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Tifoso Juventus-
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Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Grazie, sempre belle parole, grazie :-) Ringraziandoti per aver proposto il documento di Christian Rocca, faccio notare la data 9 Maggio 2006 : se ricordo bene c'erano ancora Moggi e Giraudo, ma di l? a poco, nonostante i nostri stessero preparando le controffensive, si sarebbero trovati il cda dimesso : tradotto in italiano : "Ve ne dovete andare". Segue : 1 mese e mezzo per produrre il nuovo cda e 1 mese e mezzo di massacri mediatici senza nessuno a controbattere : alla fine un cda fatto di amministrativi senza nessuna conoscenza di calcio ( non parole mie, ma di Boniperti! ) e, permettetemelo, i risultati ( parlo sempre dal punto di vista calcistico : per gli altri ci sono altri topic ) si sono visti : Cessione di Mutu praticamente a gratis; inadeguato prezzo di vendita per Ibrahimovic; scorticamento di Preziosi per riscattare Criscito; spellamento del Piacenza per riscattare Nocerino; favore di Perinetti ( presumo ricambiato con Lanzafame a Bari ) per il riscatto di Molinaro; inconcepibile cessione di Balzaretti (tra l'altro a 3,5 mln); imposizione di Boumsong da parte del procuratore di Deschamps; emolumenti eccessivi a Boumsong che hanno impedito la vendita del predetto; sfuggito l'acquisto di Milito alle visite mediche; acquisto della quarta scelta, ergo Andrade; rescissioni consensuali (!?!) senza guadagnarci una lira per Kovac, Tudor, Giannichedda, Tacchinardi; l'elenco degli errori ( presunti ? ) potrebbe essere ancora molto lungo : vi pongo una domandina : se davanti a tutto questo Secco Alessio non ? stato sollevato, possiamo fare il ragionamento inverso, cio? la dirigenza vuole proprio uno cos? : d'altronde quale Direttore Sportivo potrebbe accettare una autonomia limitata con ratifica delle proprie scelte in cda dopo averne a lungo discusso con Presidente e A.D. ? Sempre Forza Juve -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Le tre (dis)grazie - 21 Puntata pesante, l?ultima : il collegio arbitrale del Coni ha voluto iniziare la discussione delle motivazioni della sentenza dalla dissertazione sulla illegittimit? dell?utilizzo delle intercettazioni telefoniche : annosa richiesta da parte dei ricorrenti con varie argomentazioni : 1.Intercettazioni acquisite da altro procedimento 2.Dubbi sulla trascrizione, e quindi sulla validit? dei risultati connessi 3.Violazione del Codice sulla protezione dei dati personali, meglio conosciuto della privacy. 4.Varie ed eventuali, diceva quello Ma, per il banale motivo che le uniche prove raccolte in questo raffazzonato processo, meglio ribattezzato dal Direttore su un recente articolo su Libero come Forcopoli, sono le intercettazioni tutte le motivazioni che si possono addurre vengono invalidate ove con ragione ove con l?ampollosit? tipica di chi non sa come uscirsene e fa ricorso alle figure giuridiche legittimate dall?uso del latino. Riassunta la motivazione n.1 dell?arbitrato Meani, passiamo alla motivazione n.2, con la speranza di una lettura pi? ?potabile?. ?2. Tanto premesso, al Collegio non rimane inibita la cognizione dei fatti confessati da L. Meani, pur quando a esso sia tolta la diretta possibilit? di attingere alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche acquisite. Si tratta, invero, quanto alla presente sede, di un giudizio civile entro il quale la sostanziale disponibilit? della situazione reclamata in causa appare pienamente compatibile col valore legale di verit? della affermazione di fatti contra se e favorevoli all?altra parte (art. 2730 c.c.).? La speranza di una lettura pi? umana si ? gi? infranta : si prova a cercare di tradurre in italiano : il collegio arbitrale ritiene di essere nella possibilit? di eseguire una valutazione dei fatti per quanto questi siano costituiti dalle intercettazioni telefoniche. ?Ebbene, il contenuto delle conversazioni, appreso pur tramite la mediazione degli atti del presente procedimento che risultano sottoscritti dalla parte personalmente, rende ammissibile quel giudizio di disvalore che, peraltro, la stessa difesa della parte attrice ha ammesso - almeno in astratto ? come possibile a norma dell?art.1, comma 1, C.G.S., vale a dire per contrasto della condotta di L. Meani coi doveri generali di ?lealt? e probit? sportiva?: contrasto che il Collegio ritiene, infatti, integrato nella fattispecie.? Leon? hai fatto autogol : ti sei auto-accusato di violazione dell?art.1 e quei marpioni del collegio arbitrale del Coni se ne sono accorti? ?Sotto questo profilo, ? interamente condivisibile la motivazione con la quale la Corte Federale ha irrogato la sanzione della inibizione a L. Meani rilevando, in ultimo, che la stessa si giustifica anche soltanto per la serie di comportamenti ultra vires che per un soggetto collocato al rango organizzativo della s.p.a. Milan A.C., quale il rango occupato da L. Meani, non appariva giustificabile se non in funzione di esiti sconvenienti e censurabili.? Caro Meani, il volgo avrebbe detto che non ti sei nemmeno vergognato, tu assistente agli arbitri di una societ? come il Milan, ad andare a chiedere il guardalinee per Milan-Chievo; ma chi ? del mestiere ti dice che una squadra del rango del Milan ed un suo dirigente occupante un rango quale quello di assistente agli arbitri non giustificano un tale comportamento se non, attento, per conseguire risultati sconvenienti e censurabili : ti sono fischiate le orecchie Leonardo ? ?Anche le risultanze attualmente disponibili inducono, dunque, il Collegio a non discostarsi, quanto alla sussistenza della responsabilit? per violazione dell?art. 1 C.G.S., dalla ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta, infatti, che il comportamento di L. Meani, addetto agli arbitri per l'A.C. Milan s.p.a., sia gravemente lesivo dei doveri di lealt? e probit? sportiva per avere egli direttamente interloquito con soggetto partecipante al procedimento di designazione della terna arbitrale esercitando improprie suggestioni pro futuro; e per avere egli preso diretto contatto con gli assistenti di linea in prossimit? della partita di campionato dell?A.C. Milan s.p.a. per la quale essi erano stati appena designati in un contesto oggettivamente equivocabile (in termini, cfr. anche lodo A. C. Milan S.p.A. vs F.I.G.C. del 27 marzo 2006).? ?si mette male, Leonarduccio? ?Per il vero, la stessa motivazione della Corte Federale, dopo aver dato conto di ci? (pg. 110 s.), svolge una debita comparazione con il trattamento sanzionatorio riservato a soggetti di vertice nell?ambito della medesima organizzazione societaria (pg. 113). Preso atto che la comparazione ? debita, parimenti doverosa ne appare per? l?attualizzazione alla luce anche della sopravvenuta giurisprudenza di questa Camera, entro la quale ?, almeno quoad poenam, chiaramente distinguibile - ormai - la figura di vertice dell?organizzazione sportiva (cfr., per esempio, Pairetto vs F.I.G.C., lodo 28 marzo 2007) da quella di vertice del singolo sodalizio da quella, infine, non di vertice del sodalizio affiliato (che interessa direttamente), sicch? in linea di principio non appare possibile che il trattamento sanzionatorio da riservare a quest?ultima figura, qual ? quella di L. Meani, risulti deteriore, specie considerando che l?affermazione della responsabilit? viene essenzialmente recata per il tramite dell?ammissione dei fatti, ci? che non ? immeritevole di considerazione premiale nei confronti del soggetto che ha mosso pregiudiziale contestazione alle fonti di prova utilizzabili contro di s?. Dunque, in relazione a L. Meani va, in riforma della sanzione gi? applicata, determinata come equa la pi? ridotta sanzione della inibizione per la durata di anni 2 e mesi 2.? Che magnanimit?, chi se lo sarebbe mai aspettato!! Poich? hai ammesso di aver commesso violazione all?art.1, mancanza di lealt?, il collegio arbitrale del Coni ti attualizza la sanzione, Leonardo! Riepilogo : Ruperto : 3 anni e 6 mesi di inibizione Sandulli : 2 anni e 6 mesi di inibizione Arbitrato : 2 anni e 2 mesi di inibizione Sei contento, Leonardo ? Piccola nota di riflesso : si ? visto che nel caso dell?arbitrato di Giraudo, il collegio arbitrale del Coni si ? definito ?incompetente?, e quindi si ? sottratto alla sentenza, perch? attualmente il Dott. Giraudo non ? tesserato di nessuna squadra affiliata alla FIGC. Orbene, per contro dobbiamo affermare che, avendolo giudicato, Leonardo Meani ? un tesserato : domandina piccina : per chi ? tesserato Leonardo Meani ? Forse per coloro che lo hanno disconosciuto, novelli giuda ? ?3. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la integrale compensazione delle spese del procedimento e per assistenza difensiva tra le parti.? Far? una ricerca su Internet : credo che il presidente di questo collegio arbitrale, Prof. Auletta, sia se non un poeta, almeno un cantore di massime giuridiche. Conclusioni, con le frasi di rito : ?P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Leonardo Meani contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, cos? provvede: ? in riforma della determinazione della Corte Federale di cui al Comunicato ufficiale n. 1/CF del 25.7.2006, applica a Leonardo Meani la sanzione della inibizione temporanea per anni due e mesi due; ? dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; ? dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidariet?, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonch? dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Cos? deliberato all?unanimit? dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell?arbitrato in data 19 febbraio e 8 marzo 2007, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ferruccio Auletta ? Presidente F.to Aurelio Vessichelli ? Arbitro F.to Ciro Pellegrino ? Arbitro? Alla prossima, ovviamente con l?analisi dell?arbitrato Mazzei : non siete curiosi di sapere cosa ne pensa il Coni di uno ?istituzionale? che d? corso alle richieste di una squadra affiliata ? Avete per caso sottomano una situazione del genere che riguarda la Juve, intendo richiesta e pronto ottenimento ? Non riportate la storia degli arbitri richiesti da Moggi perch? : 1.Le partite erano amichevoli : compito di un D.S., D.G. nel nostro caso, ? chiedere gli arbitri ai designatori per le partite amichevoli, proprio espressamente come infatti il nostro Direttore ha fatto. 2.Le intercettazioni sono state fatte dalla Procura di Torino. 3.Il Procuratore Maddalena le ha analizzate e non ha avuto nulla da eccepire, ben sapendo cosa prevedono i regolamenti al riguardo. E non riportate nemmeno la storia di Juventus-Udinese, perch? : 1.Il trabocchetto lo ordisce Bergamo 2.Verranno designati guardalinee diversi da quelli ?richiesti? 3.Il gol all?Udinese viene annullato da uno dei due indicati da Bergamo Vorrei mi trovaste una diretta corrispondenza richiesta->ottenimento->contatto con i richiesti : attendo segnalazioni. Le tre (dis)grazie - 21 Continua PS : Per totojuve : sto scrivendo nell'intervallo di Cagliari-Juve : ti rispondo nei prossimi giorni, ok ? Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. -
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cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Le tre (dis)grazie - 20 Dopo le richieste da parte dei contendenti, proseguiamo la lettura dell?arbitrato di Leonardo Meani, dirigente con mansione di assistente alla terna arbitrale del Milan. ?Nel corso della prima udienza, tenutasi il 17.01.2007 presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Collegio, stante la questione relativa alla liceit? della prova offerta nei gradi di giustizia federale contro la parte attrice, invitava la stessa a produrre entro il 26.01.2007, in relazione al procedimento penale nel quale le intercettazioni erano state disposte, la relativa richiesta del Pubblico Ministero, il decreto o i decreti autorizzativi e l?avviso di deposito degli atti preliminari pervenuto al ricorrente.? Fallita, come gi? ricordato, la conciliazione, per quanto riguarda le prove, ovvero le intercettazioni, viene invitata la parte attrice, ovvero Meani, a presentare una memoria che contenga motivazioni sulla contestazione della liceit? della prova : secondo me, caro Leonardo, puoi fornire quello che ti pare : sull?argomento utilizzabilit? delle intercettazioni, che poi costituiscono le uniche prove in loro possesso, tutti questi (pseudo)gradi di giudizio sono duri d?orecchi : vanno capiti : se avessero accordato a chicchessia che le intercettazioni non potevano essere utilizzate, sarebbe saltato tutto. Comunque, proseguiamo la lettura. ?Alla parte convenuta concedeva il termine del 9.02.2007 per lo scambio e il deposito di una memoria sulla questione, anche corredata da eventuali documenti. Dato il deposito dei richiesti documenti da parte della difesa di L. Meani (dal che derivava pure la disposta proroga del termine per la pronuncia del lodo), nelle note di replica autorizzate (prot. n. 0285 del 9.02.2007) la F.I.G.C. ribadiva la propria posizione sulla utilizzabilit? dei risultati delle intercettazioni, sostenendo in particolare l? impossibilit? per gli organi della giustizia sportiva di valutare la legittimit? di atti che si pongono al di fuori dell?ordinamento sportivo, e inoltre la legittima acquisizione dei risultati delle intercettazioni medesime ex art. 2, comma 3 della L. 401/89.? Secondo la FIGC, le intercettazioni sono utilizzabili perch? : 1.Gli ? impossibile valutare la legittimit? di atti che si pongono al di fuori dell?ordinamento sportivo : mi verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere : la legittimit? deriva dalla impossibilit? di valutare se tali atti sono o meno legittimi!! 2.Inoltre il comma 3 dell?art.2 della 401/89 gli conferisce legittimit? nell?acquisione degli atti : che dice ?sto comma ? ?3.Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.? Non vi fa sorridere l?ultima frase ? Continuiamo la lettura. ?Alla successiva udienza del 19.02.2007, le parti svolgevano le proprie difese oralmente e il Collegio Arbitrale, ritenuta la causa matura per la decisione senza altre acquisizioni istruttorie, si riservava di deliberare il lodo.? Finiti i convenevoli, si passa al sodo, ops, al lodo : ?MOTIVI 1.Questione preliminare ? quella relativa alla utilizzabilit? della prova dei fatti per i quali L. Meani, ?secondo accompagnatore ufficiale della prima squadra del Milan?, ? stato sanzionato; in particolare, si fa questione sopra l?utilizzabilit? dei risultati delle intercettazioni telefoniche che, disposte per fini di indagini preliminari nell?ambito del procedimento penale, hanno poi trovato ingresso nei diversi gradi di giustizia disciplinare che si sono svolto presso gli organi della Federazione.? Il collegio arbitrale del Coni affronta come primo argomento la questione della legittima utilizzabilit? delle intercettazioni. Faccio notare che il collegio arbitrale definisce con pi? precisione Meani come ?secondo accompagnatore ufficiale della prima squadra del Milan?, caro Sig. ?E chi lo conosce, Meani?? ?Le intercettazioni in parola risultano acquisite, evidentemente, quali ?mezzi di accertamento legali? di cui all?art. 36.1 C.G.S. Ed ? di questa sussunzione che occorre occuparsi.? Ahia, Leonardo : il Coni si vuole occupare di sussunzioni : attento, secondo me piglia male! ?L?eccezione della difesa di L. Meani, secondo cui ricorre nella fattispecie un?ipotesi in cui opera il divieto di utilizzazione per essere state le intercettazioni disposte ?fuori dei casi consentiti dalla legge? (art. 271.1 c.p.p.), non ? fondata in assoluto.? ?che t?avevo detto, Leon? ? ?Le intercettazioni sono state, infatti, disposte entro i limiti di ammissibilit? sanciti dall?art. 266 c.p.p., nulla valendo - a tal fine - che in relazione alla specifica ipotesi di reato specificamente ascritta a L. Meani - la ?frode in competizioni sportive? di cui all?art. 1 l. 13.12.1989, n. 401 ? non sussistono i limiti di pena edittale che, in relazione ad altri reati perseguiti nell?ambito del medesimo procedimento, viceversa appaiono pienamente rispettati.? ?.eh, Caro Leonardo : non sussistono i limiti di pena edittale, hai capito ? ?E? noto che presupposto di un?intercettazione legittima sono ?i gravi indizi di reato? (art. 267.1 c.p.p.), non anche l?ascrivibilit? del reato medesimo alla persona in relazione alla quale il mezzo di ricerca della prova viene disposto (che, pertanto, ben pu? essere diversa dal soggetto sottoposto a indagini).? ?.eh, Caro Leonardo : ? noto, come non lo sapevi ? ?Dunque, poich? nel procedimento in questione si danno, almeno stando alle autorizzazioni del G.I.P., gravi indizi di reato che rendono ammissibili l?intercettazione (art. 416 c.p.), non rileva pure che questa specifica ipotesi di reato risulti mai stata, in concreto, ascritta anche a L. Meani, il quale ben potrebbe riuscire finanche estraneo all?azione penale del P.M. (com?? d?abitudine, per esempio, nelle indagini preliminari in cui il mezzo di ricerca della prova sia attivato su utenze nella disponibilit? della persona offesa dal reato) senza che la legittimit? del mezzo ne riesca in alcun modo compromessa.? ?c?hai un 416 sul groppone e stai a questionare sulla utilizzabilit? delle intercettazioni in altro processo, per giunta sportivo ? ?Sussiste, in sintesi, la legittimit? del mezzo e, pertanto, la sussumibilit? tra i ?mezzi di accertamento legali? di cui all?art. 36 C.G.S., stante che soltanto con prognosi ex ante pu? affermarsi la legalit? della prova.? ?e non c?erano dubbi, Caro Leonardo! ?Residua, invece, un problema di utilizzabilit? attuale, che impone la tecnica della c.d. prognosi postuma, suscitando il bisogno della verifica ex post.? Ah?, ma che hanno mangiato ieri sera ?sti giudici ? Cosa residua ? Un problema di utilizzabilit? attuale ? Cosicch?, abbiamo legittimato l?assunzione da altro processo delle intercettazioni, ma adesso dobbiamo verificare la loro utilizzabilit? ? ?Qui ? indispensabile precisare che non ? della utilizzabilit? dei risultati delle intercettazioni contro L. Meani nel procedimento penale che mette conto occuparsi [il che rimane - a quanto consta - attualmente sub judice], tanto pi? considerando che in rapporto alla fattispecie penale addebitabile a L. Meani vige un esplicito principio di non interferenza dei procedimenti di giustizia sportiva e penale, secondo l?art. 2, commi 2 e 3, l. 13.12.1989, n. 401, per cui ?L'inizio del procedimento per i delitti [di frode in competizioni sportive] non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.|| Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell?articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice?.? Notate la sottigliezza : utilizzabilit? dei risultati delle intercettazioni contro Meani : no, non si occupano di questo, non arrivano a tanto! ?E neppure dai limiti di ?utilizzazione in altri procedimenti?, ai sensi dell?art. 270 c.p.p., mette conto ricavare l?eventuale ostacolo all?uso dei risultati delle intercettazioni contro L. Meani; e ci? in quanto la giurisprudenza della Corte di cassazione (e, per quanto possa valere, di questa stessa Camera) appare attestata sull?opinione che rende cogenti i limiti dell?art. 270 c.p.p. ai soli giudizi in cui si controverta della responsabilit? penale dell?imputato, tant?? che persino verso altri procedimenti in senso lato restrittivi di libert? garantite viene affermata la possibilit? di far migrare in utilibus le intercettazioni (bench?) inutilizzabili allo scopo di accertamento dei reati, come nel caso di procedimento di applicazione di misure di prevenzione che tragga fondamento da risultati (bench?) non spendibili nel giudizio di responsabilit? penale contro la stessa persona (cfr., tra varie, Cass. pen., VI, 29 aprile 1999, n. 718, Contino).? Ah, nemmeno della liceit? di utilizzazione in altri procedimenti delle intercettazioni vi volete occupare ? ?Nella vicenda che occupa il Collegio, in estrema sintesi, c?? piuttosto bisogno di accertare se, pur non trattandosi di intercettazioni disposte ?fuori dei casi consentiti dalla legge?, possa comunque assumere rilievo nell?ambito del presente arbitrato, la circostanza che i risultati di quelle intercettazioni appaiono, in rapporto alla parte promotrice (L. Meani), esorbitanti ab origine i ?limiti di ammissibilit?? dal momento che l?unica ipotesi di reato da sempre coltivata a carico di L. Meani non ne avrebbe consentito -per ragioni di pena edittale - l?impiego in funzione di prova (art. 266 c.p.p.); in altri termini, occorre considerare la sorte, qui e ora, di risultati di intercettazioni legittime ex ante che siano per? -almeno astrattamente- esposte alla sanzione di inutilizzabilit? gi? nell?ambito del procedimento per il quale le intercettazioni sono state disposte.? Vi posso garantire che queste cose sono scritte nell?arbitrato di Meani : credo che a molti di voi sia venuto il dubbio che io sia andato a prendere questi arzigogoli da chiss? quale testo giuridico impolverato dagli anni di inutilizzo causa inutilit? : ma ricordate il vecchio adagio : quando non sai cosa dire o non sai come giustificare argomentazioni impossibili da sostenere, basta infarcire il ragionamento di paroloni, meglio se in latino. Nella fattispecie, ma te lo avevo gi? detto, caro Leonardo, non ti accetteranno la ricusazione della utilizzabilit? delle intercettazioni, fattene una ragione! ?Invero, la giurisprudenza di legittimit? ritiene inutilizzabili i risultati quante volte le intercettazioni, pur nell?ambito di un procedimento formalmente unico, vengano spese come prova di altri reati (non semplicemente derubricati all?esito delle indagini preliminari, bens? sin dall?iniziale ipotesi) insuscettibili, quoad poenam, di essere provati con siffatti mezzi di ricerca. Perci?, si rinviene sancito expressis verbis che ?in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la circostanza che non possano considerarsi pertinenti a "diverso procedimento" risultanze concernenti fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale, e che dunque non rilevino i limiti di utilizzabilit? fissati all'art. 270 cod. proc. pen., non esclude che siano applicabili, anche a tale proposito, le condizioni generali cui la legge subordina l'ammissibilit? delle intercettazioni. Ne consegue che, quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato emergono elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 cod. proc. pen.? (Cass pen., VI, 6 febbraio 2004, n. 4942, Kolakowska, in Arch. nuova proc. pen., 2004, 423; e conf. Id., I, 23 dicembre 1999, n. 14595, Toscano, dove si afferma il principio generale che ?l?inutilizzabilit? dei risultati illegittimamente acquisiti non consente nessuna differenza nel regime sanzionatorio in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni nello stesso procedimento nel quale sono state disposte, ovvero in altro procedimento: in entrambi i casi il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni deve intendersi sussistente [?] quando esse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge?). La presente sede di giustizia ? (non soltanto diversa da quelle propriamente disciplinari e collocate a livello della singola Federazione, ma anche) certamente diversa da una sede di giustizia connotata di pubblicit?: l?arbitrato ? fenomeno privato, non autoritativo, la cui natura rende naturalmente applicabile alla disciplina che l?ordinamento vi riserva -come sostenuto anche in dottrina (cfr. Riv. dir. proc., 2002, 1142 s.)