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cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Tarallucci e vino - 51 Grazie Luca - 10 Prima di continuare, piccola chiosa sulla sentenza Tar relativa al ricorso di Carraro. La commenteremo subito dopo aver finito di (ri)commentare il ricorso della Juve. Una cosa per? la si pu? subito dire : il Tar non poteva che prendere una decisione del genere. Mi spiego : l?opera indiscriminata delle cancellazioni delle sanzioni iniziata alla Corte Federale e proseguita alla Camera Arbitrale del Coni, aveva portato il dirigente federale in questione ad avere una situazione definibile grottesca : una sanzione pecuniaria a fronte di nessuna, dicansi nessuna, infrazione del Codice di Giustizia Sportiva! Cosa poteva fare il Tar se non togliergli questa multa ? Non potevamo certo aspettarci dal Tar una valutazione del ?come? si sia arrivati a questa situazione : non voglio dire che Sandulli sia diretta emanazione del Carraro ( sebbene ci sia qualcuno che lo pensa e lo dice ); ma la ?vicinanza? del Sandulli Piero alla Lazio mi sembra inequivocabile, o no ? Orbene, per salvare la Lazio, la definizione che Carraro si occupa del regolare svolgimento del campionato viene pronunciata per la prima volta proprio da Sandulli, in Corte Federale. E dobbiamo dimenticare che il presidente della Camera Arbitrale ha dichiarato pubblicamente di aver ricevuto pressioni da parte del presidente del Coni, tal Petrucci, proprio in relazione al ricorso di Carraro ? Se la sanzione pecuniaria non ? svanita nel nulla gi? in quella sede ? solo perch? la Camera di Conciliazione ed Arbitrato del Coni non pu? emettere decisioni in tal senso. Sono stato facile profeta a prevedere che a Carraro il Tar avrebbe tolto i ?residui?? Riprendiamo il commento del ricorso al Tar della Juve con il quarto ed ultimo motivo del capitolo ?A) Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C..? Sostanzialmente nei primi tre punti si sono contestati i Comunicati Ufficiali del Commissario Straordinario, ovvero le modalit? con cui si ? arrivati alla nomina di Ruperto Cesare alla presidenza della C.A.F.; la nomina di sostituti ai dimissionari ( causa direttiva C.S.M. ) componenti la C.A.F. ( non necessaria, poich? i rimanenti erano numericamente sufficienti a comporre la corte ); la procedura per i tesserati dovrebbe essere Commissione Disciplinare-C.A.F. e non C.A.F.-Corte Federale prevista per i dirigenti federali ( numericamente inferiori rispetto ai tesserati coinvolti ); la decisione unilaterale di dimezzare i tempi del processo. Bene, procediamo. ?4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost.- Violazione dell?art. 30 dello Statuto F.I.G.C..- Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Leggiamo, prima di commentare. ?Si deve censurare l?indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare sportivo di intercettazioni telefoniche acquisite in (e relative a) altro procedimento.? Siamo d?accordo con voi, avvocati. Ma abbiamo visto in pi? sentenze ( alla Camera Arbitrale del Coni e anche nelle sentenze Tar, come quella De Santis ) che l?argomento ? alquanto indigesto ai giudicanti : si appellano al fatto che non si possa ?riversare? le intercettazioni telefoniche ?solo? fra procedimenti penali; dicono che sia lecito che le intercettazioni possano essere prese in esame dalla giustizia sportiva per verificare se ci siano violazioni in base al Codice di Giustizia Sportiva e motivazioni analoghe. Per cui? ?Questa modalit? costituisce una grave violazione delle garanzie costituzionali di cui alle norme epigrafate, in quanto la limitazione alla segretezza delle comunicazioni personali, prevista dalla Costituzione (art. 15 c. 2) solo a seguito di una previsione di legge, nell?ambito esclusivo dei procedimenti penali e sulla base di ipotesi e guarentigie specifiche, viene qui utilizzata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e senza alcuna copertura legislativa.? Anche su questo siamo d?accordo. Ma la Costituzione, cos?? ? A titolo di esempio, e scusate se faccio sempre lo stesso, Vittorio Emanuele ha potuto beneficiare a Potenza di garanzie che sono state negate a cittadini, loro s?, italiani. Per Vittorio Emanuele, ? intervenuto il Garante della Privacy, Prof. Pizzetti. Per Vittorio Emanuele, ? intervenuto il Guardasigilli, nella fattispecie l?On.Mastella ( per altro, juventino ) che ha inviato gli ispettori a capire cosa stava facendo John Henry Woodcock. Per un cittadino nato a Monticiano ( Siena ) tutto ci? non ? avvenuto : a tutt?oggi (ri)chiedo : perch? ? ?In questo senso, risulta assolutamente incongrua la parte della decisione della Corte Federale (pag. 56) in cui si afferma che le intercettazioni sarebbero legittimamente acquisibili ed utilizzabili in quanto ?atti dei procedimenti penali? ai sensi dell?art. 2 c. 3 della L. 401/1989.? Oh, bella, leggiamolo questo comma : ?3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.? Avete letto cosa dice questo comma ? Che si, le potete acquisire queste intercettazioni, ma non pubblicare ai sensi dell?art.114 del Codice Penale. Ah gi?, dimenticavo : a tutt?oggi non sappiamo chi ha fatto avere le intercettazioni ai giornali?anche se ci sarebbe un?intervistina ai due Woodcock di Napoli in cui fanno precise accuse?.anche queste, sebbene molto gravi, cadute nel dimenticatoio? ?La circostanza che le intercettazioni, in quanto facenti parte del fascicolo penale, siano acquisibili non dimostra infatti che siano utilizzabili, al di fuori delle garanzie stabilite dal processo penale.? Acquisibili ma non utilizzabili vorrebbe dire tenerne conto a supporto di precise accuse ? Ma, avvocati, come potrebbero fare a meno delle intercettazioni come mera accusa ? ?Tant?? vero che l?utilizzo delle intercettazioni telefoniche ? prevista solo per specifici reati, non potendo essere applicato al di fuori di questa previsione. In ordine alla inutilizzabilit? delle intercettazioni in ambito di procedimento disciplinare, cfr. Cass. SS.UU., 12 giugno 1998 n. 5895.? Anche se so che si sarebbe divincolato, come mi sarebbe piaciuto sapere cosa ne avrebbe pensato il Tar, soprattutto del confronto con una sentenza della Corte di Cassazione. Peccato! ?A ci? si devono aggiungere altre considerazioni altrettanto importanti, nel senso della parzialit? ed inattendibilit? dell?attivit? di indagine e giudizio da parte degli organi della F.I.G.C.:? Uh, sentiamole : ?a) le intercettazioni ritenute rilevanti sono state solo una minima parte di quelle disponibili;? Vero! ?b) di fatto, ? stata impedita qualsiasi possibilit? di valutare i comportamenti dei soggetti indagati nel loro complesso, posto che non ? stato dato ingresso alle altre intercettazioni, n? ad altri mezzi di prova;? Non a tutti : alcuni in Corte Federale, hanno potuto portare prove : vedasi Tombolini per Lazio-Brescia, per esempio. ?c) si ? dunque operato un giudizio sulla base di una ?scelta? unilaterale e parziale dei mezzi di prova, proponendo alle corti della F.I.G.C. una ?verit?? gi? preconfezionata sulla base di un preciso indirizzo, in base al quale sono state scelte le prove conformi, ed escluse quelle non conformi alla tesi accusatoria.? Anche questo ? verissimo. ?In questo senso, risulta comprensibile la preoccupazione della Corte Federale di ?sminuire? la portata e il valore delle intercettazioni ai fini della decisione (a pag. 56, le stesse vengono definite ?mera circostanza storica?, che non acquisirebbe ?rilievo quali prove in s? degli addebiti rivolti ai deferiti ??).? Se letto integralmente il passo in questione, ? ancora pi? scandaloso : ?Di assorbente rilievo appare a questa Corte l?osservazione che nella prospettiva motivazionale adottata dalla CAF, le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali non vengano generalmente in rilievo quali prove in s? degli addebiti rivolti ai deferiti, ma come mera circostanza storica ? non disconosciuta nella sua esistenza, n? nel suo oggetto, n? nella sua veridicit?, dagli incolpati ? suscettibili di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con gli altri elementi probatori acquisiti, in una parola di valutazione di merito.? Se capisco l?italiano, qui si dice che le intercettazioni non sono in s? prova degli addebiti rivolti ai deferiti ( come hanno notato i nostri avvocati ) ma sono comunque suscettibili di lettura critica e interpretazione logica. Sebbene sia difficile da fare, posso anche cercare di capire questo passaggio; ma ci? che proprio non capisco ? ?il collegamento con gli altri elementi probatori acquisiti? : QUALI ? ?La motivazione ? palesemente contraddittoria, poich? di fatto le intercettazioni hanno rappresentato l?unico elemento probatorio assunto e la stessa sentenza d?appello afferma di avere inteso valutare ?nel merito? i contenuti delle intercettazioni, assumendole appieno come elemento probatorio essenziale.? Avete visto che lo hanno notato anche i nostri avvocati ? Diciamolo ad alta voce : le intercettazioni telefoniche sono l?unico elemento probatorio acquisito! Alla prossima, dove cominceremo con la seconda parte delle motivazioni, quelle contrassegnate con la lettera B). Tarallucci e vino - 51 Grazie Luca - 10 -
