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Moggi Al Processo Gea
cccp ha risposto al topic di scescio7000 in Archivio di calciopoli (Farsopoli)
Grazie, Mario : in effetti ha qualche "punto di contatto" con la mia richiesta : tutto ci? avviene sotto gli occhi di tutti ed ? semplicemente inaccettabile... -
Moggi Al Processo Gea
cccp ha risposto al topic di scescio7000 in Archivio di calciopoli (Farsopoli)
Ti ringrazio della risposta, Marmas : io ritengo questo uno dei passaggi cruciali di tutta la vicenda, ed ogni elemento credo possa essere utile per far luce su un fatto molto trascurato : come sia stato possibile accettare che atti di una Procura della Repubblica siano stati venduti in edicola senza che nessuno abbia mosso un solo dito : per un paese cosiddetto civile, trovo la questione molto incivile. Grazie. -
Moggi Al Processo Gea
cccp ha risposto al topic di scescio7000 in Archivio di calciopoli (Farsopoli)
Scusami, Fratello Marmas, puoi darmi ulteriori indicazioni sull'argomento ? Grazie. Sempre Forza Juve -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Tarallucci e vino - 13 Nel leggere la sentenza Tar di Moggi, abbiamo gi? avuto modo di analizzare un paio di commenti alle motivazioni del ricorso. In sintesi : 1.Legittimit? del Tar del Lazio Ampiamente motivata ai sensi della Legge 280/03 2.Discussione sul difetto giurisdizionale delle corti della giustizia sportiva Moggi ricorre argomentando che non doveva essere processato in quanto dimissionario. Cronistoria : -Ruperto gli fa notare che le dimissioni, per essere valide ai fini della sottrazione del provvedimento disciplinare, andavano date a procedimento in corso, ai sensi dell?articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva. Invece, le dimissioni sono state rese il 16 maggio, prima ancora che iniziasse a lavorare anche l?ufficio indagini. -Allora, Moggi le rid? il 3 luglio. -Ma niente da fare : Sandulli gli dice che quelle dimissioni non valevano : essendo che si era gi? dimesso il 16 maggio, non avevano ragione di essere, non aveva da dimissionarsi da nessuno. Ergo, ti dobbiamo processare e basta. 3.Di passaggio una nota sulla definizione dei lodi arbitrali come ?non? atti amministrativi. Pur essendo un organo Coni, le sentenze emesse dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato vanno prese per quello che sono, cio? pareri arbitrali ( ...sebbene possano avere conseguenze anche importanti... ) 4.Ci sarebbe anche il rigetto dei ricorsi presentati da alcune associazioni di consumatori, con presenza di simpatizzanti di alcune squadre. Bene, procediamo. ?6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce innanzitutto l?illegittimit?, sotto molteplici profili, dell?intero sistema probatorio basato sulle intercettazioni telefoniche delle utenze del sig. Moggi.? ?inter-cettazioni ? Quasi inutile andarsi a leggere le motivazioni per le quali il ricorso verr? sicuramente respinto. ?Priva di pregio ? la prima censura dedotta con il motivo in esame, con la quale si afferma che illegittimamente le intercettazioni sono state fatte e raccolte da una societ? che non era stata scelta a seguito di una procedura di evidenza pubblica.? Priva di pregio?ricorderete che nel ricorso si fa riferimento al fatto che la scelta di chi dovesse raccogliere le intercettazioni non sia stata fatta con evidenza pubblica : almeno cos? pensano gli avvocati di Moggi : per il Tar, tale censura ? priva di pregio. Sentiamo almeno il perch?. ?Rileva infatti il Collegio che eventuali vizi, relativi all?affidamento senza ricorso ad una gara, del servizio di intercettazione telefonica alla Telecom Italia s.p.a. (peraltro non evocata in giudizio), non sono idonei a refluire con effetti invalidanti sull?attivit? posta in essere dalla C.A.F. prima e dalla Corte Federale della F.I.G.C. poi e sulle conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi in questione anche sulla base di dette intercettazioni, non sussistendo tra le informazioni fornite dalla Telecom Italia s.p.a. e l?uso che delle stesse ? stato fatto in sede di indagine preliminare un rapporto diverso da quello di mera strumentalit? materiale del primo rispetto al secondo.? Credo che la cosa pi? importante che viene detta ? che la Telecom Italia non viene chiamata in giudizio : cosa dice infatti il Tar : la presenza di eventuali vizi nell?assegnazione della raccolta delle intercettazioni a Telecom Italia non ? da considerarsi invalidante nei giudizi dati dalle corti che le hanno esaminate. Qui in ballo non vi ? l?eventuale manipolazione delle stesse, ma l?assegnazione. Allora il Tar dice : a Telecom o non a Telecom, con gara o senza gara, sarebbero uscite le stesse intercettazioni per cui avremmo fatto le stesse valutazioni. ?Aggiungasi che il ricorrente non contesta, in punto di fatto, il contenuto delle intercettazioni telefoniche poste a base della sua condanna disciplinare, con la conseguenza che dall?affidamento del servizio ad altra societ? risultata aggiudicataria di una gara il sig. Moggi non sarebbe stato in grado di ottenere alcun risultato utile.? Ecco, avevo capito bene? ?Di qui la non accoglibilit? della richiesta di trasmissione degli atti di causa alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato Ce (come del resto affermato anche dal Consiglio di Stato nell?ordinanza n. 1600 del 30 marzo 2007, con la quale ? stato confermato il diniego di sospensione cautelare di questo Tribunale).? Dopo una tale premessa, mi sembra ovvio... ?7. Priva di pregio ? anche la censura, sempre dedotta con il secondo motivo di ricorso, con la quale si afferma che, illegittimamente, di tutte le intercettazioni raccolte solo alcune sono state utilizzate. La scelta di talune conversazioni anzich? di altre avrebbe portato ad una visione distorta dell?intera vicenda.? Ecco un altro argomento portato dagli avvocati che viene definito privo di pregio : eppure potrebbe avere qualche senso : non so se effettivamente le intercettazioni che riguardano Moggi siano 100.000, ma averne prese in considerazione solo 40 e di queste aver estrapolato solo le frasi che pi? convenivano credo possa essere motivo di ricorso, almeno con il pregio di essere discusso. ?Rileva il Collegio che le intercettazioni raccolte, stante il loro inequivoco tenore, sono certamente sufficienti a supportare l?intero impianto probatorio con la conseguenza che, ove pure ne fossero state aggiunte altre, la conclusione non muterebbe.? Punto! Non ci crederete, ragazzi, ma la motivazione con la quale non viene accettata tale censura ? nelle tre righe precedenti. Non vi ? altro. Anche in questo caso, non si discute se la Corte Federale ha agito con rispetto della legittimit? dell'atto preso, ma si fa una considerazione soggettiva : per me, il tenore di quelle telefonate ? inequivoco. Punto, e basta : a mio insindacabile giudizio ? cos?. Ai sensi delle mie parole. Per?, mi sembra, il senso del ricorso era diverso : quello ti sta chiedendo se ? lecito prendere in considerazione solo alcune intercettazioni, non ti sta dicendo che contesta il fatto che prendendo in considerazione solo quelle telefonate dove c'? quel tenore si evincono cose diverse : cio?, mi sembra che si voleva mettere in evidenza la quantit? delle intercettazioni non la loro qualit?... ?8. Occorre ora passare all?esame della censura pi? delicata relativa all?utilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche in sede di procedimento disciplinare a carico di soggetti appartenenti (o che erano appartenuti) all?ordinamento sportivo e alla possibilit? di fondare sulle stesse l?intera struttura probatoria.? Censura delicata, ma gi? immagino cosa dirai, caro Tar? ?Sulla questione il Collegio si ? gi? pronunciato (21 giugno 2007 n. 5645) in occasione della decisione emessa su un ricorso proposto da una societ? sportiva sanzionata nell?ambito della stessa vicenda cd. calciopoli, con argomentazioni dalle quali non intende discostarsi.? Beh, l?unica squadra coinvolta in calciopoli che ha avuto le palle di fare ricorso al Tar ? stato l?Arezzo : il commento della sentenza verr? fatto subito dopo aver finito il commento della sentenza Moggi. Vediamo se riusciamo a capire lo stesso da cosa il Tar non si discosta. ?Giova premettere che le intercettazioni telefoniche provenienti dal procedimento penale pendente dinanzi all?Autorit? giudiziaria napoletana sono state acquisite dagli uffici federali ai sensi dell?art. 2, terzo comma, L. 13 dicembre 1989 n. 401, che consente agli organi della disciplina sportiva di chiedere copia degli atti del procedimento penale a norma dell?art. 116 c.p.p.? Ormai conosciamo bene anche la legge 401/89, introdotta per cercare di avere uno strumento giuridico contro il fenomeno delle scommesse clandestine ed ampliata fino ad ottenere effetti per qualunque altro reato, o presunto tale, sportivo : per esempio, lo stesso Guariniello nel processo cosiddetto doping, alla fine della giostra verr? a contestarci proprio la 401/89 grazie ad un altro ?ovvero? questa volta presente nell?articolo 1 di tale legge. ?Dette intercettazioni sono state legittimamente valutate in sede amministrativa, in conformit? al principio di libera utilizzazione degli elementi di prova acquisiti in procedimenti diversi, che opera in assenza di un principio di tipicit? dei mezzi di prova.? Ahia, se l?inizio ? questo, ? inutile procedere : viene data ampia libert? di utilizzazione degli elementi di prova, per cui? ?Questa Sezione ha anche chiarito, in relazione alla valenza probatoria delle intercettazioni, che ?non pu? essere trascurato come anche la giurisprudenza penale (Cass. pen., V Sez., 9 febbraio 2007 n. 5699 e 16 febbraio 2000 n. 6350), sia pure ai diversi fini del giudizio penale, costantemente afferma che nell?interpretazione dei fatti comunicativi le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque della struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicch? le valutazioni del giudice di merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna), ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna)?.? Allora, i criteri cui bisogna uniformarsi sono : 1.Le regole del linguaggio e della comunicazione 2.Struttura del messaggio Quindi, partendo dalle regole di cui al punto 1, si arriva al concepimento della struttura del messaggio che porta alla conclusione interpretativa. Non applicando tali criteri, l?interpretazione data al messaggio sar? errata. Facciamo un esempio : se nella comunicazione che andr? a fare user? tutta una serie di parolacce, il giudice ? autorizzato ad interpretare che sono maleducato ? Se nella comunicazione user? parole disdicevoli nei confronti di terzi, il giudice ? autorizzato ad interpretare che gli voglio male, fino all?irreparabile ? Ma, dico io, non sono necessari i riscontri tangibili per poter dire che quello che veniva detto nelle telefonate avrebbe avuto un seguito ? ?Anche nel caso di specie, l?interpretazione del significato delle intercettazioni coinvolgenti il sig. Moggi ? adeguatamente e logicamente motivata nelle decisioni degli organi federali e risulta compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilit? di apprezzamento, secondo la formula ricorrente nella giurisprudenza penale. Ne deriva, ancora, che l?interpretazione del fatto comunicativo (e cio? della conversazione intercettata) ? incensurabile in questa sede di giurisdizione di legittimit?, seppure esclusiva.? Le parole dette nelle intercettazioni vengono quindi accettate alla lettera e poco importa se talvolta sono grossolane millanterie : anche in quel caso dicevi veramente! Ne potremmo citare tante di queste telefonate, ne riporto solo due quelle fatte la notte di Reggina-Juve a S.G. e T.D. in cui Moggi si vanta di aver chiuso Paparesta nello spogliatoio e di portarsi le chiavi in aeroporto! Sappiamo dalle parole di Paparesta rese all'Ufficio Indagini nel giugno del 2006 che lui non si ? accorto di essere stato chiuso nello spogliatoio e di aver appreso il fatto dai giornali : per? ragionando come sopra, Moggi potrebbe essere accusato di sequestro di persona! Ma vi pare il caso ?!? ?Quanto poi alla prospettata inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche, in quanto asseritamente acquisite al di fuori dei limiti di ammissibilit? previsti dall?art. 266 del c.p.p., ritiene il Collegio sufficiente osservare come il divieto di utilizzazione concerne il procedimento penale e comunque richiede un accertamento che rientra nella competenza esclusiva del giudice penale (Cass., I Sez., 30 marzo 1993), il quale dispone la distruzione della relativa documentazione (art. 271, terzo comma, c.p.p.).? Viene ribadito che le intercettazioni non si possono acquisire da un processo penale ad un altro processo penale. Ma da un processo penale ad un processo amministrativo, si! ?Deve dunque condividersi l?orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l?inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche non pu? spiegare effetti oltre gli ambiti processuali penali e, pertanto, non pu? impedire l?apprezzamento delle stesse in sede disciplinare (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21 giugno 2007 n. 5645; T.A.R. Bari, I Sez., 19 aprile 2001 n. 1199).? Come appena spiegato : si possono apprezzare in ambito disciplinare intercettazioni acquisite in ambito di procedimento penale : sar? questo il motivo per il quale leggiamo tante nefandezze sui giornali ? D'altro canto, ? reato solo acquisire intercettazioni da un processo penale ad un altro... Alla prossima. Tarallucci e vino - 13 Continua A) In via pregiudiziale: a) Sull?ammissibilit? del ricorso per sussistenza di situazioni soggettive rilevanti per l?ordinamento. In subordine: illegittimit? dell?art. 1 L. n. 280 del 2003 per violazione degli artt. 24 e 103 Cost. ? Carenza di giurisdizione della C.A.F. e della Corte Federale : ricorso non suscettibile di positiva valutazione B) Nel merito: b) Violazione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento. b?) Carenza di giurisdizione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento. b??) Illegittima acquisizione ab origine delle intercettazioni telefoniche; rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato Ce : ricorso non accoglibile b??) Illegittimo avvio e svolgimento del procedimento disciplinare b??) Illegittimo e parziale uso del materiale probatorio : ricorso privo di pregio b???) Illegittima ed inesistente valutazione del materiale probatorio : ricorso incensurabile c) Violazione e falsa applicazione dell?art. 6 del Codice di Giustizia sportiva ? Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, contraddittoriet?, disparit? di trattamento e violazione del principio di proporzionalit?. -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
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Le Calende Greche - 13 Scadenziario : 1) Calciopoli - Procura di Napoli 15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata. 8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata. 18 Marzo 2008 : Il gup Eduardo De Gregorio ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile della Figc, Atalanta, Brescia, Lecce, Roma, Bologna, delle curatele fallimentari delle societa' ex proprietarie del Bologna e della Salernitana, della Rai, e di alcune associazioni di consumatori. Respinte per Coni, Lega Calcio, alcuni scommettitori e abbonati Sky e per l'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara. 29 Marzo 2008 : Il processo per Calciopoli resta a Napoli. Lo ha deciso oggi il gup Eduardo De Gregorio aprendo l'udienza preliminare nell'aula bunker di Pioggioreale. La difesa aveva avanzato lo spostamento del processo in varie sedi per incompetenza territoriale. 17 Aprile 2008 : 29 Aprile 2008 : 13 Maggio 2008 : 2) Tar di Moggi - Tar del Lazio 17 Dicembre 2007 : rinvio 13 Marzo 2008 : Discussione nel merito : pronuncia al 20 Marzo 2008 19 Marzo 2008 : il ricorso ? stato respinto 3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso 4) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano 18 Dicembre 2007 : rinvio 23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti 31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il reato contestato ? stato depenalizzato 5) Decisione Stadio delle Alpi 13 Febbraio 2008 : CdA Juve : nessuna decisione 18 Febbraio 2008 : Comune di Torino : decisione rinviata ad Aprile 2008 18 Marzo 2008 : Cda Juve approva la realizzazione del nuovo stadio da 105 Mln. di Euro 6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it 7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio 8) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino 23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio 9) Processo Conti Juve : Procura di Torino 18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo 21 Febbraio 2008 : prima risposta alla convocazione di Roberto Bettega 10) Processo Capobianco 12 Marzo 2008 : Chiesta l'archiviazione per il d.s. Fabiani : non ci sono prove di corruzione o di partite accomodate Denunce annunciate dal Direttore : 1)Azione legale contro Coni e FIGC Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori. ( annunciata su Tuttosport 19/01/08 ) Querele annunciate dal Direttore : 1) Grasso Aldo 2) Ormezzano Gianpaolo 3) Verdelli Carlo 4) Cannav? Candido 5) Luna Riccardo 6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni ) 7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 ) 8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 ) 9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" ) Querele contro il Direttore : 1)Pasqualin Claudio L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio. Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale". Il procuratore ha cosi' ritirato la querela. Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli : 1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli Le Calende Greche - 13 Continua -
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Tarallucci e vino - 12 Come abbiamo visto nella scorsa puntata, il Tar affronta come primo argomento la discussione sulla propria legittimit? : come ormai ? risaputo, si pu? ricorrere al Tar ai sensi della Legge 280/03, la quale non soltanto prevede che ci si possa rivolgere al Tar del Lazio, ma stabilisce anche quando poter ricorrere : viene garantita l?autonomia decisionale dei tribunali sportivi i quali, ? bene ricordarlo, sono tribunali che emettono sanzioni disciplinari. Qualora si ricada in quanto prevede l?articolo 3 di detta legge, si pu? ricorrere a buon diritto al Tar. Ecco cosa dice l?articolo 3 : ?Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria 1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. [?]? Nel discutere il ricorso Moggi, il Tar del Lazio va a prendere come riferimento quanto scritto dal Tar di Catania nel ricorso che fecero 82 abbonati del Catania contro il provvedimento preso dalla Federazione in seguito ai noti fatti di Catania-Palermo. In questa sentenza, il Tar di Catania, riconoscendo amplissima autonomia decisionale ai tribunali sportivi, dice che, anche se il provvedimento disciplinare dovesse comportare gravi conseguenze economiche, non risulta applicabile la legge 280/03 e quindi il ricorso al Tar. Argomento questo dell?autonomia dei tribunali sportivi, contestato dal Tar del Lazio che adducendo gravi conseguenze per il ricorrente derivanti dalla sentenza calciopoli, dimissioni da d.g. Juve, dimissioni da tesserato FIGC e grave nocumento alla sua figura personale, conferma l?applicabilit? della Legge 280/03 nella fattispecie. Legittimato il Tar, il primo argomento di cui parlare dovrebbe essere il difetto di giurisdizione dei tribunali sportivi : difetto di giurisdizione derivante dalle reiterate dimissioni di Moggi. Andiamo a leggere, dunque : ?2. Deve essere invece accolta l?eccezione sollevata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, non essendo a questi imputabile alcuno degli atti impugnati. Ed invero, l?art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. configura la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport come un organo non amministrativo ma arbitrale, rispettoso dei principi di terziet?, autonomia ed indipendenza di giudizio; a ci? si aggiunga che l?art. 20 del regolamento della Camera significativamente precisa che ?il lodo ? imputabile esclusivamente all?organo arbitrale. In nessun caso il lodo pu? essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I.? (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571).? Di cosa si sta parlando ? Ricorderete che Moggi, dopo aver impugnato la sentenza della Corte Federale del simpatico Piero, impugna anche la sentenza dell?arbitrato del Coni. Bene, si va al Tar e il Coni si tira fuori dicendo che io non ne so niente, nemmeno dell?arbitrato! Come, ci verrebbe da dire ? La Camera di Conciliazione ed Arbitrato non ? organo del Coni ? Si, certo, epper? ci viene anche detto che la camera arbitrale svolge solo funzioni arbitrali, appunto, e non amministrative : ne consegue che la sua sentenza, detta lodo, non ? da considerarsi un atto ?vero e proprio? della Camera o del Coni! Questo ci dicono, capite ? All?arbitrato vengono prese decisioni anche importanti, ma qualunque cosa possa dire non costituisce un ?atto? ma, come possiamo definirlo, un ?arbitrio? : e, dopo una premessa oggettivamente accettabile, ma mi viene il dubbio che cos? ? stato perch? riguardava loro stessi, si ricomincia con il solito refrain : concetti onirici, giochi di parole anche se qui, per fortuna, ancora non ci sono i latinismi : tant??, procediamo : ?3. Deve essere invece respinta l?eccezione di improcedibilit? dell?atto introduttivo del giudizio per mancato assolvimento della cd. pregiudiziale sportiva. Come correttamente ha dato atto la stessa difesa della F.I.G.C. il sig. Moggi, successivamente alla proposizione dell?atto introduttivo del giudizio, ha esaurito i rimedi interni dell?ordinamento sportivo ed ha successivamente impugnato, con il secondo atto di motivi aggiunti, il lodo arbitrale emesso il 7 marzo 2006 dalla Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport, con conseguente superamento della predetta eccezione di improcedibilit? del ricorso.? Ecco qua : come al solito, ci avevano provato a dire che il ricorrente non aveva esaurito i gradi di giustizia sportiva : in realt?, come ormai ben sappiamo, i gradi di giustizia sportiva si esauriscono alla Corte Federale : dopo, si pu? procedere indifferentemente con la Camera di Conciliazione ed Arbitrato e/o al Tar. Loro, e sapete a chi mi riferisco con loro, ci provano sempre, ma questa eccezione, come gi? visto nel caso De Santis, viene rigettata. ?5. Infine, il Collegio ritiene di doversi porre d?ufficio la questione relativa all?ammissibilit? del ricorso incidentale, proposto dal Codacons e dall?Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della Multipropriet?, Sezione Tifosi dell'Inter e della Roma uno actu con l?intervento ad opponendum.? Voi starete chiedendovi, come lo sto facendo anch?io, e il punto numero 4 ? Se ne sono dimenticati oppure ? un refuso : d?altro canto dato l?argomento di questo posticcio numero 5, ne potevano fare a meno. Ripeto, mi rifiuto di commentare una cosa simile : la dedico per? a coloro che tifano Roma? ?Ed invero, se non pu? precludersi la proposizione dell'intervento (adesivo od oppositivo) per la cura di un semplice interesse di fatto, ci? che ?, invece, precluso all'interveniente ? l'ampliamento dell'oggetto del giudizio con la proposizione di un ricorso incidentale (Cons.Stato, IV Sez., 18 marzo 1997 n. 262; VI Sez., 4 ottobre 1983 n. 703; T.A.R. Catania, I Sez., 29 ottobre 2004 n. 3006; T.A.R. Lazio, II Sez., 17 luglio 2000 n. 5934). Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, infatti, il ricorso incidentale, previsto dagli artt. 37 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 e 37 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, ? un mezzo posto a disposizione del controinteressato intimato per impugnare un provvedimento amministrativo in una parte e per motivi diversi da quelli addotti dal ricorrente, allo scopo di paralizzare l'azione proposta da quest'ultimo e di ottenere che, nel caso di eventuale possibile fondatezza della sua istanza, il provvedimento impugnato in via principale (o altro provvedimento connesso) venga nel contempo sindacato sotto altri profili, favorevoli allo stesso controinteressato, s? da portare alla finale salvezza del suo contenuto essenziale ovvero al suo rinnovo in senso ugualmente vantaggioso (Cons.Stato, V Sez., 26 luglio 1985 n.267). Nella fattispecie le due Associazioni non rivestono in senso sostanziale la posizione di controinteressate, dal momento che le decisioni della C.A.F. prima e della Corte Federale dopo non hanno procurato n? ad esse n? alla platea dei consumatori, che le stesse rappresentano, un vantaggio diretto, come ? invece accaduto, ad es. alla societ? calcistica Football Club Internazionale s.p.a. che, per effetto della retrocessione in serie B della Juventus e della penalizzazione di punti al Milan, ha ottenuto lo scudetto.? Giustamente fa notare il Tar : per prima cosa, non rappresenti direttamente le squadre per cui tifi, anzi ne sei consumatore; inoltre, ma di cosa vieni a lamentarti, se dalla sentenza della Corte Federale hai ottenuto lo scudetto a tavolino ( quello de cartone, dice il buon Melli ) ed una forte penalizzazione del Milan ? Quale ?danno esistenziale? avr? mai causato la sentenza della Corte Federale ai consumatori di Inter e Roma ? ?5. Passando al merito del ricorso, preliminare appare l?esame della questione relativa alla sottoponibilit? a procedimento disciplinare del sig. Moggi da parte dell?ordinamento sportivo, avendo egli rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di direttore generale della F.C. Juventus s.p.a. il 16 maggio 2006 e richiesto ed ottenuto la cancellazione dall?Elenco speciale dei Direttori sportivi.? Eccolo il numero 5! E infatti si parla di cose serie : le dimissioni del Direttore. Sono proprio curioso di sapere cosa ne dir? il Tar, ma temo un nuovo giro di parole? ?Giova premettere che, ai sensi dell?art. 36, comma 7, ?non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico?. ? Si, lo abbiamo letto nelle motivazioni del ricorso? ?Da questa norma il ricorrente desume l?illegittimit? della prosecuzione del procedimento disciplinare a suo carico, essendo ormai fuori dall?ordinamento sportivo e non potendo pi? rientrarvi per aver rassegnato le proprie dimissioni ?in pendenza? del procedimento disciplinare. Il sig. Moggi parte infatti dall?assunto che il procedimento disciplinare inizia con il ?ricevimento della notitia criminis? da parte dell?Ufficio indagini, avvenuto nel marzo 2006.? Cosa ? Ho letto bene ? L?Ufficio Indagini ha comunicato a Moggi l?inizio del procedimento disciplinare nel marzo del 2006 ? Quindi Moggi sapeva di questa cosa, o si sta parlando del ricevimento dalla Procura di Torino delle intercettazioni acquisite ( ?e archiviate! ) nel processo cosiddetto doping ? Qualcuno lo sa ? ?A questa conclusione si contrappone quella della Corte Federale, secondo cui il procedimento disciplinare inizia con il ?deferimento? dell?interessato, da parte della Procura Federale, alla Commissione di Appello federale, che nella specie ? avvenuto il 23 giugno 2006.? Beh, era anche quello che sapevamo noi?. ?Il sig. Moggi ha rassegnato le proprie dimissioni il 16 maggio 2006, quindi prima dell?inizio del procedimento. N? possono rilevare, per invocare l?applicabilit? dell?art. 36, comma 7, N.O.I.F., le seconde dimissioni ripresentate dallo stesso ricorrente il 3 luglio 2006, e cio? in epoca in cui gi? non era pi? tesserato.? Vabb?, dai, ma perch? non possono rilevare le dimissioni del 3 luglio ? Questa storia ha dell?incredibile : io non penso che quando Moggi si ? dimesso, lo abbia fatto pensando a questo o a quello : si ? dimesso, punto. Poi, tu le dimissioni non le accetti, proprio ai sensi del comma 7 dell?articolo 36, ed allora io te le rivengo a dare : ma non vale la volont?, ferma, di dimettersi ? E perch? devono essere valide le dimissioni di Bergamo che, quando le va a dare la prima volta non risulta dimesso dall?AIA ed allora lui va a dimettersi l?, poi torna da te e tu le accetti ? ?Il Collegio ritiene corretta l?impostazione difensiva della F.I.G.C. Il procedimento, che si conclude con la comminatoria di una sanzione disciplinare a carico di tesserati, inizia, infatti, con il deferimento da parte della Procura Federale della C.A.F., essendo la fase precedente preordinata all?acquisizione degli elementi di conoscenza necessari per valutare se sussistono o no gli estremi per l?attivazione del procedimento stesso. Solo ove questa prima fase si concluda positivamente ha inizio il procedimento disciplinare a carico del deferito (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 8 giugno 2007 n. 5280).? Ho capito : ? solo una questione di date e, tristemente, dobbiamo concludere che Moggi ha sbagliato la tempistica? ?Sono inoltre prive di giuridica rilevanza le dimissioni nuovamente presentate dal ricorrente il 3 luglio 2006, non ricoprendo egli a quella data pi? alcuna carica dalla quale potersi dimettere in ragione degli effetti gi? derivati dalle dimissioni rassegnate il 16 maggio 2006 e della cancellazione predisposta, in pari data, dalla Commissione responsabile della tenuta dell?Elenco speciale dei direttori sportivi.? Questa ? la stessa identica conclusione di Sandulli sulla faccenda : per quanto mi sforzi di trovare un senso logico, non lo trovo : allora, le dimissioni del 16 maggio non sono sufficienti al difetto di giurisdizione dei tribunali sportivi per? sono sufficienti ad invalidare le dimissioni del 3 luglio : ragionando indirettamente ne consegue che quando sar? finito il periodo di cinque anni di inibizione, visto che l?art.36 comma 7 non ? valso, Moggi avr? tutto il diritto di ripresentare domanda di tesseramento, giusto ? Anzi, no, poich? le sue dimissioni non sono state accettate, non deve presentare domanda di riammissione : ? tutt?ora tesserato, o no ? ?Data la premessa, la conseguenza ? che non ? invocabile il cit. settimo comma dell?art. 36 N.O.I.F., che assume a presupposto che le dimissioni siano presentate ?in pendenza? di procedimento disciplinare. Ma il Collegio ritiene che l?inapplicabilit? dell?art. 36, settimo comma, N.O.I.F., derivi anche da un?altra ragione.? ?e sentiamola! ?La norma in questione, infatti, dispone espressamente soltanto che il tesserato dimessosi (in pendenza di procedimento disciplinare) non pu? successivamente chiedere una nuova iscrizione. Ci? per l?evidente ragione di evitare che le dimissioni siano rassegnate al fine precipuo di interrompere il procedimento in corso, salvo poi chiedere la riammissione nell?ordinamento sportivo.? ...e mi sembra anche giusto... ?Nulla prevede, invece, la norma in ordine all?assoggettabilit? a procedimento disciplinare del tesserato dimessosi. Il Collegio ritiene che dalla statuizione espressa del settimo comma non possa trarsi la conseguenza affermata dal ricorrente e che, dunque, nulla impedisca di sottoporre a procedimento disciplinare anche un tesserato gi? dimessosi.? Eh gi? : il comma 7 dell?art.36 prevede che non si possano giudicare tesserati che si sono dimessi con procedimento in corso : dato che non prevede il contrario, vuol dire che si pu? fare! ?Al fine di giustificare le conclusioni alle quali il Collegio ? pervenuto soccorrono ? pur con gli opportuni distinguo connessi alla differente natura del rapporto ? i principi pacificamente affermati nell?ambito dell?impiego pubblico, nel quale si ammette in via generale l'esperibilit? del procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, nelle ipotesi in cui sussista in concreto un interesse giuridicamente qualificato, dell'impiegato o della stessa Amministrazione, ad una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto in servizio dal dipendente (Cons.Stato, II Sez., 16 maggio 2001, n. 422; T.A.R. Veneto, II Sez., 22 agosto 2002 n. 4514).? Quello che diceva il Tar di Catania non gli piaceva; per? gli piace quello che dice il Tar del Veneto : un confronto con quanto avvenuto ad un impiegato della Pubblica Amministrazione che, per quanto dimessosi, ? incorso in valutazioni disciplinari per comportamenti tenuti in servizio : e quali provvedimenti ?disciplinari? avr? preso la pubblica amministrazione nei confronti di un impiegato che si ? dimesso ? ne ha forse chiesto la cancellazione dall?elenco degli impiegati pubblici ? ?Tali principi possono essere ragionevolmente trasfusi nel caso in esame nel quale l?interesse dell?ordinamento sportivo a sanzionare un tesserato ? pur a fronte della sicurezza che lo stesso non potr? in alcun caso, ex art. 36, settimo comma, N.O.I.F., chiedere una nuova iscrizione ? deriva dalla necessit? non solo di moralizzare il mondo sportivo accertando sempre e comunque il comportamento asseritamente amorale di un ex iscritto ma anche dal fatto che tra le sanzioni comminabili figura anche quella pecuniaria, a nulla rilevando che, come afferma la F.I.G.C. nei propri scritti difensivi, questa assumerebbe la natura di obbligazione naturale. Ad avviso della Federazione, infatti, essa potrebbe non essere mai pagata senza che sia possibile, proprio per l?autonomia dell?ordinamento sportivo, ricorrere ai rimedi predisposti, questa volta dall?ordinamento statale, contro i debitori inadempienti.? Complimenti, Tar : derivi l?applicabilit? di quanto affermato dal Tar del Veneto per ben due motivi : 1.Moralizzare il mondo sportivo : beh, meno male che ci sei tu, caro Tar : io che pensavo ti occupassi di legittimit? di atti amministrativi : invece, all?uopo, puoi anche avere ruoli sociali : e poi, perch? un principio del genere non si applica per Bergamo, Mazzini, Ferri e la Fazi ? 2.Poich? fra le sanzioni potrebbe essere prevista la pena pecuniaria allora tu non ti puoi dimettere cos? facilmente : vieni qua, molla i sghei, birba : pensate che il Direttore voleva rifuggere da 50.000 Euro! ?Il primo motivo di ricorso non ? dunque suscettibile di positiva valutazione.? Che delusione, Tar : no, non perch? mi devi dare ragione per forza : speravo, invero, in ragionamenti pi? pregnanti non in arrampicate di specchi : vabb?, credo che il peggio debba ancora venire? Tarallucci e vino - 12 Continua A) In via pregiudiziale: a) Sull?ammissibilit? del ricorso per sussistenza di situazioni soggettive rilevanti per l?ordinamento. In subordine: illegittimit? dell?art. 1 L. n. 280 del 2003 per violazione degli artt. 24 e 103 Cost. ? Carenza di giurisdizione della C.A.F. e della Corte Federale : ricorso non suscettibile di positiva valutazione B) Nel merito: b) Violazione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento. b?) Carenza di giurisdizione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento. b??) Illegittima acquisizione ab origine delle intercettazioni telefoniche; rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato Ce. b??) Illegittimo avvio e svolgimento del procedimento disciplinare. b??) Illegittimo e parziale uso del materiale probatorio. b???) Illegittima ed inesistente valutazione del materiale probatorio. c) Violazione e falsa applicazione dell?art. 6 del Codice di Giustizia sportiva ? Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, contraddittoriet?, disparit? di trattamento e violazione del principio di proporzionalit?. -
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Tarallucci e vino ? 11 Ultimate le motivazioni del ricorso di Moggi, che trovate riassunte in calce, procediamo con la discussione del Tar sulle stesse. ?DIRITTO 1. Come esposto in narrativa, il sig. Moggi impugna (con l?atto introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti) la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. del 25 luglio 2006, nella parte in cui ? stata confermata la sanzione, inflitta nei suoi confronti dalla Commissione d?Appello Federale con atto del 14 luglio 2006, dell?inibizione per cinque anni dai ranghi federali, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e l?ammenda di ? 50.000,00 per illecito sportivo commesso nel periodo in cui era direttore generale della F.C. Juventus s.p.a. nonch? (con il secondo atto di motivi aggiunti) il lodo arbitrale emesso il 7 marzo 2006 dalla Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport, che ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla controversia da lui instaurata avverso la decisione della Corte Federale.? Quindi, come d?altronde gi? evidenziato nella scorsa puntata, Moggi impugna sia la sentenza della Corte Federale, con una prima memoria, sia la sentenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, con ulteriore memoria. Chiss? se il Tar si pronuncer? sulla autodichiarazione di incompetenza dell?arbitrato : sarebbe molto interessante?. ?Nell?esame delle diverse eccezioni sollevate dalle parti resistenti il Collegio ritiene di dover dare la priorit? a quella relativa al proprio difetto di giurisdizione, sollevata sull?assunto che oggetto del gravame ? una sanzione disciplinare sportiva, destinata ad esaurire i propri effetti nell?ambito dell?ordinamento settoriale, con conseguente irrilevanza per l?ordinamento statale alla stregua anche di quanto disposto dall?art. 2, primo comma, lett. b), D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito con modificazioni dall?art. 1 L. 17 ottobre 2003 n. 280.? Era abbastanza evidente che il Tar inizia la discussione sul difetto di giurisdizione : qua non vi fa riferimento, ma possiamo supporre a buona ragione che a porre la questione siano stati la Federazione ed il Coni. Di passaggio, faccio rilevare che la stessa questione, dallo stesso Tar del Lazio, non ? stata affrontata nel Tar De Santis. L? si disse che poich? il ricorso veniva rigettato, sarebbe stato inutile discutere se il Tar era da considerarsi legittimo o meno. Vi riporto il passaggio da pag. 8 del ricorso De Santis : ?D I R I T T O 1. - Risultando il ricorso infondato nel merito, per economia di giudizio, pu? prescindersi dall?esame delle preliminari eccezioni di improcedibilit?, inammissibilit? ed irricevibilit? prospettate dalla Federazione e dal C.O.N.I., la cui risoluzione implicherebbe, onde pervenire ad un esito sistematicamente equilibrato e costituzionalmente compatibile, un complesso percorso di approfondimento ermeneutico.? Poich? anche il ricorso di Moggi ? stato rigettato, perch? nel ricorso del De Santis la discussione dell?argomento avrebbe richiesto un ?complesso percorso di approfondimento ermeneutico? e nel caso di Moggi no ? Riprendiamo la lettura del Tar Moggi : ?La questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito va infatti esaminata prioritariamente, a prescindere dall?ordine delle eccezioni dato dalla parte, e ci? in quanto la carenza di giurisdizione inibisce al giudice anche di verificare la legittimazione passiva delle parti evocate in giudizio, cos? come la procedibilit? del ricorso. Infatti, le statuizioni sul rito costituiscono manifestazione di potere giurisdizionale, di pertinenza esclusiva del giudice dichiarato competente a conoscere della controversia (Cons.Stato, IV Sez., 22 maggio 2006 n. 3026; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 20 luglio 2006 n. 6180).? Logicamente, ? importante stabilire se il giudice ? pertinente prima di procedere alla discussione. Sempre di passaggio, vi faccio notare il riferimento al Consiglio di Stato. ?L?eccezione non ? condivisibile.? Bene, anche se avevo pochi dubbi sulla questione, vediamo come la argomenta il Tar. ?Ai sensi del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, il criterio secondo il quale i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia - con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo - trova una deroga nel caso di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo;? Passaggio fondamentale e da tenere sempre a mente. ?in tale ipotesi, le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione dell'Autorit? giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra Societ?, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali ? devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.? Altro passaggio fondamentale. ?In altri termini, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale ? chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons.Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025).? Ok ? E? un po? pi? chiaro adesso in base a cosa il ricorso al Tar ? legittimo ? ?Con precipuo riferimento al principio, introdotto dal cit. art. 2, di autonomia dell?ordinamento sportivo da quello statale, che riserva al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto ?i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l?irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive?, questo Tribunale ha gi? pi? volte chiarito che detta disposizione, letta unitamente all?art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell?ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell?ordinamento generale dello Stato (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 22 agosto 2006 n. 7331; 18 aprile 2005 n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616).? Ulteriore chiarimento dell?ambito. ?In applicazione di detto principio questa Sezione (21 giugno 2007 n. 5645; 8 giugno 2007 n. 5280) ha quindi affermato la propria giurisdizione nei ricorsi proposti dalla soc. Arezzo e da un arbitro avverso le sanzioni inflitte con la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. per illecito sportivo per fatti connessi alla vicenda della c.d. ?calciopoli? (nella quale ? stato ritenuto coinvolto anche l?odierno ricorrente), insorta nella stagione calcistica 2005/2006, mentre ha dichiarato (5 novembre 2007 nn. 10894 e 10911) il difetto assoluto di giurisdizione nella controversia promossa da un arbitro per la mancata iscrizione alla Commissione Arbitri Nazionale della serie A e B, fondandosi il provvedimento impugnato su un giudizio basato esclusivamente sulle qualit? tecniche espresse dall?arbitro ed essendo, dunque, privo di qualsiasi effetto all?esterno dell?ordinamento sportivo.? Non so l?Arezzo, il cui ricorso al Tar discuteremo dopo quello di Moggi, ma nel caso De Santis, scusami Tar, come sopra riproposto, il tema non lo affronti proprio : anzi, lo inverti : prima giudichi che il ricorso ? inammissibile, e poi dici che, visto che il ricorso ? inammissibile, ? inutile andare a valutare la pertinenza della giurisdizione di codesto tribunale; non so a chi si riferisca l?altro ricorso in cui il Tar non si ? definito pertinente : se volete lo cerco : sar? sicuramente corto e potr? essere utile come ulteriore elemento di valutazione dei motivi di pertinenza. ?Ritiene il Collegio di non dover mutare l?orientamento assunto dalla Sezione nelle succitate decisioni in considerazione delle argomentazioni svolte sul punto dal Cons. giust. amm. sic. (decisione 8 novembre 2007 n. 1048), il quale ha escluso che possa avere rilevanza, per radicare la giurisdizione in capo al giudice amministrativo, l?efficacia esterna di detti provvedimenti sanzionatori (nella specie si trattava della squalifica di un campo di calcio e del conseguente obbligo della squadra locale di giocare su terreno neutro). La tesi svolta dal succitato organo giurisdizionale ? che si tratta di conseguenze che normativamente non dispiegano alcun rilievo ai fini della verifica della sussistenza della giurisdizione statuale, che il legislatore avrebbe riconosciuto solo nei casi diversi da quelli, espressamente esclusi, perch? dall?art. 2, primo comma, D.L. n. 220 del 2003 riservati al giudice sportivo.? Piano, dobbiamo andare piano : il Cons.giust.amm.sic. , per parlare in italiano, ? il Tar di Catania : ricorderete che a seguito dei fatti di Catania-Palermo, il campo del Catania ? stato squalificato fino alla fine del campionato. Ricorderete anche che, avverso a tale decisione si sono opposti alcuni abbonati del Catania che si ritenevano danneggiati da tale decisioni : non essendo costoro tesserati della Federazione, si sono rivolti al Tar di Catania, il quale se ricordo bene, gli ha dato ragione. E? poi intervenuto l?Osservatorio del Viminale a porre termine alla questione. Contro tale sentenza al Tar di Catania si ? presentata la Federcalcio, con decisione, appunto, dell?8 novembre 2007 n.1048. Ci? che a noi importa in questa sentenza, ? la discussione sulla giurisdizione del Tar di Catania nel ricorso degli abbonati. E cosa dice il Tar di Catania in proposito ? Il Tar di Catania si pone la questione di quando considerare devoluto al Tar una decisione assunta dalla giustizia sportiva, e si risponde cos? : ?Nessun rilievo, viceversa, va attribuito a tali fini alle conseguenze ulteriori ? anche se patrimonialmente rilevanti o rilevantissime ? che possano indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell?ordinamento sportivo e a quest?ultimo puramente riservati.? Capito ? Secondo il Tar di Catania anche se la sanzione produce un danno rilevantissimo al tesserato, non si pu? devolvere la questione al Tar : ci? proprio perch? lo Stato ha garantito autonomia al Codice di Giustizia Sportiva. E lo chiarisce qui : ?Non ignora certo il Collegio, n? poteva ignorararlo il legislatore allorch? eman? il decreto legge n. 220 del 2003, che l?applicazione del regolamento ? sia da parte dell?arbitro nella singola gara determinante per l?esito dell?intera stagione; sia da parte del giudice sportivo di primo o di ultimo grado ? e l?irrogazione delle pi? gravi sanzioni disciplinari (tra cui le penalizzazioni in classifica e le retrocessioni in campionati inferiori: si pensi ai notori esempi verificatisi nell?estate del 2006, in relazione ai quali in altre sedi ? stata ammessa, ma erroneamente ad avviso di questo Collegio, la sussistenza della giurisdizione amministrativa) quasi sempre producono conseguenze patrimoniali indirette di rilevantissima entit?. Tuttavia tali conseguenze, quand?anche in ipotesi possano essere la remota causa di una dichiarazione di fallimento, normativamente non dispiegano alcun rilievo ai fini della verifica di sussistenza della giurisdizione statuale; che infatti il legislatore ha radicato solo nei casi diversi da quelli, espressamente eccettuati, di cui all?art. 2, comma 1, del decreto legge citato, e di cui si ? gi? detto.? Ok ? Il Tar di Catania fa l?esempio di calciopoli e dice che non era legittimo ricorrere al Tar contro le decisioni assunte dalla Corte Federale. Ma il Tar del Lazio non condivide questa posizione e dice, continuando il Tar di Moggi : ?Osserva il Collegio che la conclusione del giudice di appello si fonda su un?interpretazione del concetto di autonomia, legislativamente riconosciuta ad un determinato ordinamento giuridico, che non ? condivisibile. Autonomia sta a significare inibizione per un ordinamento giuridico di interferire con le proprie regole e i propri strumenti attuativi in un ambito normativamente riservato ad altro ordinamento coesistente (nella specie, quello sportivo), ma a condizione che gli atti e le pronunce in detto ambito intervenuti in esso esauriscano i propri effetti.? Il Tar del Lazio, a sua volta, dice che la posizione del Tar di Catania deriva da una errata interpretazione del concetto di autonomia. Dice infatti che deve essere garantita autonomia all?ordinamento sportivo se gli atti