- la necessaria integrazione della tutela della riservatezza delle parti, ovvero, altrimenti dicendo, della necessaria cogenza del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30.6.2003, n. 196). Nel ?trattamento? dei dati personali di L. Meani, cui il Collegio ? chiamato s? ?per ragioni di giustizia? ma senza integrare alcun ?uffici[o] giudiziari[o]? (art. 8, comma 2, lett. g); 47), appaiono, allora, esercitabili dall? ?interessato? vuoi i poteri di ?blocco? vuoi quelli di ?oppo[sizione]? rispettivamente previsti dai commi 3 - lett. b)- e 4 - lett. a)- dell?art. 7 del Codice. Premesso che la difesa di L. Meani ha dato conto delle ragioni che integrerebbero ?violazione di legge? ove i risultati delle intercettazioni fossero utilizzati ulteriormente contro il proprio assistito nell?ambito del procedimento penale in cui quelle intercettazioni sono state disposte (ove, seppur legittimo il mezzo, appaiono comunque esposti alla sanzione di inutilizzabilit? i relativi risultati per le viste ragioni di pena corrispondente alla ipotesi di reato), ricorre nella presente sede di giustizia (almeno) un caso di esercizio del diritto (art. 8.1) di opposizione dell?interessato ?per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorch? pertinenti allo scopo della raccolta? (art.7, comma 4,lett. a). In breve, in relazione a L. Meani, e limitatamente alla peculiare conformazione del presente giudizio arbitrale, non sarebbe conforme alle ?regole per tutti i trattamenti? -le quali impongono ai ?titolari? e agli ?incaricati? di conformarsi al principio di c.d. ?non ecceden[za]? (art. 11, comma 1, lett. d), e cio? di adottare soluzioni che concretino un uso non esuberante dei dati personali ?rispetto alle finalit? per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati?- l?utilizzazione di quegli stessi dati che appaiono di insicura utilizzabilit? gi? ?in relazione agli scopi [di giustizia penale] per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati? (art. 7, comma 3, lett. b). Questo Collegio, che non ? un soggetto dotato di supremazia n? ? titolare di alcun procedimento ratione obiecti assolto dall?osservanza dei principi in materia di privacy e la cui decisiva natura privata riesce oltremodo esaltata dalla connotazione irrituale del presente giudizio (cfr. art. 52, comma 6, Cod. privacy), non pu?, insomma, utilizzare i risultati delle intercettazioni che lo stesso procedimento entro il quale sono state disposte appare ancora capace di obliterare. In altri termini, poich? non deve al contempo garantire una finalit? di giustizia rilevante per l?ordinamento generale (finalit? alla quale ? costantemente dato altro statuto disciplinare), questo Collegio, ove non ritenesse -allo stato- inutilizzabili ai sensi dell?art. 11, comma 2, Cod. privacy i dati contenuti nelle trascrizioni delle ?chiamate? (art. 4.2.b) di L. Meani, potrebbe sostanziare una ?violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali?, con eventuali sequele anche in termini di responsabilit? (art. 15).? ?semplicemente incredibile : scomodare anche la 196/03, ovvero il codice sulla protezione dei dati personali, alla fine per dire che : ?Di qui, evidentemente, scaturisce anche la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dalla parte attrice, la cui rilevanza presuppone l?attingimento diretto delle trascrizioni delle conversazioni da parte di questo Collegio, il che, viceversa, rimane, per quanto detto, da escludere.? ?il collegio arbitrale del Coni rigetta la richiesta di illegittimit? di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche sebbene acquisite da altro processo e non ritiene applicabile che vi sia un problema di privacy legato alla trascrizione delle stesse. Puntata molto pesante, pazienza : probabilmente sar? servita al collegio arbitrale del Coni per fare "giurisprudenza" sulla legittimit? dell'utilizzo delle intercettazioni telefoniche acquisite in altro processo. Speriamo che l?analisi delle altre contestazioni sia meno barbosa. Alla prossima. Le tre (dis)grazie - 20 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. -
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Le tre (dis)grazie - 19 Grazie a tutti per le belle parole : sono sempre un incitamento a proseguire :-) Coerentemente con la scelta di analizzare gli arbitrati per club, per poi passare a quelli istituzionali ( abbiamo analizzato solo quello di Carraro per ?opportunit??), mi sembra scontato procedere a quello del Sig. Leonardo Meani. Ormai dovrebbe essere pi? che scontato sapere chi ? Meani, ma ripetere non guasta mai : il Sig. Leonardo Meani ? dirigente Milan con ruolo di assistente agli arbitri. Si ricorda che il ruolo di assistente agli arbitri non ? qualcosa sul quale ci si possa ridere su : l?obbligo di avere un dirigente nei propri ranghi con tale ruolo discende direttamente dall?art.65 delle Norme Organizzative Interne Federali. Lo vogliamo rileggere per la n+1 volta ? ?Art. 65 Assistenza agli ufficiali di gara 1. Le societ? debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorit? ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza. 2. Le societ? ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attivit? Giovanile e Scolastica tale incarico pu? essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. II dirigente deve svolgere attivit? di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una pi? prolungata assistenza. 3. La responsabilit? di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla societ? ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la societ? ospitata. 4. In caso di incidenti in campo, ? fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.? Orbene, di cosa si ? ?macchiato? Meani ? Ad essere sospettosi non erano mica solo Inter e Roma nell?ordine, come dice Bergamo. Vi era anche il Milan a pensare che noi avessimo collusioni col mondo arbitrale : beninteso, questo modo di vedere le cose era contraccambiato da parte nostra. Illuminante a tal proposito ? la telefonata fra Giraudo e Moggi dopo Reggina-Juve, ricordate ? Nel loro discorso, si parla molto della terna arbitrale ( Paparesta ? Copelli ? Di Mauro ) inviata a Reggio Calabria e di come, analizzando a freddo gli episodi, fosse sempre pi? chiaro che quei tre stavano dall?altra parte della barricata. Ricordo una affermazione di Galliani : ?Noi e la Juve ci sospettavamo a vicenda : loro ci guardavano dal buco della serratura e noi dallo spioncino della porta!? Diciamo che fra Juve e Milan vigeva ( gi?, vigeva! ) questa sorta di ?gentlemen agreement? che, se volete, faceva da contraltare alle frequentazioni fra i due club. Inter e Roma, soprattutto l?Inter, non preoccupavano : non per altro, ma per competere nell?agone bisogna essere ad un certo livello di capacit? : non riuscendovi per inettitudine, guarda caso, entrambi i club cominciano le litanie degli imbrogli, delle truffe, etc., etc. Vabb?, fatta questa premessa, dovrebbe essere pi? chiaro il comportamento di Meani al ritorno da Siena dopo la partita : al Milan sono furenti per un gol annullato a Shevchenko dal guardalinee Baglioni e sono tutti l? a pensare che Moggi ( ?e te pareva! ) c?abbia messo lo zampino. Cosa pensa di fare il Meani ? Chiama al telefono in auto, presente l?allenatore Carletto Ancelotti ( si, si, proprio quello che all?ufficio indagini dichiara di aver avuto la sensazione, almeno un paio di volte, che Moggi sapesse prima chi sarebbero stati gli arbitri della domenica successiva : eh, Carletto, Carletto : e perch? hai taciuto all?angelo vindice, Borrellao, questo episodio ? ), si diceva chiama Mazzei. Chi era Mazzei ? Mazzei, un punto di riferimento per il Milan, era il designatore dei guardalinee, designatore diretto dei guardalinee. Il meccanismo di nomina delle terne arbitrali, infatti, prevedeva che una volta ?sorteggiato? l?arbitro per le partite, si passassero le stesse a Mazzei, il quale solo soletto nel suo studiolo designava i guardalinee. Una corrispondenza diretta fra soggetto e designazioni e questo, ipotizzo, al Milan non ? argomento che lascia insensibili. A titolo di esempio, guardate che succede a noi in Juventus-Udinese, partita che ci viene contestata come illecito sportivo : telefonata fra Bergamo e Moggi in cui si parla del pi? e del meno; arrivato ad un certo punto, Bergamo, e ripeto Bergamo chiede a Moggi quali guardalinee preferisce per domenica. Prima domanda : perch? Bergamo fa a Moggi questa domanda ? Lo scopriamo in una telefonata che Bergamo fa alla Fazi dalla quale si intuisce che Bergamo aveva tirato un piccolo tranello a Moggi : come dice lui stesso alla Fazi : ??tanto per non dirgli quello che vuole lui ...? Seconda domanda : Quale potrebbe essere il senso di una conversazione del genere, visto che si afferma che i due combuttano ? Moggi risponde alla domanda di Bergamo ? Si, gli dice che vuole Ambrosini e Foschetti, ma Bergamo gli dir? che gli manda Ricci e Gemignani. Come finisce la storia ? Beh, dato che non ? Bergamo a designare gli assistenti, finisce che Mazzei designa Gemignani e Foschetti. Voi direte : salomonicamente Bergamo fa designare uno dei suoi e uno di Moggi. La cronaca di Juventus-Udinese riporta un gol annullato all?Udinese da Gemignani : capite ? quello che Bergamo dice che gli mander?. Epilogo : questa storiella ( ?mica tanto, a noi costa illecito! ) mi ? servita per dimostrare che il designatore dei guardalinee, Mazzei, designa per i fatti suoi ed averci rapporti pu? essere ?utile?. Di passaggio serve per far notare l?onnipresente presenza di millantato che ha contato molto nella condanna mediatica. Torniamo a Meani : dunque, chiama Mazzei e che gli dice ? Caro Gennaro, ora avete esagerato : mercoledi ( turno infrasettimanale ) per Milan-Chievo ( ?una partita da temere! ) voglio Puglisi! Mazzei che fa ? Gli dice ?ma come ti permetti ??, ?che pretese!?, etc., etc. ? No, niente di tutto questo : gli dice : ok, e gli designa anche Babini, vicino al Milan, scrivono i CC. Dov?? l?illecito ? Presto detto : Meani chiede il nullaosta a Galliani, e gentilmente riceve, dopodich? chiama i designati e li invita a ?miti consigli?. Credo di essermi dilungato abbastanza sulla premessa. Iniziamo l?arbitrato : ?IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente Avv. Aurelio Vessichelli Arbitro Avv. Ciro Pellegrino Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (?Regolamento?), riunito in conferenza personale in data 19 febbraio e 8 marzo 2007 presso la sede dell?arbitrato in Roma, ha deliberato all?unanimit? il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 2263 del 18.12.2006) promosso da: Sig. Leonardo Meani rappresentato e difeso dall?Avv. Edda Gandossi presso il cui studio ? elettivamente domiciliato in Milano, Via Fatebenfratelli n.9 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentane pro tempore, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Medugno e Guido Valori, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Panama 58 resistente? Dopo l?intestazione, riepilogo delle richieste delle parti : ?FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con atto depositato in data 22.06.2006 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione d?Appello Federale Leonardo Meani - addetto agli arbitri della societ? A.C. Milan ? ? ?solo per dire, Sig. Galliani, che anche il Coni riconosce Meani come vostro assistente agli arbitri? ?per: a)violazione dei doveri di lealt?, probit? e correttezza di cui all?art. 1 C.G.S. ?per aver agito al fine di ottenere l?assegnazione di determinati assistenti per le partite del Milan? e, in particolare, perch? ?il giorno 17 aprile 2005, con due telefonate a breve distanza l?una dall?altra protestava veementemente con il Signor Gennaro Mazzei, Vice Commissario CAN, addetto alla preparazione degli assistenti dell?arbitro, circa precedenti assegnazioni di assistenti per le partite del Milan fino ad arrivare ad ottenere l?assicurazione che per la successiva partita del Milan (Milan/Chievo del 20 Aprile 2005) sarebbe stato designato l?assistente Claudio Puglisi, come in effetti avvenne?; b) per violazione dell?art. 6, comma 1 e 2 C.G.S. ?perch? tra il 17 e il 20 Aprile ottenuta la designazione degli assistenti Puglisi e Babini per la partita Milan/Chievo del 20 aprile 2005, raggiungeva telefonicamente i due assistenti e formulava loro, al fine di alterare lo svolgimento della gara, la raccomandazione di decidere nei casi dubbi in favore del Milan?.? ?sono i reati, ops, i comportamenti che ho ricordato sopra? ?La Commissione d?Appello Federale con decisione del 14.07.2006 (C.U. n. 1/C) irrogava a L. Meani la sanzione di anni 3 e mesi 6 di inibizione, successivamente ridotta ad anni 2 e mesi 6 dalla Corte Federale con decisione di cui al C.U. n. 1/Cf del 25.07.2006.? Ruperto : 3 anni e 6 mesi di inibizione Sandulli : 2 anni e 6 mesi di inibizione ?L?interessato, ritenendo ingiusta la decisione degli Organi di giustizia federali, instaurava ai sensi degli artt. 4 e ss. del Regolamento, procedimento di conciliazione (prot. n. 1191 del 24.08.2006) che si concludeva il 20.11.2006 con il mancato accordo tra le parti.? Ripeto ancora una volta : la Figc non ha conciliato con nessuno! ?Con atto depositato il 18.12.2006 (prot. n. 2263) L. Meani proponeva, dunque, ai sensi dell?art. 7 del Regolamento, domanda di arbitrato nei confronti della F.I.G.C., nominando quale arbitro l?Avv. Aurelio Vessichelli. Successivamente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva con memoria ex art. 10 del Regolamento in data 2.01.2007 (prot. n. 0002), nominando a sua volta quale Arbitro l?Avv. Ciro Pellegrino. In data 3.01.2007 il Presidente della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI, 11 comma 2 e 23 comma 1 del Regolamento, nonch? le nomine degli arbitri effettuate dalle parti rispettivamente nell?istanza di arbitrato e nella memoria di costituzione, nominava Presidente del collegio arbitrale il Prof. Avv. Ferruccio Auletta. Gli Arbitri cos? nominati formulavano l?accettazione di cui all?art. 14 del Regolamento. La prima udienza veniva fissata per il giorno 17.01.2007 presso la sede della Camera arbitrale.? ?ricordate tutte le date ed i passaggi fino all?arbitrato. ?Nella domanda di arbitrato, L. Meani, dopo una breve esposizione dei fatti, lamentava, in via preliminare, l?inutilizzabilit? nell?ambito del procedimento disciplinare dei risultati delle intercettazioni telefoniche, predisposte nel procedimento penale pendente a suo carico presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli. E ci? per due ordini di ragioni: da un lato, per la discrasia temporale tra l?iscrizione della notizia di reato a carico dell?istante nel registro di cui all?art. 335 c.p.p., avvenuta l?11.05.2006, e l?autorizzazione del G.I.P. a disporre l?intercettazione sull?utenza dello stesso datata 28.02.05; dall?altro, per il travalicamento dei limiti di ammissibilit? delle intercettazioni cos? come delineati dall?art. 266 c.p.p., in cui non si contempla il delitto di frode sportiva per il quale soltanto L. Meani ? stato sottoposto a indagini.? Mi spiace Leonardo, sono sicuro che tale eccezione non ti verr? accettata. ?Nel merito, il ricorrente censurava le decisioni adottate nel procedimento disciplinare in relazione a entrambe le ipotesi addebitate. In particolare, secondo la difesa del ricorrente, alcuna condotta posta in essere da L. Meani avrebbe invero integrato la violazione dell?art. 1 C.G.S. Circa i contatti telefonici del 17.04.2005 con il Vice Commissario CAN, G. Mazzei, si rilevava la palese intenzione di protesta per i torti subiti dalla squadra di L. Meani a causa degli errori commessi dal guardalinee nella partita Siena-Milan; errori arbitrali, si sosteneva inoltre, da inserirsi in un complessivo disegno volto a favorire la diretta contendente per lo scudetto, la F.C. Juventus S.p.A.? Avete visto ? Lo ha anche dichiarato, il marrano, senza vergogna : dietro il gol annullato a Shevchenko dal guardalinee Baglioni in Siena-Milan c?? la conferma del ?complessivo disegno per favorire la Juve? : tutti, tutti, anche il Milan pensavano che noi si imbrogliava : capito come sarebbe stato facile creare un polverone mediatico ? Li avevamo tutti contro, compresi i milanisti! ?Quanto all?illecito sportivo di cui all?art. 6 C.G.S., il ricorrente lamentava una grave omissione da parte di entrambi gli organi di giustizia sportiva che avevano deciso in ordine alla sua condotta. Con riferimento alle telefonate del 18.04.2005 con gli assistenti di gara designati per la partita Milan-Chievo del 20.04.05 - la difesa di L. Meani ribadiva l?intento assolutamente scherzoso e il tenore amicale delle conversazioni - tenuto conto proprio dell?amicizia che intercorreva da anni tra i predetti soggetti - che al pi? avrebbero fatto rientrare la condotta del ricorrente nelle ipotesi previste dall?art. 1, comma 1, C.G.S.? Ma dai, Signor Giudice : scherzavo! ?Al costituendo Collegio L. Meani avanzava, infine, le seguenti richieste: ? - in via principale: revocare la sanzione inflitta al ricorrente con ogni connessa conseguenza; - in via subordinata: ridurre congruamente la sanzione inflitta al Signor Leonardo Meani; - in via istruttoria: ammettere la prova per testi? indicando ?quale teste il Signor Andrea Fugazza, presso il Ristorante Isola Caprera, Via Isola Caprera, Lodi?.? ?e te la ridurranno, Leonardo, la sanzione, te la ridurranno! ?Con memoria depositata il 02.01.2007 (prot. n. 0002), si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la quale chiedeva, di contro, il rigetto in toto delle domande, e, per l?effetto, la conferma della decisione sanzionatoria presa da ultima dalla Corte Federale.? Solita richiesta della Figc? Alla prossima. Le tre (dis)grazie - 19 Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferta della sentenza della Corte Federale. -
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Le tre (dis)grazie - 18 Ci sono altre premesse nell?arbitrato del Milan ? ?ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale:? ?pare di si! ?a) che costituisce violazione degli obblighi di lealt?, correttezza e probit? cui sono tenuti i soggetti dell?ordinamento della FIGC ai sensi dell?art. 1 CGS l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se non esplicitamente "favore" da parte della terna arbitrale, in quanto condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto pi? in contesti comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialit? della funzione arbitrale; tale violazione ? aggravata se il canale attivato conduce all?instaurazione di un contatto diretto con i soggetti che partecipano alla designazione della terna arbitrale e/o con i componenti della terna arbitrale nell?imminenza della gara, pur senza tradursi nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare un vantaggio in classifica, rilevanti ai fini dell?art. 6 CGS;? Allora, cari signori del collegio arbitrale del Coni : ve la siete cavata soltanto perch? i cosidetti media non pongono attenzione ad atti come questi, perch? temono di perdere lettori annoiati dalle vostre castronerie ( ?oltre che sempre funzionali al progetto di distruzione della ?vecchia? Juve). Voi vi chiederete il perch? di tale rimbrotto : presto detto, amici! Abbiamo appena finito di leggere l?arbitrato di Carraro, reo di comportamenti simili a quelli messi in atto dal Milan, ops, dal suo accompagnatore ufficiale agli arbitri. E cosa abbiamo letto in quell?arbitrato ? 1.Carraro mette in atto tale comportamento per non inficiare il corretto svolgimento del campionato e per perseguire tale scopo chiama uno dei designatori e gli ?fa notare? come la Lazio ( ?e solo la Lazio! ) venga trattata dagli arbitri 2.Come abbiamo letto la diffida contenuta sulla sentenza Sandulli su Carraro viene resa nulla poich? il collegio arbitrale del Coni ritiene che nel perseguire il suo nobile scopo, l?ex presidente federale non aveva altri canali che quelli, mancandone anche di istituzionali! Cosa leggiamo ora sul Milan ? 1.E? da considerarsi mancanza di lealt?, ergo art.1 CGS, attivare un qualsivoglia canale, anche istituzionale, per caldeggiare la designazione di terne arbitrali non si dice favorevoli ma anche solo ?brave? tecnicamente. 2.Ci? perch? la richiesta di attenzione pu? facilmente tramutarsi in favore. Come si pu? notare, lo stesso collegio arbitrale del Coni sullo stesso argomento prende decisioni diverse : perch? ? Forse perch? in un caso andava di bolina e nell?altro di poppa ? ?b) che la violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e istituzionale favorevole sia nella mancanza nell?ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia nell?assenza di modelli organizzativi interni alla societ? idonei a garantire la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti;? ?in effetti, quando Meani chiede a Mazzei la designazione di Puglisi, non riceve un diniego e/o una promessa di verificare la possibilit? di farlo, tutt?altro : come scrivono i CC, oltre Puglisi, verr? designato ( non richiesto?e direttamente! ) anche Babini, anch?esso, scrivono sempre i CC, nell?orbita Milan : cosa dire ? ?c) di dover condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilit? oggettiva dell?A.C. Milan s.p.a. per violazione dell?art. 1 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta, infatti, evidente che il comportamento del Sig. Leonardo Meani, addetto agli arbitri per l'A.C. Milan s.p.a., sia gravemente lesivo dei doveri di lealt? e probit? sportiva per avere egli direttamente interloquito con soggetto partecipante al processo di designazione della terna arbitrale esercitando pressioni sullo stesso in vista delle future designazioni, anche facendo implicito riferimento al risentimento del vertice societario; per avere egli altres? indicato il nome di un assistente di linea 'gradito' e ottenuto la designazione del medesimo nella partita immediatamente successiva; per avere egli preso diretto contatto con gli assistenti di linea in prossimit? della partita di campionato dell?A.C. Milan s.p.a. per la quale essi erano stati appena designati in un contesto dichiarativo oggettivamente ambiguo;? Cari i miei milanisti : queste sono le accuse che vi vengono mosse, che costituiscono illecito sportivo ?classico? e ve la siete cavata perch? Meani ?non ha potere di firma?. Riassumendo : 1.Chiedete al designatore dei guardalinee Mazzei ( che, ricordo, designa direttamente ) esplicitamente la presenza di Puglisi per Milan-Chievo 2.Secondo la Corte Federale, questo avviene anche ponendo l?accento sul risentimento del vertice societario 3.Dopo aver avuto certezza delle designazioni, Meani ha contattato direttamente i designati, Puglisi e Babini : cosa gli avr? detto ? L?avr? fatto per congratularsi ? 4.Meani, e non potrebbe essere diversamente, si rapporta a Galliani, il quale lo autorizza, ci mancherebbe : ringraziate, dunque, la Corte Federale che non vi appioppa la responsabilit? diretta, ergo l?art.6, e vi spedisce in felice compagnia in Serie B : questo ? una delle doglianze del Prof. Mario Serio, componente della Corte Federale, che invece per voi prevedeva proprio questo : ma si ? ?dovuto? prendere una decisione ?demagogica? e ?politica?, come lui stesso ha detto. 