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Tarallucci e vino - 50 Grazie Luca - 9 Vedo che con l'autunno si ? ripreso il ritmo veloce delle sedute nelle varie sedi di giudizio : particolarmente grave la sentenza della Corte Federale sul ricorso avente per oggetto le schede svizzere : passi per la posizione di Moggi le cui dimissioni vengono accettate o meno a seconda dei marosi. Ormai la faccenda delle dimissioni in Calciopoli la conosciamo. Moggi per? aveva avuto un'ulteriore sanzione di 6 mesi in un altro procedimento che lo vedeva coinvolto : ecco che successe alla Corte Federale : "tratto da LA NAZIONE del 02/08/2007 pag. 39 Sono state depositate le motivazioni della Corte Federale della Federcalcio con le quali ha deciso di togliere sei mesi di squalifica a Luciano Moggi per la vicenda GEA. Il giudice Sandulli ha corretto la sentenza di primo grado sostenendo che Moggi non ? punibile perch? dimissionario dalla Federcalcio dal 16 maggio del 2006. Insomma, non ? possibile giudicare e condannare un non tesserato, un principio gi? adottato normalmente come nel caso di Bergamo per la vicenda Calciopoli. Fin qui niente di strano. La cosa per? acquista contorni grotteschi quando si scopre che lo stesso giudice Sandulli si era espresso in maniera contraria quando Moggi chiese di non essere giudicato per Calciopoli perch? non tesserato. Ora Moggi chieder? l'annullamento della sentenza per la squalifica a cinque anni." La gravit? ? particolamente evidente in situazioni come quella di Bertini : l'attuale presidente della Corte Federale, Dott. Giancarlo CORAGGIO, dice che non si poteva procedere nei confronti di Bertini perch? gi? valutata la sua posizione in calciopoli! Dico la mia : dopo questa sentenza, a rassegnare le dimissioni doveva essere il Sig. Gussoni il quale ha immediatamente preso provvedimenti alla presentazione degli specchietti delle schede svizzere : a mio parere, ben fa Bertini a chiedere i danni. Scusate l'excursus, procediamo con la lettura del ricorso abortito al Tar. Stiamo leggendo le motivazione addotte dalla nostra difesa. Nelle prime due motivazioni del capoverso : ?A) Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.? ovvero : ?1) Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge.- Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione.- Illogicit? e e ingiustizia manifesta.- Violazione dell?art. 3 L. 241/1990.-? e ?2) Violazione degli artt. 30 c, 5, 31 c. 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 c. 6 e 37 c. del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito". Con il punto 1), i nostri avvocati hanno sostanzialmente contestato la nomina di Ruperto e dei componenti della C.A.F. che si sono dovuti dimettere a seguito del provvedimento del CSM del 14 Giugno 2006. Nel caso di Ruperto, viene contestato il metodo di individuazione del sostituto di Martellino. Nel caso dei membri sostituiti alla C.A.F. viene contestato proprio il provvedimento, giacch? in termini numerici i membri che rimanevano in carica erano sufficienti a costituire il collegio della C.A.F. Con il punto 2), i nostri avvocati contestano la procedura : anzich? Commissione Disciplinare e C.A.F., come dovrebbe essere in caso di illecito sportivo commesso da tesserati, il Commissario Straordinario decide unilateralmente che si debba procedere con C.A.F. e Corte Federale. Procedura questa valida in caso di giudizio nei confronti di dirigenti federali, i quali pure c?erano in questo processo ma l? giunti dimissionari. I nostri avvocati contestano anche l?applicazione della ?vis atractiva? che farebbe ?attrarre? la procedura valida secondo il principio della Lega maggiore. Bene, procediamo con la lettura del punto 3), sempre del capoverso A). ?3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell?art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C., dell?art. 7 dello Statuto del C.O.N.I..- Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell?istruttoria, della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Come da prassi, riporto i commi contestati : ?ART. 30 Ordinamento della giustizia sportiva ? Statuto Federale 1. Gli Organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente federale, dal Consiglio federale o dall?Assemblea agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terziet?, assicurate da specifiche norme. Il codice di giustizia disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici. 2. Le norme relative all?ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal codice di Giustizia Sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall?articolo 27, comma 3. [?]? L?intero art.7 dello Statuto del CONI ? lunghissimo : riporto solo ci? che mi sembra attinente : ?Art. 7 Giunta Nazionale ? Statuto del C.O.N.I. 1. La Giunta Nazionale ? l?organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell?attivit? amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate - e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne ? e sugli Enti di promozione sportiva. [?] 5. La Giunta Nazionale: [?] f) propone al Consiglio Nazionale il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di accertate gravi irregolarit? nella gestione o di gravi violazioni dell?ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilit? di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle Federazione sportive nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento ad acta delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali; [?]? Leggiamo cosa contestano i nostri avvocati in questo punto. ?Con il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 12 in data 15 giugno 2006, sono stati abbreviati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo; nella specie tali termini sono stati praticamente e irragionevolmente dimezzati, con provvedimento reso quando era gi? avviato l'iter della procedura di indagine e volta all'applicazione delle sanzioni; e ci? nonostante la natura della controversia, la sua complessit?, il numero di parti coinvolte, gli interessi in gioco, etc. richiedessero maggiore approfondimento e tempo rispetto ai termini ordinari (che si sarebbero dovuti quindi allungare e non abbreviare).? Ok, i nostri avvocati contestano un altro dei provvedimenti unilaterali presi dal Commissario Straordinario, ovvero l?abbreviazione dei tempi procedurali, definiti ?irragionevolmente dimezzati?. Continuiamo a leggere : ?La riduzione dei termini ? stata approvata dal Commissario Straordinario richiamando l'art. 29 c. 11 del C.G.S.;? Andiamo a leggere il comma : ?Art. 29 Reclami di parte e ricorsi di Organi federali ? Codice di Giustizia Sportiva [?] 11. II Presidente federale ha facolt? di stabilire modalit? procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi di giustizia sportiva ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una pi? sollecita conclusione dei procedimenti. [?]? Ok ? Continuiamo a leggere : ?questa disposizione - che di per s? risulta sospettabile di illegittimit? alla luce delle norme dello Statuto della F.I.G.C. sulla giustizia sportiva, che caratterizzano il C.G.S. come una norma federale, di spettanza dell'organo assembleare - ? stata per di pi?, illegittimamente applicata nel caso di specie: ? Sentiamo : ?- non ? stata previamente comunicata n? agli Organi di giustizia n? alle parti, come imposto dalla norma stessa;? Non possiamo sapere degli Organi di giustizia; possiamo per? credere ai nostri avvocati e dire che la comunicazione preventiva, cos? come imposto dal comma 11 dell?art.29, non ? giunta alla principale imputata, ovvero la Juve. ?- non ? stata motivata con riguardo alle ragioni astrattamente indicate dalla norma;? Non me lo fate ritrascrivere, fidatevi : nel C.U. n.12 del Commissario Straordinario sono indicate solo le tempistiche in vari casi; nessun accenno ai motivi per i quali si decide di modificare i termini procedurali; certo, la richiesta di motivazioni non era esplicitamente richiesta nel comma. ?- ha fatto riferimento a procedimenti per illecito "da celebrarsi", quando ancora si era nella fase delle indagini da parte dell'Ufficio Indagini, con ci? indebitamente anticipando e condizionando l'esito delle indagini stesse e dell'attivit? del Procuratore Federale.? Che arguzia, avvocati! E? vero il provvedimento ? del 15 Giugno 2006, Palazzi stava ancora lavorando : ? sufficiente leggere la data del deferimento di Borrelli : 19 Giugno 2006. I nostri avvocati dicono : tu hai preso un provvedimento su un processo da celebrarsi, quando c?era la possibilit? che, a seguito delle indagini di Palazzi, Borrelli decidesse di non deferire. Cos? facendo, invece, Borrelli non poteva che deferire. Borrelli ? Quello che si lamentava per l?assenza di pentiti ? "Arbitri, la sfilata del silenzio Borrelli: Non ci sono pentiti Repubblica ? 08 giugno 2006 pagina 60 sezione: SPORT [...] In serata Borrelli spiegher?: ?Un pentito ancora non c' ?, confessioni non ci sono ancora state?. [...]" Alla prossima con il punto 4) Tarallucci e vino ? 50 Grazie Luca 9 -