e le pronunce da esso emanate esauriscano i propri effetti in quell?ambito. E mi sembra si possa essere d?accordo con il Tar del Lazio, la cui posizione mi sembra tra l?altro pi? vicina a quella della Corte di Giustizia Europea. Quindi procede dicendo : ?Il che ? situazione che, alla luce del comune buon senso, non ricorre affatto allorch? la materia del contendere ? costituita innanzi tutto da valutazioni e apprezzamenti personali, che a prescindere dalla qualifica professionale rivestita dal soggetto destinatario degli stessi e del settore nel quale egli ha svolto la sua attivit?, investono con immediatezza diritti fondamentali dello stesso in quanto uomo e cittadino, con conseguenze lesive della sua onorabilit? e negativi, intuitivi riflessi nei rapporti sociali.? Peccato che questo concetto sar? di supporto alla sola legittimit? della giurisdizione del Tar del Lazio? ?Verificandosi questa ipotesi, che ? poi quella che ricorre nel caso in esame - atteso che il danno asseritamente ingiusto, sofferto dal ricorrente ?, pi? che nella misura interdittive e patrimoniali comminate, nel durissimo giudizio negativo sulle sue qualit? morali, che esse inequivocabilmente sottintendono ? ? davvero difficile negare all?odierno ricorrente l?accesso a colui che di dette vicende ? incontestabilmente il giudice naturale.? Avete letto anche voi ? Quindi la legittimit? della giurisdizione al Tar deriva dal fatto che le sentenze assunte dalla Corte Federale hanno leso i diritti del ricorrente a seguito del giudizio negativo delle sue qualit? morali subendone un danno asseritamente ingiusto. Ripeto, peccato che tutto ci? serva solo a giustificare la pertinenza del Tar del Lazio. ?Una diversa conclusione assumerebbe carattere di particolare criticit? ove si consideri, come sar? meglio chiarito in seguito, che in una determinata fase dell?impugnato procedimento ? stata negata al ricorrente la stessa appartenenza al cd. ?mondo sportivo?.? Non so esattamente a cosa si riferisce il Tar, comunque dice che lo chiarir? in seguito, non abbiamo che da aspettare di leggere? ?Aggiungasi, ed il rilievo ? assorbente, che la necessit? per il Collegio di confermare anche in questa occasione le conclusioni gi? assunte dalla Sezione e non condivise dal giudice di appello siciliano nasce dalla necessit? di dare una lettura costituzionalmente orientata dell?art. 2 D.L. n. 220 del 2003. ? Non capisco perch? il Tar del Lazio si incaponisce tanto contro la posizione del Tar di Catania : vabb? ascoltiamo : ?Costituisce infatti principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un?aporia del sistema, prima di dubitare della legittimit? costituzionale dello norma stessa occorre verificare la possibilit? di darne un?interpretazione secondo Costituzione (Corte cost. 22 ottobre 1996 n. 356).? Quindi, adesso il Tar del Lazio per dimostrare che ? valida la sua posizione ci dir? qual ? l?interpretazione della 280/03 ai sensi della Costituzione : dove siamo arrivati! ?Ha chiarito la Corte costituzionale (30 novembre 2007 n. 403) che il giudice (specie in assenza di un pressoch? consolidato orientamento giurisprudenziale) ha il dovere di adottare, tra pi? possibili interpretazioni di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimit? costituzionale, dovendo sollevare la questione dinanzi al giudice delle leggi solo quando la lettera della norma sia tale da precludere ogni possibilit? ermeneutica idonea a offrirne una lettura conforme a Costituzione. Ha infine aggiunto il giudice delle leggi che in linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perch? ? possibile dare di esse interpretazioni incostituzionali, ma perch? ? impossibile dare delle stesse interpretazioni costituzionali.? Questa la posizione della Corte Costituzionale. Vediamo l?interpretazione del Tar del Lazio al caso in oggetto in funzione delle osservazioni fatte : ?Ora, nel caso di specie non mancano argomenti e precedenti giurisprudenziali a dimostrazione che il Legislatore del 2003 ha voluto solo garantire il previo esperimento, nella materia della disciplina sportiva, di tutti i rimedi interni, senza peraltro elidere la possibilit?, per le parti del rapporto, di adire il giudice dello Stato se la sanzione comminata non esaurisce la sua rilevanza all?interno del solo ordinamento sportivo.? Il Tar del Lazio dice che il legislatore, con la 280/03, ha voluto dare possibilit? di ricorrere alla giustizia ordinaria nel caso di ravvedute ingiustizie nell?ordinamento sportivo. ?Nella vicenda in esame il sig. Moggi impugna le sanzioni disciplinari (interdittive e patrimoniali) comminategli dalla Commissione d?Appello Federale (C.A.F.) e dalla Corte Federale per illeciti commessi durante il Campionato di calcio 2004/2005. Si ? gi? detto che le sanzioni in questione, per la loro natura, assumono rilevanza anche al di fuori dell?ordinamento sportivo ? e quindi a prescindere dalle dimissioni rassegnate dal ricorrente dalla carica di direttore generale della F.C. Juventus s.p.a. e dalla richiesta ed ottenuta cancellazione dall?Elenco speciale dei Direttori sportivi - ove solo si considerino non soltanto i riflessi sul piano economico (il ricorrente potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo risarcitorio, sia alla soc. F.C. Juventus, societ? quotata in borsa, che ai singoli azionisti) ma anche e soprattutto il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalit? del soggetto in questione in tutti i rapporti sociali.? Beh, come facciamo a non essere oggettivamente d?accordo ? Dalle sentenze della CAF e della Corte Federale, per Moggi discendono due conseguenze : 1.Dimissioni da Direttore Generale della Juve 2.Cancellazione dall?Elenco speciale dei Direttori Sportivi 3.Eventuali richieste di risarcimento danni da Juve e piccoli azionisti Come implicazioni che vanno al di l? della sanzione disciplinare, queste vi sembrano poca cosa ? O comunque non sufficienti per poter ricorrere al Tar ? In ogni caso, il Tar del Lazio considera anche il giudizio di disvalore sulla personalit? del soggetto in tutti i rapporti sociali. Possiamo condividere il parere del Tar ? Oggettivamente, intendo dire : io credo proprio di si : a fronte di queste problematiche insorte a seguito della sanzione della Corte Federale, il Tar del Lazio vede configurata l?ipotesi prevista dall?art.2 della Legge 280/03. ?Dunque, le impugnate sanzioni disciplinari sportive, in s? considerate, sono certo rilevanti per l'ordinamento sportivo, ma impingono altres? su posizioni regolate dall'ordinamento generale, onde la relativa tutela spetta a questo giudice, nella propria competenza esclusiva di cui all?art. 3, primo comma, D.L. n. 220 del 2003, pena la violazione dell?art. 24 della Costituzione.? Il Tar del Lazio va oltre e dice : se non accettiamo di discutere il ricorso a questa Corte si pu? anche configurare la violazione dell?art.24 della Costituzione. ?Infine, come gi? anticipato, ritiene il Collegio che nel caso in esame sussiste un?ulteriore argomentazione che depone a favore del necessario riconoscimento della sua giurisdizione anche a prescindere dalla rilevanza esterna delle sanzioni inflitte al sig. Moggi.? Addirittura ?!? ?Come si dir? pi? diffusamente in seguito, il ricorrente in data 16 maggio 2006 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di direttore generale della F.C. Juventus s.p.a. ed ha chiesto ed ottenuto la cancellazione dall?Elenco speciale dei Direttori sportivi. Da questa circostanza la Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport ha dedotto la propria incompetenza a decidere sull?istanza di arbitrato depositata dal sig. Moggi il 2 novembre 2006.? Vero! ?Se dunque il ricorrente non ? pi? soggetto appartenente all?ordinamento sportivo e non pu? quindi adire gli organi della giustizia sportiva, deve allora necessariamente ammettersi che pu? rivolgersi per la tutela della propria posizione giuridica soggettiva agli organi della giustizia statale, a meno che non s?intenda paradossalmente affermare che in ambito sportivo esistono fatti e comportamenti nei confronti dei quali, ancorch? sicuramente lesivi dei diritti fondamentali della persona, l?ordinamento sia statale che sportivo non apprestano rimedi giurisdizionali.? Vuoi vedere che FIGC e Coni avevano chiesto che il Tar del Lazio fosse considerato illegittimo in virt? del fatto che Moggi si ? dimesso da tesserato ? Tarallucci e vino - 11 Continua PS : Non avrei mai pensato che un giorno un Presidente della Juve mi definisse tifoso di Serie C : e a cosa debbo questo riconoscimento ? Ad essermi preso la briga di andare a leggere le carte e non aver accettato supinamente la versione ufficiale : mi sono sforzato di farlo, caro presidente, ma non vi ho trovato niente di cui la stampa ufficiale riportava : come d'altronde riconosce anche Lei nel chiuso di una redazione amica : o forse ho inteso male le Sue parole ? A) In via pregiudiziale: a) Sull?ammissibilit? del ricorso per sussistenza di situazioni soggettive rilevanti per l?ordinamento. In subordine: illegittimit? dell?art. 1 L. n. 280 del 2003 per violazione degli artt. 24 e 103 Cost. ? Carenza di giurisdizione della C.A.F. e della Corte Federale. B) Nel merito: b) Violazione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento. b?) Carenza di giurisdizione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento. b??) Illegittima acquisizione ab origine delle intercettazioni telefoniche; rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato Ce. b??) Illegittimo avvio e svolgimento del procedimento disciplinare. b??) Illegittimo e parziale uso del materiale probatorio. b???) Illegittima ed inesistente valutazione del materiale probatorio. c) Violazione e falsa applicazione dell?art. 6 del Codice di Giustizia sportiva ? Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, contraddittoriet?, disparit? di trattamento e violazione del principio di proporzionalit?. -
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Tarallucci e vino - 10 Abbiamo appena iniziato il commento della sentenza Tar di Luciano Moggi : i primi due argomenti di discussione, che vengono menzionati alla lettera A) del ricorso, riguardano la pregiudiziale : 1.La legittimit? del Tar del Lazio a decidere su atti amministrativi riguardanti le discipline sportive ai sensi della Legge 280/03. 2.Il difetto di giurisdizione della giustizia federale, rappresentata nel caso da CAF e Corte Federale, a seguito delle reiterate dimissioni di Moggi. Andiamo alla lettera B) ?B) Nel merito: b) Violazione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento. b?) Carenza di giurisdizione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento. Essendosi egli dimesso dalla propria carica il 16 maggio 2006, la C.A.F. prima e la Corte Federale poi avrebbero dovuto dichiarare la propria carenza di giurisdizione.? Sostanzialmente gi? analizzati nella discussione della lettera A) nella scorsa puntata. ?b??) Illegittima acquisizione ab origine delle intercettazioni telefoniche; rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato Ce. Le intercettazioni telefoniche, che hanno portato all?attivazione del procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica di Napoli e di quello disciplinare dinanzi alla C.A.F., sono state illegittimamente acquisite. Aggiungasi che la societ? che le ha effettuate non ? stata scelta a seguito di una procedura di evidenza pubblica. Le intercettazioni, dunque, sono state effettuate, raccolte, gestite e classificate in violazione della normativa comunitaria in materia di appalti di forniture e di servizi, con la conseguente necessit? che gli atti siano rimessi, ex art. 234 del Trattato Ce, alla Corte di giustizia. Data la premessa, da essa discende che l?intero sistema probatorio, in base al quale egli ? stato deferito e giudicato responsabile dei fatti ascrittigli, ? viziato da illegittimit? derivata.? Per punti : 1.L?acquisizione delle intercettazioni viene definita illegittima. 2.Come la societ? ? Il giro non ? stato Procura di Napoli->CNAG->CC->Procura di Napoli e quindi Ufficio Indagini della Federcalcio ? O per societ? si intende quella dell?amico Marco ? Dicono i legali di Moggi che la scelt? della societ? andava sottoposta ad evidenza pubblica. 3.Viene comunicato che la questione verr? sottoposta alla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell'art.234 del Trattato CE. Vedremo cosa ha da dire il Tar. ?b??) Illegittimo avvio e svolgimento del procedimento disciplinare. Il contraddittorio con l?interessato, svolto solo nella fase dibattimentale, avrebbe dovuto essere anticipato alla fase delle indagini.? Beh, anche questo ? vero : tra l?altro il contraddittorio non si ? svolto nemmeno con l?interessato, ma con i suoi avvocati. ?b??) Illegittimo e parziale uso del materiale probatorio. Illegittimamente solo una minima parte delle intercettazioni acquisite a carico del sig. Moggi sono state utilizzate. La scelta di alcune conversazioni anzich? di altre ha portato ad una visione distorta dell?intera vicenda.? A nulla ? valsa la dichiarazione finale dell?arringa del legale di Moggi : ?Signor Giudice, l?innocenza del mio assistito ? nelle altre 99.960 telefonate?, allundendo al fatto di aver preso in considerazione solo 40 su 100.000 intercettazioni. Purtroppo, sappiamo gi? come ha risposto il Tar a De Santis su questa questione : viene considerato perfettamente legittimo andarsi a prendere le prove che si vuole. ?b???) Illegittima ed inesistente valutazione del materiale probatorio. Illegittimamente la C.A.F. ha ratificato ex post, senza svolgere alcuna effettiva attivit? istruttoria, ipotesi accusatorie costruite dall?ufficio indagini e dalla Procura Federale in totale assenza di contraddittorio.? Anche questa ? vera, ma temo finir? come il punto precedente. ?c) Violazione e falsa applicazione dell?art. 6 del Codice di Giustizia sportiva ? Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, contraddittoriet?, disparit? di trattamento e violazione del principio di proporzionalit?. La decisione della C.A.F. ? viziata da palese contraddizione, atteso che gli si imputa di aver alterato la classifica ma non i risultati di singole gare, anzi escludendo che ci? era avvenuto. Aggiungasi che gli arbitri, con i quali egli avrebbe raggiunto l?intesa illecita, sono stati tutti assolti.? E? questo un punto cruciale : sappiamo gi? che il Tar ha rigettato il ricorso : ma come avr? mai potuto giustificare questo passaggio di Caf e Corte Federale ? Come si pu? dire che la somma di articoli 1 ricade nella terza ipotesi del primo comma dell?articolo 6 ? Lo conosciamo a memoria, lo riporto lo stesso : ?Art. 6 Illecito sportivo e obbligo di denunzia 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.? Io quello che trovo indecoroso ? andare ad interpretare questo comma 1 dell?art.6 del Codice di Giustizia Sportiva : a me sembra parli chiaro : si parla di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di atti diretti ad alterare il risultato di una gara : l?ovvero, sempre a mio parere, non introduce una terza ipotesi, ma esplicita che con gli atti di cui sopra si riesca ad ottenere un vantaggio in classifica : d?altro canto, sia Ruperto che Sandulli, per far rientrare nell?illecito sportivo i comportamenti di Moggi imbastiscono un discorso meramente filosofico : perch? dover cercare di interpretare cosa ha voluto dire il ?legislatore? in questo comma ? Cerco di spiegarmi meglio : per gli altri illeciti sportivi ravvisati, e ce ne sono, come sapete, non si fa nessun volo pindarico : vengono serenamente definiti illeciti sportivi : gi?, perch? cercare l?accordo di una partita, perch? parlare in un certo modo ad alcuni assistenti nonch? al loro designatore, perch? caldeggiare una squadra presso uno dei due designatori sono immediatamente riconosciuti come illecito sportivo. Ora, nessun comportamento di Moggi, nessuno, ? considerato illecito sportivo : sembra incredibile ma, ragionando indirettamente, si riesce ad affermare che se non si fosse stati cos? accorti da andare a fare la somma delle mancanze di lealt?, Moggi l?avrebbe fatta franca : povero Moggi, forse non si aspettava che un giorno qualcuno avrebbe preso nell?interezza di un anno i suoi comportamenti sgamandolo : avr? pensato : ora faccio cos?, tanto chi vuoi che un giorno qualcuno vada a fare la somma e l?, si, mi fregherebbero! Questo ? quello che trovo, lasciatemelo dire, miserevole della faccenda : nonostante ti sforzi, non riesci a trovare un bel niente e allora cominci ad inventarti reati inestenti : lo ripeto, lo trovo miserevole. ?3. Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 10 agosto 2006 e depositato il successivo 11 agosto 2006, il ricorrente impugna nuovamente la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. del 25 luglio 2006, essendo stata la stessa depositata e resa pubblica nella sua versione integrale solo il 4 agosto 2006. Reitera nei confronti di detto provvedimento i motivi gi? dedotti con l?atto introduttivo del giudizio.? Gi? l?11 agosto, Moggi deposita una memoria costituente il ricorso al Tar contro la sentenza della Corte Federale : come tutti sappiamo, il Tar ha fatto una prima seduta alla fine di agosto, data alla quale non ha accolto la sospensiva, ma ha accolto il merito che si sarebbe discusso quasi due anni dopo, cio? la scorsa settimana. ?4. Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 4 aprile 2007 e depositato il successivo 12 aprile 2007, il ricorrente impugna il lodo arbitrale emesso il 7 marzo 2006 dalla Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport, che ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla controversia instaurata dallo stesso ricorrente avverso la decisione della Corte Federale. Detto lodo ? inficiato non solo per vizi di illegittimit? derivata ma anche per vizi propri e, in particolare, per eccesso di potere per contraddittoriet?, illogicit? ed incompletezza della pronuncia. La Camera di conciliazione, che costituisce l?ultimo grado della giustizia sportiva, non poteva dichiararsi incompetente sulla base del medesimo atto e fatto che aveva giustificato la pronuncia della C.A.F., e della Corte Federale e poi omettere di trarre da tale affermazione le necessarie conseguenze, annullando le pronunce disciplinari adottate nei suoi confronti. In altri termini, la Camera di conciliazione, avendo preso atto che a seguito delle dimissioni presentate egli era uscito dall?ordinamento sportivo, doveva necessariamente concludere nel senso che non poteva essere soggetto a procedimento disciplinare n? dalla C.A.F. n? dalla Corte Federale della F.G.C. e per l?effetto doveva annullare le pronunce da esse emesse.? Altra vergogna : abbiamo commentato tutti gli arbitrati : per due soltanto, la Camera di Conciliazione ed Arbitrato si dichiara incompetente : quello di Moggi e quello di Giraudo : il primo perch? il tesserato ? dimissionario! Il secondo perch? non essendo il ricorrente dirigente di nessuna squadra non si pu? procedere dato che l?arbitrato si occupa delle beghe fra tesserati e Federazione. Non so voi, a me viene una parola sola : vergogna! Ma di cosa avete paura ? Non sono colpevoli ? Straordinariamente colpevoli ? Allora perch? non li giudicate ? Perch?, come al solito, nascondersi dietro il dito di insulse motivazioni di incompetenza ? E giustamente qui Moggi fa rilevare che il motivo della dichiarata incompetenza non pu? essere lo stesso che ha consentito la pronuncia a CAF e Corte Federale : cio? per queste ultime due corti, le dimissioni di Moggi non sono valide; per la Camera di Conciliazione ed Arbitrato, invece, sono dimissioni valide. ?5. Con istanza, verbalizzata nella Camera di consiglio del 22 agosto 2006, il ricorrente ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunit? europea.? ?anche se per ora mi sembra che l?unico presente a Bruxelles sia quello di GLMDJ Infine le formalit? : ?6. Si ? costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), che ha preliminarmente eccepito l?inammissibilit? del ricorso sotto diversi profili mentre nel merito ne ha sostenuto l?infondatezza. 7. Si ? costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che ha preliminarmente eccepito l?inammissibilit? del ricorso sotto diversi profili mentre nel merito ne ha sostenuto l?infondatezza. 8. Si ? costituita in giudizio l?Associazione Calcio Milan s.p.a., che ha sostenuto l?infondatezza, nel merito, del ricorso. 9. Con atto di intervento ad opponendum, notificato il 21 agosto 2008, si sono costituiti in giudizio il Codacons e l?Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della Multipropriet?, Sezione Tifosi dell'Inter e della Roma, che hanno sostenuto l?inammissibilit? e l?infondatezza del ricorso. 10. Il Codacons e l?Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della Multipropriet?, Sezione Tifosi dell'Inter e della Roma hanno proposto altres?, uno actu, ricorso incidentale chiedendo l?annullamento della decisione della Corte d?appello federale nella parte in cui ha ridotto le sanzioni comminate dalla C.A.F.. Detta decisione ?, ad avviso dei ricorrenti incidentali, illegittima perch? adottata con la presenza di un componente che avrebbe dovuto invece astenersi, nonch? per difetto di motivazione. Le associazioni chiedono altres? la condanna al risarcimento dei danni, che quantificano in almeno due milioni di euro per ciascuno dei soggetti coinvolti. 11. Con memorie depositate alla vigilia dell?udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive. 12. Con ordinanza n. 4666 del 22 agosto 2006 (confermata dalla VI Sez., del Consiglio di Stato con ord. 30 marzo 2007 n. 1600), ? stata respinta l?istanza cautelare di sospensiva. 13. All?udienza del 13 marzo 2008 la causa ? stata trattenuta per la decisione.? Ripeto le questioni degli associatori, soprattutto quelle di Roma e Inter, non le commento... Tarallucci e vino - 10 Continua -
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Aggiungo, fratello Juan, la cronaca me ne d? opportunit?, che avevo commentato il punto 1, ovvero la legittimit? di potersi rivolgere al Tar del Lazio con l'annullamento della penalizzazione inflitta dalla Disciplinare all'Arezzo per aver violato la clausola compromissoria. Bene, ? di qualche minuto fa un altro esempio. Dal sito del Cagliari Calcio : "Restituiti i 3 punti al Cagliari Annullata l'inibizione al Presidente Cellino mercoled? 26 marzo 2008 La Corte di Giustizia Federale ha restituito al Cagliari i 3 punti di penalizzazione. Di conseguenza, i rossoblu salgono a 28 punti in classifica, raggiungendo il Livorno al terz'ultimo posto e scavalcando la Reggina, ferma a quota 27, e l'Empoli a 26. La Corte ha anche annullato l'inibizione di un anno inflitta in primo grado al Presidente rossoblu Massimo Cellino. " Sempre per completezza -
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Si, forse hai ragione, cercher? di contenere la mia proverbiale logorrea... Per quanto riguarda il riassunto, ti dico : Si ? appena iniziato il commento della sentenza Tar di Moggi : dopo i convenevoli, le formalit?, e il resoconto del fatto, vengono ripresi i motivi del ricorso da parte di Luciano Moggi, ed ho analizzato solo il primo, che ne contiene due : 1.Legittimit? del Tar del Lazio sulle questioni legate alle sentenze della giustizia sportiva ai sensi della Legge 280/03. 2.Difetto di giurisdizione della CAF e della Corte Federale in quanto Moggi ha reiterato le dimissioni. Ho colto l'occasione del punto 2. per ricordare la vicenda Moggi e farne un confronto con quella Bergamo. Pi? stringato di cos? : per? se posso insistere, anche poco per volta, ti invito a leggere le puntate complete : non perch? io sia il verbo incarnato : io riporto sempre ci? che c'? scritto negli atti : si pu? opinare il mio commento, ma ? importante farsene uno proprio : l'obiettivo ? sempre lo stesso : sapere, conoscere come sono andati veramente i fatti. Sempre Forza Juve -