5.La linea di difesa del Milan, supportata dai propri media, ? stato il disconoscimento di Meani Ora sostenere che lo avete fatto per una sola gara, come fosse lecito farlo per una sola gara, ? nascondersi dietro il dito; sbraitare che invece voi della Juve lo facevate sempre ? mentire sapendo di farlo : prego i signori milanisti in ascolto di porgermi un esempio lampante di pressione sulla designazione della terna arbitrale->chiamata ai designati->eventuale evidenza in campo fatta da noi, dalla ?vecchia? Juve : e non venitemi a scassare con la storia delle schede svizzere, per cortesia! ?d) di dover altres? condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilit? diretta dell?A.C. Milan s.p.a. per violazione dell?art. 1 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta, infatti, evidente che il comportamento del Sig. Adriano Galliani sia lesivo dei doveri di lealt? e probit? sportiva per avere egli tollerato e implicitamente approvato il comportamento del sig. Meani, nella sola parte relativa alla doglianza rivolta nei confronti dei soggetti partecipanti alla designazione delle terne arbitrali, cos? di fatto avallando un comportamento scorretto che andava al di l? dei compiti propri del dirigente accompagnatore addetto agli arbitri;? Caro Zio Fester : com?? che n? la Corte Federale n? tanto meno il collegio arbitrale del Coni hanno creduto al tuo berciare garrulo in tv : ?Meani ? E chi lo conosce ?? Vi siete anche lamentati che siete stati gli unici all?arbitrato a non avere sconti : ingrati, ringraziate come vi siete salvati in corner con la storia di Meani esterno al Milan, anche se questa faccenda qui resta insostenibile ai sensi dell?art.36 CGS, come ampiamente detto in puntate precedenti : l?accompagnatore agli arbitri non pu? essere un esterno, ma ai sensi del citato articolo ?deve? essere un dirigente : ma si sa, le leggi per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano, non ? vero ? ?e) che, pur con le attenuanti derivanti dall'esigenza di reagire a un precedente 'torto' arbitrale, oggetto putativamente di un pi? complessivo disegno 'criminoso' volto a favorire la diretta contendente per lo scudetto, l'A.C. Milan s.p.a. deve pertanto ritenersi responsabile a titolo di responsabilit? oggettiva per le gravi violazioni all'art. 1 CGS poste in essere dal sig. Leonardo Meani e a titolo di responsabilit? diretta per la violazione dell'art.1 CGS posta in essere dal Sig. Adriano Galliani;? ?e questo, caro collegio arbitrale del Coni, andatelo a dire a quel trombone di Suma che ogni volta che si va ad argomento fa due palle cos? con ?sto gol annullato a Shevchenko dal guardalinee Baglioni : l?ultima volta l?ha detto ammiccando a Moggi che lo ha subito bloccato poich? nella famosa telefonata in cui si diceva ?Ottimo lavoro, quel Baglioni!?, Moggi non era uno dei due interlocutori : ovviamente per Suma era il ?mandante?, essendo lui il capo-cupola! ?f) che la sanzione inflitta dalla Corte Federale della FIGC all'A.C. Milan s.p.a. sia complessivamente proporzionata, in quanto: ? ?e vorrei vedere : tranne i preliminari, cosa hanno subito i poveri cocchi di cos? grave ? ?g) la penalizzazione di punti 30 irrogata per il campionato 2005-2006, comportante la perdita di una sola posizione in classifica con il passaggio dal 2? al 3? posto, non ha precluso, seppure con uno sforzo aggiuntivo, il raggiungimento del principale risultato sportivo guadagnato sul campo (qualificazione alla Champions League), a nulla rilevando l'ipotetico conseguimento di ulteriori vantaggi indirettamente derivanti dall'applicazione di provvedimenti di giustizia in danno di squadre diverse;? ?appunto! ?h) che la penalizzazione di punti 8 irrogata per il campionato 2006-2007 svolge un?adeguata funzione monitoria senza per questo precludere in radice il raggiungimento dei pi? alti traguardi sportivi, considerate le chances competitive della squadra e i risultati ottenuti nelle ultime stagioni;? Scusateci : la penalizzazione di 8 punti ve la diamo per motivi monitori e, siamo certi, che, data la competitivit? degli scorsi campionati, non vi abbiamo pregiudicato nulla : ma come, li stai appena penalizzando per comportamenti ille?gittimi che gli hanno dato vantaggi in?sperati e ora gli dici che ?8 non fa nulla ? Mah! ?i) che la sanzione della squalifica del campo per una giornata, gi? sospesa in via cautelare, deve considerarsi inconferente, trattandosi di sanzione elettivamente funzionale alla repressione di fatti di violenza e di violazioni di norme di sicurezza, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame, potendosi invece disporre la conversione di tale sanzione nell?obbligo di devolvere un importo corrispondente alla quota di incasso per vendite di biglietti relative alla prima partita casalinga del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalit? di promozione dell?attivit? giovanile e dilettantistica, quale modalit? di riparazione ?in forma specifica? della lesione dei principi di lealt?, correttezza e probit? per la quale la Ricorrente ? stata sanzionata;? Annullamento gi? visto nel caso di Juve e Lazio, caro Prof. Sandulli : cos? grande conoscitore del Codice di Giustizia Sportiva che la tua sentenza arriva all?arbitrato e i draghi del Coni notano questo errore formale : non si possono comminare squalifiche del campo se non a fronte di intemperanze da parte del pubblico. Il tenero Piero si difende dicendo che lui intendeva equilibrare la riduzione di punti con la squalifica del campo : ripeto, un gran conoscitore del CGS, il Giudice Supremo della Corte Federale! ?j) che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 100.000) in favore della FIGC consente di opportunamente graduare l'afflittivit? della sanzione, anche sul piano economico; k) che, attesa la sostanziale soccombenza, gli onorari e le spese di arbitrato, nonch? le spese di difesa della FIGC, quantificate in Euro 2.000, oltre ad accessori di legge, debbano essere posti a carico della Ricorrente; l) che debbano essere trattenute le somme versate dalla terza intervenuta a titolo di partecipazione alle spese di arbitrato; m) che i diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.? ?varie ed eventuali : piccola nota sulla lettera l) : povero Messina Peloro : c****to e mazziato : ma non lamentarti troppo, ti sei fatto un altro anno di serie A al posto della Juve : passerai agli annali della Storia solo per questo! Conclusioni : ?P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all?unanimit?, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1. conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2005-2006; 2. conferma la penalizzazione di punti 8 inflitta per il campionato di serie A 2006-2007; 3. converte la squalifica del campo, gi? sospesa in via cautelare, nell?obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alla prima partita casalinga del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalit? di promozione dell?attivit? giovanile e dilettantistica; 4. conferma l?ammenda inflitta nell?importo di Euro 100.000 in favore della FIGC; 5. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della A.C. Milan s.p.a.; 6. pone a carico dell?A.C. Milan s.p a. le spese di difesa della FIGC, liquidate in Euro 2.000, oltre accessori di legge; 7. dispone che vengano trattenute le somme versate dal F.C. Messina Peloro s.r.l. a titolo di partecipazione alle spese di arbitrato; 8. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli F.to Giulio Napolitano? Per il Milan non era aria all?arbitrato, ma lamentarsi mi sembra troppo : infatti, come ricorderete, il Milan la piant? l? non andando al Tar : e che doveva andarci a fare ? Le tre (dis)grazie - 18 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferta della sentenza della Corte Federale. -
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Le tre (dis)grazie - 17 ?e continuiamo la lettura dell?arbitrato del Milan : ?ritenuta la ammissibilit? del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale a conoscere delle domande proposte, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste, poich? ? si ? infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e ? in esito al tentativo di conciliazione le parti hanno concluso patto arbitrale ad hoc, integrativo delle previsioni dell?art. 27 dello Statuto della FIGC, con il quale si ? fondata la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in base al Regolamento della Camera per la soluzione della controversia tra di esse insorta in relazione alla decisione della Corte Federale della FIGC in data 25 luglio 2006;? Per quanto, come abbiamo visto nella precedente puntata, la Figc chieda che vengano confermate le pene previste dalla sentenza Sandulli sul Milan, la stessa non fa richiesta di improcedibilit?/inammissibilit? del ricorso anzi dalle note di cui sopra evinciamo che in Camera di Conciliazione ( ?che come detto non concilia proprio con nessuno? ) le parti si siano messe d?accordo per esperire l?arbitrato del Coni. Il collegio arbitrale del Coni si sente dunque ?competente? ad assolvere alla questione, cio? ?arbitrare? sulle domande poste. ?affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che? Seguono le motivazioni al potere di piena cognizione sulla controversia : le abbiamo gi? viste in altri arbitrati, sono formule di prassi, ma ripetere i concetti aiuta a fissarli meglio : ?? per effetto dell?accordo raggiunto in sede di conciliazione in data 29 agosto 2006 le parti hanno aderito al Regolamento della Camera senza riserva alcuna in ordine ai poteri del Collegio arbitrale;? ?ovviamente? ?? il Regolamento conferisce all?organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al ?tipo? di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla ?legittimit??, ma anche al ?merito? della decisione impugnata;? Questa nota individua e limita i poteri del collegio arbitrale : sulle domande poste, viene riconosciuto all?arbitrato Coni la piena facolt? di riesaminare la controversia. Non ? poco : secondo me, ? proprio da questa facolt? che deriva l??incompetenza? sugli arbitrati di Moggi e di Giraudo : troppo spinosi e con troppe implicazioni : meglio una decisione ?pilatesca?. ?? il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o pi? consulenti tecnici d?ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell?organo arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimit? dell?atto impugnato;? ?anche questa ? un?altra bella facolt? che, mi sembra, viene esercitata raramente. ?? l?arbitrato presso la Camera non pu? essere qualificato quale terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perch? esso non ? riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata ?volont? disciplinare? si forma. Attraverso la Camera si ? creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell?art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L?attivit? della Camera, per quanto riferibile anche all?ordinamento sportivo in generale, non pu? essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, n? l?organo arbitrale che conosca dell?impugnazione di un provvedimento disciplinare pu? essere ritenuto organo della federazione;? Vorrei sottolineare la frase pi? importante : ?Attraverso la Camera si ? creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria? Concetto a noi ormai chiaro, a qualcun'altro un p? meno. ?? dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, ? non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volont? definitivamente manifestata dalla federazione;? ?da cui, perch? vi siete sottratti all?arbitrato di Moggi e Giraudo ? Temevate intemperie provenienti dai soliti noti, al secolo Cannav?, Palombo, Travaglio, Mensurati e chi pi? ne ha pi? ne metta ? Soprattutto nel caso di Giraudo, sottrarsi perch? non risulta essere pi? tesserato ? un po? da codardi, non trovate ? ?? tale controversia pu? riguardare l?applicazione delle norme cos? come l?apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volont? si ? espressa; sulla sua estensione e sulle modalit? di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volont? si ? formata;? ?ne prendiamo atto. ?? siffatta soluzione ? coerente con quella adottata nell?ordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale l?istituzione stessa della Camera si ? ispirata, ? principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l?organo arbitrale possa considerare ? senza vincoli derivantigli dal procedimento disciplinare contestato ? gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine ? dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera pu? avvalersi;? ?ne riprendiamo atto. ?acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale; esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della societ? ricorrente;? Puntata interlocutoria, con molte notazioni : alla prossima. Le tre (dis)grazie - 17 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. -
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Le tre (dis)grazie - 15 Prima del commento delle conclusioni dell?arbitrato di Carraro, facciamo un attimo il punto della situazione : La FIGC chiede la inammissibilit? del ricorso. Il collegio arbitrale gli risponde che se il ricorso avesse per oggetto la sola pena pecuniaria gli avrebbe accettato l?inammissibilit?. Poich? si tratta di ammenda con diffida, il collegio arbitrale decide che non pu? valutare sull?ammenda ma sicuramente pu? farlo sulla diffida. Carraro si appella ad una serie di argomenti : 1.Intercettazioni non utilizzabili : risposta del collegio arbitrale : nisba! 2.Annullamento della sentenza di primo grado per illegittima composizione del giudice : il collegio arbitrale : assorbimento della censura svolta dal ricorrente, per me accoglie! 3.Non bisognava procedere nei confronti del Presidente della Federazione : risposta del collegio arbitrale : nisba! Mi sembra di essere stato sufficientemente sintetico. Vediamo ?ste conclusioni : ?a)La sanzione della diffida ? stata intesa dalla Corte federale ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici?. La Corte federale afferma esplicitamente ?che non vi ? alcuna prova che il dott. Franco Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio?. Oggetto di censura ? invece l?adozione di comportamenti ?posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori, piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operato arbitrale?.? ?non vi ? alcuna prova che il dott. Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali [?] al fine di scongiurare che il campionato potesse essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio ?!? ?oggetto della censura ? l?utilizzo di un canale informale anzich? il doveroso tramite dei competenti organi federali ?!? Domandina piccina : perch? il solerte Dott. Carraro si preoccupa che il campionato, tutto, possa venire turbato a seguito di errori arbitrali commessi ai danni della, sola, Lazio ? Perch? non censurare un comportamento chiaramente di parte da parte di un soggetto federale per definizione super-partes ? ?b)Il Collegio non ritiene di poter condividere tale censura, nella parte in cui, con la cennata diffida, mira a indicare pro futuro una condotta, istituzionale prima ancora che individuale, non coerente con l?ordinamento federale allora vigente. Come gi? rilevato nei lodi arbitrali dello scorso 27 ottobre 2006 (in riferimento alle controversie insorte tra FIGC e A.C. Milan s.p.a., A.C.F. Fiorentina s.p.a., S.S. Lazio s.p.a. e F.C. Juventus s.p.a.), non pu? non segnalarsi in proposito la ?mancanza nell?ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali?. Erano altres? assenti in tale ordinamento forme di regolamentazione delle procedure di reclamo nei confronti delle decisioni arbitrali innanzi alla Federazione stessa e all?Aia; n? era in alcun modo disciplinata la possibilit? di sollecitare l?intervento degli organi ufficialmente preposti alla valutazione tecnica dell?operato arbitrale, n? da parte delle societ? n? da parte dei vertici federali. La valutazione tecnica dell?operato arbitrale era dunque sottratta sia a procedure contenziose sia a procedure di controllo amministrativo.? Fantastico, lo sapevo che il lodo Carraro riservava sorprese ?carine? : una l?abbiamo gi? vista ( assorbimento della censura del ricorrente relativa alla illegittima composizione del giudice di primo grado della sentenza sportiva ). Ora questa : Sandulli che dice ? Ti diffido, e con questa diffida intendo sollecitare, in futuro, che tu possa rivolgerti agli organi preposti per manifestare dissensi sul comportamento della classe arbitrale. Il Collegio arbitrale del Coni che dice ? No, caro Sandulli, non posso accogliere il senso della tua diffida giacch? organi ufficiali cui fare le proprie rimostranze non ce n?erano e non ce ne sono. Avete gi? capito la conclusione di questa tesi ? ?c)In questo contesto, in capo al Presidente federale venivano inevitabilmente a concentrarsi compiti di rappresentanza, di amministrazione attiva e di garanzia. Pu? naturalmente opinarsi il fatto che in questo assetto istituzionale le istanze del circuito politico-democratico venissero impropriamente a sovrapporsi a quelle di tutela del corretto andamento delle competizioni sportive, anche in esito alle legittime doglianze delle societ? in ordine alle prestazioni della categoria arbitrale; cos? ingenerando confusioni di poteri e anche solo potenziali conflitti di interessi.? Naturale conseguenza dell?assenza di tali organi ? che il Presidente Federale si ? trovato, suo malgrado e sempre per fini istituzionali ovviamente, a ricoprire una posizione tale da ingenerare confusione di poteri : gi? un presidente federale che si occupa del corretto svolgimento del campionato turbato dagli errori arbitrali ai danni della Lazio!!! ?Il Collegio ritiene, invece, che non possa imputarsi, facendone oggetto di un monito verso condotte future, all?allora Presidente federale, cui competeva in ultima istanza garantire la regolarit? delle competizioni sportive, l?attivazione a tal fine di procedure informali di richiamo della categoria arbitrale all?osservanza di scrupolose direzioni di gara, anche in relazione a circostanze particolarmente delicate secondo il suo prudente apprezzamento. Mancando, nell?ordinamento federale, a questo riguardo, procedure codificate, l?assunzione di tali iniziative nelle forme pi? libere (fatto salvo ovviamente il limite del perseguimento dello scopo istituzionale, ritenuto non violato dalla stessa Corte federale) rientrava nella piena discrezionalit? politicoamministrativa del Presidente federale, in quanto tale insuscettibile di un giudizio diverso da quello appunto politico-amministrativo. Da ci? consegue, in conclusione, che la pena della diffida, ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici? risulta priva di adeguata base giuridica e va pertanto annullata.? ?per i motivi di cui sopra, la diffida risulta priva di adeguata base giuridica e va pertanto annullata : ditemi, avevate dubbi ? ?P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione 1.dichiara la propria incompetenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte relativa alla sanzione pecuniaria; 2.dichiarata la propria competenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte diversa da quella relativa alla sanzione pecuniaria, in parziale riforma della decisione della Corte federale in data 25 luglio 2006 / 4 agosto 2006, annulla la sanzione della diffida inflitta al dott. Franco Carraro; 3.pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna; 4. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa; 5. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Cos? deciso definitivamente in Roma, all?unanimit? e in conferenza personale degli arbitri, il giorno 8 novembre 2006. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli F.to Giulio Napolitano? ?poich? non c?? nessun riferimento alla illegittimit? della composizione del giudice di primo grado del processo sportivo, non vi sono dubbi : avevo capito male io. Faccio solo presente che la legittimit? della composizione del giudice era uno dei tredici punti del nostro ricorso al Tar... Inoltre, sapete tutti che il Dott. Carraro ha fatto ricorso al Tar per cercare di farsi togliere la pena pecuniaria : ovviamente gli verr? accolto, giacch? limiti e poteri dei gradi di giustizia sportiva hanno fatto s? che gli venisse comminata una pena pecuniaria a fronte di un comportamento che fino alla fine ? stato invalidato : ? un p? come se vi facessero una multa perch? siete passati col rosso, fate appello, vi riconoscono che non siete passati col rosso ma non possono togliervi la sanzione pecuniaria : cortesemente, coloro che in questo ragionamento intravedono motivi di ragionevolezza e linearit? sono pregati di farmelo presente. Le tre (dis)grazie - 15 Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. -
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Le tre (dis)grazie - 14 Fatta la premessa dal collegio arbitrale del Coni : poich? Carraro ricorre contro la sentenza Sandulli, cio? ammenda di 80.000 euro e diffida; poich? la FIGC, come al solito quando non le conviene, mette le mani avanti semplicemente chiedendo la improcedibilit? del ricorso, gli arbitri del Coni ci tengono a far sapere, ricorrendo a tutta una serie sconclusionata di interpretazioni ?legislative?, che se fosse solo ammenda avrebbero accettato la richiesta della Federazione. Poich? in mezzo c?? anche l?aggravante della diffida, si ritiene di non poter fare valutazioni sulla pena pecuniaria, ma di poter senz?altro fare valutazioni sulla diffida. Ci? detto : ?affermato il potere di piena cognizione su questa parte della controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che ? il Regolamento conferisce all?organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al ?tipo? di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla ?legittimit??, ma anche al ?merito? della decisione impugnata;? Si continua con le premesse : questa prima argomentazione la conosciamo gi? : una volta valutata la ammissibilit? del ricorso all?arbitrato, si ritiene accettato che l?arbitrato vada a fare un riesame della controversia, limitatamente alle domande poste. ?? il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o pi? consulenti tecnici d?ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell?organo arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimit? dell?atto impugnato;? Anche quest?altro argomento ci ? ormai noto : il collegio arbitrale del Coni ha facolt? di nomina di consulenti onde poter effettuare la valutazione della controversia. ?? l?arbitrato presso la Camera non pu? essere ritenuto costituire un terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perch? esso non ? riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata ?volont? disciplinare? si forma. Attraverso la Camera si ? creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell?art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L?attivit? dei collegi operanti presso la Camera, per quanto riferibile anche all?ordinamento sportivo in generale, non pu? essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, n? l?organo arbitrale che conosca dell?impugnazione di un provvedimento disciplinare pu? essere ritenuto organo della federazione;? E anche quest?altro argomento lo conosciamo : ? uno dei pi? importanti, data la disinformazione propinataci dalla carta straccia che si occupa di sport : leggetele le sentenze, non inventatevele le cose : a tal proposito ? illuminante quanto riportato oggi dal Direttore sulle pagine di ?Libero? : quante volte pensate che sia successa una cosa del genere ? Ma dico, non vi vergognate ? E chiedo : ma capiredattori, garanti del lettore, direttori e altre ?personalit?? del genere non esistono pi?, ammesso siano mai esistite ? Comunque, per farla breve ripeto il concetto riportato sopra dagli arbitri del Coni : l?arbitrato ? da ritenersi percorso alternativo al ricorso al Tar, una volta esauriti i gradi di giustizia sportiva : ? chiaro una volta per tutte ? ?? dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, ? non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volont? definitivamente manifestata dalla federazione;? Atteso quanto sopra riportato, tale osservazione ? lapalissiana. ?? tale controversia pu? riguardare l?applicazione delle norme cos? come l?apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volont? si ? espressa; sulla sua estensione e sulle modalit? di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volont? si ? formata;? Ne prendiamo atto. ?? siffatta soluzione ? coerente con quella adottata nell?ordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale l?istituzione stessa della Camera si ? ispirata, ? principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l?organo arbitrale possa considerare ? senza vincoli derivantigli dal procedimento disciplinare contestato ? gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine ? dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera pu? avvalersi;? Anche di questo, ne prendiamo atto. Abbiamo finito con le premesse ? ?acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale;? ?forse si! ?ritenuto: a)che dal carattere devolutivo dell?impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva l?assorbimento della censura svolta dal Ricorrente sotto il profilo della nullit? del giudizio di primo grado per illegittima composizione del giudice, poich? lo svolgimento dell?arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l?esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volont? del Ricorrente stesso;? Come, come, come ? Ho letto bene ? Il collegio arbitrale accoglie, assorbe, la richiesta del ricorrente di rendere nullo il giudizio di primo grado per illegittima composizione del giudice!!! Ragazzi, forse fa troppo caldo ed ho le traveggole : avete capito anche voi cos? ? E pu? una dichiarazione di questo tipo invalidare solo la parte relativa ad uno degli imputati e non la sentenza tutta ? ?b)che non condivisibile appare la dedotta censura di illegittimit? della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poich? l?art. 270 c.p. esprime un principio nell?ambito del processo penale la cui applicazione non ? estensibile ad altri procedimenti e in particolare in quelli disciplinari;? Su questa considerazione, ormai dovremmo averci fatto il callo? ?c)che non condivisibile appare anche la dedotta censura di illegittimit? della decisione impugnata per essere il dott. Carraro, quale Presidente della FIGC, sottratto al giudizio disciplinare di fronte agli organi delle federazione da lui presieduta, poich? il sistema disciplinare della FIGC deve essere costruito come ?sistema di diritto? in cui gli stessi principali attori, ed in primis lo stesso Presidente, sia durante il mandato che una volta cessato lo stesso, sono soggetti alle regole in vigore nel sistema, e quindi assoggettati al potere degli organi cui ? deputata la garanzia dell?osservanza di tali regole;? Ma pensa te quale altro argomento di illegittimit? aveva portato Carraro : poich? Lui era il Presidente della Federazione si sarebbe dovuto non processarlo : mi sarebbe piaciuto sapere con quali argomenti ha supportato una richiesta del genere? Restano le conclusioni, ma per non appesantire troppo vi rinvio alla prossima puntata. Le tre (dis)grazie - 14 Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. -