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Tarallucci e vino - 49 Grazie Luca - 8 Abbiamo appena cominciato la lettura della parte motiva del ricorso al Tar presentato dalla Juve, parte chiamata ?Diritto?. Come avete avuto modo di notare, sto procedendo volutamente piano, una puntata a settimana anzich? due, per ?digerire? bene gli argomenti presentati, sempre in attesa della discussione del ricorso presentato da Carraro ( che doveva gi? essere discusso il 30 settembre ) e di quello di Giraudo ( anche se penso che quest?ultimo abbia lasciato stare con la giustizia sportiva ). Bene, il primo argomento portato dalla Juve, rientrante nel capitolo : ?A) Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C..-? era : ?1) Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge.- Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione.- Illogicit? e e ingiustizia manifesta.- Violazione dell?art. 3 L. 241/1990.-? Come abbiamo avuto modo di leggere, i nostri avvocati, che vi ricordo sono l?Avv. Riccardo Montanaro, l? Avv. Paolo Vaiano e il Prof. Stefano Vinti, contestano le modalit? di composizione delle corti di giustizia sportiva e l?adozione unilaterale dei dimezzamenti dei tempi processuali concepita dal Commissario Straordinario a mezzo C.U. n. 12 del 15 Giugno 2006 che cos? recitava : ?COMUNICATO UFFICIALE N. 12 ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PER ILLECITO SPORTIVO, DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVO Il Commissario Straordinario, ai sensi dell?art 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce modalit? procedurali particolari e abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo da celebrarsi in prima istanza innanzi alla Commissione di Appello Federale e in seconda istanza innanzi alla Corte Federale, ai sensi dello Statuto Federale e delle disposizioni del Codice di Giustizia sportiva. [?]? Ok, andiamo al punto 2) del capitolo A). ?2) Violazione degli artt. 30 c. 5, 31 c. 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 c. 6 e 37 c. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del "giudice naturale precostituito".? Si continua a parlare del ?giudice naturale precostituito? : continuiamo la lettura. ?Tutta la procedura sanzionatoria svolta avanti agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. ? illegittima per essere stata sottratta alla competenza di primo grado spettante, ai sensi delle norme epigrafate, alla Commissione Disciplinare in materia di illeciti disciplinari asseritamente commessi da soggetti non qualificabili come Dirigenti federali e dell'esclusiva competenza funzionale della suddetta Commissione a conoscere delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di eventuali illeciti sportivi (art. 6 C, G, S.).? Ragazzi, si parla di procedure processuali : mi spiace, ma se vogliamo capire bene cosa contestano i nostri avvocati, le norme epigrafate ce le dobbiamo leggere. ?ART. 30 Ordinamento della giustizia sportiva ? Statuto Federale [?] 5. Le Commissioni Disciplinari, nominate per un quadriennio dal Presidente federale di intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio federale, giudicano in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi. Giudicano in primo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Le Commissioni Disciplinari che giudicano in secondo grado per i campionati e le competizioni organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l?attivit? giovanile e scolastica sono costituite presso le rispettive articolazioni organizzative. [?]? ?ART. 31 Commissione d?appello federale ? Statuto Federale 1. La C.A.F. ? unica ed ha sede in Roma. La Commissione d?appello federale (C.A.F.) ? competente a giudicare, in ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva. Giudica altres? nei procedimenti per revocazione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali. La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali. [?]? Dell?Art.32 dello Statuto Federale riporto il solo comma 7, per non appesantire pi? di tanto : ?Art. 32 Corte Federale ? Statuto Federale [?] 7. La Corte federale giudica in via definitiva, su azione del Procuratore federale, i dirigenti federali ai fini delle incompatibilit?; dirime, anche d?ufficio, i conflitti che insorgano tra organi federali e giudica sulle eccezioni attinenti la regolarit? del loro funzionamento. La Corte federale giudica, in seconda ed ultima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali. La Corte federale giudica altres? sulla sussistenza dei requisiti di eleggibilit? dei candidati alle cariche federali. [?]" ?Art. 25 Commissioni Disciplinari ? Codice di Giustizia Sportiva [?] 6. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza nei casi di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, nonch? sulle violazioni dell?art. 27 dello Statuto, dell?art. 1 del presente Codice e su ogni altra violazione per la quale ? previsto deferimento della Procura federale. [?]? ?Art. 37 Giudizio ? Codice di Giustizia Sportiva 1. II giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica ? di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della C.A.F. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di pi? incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale ? determinata dal luogo ove ? stato commesso l'illecito. La competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore; per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza ? determinata dal Presidente federale, salvo il potere di risoluzione dei conflitti da parte della Corte federale. [?]? Cosa possiamo evincere dalla lettura di questi tediosi articoli ? Che il procedimento CAF-Corte Federale viene svolto nei casi in cui gli ?imputati? siano dirigenti federali. Nel caso di tesserati, il procedimento avrebbe dovuto essere Commissioni Disciplinari-CAF. Certo, in questo processo ci sono un po? tutti : dirigenti federali, tesserati FIGC e tesserati AIA. La maggior parte, per?, mi sembra fossero tesserati FIGC, quindi quanto riportato dall?art.37 dovrebbe far propendere la decisione di ?Commissione disciplinare della Lega superiore? verso il procedimento per tesserati. Ma, come abbiamo visto sopra, interviene a piedi uniti sulla faccenda il Commissario Straordinario che avoca a s? la decisione e stabilisce CAF-Corte Federale : perch? ? Continuiamo a leggere il nostro ricorso al Tar : ?La C.A.F. e la Corte Federale hanno ritenuto di assumere la competenza per la presenza, tra gli incolpati, di dirigenti federali, sulla scorta di quanto disposto, in via preventiva, dal Comunicato della F.I.G.C. n. 12 del 15 giugno 2006.? Ecco, appunto? ?Questo modo di procedere e la relativa motivazione sono errati almeno per due ragioni: a) nessuna disposizione del C.G.S. prevede l'attrazione alla competenza di primo grado della C.A.F. in caso di procedura relativa a clubs e tesserati, ove vi siano anche dirigenti federali tra gli incolpati;? E? vero! ?b) in ogni caso, al momento di apertura del procedimento, non vi erano pi? dirigenti federali tra gli incolpati, essendosi tutti dimessi, per cui veniva comunque meno la ragione di competenza della C.A.F. nei loro confronti.? Anche questo ? vero : Carraro, Mazzini, la Fazi, etc. si erano tutti dimessi : abbiamo per? visto nel caso delle dimissioni Moggi e Bergamo come l?argomento sia interpretato ad hoc, a seconda di come conviene. ?Anche su questo punto, le motivazioni assunte dalla Corte Federale (pag. 55 - 56 della decisione d?appello) non possono essere condivise.? C?? qualcosa che si possa condividere della sentenza della Corte Federale ? E? un piacere sentirlo dire ai nostri avvocati, ? un rammarico sapere che non si ? proceduto? ?Viene infatti, del tutto a sproposito, citata la normativa relativa alla "vis actractiva esercitata dall'organo di giustizia sportiva di grado superiore rispetto alle astrattamente ipotizzabili competenze di giudici appartenenti a Leghe di grado inferiore, fissato dagli artt. 37, comma 1, e 28, comma 7 C.G.S.".? ?Art. 28 ? Procura Federale ? Codice di Giustizia Sportiva [?] 7. Nel caso di pi? incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all?art. 37, comma 1, del presente Codice. Nel caso di pi? incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa, o il Giudice sportivo di 2? Grado per il Settore per l?attivit? giovanile e scolastica.? Con la ?vis actractiva?, Sandulli ha giustificato i due gradi di giudizio CAF-Corte Federale : cosa ne pensano i nostri avvocati ? ?Si tratta, con tutta evidenza, di un principio che non ha nulla a che vedere con il caso in esame: qui non vi era questione di giudici di "Leghe di grado inferiore", ma della ordinaria competenza della Commissione Disciplinare per i giudizi relativi alla disciplina dei clubs e dei tesserati; competenza di natura funzionale, 'che nessuna norma consente e prevede di derogare. Il C.G.S. prevede solo la competenza della C.A.F. in primo grado nei confronti dei procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali, ma nessuna disposizione prevede e consente la modifica delle competenze statuite per clubs e tesserati; ? indubbio che una siffatta modifica avrebbe dovuto essere stabilita a livello normativo generale.? Chiaro, no ? Purtroppo, ragazzi, sulla ?vis actractiva? si ? espresso il Tar del Lazio nella discussione del ricorso De Santis : anche lui, da tesserato AIA, contesta i due gradi di giudizio e il Tar gli risponde cos? : ?[?] Ed invero, come apertis verbis statuito dalla decisione della Corte federale, nella vicenda in esame ha operato il principio della vis atractiva esercitata dall?organo di giustizia sportiva di grado superiore, allo scopo di realizzare la concentrazione dell?intero procedimento nei confronti di tutti gli incolpati (il c.d. simultaneus processus). [?] Correttamente, dunque, il procedimento ? stato instaurato innanzi alla C.A.F. che, ai sensi dell?art. 31, I comma, dello Statuto della F.I.G.C. e dell?art. 26, II comma, del C.G.S. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali. Va precisato, anche se tale aspetto, a bene vedere, travalica ampiamente i limiti della controversia, come la disciplina della connessione non incida sul principio del giudice naturale, la cui nozione va enucleata non solo alla stregua delle norme sulla competenza generale, ma anche di quelle derogatorie, che siano peraltro rispettose della regola della precostituzione dell?organo. In altri termini, ci? che conta ? che la competenza sia determinabile sulla base di regole vigenti nel dies facti. Allo stesso tempo, va evidenziato come tale modifica della competenza per connessione non abbia affatto privato il ricorrente di un "grado di giudizio", atteso che al plesso Commissione disciplinare - C.A.F. ? subentrato il plesso C.A.F. - Corte federale; in entrambe le ipotesi, trova integrale attuazione la regola del doppio grado di giudizio.? Quindi, per il Tar la ?vis actractiva? ? correttamente applicata, non viola il principio del giudice naturale e poi di cosa ti lamenti ? Hai comunque avuto due gradi di giudizio! Non ha importanza che non siano quelli previsti nel caso in cui l?unico imputato fossi stato tu : qui di imputati ce ne sono molti e si applica il principio della Lega Superiore. I nostri avvocati aggiungono anche che : ?Va da s? che tale modifica non pu? essere legittimamente stata determinata dal Comunicato n. 12 del Commissario della F.I.G.C., che non aveva questa volont? e non ne possedeva i requisiti formali e procedurali.? Umilmente chiedo ai nostri avvocati : Guido Rossi non aveva questa volont? ? Guido Rossi non ne possedeva i requisiti formali e procedurali ? Leggendo come si esprime il Tar sulla ?vis actractiva?, sono sicuro che gli avrebbe risposto che il Commissario Straordinario ha potuto prendere questo provvedimento proprio per la Straordinariet? del momento... Attenzione : non sto dicendo che il Tar ci avrebbe dato torto, almeno su questo argomento; sto dicendo che, nella fattispecie, mi avrebbe fatto piacere vedere argomentate queste ultime affermazioni un p? meglio... Tarallucci e vino - 49 Grazie Luca - 8 -
