Don Raffa? - 12 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  8. Questo ? quello che ho io : http://rapidshare.com/files/41364300/juve_...nofrio.pdf.html Sempre Forza Juve
  9. Don Raffa? - 11 Dopo il sunto del processo e dei ricorsi delle parti, signori in piedi : entra la Corte. ?Motivi della decisione 1)Il ricorso dell'imputato Giraudo va accolto, anche se per motivi procedurali, affatto diversi da quelli di merito prospettati dalla difesa. Il capo d) della rubrica, infatti, concerne la violazione dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 626 del 1994, contestata al solo Giraudo, che era stato assolto in primo grado e condannato in appello a seguito di impugnazione del pubblico Ministero. Orbene, l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel testo vigente all'epoca della impugnazione proposta dal pubblico ministero, prevedeva l'inappellabilit? delle sentenze di condanna con le quali era applicata la sola pena dell'ammenda e, ai fini che qui ne occupa, delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell?ammenda o con pena alternativa. Nel caso di specie, l'art. 89 del d.lgs. n. 626 del 1994, punisce la violazione della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da tre a otto milioni di lire: ne consegue che, trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa, la sentenza di proscioglimento emessa dal primo giudice non era soggetta alla proposta impugnazione e, per l'effetto, la condanna emessa dalla Corte di appello, in riforma di quella di primo grado, va, in parte qua, annullata senza rinvio. Restano assorbiti i motivi di merito, prospettati dalla difesa.? E uno : l?assoluzione dal reato contestato al Dott. Giraudo ? dovuta per motivi meramente procedurali : nel caso di ammenda non si pu? impugnare. Ne consegue che resta valida la sentenza di primo grado, per cui la condanna della Corte di Appello ? annullata : incredibile, da questo reato ci aveva assolto Guariniello e condannato la Corte di Appello! Arriva una parte interessantissima e, secondo me, topica dell?intero procedimento. ?2)Il ricorso del Procuratore generale ? parzialmente fondato e va accolto nel limiti di cui in motivazione. Capo g) della rubrica 1)?La problematica concernente l'applicabilit? della legge n. 401 del 1989.? Finalmente possiamo sapere cosa ne pensa la Corte di Cassazione dell?applicabilit?, nel caso di specie, della legge 401/89. Avanti, dunque. ?La principale questione dibattuta nel corso del processo ha riguardato l'applicabilit?, nel caso concreto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche): se cio?, la somministrazione dei farmaci vietati di cui all'imputazione, possa integrare il delitto di cui all'art. 1 della legge citata (Frode in competizioni sportive), che specificamente recita: ?Chiunque offre o promette denaro o altra utilit? o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, dal Coni, dall'Unire o da altri enti sportivi n'conosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi inerenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti faudolenti volti al medesimo scopo, ? punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Nel casi di lieve entit? si applica la sola pena della multa.? Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che ?le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilit? o vantaggio o ne accoglie la promessa.?? Esatto, cara Corte di Cassazione, illuminaci. ?Va, quindi, in via preliminare, affrontata tale tematica al fine di valutare se la condotta di somministrazione ad atleti (nella specie, giocatori di calcio) da parte di terzi, di sostanze destinate a migliorarne artificiosamente le prestazioni e, per l'effetto, il rendimento agonistico, possa integrare il delitto di frode in competizioni sportive di cui alla citata disposizione normativa e, segnatamente, la condotta prevista nella seconda parte del primo comma che equipara la condotta di offrire denaro o altra utilit? al compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.? Si, cara Corte di Cassazione, vogliamo proprio sapere questo. ?Non si discute, pertanto, in questa sede del fenomeno del c.d. autodoping, di cui pure a lungo si ? discettato nel procedimento, e cio? della possibilit? che la condotta dell'atleta che volontariamente assume sostanze dopanti potesse costituire reato anche in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, ma esclusivamente della possibilit? di applicare la citata disposizione normativa anche alla condotta di chi somministra sostanze dopanti al partecipanti a una competizione sportiva al fine di alterarne il risultato.? ?altra sottile differenza fra le due leggi e gli oggetti delle loro tutele, tra la'latro ormai arcinota... ?? noto che la normativa che disciplina, tra l'altro, la "frode in competizioni sportive", ? stata emanata per sopperire a una sostanziale carenza di strumenti sanzionatori nello specifico settore, il delitto di truffa, al quale si faceva a volte ricorso, risultava, infatti, di difficile applicazione pratica di talch? particolarmente sentita era l'esigenza di far fronte a tale obiettiva lacuna normativa per sanzionare in modo adeguato gravi comportamenti illeciti che spesso compromettevano la regolarit? delle competizioni sportive. Si ? cos? costruita una normativa che ricorda lo schema della istigazione alla corruzione e che punisce la condotta di ?chiunque offre o promette denaro? o ?compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo?; il comma 2 dello stesso articolo, si limita ad equiparare quoad poenam la condotta del partecipante ?che accetta denaro o altra utilit? o vantaggio o ne accoglie la promessa?.? Si, cara Corte di Cassazione, questo lo avevamo capito da soli? ?Non appare utile ripercorrere i lavori preparatori alla ricerca della ratio e dell?intentio legis, anche perch? tale indagine, operata da entrambe le parti processuali, non ha consentito di giungere a risultati certi e in equivoci, pare, invece, opportuno, molto pi? semplicemente, riportarsi al contenuti della Relazione, nella quale si legge che la normativa de qua mira alla ?salvaguardia nel campo dello sport, di quel valore fondamentale che ? la "correttezza" nello svolgimento delle competizioni agonistiche?; finalit?, peraltro, che risulta agevolmente dallo stesso testo della disposizione in esame che individua un dolo specifico costituito dal ?fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione?. Le condotte incriminate dall'art. 1 sono, quindi, due: la prima consiste in una forma di corruzione in ambito sportivo, mentre la seconda, che ? l'unica che interessa in questa sede, ? costituita da una generica frode, e rimane integrata dal mero compimento di ?altri atti fraudolenti?.? Come era ampiamente prevedibile, la Corte di Cassazione ammette all?applicabilit? dell?art.1 della 401/89 anche le frodi generiche che mirano all?alterazione del regolare svolgimento della gara, per?.... ?? stato precisato in dottrina che si ? in presenza, in quest'ultimo caso, di una modalit? alternativa e non cumulativa, nel senso che l'art. 1, non costituisce ?una disposizione a pi? norme ma una norma a pi? fattispecie?, conclusione suggerita, in particolare, dalla connessione letterale delle previsioni in termini disgiuntivi. Ed ? stato, inoltre, condivisibilmente sostenuto dalla dottrina che, alla puntuale determinatezza della fattispecie della ipotesi corruttiva, si contrappone una ipotesi sussidiaria dal contorni assai lati. L'ipotesi di cui alla seconda parte del comma 1 della disposizione in esame ha, infatti, una latitudine, s? determinata, ma assai ampia. e non certo comparabile con la puntuale previsione di cui al primo comma: si pu? sul punto affermare, condividendo la migliore dottrina, che la natura fraudolenta dell'atto, richiesta dalla norma incriminatrice, esclude qualsivoglia violazione del principio di determinatezza e di tipicit?.? ?un po? di avvocatese a supporto della tesi?la seconda parte del comma 1 ha una ?latitudine?? ?La sia pur sommaria analisi della disposizione in esame va completata con un richiamo al dolo specifico, costituito dal ?fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione?.? Fatte le dovute premesse, la Corte di Cassazione va al nocciolo, al dolo specifico. ?? corretto il risultato ottenuto rispettando le regole del giuoco, mentre ? "leale" quello ottenuto ponendo in contrapposizione (sul campo) i soli valori agonistici: ne consegue che l'oggetto giuridico tutelato dalla norma ?, in ultima analisi, il risultato della competizione che non deve essere fraudolentemente alterato. Come emerge anche dalla relativa intitolazione, nella parte in cui accosta agli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine, la tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche, la legge presenta una precisa oggettivit? rivolta, fondamentalmente, a vietare condotte che ledono il dovere di correttezza ed ? tesa a tutelare il risultato della competizione, a rispettare l'alea correlata ad ogni manifestazione sportiva, che non deve essere fraudolentemente alterata.? La Corte di Cassazione specifica meglio ci? che intende per dolo specifico : la legge vieta condotte che ledono il dovere di correttezza e tutela l?alea correlata ad ogni manifestazione sportiva. ?Se ci? ? vero, ne consegue che l'extraneus che somministra ai partecipanti alla competizione, sostanze atte ad alterarne le prestazioni, e che fraudolentemente mira a menomare o ad esaltare le capacit? atletiche del giocatore, pone in essere una condotta che consiste in un espediente occulto per far risultare una prestazione diversa da quella reale, in un artifizio capace di alterare il "genuino" svolgimento della competizione, con palese violazione dei principi di lealt? e di correttezza: Per l'effetto, gli atti posti in essere sono agevolmente riconducibili alla nozione di ?atti fraudolenti? di cui alla normativa in esame.? Date le premesse, mi sembra che il ragionamento non faccia una grinza, vi pare ? ?N? elementi di segno contrario alle conclusioni test? raggiunte possono cogliersi dalla giurisprudenza richiamata (di legittimit? e di merito) che, contrariamente a quanto sovente sostenuto durante i giudizi di merito, non solo non ? giunta a conclusioni diverse da quelle dianzi accennate ma che, in qualche misura, ha confermato le valutazioni test? compiute.? La Corte di Cassazione, a supporto del suo ragionamento, fa notare che durante il dibattimento si sono raggiunte le stesse conclusioni di ci? che si sta discutendo. ?La sentenza di questa Corte che ? stata pi? volte citata (Cass., sezione 6^, 25 gennaio 1996, Omini), riguardava il caso di un soggetto imputato del reato di cui all'art. 361, cod. pen., per aver omesso di denunciare un reato ex art. 1, della legge n. 401 del 1989, consistente nell'assunzione di sostanze dopanti da parte di un corridore.? Note sulla sentenza Omini della Corte di Cassazione, richiamata durante il dibattimento. ?Con la richiamata decisione, questa Corte ha, infatti, affermato che ?gli altri e innominati atti fraudolenti volti al medesimo scopo [ ... ] devono essere identificati alla stregua degli atti espressamente indicati nella proposizione principale [ ... ]?; deve trattarsi, in altre parole, in primo luogo, di ?attivit? proiettate all'esterno delle persone che le hanno deliberate e tali da investire direttamente altri soggetti con quelli coinvolti nella medesima attivit?? e, in secondo luogo, di ?attivit? in qualche modo sinallagmatiche dato che correlano la distorsione che il soggetto esterno persegue, dell'esito della gara, al denaro o all'altra utilit? dati, ovvero promessi e perseguiti, dall'altro soggetto partecipante alla gara?. Con la conseguenza ha proseguito la Corte che ?l'ambito di applicazione della legge in esame non si estende ai fenomeni di autodoping che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi?, e che pertanto punire ai sensi dell'art. 1, della legge n. 401 del 1989 la condotta di doping autogeno realizzata dall?atleta al di fuori di un patto corruttivo, significherebbe forzare il senso della disposizione in esame, con conseguente violazione del principio di legalit?.? La sentenza richiamata conferma la differenza esistente fra le due leggi in questione : la 401/89 e la 376/00. ?Conclusione, quella test? riferita che, condivisibile o meno, in ogni caso, non pu? essere richiamata come precedente specifico per la soluzione della questione che qui ne occupa, riguardando la stessa esclusivamente l'ipotesi di assunzione di sostanze dopanti da parte di un atleta, e non gi? la condotta di somministrazione di cui si discute in questa sede. Situazione, quest'ultima, che peraltro, a tacer d'altro, presenta entrambi i requisiti che la citata decisione ha ritenuto necessari per integrare il delitto de quo: l'extraneus che somministra sostanze dopanti ai giocatori, infatti, non solo compie un atto fraudolento finalizzato ad alterare il risultato della gara, ma pone in essere un'attivit? da un lato proiettata all'esterno e, dall'altro, in qualche misura ?sinallagmatica?, per i riflessi di tale condotta nel mondo dello sport. La sentenza commentata tende, infine, a circoscrivere gli ?altri atti fraudolenti?, di cui alla legge citata, con un lungo obiter (? ... se cos? non fosse, qualsiasi illecito sportivo, dallo spintone al calciatore in corsa, alla spinta del gregario al campione ciclista in difficolt?, siccome oggettivamente volti a provocare un esito della gara diverso da quello cui avrebbe dato luogo una leale competizione, dovrebbe rientrare nella previsione della normativa in esame ... ?), non solo non rilevante al fini di quella decisione ma, ad avviso di questo collegio, affatto condivisibile: proprio il riferimento a un connotato di necessaria fraudolenza consente, infatti, di operare una netta distinzione tra l'ipotesi delittuosa e le semplici violazioni delle regole sportive. ? fin troppo ovvio, infatti, che la condotta non pu? certo consistere in una mera violazione delle regole del giuoco, sanzionabile solo dall'ordinamento sportivo, ma deve contenere un quid pluris, un artifizio o un raggiro che modifica fraudolentemente la realt? con la con la specifica finalit? di alterare il risultato della gara. Analoghe considerazioni devono porsi con riferimento alla giurisprudenza di merito, e, segnatamente, alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma (sentenza n. 174 del 1992), sovente richiamata dalle parti, che aveva preso in esame una ipotesi di cessione di fentermina da parte di terzi ai giocatori di calcio, Peruzzi e Carnevale: una attenta e compiuta lettura della stessa permette, infatti, di ritenere che la decisione ? stata la diretta conseguenza della accertata mancanza di elementi probatori per ritenere sussistente un eventuale ?coinvolgimento della struttura societaria nella illecita assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei giocatori?. In altri termini, anche tale sentenza ha preso in considerazione, fondamentalmente, una ipotesi di mera assunzione e non gia di somministrazione, come nella specie, di sostanze dopanti.? Ok ? La sentenza Omini della stessa Corte di Cassazione si occupa di un caso di doping autogeno e quindi la Corte non la ritiene applicabile per il caso in specie. Quindi, finora, la Corte di Cassazione sta discutendo se il reato che ci viene contestato, la somministrazione di farmaci, ? ammissibile all'art.1 della 401/89. Secondo la Corte di Cassazione ? ammissibile per quanto stia facendo dei distinguo. Il primo di questi ? "dissociarsi" dalla sua stessa sentenza, detta Omini, in quanto oggetto di tale sentenza non ? la somministrazione ma l'autodoping. L?argomento ? molto lungo e sono costretto a fermarmi per non renderlo pi? pesante di quanto lo ? gi?. Alla prossima. Don Raffa? - 11 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  10. Don Raffa? - 10 Concedetemi una divagazione prima di continuare : una chiosa sulle parole di un bifido come il Sig. Baldini : "Non ? il momento di tornare in Italia perch? le cose non sono cambiate : guardate il Dott. Agricola : ? sempre al suo posto nonostante la sentenza della Corte di Cassazione", occhio e croce questa la dichiarazione. Vorrei ricordare a questo tale che : 1.Se fa una affermazione del genere, vuol dire una cosa sola : le carte non le ha mai lette e lui, come moltissimi altri ( ...John Elkann ? uno di questi ? ), pesca nel torbido 2.E' il principale protagonista della faccenda del passaporto di Recoba 3.Nella vertenza TAS cui lui ha costretto la Roma per la faccenda Mexes, ha penosamente perso. 4."Su Mido mi ci gioco la faccia" testuale e sentito con le mie orecchie in un Radio Uno Sport di qualche tempo fa. 5.Come Totti, appartiene alla categoria dei lama : almeno Totti lo sputo lo fa vedere, lui ? pi? infido. Invito ad una riflessione : chiediamoci perch? questo signore viene accostato al nome della Juventus : ha forse pi? di qualche compagno di merende nella Juve ? Si riprende il commento della sentenza della Corte di Cassazione. Forti, si fa per dire, della conoscenza delle motivazioni del ricorso di Guariniello, passiamo la parola alla difesa : le motivazioni del ricorso del Dott. Giraudo e del Dott. Agricola. ?Il ricorrente Giraudo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) della rubrica, in relazione all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 626 del 1994. In particolare, il ricorrente osserva che la fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 626 del 1994, contestata al Giraudo per avere lo stesso redatto in modo incompleto il documento relativo alla valutazione dei rischi in tema di sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente ai giocatori nella loro qualit? di dipendenti della soc. Juventus, riguarderebbe esclusivamente i rischi presenti sul luogo di lavoro al quali possono essere esposti i calciatori e connessi alle attivit? latu sensu lavorative degli stessi calciatori e non gi? all'attivit? agonistica degli stessi che, per sua natura, esula dalla valutazione di cui al d.lgs. n. 626 del 1994.? Il Dott. Giraudo ricorre contro la contestazione principale che gli viene mossa : la redazione di un documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro ai sensi della legge 626. La considerazione che viene addotta ? che il documento dovrebbe trattare dei rischi connessi al posto di lavoro e non dovrebbe essere redatto considerando i rischi cui un giocatore pu? essere esposto durante l?attivit? agonistica. ?La stessa definizione di "prevenzione" proposta dal decreto, prosegue il ricorrente, che consiste nel complesso delle disposizioni e misure adottabili in tutte le fasi dell'attivit? lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali, non pu? riferirsi anche all'attivit? agonistica "sul campo", laddove cio? non esistono fattori di rischio sul quali il datore di lavoro pu? intervenire per ridurli o escluderli.? E? un ragionamento che ci pu? stare, o no ? ?Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l'attivit? volta alla valutazione (e alla prevenzione) dei rischi specifici dell'attivit? agonistica dei calciatori, ? regolata da una normativa specifica di settore, e segnatamente dal d.m. 18 febbraio 1982 e dal d.m. 13 marzo 1995 che, rispettivamente, attribuiscono al medico sportivo l'accertamento dell'idoneit? per l'accesso alle singole attivit? sportive agonistiche e prevedono la figura del "medico sociale", responsabile sanitario delle societ? sportive professionistiche, con il compito di compilate ed aggiornare periodicamente le schede sanitarie e le cartelle cliniche degli atleti. Tale "medico sociale" ?, infatti, prosegue il ricorrente, figura del tutto omologa al ?medico competente" descritto dal decreto legislativo in oggetto, deve possedere gli stessi requisiti professionali e la sua attivit? deve ritenersi pertanto del tutto esaustiva degli obblighi di prevenzione previsti dall'art. 4 del decreto in esame.? In relazione all?attivit? agonistica, dovrebbe essere il medico sociale, per il tramite della compilazione e aggiornamento delle cartelle cliniche dei giocatori, a ottemperare, in qualche modo, alla funzione di prevenzione dai rischi connessi. ?Con memoria in data 5 gennaio 2007, i difensori di Agricola e Giraudo chiedono, preliminarmente, l'inammissibilit? del ricorso in quanto la modifica dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., operata con la legge n. 46 del 2006, deve essere intesa nel senso che gli atti indicati dal ricorrente devono sempre essere apprezzati nel rigorosi limiti del sindacato di legittimit?, non essendo sufficiente, come affermato da numerose sentenze di questa Corte, contestualmente richiamate, che gli atti del processo siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con una sua ricostruzione complessiva dei fatti o che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione pi? persuasiva di quella contenuta nella sentenza occorrendo, invece, che gli stessi siano dotati di una autonoma forza esplicativa s? da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilit?. I difensori degli imputati contestano, poi, il metodo seguito dalla Procura generale di Torino, ricorrente, nella parte in cui ?in modo disarticolato e sparpagliato?, ha inserito nel corpo del ricorso ?pezzi di esami e controesami proponendo al giudice del diritto l'inconcepibile esigenza di acquisire d'ufficio gli originali di detti esami, sia per apprezzarli nel testo integrale, sia per verificare la corrispondenza di quanto richiamato nel ricorso all'originale?. L'inammissibilit? sarebbe particolarmente evidente, ad avviso dei difensori degli imputati, laddove il ricorrente, con una censura analitica e minuziosa delle conclusioni peritali, avrebbe sovrapposto alle stesse le proprie specifiche conclusioni, proponendole come l'unica versione attendibile dei fatti. Analoghe considerazioni vengono poste con riferimento alla somministrazione di sostanze diverse dalla eritropoietina, laddove le censure, ad avviso della difesa, concernono questioni di fatto e valutazioni della prova, non censurabili in Cassazione.? Quando vogliamo, anche noi sappiamo metter mano all?avvocatese : sostanzialmente, comunque, vengono contestati i metodi di acquisizione delle prove da parte del Tribunale di Torino : in particolare, si fa riferimento al fatto che le conclusioni dei periti vengono sovrapposte al proprio modo di intendere le cose, e il guazzabuglio proposto come fatto reale. Come vedete, i nostri avvocati difensori, sebbene utilizzino, ne sono costretti, un linguaggio volutamente criptico, raggiungono la nostra stessa convinzione : non si hanno prove certe e si mischiano le carte nel tentativo di confondere le acque. ?Con specifico riferimento alla somministrazione dell'eritropoietina, la difesa sostiene che la Corte di appello avrebbe congruamente, logicamente e condivisibilmente motivato sul perch? gli elementi indiretti e incerti offerti dall'istruttoria dibattimentale, e segnatamente dal perito, non erano stati ritenuti sufficienti a fornire la prova della somministrazione di Epo al giocatori: non si sarebbe, quindi, trattato, di una "sconfessione" dell'elaborato peritale, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, ma di una attenta lettura delle conclusioni peritali e di una diversa valutazione, sempre opportunamente motivata, degli elementi complessivamente emersi.? Mi spiace, Dott. D?Onofrio : la Sua perizia ? da considerarsi insufficiente. Come gi? detto nelle precedenti puntate, ? difficile partire da cartelle cliniche, scovare elementi presumibilmente anomali, cercare, forse su Internet, abstract che possano suffragare tesi strambe e tirare conclusioni che conclusioni non sono. Ricordo sempre che non sono state accolte come prove cartelle cliniche di pazienti ?normali? delle Molinette che presentavano gli stessi sbalzi di emoglobina di Conte; certo, a meno di considerare che quelle cartelle cliniche, ovviamente anonime, appartenevano in realt? a ciclisti di passaggio? ?La difesa ripropone, poi, la tesi della inapplicabilit? della legge n. 401 del 1989 che avrebbe un oggetto giuridico diverso da quello tipico delle normative antidoping. peraltro, prosegue la memoria, all'epoca dei fatti era in vigore la legge n. 1099 del 1971, che avrebbe dovuto trovare applicazione.? Anche le matricole di giurisprudenza si sarebbero accorte che la 401/89 tutela cose diverse dal doping. Ma che altra legge avrebbe potuto contestare Guariniello ? E? sempre difficile attuare metodi in cui, individuato il colpevole, devi trovare le leggi da contestargli e, se necessario, cucirgliele addosso. ?A riprova della inaccoglibilit? della tesi del ricorrente, la difesa ricorda che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, che estende la punibilit? al partecipante alla competizione che abbia accettato il denaro o ne abbia accolto la promessa, e, quindi, con esclusivo riferimento agli atti di corruzione e non gi? agli "altri atti fraudolenti", l'atleta che si fosse dopato autonomamente, sarebbe incorso nella sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge n. 1099 del 1971, ove avesse utilizzato sostanze contenute nel d.m. di attuazione, mentre non sarebbe stato punibile ove avesse utilizzato sostanze non ricomprese nel citato elenco: viceversa, a fronte di tale "impunit?", l'Agricola, qualora avesse somministrato sostanze vietate, non comprese nel citato elenco, all'atleta consenziente, sarebbe punito con la pena della reclusione e della multa. Peraltro, rileva la difesa, se la norma dovesse essere interpretata nel senso voluto dal ricorrente, nel senso cio? di vietare la somministrazione di qualsiasi sostanza al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ne sarebbe evidente la illegittimit? per mancanza di determinatezza e sostanziale violazione del principio di tipicit?.? Particolarmente interessante l?ultimo passaggio : fa notare la difesa del Dott. Giraudo che, ove l?art.1 della 401/89 dovesse essere inteso nel senso voluto dal ricorrente, non si pu? non considerare la mancanza di determinatezza. Lo abbiamo detto in una puntata precedente : se Don Raffaele avesse voluto contestarci l?art.1 della 401/89 avrebbe dovuto cercare, e trovare, la corrispondenza fra assunzione di farmaci e modificazione dello svolgimento delle gare, la determinatezza, come si dice in linguaggio aulico. Operazione complessa e dai risultati non sicuramente raggiungibili : meglio far entrare dalla finestra l?epo e, complice la solita stampaccia becera, sollevare l?indignazione popolare che tutti gli avversari della Juve vogliono : ?L?avevamo detto noi che vincevate perch? siete dopati?; ?Bastava guardare le cosce di Del Piero e Vialli? e altre frasucce da bestiario tipico delle bettole italiche : stendere reti e pescare nel torbido ?, in questi casi, operazione semplice semplice ma, consentitemelo, cos? come proposta, da vigliacchi. ?Infine, con riferimento all'art. 445, cod. pen., la difesa afferma che la decisione della Corre territoriale si fonda su un accertamento di fatto sul quale non ? possibile tornare in sede di legittimit?. In ogni caso si sostiene che nel reato proprio l'azione tipica deve essere sempre riferibile al soggetto qualificato; qualora sia posta materialmente in essere da un soggetto extraneus, azione tipica deve essere comunque riferibile al soggetto qualificato almeno sotto il profilo soggettivo, riferibilit? espressamente esclusa dalla Corte territoriale.? Ricorso sulla contestazione dell?art.445 del Codice Penale basato sul fatto che il coinvolgimento del Dott. Rossano nel commercio di farmaci, sollecitato dal Dott. Agricola, ? semplicemente non provato, oltre che ridicolo. ?Conclusivamente, questa Corte ? chiamata a giudicare in ordine: al capo d), art. 4, comma 2, d.lgs. n. 626 del 1994, contestato al solo Giraudo, assolto in primo grado e condannato in appello, a seguito di ricorso dell'imputato; al capo g), art. 1, 113 dicembre 1989, n. 401, contestato a Giraudo e Agricola (con la sentenza di primo grado il Giraudo ? stato assolto e l'Agricola ? stato condannato: a seguito di impugnazione del pubblico ministero relativamente all'assoluzione Giraudo e della difesa, in relazione alla condanna di Agricola in appello entrambi gli imputati sono stati assolti), a seguito di ricorso del Procuratore generale; al capo h) art. 445, cod. pen., contestato a Giraudo e Agricola e Rossano (con la sentenza di primo grado, il primo e stato assolto, il secondo ? stato condannato e il terzo ha chiesto l'applicazione della pena: in appello a seguito di impugnazione del pubblico ministero, relativamente all'assoluzione Girando, e della difesa, in relazione alla condanna di Agricola entrambi gli imputati sono stati assolti), a seguito di ricorso del Procuratore generale; al capo i), art. 445, cod. pen., contestato a Giraudo e Agricola (con la sentenza di primo grado, il primo ? stato assolto, il secondo ? stato condannato: in appello ? a seguito di impugnazione del pubblico mistero relativamente all'assoluzione Girando, e della difesa, in relazione alla condanna di Agricola entrambi gli imputati sono stati assolti), a seguito di ricorso del Procuratore generale.? Tutto chiaro, giusto ? Coraggio, dalla prossima puntata i motivi della decisione : non siete curiosi ? Don Raffa? - 10 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  11. Don Raffa? - 9 Prima di passare ad analizzare le argomentazioni dei ricorsi del Dott. Giraudo e del Dott. Agricola, credo sia il caso di fare il punto sul ricorso del Procuratore Generale, Dott. Raffaele Guariniello. E? evidente che se commentassimo o, almeno, fossimo a conoscenza degli atti del Processo di Torino potremmo fare delle valutazioni sulle contestazioni con maggiore cognizione di causa. Il Processo ? durato otto anni e non credo siano pubblici gli atti, per cui ci dobbiamo rifare al botta e risposta fra il p.m. da una parte e gli imputati ( ?e la Corte di Appello! ) dall?altra. Non ? facile cercare di capire cosa ci viene contestato : mi sembra si possa dire che le prove raccolte sono sufficienti a tirare delle conclusioni in modo induttivo, non assolutamente certo. Io penso che le contestazioni che ci vengono mosse diventano pi? chiare se si prova a ragionare in modo Guariniello-like, ergo ?abbiamo il colpevole, si tratta di costruirgli le prove addosso?. Metodo ampiamente applicato anche dalla giustizia sportiva dei cari Ruperto e Sandulli : in quell?ambito, per?, ? pi? facile : non hai illeciti sportivi conclamati, ti inventi che la somma di art.1 fa art. 6, non ammetti al dibattimento gli avvocati difensori ( ?se non per fargli perdere tempo? ), emetti la sentenza a tuo insindacabile giudizio. In ambito ordinario, per?, queste cose non passano facilmente : ci sono avvocati difensori, ci sono prove da ammettere al giudizio, ci sono periti, ci sono giudici, ci sono appelli e cos? via. Intendo dire che, in ambito ordinario, o commetti il fatto o si va incontro a prescrizioni, revisioni, archiviazioni, etc. etc. Fatta questa premessa, quali sono le leggi che ci contesta Don Raffaele ? Non potendo ambire, suo malgrado, alla legge 376/2000 ( ...ne consegue che ? quantomeno erroneo indicare il processo come "processo doping"... ), ? costretto a rifarsi alla meno attinente legge 401/1989; questa legge fu tirata fuori per via delle scommesse clandestine di inizio anni ?80 : anche l? non avevano di che contestare alle protagoniste e qualche tempo dopo introdussero questa legge. Intento del legislatore, dunque, era la tutela dello svolgimento delle competizioni sportive : per poter contestare la 401/1989, necessita che l?alterazione del corretto svolgimento della gara derivi dalla corruzione che viene perpetrata nei confronti di partecipanti alla gara. Come, dunque, Don Raffaele ambisce a far entrare in questa legge i reati a noi ascritti ? Vi ricordo che quando non si hanno prove certe, costoro cominciano una cantilena fatta di avvocatese criptico : l?obiettivo ? sempre lo stesso : non ti faccio capire una mazza di quello che dico, in modo tale da indurti sbigottimento e credulit? nei fatti che ti contesto. Orbene, il comma 1 dell?art.1 della Legge 401 del 1989 cos? recita : ?Art. 1 (Frode in competizioni sportive) 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilit? o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, ? punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entit? si applica la sola pena della multa.? Nella prima ipotesi la legge ? chiara : "Chiunque offre o promette denaro o altra utilit? o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva [?] al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione ". Come si vede occorre promettere denaro, o qualcosa del genere, ai partecipanti di una gara : d'altro canto la legge in questione si occupa di scommesse clandestine. Cosa fa allora Don Raffaele ? Al pari di Sandulli ( ricordate il comma 1 dell'art.6 : ?Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.? ), anche Guariniello nota la locuzione ?ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" : da questa osservazioni in poi, sar? un ripetersi di tentativi volti essenzialmente a dimostrare che la somministrazione di farmaci ? da considerarsi "un atto fraudolento volto al medesimo scopo". A mio parere questa interpretazione ? una generalizzazione eccessiva di tale legge e cos? operando qualunque atto fraudolento volto alla modifica del regolare svolgimento della gara ? da intendersi all'interno di questa legge : per fare un esempio, anche il passaporto di Recoba. Ma se cos? fosse stato, perch? introdurre la 376/2000 ? Tanto non rientrava fra gli atti fraudolenti previsti dalla 401/1989 ? Secondo me ( ?e secondo anche la Corte di Appello? ) il legislatore intendeva atti simili alla configurazione corruttore-corrotto con oggetto lo svolgimento di una gara. Ma dobbiamo anche notare che Guariniello raggiunge il suo scopo di scompigliare le carte e darsi una parvenza di processo serio : non si parla di prove, non si parla di prove conclamate, non si parla di testimoni, ma si parla se il reato pu? entrare o meno in una legge prevista per altri reati : avrebbe dovuto cercare la corrispondenza fra somministrazione di farmaci ( non qualsiasi, ma quella contestata al Dott.Agricola : quale ? ) e conseguente alterazione dei risultati in campo. Guariniello sa bene che questo ? un terreno spinoso, irto di difficolt? : ma, a mio parere, era questa la chiave di volta se voleva inchiodarci : dimostrare che effettivamente abbiamo alterato i risultati in campo. Ma, pensateci bene, come dimostrarlo ? Molto difficile, se non impossibile : infatti cosa fa il Guariniello : cambia i termini della questione : tenta di dimostrare l'assunto attraverso la retorica : guarda, guarda quanti farmaci ( ...appena due-2- in meno della farmacia del Torino, per esempio... ), guarda non hanno presentato nemmeno la ricetta e poi guarda, guarda le cartelle cliniche, non si pu? che affermare che hanno anche preso l'epo!! Pensateci bene, riflettete un attimo : da quanto voi avete letto e ricordate del processo, si ? mai discusso in termini "scientifici" dell'alterazione del risultato ? Si ? sempre ragionato per induzione : facevi cos?, vuol dire che ? sicura la tua determinazione nel modificare i risultati delle partite sfruttando i giocatori, senza nemmeno informarli adeguatamente. Spiace dirlo, ma cos?, a naso non si condannano le persone in uno stato di diritto : e mi sembra che la Corte di Appello abbia ragionato proprio cos?... Come passaggio interlocutore, merita una nota la perizia D'Onofrio. Occorreva dar man forte all'accusa di cui sopra ( farmacia ben rifornita, somministrazione di farmaci off-label, etc. ) e che ti pensa il Dott. Guariniello ? Io in mano c'ho alcune cartelle cliniche; m? chiamo qualcuno che da quelle mi desume l'assunzione di epo! Come vedete, il metodo ? sempre quello : costruire prove ad arte. E quello, al solito, si inventa le prove : tira fuori una perizia dalla quale ? possibile evincere l'assunzione "praticamente certa" di epo. Per Guariniello ( ?e il Presidente Casalbore? ) ? una ottima prova; la Corte di Appello la censura col semplice argomento che una perizia non pu? concludersi con "praticamente certo" : o l'hanno presa, l'epo, o no. A conforto della tesi della Corte di Appello vi ? che tale fantomatica perizia introduce un metodo di individuazione di epo mai adottato da chicchessia. E passiamo all'altro articolo contestato : l'art.445 del Codice Penale. Vedremo che anche in questo caso, il Dott. Guariniello segue lo stesso percorso : veicolare le prove in modo da rientrare in questo articolo. Leggiamoci l'articolo, per cominciare : Articolo 445 - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Per poter contestare l'art.445 del Codice Penale occorrono due cose : 1.Occorre commercio dei farmaci, in modo anche abusivo 2.Disinformazione ai somministrati Per Guariniello, ovviamente, sono verificati entrambi i punti : secondo lui, addirittura il farmacista, Dott. Rossano, sarebbe parte attiva nell'opera fraudolenta, cio? si sarebbe messo d'accordo con il Dott. Agricola per lucrare sulla somministrazione dei farmaci ai giocatori della Juve : vi sembra una accusa credibile ? Vi sembra che si sia mai parlato dei vantaggi ( ergo, pecunia ) tratti dal Dott. Rossano ? Inoltre, sempre per il Dott. Guariniello, ai giocatori della Juve sono state date disinformazioni ai giocatori della Juve : secondo lui, il Dott. Agricola avrebbe detto ai giocatori che i farmaci erano vitamine, zuccheri generici o farmaci disintossicanti : altra accusa incredibile : come si pu? pensare che i giocatori della Juve, adulti e vaccinati, abbiano accettato queste giustificazioni per anni ? A seguito di ricatto ? E perch?, visto che il pentolone si era scoperchiato, i giocatori della Juve non hanno approfittato per denunciarli tutti ? Voi dice che il ricatto era pesante ? Pi? di essere venuti a conoscenza che quelli non erano dolcetti ma robbe che prendono i ciclisti, che ne muoiono diversi all'anno ? La Corte di Appello sull'argomento gli risponde che : 1.Il farmacista, Dott. Rossano, fornisce quanto ordinato 2.I giocatori della Juve sono stati sufficientemente informati Alla fine, gli unici reati di