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Le tre (dis)grazie - 13 Proseguiamo la lettura dell?arbitrato dell?ex presidente della Federazione, Franco Carraro. ?1. Innanzitutto va presa in esame, in quanto avente carattere preliminare, l'eccezione di inammissibilit? della presente istanza arbitrale sollevata nella memoria di costituzione della FIGC. Come ? stato ampiamente osservato negli atti di causa e in corso di discussione, l?art. 27 dello Statuto della FIGC statuisce, al terzo comma, alcune deroghe al principio generale della arbitrabilit? delle controversie insorte con la Federazione, sicch? si pone, preliminarmente, il problema di stabilire se l?oggetto del presente giudizio ricada o meno nell?ambito di operativit? delle suddette eccezioni. In caso affermativo, infatti, difetterebbe la giurisdizione di questo Collegio e il ricorso del dott. Carraro dovrebbe essere dichiarato inammissibile, senza dar luogo ad alcun esame nel merito.? Che pazienza ci vuole : le norme e le loro interpretazioni della giustizia sportiva, si sar? ormai capito, sono ondivaghe o meglio sono particolarmente ?sensibili? al vento che spira. Per cui anche questa storia della procedibilit? in arbitrato viaggia a seconda dell?anemometro : se si tratta di tesserati ?spinosi? si tirano fuori argomenti per i quali ? sufficiente che uno dei due ?contendenti?, spesso la Federazione, sia contrario all?arbitrato e, per definizione, la funzione devoluta al Coni decade. In questo caso, in cui il vento spira a favore, si cercher? di aggirare, ops, interpretare la improcedibilit? del Coni. Con la santa pazienza, ci andiamo a leggere il comma 3 dell?art. 27 dello statuto FIGC : ?3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la Federazione, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione conciliativa e arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali. Non sono soggette a procedimento di conciliazione o arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria e, fermo restando il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell?art. 12 dello Statuto C.O.N.I., non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c) penalizzazioni di classifica.? Ci? detto, vediamo cosa ha da dire il Coni al riguardo dell?improcedibilit? richiesta dalla Figc per l?arbitrato Carraro : ?Secondo il citato articolo dello Statuto, non rientrano nell'ambito della clausola compromissoria su cui si basa la giurisdizione dei collegi arbitrali operanti nell'ambito della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport le controversie di natura tecnico disciplinare che riguardino omologazioni di risultati sportivi o abbiano dato luogo a taluni tipi di sanzioni specificatamente indicati, tra cui le sanzioni ?soltanto pecuniarie?, la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni, la squalifica del campo, e penalizzazioni di classifica.? E? un po? pi? chiaro : Carraro ricorre all?arbitrato per vedersi rimuovere quest?ultimo sassolino : la pena pecuniaria. Il Coni con questa chiosa, sta gi? mettendo le mani avanti. ?Proprio per superare tali limiti alla cognizione arbitrale, con riguardo alle istanze presentate dalle societ? avverso la medesima sentenza della Corte federale impugnata nel presente giudizio, la Federazione ha concluso con le medesime un accordo compromissorio ad hoc: vuoi in sede di conciliazione (in riferimento alla controversia insorta con l?A.C. Milan s.p.a., con l?A.C.F. Fiorentina s.p.a., e con la S.S. Lazio s.p.a.) vuoi in sede di arbitrato (in riferimento alla controversia insorta con la F.C. Juventus s.p.a.).? Quelli di cui sopra sono chiaramente esempi, comunque esplicativi di come si svolge la giustizia sportiva. ?In mancanza di analogo accordo nella presente controversia, il Collegio deve procedere all'interpretazione della disposizione in esame (art. 27 comma 3 dello Statuto della FIGC) e in particolare delle due condizioni poste dalla stessa all'esclusione della cognizione arbitrale.? Ok, non c?? accordo compromissorio con Carraro : dunque ? ?2. Quanto alla prima delle due condizioni, relativa alla natura ?tecnico disciplinare? della controversia oggi in esame, bisogna preliminarmente rilevare che n? lo Statuto della FIGC, n? il Codice di Giustizia Sportiva enucleano una classificazione degli illeciti sportivi avente carattere generale.? Interessante : si sta discutendo di altro, ? vero, ma questa affermazione ? interessante : non ? reperibile sui codici una classificazione degli illeciti sportivi avente carattere generale. Suggerimento al Coni : se avete bisogno di innovazioni giuridiche al riguardo, perch? non rivolgersi ai Proff. Ruperto & Sandulli ? ?Soltanto nel secondo comma dell?art. 27 dello Statuto federale, si accenna a una classificazione tipologica, seppure vaga, delle controversie sportive, laddove si afferma che ?I soggetti di cui al comma precedente (?) accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materia comunque riconducibili allo svolgimento dell?attivit? federale nonch? nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico?.? ?classificazione tipologica, seppure vaga? ?Sembra, dunque, che le possibili controversie siano state suddivise secondo una tripartizione, potendo essere di natura tecnica o disciplinare od economica. Non si accenna, dunque, alla ipotetica (sotto)categoria delle vertenze tecnicodisciplinari. N? appare accoglibile la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe enucleabile dall?ordinamento un autonomo concetto di illecito ?tecnicodisciplinare? di limitata applicazione concreta. D'altra parte, risulterebbe difficile comprendere a quale logica si sarebbe ispirato il legislatore federale nel prevedere una deroga alla compromettibilit? delle controversie sportive, ma limitandola a quelle solamente tecnico-disciplinari, con ci? irragionevolmente escludendo quelle solamente disciplinari e quelle solamente tecniche.? Come vedete, anche il collegio arbitrale del Coni trova incongruenze nei codici, ergo tutto ? ammissibile per giustificare la procedibilit? o la non procedibilit? delle richieste di giudizio. ?3. La valutazione della compromettibilit? delle vertenze tecnico-disciplinari, nel cui ambito, per le ragioni appena indicate, rientra anche quella in oggetto, tuttavia va limitata anche in ragione del tipo di sanzione comminata; venendo, in particolare, in rilievo il problema della non compromettibilit? delle controversie (tecnico-disciplinari) che abbiano ad oggetto l'irrogazione di una sanzione "soltanto pecuniaria" in relazione alla sanzione della ?ammenda con diffida? inflitta al dott. Franco Carraro.? Uffa, che fatica, che ammasso di inutili controversie dialettiche : qui si ? andato a notare che la sanzione a Carraro non ? soltanto pecuniaria ma ? pi? propriamente una ?ammenda con diffida?!! ?Il dato normativo positivo al quale occorre qui riferirsi ? costituito dal catalogo delle sanzioni contenuto nell?art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva. Tale norma, riguardante gli illeciti commessi dai dirigenti sportivi e dai tesserati, menziona le seguenti sanzioni: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida. L?elenco poi prosegue individuando altri tipi di sanzioni che qui, comunque, non interessano. Il sistema sanzionatorio test? descritto si caratterizza, dunque, per la sua tipicit? sistematica. In particolare, si osserva come la norma differenzi la sanzione della ?ammenda? da quella della ?ammenda con diffida?.? Che pizza! ?Orbene, se davvero l?ordinamento sportivo avesse inteso concepire la diffida come un provvedimento non avente carattere sanzionatorio, sicuramente non avrebbe disgiunto l?ipotesi della ammenda pura e semplice da quella dell?ammenda accompagnata dalla diffida. Ed ? chiaro, allora, come la dicotomia ammenda/ammenda con diffida possa avere un significato logicogiuridico solo se si ammetta che le due espressioni individuino due distinte sanzioni (e non, invece, un'unica species di sanzione corredata, nel secondo caso, da un provvedimento accessorio). Da ci? pu? inferirsi, sul piano delle definizioni concettuali, come la diffida, pur non essendo una sanzione principale (in quanto essa non ? mai contemplata quale sanzione autonoma ma esiste solo nel binomio con altra sanzione), sia stata certamente concepita quale provvedimento idoneo ad esplicare una sua funzione sanzionatoria, a carattere fortemente afflittivo.? Abbiamo capito, abbiamo capito : l?ammenda ? diversa dall?ammenda con diffida. ?Una conferma evidente di ci? si ricava dalla lettura integrale del testo dell?art. 14 ora in esame. L?elenco delle sanzioni, infatti, presenta una graduazione crescente del livello di afflittivit?. Si procede dalla pena minimale dell?ammonizione sino all?ipotesi di squalifica a tempo indeterminato. In questa gerarchia, l?ammenda con diffida segue alla semplice ammenda, a dimostrazione della chiara volont? del legislatore di considerare la diffida come un provvedimento esprimente un quid pluris di afflittivit? in grado di rendere pi? severa la mera sanzione pecuniaria, con la fissazione di una regola comportamentale pro futuro tale da incidere sullo status stesso del soggetto sanzionato.? Porca miseria : abbiamo capito!! ?La cognizione della controversia avente ad oggetto l?irrogazione della sanzione pecuniaria, dunque, ? preclusa al presente Collegio, per autonoma e libera scelta della Federazione e dei suoi associati, la quale ha ritenuto che, in ragione della sua afflittivit? meramente patrimoniale, essa non richieda un vaglio esterno alla giustizia federale (a prescindere dal ricorso alla giurisdizione statale).? Quindi, il Coni si sottrae dal giudizio relativo alla sanzione pecuniaria ma? ?La garanzia di un giudizio ulteriore interno all?ordinamento sportivo ma estraneo all?ambito della giustizia federale e dunque ?terzo? va invece riconosciuta, nella logica sottostante alla soluzione canonizzata nell?art. 27 dello Statuto della FIGC, con riguardo alla sanzione della diffida, proprio in considerazione della sua duratura indefinita nel tempo (a differenza delle squalifiche e inibizioni inferiori a 120 giorni anch?esse sottratte alla cognizione arbitrale) sullo status personale. ritenuto, dunque, per le considerazioni che precedono, che il ricorso del dott. Franco Carraro vada dichiarato ammissibile limitatamente alla questione dell?irrogazione della sanzione della diffida;? Mamma mia che bizantinismi : tutte questi paroloni per dire che il Coni non valuter? la sanzione pecuniaria ma ritiene ammissibile la valutazione della diffida. Basta cos? per oggi, siamo pure a Ferragosto. Le tre (dis)grazie - 13 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. -
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Le tre (dis)grazie - 12 Continuiamo la lettura degli arbitrati e, per essere attuali, diamo una spulciata a quello dell?ex presidente della Federazione, ovvero Franco Carraro. Come sapete, se l?? cavata pressocch? senza danni : gli resta una multicina e manco quella vuole pagare : ha fatto ricorso al Tar per farsi togliere anche quest??onere? : si tratta solo di aspettare i tempi artatamente biblici della giustizia ordinaria? Ma di cosa era accusato Carraro ? Ne parlammo in occasione della Lazio : ci sono intercettazioni che se le avesse fatte Moggi non ci sarebbero stati equivoci sulla cupola : in queste intercettazioni, fatte a Bergamo, ci sono, diciamo cos?, richieste di buon arbitraggio a favore della Lazio, fermo restando, si intende, che se l?avversario ? pi? forte, pazienza. Resta che non sta parlando del presidente della Lazio che chiede rispetto ad uno dei designatori : sta parlando una persona il cui ruolo avrebbe dovuto imporre imparzialit?, per definizione. Tutto ci?, induce a farsi una domandina piccina : perch? mai Carraro caldeggia la Lazio e non esercita pressioni sui designatori affinch? si possa avere un livello pi? alto di arbitraggio per tutti ? Ai posteri l?ardua sentenza, diceva quello : si possono fare supposizioni derivanti dalla commistione di ruoli che personaggi poliedrici, come Carraro, ricoprono : non dimenticate, per fare un esempio, che mentre in Italia la sua posizione si pu? (potrebbe?) definire sub-judice, Carraro, da rappresentante dell?Italia alla UEFA, ha felicemente fatto la sua votazione in occasione della scelta della sede degli Europei 2012 : come ? possibile ? E perch? i giornalastri non hanno dato la giusta evidenza della faccenda ? Semplice, perch? noi la vediamo come distorsione, per loro ? tutto normale : non ci hanno fatto inghiottire Collina come designatore ? Cosa vuoi che sia allora la sottigliezza di andare a notare che Carraro, invischiato in Calciopoli, era ( ? ? ) il rappresentante dell?Italia in Uefa ? Non c?? niente da fare : il ?mostro? ? uno solo : Moggi! A proposito di Moggi, prima di iniziare la lettura dell?arbitrato Carraro : cosa pensate che abbia pensato Moggi a leggersi le intercettazioni fra Carraro e Bergamo, amico suo da 30 anni che ci vede anche il palio di Siena insieme ? Non mi riferisco tanto alle telefonate pro-Lazio, ma a quelle contro la Juve, vedasi intercettazioni prima di Roma-Juve : amico mio da 30 anni, ti ho dato le schede svizzere e non mi avverti che Carraro ti chiama per dire : ??e mi raccomando : se c?? da favorire qualcuno, che non sia la Juve?? E punto e a capo : ?La Juve era un fortino che andava difeso da tutto e da tutti?. Basta cos?, iniziamo la lettura dell?arbitrato Carraro : ?Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni I L C O L L E G I O A R B I T R A L E On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell?art. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 8 novembre 2006, presso la sede dell?arbitrato, in Roma ha deliberato all?unanimit? il seguente L O D O reso in forma sintetica sulla base dell?accordo delle parti all?udienza del 27 ottobre 2006 nel procedimento di arbitrato (n. 1579 del 3 ottobre 2006) promosso da: dott. Franco Carraro, rappresentato e difesa dal Prof. Avv. Giovanni Verde, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo in Roma, Viale Giulio Cesare 14 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. Luca Pancalli, rappresentata e difesa dal Avv. Prof. Guido Valori, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo in Roma, Viale delle Milizie 106 resistente? ?solo per notare che nel frattempo il commissario straordinario ? cambiato? ?vista l?istanza arbitrale del dott. Franco Carraro e le relative domande, tese all?annullamento della decisione in data 25 luglio 2006 / 4 agosto 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha irrogato al Ricorrente la sanzione dell?ammenda di Euro 80.000 gravata da diffida;? Siccome gi? il tenero Piero lo ha sgravato da molte accuse, a Carraro non resta molto altro che cercare all?arbitrato di rimuovere quest?ultimo fastidio : 80.000 euri, non penso interessi la diffida. ?viste le richieste e le memorie della resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere la pronuncia della improcedibilit?/inammissibilit? della istanza arbitrale e, in via subordinata, la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC;? Ops, qui la Federazione non ? molto d?accordo a fare arbitrato : abbiamo visto che, finora, l?unico arbitrato a cui era d?accordo era quello della Juve. Dato che qui richiede la non procedibilit? e considerando quello che ha detto il Coni le altre volte, cio? che in assenza di consenso non si procede all?arbitrato, quello che ci aspettiamo ? semplicemente un preso atto del disaccordo Coni all?arbitrato e quindi non si dovrebbe pronunciare. ?vista la concorde richiesta formulata dalle parti nell?udienza del 27 ottobre 2006 a ?emanare con procedura d?urgenza un lodo con motivazione in forma sintetica sui punti fondamentali della controversia?;? Mah, a questi arbitri del Coni gli si pu? chiedere di ?stringere? ?!? ?dato atto che le parti all?udienza del 27 ottobre 2007 hanno dichiarato di ?accettare la designazione dell?odierno Collegio Arbitrale, ogni eccezione rimossa e di non avere motivi di ricusazione nei confronti dello stesso?; ritenuto sulle questioni preliminari quanto segue:? Sebbene il Coni faccia richiesta di improcedibilit?, accetta la designazione dell?odierno collegio : gi?, sono due cose diverse? Alla prossima. Le tre (dis)grazie - 12 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC -
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Va bene, io non voglio arrampicarmi sugli specchi : supponiamo, dunque, tre le ipotesi di configurazione dell'illecito sportivo. Sulle prime due, mi pare non ci sia nulla da dire : non credo si possano equivocare atti diretti alla modificazione del risultato di una gara o del suo svolgimento. Cosicch?, vera la terza ipotesi, dobbiamo considerare che si possano ottenere vantaggi in classifica da comportamenti diversi dalle prime due ipotesi : devi convenire che ? un p? difficile dimostrare che quel tale comportamento ? da terza ipotesi dell'art.6 I giudici sportivi, ovviamente, ci riescono e lo fanno anche senza porsi dubbi sulle loro affermazioni : avrai notato nel lodo arbitrale della Juve, che viene considerato illecito sportivo una serie di comportamenti, singolarmente presi da mancanza di lealt?, che confluiscono nell'illecito sportivo a seguito del perpetuarsi degli stessi : il tutto resta valido anche se di risultati in campo non se ne ottengono, come avrai letto. Quindi, mettiamo in atto comportamenti che mirano ad ottenere vantaggi in classifica e sono da considerarsi illecito sportivo anche in assenza di vittorie "scippate". Per te, ? un ragionamento che pu? filare ? Intendo dire, c'hanno mandato in serie b perch? abbiamo messo in sesto un sistema di condizionamenti a vari livelli, anche se di questo condizionamento non si sono riuscite a trovare delle evidenze dirette ? Ci siamo fatti la serie b sulle intenzioni ? Sempre Forza Juve -
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Le tre (dis)grazie - 10 Si prosegue la lettura dell?arbitrato della Juve, ma gi? si ? capito dove si vuole andare a parare, non ? vero ? ?m)che, dunque, le sanzioni inflitte alla Juventus F.C. s.p.a. in relazione alle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 devono ritenersi proporzionate alla gravit? delle responsabilit? accertate, in considerazione della loro notevole afflittivit? sul piano economico e del pregiudizio da esse arrecato sul piano sportivo;? ?mm?, grazzie assai, eh! ?n)che la sanzione inflitta alla Juventus F.C. s.p.a. per la stagione sportiva 2006-2007 deve invece rideterminarsi e fissarsi in punti 9, in considerazione degli elementi sopra indicati, traducendosi in una riduzione della stessa in una misura tale da mantenere, in misura adeguata, la sua funzione monitoria in relazione all?andamento ?storico? dei campionati di Serie B;? Dunque, il CONI ci riduce i punti in considerazione del fatto che l?intervenuta dirigenza ha posto rimedio alle malefatte della precedente. Tra l?altro, con la riduzione a punti 9 di penalizzazione, viene mantenuto il monito, elemento essenziale per non ripetere i gravi errori del passato. Ci? che non capisco ? la relazione fra il monito e l?andamento ?storico? della Serie B? ?o)che non appare ?conferente? la sanzione della squalifica del campo, trattandosi di pena funzionale alla repressione di fatti di violenza verificatisi nel corso di competizioni sportive o di violazioni di norme di sicurezza, ipotesi che non ricorrono nel caso in esame. Pu?, invece, disporsi la conversione di tale sanzione nell?obbligo di devolvere un importo corrispondente alla quota di incasso per la vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalit? di promozione dell?attivit? giovanile e dilettantistica, quale modalit? di riparazione ?in forma specifica? della lesione dei principi di lealt?, correttezza e probit? per la quale la Ricorrente ? stata sanzionata;? Questo punto o) merita pi? di un commento. 1.Come ricordere, in prima istanza alla C.A.F., l?inflessibile Cesare Ruperto, che verr? ricordato nella storia della giustizia sportiva per aver emesso una sola sentenza, ci aveva rifilato una bella partenza in Serie B alla polare cifra di ?30 !! 2.Il tenero Piero, alla Corte Federale, in uno slancio di generosit?, che agli altri ha consentito l?iscrizione alla massima serie e alla Champions League, pensa di farci gradito dono : serie b, resta serie b, ma di punti di penalizzazione te ne do 17. Fa sempre un bel freddo a ?17, ma sicuramente ? una temperatura migliore. 3.Ma il salomonico Piero non ti diminuisce cos? i punti di penalizzazione : afferma che, per mantenere una sorta di equilibrio circense, i 13 punti che ti vengono tolti, devono essere controbilanciati da una squalifica di n.03 giornate del campo!! 