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Tifoso Juventus
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  1. Tarallucci e vino - 2 Nella puntata precedente abbiamo introdotto l?argomento Tar : ricordo che ci si pu? rivolgere al Tar solo dopo aver esaurito i gradi di giustizia sportiva federale : ci? vuol dire che, una volta passati dalla Corte Federale, si pu? scegliere di proseguire devolvendo la questione alla Camera di Conciliazione e Arbitrato del Coni e/o fare ricorso al Tar. Contrariamente a quello che i giornali cercano di farci intendere, la Camera di Conciliazione e Arbitrato del Coni non ? un terzo grado di giudizio n? ha funzioni simili alla Cassazione : alla Camera di Conciliazione ed Arbitrale del Coni si devolve, come ho scritto prima, una questione da dirimere fra tesserati e Federazione ( ed occorre che entrambi i soggetti siano concordi nella devoluzione al Coni pena l?improcedibilit? ), e solo di quella si occupa il Collegio giudicante del Coni : non procede alla revisione del processo sportivo che ha portato a quella decisione : emette parere solo sulla questione proposta, tant?? che esiste la possibilit? di richiedere la procedura con equit? tramite la quale si concede al Collegio arbitrale del Coni la possibilit? di decidere in piena libert?, anche al di fuori del quadro delle normative vigenti : ho gi? fatto notare, nelle discussioni sull?arbitrato, che la procedura con equit? ? ?pericolosa? in quanto non controbilanciata : ma dobbiamo sempre ricordare che le sanzioni adottate sono pur sempre sanzioni di natura disciplinare. Proprio per tutelare il soggetto imputato dalle ?derive? della giustizia sportiva ? stato prevista la Legge 280/03 che consente al tesserato, ferma restando la clausola compromissoria, di fare ricorso al Tar per tutelare i propri diritti che si presume siano stati violati dalle sanzioni disciplinari decise. Ok, abbiamo deciso di cominciare a commentare la sentenza del Tar dell?arbitro Massimo De Santis e quindi : ?REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter Composto dai Magistrati: Francesco CORSARO Presidente Giulia FERRARI Componente Stefano FANTINI Componente relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 10800 del 2006 Reg. Gen. proposto da De Santis Massimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Morescanti, Roberto Ficcardi e Paolo Gallinelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio della prima, alla Via Flaminia n. 19; CONTRO -F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Guido Valori, presso il primo dei quali ? elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58; - C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall?Avv. Alberto Angeletti, presso il quale ? elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 2; - Ministero per i Giovani e lo Sport, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall?Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ? pure legalmente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;? Bene, c?? anche il Ministero dello Sport, bene? ?per l?annullamento della decisione della Corte Federale della F.I.G.C. del 25/7/2006, nella parte in cui al ricorrente ? stata inflitta la sanzione, in parziale riforma della precedente gi? inflitta dalla C.A.F., della inibizione per anni quattro, tenuto conto del fatto che il programma illecito fu ideato dal Vice Presidente Federale e dal designatore arbitrale, soggetti nei cui confronti vale la presunzione che egli versasse in una condizione di sottomissione psicologica, nonch? di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riguardo all?atto di deferimento della Procura Federale, ed alla decisione della Commissione d?Appello Federale del 14/7/2006.? Abbiamo qui un richiamo alle motivazioni della sentenza della Corte Federale : il periodo di inibizione viene infatti ridotto di 6 mesi dopo aver constatato, il simpatico Piero, che l?illecito sportivo, e come vedete sempre di Lecce-Parma si parla ( andatelo a spiegare a quelli che credono che De Santis ? stato inibito per via della Juve e Moggi, Moggi, Moggi, ? ), dicevo che l?illecito sportivo fu ideato da Bergamo e Mazzini e che quindi De Santis, loro subalterno, non pu? che essere ?semplicemente? lo strumento di attuazione : stupisce sempre che in mezzo a questa situazione non si sia trovato il modo, diciamo cos?, di penalizzare in maniera oggettiva la Fiorentina beneficiaria di tale illecito : vabb?, ne abbiamo parlato mille volte, andiamo avanti col Tar : ?Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C., del C.O.N.I. e del Ministero per i Giovani e lo Sport; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 3/5/2007, il Cons. Stefano Fantini; Udito gli Avv.ti Ficcardi, Morescanti e Gallinelli per il ricorrente, gli Avv.ti Medugno e Valori per la F.I.G.C., nonch? l?Avv. Angeletti per il C.O.N.I.; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.? Si? ?F A T T O Con atto notificato in data 14/11/06 e depositato il successivo 24/11 il ricorrente, premesso di essere arbitro del giuoco del calcio iscritto all?A.I.A., ed appartenente al C.A.N. - Comitato Arbitri Nazionali di serie A e di serie B fin dal campionato 1994/1995, espone di essere stato, in data 22/6/06, deferito dal Procuratore Federale della F.I.G.C. dinanzi alla Commissione di Appello Federale della stessa Federazione con la seguente incolpazione :? Finora tutto chiaro, giusto ? ?a) per violazione dei principi di cui all?art. 1, I comma, del C.G.S., per violazione dell?art. 6, I e II comma, del C.G.S. in quanto parte di un sistema di rapporti non regolamentari tra diverse persone, tra cui i signori Moggi, Bergamo, Pairetto e Lanese;? Gi? sento le voci : hai visto, hai visto che c?? anche l?art.6 anche per le relazioni con Moggi ? Hai visto ? Certo che ho visto, ma ho anche visto che questo ? il deferimento di Palazzi alla C.A.F. : quindi, calma e gesso? ?b) per violazione dei principi di cui all?art. 6, I comma, con riguardo alla gara disputata in data 5/12/04 tra la Fiorentina ed il Bologna;? Che sbadato : senza nessun riferimento ero andato a cercare fra le incolpazioni alla Fiorentina, non trovandovi nulla, ovviamente : la contestazione della partita Fiorentina-Bologna ? a noi! Si, ? quella che io chiamo la ?mezza? partita, dopo Juventus-Lazio e Juventus-Udinese. Ok, ci vogliamo rinfrescare la memoria ? Da pagina 100 della sentenza C.A.F. : ?3. Gara Fiorentina ? Bologna del 5 dicembre 2004 La Procura assume che la giornata di campionato, successiva a quella del 5 dicembre 2004, avrebbe visto la Juventus fronteggiare fuori casa il Bologna. L?interesse di Moggi alla precedente sfida tra la Fiorentina e il Bologna concerneva i giocatori felsinei diffidati, la cui eventuale ammonizione, nel corso della gara con la squadra toscana, ne avrebbe comportato l?automatica squalifica per la successiva gara con la Juventus (gara, quest'ultima, di notevole rilevanza, in quanto la partita seguente avrebbe posto dinanzi la medesima Juventus al Milan; donde l?esigenza di indebolire l?organico della squadra del Bologna, per agevolare il conseguimento di un risultato pienamente positivo, tale da consentire di mantenere inalterato il vantaggio in classifica). Reputa questa Commissione che dal materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio non emerga, con sufficiente grado di certezza, la responsabilit? del Moggi e del De Santis in ordine al compimento di atti integranti l?illecito sportivo loro contestato dalla Procura. La principale fonte di prova sul punto ? costituita dall?intercettazione della conversazione telefonica che Moggi intrattiene in data 3 dicembre 2004 con tale SG (prog. 8790), nel corso della quale lo stesso, sospendendo momentaneamente tale conversazione senza riattaccare e quindi trasformando l?apparecchio telefonico sul quale sta conversando in microfono che consente di udirne la voce, intraprende un?ulteriore conversazione telefonica su un?utenza non intercettata con un interlocutore non identificabile, del quale non pu? percepirsi la voce. Dal contenuto delle frasi profferte dal Moggi, tuttavia, appare piuttosto evidente che detto interlocutore sia un arbitro (<?. oh, la peggiore che ti poteva tocc? eh! ?>, dice il Moggi, con evidente riferimento al sorteggio arbitrale appena avvenuto - sono le ore 12,46 del venerd? - ed alla partita per la quale il suo interlocutore ? stato designato, proseguendo poi suggerendogli: <? per? tu fa la partita tua, regolare, eh ? .. no senza regal? niente a nessuno, con ?.con tranquillit? ?>), al quale il dirigente juventino, dopo aver nominato il direttore di gara designato per la partita Juventus - Lazio (Dondarini), si rivolge con estrema famigliarit?, illustrandogli quali siano i favori arbitrali che egli si auspica siano acconsentiti alla propria squadra nell?imminente giornata di campionato. In tale ottica Moggi, forse rassicurato dal fatto che sta conversando su di un?utenza ritenuta <sicura>, formula chiaramente all?arbitro suo interlocutore le proprie richieste, <.. ma a me quello che mi serve ? ? ? ? ? Fiorentina - Bologna, ??.. in modo particolare ?.. apposta ! il minimo ? eh ? eh ? quello mi serve in particolare e poi ?. ehm ?. ehm ? mi serve ?. ehm ? il Milan, di avanzare ehm ? ehm ? nelle ammonizioni per far fare le diffide, insomma ! ? Vabb? ! Tanto comunque ne parliamo stasera poi!>. Pur tuttavia, tale condotta di Moggi, sulla cui gravit? dal punto di vista disciplinare non vi ? ombra di dubbio, di per s? sola non appare in grado di integrare gli estremi dell?illecito sportivo, in quanto costituente solo il primo segmento di quella complessiva attivit? volta all?alterazione dello svolgimento o del risultato di una gara, ovvero al conseguimento di un vantaggio in classifica, non potendo apparire, se autonomamente apprezzata e considerata, idonea al conseguimento dello scopo. Occorrerebbe, cio?, dimostrare che anche il secondo segmento della condotta integrante gli estremi dell?illecito sportivo si sia realizzato, vale a dire che, in ipotesi, le richieste di Moggi siano (quanto meno) effettivamente pervenute a De Santis. La Commissione non reputa raggiunta la concludente prova di tale circostanza. Ed infatti, occorre escludere, pur nel dubbio, che l?interlocutore non identificato di Moggi nella suddetta conversazione telefonica sia il menzionato arbitro, posto che il dirigente della Juventus, facendo riferimento alla partita per la quale lo stesso ? stato designato, sembra riferirsi ad una gara diversa da Fiorentina ? Bologna, che sarebbe stata invece diretta da De Santis. In difetto di ulteriori prove sul punto, dunque, non pu? dirsi dimostrato in atti che lo stesso De Santis sia poi stato effettivamente raggiunto dalla richiesta di Moggi di sanzionare con l?ammonizione i calciatori del Bologna gi? diffidati, al fine di provocarne l?automatica squalifica per la successiva gara Bologna ? Juventus. N? tale prova, a giudizio della Commissione, pu? positivamente trarsi per via deduttiva dalla circostanza che effettivamente De Santis abbia nel corso della gara ammonito due calciatori del Bologna diffidati, anche tenendo conto del fatto che, in base a quanto risulta dal rapporto dell?osservatore A.I.A. per detta gara, il direttore della stessa ha fatto corretto uso dei propri poteri sanzionatori, irrogando ammonizioni dovute (<dopo aver subito agito in prevenzione ? poi intervenuto a comminare giusti provvedimenti d?ammonizione>). Nessuna concludente dimostrazione ? poi dato ricavare dall?ulteriore materiale probatorio in atti, ivi comprese le intercettazioni telefoniche specificamente indicate dalla Procura, che non possono che essere considerate meri indizi, in alcuni casi privi anche del requisito della concordanza, senza mai assurgere al rango di piena prova delle condotte ascritte ai soggetti deferiti, in difetto di seri riscontri probatori oggettivi, idonei a suffragare il convincimento del giudicante. Infine, nessun elemento di prova, neppure di carattere indiziario, pu? ricavarsi dalle intercettazioni telefoniche afferenti alle vicende legate alla gara Bologna - Juventus del 12 dicembre 2004, che sono relative a fatti non dedotti in giudizio, dovendosi precisare che nella prospettazione della Procura, di tale ultima gara si ipotizza alterato lo svolgimento in relazione agli accadimenti propri esclusivamente della precedente gara Fiorentina - Bologna. Occorre, dunque, procedere al proscioglimento di Moggi e di De Santis dagli addebiti di illecito sportivo formulati nei loro confronti. Nondimeno, come gi? accennato, la condotta nella fattispecie posta in essere da Moggi, peraltro sintomatica dell?abitudine dello stesso di intrattenere contatti telefonici su utenze non intercettabili con direttori di gara, ai quali era evidentemente solito richiedere particolari <favori> arbitrali, va con decisione stigmatizzata, rappresentando l?ennesima conferma della antidoverosit? del complessivo atteggiamento comportamentale del medesimo, gi? esaminata ai capi precedenti; tale condotta costituisce gravissima violazione del generale obbligo di lealt?, correttezza e probit? sportiva, di cui all?art. 1, comma 1, C.G.S. e va quindi proporzionalmente sanzionata.? L?ho riproposta integrale : ora qualche osservazione : 1.E? fuor di dubbio che Moggi stia parlando con un arbitro : lo si capisce dalle parole ( ammesso che la trascrizione sia fedele ) e dal fatto che, interrogato sulla faccenda in qualche trasmissione tv, lui non abbia voluto dare spiegazioni su chi fosse l?interlocutore. 2.Ma perch? interpretare sempre in un senso le intercettazioni ? E? un arbitro, e allora ? Cosa gli sta chiedendo Moggi di favorire questo o quello ? Non mi sembra proprio, anzi gli sta dicendo di ?? per? tu fa la partita tua, regolare, eh ? .. no senza regal? niente a nessuno, con ?.con tranquillit? ..? 3.Forse ? reato dire che mi ?serve? Fiorentina-Bologna per via delle ammonizioni ? E perch? non interpretare ?serve? come mi interessa ? 4.Comunque, anche in questo caso non si riesce a rifilare l?articolo 6 n? a De Santis n? a Moggi : viene fatto notare che manca il costrutto dell?illecito sportivo, le prove non sono sufficienti ( ergo, non hanno intercettazioni compromettenti n? interpretabili ) 5.Infine l?osservazione fatta da Moggi in tv : la domenica di Bologna-Juve ( ricordo vinta grazie ad calcio di punizione di Nedved, verso la fine della partita, giusto per dire che i due che ci avrebbero squalificati sono stati degnamente sostituti ), c?? anche Milan-Fiorentina, con arbitro De Santis. E la domenica dopo ci sarebbe stato Juventus-Milan : orbene, il Milan aveva tre diffidati e, come dice Moggi in tv, ?De Santis mi era cos? amico che non me ne ha ammonito nemmeno uno? Si riprende il Tar : ?c) per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni specifiche del designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della direzione della gara, tendente a scongiurare la vittoria del Parma, con conseguente vantaggio in classifica della Fiorentina.? E questa ? l?accusa, ormai famosa, di Lecce-Parma? ?Con decisione del 14/7/2006 la C.A.F. riteneva il ricorrente responsabile della violazione dell?art. 6 del C.G.S. con riferimento alla gara svoltasi in data 29/5/05 tra Lecce e Parma irrogandogli la sanzione della inibizione di anni quattro e mesi sei.? Come si vede, ricordavo bene : De Santis ? stato inibito per quattro anni e sei mesi a seguito del solo illecito sportivo di Lecce-Parma. Le prime due accuse, passate al vaglio di Ruperto vengono ridimensionate in articolo 1, generica mancanza di lealt?. ?In sede di appello avverso la predetta decisione, la Corte Federale della F.I.G.C., con decisione del 4/8/2006, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava il sig. De Santis a quattro anni di inibizione, motivando lo sconto con la di lui presunta sudditanza psicologica nei riguardi del Vice Presidente della F.I.G.C. (Mazzini) e del designatore arbitrale (Bergamo).? E questo ? quello che abbiamo detto prima sulla magnanimit? del Prof. Piero Sandulli che gli toglie i 6 mesi considerando la presunta sudditanza psicologica di De Santis nei confronti degli organizzatori dell?illecito, ovvero un designatore, Bergamo, e il vice presidente federale, Mazzini : pensa te che motivazioni, professore! Ok, basta cos? per ora : si continua nella prossima puntata. Tarallucci e vino - 2 Continua PS Abbiamo oggi l'aggiornamento della questione Arezzo : come sapete l'Arezzo si era rivolto al Tar ( che analizzeremo dopo quello di De Santis ) e come violazione della clausola compromissoria la sanzione ? stata un bel -3 in classifica di quest'anno, inibizione per un anno al presidente Mancini e 15.000 euro di ammenda. Orbene, la Corte di Giustizia Federale ha accolto il ricorso dell'Arezzo togliendogli i tre punti di penalizzazione in classifica. Questo ? quanto si sa finora : raccoglier? informazioni e vi terr? aggiornati.
  2. Tarallucci e vino - 1 Nell?attesa spasmodica di un rinvio a giudizio da parte della Procura di Napoli, gli unici pronunciamenti sui fattacci di Calciopoli sono rappresentati dalle sentenze del Tar del Lazio a seguito degli esposti fatti dall?arbitro Massimo De Santis e dall?Arezzo. Inoltre, si avvicinano le date delle pronunce del Tar di Luciano Moggi ( 13 Marzo ), Glmdj ed Ego di Napoli ( 15 Maggio ). Ci sarebbe anche da definire la data del Tar di Antonio Giraudo. Insomma, se decidono di decidere, carne al fuoco ce n?? e penso sia interessante andare a leggersi i primi due cos? cerchiamo di capire come si procede al Tar. Prima di procedere con i commenti, collochiamo il Tar nell?alveo delle dispute sportive. Il Codice di Giustizia Sportiva ? un codice di diritto privato cui, implicitamente, si dichiara di assoggettarsi divenendo tesserato della Federazione, in questo caso, calcistica. Il Codice di Giustizia Sportiva, per?, si occupa di provvedimenti disciplinari e, in quanto tale, ne viene rispettata l?autonomia. Sorge per? un problema e non ? da poco, nel mondo moderno delle S.p.A. e quotate in borsa : la questione ? legata alla coerenza del provvedimento disciplinare. E? una questione a tutt?oggi non propriamente risolta e oggetto di discussioni : ? evidente che non si sta discutendo delle giornate di squalifica anche a fronte di gravi situazioni ( per esempio, le ?cassanate? ); si sta discutendo delle implicazioni che possono avere i provvedimenti disciplinari : questi dovrebbero essere commisurati alla violazione commessa e, nel limite del possibile, svolgere funzione monitoria. C?? un altro aspetto da considerare : il cosiddetto processo sportivo ? solo sommariamente descritto nei relativi codici, non vi ? un vero e proprio disegno processuale : lo si ? visto chiaramente nel processo Calciopoli dove alle difese sono state concesse poche possibilit? di esporre le proprie tesi, spesso non ammettendo prove, magari per non perdere tempo, giacch? di tempo non ve n?era al punto che il Commissario Straordinario ha imposto unilateralmente un provvedimento che dimezzava i tempi processuali. Proprio quest?ultimo atto ci offre un altro esempio della sommariet? del processo : un atto cos? importante viene preso in maniera unilaterale senza alcun contraltare, senza nessun dibattimento con il solo alibi dell?emergenza del caso. Sempre per riepilogare, descrivo per sommi capi il procedimento sportivo : inizialmente vi ? la raccolta delle prove da parte dell?Ufficio Indagini (i.e. Borrelli); segue il deferimento da parte del procuratore federale (i.e. Palazzi) che avr? anche il ruolo di ?p.m.? nel processo; il primo grado, costituito dalla Commissione di Appello Federale, meglio nota come C.A.F.(i.e. Ruperto); l?appello a questa prima sentenza in Corte Federale (i.e. Sandulli). Qui la giustizia federale finisce. Come si procede ? Si possono portare avanti i due procedimenti, quello sportivo, davanti al Coni, e quello ordinario, davanti al Tar del Lazio. Al Coni, vi ? prima un passaggio alla Camera di Conciliazione in cui i due soggetti tesserati con la presenza del conciliatore nominato dal Coni tentano un compromesso : nel caso di Calciopoli, questo non ? mai avvenuto, nemmeno per i soggetti verso i quali si era oggettivamente ben disposti. Indi, se si fa richiesta, si pu? esporre la questione alla Camera arbitrale del Coni a cui entrambi i soggetti devono convenire di far prendere la decisione. Se si fa richiesta con la clausola dell?equit? si consente alla Camera arbitrale di prendere la decisione anche al di fuori del quadro normativo dei codici sportivi vigenti. In alternativa non esclusiva ci si pu? rivolgere al Tar : ovvio che in questo caso si viola la cosiddetta clausola compromissoria, cio? rivolgendosi al Tar si dichiara apertamente di non riconoscersi nel Codice di Giustizia Sportiva e ne consegue che, se si rimarr? tesserati, gli organi competenti potranno prendere ulteriori provvedimenti, sempre di natura disciplinare. Per chiarire meglio dove si pone il Tar, diamo una lettura alla legge 280/03 che ne prevede il ricorso : ?Art. 1. Principi generali 1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. 2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.? Questo articolo 1 ? fondamentale : si riconosce autonomia alla giustizia sportiva salvi i casi di rilevanza per l?ordinamento giuridico : e non ? lo stesso concetto espresso dalla Corte di Giustizia Europea nella faccenda Nimur, squadra belga difesa dall?Avv. Misson ? ?Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo 1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; c) (lettera soppressa); d) (lettera soppressa). 2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. 2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.? L?articolo 2 chiarisce l?ambito di autonomia dell?ordinamento sportivo : sostanzialmente la giustizia sportiva si deve occupare di sanzioni disciplinari. ?Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria 1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. 2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. 3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge. 4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla meta'. 5. (comma soppresso).? Fatta salva la clausola compromissoria che la giustizia sportiva vorr? adottare per il caso, la Legge 280/03, legge dello Stato Italiano, esistente ed emanata, offre l?opportunit? di dirimere ogni altra questione al di fuori di quanto previsto dall?articolo 2 al Tar del Lazio. Perch? far finta che la legge 280/03 non esiste ? Perch? minacciare clausole compromissorie deliranti ? Certo sarebbe auspicabile una maggior connotazione del limite fra i due ordinamenti, senza dubbio : ma prendete il caso della Juve : ben 13 punti tutti abbondantemente analizzati e motivati : dalla composizione del giudice, ai provvedimenti unilateralmente adottati dal commissario straordinario, alla composizione della pena, davvero sproporzionata : quindi non si contesta il provvedimento disciplinare a seguito di una violazione prevista dal codice : si contesta come si giunge a quella sanzione : argomenti da atto amministrativo, per cui da Tar. ?Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella giornalaccio rosa Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge? Varie ed eventuali. Fatte tutte queste premesse, prima di commentare il Tar dell?arbitro Massimo De Santis, occorre fare un?ulteriore premessa. Massimo De Santis, come molti, ? coinvolto nella faccenda Calciopoli : molti pensano, e molti altri si prodigano a farlo credere, che l?arbitro De Santis sia stato inibito per sodalizio strutturale alla cupola. Cos? invece non ? : la violazione principale di De Santis ? l?illecito sportivo Lecce-Parma 3-3 : viene riconosciuto che, con Bergamo e Mazzini, ordiscono illecito a scapito del Parma per favorire la Fiorentina : quest?ultima, che beneficia dell?illecito sportivo, non viene penalizzata come dovrebbe con la conseguenza che, stando alle sentenze, il salvataggio della Fiorentina ? decisione che riguarda soggetti esterni alla stessa squadra che, almeno apparentemente, niente traggono dal commetterlo : mah! L?arbitro De Santis da Ruperto si becca : ?19) Massimo DE SANTIS, inibizione per anni quattro e mesi sei;? Come vedete, nessuna ammenda n? pena pecuniaria. Da Sandulli, invece : ?determina la sanzione a carico di Massimo De Santis nella inibizione per 4 anni;? Il buon Piero, addirittura, gli toglie sei mesi sei di inibizione, quale magnanimit?! Vabb?, che fa De Santis ? Ovviamente decide di ricorrere al Coni, e, per quanto sopra detto, bisogna passare dalla Camera di Conciliazione. Ovviamente, non otterr? risultato : per? qualcosa succede, e di grave pure : uno degli avvocati della Federazione ( per i nomi vedere la puntata del 30/04/2007 di "Luned? di rigore" : video e trascrizione li potete trovare sul sito www.ju29ro.com ) gli propone, di sottecchi al conciliatore, la possibilit? di essere salvato a patto di far atto di delazione : in pratica, dovesse De Santis dichiarare che prendeva troppe maglie dalla Juve, il suo illecito sportivo viene trasformato magicamente in mancanza di lealt?! (altra situazione da far notare a chi dice "la giustizia sportiva ha fatto il suo corso" : bel corso, aggiungo io! ) Bello, no ? Qualcuno ha preso provvedimenti ? Palazzi ? partito alla carica ? Qualche inquirente in cerca di fama ha colto l?occasione ? Niente di niente : eppure ? una proposta scandalosa, al punto tale che De Santis si inalbera, manda tutti a quel paese e senza passare dalla Camera arbitrale andr? direttamente al Tar. Ok, fine delle premesse : mi sono accorto di essere stato troppo lungo : cominciamo a commentare nella prossima puntata. Tarallucci e vino - 1 Continua