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Tarallucci e vino - 9 Cercher? di puntualizzare bene ogni aspetto delle richieste del ricorso di Moggi, fa niente se ci dilunghiamo : portate pazienza. Iniziamo senza altri indugi l?analisi della sentenza del Tar di Luciano Moggi : ?REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Terza Ter - composto dai Magistrati: Italo Riggio Presidente Giulia Ferrari Consigliere ? relatore Diego Sabatino Primo referendario ha pronunciato la seguente? Questa la composizione della corte. ?SENTENZA sul ricorso n. 7711/06, proposto dal sig. Luciano Moggi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Giammaria, Fulvio Gianaria, Paolo Trofino e Federico Tedeschini e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico n. 7, presso lo studio dell?avv. Tedeschini,? ?solo per ricordarvi che l?Avv. Tedeschini sar? presente gioved? sera nella trasmissione del nostro Antonello Moggi ?La Juve ? sempre la Juve? ?contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli presso il cui studio in Roma, via Panama n. 58, ? elettivamente domiciliata, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ? C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall?avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2, ? elettivamente domiciliato, il Ministero per i giovani e lo sport, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall?Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ? per legge domiciliato, nonch?? Direttamente contro FIGC, Coni e Ministero per i giovani e lo sport, ma anche contro : ?nei confronti dell?Associazione Calcio Milan s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leandro Cantamessa, Andrea Di Porto, Filippo Satta, Fabio Fazzo e Filippo Lattanzi e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via G. da Palestrina n. 47, presso lo studio dell?avv. Satta, della Juventus Football Club s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio, della Football Club Internazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, del Football Club Messina Peloro s.r.l., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio, del sig. Antonio Giraudo, non costituito in giudizio, del sig. Adriano Galliani, non costituito in giudizio, del sig. Leonardo Meani, non costituito in giudizio, ? Quindi, l?unico che si ? costituito in giudizio ? il Milan? E anche questa volta, come sembra sia avvenuto anche a Napoli per la costituzione delle parti civili, l?attuale Juve non si ? costituita, in questo caso, in giudizio. ?con l?intervento ad opponendum del Codacons e dell?Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della Multipropriet?, Sezione Tifosi dell'Inter e della Roma, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, anche ricorrenti incidentali, entrambi rappresentati e difesi dall?avv. Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini n. 73,? Qui non commento? ?per l'annullamento, previa sospensiva, della decisione della Corte Federale della F.I.G.C. del 25 luglio 2006, nella parte in cui ? stata confermata la sanzione, inflitta al ricorrente dalla Commissione d?Appello Federale del 14 luglio 2006, dell?inibizione per cinque anni dai ranghi federali, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e l?ammenda di ? 50.000,00 per la commissione di illecito sportivo e non una sanzione meno affittiva per la violazione dei soli principi di cui all?art. 1 del Codice di giustizia sportiva; di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso, con espresso riferimento all?atto di deferimento della Procura Federale ed alla decisione della Commissione d?Appello Federale del 14 luglio 2006, nella parte in cui ? stata disposta a suo carico la predetta sanzione, nonch?, per quanto occorra, l?ordinanza della medesima C.A.F. del 3 luglio 2006, con la quale ? stata respinta l?eccezione di carenza di giurisdizione della C.A.F. nei suoi confronti.? Il ricorso al Tar di Moggi ha come fine ultimo l?annullamento della sentenza della Corte Federale del Prof. Sandulli : ricordo, per la millesima volta, che il Tar si occupa della formalit? di atti amministrativi, quale ? la sentenza della Corte Federale. Per cui, quando si fa ricorso al Tar ? perch? si intravvedono violazioni nella composizione dell?atto amministrativo. Data la risonanza che ha avuto la storia di calciopoli, voi pensate che ad invalidare la sentenza sia il Tar ? Come abbiamo visto, viene respinto il ricorso di De Santis e con che motivazioni; analizzeremo il Tar Moggi, alcune delle motivazioni abbiamo gi? letto commentate su questo forum e sono molto vicine a quelle assunte per De Santis; commenteremo il ricorso, anch?esso ricusato, dell?Arezzo con motivazioni analoghe; e credo che stessa fine faranno fare agli altri ricorsi, soprattutto quello di Giraudo per il quale ancora non ? stata stabilita la data della discussione del merito. Forse se questi fossero ricorsi su sentenze assunte singolarmente, qualcosa il Tar avrebbe potuto concedere, ma cos?? Faccio un esempio : leggo qualche giorno fa ( pag.229 del televideo ) la cancellazione della radiazione di Pieroni nella faccenda Ancona : vedete di cosa si pu? beneficiare a non essere nell?occhio del ciclone ? Sono quasi passati due anni, ma chi ancora oggi se la sente di ?assolvere? Moggi ? Questo anche se ormai ? evidente a tutti che illeciti sportivi non ne sono stati contestati, ma ricordate sempre quello che disse Mario Serio ( la sua intervista resta molto interessante alla luce di tante cose che sappiamo adesso, dopo la lettura degli atti ), componente della Corte Federale del Prof. Sandulli : ?Abbiamo cercato di interpretare un sentimento collettivo. Abbiamo ascoltato la gente comune e provato a metterci sulla lunghezza d?onda?. Occorre una novit? forte che consenta a Moggi di dire : ?Avete visto che non era cos? ?? : a tutt?oggi purtroppo ancora non c?? stata una cosa del genere, e Moggi viene ancora visto come Belzeb? qualunque cosa faccia e con chiunque provi a relazionarsi : occorre qualcosa di forte, e per me questo qualcosa di forte pu? essere solo il dibattimento a Napoli. Vogliate considerare quanto sopra espresso mia mera opinione. Riprendiamo la lettura della sentenza. ?Visto l?atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.); Visto l?atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); Visto l?atto di costituzione in giudizio dell?Associazione Calcio Milan s.p.a.; Visto l?atto di intervento ad opponendum ed il ricorso incidentale del Codacons e dell?Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della Multipropriet?, Sezione Tifosi dell'Inter e della Roma; Vista l?istanza, verbalizzata dal ricorrente nella Camera di consiglio del 22 agosto 2006, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunit? europea; Visto il primo atto di motivi aggiunti, notificato dal ricorrente il 10 agosto 2006 e depositato il successivo 11 agosto 2006; Visto il secondo atto di motivi aggiunti, notificato dal ricorrente il 4 aprile 2007 e depositato il successivo 12 aprile 2007; Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 13 marzo 2008 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altres? i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:? Esaurite le formalit?? ?FATTO 1. Con ricorso notificato in data 2 agosto 2006 e depositato il successivo 4 agosto, il sig. Luciano Moggi impugna, tra gli altri, la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. del 25 luglio 2006, nella parte in cui ? stata confermata la sanzione, inflittagli dalla Commissione d?Appello Federale in data 14 luglio 2006, dell?inibizione per cinque anni dai ranghi federali, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e l?ammenda di ? 50.000,00 per la commissione di illecito sportivo e non una sanzione meno afflittiva per la violazione dei soli principi di cui all?art. 1 del Codice di giustizia sportiva, e ne chiede l?annullamento. Espone, in fatto, che la vicenda disciplinare che l?ha visto coinvolto, nella qualit? di direttore generale della societ? calcistica Juventus, insieme ad altri tesserati e ad alcune squadre di calcio, ha avuto inizio a conclusione di un?indagine attivata a seguito di intercettazione di utenze telefoniche sue e di personaggi di rilievo della F.I.G.C., del settore arbitrale e di squadre militanti nel campionato di serie A. Dal 2004 la Procura della Repubblica di Napoli ha attivato un?indagine che, partita da ipotesi di scommesse illegali nel mondo del calcio, si ? poi estesa, raccogliendo ed utilizzando intercettazioni telefoniche disposte sulle sue utenze. Gli atti raccolti dalla Procura di Napoli sono stati trasmessi all?Ufficio indagini della F.I.G.C. che, all?esito di una brevissima attivit? diretta essenzialmente alla conferma degli atti raccolti dall?Autorit? giudiziaria, ne ha seguito pedissequamente l?impostazione, rilevando l?esistenza di responsabilit? sue, di dirigenti di altre societ? (Milano, Fiorentina e Lazio), di alcuni organi della Federazione (Presidente e vice Presidente) e di arbitri e designatori. A seguito del deferimento alla C.A.F. questa, con decisione del 14 luglio 2006, ha disposto nei suoi confronti l?inibizione per cinque anni, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e l?ammenda di ? 50.000,00. Avverso la predetta decisione egli ha proposto appello alla Corte Federale che, con decisione del 25 luglio 2006, ha confermato le sanzioni a suo carico.? Questa parte credo la sappiamo a memoria, no ? ?2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente ? insorto deducendo:? Ok, si comincia con le motivazioni del Direttore. ?A) In via pregiudiziale: a) Sull?ammissibilit? del ricorso per sussistenza di situazioni soggettive rilevanti per l?ordinamento. In subordine: illegittimit? dell?art. 1 L. n. 280 del 2003 per violazione degli artt. 24 e 103 Cost. ? Carenza di giurisdizione della C.A.F. e della Corte Federale. Preliminarmente il ricorrente afferma che, ai sensi dell?art. 2 L. 17 ottobre 2003 n. 280, la competenza a conoscere la controversia ? del giudice amministrativo. Diversamente opinando, ove cio? si ritenesse che non esiste un giudice naturale da adire per la verifica degli atti adottati dall?ordinamento sportivo, il cit. art. 2 sarebbe incostituzionale. Aggiungasi che in data 16 maggio 2006 egli aveva presentato le dimissioni dalla carica di direttore generale nel F.C. Juventus, richiedendo ed ottenendo, contestualmente, la cancellazione dall?Elenco speciale dei Direttori sportivi. Segue da ci? che, ai sensi dell?ar. 36, settimo comma, N.O.I.F., non avrebbe potuto essere sottoposto a procedimento di giustizia domestica ad opera di un organo appartenente ad un ordinamento settoriale del quale egli non faceva pi? parte.? Questo primo motivo A) lo dobbiamo dividere in due : 1.L?autorit? del Tar del Lazio nelle controversie che coinvolgono gli atti aministrativi della giustizia sportiva ai sensi della Legge 280/03. Credo di capire : come al solito, FIGC e Coni fanno gli gnorri ed avranno portato come motivi per rigettare il ricorso la non autorit? del Tar sui provvedimenti disciplinari. Ne abbiamo parlato un bel po? di volte : sanno benissimo che c?? la 280/03 e che c?? il Tar del Lazio; cos? come sanno che rivolgendosi al Tar del Lazio viene fatta salva la clausola compromissoria : spauracchio che viene agitato in continuazione : ti rivolgi al Tar ? ed io ti radio, ed io ti do 1000 punti di penalizzazione, ed io ti retrocedo in Serie Q : ricorderete, tutte minacce paventate alla presentazione del ricorso al Tar da parte della Juve : chiss? cosa avrebbero in realt? fatto : guardate che fine ha fatto la penalizzazione assunta per clausola compromissoria all?Arezzo, che non ha avuto timori e al Tar si ? rivolto sul serio : addirittura la stessa Corte Federale gli ha tolto i 3 punti di penalizzazione dati dalla Commissione Disciplinare in violazione della clausola compromissoria! 2.Moggi fa presente che si ? dimesso e per questo non avrebbe dovuto essere giudicato, tanto meno da C.A.F. e Corte Federale. Questo punto merita una approfondita precisazione. Andiamo a rileggere che dice Ruperto al riguardo : pag. 70 della sentenza CAF : ?Da rigettare ? invece la reiterata eccezione di Luciano Moggi, poich? nessuna rilevanza pu? attribuirsi alle asserite dimissioni da lui nuovamente presentate dopo l?ordinanza del 3 luglio. A s?guito delle precedenti dimissioni del 16 maggio 2006, infatti, ? cessato definitivamente il rapporto in relazione al quale egli dichiara di aver presentato <nuove dimissioni>; conseguentemente, va tenuto fermo quanto gi? considerato sub III, lettera a), dell?ordinanza del 29 giugno 2006.? Ci spiega ?meglio? il Prof. Sandulli a pag. 54 della sentenza della Corte Federale : ?Egualmente va ritenuta la giurisdizione di questa Corte nei confronti di Luciano Moggi, alla luce dell?inefficacia delle dimissioni da lui presentate anteriormente al deferimento, rispetto allo scopo di sottrarsi al procedimento disciplinare. E ci?, in quanto tale momento cronologico non riesce a determinare l?effetto preclusivo della eventuale riammissione in ambito federale del tesserato dimissionario successivamente alla conclusione del procedimento stesso, ci? che, se avvenisse, non soddisferebbe il concorrente interesse del tesserato e dell?ordinamento all?accertamento della (sussistenza o meno della) responsabilit?. Ed, invero, tale effetto preclusivo pu? solo conseguirsi, come acutamente rilevato dai primi giudici, successivamente all?atto di notificazione del deferimento in quanto tale momento determina l?effetto preclusivo in parola, alla luce della specifica disposizione dell?art. 36, comma 7, NOIF che prevede che ?non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di un procedimento disciplinare a loro carico? ed in virt? della considerazione che la pendenza del procedimento disciplinare ? determinata dalla notificazione dell?atto di deferimento. Va aggiunto che la reiterazione delle dimissioni di Moggi, successivamente a tale evento, ? irrilevante, essendosi l?effetto interruttivo dell?appartenenza federale prodotto all?atto delle precedenti dimissioni, senza possibilit? di utile duplicazione della loro efficacia.? Per completezza, riporto anche il comma 7 dell?art.36 Norme Organizzative Interne Federali : ?7. Non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunziato ad un precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico.? Alla luce di tutto ci?, cerchiamo di ricapitolare : 1.Moggi d? le dimissioni da tesserato della FIGC il 16 Maggio 2006, data alla quale ancora non gli era stato contestato nessun procedimento disciplinare. 2.Ne consegue dal comma 7 dell?art.36 NOIF che, eventualmente, pu? ripresentare domanda di tesseramento alla Federazione. 3.Si prende atto di questo nel sub III, lettera a), dell?ordinanza del 29 giugno 2006 non accettando per quanto spiegato al punto 2 le dimissioni : ha un senso : sai che di l? a poco ci sar? un provvedimento disciplinare, dai le dimissioni prima, aspetti che il processo passi e quindi ripresenti serenamente la domanda di tesseramento alla Federazione : mi sembra che sarebbe anche giusto rigettarle, o no ? 4.Allora Moggi rid? le dimissioni il 3 luglio del 2006, cos? da rientrare in quanto previsto dal comma 7 dell?art.36 NOIF 5.E qui c?? il colpo di scena : Ruperto, anzich? considerare valide tali dimissioni che evidenziano la volont? di Moggi, non le considera valide, poich? avendo dato le dimissioni ben prima del procedimento non hai da dimissionarti da nessuno, essendo che non hai pi? relazioni con la FIGC : qui il senso comincia a smarrirsi? 6.Ne consegue che le dimissioni ?valide? sono quelle del 16 maggio e con quelle non si rientra nel comma 7 dell?art.36 NOIF. 7.Ergo, viene ribadita l?autorit? a giudicare della CAF e della Corte Federale. Mia piccola nota : le seconde dimissioni, quelle del 3 luglio, non vengono accettate perch? non vi sono pi? relazioni tra Moggi e la FIGC : domandina : e a nome di chi lo state giudicando voi della CAF prima e della Corte Federale poi ? Non siete per caso organismi di giustizia sportiva federale ? Non avete voi stessi detto che non vi sono pi? relazioni con la Federazione ? A me sembra che il comma 7 dell?art.36 NOIF si occupa solo di specificare che se dai le dimissioni durante un procedimento disciplinare, non potrai pi? essere tesserato. Moggi ha dato le dimissioni a Maggio del 2006. Poi, gli fai notare che non le puoi accettare, perch?, giustamente, la potrebbe far franca ad un procedimento disciplinare e ripresentare la sua domanda di tesseramento dopo. Allora, se poi lui le presenta di nuovo le dimissioni, questa volta durante un procedimento disciplinare ( e lo sottolineo, disciplinare ) gliele devi accettare. Punto. E lui non potr? pi? essere un tesserato FIGC. Che motivo ? non le accetto perch? non avevi pi? relazioni con la FIGC a seguito delle prime dimissioni ? Se si dovesse accettare una motivazione del genere, ne conseguirebbe che anche tu non mi puoi giudicare, giacch? non ho pi? relazioni con la FIGC, giusto ? Invece, come funziona : ho relazioni con la FIGC quando fa comodo a te ? Ricordo, infine, che lo stesso Prof. Sandulli nel giugno del 2007 ha annullato una sentenza della CAF contro Moggi ( altri sei mesi di inibizione, come se ad Agosto del 2006 non gli avessero dato il massimo della pena possibile ) adducendo come motivazione che il tesserato in questione era dimissionario : Piero, ma se un anno prima circa te ne sei uscito con motivazioni completamente opposte, anzi encomiando la CAF di aver acutamente notato il comma 7 dell?art.36 NOIF ? Confrontiamo le dimissioni di Moggi con quelle di Bergamo, per vedere se l? ragionano correttamente o fanno altri balzi a pi? pari : Pag. 56 della sentenza CAF : ?All?udienza del 4 luglio 2006, registrate le presenze delle parti e dei loro difensori, preliminarmente l?avv. Scalise per Paolo Bergamo dichiarava di voler depositare una memoria con allegata dichiarazione di dimissioni irrevocabili di Paolo Bergamo, con conseguente richiesta di carenza della giurisdizione della CAF sul deferito. Il procuratore federale, presa visione della memoria e dell?allegato, sosteneva l?inefficacia allo stato delle dimissioni, per non essere state ancora formalmente accettate. Il Collegio si riservava sulla questione, autorizzando uno scambio immediato di note tra la difesa di Paolo Bergamo e la Procura. Il Presidente dava quindi la parola al procuratore federale dott. Palazzi che, nel riportarsi all?atto di deferimento, illustrava ulteriormente gli elementi a fondamento delle incolpazioni. La Commissione si ritirava in camera di consiglio e, dopo il suo rientro in aula, il Presidente dava lettura dell?ordinanza di rigetto dell?istanza presentata dall?avv. Scalise per l?assistito Paolo Bergamo, del seguente tenore: La CAF vista l?istanza di <ottenimento di declaratoria del difetto di giurisdizione> presentata in data odierna dall?avv. Gaetano Scalsie quale difensore del sig. Paolo Bergamo, con allegato atto di <dimissione irrevocabile da tesserato F.I.G.C.> diretto al Commissario Straordinario della F.I.G.C.; - considerato che, ai sensi degli artt. 38, comma 1, e 42, comma 1, Regolamento A.I.A., gli arbitri sono tesserati F.I.G.C. in quanto associati all?A.I.A.; - che la qualifica di associato A.I.A., dalla cui perdita consegue il venir meno della qualit? di tesserato F.I.G.C. cessa (tra l?altro) per dimissioni regolarmente <rassegnate ed accettate>, giusta quanto previsto dall?art. 51, lettera a, regolamento A.I.A.; - che non risulta che il sig. Paolo Bergamo si sia dimesso da associato A.I.A. e le sue dimissioni siano state accettate; che, infatti, la lettera di dimissioni, indirizzata al commissario Straordinario, non contiene alcun riferimento a dimissioni da associati A.I.A.; ritenuto che, pertanto, non ? venuta meno la giurisdizione di questa commissione nei confronti del deferito Paolo Bergamo; P.Q.M. rigetta l?istanza.? Avete letto anche voi ? Inizialmente le dimissioni di Bergamo non sono state accettate : cosa ? successo dopo ? Pag. 64 della sentenza CAF : ?Il giorno 5 luglio 2006 [?].L?avv. Scalise dichiarava che l?assenza del Bergamo, suo assistito, era dovuta all?avvenuta presentazione delle sue dimissioni, quale tesserato dell?AIA, presso la Sezione di Livorno, e del correlativo atto di diffida inviato in data 4.7.2006 al Commissario dell?AIA, Agnolin, con conseguente richiesta di estromissione dello stesso Bergamo e contestuale produzione dei due atti sopraindicati.? Quindi, dopo che a Bergamo ? stato fatto notare che non si ? dimesso dall?AIA, il giorno dopo va a farlo. E? una situazione analoga a quella di Moggi, non trovate ? Come si concluder? ? Pag. 66 della sentenza CAF : ?L?udienza proseguiva il giorno 6 luglio 2006. [?] L?avv. Scalise, nell?interesse di Paolo Bergamo chiedeva che, previa revoca o modifica dell?ordinanza del 4.7.2006, si dichiarasse il difetto di giurisdizione della CAF in relazione alla posizione del suo assistito con conseguente sospensione del giudizio in attesa dell?accettazione delle sue dimissioni.? Bene, fatte le dimissioni all?AIA, il giorno successivo il suo avvocato torna alla CAF e chiede di modificare l?ordinanza di due giorni prima, quando gli avevano rigettato le dimissioni. Cosa avr? deciso la CAF di Cesare Ruperto ? Pag. 69 della sentenza CAF : ?MOTIVI DELLA DECISIONE Capitolo I 1. Confermata l?ordinanza emessa nella camera di consiglio del 3 luglio, con la quale sono state disattese tutte le eccezioni di rito sollevate dalle parti, va provveduto ancora in rito relativamente alle eccezioni di difetto di giurisdizione, reiterate da Paolo Bergamo e Luciano Moggi nel corso del dibattimento sulla base delle asserite dimissioni presentate dopo detta ordinanza. La difesa di Paolo Bergamo ha prodotto in aula copia dell?atto di dimissioni da lui presentate all?A.I.A. e successivamente ha fatto pervenire alla Commissione il relativo provvedimento di accettazione dell?A.I.A. stessa. Sono da considerare cos? maturate le condizioni, mancanti al momento dell?ordinanza del 4 luglio scorso, per il venir meno della giurisdizione di questo Collegio nei confronti del Bergamo; la cui eccezione va quindi accolta.? Ecco scovata un?altra bella incongruenza nella sentenza : o forse volete dirmi che Bergamo le dimissioni non le ha date prima e che per questo non hanno potuto dire le stesse cose dette su Moggi ? Se cos? fosse, allora Moggi, certo sull?emotivit? di una situazione che avrebbe travolto un toro, ha perso l?occasione per invalidare l?intero processo : se non si fosse dimesso il 16 maggio e lo avesse fatto il 3 luglio come Bergamo, la CAF avrebbe dovuto accettare le sue dimissioni con conseguente accoglimento del difetto giurisdizionale ? Siete proprio convinti che sarebbe finita cos? ? E di cosa avrebbero parlato al processo ? Quando sento quelli che dicono che non importa se il processo a Napoli si far? o meno : la giustizia sportiva ha fatto il suo corso?lo vedete da voi che bel corso che ha fatto! Alla prossima. Tarallucci e vino - 9 Continua -