4.Quest?ultima pena, viene sospesa fino alla decisione dell?arbitrato, con evidente terrore dell?intervenuta dirigenza che teme sommosse : dopo aver a lungo pensato (!?!), escogita espedienti utili a distrarre i capricci di bimbi insaziabili : -Festeggiamento dei 109 (!?!) anni di storia della Juve, storia calpestata proprio da loro che giusto qualche giorno prima hanno ufficialmente deciso di non difendere. -Festeggiamento di non so quanti gol a Trezeguet, che avrebbe preferito un adeguato aumento di emolumenti (ottenuto l'anno dopo a seguito delle sceneggiate, ovviamente non punite), dato l?incastro orchestrato nei suoi confronti e in quelli di Camoranesi : avremmo capito dopo che per operazioni del genere occorre una colletta, al secolo un ?aumento di capitale? con sottoscrizione popolare. -Per festeggiare Trezeguet, si ? pensato (!?!) di chiamare (non uso un altro verbo per rispetto nei confronti di uno juventino di vecchia data, solo irretito dalla sopraggiunta dirigenza) nonno Boniperti che, rispettosamente, si ? presentato in giacca e cravatta, contrariamente all?attuale augusto presidente. -Tra gli ospiti, viene notato il Marcello : l?avrebbero mai invitato se non avesse vinto il Campionato del Mondo ? Questa domanda mi rode parecchio, ma hanno voluto farci passare che, poveraccio, tu lavoravi alacremente, mentre altri tramavano per vincere gli scudetti : meno male che tu, vincendo la Coppa del Mondo, hai dimostrato di essere un vero fuoriclasse, quindi puoi venire, fa nulla che tuo figlio ordiva complotti con il figlio dell?innominabile; d?altro canto, non hai dichiarato che di giocatori appartenenti a quella societ? non ne volevi, anzi te stesso non ne eri rappresentato ? Quindi, come si suole dire oggi giorno, sei pulito, puoi venire! -Tra gli ospiti, non viene notato Andrea Agnelli n? sua madre, la Signora Allegra. 5.Giunge alfine la decisione dell?arbitrato che dice : eh no, caro prof.Sandulli : Lei questa pena non la poteva infliggere poich? dovuta solo in caso di intemperanze da parte del pubblico e affini. Nella giustizia ordinaria, se un giudice commette un errore del genere, si ritiene viziata la sentenza e la si invalida. Nella giustizia sportiva, ok, ti sei sbagliato, ma capiamo il tuo intento di equilibrare lo sconto fatto : allora niente giornate di squalifica, per? dai gli incassi delle prime tre giornate alla FIGC, con l?obbligo, quest?ultima, di investirli nel settore giovanile e/o dilettantistico : un taglieggiamento utile per ricordarti che non hai rispettato i vincoli della lealt?, correttezza, bla, bla?Di passaggio vi faccio notare : avete capito adesso perch? a Recoba, per la faccenda passaporto, la giustizia sportiva commina come pena 5 giornate da svolgersi in lavori socialmente utili ? ?p)che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 120.000) in favore della Figc consente di opportunamente graduare l'afflittivit? della sanzione, anche sul piano economico;? ?questi 120.000 euri da devolvere alla FIGC, sono senza obblighi e/o vincoli, ma sono opportunamente graduati sul piano economico : mah, forse la FIGC c?ha pagato la buonuscita del Commissario Straordinario ( ?vi siete chiesti la vera accezione di straordinario, in questo caso ? ) ?q)che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 70% a carico della ricorrente e del 30% a carico della resistente, mentre, sussistendo giusti motivi, le rispettive spese di difesa devono essere integralmente compensate; r)che i diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.? ?varie ed eventuali? Conclusione : ?P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all?unanimit?, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione 1.conferma le sanzioni per le stagioni 2004-2005 e 2005-2006; 2.riduce la penalizzazione inflitta per la stagione 2006-2007 a punti 9; 3. conferma l?ammenda inflitta nell?importo di Euro 120.000 a favore della FIGC; 4. converte la squalifica del campo, gi? sospesa in via cautelare, nell?obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalit? di promozione dell?attivit? giovanile e dilettantistica; 5. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale e del CONI, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della Juventus F.C. s.p.a. quanto al 70% ed a carico della FIGC quanto al restante 30%; 6. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa; 7. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Cos? deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 27 ottobre 2006. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli F.to Giulio Napolitano? Al prossimo arbitrato. Le tre (dis)grazie - 10 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC -
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Le tre (dis)grazie - 9 Nella puntata precedente, abbiamo visto che, finalmente, il CONI ha cominciato la valutazione del ricorso confermando ci? che il tenero Piero ha visto alla Corte Federale. Vediamo cos'altro c'?. "f)che pertanto la Juventus F.C. s.p.a. deve considerarsi direttamente responsabile, ai sensi dell?art. 2 CGS, dei comportamenti tenuti dal dott. Antonio Giraudo e dal sig. Luciano Moggi, in gravissima violazione dell?art. 6 CGS;" Certo, un giorno sapremo da qualcuno veramente super partes cosa si intende per quel benedetto "ovvero" presente nell'art.6. Anche se lo sappiamo a memoria, ve lo voglio ricordare : "Art. 6 - Illecito sportivo e obbligo di denunzia 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo." L'abbiamo vivisezionato, questo primo comma dell'art.6. La logica, non l'essere juventini, credo, vuole che per potersi configurare l'illecito sportivo occorre : 1.Atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara 2.Atti diretti ad alterare il risultato di una gara L'"ovvero" a mio parere chiarisce queste due ipotesi : come si pu? ottenere un vantaggio in classifica senza il verificarsi di una delle due ipotesi precedenti ? Come si fa ad affermare che il condizionamento arbitrale ricade in questa "terza" ipotesi che, nella fattispecie, si verifica indipendentemente dal risultato sul campo, come afferma il CONI alla lettera d) dell'arbitrato ? Se allora il condizionamento della classe arbitrale avviene comunque e non si ottiene risultato sul campo, come si fa ad affermare che si ha "gravissima" violazione dell'art.6 ? Ci possiamo girare intorno quanto vogliamo, quanta gente pensate abbia letto l'arbitrato della Juve, resta che non ci siamo difesi a dovere e gli "avversari" hanno affondato il colpo : lo dicevamo noi che avevate sempre rubato, truffato! "g)che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, l?art. 6. 3 CGS prevede che, in caso di responsabilit? diretta della societ?, il fatto ? punito, in via alternativa (in tal senso la disgiuntiva ?o?), con le sanzioni di cui all?art. 13.1 lettere G (retrocessione all?ultimo posto in classifica del campionato di competenza, od H (esclusione dal campionato di competenza o da 5 qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore); che lo stesso art. 6.3 fa salva la maggiore sanzione, in caso di pratica inefficacia di tale pena, ed al comma 6 stabilisce che, in caso di pluralit? di illeciti oppure se il vantaggio in classifica ? stato conseguito, le sanzioni sono aggravate; che ?, quindi, consentito al giudice non solo aggravare il trattamento sanzionatorio stabilito per ciascuna violazione, ma anche ricorrere, in caso di inefficacia, alle altre sanzioni stabilite espressamente a carico delle societ? dal catalogo di cui all?art. 13 CGS;" Guardate amici del CONI, che il trattamento sanzionatorio nei confronti della Juve ? stato, come dite voi, "adeguato". O pensate come il Signore che ieri dalle colonne di un giornale (pseudo)amico ci manda a dire che "? stato poco" ? Le ricordo, Signore, che il Tempio non ha ricevuto l'ok dalla Covisoc all'iscrizione al campionato e, nonostante il ricorso al Tar, spiacente, ma non sei in regola, regole che badate bene, valgono solo in C2 : chiss? un altr'anno, quando a capo della Federazione ci sar? un membro del cda del Tempio, chiss? forse gli amici sardi saranno reintegrati con tante scuse e, magari direttamente in Serie A.... "h)che, in relazione alla gravit? degli illeciti commessi dalla Juventus, l?irrogazione di una soltanto delle sanzioni espressamente previste in caso di responsabilit? diretta della societ? risulta, in concreto, del tutto inefficace;" Ma certo, come se mandare la Juve in Serie B soltanto ? questione da poco, veramente inefficace... "i)che non pu? sostenersi che vi sia stata una disparit? di trattamento con le sanzioni inflitte alle altre societ? coinvolte nel medesimo procedimento; soltanto la Juventus F.C. s.p.a., infatti, nel corso del campionato 2004-2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale, idonea a minarne gravemente la terziet?. L?illecito commesso dai suoi legali rappresentanti ? caratterizzato dall?attuazione di una condotta continuativa nel corso di tutto il campionato 2004-2005 e costituisce, dunque, fatto illecito pi? grave di quello che si realizza mediante la condotta diretta all?alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola partita. Molteplici poi sono gli episodi di cui la societ? deve direttamente rispondere, peraltro ulteriormente aggravati perch? hanno determinato una situazione di obiettivo vantaggio della Juventus F.C. s.p.a. rispetto alle altre squadre;" In un collegio di educande quale era la Serie A nell'anno domini 2004-05, solo la Juventus ha esercitato un condizionamento tale da poter vincere lo scudetto...le altre, poverine, hanno dovuto subire i soprusi e le sopraffazioni esercitate da due brutti ceffi.... "j)che concorrono a qualificare ulteriormente in termini di gravit? l?illecito commesso, anche le particolari modalit? ? ?professionali?, ?consuetudinarie? e ?disinvolte? ? delle azioni illecite commesse dai legali rappresentanti; l?incidenza concreta che queste hanno avuto sulla regolarit? e l?esito del campionato di serie A 2004-2005; l?intensit? della colpevolezza, apprezzata in rapporto alle posizioni apicali dei dirigenti protagonisti; l?entit? dell?inquinamento causato all?ambiente calcistico e l?intento di mercimonio che ha anche animato la pluralit? delle violazioni; l?assenza di qualsiasi strumento efficace di controllo interno volto a prevenire la commissione di illeciti;" ...ed ecco che riaffiora quella che, secondo me, ? l'accusa pi? grave : "l'intento di mercimonio ha animato la pluralit? di violazioni" : cosa si intende ? in che modo si ? realizzato tale reato ? consiste nel mandare giocatori scarsi di qua e di la e tenerci i pi? forti per poi rivenderli alle allodole ? "k)che, tuttavia, ai fini della commisurazione ?equa? della sanzione, oltre ai criteri gi? considerati dalla Corte federale, ritiene il Collegio Arbitrale che sia necessario valorizzare anche ulteriori elementi che attengono al comportamento della societ? successivamente all?illecito; in particolare, che la Juventus F.C. s.p.a. si ? adoperata per eliminare la possibilit? di reiterazioni dell?illecito , revocando i poteri agli amministratori coinvolti e sostituendo integralmente il consiglio di amministrazione, adottando un codice etico e, soprattutto, un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti sportivi;" Che fortuna avere l'attuale dirigenza : resosi conto delle malefatte dei due cialtroni, ha provveduto ad allontanarli ed a dotarsi di un codice etico che gi? quest'anno a Bologna, Trieste, Genova e Napoli, per fare qualche nome, ? stato ampiamente apprezzato e preso come riferimento dalle locali compagini. Meno male che hanno pensato di mandare alla giustizia sportiva un avvocato all'altezza del compito, ingrato, altrimenti chiss? che fine avremmo fatto : certo, per aver prestato le sue pregiate gesta ? stato lautamente ricompensato, ma l'importante era raggiungere il risultato, non ? vero ? "l)che quanto da ultimo rilevato vada apprezzato sul piano del trattamento sanzionatorio, in applicazione analogica della disciplina sulla responsabilit? delle persone giuridiche (d.lvo 8 giugno 2001, n. 231), secondo cui allo scopo di determinare l?entit? della sanzione, deve farsi riferimento non solo alla gravit? del fatto e al grado di responsabilit? dell?ente, ma anche all?attivit? svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;" Eh, eh : vedete come sono stati lungimiranti i nostri dirigenti : sapevate voi del decreto legislativo n. 231 dell'otto giugno 2001 che richiede all'organo giudicante di avere un occhio di riguardo verso colui che ha commesso un reato, se costui ha gi? fatto qualcosa per attenuare le conseguenze e per prevenire la commissioni di ulteriori illeciti ? No ? Ecco perch? continuate a chiedervi cosa ci fa quel bel tomo nella posizione di Presidente della nostra squadra!! Basta cos? per oggi : alla prossima. Le tre (dis)grazie - 9 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. -
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Le tre (dis)grazie - 8 Proseguiamo la lettura dell?arbitrato della Juve : nella prima parte, dopo le formule di rito, abbiamo potuto constatare che il CONI pu? gentilmente procedere all?arbitrato fra la ricorrente, la Juve, e la resistente, la FIGC, poich? entrambe sono ?favorevoli? ad una pronunzia di terze parti, diciamo cos?. ?esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della societ? ricorrente;? Si? ?ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale: a)che dal carattere devolutivo dell?impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva l?assorbimento delle censure svolte dalla Ricorrente alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge (artt. 25, 97, 101 e 111 Cost.), delle regole federali che individuano il giudice di primo grado per i soggetti che non ricoprono la carica di dirigenti federali, e del principio del contraddittorio, poich? lo svolgimento dell?arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l?esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volont? della Ricorrente stessa;? Uffa, ci volete dire cosa ne pensate del ricorso, anzich? continuare a dire che potete fare l?arbitrato ? ?b)che non condivisibile appare la dedotta censura di illegittimit?, anche alla stregua degli invocati parametri costituzionali, della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poich? l?art. 270 c.p. esprime un principio nell?ambito del processo penale la cui applicazione non ? estensibile ad altri procedimenti, e in particolare, in quelli disciplinari;? Ma figuratevi se potevano rigettare la storia delle intercettazioni telefoniche : ? basato tutto su queste? ?c)che l?illecito sportivo (art. 6 CGS) pu? essere realizzato anche attraverso il compimento di atti diretti ad assicurare, a chiunque, un vantaggio in classifica, prescindendosi dall?alterazione dello svolgimento o del risultato della gara, sotto il profilo che la classifica nel suo complesso pu? essere influenzata da condizionamenti che, comunque, finiscano, indipendentemente dall?esito delle singole gare, per determinare il prevalere di una squadra rispetto all?altra;? Fantastico : anche al CONI pensano che si possa ottenere un vantaggio in classifica senza commettere atti diretti allo svolgimento di una partita n? atti diretti alla modificazione del risultato di una partita : notate l?ultimo passaggio che ho sottolineato : la classifica pu? essere influenzata da condizionamenti che possono determinare il prevalere di una squadra sull?altra, anche se ci? avviene indipendentemente dall?esito delle singole gare : ma allora cosa si cercava di ottenere grazie al condizionamento di cui sopra ?!? ?d)pi? in particolare, ed in relazione alle circostanze rilevanti nel presente giudizio, che l?opera di condizionamento del settore arbitrale pu? giudicarsi verificata ai sensi dell?art. 6 CGS laddove rivesta i caratteri dell?incidenza indebita su funzioni tipiche ed essenziali di tale settore ? quali valutazione, designazione delle griglie, sospensioni ecc., di arbitri ed assistenti di gara ? e si risolva in una indebita intromissione nelle scelte tecniche della terna arbitrale, non solo con riguardo ad una singola gara, bens? rivolta a favorire una determinata squadra in ogni occasione utile della competizione;? Ma dove ? Ok con le valutazioni, ci metterei quest'arbitro anzich? quello, che abbiamo visto in una telefonata, ma le altre accuse, designazione delle griglie e richieste di sospensioni, dove sono ? Si ? mai chiesto noi un arbitro per le nostre partite ? Si, per le amichevoli estive ( Messina-Juve, Livorno-Juve e Milan-Juve Trofeo Berlusconi ). Si ? mai chiesto noi un arbitro per le altre partite ? Non mi pare di averlo mai letto. Mi si pu? opinare che la richiesta di sospensione va sempre a finire a Paparesta e Reggina-Juve : a parte che ritengo lecite le proteste, ma vi posso chiedere di andare a rileggere l?intercettazione fra Bergamo e il guardalinee Di Mauro ? Vi renderete conto che Bergamo lo sospender? a seguito di errore di segnalazione che il guardalinee ammette. Tra l'altro Bergamo insinua e Di Mauro lo prega di credergli : ha fatto un errore di segnalazione e lo ha anche detto ad alcuni giocatori della Juve, Camoranesi e Tacchinardi se ricordo bene, alla fine della gara. Resta che l'errore c'? e Bergamo gli annuncia che sar? costretto a sospenderlo. Ma cosa c?? di tanto grave ? Vi devo ricordare le dichiarazioni del Signore dopo Livorno-Inter ? O quelle di M.Z. dopo Cagliari-Palermo e Palermo-Inter, pena gradire l'arbitraggio di Catania-Palermo, casualmente arbitrata da colui che lui aveva chiesto ai quattro venti ? Le richieste di sospensione, se ci sono, sono a seguito di proteste e non di gratuit? o meglio nel tentativo di pilotare il risultato : ma come si fa a dire il contrario ? E poi, perch? non ricordare quelle ?pochissime? intercettazioni che vanno contro di noi, come quella fra Carraro e Bergamo prima di Roma-Juve ? ?e)di condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilit? per violazione dell?art. 6 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta infatti provata una estesa attivit? svolta dal dott. Antonio Giraudo e dal sig. Luciano Moggi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale della Ricorrente, diretta ad ottenere, in particolare attraverso i ripetuti, intensi, ambigui e non trasparenti contatti con i designatori arbitrali e la supina predisposizione di questi a seguire le indicazioni ricevute, tendente alla precostituzione di condizioni dalle quali la Juventus potesse trarre vantaggio di classifica nel campionato 2004-2005; che il reiterato comportamento illecito posto in essere dai dirigenti della Juventus ha avuto capacit? causale adeguata per il conseguimento del risultato sperato, determinando una disparit? di trattamento tra la Juventus e le altre squadre;? E bravo il CONI che fa l?encomio alla Corte Federale : dai comportamenti ?ambigui? tenuti da Moggi e da Giraudo si ? riuscito ad ottenere capacit? causale adeguata al conseguimento del risultato sperato : ma pensa te! Mica si vinceva perch? avevamo una squadra impressionante, no : si vinceva perch? si ? riusciti a condizionare la classe arbitrale. I giocatori che avevamo erano cos? scarsi che continuano ancor oggi ad essere appetibili soprattutto dalla squadra che si ritiene maggiormente danneggiata dal sistema che avevamo messo in atto : pensate che sono arrivati secondi dietro di noi una volta sola, 1998, e loro si ritengono i pi? danneggiati : sono arrivati dietro a Milan, Lazio, Roma, Sampdoria, Napoli ma a rubare era sempre e solo la Juve : non ricordano nemmeno che nel 2002 sono arrivati secondi : il campionato lo avrebbe vinto la Roma, avessimo perso ad Udine! Ah, gi? : ad Udine non ci sarebbero stati problemi essendo che avevamo fatto in modo da salvare l'Udinese preventivamente la domenica prima a Lecce, ? vero ? Avendo visto in diretta Lazio-Inter, Udinese-Juve l'ho registrata e l'ho rivista un bel p? di volte : l'Udinese si arrende al 2-0 dopo che una Juve magistralmente messa in campo non gli fa vedere palla per 20 minuti : quella partita sar? l'ultima di una certa Juve : l'anno dopo, Lippi sperimenter? i fuochi d'artificio con Miccoli, Maresca, Appiah, Nedved e Di Vaio...la Juve messa in campo ad Udine teneva in considerazione che Davids sarebbe andato via, Conte era pressocch? alla frutta ergo qualche problemino a tenere Tudor a centrocampo c'era, bisognava inventarsi qualcosa....ops, sto parlando di calcio, orrore!! Alla prossima. Le tre (dis)grazie - 8 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. -
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Le tre (dis)grazie - 7 Dovrei analizzare l?arbitrato di Lanese ma, visto che si ? deciso di leggere un po? tutte le sentenze del CONI, in attesa di documenti ufficiali interessanti, credo sia pi? interessante passare prima dalla Juventus : come sapete la Juve dopo la conciliazione, dove non ha ottenuto nulla come tutti del resto, fa ricorso all?arbitrato del CONI il quale, come tutti sapete, si pronunzia. Vediamo dunque cosa c?era scritto in quell?arbitrato, considerato che ora sappiamo che, se non vengono trovate scappatoie, bisogna fare un ?nuovo processo?. ?Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport I L C O L L E G I O A R B I T R A L E On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell?art. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27 ottobre 2006, presso la sede dell?arbitrato, in Roma ha deliberato all?unanimit? il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (n. 1336 del 6 settembre 2006) promosso da: Juventus F.C. s.p.a., in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. Giovanni Cobolli Gigli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franzo Grande Stevens, Cesare Zaccone, Andrea Gandini, Riccardo Montanaro, Michele Briamonte e Prof. Stefano Vinti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest?ultimo in Roma, Via Emilia 88 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Vice-Commissario e procuratore speciale Avv. Paolo Nicoletti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po 9 resistente? ?ammazza quanta gente c?abbiamo mandato : ben 6 fra avvocati e professori, quasi un record. Immancabile la presenza di Cesarone nostro che quando c?? da innescare la sindrome Tafazzi ? sempre l?. Fra i componenti della resistente, segnalo la dovuta presenza dell?Avv.Nicoletti Paolo, vice-commissario, al secolo il figliuolo dell?avvocato del presidente di una nota squadra di Milano di colori non rossoneri : non c?? mica da stupirsi : quando si dispensa correttezza e onest? lo si pu? fare ad ogni livello, anche come giudice dei tuoi avversari. ?vista l?istanza arbitrale della Juventus F.C. s.p.a. e le relative domande, tese all?annullamento della decisione in data 25 luglio 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha irrogato alla Ricorrente le sanzioni della retrocessione all?ultimo posto in classifica del campionato 2005-2006, la penalizzazione di 17 punti da scontare nella classifica del campionato di serie B della stagione sportiva 2006-2007, della squalifica del campo di gara per tre giornate di campionato e dell?ammenda di Euro 120.000;? Ricordate dal commento fatto alla sentenza Sandulli che sono state applicate tutte le pene possibili anche in forma cumulativa, rappresentante questa, al solito, di innovazione giuridica. ?vista la memoria della Resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC e quindi precludono a questo Collegio ogni reformatio in peius;? Passaggio importante, questo : la FIGC non ritiene inammissibile/improcedibile il ricorso consentendo cos? al CONI la possibilit? di potersi esprimere. Ricorderete infatti dalle precedenti puntate che il CONI, nel caso la FIGC non sia d?accordo, pu? esimersi dal dover ?arbitrare?. ?vista la concorde richiesta formulata dalle parti nell?udienza dell?11 ottobre 2006 a ?pronunciare il lodo con procedura d?urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica su tutti i punti in fatto e in diritto fondamentali ai fini della soluzione della controversia?;? Ricordo di aver letto da qualche parte che anche nel caso dell?arbitrato di Giraudo si chiese questa urgenza : ma certo, lo abbiamo visto, non ? stato verbalizzato come in questo caso e di conseguenza se la sono presa comoda?nel caso della Juve, d?altronde, il campionato era gi? iniziato?si, quello di Serie B!! ?ritenuta la ammissibilit? del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale a conoscere delle domande proposte, poich? ? si ? infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e? Come gi? detto, in conciliazione la FIGC non concilia affatto! ?? la Juventus F.C. s.p.a. ha presentato istanza di arbitrato ritenendo invocabile la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in base al Regolamento della Camera; ? la FIGC si ? costituita nel presente procedimento non contestando la competenza del collegio arbitrale costituito in base al Regolamento della Camera; e pertanto? Visto come sono vicendevolmente gentili la ricorrente e la resistente : di tutt?altro tono era la resistente nei precedenti arbitrati analizzati? ?? ad integrazione delle previsioni dell?art. 27 dello Statuto della FIGC, le parti hanno accettato la competenza del presente Collegio Arbitrale per la soluzione della controversia tra di esse insorta in relazione alla decisione della Corte Federale della FIGC in data 25 luglio 2006;? Ma che cortesia : le parti hanno accettato che il CONI potesse dirimere la controversia : al solito, a volerci veder male, anche qui si intravede il lavoro che ? stato fatto a Roma nell?agosto 2006 durante la stesura dei calendari, ? vero ? ?affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che ? le parti hanno aderito al Regolamento della Camera senza riserva alcuna in ordine ai poteri del Collegio arbitrale; ? il Regolamento conferisce all?organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al ?tipo? di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla ?legittimit??, ma anche al ?merito? della decisione impugnata;? In questa parte il CONI ricorda la funzione dell?arbitrato e sono nozioni che potranno esserci utili man mano che procediamo nell?analisi delle sentenze. In questi primi due punti, viene ribadito che rivolgersi all?organo arbitrale necessita di accordo fra le parti e che il collegio arbitrale prender? in esame integralmente la controversia eventualmente limitandosi alle domande poste dalle parti. ?? il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o pi? consulenti tecnici d?ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell?organo arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimit? dell?atto impugnato;? Il collegio arbitrale pu? nominare consulenti tecnici d?ufficio. ?? l?arbitrato presso la Camera non pu? essere ritenuto costituire un terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perch? esso non ? riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata ?volont? disciplinare? si forma. Attraverso la Camera si ? creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell?art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L?attivit? dei collegi operanti presso la Camera, per quanto riferibile anche all?ordinamento sportivo in generale, non pu? essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, n? l?organo arbitrale che conosca dell?impugnazione di un provvedimento disciplinare pu? essere ritenuto organo della federazione;? Ohi, ohi che leggiamo : il CONI ritiene che l?arbitrato e il ricorso al Tar, fermo restando aver esaurito i gradi di giudizio all?interno della Federazione ergo CAF e Corte Federale nella fattispecie, sono da considerarsi meccanismi di risoluzione delle controversie sportive ?alternativi?. Mi raccomando, ditelo ai giornal?isti : dopo la Corte Federale, si pu? far ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato del Coni e al Tar del Lazio anche contemporaneamente senza tema di vedersi annullare i procedimenti giuridici esterni alla Federazione. ?? dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, ?, non il provvedimento disciplinare in quanto atto, bens? una controversia relativa alla volont? definitivamente manifestata dalla federazione; ? tale controversia pu? riguardare l?applicazione delle norme cos? come l?apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volont? si ? espressa; sulla sua estensione e sulle modalit? di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volont? si ? formata;? Mi sembra che ormai questo concetto si possa dare per acquisito : decisione sulle controversie fra Federazione e tesserati, non proprio un terzo grado di appello. ?? siffatta soluzione ? coerente con quella adottata nell?ordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale l?istituzione stessa della Camera si ? ispirata, ? principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l?organo arbitrale possa considerare ? senza vincoli derivantigli dal procedimento disciplinare contestato ? gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine ? dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera pu? avvalersi;? Ok, anche al TAS si fa cos?. Alla prossima puntata. Le tre (dis)grazie - 7 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. -
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Le tre (dis)grazie - 6 Proseguiamo la lettura dell'arbitrato Moggi. "4. Il Collegio osserva, inoltre, in conformit? con il consolidato orientamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato (Cfr. Lodo 5.11.2002 Hockey Club Gherd?ina/FISG; Lodo 08.02.2005 Salerno Corse/ACI; Lodo 13.03/03.04.2006 Dal Cin F./F.I.G.C.) che il presente procedimento arbitrale non costituisce una prosecuzione del processo svoltosi dinanzi agli Organi di Giustizia della F.I.G.C., ma un nuovo processo." Come gi? visto nel caso dell'arbitrato di Giraudo, viene portato come argomento giustificativo il fatto che l'arbitrato non deve essere visto come una sorta di appello delle sentenze della giustizia sportiva della FIGC, ma, addirittura, deve essere equiparato ad un nuovo processo : a me questa voce sembra incredibile, cio? mi sembra incredibile che, eventualmente, si debba esperire un nuovo processo : per carit?, la FIGC ha gi? dimostrato che si pu? fare un processo come quello della scorsa estate si pu? fare in pochi giorni, per cui... "L?arbitrato presso la Camera costituisce, infatti, un procedimento di risoluzione delle controversie sportive esterno agli ordinamenti delle Federazioni Sportive e non pu? essere considerato in alcun modo come prosecuzione dei procedimenti interni a tali ordinamenti." Si capisce come l'arbitrato diventa uno strumento molto potente da un lato ( pu? invalidare le sentenze della giustizia sportiva meglio del Tar ) e molto "spinoso" dall'altro : ecco perch? si cercano tutti gli argomenti possibili ed (in)immaginabili per tirarsene fuori. "L?oggetto del giudizio, in sede di arbitrato presso la Camera, non ? affatto l?impugnazione in senso stretto di un provvedimento federale, ma l?esame di una controversia relativa alla volont? manifestata dalla Federazione con riguardo a una determinata fattispecie sviluppatasi in ambito endoassociativo." Attenzione, perch? questo ? un passaggio importante : il CONI riconosce alla Federazione la decisione di ricorrere all'arbitrato per dirimere controversie e non ai suoi tesserati! Essendo che la Federazione si oppone alla controversia, di per s? il procedimento ? improcedibile! "L?art. 12 dello Statuto C.O.N.I. attribuisce alla Camera non una mera competenza a riesaminare in appello uno specifico atto federale, ma la competenza a decidere con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati sottoponendo al vaglio del Collegio la controversia nel suo intero." Visto ? Quale pensate sia la naturale conseguenza ? "L?autonomia dei procedimenti e la conseguente impossibilit? di ipotizzare una perpetuatio jurisdictionis nei confronti del sig. Moggi esclude la competenza dell?odierno Collegio a decidere della presente controversia." Avevate dubbi ? "5. Infondata appare, diversamente, l?eccezione di inammissibilit?/improcedibilit? proposta dalla F.I.G.C. per aver presentato il sig. Moggi ricorso al TAR con conseguente preclusione dell?azione dinanzi alla Camera." Attenzione, qui il CONI si sta pronunciando sulla richiesta di inammissibilit? fatta dalla FIGC del ricorso poich? Moggi aveva gi? fatto ricorso al Tar : il CONI ritiene questa proposta di inammissibilit? infondata : chi lo spiega alle varie carte stampate che ci hanno riempito di fregnacce anche su questo adducendo che chi faceva ricorso al Tra si pregiudicava il percorso sportivo e addirittura la 280/03 ? "A tal riguardo, osserva il Collegio che, comunque, il ricorso giurisdizionale non avrebbe determinato la consunzione del diritto del ricorrente alla proposizione del giudizio arbitrale, in considerazione della possibilit? di percorrere simultaneamente la via arbitrale e la via giudiziaria, come gi? affermato da questa Camera. (Cfr. Lodo 13.03/03.04.2006 Dal Cin F./F.I.G.C.)." C'? addirittura una sentenza precedente che "autorizza" a percorrere le due strade contemporaneamente... "6. La dedotta incompetenza del Collegio impedisce di svolgere qualsiasi valutazione nel merito della controversia lasciando impregiudicato ogni giudizio sulla sanzione inflitta al sig. Moggi da parte della FIGC." ...naturalmente! "7. In considerazione dell?assenza di statuizioni di merito, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di difesa e porre a carico del sig. Luciano Moggi, nella misura dei 2/3, e a carico della F.I.G.C., nella misura di 1/3, le spese di funzionamento del Collegio." Perch? viene ritenuta equa la ripartizione 1/3 2/3 ? Le conclusioni : "PQM IL COLLEGIO ARBITRALE definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1) dichiara la propria incompetenza a decidere sulla controversia; 2) compensa tra le parti le spese di difesa; 3) pone a carico del sig. Luciano Moggi, nella misura dei 2/3, e a carico della F.I.G.C., nella misura di 1/3, gli onorari degli Arbitri e le spese di funzionamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, come separatamente liquidati. Cos? deliberato all?unanimit? dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell?Arbitrato in data 27.02.2007, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Massimo Zaccheo F.to Maurizio Benincasa F.to Dario Buzzelli" E dunque, anche per il buon Moggi viene data pronuncia di incompetenza questa volta perch? si ? notato che Moggi le dimissioni le ha date, e per loro resta valida la data del 16 maggio 2006, ampiamente prima del processo. Sapete tutti come sono andate le cose : le dimissioni vengono non ritenute valide poich? date prima del processo; allora Moggi le rid? a processo iniziato; niente da fare tu dai le dimissioni, ma io considero valido il tuo comportamento iniziale, cio? tu hai dato le dimissioni prima del processo e la prima risposta ? quella che vale. Incredibile, vero ? Ma, l'abbiamo gi? letto nelle due sentenze Ruperto/Sandulli, ? la verit?!! Ma ? proprio di questi giorni la marcia indietro di Sandulli su una squalifica di sei mesi che Moggi si era beccato nell'ambito della questione GEA : la Corte Federale ha invalidato la CAF poich? Moggi non ? pi? tesserato in quanto ha presentato le dimissioni un anno fa. Ancora pi? incredibile : la stessa corte che lo scorso anno si ? arrampicata sugli specchi pur di poter dire che le tue dimissioni non sono valide, arriva oggi e dice che non si poteva comminare quella tal squalifica a Moggi perch? dimissionario. Ma possibile che nessuno nota queste cose e non interviene ? Certo Moggi trover? la strada per difendersi anche da queste angherie, ma io dico nessun difensore della correttezza n? tanto meno vassalli di costoro arrivano a fare un bagno di umilt? ed arrivare a dire non dico che mi sono sbagliato, questo non me lo aspetto, ma almeno dubitare che qualcosa non quadri : lo so, tutto ci? che va contro la vecchia Juve e i suoi vecchi dirigenti ? giustificato e fa buon brodo....che illuso che sono!! Le tre (dis)grazie - 6 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. -
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Le tre (dis)grazie - 4 Abbiamo analizzato l?arbitrato del Dott.Giraudo e ci siamo resi conto di quale sconcio sia; ora, ovviamente, passiamo all?analisi dell?arbitrato del Sig. Moggi, un?altra sentenza in cui si ? facili profeti se si prevede che finir? con un?altra dichiarazione di incompetenza o affine. Mi sta venendo un?idea : inizialmente avevo pensato di analizzare le sentenze pi? invereconde; mi chiedo non sia il caso, invece, di leggerle un po? tutte : possiamo cos? capire di quanti gusti dispone il CONI e, in assenza di nuovi documenti che gentilmente le procure di tutta Italia vogliano, per diritto di cronaca, per carit?, rendere pubblici, tenere fresco il ricordo di quanto avvenuto l?estate scorsa. Certo, si possono analizzare tutti i documenti che vogliamo : poi, per?, succedono due cose : da un lato, la rabbia di scoprire che si ? passato sopra a cose oggettivamente improponibili; dall?altro, si assiste alla sfrontatezza con cui altri soggetti non solo se ne sono tirati fuori, ma vengono anche profumatamente ricompensati. Se pensate che mi stia riferendo a Collina designatore, non sbagliate affatto : come si fa ad accettare una archiviazione ( proposta giunta dall?inflessibile Palazzi, diventato addirittura capo della SuperProcura ) dei fatti che lo vedono coinvolto in una presunta vicinanza con un club di Milano non nerazzurro per mancanza di prove ? Si pu? anche non credere al Direttore, che ricorda come Meani fosse in compagnia della terna arbitrale di Juve-Milan supercoppa italiana a New York (...e, guarda caso, ci scappa il rigorillo dubbio al 104' : quella coppa l'abbiamo vinta per distrazione del Milan che ha reso vano il "lavoro" di Collinao); si pu? anche sorvolare che, incidentalmente, lo sponsor di una nota squadra di Milano sia lo stesso di biglia d?acciaio; si pu? anche tollerare che abbia dichiarato la sua fede laziale; si pu? anche capire che a Perugia ci ha fatto riprendere la partita in piscina dopo un?ora e mezza ( ehm, c?era la Lazio che aspettava? ) e l?anno dopo per lo spareggio Atalanta-Reggina abbia deciso di rinviarla al giorno dopo; si pu? anche inghiottire, o meglio farsi inghiottire da una selva di attaccanti all?ultimo calcio d?angolo e considerare la cosa ?regolare?; quello che non capisco ? perch? per ?il miglior arbitro del mondo? non valgano le stesse considerazioni degli altri : suvvia, Gussoni : hai sospeso sette arbitri perch? citati dai carabinieri nel loro gioco enigmistico estivo ?indovina di chi ? la sim?: 1.Cassar? : mai arbitrato la Juve nel 2004/05 2.Paparesta, il pentito : fa dichiarare dal suo avvocato che non ? lui quello del telefono e, dalle ultime confessioni, scopriamo che ? pap? Romeo il titolare : questi si rivolge, giustamente, a Lanese per avere il posto di designatore di Serie C; come si giustifica che Lanese, che ? proprio lui a decidere queste cose, lo manda da Moggi ? sempre con la solita frase fatta ?Moggi gestiva tutto? ? Dai tabellini, poi, si evince che ci sarebbero ben 14 telefonate fra lui, Moggi e Fabiani in occasione di Reggina-Juve : che sui cellulari svizzeri la linea sia disturbata ? 3.Dattoli : favorisce di pi? la Juve da quarto uomo che da arbitro 4.Bertini, il tardone : 32 telefonate per fargli capire che non doveva dare rigori al Milan 5.Racalbuto : fa dichiarare al suo avvocato che non c?entra nulla con le sim svizzere 6.Gabriele : riceve un sms, da quarto uomo, durante l?intervallo di Roma-Juve in cui gli vengono ricordati i suggerimenti di Carraro 7.Pieri : coinvolto in partite determinanti come Perugia-Venezia 0-0, Vicenza-Arezzo 1-1, Torino-Bari 2-0, Salernitana-Empoli 1-1 e, ovviamente, Bologna-Juve 0-1 : ricordo perfettamente questa partita : non si riusciva a cavare un ragno dal buco : cosa ci contestano ? Ma ovviamente il calcio di punizione! Mancavano pochi minuti alla fine e la nostra fortuna non ? stata tanto il calcio di punizione in s?, quanto il fatto che l?abbia potuto calciare Nedved : i delpieristi mi consentano di dire che Del Piero in quegli anni ha tenuto una media realizzazione su calcio piazziato molto bassa : certo, ? indubbio che fosse molto bello da vedere sia lui che la determinazione che si leggeva nei suoi occhi ma credetemi, ne ho fatto statistica : il 49% andava sulla barriera, il 49% andava alto l?1% c?entrava la porta e il rimanente segnava. Ci? ? stato sufficiente per andare ad aggiungere il Bologna fra i nostri avversari ?storici? : amici bolognesi, non fatevi traviare, come gli amici leccesi, da personaggi che con l?odio alla Juve ci fanno la carriera? ?dicevo, Gussoni, hai sospeso sette arbitri a fronte delle su menzionate ?evidenze? : ma ce ne sono anche per l?unto : basta andare sul sito di Repubblica, per esempio, per avere l?evidenza di contatti avuti con dirigenti di squadr(a)e di Serie A : non solo per Lui queste cose non valgono, addirittura, per poterlo nominare, si ? confezionata l?archiviazione : e a Torino si tace? Bando alle ciancie : prima parte dell?arbitrato Moggi : ?Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro Avv. Dario Buzzelli Arbitro Nominato ai sensi dell?art. 13 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27.02.2007 presso la sede dell?arbitrato in Roma Ha deliberato all?unanimit? il seguente L O D O? ?solo per far notare che il lodo Moggi ? il 27/02/07, mentre quello Giraudo ? del 27/04/07 ?Nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1855 del 2 novembre 2006) promosso da: Sig. Luciano Moggi, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pierluigi Giammaria, Fulvio Granaria, Paolo Trofino e Federico Tedeschini, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest?ultimo in Roma, Largo Messico n. 7 - ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevit? F.I.G.C.), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore avv. Luca Pancalli, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Guido Valori e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest?ultimo in Roma, Via Panama n. 58 - resistente? Tutto a posto, no : un tesserato chiede arbitrato al CONI contro una federazione, la FIGC, giusto ? ?vista l?istanza di arbitrato depositata in data 02.11.2006 dal sig. Luciano Moggi e le relative domande, tese all?annullamento delle decisioni rese in data 17.07.2006 dalla C.A.F. della F.I.G.C. e in data 25.7/4.8.2006 dalla Corte Federale della F.I.G.C. con le quali ? stata inflitta al Ricorrente la sanzione della inibizione per anni cinque, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e l?ammenda di ?50.000,00 nonch? alla condanna della F.I.G.C. al risarcimento del danno nella misura di ? 5.000.000,00 ovvero di quella che risulter? di giustizia.? Perbacco, mi era sfuggito nella prima lettura fatta di questa sentenza : avete visto quanto chiede Moggi di risarcimento al danno ? Cinque Milioni di euri!!! Segue la formuletta di prammatica : ovvero quanto vorr? decidere la giustizia; resta che Moggi e i suoi avvocati hanno fatto richiesta di 5.000.000 di euri di danno : in verit?, sarebbero bruscolini fosse vera la notizia (?!?) che il Direttore abbia fatto la cresta sulla Juve negli anni e accumulato circa 150, di milioni di euro : pensate che la Juve ai tempi della Triade distribuiva anche i dividendi agli azionisti? ?viste le richieste e le memorie della FIGC e le relative conclusioni con le quali si chiede, in via preliminare, la pronuncia della improcedibilit? / inammissibilit? della istanza arbitrale e, nel merito, il rigetto integrale delle domande del sig. Moggi, ivi compresa quella di risarcimento del danno.? Come abbiamo gi? visto in altre occasioni, al CONI non sanno dire altro : improcedibilit? e/o inammissibilit? del ricorso; qui si sono appena appena preoccupati in pi? e hanno chiesto il rigetto del risarcimento danni. ?ritenuto sulle questioni preliminari quanto segue:? Vi ho tediato abbastanza : riprendiamo alla prossima. Le tre (dis)grazie - 4 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Dott.Giraudo non ? pi? un tesserato. -
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Amico totojuve, nemmeno io ci capisco nelle logiche, ehm logiche, della giustizia sportiva. Quello che fa specie ? che l'arbitrato di Giraudo era molto, molto, molto delicato : se per qualche motivo lo avessero giudicato e, per quello che ci dicono le carte, il giudizio non poteva che essere assolutorio, avrebbe fatto saltare il banco. Quindi la decisione era molto, molto, molto spinosa. Infatti, hanno usato una vecchia tattica : farlo precipitare nel dimenticatoio, c'era solo un topic qui sul forum a ricordare da quanti giorni si attendeva la sentenza, e quindi pronunciare una sentenza impronunciabile fidandosi di avere dalla propria i media attuali che, infatti, non gli hanno dedicato pi? di un trafiletto. Mah, mettiamola cos? : era un passo necessario per non vedersi annullare il Tar in quanto la legge 280/03 dice che bisogna aver fatto tutti i passaggi della giustizia sportiva prima di passare alla giustizia ordinaria. Sempre Forza Juve -
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Le tre (dis)grazie - 2 Dopo i convenevoli, proseguiamo la lettura della sentenza offertaci dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato del CONI, imputato il Dott. Giraudo. ?2. Esaminati gli atti e i fatti di causa, il Collegio osserva:? Prego? ?2.1. il dott. Antonio Giraudo non ? un tesserato della F.I.G.C. non ricoprendo pi? la qualifica di dirigente della F.C. Juventus S.p.A.. A tal fine ? circostanza pacifica che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal ricorrente nel maggio 2006 dalla carica di consigliere di amministrazione, quest?ultimo non sia stato rinnovato nella carica dall?assemblea della Juventus S. p,A del 29/06/2006.? Che il Dott. Giraudo, adesso, non sia un tesserato ?, per usare vocaboli che tanto piacciono al CONI, pacifico. Ci piacerebbe sapere che tipo di argomento ?, dato che il ricorrente fa riferimento ad una sentenza che gli contesta fatti in un periodo in cui lui era tesserato, eccome! Inoltre, invertire i termini della seconda osservazione ? argomento ozioso : secondo il CONI, poich? il Dott. Giraudo ha dato le dimissioni da tesserato nel maggio del 2006, la Juve non gli ha rinnovato l?incarico nel CDA del 29/06/06 : ma si pu? fare una affermazione pi? irritante ? ?In proposito, si osserva che, ai sensi degli artt. 15 e 37 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. e dell?art. 2 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C., le societ? ?per ottenere l?affiliazione alla detta Federazione Nazionale debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda ? corredata dai seguenti documenti ? b) elenco nominativo dei componenti l?organo direttivo o gli organi direttivi ?? (art. 15 NOIF FIGC) e che le societ? ?ritenute idonee ? ad essere iscritte al Campionato di competenza ? devono far pervenire (alla Lega Nazionale Professionisti) ? c) elenco degli amministratori ?autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la societ? agli effetti sportivi e nel rapporto con gli Organi Federali? (art. 2 Regolamento LNP) e, infine, che ?il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all?atto dell?iscrizione al Campionato della societ? di appartenenza?? (Art. 37 N.O.I.F.).? Ma cosa c?entra ? Certo che questi articoli li conosciamo bene : altre societ? fanno orecchio da mercante quando gli si ricorda che ogni anno bisogna presentare un censimento contenente l?elenco dei componenti e le loro mansioni; e se pensate che mi stia riferendo ad una societ? di Milano di colori non nerazzurri, non siete molto lontani dall?aver indovinato. Qua la questione mi sembra palesemente diversa : si sta tentando di puntellare una tesi cominciando a tirar fuori articoli e paroloni. Io ripeto la domanda : il Dott. Giraudo chiede arbitrato su una sentenza emessa dalla giustizia sportiva su vicende avvenute quando lui era tesserato : che importanza ha far notare che adesso non ? tesserato ? ?Il combinato disposto delle richiamate norme e la pacifica circostanza del mancato rinnovo nelle cariche sociali della F.C. Juventus, comportano che il dott. Giraudo non ricopra la qualifica di tesserato presso la F.I.G.C. per la stagione sportiva 2006/2007;? Elementare, Watson : ? una osservazione banale pi? che ovvia. ?2.2. ?, altres? circostanza pacifica che, antecedentemente alla proposizione dell?istanza, non sia intervenuto alcun accordo tra le parti volto a devolvere la controversia alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Infatti, la dedotta eccezione di improcedibilit?/inammissibilit? dell?odierno procedimento arbitrale - seppur sollevata con motivazione diversa da quella rilevata dal Collegio - deve essere necessariamente intesa come mancata adesione alla proposta del dott. Giraudo di devoluzione a codesto Collegio della decisione della odierna lite;? Si, ? pacifico che non ci sia stata conciliazione fra il Dott. Giraudo e la FIGC : sempre pi? elementare, Watson! ?2.3. la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ai sensi dell?art. 12, n. 3 dello Statuto del C.O.N.I., ha competenza ?sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati??; ?non ci vuole molto a capire come il CONI intende togliere le castagne dal fuoco? ?2.4. secondo il n. 5 del medesimo art. 12 dello Statuto C.O.N.I., ?alla Camera pu? ? essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati?;? ?parrebbe un controsenso, ad una prima lettura, non vi pare ? Secondo me, velocemente faranno finta che questo n.5 dell?art.12 dello statuto del CONI non esista? ?2.5 secondo l?art. 9, n. 2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (di seguito solo ?Regolamento?) ?la proposizione dell?istanza vale come riconoscimento che la procedura arbitrale richiesta ? irrevocabilmente assunta come manifestazione della propria volont? ??. Di conseguenza, l?atto introduttivo del presente procedimento deve venire considerato quale proposta compromissoria irrevocabile.? ?anche questo ? elementare, Watson! Finito anche il punto n.2 della sentenza di arbitrato : intuiamo, cos? ad occhio e croce, che il CONI ? un po? in affanno con la faccenda Giraudo e sta cercando di definirsi ?incompetente? in qualche modo : certo ? che quello che vuole far passare, almeno finora, ? veramente irritante : considerare che il Dott. Giraudo non ? attualmente un tesserato ? motivazione molto debole. Vedremo se il CONI aggiunger? dell?altro. Alla prossima con il punto n.3 Le tre (dis)grazie - 2 Continua -