  3. Libero arbitrio - 95 Vorrei chiudere questo lunghissimo thread sugli arbitrati ricordando quelli che non hanno beneficiato di nulla o quasi. Ci potremmo mettere il Milan : questo il suo P.Q.M. : ?P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all?unanimit?, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1. conferma la penalizzazione inflitta con riguardo alla stagione 2005-2006; 2. conferma la penalizzazione di punti 8 inflitta per il campionato di serie A 2006-2007;? Quindi il Milan non beneficia di nulla all?arbitrato. Ma seguiamone l?iter giudiziario : prima la C.A.F. da Ruperto Cesare : ?6) A.C. MILAN S.P.A., penalizzazione di punti quarantaquattro da scontare nella classifica 2005/2006 e di punti quindici in classifica da scontare nella stagione sportiva 2006/2007; ammenda di ? 30.000;? ?e 44 punti di penalizzazione nella classifica 05/06 fecero sperare nell?ingresso in Coppa all?Empoli ( quanti scempi ha prodotto Calciopoli! ) : per fortuna dell?Empoli non ? andata cos? ( chiedere al Chievo cosa vuol dire essere recapitato in Europa senza preventivarlo ). Ma nel periodo di tempo che intercorre fra la sentenza della C.A.F. e l?inizio del procedimento in Corte Federale anche il Milan, come tutti tranne la Juve, si ? dato da fare. Ecco il provvidenziale intervento del Sandulli Prof. Piero : ?determina la sanzione a carico della A.C.Milan S.p.A. nella penalizzazione di 30 punti da scontare nella classifica 2005-06 e di 8 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2006-07 e nella squalifica per una giornata di campionato del campo di gara, nonch? nell?ammenda di 100mila euro;? Non risultano proteste n? richieste di arbitrato dell'Empoli, cos? come hanno fatto Bologna e Brescia nei nostri confronti, e ?30 nella classifica 05/06 consentir? al Milan di partecipare alla Champions : certo, accesso dai preliminari e nazionali del Milan inalberati dal dover anticipare il rientro al lavoro dopo le fatiche in Germania : ma pur sempre Champions e, come spesso accade in questi casi, addirittura vinta : quella sera eravamo tutti sul pullmann con Ambrosini : atto scellerato che gli ? valso il deferimento : certo, dare del c?one ad un arbitro ad incontro appena ultimato e vinto, dare del figlio di p?ana ad un tuo ex giocatore che ti segna contro nel derby, fare il gesto dell?ombrello al termine dello stesso derby non valgono deferimenti : d?altronde sono movenze da Signore, cosa avrebbero dovuto censurare ? Per tornare al Milan, vero ? che l?arbitrato non gli concede nulla, ma il beneficio ? arrivato prima : Zio Fester lo sa, accenna una timida invettiva, ma ne ha le balle piene di questa storia e la pianta l? : risentiremo una voce dal Milan al riguardo di Calciopoli quando il Cavaliere dir? : ?Ma lo volete capire o no che Calciopoli ? tutta una montatura ?? e le comari che vanno in tv a starnazzare : ?Non si capisce come si pu? fare una affermazione del genere dopo tutto quello che si ? scoperto? e amenit? simili : ormai, care comari, hanno capito tutti : solo coloro che non vogliono sentire non capiscono : mi metto anche dalla parte di chi c?ha interessi : per forza che non vuole sentire : il sogno ? troppo bello ed ? stato a lungo agognato : ma coloro che si professano informatori super-partes avrebbero dovuto informarsi : ma c?? qualcuno che non risponde al proprio padrone e/o alla propria fede calcistica ? Ormai senza pudore, si va in tv e ci si vanta di essere di questa o quella squadra : l?unica concessione : anzich? definirsi, correttamente, curvaioli si definiscono simpatizzanti : noblesse oblige! Un?ultima cosa sul Milan : la posizione del Milan ? sempre stata negare l?evidenza, come hanno fatto tutti tranne la Juve. A parte la presenza del nome Leonardo Meani nel censimento 04/05, mi preme ricordare l?art.65 delle Norme Organizzative Interne della Federazione che cos? recita : ?Art. 65 Assistenza agli ufficiali di gara 1. Le societ? debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorit? ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza. 2. Le societ? ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attivit? Giovanile e Scolastica tale incarico pu? essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. II dirigente deve svolgere attivit? di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una pi? prolungata assistenza. [?]? Da cui si evince che il Meani, per definizione, doveva essere un dirigente del Milan : il Milan non becca la Responsabilit? diretta solo perch?, ovviamente, Leonardo Meani non ha potere di firma e non possono tentare una improbabile strada di coinvolgere Galliani, per esempio, come hanno fatto con Giraudo coinvolto forzosamente nelle cose di Moggi. Un?altra che ha beneficiato poco dall?arbitrato ? la Reggina. Si passa dai 15 punti, da scontare nella classifica 06/07, rimediati alla Corte Federale al P.Q.M. dell?arbitrato : ?P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all?unanimit?, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1. riduce la penalizzazione inflitta per il campionato di serie A 2006-2007 a punti 11;? Cosa aveva fatto la Reggina, o meglio il suo presidente Foti ? Sono state intercettate telefonate fatte con Bergamo. Chiedeva arbitri ? No. Chiedeva favori ? No. Ecco cosa dice l?arbitrato : ?l) che il contenuto e il tenore delle pur scorrette richieste di ?rassicurazione? avanzate dal Sig. Pasquale Foti, nella almeno putativa convinzione di dover reagire a ?torti? subiti, non rivelano l?esistenza di un compiuto disegno criminoso inteso all?alterazione delle competizioni sportive n? alcuna capacit? di seriamente condizionare o alterare la condotta istituzionale del designatore arbitrale;? Cio? ?11 solo per averle materialmente fatte, quelle telefonate ? Non pu? essere! Infatti si danno la giustificazione : ?i) che tali contatti, per la loro plurima e costante reiterazione, andavano al di l? di una comunque superflua e sicuramente anomala sollecitazione all?esercizio di un potere-dovere del designatore arbitrale in merito alla formazione di terne arbitrali adeguate e alla preparazione tecnica, fisica e psicologica delle direzioni di gara, assumendo un carattere anche solo oggettivamente discriminatorio in assenza di analoga ?sollecitazione? da parte della squadra di volta in volta avversaria;? Poich? non vi sono telefonate delle avversarie della Reggina al designatore, il canale attivato dalla Reggina non ? pareggiato dalle dirette concorrenti! Solo una grande Reggina, con enorme determinazione, riuscir? a salvarsi da questo affronto. Ma, io ritengo il pi? bistrattato l?Arezzo : non vi sono telefonate dei suoi dirigenti, e quindi non vi ? altro. E allora perch? viene penalizzata ? Molto casualmente viene intercettato ?petrosino ogni minestra?, al secolo Leonardo Meani, con un guardalinee, Titomanlio. Costui gli confida che nell?ultima riunione a Coverciano lo avrebbe avvicinato Mazzei per favorire l?Arezzo nella partita con la Salernitana. Anzich? interrogarsi sul motivo per il quale Titomanlio deve dire ?sta cosa a Meani, penalizzano l?Arezzo. Ecco che dicono all?arbitrato : ?e. il materiale probatorio in atti ? sufficiente per ritenere dimostrata la responsabilit? presunta della Ricorrente, ai sensi dell?art. 9 comma 3 del CGS, attesi essenzialmente il significato e le finalit? dei comportamenti posti in essere dai protagonisti della vicenda, mentre non assume rilievo, alla luce delle considerazioni che precedono (punto d), l?effettiva alterazione degli esiti dell?incontro Arezzo-Salernitana;? Davvero ? E quali sono queste prove ? ?f. in particolare vi ? prova che, il giorno antecedente la partita tra l?Arezzo e la Salernitana del 14 maggio 2005, l?assistente arbitrale Titomanlio, designato per la partita, ebbe un colloquio con il Vice Designatore della CAN Gennaro Mazzei in occasione di un raduno arbitrale tenutosi a Coverciano, in cui venne discussa la conduzione della gara del giorno seguente, come pacificamente confermato dalle dichiarazioni rese all?Ufficio Indagini sia dal Titomanlio che dal Mazzei, e dalla circostanza che il designatore arbitrale, Paolo Bergamo, avesse, prima di detto incontro, preavvertito il Titomanlio del fatto che sarebbe stato avvicinato dal suo vice;? Purtroppo, non vi posso confermare la dichiarazione del Mazzei all?Ufficio Indagini perch? non ho tale documento : ma diciamo sia vera : non vi pare che manchi il soggetto attivo, cio? l?Arezzo che fa richiesta ? Da quanto si legge, viene ritenuto colpevole per induzione, senza avere prove dirette. Ma loro imperterriti : ?h. tale ricostruzione appare confermata dal tenore della conversazione telefonica tra il Titomanlio e il Meani intercorsa, successivamente alla gara, in data 16 maggio 2005, dal quale appare evidente come l?assistente arbitrale fosse stato oggetto di pressioni da parte del vice designatore Mazzei allo scopo di condizionare l?andamento dell?incontro in favore della squadra dell?Arezzo. Sono inequivocabili, in particolare, gli inviti di Mazzei a tenere riservato il colloquio (riservatezza che non avrebbero avuto ragion d?essere se avesse semplicemente chiesto la ?massima attenzione? alle situazioni di gioco), e il diretto riferimento di Titomanlio a due episodi in cui ha interrotto per ?il rischio che pareggiasse? altrettante azioni di attacco della Salernitana, a commento dei quali l?Assistente chiosa con una qualche dose di cinismo: ?ho detto m? vado su perch? almeno, almeno che la cosa sia pulita ? capisci??. E non meno concludenti sono la frase ?sono gi? in tensione perch? l? cio? la vittoria era necessaria per? sai non ? che gli ha spianato la strada?, che lo stesso Titomanlio non riesce a giustificare dinanzi all?Ufficio indagini, e l?ammissione che non poteva spiegare a Luci (osservatore arbitrale) le vere ragioni (interrompere sul nascere le azioni potenzialmente pericolose della Salernitana) del suo eccessivo interventismo in campo (?? non gli potevo mica dire sta attento che stava premendo?). Il fatto che si possa opinare, sulla base della visione del filmato della partita, che la vanteria del Titomanlio di aver adempiuto a tale incarico fosse corrispondente al vero, non modifica l?attendibilit? di una ammissione resa in un contesto confidenziale. Del resto sarebbe stato privo di senso, dal punto di vista del Titomanlio, fregiarsi con il Meani di un titolo di demerito quale quello di aver condizionato una gara se non vi fosse stato da parte sua un effettivo intento di assecondare la richiesta dei vertici arbitrali. Senza considerare poi, che le dichiarazioni di Luci all?Ufficio indagini, se pure possono essere inesatte negli specifici riferimenti a singoli episodi di gioco, sono chiarissime ed univoche circa l?eccesso di zelo di Titomanlio nel segnalare i falli della Salernitana;? Saranno inutili tutti i tentativi dell?Arezzo : dal fatto che non ci sono telefonate dirette al portare come prova la cassetta della partita : il risultato finale sar? : ?P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all?unanimit?, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione 1. respinge le istanze dell?A.C. Arezzo S.p.A.;? La Juve del nuovo corso completer? l?opera facendo la prestazione contro l?Arezzo e mollando la partita allo Spezia, a Serie A acquisita. Con buona pace di Corradini e Conte? Ok, il brodo l?ho allungato abbastanza : nei prossimi post si ricomincia a commentare. Cosa ? Beh, due sentenze della giustizia ordinaria per i fatti di Calciopoli ci sarebbero : sono il Tar dell?arbitro De Santis e proprio dell?Arezzo : si avvicinano altri Tar, pi? interessanti : vogliamo andare a vedere se riusciamo a capire che aria tira al Tar del Lazio ? O c'? qualcuno che ? curioso di sapere cosa ha scritto l'Avv. Cesare Zaccone nel ricorso alla Corte Federale del Prof. Piero Sandulli ? Libero arbitrio - 95 Fine Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso. Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze. Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6 Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto. Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma. Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria. Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi. Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno. Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro. Lodo Brescia : conferma della ricusazione della riammissione in Serie A.
  4. Libero arbitrio - 94 Vi scrivo mentre in sottofondo ascolto l?altro processo, quello che dura da 28 anni, non lo seguivo da un p? ligio al boicottaggio che porto avanti da un anno e mezzo : non ? qui la sede per commentare ci? di cui discutono (!?!), ma una cosa sola lasciatemela dire : di molte persone che parlano (!?!) l?, avevo una considerazione diversa : so benissimo che la mia stima vale poco : infatti non faccio nomi n? riferimenti, me li tengo per me : ma costoro hanno tutta la mia commiserazione. Punto. Proseguiamo nelle chicche finali degli arbitrati relativi a Calciopoli. E? la volta dello (dis)scandalo : cio? del lodo che avrebbe dovuto suscitare l?indignazione da parte di tutti, avrebbe dovuto far intervenire qualche inquirente, almeno avrebbe dovuto innescare l?azione del Super(!?!)procuratore Palazzi. Di cosa sto parlando ? Apparentemente di un lodo innocuo, ma per quello che siamo venuti a sapere, illuminante : il lodo Carraro. Premessa doverosa : a parte gli interventi telefonici qua e l?, Carraro viene condannato perch? reitera il comportamento di chiamare i designatori per ?raccomandare?, ?caldeggiare?, in senso buono, si intende, la terna arbitrale di una sola squadra : la Lazio. Perch? lo fa ? Tutto l?iter processuale non lo chiarisce, lo possiamo intuire, ipotizzare, ma non viene chiarito. A titolo di esempio, prendo Lazio-Brescia. Pag. 112 della sentenza CAF : ?4. Venendo, quindi, alla disamina delle circostanze di fatto riconducibili alla gara Lazio - Brescia, non pu? non valorizzarsi, in chiave probatoria, il colloquio telefonico intercorso alla vigilia della stessa fra Carraro ed il designatore arbitrale Bergamo (prog. 23518), nel corso del quale il primo sollecita al secondo un intervento in favore della S.S. Lazio.? A seguito di questa richiesta, Bergamo chiama Tombolini. Pag. 197 della relazione novembre ?05 dei CC : ?Sempre lo stesso giorno, alle successive ore 20,08 (vds prog. 23571 utenza 335/54?. in uso a Paolo BERGAMO) BERGAMO, in ottemperanza alle ?disposizioni? impartitegli da CARRARO, chiama il direttore di gara dell?incontro Lazio-Brescia, Daniele TOMBOLINI appartenente alla sezione AIA di Ancona. Il designatore dopo aver scherzato sulla designazione del suo interlocutore per la partita in argomento, passa al reale motivo della telefonata ed utilizzando un linguaggio soft, segnala al designatore quanto raccomandandogli da CARRARO ??Si, va bene, soltanto che ? una partita molto delicata domani Daniele, perch? trovi un ambiente, credimi? hai visto le squalifiche e cose?. <<>>? Mettiti sulla lunghezza d?onde giuste ? e proseguendo fa delle brevi valutazioni sull?ultima partita disputata e persa dalla Lazio a Reggio Calabria.? La partita finisce 0-0 e c?? un episodio dubbio in area del Brescia, ma Tombolini, ahilui, non concede il rigore. Bergamo sar? raggiunto telefonicamente da Tombolini dopo la partita : Tombolini si aspetta i complimenti per aver fatto una bella partita e quindi non averlo deluso : invece Bergamo lo rimproverer? per la mancata concessione del rigore alla Lazio. Sempre da pag. 197 della relazione novembre ?05 dei CC : ?Alcune ore dopo il termine dell?incontro, precisamente il 03 febbraio u.s. alle ore 00,00 (vds prog. 23737 ? utenza 335/64?. in uso a Paolo BERGAMO) Daniele TOMBOLINI chiama BERGAMO per informarlo dell?andamento dell?incontro da lui diretto ??ciao?e guarda la partita era tesa, come sapevi, quindi ? filata liscia, c?? un episodio che assolut?? venendo interrotto bruscamente dal suo interlocutore che con tono di voce adirato gli risponde ??c?? un rigore, non c?? un episodio Daniele??. L?arbitro, all?improvviso attacco verbale del suo interlocutore, tenta di difendersi ma viene pesantemente redarguito da BERGAMO che non sente affatto le giustificazioni addotte dall?arbitro, tanto che ? lo stesso designatore che tronca la conversazione.? Per chiudere il cerchio, il presidente federale chiamer? Bergamo per ?ringraziarlo? dell?interessamento. Sempre pag. 197 della relazione novembre ?05 dei CC : ?Alle rimostranze della Lazio per la mancata concessione del rigore nel corso dell?incontro Lazio-Brescia terminato 0-0, il giorno successivo alla gara, ovvero 3 febbraio 2005 alle ore 12,46 (vds prog. 23785 ? utenza 335/64?. in uso a Paolo BERGAMO) arriva puntuale la telefonata di CARRARO al designatore BERGAMO. In particolare, il presidente federale rimprovera il designatore senza che questi riesca inizialmente a replicare in maniera compiuta ??ho visto che, anche un rigore gli hanno negato?<<>>?ebb?.. insomma ? inutile che le dica un c**** perch?, le dir? di fare il contrario, cos? forse riusciremo a ottenere qualche cosa, non lo so io?? ed al tentativo di replica di BERGAMO ??no, no io ho parlato, ho parlato?? CARRARO prosegue nei suoi rimbrotti, rincarando la dose ??ha parlato, ha parlato, allora vuol dire che ha parlato? vuol dire che anche a lei ascoltano al contrario??. BERGAMO riesce a prendere la parola e pur riconoscendo l?errore da parte dell?arbitro tenta una giustificazione dicendo che non era posizionato bene per cui non aveva potuto vedere l?episodio e che comunque per tale errore TOMBOLINI sarebbe stato sospeso per un mese.? Inutile ribadire che una situazione del genere non ? rintracciabile nelle 100.000 telefonate che fa Moggi. Ma ? anche inutile ricordarlo : al processo c?? Gigi Moncalvo ( Grazie! ) che si sta sgolando a cercare di dire che la telefonata Dondarini-Pairetto di Samp-Juve del settembre ?04 ? stata analizzata dal Procuratore Capo di Torino : ma ? inutile, in questi casi spuntano le frasi di rito : ?Si vabb?, vabb??, ?Ma a me non m?interessa del procuratore capo di torino?, ?Non riprendiamo i discorsi di calciopoli altrimenti non la finiamo pi??, etc. e, per chiudere con la leggiadria di un elefante, Biscardon manda la pubblicit? chiudendogli il microfono in faccia : non c?? verso, ragazzi : qui non c?? voglia di conoscere il vero : c?? una sola voglia, ed a distanza di un anno e mezzo ? sempre la stessa... ?La Juve era un fortino e noi avevamo il compito di difenderla?... Scusate, procediamo con il lodo Carraro. Ruperto gli dar? : ?13) Franco CARRARO, inibizione per anni quattro e mesi sei;? Si va in Corte Federale e il Prof. Sandulli Piero comincia l?opera di risanamento della posizione del presidente federale. Non la porto per le lunghe. Ecco come giustifica il comportamento poco ortodosso del presidente federale : Pag. 87 della sentenza della Corte Federale : ?E ci?, dal punto di vista oggettivo, per la ragione, prima illustrata, secondo cui il difetto del segmento arbitrale esclude efficacia causale a qualunque accordo in ipotesi fraudolenta, e, dal punto di vista soggettivo, perch? ? come rilevato in precedenza - non vi ? alcuna prova che Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio.? Capite ? Il comportamento di Carraro ? da interpretarsi come scopo istituzionale volto unicamente a garantire il regolare andamento del campionato! E come spiegare che le telefonate le fa sempre pro-Lazio ? Ne consegue che : ?Alla luce di quanto sopra, valutata in ottica diversa, suffragata anche dai nuovi elementi di prova, la rilevanza del comportamento tenuto dal Carraro, ? necessario riformare la decisione impugnata resa in prime cure e giusta sanzione appare essere quella dell'ammenda (di euro 80.000), gravata da diffida quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici.? Il Prof. Sandulli gli toglie integralmente l?inibizione e la trasforma in una ammenda di 80.000 euro con diffida, il professore... Ovviamente, Carraro ricorre all?arbitrato : ci si chiede se il presidente federale sapesse che la Camera arbitrale non pu? giudicare in tema di pena pecuniaria, ma tant??. E? in questa fase che avviene lo sconcio, reso pubblico da una dichiarazione del presidente del Collegio arbitrale, Ronzani. Riferisce Ronzani che il Presidente del Coni, Gianni Petrucci, lo ha chiamato per ?caldeggiare? la posizione di Carraro : vedete come va la vita, da caldeggiatore a caldeggiato. Petrucci tra l?altro ? recidivo : il comportamento ? gi? stato tenuto nel caso del lodo Lorbek, federazione basket. Si ? scandalizzato nessuno ? Nessuno. Le comari che ciacolano in tv solo contro la Juve, spacciando il loro dire come giustizia e verit?, si sono mai pronunciate al riguardo ? Mai. Qualche procura si ? attivata, magari alla ricerca di fama ? Nessuna. Si ? per caso messo in azione Palazzi ? No, di certo. Magari si sar? messo la coscienza a posto pensando che non era compito suo intervenire in una questione Coni-Coni. Vabb?, per completezza, cosa succede all?arbitrato ? Come detto, il Collegio arbitrale del Coni non pu? decidere di pene pecuniarie. Resta qualcosa ? Si, la diffida : miiii, non penseranno anche a questa inezia ? Certo che lo hanno fatto e l?hanno, ovviamente, tolta : ?P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione 1. dichiara la propria incompetenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte relativa alla sanzione pecuniaria; 2. dichiarata la propria competenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte diversa da quella relativa alla sanzione pecuniaria, in parziale riforma della decisione della Corte federale in data 25 luglio 2006 / 4 agosto 2006, annulla la sanzione della diffida inflitta al dott. Franco Carraro;? Et voil? : al presidente federale resta la sola sanzione, superiore, pensate a quella di Moggi e di Giraudo, di 50.000 e 20.000 euri rispettivamente. Per concludere, un altro scempio : l?aver rimosso tutte le accuse a Franco Carraro ha una inferenza non da poco : non vi sono pressocch? accuse alla Lazio! Certo, il suo presidente Lotito qualcosa fa : fate uno sforzo, provate a ricordare : cosa fa Lotito ? Chiacchiere, solo chiacchiere. E quindi, la Lazio ? Dal lodo Lazio : ?f) che, tuttavia, non risulta agli atti che n? il Presidente dott. Claudio Lotito, n? alcun altro dirigente della S.S. Lazio s.p.a. abbia avuto contatti diretti con i designatori delle terne arbitrali, o con alcun altro esponente della categoria arbitrale; g) che pertanto la S.S. Lazio s.p.a. deve considerarsi direttamente responsabile dei comportamenti individuali del dott. Claudio Lotito, perch? ripetutamente lesivi dei doveri di lealt? e probit? sportiva di cui all?art. 1 CGS, con le attenuanti e nei limiti prima menzionati; h) che, dunque, la penalizzazione di 30 punti inflitta alla S.S. Lazio s.p.a. in relazione alla stagione 2005-2006, comportante la perdita di 11 posizioni in classifica con il passaggio dal 6? al 17? posto, deve ritenersi proporzionata alle ripetute responsabilit? accertate, in considerazione della sua notevole afflittivit? sul piano economico, anche per la consistente riduzione dei contributi federali, e del pregiudizio da essa arrecato sul piano sportivo, essendosi tradotta nell'impossibilit? di partecipare alla Coppa UEFA; i) che la sanzione inflitta alla S.S. Lazio s.p.a. per la stagione sportiva 2006-2007 deve invece rideterminarsi, in considerazione della natura esclusivamente istituzionale dei contatti pur cos? impropriamente avviati e della notevole afflittivit? della penalizzazione irrogata per la stagione 2005-2006, traducendosi in una riduzione della stessa per la stagione 2006-2007 a punti 3, ossia nella misura minima adeguata a mantenere la sua funzione monitoria;? La Lazio ? gravata da soli articoli 1 e gli dai 30 punti di penalizzazione e non la fai partecipare alla UEFA ? Il minimo che puoi fare ? rimuovere la penalizzazione del campionato 06/07, dove, per pudore, gli vengono comminati 3 punti per ?funzione monitoria? : metti le mani cos? : sdeng! : non lo fare pi?, capito ? Alla prossima ( ...forse conclusiva della serie... ). Libero arbitrio - 94 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso. Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze. Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6 Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto. Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma. Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria. Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi. Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno. Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro. Lodo Brescia : conferma della ricusazione della riammissione in Serie A.