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Tarallucci e vino - 8 Procediamo molto velocemente alla conclusione della sentenza del Tar di Massimo De Santis : mancano le ultime due motivazioni. Vi ricordo le prime quattro : 1.Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale ex art. 26, II comma, del C.G.S. : inammissibile perch? sono di pi? i tesserati della Federazione rispetto ai tesserati AIA e quindi vale la vis atractiva che fa assorbire il processo alla procedura prevista dal codice per i tesserati della Federazione. E poi, De Santis di che ti lamenti ? Comunque hai avuto due gradi di giudizio : anzich? essere Commissione Disciplinare e C.A.F., hai avuto C.A.F. e Corte Federale, quindi? ( il commento non ? mio, ma dello stesso Tar? ) 2.Omessa comunicazione dell?avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241 : inammissibile perch? dagli atti del ricorso risulta invece, per quanto indirettamente, che la comunicazione di inizio e fine indagini De Santis l?avrebbe avuta 3.Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio : inammissibile perch? viene definito lecito estrapolare atti utili ad un procedimento disciplinare sportivo da un processo ordinario. 4.Inidoneit? delle intercettazioni a costituire materiale probatorio nella fattispecie di illecito contestata al sig. De Santis : inammissibile perch? il Tar condivide il parere della Corte Federale, cio? le intercettazioni non sono in s? prove, ma lo diventano a seguito di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con altri elementi probatori acquisiti, in una parola di valutazione di merito. Ok, alle ultime due allora : ?6. - Con il quinto mezzo si allega poi l?inutilizzabilit? delle intercettazioni per violazione, da parte della F.I.G.C., della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (ed in particolare di dati giudiziari), che avrebbe richiesto l?informativa all?interessato ex art. 13, IV comma, del D.lgs. 30/6/2003, n. 196.? Per quel che so del D.Lgs.196/03 mi azzardo a dire che tale motivazione sia fuori luogo. ?La censura non ? meritevole di positiva valutazione.? Il Tar, che negli altri casi aveva usato la dicitura di censura non fondata, qui dice che la censura non ? meritevole di positiva valutazione. ?Ed invero, a parte che nel caso di specie non ? contestata un?ipotesi di violazione delle modalit? di trattamento dei dati disciplinate dall?art. 11, I comma, del ?codice in materia di protezione dei dati personali?, che ne determinerebbe l?inutilizzabilit? alla stregua del secondo comma, non v?? comunque dubbio che l?utilizzazione di tali dati ? stata effettuata nell?assolvimento delle finalit? istituzionali della Federazione, s? che il trattamento pu? avvenire senza consenso, secondo quanto ? dato evincere dall?art. 24 dello stesso corpus normativo.? Mi aspettavo di pi? dal Tar nella interpretazione del D.Lgs. 196/03 in relazione a tale censura : in realt? si ? limitato alle considerazioni generali a cui appartengono l?art.11 e l?art. 24 : il discorso avrebbe potuto ( ...e dovuto! ) essere approfondito di pi?. Per?, traiamo un altro esempio di come pensa e agisce il Tar : l?avvocato di De Santis pone come questione il fatto che siano state utilizzate intercettazioni telefoniche costituenti, a suo modo di vedere, dati personali appartenenti al De Santis : ne conseguirebbe che ai sensi dell?art.13 del D.Lgs., la giustizia sportiva gli avrebbe dovuto fornire l?informativa di utilizzo degli stessi. Bene, la questione posta ? proprio questa : tu mi dovevi fornire l?informativa e non me l?hai data : cos? come ? posta la domanda, il Tar risponder? solo a questa : infatti che fa : va a prendere l?art. 24 ( che definisce i casi in cui si pu? fare a meno di chiedere il consenso ), ti dice che la Federazione ha agito per finalit? istituzionali e ti conclude dicendo che il consenso non era necessario chiedertelo. Punto. Vi sarebbe da dire che l?informativa e il consenso sono due cose diverse : vi sarebbe da dire che se si ? convinti che non sia stata resa l?informativa ci si pu? sempre appellare al Garante della Privacy, addirittura via web. Ma io voglio far notare, invece, come si relaziona il Tar alle domande poste. 1.Non vi ? assoluta analisi del trattamento personale cui accenna De Santis, cio? in che modo tale trattamento va inquadrato nel D.Lgs. 196/03 : va a prendere in esame la sola questione posta. 2.Ripeto, l?art.13 cui fa riferimento De Santis riguarda l?informativa e i casi in cui si pu? non renderla sono sempre contemplati nell?art.13 al comma 5 che riporto : ?5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalit? e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l?informativa all?interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.? E il comma 4 riguarda questo caso in quanto i dati non sono raccolti presso l?interessato. Sembrerebbe che la lettera b) del comma 5 possa dare risposta ( negativa, ovviamente ) alla questione posta da De Santis. Ma per il Tar, che ripeto non va ad analizzare tale trattamento nel codice, ? pi? attinente l?art.24, cio? il consenso. Ma il consenso, come momento nel trattamento di dati, viene dopo l?informativa la quale, si ripete, pu? non essere resa solo ai sensi del comma 5 dell?art.13. 3.Se De Santis pensava di aver avuto tale diritto violato doveva rivolgersi al Garante della Privacy e non al Tar a cui al limite poteva portare i risultati dell?intervento ( eventuale ) del Garante. 4.Quanto detto ci fa dire che ? un po? azzardato affermare similitudini fra un Tar e l?altro : certo, nei confronti di questa faccenda il Tar non sembra molto disponibile : per? si pu? affermare che il risultato di un Tar sar? uguale ad un altro se le questioni sottoposte all?attenzione della Corte saranno le stesse. Andiamo all?ultima questione posta : ?7. - Con il sesto ed ultimo mezzo di gravame si deduce la falsa rappresentazione dei fatti oggetto di indagine, asseritamente discendente dalla mera utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, senza che siano stati valutati anche i comportamenti in concreto tenuti dal ricorrente nel corso della competizione calcistica arbitrata, nonch? il vizio motivazionale con riguardo alla sanzione irrogata.? Anche questa questione ? interessante : De Santis dice che dei fatti, ricavati dalle sole intercettazioni, si ? costruita una non veritiera rappresentazione della realt?, poich? non sono stati valutati in concreto i comportamenti tenuti da De Santis. Mi sa che anche questa censura non te l?accettano : mi sembra troppo distante dalla violazione di una formalit? dell?atto. Comunque vediamo : ?Anche tale censura deve essere disattesa.? ?appunto! ?Sotto il primo profilo, va anzitutto ribadito quanto gi? esposto al punto sub 5) della presente motivazione con riguardo alla valenza probatoria delle intercettazioni, s? che non pu? essere condiviso, gi? in questa prospettiva formale, l?assunto di parte ricorrente, secondo cui la condotta illecita avrebbe dovuto essere desumibile dalle decisioni arbitrali ?assunte in campo?, idonee ad alterare la gara.? Non c?? verso : le intercettazioni sono prove e basta. Ma chi dice di no : solo che ci sarebbe piaciuto che fossero state prove a supporto di fatti, come avviene solitamente. Qui invece ci sono solo intercettazioni a supporto di supposizioni ( che, in base al tuo "vaglio critico", assurgono a verit? conclamate ). ?N? appare conferente la complementare allegazione secondo cui l?alterazione del naturale esito sportivo della gara Lecce - Parma non sarebbe stata idonea, di per s?, a beneficiare la Fiorentina.? Come gi? detto, non ho il testo del ricorso De Santis : certo ? un po? arrischiato dire che la Fiorentina non avrebbe beneficiato del risultato di Lecce-Parma? ?Ed invero ci? che appare decisivo, dal punto di vista strutturale, ? la circostanza che l?illecito sportivo di cui all?art. 6, I e II comma, del C.G.S. si configura come illecito di pericolo, o, meglio, a consumazione anticipata, concretandosi nel ?compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica?.? Illecito di pericolo ?!? Che deh ?sta robba ? Ma cosa vuol dire illecito a consumazione anticipata ? Mi stai dicendo che se anche un comportamento non si concreta nel compimenti di atti diretti ad alterare la gara, io commetto illecito al solo aver pensato di farlo ? Ma cos?? ? Il corrispondete del fallo di confusione sui calci d?angolo che l?arbitro fischia perch? non c?ha capito un bel nulla del mischione in area ? ?Non rileva, dunque, se l?arbitraggio sia stato effettivamente parziale, quanto piuttosto l?idoneit? degli atti compiuti a conseguire il risultato lesivo, ovvero la messa in pericolo del bene protetto.? Nooo : io scherzavo prima : invece tu, Tar, intendevi proprio quello!!! Non ? possibile!!! Non credo a ci? che leggo : non riesco a dargli un senso che sia uno! ?A questo riguardo, la decisione della Corte federale precisa, con motivazione immune da vizi logici, come proprio in occasione della partita Lecce - Parma, nell?ultima giornata di campionato, il programma illecito concepito da Diego Della Valle, Bergamo e Mazzini abbia trovato attuazione con il coinvolgimento del segmento arbitrale, ?attraverso esplicite ed inequivoche interlocuzioni tra Bergamo e l?arbitro De Santis ad un paio di ore dall?inizio della gara, la cui portata alteratrice ? altrettanto certamente confermata dal colloquio successivo alla gara tra lo stesso arbitro e Mazzini? (pag. 102). Sottolinea in particolare la Corte federale, alla pagina 103 della decisione, con riferimento alla telefonata intercorsa con il Bergamo, che ?si tratta di un linguaggio del tutto insolito rispetto ad un normale colloquio di natura tecnica con un designatore, in cui ? insistito il richiamo di De Santis alla necessit? di imprimere una vigorosa impronta personale alla partita, governandola con la ?testa? e sintomatico il riferimento alla ?velata? spiegazione fornita ad uno degli assistenti, con il quale era in confidenza?. Dello stesso tenore la telefonata con il Vice Presidente federale, che, tra ironie del dirigente, autocompiacimento dell?arbitro, e soddisfatta conclusione di Mazzini, consente di desumere ?l?insuperabile conferma della chiusura del cerchio fraudolento anche ex post? (pag. 104 della decisione della Corte federale).? Quindi tutte queste telefonate non sono sintomatiche di un comportamento arbitrale parziale in campo : no : De Santis pu? anche aver arbitrato in maniera perfetta : non ? questo in discussione : il fatto che queste telefonate ci siano ? sintomatico dell?illecito di pericolo : cio? c?avete provato, poi che il progetto vada a buon fine o meno poco importa! Invero, non ti interessa capire la verit?, ti interessa desumerla! Ahia : mi sono dato un pizzicotto, per capire se sto sognando o ? tutto vero : ? tutto vero, purtroppo : e non ci posso credere? P.S. Nell'articolo di oggi su Libero, il Direttore scrive : "4) Nella sentenza c?? un paragrafo da cui emerge la sostanziale disparit? di trattamento con gli altri soggetti giudicati dalla Figc e dalla Camera di Arbitrato del Coni: ? la parte dedicata ad un?ulteriore rivisitazione del concetto di illecito sportivo che, per il TAR, solo per il sottoscritto, torna ad essere reato di semplice pericolo a consumazione anticipata, mentre tutti gli altri (societ? e tesserati) si sono tranquillamente potuti avvalere delle sostanziali modifiche dottrinarie di Ruperto e Sandulli che, invece, hanno fondato le loro decisioni andando a valutare in concreto gli effetti delle varie condotte incriminate." Abbiamo visto che rifarsi all'illecito di pericolo, o a consumazione anticipata, vale anche per De Santis nella faccenda Lecce-Parma : Direttore, se ci legge, lo abbiamo riportato per sola completezza e per mettere in evidenza che quando non sanno come fare usano argomenti analoghi anche in altri casi spinosi. Inoltre, Direttore, Lei nomina solo Ruperto e Sandulli : Le ricordo che vi ? un tesserato che beneficia delle modifiche dottrinarie anche in arbitrato, al quale arriva con tanto di illecito sportivo e che in quella sede gli viene declassato a mancanza di lealt?. Chiusa parentesi, riprendiamo il Tar De Santis ?7.1. - Non ? configurabile neppure il dedotto vizio motivazionale in ordine alla sanzione irrogata al De Santis.? Il Tar ha diviso il sesto motivo del ricorso in due parti, ma la questione non cambia : inammissibile. ?Certamente non sussiste tale vizio con riguardo alla tipologia della sanzione (inibizione), perch? la stessa ? prevista dall?art. 6 del C.G.S.? Chiss? cosa aveva fatto presente al riguardo De Santis nel ricorso? ?Per quanto concerne poi l?entit? della sanzione, superiore al minimo edittale, la formulazione sintetica della motivazione della Corte federale pu? essere spiegata con il fatto che detta decisione riduce la condanna irrogata dalla C.A.F., e si sofferma principalmente su tale aspetto (ravvisando una condizione di sudditanza psicologica dell?arbitro al Vice Presidente federale ed al designatore arbitrale); fa peraltro implicitamente rinvio, per l?enucleazione della gravit? dell?illecito agli effetti della sanzione, alla motivazione della decisione della C.A.F. (che, per gli arbitri, ha tenuto conto anche della lesione arrecata all?immagine della categoria), come ? dato evincere dall?incipit del passaggio motivazionale in questione (?relativamente alla sanzione da irrogare al De Santis, per la grave condotta di cui ? stato giudicato colpevole, la Corte stima che debba essere ridotta a quattro anni di inibizione ??).? Qui il Tar si arrampica sugli specchi per spiegare la sanzione della Corte Federale : dice che la Corte Federale non si ? dilungata nella spiegazione del perch? della sanzione in quanto si ? rifatta alla motivazione della C.A.F. : la riduzione del periodo di inibizione ? da intravvedersi nel fatto che per la C.A.F. De Santis commette illecito sportivo, mentre per la Corte Federale l?illecito sportivo che commette gli ? stato indotto da superiori : povero De Santis : gli viene riconosciuta l?attenuante di aver dovuto rispondere ad ordini dall?alto, e solo per questo fatto, l? ?aver dovuto rispondere?, si becca quattro anni di inibizione per illecito di pericolo! Peccato, speravo molto nel Tar : ero convinto che, se anche avesse dovuto ricusare censure, lo avrebbe fatto con coerenza : se quella fin qui esposta lo ?, scusate, chiedo scusa. ?8. - Alla stregua di quanto esposto, il ricorso, con l?annessa domanda risarcitoria, deve essere respinto per l?infondatezza dei motivi dedotti. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.? E quali sono i giusti motivi che ti fanno dire che le spese di giudizio vanno ripartite ? ?P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit? amministrativa. Cos? deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.5.2007. Francesco Corsaro Presidente Stefano Fantini Componente, Est.? Abbiamo finito la sentenza del Tar De Santis : alla prossima settimana con il commento della sentenza Tar di Luciano Moggi. Buona Pasqua a tutti. Tarallucci e vino - 8 Continua 1.Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale ex art. 26, II comma, del C.G.S. : inammissibile 2.Omessa comunicazione dell?avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241 : inammissibile 3.Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio : inammissibile 4.Inidoneit? delle intercettazioni a costituire materiale probatorio nella fattispecie di illecito contestata al sig. De Santis : inammissibile 5.Inutilizzabilit? delle intercettazioni per violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali : non meritevole di positiva valutazione. 6.Falsa rappresentazione dei fatti oggetto di indagine alla luce del materiale probatorio utilizzato : censura disattesa -
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Tarallucci e vino ? 7 Siamo a met? della demolizione del ricorso De Santis da parte del Tar : l?arbitro ha portato in argomento sei questioni e le prime tre sono gi? state giudicate inammissibili. Velocemente le ricordo : 1.Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale ex art. 26, II comma, del C.G.S. : inammissibile perch? sono di pi? i tesserati della Federazione rispetto ai tesserati AIA e quindi vale la vis atractiva che fa assorbire il processo alla procedura prevista dal codice per i tesserati della Federazione. E poi, De Santis di che ti lamenti ? Comunque hai avuto due gradi di giudizio : anzich? essere Commissione Disciplinare e C.A.F., hai avuto C.A.F. e Corte Federale, quindi? ( il commento non ? mio, ma dello stesso Tar? ) 2.Omessa comunicazione dell?avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241 : inammissibile perch? dagli atti del ricorso risulta invece, per quanto indirettamente, che la comunicazione di inizio e fine indagini De Santis l?avrebbe avuta 3.Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio : inammissibile perch? viene definito lecito estrapolare atti utili ad un procedimento disciplinare sportivo da un processo ordinario. Bene, forti di questo abbrivio, andiamo avanti : ?5. - Con il quarto motivo si assume poi l?inidoneit? delle intercettazioni ad assurgere a prova dell?illecito contestato al ricorrente.? Anche questo sarebbe argomento molto interessante, ma : ?La censura ? infondata, e va disattesa.? L?argomento intercettazioni, ad ogni livello, ? da considerarsi un tab? : le intercettazioni sono prove e le giudico come mi pare, come d?altro canto disse la coppia Ruperto & Sandulli. ?E? opportuno prendere le mosse dalla condivisibile valutazione, contenuta nella decisione della Corte federale, e, prima, della C.A.F., secondo cui ?le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali non vengono generalmente in rilievo quali prove in s? degli addebiti rivolti ai deferiti, ma come mera circostanza storica - non disconosciuta nella sua esistenza, n? nel suo oggetto, n? nella sua veridicit?, dagli incolpati - suscettibile di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con altri elementi probatori acquisiti, in una parola di valutazione di merito?.? ?e facevo riferimento proprio a questa citazione, caro Tar : noi, a suo tempo, l?abbiamo derisa : ora tu ci dici che abbiamo sbagliato, che ha un senso, un significato valido ?!? Rileggetela con calma, senza preclusioni : non intendete anche voi che : 1.Le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche non vengono considerate come prove in s? 2.Lo diventano a seguito della lettura critica, della interpretazione logica e del collegamento con altri elementi probatori ( quali ?!? ) 3.La valutazione di merito, se posta cos? come riferito al punto 2, viene palesemente esercitata in modo unilaterale e non, come credo meriterebbe il caso, oggettivo. 4.Dal punto 3 consegue che la decisione verr? presa in funzione delle isobare che, come noto, determinano la direzione del vento. Come vorrei essere confutato in quello che dico : come vorrei che il Tar mi dicesse : guarda sbagli perch? cos? e cos? : vediamo un po? invece che dice al riguardo : ?E tale metodo ? stato seguito anche con riguardo alla posizione del De Santis, come inequivocabilmente si evince alle pagg. 102 e 103 della decisione della Corte federale, ove il contenuto delle interlocuzioni, prima e dopo la partita Lecce - Parma del 29/5/05, intervenute tra il ricorrente ed i signori Bergamo e Mazzini ? stato sottoposto a vaglio critico, e ritenuto condivisibilmente espressivo di un comune intento fraudolento, tale da integrare la fattispecie di cui all?art. 6 del C.G.S.? Chiedo scusa : voi avete fretta ? (Dopo la pubblicazione della sentenza Moggi diciamo di si : questa puntata l'avevo scritta prima : un p? di pazienza : finisco De Santis, credo questa puntata e un'altra, e attacco subito Moggi, ok ?) Non vogliamo andare a leggere il ?vaglio critico? applicato dal nostro Piero alla posizione De Santis ? ( di passaggio, ma ? sempre bene ricordare e rimarcare, quello che si sta andando a leggere ? l?accusa principale a De Santis fatta da Sandulli, accusa per la quale, contrariamente a quello che pensano tutti i nostri detrattori, nulla abbiamo a che fare ) Da Pag. 102 della sentenza della Corte Federale presieduta dal Prof. Sandulli : ?Quanto al coinvolgimento di De Santis nell?illecito ordito con mezzi, sia ex ante, che ex post, rivelatisi congrui ed idonei dai tre incolpati ripetutamente menzionati, esso ? provato in primo luogo dalla conversazione delle 12,58 del giorno della gara con Bergamo (prog. 50317) nel corso della quale l?arbitro ripetutamente dice di avere spiegato ?un po? le cose, velatamente? all?assistente Griselli, preannunciando che sarebbe stato lui a dare ?l?impostazione? alla partita, mettendosi ?in mezzo?.? Non abbiamo la trascrizione della telefonata prog. 50317, ma abbiamo le conclusioni dei CC che per completezza riporto : Dalla relazione di Novembre '05 dei CC : ?Proprio a poche ore dall?incontro Lecce-Parma del 29 maggio 2005 ? ultima giornata di campionato - , precisamente alle ore 12,58 (vds prog. 50317 ? utenza 335/64?. in uso a Paolo BERGAMO) viene intercettata una proficua conversazione tra il designatore BERGAMO e l?arbitro DE SANTIS che si rammenta essere il direttore di gara della predetta gara. BERGAMO telefona a DE SANTIS e gli fa gli auguri per l?incontro che di l? a poco diriger? e per chiedergli le condizioni atmosferiche. L?arbitro coglie l?occasione per rassicurare il designatore ??da, fori si, ma tutto sommato i ragazzi stanno in forma, io sono?facciamo una partita di testa?? ed il designatore capendo che forse il suo interlocutore si riferisca al riscaldamento pre-partita, gli consiglia ??fallo in palestra, cos? siete pi? al fresco?? per? il DE SANTIS replica e sottolinea ??usiamo la testa?gli ho detto: usate la testa?correte poco e usate la testa, gli ho detto a tutti e tre?? ricevendo il plauso di BERGAMO tant?? che l?arbitro aggiunge ??evitiamo pure?? venendo interrotto dal designatore che aggiunge ??siii, ma c?hai GRISELLI e BIASUTTO (n.d.r. assistenti dell?incontro), son bravi tutti e due??. Sul punto DE SANTIS fornisce ulteriori rassicurazione al proprio interlocutore ??no, va bhe, Alessandro (n.d.r. GRISELLI) non c?ho problemi, ? venuto pure a pranzo Pasquale D?ADDATO (n.d.r. osservatore della CAN di A e B e gi? segnalato nell?informativa del 19.04.05 quale persona di cui il DE SANTIS si serviva per far alzare i voti al gruppo di arbitri romani di cui ? risultato il ledear), si, si, no?? stato gentile pure lui?? e sempre proseguendo rassicura il designatore anche su come ?piloter?? l?incontro ??no, no, te dico guarda, stiamo prepara ti bene, gli ho spiegato pure un po? le cose, velatamente, Alessandro (n.d.r. GRISELLI) sai posso parl? in un modo, l? altro?? lasciando chiaramente intendere che l?incontro verr? pilotato verso un risultato di parit? in modo tale da favorire la Fiorentina e penalizzare di conseguenza il Parma che ? la diretta concorrente per la salvezza, cos? come sicuramente stabilito nel corso del raduno di Coverciano. Infatti, proseguendo DE SANTIS esplicita in maniera compiuta come provveder? a pilotare l?incontro ??velatamente, insomma gli ho spiegato?fatto capire che?poi intanto gliela do io l?impostazione, da quello che ho sentito dalle interviste: loro giocano, il Lecce vuole giocare per vincere, il Parma pure gioca a vincere, quindi a sto punto facciamo la partita, ci mettiamo in mezzo?? venendo interrotto da BERGAMO che, utilizzando un linguaggio allegorico, linguaggio che l?arbitro comprende perfettamente, aggiunge ??l ?importante ? che tu vinca??. Tale conversazione fornisce la sintesi degli accordi raggiunti tra i vari membri del sodalizio criminoso per il salvataggio della Fiorentina: - pilotare il risultato dell?incontro Lecce-Parma verso la parit?, risultato che avvantaggerebbe la squadra viola che sarebbe salva grazie alla classifica avulsa - poich? a parit? di punti in classifica la Fiorentina sarebbe salva perch? in vantaggio negli scontri diretti (Parma-Fiorentina 0-0; Fiorentina-Parma 2-1); - nella circostanza si precisa che i membri del sodalizio, come emerge dalla conversazione intervenuta tra MAZZINI e BERGAMO e segnalata al precedente prog. 15052, puntano maggiormente sull?incontro Lecce-Parma e non sull?incontro Bologna-Sampdoria, in quanto la Sampdoria sicuramente prover? a vincere contro i rossoblu poich? in lotta con l?Udinese per il quarto posto che significherebbe la qualificazione per i preliminari della champions league, mentre il Lecce potrebbe favorire il Parma poich? anche con una sconfitta i salentini sarebbero salvi - utilizzare per tale fine Massimo DE SANTIS, sicuramente sorteggiato ad hoc per tale incontro poich? tale arbitro ? affiancandogli peraltro un assistente, Alessandro GRISELLI della sezione AIA di Livorno e vicino alla compagine cos? come evidenziato dall?intera attivit? investigativa ? ? considerato assolutamente sicuro essendo parte integrante dell?associazione cos? come ampiamente dimostrato dall?intera attivit? investigativa; - sorteggiare ad hoc per l?incontro Fiorentina-Brescia, Pierluigi COLLINA che come ? noto, ? considerato da tutta l?opinione pubblica il miglior arbitro in attivit?, nonch? persona assolutamente sopra le parti e che mai nessuno si azzarderebbe a criticare anche di fronte ad eventuali errori marchiani.? Queste le ?prove? raccolte dai CC : ho evidenziato il passaggio in cui De Santis dice di aver sentito dalle interviste perch?, a mia memoria, ? ci? che ha sostenuto in tv quando gli hanno chiesto di Lecce-Parma : lui dice di aver fatto come al solito : giunto nella citt? dove avrebbe dovuto arbitrare si ? andato a leggere i giornali locali : da l? ha capito che c'era voglia di vincere sia da parte del Parma che del Lecce e se ne esce fuori con la frase "noi ci mettiamo in mezzo e facciamo la partita" : ma, d'altronde, riflettiamo un attimo : De Santis sta parlando con il designatore, mica con un dirigente : i dirigenti pi? interessati a questa partita sarebbero quelli della Fiorentina : ma in quel bailamme di telefonate intercettate non ve ne sono fra i vari Della Valle, Mencucci e Bergamo : certo vi sono le telefonate fra i predetti soggetti e Mazzini, ma mica in queste telefonate gli chiedono le partite (come hanno fatto con altri dirigenti, n.d.r.) : per cui perch? Bergamo e De Santis dovrebbero parlare di taroccare Lecce-Parma ? Ancor di pi? alla luce dell'arbitrato Della Valle Diego in cui viene affermato che costui nulla ne sa di Lecce-Parma : ma cosa gliene poteva fregare a Bergamo e Mazzini di Lecce-Parma ? La cupola ? 