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Le tre (dis)grazie - 1 I documenti ufficiali si moltiplicano e, a doverne commentare ciascuna riga, noi si procede lentamente ma inesorabilmente : l?obiettivo ? sempre lo stesso : leggere noi i documenti per farci noi un parere, qualunque esso sia, per scongiurare il pericolo lobotomia che l?informazione del terzo millennio ci proprina : e se pensate che in primo luogo mi riferisco ad un foglio dal vago color rosa non siete molto lontani dall?indovinare; anche se, come disse il Direttore ad Agropoli, quando gli fecero notare la cosa, ??e mica solo quella!?. Ripensateci un attimo : ? passato un anno e ne hanno scritto di tutti i colori; ma quel che dice il Direttore corrisponde al vero : l?attacco mediatico non ? stato condotto solo da un giornale in particolare : ? stato un attacco frontale a 360? : quello che, almeno a me, ha fatto, e ancora fa, specie ? stato vedere che in prima linea abbiamo potuto trovare giornali che si pensava potessero in qualche modo rintuzzare gli attacchi : tutt?altro, in qualche caso le insinuazioni sono state pi? velenose di quelle sfacciatamente proposte dai primi. Mettiamola cos? : anche un comportamento del genere contribuisce in qualche modo a formarsi una ipotesi sull?accaduto che, una volta composta, stupisce i padroni del vapore : verrebbe da chiedersi se ci sono o ci fanno, ma questo ? altro discorso affrontato in tanti altri topic. Orbene, fatta questa lunga premessa ( ?dovreste ormai essere avvezzi alla mia logorrea? ) di cosa parler? in questo nuovo thread ? Esaurito l?argomento serioso della Corte di Cassazione, ci spetta di diritto rifiatare e quindi, per sorridere un po?, affronter? la lettura di tre arbitrati : quello di Giraudo, quello di Moggi e quello di Lanese. Sono, sempre a mio parere, emblematici del comportamento della cosiddetta giustizia sportiva, la quale decide secondo il vento. Si comincia da quello del Dott. Giraudo, secondo me la sentenza pi? sconcia, mi azzardo a dire anche di quella Ruperto e Sandulli. Ok, bando alle ciancie, si dia inizio alle danze : ?Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Francesco Tufarelli Arbitro Avv. Ciro Pellegrino Arbitro Nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27 aprile 2007 presso lo studio del Presidente in Roma, via Barnaba Oriani n. 32 Ha deliberato all?unanimit? il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1573 del 3 ottobre 2006) promosso da: Dott. Antonio Giraudo, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra loro, dal Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, dall?Avv. Massimo Krogh e dall?Avv. Luigi Chiappero, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Roma, alla Via G. Paisiello n. 55 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevit? F.I.G.C.), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 resistente? Nulla da dire, giusto ? D?altro canto ? il prologo : si nota solo la presenza, solita, dell?Avv. Chiappero. ?1. Vista l?istanza di arbitrato depositata in data 03.10.2006 dal dott. Antonio Giraudo e le relative domande, tese all?annullamento della decisione degli Organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. e alla riforma integrale della decisione della Corte Federale della F.I.G.C., rese, rispettivamente, in data 17.07.2006 dalla C.A.F. della F.I.G.C. e, in data 25.7/4.8.2006, dalla Corte Federale della F.I.G.C., con le quali ? stata inflitta al Ricorrente la sanzione della inibizione per anni cinque, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e l?ammenda di ? 20.000,00.? Ok, riepilogo : il Dott. Giraudo ricorre contro le decisioni delle corti della giustizia sportiva le quali gli hanno inflitto cinque anni di inibizione, proposta di radiazione e 20.000 euri di ammenda. L?istanza di arbitrato del Dott. Giraudo risale, ormai alla notte dei tempi : il tre ottobre del 2006. ?Viste le richieste e le memorie della FIGC e le relative conclusioni con le quali si eccepisce, in via preliminare, la pronuncia della improcedibilit?/inammissibilit? della istanza arbitrale e, nel merito, il rigetto integrale delle domande del dott. Giraudo.? Sempre straordinaria la FIGC : la Camera di Conciliazione ed Arbitrato ? assolutamente prevista dalle procedure della Giustizia Sportiva e loro cosa fanno ? Eccepiscono la improcedibilit? o, a piacere, la inammissibilit?! Che soggetti! D?altro canto, anche nelle rare volte in cui vengono chiamati al Tar del Lazio, loro la prima cosa che fanno dichiarano lo stesso Tar incompetente a dirimere la questione infischiandosene, non faccio offesa alla loro intelligenza e non uso il verbo ignorare, della Legge 280/03 che prevede esplicitamente il ricorso al Tar nei casi in cui si ritiene che la cosiddetta Giustizia Sportiva sia andata oltre le proprie funzioni, che prevedono l?autonomia decisionale riguardo le pene da infliggere per i reati cosiddetti sportivi, e sia andata a ledere interessi esplicitamente tutelati da leggi ordinarie. Gli arbitrati non sono lunghi, cosicch? non abbiamo la necessit? di affaticarci : alla prossima con i punto 2. Le tre (dis)grazie - 1 Continua -
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Don Raffa? - 22 Come promesso, mi avventuro nella stesura di una romanzata sintesi dei fatti : si accettano suggerimenti, critiche, precisazioni, chiose, etc.,etc. Dunque, si era nel 1998 : la Juve, come da qualche tempo, vinceva in Italia e quasi-vinceva in Europa, tanto, forse troppo dato che, come al solito, cominciano a saltar fuori discorsi non proprio carini : del presunto rigore di Iuliano su Ronaldo nessuno si sogna di occuparsene, o meglio c?era chi avrebbe voluto, ma all?epoca era troppo di parte, essendo un componente di una societ? di calcio milanese di colori non rossoneri; ma sulla frasuccia buttata l? per caso dall?ennesimo fautore di onest? e correttezza, il compagno Z., ci si avventa come un lupo famelico un altro rabdomante di lealt? : il severo Procuratore Generale di Torino, al secolo Raffaele Guariniello. Scattano le indagini con tempi di reazione paragonabili ad un centometrista ai blocchi : come l?avesse morsicata una tarantola, si scatena la furia giudiziaria della Procura di Torino : ci setacciano la farmacia dello spogliatoio e salta fuori un elenco di 184 farmaci : nella stragrande maggioranza roba lecita e banale, ma sono presenti elementi poco ortodossi : viene fatto rilevare che anche la sola detenzione di tali sostanze presuppone una ricetta medica : ce la potete fornire ? Ah, non ve le trovate ? Vabb? le andremo a chiedere a chi ve li ha forniti questi farmaci : le ricette le avr? ben lui, era obbligato a farsele dare, per legge : si, sicuramente le avr? lui. Di sfuggita ricordo che anche altre societ? videro stendere un elenco dei farmaci in loro possesso : in molti casi, almeno numericamente, non si era molto lontani n? dal numero di farmaci in elenco della Juve, n?, come distanza chilometrica, dalla Procura di Torino : sar? perch? all?epoca i GPS non erano ancora cos? diffusi, si prefer? concentrarsi su una sola societ?, rea di avere questi farmaci, di vincere ma, soprattutto, di essere pi? famosa, e quindi pi? utile, delle altre. Gli investigatori si recano presso i fornitori dei farmaci alla Juve, ma, ahim?, le ricette non escono fuori : cerca di qua, cerca di l?, saran mica queste, le avr? gi? portate alla ASL, ehm, no, non ce l?ho. Non ce l?hai ? Ma tu avresti dovuto chiederle a chi ti chiedeva quei farmaci ! Ehm, avete ragione, per? sapete?. Quando Don Raffaele venne a sapere che i fornitori non erano in possesso delle ricette, corri, corri subito allo studio perch?, ricordo che su quel librone spesso cos? c?era una articolo, una norma, una postilla, ?n? cosa che gli posso contestare : sfoglia, gira pagina, cerca sull?indice analitico, eccolo : l?art. 445 del Codice Penale, si ? proprio lui : gli contestiamo il reato di commercializzazione di farmaci. Il povero Dott. Rossano si sar? pentito mille volte di aver fatto favori agli amici, ma chi se lo aspettava che sarebbero venuti un giorno a controllare, e poi a controllare la Juve, la societ? calcistica di una delle societ? pi? potenti d?Italia : no, non succeder? mai. Invece, quel giorno ? proprio venuto e sono stato proprio pizzicato : Avvocato, che fare ? Senti a me, Doc : non puoi fare diversamente, tu quelle ricette le dovevi avere : vai l? e patteggia, vedrai che capiranno e te la caverai con una multa : 2000 euri, infatti! Cominciano nel frattempo gli interrogatori ai testimoni : i giocatori della Juve! Lei, Zidane, cosa ha preso ? E lei, Ravanelli ? E anche lei, Vialli ? Pure lei, Montero?.Guariniello incalzava, Casalbore aizzava, qualcuno ? andato in confusione, qualche altro si ? in?dignato anche per il modo con il quale venivano poste le domande. Passano gli anni e Don Raffaele cosa si trova in mano ? Le dichiarazioni dei giocatori ( integratori, disintossicanti, digestivi, lassativi, etc. etc. ) e qualche cartella clinica ( Conte, Pessotto e Tacchinardi ) sequestrata a suo tempo contenente qualche dato all?apparenza poco significativo. Inoltre, cosa contestare ? La legge sul doping sarebbe arrivata solo nel 2000 ( la legge n. 376 ) e l?elenco ufficiale ministeriale che specifica quali sono le sostanze che se assunte configurano la violazione di cui alla 376, viene dato alle stampe solo nel 2002. Cosa contestare, dunque ? L?unica legge disponibile ? la 401/89 quella che ? stata tirata su per le scommesse clandestine a seguito dei giochini di alcuni giocatori di squadre di calcio di Serie A : come farla entrare in questo ambito ? Proviamoci, si sar? detto Guariniello : leggendo bene il comma 2 dell?art.1 della 401/89 il legislatore lascia una porta aperta per gli atti fraudolenti tendenti ad inficiare il corretto svolgimento di una competizione sportiva : si, si, il legislatore intendeva proprio questo. Per rafforzare l?accusa, chiama un super-perito e gli d? le tre cartelle cliniche di cui sopra : v? e fa in modo da trovare la parolina magica, l?epo. Lui torna e l?ha trovata : con studi che loro stessi non confermano con certezza la presenza di epo, dati i metodi sperimentali sulle variazioni di emoglobina, lui si presenta lo stesso in aula e dice che ? praticamente certa l?assunzione di epo. Apriti cielo : il Dott. Chiappero si in...albera, poich? in questo modo si stava cambiando l?imputazione, si toglie la toga, Casalbore lo invita all?ordine, ma lui niente, se ne va : verr? convinto pi? tardi a pi? miti consigli. Forte di tutto questo, Guariniello contester? : 1.La somministrazione di farmaci leciti in eccesso e off-label 2.La somministrazione di farmaci senza la presenza di ricette 3.L?epo 4.La commercializzazione dei farmaci 5.L?assenza di alcuni documenti concernenti i rischi sul posto di lavoro ai sensi della 626 Risultato al primo round : il Dott.Agricola ha somministrato, Giraudo non sapeva ma doveva fare i documenti, il Dott. Rossano ha commercializzato. Si va alla Corte di Appello : questa cosa fa ? Prende decisioni diametralmente opposte : dice che il legislatore nel comma 2 dell?art.1 della 401/89 intendeva colpire reati affini al comma 1, cio? la presenza di corrotto-corruttore tipica delle scommesse clandestine : nulla di questo c?? nella somministrazione, quindi tutti in pace andate a casa. Ah, con la perizia sull?epo andateci in bagno. Per quanto riguarda la commercializzazione, viene fatta distinzione fra l?approvvigionamento e la somministrazione per cui non vi? art.445 che prevede un unico soggetto attivo, la vendita generalizzata e la continuit? nel tempo. Il tempo passa, ma ovviamente si deve andare in Cassazione : questa riammette l?ammissibilit? del reato di somministrazione al comma 2 dell?art.1 della 401/89 e quindi hai frodato, per? ? intervenuta la prescrizione e non posso annullare. Ah, con la perizia sull?epo andateci in bagno. Per quanto riguarda la commercializzazione, la Cassazione pensa che il comportamento del Dott. Rossano, e del fornitore di creatina, integri l?art.445 per? anche in questo caso ? intervenuta la prescrizione. Cosa succede alla pronunzia della Cassazione ? L?ovvio : festeggia Guariniello, festeggiano i nostri : Salomone non sarebbe riuscito a far di meglio. Da tutto questo cosa si evince ? Mi sarebbe piaciuto si fosse discusso se la somministrazione delle sostanze fosse stata sufficiente ad alterare le prestazioni dei giocatori in campo e di conseguenza a ledere il corretto svolgimento della competizione. Non di questo si ? discusso : si ? fatta l?equazione i farmaci erano nello stipetto, i giocatori hanno ammesso di averli presi, quindi l?alterazione della prestazione ? nei fatti. Ma lo si ? mai dimostrato ? Si ? mai dimostrato che le vittorie derivavano con certezza dall?assunzione di quelle sostanze ? Non mi sembra. E allora come ci hanno condannato ? Ci hanno condannato e ci hanno assolto in funzione della interpretazione dell?art.1 della 401/89, poco altro hanno fatto. Vorrei concludere quotando quanto riportato dal grande Paolo Montero nell?intervista rilasciata a Libero qualche settimana fa : da quando part? l?indagine fummo sottoposti per anni a controlli a sorpresa : non hanno mai trovato nulla. Si potrebbe obiettare : per forza, eravate nell?occhio del ciclone! Si potrebbe rispondere che si continuava a vincere?.e immagino gi? la replica : per forza con i metodi di Moggi : ma questa ? un?altra storia che porta sempre dalla stessa parte : l?ennesimo tentativo farci fuori, questa volta riuscito data l?assenza di un qualunque Agnelli che si rispetti? Don Raffa? - 22 Fine -
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Don Raffa? - 20 Terza, e speriamo ultima, parte sulla dissertazione relativa all?art.445 che punisce il reato di commercializzazione di farmaci al di fuori delle quantit? e qualit? contenute nelle ricette : l?art.445 intende tutelare l?incolumit? della salute pubblica, tant?? che la Corte di Cassazione ritiene che vi sia reato nel caso di vendita generalizzata e continuativa nel tempo. Perch? la contestazione dell?art.445 ? Presto detto : Guariniello, che quando c?? la Juve nel mezzo vede fantasmi ovunque ( eufemismo per pubblicit? certa ), ritiene che si possa contestare al Dott. Rossano e al fornitore della creatina detto articolo del Codice Penale, in questo coinvolgendoli nella consapevolezza della somministrazione. Di contro, la Corte di Appello ritiene che i due fornitori non costituiscano parte della catena caratterizzante il reato di vendita previsto dall?art.445 e contesta all?esimio Dott. Guariniello che prendere a prova il patteggiamento del Dott. Rossano ?, a conti fatti, da considerare una bassezza, stante le recenti interpretazioni legislative. ?Orbene, premesso che a nulla rileva, ovviamente, la circostanza, sostenuta dalla Corte territoriale sia pur ad adiuvandum, della mancata incriminazione del Rossano per il delitto di frode sportiva, osserva questo collegio che la motivazione complessivamente offerta dalla Corte territoriale appare carente e, quindi, censurabile.? Ohi, ragazzi, questa premessa non mi piace affatto. Siamo alle conclusioni sull?art.445 e la Corte di Cassazione comincia rimproverando la Corte di Appello. Vediamo un po?. ?La stessa, infatti, pur ribaltando le conclusioni del giudice di primo grado, non ha preso in considerazione tutti gli elementi di fatto sul quali si fondava la decisione e, segnatamente:? Ahia, ragazzi : la Corte di Cassazione rimprovera la Corte di Appello di non aver preso in considerazione vari aspetti della vicenda. Vediamoli. ?-l'avvenuta contraffazione, da parte del Rossano, di alcune prescrizioni mediche provenienti dalla casa di cura Villa Cristina, per ottenere dalle case produttrici alcune specialit? medicinali, poi trasferite alla soc. Juventus;? Ahia! ?-la richiesta da parte della soc. Juventus al farmacista Rossano di meri ordinativi commerciali per richiedere farmaci sottoposti all'obbligo della prescrizione medica;? Ahia, ahia! ?-la richiesta di farmaci autorizzati dal Ministero della sanit? per indicazioni terapeutiche incompatibili con lo stato di salute di atleti in piena attivit? agonistica;? Ahia, ahia, ahia! ?-le dichiarazioni rese dal giocatori della soc. Juventus;? Ho visto gli interrogatori mandati in onda da RaiTre : non mi sembrava che i giocatori avessero detto di essere stati infarciti di farmaci; mi ? sembrato si parlasse di integratori, o almeno i giocatori mi sono sembrati convinti fossero tali. ?-la sentenza di patteggiamento relativa alla posizione del Rossano.? Quindi qui, la Corte di Cassazione da ragione a Guariniello ? ?In particolare, con specifico riferimento alle dichiarazioni dei giocatori circa la consapevolezza delle sostanze loro illecitamente somministrate, va osservato, pur nel rigoroso rispetto dei limiti del giudizio di legittimit?, che la Corte territoriale, nel ribaltare, ancora una volta, le affermazioni del primo giudice, non ha operato una censura rigorosa delle argomentazioni del Tribunale (?quasi tutti , fatta eccezione per i farmaci dichiarati all?antidoping, concordemente hanno affermato essersi trattato di vitamine e persino Birindelli che in un primo momento aveva sostenuto che non sempre egli era stato messo a conoscenza della specialit? farmaceutica che gli veniva iniettata per flebo, ha poi modificato tale versione assumendo di aver sempre saputo che cosa gli veniva somministrato? e affermando che, in ogni caso, gli veniva somministrato un prodotto disintossicante o un complesso vitaminico), limitandosi ad affermare, del tutto genericamente, che ?non mancano nelle dichiarazioni rese dal giocatori della Juventus, indicazioni che fanno ritenere come gli stessi atleti fruissero di una informazione tutto sommato sufficiente in merito alle sostanze somministrate ... ?.? Siamo ancora una volta davanti a divergenze di interpretazioni : in questo caso, per la Corte di Appello, le informazioni fornite ai giocatori erano da considerarsi tutto sommato sufficienti. Per Guariniello, assolutamente no. Per la Corte di Cassazione, la Corte di Appello non ha ben tenuto in considerazione diversi aspetti, ivi comprese le dichiarazioni dei giocatori dalle quali non sempre si evinceva la sufficiente informazione e quindi consapevolezza dell?assunzione. ?Analoghe considerazioni devono porsi con riferimento alla valutazione della sentenza di patteggiamento: pur corretto il presupposto logico argomentativo (il giudicante non pu? certo ritenersi vincolato, nella valutazione della posizione di un imputato, dall'esistenza di un precedente giudicato nei confronti di altro soggetto, concorrente nello stesso reato), la sentenza di applicazione della pena non pu?, come ? stato fatto dalla Corte territoriale, essere tenuta in non cale dopo la valutazione sul punto operata dal primo giudice, dovendo comunque essere esaminata, nel rispetto del principio del libero convincimento, al sensi degli artt. 238-bis e 192, comma 3, cod. proc. pen.: la ratio di tali previsioni normative, di non dispersione degli elementi conoscitivi contenuti in provvedimenti che hanno, comunque, acquistato l'autorit? di cosa giudicata, tra i quali rientra senza meno anche la sentenza di patteggiamento, riguarda non solo il fatto accertato ma anche gli altri elementi desumibili dalla motivazione della sentenza e, quindi, sicuramente, tra l'altro, anche la realizzazione, da parte del Rossano della condotta di cui all'art. 445, cod. pen.? Niente da fare, ragazzi. La Corte di Appello aveva ritenuto che la sentenza di patteggiamento del Dott. Rossano non dovesse costituire prova all?integrazione del reato di cui all?art.445. Ma per la Corte di Cassazione, invece, la Corte di Appello ha sbagliato : la sentenza di patteggiamento poteva essere usata, considerando che anche da altri elementi si poteva desumere la realizzazione del reato di cui all?art.445 per il Dott. Rossano. ?Ben pu? il giudice di secondo grado discostarsi dalle conclusioni del giudice di prime cure giungendo a un risultato affatto diverso ma quando, come nella specie, la difformit? riguarda l?esclusione della responsabilit? (o, viceversa, l'affermazione della responsabilit?), le diverse argomentazioni devono tener conto in modo analitico ed esaustivo di tutte le argomentazioni prese in considerazione dal giudice di primo grado, per giungere a un opposto verdetto.? Rimprovero alla Corte di Appello : per poter giungere ad un opposto verdetto occorre analizzare in modo esaustivo tutte le argomentazioni prese in considerazione dal giudice di primo grado. ?La necessit? di una approfondita valutazione in merito appariva tanto pi? necessaria in quanto la Corte territoriale ? entrata in rotta di collisione con un giudicato affermando che il Rossano ?oltre a non aver posto in essere materialmente la condotta incriminata (ossia quella di somministrazione off label delle sostanze medicinali) non vi prese parte neppure sotto il profilo del concorso morale..?.? La Corte di Cassazione ritiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto argomentare bene la sua decisione date le affermazioni in base alle quali il Dott.Rossano non ha posto materialmente in atto la vendita n? ha preso parte al concorso morale. ?Valgono, anche con riferimento, a tali capi di imputazione. le stesse considerazioni gi? prospettate con riferimento al capo g) della rubrica: l'annullamento va disposto senza rinvio perch? i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Ed invero, la condotta del reato di cui all'art. 445 cod. pen., risulta commessa, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, dal luglio del 1994 al settembre del 1998: ne consegue che il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei), calcolato secondo le disposizioni della disciplina previgente, e ritenute le sospensioni gi? indicate, ? maturato in data 12 febbraio 2007.? Conclusione : i reati di cui all?art.445 sono andati in prescrizione. Cosa possiamo dire ? La Corte di Cassazione loda l?analisi fatta dalla Corte di Appello al riguardo dell?epo, e l? il reato non ? prescritto, semplicemente non c??. Per?, negli altri casi rimprovera la Corte di Appello di essere stata superficiale, ma purtroppo ? intervenuta la prescrizione? Alla prossima con le conclusioni, finalmente! Don Raffa? - 20 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina) -