  5. Libero arbitrio - 93 Abbiamo finito la lettura degli arbitrati e, prima di passare oltre, ne stiamo facendo un breve excursus e lo stiamo facendo mettendo in evidenza le peculiarit? che pi? sono emerse : siamo partiti dalla prima peculiarit? che ho voluto chiamare la pi? evidente : gli unici due arbitrati in cui il Collegio arbitrale del Coni si dichiara incompetente, e quindi si esime dalla pronuncia, sono i due arbitrati pi? ispidi : quello di Moggi e quello di Giraudo. Li ho definiti i pi? evidenti : evidenti del pro-cesso posticcio, della macchinazione, come direbbe il Cavaliere : anche per giustificare la dichiarazione di incompetenza, cos? come gi? avvenuto nei primi due gradi della giustizia sportiva, si fa uso di motivazioni irridenti : nel caso di Moggi, ci si ricorda all?improvviso che ha dato le dimissioni ( argomento che non ? valso durante l?iter della giustizia sportiva ); nel caso di Giraudo, riescono ad andare oltre ogni pi? fervida immaginazione : pur di non pelare la patata bollente, vanno a notare che Giraudo non ? pi? dirigente di qualsivoglia squadra e ne consegue che, allo stato attuale, non ? pi? un tesserato : per definizione, la Camera arbitrale del Coni si occupa di dirimere le questioni poste fra tesserati e Federazione : mancando uno dei due addendi, in questo caso non si fa la somma. Potrebbe servire a qualcosa ricordare che all?epoca dei fatti Giraudo era tesserato ? A nulla, ecco a cosa pu? servire : ho notato che in Juventus Forum hanno aperto un topic sul perch? Moggi non si sia difeso : e a cosa sarebbe potuto servire ? A noi, che ci siamo fatti due maroni cos? a leggere queste amenit? spacciate per note di giustizia, credo sia chiaro perch? non si sia presentato : ma, purtroppo, dopo un anno e mezzo c?? ancora gente che se lo chiede : indicatore della non lettura degli atti : immaginate se non ci fosse stato Internet : fonte ufficiale, i giornali : e nessuna possibilit? di leggere gli atti ufficiali, n? di scambiare opinioni, pareri : certo, mi rendo anche conto che nonostante sia di pubblico dominio ( Grazie, Gigi! ) ci? che ha detto colui che veste i panni di presidente di questa squadra del direttore di un foglio capitolino non sia successo nulla : tifoseria strana, la nostra : si ritirano dal Tar, 109 anni di storia a ramengo e presenti sotto la sede 12 pensionati; Blatter rivela un retroscena scottante sul ritiro del Tar, e sempre nulla : ricordo che quando avevano minacciato la non iscrizione del Messina al campionato ( per questioni di debiti con l?Erario ) i tifosi del Messina bloccarono lo stretto fino a soluzione del problema ( la Regione Sicilia, in quanto a statuto speciale, avoc? a s? il debito, consentendo la rateazione, ergo il pagamento a babbo morto ) : Messina, giusto per fare uno dei tanti esempi possibili : noi no : noi accettiamo di tutto : io penso che questo avvenga perch? la tifoseria della Juve ? molto polverizzata sul territorio e, in fin dei conti, a Torino sono in minoranza : ma potrei sbagliare, anzi, sicuramente mi sbaglio? La sentenza pi? scandalosa Riprendendo il discorso, la sentenza pi? scandalosa all?arbitrato ? senza dubbio quella di Diego Della Valle : perch? ? : perch? ? l?unica sentenza in cui l?imputato arriva con un illecito sportivo e gli viene commutato in mancanza di lealt?! Anche in questo caso, diamo una rinfrescatina alla memoria : ?La Corte Federale, con decisione del 4 agosto 2006, in parziale riforma della pronuncia della C.A.F., ha ritenuto il sig. Diego Della Valle responsabile della violazione dell?art. 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla gara Chievo-Fiorentina, e della violazione dell?art. 6 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla gara Lecce-Parma, disponendo, pertanto, la sua inibizione per tre anni e nove mesi e il pagamento di un?ammenda pari ad ? 55.000.? Non so se mi spiego : nel nostro caso, per condannarci alla B, coinvolgono artatamente il Dott.Giraudo e fanno la somma di art.1 causando cos?, per inferenza, l?art.6. Qui, l?art.6 c?? tutto. Tralascio Chievo-Fiorentina, art.1 : l?art.6 viene comminato per Lecce-Parma, 3-3 ultima di campionato che salva la Fiorentina e condanna allo spareggio il Bologna. Vi ricordo che per Lecce-Parma, oltre a Diego Della Valle, l?art.6 se lo beccano Bergamo ( in contumacia ), Mazzini ( il vice presidente federale ) e l?arbitro di quella partita, ovvero De Santis. Tutti a ricordare che De Santis era sodale della cupola, e tutti sono arcisicuri che De Santis si becca l?inibizione per la correit? con la Juve : spiacente, ma non ? cos? : pur di coinvolgerlo in qualcosa afferente la Juve, prendono Fiorentina-Bologna ed una telefonata di sfott? di Tony Damascelli ( ?birichino! ) a Moggi ( ?Abbiamo fatto il delitto perfetto, eh!? ). Ma anche in quel caso, non riescono a dimostrare l?illecito sportivo, ed infatti non glielo danno. L?art.6, De Santis, se lo becca in pieno per Lecce-Parma. Quindi sembra tutto coerente : il presidente onorario della beneficiaria del pareggio di Parma, un designatore, un dirigente della Federazione e l?arbitro dell?incontro coinvolti in un bel art.6 : faccio presente che non c?? il capo cupola, al secolo Luciano Moggi : possibile ? Ma, cosa succede in arbitrato ? ?3. Da un?analisi approfondita delle dette intercettazioni ? considerate sia singolarmente, sia nel contesto generale in cui sono inserite ? non emergono elementi tali da ritenere provata l?imputabilit? al ricorrente di un illecito sportivo n? in relazione alla gara Lecce?Parma, per la quale invece la Corte Federale ha ravvisato la sussistenza degli estremi per l?applicabilit? dell?art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, n? in relazione ad altre gare di campionato.? Poich? hanno solo le intercettazioni come prove, solo di quelle parlano : e cominciano a preparare il terreno : non emergono prove della partecipazione all?illecito sportivo di Lecce-Parma per Diego Della Valle. ?4. Nella fattispecie in esame, dunque, non pu? dirsi raggiunta alcuna prova in ordine al compimento, da parte del ricorrente, ?di atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica? e quindi deve escludersi la sussistenza di un ?illecito sportivo?, ai sensi dell?art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva.? Ecco un utilizzo ben diverso del comma 1 dell?art. 6 rispetto all?accezione che si ? registrata nel nostro caso : qui, nonostante le evidenze, riescono a dire che non vi sono atti diretti n? ovvero ( nel nostro caso, poich? non riescono a trovare atti diretti, trasfigurano l?ovvero in somma di art.1 == art.6 ). Segue la messinscena : ?5. Resta allora da verificare se, nel caso di specie, il sig. Della Valle abbia violato o meno i principi di lealt?, correttezza e probit? nell?espletamento dell?attivit? sportiva.? Beh, un po? di pudore ? rimasto : non possono completamente sbianchettare un art.6 e quindi giustificheranno il declassamento dell?illecito sportivo a innocua mancanza di lealt?. ?7. [?], il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, pur con tutte le peculiarit? della vicenda, sebbene - lo si ribadisce ? non integri gli estremi dell?illecito sportivo, lede per? certamente i principi di lealt?, correttezza e probit?, cui deve essere ispirato l?esercizio dell?attivit? sportiva.? Notate come ci tengono a ribadire che non c?? illecito sportivo : come sono zelanti! ?PQM Il Collegio Arbitrale all?unanimit?, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, cos? decide: A. dispone l?inibizione del sig. Diego Della Valle fino alla data del 30.3.2007;? Ecco fatto! Da illecito sportivo a mancanza di lealt? con inibizione gi? consumata : serve altro ? Qualche considerazione. Avrete notato che nell?arbitrato di Diego Della Valle mancano riferimenti al tentativo di combine di Lazio-Fiorentina : per questo, lasciatemelo dire, illecito sportivo ( e Ruperto era d?accordo con questa affermazione ) ci ha pensato il secondo grado, ovvero la Corte Federale, ovvero il Prof. Piero Sandulli : considerata non una cosa veniale, Piero gli dedica ben sei pagine della sentenza, pagine nelle quali si applica caparbiamente a smontare le accuse rilevate da Ruperto costituenti l?illecito : ? un modo di procedere esattamente agli antipodi rispetto al metodo utilizzato per trasformare le nostre mancanze di lealt? in illecito sportivo : per le altre squadre, vale l?equazione art.6 >= art.1 : per noi vale art.1+art.1+?+art.1 = art.6. Ma nessun giornale pare aver letto con serenit? di giudizio le sentenze : tutto pronto e preparato e noi ad ingollare e zitti, anzi muti : bene ha fatto il Direttore a far notare che la trascrizione dell?intervista di quello che indossa i panni da presidente della nostra squadra rilasciata al direttore di un quotidiano sportivo capitolino non era fedele alle parole pronunciate : mancavano passaggi, altri sono stati riportati in modo diverso, ovvero sempre nell?ottica della Juve colpevole, a prescindere, diceva Tot? : e perch? avviene questo ? perch? ci nascondete le cose ? cosa non dobbiamo sapere ? cosa, invece, vorreste che noi tifosi pensassimo ? Ritorniamo a Diego Della Valle : declassando l?illecito sportivo di Lecce-Parma a mancanza di lealt?, i prodi del Collegio arbitrale del Coni ottengono il seguente scempio : tre buontemponi, il pomeriggio dell?ultima giornata di campionato decidono, per motivi non ben specificati, di commettere illecito sportivo in quel di Lecce, salvando la Fiorentina e affossando il Bologna : o meglio, spedendolo, pilatescamente, allo spareggio con lo stesso Parma : poi andr? in Serie B il Bologna, nonostante avesse vinto la prima in casa del Parma ( chi ? causa del suo mal, pianga se stesso : o almeno, per essere pi? prosaici, individuate i veri responsabili prima di sgomitare : vero, Bologna e Brescia ? ). Ma cos? facendo si afferma implicitamente che la beneficiaria di tutto ci? non ne sa nulla : i tre decidono di farle il regalino di fine anno e il suo presidente onorario si becca la mancanza di lealt? perch? comunque quelle telefonate le ha fatte : sempre la stessa considerazione finale : due pesi e due misure?. Alla prossima con qualche altra perla. Libero arbitrio - 93 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso. Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze. Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6 Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto. Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma. Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria. Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi. Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno. Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro. Lodo Brescia : conferma della ricusazione della riammissione in Serie A.
  6. Libero arbitrio - 92 Dunque, abbiamo letto tutte le sentenze della Camera Arbitrale del Coni relative alla faccenda cosiddetta Calciopoli. Come anticipato, prima di passare ad altro argomento, facciamo un resoconto su quanto abbiamo letto. Le sentenze pi? evidenti. Senza dubbio gli arbitrati di Moggi e Giraudo sono le pi? evidenti : di cosa ? : ma di Farsopoli! Li abbiamo letti tutti gli arbitrati, mi sembra proprio tutti : e quali sono quelli in cui il Collegio arbitrale del Coni non si ? pronunciato : soltanto quelli di Moggi e Giraudo! In tutti gli altri, si ? pronunciato : in quelli dei dirigenti della Juve, tra l'altro i pi? attesi, si ? dichiarato incompetente, definizione poco elegante per dire che non intercorreva la possibilit? di emettere giudizio : ma davvero ? E perch? ? Rinfreschiamoci un attimo la memoria. Incompetenza su Moggi Ecco il passaggio illuminante : ?3. Il Collegio ritiene che: (i) al momento della proposizione della domanda di arbitrato, mancava (e manca ancor oggi) incontestabilmente la qualit? di tesserato della F.I.G.C. da parte del sig. Moggi; (ii) l?irrevocabile proposta del Moggi di devolvere alla Camera la controversia in discorso contenuta nell?istanza di arbitrato ? stata inequivocabilmente respinta dalla F.I.G.C. in quanto la resistente, nei propri scritti difensivi, ha eccepito, in via preliminare, proprio l?inammissibilit?/improcedibilit? della domanda di arbitrato per carenza della qualit? di tesserato F.I.G.C. in capo al Moggi.? Fantastico, no ? Si arriva all'arbitrato ed, opl?, ci si accorge che Moggi ha dato le dimissioni e che quindi non ? pi? tesserato : al contrario del caso di Bergamo, Ferri e la Fazi, le cui dimissioni sono state accettate, per Moggi le dimissioni non sono state accettate : e per forza : senza di lui, che Calciopoli sarebbe stato ? Ci si chiede per? la liceit? di questo comportamento : vi ricordo che il Codice di Giustizia Sportiva ? un Codice di Diritto Privato, pu? essere applicato solo per comminare pene di natura disciplinare ai tesserati che implicitamente si impegnano a rispettarlo : nel momento in cui ti dimetti, e le dimissioni possono essere unilaterali, ovviamente, non si deve procedere, punto. Invece, riesci a discriminare fra la posizione di Moggi e quella di Ferri, Fazi e Bergamo : inoltre, perch? hai accettato le dimissioni di quest'ultimo, designatore di arbitri per cui sodale della cupola ? In una partita tra l'altro si va a contestare una telefonata fra Moggi e Bergamo : come hai potuto condannare in assenza, da te accettata, di contradditorio con uno degli imputati ? ( Questo ? uno dei tanti esempi che si possono fare per dare idea della giustizia sportiva : vi lascio immaginare a quanto sale il mio nervosimetro quando in tv sento la frase fatta : "Lascia stare Napoli : voi siete colpevoli perch? la giustizia sportiva ha fatto il suo corso!" : detta poi dai tanti "avvocati" che vanno in tv... ) Pag. 50 della sentenza CAF : ?Il Presidente invitava quindi i difensori a riassumere brevemente le eccezioni preliminari formulate nelle loro memorie. L?avv. Gianaria, difensore di Luciano Moggi, richiamata la funzione disciplinare del giudizio, eccepiva per il proprio assistito, dimessosi in data 16 maggio 2006, il difetto di giurisdizione della CAF, stante l? impossibilit? di un suo futuro tesseramento e chiedeva pertanto che non si procedesse a carico dello stesso.? Ma Ruperto risponde cos? ( pag. 53 della sentenza C.A.F. ) : ?III. In ordine alla giurisdizione di questo Collegio, contestata dai deferiti Luciano Moggi, Cosimo Maria Ferri e Diego Della Valle, osserva: a) che Luciano Moggi, come ? pacifico, si ? dimesso prima dell?instaurazione del procedimento disciplinare, per cui egli non incorre nel divieto di nuovo tesseramento previsto sia dall?art. 36, comma 7, N.O.I.F., sia dall?art. 25 dei Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite, stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 23 marzo 2004. Consequenzialmente permane nei suoi confronti l?interesse della F.I.G.C. ad ottenere un provvedimento che accerti l?eventuale responsabilit? del deferito in ordine ai fatti contestati e, dunque, non pu? non persistere l?operativit? del vincolo da lui assunto con la costituzione del rapporto associativo, a norma dell?art. 27, comma 2, Statuto federale; [?]? Per cui, le dimissioni non vengono accettate perch? ti sei dimesso prima del procedimento! Allora, il Direttore le formuler? di nuovo, dopo Ruperto e prima di Sandulli, ma : Pagina 54 della sentenza della Corte Federale : ?Egualmente va ritenuta la giurisdizione di questa Corte nei confronti di Luciano Moggi, alla luce dell?inefficacia delle dimissioni da lui presentate anteriormente al deferimento, rispetto allo scopo di sottrarsi al procedimento disciplinare. E ci?, in quanto tale momento cronologico non riesce a determinare l?effetto preclusivo della eventuale riammissione in ambito federale del tesserato dimissionario successivamente alla conclusione del procedimento stesso, ci? che, se avvenisse, non soddisferebbe il concorrente interesse del tesserato e dell?ordinamento all?accertamento della (sussistenza o meno della) responsabilit?. Ed, invero, tale effetto preclusivo pu? solo conseguirsi, come acutamente rilevato dai primi giudici, successivamente all?atto di notificazione del deferimento in quanto tale momento determina l?effetto preclusivo in parola, alla luce della specifica disposizione dell?art. 36, comma 7, NOIF che prevede che ?non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di un procedimento disciplinare a loro carico? ed in virt? della considerazione che la pendenza del procedimento disciplinare ? determinata dalla notificazione dell?atto di deferimento. Va aggiunto che la reiterazione delle dimissioni di Moggi, successivamente a tale evento, ? irrilevante, essendosi l?effetto interruttivo dell?appartenenza federale prodotto all?atto delle precedenti dimissioni, senza possibilit? di utile duplicazione della loro efficacia.? Con la scusa che dare le dimissioni prima di un procedimento non esclude che in un tempo successivo si possa essere di nuovo tesserati, si afferma che non sussiste il difetto di giurisdizione : a nulla valgono le dimissioni date successivamente, con processo in corso, perch?, come diceva Mike Buongiorno, vale la prima risposta. Dopo tutta questa tiritera, si arriva all?arbitrato ed ? la stessa Federazione, quella la cui giustizia sportiva non ha accettato le dimissioni, come abbiamo visto, a non accettare di devolvere al Coni le questioni poste da Moggi con la motivazione che il resistente ha dato le dimissioni e quindi non ? pi? tesserato! Le dimissioni vengono accettate o meno a seconda della convenienza : ora si, dopo no. Ci sarebbe anche la posizione grottesca dello stesso Sandulli che in un provvedimento disciplinare preso dalla CAF successivo a Calciopoli ( altri sei mesi nei confronti del Direttore ) invalida la sentenza dicendo che Moggi non ? giudicabile in quanto dimessosi! Senza parole : lo stesso giudice solo dieci mesi prima ( Giugno 2007 ? Agosto 2006 ) si ? espresso, come abbiamo visto, in modo diametralmente opposto. Vabb? come conclude il Collegio arbitrale del Coni nel lodo Moggi ? ?6. La dedotta incompetenza del Collegio impedisce di svolgere qualsiasi valutazione nel merito della controversia lasciando impregiudicato ogni giudizio sulla sanzione inflitta al sig. Moggi da parte della FIGC.? Di passaggio vorrei solo far rilevare che la FIGC come ulteriore motivazione di non ammissibilit? delle richieste di Moggi dice che : ?la resistente ritiene che, avendo il sig. Moggi preventivamente adito per la medesima questione di fatto e di diritto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il ricorrente avrebbe ?consumato? il proprio diritto ad ottenere il giudizio arbitrale;? Cio? ritiene la FIGC che essendosi rivolto al Tar, Moggi non avrebbe diritto di ottenere giudizio arbitrale : avendo letto diversi arbitrati, sappiamo che non ? cos? : infatti : ?5. Infondata appare, diversamente, l?eccezione di inammissibilit?/improcedibilit? proposta dalla F.I.G.C. per aver presentato il sig. Moggi ricorso al TAR con conseguente preclusione dell?azione dinanzi alla Camera. A tal riguardo, osserva il Collegio che, comunque, il ricorso giurisdizionale non avrebbe determinato la consunzione del diritto del ricorrente alla proposizione del giudizio arbitrale, in considerazione della possibilit? di percorrere simultaneamente la via arbitrale e la via giudiziaria, come gi? affermato da questa Camera. (Cfr. Lodo 13.03/03.04.2006 Dal Cin F./F.I.G.C.).? Cara Federazione : perch? sostenere che rivolgendosi al Tar non si pu? ricorrere ai giudizi del Coni ? I tuoi avvocati hanno studiato poco o sono in malafede ? E chi ? stato a dire ai giornali che se si ricorreva al Tar non ci si poteva rivolgere alla Camera Arbitrale del Coni ? Giornalisti poco informati, giornalisti imbeccati o giornalisti in malafede ? Incompetenza su Giraudo Ancora pi? grave ? la definizione di incompetenza del Collegio arbitrale del Coni nel lodo Giraudo. Il lodo Giraudo sarebbe stato molto importante perch?, come sapete, per poter applicare la Responsabilit? Diretta ad una societ? ( ovvero per mandarla in B ) occorre che a commettere il reato sia un dirigente con potere di firma. Per quanto possa sembrare strano, il Direttore Generale non ha potere di firma : se non ci fosse il coinvolgimento di Giraudo, date che le malefatte le fa tutte Moggi, finirebbe come il Milan : Responsabilit? Oggettiva, punti di penalizzazione e fine delle trasmissioni. Un momento, per? : come fanno a coinvolgere Giraudo ? Cosa ha fatto Giraudo ? Ce lo spiega Ruperto a pagina 78 della sentenza della C.A.F. : ?3. Moggi e Girando - La posizione di questi due soggetti va esaminata congiuntamente perch?, pur essendo indubbio che essi, a volte, hanno agito separatamente, ? provato che, altre volte, hanno insieme posto in essere gli atti che la Procura ritiene rilevanti ai fini dell'incolpazione, ed inoltre che ciascuno di essi era consapevole e consenziente all'attivit? dell'altro, cosa peraltro del tutto comprensibile, atteso che entrambi agivano nell'interesse della medesima squadra (? sufficiente in proposito il riferimento alle telefonate del 6 febbraio 2005 prog. 31466 tra Moggi e Giraudo; dell'8 febbraio 2005 prog. 31956, tra Moggi e Giraudo). La Commissione osserva che i fatti accertati e le conversazioni intervenute tra i vari incolpati non possono essere presi in considerazione atomisticamente, come fa la difesa di Giraudo, ma devono essere valutati nel loro complesso e nella loro correlazione; ? appena il caso, infatti, di precisare che si deve, in questa sede accertare se la pluralit? di condotte poste in essere dai signori Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1, c. 1, C.G.S., abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento del vantaggio in classifica. Nella valutazione del materiale probatorio la Commissione si limiter? ad indicare quegli elementi di sicura valenza, che non si prestano ad interpretazioni equivoche, perch? gi? solo dall'analisi di taluni fatti incontrovertibili emerge a chiare lettere ci? che era nella opinione di tutti coloro che gravitavano nel mondo del calcio, e cio? il condizionamento del settore arbitrale da parte della dirigenza della Juventus. Vi sono elementi, infatti, per ritenere che in occasione del campionato 2004/2005, del quale soltanto ci si deve occupare, la Juventus gioc? due distinti campionati. Uno sul campo di gioco ad opera dei suoi giocatori ed un altro fuori dal campo ad opera dei dirigenti Moggi e Giraudo. Una prova in tal senso emerge nel modo pi? evidente dalla telefonata intercorsa tra Moggi e Giraudo il 6 febbraio 2005 (prog. 31466), nella quale i due fanno bene intendere che con riferimento al campionato gli ambienti che vanno curati sono due: quello relativo alla squadra (allenatore e giocatori), e quello che essi definiscono esterno, identificabile, come appare dal contenuto della conversazione, nel mondo arbitrale.? Ovviamente di questa frase Moggi ha dato una interpretazione ( perch? di interpretazione si parla! ) diversa dicendo che il campionato da giocare fuori era la difesa del fortino cui ha accennato pi? volte : ma vabb?, non ? di questo che voglio parlare : qui si vuole parlare del coinvolgimento di Giraudo nella somma di art.1 di Moggi : interpretando parole ad arte e prendendo episodi a piacimento si dimostra che il comportamento di Moggi e Giraudo ? da considerarsi ?atomistico? : tutto ci?, ripeto, necessita perch? solo Giraudo ha potere di firma da cui deriva la Responsabilit? Diretta necessaria per mandarti in Serie B. Per cui sarebbe importante sapere cosa ne pensa il Coni dei fatti contestati a Giraudo : si rischia di far saltare il banco : se Giraudo viene scagionato, viene meno anche la Serie B per la Juve : ? importante, cos? importante che dovremo attendere mesi per sapere cosa il Collegio arbitrale del Coni ha deciso : dopo mesi sapremo che il Collegio arbitrale del Coni ? incompetente sul lodo Giraudo, perch? : ?2.1. il dott. Antonio Giraudo non ? un tesserato della F.I.G.C. non ricoprendo pi? la qualifica di dirigente della F.C. Juventus S.p.A.. A tal fine ? circostanza pacifica che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal ricorrente nel maggio 2006 dalla carica di consigliere di amministrazione, quest?ultimo non sia stato rinnovato nella carica dall?assemblea della Juventus S. p,A del 29/06/2006. In proposito, si osserva che, ai sensi degli artt. 15 e 37 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. e dell?art. 2 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C., le societ? ?per ottenere l?affiliazione alla detta Federazione Nazionale debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda ? corredata dai seguenti documenti ? b) elenco nominativo dei componenti l?organo direttivo o gli organi direttivi ?? (art. 15 NOIF FIGC) e che le societ? ?ritenute idonee ? ad essere iscritte al Campionato di competenza ? devono far pervenire (alla Lega Nazionale Professionisti) ? c) elenco degli amministratori ?autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la societ? agli effetti sportivi e nel rapporto con gli Organi Federali? (art. 2 Regolamento LNP) e, infine, che ?il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all?atto dell?iscrizione al Campionato della societ? di appartenenza?? (Art. 37 N.O.I.F.). Il combinato disposto delle richiamate norme e la pacifica circostanza del mancato rinnovo nelle cariche sociali della F.C. Juventus, comportano che il dott. Giraudo non ricopra la qualifica di tesserato presso la F.I.G.C. per la stagione sportiva 2006/2007;? Eccezionale : Giraudo le dimissioni dalla FIGC non le ha mai date, ma il Collegio arbitrale del Coni nota, arzigogolando, che Giraudo non ? comunque pi? nella posizione di tesserato e quindi non pi? giudicabile!!! E lo fa sempre intersecando norme, innovando giuridicamente e notando che non ? pi? un dirigente della Juve! Ma si pu? ? All?epoca dei fatti, Giraudo era tesserato, eccome : d'altronde, ? lui stesso che ha presentato arbitrato : vuol dire che ? interessato a proseguire il rapporto di tesserato : ma questi discorsi a nulla valgono : bisogna confermare in tutti i modi quanto stabilito dalla FIGC : non pu? essere il Coni ad accollarsi la nullit? di Calciopoli : e cos? fa : ?PQM IL COLLEGIO ARBITRALE definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1) dichiara la propria incompetenza a decidere sulla controversia; [?]? Alla prossima con qualche altra chicca. Libero arbitrio - 92 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso. Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze. Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6 Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto. Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma. Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria. Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi. Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno. Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro. Lodo Brescia : conferma della ricusazione della riammissione in Serie A.