1.In questa faccenda Moggi non c'entra; 2.Ma se da pi? parti viene affermato che cupola non ce n'era, dobbiamo pensare ad una iniziativa personale di Bergamo, Mazzini e De Santis per favorire la Fiorentina : e perch? avrebbero dovuto farlo, considerando anche il comportamento poco ortodosso di quel primo anno in Serie A dei Della Valle ? Poi, prendi tutti gli argomenti di cui sopra, li giri a tuo uso e consumo ed affermi che quello di Lecce-Parma ? sicuramente illecito sportivo : bene, se si rinuncia a cercare, quanto meno cercare, di capire, io che ci posso fare ? Ritorniamo a Pieruccio nostro : ?Si tratta di un linguaggio del tutto insolito rispetto ad un normale colloquio di natura tecnica con un designatore, in cui ? insistito il richiamo di De Santis alla necessit? di imprimere una vigorosa impronta personale alla partita, governandola con la ?testa? e sintomatico il riferimento alla ?velata? spiegazione fornita ad uno degli assistenti, con il quale era in confidenza (?sai posso parl? in un modo?).? Ed ecco in tutta la sua maestosit? il ?vaglio critico? applicato da Sandulli ed encomiato dal Tar : ? parere di Pieruccio che lo scambio di frasi fra Bergamo e De Santis costituisce un linguaggio del tutto insolito : non sarebbe stato meglio ascoltare ( volendolo fare ) i protagonisti di queste telefonate ? Invece no, a te non importa pi? di tanto sapere i loro motivi : e quindi taglia, copia, incolla, cuci, intarsia, rifinisci, in un?unica parola estrapola ci? che pi? ti pare per dargli il significato che pi? ti serve : corroborato dall?indignazione mediatica, infarcirai questo atteggiamento con l?ampollosit? del linguaggio (pseudo)giuridico, cui fai ricorso quando sei in difficolt?, e il gioco ? fatto : pi? facile del previsto, alla fine dei conti? ?Non ? dato sapere, e l?incolpato, su cui sarebbe gravato l?onere non ha dedotto n? fornito la prova, se si trattasse di un genere di colloquio abituale con il designatore arbitrale e rientrasse nella prassi invalza presso ogni direttore di gara. Anche alla luce di questa singolarit?, appare conforme a ragionevolezza leggere la conversazione in chiave di rassicurazione fornita da De Santis a Bergamo circa i criteri ed i fini cui avrebbe ispirato l?arbitraggio.? Poich? De Santis non ti ha convinto ( o non ti sei fatto convincere da De Santis ), trai da questo la deduzione che la conversazione fra l?arbitro ed il designatore ? da considerarsi prova. Infatti, calchi la mano : ?Ancora pi? sintomatica della totale immanenza di De Santis al disegno illecito ? la telefonata che egli ebbe, al termine della gara, con Mazzini. Colpisce, innanzitutto, la fretta che indusse De Santis a precipitarsi, circa un?ora dopo la fine della partita, a chiamare Mazzini, con il quale non era stato inizialmente in grado di mettersi in contatto, riuscendo solo a raggiungere il suo segretario Mario Renzi (telefonata delle 17,59 del 29 maggio 2005, prog. 10742), col quale rivelava tanta confidenza da commentare la gara con un eloquente ?eh?... una opera d?arte?.? Attenti a definire il vostro operato : qualcuno potrebbe auscultare e interpretare a suo uso e consumo il modo con cui avete definito la vostra?opera d?arte! ?Ma l?ansia dell?arbitro di parlare con Mazzini non si placava ed egli, ottenuto da Renzi un numero che questi definiva ?particolare?, si metteva in contatto con il Vice Presidente Federale (telefonata delle 18,01 dello stesso giorno, prog. 19963) nel corso della quale tra ironie del dirigente (che si presentava come Morfeo calciatore del Parma espulso tra le proteste dall?arbitro, come emerge chiaramente dal filmato, che essendo stato prodotto dalla difesa del De Santis, ? stato visionato dalla Corte), battute grevi ed autocompiacimento dell?arbitro? (?? io m?ero messo davanti col lavoro capito???....?, ?qui ? andata bene?. ho fatto tre a tre?) e palesi ammiccamenti con l?interlocutore in ordine ad un colloquio avuto al termine della gara con il direttore sportivo del Parma Cinquini, col quale l?arbitro faceva inattendibilmente mostra di avere tenuto un atteggiamento imparziale (sintomatico l?intercalare di risate dell?arbitro con Mazzini, allorch? gli riferiva di aver detto al dirigente parmense di aver ignorato durante la gara che, con il risultato di parit?, si sarebbe salvata la Fiorentina, ricevendo da questo di rimando la pronta e sbigottita replica ?ma come lo sapevano tutti in mezzo al campo ?.?) e soddisfatta conclusione di Mazzini (??perfetto, perfetto?) si trae l?insuperabile conferma della chiusura del cerchio fraudolento anche ex post.? Insomma, abbiamo capito come esercita il ?vaglio critico? il nostro Piero : torniamo al Tar che tanto apprezza il suo operato : ?Il che ? quanto basta a porsi come fondamento di una decisione amministrativa, nella prospettiva precedentemente enucleata, tanto pi? che vale, in linea generale, il principio della libera utilizzazione degli elementi di prova acquisiti in processi diversi.? Ecco, ragazzi, ho voluto commentare la sentenza De Santis per capire come ragiona il Tar in attesa della sentenza Moggi : davanti ad una frase del genere : ?vale, in linea generale, il principio della libera utilizzazione degli elementi di prova acquisiti in processi diversi? a me cadono le braccia e, come conseguenza, non mi aspetto nulla, ma proprio nulla? ( ripeto, questa puntata l'avevo scritta prima della sentenza Tar di Moggi e, come vedete, sono stato facile profeta... ) ?E, comunque, occorre considerare come anche la giurisprudenza penale, ai diversi fini, dunque, del giudizio penale, costantemente afferma che nell?interpretazione dei fatti comunicativi le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicch? le valutazioni del giudice di merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna), ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna) (in termini Cass. pen., Sez. V, 9/2/2007, n. 5699, nonch? Cass. pen., Sez. V, 16/2/2000, n. 6350).? Si ripete : il Tar si occupa della formalit? di atti amministrativi : se si rispetta questa, il Tar non prender? nessun provvedimento, il Tar non entra nel merito del contenuto dell?atto amministrativo oggetto di ricorso. Quindi, affermato che il giudice ha a disposizione dei criteri di valutazione per prendere la sua decisione, sembra evidente che se tali criteri sono stati rispettati, la richiesta ? respinta. Infatti : ?Nel caso di specie, per quanto ? dato evincere dagli atti impugnati e dall?ulteriore documentazione versata in giudizio, l?interpretazione del significato delle intercettazioni coinvolgenti il sig De Santis ? adeguatamente e logicamente motivata, e compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilit? di apprezzamento, secondo la formula ricorrente nella giurisprudenza penale.? Ripeto, avevate dubbi ? ?Ne consegue che tale interpretazione del fatto comunicativo (id est : della conversazione intercettata) risulta anche incensurabile in questa sede di giurisdizione di legittimit?, seppure esclusiva, e sotto tale profilo la doglianza evidenzia dunque profili di inammissibilit?.? Logica conseguenza. Alla prossima. Tarallucci e vino - 7 Continua 1.Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale ex art. 26, II comma, del C.G.S. : inammissibile 2.Omessa comunicazione dell?avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241 : inammissibile 3.Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio : inammissibile 4.Inidoneit? delle intercettazioni a costituire materiale probatorio nella fattispecie di illecito contestata al sig. De Santis : inammissibile 5.Inutilizzabilit? delle intercettazioni per violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali. 6.Falsa rappresentazione dei fatti oggetto di indagine alla luce del materiale probatorio utilizzato. -
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Mi sono gi? procurato le motivazioni che analizzer? appena finito il commento della sentenza De Santis, giusto un paio di puntate, diciamo dopo Pasqua. Mi chiedi se era inevitabile visto come funziona il Tar : la premessa ? che il Tar si occupa della formalit? di atti amministrativi e, di conseguenza, non entra nel merito di ci? che sta scritto nell'atto amministrativo : purtroppo il suo ambito ? quello previsto dalla Legge 280/03, oggetto di molte discussioni giuridiche contraddittorie. Ora, il Tar De Santis, il Tar Moggi e il Tar Arezzo appartengono tutti alla sentenza cosiddetta calciopoli : cosa voglio dire : supponendo che uno dei tre, persino l'Arezzo, venga accolto si riconosce che ci sono problemi formali sull'intera sentenza : credo che davanti a questa patata bollente, il Tar se ne guardi bene da assumersi certe responsabilit? e va a giustificarsi in "corner". Esempio di quello che voglio dire : Oggi verr? discusso il deferimento Paparesta in merito al famoso dossier ( venuto fuori nella storia calciopoli, se non erro ) e dove verr? discusso ? Ma in Commissione Disciplinare! Bene, ricorderai che al punto 1, De Santis fa rilevare che essendo lui tesserato AIA, doveva essere giudicato da Commissione Federale e CAF anzich? da CAF e Corte Federale : bella questioncina : come risponde il Tar ? Vale la "vis atractiva" : amen. Io continuo a pensare che la patata bollente deve essere pelata l? dove ? stata bollita, cio? a Napoli. Sempre Forza Juve -
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Le Calende Greche - 12-1 Scadenziario : 1) Calciopoli - Procura di Napoli 15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata. 8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata. 18 Marzo 2008 : Il gup Eduardo De Gregorio ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile della Figc, Atalanta, Brescia, Lecce, Roma, Bologna, delle curatele fallimentari delle societa' ex proprietarie del Bologna e della Salernitana, della Rai, e di alcune associazioni di consumatori. Respinte per Coni, Lega Calcio, alcuni scommettitori e abbonati Sky e per l'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara. 29 Marzo 2008 : 17 Aprile 2008 : 29 Aprile 2008 : 13 Maggio 2008 : 2) Tar di Moggi - Tar del Lazio 17 Dicembre 2007 : rinvio 13 Marzo 2008 : Discussione nel merito : pronuncia al 20 Marzo 2008 19 Marzo 2008 : il ricorso ? stato respinto 3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso 4) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano 18 Dicembre 2007 : rinvio 23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti 31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il reato contestato ? stato depenalizzato 5) Decisione Stadio delle Alpi 13 Febbraio 2008 : CdA Juve : nessuna decisione 18 Febbraio 2008 : Comune di Torino : decisione rinviata ad Aprile 2008 18 Marzo 2008 : Cda Juve approva la realizzazione del nuovo stadio da 105 Mln. di Euro 6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it 7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio 8) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino 23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio 9) Processo Conti Juve : Procura di Torino 18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo 21 Febbraio 2008 : prima risposta alla convocazione di Roberto Bettega 10) Processo Capobianco 12 Marzo 2008 : Chiesta l'archiviazione per il d.s. Fabiani : non ci sono prove di corruzione o di partite accomodate Denunce annunciate dal Direttore : 1)Azione legale contro Coni e FIGC Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori. ( annunciata su Tuttosport 19/01/08 ) Querele annunciate dal Direttore : 1) Grasso Aldo 2) Ormezzano Gianpaolo 3) Verdelli Carlo 4) Cannav? Candido 5) Luna Riccardo 6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni ) 7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 ) 8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 ) 9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" ) Querele contro il Direttore : 1)Pasqualin Claudio L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio. Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale". Il procuratore ha cosi' ritirato la querela. Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli : 1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli Le Calende Greche - 12-1 Continua -
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Le Calende Greche - 12 Scadenziario : 1) Calciopoli - Procura di Napoli 15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata. 8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata. 18 Marzo 2008 : Il gup Eduardo De Gregorio ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile della Figc, Atalanta, Brescia, Lecce, Roma, Bologna, delle curatele fallimentari delle societa' ex proprietarie del Bologna e della Salernitana, della Rai, e di alcune associazioni di consumatori. Respinte per Coni, Lega Calcio, alcuni scommettitori e abbonati Sky e per l'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara. ? ? 2008 : 2) Tar di Moggi - Tar del Lazio 17 Dicembre 2007 : rinvio 13 Marzo 2008 : Discussione nel merito : pronuncia al 20 Marzo 2008 3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso 4) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano 18 Dicembre 2007 : rinvio 23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti 31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il reato contestato ? stato depenalizzato 5) Decisione Stadio delle Alpi 13 Febbraio 2008 : CdA Juve : nessuna decisione 18 Febbraio 2008 : Comune di Torino : decisione rinviata ad Aprile 2008 18 Marzo 2008 : Cda Juve approva la realizzazione del nuovo stadio da 105 Mln. di Euro 6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it 7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio 8) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino 23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio 9) Processo Conti Juve : Procura di Torino 18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo 21 Febbraio 2008 : prima risposta alla convocazione di Roberto Bettega 10) Processo Capobianco 12 Marzo 2008 : Chiesta l'archiviazione per il d.s. Fabiani : non ci sono prove di corruzione o di partite accomodate Denunce annunciate dal Direttore : 1)Azione legale contro Coni e FIGC Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori. ( annunciata su Tuttosport 19/01/08 ) Querele annunciate dal Direttore : 1) Grasso Aldo 2) Ormezzano Gianpaolo 3) Verdelli Carlo 4) Cannav? Candido 5) Luna Riccardo 6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni ) 7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 ) 8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 ) 9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" ) Querele contro il Direttore : 1)Pasqualin Claudio L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio. Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale". Il procuratore ha cosi' ritirato la querela. Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli : 1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli Le Calende Greche - 12 Continua -
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Solo una nota : ricordo, e quindi potrei ovviamente sbagliare, che a Maggio o Giugno del 2006 Carraro fu ospite nella trasmissione della Annunziata su RaiTre : l? venne fuori che la FIGC aveva le intercettazioni di Torino da Marzo del 2006 : ricordo che la Annunziata gli chiese espressamente come mai non fossero gi? stati presi provvedimenti e Carraro le rispose che la procura di Torino aveva archiviato. Inoltre, ricordo, ma potrei essere ovviamente smentito, che le prime intercettazioni pubblicate furono proprio queste ed io, dopo aver letto l'archiviazione del procuratore capo Marcello Maddalena, non mi preoccupai pi? di tanto. Dopo, per?, sopraggiunse lo tsunami delle intercettazioni di Napoli : poich? Borrelli le acquisisce il 24 Maggio 2006, a tutt'oggi non si riesce a sapere da dove siano uscite : ma ? chiaro che qualcosa non va, poich? a fermare la palese violazione di diritti civili che ? la pubblicazione in edicola di atti di una procura con processo a tutt'oggi in corso, non ? intervenuta nessuna Authority, nessun Ministro, niente di niente : la gogna mediatica doveva procedere e avrebbe fatto il suo corso per almeno un mese e mezzo : e ci? ? molto importante : anche nel caso della pubblicazione delle schede svizzere o delle "nuove" intercettazioni ( quelle del 23 dicembre che hanno fruttato il deferimento di Punghellini ) l' "indignazione popolare" ? durata poco : perch? i giornali hanno riportato le cose per un paio di giorni poi basta : via con Cogne, Garlasco, Perugia, etc. Badate bene : con questo non voglio dire che niente pubblicazioni = assoluzione. Voglio riaffermare un principio sacrosanto che ? dare la possibilit? ad imputati di potersi difendere in Tribunale, unico luogo deputato per questo genere di cose. Non credo la TV e i giornali possano sostituirsi a tale istituzione : se cos? fosse ( e per noi cos? ? stato ) si fa un bel salto indietro di anni : non so perch? ma quando penso a questa cosa mi viene sempre in mente la scena del falegname nel "Marchese del Grillo".... Sempre Forza Juve -
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Fratello totojuve, molti pensano che il Tar sia un altro "grado di giudizio" ma, in realt?, il Tar si occupa solo delle formalit? degli atti amministrativi. Questo concetto viene ribadito pi? volte nella stessa sentenza De Santis. Ne consegue che il Tar non si occupa di giudicare il contenuto dell'atto amministrativo, ma "soltanto" della sua formalit?. Mi chiedi se avrebbe fatto la stessa fine il ricorso Tar della Juve non fosse stato ritirato all'uninamit? ? Non so, pu? essere, certo : comunque, i punti del ricorso Juve erano 13 rispetto ai 6 di De Santis, e c'era la contestazione della somma di articoli 1 che fa articolo 6, l'eccesso di pena in funzione della contestazione, etc. Diciamo che il ricorso Juve era pi? "complicato". La questione, per?, resta sempre la stessa : De Santis riesce a rilevare difformit? dell'applicazione del ricorso : il punto 1, cio? chi avrebbe dovuto giudicarlo, e il punto 2, cio? la comunicazione di fine indagini, a me sembravano incontestabili. Invece, il Tar si mette l? ed interpreta : nel punto 1 vi ? la vis atractiva che fa assorbire il procedimento alla maggior parte degli accusati, cio? i tesserati della Federazione; nel punto 2 si evince indirettamente che De Santis ? stato avvisato della chiusura indagini, cio? non vi ? un atto formale diretto a lui con l'avviso di chiusura indagini, ma, proprio da quanto presentato da De Santis nel ricorso, si evince che lui ha saputo lo stesso che le indagini sono state chiuse. Non parliamo poi delle intercettazioni, reliquie giuridiche intoccabili. Si, sono "deluso" anch'io da questo modo di valutare la formalit? degli atti, ma dobbiamo rispettare il parere di un giudice ordinario. Mi chiedi di Ruperto e Sandulli : forse non ? stato un caso andarli ad attingere fra giudici ordinari : in effetti loro danno mostra pi? di conoscere aspetti legati alla giustizia ordinaria ( e ci mancherebbe! ) che alla conoscenza del codice di giustizia sportiva. Valga come esempio la ricusazione all'arbitrato delle giornate di squalifica del campo a Lazio e Juve fatta da Sandulli : ricorderete, il Collegio arbitrale del Coni dice che le squalifiche del campo si possono fare solo per intemperanze del pubblico o affini sconfessando la sentenza Sandulli : nella giustizia ordinaria una cosa del genere invalida il processo; nella giustizia sportiva, fa nulla.... Sempre Forza Juve -
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Scusami, fratello furino1945, il riferimento a questi atti ? della procura di Torino. Infatti, sempre nel ricorso De Santis, a pag. 5 si dice : "Il materiale probatorio su cui si ? basato il procedimento degli organi di giustizia sportiva ? costituito prevalentemente dalle intercettazioni telefoniche provenienti dall?attivit? di indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Procura della Repubblica di Napoli a proposito di una presunta somministrazione di E.P.O. e di altre sostanze dopanti da parte di tesserati della Juventus a calciatori della medesima compagine sportiva, nel corso della quale si acquisivano conversazioni che prefiguravano una frode sportiva da parte dei dirigenti della stessa societ?. I procedimenti penali si sono conclusi con un provvedimento di archiviazione, ma gli atti sono stati trasmessi alla F.I.G.C. ed acquisiti dall?Ufficio Indagini in data 27/9/05; detto Ufficio il successivo 6/3/06 ha trasmesso la relazione alla Procura federale per i conseguenti deferimenti." Per quanto ci sia un riferimento alla Procura di Napoli, il procedimento penale concluso con provvedimento di archiviazione ? chiaramente quello della Procura di Torino. Diciamo che a pag. 5 si stanno ancora riepilogando le richieste del ricorrente e tale riepilogo ( che scrive il Tar, peraltro ) ? stato redatto di "fretta" Sempre Forza Juve -