cui raccolgono prove concrete sono : 1.Alcuni farmaci presupponevano la ricetta per poter essere forniti : il Dott. Rossano non ha potuto far altro che patteggiare 2.Ai sensi della legge 626 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, all'Amministratore Delegato, Dott. Giraudo, toccava redigere un documento sui pericoli cui potevano essere soggetti i suoi dipendenti : tale documento non ? stato redatto, il Dott. Giraudo ha portato come argomento che aveva delegato la redazione di tale documento a terzi ( ?aveva altro da fare, o no ? ) Spero con questo passaggio interlocutorio, molto sintetico, di aver chiarito un po? gli aspetti salienti del Processo di Torino. Nella prossima puntata si riprende con le doglianze del Dott. Giraudo e del Dott. Agricola. Don Raffa? - 9 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  12. Don Raffa? - 8 Don Raffaele, dopo aver menato fendenti a destra e manca, non ha ancora finito col suo ricorso alla Corte di Cassazione : ha da dire qualcosa sulle cartelle cliniche di alcuni giocatori della Juve. ?Il ricorrente contesta poi le conclusioni e le argomentazioni della sentenza impugnata con particolare riferimento alla specifica posizione di singoli atleti rilevando, in particolare, l'erroneit? delle valutazioni effettuate con riferimento al giocatore Amoruso (p. 81), al caso Birindelli (p. 82), al caso Pessotto (p. 87) e, infine, ai casi Conte e Tacchinardi (da pag. 97 in avanti). L'analisi del ricorrente viene condotta comparando le argomentazioni del Tribunale da un lato, con quelle della Corte territoriale, dall'altro, e sottolineando le ritenute incongruenze e le contraddittoriet? della sentenza impugnata che farebbero emergere, ad avviso dello stesso Procuratore generale, non gi? semplici contrasti ma una radicale incompatibilit? con gli atti del processo del ragionamento seguito dal giudici di secondo grado, incompatibilit? talmente significativa che consentirebbe di ritenere integrato il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimit?.? Come ovvio, Don Raffaele ha da ridire sui modi e sui metodi con i quali la Corte di Appello gli ha smantellato pure le cartelle cliniche dei giocatori di cui sopra : lui crede che ci sia ?una radicale incompatibilit? con gli atti del processo del ragionamento seguito dal giudici di secondo grado, incompatibilit? talmente significativa che consentirebbe di ritenere integrato il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimit?? : cio? se fosse vero quello che dice la Corte di Appello saremmo in presenza di un vizio di motivazione tale da giudicare illegittimo il procedimento nei nostri confronti. Vediamo se ci chiarisce meglio in cosa non ? d?accordo con i giudici della Corte di Appello. ?Quanto ai casi Conte, il Procuratore generale, dopo aver ricordato che, ad avviso del perito, la rilevante diminuzione iniziale dell'emoglobina e dell'ematocrito riscontrata e il rapido recupero dei predetti valori, ritenuto in tutti i casi non fisiologico anche perch? accompagnato da anomalie nel dati del bilancio marziale, contesta punto per punto le argomentazioni della Corte territoriale che aveva ritenuto non univoche le conclusioni peritali perch? diversamente interpretabili e, infatti, diversamente interpretate dal perito e dallo stesso Tribunale: il primo aveva infatti ritenuto che l'eritropoietina era stata utilizzata dopo l'infortunio al fine di conseguire un rapido recupero dell?atleta in vista di impegni agonistici futuri, mentre il secondo aveva ritenuto di collocare la utilizzazione della sostanza proibita in epoca antecedente rispetto all'infortunio. Il ricorrente contesta in particolare che la ricostruzione operata dalla Corte non abbia tenuto conto neppure dei riscontri, estremamente significativi che riguardavano, in particolare, le posizioni dei giocatori Conte, Tacchinardi, Pessotto e Amoruso (il parametro dei reticolociti nell'emocromo effettuato dal Conte in data 29 maggio 1996, o le anomalie del bilancio marziale e segnatamente nell'aumento della ferritina associato a un calo della sideremia, con riferimento al secondo caso Conte o, ancora, il superamento della differenza critica, nel caso Tacchinardi), con evidente omissione e manifesta incongruit? della interpretazione del dato processuale.? Si prende in esame il caso Conte : secondo il perito, gli sbalzi dei valori ematici sono compatibili solo con l?assunzione di epo. La Corte di Appello fa notare che le conclusioni del perito sono diversamente interpretabili. Don Raffaele fa notare che, in effetti, questo ? avvenuto : secondo il Tribunale, l?epo ? stata assunta prima dell?infortunio; secondo il perito, l?assunzione ? avvenuta dopo l?infortunio. Questi particolari fanno concludere alla Corte di Appello che non siamo in presenza di una perizia ?seria?. Per Don Raffaele, ovviamente, il problema non ? di diversa interpretazione dei risultati, quanto di certezza di assunzione dell?epo, come dice il suo stesso perito, ?praticamente certa?. Non solo : Don Raffaele ne approfitta per mandare un?altra legnata alla Corte di Appello : poich? quest?ultima non ha considerato i riscontri delle cartelle cliniche degli altri giocatori ( riscontri ?praticamente certi?, ? vero ), viene accusata di aver omesso prove e di averle interpretate in maniera non congrua. Sempre pi? interessante arrivare a sapere che ne pensa la Corte di Cassazione di questi scontri, non trovate ? Andiamo avanti. ?Conclusivamente il ricorrente deduce un pi? generale vizio di mancanza di motivazione per non avere il giudice di appello motivato sull'andamento anomalo dell'emoglobina, compatibile secondo la perizia solo con l'assunzione di eritropoietina.? Incredibile : secondo Don Raffaele, la Corte di Appello doveva motivare sugli sbalzi di emoglobina! Ripeto, incredibile : tu mi porti st? p?p? di perizia, io la considero carta straccia perch? non conclude in termini di certezza assoluta, e tu mi dici, vabb? secondo te la perizia non ? buona, ma come la mettiamo con gli sbalzi di emoglobina ? Pi? o meno il tenore dialettico che si pu? ascoltare in ogni bar d?Italia? ?Con un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'art. 445 cod. pen., e alle disposizioni in tema di concorso di persone nel reato. La scissione della vicenda della somministrazione dei farmaci in due fasi, come operata dalla Corte territoriale (il rapporto commerciale tra il soggetto qualificato e l'acquirente, soc. Juventus, da un lato, e la successiva somministrazione dei farmaci dall'Agricola, direttamente o indirettamente, ai calciatori, dall'altro), sarebbe, infatti, ad avviso del ricorrente, operazione del tutto errata in diritto: in tanto si ? resa possibile la somministrazione dei farmaci al calciatori, prosegue il ricorrente, in quanto ciascuno dei protagonisti della vicenda ha dato il proprio contributo alla realizzazione del risultato finale: il farmacista e i fornitori di creatina consegnando i farmaci e la creatina agli imputati, e gli imputati consegnandoli al calciatori: in altre parole, ad avviso del ricorrente, la consegna sarebbe stata effettuata al calciatori dal soggetto qualificato per il tramite della societ? Juventus e, pi? in particolare, per il tramite del medico sociale della societ?.? Altra contestazione : in questa, Don Raffaele rimbrotta la Corte di Appello di aver male interpretato l?art.445 del Codice Penale, addirittura. Secondo lui, non vanno scisse le operazioni di consegna della creatina ( perch? menziona la sola creatina ? ), ma va considerato che ? un tutt?uno fra i protagonisti : questo sempre nel tentativo di far diventare reato una situazione che reato non ?. ?La contraria opinione della Corte territoriale, che avrebbe affermato l'assenza nella specie del concorso morale del farmacista e del fornitore di creatina, sarebbe del tutto infondata perch? ?la responsabilit? dell'estraneo sussiste anche se il soggetto qualificato non ? punibile a causa di una condizione personale o per difetto dell'elemento psicologico del reato?, e a nulla rileverebbe la circostanza che al fornitori delle sostanze proibite non sarebbe stato addebitato anche il reato di frode sportiva, attesa la diversit? del dolo specifico. Inoltre la provata irregolarit? delle forniture (contraffazione da parte del Rossano di prescrizioni mediche, invio da parte della societ? Juventus al farmacista Rossano di meri ordinativi commerciali per richiedere farmaci sottoposti all'obbligo della prescrizione medica, sentenza di patteggiamento relativa alla posizione di Rossano, etc...) dimostrerebbe il pieno concorso del farmacista e dei fornitori di creatina nella successiva somministrazione dei farmaci ai calciatori. Infine, il ricorrente rileva che i calciatori non erano consapevoli dei contenuti e degli effetti delle sostanze che andavano assumendo (vengono allegate, per estratto, le dichiarazioni di alcuni giocatori) perch? l'informazione loro fornita da Agricola non corrispondeva a verit?, posto che i giocatori pensavano di ricevere esclusivamente vitamine e zuccheri o, al pi?, farmaci disintossicanti.? Ecco, infatti : cosa cerca di dimostrare Don Raffaele ? 1.Il farmacista era consapevole del reato. Ma pensa te! Io ritengo che qui c?? l?unica leggerezza di tutto il processo : il Dott. Agricola e il Dott. Rossano non hanno seguito le procedure corrette : poich? atteneva al Dott. Rossano, questo, per evidenza, patteggia e sar? multato con duemila euro 2.Se ? vero che i giocatori non erano correttamente informati e, anzi, secondo Don Raffaele, il Dott. Agricola gli diceva che gli dava zuccheri e vitamine, da dove ha preso l?informazione, la Corte di Appello, che i giocatori erano stati sufficientemente informati ? E poi, veramente dobbiamo considerare professionisti come Zidane, Davids, Montero, Vialli, Del Piero, Ferrara e chi pi? ne ha pi? ne metta, come dei boccaloni ? "Cos'? questa ?" "Non preoccuparti : ? come un dolcetto, come un confetto : a te non piacciono i dolcetti ? Mangia su, che devi fare grande..." Don Raffa? - 8 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  13. Scusate sono stato fuori per lavoro due giorni : ne approfitto solo per uppare, visto che le pagine in calciopoli sono solo 4... A domani, con una nuova puntata. Sempre Forza Juve!
  14. Don Raffa? - 7 Continuiamo la lettura della sentenza della Corte di Cassazione : si era appena cominciato a chiosare le doglianze del Procuratore Generale, alias Don Raffaele. ?Dopo aver ribadito l'applicabilit? della legge n. 401 del 1989, il ricorrente prende in esame il rapporto tra l'art. 1 di tale normativa e la legge n. 376 del 2000, sopravvenuta ai fatti, e intitolata "Disciplina della tutela sanitaria delle attivit? sportive e della lotta contro il doping", che ha introdotto nell'ordinamento una specifica previsione penale in tema di doping, l'art. 9, che punisce l'assunzione, la somministrazione o l'utilizzo di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricomprese nelle classi previste dall'art. 2, comma 1, della stessa legge, e rileva che il giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, aveva motivatamente affermato che tra i reati non c'era alcuna continuit? normativa, mancando il requisito della coincidenza strutturale, richiesto dalla giurisprudenza di legittimit? (viene richiamata Cass., sezioni unite, 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano) per diversit? della condotta, dell'ambito di applicazione e del bene giuridico protetto.? Attenzione, attenzione : Don Raffaele le prova tutte, anche cercare la contestazione della 376 del 2000, legge sopraggiunta dopo : sono leggi, la 401/89 e la 376/00, che si occupano di tutele diverse ma, sempre con arzigogoli giuridici, la vuole far entrare dalla finestra. ?Il Procuratore generale ricorda di aver prospettato anche una diversa ricostruzione sistematica, con riferimento alla presenza nell'ordinamento di entrambe le leggi de quibus, giungendo alla conclusione che la somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate, anche dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 2 della legge n. 376 del 2000, sarebbe oggi punita solo al sensi dell'art. 9 della stessa legge, mentre gli stessi fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, sarebbero puniti, in applicazione dell'art. 2, comma 3, cod. pen., dalla disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989; per altro verso, la somministrazione di sostanze dopanti non comprese nell'elenco ministeriale, resterebbe sanzionata solo dall'art. 1, seconda parte, della legge n. 401 del 1989: si sarebbe cio? di fronte, nel caso di specie, a una ipotesi non gi? di successione di leggi nel tempo, ma a una tipica ipotesi che configura un rapporto di specialit? per specificazione tra due norme, contestualmente vigenti. La somministrazione di sostanze dopanti altro non sarebbe se non uno dei possibili modi in cui si pu? realizzare l'atto fraudolento volto allo scopo di alterare il risultato di una competizione sportiva. Il ricorrente ricorda poi che le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio che le ipotesi di reato previste dall'art. 9 della legge n. 376 del 2000 sono configurabili anche per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore ma prima dell'emanazione del decreto ministeriale 15 ottobre 2002, con il quale si ? provveduto a ripartire in classi i farmaci e le sostanze il cui impiego ? considerato doping sentenza, quest'ultima, che, negando natura costitutiva e tassativit? al decreto ministeriale, ha comportato che le sostanze vietate non sono solo quelle espressamente elencate nel citato decreto ministeriale, ma anche le c.d. sostanze affini a quelle ripartite per classi con la conseguenza, al fini che qui ne occupa, che la somministrazione delle sostanze di cui al capo g) della rubrica continua a costituire reato anche secondo la nuova legge perch? alcune sostanze sono espressamente comprese negli elenchi del decreto e le altre rientrerebbero nel divieto in quanto sostanze affini. Per tutte queste sostanze dovrebbe quindi trovare applicazione l'art. 1, legge n. 401 del 1989, come norma pi? favorevole, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge.? Ve lo avevo detto che Don Raffaele cerca in tutti i modi di far entrare la somministrazione di farmaci nell?art.1 della 401/89 : l?unica che ci pu? contestare, nonostante si agiti cos? tanto! Allora che fa ? Intraprende un volo pindarico sulla 376/2000 ( ?se la legge fosse stata in vigore? ) per rilevare che tale legge si occupa dei farmaci non compresi nella lista ministeriale : ne consegue, dice lui, che la 401/89 colpisce l?abuso di farmaci compresi nella lista ministeriale. Dov?? l?arcano ? E? che ? sempre lui a considerare l??ovvero? : l?art.1 della 401/89 si occupa di altro, come te lo dobbiamo dire ? Inoltre, l?oggettivit? dell?abuso, cio? la quantit? che determina che oltre quella vi ? abuso, lo ha stabilito sempre lui?. ?Il ricorrente prende poi in esame, separatamente, la somministrazione dell'eritropoietina e di sostanze diverse dall'Epo, seguendo l'analisi operata dalla Corte territoriale e rileva, liminarmente, la manifesta contraddittoriet? e illogicit? della motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha affermato che i farmaci vietati, diversi dalla eritropoietina, sarebbero stati "praticamente ignorati" nella vicenda processuale dalla quale, infatti, non emergerebbe, sempre secondo i giudici di appello, alcuna indicazione concreta di una somministrazione delle stesse sostanze in favore degli atleti.? Orbene, s?, la Corte di Appello ha detto questo : non risulta alcuna somministrazione concreta di epo e affini. Cosa hai da dire, Don Raffaele ? ?Il ricorrente osserva infatti che la perizia del Prof. Muller, alla quale fa riferimento la Corte territoriale, si era occupata specificamente dei corticosteroidi, categoria alla quale appartengono tutte le specialit? medicinali vietate che la Corte d'appello ha ritenuto ignorate (Depomedrol fiale, Deflan compresse, Flantadin compresse, Flebocortid fiale, Solumedrol fiale, Bentelan fiale e compresse, Delltascortene compresse, etc ... ) ed aveva elencato quelli rinvenuti in giacenza presso la sede della Juventus specificando che l'impiego dei corticosteroidi ? sempre vietato. Conclude sul punto il ricorrente rilevando che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, numerosi indizi portavano a ritenere verificata l'avvenuta somministrazione delle stesse sostanze ai giocatori della Juventus, e segnatamente le schede sanitarie dei giocatori, le giustificazioni fornite da Agricola, il regime degli acquisti, le giacenze rinvenute presso la societ? e la circostanza che tutti gli acquisti erano stati effettuati esclusivamente per la somministrazione alla "prima squadra", cos? escludendo che potessero essere stati utilizzati sistematicamente per usi diversi.? Chiss?, Don Raffaele, se tu, anzich? incaponirti sulla ricerca disperata dell?epo, magari avessi condotto una analisi di utilizzo di questi corticosteroidi, forse meno famosi, ma almeno trovati : chiss?, forse facevi bingo! ?Tali considerazioni, sostanzialmente ignorate dalla Corte territoriale, esigono, ad avviso del ricorrente, l'annullamento della sentenza per assoluto difetto di motivazione. Il ricorrente dedica poi un lungo ed articolato capitolo alla somministrazione dell'Epo (da p. 50 a p 115 del ricorso) osservando, sostanzialmente, che la Corte territoriale avrebbe assolto gli imputati sconfessando integralmente non solo le argomentazioni del giudice di primo grado ma anche le conclusioni del perito di ufficio, Prof. D'Onofrio, senza ritenere necessario procedere a nuova perizia.? Capito ? Poich? la Corte di Appello non ha chiesto una nuova perizia, a Don Raffaele sembra inopportuno che abbia sconfessato quella di D?Onofrio. ?Dopo aver ricordato la giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporti tra il giudice di primo grado e quello di appello e in tema di valutazione delle risultanze peritali, il ricorrente deduce, sul punto specifico, l'erronea applicazione di norme processuali che presiedono al governo della prova nel processo penale, la mancanza e la manifesta illogicit? e contraddittoriet? della motivazione, risultante da atti specificamente indicati nonch? il travisamento delle risultanze processuali. Quanto all'affermazione del mancato riscontro di positivit? a sostanze dopanti, si rileva la illogicit? di una affermazione che non tiene conto della circostanza che, all'epoca di fatti, non si cercavano gli anabolizzanti nel campioni degli atleti, n? sussistevano di ricerca dell'Epo (vengono richiamati alcuni atti processuali a conferma di quanto affermato).? Fantastico : Guariniello a 360? : se la prende con la Corte di Appello che non rispetta le norme processuali, nonch? travisa le prove del processo di primo grado; inoltre, afferma che non aver trovato l?epo era perch? all?epoca non la si cercava : ah, mascalzone : ci hai fatto controlli a sorpresa e incrociati sangue e urina e non hai trovato nulla e, nonostante tutto e tuo malgrado, continuavamo a vincere e mi vieni a dire che l?epo ?all?epoca non