  7. Le Calende Greche - 10-2 Scadenziario : 1) Calciopoli - Procura di Napoli 15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata. 8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata. 18 Marzo 2008 : 2) 17 Dicembre 2007 -> 13 Marzo 2008 : Tar di Moggi - Tar del Lazio Luciano Moggi ha chiesto al Tar del Lazio di anticipare 3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso 4) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano 18 Dicembre 2007 : rinvio 23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti 31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il fatto non costituisce reato 5) Decisione Stadio delle Alpi 13 Febbraio 2008 : CdA Juve : nessuna decisione 18 Febbraio 2008 : Comune di Torino : decisione rinviata ad Aprile 2008 6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it 7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio 8) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino 23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio 9) Processo Conti Juve : Procura di Torino 18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo Denunce annunciate dal Direttore : 1)Azione legale contro Coni e FIGC Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori. ( annunciata su Tuttosport 19/01/08 ) Querele annunciate dal Direttore : 1) Grasso Aldo 2) Ormezzano Gianpaolo 3) Verdelli Carlo 4) Cannav? Candido 5) Luna Riccardo 6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni ) 7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 ) 8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 ) 9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" ) Querele contro il Direttore : 1)Pasqualin Claudio L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio. Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale". Il procuratore ha cosi' ritirato la querela. Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli : 1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli Le Calende Greche - 10-2 Continua
  8. Libero arbitrio - 91 Ultima osservazione del Collegio arbitrale del Coni sul lodo presentato dal Brescia Calcio : ?Ritiene peraltro il Collegio che la domanda presentata dal Brescia Calcio risulti comunque tardiva, poich? presentata oltre il termine di decadenza stabilito dall?art. 5, comma 1, del regolamento della Camera. In base a questa disposizione, le controversie di competenza della camera devono essere proposte, ?a pena di decadenza entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell?atto da cui trae origine la controversia?. Si tratta, evidentemente, di un termine di preclusione, espressamente qualificato come ?perentorio? dalla norma richiamata. Tale termine deve essere inquadrato nel generale istituto della decadenza, disciplinato dagli artt. 2964 e ss. c.c., e valutato alla luce di tali parametri normativi. Ritiene il Collegio che il termine decadenziale valga sia per le azioni volte all?annullamento dell?atto che per quelle risarcitorie. La lettera e la ratio del Regolamento della Camera depongono in questo senso. La norma non pone infatti alcuna distinzione tra le due ipotesi: gi? il semplice dato letterale, dunque, suggerisce chiaramente l?indicata conclusione. Ci?, d?altra parte, appare coerente con la funzione del termine nel sistema di soluzione delle controversie amministrato dalla Camera. Tale sistema, infatti, garantisce una sollecita definizione delle controversie, a condizione che queste siano tempestivamente proposte: ci? anche per evitare che la facilit? del meccanismo procedurale e il contenimento dei costi del giudizio consentano un esasperato ricorso al conflitto, anche come mezzo improprio di pressione rispetto al normale svolgimento delle vicende federali. ?, dunque, coessenziale alla natura stessa dei rimedi speciali previsti dall?ordinamento sportivo la tempestivit? dei relativi interventi in modo che rimanga garantito l?ordinato corso delle manifestazioni e delle competizioni agonistiche e la civile e serena convivenza all?interno della comunit? sportiva. Inoltre, trattandosi di materia sottratta alla disponibilit? delle parti, il Collegio pu? rilevare d?ufficio tale decadenza ai sensi dell?art. 2969 c.c., Bisogna, a questo punto, individuare il dies a quo del termine decadenziale cos? configurato.? Brescia Calcio, il Collegio arbitrale del Coni ti rimprovera anche di non essere stato nei tempi della presentazione della domanda : ti dice che in base all?art.5 del regolamento della Camera arbitrale del Coni dovevi presentare domanda entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dei fatti : ok sui 30 giorni, ma da quando decorrono ? ?Secondo le allegazioni della parte istante, l?origine della controversia dovrebbe farsi risalire alla comunicazione del diniego Federale all?iscrizione del campionato 2006/2007 formulata dal Brescia.? Il Brescia dice che i 30 giorni decorrono da quando la sua domanda di riammissione al campionato 06/07 ? stato respinto dalla Federazione, cio? la fine di agosto del 2006 : il Brescia ha presentato domanda il 4 settembre del 2006, per cui presume di stare ampiamente nei tempi. ?Il Collegio non condivide tale assunto.? E ci mancherebbe! Osservate il ragionamento che fa il Collegio arbitrale del Coni : altra prova lampante di aleatoriet? della giustizia sportiva : ? sempre difficile rispondere in maniera soddisfacente a coloro che affermano che Moggi doveva presentarsi alle sedute della CAF e della Corte Federale : a parte che si pu? rispondere dicendo che Giraudo si ? presentato e la cosa non ? cambiata; a parte che l?avvocato di Moggi si ? presentato ed ha finito la sua arringa affermando : ?L?innocenza del mio assistito sta nelle altre 99.960 telefonate? ed ha suscitato solo ilarit?, nessun tentativo di comprensione ( di quanto affermato, s'intende... ); ma la verit?, cio? la perfetta inutilit? della presenza ai processi viene evidenziata da spiegazioni come quelle che seguono che abbiamo avuto modo di vedere in altre parti del processo : purtroppo, la giustizia sportiva si presta a interpretazioni bislacche, affermazioni magniloquenti senza possibilit? di ribattere : valga come esempio la sovversione delle posizioni di Lazio e Fiorentina dalla sentenza CAF a quella della Corte Federale e, per contro, l?inflessibilit? nelle parti riguardanti Arezzo e Reggina : due pesi e due misure. Poi, non ? esattamente corretto dire che Moggi non si ? presentato alla giustizia sportiva : si ? presentato eccome all?arbitrato, le urla ancora si sentono : qual ? stato il risultato ? Il Collegio arbitrale del Coni si ? definito incompetente a giudicarlo : avete visto ? ?La controversia, infatti, trae origine dai fatti, asseritamente illeciti, posti in essere dalla Juventus nel campionato 2004-2005, nonch? dall?asserita inottemperanza della FIGC all?obbligo di vigilanza. Inoltre, i pregiudizi lamentati dal Brescia Calcio risalgono alla mancata iscrizione al campionato 2005-2006 e alla conseguente perdita di chances rispetto alla eventuale promozione in serie A nel campionato 2006-2007.? Cio? ? Il Brescia doveva presentare arbitrato all?iscrizione del campionato 05/06 ? E chi mai immaginava a settembre 05 cosa sarebbe avvenuto a maggio 06 ? O meglio, a pensarci bene qualcuno che sapeva cosa sarebbe successo c?era, giusto ? Ma alzi la mano chi lo aveva preso in parola : si pensava soltanto ad una risposta piccata ad una delle tante provocazioni del nostro Direttore : ricordo di averla letta quella risposta, l? per l? non la capii : mi sembrava un desiderio espresso ad alta voce : desiderio che noi tutti, tifosi juventini, avevamo certezza che non si sarebbe mai potuto realizzato : mai avremmo pensato che nostri dirigenti, chiunque fossero, avrebbero mai potuto accettare consigli e/o convincimenti da parte di chicchessia, figuriamoci da parte di un direttore di un noto quotidiano sportivo non proprio filo-juventino : mi si potr? giustificare la cosa con mille parole : a me ne resta una sola : che umiliazione, detto da parte di un vecchio tifoso, come dice lei, presidente : no, non sono nostalgico : sono assetato di verit?, quella che anche lei stesso ha riconosciuto dicendo che la pena ? stata eccessiva a fronte di nessun illecito sportivo riscontrato : ripeto non sono nostalgico, sono curioso : perch? presidente non ha difeso la Juve a spada tratta senza andar a piangere sulla spalla di gente che con noi non c?entra nulla ? Era per caso un suo parente ? ?Ne segue che il pi? recente dei fatti da cui trae origine la presente controversia ? proprio la mancata iscrizione del Brescia nel campionato 2005-2006.? No, dai, Collegio arbitrale del Coni non puoi essere serio in questa affermazione, dai : come faceva a saperlo, veramente? ?Quanto alla conoscenza di tali fatti, essa pu? essere collocata temporalmente, al pi? tardi, al momento in cui vennero irrogate per la prima volta sanzioni disciplinari alla Juventus (decisione della Corte d?Appello Federale di cui al C.U. del 14 luglio 2006).? Beh, questo ? un po? pi? logico : si, gi? dopo Ruperto si capisce dove si vuole andare a parare? ?Sin da tale momento il Brescia, essendo venuto a conoscenza degli asseriti illeciti posti in essere dalla Juventus, e avendo gi? subito il pregiudizio costituito dalla mancata iscrizione al campionato 2005-2006, avrebbe potuto instaurare il presente procedimento arbitrale, finalizzato, per l?appunto, al risarcimento dei danni subiti, senza per ci?, peraltro, pregiudicare l?intervento effettuato nei procedimenti innanzi alla CAF e alla Corte Federale, e volto al diverso scopo di incidere sulle sanzioni concretamente irrogate nei confronti della Juventus.? Mi sa di pezza a colori : bisognerebbe sapere cosa ne pensano gli avvocati del Brescia.. ?? nel termine di trenta giorni dalla conoscenza di questi fatti che andava dunque proposta l?azione, attraverso la proposizione dell?istanza di conciliazione, che ? stata, invece, presentata in data 4.9.2006.? Ohi, ohi? ?Non pu? neppure valere a rimettere in termini il Brescia Calcio la richiesta di ammissione al campionato del giorno 8 agosto 2006 e la lettera di risposta della FIGC del 31 agosto 2006.? Neanche questa data vale ? ?Quest?ultima missiva non assume infatti alcuna valenza provvedimentale, in quanto non incide sulla posizione giuridica del Brescia Calcio, ma si limita a ribadire i provvedimenti gi? assunti in sede sportiva e, conseguentemente, a constatare l?inesistenza, in capo allo stesso Brescia Calcio, di titoli sportivi idonei all?iscrizione al campionato 2006-2007.? Ahi, ahi Brescia Calcio? ?Conclusivamente, nel caso in esame, l?istanza arbitrale avanzata dal Brescia Calcio s.p.a. si appalesa, oltrech? inammissibile, improponibile, in quanto avanzata senza il rispetto del termine di cui all?art. 4, co. 1 del Regolamento sopra citato, ferma restando eventuale diversa valutazione da parte di altri ordini giurisdizionali, anche in connessione o a seguito degli esiti dei procedimenti penali in corso.? E quindi, Collegio arbitrale del Coni ? Se la richiesta del Brescia fosse stata giudicata ammissibile, gliela respingevi perch? non aveva rispettato i tempi ? Oppure questa storia dei tempi ? solo per corroborare la ricusazione ? ?I rilevati profili di inammissibilit? e di improponibilit? appaiono assorbenti rispetto alle altre questioni preliminari sollevate dalle parti. Quanto alle spese, il Collegio ritiene che, essendo state accolte questioni preliminari, tra cui quelle sollevate dalla FIGC, le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale debbano essere poste a carico del Brescia Calcio.? Per riepilogare : Il Brescia a settembre del 2006 fa domanda di arbitrato al Coni citando la Juve e la Federazione : vuole la riammissione in Serie A, e 30 milioni di euro come danni pari ai due anni di mancata partecipazione alla massima serie. La Juve risponde che nelle partite contestate a Moggi non figura il Brescia, oltre ribadire che non vi sono illeciti sportivi. La Federazione risponde che il provvedimento ? gi? stato preso e che non vi ? spazio per un arbitrato giacch? non vi ha aderito. Il Collegio arbitrale del Coni respinge la richiesta del Brescia perch? : 1)Per poter essere riammessa in Serie A occorre modificare la classifica e non vi ? nessun procedimento di riomologazione dei risultati in atto. 2)La richiesta danni non la si pu? avanzare prima di un passaggio in giudicato. 3)In ogni caso la domanda ? giunta in ritardo poich? sono trascorsi pi? di 30 giorni da quando ci si ? accorti che il campionato 04/05 ? stato taroccato, ovvero dalla sentenza della C.A.F. di met? luglio 06 E per punizione, caro Brescia Calcio, ti obbligo a pagare tutte le spese processuali. Faccio solo notare un?altra cosuccia : il Brescia chiede l?arbitrato il 4 settembre 2006 e il Collegio arbitrale del Coni delibera il 1 Giugno 2007 : considerando l?argomento, gi? il tempo trascorso costituiva evidenza del fatto che non te lo avrebbero mai accolto? ?PQM IL COLLEGIO ARBITRALE definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione 1. dichiara l?inammissibilit? e l?improponibilit? dell?istanza arbitrale proposta dal Brescia Calcio SpA; 2. dichiara i rilevati profili di inammissibilit? e di improponibilit? assorbenti rispetto alle altre questioni preliminari sollevate dalle parti; 3. pone a carico del Brescia Calcio SpA, fermo restando il vincolo di solidariet? tra le parti, gli onorari e le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell?art. 22 del Regolamento; 4. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Cos? deliberato all?unanimit? dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell?arbitrato in data 1 giugno 2007. Il presente lodo ? stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera ai sensi dell?art. 20 del Regolamento e sottoscritto in numero di quattro (4) originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Mario Antonio Scino Presidente F.to Learco Saporito F.to Dario Buzzelli? Bene, abbiamo finito tutti gli arbitrati della faccenda calciopoli : prima di passare al prossimo argomento, vorrei dedicare una, al massimo due puntate a tracciare un resoconto degli arbitrati. Alla prossima. Libero arbitrio - 91 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso. Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze. Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6 Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto. Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma. Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria. Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi. Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno. Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro. Lodo Brescia : conferma della ricusazione della riammissione in Serie A.