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Prima di tutto, grazie gaba per i tuoi interventi. Quindi leggiamo che l'avvocato Stagliano subito dopo aver letto le informative pensa che : "5 anni di stop con rischio di radiazione per il dirigente, la serie B per la squadra. Stando a quanto si legge in queste informative, la Juventus ha condizionato l'intero campionato 2004-2005. Non stiamo parlando del classico illecito sportivo. Nessuna delle squadre coinvolte in questo scandalo si e' comprata il portiere della squadra avversaria o l'arbitro. Si parla sempre di illeciti di tipo 'ambientale'''. Moggi e la Juventus ''avrebbero condizionato il campionato in tre modi. Primo: Moggi e' intervenuto sulle griglie arbitrali. Secondo: stando a quanto scrivono i carabinieri, anche il sorteggio era truccato. Infine, ha influito pure sulle punizioni. L'influenza ambientale portava a sbagliare solo a favore della Juventus'' Poi segue il processo, presumo si informi un p? di pi? e dice : "...Vedo un eccesso di giustizialismo. Se fossi stato nei panni di uno dei legali dei deferiti, dopo aver visto il comportamento di Palazzi, ci avrei messo meno di un'ora ad andarmene..." Questa ? dedicata a quelli che pensano ancora che Moggi poteva anche andare a difendersi nei processi sportivi... "C'? il serio rischio di una sentenza suicida, con tantissimi vizi procedurali che rischiano in seguito di invalidarla. Non credo che Guido Rossi riuscir? a fare in modo che gli interessati non facciano ricorso al Tar. E a mio avviso rivolgendosi al Tar le societ? non violerebbero la clausola compromissoria: la norma va interpretata anche perch? altrimenti non avrebbero avuto senso le dimissioni di De Lise." Qui l'avvocato Stagliano ha sbagliato : andando al Tar si viola la clausola compromissoria : l'unica squadra coinvolta in calciopoli ad aver avuto il coraggio di rivolgersi al Tar ? l'Arezzo : bella forza, direte voi, era retrocessa! Calma, l'Arezzo si ? rivolto al Tar a campionato in corso, sono stati i giudici del Tar ad aspettare la conclusione del campionato. Bene, il Tar ha emesso sentenza e tale sentenza non ha detto bene all'Arezzo. La sanzione per aver violato la clausola compromissoria ? stata : - un anno di inibizione al presidente dell`Arezzo; - 3 punti di penalizzazione alla squadra; - un?ammenda di 15.000 euro. Bene, ? stato sufficiente un piccolo ricorso e il 5 dicembre 2007 la Corte di giustizia federale annulla l'intera sanzione. La Juve rischiava la radiazione ? E cosa rischiava la Federazione e il calcio italiano se la Juve si fosse ritirata viste le ostilit? manifestate nei propri confronti ? Beninteso, se avessimo corrotto arbitri o giocatori avversari la Juve doveva essere radiata : ma, perdonatemi, aver commesso illecito sportivo per motivi "ambientali" ? una cosa che, veramente, non riesco ad accettare : come disse Lippi in una intervista non mi ricordo pi? a chi "Uno juventino non capir? mai perch? a lui si e agli altri no" : perfetta traduzione del fatto che se si parla solo di illeciti ambientali, allora di esempi ne abbiamo anche altrove : rolex, Recoba, i tabulati mostrati in tv da De Santis, le dichiarazioni di Bergamo, gli "Spinga, spinga", etc. Sempre Forza Juve -
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Tarallucci e vino - 48 Grazie Luca - 7 Continuiamo imperterriti nella lettura del ricorso presentato al Tar del Lazio dalla Juve il 24 Agosto 2006 e ritirato il 31 Agosto sempre dello stesso anno. Siamo giunti alla parte motiva del ricorso, parte denominata ?Diritto?. Prima di questa, abbiamo avuto modo di leggere il ?Fatto?, costituito da 3 punti i quali contenevano : al punto 1 la storia della Juve 1897-2006; al punto 2 il riepilogo delle vicende dell?estate 2006; al punto 3 si comincia a parlare di danni di seguito esponendo la cosiddetta istanza cautelativa con la quale la Juve invitava il Tar a formulare sentenza di blocco campionato in attesa di discutere sul merito delle richieste presenti nel ricorso. Non mi dilungo pi? di tanto : iniziamo la lettura delle motivazioni del ricorso. ?A) Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C..-? Velocemente, almeno spero, ricordo la questione. In origine a capo dell?Ufficio Indagini era Italo Pappa, tra l?altro Ufficiale della Guardia di Finanza. Si dimette il 19 Maggio del 2006 ( ...perch? ?? ) e viene nominato Francesco Saverio Borrelli. Ma questo ? l?Ufficio Indagini; la Juve contesta la costituzione e la procedura delle corti di giustizia della Federazione. Vediamo un po? : La CAF era presieduta da Cesare Martellino, serenamente. Ma, il 13 giugno 2006 viene raggiunto da avviso di garanzia da Napoli, tra l?altro buon ultimo. Cosa gli viene contestato da Napoli ? Martellino si era trovato negli anni precedenti a dover dirimere la questione contratto fra la Juve e due ragazzi delle giovanili : l?uzbeko Ilias Zeytulaev e l?ucraino Viktor Boudianski. Nella faccenda, Martellino d? ragione alla Juve, reato grave. Martellino, magistrato ordinario, si indigna nei confronti dei colleghi napoletani, adducendo di non aver mai ricevuto accenno di coinvolgimento nel procedimento in corso. "Mi meraviglio dei colleghi di Napoli. Parlare di sentenza pilotata ? il massimo, ci vuole una faccia... Bastava che avessero letto la nostra sentenza". Martellino ? amareggiato e lo confessa all' Ansa. ?Hanno montato una storia che non sta n? in cielo n? in terra. ? una cosa assurda. Erano due ragazzini sui quali abbiamo semplicemente detto che prevaleva la legge italiana sulla normativa Uefa. Pure un bambino di tre anni lo capirebbe. Nel 2001 i due ragazzi sottoscrissero una contratto quinquennale con la Juve, ma all' ufficio tesseramento lo invalidarono perch? i due al momento della firma non erano maggiorenni. ? una vicenda assurda per una storia che invece ? chiarissima? Segue dichiarazione di non disponibilit? alle dimissioni, proprio per il suo sentire la coscienza a posto. Il giorno dopo, il 14 Giugno del 2006, con ratifica il 15 Giugno 2006, gli fanno allora arrivare una bordata dal CSM ( dite che in questa mia affermazione si rintraccia malignit? ? ) : riprendo dalla pravda online : L' ufficialit? ci sar? solo stamattina con il voto finale del plenum del Csm, ma gi? ieri sera l' organo di autogoverno dei magistrati ha scritto il ?no? definitivo e immediato agli incarichi negli organismi di giustizia sportiva per i togati. Questo significa che da oggi 55 magistrati dovranno abbandonare le loro cariche. Una sorta di terremoto per la giustizia sportiva (non solo del calcio), ma il plenum che all' inizio appariva spaccato con due posizioni contrapposte (la revoca immediata delle autorizzazioni caldeggiata da Magistratura democratica e la scadenza a fine anno solare chiesta dalla maggioranza), ha trovato l' unit? dopo un articolato documento dell' Associazione nazionale magistrati che appoggiava la mozione della revoca immediata. A promuoverla era addirittura il presidente della quarta sezione, Nello Stabile, togato di Unit? per la Costituzione, che invece in commissione aveva proposto con la maggioranza di far cessare gli incarichi in corso alla loro scadenza naturale e comunque entro il 1? gennaio del 2007. Secondo Stabile il mutamento di linea ? motivato dagli ultimi fatti emersi sul cosiddetto scandalo del calcio. ?Dobbiamo garantire quanto pi? possibile che l' immagine della magistratura non venga appannata - ha spiegato Stabile - e muoverci nell' ottica della prevenzione piuttosto che in quella della repressione?; insomma, revocare da subito tutti gli incarichi sportivi in atto, non solo quelli che riguardano il calcio, ? funzionale a ?prevenire? che in altri settori dello sport ?accada quel che ? avvenuto nella Figc?. IN COMMISSIONE In un primo momento il fatto che la revoca potesse rappresentare un atto d' accusa verso quei magistrati che operano nella giustizia sportiva aveva suggerito una certa prudenza, ma alla fine ? prevalsa la linea di assecondare la volont? espressa da Guido Rossi di partire comunque con volti nuovi per i processi sportivi del calcio. C' ? la ?volont? manifestata del commissario straordinario della Figc di provvedere alla sostituzione degli organi di giustizia sportiva? ha spiegato Paolo Arvasino del Movimento per la giustizia. Non estranei alle conclusioni tirate dalla