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Tarallucci e vino - 6 Nella scorsa puntata abbiamo avuto una brutta sorpresa : abbiamo scoperto che il ricorso dell?arbitro Massimo De Santis ? stato dichiarato dal Tar inammissibile : si, certo che lo sapevo : ma a rileggere ora le sentenze ? un po? come scoprirle adesso : dietro l?angolo, mi aspetto sempre che la ruota si metta a girare nel senso giusto, nel senso di interpretare le cose come stanno, senza il filtro della propria visione delle cose : invece, questo non avviene mai : ? un po? come se qualche grande vecchio avesse deciso che adesso prende cos?, e a quella decisione si siano uniformati tutti : giornalisti, giudici sportivi, giudici ordinari, avversari e anche quelli che tu pensavi fossero dalla tua parte e che invece si sono allineati anche loro : raschiando il fondo del barile, sono rimasti i tifosi che hanno voluto capire e i giocatori della Juve che hanno voluto capire : per gli altri, tutti, tutti, tutti gli altri il disco si ? incantato : Moggi di qua, Moggi di la, gli arbitri di qua, gli arbitri di la : tutte frasi fatte, ripetute come pennuti variopinti, riprese dagli organi ufficiali e strumenti della decollazione : nessuno ha voglia di sapere come realmente siano andate le cose, anzi quando ci si mette a parlare ?seriamente? delle sentenze sembra che ci si stia imbarcando nella formula di scissione del deuterio : lo stesso fastidio che gli provocava la professoressa di chimica quando li interrogava a scuola : non le vogliono sentire le tue parole, non devi rovinare un sogno da sempre agognato e che finalmente ? diventato vero : finalmente lo si pu? affermare : la Juve ha sempre rubato! Sar? capitato anche a voi, mentre state cercando di convincere l?inter-locutore di quello che c?? scritto nelle sentenze, sentirlo sbottare : e perch?, nel 1981 a Catanzaro col rigore di Brady e la Fiorentina a Cagliari ? e perch?, il gol di Turone ? e Ronaldo nel ?98 ? : loro si ergono a paladini della Giustizia e della Correttezza e palesano questo loro atteggiamento dicendo : noi siamo sportivi, voi juventini siete sempre gli stessi, negate l?evidenza. Io questi frombolieri dell?onest? non li ho mai, mai, mai sentiti dire, per esempio, che a Perugia lo scudetto ce lo ha scippato un laziale : Mai! O che la catasta umana su Buffon al 90? di un famoso Ambrosiana-Juve era fallo : Mai! Chiedo venia : ormai mi conoscete : ogni tanto ho un attacco di logorrea determinato da versamento cronico di bile : portate pazienza, eh! Passiamo a leggere cosa dice il Tar del secondo punto del ricorso De Santis. ?3. - Con il secondo mezzo di gravame viene dedotta la mancata comunicazione dell?avvio del ?procedimento di giustizia domestica?, aggiungendosi che il ricorrente non ha avuto notizia della trasmissione degli atti dall?ufficio Indagini alla Procura federale, e neppure della conclusione delle indagini, in violazione di quanto prescritto dall?art. 28 del C.G.S.? Per quanto riguarda la conclusione delle indagini, penso che De Santis faccia riferimento al comma 5 dell?articolo 28 : eccolo : ?Art. 28 Procura federale [?] 5. La Procura federale ? tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati. [?]? Per quanto sia formale, ? contestabile il comma 5 ? Vediamo che dice il Tar ?Anche tale censura non appare meritevole di positiva valutazione.? Appunto? ?Ed invero ? incontestato che il ricorrente abbia ricevuto l?atto di deferimento del Procuratore federale del 22/6/06, che costituisce l?avvio dell?azione disciplinare a conclusione delle indagini compiute dall?Ufficio Indagini, senza che dunque sia ravvisabile alcuna violazione dell?art. 28 del C.G.S.? Delle due l?una : o De Santis ci prende in giro, o il Tar non dice il vero. ?Quanto poi alle altre asserite omissioni (che non hanno peraltro precluso al ricorrente di conoscere che l?Ufficio Indagini ha ricevuto il materiale probatorio in data 27/9/05 e lo ha poi trasmesso alla Procura federale il 6/3/06 : cfr. pagg. 11 - 12 dell?atto di ricorso), ritiene il Collegio che non sussistono norme federali che impongono la comunicazione della data di avvio delle indagini da parte della Procura federale.? Non avendo l?atto di ricorso, non posso dire a cosa faccia riferimento il Tar : posso dire che, si pu? non condividerlo, ma nel Codice di Giustizia Sportiva si rintraccia l?obbligo di comunicare la chiusura delle indagini ma non dell?apertura : non vi ?, in pratica, l'omologo dell?avviso di garanzia : ci tengo a precisare ulteriormente che il C.G.S. non ? un ?altro? Codice Penale : ? un Codice ?veloce? il cui scopo principale ? prendere provvedimenti disciplinari : e rimbombano nelle mie orecchie le parole dei soloni televisivi blateranti : non mi interessano le procure, la giustizia sportiva ha fatto il suo corso! Tar ? De Santis 2-0 : andiamo al terzo motivo, speranzosi. ?4. - Con il terzo motivo si allega l?assunzione illegittima e l?uso arbitrario delle intercettazioni telefoniche nell?ambito del procedimento disciplinare che ha portato all?adozione delle decisioni impugnate, nella considerazione che solamente una parte delle intercettazioni disposte dalle Procure della Repubblica di Torino e di Napoli sia stata acquisita dagli uffici federali, con conseguente incompletezza e frammentariet? del quadro probatorio raccolto, che, per di pi?, ? stato utilizzato in assenza di un vero contraddittorio con il tesserato inquisito.? Interessante, ma si parla di intercettazioni : cosa ne penser? il Tar ? ?La censura non ? fondata.? Avevate dubbi ? ?Si deve in primo luogo evidenziare come il materiale proveniente dai procedimenti penali pendenti dinanzi all?Autorit? giudiziaria di Torino e di Napoli ? stato acquisito dagli uffici federali ai sensi dell?art. 2, III comma, della legge 13/12/1989, n. 401, che consente agli organi della disciplina sportiva di chiedere copia degli atti del procedimento penale a norma dell?art. 116 del c.p.p.? Verissimo e nulla da eccepire. ?Ci? premesso, la tesi giusta la quale sul predetto materiale con valenza probatoria non sarebbe stato garantito un esame in contraddittorio appare smentita dall?allegazione della F.I.G.C., non contestata ex adverso, che rammenta come il primo atto adottato dalla C.A.F., su richiesta dei deferiti, sia stato proprio quello di consentire di estrarre copia degli atti della procedura (intercettazioni, rapporti di carabinieri, interrogatori, etc.).? Cio? qui ci dicono che il contraddittorio sugli atti c?? stato perch? i deferiti hanno chiesto copia degli atti e la C.A.F., bont? sua, ha acconsentito ? E? questo sufficiente per affermare che il contraddittorio c?? stato ? ?Del tutto generica ? poi l?allegazione dell?incompletezza delle intercettazioni derivanti dal procedimento penale, non risultandone comprensibile il rilievo fattuale (nel senso che, ovviamente, sono stati acquisiti solamente gli atti rilevanti per gli organi della disciplina sportiva, secondo quanto recita il citato art. 2, III comma, della legge n. 401/89) e quello giuridico (che potrebbe evidenziarsi solo ove fosse dimostrata l?insufficienza delle prove a carico).? Per punti : 1.Viene definito lecito estrapolare fatti avente valenza solo per gli organi della disciplina sportiva : gi?, ma tale liceit? chi la stabilisce ? Quando F.S. Borrelli ? andato a prendere gli atti a Napoli, A.D. 24 Maggio 2006 ( ed i giornali gi? ci stavano massacrando da oltre venti giorni, con tanto di pubblicazione di libri neri del calcio ) chi ha stabilito cosa si doveva estrapolare dal processo in corso ? Borrelli ? Nicoletti, che lo accompagnava, dato che Borrelli ancora non aveva avuto nomina formale ? Beatrice ? o Narducci ? Si pu? anche essere d?accordo in linea di principio sul fatto che si debbano prendere solo gli atti attinenti alla giustizia sportiva : per?, allora dobbiamo stabilire un criterio oggettivo su quali atti sono attinenti e quali no : giusto ? 2.Il secondo punto addotto, secondo me, contiene un lapsus : si ammette che si pu? avere soddisfazione dal punto di vista giuridico ove fosse dimostrata l?insufficienza di prove : orbene, allora non era meglio attendere lo svolgimento della giustizia ordinaria ? Tra l?altro questo, principio stabilito dalla Corte Europea ? ?V?? inoltre una considerazione di fondo che non pu? essere trascurata, connessa al fatto che le decisioni degli organi di giustizia sportiva in questa sede gravati sono l?epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non gi? giurisdizionali, s? che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo.? Fantastico : le decisioni della giustizia sportiva sono considerati atti amministrativi ( d?altronde siamo al Tar ) e non sono atti giurisdizionali : ne consegue che la richiesta non ? ammissibile in quanto non presidiata dalle garanzie del processo. Qui mi ricollego alla discussione con totojuve : per quanto non si stia parlando di prove, ma di garanzie connesse al processo, quanto dicono qui ? che nell?ambito della giustizia sportiva tutto si pu? : purch? vengano rispettate le formalit?, l?autonomia delle sue decisioni ? garantita da affermazioni come quella di cui sopra : la questione gli ? che autonomia va letta come libert? di interpretazione e la libert? di interpretazione ? soggetta al vento come lo spinnaker? ?In particolare, alla ?giustizia sportiva? si applicano, oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, quelle dell?istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi.? Davvero ? Non ce n?eravamo accorti? ?Richiamando anche la giurisprudenza formatasi in tema di ricorsi amministrativi di cui al D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, si evidenzia l?inapplicabilit? delle regole processuali di formazione in contraddittorio della prova (tipiche specialmente del processo penale).? Ci possiamo anche in-alberare, ma il Tar non ? un grado di giudizio : si occupa di atti amministrativi : e quindi, leggiamo, che nei processi al Tar non si possono applicare procedure tipiche del processo penale, in questo caso il contraddittorio della prova. Lo sapevamo, e da qui abbiamo conferma : il Tar si occupa della formalit? degli atti amministrativi, null?altro. Per dire : non entrer? mai nel merito della sentenza della Corte Federale : entrer? nel merito della formalit? della sentenza della Corte Federale, cio? se Sandulli ha rispettato tutte le procedure previste per emettere quell?atto amministrativo che ? la sentenza della Corte Federale. ?Pur valorizzando la disciplina contenuta nella legge generale sul procedimento amministrativo, la giurisprudenza costantemente afferma che contraddittorio e partecipazione sono soddisfatti allorch? la parte interessata sia adeguatamente informata della natura e dell?effettivo avvio del procedimento, e sia posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico - argomentativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 30/6/2003, n. 3925).? Non ha bisogno di commento l?affermazione di cui sopra : ? la conferma di quello che abbiamo appena detto : il Tar si occupa solo della formalit? degli atti amministrativi. Alla prossima. Tarallucci e vino - 6 Continua 1.Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale ex art. 26, II comma, del C.G.S. : inammissibile 2.Omessa comunicazione dell?avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241 : inammissibile 3.Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio : inammissibile 4.Inidoneit? delle intercettazioni a costituire materiale probatorio nella fattispecie di illecito contestata al sig. De Santis. 5.Inutilizzabilit? delle intercettazioni per violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali. 6.Falsa rappresentazione dei fatti oggetto di indagine alla luce del materiale probatorio utilizzato. -
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Tarallucci e vino - 5 Abbiamo finito di leggere le motivazioni del ricorso al Tar dell?arbitro Massimo De Santis, ricorso fatto contro la sentenza della Corte Federale che gli ha comminato quattro anni di inibizione a fronte di mancanze di lealt? varie e dell?illecito sportivo Lecce-Parma. Giusto per riepilogare, le sei motivazioni del ricorso sono : 1.Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale ex art. 26, II comma, del C.G.S. 2.Omessa comunicazione dell?avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241. 3.Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio. 4.Inidoneit? delle intercettazioni a costituire materiale probatorio nella fattispecie di illecito contestata al sig. De Santis. 5.Inutilizzabilit? delle intercettazioni per violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali. 6.Falsa rappresentazione dei fatti oggetto di indagine alla luce del materiale probatorio utilizzato. Ok, andiamo a vedere cosa ne pensa il Tar di questo ricorso. ?D I R I T T O 1. - Risultando il ricorso infondato nel merito, per economia di giudizio, pu? prescindersi dall?esame delle preliminari eccezioni di improcedibilit?, inammissibilit? ed irricevibilit? prospettate dalla Federazione e dal C.O.N.I., la cui risoluzione implicherebbe, onde pervenire ad un esito sistematicamente equilibrato e costituzionalmente compatibile, un complesso percorso di approfondimento ermeneutico.? L?esordio ? salomonico : da un lato ci anticipano che il ricorso ? infondato nel merito, dall?altro proprio per questo non discutono delle eccezioni sollevate da Federazione e Coni che avevano prospettato l?inammissibilit? del ricorso. Come al solito : o male informati ( ?e non credo? ) o in mala fede ( ?e propendo per questa ipotesi? ). Mi rendo conto di non aver commentato la richiesta di inammissibilit? fatta da Federazione e Coni, mi scuso e la ripropongo : ?Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Giovani e lo Sport, la F.I.G.C. ed il C.O.N.I., eccependo l?improcedibilit? del ricorso per mancato esaurimento dei rimedi interni previsti dall?ordinamento sportivo, ed in particolare della fase arbitrale, la sua inammissibilit? per difetto assoluto di giurisdizione vertendosi al cospetto di una sanzione disciplinare sportiva, nonch? ancora l?irricevibilit? del ricorso per tardiva impugnazione della decisione della Corte Federale, e comunque la sua infondatezza nel merito.? Vediamo cosa dicono : 1.Inammissibilit? per mancato esaurimento dei rimedi interni. Ricorderete che nel prologo di questa discussione abbiamo ricostruito l?iter dell?arbitro di De Santis. Ricorderete che, ultimata, come tutti, la fase giuridica federale, ergo dopo la sentenza della Corte Federale, come chiunque abbia voluto farlo, ha fatto ricorso al Coni e da l? si passa prima in Camera di Conciliazione. Tralascio di rammentare cosa ? successo in conciliazione ( una cosa gravissima, ma evidentemente solo ai nostri occhi e non a quelli dei nostri, diciamo cos?, dirigenti ), De Santis, probabilmente irritato, decide di mollare l?iter sportivo e di fare subito ricorso al Tar. Coni e Federazione eccepiscono che non lo poteva fare, che prima doveva ultimare l?iter sportivo. Ecco un altro esempio che evidenzia la mala fede : se non avessimo letto le sentenze dell?arbitrato, avremmo pure potuto caderci nell?inganno : urca, ci saremmo detti, forse hanno ragione : invece, proprio dalle sentenze dell?arbitrato sappiamo che esaurito l?iter federale, un tesserato pu? decidere di continuare l?iter sportivo devolvendo la questione al Coni e/o facendo ricorso al Tar : e questo lo dice il Collegio arbitrale del Coni, lo stesso soggetto che qui al Tar va a sostenere l?inammissibilit? del ricorso di De Santis. 2.Inammissibilit? per difetto assoluto di giurisdizione vertendosi al cospetto di una sanzione disciplinare sportiva Ulteriore prova della mala fede : come si pu? fare una affermazione del genere, essendo stata promulgata dal Presidente della Repubblica Italiana la Legge 280/03 ? Perch? far finta che non esiste ? Uscirsene col ragionamento di tirar l?acqua al proprio mulino non regge, giacch? qui non si sta discettando in una disputa dialettica, ma si sta portando le proprie motivazioni davanti ad un giudice : ecco, cosa deve pensare un giudice di questa affermazione ? Te la ricusa con garbo, come si ? visto, ma cosa ne pensa in cuor suo ? 3.Irricevibilit? del ricorso per tardiva impugnazione della decisione della Corte Federale Abbiate pazienza : se non vengono specificati i tempi di chi, come e quando questa affermazione lascia il tempo che trova, non credete ? 4. ?e comunque la sua infondatezza nel merito. Scusate, non essendoci motivazioni, non so come commentarla. Vabb?, resta che di queste cose il Tar fa a meno di discutere ( per economia di giudizio, dice ), per cui andiamo avanti gi? frustrati dal fatto di aver saputo che il ricorso non verr? accettato nel merito. ?2. - Con il primo motivo di ricorso viene dunque dedotta l?incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei confronti di un tesserato della Federazione, che non sia dirigente della medesima, tale compito essendo attribuito dall?art. 25, IV comma, del C.G.S. alle Commissioni disciplinari; ci? ha asseritamente sottratto il ricorrente al suo ?giudice naturale?, privandolo altres? di un grado di giudizio; n? sussistono i presupposti di operativit? dell?art. 37, I comma, e dell?art. 28, VII comma, delloo stesso C.G.S.? Il Tar inizia discutendo il punto 1 delle motivazioni del ricorso? ?La censura, se non anche inammissibile, ? infondata, e deve pertanto essere disattesa.? Ma come ? Ma se c?? scritto nel Codice di Giustizia Sportiva : forse non l?abbiamo capito bene? ?Occorre anzitutto considerare che tale motivo non ? stato dedotto in sede amministrativa, con il reclamo alla Corte federale avverso la decisione della C.A.F., con la conseguenza che, ad instar di quanto avviene nel rapporto tra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 30/3/1994, n. 455; Cons. Stato, Sez. IV, 19/3/1996, n. 355), ne dovrebbe essere preclusa la proposizione per la prima volta in sede giurisdizionale.? Cio? ? Occorreva sollevare ricorso in Corte Federale avverso la decisione della C.A.F. e non avendolo fatto in quella sede, non ? ammissibile il ricorso alla giustizia ordinaria ? ?Ad ogni modo, anche a prescindere da tale, pur serio, profilo di inammissibilit?, il motivo, come premesso, ? infondato.? Quindi, anche avendo peccato dal punto di vista formale, in ogni caso questa motivazione ? infondata : ce lo spieghi Tar, per cortesia ? ?Ed invero, come apertis verbis statuito dalla decisione della Corte federale, nella vicenda in esame ha operato il principio della vis atractiva esercitata dall?organo di giustizia sportiva di grado superiore, allo scopo di realizzare la concentrazione dell?intero procedimento nei confronti di tutti gli incolpati (il c.d. simultaneus processus).? Capito ? Non aveva torto De Santis a dire che lui non andava processato in primo grado dalla C.A.F. Per?, De Santis ( e il suo avvocato ) non si sono accorti che la C.A.F. ha esercitato la vis atractiva : solite parolone per dire che poich? ci sono anche dirigenti nello stesso processo, vale la ?superiorit?? di questi per cui la C.A.F. viene legittimata. ?Si tratta dunque dell?applicazione di un principio processuale di portata generale, recepito anche dal C.G.S. (cfr. artt. 37, I comma, e 28, VII comma), in cui opera la connessione come criterio di attribuzione della competenza, tra l?altro, in caso di concorso di persone nella commissione di un illecito (a titolo esemplificativo si confronti il combinato disposto degli artt. 12 e 15 del c.p.p.).? Ecco cosa dice l?articolo 37, comma 1 ?Art. 37 Giudizio 1. II giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica ? di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della C.A.F. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di pi? incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale ? determinata dal luogo ove ? stato commesso l'illecito. La competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore; per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza ? determinata dal Presidente federale, salvo il potere di risoluzione dei conflitti da parte della Corte federale.? Ed ecco l?articolo 28 comma 7 ?Art. 28 Procura federale 7. Nel caso di pi? incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all?art. 37, comma 1, del presente Codice. Nel caso di pi? incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa, o il Giudice sportivo di 2? Grado per il Settore per l?attivit? giovanile e scolastica.? Leggendoli, mi sembra che ci si pu? ritrovare il principio dell?assorbimento al grado ?superiore? del tribunale competente, ma non mi sembra ci sia riferimento alla fattispecie : nel 37, comma 1, si parla di rapporti fra leghe, nel 28, comma 7, si parla di comitati diversi. Se per assonanza il Tar ritiene che quanto sopra espresso vale anche in questo caso, non possiamo far altro che accettarlo. ?Nella fattispecie controversa non ? poi contestabile che si verta in presenza di una connessione pluripersonale; la Corte federale invero ha riconosciuto, anche ai fini della dosimetria della sanzione, che ?il programma illecito fu ideato dal Vice Presidente federale e dal designatore arbitrale?. Correttamente, dunque, il procedimento ? stato instaurato innanzi alla C.A.F. che, ai sensi dell?art. 31, I comma, dello Statuto della F.I.G.C. e dell?art. 26, II comma, del C.G.S. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.? Se si afferma che l?illecito sportivo lo hanno commesso il vice presidente federale ed il designatore, ci? vuol dire che De Santis non lo ha commesso ? O che De Santis appartiene ad una istituzione diversa ? Perch?, scusate, Bergamo non dipendeva dall?AIA, come De Santis ? ?Va precisato, anche se tale aspetto, a bene vedere, travalica ampiamente i limiti della controversia, come la disciplina della connessione non incida sul principio del giudice naturale, la cui nozione va enucleata non solo alla stregua delle norme sulla competenza generale, ma anche di quelle derogatorie, che siano peraltro rispettose della regola della precostituzione dell?organo. In altri termini, ci? che conta ? che la competenza sia determinabile sulla base di regole vigenti nel dies facti.? Inoltre, il Tar ha pure da ridire che il fatto che avendo la C.A.F. avocato a s? la competenza anche di altri soggetti imputati, cui non le spettava direttamente ma avocato per connessione, ci? non ha leso il principio del giudice naturale. ?Allo stesso tempo, va evidenziato come tale modifica della competenza per connessione non abbia affatto privato il ricorrente di un ?grado di giudizio?, atteso che al plesso Commissione disciplinare - C.A.F. ? subentrato il plesso C.A.F. - Corte federale; in entrambe le ipotesi, trova integrale attuazione la regola del doppio grado di giudizio.? E poi, caro De Santis, dice il Tar, dovevi essere giudicato da Commissione disciplinare ? C.A.F. ed invece sei stato giudicato da C.A.F. ? Corte Federale : e allora ? Non hai avuto anche tu due gradi di giudizio come tutti ? Di che ti lamenti ? Piuttosto pesante seguire i ragionamenti dal Tar, non trovate ? Meglio andarci piano. Alla prossima. Tarallucci e vino - 5 Continua -