  9. Libero arbitrio - 90 Il Collegio arbitrale del Coni ha cominciato la sua esposizione sulla richiesta del Brescia Calcio di poter essere riammesso al campionato 06/07 : ha iniziato ed ha gi? finito, perch? il Collegio arbitrale del Coni ha gi? risposto al Brescia Calcio che la sua richiesta non pu? essere ammessa : il Tribunale di Napoli, infatti, non si ? ancora espresso e quindi la sua richiesta non ? accoglibile : facciamo un piccolo sforzo e mettiamoci dal punto di vista del Brescia : si, ? vero, la Procura di Napoli ha ultimato le indagini, pare, ma a tutt?oggi non vi ? ancora rinvio a giudizio : per? ? anche vero che la giustizia sportiva si ? pronunciata ed ha ravvisato nefandezze nel campionato 04/05 : la richiesta del Brescia potrebbe perci? essere considerata legittima. Queste contraddizioni sono conseguenza di una sventatezza di fondo : aver consentito alla giustizia sportiva di anticipare la sentenza della giustizia ordinaria. Vi rammento che questo ? l?orientamento della Corte di Giustizia a Bruxelles, tanto che recentemente ad una questione analoga sottoposta dall?avvocato Misson ha intimato alla Federcalcio belga la riammissione del Namur nella massima serie, la sospensione della pena e l?intimazione alla Federcalcio di aspettare il pronunciarsi della sentenza ordinaria. Per contro, ha invitato la giustizia ordinaria belga a darsi una mossa velocizzando tale processo. Sar? questo il motivo per cui la nostra Federcalcio non ha aspettato la giustizia ordinaria : campa cavallo, si sar? detta. Se la sentenza dovesse arrivare fra otto anni chi si ricorder? pi? di calciopoli ? Meglio tagliare le teste adesso, dopo sarebbe troppo tardi. Invero, la questione ? spinosa : si tratta dei rapporti esistenti fra le due giustizie : in Italia, peraltro vi ? pure la legge 280/03 : si rammenta infatti che la giustizia sportiva pu? prendere decisioni solo in ambito disciplinare e in questo le ? riconosciuta la piena autonomia : resta per? la possibilit? di lesione di diritti dell?imputato ( per esempio, eccesso di sanzione ) a cui viene data la possibilit? di rivolgersi al Tar, pur violando la clausola compromissoria. Nel caso della faccenda calciopoli, ? mio parere che la giustizia sportiva ancor di pi? avrebbe dovuto attendere la giustizia ordinaria : ? infatti da quest?ultima che il procedimento ? stato originato : non siamo in presenza di provvedimento disciplinare soggetto a ripensamenti al Tar. Siamo in presenza di una, a mio parere, violazione solo parzialmente giustificata dai vari articoli e sentenze varie che assegnerebbero al giudice sportivo autonomie supreme : certo, lo puoi fare : ma cos? agendo, violi i diritti dei tuoi tesserati : se per? questi si accollano le colpe? ?2) Chiarito quanto precede, deve altres? essere esaminata la fondatezza dell?eccezione di inammissibilit? della domanda sollevata dalla FIGC.? Interessante : poteva la Federazione rigettare la domanda del Brescia ? ?La FIGC, a sostegno dell?eccezione di non devolubilit? in arbitrato della res litigiosa in oggetto, premette che le richieste del Brescia riposano sulla modifica dei risultati acquisiti sul campo, il che ?postulerebbe necessariamente una previa pronuncia caducatoria dell?omologazione di quei risultati.? Dice la Federazione : tu vuoi essere riammesso in Serie A, ma nessuno si ? mai pronunciato per modificare i risultati delle partite del Brescia Calcio : tu vuoi l?ammissione d?ufficio, senza passare attraverso la valutazione di ci? che ti ? personalmente accaduto. ?Obbiettivo quest?ultimo che non pu? essere sicuramente perseguito in questa sede, giacch? l?art. 27.3 dello Statuto federale sottrae espressamente alla cognizione arbitrale le controversie relative alla omologazioni dei risultati di gara.? E la valutazione dei risultati ottenuti sul cambo non si pu? fare in sede arbitrale, giacch? un articolo dello Statuto Federale lo impedisce. ?Di ci? ? sembrata essere consapevole la stessa controparte, propendendo dinanzi alla CAF ? sotto forma di richiesta di revocazione- un singolare reclamo diretto ad ottenere l?invalidazione di tutti i risultati di gara sfavorevoli realizzati dal Brescia nel corso della stagione sportiva conclusasi con la sua retrocessione.? Il Collegio arbitrale del Coni ti ha sgamato, Brescia Calcio : si ? accorto che i tuoi avvocati hanno fatto richiesta di invalidazione di tutti i risultati tuoi sfavorevoli : a parte l?abnormit? di tale richiesta, non ti sembra un po? fuori luogo ed arrogante chiedere l?invalidazione dei soli risultati sfavorevoli ? Cosa vuol dire : che quando hai vinto era perch? la cupola dormiva e/o ha avallato ( indirettamente, si intende ) un tuo risultato positivo ? ?Questa bizzarra iniziativa impugnatoria, in ragione della sua palese abnormit?, ? stata ovviamente dichiarata inammissibile in limine.? ?e ci mancherebbe! ?Ma la sua proposizione sta a dimostrare che la pretesa di proclamarsi detentrice del titolo sportivo, che ne avrebbe legittimato la permanenza in serie A, non pu? essere coltivata dalla societ? istante se non in presenza di una corrispondente modifica della classifica finale (nel nostro caso mai avvenuta).? Eh gi?, Brescia Calcio, credo che il Collegio arbitrale del Coni abbia ragione : non vi sono n? modifiche della classifica finale del campionato 04/05 n? situazioni pendenti a farlo : come si fa a riammetterti in Serie A cos? ? ?Ed ? appena il caso di aggiungere che, ove mai si intendesse sostenere che a tanto avrebbe dovuto provvedere la Corte Federale in conseguenza degli illeciti accertati, la doglianza sarebbe inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere formulata ?a tutto voler concedere- nel procedimento arbitrale attivato dalla societ? Juventus F.C. avverso la decisione della Corte federale. Ma in tale procedimento la soc. Brescia, pur avendone avuto la facolt?, non ha ritenuto di spiegare, con la proposizione di un atto di intervento, alcuna domanda.? (cos?, testualmente, la difesa FIGC).? Ma quante cosucce scopriamo in questo lodo : scopriamo, per esempio, che durante l?arbitrato Juve ? stata data facolt? di parola al Brescia Calcio ( costituitosi parte civile in quell?occasione ? ) e l? si sarebbero aspettati i giudici la richiesta di essere riammessi in Serie A : cosa fa invece il Brescia Calcio ? Scena muta! ?D?altra parte la societ? istante, a sostegno dell?ammissibilit? delle proprie domande, osserva che esse ineriscono alla revocazione delle omologazioni dei risultati delle partite disputate non dal Brescia, bens? dalla Juventus; rileva inoltre la difesa dell?istante che la adita C.A.F. ha disatteso la domanda per ragioni non di merito, ma soltanto processuali.? Non pensi, Brescia Calcio, che se anzich? accanirti contro la Juve avessi formulato un ricorso in modo da evidenziare quanto accaduto in coda alla classifica ( vi ricordo che per la giustizia sportiva Lecce-Parma ? illecito sportivo ) avresti avuto pi? chances ? ?Il Brescia calcio sottolinea che il procedimento innanzi alla C.A.F. non avrebbe alcun rapporto con l?odierna controversia, come sarebbe agevolmente desumibile dalla doverosa comparazione tra i pertinenti elementi connotativi (causa petendi , petitum, natura del procedimento), che qualificano il primo come mezzo di impugnazione straordinario di provvedimenti di organi di giustizia sportiva volto alla invalidazione formale di risultati di gare omologate dal giudice sportivo, e la seconda come azione di risarcimento di danno ex contractu ed aquiliana. Inconferente, dunque, sarebbe per il Brescia calcio, il richiamo alla esclusione dal giudizio arbitrale contemplata dall?art. 27 per le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazione di risultati sportivi.? Il Brescia prova a difendersi, ma? ?Ci? premesso, il Collegio ritiene fondata l?eccezione sollevata dalla FIGC nei termini di seguito illistrati.? Appunto! ?Le richieste del Brescia presuppongono, quale antecedente logico giuridico, la modifica dei risultati acquisiti sul campo, il che postulerebbe necessariamente una previa pronuncia caducatoria dell?omologazione di quei risultati, decisione che ? preclusa al collegio dall?art. 27.3 dello Statuto federale, vigente al momento della domanda, che sottrae espressamente alla cognizione arbitrale le controversie relative alla omologazioni dei risultati di gara.? Il Collegio arbitrale del Coni non pu? decidere di omologazioni di risultati, operazione necessaria per rivedere la classifica 04/05, e quindi niente riammissione in Serie A ?N? sembra rilevare, in contrario, il fatto che la societ? istante agisca per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla illegittima formazione della graduatoria del campionato 2004-2005 e dalla sua esclusione dai campionati di serie A successivi.? E nemmeno ti viene accolta la domanda di risarcimento danni, poich?? ?Ci? perch? l?accoglimento di una tale domanda comporterebbe pur sempre l?accertamento, con efficacia di giudicato tra le parti del presente procedimento, della illegittimit? dell?omologazione dei risultati di gara. Va richiamato, a questo proposito, l?orientamento secondo cui ?La non conformit? di una situazione giuridica al diritto oggettivo (cosiddetta antigiuridicit? in senso oggettivo), quale elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, non pu? essere accertata in via incidentale e senza efficacia di giudicato? (Cass. civ. Sez. II, 27/03/2003, n. 4538).? ?poich? manca una sentenza definitiva che accerti le responsabilit?. ?Di ci? ? sembrata essere consapevole la stessa controparte, che ha proposto dinanzi alla CAF ?sotto forma di richiesta di revocazione- un reclamo diretto ad ottenere l?invalidazione di tutti i risultati di gara sfavorevoli realizzati dal Brescia nel corso della stagione sportiva conclusasi con la sua retrocessione.? Secondo il Collegio arbitrale del Coni, la richiesta di invalidare i risultati delle partite del Brescia originerebbe proprio del fatto che gli avvocati sono consapevoli del fatto che non si possono chiedere i danni prima delle sentenze. ?Deve pertanto ritenersi inammissibile la domanda avanzata dal Brescia Calcio, implicando necessariamente essa una pronuncia relativa alla omologazione dei risultati di gara, sottratta espressamente alla cognizione arbitrale dall?art. 27. 3 dello Statuto federale.? ?e che c?erano dubbi ? Originariamente unica puntata l'ho divisa in due per non appesantire troppo la gi? pesante discussione : alla prossima con le ultime note. Libero arbitrio - 90 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso. Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze. Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6 Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto. Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma. Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria. Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi. Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno. Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.
  10. Libero arbitrio - 89 E siamo alle motivazioni della decisione che il Collegio arbitrale del Coni vorr? prendere sulla richiesta del Brescia Calcio di essere riammesso d?ufficio alla Serie A 2006/07 : la richiesta, ricordo, ? motivata dalla sentenza della Corte Federale che, di fatto, invalida il campionato 04/05, anno in cui il Brescia Calcio retrocede in B : retrocessione, nel suo modo di vedere le cose, a causa degli intrallazzi dei dirigenti della Juve con quelli della Federazione : richiesta curiosa : non chiede danni all?AIA, per esempio : certo, ci sono anche i contatti con i dirigenti della Federcalcio : ma siccome si vuole dimostrare l?imbroglio, si dovrebbe richiedere i danni anche all?AIA : perch? non lo fa ? Forse che ? difficile dimostrare le malefatte con gli arbitri ? Gi? quali sono le telefonate con gli arbitri ? Al netto delle schede svizzere ( solo presunte in mano ad arbitri ) l?unica telefonata fra Moggi ed un arbitro ? quella che fa Paparesta dopo Reggina-Juve : che incongruenza : Paparesta sarebbe destinatario ( merc? Fabiani, scopriamo dalla seconda udienza del fatidico e mai giunto, sinora, rinvio a giudizio ) di una delle schede svizzere : truccherebbe, con Moggi, la stessa Reggina-Juve con un buon quantitativo di chiamate ( Pagina 3 del rapporto dei CC : totale telefonate : 60! Non ci credete ? Andate a vedere : i giornali riportano solo Juve-Milan 0-0 con le 32 telefonate : solo ci? che fa comodo : ricordate che Reggina-Juve l'abbiamo persa! ) : poi, quando intende chiarire quanto avvenuto negli spogliatoi dopo la partita, lo fa in chiaro : si pu? eccepire che il telefono svizzero era spento ( ?Apri!? ) : gi?, l?eccezione ? accoglibile : peccato che nella telefonata in chiaro per? non si parli di accordi non rispettati, ma di rigori non dati e di gol annullati : vabb? : comunque alla richiesta di danni del Brescia Calcio, la Juve e la FIGC rispondono allo stesso modo : io nienti sacciu, nienti vitti e si c?era stava durmiennu! La Juve pi? che la Federazione si preoccupa di allontanare gli spettri del risarcimento affermando che nelle quattro partite contestate ( e conviene che non ci sono illeciti sportivi! ) il Brescia non figura; la Federcalcio dice che la giustizia sportiva ha fatto il suo corso, ed ha espresso parere negativo alla riammissione del Brescia in Serie A. Andiamo avanti e vediamo cosa ne pensa il Collegio arbitrale del Coni al riguardo : ?DECISIONE Esaminati tutti gli atti e i documenti del presente procedimento, il collegio prende in esame tutte le questioni proposte dalle parti.? Bene, ti ascoltiamo? ?1) Occorre preliminarmente esaminare la questione della sospensione del procedimento arbitrale sollevata all?udienza del 10/07/2007 dalla difesa del Brescia Calcio, che ha invocato in proposito la favorevole giurisprudenza della Suprema Corte (v. sentenza in data 04/07/2000 n. 8936). Il Brescia Calcio ritiene sussistente la condizione della ricorrenza di un rapporto di pregiudizialit? tra i procedimenti pendenti nel caso in esame, in cui le indagini di ordine penale (le indagini della procura presso il Tribunale di Napoli principalmente) hanno avuto come oggetto il delitto di associazione per delinquere finalizzato al compimento di pi? delitti di frode in competizione sportive (riferiti, a giudizio della parte istante, anche alle partite sub judice Bologna-Lazio, Lazio-Parma, Chievo-Lazio, Chievo-Fiorentina e Siena-Milan, l?esito ?taroccato? delle quali avrebbe determinato la retrocessione del Brescia (cos? espressamente difesa del Brescia calcio).? Ti accorgi, Brescia Calcio, che ad ordire contro di te ( non direttamente, ma in qualit? di diretta concorrente ) sono altre squadre, ugualmente coinvolte nella faccenda calciopoli ? Il ragionamento pu? valere anche per il signor Bologna ( che strano : quando si raccoglie nello stesso modo che si contesta, come mercoled? sera con l?Avellino non si fiata, ? vero ? ) : perch? prendersela sempre e solo contro la Juve ? Vabb? che non si ? difesa, vabb? che Fiorentina e Lazio vengono indecorosamente salvate, ma l?evidenza delle relazioni dei CC e della sentenza Ruperto dicono che si ? ?lavorato? di pi? in basso rispetto che in alto : per? pensate che effetto pu? avere chiedere i danni alla Fiorentina e alla Lazio : chiedere i danni alla Juve ? molto meglio : povera Juve : gente che sfrutta la tua cassa di risonanza per raggiungere propri fini : sbattuta come un canovaccio qualsiasi ( L? Avvocato sarebbe orgoglioso di questa squadra, dicono quelli : rileggersi la battuta dell?Avvocato all?indomani del ?gesto? di Montero su Di Biagio, dico io, per capire ) ?La ?pendenza? del procedimento penale -intesa ai sensi dell?art. 405 c.p.p., come gi? intervenuto esercizio dell?azione penale- dovrebbe essere valutata, secondo la tesi della difesa del Brescia Calcio, solo al momento della decisione sull?istanza stessa in concreto accertata dal Collegio presso la Segreteria del predetto Ufficio Giudiziario.? Ci si ? accorti che ancora non c?? nemmeno il rinvio a giudizio : ma questo ? parere del Coni, non della giustizia della Federazione, che di quelle carte ha fatto ben altro uso? ?A sostegno di tale istanza il Brescia ha dedotto che la procura di Napoli avrebbe emesso un ?secondo avviso ai sensi dell?art. 415 bis Cpp che avrebbe ampliato l?indagine penale?; lo stesso difensore ha inoltre dichiarato che ?il Pubblico Ministero che conduce l?indagine presso la Procura del Tribunale di Napoli starebbe per formalizzare la richiesta di rinvio a giudizio?.? Figurarsi che questo stesso documento ? datato 1 Giugno 2007 e noi stiamo ancora qui ad aspettarlo questo rinvio a giudizio? ?Sia la FIGC che Juventus S.p.a. si opponevano alla richiesta dell?attrice, non sussistendo, a loro giudizio, n? i presupposti soggettivi n? quelli oggettivi della sospensione necessaria sia perch? nessuna delle parti del giudizio arbitrale sarebbe destinataria degli atti della Procura di Napoli sia perch? non conforme al principio pi? volte affermato dalla Suprema Corte quello per cui ?la sospensione necessaria ricorre solo qualora risultino pendenti procedimenti legati da un rapporto di pregiudizialit?, tale che la definizione dell?uno costituisce indispensabile presupposto logico ? giuridico dell?altro? (v. ex multiis Cass. 10576 del 24 ottobre 1998; Cass. n. 10558 del 23 ottobre 1998).? Ma che novit? : in effetti, sostenere delle accuse senza avere prima il giudicato ? stato possibile solo nell?alveo della cosiddetta giustizia sportiva e, tra l?altro, con evidenti forzature non menzionate ad arte sui giornali? ?Non esisterebbero, secondo le convenute, nemmeno due procedimenti, n? il procedimento penale, che sorge al momento in cui il materiale accusatorio raccolto superi il vaglio del censore della legalit? delle attivit? di indagini e del preposto all?avvio del processo penale, ossia del Giudice per l?Udienza Preliminare (l?art 424 del codice di procedura penale).? ?e perch? questi stessi argomenti non sono valsi nell?estate 2006 e valgono ora per il Brescia Calcio ? ?Difetterebbe inoltre il conflitto logico tra la decisione sulla richiesta di risarcimento extracontrattuale richiesto dal Brescia e l?eventuale processo penale per associazione a delinquere a carico di altri soggetti, diversi dalle parti del presente arbitrato. ( a sostegno citano cfr. Consolo, in Dell?Appello avverso le sentenze non definitive, Riv. Proc. Civ., 1985, pag. 821 ss); cfr. Cipriani, in Sospensione del processo, Voce dell?Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 1993, XXX).? Si fa persino ricorso alla Treccani per dimostrare che non si possono richiedere risarcimenti senza pronunciamenti da parte di un Tribunale : ma ? normale, o no ? Anni, anni, anni di vita civile e siamo ancora a questi concetti elementari ? ?Le parti discutevano oralmente le questione e illustravano diffusamente le loro posizioni con memorie all?uopo autorizzate dal Collegio. Ritiene il Collegio che la richiesta di sospensione non sia fondata.? ...Ritiene il Collegio? ?Il Brescia argomenta la propria richiesta sulla base della sentenza della S.C. del 27.4.2000 n. 8936. Tale pronuncia ha espresso il seguente principio di diritto: ?nel giudizio arbitrale,gli arbitri, quando rilevano che la soluzione di una questione ad essi deferita dipenda dall?accertamento ad opera del giudice penale di un fatto costituente reato, possono sospendere il giudizio arbitrale ai sensi dell?art. 295 c.p.c. (non dell?art. 819 c.p.c., che contempla le questioni incidentali civili o amministrative)?. Chiarito che la norma cui occorre riferirsi ? l?art. 295 c.p.c., occorre verificare se vi siano i presupposti per la sua applicazione e, quindi, per la sospensione del presente procedimento per pregiudizialit? rispetto ad un altro processo.? Sentiamo? ?? noto che, a seguito della mancata riproduzione, nel codice di procedura penale, dell?art. 3, secondo comma, del codice abrogato, il nostro ordinamento non ? pi? ispirato al principio dell'unit? della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile. Va anzi ritenuto che i due processi siano destinati a rimanere, in linea di principio, autonomi e separati.? E come al solito si sconfina nella filosofia giuridica? vabb?? ?Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che il giudice civile (ma il discorso ? evidentemente estensibile al giudice arbitrale) ?deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilit? (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, con la conseguenza che lo stesso giudice civile non ? vincolato a sospendere il giudizio avanti a lui pendente in attesa della definizione del giudizio penale correlato? (Cass. 18.1.2007, n. 1095).? Letto, Brescia Calcio ? E i tuoi avvocati non sapevano nulla di questa pronuncia, invero importante, giacch? consente ad un giudice arbitrale di valutare la questione a lui proposta autonomamente, anche in presenza di un procedimento pendente ? ?Nel caso di specie l?attrice chiede la condanna di F.I.G.C. e Juventus al risarcimento dei danni morali e materiali sofferti a causa di illeciti sportivi e della mancata ammissione del Brescia al campionato di serie A. Le indagini penali hanno invece ad oggetto, secondo quanto riferito dall?istante a pag. 3 della memoria, il delitto di associazione per delinquere finalizzato al compimento di pi? delitti di frode in competizione sportiva. Risulta peraltro, dalle stesse allegazioni del Brescia Calcio, che attualmente non sia stato chiesto il rinvio a giudizio dei soggetti destinatari del provvedimento ex art. 415 bis c.p.p. e che pertanto, allo stato, non penda alcun processo penale che possa pregiudicare il presente giudizio arbitrale.? Eh, gi?? ?Va ricordato, a tale ultimo proposito, che presupposto dell?applicazione della sospensione ex art. 295 c.p.c. ? l?avvenuto esercizio dell?azione penale ai sensi dell?art. 405 c.p.p., non potendo configurarsi neppure in astratto una pregiudizialit? tra un processo pendente e uno che non ? neppure iniziato (ci? per giurisprudenza costante: cfr., ex plurimis, Cass. 21.5.1999, n. 4952).? Parole sante e pesanti, non trovate ? ?Anche a prescindere da tale rilievo, altri elementi fanno propendere per l?infondatezza dell?istanza. Ed invero, in ossequio al richiamato principio di autonomia tra processo civile e penale, la semplice comunanza dei fatti posti alla cognizione del giudice civile e di quello penale non appare idonea a giustificare un provvedimento di sospensione, occorrendo invece una pregiudizialit? effettiva, ossia, la possibilit? concreta che l?esito del processo penale spieghi efficacia di giudicato sulle questioni affrontate in sede civile (cos?, ad es., Cass.16.12.2005, n. 27787). In tali ipotesi non rientra il caso di specie. Innanzitutto, come rilevato dalla difesa della FIGC, non vi ? coincidenza tra i soggetti destinatari dei provvedimenti richiamati dal Brescia e le parti del presente giudizio. Inoltre, l?accertamento di responsabilit? penali in capo a soggetti legati da rapporti organici con la societ? sportiva convenuta non comporterebbe un accertamento con efficacia di giudicato della responsabilit? della societ? sportiva stessa nella commissione di illeciti civili.? Quindi, per concludere : a)I soggetti cui si fanno le richieste non sono indagati a Napoli b)Napoli non ha ancora pronunciato nemmeno il rinvio a giudizio Quindi : ?Sulla scorta dei rilevi che precedono, l?istanza di sospensione deve essere rigettata.? C.V.D. Alla prossima. Libero arbitrio - 89 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso. Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze. Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6 Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto. Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma. Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria. Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi. Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno. Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.