lo si cercava? ? ?Quanto all'affermazione della mancanza di prove di acquisto dell'Epo, a confronto con quanto invece avvenuto in altri procedimenti penali, si rileva, da un lato, che la mancanza di prove dirette non costituisce di per s? valida e sufficiente motivazione per escludere il reato e, dall'altro, che la motivazione, in modo del tutto illogico, ha fatto riferimento ad altre vicende processuali, asseritamente di maggior spessore probatorio, ma di nessun rilievo al fini che qui ne occupa.? Non ci sono prove dirette dell?acquisto di epo e lui come conclude ? ?Emb? che vuol dire ?? ?Quanto alla ritenuta insufficienza della prova indiretta, si rileva l'erroneit? di una affermazione che esclude "comunque" che la prova indiretta o indiziaria possa condurre il giudice a dimostrare l'esistenza di un fatto, e la conseguente violazione dell'art. 192, cod. proc. pen.? Qui il Dott. Guariniello d? lezioni alla Corte di Appello? ?Quanto alla questione semantica (consistente nell'avere il giudice tratto alimento dalle espressioni del perito "molto probabile" e "praticamente certa", per inferirne un giudizio non di certezza della prova), si rileva che il giudice d? appello avrebbe fatto riferimento nella sua valutazione alla sola perizia del Prof. D'Onofrio, senza tener conto delle integrazionali e dei chiarimenti dello stesso (atti che vengono allegati per estratto) e dal quali si evincerebbe, viceversa, che le espressioni utilizzate comportavano un giudizio di certezza da parte del perito.? Nella perizia della perizia, il perito Prof. D?Onofrio ? stato certo di quello che diceva? ?Quanto al mancato superamento dei valori fissati nel vari protocolli antidoping, si rileva che la somministrazione dell'Epo non porta necessariamente al superamento delle soglie fissate nel vari protocolli: e ancora che non occorre portare a livelli fuori norma l'emoglobina per dedurne la somministrazione dell'Epo, la cui somministrazione cronica a bassi dosaggi pu? essere rilevata da altri indizi e segnatamente da una alta variabilit? per stagione, per ruolo, da una concentrazione di valori pi? elevati in due periodi particolari, e nella frequente reiterazione degli esami nel confronti di buona parte dei giocatori; indizi che, pur evidenziati dalla Corte territoriale, erano stati poi del tutto abbandonati e sostanzialmente ritenuti subvalenti rispetto ad aspetti del tutto marginali e secondari, evidenziati dalla difesa.? Ma come, nella perizia mi dici che gli sbalzi di emoglobina sono la chiara evidenza dell?assunzione esogena di epo ed ora mi vieni a dire che questo non vale per bassi dosaggi e che, in questi casi, pu? essere rilevata da altri indizi ? E che i giocatori l?abbiano assunti in bassi dosaggi a te chi te lo ha detto ? Don Raffa? - 7 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  15. Don Raffa? - 6 Una nota prima di continuare, visto che ? attinente. Avrete tutti letto le dichiarazioni di Montero, ieri su "Libero" : due affermazioni in rilievo : 1."Non ho mai preso roba non regolare" 2."Ci facevano controlli urina-sangue a sorpresa" Il punto n.2, in particolare, sarebbe argomento sufficiente per rendere inutile questo thread. Montero fa rilevare che nessun giornale ne ha parlato : forse per il semplice fatto che non hanno trovato nulla, niente, nada. Si pu? opinare che : grazie, per quanto controlli a sorpresa, voi sapevate di essere nell'occhio del ciclone; si pu? rispondere che nello stesso periodo continuavamo a fare quello che facevamo anche prima : Vincere. Ci? detto, continuiamo il riassunto che ci propone la Corte di Cassazione : ?Quanto, infine, alla contravvenzione di cui al capo d) della rubrica, concernente l'incompleta elaborazione del documento relativo alla valutazione dei rischi in tema di sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente al giocatori nella loro qualit? di dipendenti della Juventus addebito in ordine al quale il Tribunale di Torino aveva assolto il Giraudo (unico imputato) per non aver commesso il fatto, attesa l'esistenza di una delega che investiva di tale compito un dirigente della societ? la Corte territoriale osservava che gli obblighi inerenti alla valutazione dei rischi, riguardavano in via esclusiva il datore di lavoro e non potevano formare oggetto di valida delega: per l'effetto, ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato (quello oggettivo della mancata redazione del documento era, infatti, ritenuto del tutto pacifico), la Corte condannava il Giraudo alla pena di euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda. ? Rispetto alle altre accuse, questa ? una sciocchezza, una formalit? : Giraudo doveva compilare un documento sulla valutazione dei rischi in tema di sicurezza e di salute sul lavoro. Ha affermato di aver delegato tale compito ad altro dirigente, che per? non lo ha redatto. Il Tribunale di Torino lo assolve; la Corte di Appello lo condanna perch? tale compito non era delegabile. Sempre mah! ?Avverso tale sentenza interpongono ricorso per cassazione sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, sia il difensore dell'Agricola.? La Corte di Cassazione ha finito il riassunto di quanto avvenuto e passa all?analisi dei ricorsi, cominciando da quello del Procuratore Generale. ?Il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicit? della motivazione, sia con riferimento al delitto di cui al capo g) della rubrica, e cio? all'art. 1 della legge n. 401 del 1989, sia con riferimento al delitto di cui al capi h) ed i), e cio? all'art. 445 cod. pen. In particolare, quanto al capo g) della rubrica, il Procuratore generale ritiene del tutto erronea l'interpretazione offerta dalla Corte territoriale circa la ritenuta non applicabilit? dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, alla fattispecie in esame, contestando punto per punto, le argomentazioni della sentenza e sviluppando una serie di considerazioni alternative.? Ovviamente, poich? la Corte di Appello ha ritenuto inapplicabile la 401/89 e l?art.445 cod.pen., il P.G. fornir? motivazioni sul perch? invece lui le trova applicabili. ?Rileva il ricorrente che entrambe le fattispecie descritte dalla norma incriminatrice sono sorrette dal dolo specifico costituito dalla finalit? di raggiungere un risultato diverso da quello connesso allo svolgimento di una corretta e leale competizione e la somministrazione di sostanze dopanti ad atleti partecipanti a competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, non pu? non rientrare nel concetto di "atto fraudolento volto al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione?.? Il P.G. lavora sull?art.1 della 401/89 : abbiamo visto che la Corte di Appello ha ritenuto che la somministrazione di farmaci non rientri nell??ovvero? in quanto interpreta l?art.1 equiparando l?atto del corrotto-corruttore all??ovvero?. Il P.G. invece ritiene che nell??ovvero? possa essere compresa anche la somministrazione di farmaci poich? la finalit? di questa ? da intendersi il dolo, cio? la determinazione ad alterare risultati con atti fraudolenti. Questo passaggio ? importante, perch? sar? quello che la Corte di Cassazione ?astrattamente? condivider?. Mi spiego : se si fosse individuato con chiarezza quanto disposto dalle fattispecie dell?art.1 della 401/89 saremmo stati sicuramente condannati. Ma questo vorrebbe dire che nel dibattimento sarebbero emersi con certezza elementi che abbiano ?certificato? l?atto fraudolento. Ci?, come avete gi? letto, non ? emerso : lo stesso Guariniello fa ricorso all??ovvero? cercando in tutti i modi di farci entrare la somministrazione di farmaci. La Corte di Appello ? stata di altro avviso : tu non hai individuato nulla con certezza, nemmeno l?epo, e non mi puoi venire a dire che l??ovvero? ? rappresentato dalle tue prove. Abbiamo appreso dai giornali che, invece, la Corte di Cassazione ritiene che si possa in qualche modo ( ?astrattamente? ) far entrare la fattispecie in oggetto ( la somministrazione di farmaci ) nell??ovvero?, e dice : bisognerebbe riaprire la discussione e cercare elementi affinch? l??astrattamente? diventi concreta prova, ma non si pu? far altro che notare che i termini di prescrizione sono giunti, e quindi? Forse ho precorso il ricorso ( uhm, che brutto gioco di parole ), ma ? per dare gi? un senso alle solite stupidate dei pennivendoli : ?era doping, ma ? intervenuta la prescrizione? : dopo queste prime sei puntate voi siete ancora di qesto avviso ? ?Il ricorrente rileva poi che, la sentenza della Corte di cassazione richiamata dalla Corte territoriale (Cass., sez. 6, sent. n. 3011 del 25 gennaio 1996, Omini) avrebbe affermato esclusivamente il principio che "non rientra nell'ipotesi di reato di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989, l'assunzione di sostanze dopanti da parte di un corridore...", principio del tutto irrilevante nel caso di specie ove si discute non dell'assunzione spontanea di sostanze dopanti da parte di atleti, bens? della somministrazione di esse, da parte di terzi, ai giocatori di una squadra di calcio: a ben vedere, prosegue il Procuratore generale, una attenta lettura della sentenza Omini avrebbe condotto alla diversa conclusione di ritenere applicabile al caso di specie la somministrazione di sostanze dopanti alla luce del riferimento, contenuto nella predetta sentenza, al parametro della proiezione all'esterno dell'attivit? fraudolenta.? Il P.G. confuta la valutazione fatta dalla Corte di Appello sulla sentenza della Corte di Cassazione detta ?Omini? : in quella si diceva che non rientra nell?art.1 della 401/89 il caso in cui un corridore si dopi da solo; qui invece siamo in presenza di dopaggio fornito da terzi. Come vedete, il P.G. gira le parole a suo uso e consumo : un attimo fa contesta la Corte di Appello perch? ? nel dolo dell?atto fraudolento che devi andare a vedere; un attimo dopo ci dice che se uno si dopa da solo non ? atto fraudolento; se te lo d? un altro s?! ?La sentenza richiamata, in altri termini, si sarebbe limitata ad escludere l'applicabilit? di tale norma alle sole ipotesi di doping autogeno e non gi? i fatti di doping eterogeno, ossia di somministrazione di sostanze dopanti da parte di un terzo, non partecipante alla competizione. Principio, prosegue il Procuratore generale, recepito anche dalla giurisprudenza di merito (vengono richiamate la sentenza n. 174 del 1992, del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, e la sentenza del 19 novembre 2003 del Tribunale di Ferrara) che avrebbero, implicitamente la prima, ed espressamente la seconda, confermato la piena sussumibilit? della condotta di somministrazione di sostanze dopanti nella disposizione normativa de qua agitur.? ?e continua! ?Peraltro, rileva il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe preso in considerazione, come unico criterio interpretativo, esclusivamente i lavori preparatori, il cui esame, peraltro, sarebbe stato effettuato in modo parziale e frammentario, senza tener conto del criterio teleologico che fa riferimento allo scopo della norma che, una volta emanata, vive di una propria autonomia che l'interprete deve attualizzare individuando il pi? congruo oggetto di tutela: e sotto tale profilo non pu? non osservarsi, prosegue il Procuratore ricorrente, che tra gli scopi della legge, oltre quello di intervenire nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine, e di contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, vi ? certamente anche quello di tutelare la correttezza nello svolgimento delle competizioni sportive.? Dice il P.G. che la norma vive di propria autonomia : per cui una norma nata per contrastare le scommesse clandestine si pu? anche applicare per tutelare la correttezza dello svolgimento delle competizioni sportive : ve l?ho detto che lo scambio dialettico ? annoso?e?noioso! ?Del tutto fuori luogo, prosegue il ricorrente, affermare che la condotta doveva ritenersi punita ai sensi della legge n. 1099 del 1971, che ha, infatti, di mira esclusivamente la tutela sanitaria delle attivit? sportive mentre la norma incriminatrice in discussione ha lo scopo di tutelare la correttezza delle manifestazioni sportive contro manovre fraudolente poste in essere da soggetti diversi dal partecipanti alla gara. Le due normative, quindi, avendo un diverso oggetto giuridico e una diversa struttura dovevano ritenersi entrambe applicabili al caso concreto, realizzando una ipotesi di concorso formale di reati e non gi? una ipotesi di concorso apparente di norme, con conseguente esclusione dell'applicabilit? dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che tale disposizione aveva depenalizzato." Il ricorrente ritiene la legge 401/89 e la 1099/71, menzionata dalla Corte di Appello, diverse, occupandosi la prima di atti fraudolenti messi in atto da soggetti diversi dai partecipanti in gara; e la seconda la tutela sanitaria delle attivit? sportive : come vedete lo scontro ? in ?avvocatese?, lo scontro ? dialettico? ?Oltre che in violazione di legge, la motivazione della Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, sarebbe in parte inesistente, nonch? illogica e contraddittoria, laddove, del tutto apoditticamente, ha affermato che la consapevolezza dell'atleta farebbe venir meno, l'antigiuridicit? della condotta di somministrazione d? sostanze dopanti e laddove ha ritenuto, del pari immotivatamente, che i giocatori della Juventus fossero perfettamente consapevoli del tipo di sostanze assunte e delle modalit? off label delle medesime.? La Corte di Appello ha ritenuto che, dato che i giocatori sono stati sufficientemente informati, non di dolo si deve parlare. Il ricorrente dice che questo modo di ragionare ? illogico. Vabb?! Don Raffa? - 6 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  16. Don Raffa? - 5 Proseguiamo con il riassunto della Corte di Cassazione : in questa puntata cosa ha detto la Corte di Appello dei farmaci ?convenzionali?. Prima, per?, una lettura utile : "Art. 445 Codice Penale - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita' non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni." Ok, avanti con la Corte di Cassazione : ?Sotto altro versante, e con riferimento al reato di somministrazione di sostanze medicinali in modo pericoloso per la salute, la Corte territoriale ricostruiva il percorso argomentativo del primo giudice che aveva affermato che la condotta dell'Agricola, rappresentata dalla somministrazione off label dei medicinali indicati nel capo di imputazione, integrava il delitto di cui all'art. 445 cod. pen.: e ricordava che la motivazione della sentenza di primo grado si fondava a) sulla circostanza, di ordine generale, che la fattispecie in esame non poteva certo ritenersi limitata ai soli farmacisti o commercianti di medicinali, b) sulla considerazione che la condotta della norma incriminatrice consisteva nella somministrazione di sostanze medicinali in specie, quantit? o qualit? non corrispondenti alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita, e, conseguentemente, nel fatto che tale condotta doveva essere interpretata nel significato pi? ampio possibile, e c) che, nel caso di specie, l'Agricola aveva sicuramente somministrato ai calciatori le sostanze proibite sommando in s? la doppia qualit? di medico sociale addetto alla cura dei calciatori, funzione che gli aveva permesso di richiedere i medicinali presso i fornitori, e di somministratore diretto degli stessi farmaci al fruitori finali, attivit?, quest'ultima, esercitata, peraltro, in modo ingannevole.? Piano, piano. Dopo aver fatto attenta lettura dell'art.445 del Codice Penale, ci accorgiamo, come al solito, che si tenta di far entrare dalla finestra il comportamento tenuto dal Dott. Agricola per contestargli il 445. La Corte di Cassazione riassume quello che il Tribunale di Torino ha deciso riguardo la contestazione dell?art.445 del codice penale. Ok, quali sono le prove in base alle quali il giudice di primo grado ci contesta quanto detto ? a)Poich? si parla di commercio di tali farmaci, il Tribunale di Torino ci tiene a specificare che la violazione del 445 non riguarda solo farmacisti e/o commercianti di farmaci, ma pu? riguardare anche medici sociali ( vedi punto c ) b)I farmaci venivano somministrati in modo non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita c)Nella sua qualit? di medico sociale, il Dott.Agricola si approvvigionava di tali farmaci in modo ?ingannevole? Che razza di prove ?!? ?In conseguenza, ad avviso del Tribunale, non poteva essere accolta la tesi della difesa secondo la quale ?riferire la diversit? in specie, qualit? o quantit? delle sostanze medicinali da quelle dichiarate o pattuite, non necessariamente a una attivit? strettamente o professionalmente commerciale, bens? all'atto di somministrare tali sostanze, sarebbe stata operazione vietata dal principio di stretta legalit? in quanto avrebbe attuato una indebita estensione analogica?. Viceversa, ad avviso del Tribunale, l'interpretazione accolta era l'unica che doveva ritenersi rispondente ?a un corretto criterio interpretativo della disposizione stessa nella quale non ? stato utilizzato il verbo consegnare per descrivere la condotta, bens? il verbo somministrare?.? Abbiamo provato a difenderci dicendo che non era corretto valutare l?approvvigionamento di tali farmaci solo nel momento della somministrazione ( li si sarebbe potuti acquisire in prospettiva, o a seguito dell?insorgenza di patologie magari allo stato incipiente ), ma Casalbore non accetta tale tesi. Che ne ha pensato, invece, la Corte di Appello ? ?La Corte territoriale, di contro, rilevava che il percorso dei farmaci e dei prodotti a base di creatina dai soggetti qualificati (farmacista o fornitore) al medico sociale e da quest'ultimo agli atleti, si era sviluppato in due fasi nettamente distinte. La prima, durante la quale i farmaci erano stati ordinati e consegnati alla societ?, fase durante la quale, ad avviso della Corte, non vi era alcun motivo per ritenere che i soggetti qualificati avessero consegnato i farmaci stessi in modo difforme rispetto agli ordinativi commerciali ricevuti dall'acquirente sulla base delle indicazioni del medico sociale.? In base alle indicazioni del Dott. Agricola, li abbiamo ordinati, senza inganno ( non vi era alcun motivo per ritenere che i soggetti qualificati avessero consegnato i farmaci stessi in modo difforme rispetto agli ordinativi commerciali ricevuti dall'acquirente sulla base delle indicazioni del medico sociale ) e ce li hanno forniti. ?La seconda fase sarebbe stata caratterizzata dalla somministrazione dei farmaci e della creatina da parte di Agricola al calciatori, con la conseguenza che n? il R. n? i fornitori di creatina avevano preso parte a tale seconda condotta che aveva riguardato esclusivamente il rapporto tra i dirigenti della societ? e i giocatori. In altri termini, proseguiva la Corte, nel reato proprio il soggetto qualificato non aveva in alcun modo posto in essere la condotta incriminata n? sotto il profilo materiale n? sotto il profilo morale: e l'ulteriore considerazione che nei confronti del R., per tale reato, era