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Le Calende Greche - 11 Scadenziario : 1) Calciopoli - Procura di Napoli 15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata. 8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata. 18 Marzo 2008 : 2) Tar di Moggi - Tar del Lazio 17 Dicembre 2007 : rinvio 13 Marzo 2008 : Discussione nel merito : pronuncia al 20 Marzo 2008 3) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso 4) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano 18 Dicembre 2007 : rinvio 23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti 31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il reato contestato ? stato depenalizzato 5) Decisione Stadio delle Alpi 13 Febbraio 2008 : CdA Juve : nessuna decisione 18 Febbraio 2008 : Comune di Torino : decisione rinviata ad Aprile 2008 6) 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento atto di assegnazione scudetto 05/06 all'Inter FC - Tar dell'Ego di Napoli - Tar del Lazio L'Avv. Di Monda vuole rinunciare perch? non ha visto risalto sui media : chi vuole inviare messaggi di incoraggiamento e/o solidariet? : info@egodinapoli.it 7) 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : Annullamento Lodo Arbitrale Juve : Tar di GLMDJ - Tar del Lazio 8) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino 23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio 9) Processo Conti Juve : Procura di Torino 18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo 21 Febbraio 2008 : prima risposta alla convocazione di Roberto Bettega 10) Processo Capobianco 12 Marzo 2008 : Chiesta l'archiviazione per il d.s. Fabiani : non ci sono prove di corruzione o di partite accomodate Denunce annunciate dal Direttore : 1)Azione legale contro Coni e FIGC Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori. ( annunciata su Tuttosport 19/01/08 ) Querele annunciate dal Direttore : 1) Grasso Aldo 2) Ormezzano Gianpaolo 3) Verdelli Carlo 4) Cannav? Candido 5) Luna Riccardo 6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni ) 7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 ) 8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 ) 9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" ) Querele contro il Direttore : 1)Pasqualin Claudio L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio. Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale". Il procuratore ha cosi' ritirato la querela. Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli : 1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli Le Calende Greche - 11 Continua -
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Tarallucci e vino - 4 Stiamo analizzando il Tar dell?arbitro Massimo De Santis. Dopo aver riepilogato l?iter della giustizia sportiva, il cui risultato, ricordo, ? quattro anni di inibizione, si ? cominciato ad analizzare le motivazioni del ricorso. Le prime tre le abbiamo viste nella scorsa puntata. Le ricordo : 1.Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale ex art. 26, II comma, del C.G.S. 2.Omessa comunicazione dell?avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241. 3.Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio. Gli argomenti sono interessanti, ed ancor pi? interessante sar? sapere cosa ne pensa la Giustizia Ordinaria. Per il momento, procediamo andandoci a leggere le altre tre motivazioni del ricorso del Tar di De Santis. ?4) Inidoneit? delle intercettazioni a costituire materiale probatorio nella fattispecie di illecito contestata al sig. De Santis.? Come si legge, gli argomenti sono tutti belli forti : la curiosit? cresce? ?La prova della affermata responsabilit? del ricorrente ? stata desunta solamente dalle intercettazioni telefoniche, mentre le stesse, al pi?, potevano costituire punto di partenza di un?indagine, volta ad acquisire prove vere e proprie.? Alzi la mano chi non ? d?accordo. ?Il De Santis ha ammesso di avere fatto le telefonate, ma non ha ammesso di avere commesso gli illeciti a lui riferiti, anzi li ha contestati puntualmente, sostenendo che il contenuto delle intercettazioni fosse stato male interpretato.? Confutare di aver fatto telefonate sarebbe fuori luogo e contro producente : ma di qui ad affermare che si ? configurato un illecito sportivo, ne corre. La colpa dei protagonisti di calciopoli non ? aver messo su una cupola per gestire il calcio italiano : semplicemente ? aver fatto le telefonate e basta : il resto ? nell?immaginario collettivo : fate una prova : chiedete ai vostri amici perch? De Santis ? stato inibito : vi risponder? ?per il gol annullato a Cannavaro!? : avete dubbi ? Provate, provate e fatemi sapere. ?5) Inutilizzabilit? delle intercettazioni per violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.? De Santis va a toccare un altro argomento dolente : il D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, meglio conosciuto come legge sulla privacy. Di passaggio ricordo che la legge sulla privacy non ? stata pensata come il diritto all?anonimato : nella legge viene codificato il rapporto che intercorre fra due soggetti nell?eventualit? di utilizzo di dati personali. In caso di violazione di tale normativa, ? presente in Italia, ovvero lo paghiamo con le non poche tasse che ci esigono, una figura denominata Garante della Privacy. Questa authority ? entrata in azione in molte situazioni analoghe : per esempio, la faccenda Vittorio Emanuele a Potenza ( l? il ministro di grazia e giustizia ha anche mandato gli ispettori ), oppure le facezie nelle compravendite di banche ( manco fosse il Monopoli ) che hanno interessato furbetti del quartiere e politici pi? o meno rampanti. Nel caso di calciopoli, no, non ? intervenuta e se ne ? guardata bene dal farlo : si sa, in Italia il calcio ? argomento serioso e bigotto, per cui meglio non andare ad infilarsi in un ginepraio in cui il proprio operato venga giudicato in tv il luned? sera : meglio far scontrare le due fazioni fra di loro, soprattutto considerando che una di queste, l?accusata, non vuole essere difesa. ?Va considerato che il trattamento dei dati giudiziari e sensibili da parte dei soggetti pubblici, diversi dall?Autorit? giudiziaria (dello Stato), sono soggetti alle regole del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003), e pertanto la F.I.G.C. avrebbe dovuto procedere all?informativa dell?interessato ex art. 13, IV comma, indicando la categoria dei dati trattati e dei presupposti. Tutto ci? non ? stato fatto, con la conseguenza che i dati acquisiti devono ritenersi inutilizzabili alla stregua di quianto disposto dall?art. 11, II comma, dello stesso corpus normativo.? Beh, pretendere che l?autorit? giudiziaria ti fornisca l?informativa prima di procedere nelle indagini ? pretendere un po? troppo e travisare il senso della 196/03 : vige gi? l?istituto dell?avviso di garanzia che serve appunto in questi casi. Vedremo. ?6) Falsa rappresentazione dei fatti oggetto di indagine alla luce del materiale probatorio utilizzato.? Questo ? argomento pi? interessante : con le prove raccolte, si ? data una interpretazione dei fatti che, chiaramente, De Santis ritiene falsa. ?La condotta materiale ascritta al ricorrente ? consistita dunque nell?alterazione del risultato della partita di calcio Lecce - Parma; la responsabilit? ? stata desunta dalle conversazioni intrattenute dal De Santis con il Mazzini e con il Bergamo, senza che siano stati in alcun modo considerati i comportamenti in concreto tenuti dall?arbitro nel corso della manifestazione sportiva.? Anche questo ? vero : pi? volte De Santis ha spiegato, in tv, le telefonate inerenti Lecce-Parma : ma non gli ha creduto nessuno, tanto meno Ruperto e/o Sandulli : De Santis come pedina fondamentale della credibilit? di calciopoli : una cosa ? accogliere le motivazioni di Tombolini, giusto per fare un nome, ed un?altra cosa sarebbe stato accogliere le motivazioni di De Santis : meglio condannarlo facendo intendere a tutti che ci? ? avvenuto per collusione con la cosiddetta cupola moggiana? ?Il ricorrente ha correttamente diretto la gara, n? le decisioni oggetto di gravame hanno posto in evidenza in che modo sia stato alterato lo svolgimento della gara, il risultato sportivo, od ancora il torneo calcistico. D?altro canto, il sig. De Santis, come ogni altro arbitro, era sottoposto al vaglio e controllo di un osservatore AIA, che, nelle competizioni in esame, nulla ha rilevato circa la condotta della terna arbitrale e del direttore di gara in particolare.? Hai ragione caro De Santis : esistono gli osservatori arbitrali che nulla hanno rilevato in Lecce-Parma. E se ? per questo nemmeno in Fiorentina-Bologna hanno rilevato qualcosa : infatti ci condannano soltanto perch? l?arbitro di quell?incontro eri tu, De Santis : quanti guasti ha fatto quel gol di Cannavaro, a partire dalla domenica successiva a Perugia in cui senza quell?annullamento, magari avrebbero rinviato la gara : ah, che dico : quella gara l?arbitrava Collina : il tifoso laziale mai l?avrebbe rinviata? ?Da ultimo, i provvedimenti impugnati vanno censurati, in quanto del tutto mancanti di motivazione in ordine alla tipologia ed alla misura della sanzione irrogata. Si consideri che l?art. 6 del C.G.S. prevede per l?illecito sportivo la sanzione della inibizione/squalifica nella misura non inferiore a tre anni; immotivatamente ? stata irrogata al De Santis la sanzione di anni quattro, nulla adducendosi circa la particolare gravit? oggettiva degli addebiti, ovvero le caratteristiche soggettive del ricorrente.? Dice qui De Santis che poich? la gravit? del reato non ? stata evidenziata, per illecito sportivo doveva beccarsi al massimo tre anni : magari ha anche ragione? ?Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Giovani e lo Sport, la F.I.G.C. ed il C.O.N.I., eccependo l?improcedibilit? del ricorso per mancato esaurimento dei rimedi interni previsti dall?ordinamento sportivo, ed in particolare della fase arbitrale, la sua inammissibilit? per difetto assoluto di giurisdizione vertendosi al cospetto di una sanzione disciplinare sportiva, nonch? ancora l?irricevibilit? del ricorso per tardiva impugnazione della decisione della Corte Federale, e comunque la sua infondatezza nel merito. All?udienza del 3/5/2007 la causa ? stata trattenuta in decisione.? Alla prossima puntata. Tarallucci e vino - 4 Continua PS Sempre grazie a tutti per le belle parole. -
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Mi sono fatto un giro veloce nel codice di giustizia sportiva, ma restano saldi i due articoli principali, l'articolo 1 e l'articolo 6. Rileggiamoli. "Art. 1 Doveri ed obblighi generali 1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealt?, correttezza e probit? in ogni rapporto comunque riferibile all?attivit? sportiva." Come si vede, qui manca l' "oggettivit?" : chi stabilisce se tu ti comporti secondo i principi di lealt?, correttezza e probit? ? Ci? ? delegato al Giudice Sportivo che fa e disfa a piacimento, cio? pu? giudicare che un tale comportamento ? da articolo 1 o meno. Andiamo a leggere l'articolo 6 : "Art. 6 Illecito sportivo e obbligo di denunzia 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo." Questa ? una violazione pi? grave e quindi il codice prevede qualcosa di tangibile : bisogna aver compiuto atti per poter dire che vi ? illecito sportivo. E per?, c'? un per? : l'interpretazione che un giudice sportivo d? di questi comportamenti o atti. Faccio un paio di esempi per chiarire : 1.Il Presidente Federale Carraro Per Ruperto, le telefonate che fa a Bergamo in cui cerca di richiamare l'attenzione della terna arbitrale sulla Lazio, sono illecito sportivo. Per Sandulli, quelle stesse telefonate vengono interpretate lecite, poich? il presidente federale si occupava del "corretto svolgimento del campionato" 2.Diego Della Valle Per Ruperto, i Della Valle commettono una serie di illeciti sportivi che culminano in Lecce-Parma. Per Sandulli, gli illeciti sportivi vengono rivalutati in mancanze di lealt? ( il pi? grave Lazio-Fiorentina ) e resta il solo Diego Della Valle ad aver commesso illecito sportivo. Il Collegio arbitrale del Coni, cancella l'illecito sportivo a Diego Della Valle, fermo restando l'illecito sportivo commesso da Bergamo, Mazzini e De Santis per Lecce-Parma, beneficiaria la Fiorentina. Come concludere ? Le prove ci vogliono, eccome : purtroppo, vengono interpretate con la possibilit? di generare guasti, come abbiamo visto. No, scusa, non ? correttissimo dire che non avevano prove : le prove ce le avevano, ma non sono riusciti a dire, nemmeno Ruperto, che quegli atti o comportamenti erano illeciti sportivi. Ricordati che per mandarci in Serie B, hanno fatto ricorso a due forzature : 1.Il coinvolgimento di Giraudo, definendo univoco il comportamento con Moggi : necessario per poter rendere responsabile un dirigente con potere di firma e quindi poter rifilare la Responsabilit? Diretta. 2.Tutti i comportamenti di Moggi sono stati valutati come mancanze di lealt? : ma cos? in Serie B non riescono a mandarti. Cos? per soddisfare l'avvocato difensore, riescono a dimostrare che il reiterarsi delle mancanze di lealt? ? sufficiente a formare un illecito sportivo! Quindi somma di articolo 1 uguale articolo 6! Solo cos? ci hanno mandato in Serie B : vi ricordo che arbitri inibiti per colpa nostra non ce ne sono : un solo arbitro viene inibito, De Santis, per l'illecito sportivo di Lecce-Parma. Non ? colpa mia se non ci siamo difesi, la rabbia sale quando leggendo le carte avremmo potuto ben difenderci anzich? colpevolizzarci senza motivo. Sempre Forza Juve P.S. Grazie per il complimento sulla discussione, ma per "next steps" cosa intendi ? -
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Tarallucci e vino - 3 Abbiamo appena iniziato il commento della sentenza Tar dell?arbitro Massimo De Santis : giusto il tempo di riepilogare l?iter processuale : Palazzi lo accusa di : 1.aver intrattenuto rapporti poco ortodossi con Moggi, Bergamo, Pairetto e Lanese 2.Fiorentina-Bologna del 05/12/04, nella quale si sarebbe prestato al disegno di Moggi di ammonirgli i deferiti, visto che la domenica dopo ci sarebbe stata Bologna-Juventus 3.Lecce-Parma, nella quale viene accusato di ?stare in mezzo? fra le due squadre in modo da favorire la Fiorentina, come da disegno di Bergamo e Mazzini ( ?e Della Valle no ? ) Ovviamente Palazzi per queste cose vorrebbe l?articolo 6 con aggravanti varie, nerbate sul fondo schiena, additamento a pubblico ludibrio, etc. Ma gi? Ruperto gli ridimensiona le prime due violazioni ad articolo 1, mentre confermer? l?articolo 6 per la terza violazione ( curioso : articolo 1 dove c?entra Moggi; articolo 6 dove non c?entra! ) : risultato : ben quattro anni e sei mesi di inibizione. Sandulli, forse per evidenziare che lui le carte le legge, gli toglier? i sei mesi giacch? non pu? essere stato lui ad architettare l?illecito sportivo di Lecce-Parma, ma ne ? stato solo lo strumento nelle mani superiori di Bergamo e Mazzini. Prima di proseguire, consentitemi una breve divagazione sulla questione arbitri, che si ? fatta oggettivamente pesante. Per iniziare, ? mia opinione che qualunque metodo non risolva la questione : moviole in campo, arbitri stranieri, 48 arbitri in campo non andrebbero a risolvere il vero problema : scusatemi, ? solo la mia opinione : in Italia non c?? cultura sportiva, mentre ? fortemente radicata la cultura del sospetto. Inoltre, nella fattispecie, non sono ben definiti i ruoli delle varie istituzioni : Federazione, Lega ed AIA. Faccio un paio di esempi, per chiarire : si assiste ogni santa domenica alle doglianze del danneggiato di turno : sempre nella stessa maniera, sempre la stessa solfa : se il danneggiato ? un piccolo club, le proprie rimostranze non hanno valore, a meno che sia un caso eclatante ed allora si diventa tutti paladini di quel club : difesa che, tra l'altro, non porta ad un bel nulla; se ad essere danneggiato ? un club cosiddetto grande, dipende dal club : 1.Se ? la Juve, l?atteggiamento ? di solenne deferenza, incondizionata fiducia nel prossimo e nel suo sicuro ravvedimento. 2.Se ? il Milan, si scatenano i media a disposizione 3.Se ? la Roma, la capitale ribolle 4.Se ? l?Inter, il Signore ( ed il suo proselita che sta in panchina ) lanciano strali che a confronto Zeus giocava con la fionda : ma il tutto con molta signorilit?, ci mancherebbe. Ecco, tutto questo gran vociare non credo faccia bene alla causa : ci si preoccupa, e giustamente, delle minacce agli arbitri, ma, io credo, che ad attizzare le ceneri sono proprio coloro che invece dovrebbero dar l?esempio. Qualche tempo fa si era pensato ad una multa salata a chi avrebbe protestato a fine gara : anche se di certo non li avrebbe ridotti sul lastrico, non ? mai stata applicata : e chi doveva prendere la decisione ? La Federazione ? La Lega, cio? loro stessi ? L?AIA, che nei fatti ? satellite delle altre due ? Risultato ? Continua il bailamme di sempre, ma si cercano le origini delle minacce nelle mele marce che stanno fra i tifosi, cos? si arrestano un paio di balordi e ci si mette la coscienza a posto. Anche Calciopoli, in realt?, non ha contribuito a fare chiarezza, tutt?altro : arbitri sospesi a go-go ma vai a leggere e scopri che nessun arbitro ? stato sospeso per attiguit? con Moggi, nemmeno De Santis. Come Moggi abbia potuto realizzare il suo disegno criminale ? un mistero gaudioso. Il solo De Santis viene inibito per Lecce-Parma : ricordo una dichiarazione dell?epoca, ad opera se non erro di Bertini che si lamentava appunto del fatto che gli arbitri erano usciti sostanzialmente assolti dalla vicenda ma nessuno a prenderne le difese, nessuno, nemmeno l?AIA. La verit? ? scomoda per qualcuno, il quale continua a difendere a spada tratta la ?propria? di verit? : e cio? che Moggi comprava le partite e gli arbitri : ? chiaro che questo sta solo nella sua testa, ma non mi sembra in buona fede : dovesse mai venire sconfessato questo teorema bisogner? necessariamente tirare le somme e dire che non si vinceva per propria incapacit? : e questo ? assolutamente da evitare : e gi? fiumi di parole, meglio sarebbe chiamarle col proprio nome, di veleno pressocch? quotidiane : come sia possibile sostenere che il proprio club non ? mai stato giudicato quando un suo dirigente ha patteggiato una pena ( cosa ancora non avvenuta per noi ) col Tribunale di Udine ? operazione improvvida che ? stata subito censurata : no, non dai francescani che ci sono a Torino, ma dall?altra sponda milanese, chiamata in causa dal profluvio verbale del Signore. Per riprendere il discorso, il resto degli arbitri viene sospeso direttamente da Gussoni dopo la cosiddetta Calciopoli 2 in cui i CC presentano i tabellini dei roaming delle schede svizzere : Bertini, Paparesta, Gabriele, Cassar?, Dattilo, Racalbuto e Pieri : intervento intrapreso sull'onda mediatica sinusoidale che stava risalendo, per cui un po? avventata da parte di Gussoni che ha costretto Collina ad arruolare le nuove leve ( ...non faccio nomi... ) con i risultati che vediamo. Aggiungasi che un altro problema, e non da poco, ? che gli arbitri vengono pagati a cottimo, subendo inevitabilmente il ?fascino? del potente di turno : andare in Serie B o essere fermato per qualche turno sono soldini che saltano : facile capire che si cercher? di ?danneggiare? quello le cui lamentele avranno meno risonanza. Come risolvere tutto ci? ? Con un salto culturale impossibile da praticarsi in questa piccola italia : nessuno ? disposto a fare un passo indietro ed a calmare gli animi : anzi, ? sport nazionale seminare veleni con i risultati tangibili conseguiti : pazienza, pazienza. Scusate per la lunga divagazione, vado subito al Tar di De Santis : ?Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto : ? Bene, le motivazioni del ricorso : sentiamo : ?1) Incompetenza della C.A.F. a giudicare quale organo di prima istanza nei riguardi di un tesserato che non ricopra il ruolo di dirigente federale ex art. 26, II comma, del C.G.S. Ex art. 25, IV comma, del C.G.S. sono le Commissioni disciplinari gli organi competenti a giudicare in prime cure in merito ai fatti contestati ai tesserati che vengano denunciati dagli organi federali.? Bene, interessante : leggiamo i due commi : ?Art. 26 Commissione d?Appello Federale [?] La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali. [?]? ?Art. 25 Commissioni disciplinari [?] Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati da Organi federali. [?]? Difetto procedurale, dunque : sar? interessante sapere cosa ne penser? il Tar, giacch? di queste cose si occupa. Per ora la parola ? al ricorrente che dice : ?Ne consegue che i fatti imputati al sig. De Santis, tesserato F.I.G.C., dalla Procura Federale relativamente al campionato di calcio di serie A per l?anno 2004 - 2005, dovevano essere giudicati in prima istanza dalla Commissione disciplinare, e non dalla C.A.F.; il ricorrente ? stato dunque privato del suo giudice naturale.? Sembra giusto, sentiremo il Tar sul punto. ?N? pu? ipotizzarsi la competenza della C.A.F. derivante dal fatto che la stessa conosce in primo grado dei procedimenti che vedono coinvolti i dirigenti federali (ex art. 26, I comma), ravvisandosi un concorso nella causazione degli illeciti, ovvero una sorta di sodalizio criminale; ed infatti non esiste nella fattispecie alcun sodalizio (la c.d. cupola moggiana) perch? i fatti contestati non rispondono ad un medesimo disegno criminoso, e sono tra loro slegati.? Anche questo mi sembra giusto, giustissimo : tentare di giustificare la C.A.F. come primo organo giudicante per via della ?vicinanza? degli organi federali coinvolti con gli arbitri : in realt?, come ben sappiamo poco c?? di coinvolgente fra le due parti ( e, yup, lo sa anche De Santis che nulla c?entra la cosiddetta cupola moggiana : sempre pi? interessante? ) ?2) Omessa comunicazione dell?avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241. Il ricorrente non ? stato informato dell?avvio del procedimento n? dall?Uffico Indagini, n? dalla Procura federale, ed ha acquisito la relativa notizia allorch? la stampa ha reso noto del deferimento alla C.A.F.? In questa faccenda il ruolo dei giornali ? stato eccessivo e, soprattutto, fuori luogo : lo capiamo anche da lamentele come quella di cui sopra, che poi sarebbe il minimo? ?Non ha avuto informazione della trasmissione degli atti dall?Ufficio Indagini alla Procura federale e neppure della conclusione delle indagini, adempimento prescritto dall?art. 28 del C.G.S.; inoltre il ricorrente non conosce neppure il momento in cui l?indagine ? stata attivata, ed il relativo atto di iniziativa.? Anche questi mi sembrano fatti gravi sui quali si dovr? pronunciare il Tar? ?3) Illegittima assunzione ed arbitrario utilizzo delle intercettazioni telefoniche assunte dalla magistratura ordinaria ed utilizzate nel procedimento sanzionatorio.? Bene, benissimo : finalmente sapremo cosa ne pensa un tribunale di giustizia ordinaria su questa spinosa questione. ?Il materiale probatorio su cui si ? basato il procedimento degli organi di giustizia sportiva ? costituito prevalentemente dalle intercettazioni telefoniche provenienti dall?attivit? di indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Procura della Repubblica di Napoli a proposito di una presunta somministrazione di E.P.O. e di altre sostanze dopanti da parte di tesserati della Juventus a calciatori della medesima compagine sportiva, nel corso della quale si acquisivano conversazioni che prefiguravano una frode sportiva da parte dei dirigenti della stessa societ?. I procedimenti penali si sono conclusi con un provvedimento di archiviazione, ma gli atti sono stati trasmessi alla F.I.G.C. ed acquisiti dall?Ufficio Indagini in data 27/9/05; detto Ufficio il successivo 6/3/06 ha trasmesso la relazione alla Procura federale per i conseguenti deferimenti.? Esattamente? ?Va peraltro evidenziato che l?Uffico Indagini e la Procura federale non hanno acquisito l?intero materiale probatorio su cui si ? fondata l?indagine penale, ma hanno vagliato quella parte, frammentaria, del materiale loro trasmesso. V?? dunque anzitutto un problema di completezza ed integrit? del materiale probatorio.? Direi? ?Inoltre lo stesso ? stato esaminato senza un effettivo contraddittorio con il tesserato inquisito, chiamato a dare conto delle proprie azioni solo dopo la cernita delle intercettazioni.? Altro argomento ispido del quale sar? interessante ascoltare le motivazioni del Tar. Alla prossima con le altre tre motivazioni del ricorso De Santis Tarallucci e vino - 3 Continua P.S. Per totojuve : scusami sono entrato per postare ed ho letto solo ora il tuo post : ora non posso risponderti : ci provo domani, ok ?