  11. Per me non c'? alcun problema : le potete utilizzare tranquillamente : purtroppo, il pochissimo tempo a disposizione non mi consente di partecipare alla redazione di un libro, purtroppo! Grazie, grazie, tutti gentilissimi, grazie :-)
  12. Sono lusingato, fratello Alexnumero10, mi fai arrossire :-) Anche a te rinnovo l'invito a diffondere : io lo faccio sempre quando possibile : anche oggi pomeriggio ho "indottrinato" un nostro fratello che aveva un p? le idee confuse ( come si fa a non averle leggendo solo i giornali ? ) : questa volta mi ? andata bene : non apparteneva alla categoria di quelli che "ci ha fatto bene andare in Serie B, abbiamo esagerato" : con i simpatizzanti delle altre squadre non parlo pi? : tempo perso : non riuscir? mai a convincerli che la realt? che stanno vivendo ? una enorme bolla costruita ad ok per altri fini : mi rispondono sempre allo stesso modo ( quando non mi offendono... ) : e perch? non vi siete difesi ? : ma dai, mettere su un ambaradan del genere solo per far fuori Moggi e Giraudo, bastava licenziarli, no ? : la verit? ? che non avevate nulla da difendere tanto era imbarazzante ci? che si ? scoperto : cio? ragionano esattamente come gli "architetti" volevano che ragionassero : ma noi non demordiamo : diffondiamo con l'obiettivo di risvegliare le coscienze dei nostri fratelli annichilite da assunzioni di colpevolezze non giustificate. Sempre Forza Juve
  13. Le Calende Greche - 10-1 Scadenziario : 1) Calciopoli - Procura di Napoli 15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata. 8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata. 18 Marzo 2008 : 2) 17 Dicembre 2007 -> 13 Marzo 2008 : Tar di Moggi - Tar del Lazio Luciano Moggi ha chiesto al Tar del Lazio di anticipare 3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso 4) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano 18 Dicembre 2007 : rinvio 23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti 31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il fatto non costituisce reato 5) CdA Juventus S.p.A. 13 Febbraio 2008 : approvazione dei dati relativi al secondo trimestre dell?esercizio 2007/08 ? : decisione Stadio 6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it 7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio 8) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino 23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio Denunce annunciate dal Direttore : 1)Azione legale contro Coni e FIGC Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori. ( annunciata su Tuttosport 19/01/08 ) Querele annunciate dal Direttore : 1) Grasso Aldo 2) Ormezzano Gianpaolo 3) Verdelli Carlo 4) Cannav? Candido 5) Luna Riccardo 6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni ) 7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 ) 8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 ) 9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" ) Querele contro il Direttore : 1)Pasqualin Claudio L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio. Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale". Il procuratore ha cosi' ritirato la querela. Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli : 1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli Le Calende Greche - 10-1 Continua
  14. Libero arbitrio - 88 Stiamo analizzando il lodo Brescia Calcio : la societ? lombarda avendo appreso che il campionato 2004/05 ? stato truccato dai dirigenti della Juventus merc? alcuni dirigenti della Federazione muove la regina per indurre lo scacco : vuole essere riammessa al campionato di serie A 2006/07, vuole 15 milioni x anno, cio? 30 milioni in totale, per le mancate partecipazioni alla massima serie. Una inezia, che intende supportare con tutta una serie di documenti, la maggior parte derivante dalla procura di Napoli e seguita dalle mirabolanti sentenze Ruperto & Sandulli. Dovrebbe aver finito la propria arringa, dovrebbe toccare a qualcun altro. ?Si costituiva la societ? Juventus Football Club S.p.A., (con gli Avv.ti Riccardo Montanaro, Andrea Gandini e Michele Briamonte del Foro di Torino e con il Prof. Avv. Stefano Vinti di Roma) che deduceva eccezioni preliminari di rito e argomentazioni di merito.? Oh, bella : la Juve del nuovo corso si difende ? Non siete curiosissimi di sapere come avr? risposto alle accuse mosse dal Brescia Calcio ? ?In particolare: a) ?quanto alle eccezioni preliminari, l?azione avversaria ? inammissibile e improcedibile perch? non esiste nessuna volont? compromissoria della Juventus n? alcuna clausola compromissoria e/o statutaria legittimante la competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato; in secondo luogo, e ben emerge dagli ultimi scritti avversari, essa ? una mera duplicazione della domanda di risarcimento in forma specifica (riammissione alla Serie A) gi? rassegnata ? e respinta ? dagli organi della giustizia sportiva, e non pu? essere rivolta nei confronti della Juventus che ? dunque carente di legittimazione passiva;? La prima risposta dei nostri avvocati riguarda le formalit? : non vi ? da parte della Juve nessuna manifesta volont? ad acconsentire all?arbitrato da parte del Brescia : come ormai dovremmo sapere, per conciliare ed arbitrare occorre che entrambe le parti siano d?accordo a che il Coni si pronunzi; inoltre, i nostri ineffabili avvocati notano che gi? la giustizia sportiva si ? espressa con parere negativo alla riammissione in Serie A dal Brescia : non potr? quest?ultimo pretenderla proprio dalla Juve ( ...e poi proprio questa Juve n.d.r. ) ?!? ?b) quanto al merito, non esiste alcun presupposto logico prima ancora che giuridico per il risarcimento dei pretesi milionari lamentati dalla ricorrente, n? sotto il profilo dell?atto illecito, n? sotto il profilo del nesso di causalit? n?, infine sotto il profilo dell?ingiustizia del danno.? (Cos? difesa Juventus, memoria 23.3.07).? Toccati argomenti veniali, ai quali loro ed i loro committenti paiono essere molto sensibili, immediatamente i nostri avvocati reagiscono rigettando in tutti i modi la richiesta di danni formulata contro la di loro societ?. ?La Juventus contestava che le azioni asseritamene illecite e le imputazioni di Luciano Moggi fossero idonee a giustificare la vocatio in jus della societ? esponente, in quanto le pretese risarcitorie lamentate derivavano non solo da atti compiuti da soggetti non riferibili a Juventus, ma da fatti nemmeno ipoteticamente ascrivibili ai ?fatti di Juventus?.? In che senso ? Il Brescia Calcio ritiene di essere retrocesso nel 2004/05 per colpa tua : tu hai truccato il campionato e lo si evince dai brogliacci delle sentenze : ora tu vieni a dire che invece i fatti evocati dal Brescia non sono ascrivibili alla Juve ? Puoi essere pi? chiaro, per caso ? ?La mancata ammissione in Serie A, in definitiva, non avrebbe potuto essere imputata alla Societ? esponente, e cos? i pretesi danni asseritamene derivati.? Abbiamo capito : siete pi? preoccupati dalla richiesta di danni che dell?accusa che vi viene mossa : accusa che deve risultarvi alquanto fastidiosa non essendo voi i diretti protagonisti di quelle faccende : e siete pure nella scomoda posizione di rigettare le accuse con obiettivo la non accoglibilit? della richiesta danni fermo restando che non ci si debba difendere troppo per evitare indirette assoluzioni? ?La domanda sarebbe inoltre infondata per l?inesistenza di alcun illecito ?in quanto i comportamenti di Luciano Moggi hanno dato luogo all?incriminazione di quattro sole partite, nessuna delle quali ha riguardato il Brescia Calcio (e in nessuna delle quali ? stato rinvenuto un illecito sportivo). Nei confronti di quest?ultima societ? nessun atto rilevante ai fini del diritto ? stato compiuto, e tantomeno alcun atto ?illecito? (difesa Juventus).? Perdinci, non credo a ci? che leggo : alla Juve sanno che non sono stati rinvenuti illeciti sportivi! Incredibile, vero ? Un attimo per? : io ricordavo che le partite ?incriminate? fossero tre, anzi due e mezzo : 1)Juventus-Lazio 2)Juventus-Udinese 3)Fiorentina-Bologna Qual ? la quarta ? [...] Sono andato a rileggermi la parte relativa alla Juve della sentenza Sandulli : credo si riferiscano alla partita Reggina-Juventus in cui il reato ascritto al Direttore ? lo stesso di alcuni malfattori della Barbagia o dell?Aspromonte : sequestro di persona! Domandina piccina : saranno mica questi i quattro illeciti sportivi dei quali si vanta dell?individuazione il nostro prode avvocato difensore, al secolo Zaccone Cesare? Beninteso, lo dico senza ironia : non vorrei essere rimbrottato come ? capitato a quel tifoso juventino luned? mattina alla radio dopo aver posto la domanda ad un nostro ex dirigente : ? solo per cercare di sapere di pi?, null?altro? ?Si costituiva altres? la Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito denominata F.I.G.C., osservando che ?la domanda avversaria ? intesa a far valere la responsabilit? aquiliana dei soggetti convenuti (..), ai quali si imputa di aver tenuto (?) condotte illecite causative di un danno ingiusto, in quanto tale riarcibile ex art. 2043 c.c. .? ; la F.I.G.C.rimarca che ?alla Federazione si rimprovera di aver contribuito, con il concorso dei propri dirigenti coinvolti nella vicenda (?) ad alterare la regolarit? del campionato di serie A relativo alla stagione sportiva 2004-2005 (?). (?) La responsabilit? della Federazione (?) viene fatta valere in virt? del principio di immedesimazione organica (?) che (?) non pu? essere utilmente invocato nel caso in esame. E ci? per un duplice ordine di ragioni: a)innanzi tutto perch? i dirigenti federali, che hanno trattenuto rapporti privati non consentiti con Luciano Moggi e Antonio Giraudo, non hanno agito nell?esercizio delle loro funzioni istituzionali (?.) b) ed in secondo luogo perch? ?per costante insegnamento dottrinale e giurisprudenziale- allorquando i titolari del munus abbiano agito (?) con dolo, la ricorrenza di questa condizione psicologica elide in radice il rapporto di immedesimazione organica e dunque il meccanismo di propagazione dell?imputabilit?.? Si difende anche la Federazione, e lo fa dicendo che : a)I dirigenti federali che hanno intrattenuto rapporti con Moggi e Giraudo lo hanno fatto al di fuori dell?esercizio delle loro funzioni istituzionali : altra affermazione indirettamente gravissima : ? stato uno degli argomenti con i quali ci hanno mandato in B : qua si parla solo dei dirigenti della Federazione, ma anche per loro ? stato scritto che erano succubi dell?azione del Direttore : ora scopriamo invece che erano solo incontri al di fuori dell?esercizio delle loro funzioni : Uhm, e a fare cosa ? b)Quand?anche i dirigenti federali avessero agito con dolo, dato che non sono loro i principali protagonisti del dolo stesso, non possono essere tacciati di punibilit?! ?♦ rileva, poi, la F.I.G.C. l?inesistenza di ?alcuna controversia tra il Brescia e la Federazione, non avendo quest'?ultima avuto alcuna partecipazione (n? diretta n? indiretta) ai fatti, che si assumono forieri del danno lamentato dall?attrice?;? Perch?, dunque, Brescia Calcio accusi la Federazione ? ?lamenta, ancora, la Federazione che ?? stata proprio la F.I.G.C. (per il tramite dei propri organi inquirente, requirenti e giudicanti) a permettere la scoperta, il perseguimento, l?accertamento e la punizione degli illeciti commessi. Sicch? sarebbe paradossale che essa dovesse oggi essere chiamata a rispondere degli effetti pregiudizievoli derivanti da condotte indebitamente poste in essere da tesserati ed affiliati nei confronti dei quali sono stati esercitati con il dovuto rigore i poteri repressivi previsti dalla vigente normativa federale?. (cos? F.I.G.C. a pag. 3-5 memoria costituzione) ;? Stanno tutti molto attenti alla richiesta di risarcimento danni? ?La Federazione deduce inoltre che ?l?ammissione in via straordinaria sollecitata dal sodalizio bresciano (?) non avrebbe potuto poggiare su alcun fondamento normativo ed il suo diniego non pu?, quindi, aver dato luogo alla lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela; non esistendo, per le ragioni dette, alcun obbligo di soddisfare la suddetta richiesta , ? ontologicamente inconfigurabile l?esperimento di un?azione di danno fondata sul presupposto della violazione di un diritto (rectius: interessse legittimo) inesistente!?.(cos? difesa FIGC).? Poich? la richiesta di riammissione in Serie A non poggia su alcun fondamento normativo, come fai a chiedermi i danni se non ho preso quella decisione ? Alla prossima, dove si inizia la discussione delle motivazioni della sentenza. Libero arbitrio - 88 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso. Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze. Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6 Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto. Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma. Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria. Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi. Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno. Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.
  15. Le Calende Greche - 10 Scadenziario : 1) Calciopoli - Procura di Napoli 15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata. 8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata. 18 Marzo 2008 : 2) 17 Dicembre 2007 -> 13 Marzo 2008 : Tar di Moggi - Tar del Lazio Luciano Moggi ha chiesto al Tar del Lazio di anticipare 3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso 4) 18 Dicembre 2007 -> 23 Gennaio 2008 -> 31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non rinvio a giudizio - Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano 5) CdA Juventus S.p.A. fine Gennaio 2008 : decisione Stadio Delle Alpi Rinviato a met? Febbraio 2008 ( courtesy by dominiobianconero ) 6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it 7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio 8) Gennaio 2008 -> 23 Gennaio 2008 -> Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio Denunce annunciate dal Direttore : 1)Azione legale contro Coni e FIGC Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori. ( annunciata su Tuttosport 19/01/08 ) Querele annunciate dal Direttore : 1) Grasso Aldo 2) Ormezzano Gianpaolo 3) Verdelli Carlo 4) Cannav? Candido 5) Luna Riccardo 6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni ) 7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 ) 8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 ) 9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" ) Querele contro il Direttore : 1)Pasqualin Claudio L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio. Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale". Il procuratore ha cosi' ritirato la querela. Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli : 1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli Le Calende Greche - 10 Continua
  16. Libero arbitrio - 87 Il Brescia Calcio ha finito di elencare le motivazioni che lo hanno portato a chiedere arbitrato al Coni : dopo aver ritenuto la retrocessione del campionato 04/05 frutto delle malefatte aventi per soggetti attivi la Juve e la Federazione, richiede la riammissione d?ufficio al campionato 06/07 e la richiesta per danni pari a 15 milioncini di euro per ogni anno di mancata partecipazione alla massima serie. Andiamo avanti : ?Con successiva memoria istruttoria del 26.3.07, la societ? istante, in replica alle deduzioni della Juventus e della FIGC, precisava che : ?La causa petendi nella dedotta fattispecie ? costituita, per quanto attiene entrambi i soggetti escussi, dalla alterazione dello svolgimento e della classifica finale del campionato 2004-2005, trasgressiva del principio neminem laedere (responsabilit? per illecito extracontrattuale ovvero aquiliana), in conseguenza delle condotte poste in essere da Giraudo e Moggi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale della Juventus e, per la F.I.G.C., per il concorso in suddette condotte del presidente Carraro, del vice presidente Mazzini, dei designatori arbitrali Bergamo e Pairetto, del presidente dell?A.I.A. Lanese, degli arbitri Rocchi, Messina, Tagliavento, Dondarini, e dell?assistente Baglioni.? Dal punto di vista del Brescia, la cupola esiste, eccome! ?Per la F.I.G.C., inoltre, si ravvisa nei fatti sopra enunciati responsabilit? anche contrattuale, in relazione al rapporto associativo inter partes, a titolo colposo (per culpa in vigilando e violazione dell?obbligo di garanzia) e doloso (in concorso nelle condotte come sopra ascritte ai dirigenti federali lato sensu intesi).? Inoltre, la Federazione non ha rispettato patti contrattuali. ?Ebbene, il Brescia Calcio ritiene che prova inconfutabile e, sotto ogni profilo, esauriente, dei fatti fondativi del diritto al risarcimento dei danni fatto valere nel presente giudizio, provenga dalle seguenti fonti: ♦ i tre rapporti informativi n. 554/39-44 prot. 2004 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli redatti dal Reparto Operativo-Nucleo Operativo, seconda sezione, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma in data 19/04/2005, 02/11/2005 e 20/01/2006, corredati dagli atti, anche su supporto informatico, allegati; ♦ l?invito a comparire nei confronti di 41 persone sottoposte ad indagini emesso in data 11/05/2006 dalla Procura della Repubblica di Napoli-Direzione Distrettuale Antimafia nel procedimento n. 43915/02 R relativo ai delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), frode in competizioni sportive (art. 1 l. 13/12/1989 n.401), nonch? gli atti di indagine espletati dai Magistrati di detto Ufficio, direttamente ovvero per delega, nel procedimento; ♦ l?avviso di conclusione delle indagini emesso ex art. 415 c.p.p.; ♦ la relazione del Capo dell?Ufficio Indagini alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 19/06/2006 a carico, tra gli altri, del dott. Antonio Giraudo, del sig. Luciano Moggi, delle societ? Juventus, Lazio e Fiorentina; ♦ la relazione del Capo dell?Ufficio Indagini alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 31/07/2006 a carico, tra gli altri, del sig. Pasquale Foti e della societ? Reggina Calcio; ♦ gli atti di deferimento avanti alla C.A.F. emessi dal Procuratore Federale nei confronti degli incolpati (persone fisiche e giuridiche), rispettivamente in data 23/07/2006 e 07/08/2006; ♦ le decisioni della C.A.F. in data 14/07/2006 e 17/08/2006; ♦ la decisione della Corte Federale in data 04/08/2006 relativa al primo procedimento; ? il lodo reso il 27/10/2006 dal Collegio Arbitrale di Codesta Camera nel procedimento n. 1336 promosso dalla Juventus F.C. s.p.a. contro la Federazione Italiana Gioco Calcio; ♦ la richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 08/02/2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento n. 29606/05 R.G.N.R. a carico di Moggi Luciano ed altri (c.d. G.e.a.), nonch? gli atti ad essa allegati [tra i quali le dichiarazioni rese al P.M. da Corrado Grabbi, Pietro Franza, Franco Baldini, Ermanno Pieroni, Giorgio Perinetti (cfr. pag. 16-19 istanza di arbitrato)].? Nel menzionare tutte queste fonti, il Brescia Calcio dimentica un piccolo particolare : a Napoli ancora non ? stato pronunciato il rinvio a giudizio : viene anche elencato il processo GEA a Roma : non so se ? proprio attinente, ma in un caso e nell?altro non vi sono sentenze definitive : vige ancora in italia la presunzione di innocenza ? Pare proprio di no! ?Trattasi di un imponente compendio documentale ?gi? noto, ad eccezione del procedimento G.e.a., alle Controparti ed al Collegio- costituito da alcune migliaia di pagine (in particolare: 1596 quelle dei tre rapporti informativi dei Carabinieri del N.O. di Roma), dal quale emerge in modo inequivocabile il sistema di compromissione della regolarit? dei campionati ideato e posto in essere da Giraudo e Moggi con il coinvolgimento di soggetti rivestenti ruoli e svolgenti funzioni specifiche nel mondo del calcio (presidente e vice presidente della F.I.G.C., presidente della A.I.A., designatori arbitrali, arbitri, designatore degli assistenti dei direttori di gara, assistenti, dipendenti federali, presidenti e dirigenti delle societ? di calcio Lazio, Fiorentina, Milan, Reggina ed Arezzo).? (cos? il Brescia nella citata memoria del 26.3.07)? Che dalle due relazioni dei Carabinieri, composte di ben 1596 pagine, emerga in modo inequivocabile il sistema di compromissione della regolarit? dei campionati, ? sempre un tuo parere, Brescia Calcio. Se cos? fosse, non ci sarebbe bisogno di sottoporre gli imputati a giudizio : invece, emergono tante irregolarit? nell?acquisizione di dette prove : dalle dichiarazioni di alcuni indagati, fra le telefonate mancano alcune ( alcune ? ) che sicuramente risultano essere state fatte : per completezza, non per altro. Inoltre, l?estrapolazione di dialoghi e il riportare stralci di articoli di giornali a supporto delle proprie tesi ( gi?, Brescia Calcio : di tesi si tratta, di ipotesi di reato, non di schiaccianti prove : bisogna dare agli indagati la possibilit? di spiegarsi ed eventualmente giustificarsi, o no ? ) non ? proprio da considerarsi un metodo ortodosso : avremmo preferito che le intercettazioni fossero a supporto di fatti e di flagranze : ma sar? argomento di discussione a Napoli, questo. ?Gli atti di indagine della Procura della Repubblica di Napoli, sono indicati dalla societ? Brescia Calcio ?materiale probatorio ?privilegiato?, in ragione della qualit? del soggetto da cui promana, in via diretta ed indiretta, della completezza del quadro di fatti e persone che delinea, dell?assoluta attendibilit? dell?attribuzione dei fatti ai soggetti chiamati a risponderne, della persuasivit? della ricognizione giuridica della fattispecie sotto il profilo della correttezza del riferimento delle condotte alle norme penali incriminatrici.? Uhm, e quali atti hai della Procura di Napoli, Brescia Calcio ? ?Assume significativo rilievo, per la difesa del Brescia, anche la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Roma all?Ufficio Indagini ?per quanto ? emerso nel corso del procedimento sulla G.E.A., a proposito di arbitri e designatori che avrebbero favorito anche nel campionato 2004-2005 le squadre appartenenti alla ?galassia Moggi? (Messina, Reggina, Siena e Udinese, le prime tre concorrenti dirette del Brescia nelle lotta per non retrocedere)?? ?l?Udinese era nella galassia Moggi ? Ma poi, sar? sufficiente prestare giocatori per avere questo beneficio ? E con lo stesso ragionamento adesso l?Empoli ? nella galassia Cobolli ? ?Di contro, i decisum della C.A.F. e della Corte Federale vengono evocati dalla scrivente difesa solo subordinatamente, in relazione al condiviso giudizio che l?opera di condizionamento arbitrale svolta da Giraudo e Moggi, secondo le note modalit?, nel campionato 2004-2005 ne determin? l?alterazione, non solo quanto allo svolgimento, ma anche in relazione alla classifica finale, tanto da dar luogo come effetto diretto di ci? alla revoca dello scudetto vinto sul campo dalla Juventus (e non, lamenta il Brescia, anche all?annullamento delle retrocessioni in serie B, come sarebbe stato altrettanto doveroso sul piano etico, prima ancora che giuridico!)?.(cos? il Brescia Calcio).? Beh, ha ragione il Brescia Calcio : se mi annulli la vincente del campionato, mi devi annullare anche le retrocessioni!! ?La societ? istante nelle note difensive e nelle memorie istruttorie ha individuato le fonti di prova dei fatti costitutivi dell'azione risarcitoria spiegata contro la Juventus (ex art. 2043 c.c.) e la F.I.G.C. (ex contractu per violazione degli obblighi di garanzia ed anche ex art. 2043 c.c.) ? soprattutto negli atti e documenti facenti parte del procedimento n.43915/02R pendente avanti alla Procura della Repubblica di Napoli?? ed in particolare ?la trascrizione integrale, versata nella presente memoria, di un atto fondamentale del procedimento in corso avanti alla Procura della Repubblica di Napoli, cio? l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari emesso il 10/06/2006 dal predetto Ufficio Giudiziario.? (cfr. memoria istruttoria del Brescia Calcio)? E? certo un atto importante la chiusura indagini : ma, Brescia Calcio, non ti sembra il caso di attendere la fine del giudizio per richiedere i danni ? Ma il Brescia Calcio non ha ancora finito? ?Con riferimento alla trascrizione del citato avviso ex art. 415 bis c.p.p. la difesa del Brescia sottoponeva ulteriori richieste al Collegio: 1) di ammettere, in caso di rigetto della stessa, l'escussione come teste su tutti i fatti di causa dell'autore dei rapporti alla Procura della Repubblica di Napoli, il magg. Attilio Auricchio del Nucleo Operativo, seconda sezione, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, attualmente presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Roma;? Beh, il suo collega ha da fare a Caltanissetta...non so lui... ?2) di espletare, ove necessario ovvero utile per l?accertamento dei danni patiti dalla societ? istante, consulenza tecnica volta ad interpretare i dati contenuti nella prodotta documentazione; 3) di fissare apposita udienza per lo svolgimento degli adempimenti istruttori, siccome richiesti ovvero sollecitati.? Ma tu, Brescia Calcio, non vuoi un arbitrato : vuoi un processo : e non puoi aspettare, come tutti noi d?altronde, quello di Napoli ? ?Da tali istanze istruttorie la difesa del Brescia con memoria del 21.5.2007 formulava l?istanza di sospensione del procedimento arbitrale, domanda gi? enunciata nel corso dell?udienza di discussione del 17 maggio 2007, e conseguentemente di trasferire l?azione civile di risarcimento nel giudizio penale.? Ecco, appunto : vuoi un processo! ?Con la stessa memoria del 21.5.07 la societ? istante, in via subordinata, richiama la valutazione probatoria dei seguenti atti: ♦ i tre rapporti informativi n. 554/39-44 prot. 2004 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli redatti dal Reparto Operativo-Nucleo Operativo, seconda sezione, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma in data 19/04/2005, 02/11/2005 e 20/01/2006, corredati dagli atti, anche su supporto informatico, allegati, in primis le molte centinaia di conversazioni telefoniche ritualmente trascritte, dalle quali emerge con cristallina chiarezza lo scellerato intreccio di relazioni, attraverso il quale l?amministratore delegato ed il direttore generale della Juventus, Giraudo e Moggi, ed alti dirigenti della F.I.G.C. Mazzini, Ghirelli, Pairetto, Bergamo, Lanese, Mazzei, in concorso con altri soggetti, tra i quali alcuni noti arbitri ed assistenti, determinavano il risultato delle singole gare, asservivano ai propri illeciti fini e condizionavano tutti i momenti della vita della F.I.G.C.; e ci?, grazie all?omissione di ogni doveroso controllo da parte della presidenza della F.I.G.C., in violazione dell?obbligo statutario di garanzia. ♦ l?invito a comparire nei confronti di 41 persone sottoposte ad indagini emesso in data 11/05/2006 dalla Procura della Repubblica di Napoli-Direzione Distrettuale Antimafia nel procedimento n. 43915/02 R relativo ai delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), frode in competizioni sportive (art. 1 l. 13/12/1989 n.401), nonch? gli atti di indagine espletati dai Magistrati di detto Ufficio, direttamente ovvero per delega, nel procedimento; ♦ l?avviso di conclusione delle indagini emesso ex art. 415 c.p.p.; ♦ la relazione del Capo dell?Ufficio Indagini alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 19/06/2006 a carico, tra gli altri, del dott. Antonio Giraudo, del sig. Luciano Moggi, delle societ? Juventus, Lazio e Fiorentina; ♦ la relazione del Capo dell?Ufficio Indagini alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 31/07/2006 a carico, tra gli altri, del sig. Pasquale Foti e della societ? Reggina Calcio; ♦ gli atti di deferimento avanti alla C.A.F. emessi dal Procuratore Federale nei confronti degli incolpati (persone fisiche e giuridiche), rispettivamente in data 23/07/2006 e 07/08/2006; ♦ le decisioni della C.A.F. in data 14/07/2006 e 17/08/2006; ♦ la decisione della Corte Federale in data 04/08/2006 relativa al primo procedimento; ? il lodo reso il 27/10/2006 dal Collegio Arbitrale di Codesta Camera nel procedimento n. 1336 promosso dalla Juventus F.C. s.p.a. contro la Federazione Italiana Gioco Calcio; ♦ la richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 08/02/2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento n. 29606/05 R.G.N.R. a carico di Moggi Luciano ed altri (c.d. G.e.a.), nonch? gli atti ad essa allegati [tra i quali le dichiarazioni rese al P.M. da Corrado Grabbi, Pietro Franza, Franco Baldini, Ermanno Pieroni, Giorgio Perinetti (cfr. pag. 16-19 istanza di arbitrato)]. Da tali documenti, di alcune migliaia di pagine, emergerebbe ? in modo inequivocabile il sistema di compromissione della regolarit? dei campionati ideato e posto in essere da Giraudo e Moggi con il coinvolgimento di soggetti rivestenti ruoli e svolgenti funzioni specifiche nel mondo del calcio (presidente e vice presidente della F.I.G.C., presidente della A.I.A., designatori arbitrali, arbitri, designatore degli assistenti dei direttori di gara, assistenti, dipendenti federali, presidenti e dirigenti delle societ? di calcio Lazio, Fiorentina, Milan, Reggina ed Arezzo)?Gli atti investigativi della procura di Napoli avrebbero consentito l?acquisizione di ulteriori decisive prove circa i rapporti tra i componenti del sodalizio criminoso e gli arbitri ed ha coinvolto nelle accuse anche le societ? Reggina e Messina (con oltre dieci partite dalle predette disputate sub judice, per l?esistenza di prove della ?alterazione? dolosa dei loro risultati).? Confermava , per il resto, le rassegnate conclusioni.? Quante certezze sciorinate, Brescia Calcio...speriamo che tu abbia finito le lamentele : non per cosa, ma sembrano sempre le stesse cose ridette pi? volte? Libero arbitrio - 87 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso. Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze. Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6 Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto. Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma. Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria. Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi. Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno. Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.