divenuta irrevocabile una sentenza di patteggiamento, non consentiva di precludere una autonoma valutazione della posizione dei coimputati come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimit?.? Successivamente, il Dott.Agricola li avr? somministrati ai giocatori, senza che per questo ne siano coinvolti i fornitori ( con la conseguenza che n? il R. n? i fornitori di creatina avevano preso parte a tale seconda condotta che aveva riguardato esclusivamente il rapporto tra i dirigenti della societ? e i giocatori ). ?Concludeva, infine, la Corte territoriale che la condotta posta in essere dal dirigenti della Juventus non poteva comunque integrare il delitto di cui all'art. 445, cod. pen. per l'assenza dell'elemento dell'inganno nei confronti dei calciatori che avevano fruito di una informazione non capillare ma tutto sommato sufficiente in merito alle sostanze che venivano loro somministrate.? Infine, vero ? che ai calciatori non ? stato fatto un corso di medicina su ci? che gli veniva somministrato, ma la Corte di Appello ha comunque ritenuto che le informazioni fornite ai calciatori siano state, tutto sommato, sufficienti : ergo non si configura il reato di cui all?art.445 del Codice Penale. Io sono molto curioso di leggere ci? che la Corte di Cassazione dir? di questa sentenza, giacch?, man mano che procediamo, ci troviamo di fronte a continue smentite della sentenza del Tribunale di Torino da parte della Corte di Appello. Mi spiego meglio : prendiamo ad esempio l?ultima affermazione, ovvero le informazioni fornite ai calciatori sui farmaci. Abbiamo, da un lato, il Tribunale di Torino che le considera insufficienti e quindi ci contesta il 445 del codice penale. Dall?altro, la Corte di Appello dice invece che erano sufficienti e salta il reato. Esiste un metodo per poter valutare in modo oggettivo aspetti come questo ? Come fa una corte a dire una cosa e un?altra a dire il contrario ? E? vero che ci fa piacere quanto afferma la Corte di Appello, ma ? anche vero che io vorrei vedere chiariti in modo univoco i fatti che ci vengono contestati : non sto dicendo, volgarmente, che mi vengono i dubbi che ci dopavamo : sto dicendo che mi piacerebbe pensare che le sentenze possano essere giunte da corti con serenit? di giudizio : ecco, sul giudice Casalbore mi permetto di far notare che questo non ? trasparso : avete mai visto i filmati degli interrogatori ? Si vede nettamente il dente avvelenato e considerato che in prima istanza la sentenza viene emessa dal giudice monocratico?.In seconda istanza i giudici sono tre e costoro, nella fattispecie, hanno deciso che le informazioni erano sufficienti? Don Raffa? - 5 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  17. Don Raffa? - 4 Epo, signori, si comincia a parlare di epo. Continuiamo il sunto proposto dalla Corte di Cassazione : ?Per giungere a tali conclusioni, la Corte ricostruiva i fatti che avevano portato alla formulazione della predetta ipotesi accusatoria, osservando che originariamente il pubblico ministero, a seguito delle conclusioni peritali, aveva ritenuto di addebitare agli imputati esclusivamente una condotta omissiva, per non avere gli stessi adottato le necessarie misure precauzionali, in presenza di situazioni cliniche anomale evidenziatesi in alcuni calciatori, e consistenti, ad es., in intensi incrementi del valore di ematocrito.? Inizialmente, Guarinello presume che si sia fatto uso di epo da due elementi : 1.I calciatori si comportano in modo omissivo 2.Vengono rilevati intensi incrementi dei valori di ematocrito Mi permetto di far rilevare che entrambi i punti non sono sufficienti a desumere l?assunzione di epo, perch? : 1.La condotta omissiva ? una valutazione del tutto soggettiva 2.Da quali cartelle cliniche si sono desunti gli sbalzi di ematocrito ? Le prove sono cos? insufficienti che il Guariniello cosa ti architetta ? ?Solo in un secondo momento, a seguito della perizia disposta in dibattimento ed eseguita dal Prof. D'Onofrio, il pubblico ministero provvedeva a modificare la imputazione: il perito, infatti, rispondendo ad uno specifico quesito posto dal giudice (? ... se le riscontrate variazioni dei valori di alcuni degli indicati parametri siano da considerarsi fisiologiche e compatibili con la normale e intensa attivit? fisica svolta dai calciatori o siano invece indicative del fatto che gli stessi giocatori possano aver assunto eritropoietina, preparati a base di ferro o altre sostanze ... ?), affermava che la eritropoietina umana ricombinante sarebbe stata somministrata, in forma acuta e per brevi periodi, ai giocatori Conte e Tacchinardi, e in forma cronica e a dosi basse, anche ad altri giocatori. Tali conclusioni avevano comportato la modifica del capo di imputazione nel senso che la condotta meramente omissiva, originariamente contestata, lasciava il posto a una condotta, commissiva ed esplicita, di somministrazione della sostanza vietata.? Allo studio del Prof. D?O. ci si potrebbe dedicare un nuovo thread : io l?ho letto e, per quelle che sono le mie conoscenze, supportate anche da ricerche in rete, non mi ? sembrato uno studio di quelli memorabili, da borsa di studio, per intenderci. Ci sono ampie controprove, non ? poi cos? scientifico, ma tant?? : il Tribunale di Torino lo accetta come prova et voil?, da abuso di farmaci, per quanto regolari, si passa all?uso di epo con conseguente accertata frode sportiva. Cosa ne penser? la Corte di Appello di questo modo di fare ? ?Rilevava, sul punto, la Corte territoriale a) che negli anni dal 1994 al 1998 non era stato riscontrato alcun caso di positivit? a sostanze dopanti in nessuno dei giocatori in forza alla soc. Juventus, b) che nessun elemento processuale portava a ritenere che la stessa societ? avesse acquistato l'eritropoietina umana ricombinante, c) che le stesse espressioni utilizzate dal perito d'ufficio ("molto probabile" e "praticamente certa"), avevano sostenuto la possibilit? di somministrazione della predetta sostanza dopante in termini diversi dalla sicura evidenza. In particolare, la Corte riteneva che il valore probatorio di quanto accertato dal perito fosse ?molto modesto? sia perch? le anomalie segnalate dallo stesso apparivano tutte circoscritte in un ambito di normalit? di valori, sia perch? lo stesso perito avrebbe ridimensionato i risultati del proprio elaborato, ?adeguandosi in parte alle spiegazioni e alle opinioni giunte dal versante delle difese?.? Guardate, se dovessi commentare quanto dice la Corte di Appello, mi verrebbe da riproporre il brano parola per parola. Commentandolo, forse lo semplifico, forse mi fa piacere riportarlo, ma, secondo me, bisogna essere obiettivi e, se non ci si fa accecare dalla antijuventinit?, non si pu? essere d?accordo con la Corte di Appello : a)Nessun giocatore ? mai stato pizzicato dall?antidoping b)Non risultano acquisti n? ricettazioni di epo c)Non vi ? sicura evidenza dell?assunzione di epo : il perito si esprime con frasi del tipo ?molto probabile?, ?praticamente certa? o come diceva un mio amico ?? sicuro forse? d)Il valore probatorio di quanto accertato dal perito ? da considerarsi "molto modesto" Ma signori della Corte di Appello, come vi permettete ? Un esimio, insigne, preclaro perito che risponde al nome di G. D?O. produce, secondo voi, un risultato molto modesto ? Adesso una domandina piccina per tutti voi : avete voi letto su qualche carta straccia di cosa ne pensava la Corte di Appello della perizia D?O. ? Non avete letto voi le solite frasi del tipo ?anche i giudici avete pagato? ed altre amenit? del genere ? Scusate, voi continuate a comprare giornali ? Secondo voi, vi informano ? ?Per quanto riguardava poi i singoli atleti, la Corte prendeva specificamente in considerazione i casi Conte e Tacchinardi, in relazione ai quali il perito aveva concluso per una somministrazione ?praticamente certa? di eritropoietina, ed osservava che la posizione di entrambi i giocatori era caratterizzata ?unicamente da sospetti, pi? o meno consistenti che non assurgevano a valore di prova neppure sotto il profilo indiziario?.? Incredibile : la Corte di Appello ci va gi? pesante : i fatti relativi alle cartelle cliniche di Conte e Tacchinardi per D?O., per la Corte di Appello diventano, scusate la ripetizione, ma ? assordante, ?unicamente da sospetti, pi? o meno consistenti che non assurgevano a valore di prova neppure sotto il profilo indiziario?!! Non hanno valore di prova neppure sotto il profilo indiziario! Ma vi rendete conto di come la Corte di Appello abbia fatto a pezzettini la perizia D?O. ? Praticamente l?ha considerata carta straccia!! Altro che aver pagato i giudici! Voglio essere presuntuoso e pensare che se i nostri avversari, chiamiamoli cos?, fossero stati correttamente informati e non mediaticamente cortocircuitati questa storia del doping sarebbe stata considerata anche da loro per quello che ? : accanimento, causa ricerca disperata di audience, di Don Raffaele. C?ha provato in tutti i modi : anche con la squadra di fondo austriaca alle ultime olimpiadi invernali a Torino : mi spiace Don, ma J.H.W. ha vinto la gara con argomenti pi? futili, ma di sicura presa? ?Di conseguenza la Corte assolveva l'Agricola, e, per effetto estensivo, il Giraudo, dal reato di cui al capo g) della rubrica, nella parte relativa alla contestazione avente ad oggetto eritropoietina umana ricombinante, perch? il fatto non sussiste.? Degna conclusione della Corte di Appello : assoluzione dalla contestazione avente ad oggetto eritropoietina umana ricombinante perch? il fatto non sussiste. Don Raffa? - 4 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  18. Don Raffa? - 2 Prima di proseguire nella lettura della sentenza della Corte di Cassazione, mi sembra opportuno riportare, in modo sintentico, i vari capi di imputazione cui tutte le discussioni fanno riferimento. Per far questo mi far? ?aiutare? dalla Corte di Appello che ha avuto la stessa necessit? ed ha fatto lo stesso lavoro. Inoltre, come promemoria, li riporter? in calce al documento come solo riferimento. ?Appare, dunque, utile ripercorrere in modo sintetico il complesso delle imputazioni, che sono state addebitate a GIRAUDO ANTONIO, nella sua qualit? di amministratore delegato della s.p.a. JUVENTUS F.C. con sede in Torino, ed a AGRICOLA RICCARDO, nella sua qualit? di responsabile del settore medico della medesima societ? calcistica: A) concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici (ORUDIS e MEPRAL iniettabili) ad esclusivo uso ospedaliero, commessa fino al giugno del 1998, reato addebitato GIRAUDO ed AGRICOLA. Il fatto ? stato riqualificato dal Tribunale di Torino come concorso nel delitto di falsit? materiale sub B). Gli imputati sono stati entrambi assolti, per non avere commesso il fatto, e vi ? appello del pubblico ministero unicamente nei confronti di AGRICOLA. Non ?, pertanto, devoluta la posizione di GIRAUDO in ordine a tale imputazione, dovendosi, inoltre, precisare che non ? in discussione neppure la riqualificazione giuridica del fatto operata dal primo giudice. B) Reato di falsit? materiale in certificati commesso fino al giugno del 1998 ed originariamente addebitato a R. G., la cui posizione non appartiene al devoluto, in quanto tale imputato ha chiesto l?applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. Come sappiamo, il primo giudice ha fatto confluire nel predetto reato il fatto di ricettazione ascritto sub A) a GIRAUDO ed AGRICOLA, assolvendo entrambi gli imputati nei termini gi? detti. L?impugnazione del rappresentante della pubblica accusa concerne solo la posizione di AGRICOLA. C) Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali), commessa dal luglio del 1994 ed addebitata a GIRAUDO. A seguito del giudizio di primo grado il reato ? stato dichiarato estinto per prescrizione e la sua valutazione non appartiene al devoluto per carenza di impugnazione delle parti interessate. D) Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS), accertato tra l?agosto ed il settembre del 1998 ed addebitato a GIRAUDO. L?imputato ? stato assolto, per non avere commesso il fatto, e vi ? impugnazione del pubblico ministero. E) Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 e 38 legge 300/1970, commessa tra il luglio del 1994 ed il settembre del 1998 ed addebitato a GIRAUDO e ad AGRICOLA. Gli imputati sono stati entrambi assolti, perch? il fatto non sussiste, e la valutazione di tale proscioglimento non appartiene al devoluto per carenza di impugnazione della pubblica accusa. F) Violazione degli artt. 5 e 38 legge 300/1970, commessa tra il luglio del 1994 ed il settembre del 1998 ed addebitato a GIRAUDO e ad AGRICOLA. Gli imputati sono stati entrambi assolti, perch? il fatto non sussiste; anche in questo caso la valutazione di tale proscioglimento non appartiene al devoluto per carenza di impugnazione del pubblico ministero. G) Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva), commesso tra il luglio del 1994 e l?ottobre del 1998 ed addebitato a GIRAUDO ed AGRICOLA. Il primo dei predetti imputati ? stato assolto, per non avere commesso il fatto, mentre il secondo ? stato dichiarato responsabile e condannato. Vi ? impugnazione del pubblico ministero relativamente all?assoluzione di GIRAUDO e della difesa in relazione alla condanna di AGRICOLA. H) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (in relazione ai prodotti farmaceutici indicati sub G, ad eccezione di quelli contenenti creatina), commesso tra il luglio del 1994 e l?ottobre del 1998 ed addebitato a GIRAUDO, R. ed AGRICOLA. Il primo di tali imputati ? stato assolto, per non avere commesso il fatto; il secondo ha chiesto l?applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; il terzo ? stato dichiarato responsabile e condannato. Vi ? impugnazione del pubblico ministero per l?assoluzione di GIRAUDO e della difesa per la condanna di AGRICOLA. Non viene qui in esame la posizione di R. (separatamente giudicato), della quale si parler? solo in via incidentale. I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (con particolare riferimento ai prodotti contenenti creatina), commesso tra il luglio del 1994 e l?ottobre del 1998 ed addebitato a GIRAUDO ed AGRICOLA. Il primo di tali imputati ? stato assolto, per non avere commesso il fatto; il secondo ? stato dichiarato responsabile e condannato. Vi ? impugnazione del pubblico ministero per l?assoluzione di GIRAUDO e della difesa per la condanna di AGRICOLA.? Scusate, forse i capi di imputazione li dovevo riportare prima, ma, comunque adesso abbiamo le idee un po? pi? chiare, giusto ? Le accuse sono varie e variegate : ne faccio un suntino : -Ricettazione di farmaci; -Utilizzo di farmaci fuori ricetta; -Mancata informazione ai dipendenti e mancata redazione dei documenti di cui alla 626; Ma questo comporterebbe uno sculaccione e via; ma, Don Raffaele vuole pescare grosso : -Frode sportiva a seguito di abuso di farmaci e, soprattutto, di epo. Proseguiamo con la sentenza della Corte di Cassazione : ?Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 26 novembre 2004, assolveva entrambi gli imputati dal reato di cui al capo a), riqualificato il fatto come concorso nel delitto di falso di cui al capo b), originariamente contestato al solo R., per non aver commesso il fatto e dai reati di cui ai capi e) ed f), perch? il fatto non sussiste; assolveva inoltre, il Giraudo dal reato di cui al capo d), per non aver commesso il fatto, dalla contravvenzione di cui al capo c), per prescrizione, e dati reati di cui ai capi g), h) ed i) per non aver commesso il fatto, a norma dell?art.530 comma 2, cod. proc. Pen. L?Agricola veniva, viceversa, riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi g), h) ed i) della rubrica e condannato alla pena di anni uno, mesi sedici di reclusione ed euro 2.000,00 (duemila/00) di multa.? Giraudo assolto, in qualche caso con prescrizione, ed Agricola condannato : anche Casalbore sembra non avere le idee chiarissime. Continuiamo a leggere il riassunto che ci propone la Corte. ?Avverso tale sentenza proponeva appello, da un lato, il Procuratore della Repubblica di Torino, sia con riferimento alla assoluzione di Agricola dal reato di falso di cui al capo b) della rubrica, sia con riferimento alla assoluzione di Giraudo in ordine ai delitti di cui ai capi d), g), h) ed i); dall?altro il difensore dell?Agricola che, oltre a proporre eccezioni in rito, si doleva, nel merito, della mancata assoluzione con riferimento a tutti i reati.? Entrambe le parti fanno ricorso? ?La Corte territoriale rilevava, in via liminare, che le pi? significative problematiche di cui si era discusso nel dibattimento di primo grado, e che erano state oggetto dell?impugnazione di Agricola, convergevano sul reato di frode sportiva (art.1, legge 401 del 1989) di cui al capo g) della rubrica, e sul reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art.445 cod. pen.) di cui ai capi h) ed i) della rubrica. La Procura della Repubblica di Torino aveva, infatti, sostenuto che gli attuali imputati, nelle rispettive qualit?, il Giraudo di Amministratore delegato della societ? Juventus e l?Agricola di responsabile del settore medico, in concorso con il R., titolare della farmacia fornitrice di farmaci al club, e nei cui confronti si ? poi proceduto separatamente ? essendosi lo stesso avvalso della possibilit? di chiedere l?applicazione della pena anche in dibattimento, a seguito dell?entrata in vigore della legge n.134 del 2003, e della relativa normativa transitoria ? si erano procurati ed avevano somministrato ai calciatori della soc.Juventus, dal 1994 al 1998, una lunga serie di medicinali che erano stati suddivisi in a) sostanze proibite, in quanto ricomprese negli elenchi predisposti dal C.I.O., in vista della lotta al doping in ambiente sportivo, sostanze tra le quali spiccava la eritropoietina umana ricombinante, b) specialit? medicinali non vietate ma utilizzate in condizioni ?off-label?, ossia al di l? e al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanit?, c) specialit? medicinali riservate agli ospedali e alle case di cura e non utilizzabili al di fuori delle strutture ospedaliere, e d) prodotti contenenti creatina somministrata in dosaggi superiori a sei grammi giornalieri, cos? da impiegare il predetto integratore sostanzialmente come medicinale. Tali condotte, secondo l?accusa avevano dato vita a una attivit? di carattere fraudolento realizzata con il fine specifico di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, Campionato di calcio di serie A, in tal modo commettendo sia il reato di frode sportiva di cui all?art.1 della legge n.401 del 1989, sia il reato di cui all?art.445, cod. pen., contestato, quest?ultimo in due capi distinti di imputazione concernenti, rispettivamente, il commercio di farmaci in senso tradizionale e il commercio di prodotti contenenti creatina.? Come vedete, anche la Corte di Cassazine ritiene che la cosa pi? importante ? la contestazione dell'art.1 della 401 del 1989. Quello che vuole dimostrare Don Raffaele ? : 1.C?? stato abuso nella somministrazione di farmaci regolari e non. 2.La condotta di cui al punto 1. rientra nell?art.1 della legge 401 del 1989. Ed ecco il comma 1 dell?art.1 della legge 401/1989 : ?Art. 1 (Frode in competizioni sportive) 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilit? o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, ? punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entit? si applica la sola pena della multa.? Eccolo l?, sembra fatto apposta : ?ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo?. Come al solito, il legislatore delinea l'ambito di configurazione del reato ("Chiunque offre o promette denaro o altra utilit? o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva") ma, alla fine, lascia una porta aperta : ?ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo?. Questa situazione, cio? quali comportamenti potrebbero configurare il reato di questo articolo di legge, ? oggetto di lunghe e annose discussioni : forse questo ci dar? una mano a capire perch? una corte dice una cosa e perch? l'altra corte ne dice un'altra... Don Raffa? - 2 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)