commissione, naturalmente, ?i fatti nuovi? emersi dalle indagini dei pm napoletani e cio? la circostanza che l' associazione per delinquere ipotizzata avesse tra i suoi obiettivi, come ha sottolineato il consigliere, il condizionamento della Caf (con relativo avviso di garanzia per Martellino). IL RINVIO Si vota oggi perch? i componenti il plenum del Csm vogliono scrivere un provvedimento ?ineccepibile? che li tuteli da eventuali ricorsi ai tribunali amministrativi. Soddisfatti i consiglieri di Magistratura democratica. ?L' intero Csm sta per adottare una decisione - sottolinea Francesco Menghitto - con cui si vietano gli incarichi sportivi per il futuro e si revocano tutti quelli in corso da subito. Una decisione sofferta, ma sulla quale hanno convenuto tutti? Martellino capisce, e si dimette. Via libera a Guidone Rossi che potr? redigere di suo pugno un paio di C.U. : la nomina dell?emerito Cesare Ruperto, gi? pensionato, e la nomina di una serie di sostituti di dimissionari alla CAF. Altra storia alla Corte Federale, alla cui presidenza fino all?inizio di luglio sedeva Pasquale De Lise, gi? presidente della sezione terza del Tar del Lazio. Il 2 Luglio del 2006, si accorge, improvvisamente, di essere in una posizione disdicevole, ovvero giudicante ( al Tar del Lazio ) sentenze emesse da altra corte ( la Corte Federale ) sempre da lui presieduta : non si dimette, ma si autosospende. Guidone Rossi non prende nessun provvedimento in questo caso : verr? nominato il membro pi? anziano, al secolo Sandulli Piero. Cio? costui era da tempo membro della Corte Federale a dispetto della sua non solo comprovata ( era stato suo avvocato difensore ad inizio ?80 nello scandalo scommesse ) ma dichiarata, conclamata fede laziale : ?La mia lazialit? sar? a garanzia di imparzialit??, ebbe modo di dire al giornalista che glielo fece notare in quel luglio 2006 : n? rimbrotto, n? risata, sardonica o meno, segu?. E cos? viene nominato d?ufficio a presidente della Corte Federale. Guidone Rossi ebbe poi modo di mettere mani anche sulla procedura del procedimento : con il C.U. n. 12 del giugno del 2006, in modo unilaterale, decide di dimezzare i tempi dei due gradi di giudizio : tempo a disposizione non ce n?era : il campionato deve iniziare a settembre, ce ne frega granch? delle panzane che dovete venirci a raccontare a vostro discapito, per me siete gi? colpevoli a priori. Infatti, chi ha ottenuto qualcosa dai procedimenti lo ha ottenuto perch? ha ?lavorato? fuori dallo Stadio Olimpico e non grazie alle mirabolanti arringhe dei propri avvocati difensori. Procediamo nella lettura del Tar. ?1) Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge.- Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione.- Illogicit? e e ingiustizia manifesta.- Violazione dell?art. 3 L. 241/1990.-? Paroloni, ma alla luce di quello che abbiamo detto prima, ? un po? pi? chiaro, ? vero ? Vediamo cosa dicono al riguardo i nostri avvocati. ?Tutta la procedura svolta avanti alla giustizia sportiva della F.I.G.C. ? gravemente illegittima, in quanto viziata nei seguenti atti afferenti la costituzione della Commissione di Appello Federale:? Pronti ? ?- il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 14 in data 16 giugno 2006, con cui ? stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione d?Appello Federale; - il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 15 in data 16 giugno 2006, con cui sono stati nominati sei nuovo membri della Commissione di Appello Federale.? Sono i provvedimenti adottati dal Commissario Straordinario Guidone Rossi su menzionati. Continuiamo a leggere. ?Entrambi questi atti sono gravemente illegittimi, per violazione dei principi fondamentali richiamati in epigrafe, in quanto adottati dopo che la procedura di indagini a carico dei soggetti poi sottoposti a procedimento disciplinare era stata da tempo avviata ed era ormai prossima alla conclusione.? Il principio fondamentale richiamato in epigrafe ? il principio generale del giudice naturale precostituito per legge. I due provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario a detta dei nostri avvocati ne causano la violazione. ?Si consideri, a questo proposito, che le nomine precedono di soli tre giorni la Relazione finale dell?Ufficio indagini (19 giugno 2006) e di pochi giorni in pi? il deferimento da parte del Procuratore Federale (22 giugno 2006).? 19 Giugno 2006 : Relazione di Francesco Saverio Borrelli. 22 Giugno 2006 : Deferimento di Palazzi alla CAF. ?Si pu? dunque dire che gli atti di nomina impugnati hanno inteso costituire un giudice ?speciale?, appositamente nominato per il processo sportivo di cui ? causa, in aperta violazione dei principi generali richiamati.? Solo se la Juventus, attrice protagonista e portatrice diretta di interessi, avesse effettivamente dato seguito al ricorso al Tar avremmo saputo se i giudici amministrativi l?avrebbero pensata nello stesso modo o meno. ?A ci? si aggiunga la considerazione che, per gli elementi a disposizione di questa difesa, la stessa motivazione utilizzata negli atti di nomina ? inidonea a sostenerne la legittimit?; gli atti del Commissario sono infatti motivati esclusivamente con riferimento alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di inibire gli incarichi nella giustizia sportiva ai Magistrati in servizio.? I nostri avvocati pongono l?accento sul fatto che il C.U. n.15, ovvero la nomina di ulteriori membri della CAF in sostituzione dei dimissionari, causa provvedimento del CSM, non andava adottato, poich? : ?Tuttavia, questa motivazione ? del tutto insufficiente ed inidonea, in quanto la C.A.F. manteneva un numero di membri ben superiore a quello minimo previsto per la sua operativit? e poteva dunque affrontare i processi sportivi in questione senza dover essere necessariamente integrata (e anzi, di fatto, sostituita).? Poich? questo dato ? oggettivo, perch? Guidone ha provveduto alla loro sostituzione ? Ed inoltre : ?Manca altres? completamente la motivazione in ordine alla scelta dei soggetti, ai criteri all?uopo utilizzati e al possesso di requisiti di competenza specifica nella materia.? Come la mettiamo ? ?Sul punto, la questione ? stata posta alla Corte Federale, che ha dato una risposta che non pu? assolutamente essere condivisa.? Avvocati : pensavate forse di ottener ragione da Sandulli Piero ? Ah, gi? : in Corte Federale a difenderci (?!?) c?era Zaccone Cesare, ? vero, dimenticavo? ?Afferma la Corte (pag. 53 della decisione) che il Commissario avrebbe bene operato, nel non adottare alcun criterio di scelta dei nuovi membri, in quanto non a ci? tenuto dalle norme federali (che la stessa Corte Federale ritiene sul punto abbisognevoli di riforma ?).? Ed infatti, eccolo servito? ?Al di l? della mancanza nella norma federale di una espressa previsione, l?obbligo di fissare e rispettare criteri e di introdurre una idonea motivazione deriva da principi generalissimi (art. 97 Cost; art. 3 L. 241/1990) che la F.I.G.C. non pu? ignorare e al cui rispetto ? sicuramente tenuta.? Vale per questo parere lo stesso ragionamento fatto sopra : lo avremmo saputo solo se la Juve fosse andata avanti nel ricorso al Tar, purtroppo. Alla prossima con il punto n.2 della motivazione A. Tarallucci e vino - 48 Grazie Luca - 7 -
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Ciao! Guarda, veramente non lo so : ? anche difficile tenersi al corrente delle cose : io raccolgo le informazioni dalle loro dichiarazioni ( sui giornali, sulle trasmissioni televisive, etc. ) ma mi accorgo che spesso non hanno seguito : per cui mi viene il dubbio che vengano annunciate e mai formalizzate : se vai a vedere, l'unica che ha avuto seguito ? quella di Pasqualin a Moggi : sar? un caso che ? stata pubblicata solo questa ? Sempre Forza Juve -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
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Grazie! Rinnovo anche a te preghiera di diffusione. Piano, piano, non essere impaziente : sto seguendo alla lettera il ricorso al Tar redatto dai nostri avvocati e verr? anche questo argomento : sto preparando la prossima puntata e ti posso anticipare che il primo punto discusso nel "DIRITTO" ? relativo alla contestazione della composizione delle corti cosiddette di giustizia sportiva, cio? Martellino -> Ruperto e De Lise -> Sandulli, nonch? i C.U. del Commissario Straordinario. Ciao e buona lettura. -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