  17. Le Calende Greche - 9-1 Scadenziario : 1) Calciopoli - Procura di Napoli 15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata. 8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata. 18 Marzo 2008 : 2) 17 Dicembre 2007 -> 13 Marzo 2008 : Tar di Moggi - Tar del Lazio Luciano Moggi ha chiesto al Tar del Lazio di anticipare 3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso 4) 18 Dicembre 2007 -> 23 Gennaio 2008 -> 31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non rinvio a giudizio - Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano 5) CdA Juventus S.p.A. fine Gennaio 2008 : decisione Stadio Delle Alpi Si ? fatto ? Qualcuno ne sa di pi? ? 6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it 7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio 8) Gennaio 2008 -> 23 Gennaio 2008 -> Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio Denunce annunciate dal Direttore : 1)Azione legale contro Coni e FIGC Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori. ( annunciata su Tuttosport 19/01/08 ) Querele annunciate dal Direttore : 1) Grasso Aldo 2) Ormezzano Gianpaolo 3) Verdelli Carlo 4) Cannav? Candido 5) Luna Riccardo 6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni ) 7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 ) 8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 ) 9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" ) Querele contro il Direttore : 1)Pasqualin Claudio L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio. Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale". Il procuratore ha cosi' ritirato la querela. Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli : 1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli Le Calende Greche - 9-1 Continua
  18. Libero arbitrio - 86 Dunque, il Brescia Calcio, appreso che il campionato 2004/05 ? stato truccato dalla Juve, essendo retrocesso in quell?anno ritiene che tale retrocessione sia dovuta solo ed esclusivamente al truccaggio effettuato. Si prodiga quindi a chiedere i danni alla Juve stessa e alla Federazione, che l?ha spalleggiata (!), nonch? richiede di poter essere riammessa alla massima Serie nel campionato 2006/07 : senza voler togliere a nessuno, chiede sostanzialmente una Serie A a 21 squadre. Dopo aver chiesto pi? volte la pronuncia in base alla sua richiesta, alla fine di agosto 2006 si vede negare i suoi diritti : ne consegue il ricorso all?arbitrato. ?Il Brescia Calcio agiva in sede arbitrale per un?altra serie di motivi:? Ce ne sono ancora altri ? ?1) In relazione all'illegittimo rifiuto della F.I.G.C. di riammettere il Brescia Calcio nel campionato di serie A 2006-2007.? Beh, illegittimo ? una tua conclusione, o no ? ?2) in relazione al conseguente pregiudizio patito dal Brescia Calcio e sulle ragioni giuridiche della sua richiesta risarcitoria nei confronti della F.I.G.C.? Pensi che ce l?abbiano con te ?!? ?Il Brescia Calcio, muovendo dall? atto del 08/08/2006, sottoscritto anche dal Sindaco di Brescia in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e della Comunit? Bresciana, con cui chiedeva al Commissario Straordinario della F.I.G.C. l'iscrizione al campionato di serie A 2006-2007 (sul presupposto della titolarit? in capo a s? del diritto sportivo abilitante alla partecipazione al campionato della massima serie e, comunque, quale risarcimento in forma specifica del danno sofferto per asserita responsabilit? ascrivibile alla F.I.G.C. per la violazione dell'obbligo di garanzia statutariamente contemplato) riteneva l?illegittimit? della risposta federale del 31/08/2006 con cui la F.I.G.C. informava la scrivente societ? che "la richiesta di ammissione alla serie A (?) non pu? trovare accoglimento" e che le richieste risarcitorie non potevano trovare fondamento "per l'assoluta inesistenza di qualsivoglia rapporto eziologico tra i danni lamentati e l'operato federale".? Cio?, in pratica non ? che hai chiesto parere alla FIGC : volevi la Serie A e ogni altro pronunciamento diverso da quello viene considerato da te illegittimo? ?La fondatezza e la legittimit? della istanza di (re)iscrizione alla serie A del campionato 2006-2007 si incentra secondo la parte istante su tre situazioni rilevanti:? (ri)Sentiamo? ?(a) la titolarit? in capo al Brescia del diritto sportivo a partecipare alla seria A, quale conseguenza dell'invalidit? del campionato 2004-2005, all'esito del quale l'istante retrocedette,ai sensi dell?art. 52 N.O.I.F;? Il Brescia Calcio considera il campionato 04/05 non valido? ?(b) la violazione del rapporto associativo intercorrente tra il Brescia Calcio e la F.I.G.C. le cui regole risulterebbero violate dai vertici federali, laddove essi, e soprattutto, il Presidente dell'epoca, dott. Carraro, si sarebbero sottratti all'obbligo di garantire il corretto e regolare svolgimento delle gare.? La Federazione ? rea di non aver fatto rispettare il corretto svolgimento del campionato? ?© i rapporti tenuti con Moggi e Giraudo dal vice-presidente dott. Mazzini, dai designatori arbitrali Bergamo e Pairetto, nonch? dal presidente dell'A.I.A. Lanese -riferibili alla F.I.G.C. in base alla nota normativa civilistica-, da cui si evincerebbe che la F.I.G.C. abbia concorso come causa concorrente nella produzione dell'evento lesivo.? Non solo la Federazione ? rea, ? anche correa? ?Ritiene,dunque, il Brescia che l?obbligazione in capo alla FIGC nei confronti del Brescia, in relazione al vincolo associativo, abbia natura risarcitoria ..? nel senso di ricostituire in favore del danneggiato la situazione in cui si trovava prima dell'accadimento lesivo; il che pu? avvenire per equipollente ovvero in forma specifica; precisava inoltre che ?.. seppure adeguato a criteri di giustizia ed equit?, il risarcimento per equivalente costituisce un rimedio, che si pone come sostitutivo e sussidiario, un minus rispetto al diritto primario alla reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c.? .(difese Brescia Calcio).? Ne consegue che la riammissione del Brescia in Serie A ? da intendersi risarcitoria da parte della Federazione. ?Le dispiegate domande si fonderebbero inoltre su ?nuovi? temi del giudizio arbitrale: il lodo nel giudizio arbitrale F.I.G.C.-Juventus reso il 27.10.2006 e le risultanze della vicenda Gea, quali evidenziate dal procedimento penale relativo.? Uh, e quali sono le risultanze della vicenda Gea ? ?Un terzo ordine di motivi si fonda sul danno da perdita di chance.? Eh ?!? ?La domanda relativa a tale aspetto, muovendo dal diniego dell?accoglimento della richiesta di riammissione nel campionato di serie A come risarcimento del danno in forma specifica, sarebbe rappresentata dal pregiudizio subito dalla societ? lombarda per non aver potuto conseguire, a seguito della ritenuta come accertata alterazione dello svolgimento del campionato e della sua classifica finale, il risultato che si era prefissato: la permanenza nella massima serie.? Continuo a non capire? ?Il tema, in altri termini, ? quello della risarcibilit? del danno conseguente della perdita di chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene e non come una mera aspettativa di fatto, s? da costituire un?entit? patrimoniale a s? stante giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, anche se ritenuta in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilit?; nel caso di specie assume il Brescia Calcio che nel campionato di calcio 2004-2005 ?ove regolarmente disputato- avrebbe realizzato il fine prospettato della ?salvezza?.? Un sacco di giri di parole per dire sempre la stessa cosa : in assenza di trucchi e di inganni, il Brescia Calcio quell?anno si sarebbe senz?altro salvato : senza nessuna ombra di dubbio? ?Circa l?entit? dei danni lamentati, la societ? istante indicava l?entit? del pregiudizio patito in euro 15.000.000,00 per ciascun campionato, secondo i criteri di valutazione contemplati dall?art. 1223 c.c., che prevedono la risarcibilit? del danno emergente e del lucro cessante.? ?quanto ?? ?A titolo esemplificativo ne indicava alcune ?voci?: innanzitutto, il pregiudizio per la mancata partecipazione al massimo campionato, concretatosi nella perdita della possibilit? di negoziazione di importanti e lucrose sponsorizzazioni, in relazione anche alla maggiore visibilit? del marchio per lo sponsor cosiddetto ?ufficiale?, per le sponsorizzazioni minori, nonch? per tutte le altre forme di vendita della pubblicit?, dalla cartellonistica nello stadio, agli altri spazi interessati all?evento sportivo. Il Brescia Calcio lamentava , altres?, la diminuzione degli incassi delle gare, sia interne che esterne, nonch? degli introiti dei diritti televisivi, allegando a tal fine apposita documentazione. Inoltre richiedeva il risarcimento del danno conseguente alla dequalificazione del patrimonio giocatori, nonch? della lesione dell'immagine.? Beh, allora 15 milioncini di euri sono pochi? ?La societ? Brescia calcio rassegnava, conseguentemente, le proprie conclusioni, nel merito, nel senso della previa declaratoria della responsabilit? della societ? Juventus Football Club s.p.a e della F.I.G.C., ciascuna in persona del suo legale rappresentante, ed in solido tra loro, in relazione: ? alla retrocessione in serie B del Brescia Calcio, avvenuta al termine del campionato 2004-2005, e, quindi alla sua mancata partecipazione al campionato di serie A 2005- 2006, nonch? alla sua mancata riammissione e partecipazione al campionato di serie A 2006-2007; ? ovvero, comunque, alla perdita da parte del Brescia Calcio della chance di conseguire nel campionato di calcio di serie A 2004-2005, all?esito di un corretto svolgimento della competizione, il risultato sportivo ed economico correlato alle proprie capacit? tecnicoagonistiche; e quindi ?riconoscere il diritto della societ? Brescia Calcio al risarcimento di tutti i conseguenti danni patiti, e, pertanto, condannare le parti convenute, in solido tra loro, a corrispondere al Brescia Calcio s.p.a per i titoli descritti in narrativa, l?importo di ? 15.000.000,00 per ciascun campionato, e, quindi, complessivamente di ? 30.000.000,00 ovvero il diverso, maggiore ovvero minore, importo, che verr? accertato, anche in via equitativa, in corso di giudizio; con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e con condanna delle parti convenute al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese del procedimento arbitrale;?? 15 x 2, voleva : 30 milioni di euro e nemmeno le spese processuali vuole pagare! ?In via istruttoria la societ? istante richiedeva al collegio di : ♦ ordinare alla F.I.G.C. l?esibizione di tutti gli atti e documenti relativi al procedimento che ha portato all?adozione, da parte della Commissione d?Appello Federale della decisione pubblicata con C.U. n. 1/C in data 14/07/2006, e, da parte della Corte Federale, della decisione pubblicata con C.U. n. 2/CF in data 04/08/2006, ivi compresi gli atti dell?Ufficio Indagini della F.I.G.C. direttamente esperiti ovvero acquisiti presso altri Uffici, in particolare presso la Procura della Repubblica di Napoli; ♦ acquisire presso la Lega Nazionale Professionisti il contratto relativo ai diritti televisivi per i campionati di calcio 2005-2006 e 2006-2007, nonch? ogni altra documentazione utile all?accertamento del pregiudizio patito dal Brescia Calcio s.p.a. per la mancata partecipazione ai campionati di serie A 2005-2006 e 2006-2007; ♦ disporre, ove necessario, consulenza tecnica volta alla quantificazione di tutti i danni patiti dal Brescia Calcio s.p.a. per la mancata partecipazione ai campionati di serie A 2005-2006 e 2006-2007. Cos? si concludeva l?istanza arbitrale.? Per riassumere : 1)Riammissione nella massima Serie dal campionato 2006/07 2)30 milioni di euro come danni subiti dalla mancata partecipazione al campionato di Serie A nei due anni successivi Un po? troppo, credo, o no ? Come poteva risponderti la Federazione ? Alla prossima. Libero arbitrio - 86 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso. Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze. Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6 Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto. Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma. Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria. Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi. Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno. Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.
  19. Libero arbitrio - 85 Stiamo analizzando l?arbitrato del Brescia Calcio : dopo aver appreso che il campionato 2004/05 ? stato inficiato da truffe, trucchi, imbrogli, slealt? e illeciti decide di muovere le proprie doglianze alla Federazione e alla Juve ritenendo che la retrocessione in Serie B in quell?anno sia dovuta a tali malefatte : per essere pi? pregnante, fa corroborare la richiesta con la firma autorevole del sindaco della citt? e con attestazione delle lagnanze dell?intiera cittadinanza tutta convinta di essere retrocessa per tali motivi. La richiesta ? di essere immediatamente ammessa alla massima serie, no, non a scapito di nessuno : un bel campionato a 21 squadre, ? la proposta. Ma la federazione gli comunicher? che non intende prendere in esame la questione e la chiude con una missiva alla fine di agosto recante il tristo annuncio : con protervia, il Brescia Calcio decide di ricorrere al giudizio del Coni e quello noi stiamo commentando. ?Quanto sopra premesso, la societ? Brescia Calcio deduceva a conforto delle spiegate richieste i seguenti motivi:? Sentiamo? ?1) L?accertata alterazione dello svolgimento e della classifica finale, nel suo complesso, del campionato di serie a 2004-2005 ad opera della Juventus f.c..? Ve lo confesso, ragazzi : io rischio di impazzire! Sar? anche di parte, e certamente lo sono, ma aver letto le sentenze mi ha fatto pi? male che bene : mi spiego : in giro non si parla del fatto che la Juve ? stata spedita in B come un pacco postale perch? si ? fatta la somma dei comportamenti sleali ottenendo il tanto sperato illecito sportivo : no : l?esserci autocolpevolizzati ha portato alla consistenza della bolla insperata vaneggiata dagli onesti : nel loro mondo, siamo la feccia che ha lordato le loro gesta e gli improperi del loro primo rappresentante non ne ? che l?inter-pretazione : avete provato a chiedere a qualcuno di loro cosa ne pensa delle frasi che va cianciando costui ? Otterrete la risposta convinta che ha ragione : provate a chiedere perch? non si lamenta dei campionati persi con la Roma, la Lazio o il Milan : non otterrete risposta?il male era a Torino e finalmente la verit? ha trionfato! ?2) Il pregiudizio che avrebbe patito il Brescia Calcio in conseguenza degli illeciti commessi dalla Juventus f.c. s.p.a. siccome accertati dalla corte federale nel campionato di serie a del 2004-2005.? Quante certezze, Brescia Calcio! La Juve ha truccato il campionato 2004/05 e tu ne hai subito le conseguenze? ?3) La concorrente responsabilit? a titolo commissivo ed omissivo della F.I.G.C. nella causazione dei danni sofferti dal Brescia Calcio.? Beh, giusto : davanti a tutto questo danno, cosa fa la Federazione ? Tace! Giusto lamentarsi? ?4) l'obbligo della Juventus f.c. s.p.a. e della f.i.g.c. di risarcire il Brescia Calcio per la mancata partecipazione al campionato di serie a 2005-2006.? E? il minimo? ?La prima serie di motivi si fonda sulla decisione della Corte Federale, che avrebbe condiviso sul punto l'assunto della C.A.F., da cui emergerebbe in modo inconfutabile che lo svolgimento del campionato di calcio 2004-2005 risulterebbe essere stato alterato dal condizionamento della classe arbitrale. Ci? emergerebbe sia dalle motivazioni sulla ipotizzata responsabilit? di Moggi che dalle motivazioni riguardo la pena inflitta alla societ? Juventus.? La classe arbitrale ? stata condizionata con una serie di comportamenti da mancanza di lealt? : di illeciti sportivi, ricordo, nessuna traccia? ?Lamenta, infatti, il Brescia Calcio che ,in relazione al campionato 2004-2005 in cui classificandosi dopo le trentotto giornate di regular season al penultimo posto, veniva retrocesso nella serie inferiore a causa dei motivi suindicati, che sarebbero stati accertati dalle richiamate decisioni degli organi di giustizia sportiva di Codesta Federazione, in base alle quali ?pu? considerarsi appurato che l?accertata ?alterazione del campionato 2004- 2005 nel suo complesso? non solo ha impedito alla societ? lombarda di conseguire il risultato sportivo correlato alle proprie capacit? tecniche (danno da "perdita di chance"), ma anche e soprattutto ha avuto come effetto diretto la sua retrocessione nella serie inferiore. ? (cos? la difesa del Brescia Calcio).? Straordinario : retrocedere per propri demeriti non ? previsto : si retrocede esclusivamente perch? qualcuno ha imbrogliato : abbiamo cos? imbastito un piccolo record : truccando il campionato 2004/05 abbiamo dato fastidio a chi lo scudetto lo voleva vincere e a chi non voleva retrocedere? ?La ritenuta fraudolenta modificazione del corso ordinario del torneo, a causa del condizionamento della classe arbitrale in favore della Juventus, avrebbe interessato non solo le partite della societ? torinese, ma anche -e sempre al fine di favorire quest'ultima-quelle disputate tra le sue dirette concorrenti (Milan ed Inter, in particolare) e le squadre di seconda fascia, in lotta con il Brescia per non retrocedere. Rileva, a supporto delle proprie argomentazioni, la societ? istante come la classifica finale di quel campionato, con dieci squadre in tre punti, fosse suscettibile, quindi, di decisiva variazione per effetto della modifica anche di un solo risultato. Valutando congiuntamente le due situazioni, dovrebbe ritenersi a giudizio del Brescia Calcio, ?secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, che la squadra lombarda, se si fosse "giocato pulito", sarebbe rimasta con ogni probabilit? in serie A. E', invece, retrocessa e di tale evento sportivo, di enorme gravit? per il Brescia, non pu? che considerarsi responsabile la Juventus!? (cfr. istanza arbitrato Brescia).? Cio?, truccando i risultati non solo nostri ma anche quelli delle nostre avversarie ci sarebbe andato di mezzo il Brescia : riconoscono che quell?anno c?erano dieci squadre in tre punti, ma non gli viene il minimo dubbio che in quella situazione ? facile retrocedere : no : la convinzione deriva dal criterio id quod plerumque accidit in base al quale se si fosse giocato pulito, sicuramente il Brescia sarebbe rimasto in A : anche in questo caso, senza il minimo dubbio? ?Secondo l?istante societ? la F.I.G.C. non pu? essere ritenuta esente da addebiti per la retrocessione del Brescia Calcio, in quanto sarebbe emerso ?dal procedimento avanti alla C.A.F. ed alla Corte Federale un comportamento da parte dei vertici federali, che costituisce causa concorrente con il descritto comportamento della Juventus, nella produzione dell'evento lesivo.?? Certo, ? colpevole anche la FIGC, certo? ?La difesa del Brescia Calcio ?.. si riferisce in primis ai rapporti intercorsi con Moggi e Giraudo dai designatori arbitrali Bergamo e Pairetto, nonch? dal Presidente dell'A.I.A. Lanese, nonch?, a proposito della partita Lecce-Parma, valutata ai sensi dell'art. 6 C.G.S. dal vicepresidente Mazzini, a proposito dei quali si richiamano integralmente i "passaggi" della decisione della Corte Federale?.? Ma che c?entriamo noi con Lecce-Parma, eh ? Altro grande risultato raggiunto con l?assoluzione dei beneficiari di quella partita ? che adesso se la prendono con noi qualunque cosa sia? ?Non di meno va negativamente sottolineata per la sua valenza eziologica in relazione all'evento lesivo patito dal Brescia il comportamento del Presidente della F.I.G.C., Carraro, inadempiente degli obblighi di controllo della regolarit? dello svolgimento dei campionati, statutariamente contemplati?? Pensa, Brescia Calcio che il presidente federale Carraro ? stato assolto dalle contestazioni ai suoi comportamenti ( in particolare le telefonate pro-Lazio fatte verso i designatori ) proprio perch? cos? facendo si stava in realt? occupando del regolare svolgimento del campionato! Basterebbe rileggersi la catena di eventi di Lazio-Brescia ( si, proprio il Brescia! ) per capire : e giustamente tu chiami a correo anche lui, ma penso che tu ci possa fare poco : il presidente federale ha dalla sua cannoni da 90 come il presidente Coni, per esempio ( vedasi pressione all?arbitro Ronzani nel suo lodo ). ?A tal ultimo riguardo, vale la pena di intrattenersi brevemente sul rapporto esistente tra la Federazione e le singole societ?, che ha la sua fonte nell'atto di affiliazione e, dunque, nell?accordo associativo?La F.I.G.C. avrebbe tradito in modo evidente le proprie funzioni e ?violato i propri obblighi contrattuali, non impedendo che il campionato 2004-2005 si svolgesse in modo inquinato dal condizionamento del settore arbitrale posto in essere da Moggi e Giraudo in favore della Juventus ed in taluni casi (v. episodio Lecce-Parma per l'attivit? fraudolenta svolta dal vicepresidente Mazzini), addirittura favorendo la verificazione di tali illecite condotte.? (cos? istanza arbitrale del Brescia). A fronte di tale inadempimento, ritenuto grave, la societ? istante ha reclamato ai sensi dell?art. 1218 c.c. il ristoro dei danni patiti.? Ripeto, cosa c?entriamo noi con Lecce-Parma ? Te lo sei chiesto, Brescia Calcio ? Sei andato a vedere come hanno ?scalciato? le societ? tue dirette concorrenti ? Ma poi, quale vantaggio avremmo potuto ricavare da Lecce-Parma ? Te lo sei chiesto, Brescia Calcio ? Libero arbitrio - 85 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso. Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze. Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6 Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto. Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma. Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria. Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi. Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno. Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.