  19. Grazie fratello, proprio quello che mi serviva :-)
  20. Don Raffa? - 1 Come promesso, si va a discutere la sentenza della Corte di Cassazione sul processo di Torino. La analizzeremo tutta, riga per riga, ( ?sono 48 pagine!! ), con pazienza : non so se riuscir? a proporvi una puntata (quasi) al giorno perch? il pdf in mio possesso ? praticamente la scansione di un fax, ergo non posso fare copia e incolla, ma debbo trascrivere il testo : se qualcuno avesse un documento ?classico?, se per cortesia me lo fa avere. Per quanto siamo ormai avvezzi alla giurisprudenza offertaci da Ruperto e da Sandulli, ritengo che la lettura di una sentenza della Corte di Cassazione sia cosa pi? seria ( ?senza nulla togliere a Cesare e Piero, per carit?, siamo etici! ), pi? pesante e pi? noiosa : ma noi non abbiamo fretta, vero? ?Repubblica Italiana ? La Corte Suprema di Cassazione ? Sezione Seconda Penale ? In nome del popolo Italiano ? composta dai magistrati : Dott. Francesco Morelli ? Presidente Dott. Francesco Monastero ? Consigliere Dott. Fausto Cardella ? Consigliere Dott. Annamaria Ambrosio ? Consigliere Dott. Pietro Zappia ? Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di appello di Torino e dal difensore dell?imputato Giraudo Antonio avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello della stessa citt? in data 14 dicembre 2005;? Troviamo conferma del fatto che il ricorso in Cassazione sia stato fatto da entrambe le parti in gioco: Guariniello e Giraudo. ?visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita, all?udienza pubblica del 29 marzo 2007, la relazione del Consigliere dott. Francesco Monastero; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. V. Monetti, che ha concluso chiedendo l?annullamento senza rinvio del capo d) della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione e, per il resto, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, l?annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi gli Avv.ti Krogh e Trofino, difensori di Giraudo, che hanno chiesto l?accoglimento del ricorso dell?imputato e l?inammissibilit? di quello del Procuratore generale; l?Avv. Zaccone, difensore di Agricola, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale; e l?Avv. Chiappero, difensore di Agricola, che ha chiesto, in via principale, l?inammissibilit? del ricorso e, in via subordinata, la declatoria di intervenuta prescrizione.? Come si vede, la prescrizione, l?Avv. Chiappero la chiede esplicitamente : non vedo perch?, dato che la prescrizione ? un istituto giuridico, non avesse dovuto chiederla : sar? mica colpa nostra se Guariniello ha cercato disperatamente di costruire prove per incastrarci perdendo cos? tanto tempo, o no ? Lo so, voi volete una assoluzione piena con formule tipo ?il fatto non sussiste? o cose del genere, senza l?intervento della prescrizione : non anticipiamo i tempi, leggiamo con pazienza cosa dice la Cassazione. ?Svolgimento del Processo Con sentenza emessa in data 14 dicembre 2005, la Corte di Appello di Torino in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26 novembre 2004, dichiarava Giraudo Antonio colpevole della contravvenzione di cui al capo d) della rubrica, assolveva Agricola Riccardo e, per effetto estensivo, Giraudo Antonio dal reato di cui al capo g), nella parte relativa alla contestazione avente ad oggetto ?eritropoietina umana ricombinante o pratiche di tipo trasfusionale?, perch? il fatto non sussiste, assolveva entrambi gli imputati dai residui fatti addebitati al capo g), con la formula perch? il fatto non ? previsto dalla legge come reato e, infine, assolveva Agricola Riccardo dai reati di cui ai capi h) e i) della rubrica perch? il fatto non costituisce reato.? La Corte di Appello di Torino ha praticamente invalidato la sentenza Guariniello ( ?e Casalbore ). Tranne una contravvenzione a Giraudo, il resto ? tabula rasa : notate la locuzione utilizzata per il capo della rubrica inerente la ?eritropoietina umana ricombinante o pratiche di tipo trasfusionale? : il fatto non sussiste! Hai capito, caro Guariniello ? Le prove della somministrazione dell?Epo, costruite insieme al tuo amico di merende, Prof. Dott. Gran Cav. G.D?O. non costituiscono prova : ho letto anche lo studio che ha fatto costui, mi sono andato a leggere anche gli abstract cui faceva riferimento e, come al solito, costui pretendeva di fare giurisprudenza sulla nostra pelle : i guai che attraversa il ciclismo hanno fatto s? che tutti noi ormai si sia esperti di dopaggio vario : ora, voi tutti sapete che un indicatore oggettivo della somministrazione esogena di epo ? l?ematocrito, giusto ? Ma il caro D?O. questo parametro non ce l?aveva, e cosa ha fatto dunque ? In mano aveva le cartelle cliniche di tre nostri giocatori e, sono sicuro, quell?altro scienziato che sta a Torino gli ha detto : ?Toh, questo ? quello che ho : tirami fuori delle prove scientifiche che a questi giocatori sia stato dato l?epo?. Il buon D?O. cosa poteva fare ? Ha notato che l?emoglobina ( ?non l?ematocrito!! ) subiva dei repentini sbalzi, si ? procurato degli studi, ovviamente in inglese ( ?ma, caro D?O., purtroppo per te, un po? lo mastichiamo! ) che hanno studiato il fenomeno, et voil? : assunzione di epo!! Peccato che quegli studi cui facesse riferimento il caro D?O. non concludevano affermando la certezza che tale fenomeno = = assunzione di epo : ma tant??, basta ignorare le conclusioni ( ?chi mai andr? a leggerle?!? ) tirar su qualche nome roboante e il gioco ? fatto. Come ha reagito la Juve ? Ha cercato di portare, previa autorizzazione e garanzia di anonimato, cartelle cliniche di pazienti delle Molinette che presentavano lo stesso fenomeno e, di sicuro, non avevano assunto l?epo : cos? giusto per far capire che lo studio D?O., come d'altronde ammesso dagli abstract cui lui stesso ha fatto riferimento, era ben lungi dall?essere considerato valido : per caso avete notato l?adozione di questo metodo di individuazione dell'epo nel ciclismo, nell?atletica o nello sci di fondo, per nominare tre discipline sensibili all?argomento ? Non mi sembra. Bene, cosa fa il Grillo Parlante, alias il Giudice C. ? Non le ammette, si avete capito bene, non le ammette! E perch? ? Ma semplice, ragazzi : il grillo parlante aveva il dente avvelenato, come Don Raffaele, contro di noi e, poich? fino allora avevano trovato una farmacia ben fornita, ma numericamente non dissimile dalle altre, e dei farmaci fuori ricetta, e, infatti, il farmacista ha dovuto patteggiare, come al solito non avevano trovato un bel nulla : nel senso, non cose tali da fare quello che loro volevano : decapitarci, come al solito! Davanti a questa decisione, l?Avv. Chiappero si toglie la toga, e avrei voluto vedere voi : il processo volgeva al termine e, invece, vi dicono che sono giunte novit? che voi non vi aspettavate. Ma Don Raffaele non si ferma qui : per confermare quanto sopra, cosa pensa di fare, la volpe ? Riflettete un attimo che ci arrivate?avete capito ? Ma si, pensa di mettere sotto controllo il telefono del Dott. Agricola alla ricerca, vana e disperata anzi disperata e vana, della ricettazione di epo : avete capito bene : forse qualche dubbio sullo studio del Prof. D?O. gli era venuto ed intendeva fugare i dubbi con le intercettazioni. Nei quindici giorni di intercettazioni concessi dal Procuratore Capo, Dott. Maddalena, non trova una pizza, perch?, semplicemente, non c?? niente. Ma che ti scopre la volpe del deserto ? Che Moggi e Giraudo non trafficano con i medicinali, ma con altre cosucce che lui, curiosone, ipotizza reati da impiccaggione in pubblica piazza. Il Dott. Maddalena gli concede altri quindici giorni, dopo di che lo manda a ramengo. Queste telefonate saranno poi acquisite da altre procure e soprattutto da giornali dal colore simile alla carta igienica per compiere l?opera che non ? riuscita a Don Raffaele : decapitarci, veramente. Ma questa ? un?altra storia? Scusate la divagazione, utile per capire qualcosa del Processo, che non analizzeremo : oggetto di analisi ? la sentenza della Corte di Cassazione, la quale continua il suo riepilogo con le richieste fatte da Don Raffaele : ?Gli imputati Giraudo e Agricola erano stati rinviati a giudizio per rispondere : entrambi, del capo a) della rubrica ( ricettazione ), per avere nelle rispettive qualit?, acquistato e ricevuto da R.G. alcune specialit? medicinali ad acquisto, conservazione ed uso riservati ad ospedali e case di cura, e di cui era vietata la vendita al pubblico, provenienti dai delitti di falso e di truffa in danno delle rispettive case produttrici : il R. , infatti, secondo l?ipotesi accusatoria, aveva contraffatto alcune prescrizioni mediche ed aveva attestato trattarsi di prodotti ospedalieri per la casa di cura ?Villa Cristina?;? Infatti, R., davanti a tale evidenza, ha patteggiato e si ? beccato la sua bella multa. ?il solo Giraudo, inoltre, del reato di cui al capo d) della rubrica ( art.4 d.lgs. n.626 del 1994 ), per aver omesso di redigere un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro, relativamente ai calciatori della soc. Juventus S.p.A.;? Capito ? A Giraudo, fra le altre cose, ? contestata la mancata redazione di un documento cui era tenuto ai sensi della 626! Infatti c?? una multa per lui. ?entrambi, delle contravvenzioni contestate ai capi e) ed f) della rubrica ( art.6 legge n.135 del 1990 e artt. 5 e 38 della legge n. 300 del 1970 ); entrambi, inoltre, del reato di cui al capo g) della rubrica ( art.1 della legge 401 del 1989 ) per avere, in concorso tra loro, e al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizione sportive organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, campionato di calcio di Serie A e Coppa Italia, compiuto una pluralit? convergente di atti fraudolenti consistenti : -nel procurarsi e somministrare ai calciatori specialit? medicinali contenenti sostanze rientranti nell?elenco formulato dal C.I.O., relativo alle classi di sostanze proibite e segnatamente specialit? medicinali atte a stimolare l?eritropoiesi quali l?eritropoietina umana ricombinante, le specialit? medicinali Liposom forte, Lidocaina, Xilocaina, Depro-Medol fiale, Depro-Medol + Lodocaina fiale, Bentelan fiale e compresse, Deflon compresse, Flantadin compresse, Flebocortid fiale, Solu-Medrol fiale, Tricortin 1000; -nel procurarsi e somministrare ai calciatori specialit? medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanit?, con lo scopo di incrementare le prestazioni e, in particolare, a)la specialit? medicinale Samir, autorizzata dal Ministero della sanit? per il trattamento delle sindromi depressive; b)la specialit? medicinale Liposom forte, autorizzata dal Ministero della sanit? per le alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine e, invece, somministrata a calciatori in piena attivit? agonistica; c)la specialit? medicinale Neoton, contenente creatina fosfato, autorizzata dal Ministero della sanit? per la cardioprotezione in chirurgia cardiaca e per la sofferenza del miocardio negli stati ischemici e, invece, somministrata per via endovena mediante fleboclisi a calciatori in piena attivit? agonistica, non affetti da alcuna sofferenza metabolica del miocardio; d)la specialit? medicinale Esafosfina, autorizzata dal Ministero della sanit? per il trattamento della ipofosfatemia accertata in situazioni acute, come le trasfusioni di sangue o in affezioni quali etilismo, malnutrizione o insufficienza respiratoria e per il trattamento delle miocardiopatie ischemiche e, invece, somministrata per via endovena, mediante fleboclisi, a calciatori in piena attivit? agonistica, non affetti da alcuna miocardiopatia ischemica n? da altre patologie tra quelle indicate, con la giustificazione che si trattava di sostanze ricostituenti e non informando i calciatori che si trattava di un farmaco attivo sul metabolismo energico-muscolare, con la finalit? di realizzare nei calciatori trattati una efficace attivazione bioenergetica a livello della muscolatura cardiaca e scheletrica, e di modificare le propriet? psicofisiche e biologiche e, quindi, con l?intento di incrementarne le prestazioni; -nel procurarsi e somministrare ripetutamente ai calciatori specialit? medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanit? e, segnatamente, Depro-medrol fiale e Bentelan fiale; -nel procurarsi e somministrare ripetutamente ai calciatori la specialit? medicinale Voltaren, autorizzata dal Ministero della sanit? per affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative, artrosi ed altro e, invece, somministrata anche a immediato ridosso o nel corso delle competizioni a calciatori non affetti da alcuna patologia; -nel procurarsi e somministrare ai calciatori specialit? medicinali ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura e non utilizzabili in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere e, in particolare, l?Orudis e il Mepral; -nel procurarsi e somministrare ai calciatori prodotti contenenti creatina in dosaggi giornalieri superiori ai sei grammi, in contrasto con le specifiche indicazioni in materia con l?intento di potenziarne le prestazioni; -nel non riportare nelle cartelle cliniche relative ai giocatori le somministrazioni, le prescrizioni, le indicazioni, i dosaggi, la natura e la durata dei trattamenti farmacologici ad essi praticati; entrambi, infine, dei reati di cui ai capi b) ed i) della rubrica ( art. 445, cod. pen. ) per aver somministrato ai calciatori trattati, specialit? medicinali in specie e qualit? diverse da quelle dichiarate. Nei confronti del R., chiamato a rispondere dei reati sub b) ed h) della rubrica, si procedeva separatamente avendo lo stesso chiesto e ottenuto l?applicazione di una pena concordata, ex. Art. 444 cod. proc. Pen.? ?Ammazza : fosse dipeso da Don Raffaele ci avrebbe condannato ai lavori forzati da tenersi in Siberia per il resto della vita?le accuse sono certamente impressionanti : ma queste sono solo una delle campane : se la Cassazione vorr? ascolteremo l?altra. Don Raffa? - 1 Continua
  21. Lotta di Suma - 14 Si chiude con l?arbitrato di Mazzei : ricordiamo, ove mai necessiti, il ruolo di Gennaro Mazzei : la sua funzione viene espletata dopo i ?sorteggi? degli arbitri da parte di Bergamo e Pairetto anzi, per essere precisi, di quest?ultimo e un giornalista : come mostrato da Ravezzani, che sembrava cadere dalle nuvole ( mi si spiega per quale motivo tutti, ma proprio tutti, i presentatori di trasmissioni sportive non solo non ritengono doveroso informarsi sull?argomento oggetto del loro intrattenimento, ma spesso, per non dire sempre, distorcono il dibattimento a favore di suspence, scoop, esclusive che altro non mirano se non ad avere pi? pubblicit? ), si diceva, uno sorteggia la partita e l?altro l?arbitro. Ci? fatto, si passa la lista degli arbitri ( ore 11.30 circa ) a Mazzei che, lui si, designa direttamente gli assistenti ( ore 11.45 circa ). Perch? ho riportato gli orari ? Ricordate quanto ci contestano in Juve-Udinese ? Il Direttore ( ore 11.54 ) d? mostra di conoscere gli assistenti prima della comunicazione ufficiale ( ore 12.30 ). Peccato che la seduta di composizione le terne arbitrali fosse pubblicissima e che di amici mi sembra che al Direttore non manchino. Il vantarsi velatamente di conoscere gli assistenti avrebbe dovuto essere censurato come eccesso di boria non di illecito sportivo! Vabb?, si vede che sono juventino : non perdo occasione per cercare discolpe : scusate, ma il rospo che hanno cercato di farmi ingoiare nell?estate scorsa era piuttosto indigesto? Il Mazzei, dunque : il tenero Piero gli rifila 3 anni di inibizione, ma l?arbitro del CONI gliela diminuisce a 2 : come mai ? ?In particolare, il Sig. Mazzei (all?epoca dei fatti vice commissario della Commissione Arbitrale Nazionale) esponeva di essere stato condannato dalla Commissione d?Appello Federale, con decisione del 14 agosto 2006, all?inibizione per anni 3, insieme a Titomanlio Stefano (all?epoca dei fatti assistente arbitrale), per violazione dell?art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari tenute nel corso della gara Arezzo - Salernitana del 14 maggio 2005, vinta per 1 a 0 dalla squadra di casa. Tali condotte sarebbero state consistenti - secondo quanto emerso da una conversazione intercettata tra Titomanlio e Leonardo Meani (tesserato della A.C. Milan S.p.A.) del 16 maggio 2005 - in un atteggiamento favoristico verso la squadra toscana in termini di dolosa interruzione di azioni da attacco della compagine avversaria.? Ops, cercavamo alcune motivazioni ed invece che troviamo ? 1.Anche per il collegio arbitrale del CONI (Prof. Avv. Angelo Piazza ? Presidente, Prof. Avv. Maurizio Benincasa ? Arbitro, Avv. Massimo Ciardullo ? Arbitro ) Leonardo Meani ? tesserato del Milan : che ne pensa Sig. Galliani ? 2.Leonardo Meani non parlava soltanto con gli amici che conosceva da anni, ma sembra frequentatore abituale degli assistenti agli arbitri. 3.A distanza di pochi giorni, la giustizia sportiva decurta di un anno l?inibizione a Mazzei e la giustizia ordinaria, non accogliendo la richiesta presentata, conferma i sei punti di penalizzazione all?Arezzo : il mondo si ? capovolto o in Italia la giustizia ha un?interpretazione che va contestualizzata ? ?A seguito della conclusione del procedimento di conciliazione per mancato accordo delle parti, il ricorrente presentava istanza di arbitrato rilevando, innanzitutto, l?inutilizzabilit? delle intercettazioni nei procedimenti disciplinari sportivi in quanto acquisite extra ordinem. Nel merito, poi, contestava ogni accusa adducendo l?illegittimit? della decisione impugnata in quanto fondata unicamente sul contenuto della telefonata intercettata tra il Sig. Titomanlio ed il Sig. Meani.? Chiedo venia : evidentemente, la posizione del Mazzei non l?ho analizzata per bene : mi aspettavo per? che si discutesse ( anche ) dell? ?accoglimento? delle richieste che Meani gli fa in ordine al Milan. Scopro che si discute solo di Arezzo-Salernitana e di Titomanlio-Meani : mah! ?Preso atto dell?impossibilit? di addivenire ad una conciliazione, il Collegio si riservava ogni provvedimento. 