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Le Calende Greche - 22 Scadenziario : 1) Calciopoli - Procura di Napoli 15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata. 8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata. 18 Marzo 2008 : Il gup Eduardo De Gregorio ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile della Figc, Atalanta, Brescia, Lecce, Roma, Bologna, delle curatele fallimentari delle societa' ex proprietarie del Bologna e della Salernitana, della Rai, e di alcune associazioni di consumatori. Respinte per Coni, Lega Calcio, alcuni scommettitori e abbonati Sky e per l'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara. 29 Marzo 2008 : Il processo per Calciopoli resta a Napoli. Lo ha deciso oggi il gup Eduardo De Gregorio aprendo l'udienza preliminare nell'aula bunker di Pioggioreale. La difesa aveva avanzato lo spostamento del processo in varie sedi per incompetenza territoriale. 17 Aprile 2008 : Richiesta di rito abbreviato al gup per l'ex presidente dell'Aia Tullio Lanese (che non ? stato eletto alla Regione Sicilia, ma ? stato il quarto pi? votato dell'Udc a Messina), l'ex arbitro Stefano Cassar?, l'assistente Duccio Baglioni (tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva) nonch? gli arbitri Domenico Messina, Gianluca Rocchi, Paolo Dondarini, gli assistenti Alessandro Griselli e Giuseppe Foschetti (imputati per singoli episodi di frodi sportive seppure in concorso). Capitolo parti civili. L'avvocato Tito Lucrezio Milella per la Federcalcio ha dovuto chiarire la posizione relativa ai riti abbreviati: ?La Figc non pronuncer? richieste di condanna nei confronti di Rocchi, Messina e Dondarini che sono stati assolti dalla giustizia sportiva e non sono emersi nuovi elementi?. Sono cominciate anche le arringhe difensive dei legali degli imputati che proseguono con il rito ordinario. L'avvocato Gentile per il presidente della Lazio Lotito ha evidenziato come testimoni del Parma non abbiano rilevato nulla di anormale nella gara Lazio-Parma diretta da Messina (e uno dei capi d'imputazione). L'avvocato D'Amato che difende l'ex segretario Figc Ghirelli ha evidenziato come il capo d'imputazione nei suoi confronti sia ?generico ?. L'avvocato De Falco per Gemignani ha presentato una ricerca scientifica sulla ?possibilit? di errore di un segnalinee ?. Poi hanno parlato le difese di Bertini e Titomanlio. Per quest'ultimo l'avvocato Ostellari ha ribadito come l'assistente di Bassano non avesse in realt? potuto alterare, o tentare di farlo, Arezzo-Salernitana. 29 Aprile 2008 : Oggi il giudice, dopo quella gia' stabilita del 13 maggio, ha fissato una nuova udienza per il 30, quando probabilmente, al termine delle ultime arringhe, entrera' in camera di consiglio. Oggi hanno discusso i difensori del presidente della Reggina Foti, dell'ex ds del Messina Fabiani, dell'ex vicecommissario Can Mazzei e dell'ex ad Juve Giraudo. 13 Maggio 2008 : L'ex presidente della Federcalcio Franco Carraro ha chiesto di essere interrogato nell'udienza preliminare sulla vicenda Calciopoli in corso di svolgimento nell'aula bunker di Poggioreale, a Napoli, davanti al gup Eduardo De Gregorio. L'interrogatorio ? stato fissato per la prossima udienza, il 30 maggio. La decisione di Carraro fa slittare la conclusione dell'udienza preliminare, prevista proprio per il 30 maggio. Il gup ha fissato una nuova udienza, che dovrebbe essere conclusiva: si terr? nel Nuovo Palazzo di Giustizia il 13 giugno quando, dopo l'intervento dell'avvocato Paolo Trofino, legale dell'ex dg della Juventus Luciano Moggi, il giudice si ritirer? in camera di consiglio. 30 Maggio 2008 : La deposizione di Franco Carraro ? slittata al 13 giugno per uno sciopero degli stenotypisti. Al dirigente era stata proposta la trascrizione manuale dell'interrogatorio, ma l'ex numero uno della Figc ha deciso di rinviare l'interrogatorio. Inoltre, Luigi Sena, il legale dell'arbitro Tiziano Pieri, che diresse Bologna-Juve del 12 dicembre 2004 ha depositato una perizia messa a punto da un ex arbitro, consulente della difesa, per dimostrare che la quasi totalit? delle decisioni adottate nel corso della partita del 12 dicembre 2004 (vinta 1-0 dai bianconeri tra mille polemiche) sarebbero state invece esatte, contrariamente a quanto sostiene l'accusa. Nel corso dell'udienza preliminare, che si ? svolta nell' aula bunker di Poggioreale davanti al gup Eduardo De Gregorio, il legale di Pieri ha chiesto il proscioglimento dell'arbitro. 13 Giugno 2008 : Si ? svolto, davanti al Gup di Napoli Eduardo De Gregorio, l'interrogatorio dell'ex presidente della Federcalcio Franco Carraro nell'ambito dell'udienza preliminare per Calciopoli. Carraro ? imputato, in particolare, di presunte pressioni sui designatori arbitrali per "dare una mano" alla Lazio nel campionato 2004-2005. Accusa che l'ex presidente della Federcalcio ha respinto, sottolineando che il suo unico intento era che tutto si svolgesse secondo le regole. Inoltre ha precisato di non aver aver mai avuto alcun interesse nella formazione delle cosiddette "griglie" arbitrali e di non averne mai parlato con i designatori Bergamo e Pairetto. Quanto ai rapporti con Moggi, Carraro ha sostenuto che con l'ex dg della Juventus era tenuto a parlare in quanto dirigente della societ? di calcio che dava il maggior numero di giocatori alla Nazionale. E ha aggiunto, comunque, di non aver mai parlato con Moggi di arbitri e di designazioni. L'udienza preliminare riprender? il 7 luglio. 7 Luglio 2008 : Gli avvocati di Diego e Andrea Della Valle, dell'amministratore delegato della Fiorentina, Sandro Mencucci, e dell'ex vicepresidente della FIGC, Innocanzo Mazzini, hanno chiesto il proscioglimento. Il legale di Antonio Giraudo, ex ad della Juventus, ha invece chiesto che il suo assistito venga giudicato con il rito abbreviato. Salgono cosi' a dieci gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Gli altri sono Tullio Lanese, Gianluca Rocchi, Stefano Cassara', Domenico Messina, Paolo Dondarini, Alessandro Griselli, Duccio Baglioni, Giuseppe Foschetti e Marco Gabriele. Per tutti loro il processo iniziera' il 27 ottobre. Per quanto riguarda gli altri, invece, prossima udienza il 3 di ottobre, con la parola che andra' all'avvocato di Luciano Moggi. Poi il gup Eduardo De Gregorio dovrebbe ritirarsi in Camera di consiglio per decidere i rinvii a giudizio o meno. 3 Ottobre 2008 : Il gup del Tribunale di Napoli Eduardo De Gregorio, accogliendo le richieste dei pm Filippo Beatrice e Giuseppe Narducci, ha rinviato a giudizio l?ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, insieme ad altri 24 indagati. Per altri 10 ci sar? il rito abbreviato, fra cui Antonio Giraudo. Il gup ha invece prosciolto l?ex presidente della Figc Franco Carraro e Francesco Ghirelli. Gli imputati devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere e frode per competizioni sportive. 27 Ottobre 2008 : inizio riti abbreviati 20 Gennaio 2009 : 2) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso 27 Maggio 2008 : Uno sciopero dei trascrittori del tribunale di Roma fa saltare i confronti tra Franco Baldini e i calciatori Giorgio Chiellini (Juventus) e Davide Baiocco (Catania). I faccia a faccia sono stati rimandati al 17 giugno (Baldini-Baiocco) e alla fine dei campionati Europei (Chiellini ? fra i convocati azzurri). I confronti erano stati disposti alla luce delle incongruenze emerse nelle dichiarazioni dei tre testimoni in relazione ai trasferimenti dei due calciatori alla Juventus. 19 Giugno 2008 : confronto Baldini-Baiocco Il faccia a faccia pero' e' servito a ben poco perche' i due 'contendenti' sono rimasti sulle stesse posizioni. "In un incontro avvenuto anni fa nell'ufficio del procuratore Stefano Antonelli - ha ribadito anche oggi Baldini - Baiocco, all'epoca al Perugia e gia' nel mirino della Roma, mi disse che aveva subito pressioni da parte del presidente Luciano Gaucci perche' firmasse per la Gea, passaggio propedeutico al suo trasferimento alla Juventus". Baiocco, ora al Catania, ha escluso ogni tipo di pressioni: "Non mi ricordo di aver detto questo ad una persona che conoscevo per la prima volta. Rifiutai la Roma perche' il mio contratto sarebbe scaduto dopo un anno e mezzo e volevo valutare altre opportunita'". 15 Luglio 2008 : deposizione di Cassetti ?Mi telefon? Evaristo Beccalossi chiedendomi di andare a Milano e raccomandando di non dire niente al mio procuratore. In un incontro Roberto Mancini, Gabriele Oriali e Marco Branca mi dissero di essere interessati alle mie prestazioni e mi proposero di firmare una carta libera senza che ci fosse Alessandro Moggi - ha spiegato Cassetti - Io non avrei potuto comunque firmare senza il procuratore perch? avrei rischiato una squalifica?. Cassetti ha detto di aver avvisato ?successivamente Alessandro di quanto era successo e comunicai all'Inter che se mi volevano dovevano parlare con il mio agente. Non se ne fece pi? nulla? 17 Luglio 2008 : deposizioni varie Hanno sfilato quelli della difesa di Luciano Moggi e Pasquale Gallo. Sul banco sono saliti Gastaldello, Birindelli, Mirante, Del Piero, Nedved, Ferrara, Legrottaglie, Pessotto, Buffon, il ds Alessio Secco, Walter Sabatini, il presidente del Livorno Aldo Spinelli e Ciro Ferrara. Ai calciatori gli avvocati della difesa hanno chiesto a quanto ammontassero i propri ingaggi: tutti, tranne Legrottaglie, hanno risposto facendo nomi di procuratori non della Gea e hanno negato di avere subito alcun tipo di pressione da parte di Moggi per cambiare agente. Alessandro Del Piero: "Sono alla Juve dal 1993. Come procuratore ho avuto prima Rizzato e poi Pasqualin, con il quale ho avuto due rinnovi contrattuali, e ora mi assiste mio fratello. Le provvigioni le ho sempre pagate io. Il mio contratto era da 70-120 milioni di lire con Rizzato; con Pasqualin ho avuto un rinnovo di contratto da 1-2 miliardi, il terzo rinnovo ? stato da 10 miliardi di lire. Il quarto e quinto rinnovo li ho firmati a 4 milioni di euro a stagione. Non ho mai subito pressioni da parte di Luciano Moggi per cambiare procuratore". Gigi Buffon: "Il mio procuratore ? sempre stato Martina e non ho mai subito pressioni da Luciano Moggi per cambiarlo. Ho gi? rinnovato quattro-cinque volte il contratto con la Juve". 