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Don Raffa? - 19 Si continua il commento alla contestazione dell?art. 445 del codice penale : questo articolo punisce chi fa commercio di farmaci andando cos? a minare l?incolumit? pubblica per propri fini personali. Le posizioni sono : -Per Guariniello, tutti sono colpevoli : il Dott. Rossano, l?anonimo fornitore di creatina e, ovviamente, il Dott. Agricola. -Per la Corte di Appello viene fatta distinzione fra i ruoli dei fornitori e dell?approvvigionatore e cos? facendo l?art.445 decade. -Nella parte precedente che abbiamo analizzato, la Corte di Cassazione pare dare ragione alla Corte di Appello; in particolare, ricorda che per potersi configurare il reato previsto all?art.445 occorre che la vendita sia verso terzi, e non verso qualcuno in particolare, e che tale comportamento sia prolungato nel tempo. Proseguiamo l?analisi. ?Ci? posto, non pu? condividersi l'affermazione del primo giudice che, pur interpretando correttamente la condotta di somministrazione, sostiene che nella specie tale attivit? sarebbe stata perfezionata con la consegna del medicinale al consumatore finale, tramite l'Agricola che avrebbe agito non solo come medico acquirente dei farmaci ma anche come somministratore degli stessi al giocatori, analisi che, all'evidenza, sconta un errore di fondo perch? analizza, ai fini della configurabilit? del fatto, la condotta dell'Agricola (giungendo a ipotizzare che lo stesso ?ha scavalcato persino la farmacia, procurandosi anticipatamente i medicinali? e comportandosi ?oltre che come medico anche da farmacista, prelevando e fornendo direttamente i farmaci nell'ambito della somministrazione di cui si tratta e non, come sarebbe stato doveroso, quella del soggetto attivo (qualificato) del reato che, nella specie non si identifica certo nell'Agricola ma nel farmacista Rossano (oltre che nel somministratore della creatina).? Assunta la interpretazione dell?art.445, la Corte di Cassazione rileva che : 1.Guariniello ha correttamente individuato la somministrazione 2.Guariniello ha per? sbagliato a considerare il Dott.Agricola come venditore e somministratore 3.Stando l?interpretazione della Corte di Cassazione, il venditore, anzi i venditori avrebbero dovuto essere il Dott. Rossano ed il fantomatico procacciatore di creatina 4.Conclusione : Guariniello, nella sua foga accusatrice, ha sbagliato bersaglio : ma volete mettere accusare il Responsabile del settore medico della Juve, il Dott. Agricola, ed invece perseguire il Dott. Rossano, farmacista alle Molinette ? Non avrebbe, certo, avuto risonanza nei media, n? italiani n? gli amati francesi, in particolare gli amici dell?Equipe, giusto ? O dobbiamo presumere che cotal principe del foro non sia a conoscenza della corretta e, come afferma la Corte di Cassazione, reiterata interpretazione dell?art. 445 ? ?Peraltro, la tesi, pur teoricamente ipotizzabile, che individua nell'Agricola il soggetto attivo del reato, e che trova labili spunti in alcune affermazioni delle parti (?l'Agricola aveva costituito una farmacia ... ?, et similia) non ? stata coltivata durante i giudizi di merito, di talch?, allo stato degli atti, la confusione dei ruoli ha impedito una corretta valutazione giuridica della norma incriminatrice.? Altri siluri a Guariniello da parte della Corte di Cassazione 1.?L?Agricola aveva costituito una farmacia? e frasi del genere, sono per la Cassazione ?labili spunti?. Non so se ? chiaro : per giornali che hanno lo stesso colore della carta igienica, i ?labili spunti? era la prova schiacciante del dopaggio : ma l?avete mai letto l?elenco dei farmaci ? Un buon 50% ? costituito da farmaci assolutamente di uso comune. E perch? mai l?angelo vindice che tutti protegge non ha trascinato in tribunale il Torino che, numericamente, ? stato pizzicato con ben 2 farmaci in meno rispetto a noi ? Sar? mica che ha ragione la Corte di Cassazione : ?labili spunti?? 2.Aver considerato il Dott. Agricola parte attiva nel reato non ha avuto seguito nei giudizi di merito : la Cassazione rimprovera a Guariniellino che cos? facendo si ? innescata una confusione di ruoli che ha impedito la corretta valutazione dell?art.445 : dovremmo dire che la Corte di Cassazione, fra le righe, chiede che Guariniello torni a scuola per fare un bel ripasso del Codice Penale? ?Ne consegue che, una volta accertato in fatto, e incontestabilmente, che il percorso sia dei farmaci che dei prodotti a base di creatina dai soggetti qualificati al medico sociale e da quest'ultimo agli atleti, si ? sviluppato in due fasi nettamente distinte (la prima di acquisto dei farmaci dai soggetti qualificati alla soc. Juventus e la seconda da quest'ultima, tramite l'Agricola, al giocatori), il problema va posto, per una corretta soluzione, ricorrendo, puramente e semplicemente, all'istituto del concorso di persone nel reato, per verificare la consapevolezza, da parte del Rossano, al momento della vendita, della destinazione finale dei farmaci, e cio? della loro somministrazione ai giocatori di calcio in specie, qualit? o quantit? non corrispondenti alle ordinazioni mediche o diverse da quelle dichiarate o pattuite.? Chiarissimo e limpidissimo come il sole : la Cassazione fa giustamente notare che se dovessimo proprio seguire il percorso di reato dell?art.445, bisognerebbe partire dal Dott. Rossano e chiedersi se lui fosse consapevole di una serie di cose : la destinazione dei farmaci, la qualit? e la quantit? degli stessi, la corrispondenza alle ordinazioni mediche, etc. Mi sembra che il ragionamento fila, o no ? ?Sul punto la Corte territoriale si limita ad affermare che ?il dottor Rossano e i fornitori di creatina non presero parte a tale condotta n? sotto il profilo materiale, n? sotto quello psicologico o morale, in quanto si tratt? di un rapporto che si svolse in via esclusiva tra i dirigenti della societ? e i giocatori. Tanto ? vero che i predetti soggetti qualificati non sono stati incriminati per il delitto di frode sportiva, come avrebbe dovuto avvenire nel caso di un loro coinvolgimento nell'attivit? di somministrazione delle sostanze agli atleti o comunque, nell'ipotesi di una partecipazione al progetto nel suo complesso?.? Sappiamo bene che la Corte di Appello ha ritenuto ben distinte le due fasi, la vendita e la somministrazione. Per quanto riguarda la vendita, la Corte di Appello ritiene che i due fornitori, il Dott. Rossano e il fornitore di creatina, non abbiamo partecipato in alcun modo alla somministrazione di tali farmaci, ritenendo la somministrazione un rapporto fra la Juve ed i suoi giocatori. ?La Corte conclude sul punto sostenendo di non condividere affatto neppure la tesi che trae spunto dalla sentenza di patteggiamento del Rossano per ritenere fondata in parte qua la tesi della pubblica accusa: sostiene, infatti, la Corte territoriale che l'affermazione secondo cui il giudicante sarebbe vincolato, nella valutazione della posizione di un imputato, dall'esistenza di un precedente giudicato nel confronti di altro soggetto ritenuto concorrente nello stesso reato, sarebbe erronea e non sostenibile costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimit?.? La Corte di Appello va oltre, e contesta a Guariniello lo sfruttamento del patteggiamento fatto dal Dott. Rossano per dimostrare la sua accusa : la Corte di Appello considera tale atto da parte di Guariniello assolutamente illegittimo : nella sua foga accusatrice, pensate a che bassezze si ? ridotto il caro Guariniello? Mi rifermo, sempre per pesantezza sopraggiunta. Don Raffa? - 19 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina) -
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Don Raffa? - 18 Finita forse la parte pi? interessante, quella riguardante le somministrazioni : mancano le accuse collaterali. ?Capi h) ed i) della rubrica L'art. 445 cod. pen. punisce la condotta di chi esercitando, anche abusivamente, commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, quantit? o qualit? non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita: si tratta pertanto, di un reato proprio che pu? essere commesso solo dal commerciante, anche abusivo, di medicinali in concorso eventuale, secondo le regole generali, anche con persone che non esercitano tale attivit?: ? pacifico, pertanto, che il reato pu? essere commesso solo da chi esercita il commercio e non gi? da chi somministra medicinali per un titolo diverso.? Ricordate ? Si ? gi? visto l?argomento in occasione del riepilogo fatto dalla Corte di Cassazione : ? un altro caso in cui ci si concentra di pi? sulla applicabilit? di questa o quell?altra legge piuttosto che sul reato stesso. In questa puntata, va di scena l?interpretazione dell?art.445, chi fa commercio di farmaci : colui che materialmente lo fa, colui che somministra poi questi farmaci o chi altro ? La Corte di Cassazione, interpretando il 445 del codice penale, ritiene che a commettere il reato sia colui che fa azione di commercio. Vediamo come prosegue. ?Oggetto giuridico della tutela penale ? il bene della pubblica incolumit? e, segnatamente, quello della salute pubblica che si deve garantire contro le condotte di somministrazione di sostanze, pur non adulterate o contraffatte, in specie, quantit? o qualit? non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita: per l'effetto, come ? stato posto in rilievo dalla dottrina, il pericolo per la salute deve essere concreto, sia a seguito della somministrazione di una quantit? maggiore del medicinale, per il possibile nocumento, sia per la somministrazione di una quantit? minore, per la eventuale inefficacia del medicinale.? La Corte di Cassazione chiarisce qual ? l?oggetto giuridico di tutela del 445 : la corretta somministrazione, n? in eccesso n? in difetto, dei farmaci leciti ed illeciti. ?La Corte di appello, contrariamente a quanto aveva ritenuto il giudice di primo grado, ha affermato che il Rossano, fornitore delle sostanze di cui al capo h) della rubrica (al quale ? stata applicata la pena su richiesta, anche per questo reato), e il fornitore di creatina (capo i), fossero rimasti estranei alla somministrazione dei medicinali, successivamente posta in essere dall'Agricola nei confronti dei giocatori: la loro condotta, in altri termini, costituirebbe un antecedente non punibile neppure a titolo di concorso, non essendo stati gli stessi a conoscenza dell'uso che sarebbe stato fatto delle sostanze medicinali compravendute: e, in particolare, che l'Agricola avrebbe somministrato tali prodotti con modalit? tali (in specie, qualit? o quantit? non corrispondente ... ) da poter integrare la fattispecie in esame.? Viene qui ricordato cosa la Corte di Appello ha deciso al riguardo. La Corte di Appello ha ritenuto che le due figure, il ?commerciante? ed il ?somministratore?, hanno ?agito? distintamente : secondo me, si ? configurato questo reato per la leggerezza, commessa da entrambi, di aver proceduto all?approvvigionamento di taluni farmaci senza ricetta, pur essendo questa necessaria : da qui l?ipotesi che il Dott. Rossano e il fornitore della creatina, che si evince diverso dal Dott. Rossano ma non ne conosco il nominativo, abbiano fatto ?commercio? della ?vendita? dei farmaci. Cio?, il Dott. Agricola si sarebbe presentato da loro e a fronte di cosa ha chiesto questo e quell??articolo? ? Li avr? mica minacciati ? Ha promesso loro soldi sottobanco ? Il tutto per dare in eccesso farmaci a titolo di sperimentazione alchimistica per poter raggiungere prestazioni ?taroccate? ? Ci potrebbe essere un altro senso in questa storia, alla fine ci? che i giocatori hanno sostenuto negli interrogatori : ? vero che ci hanno dato farmaci ( in eccesso o in difetto chi pu? dire : ci si fidava dei medici ) ma questi sono stati sempre presentati come integratori, acceleratori di guarigione, etc. Ricordate una battuta di Vialli a tal proposito : ?Giudice, quando una gioca a pallone, vuole sempre giocare. Per esempio, beccarsi una bronchite o affine viene considerato un fastidio e si farebbe non so cosa per farla passare e giocare la domenica successiva. Possono quindi insorgere casi di eccesso di somministrazione di farmaci o protocolli artigianali ( dammi l?aspirina e poi la vivin c e poi quest?altro e poi quell?altro? ) che ? difficile pensare servano ad alterare le prestazioni.? Un ragionamento del genere pu? innescare l?applicabilit? della 401/89 ? ?Il ricorrente Procuratore generale contesta tale affermazione sostenendo, in sintesi, che la mera fornitura alla soc. Juventus delle sostanze medicinali di cui all'imputazione costituisce somministrazione al fruitore finale, tramite il suo medico e la soc. Juventus e che la prova della consapevolezza di tale destinazione finale dei farmaci, presente agli atti, sarebbe stata del tutto pretermessa dalla Corte territoriale.? Ovviamente, pur di far entrare dalla finestra la 445, Guariniello arriva ad ipotizzare la complicit? fra i due compari Rossano ed Agricola : vi aspettavate qualcosa di diverso ? Come si fa a dire che ? scontato che la fornitura equivale alla somministrazione ? Ed ovviamente, rimbrotto alla Corte di Appello che ignora gli atti! ?Ci? premesso, osserva questo collegio che l?istituto del concorso di persone esige che il soggetto attivo del reato abbia posto in essere l?elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice e che gli altri (eventuali correi) abbiano fornito un contributo causale alla verificazione del fatto, con la volont? di cooperare alla sua commissione: almeno uno dei soggetti deve, pertanto, aver (integralmente) realizzato il fatto materiale descritto dalla norma incriminatrice e cio?, nel caso di specie, la somministrazione, nell?ambito di una attivit?, abituale o professionale del commercio, autorizzata o meno, di sostanze medicinali in specie, qualit? o quantit? non corrispondenti alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita.? Lezioncina di giurisprudenza della Corte di Cassazione : come si diventa correi di un reato : occorre partecipazione attiva dei soggetti nel reato. ?Non c?? dubbio, pertanto che, nel caso sottoposto all?attenzione di questa Corte, gli unici soggetti (qualificati) che avrebbero potuto porre in essere la fattispecie in esame sono il farmacista Rossano, con riferimento ai prodotti di cui al capo h) della rubrica, e il fornitore di creatina, con riferimento ai prodotti di cui al capo i): entrambi, infatti, e solo loro, rivestivano la speciale quantit? (esercizio, anche abusivo del commercio) richiesta dalla norma incriminatrice.? Giustamente la Corte di Cassazione osserva che, se si procede a cercare a tutti i costi i responsabili, i correi del Dott. Agricola sono i due fornitori di farmaci : il Dott. Rossano e il fornitore della creatina. ?? vero, infatti, che il reato in esame pu? essere commesso non solo da farmacisti o commercianti autorizzati di medicinali, come pacificamente emerge dall'inciso "anche abusivamente", utilizzato dal legislatore, ma ? altres? vero che la condotta di somministrazione deve essere posta in essere da chi esercita il commercio, condizione che si ha solo in chi esercita professionalmente una impresa commerciale.? Sottolineo e in questo modo credo di anticipare le conclusioni : ?ma ? altres? vero che la condotta di somministrazione deve essere posta in essere da chi esercita il commercio? ?Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che il termine "commercio" si traduce in una sorta di intermediazione nella circolazione dei beni svolta con continuit? ed avvalendosi di una "sia pur rudimentale" organizzazione di mezzi (cft., ex plurimis, Cass., sez. 6, 1l aprile 2003, n. 17322, Frisinghelli). Deve inoltre trattarsi di attivit? rivolta a una cerchia indeterminata di soggetti utilizzatori diretti o a loro volta intermediari per la successiva distribuzione: ne consegue che in assenza del carattere della professionalit? o continuit? nello svolgimento dell'attivit? di commercio, non pu? ritenersi integrata la condotta richiesta dalla norma incriminatrice.? Chiarimento della Corte di Cassazione sulle condizioni in cui pu? dirsi applicato l?art. 445 del codice penale : occorre che l?attivit? sia rivolta ad una cerchia indeterminata di soggetti e che sia continuativa. Mi sembra che non si possa affermare che in questo caso siano verificate entrambe. Come al solito, mi fermo qui per non appesantire troppo. Alla prossima. Don Raffa? - 18 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina) -
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Don Raffa? - 17 Seconda parte delle considerazioni che fa la Corte di Cassazione sulla somministrazione di epo : abbiamo gi? visto che, come accusa, la Corte di Cassazione la ritiene inammissibile. ?Infine, la Corte esaminava specificamente le posizioni di alcuni giocatori (Pessotto, Conte, Tacchinardi) sottolineando gli aspetti di sopravvalutazione dei risultati della perizia (? ... il calo di emoglobina, superiore alla differenza critica, rende lecito il dubbio della possibile sospensione di una pregressa stimolazione esogena ... ?) e rilevando che in pi? di una occasione elementi di sospetto erano divenuti, in sentenza, sintomi univoci di utilizzo certo della sostanza vietata. Tutte le conclusioni citate ricevevano il supporto di una analitica e puntuale motivazione.? Al di l? della valutazione fatta sulle cartelle cliniche dei giocatori, ci? che mi preme sottolineare ? la frase che evidenzio per evitare che passi inosservata : ?rilevando che in pi? di una occasione elementi di sospetto erano divenuti, in sentenza, sintomi univoci di utilizzo certo della sostanza vietata.? Vi rendete conto cosa dice la Corte di Appello ? Mette in evidenza, e la Corte di Cassazione dice che lo fa con analisi precisa delle carte, che alcuni elementi di sospetto nella perizia diventano in sentenza certezza di assunzione di epo : scusate, ma questa non ? una accusa molto grave fatta nei confronti del giudice di prime cure ? ?Ancora, con specifico riferimento alle posizioni dei giocatori Conte e Tacchinardi, la Corte territoriale ha approfonditamente analizzato gli episodi presi in considerazione dal primo giudice, allorch? i valori ematologici avevano registrato una significativa riduzione dell'emoglobina priva di giustificazione nella documentazione clinica, osservando che si era in presenza di semplici sospetti di somministrazione di eritropoietina che, in mancanza di obiettivi e validi riscontri, non consentivano una affermazione di responsabilit? degli imputati.? Anche in questa osservazione, la Corte di Appello smonta il primo giudice affermando che le brusche diminuzioni dei valori di emoglobina di Conte e Tacchinardi costituiscono semplici sospetti privi non supportati da nessuna prova : povero D?Onofrio, una perizia non apprezzata da (quasi-)nessuno. ?Un insieme argomentativo, quello sinteticamente esposto, complesso e variegato, che, condivisibile o meno, non pu? certo essere censurato in questa sede sotto il profilo della mancanza o contraddittoriet? della motivazione ove si consideri che, per consolidata giurisprudenza, non ? compito del giudice di legittimit? quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di mento, o quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione ?, in via esclusiva, riservata al giudici di merito: ma solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato correttamente tutti gli elementi a loro disposizione fornendo degli stessi una plausibile interpretazione e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato una determinata scelta in luogo di altre.? Splendida descrizione del ruolo della Corte di Cassazione, in qualit? di giudice di legittimit? : ne ripeto la parte saliente : ?[?] solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato correttamente tutti gli elementi a loro disposizione fornendo degli stessi una plausibile interpretazione e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato una determinata scelta in luogo di altre.? ?E nella specie, la Corte ha dato conto delle scelte operate con argomentazioni corrette sul piano della logica, senza operare, come sostiene il Procuratore generale, una sconfessione acritica dei risultati della perizia, ma argomentando congruamente sulle scelte operate.? Mi dispiace, Dott. Guariniello, ma la Corte di Cassazione ritiene che la Corte di Appello, sull?argomento, abbia operato bene : resta da chiedersi come mai su questo particolare sembra quasi che la Corte di Cassazione elogi la Corte di Appello, mentre per quanto concerne gli altri due argomenti, la somministrazione di sostanze non vietate e la somministrazione di sostanze vietate ma diverse dall?epo, sembra quasi che ne rimbrotti platealmente l?operato : se nel caso dell?epo ha ben letto le carte, perch? negli altri due casi non avrebbe dovuto farlo ? O, forse, data tutta la tiritera sulla ammissibilit? della 401/89 qualcosa andava additato salvo notare che ? intervenuta la prescrizione ? Ripeto quanto gi? pi? volte affermato : a mio parere in questo processo si ? cercato affannosamente se avevamo assunto o meno sostanze vietate e non; poi si ? cercato una legge da contestare. Per?, non si ? proprio proceduto ad accertarsi che assumendo tali sostanze abbiamo effettivamente alterato il corretto svolgimento delle gare. Intendo, si ? avuto modo di vedere che anche altre squadre avevano una farmacia ben fornita : non voglio fare il discorso del mal comune mezzo gaudio poich? ci siamo noi sotto. Per? mi sarei aspettato una ricerca effettiva del reato : se entrate in armeria e comprate una pistola, vuol dire che il vicino, trovato morto da arma da fuoco ieri sera, lo avete ammazzato voi ? ?Alla luce di quanto sopra non pu? neppure affermarsi che la Corte territoriale abbia ritenuto che solo la prova diretta pu? condurre a una affermazione di responsabilit?: viceversa, il giudice di appello ha fatto corretto uso della motivazione nell'ambito del principio del libero convincimento.? Ulteriore conferma del buon operato della Corte di Appello. ?E la riprova di tali affermazioni si coglie nelle stesse censure del ricorrente che, nella sostanza, non si lamenta di omissioni o di carenze motivazionali della sentenza di appello ma fornisce una chiave di lettura dei fatti alternativa a quella della Corte territoriale.? Eh, Guariniellino bello, hai visto che ti dice la Corte di Cassazione : che hai cercato di aggirare la sentenza della Corte di Appello fornendo nel ricorso presentato una chiave di lettura alternativa. La Corte di Cassazione ti ha sgamato e? ?Il ricorso, in parte qua, va, pertanto, dichiarato inammissibile.? Appunto! Don Raffa? - 17 Continua A)Concorso in ricettazione continuata di prodotti farmaceutici ad esclusivo uso ospedaliero B)Reato di falsit? materiale in certificati commesso C)Violazione dell?art. 15 d.lg. 538/1992 (detenzione non autorizzata di prodotti medicinali) D)Violazione dell?art. 4 d.lg. 626/1994 (omessa redazione del documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro relativamente ai calciatori della JUVENTUS) E)Violazione degli artt. 6 legge 135/1990 (divieto al datore di lavoro di indagare lo stato di sieropositivita' dei dipendenti o di persone da assumere) e 38 legge 300/1970 (disposizioni penali per le violazioni dello Statuto dei Lavoratori) F)Violazione degli artt. 5 (divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneit? e sulla infermit? per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) e 38 legge 300/1970 G)Concorso nella violazione dell?art. 1 legge 401/1989 (reato di frode sportiva) H)Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (non la creatina) I) Concorso nel reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (la creatina)