4. Con ordinanza del 23 febbraio 2007 il Collegio concedeva termine per memorie e documenti. 5. Con memoria del 12 marzo 2007, il ricorrente, confermando quanto gi? argomentato nell?istanza di arbitrato, chiedeva in via istruttoria il confronto con il Sig. Titomanlio. 6. La FIGC, con memoria del 2 aprile 2007, replicava alle deduzioni di parte attrice. 7. All?udienza del 16 aprile 2007 il ricorrente, riportandosi agli scritti difensivi, insisteva per l?ammissione in via istruttoria della prova testimoniale del Sig. Titomanlio. La FIGC si opponeva a tale richiesta ritenendola inutile. Il Collegio si riservava. 8. Con ordinanza del 23 aprile 2007, a scioglimento della riserva, il Presidente del Collegio ammetteva la prova testimoniale orale del Sig. Stefano Titomanlio sul seguente capitolo ?Vero ? che in prossimit? della gara Arezzo ? Salernitana disputata in data 14 maggio 2005 Lei ebbe un colloquio con il Sig. Gennaro Mazzei? In caso affermativo, riferisca il teste il contenuto della conversazione?, fissando l?udienza per l?escussione del teste al 2 maggio 2007.? Tutto chiaro, no ? Dopo la conciliazione, ovviamente fallita, Mazzei insiste nel chiamare a testimoniare Titomanlio. Sempre ovviamente la Federazione cerca di opporsi. ?9. All?udienza del 2 maggio 2007 il Sig. Stefano Titomanlio non si presentava. Parte attrice richiedeva, pertanto, la fissazione di un?ulteriore udienza per poter permettere al teste di essere presente. Il Collegio si riservava. 10. Con ordinanza del 4 maggio 2007, a scioglimento della riserva, il Collegio fissava una nuova udienza per l?escussione del teste al 22 maggio 2007. 11. All?udienza del 22 maggio 2007 il Collegio acquisiva agli atti la comunicazione del 21 maggio 2007 per mezzo della quale l?Avv. Andrea Ostellari, in nome e per conto del Sig. Stefano Titomanlio, rappresentava l?impossibilit? di quest?ultimo ad essere presente all?udienza aggiungendo che il suo ?assistito riferisce di non avere nulla da aggiungere alla dichiarazione dalla stesso resa avanti all?Ufficio indagini della FIGC nell?audizione del 10 giugno 2006 alla quale intende riportarsi integralmente?.? Divertente, no ? Mazzei impiega mesi a convincere la corte ad ammettere Titomanlio a deporre : questa si convince e lui che fa ? Non ci viene : vatti a fidare degli amici! ?MOTIVI DELLA DECISIONE Va, preliminarmente, ribadita l?adesione di questo Collegio al costante orientamento circa l?utilizzabilit? nei procedimenti per illecito sportivo delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ricadenti fra gli atti del procedimento penale acquisiti ai sensi dell?art. 2, comma 3, legge 13 dicembre 1989 n. 401.? Credo sia inutile, a meno che non sia il protocollo a richiederlo, insistere sulla inutilizzabilit? delle intercettazioni : non ve la fanno passare, punto. ?Venendo al merito della vicenda occorre rilevare, innanzitutto, che l?istruttoria svolta nel corso del giudizio de quo ? stata esclusivamente documentale. Nonostante, infatti, il Collegio abbia ammesso la prova testimoniale del Sig. Titomanlio, quest?ultimo non si ? presentato per ben due volte all?udienza fissata per la sua escussione e, pertanto, ? stato impossibile acquisire la sua testimonianza. Lo stesso teste, del resto, per mezzo del suo legale, ha riferito di non avere nulla da aggiungere rispetto a quanto gi? a suo tempo esposto nel corso dell?audizione tenutasi innanzi all?Ufficio indagini della FIGC.? Che figuraccia mondiale! ?Ad ogni modo, la responsabilit? del Sig. Mazzei in ordine all?illecito sportivo posto in essere in occasione della gara del campionato di serie B tra Arezzo e Salernitana, disputatasi il 14.05.2005, risulta documentata dal materiale probatorio in atti ed, in particolare, dalla conversazione intercorsa tra il Sig. Titomanlio ed il Sig. Meani e dalle dichiarazioni rese dall?assistente arbitrale all?Ufficio indagini della FIGC in data 10.06.2006. Emerge, infatti, che il Sig. Titomanlio, prima della gara Arezzo ? Salernitana, preavvertito dal Sig. Paolo Bergamo (all?epoca dei fatti designatore arbitrale) era stato contattato dal Sig. Mazzei ed invitato da quest?ultimo ad avere ?un occhio di riguardo? nei confronti dell?Arezzo. L?adesione del Sig. Titomanlio alle raccomandazioni ricevute ? confermata, poi, non solo dalle dichiarazioni rese telefonicamente al Sig. Meani (al quale riferisce di aver dato rassicurazioni in tal senso al Sig. Mazzei) ma anche dal dato oggettivo di avervi dato concreta attuazione segnalando all?arbitro, nel corso del secondo tempo della gara, a danno della Salernitana due falli in attacco in situazioni di gioco pericolose per l?Arezzo.? Sar? per questo che ci siamo impegnati a mandare in Serie C l?Arezzo ? I classici due piccioni con una fava : da un lato lo Spezia ? nell?orbita di una societ? amica ( ?non riesco nemmeno a pronunciarne il nome? ); dall?altro l?Arezzo ? caldeggiata dal Meani, tesserato Milan. Povero Conte, in che ginepraio sei capitato! ?Il contenuto della conversazione pu? ritenersi attendibile, considerato che gli interlocutori non potevano sospettare che la telefonata fosse intercettata. Le dichiarazioni del Sig. Titomanlio appaiono, infatti, spontanee e, del resto, la spiegazione fornita dal Sig. Mazzei ? secondo cui il Sig. Titomanlio avrebbe falsamente riferito di essere stato condizionato al fine di attribuirsi un?importanza che i precedenti in carriera non gli permettevano ? non trova conforto in alcun dato probatorio. Il ?suggerimento? del Sig. Mazzei all?assistente arbitrale appare inequivoco e ci? anche in considerazione della precisa richiesta di non far parola della conversazione n? con l?arbitro n? con l?altro assistente. Circostanza questa confermata dallo stesso Titomanlio che, in sede di audizione innanzi all?Ufficio indagini, ribadisce ?fu Mazzei che, durante l?allenamento, mi tir? in disparte dal gruppo e mi disse che per quella settimana sarei dovuto uscire in serie A. Tuttavia vi era una partita rognosa di serie B, AREZZO ? SALERNITANA e che questi volevano un assistente esperto. Non capii e non chiesi a Mazzei a chi alludesse quando parlava di questi. Mazzei mi disse di non fare parola della conversazione con lui avuta con l?arbitro e l?altro assistente?. Ed invero, nelle sue difese, il ricorrente non ha mai negato di aver ?avvicinato? il guardalinee Titomanlio, designato per la gara Arezzo ? Salernitana, ma ha giustificato tale colloquio in virt? del fatto che ? prassi costante parlare <<con tutti gli assistenti durante i ritiri semplicemente per rassenerarli, in vista delle partite, e allo stesso tempo per ?caricarli?>>. Ci? che il ricorrente non ha mai ammesso ?, invece, di aver ?invitato? il Sig. Titomanlio ad atteggiamenti favoristici verso la squadra dell?Arezzo. Le argomentazioni difensive del ricorrente a sua discolpa non trovano, tuttavia, adeguati riscontri fattuali e, pertanto, non possono essere accolte. ?, infatti, arguibile che l?unico obiettivo dell?incontro tra Mazzei e Titomanlio fosse quello di sollecitare un particolare ?riguardo? nei confronti della squadra toscana. Le diverse interpretazioni, prospettate dal ricorrente, sono carenti, oltre che improvate. Il Collegio, comunque, pur non discostandosi - quanto alla sussistenza della responsabilit? per violazione dell?art. 6 C.G.S. del Sig. Mazzei - dalla ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale, ritiene opportuno, tenuto conto delle modalit? del fatto e della sua rilevanza effettiva, ridurre il trattamento sanzionatorio. Osserva, infatti, il Collegio che la gravit? della condotta posta in essere dal Sig. Mazzei non ? particolarmente significativa in considerazione della limitata rilevanza dell?episodio e del fatto che, a parte le responsabilit? riferite alla specifica gara Arezzo ? Salernitana, non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze imputabili al Sig. Mazzei. Ai fini della misura della sanzione, pertanto, in ragione della consistenza oggettiva, dell?intensit? e della rilevanza dei comportamenti, il Collegio ritiene come equa la pi? ridotta sanzione dell?inibizione per la durata di anni 2.? Digerito ? Dunque, il collegio arbitrale ritiene confermate le accuse ma ?in ragione della consistenza oggettiva, dell?intensit? e della rilevanza dei comportamenti? riduce l?inibizione a Mazzei da tre anni a due : ecco un altro esempio di aleatoriet? della cosiddetta giustizia sportiva : potremmo dire che il fatto costituisce reato ma poich? poco intenso ne consegue una diminuizione della sanzione : non ho parole : e la richiesta fatta da Meani e accolta dal Mazzei non fa parte dell?intensit? ? P.S. Dalla sentenza Ruperto : "La Commissione infliggeva, per i fatti appena esposti, ad Adriano Galliani l?inibizione per un anno, al Meani l?inibizione per 3 anni e 6 mesi, all?A.C. Milan S.p.A. la penalizzazione di 44 punti da scontare nella classifica 2005-2006 e di 15 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2006-2007, nonch? un?ammenda di 30.000 euro, a Gennaro Mazzei l?inibizione per un anno, a Fabrizio Babini e Claudio Puglisi l?inibizione per un anno ciascuno." Dalla sentenza Sandulli : "Conclusivamente, anche in sintonia con quanto pi? sopra ricordato, ritiene questa Corte che le sanzioni vadano sempre correlate alla valenza del comportamento posto in essere dal soggetto incolpato, tenuto conto delle sue funzioni istituzionali; ci? induce a contenere le sanzioni irrogate dalla Commissione in primo grado nella seguente misura: comminando la sanzione a carico di Gennaro Mazzei nella inibizione per sei mesi; determinando, invece, la sanzione a carico di Fabrizio Babini e Claudio Puglisi in tre mesi di inibizione ciascuno." Perch? di questa inibizione non si ? discusso ? Forse il Mazzei ha fatto ricorso solo contro l'illecito sportivo contestato per Arezzo-Salernitana : aver aderito alle richieste di Meani, evidentemente, non costituisce illecito sportivo... P.P.S. Se non ci sono prove a supporto delle presunte richieste che l?Arezzo fa a chicchessia, come si fa a dire che ne abbia beneficiato ? Intendo, qui si hanno intercettazioni fra Mazzei, Meani, Titomanlio e compagnia cantante : c?? qualcosa dei dirigenti dell?Arezzo ? Se questo ha beneficiato indirettamente delle chiacchiere che altri hanno fatto, vi pare giusto che lo si sia fatto pagare con sei punti di penalizzazione ? Aggiungeteli ai 45 punti fatti e l?Arezzo si troverebbe a sinistra della classifica di Serie B : 51 punti, come la Reggina! Giustamente, merita di stare in Serie B una squadra che non ha perso con la nostra amata Juve, giusto ? Lotta di Suma - 14 Fine
  22. Lotta di Suma - 13 Come gi? detto, dobbiamo ( dobbiamo ? ) dare uno sguardo a cosa ne pensa il CONI della faccenda. Inutile che vi dica che, come in tutti i tentativi, in Camera di Conciliazione non si ? ottenuto nulla. A ben vedere, l?unico che avrebbe potuto beneficiare di qualcosa in Camera di Conciliazione ? l?arbitro De Santis. Ricordate ? Ha detto pubblicamente da Ravezzani, e altrove, che in Camera di Conciliazione lo ha avvicinato un avvocato della Federazione che gli ha fatto la seguente proposta : ?Se tu sei disposto a confessare che prendevi troppe magliette dalla Juve, il tuo illecito sportivo diventa mancanza di lealt??. Ovviamente l?arbitro Massimo De Santis, agente di polizia penitenziaria, non gode di fiducia nell?opinione pubblica. Ma egli ? soggetto a procedimento penale e le sue dichiarazioni pubbliche, se false, sarebbero ulteriore aggravio nel dibattimento. Nell?ipotesi sia vero : 1.Per l?ennesima volta : Palazzi e Borrelli, VERGOGNA! 2.A chi viene a canzonarvi sulla sussistenza giuridica della giustizia sportiva : come giudicare la frase ?il tuo illecito sportivo diviene mancanza di lealt?? ? 3.E? un po? pi? chiara la posizione di Moggi riguardo al fatto che non si ? presentato sotto la Curva dell?Olimpico ? Che ci andava a fare, secondo voi ? Mi sono dilungato abbastanza, l?argomento ? altro. Dunque, vediamo cosa ? stato deciso all?arbitrato di Leonardo Meani, il quale, vi ricordo, ha beneficiato di uno sconto di ben 4 mesi. Nella prossima e ultima puntata ( ne abbiamo abbastanza di discutere del Milan, o no ? ) l?arbitrato fresco fresco di giornata di Gennaro Mazzei. Per ordine, allora. Dopo il riassunto del fatto : ?L?interessato, ritenendo ingiusta la decisione degli Organi di giustizia federali, instaurava ai sensi degli artt. 4 e ss. del Regolamento, procedimento di conciliazione (prot. n. 1191 del 24.08.2006) che si concludeva il 20.11.2006 con il mancato accordo tra le parti. Con atto depositato il 18.12.2006 (prot. n. 2263) L. Meani proponeva, dunque, ai sensi dell?art. 7 del Regolamento, domanda di arbitrato nei confronti della F.I.G.C., nominando quale arbitro l?Avv. Aurelio Vessichelli. Successivamente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva con memoria ex art. 10 del Regolamento in data 2.01.2007 (prot. n. 0002), nominando a sua volta quale Arbitro l?Avv. Ciro Pellegrino.? ?Nella domanda di arbitrato, L. Meani, dopo una breve esposizione dei fatti, lamentava, in via preliminare, l?inutilizzabilit? nell?ambito del procedimento disciplinare dei risultati delle intercettazioni telefoniche, predisposte nel procedimento penale pendente a suo carico presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli. E ci? per due ordini di ragioni: da un lato, per la discrasia temporale tra l?iscrizione della notizia di reato a carico dell?istante nel registro di cui all?art. 335 c.p.p., avvenuta l?11.05.2006, e l?autorizzazione del G.I.P. a disporre l?intercettazione sull?utenza dello stesso datata 28.02.05; dall?altro, per il travalicamento dei limiti di ammissibilit? delle intercettazioni cos? come delineati dall?art. 266 c.p.p., in cui non si contempla il delitto di frode sportiva per il quale soltanto L. Meani ? stato sottoposto a indagini.? Meani gioca inizialmente la carta della inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche : scommettiamo che troveranno una qualsivoglia ragione per bocciarla ? ?Nel merito, il ricorrente censurava le decisioni adottate nel procedimento disciplinare in relazione a entrambe le ipotesi addebitate. In particolare, secondo la difesa del ricorrente, alcuna condotta posta in essere da L. Meani avrebbe invero integrato la violazione dell?art. 1 C.G.S. Circa i contatti telefonici del 17.04.2005 con il Vice Commissario CAN, G. Mazzei, si rilevava la palese intenzione di protesta per i torti subiti dalla squadra di L. Meani a causa degli errori commessi dal guardalinee nella partita Siena-Milan; errori arbitrali, si sosteneva inoltre, da inserirsi in un complessivo disegno volto a favorire la diretta contendente per lo scudetto, la F.C. Juventus S.p.A.? Continuo a sostenere la mia tesi : ma tu Milan, non ti vergogni di lamentarti ? Non ti vergogni di sostenere che la legittimit? del contatto con il designatore degli assistenti deriva dalla certezza ( secondo te, ovviamente! ) che gli assistenti di Siena-Milan, in particolare Baglioni, avevano messo in atto il progetto, demandato ovviamente dalla Juve, annullandoti il gol di Shevchenko ? ?Quanto all?illecito sportivo di cui all?art. 6 C.G.S., il ricorrente lamentava una grave omissione da parte di entrambi gli organi di giustizia sportiva che avevano deciso in ordine alla sua condotta. Con riferimento alle telefonate del 18.04.2005 con gli assistenti di gara designati per la partita Milan-Chievo del 20.04.05 - la difesa di L. Meani ribadiva l?intento assolutamente scherzoso e il tenore amicale delle conversazioni - tenuto conto proprio dell?amicizia che intercorreva da anni tra i predetti soggetti - che al pi? avrebbero fatto rientrare la condotta del ricorrente nelle ipotesi previste dall?art. 1, comma 1, C.G.S.? Tono scherzoso e amichevole, ? vero ? Amici da anni e magari ti sei ricordato di chiamarli proprio prima di una designazione che non avveniva da tempo ? Le richieste di Meani sono : ?Al costituendo Collegio L. Meani avanzava, infine, le seguenti richieste: ? - in via principale: revocare la sanzione inflitta al ricorrente con ogni connessa conseguenza; - in via subordinata: ridurre congruamente la sanzione inflitta al Signor Leonardo Meani; - in via istruttoria: ammettere la prova per testi? indicando ?quale teste il Signor Andrea Fugazza, presso il Ristorante Isola Caprera, Via Isola Caprera, Lodi?.? Ovviamente la Federazione risponde cos? : ?Con memoria depositata il 02.01.2007 (prot. n. 0002), si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la quale chiedeva, di contro, il rigetto in toto delle domande, e, per l?effetto, la conferma della decisione sanzionatoria presa da ultima dalla Corte Federale.? Avevate dubbi ? Andiamo a vedere cosa ne pensa il CONI delle richieste del Meani. ?1. Questione preliminare ? quella relativa alla utilizzabilit? della prova dei fatti per i quali L. Meani, ?secondo accompagnatore ufficiale della prima squadra del Milan?, ? stato sanzionato; in particolare, si fa questione sopra l?utilizzabilit? dei risultati delle intercettazioni telefoniche che, disposte per fini di indagini preliminari nell?ambito del procedimento penale, hanno poi trovato ingresso nei diversi gradi di giustizia disciplinare che si sono svolto presso gli organi della Federazione. Le intercettazioni in parola risultano acquisite, evidentemente, quali ?mezzi di accertamento legali? di cui all?art. 36.1 C.G.S. Ed ? di questa sussunzione che occorre occuparsi. L?eccezione della difesa di L. Meani, secondo cui ricorre nella fattispecie un?ipotesi in cui opera il divieto di utilizzazione per essere state le intercettazioni disposte ?fuori dei casi consentiti dalla legge? (art. 271.1 c.p.p.), non ? fondata in assoluto. Le intercettazioni sono state, infatti, disposte entro i limiti di ammissibilit? sanciti dall?art. 266 c.p.p., nulla valendo - a tal fine - che in relazione alla specifica ipotesi di reato specificamente ascritta a L. Meani - la ?frode in competizioni sportive? di cui all?art. 1 l. 13.12.1989, n. 401 - non sussistono i limiti di pena edittale che, in relazione ad altri reati perseguiti nell?ambito del medesimo procedimento, viceversa appaiono pienamente rispettati.? Segue tutta una pappardella pseudo-giuridica per cercare di giustificare la utilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche, invero acquisite da un processo di giustizia ordinaria ( ?e penale! ) in un processo di giustizia sportiva ai sensi dell?art. 36 comma 1 del C.G.S. Qui si potrebbero aprire discussioni infinite di carattere filosofico giuridico, e l?arbitro del CONI vi si avventura per un po?, armeggia anche con il Codice in materia di protezione dei dati personali, quindi conclude cos? : ?Di qui, evidentemente, scaturisce anche la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dalla parte attrice, la cui rilevanza presuppone l?attingimento diretto delle trascrizioni delle conversazioni da parte di questo Collegio, il che, viceversa, rimane, per quanto detto, da escludere.? Leon?, mi dispiace ma te l?avevo detto : quando non sanno come dirti in italiano che non accettano