  20. Libero arbitrio - 84 Non l?avevo visto, mi era sfuggito il lodo Brescia : all?epoca ricordo che qualcuno si era costituito, diciamo cos?, ?parte civile? nel pro-cesso sportivo : che so, il Bologna : anzich? prendersela con se stessi ( ricordo che il Bologna a Pasqua era in zona UEFA e alla fine del campionato si ritrova a dover fare lo spareggio con il Parma; e anche nello spareggio, all?andata, a Parma, riesce a vincere e quindi perde la Serie A in casa ) o prendersela al pi? con chi si ? adoperato per salvarsi suo discapito, se la prende con la Juve : "chieder? i danni alla vecchia dirigenza", tuoner? Gazzoni Frascara, e sapete anche come gli risponder? la nuova di dirigenza : tra l'altro, da quale pulpito viene la predica? : non pago, ora ci delizier? con un libriccino scritto in collaborazione con un noto "giornalista"... Ma del Brescia non mi ricordavo : cosa potr? mai volere da noi il Brescia ? Andiamo a leggere : ?IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Mario Antonio Scino Presidente del Collegio Arbitrale On. Prof. Avv. Learco Saporito Arbitro Avv. Dario Buzzelli Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (?Regolamento?), riunito in conferenza personale in data 1 giugno 2007 presso la sede dell?arbitrato in Roma, ha deliberato all?unanimit? il seguente LODO nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 2116 del 28.11.2006) promosso da: Brescia Calcio SpA, con sede in Brescia alla Via Bazoli n. 10, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Comm. Luigi Corioni, rappresentata e difesa dall?Avv. Bruno Catalanotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, alla Via Don Bedetti n. 8 (tel. 051324060 / fax 051324075); attore contro Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it); convenuta e contro Juventus F.C. SpA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giovanni Cobolli Gigli e dell?Amministratore Delegato, Sig. Jean Claude Blanc, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Montanaro, Andrea Gandini, Michele Briamonte e Prof. Stefano Vinti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest?ultimo in Roma, alla Via Emilia n. 88 (tel. 064200741 / fax 0642007440 / e.mail s.vinti@vintieassociati.com); altra parte? Ecco qui : come vedete, il Brescia ricorre contro la FIGC e contro di noi ( ?o meglio, contro di loro? ) che per il momento siamo definiti "altra parte". Andiamo avanti : ?Premesse in fatto Il Brescia Calcio dedotta pregiudizialmente, ai sensi dell?art. 27 dello Statuto Federale (cos? come vigente al momento della proposizione della domanda arbitrale), la devolubilit? delle controversie tra la Federazione e le societ? affiliate, e tra le societ? affiliate, alla cognizione conciliativa ed arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, adiva la Camera ai sensi dell?art. 12 comma 3 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nell?ambito delle sue funzioni conciliativa ed arbitrale, al fine di : ? Si.. ?1) ottenere l?accertamento e la conseguente declaratoria che i danni patiti per la mancata partecipazione al campionato di serie A 2005-2006 dal Brescia Calcio, retrocesso in serie B nel campionato 2004-2005, sono effetto degli illeciti sportivi commessi nel suddetto campionato dalla Juventus, nonch? della condotta della F.I.G.C., nella persona del presidente, dott. Franco Carraro, del vicepresidente dott. Innocenzo Mazzini, e dei suoi dirigenti, sig. Luigi Bergamo e dott. Pierluigi Pairetto, in carica all'epoca dei fatti, siccome in prosieguo specificata;? A parte che Bergamo di nome fa Paolo e non Luigi, qua si discute di una retrocessione avvenuta nel campionato 2004/05 : un anno prima della deflagrazione di calciopoli, ma il periodo contestato ? proprio quello : il Brescia ipotizza di essere finito in Serie B a causa della tresca, o meglio, cupola, o meglio banda di truffatori, come direbbe il Signore con la leggiadria che tutti gli riconoscono : vorrei solo sottolineare, e rammentare al Brescia Calcio ( ...e al Signore... ), che noi di illeciti sportivi non se ne ? fatti : ci mandano in Serie B per somma di mancanze di lealt?, di art.1 : nessuna partita truccata, nessun arbitro cooptato, nessuna pressione sui designatori per avere questo o quello : spiace doverlo sempre ricordare, ma ? cos? : un sacco di chiacchiere, discussioni con questo o quello, che non si concretizzano in illeciti sportivi come riconosciuto da Ruperto prima e da Sandulli poi. ?2)la conseguente condanna della Juventus F.C. s.p.a., nonch? della F.I.G.C. al risarcimento dei danni materiali e morali sofferti dal Brescia Calcio, da quantificarsi nel corso del procedimento, in ragione della mancata partecipazione al campionato di serie A 2005-2006;? Giustamente te dici : avete fatto tutte queste malefatte che mi hanno impedito di partecipare al campionato 2005/06 : vorrei i danni, e li vorrei dalla Juve e dalla FIGC! Mettetevi nei loro panni : hanno ragione! Comunque, vorrei dire al Brescia Calcio : ammesso che avessimo commesso illeciti sportivi ( ?e non ? vero? ), stai affermando che in assenza di questi non saresti andato in Serie B ? Cio?, nel mistificare il campionato ci siamo accaniti contro il Brescia ? E, quindi le squadre da mandare in B venivano decise a settembre ? O ad Agosto, dopo il Berlusconi e prima della composizione dei calendari ? ?3)l' accertamento dell'illegittimit? del rifiuto della F.I.G.C. di riammettere al prossimo campionato di serie A 2006-2007 il Brescia Calcio e per l'effetto, la declaratoria del conseguente obbligo della F.I.G.C. di risarcire il Brescia Calcio dei danni materiali e morali da esso sofferti per la mancata partecipazione al prossimo campionato di serie A 2006- 2007;? Il Brescia Calcio voleva essere riammesso in Serie A nel 2006, due anni dopo essere retrocesso! Beh, Gaucci quando fece quel casino al Tar, ottenne alla fine la Serie A a 20 squadre e la Serie B a 22 : il Brescia Calcio tenta la strada dell?equilibrio fra le due Serie : entrambe a 21 squadre! ?4)l?accertamento della responsabilit? della societ? in questione, nonch? della F.I.G.C., per la causazione del pregiudizio patito dal Brescia Calcio a causa dei suddetti illeciti;? Pensa, Brescia Calcio : ancora si devono esprimere sul rinvio a giudizio : lo faranno solo adesso, in questa settimana : ma tu, gi? allora volevi i danni? ?La domanda arbitrale prendeva le mosse, cos? come indicato nell?atto introduttivo dell?istante societ?, ?dal procedimento per illecito sportivo promosso con atto in data 22/06/2006 dalla Procura Federale avanti alla Commissione d?Appello Federale, nei confronti, tra gli altri soggetti, della societ? Juventus F.C. s.p.a, per rispondere a titolo di responsabilit? diretta e presunta ex art. 2, 6 e 9 del C.G.S., procedimento al quale partecipava anche il Brescia Calcio, (ammesso, sin dal 1? grado di giudizio, al dibattimento, quale terzo portatore di interessi indiretti, compresi quelli di classifica (ex art. 29, 3 co. C.G.S.)],? e nell?ambito del quale ? la Commissione d?Appello Federale con decisione di cui al C.U. n.1/C del 14/07/2006 ha statuito: ? la responsabilit? diretta della societ? Juventus F.C. s.p.a. per violazione degli artt. 2 e 6, con irrogazione della sanzione della revoca della assegnazione dello scudetto 2004/2005, della non assegnazione del titolo di campione d?Italia 2005/2006, la retrocessione all?ultimo posto in classifica sempre del campionato 2005/2006, la penalizzazione di 30 punti da scontare nella stagione sportiva 2006/2007.?? Si, ti ricordi bene? ?Avverso la decisione della Commissione d?Appello Federale proponevano appello alla Corte Federale, tra gli altri, la societ? sanzionata, nonch? il Brescia Calcio. Evidenziava la societ? istante come ? La Corte Federale con decisione del 04/08/2006, di cui al C.U. n.2/CF, in parziale riforma della decisione della C.A.F. statuiva: ♦ la responsabilit? diretta della societ? Juventus ex artt. 2 e 6 C.G.S., confermando la sanzione della revoca della assegnazione dello scudetto 2004/2005, la sanzione della non assegnazione del titolo di campione d?Italia 2005/2006, la retrocessione all?ultimo posto in classifica sempre del campionato 2005/2006, la penalizzazione di 17 punti da scontare nella stagione sportiva 2006/2007, la squalifica per 3 gare di campionato del campo di giuoco e l?ammenda di ? 80.000,00.?, rilevando che ?successivamente, il Brescia Calcio, con atto in data 08/08/2006, sottoscritto anche dal Sindaco di Brescia in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e della comunit? bresciana, chiedeva al Commissario Straordinario della F.I.G.C. l'iscrizione, anche in soprannumero, al campionato di serie A 2006-2007, sul presupposto dell'attuale titolarit? in capo a s? del diritto sportivo abilitante alla partecipazione al campionato della massima serie e, comunque, quale risarcimento in forma specifica del danno sofferto per responsabilit? ascrivibile alla F.I.G.C. per la violazione dell'obbligo di garanzia statutariamente contemplato (v. Statuto F.I.G.C.: Titolo I- La Federazione: art. 3 lett. c., Funzioni della F.I.G.C.; e Titolo IV- Le Garanzie: art. 29 n. 1, Ufficiali di Gara).?? Hanno fatto intervenire anche il Sindaco, nonch? la comunit? bresciana tutta : avevo capito bene : volevano il campionato a 21 squadre! ?Ad onta delle reiterate sollecitazioni, rivolte personalmente anche al subcommissario avv. Paolo Nicoletti, soltanto il 31/08/2006 -dopo, cio?, la pubblicazione del calendario della stagione calcistica 2006-2007- la F.I.G.C. informava la scrivente societ? che "la richiesta di ammissione alla serie A (?) non pu? trovare accoglimento" (doc. 2).? (cos? la difesa della societ? istante).? Che insolenti : vi hanno avvertito solo a calendari fatti che non avreste disputato la serie A! E tutto questo dopo aver rivolto le suppliche nientepopodimenoche all'Avv. Nicoletti, principe del foro di nota fede calcistica, simbolo di imparzialit? imperitura ( ...? ancora il vice presidente federale! ). Certamente il ritardo di comunicazione a seguito delle doglianze ? da considerarsi un altro danno : chiss? che tipo di calciomercato avete fatto fidandovi del fatto che, sicuramente, vi avrebbero ammesso alla Serie A? Io continuo per dovere di cronaca, ma sapete come si definisce il vostro comportamento in gergo faunistico ? Libero arbitrio - 84 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso. Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze. Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6 Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto. Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma. Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria. Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi. Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno. Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.
  21. Questo l'ho ha detto 1465 volte Bergamo alle varie trasmissioni in cui ? andato : in una di questa ha anche stilato una "classifica" : a chiamarlo di pi? erano le squadre pi? diffidenti, nell'ordine Inter e Roma : e lui cosa faceva ? Le metteva in prima fascia, cos? per non sentirli parlare : e non ? questa almeno mancanza di lealt? ? Ci sono telefonate di Moggi in cui viene chiesto di mettere la Juve in prima fascia ? Per?, c'? un per? : di quello che ha detto Bergamo nelle varie trasmissioni non ? fregato niente a nessuno : la giustizia sportiva si ? giustificata dicendo che aveva dato le dimissioni ( ...accettate! ) per cui... la giustizia ordinaria, stiamo aspettando... chi avrebbe potuto mettere in risalto queste dichiarazioni ? Sempre la stampa : e il cerchio si ? di nuovo chiuso! Non dimenticare che De Santis, in una di queste trasmissioni, si ? presentato con il tabulato da cui si evincevano le chiamate di Facchetti : De Santis lo ha definito eccessivamente insistente, in certe occasioni : risultato ? La grancassa mediatica si attiva subito : non ti permettere! Non si parla delle persone che non ci sono pi? e che non si possono pi? difendere! Vabb?, ma quello portava un tabulato : si sarebbe potuto prenderlo in considerazione, andarlo a leggere e sbeffeggiarlo se non fosse stato vero : invece, se ne sono guardati bene! E pi? di tutti il SuperProcuratore ( ...ma poi perch? Super ? ) al quale De Santis ha portato i tabulati : risultato di Palazzi ? La stessa archiviazione usata per Collina! In pratica, dobbiamo inghiottire il rospo e basta : non dobbiamo dare fastidio cercando menate di qua e di la : siamo colpevoli, lo ha certificato la propriet? : noi dobbiamo stare zitti e non ci dobbiamo agitare : le poche forza che ci sono rimaste le dobbiamo usare per adottare il codice etico ! Comunque, Sempre Forza Juve
  22. Beh, no, non c'? da nessuna parte : d'altro canto penso che le occasioni per incontrarsi ( ...e scambiarsi il numero di telefono... ) fossero veramente tante : non credo che ci sia stato un momento "ufficiale" in cui ci si ? scambiato il numero di telefono...
  23. Libero arbitrio - 83 Stiamo finendo l?arbitrato della Reggina : nella scorsa puntata, abbiamo analizzato la prima parte delle motivazioni della sanzione alla Reggina che ricordo essere di 15 punti e 100.000 euro. Novit? nelle motivazioni ? Nemmeno per scherzo : le motivazioni sono sempre le stesse : nella fattispecie, il presidente della Reggina, Foti, ? stato intercettato in alcune telefonate fatte con il designatore Paolo Bergamo. Ha chiesto arbitri favorevoli ? No. Ha chiesto arbitri sfavorevoli per le dirette avversarie ? No. E allora ? E allora la solita solfa : cos? facendo ( ?ma facendo cosa ? ) il presidente ha messo in atto un canale privilegiato con le istituzioni, cosa che era preclusa agli altri : vabb?, ha tratto vantaggi da tale canale privilegiato ? E quali vantaggi doveva ricavare, dato che non si riescono a conoscere le richieste ? E allora ? E allora non lo doveva fare! Ma, insomma, voi origliate sulle telefonate che faccio : scoprite ( ?oh, meraviglia! ) che parlavo con uno dei designatori : non ci trovate nessuna traccia di pressione al designatore o di intesa con lo stesso o altre amenit? del genere e venite a dirti che ho violato la lealt?! Sii ? E quanto mi costa, ?sta violazione ? 15 punti e 100.000 euro : perdinci, direbbe quello! Costosa, ?sta violazione : ma io ho fatto delle telefonate di lamentele, poich? ero convinto di subire torti arbitrali : il Collegio arbitrale del Coni lo tiene in considerazione, ma sar? effetto mitigante, non di certo un alibi. Lasciatemelo dire in italiano : abbiamo analizzato le situazioni di praticamente tutti i protagonisti di calciopoli : avete notato che ci sono delle evidenze che scadono a leggerezze degne di un buffetto : faccio qualche esempio, cos? sono pi? esplicito : il contorno di Lazio-Brescia con protagonista il presidente federale; Lazio-Fiorentina con protagonista il presidente della squadra gigliata; Milan-Chievo con protagonista il dirigente secondo assistente agli arbitri della squadra rossonera. Ci sono altri episodi, ma ritengo questi tre emblematici : rappresentano, lasciatemelo dire, illeciti sportivi classici e, per?, vengono giustificati, edulcorati in qualche caso sbianchettati. Ora, non voglio ripetere la tiritera della somma di art.1 che fa art.6 ( se non per dire che se fossimo stati noi protagonisti di episodi simili ci avrebbero semplicemente radiati ) : ma guardate alla situazione dell?Arezzo e della Reggina : ma cosa hanno fatto ? Nel primo caso ? addirittura eclatante : non c?? nessuna telefonata di dirigenti dell?Arezzo eppure condannati e in modo esemplare : sar? Serie C ( ?anche se purtroppo ci mettiamo lo zampino pure noi? ). La Reggina si salver? dalla Serie B facendo una stagione eccezionale e per me, ? un mio parere, con un compito pi? difficile rispetto all?Ambrosiana : la Reggina, gli avversari ce li aveva, eccome! Ora, e concludo, che giustizia ? una giustizia che si comporta come quella sportiva ? E? una giustizia giusta ? Leggendo con serenit? le sentenze non credo che questo traspaia, o mi sbaglio ? ?h) che i contatti avviati dal presidente della societ? ricorrente non avevano ad oggetto l?allegazione di puntuali contestazioni relative a fatti di gara pregressi, ma si traducevano in continue richieste di ?rassicurazione? circa la composizione della terna arbitrale e la successiva direzione di gara;? Praticamente Foti si limitava a chiedere arbitri bravi : non vi sono richieste di arbitri favorevoli? ?i) che tali contatti, per la loro plurima e costante reiterazione, andavano al di l? di una comunque superflua e sicuramente anomala sollecitazione all?esercizio di un potere-dovere del designatore arbitrale in merito alla formazione di terne arbitrali adeguate e alla preparazione tecnica, fisica e psicologica delle direzioni di gara, assumendo un carattere anche solo oggettivamente discriminatorio in assenza di analoga ?sollecitazione? da parte della squadra di volta in volta avversaria;? Poich? non risultano telefonate fatte dalle avversarie della Reggina al designatore ci? assume carattere discriminatorio e quindi la Reggina ne ha avuto oggettivamente un vantaggio : voi condividete questo punto di vista ? Non vi sembra che manchi il nocciolo della questione ? Cio?, quali sono le richieste che pongono la Reggina in uno stato di vantaggio nei confronti delle avversarie ? Ma dai, ragazzi, questo ? un reato per aver commesso il fatto : il fatto di aver fatto delle telefonate? ?j) che pertanto la S.S. Reggina s.p.a. deve considerarsi direttamente responsabile, ai sensi dell?art. 2 CGS, dei comportamenti individuali del sig. Pasquale Foti, perch? ripetutamente lesivi dei doveri di lealt?, probit? e correttezza sportiva di cui all?art. 1 CGS, con le attenuanti e nei limiti prima menzionati;? Responsabilit? diretta! In altri casi, cose di gran lunga peggiori le commettono Presidenti onorari e dirigenti assistenti agli arbitri ma, pensate, vengono considerati ?esterni? alla dirigenza e quindi consentono alle proprie squadre di appartenenza di buscarsi la sola Responsabilit? oggettiva. Certo, ? innegabile che Foti ne ? il presidente della Reggina, certo? ?k) che la sanzione della penalizzazione in classifica pu? essere inflitta anche per violazione dei doveri di lealt?, probit? e correttezza, non essendo tale sanzione nelle carte federali limitata alle ipotesi di illecito sportivo e potendo anzi essa risultare in concreto, come nel caso in esame e negli altri oggetto di recente giudizio in fattispecie analoghe, la pi? adeguata, sia sul piano retributivo che su quello preventivo, nei casi di ripetuta violazione dell?art. 1 CGS da parte del Presidente e legale rappresentante della societ? ricorrente;? ?e perch? pensi di doverti giustificare nel dare come sanzione una penalizzazione in punti in classifica ? ?l) che il contenuto e il tenore delle pur scorrette richieste di ?rassicurazione? avanzate dal Sig. Pasquale Foti, nella almeno putativa convinzione di dover reagire a ?torti? subiti, non rivelano l?esistenza di un compiuto disegno criminoso inteso all?alterazione delle competizioni sportive n? alcuna capacit? di seriamente condizionare o alterare la condotta istituzionale del designatore arbitrale;? Caro presidente : tu ti vuoi giustificare dicendo di aver fatto quelle telefonate per reagire a torti arbitrali, ma non ci freghi : noi abbiamo ascoltato le intercettazioni e dal contenuto e dal tenore non si evince che tu stavi facendo richieste al designatore in virt? dei torti arbitrali di cui vai cianciando? ?m) che, dunque, la penalizzazione inflitta alla S.S. Reggina s.p.a. per la sola stagione sportiva 2006-2007 deve conseguentemente ridursi a punti 11 in considerazione dell?attenuante di cui alla lettera l; n) che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 100.000) in favore della FIGC consente di opportunamente graduare l'afflittivit? della sanzione, anche sul piano economico, e pertanto deve essere confermata; o) che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 70% a carico della Ricorrente e nella misura del 30% a carico della Resistente, mentre, sussistendo giusti motivi, le rispettive spese di difesa devono essere integralmente compensate; p) che i diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport." Comunque, 11 punti vanno bene. Per quanto riguarda i 100.000 euro, ormai avendo letto un bel po? di arbitrati, sappiamo che loro non possono decidere sulle sanzioni pecuniarie ma questo Collegio arbitrale del Coni la ?conferma?? Avanti con il P.Q.M. ?P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all?unanimit?, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1. riduce la penalizzazione inflitta per il campionato di serie A 2006-2007 a punti 11; 2. conferma l?ammenda inflitta nell?importo di Euro 100.000 in favore della FIGC; 3. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della Reggina calcio s.p.a. quanto al 70% ed a carico della FIGC quanto al restante 30%; 4. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa; 5. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Cos? deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 24 novembre 2006. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli F.to Giulio Napolitano? Ragazzi, abbiamo finito gli arbitrati! E invece no! Andando sul sito del Coni e spulciando fra gli arbitrati alla ricerca di qualcuno che mi fosse sfuggito, mi sono imbattuto in un arbitrato : quello del Brescia. Mi sono ricordato che il Brescia si ? costituito ?parte civile? nel procedimento sportivo contro di noi : ho scaricato l?arbitrato, l?ho iniziato a leggere e confermo : si parla contro di noi : non vogliamo andare a leggere cosa hanno da dire ? Ed ? anche bello lungo... Libero arbitrio - 83 Continua Lodo Giraudo : Il Collegio si definisce imcompetente perch? il Dott.Giraudo, non essendo pi? Amministratore Delegato della Juve, non ? pi? un tesserato. Lodo Moggi : Il Collegio si definisce incompetente perch? il Sig. Moggi ha presentato le dimissioni e quindi non ? pi? un tesserato. Lodo Juventus : riduzione dei punti di squalifica per aver preso atto del cambio societ? e dell'introduzione del codice etico e conversione delle tre giornate di squalifica nella devoluzione dei relativi incassi alla FIGC. Lodo Carraro : improcedibilit? sulla sanzione pecuniaria. Diffida invalidata data l'assenza di organi ufficiali presso i quali protestare. Lodo Milan : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Meani : 4 mesi di sconto perch? reo confesso. Lodo Mazzei : riduzione della pena perch? non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze. Lodo Arezzo : conferma della sentenza della Corte Federale. Lodo Galliani : accolta la richiesta di riduzione dell'inibizione, previo pagamento di 25.000 ?, perch? il comportamento tenuto viene considerato art.1, nonostante siano presenti gli estremi per l'art.6 Lodo Fiorentina : sostanziale conferma della sentenza della Corte Federale : riduzione dei punti di penalizzazione da -19 a -15 come seria funzione monitoria Lodo Andrea Della Valle : riduzione della inibizione da 3 anni ad un anno nonostante non si sia raggiunta la prova della estraneit? nell'illecito sportivo Lecce-Parma; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Diego Della Valle : declassamento art.6 ad art.1 e conseguente riduzione della inibizione da tre anni e nove mesi a sette mesi e ventisei giorni; incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Innocenzo Mazzini : conferma dei cinque anni di inibizione a dispetto dell'assenza di illeciti sportivi; incompetenza sulla proposta di radiazione perch?, appunto, la Corte Federale non la conclama ma la propone soltanto. Lodo Sandro Mencucci : riduzione della inibizione da due anni e sei mesi a quattro mesi e ventisei giorni nonostante sia il rappresentante della societ? e non si siano raggiunte le prove della non colpevolezza della Fiorentina nell'illecito sportivo di Lecce-Parma. Lodo Lazio : sebbene si affermi che non ci sono contatti di dirigenti laziali con la classe arbitrale, si punisce per rapporti con le istituzioni : conferma penalizzazione -30 sul campionato 05/06; -3 di penalizzazione sul campionato 06/07 come funzione monitoria; conferma della sanzione pecuniaria. Lodo Lotito : si ritiene sufficiente il periodo di inibizione gi? patito ( 4 mesi ) e gli si annulla il restante ( 2 anni e 2 mesi, per un totale di 2 anni e 6 mesi ); dichiarazione di incompetenza sulla sanzione pecuniaria. Lodo Pairetto : sebbene si sia riconosciuto un vizio di forma nella sentenza della Corte Federale, viene confermata la sentenza della C.A.F. : 2 anni e 6 mesi. Lodo Lanese : poich? non si riescono ad evincere prove del favoreggiamento alla Juve, da 2 anni e 6 mesi di inibizione la pena viene ridotta ad 1 anno. Lodo Foti : riduzione da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 1 mese di inibizione; conferma della sanzione pecuniaria di 30.000 euro. Lodo Reggina : riduzione da 15 a 11 punti da scontarsi nel campionato 2006/07; conferma della sanzione pecuniaria di 100.000 euro.
  24. L'hai recuperato, vuoi che lo posto, te lo mando in MP ?
  25. Non ? mia, ? dell'Uomo Nero : ecco lo stralcio del 6 Novembre 2007 : "[...] O la Juventus di Moggi non era poi cos? potente, oppure la classe arbitrale del dopo ?calciopoli? vale meno di un quarto di quella di due anni addietro. Scelga lei fra l?olio di ricino e la puntura d?ago, tanto il dolore ? lo stesso. Il problema ? soltanto uno. A pagare ? sempre la Juventus. Le riporto dei dati molto interessanti. In merito alle prime sette giornate di questo campionato, l?Adiconsum ha riscontrato come il quarantatre per cento delle gare sia stato falsato da errori arbitrali. Con tasso di crescita del due per cento rispetto allo scorso campionato, senza l?oneroso designatore Collina. Quello che nell?intervallo della partita fra Perugia e Juventus chiam?, prima di decidere se continuare o meno la gara, Cragnotti per chiedergli se l?eventuale posticipazione dell?incontro arrecato disturbo. Lo chieda a Collina, questo. Lui non potr? che confermare." Non pensi sia vero ? Da un sito laziale, la seguente frase di Cragnotti alla presentazione di un suo libro il 22 Novembre 2006 : "[...] Gli arbitri? La loro carriera dipende da troppi fattori, questo crea sudditanza politica. All? inizio ci hanno fatto perdere qualche scudetto, ma quando siamo diventati grandi hanno favorito la nostra vittoria, come fece Collina in Perugia - Juve." Che dire ? Sempre Forza Juve
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