7 Ottobre 2008 : Ha deposto Emiliano Viviano, portiere del Brescia, ex assistito del procuratore Claudio Orlandini, uno dei grandi accusatori del processo. Viviano ha negato di essere mai stato contattato da persone che non fossero il suo procuratore con offerte di trasferimenti alla Juventus e ha anche negato di aver ricevuto un invito da Innocenzo Mazzini, ex vice-presidente della Figc, di recarsi presso un albergo senza il suo procuratore per discutere di un passaggio alla Juve. Dell'invito aveva invece parlato lo stesso procuratore Orlandini. ? per questo che il pm Palamara ha chiesto un confronto tra Viviano e Orlandini viste le deposizioni discordanti. ?Nella mia attivit? di collaboratore esterno della Gea World non ho mai speso a nome di mio padre, Marcello Lippi; non ho mai detto ai calciatori Giorgio Chiellini ed Emanuele Blasi che avrei potuto farli giocare nella Juventus o nella Nazionale. Proprio mio padre, quando cominciai la mia attivit? di procuratore e lui era allenatore, mi disse che non avrebbe mai preso un giocatore da me assistito e io non lo avrei mai messo in difficolt??. ? quanto ha affermato oggi Davide Lippi, imputato di associazione per delinquere nel processo che vede sotto accusa anche Luciano Moggi, il figlio di questi Alessandro, Francesco Zavaglia, Francesco Ceravolo e Pasquale Gallo. Sono accusati di aver con minacce costretto numerosi calciatori ad affidare alla Gea le loro procure, accuse che vengono respinte e che, a giudicare da quanto emerso sino a oggi dal dibattimento appaiono abbastanza deboli. Davide Lippi ha deposto oggi al processo che si svolge davanti alla X sezione del Tribunale penale presieduta da Luigi Fiasconaro. Ha parlato della sua attivit? di procuratore che lo ha portato sin dal 2000 a collaborare con Alessandro Moggi e a girare per i campi di calcio alla ricera di talenti. Per ogni scoperta, alla firma del primo contratto Lippi riceveva il 33% dei compensi riconosciuti al calciatore. Davide Lippi, che ? difeso dagli avvocato Fabio Lattanzi e Franco Coppi, ha parlato soprattutto dei suoi rapporti con due calciatori, Giorgio Chiellini ed Emanuele Blasi dei quali ? diventato procuratore. Lippi ha escluso di avere ottenuto i loro contratti attraverso minacce di cui si parla nel capo di accusa. Chiellini lo conobbe in Inghilterra in occasione degli europei under 16. Quando rientr? in Italia divent? suo procuratore avendo il calciatore lasciato l'avvocato Bordonaro che lo assisteva in precedenza. A Chiellini non fece mai promesse di farlo giocare in Nazionale o alla Juve. A quest'ultima approd? allorch? il presidente del Livorno, Aldo Spinelli, dove giocava, pur essendo il calciatore gi? in trattative con Franco Baldini, direttore generale della Roma, decise di cederlo alla squadra bianconera. Anche Emanuele Blasi ? stato in rapporti d'amicizia con Lippi fin dal 2001. Blasi si affid? a lui dopo aver lasciato Stefano Antonelli poich? questi non riusciva, sosteneva Blasi, a fargli avere un contratto pi? vantaggioso. Ancora oggi Chiellini e Blasi sono assistiti da Lippi che, lasciata la Gea, ha costituito un'altra societ? la Reset Group. Ha deposto anche Emanule Calai?, attualmente in compropriet? tra Napoli e Siena. Il calciatore palermitano ha dichiarato: "Ho deciso liberamente, poich? Bonetto non mi prospettava offerte adeguate al mio rendimento, per cui ero insoddisfato del suo lavoro e ho scelto di passare la mia procura a Moggi senza ricevere alcuna minaccia o promessa di ingaggi". Presente in aula anche Fabio Liverani: secondo le sue esternazioni, il centrocampista del Palermo Liveraninon avrebbe mai ricevuto pressioni per passare alla Juve o presunte minacce di non convocazione in Nazionale. 3) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino 23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio 7 Ottobre 2008 : Sulla causa sollevata da Margherita Agnelli in merito all'eredit? di suo padre Gianni ? competente il giudice italiano. E' quanto sostiene il sostituto procuratore generale della Cassazione Antonio Martone. Stamane, davanti alle sezioni unite civili della Suprema Corte, si ? svolta la Camera di Consiglio relativa al regolamento di competenza sulla questione. La decisione degli ermellini sar? resa nota entro un mese, con deposito dell'ordinanza. 7 Novembre 2008 : 4) Processo Conti Juve : Procura di Torino 18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo 21 Febbraio 2008 : prima risposta alla convocazione di Roberto Bettega 19 Giugno 2008 : chiusura indagine La procura di Torino ha concluso l'inchiesta sul "doping amministrativo" legato alla Juventus. Il fascicolo si riferisce alla vecchia gestione della societ? bianconera, e gli indagati sono l'ex ad Antonio Giraudo, l'ex direttore generale Luciano Moggi e l'ex vicepresidente Roberto Bettega, ai quali ? stato notificato il rituale avviso di chiusura indagini. Secondo quanto si ? appreso, dal procedimento ? stata stralciata la posizione del presidente onorario Franzo Grande Stevens e di tre avvocati, per i quali erano state ipotizzate irregolarit? nell'ambito della vendita della societ? "Campi di Vinovo". 5) Tar di Carraro 30 Ottobre 2008 : ( fonte : suo articolo su Libero del 20 Giugno 2008 ) 6) Ricorso Moggi e FIGC al Consiglio di Stato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 lug - L'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro l'inibizione per cinque anni da tutte le cariche federali e l'ammenda di 50mila euro a lui inflitte il 25 luglio del 2006 dalla Corte Federale della Figc per la vicenda 'calciopoli'. Moggi ha impugnato la sentenza del Tar del Lazio che lo scorso 19 marzo ha confermato la sanzione. La decisione e' stata impugnata anche dalla Figc nella parte in cui il giudice amministrativo si e' dichiarato competente a giudicare sulla questione. Per la Federazione la vicenda rientra nella sfera di competenza della giustizia sportiva. Procedimenti archiviati : 1) Processo Capobianco 12 Marzo 2008 : Chiesta l'archiviazione per il d.s. Fabiani : non ci sono prove di corruzione o di partite accomodate 2) Tar di Moggi - Tar del Lazio 17 Dicembre 2007 : rinvio 13 Marzo 2008 : Discussione nel merito : pronuncia al 20 Marzo 2008 19 Marzo 2008 : il ricorso ? stato respinto 3) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano 18 Dicembre 2007 : rinvio 23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti 31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il reato contestato ? stato depenalizzato 4) Falso in Bilancio Milan e Sampdoria - Procura di Genova 9 Aprile 2008 : Il processo per falso in bilancio ai vertici della Sampdoria e all'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani non sar? celebrato, in quanto il reato si prescriver? a fine aprile. L'udienza ? stata rinviata al 7 maggio per formalizzare l'avvenuta prescrizione e il proscioglimento degli imputati. A chiedere l'immediato proscioglimento senza dibattimento degli imputati ? stato l'avvocato Chicco Monteverde, difensore di Garrone, il quale ha rilevato l'imminente prescrizione del reato. Il Pm ha concordato con il difensore che ? inutile iniziare un processo la cui prescrizione ? cos? imminente. 7 Maggio 2008 : Falso in bilancio, reato prescritto: Lo ha dichiarato il tribunale di Genova prosciogliendo i vertici della Samp e l'ad del Milan Galliani. Al centro del processo, che vedeva imputati insieme al dirigente rossonero il presidente della Samp Riccardo Garrone, il dg Beppe Marotta e la stessa U.S Sampdoria, la cessione di Kalu dalla Samp al Milan e quella del Milan alla Samp del diritto di avvalersi delle prestazioni di Luca Antonini. 5) Processo Adamo Bove 22 Aprile 2008 : Il pm di Napoli Giancarlo Novelli ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Adamo Bove, dirigente della Security governance Telecom. Bove precipito' il 21 luglio 2006 da un cavalcavia della tangenziale di Napoli. Il pm ha escluso ogni ipotesi diversa dal suicidio, ritenendo che non esistano indizi per sostenere la pista dell'omicidio o l'istigazione al suicidio, reato quest'ultimo per il quale era stata avviata l'indagine. 6) Tar del Lazio : ricorso presentato dall'Ego di Napoli in merito all'annullamento dell'atto di assegnazione dello scudetto 05/06 all'Inter FC 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : discussione in aula 22 Maggio 2008 : ricorso irricevibile 7) Tar del Lazio : ricorso presentato da GLMDJ in merito all'annullamento Lodo Arbitrale Juve 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : discussione in aula 22 Maggio 2008 : ricorso inammissibile Denunce annunciate : 1) Azione legale di Moggi contro Coni e FIGC Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori. ( annunciata su Tuttosport 19/01/08 ) 2) Azione legale di Moggi contro Stefano Antonelli CALCIOGATE/ MOGGI DENUNCIA ANTONELLI PER ISTIGAZIONE DELINQUERE Dirigente Torino avrebbe invitato a querelare ex dg della Juve Roma, 19 giu. (Apcom) - Tardivo derby della Mole, a colpi di carte bollate. L'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha denunciato l'amministratore delegato del Torino, Stefano Antonelli, per "istigazione a delinquere". Secondo quanto riferito dai legali di Moggi, nel corso di un'udienza del processo Gea, la querela ? stata presentata circa un mese fa, all'attenzione del pm Simona Maisto della Procura di Roma. Secondo quanto si ? appreso nell'esposto si farebbe riferimento ad un incontro avvenuto tra il dirigente del Torino e un manager di calcio minore, Mario Auriemma, durante il quale avrebbe invitato quest'ultimo a denunciare Luciano Moggi alle procure di Roma e Napoli. Oggi l'avvocato di Alessandro Moggi, Maurilio Prioreschi, ha fatto istanza ai giudici della X sezione del tribunale affinch? venisse acquisita la denuncia. La corte ha per? ritenuto l'istanza "inaccoglibile" e sottolineato che per "far risultare la circostanza" si "pu? documentare in altro modo". Gli avvocati della difesa, sul punto, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Lo stesso Luciano Moggi, fuori dall'aula ha aggiunto: "Non ? giusto che dica quel che i miei stessi avvocati non riferiscono. Sar? l'autorit? giudiziaria ad accertare se ci sono stati o meno comportamenti non corretti". Auriemma ? stato in passato presidente del Civitavecchia ed ? stato coinvolto anche nel fallimento del Giorgione Calcio. La denuncia di Moggi ? stata prodotta anche alla Procura federale della Federazione italiana gioco calcio. 