le tue rimostranze il metodo ? ricorrere ad una lingua aulica, cardinale, ampollosa e boriosa : i paroloni da codice giuridico del '600 : ancestrali accezioni per non farti capire nulla il cui unico obiettivo ? respingere la richiesta ed annichilire la tua boria di averla fatta. ?2. Tanto premesso, al Collegio non rimane inibita la cognizione dei fatti confessati da L. Meani, pur quando a esso sia tolta la diretta possibilit? di attingere alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche acquisite.? Leon?, ti stanno dicendo che la lettura delle intercettazioni ? ammissibile e verr? fatta. ?Sotto questo profilo, ? interamente condivisibile la motivazione con la quale la Corte Federale ha irrogato la sanzione della inibizione a L. Meani rilevando, in ultimo, che la stessa si giustifica anche soltanto per la serie di comportamenti ultra vires che per un soggetto collocato al rango organizzativo della s.p.a. Milan A.C., quale il rango occupato da L. Meani, non appariva giustificabile se non in funzione di esiti sconvenienti e censurabili.? Urca, Leon? : il CONI la pensa come me : un componente del Milan, societ? estremamente organizzata, non avrebbe dovuto comportarsi cos? e non gli si sarebbe dovuto concedere di comportarsi cos?! ?Anche le risultanze attualmente disponibili inducono, dunque, il Collegio a non discostarsi, quanto alla sussistenza della responsabilit? per violazione dell?art. 1 C.G.S., dalla ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta, infatti, che il comportamento di L. Meani, addetto agli arbitri per l'A.C. Milan s.p.a., sia gravemente lesivo dei doveri di lealt? e probit? sportiva per avere egli direttamente interloquito con soggetto partecipante al procedimento di designazione della terna arbitrale esercitando improprie suggestioni pro futuro; e per avere egli preso diretto contatto con gli assistenti di linea in prossimit? della partita di campionato dell?A.C. Milan s.p.a. per la quale essi erano stati appena designati in un contesto oggettivamente equivocabile (in termini, cfr. anche lodo A. C. Milan S.p.A. vs F.I.G.C. del 27 marzo 2006).? Ahia, Leon? : il CONI ritiene sconveniente aver contattato prima Mazzei e poi Puglisi e Babini. Ahia, si mette male Leon? : speriamo bene! ?Per il vero, la stessa motivazione della Corte Federale, dopo aver dato conto di ci? (pg. 110 s.), svolge una debita comparazione con il trattamento sanzionatorio riservato a soggetti di vertice nell?ambito della medesima organizzazione societaria (pg. 113). Preso atto che la comparazione ? debita, parimenti doverosa ne appare per? l?attualizzazione alla luce anche della sopravvenuta giurisprudenza di questa Camera, entro la quale ?, almeno quoad poenam, chiaramente distinguibile - ormai - la figura di vertice dell?organizzazione sportiva (cfr., per esempio, Pairetto vs F.I.G.C., lodo 28 marzo 2007) da quella di vertice del singolo sodalizio da quella, infine, non di vertice del sodalizio affiliato (che interessa direttamente), sicch? in linea di principio non appare possibile che il trattamento sanzionatorio da riservare a quest?ultima figura, qual ? quella di L. Meani, risulti deteriore, specie considerando che l?affermazione della responsabilit? viene essenzialmente recata per il tramite dell?ammissione dei fatti, ci? che non ? immeritevole di considerazione premiale nei confronti del soggetto che ha mosso pregiudiziale contestazione alle fonti di prova utilizzabili contro di s?. Dunque, in relazione a L. Meani va, in riforma della sanzione gi? applicata, determinata come equa la pi? ridotta sanzione della inibizione per la durata di anni 2 e mesi 2.? Provo ad indovinare i motivi per cui c?? stata la riduzione della sanzione : 1.La comparazione del trattamento sanzionatorio con gli altri membri della stessa societ? va attualizzata alla luce della sopravvenuta giurisprudenza di questa Camera : poich? il Meani ? una figura non di vertice del sodalizio affiliato, il trattamento sanzionatorio ne deve prendere atto. 2.I fatti sono stati ammessi. I Ponzi Pilati che stanno all?arbitrato, in virt? delle su menzionate motivazioni, ritengono opportuno decurtare la sanzione di quattro mesi quattro, passando da 2 anni e 6 mesi a 2 anni e 2 mesi. Leon?, tutto sommato ? andata bene... Non risultano ringraziamenti e/o atti di gratitudine del Meani alla Corte tutta. Lotta di Suma - 13 Continua
  23. Lotta di Suma - 12 Ultimo passaggio dall?Ufficio Indagini : questa volta sentiremo il guardalinee che Meani ritiene ben preparato tecnicamente e quindi ne ?suggerisce? la designazione a Mazzei per Milan-Chievo : Puglisi. Il 6 giugno 2006 alle ore 12.30, cos? dice : ?Non ho mai ricevuto alcuna pressione di qualsivoglia natura. Credo altres? che nessuno poteva pensare di fare interventi sulla mia persona per orientarmi in qualche modo. Ci? anche per il mio profilo di carriera espresso negli anni? ?incorruttibile! ?Conosco Meani da oltre 25 anni. Con lo stesso si ? creato un rapporto di amicizia e spesso lo sentivo e lo sento telefonicamente. Da circa 10 anni il Meani ? l?addetto agli arbitri per conto della societ? Milan ( sia Meani che Galliani hanno riferito dal 2001, n.d.r. ). Caratterialmente posso dire che ? una persona estroversa che talvolta millanta, per cui non gli davo granch? peso anche se, data l?amicizia, lo sopportavo? ?alla faccia dell?amicizia! ?Negli ultimi tre anni della mia carriera ho arbitrato la Juventus solo due volte, l?ultima nella stagione 2003-04, in quanto secondo me non gradito alla societ? bianconera. In effetti, guardando le statistiche relative all?impiego, non posso spiegarmi come sia potuto verificarsi il mio limitato impiego con la Juventus, anche perch?, chiesti i motivi ai designatori Bergamo e Pairetto, ed avendo avuto risposte vaghe e generiche, ho ritenuto inutile, per la mia stessa dignit? personale, insistere nei confronti degli stessi.? ?ovviamente non ti si voleva e il Direttore ha fatto in modo da non farti designare con noi : Sig. Puglisi, ci vuole assai a capire ? ?Riguardo la telefonata fra il Meani e me del 15.03.05, confermo che quando parlo del ?gatto e la volpe? mi riferisco a Bergamo e Pairetto. Credo che possa essere attendibile che sia il Bergamo che il Pairetto fossero capaci di fare pressioni. Ed ? per questo motivo che cito i loro nomi a Meani. Credo che il Meani mi ha chiesto di chiamare il Copelli perch? presumeva di poter disporre della mia complicit?. Escludo, comunque, di aver telefonato a Copelli? ?Riguardo la telefonata tra il Meani e me del 14.04.05, credo che quando il Meani dichiara che ?sta spingendo da matti per me?, vuole riferirsi alla mia designazione all?organo tecnico. Preciso che io ho chiesto soltanto al Presidente Lanese di valutare una mia candidatura per una designazione ad un organo tecnico. Dalla sua risposta ho compreso che non avrei avuto possibilit? limitate? ?Riguardo le telefonate fra il Meani e me del 18.04.05, intercorse dopo la mia designazione come assistente nella gara Milan-Chievo del successivo 20 aprile, intanto intendo precisare che tale designazione non ? stata a me gradita, in quanto credo che sia stata un?operazione architettata dalla coppia di designatori, cio? Bergamo e Pairetto. Costoro a mia avviso hanno voluto mettermi in difficolt?, atteso che tornavo ad arbitrare il Milan dopo un anno e mezzo e dopo tutte le polemiche scaturite ove ero stato definitivamente etichettato come ?ultras Milan?, ma hanno, a mio avviso, voluto mettere in imbarazzo anche il Milan, perch? evidentemente non avrebbe potuto auspicare aiuti da me e salvaguardare la Juventus, atteso che la mia designazione autorizzava i designatori a nominare Consolo quale componente della terna arbitrale per la gara della Juventus contro il Lecce a Torino. In merito al contenuto delle telefonate, preciso che mi sono limitato ad ascoltare il Meani che mi pareva facesse chiacchiere da bar come spesso gli capitava. Non ho infatti recepito alcuna delle cose che mi venivano richieste. Circa la cena, preciso che la stessa in realt? ? un buffet al quale partecipano la quaterna arbitrale e il Commissario nella sala vip dello stadio, e che si ? tenuta in quanto la partita ? trattandosi di turno infrasettimanale ? si ? svolta di sera.? Dunque, questa ? la dichiarazione pi? importante ai nostri fini. Secondo Puglisi : 1.Lui non ? stato designato previ i buoni uffici del Meani 2.Sono stati il gatto e la volpe a metterlo in difficolt? per via del fatto che un anno e mezzo prima, arbitrando il Milan, lo aveva aiutato, diciamo cos?. 3.Ma Puglisi non si ferma : pensa che il gatto e la volpe per dare una mano alla Juve, abbiano designato proprio lui con il Milan di modo da non poterlo favorire per via dei trascorsi : sottile ma velenosa insinuazione, Sig. Puglisi. A questo punto, sembra chiaro che Puglisi non sta nelle grazie n? di Bergamo n? di Pairetto n? della Juve. Dato come si adopera Meani si direbbe che sta nelle grazie del Milan, ma lui smentisce categoricamente, ovviamente. ?Riguardo alle telefonate del 31 maggio 2005, con cui il Meani si propone per intercedere per la mia nomina all?Organo Tecnico, che peraltro poi non ha neanche proposto al Presidente Lanese, faccio presente che mi sono limitato a prendere atto della sua disponibilit?, pur non avendo molta fiducia nel suo intervento? ?alla faccia dell?amicizia! ?Pur non avendo elementi diretti per indicare specifici illeciti, credo di poter esternare le mie perplessit? riguardo le designazioni degli assistenti internazionali che di norma non venivano nominati per le gare della Juventus, ove ? statisticamente provato che venivano incaricati colleghi meno esperti e preparati, di aree geografiche ben definite, pi? facilmente gestibili.? Ecco qua, ci mancava anche Puglisi : pur non avendo elementi diretti, non pu? esimersi, a margine delle dichiarazioni, di gettare un po? di fango sulla Juve : mi chiedo come abbiano fatto tutti questi poveracci a vivere nell?incubo perenne degli imbrogli che ordivamo : vabb?, uno pi?, uno meno, noi c?abbiamo fatto il callo ormai?per?, se mi consente Sig. Puglisi, riprendendo a ragionare senza codice etico e come, giustamente, rammenta il Mister Ranieri, appena giunto alla Juve ( "Voglio un gruppo compatto capace di opporsi a tutto e tutti, che alla fine ? il sale della Juve" ), se Lei mi fa questi ragionamenti allora io, e forse non soltanto io, ritengo che s?, Lei ? da annoverarsi fra gli "ultr? del Milan" : spiacente, ma come dice il nostro Capitano, basta tirarci addosso secchiate di m.... Lotta di Suma - 12 Continua
  24. Lotta di Suma - 11 E il Meani, il Meani, cosa avr? detto all?Ufficio Indagini ? Un po? di curiosit?, anzi un bel po? c??. Vediamo, dunque, la ?Dichiarazione rilasciata dal Sig. Leonardo Meani, nato a Lodi 3.09.2000 ( c?? scritto proprio cos?, n.d.r. ) ? il 9 giugno 2006 alle ore 09.00? ?Oltre 15 anni fa fui assegnato dalla Federazione in qualit? di accompagnatore degli arbitri, nelle partite internazionali in casa del Milan e l?Inter. All?epoca facevo anche l?arbitro? Sapevate che la Federazione si occupava di fornire gli accompagnatori agli arbitri al Milan e all? Inter ? C?? da presumere che lo facesse anche per noi e tutte le altre squadre che dovevano fare gare internazionali, o no ? ?Dal 2001 ho un rapporto di collaborazione con il Milan con l?incarico esclusivo di accompagnatore dell?arbitro. Non sono dipendente del Milan, n? dirigente. Il mio rapporto contrattuale ? annuale e termina al 30 giugno.? Lasciatemelo dire : se Meani non ? veramente un dipendente del Milan, secondo me ? anche peggio. La norma vuole che all?inizio del campionato venga presentato dalle squadre un censimento dei componenti la societ?. Se in quello del Milan, Meani viene presentato come addetto agli arbitri e non ? n? dirigente n? dipendente del Milan, c?? una evidente violazione dell?art. 65 NOIF. In pi?, visto che non ? un dipendente n? un dirigente del Milan, come fa una societ? organizzata come il Milan a rifarsi per questo tipo di prestazioni ad un soggetto esterno ? Intendo dire : mettiamola in buona fede : il Milan individua un ex arbitro, tra l?altro utilizzato dalla Federazione per fornirgli servigi, e ci si fida del suo operato. Mettiamola in mala fede : essendo che nessuno ti viene a contestare che l?assistente agli arbitri deve essere un tuo dirigente, tu magari pensi ti possa tornare utile che sia esterno, ti venga mai in mente di non far tanto caso all?immagine. Certo, esiste la via di mezzo : lo hai preso ingenuamente e davanti alle proposte formulate hai fatto le valutazioni di cui alla seconda ipotesi : mi sto forse annodando ? ?Non ho rapporti diretti, neanche telefonici con il Sig. Galliani. Certamente ? capitato che in alcune circostanze abbia informato il Sig. Galliani in ordine alle designazioni nelle gare internazionali del Milan? Sappiamo che questa affermazione non corrisponde proprio proprio al vero, giusto ? ?Per essere pi? chiaro io ho cominciato a rappresentare le mie rimostranze al Mazzei, dopo la partita del Milan a Siena. Ero stato allo stadio e gi? durante la gara, a seguito degli errori dell?assistente Baglioni, ho pensato che qualcosa si stesse costruendo contro il Milan. Al termine della gara l?ambiente Milan era molto nervoso. Prima della partita di Siena infatti mi ero fatto un?idea, anche in virt? di alcune riflessioni fatte telefonicamente con il Contini, sul diverso trattamento tra le due squadre, Milan e Juventus, che stavano lottando per lo scudetto ed avevo rilevato la singolare circostanza che il rapporto cartellini/falli delle squadre milanesi era pressoch? identico nel campionato italiano ed in Champion?s League, mentre il confronto con il medesimo rapporto per la Juventus denotava che mentre in campo europeo il rapporto era analogo a quello di Milan e Inter, nel campionato italiano il rapporto dimostrava come ai falli corrispondessero molte meno sanzioni disciplinari. In pi? mi ero reso conto che le designazioni degli assistenti per le partite della Juventus erano inadeguate per il limitato spessore tecnico e caratteriale dei designati e che capitava talvolta che i giocatori diffidati delle squadre che la domenica seguente avrebbero dovuto affrontare la Juventus venivano ammoniti e quindi squalificati? Accuse precise, che per? ci vengono mosse da un nostro diretto avversario : si pu? opinare che gli studi universitari circa le ammonizioni ed espulsioni riguardanti la Juve siano stati fatti da persone di parte, ma non che non sia stato attuato un metodo statistico. Qui abbiamo osservazioni che Meani fa con Contini e ci si rende conto del danno perpetrato nei confronti del Milan pressocch? a fine campionato : sono illazioni, non supportate dalla matematica necessaria a farle diventare teorema. ?Non ho ricevuto alcun richiamo da parte della societ? riguardo la condotta tenuta con Mazzei, gli arbitri e gli assistenti. Anche se preciso di aver consegnato al mio legale la lettera di dimissioni dall?incarico, ma so che la societ? ha riferito al legale di non volerla accogliere? Oh, quante belle cose scopriamo!! 1.Come si pu? notare, il Milan era al corrente delle azioni del Meani e non ? stata fatta osservazione atta a limitare i danni all?immagine, come direbbe il Sig. Galliani. 2.Dalla seconda frase se ne deduce che ancora oggi Meani fornisce i suoi buoni uffici al Milan. 3.Dalla osservazione n.2 si capisce meglio il comportamento del CONI all?arbitrato del Meani : come tutti sanno, all?arbitrato il CONI dirime quistioni fra tesserati e federazione : ? il motivo per cui ( ma analizzeremo per bene anche questo ) si ? definito "incompetente", sebbene per motivi diversi, sia nel caso di Moggi che nel caso di Giraudo. Se non ha usato lo stesso ( facile ) metodo per Meani, se ne deduce che il Sig. Leonardo Meani ? un tesserato, caro Sig. Galliani Adriano. ?Nego che le mie telefonate al Mazzei delle 18.13 e 18.19 del 17 Aprile siano state fatte su indicazione della Societ?, trattandosi di una mia iniziativa personale dettata dal rammarico per l?inadeguatezza degli assistenti? Ok, al di l? dei dubbi che l?operato del Baglioni solleva, il Meani alza il telefono e chiama Mazzei : per la prossima partita, Milan-Chievo, vuole un buon guardalinee : ecco, buona creanza avrebbe voluto che la protesta si fosse dovuta fermare l?. Ma tant?? : Meani chiede Puglisi al Mazzei, e verr? accontentato. ?Non ricordo per quali ragioni il Mazzei mi abbia risposto affermativamente alla richiesta di designazione, per la successiva gara del 20 Aprile, di assistenti tipo il Consolo ed in particolare il Puglisi? ...resta sorpreso del fatto che il Mazzei gli dica di si!!! ?Ricordo di aver chiamato Puglisi il giorno dopo la conversazione avuta con Mazzei, ma non ne ricordo il complessivo contenuto.? ?non ricordo?non ricordo? ?Quando rimproverai Mazzei per l?arbitraggio dell?incontro Siena-Milan questi per difendersi disse che le designazioni avvenivano per rotazione ed io replicai che ci? non era vero perch? alcuni, ad esempio Puglisi, peraltro con un ottimo curriculum tecnico, non venivano designati mai. In particolare Puglisi non era designato da un anni e mezzo. Con questa conversazione penso che Mazzei, Bergamo e Pairetto si fossero sentiti ?scoperti? in questo loro modo di designare in maniera pilotata e per questo poi hanno effettivamente designato Puglisi e Babini alla partita del Milan. Ritenevano in tal modo di averci tacitati perch? qualunque cosa fosse poi accaduta non potevano lamentarmene o protestare? ?e bravo Meani : li hai beccati con le mani nella marmellata : ecco perch? di designano quelli che vuoi : per non starti a sentire pi?! ?La mia soddisfazione per la designazione dei due assistenti, tra cui proprio il Puglisi, che comunicai personalmente agli interessati, derivava dalla convinzione che avessero designato due assistenti di alto livello tecnico? E di cosa parliamo pi? : ? tutto regolare : voleva bravi assistenti, glieli danno, gli fa i complimenti : tutto a posto, no ? ?Durante il viaggio di ritorno da Siena, dopo la citata partita, ero in autovettura con Ancelotti quando effettuai la chiamata a Mazzei vice designatore. Non ricordo se Ancelotti fece qualche commento sulla mia telefonata. E neanche se io lo informai di chi fosse l?interlocutore. Dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate da Ancelotti a questo ufficio indagini, sulla medesima circostanza si rileva che Meani lo inform? di chi fosse il suo interlocutore e dunque sulla identit? del destinatario di quelle lamentele e contestuali richieste formulate con i presupposti e le modalit? poco sopra ampiamente descritte? Ah, Carletto, Carletto! Cosicch? in qualche caso ti ? capitato di arguire che Moggi sapesse prima chi fosse l?arbitro delle partite della Juve ? Potremmo dire che nel tuo caso, tu eri presente alle richieste esplicite fatte per assicurarsi assistenti a partite del Milan. Ah, gi? assistenti bravi, bisognava che fossero, giacch? quel cattivone di Baglioni vi ha indotto a pensare che si tramasse contro di voi, poveri piccoli!! Lotta di Suma - 11 Continua
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