3) Azione legale dell'arbitro Bertini contro Gussoni e FIGC 7 Luglio 2008 : ?Secondo gli inquirenti Luciano Moggi avrebbe posseduto un centinaio di queste schede da cui risulta qualche telefonata con Arezzo. Telefonata che ? stata associata al mio nome. Punto primo: io non ho mai posseduto quelle schede e di conseguenza non ho mai parlato con Moggi. Punto secondo: nessun giudice, finora, ? stato in grado di dimostrare il contrario. Fra l?altro se avessi parlato con Moggi dovevano accusarmi di illecito sportivo, invece sono stato incriminato per violazione dell?articolo 1, ovvero per comportamento scorretto. Un?accusa che mi fa cadere le braccia dal momento che agli arbitri non era vietato parlare con i dirigenti. Tanto ? vero che Collina, intercettato in colloqui con Galliani e Meani del Milan, non solo non ? stato rinviato a giudizio ma ? stato nominato designatore arbitrale. La giustizia ? uguale per tutti? Macch?, ? vero l?esatto contrario? 4) Preparazione di una eventuale azione legale dell'arbitro Paparesta ? 9 Luglio 2008 : I legali dell'ex arbitro di Bari hanno chiesto le carte in Figc, cio? i documenti relativi alla decisione dell'Aia di dismettere l'arbitro per motivi tecnici. Querele annunciate dal Direttore : 1) Grasso Aldo 2) Ormezzano Gianpaolo 3) Verdelli Carlo 4) Cannav? Candido 5) Luna Riccardo 6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni ) 7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 ) 8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 ) 9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" ) 10) Filippo Grassia ( annunciata su Libero il 31/07/08 a seguito dell'articolo "Non c'? pi? Moggi. Che bel campionato" ) Querele contro il Direttore : 1)Pasqualin Claudio L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio. Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale". Il procuratore ha cosi' ritirato la querela. Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli : 1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli Le Calende Greche - 22 Continua -
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Tarallucci e vino - 47 Grazie Luca - 6 Proseguiamo nella lettura del ricorso al Tar della Juve : stiamo leggendo il ?Fatto? e ne abbiamo letto i primi due punti. Nel primo vengono sottolineati i meriti acquisiti nei 109 anni di storia e nel secondo punto, dopo aver fatto un po? di cronistoria degli avvenimenti dell?estate 2006, si comincia a contestare le sentenze sportive iniziando proprio dalla constatazione dell?assenza di individuzione di illeciti sportivi nei fatti contestati, ovvero i comportamenti di Moggi e Giraudo nonch? le quattro partite portate al banco di prova, e rigettando la formuletta della somma di art.1 che fa art. 6 : ci?, nonostante i discorsi filosofici portati ad argomento da luminari quali Ruperto Cesare e Sandulli Piero. Viene fatto notare che nessun arbitro coinvolto con la Juve si becca illecito sportivo ( ricordo a tutti che l?unico arbitro a beccarsi l?illecito sportivo ? Massimo De Santis per Lecce-Parma 3-3, illecito sportivo del quale la beneficiaria, la Fiorentina, non ne sa nulla! ) e di conseguenza non si capisce come il progettato illecito sportivo possa trovare concretezza. Infine, i nostri avvocati avanzano forti dubbi sulla interpretazione dell? ?ovvero? contenuto nell?art.6 : risulta davvero un volo pindarico interpretare quell? ?ovvero? come terza ipotesi prospettata : come si fa ad ottenere un vantaggio in classifica in assenza di atti diretti alla modificazione dello svolgimento o del risultato di una qualsivoglia gara ? Andiamo avanti con il punto 3 del ?Fatto?. ?3 - A fronte di questo ridimensionamento del quadro accusatorio e di una circostanza della quale la prima decisione ha dato atto, scrivendo che ?la Juventus ha tenuto un comportamento processuale apprezzabile, perch? improntato a lealt? e correttezza; ha dimostrato, inoltre, con l?opera di rinnovamento societario gi? attuata, di riconoscere gli errori commessi nel passato per il tramite dei suoi dirigenti e di avere iniziato un processo di rigenerazione?, sono state inflitte, direttamente o indirettamente, tutte le sanzioni previste dall?art. 13 CGS, in un quadro che, come abbiamo visto, la Corte Federale ha ulteriormente ampliato;? In realt?, secondo me, questo ? un boomerang : portare ad argomento la sostituzione della dirigenza significa ammettere la colpevolezza : noi si intendeva farci apprezzare ed in effetti : Ruperto non accoglie la richiesta di Palazzi della Serie C; e Sandulli mitiga la penalit? di 30 punti proprio tenendo in considerazione che siamo la Juve ( ?o almeno ne indossiamo la maglia, lapsus di Ranieri in Fiorentina-Juve dello scorso anno ). ?queste gravissime sanzioni hanno determinato un rilevante danno economico per il solo fatto di essere state disposte. Ci riferiamo all?esodo di molti dei calciatori migliori, che non erano disponibili a trascorrere due anni in serie B: infatti la penalizzazione inflitta pu? portare alla pratica impossibilit? di conseguire nel primo anno un punteggio sufficiente alla promozione.? Due cose : la prima ? che quindi il punto 3 del ?Fatto? focalizza sui danni; la seconda ? che la frase di cui sopra ? opinabile, nel senso che non tutti i giocatori sono andati via sdegnosamente : alcuni sono stati mandati via, come sappiamo; fatto certificato nei vari bilanci quando si parla di ?esodo forzoso?, giusto ? ?Di questi danni la soc. Juventus intende chiedere ed ottenere il risarcimento, attese anche le disposizioni del secondo comma dell?art. 1 della L. 280/2003 che non consentono all?ordinamento sportivo di pregiudicare diritti soggettivi tutelati dall?ordinamento dello Stato.? Secondo comma dell?art.1 della Legge 280/03 che vado qui a ricordare : ?Art. 1. Principi generali [?] 2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. [?]? Quindi per i nostri avvocati ricorre il caso di rilevanza per l?ordinamento giuridico della Repubblica. ?Ma, prima ancora, la Juventus intende richiedere al Giudice amministrativo il proprio intervento d?urgenza, al fine di poter comunque partecipare, quanto meno, al Campionato nazionale di Serie A, evitando l?integrazione del danno pi? grave, in attesa di poter dimostrare, per il tramite del giudizio avanti alla giustizia amministrativa, l?erroneit? ed illegittimit? delle sanzioni irrogate e la necessit? di un completo ridimensionamento del quadro sanzionatorio nei riguardi della Societ?.? E? questa l?istanza cautelativa : qui i nostri avvocati chiedono di fermare il campionato, in modo da limitare i danni, in attesa di poter dimostrare le tesi formulate nel ricorso. Pensate che il Tar avesse accettato l?istanza cautelativa ? Purtroppo, il paragone con gli altri due ricorsi al Tar relativi, ovvero quello dell?Ego di Napoli e di GLMDJ, secondo me non si pu? fare : in entrambi i casi, dopo le varie discussioni, si conclude con il succo del discorso : non siete l?attore principale e non vi viene riconosciuto lo status di portatore di interessi. Solo se la Juve si fosse difesa veramente avremmo potuto sapere. Secondo me il paragone ? pi? pertinente con la difesa che il Porto ha fatto quest?anno, portando le sue doglianze al Tas di Losanna vedendole, nonostante osteggiata da un ricorso presentato dal Benfica, accolte con successo : il Porto ? in Champions League anche quest?anno, altro che serie b : la domanda continua a sorgere spontanea : perch? non ci siamo difesi ? A chi continua a sostenere che ci avrebbero radiato, suggerisco di andarsi a leggere come finisce la violazione della clausola compromissoria nel caso dell?Arezzo che al Tar ci va, eccome; e ci va per protestare sulla stessa sentenza sportiva. ?La Societ? ha tentato di utilizzare gli strumenti della giustizia sportiva per verificare la possibilit? di raggiungere una conciliazione con la Federazione, ed ha all?uopo presentato l?istanza di conciliazione avanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI.? Piacere a sapersi : ricordo, come pi? volte ha emesso parere la corte arbitrale del Coni, che i due percorsi, Tar e Camera di Conciliazione ed Arbitrato, sono distinti : si pu? perseguire uno, l?altro od entrambi, senza che nessuna delle scelte possa influenzare il percorso intrapreso. ?Questa iniziativa ha condotto all?incontro presso la Camera di Conciliazione del 18 agosto scorso, nella quale la Societ? ha dovuto registrare la indisponibilit? della Federazione all?esame di ogni proposta di conciliazione (si produce il Verbale dell?incontro).? In Camera di Conciliazione, la Federazione non ha conciliato con nessuno, come da lettura di tutte le sentenze arbitrali del Coni. Solo i nostri illuminati dirigenti potevano pensare il contrario : si sono presentati l? in cinque, tra avvocati, presidenti ed amministratori delegati, e se ne sono tornati con la coda fra le gambe non prima di aver manifestato il proprio dispiacere per la ?mancata? conciliazione. ?In questa situazione, occorre ribadire come i diritti e degli interessi della Societ? siano gravemente pregiudicati dalle decisioni assunte dalla giustizia interna della F.I.G.C. e siano in procinto di essere definitivamente ed irreparabilmente pregiudicati, ove non si intervenga nei termini pi? immediati, quanto meno in via cautelare.? Meno male che lo sottolineano loro : per noi tifosi ? sempre stato chiaro che accettando la sentenza Sandulli i diritti e gli interessi sarebbero stati in procinto di essere definitivamente ed irreparabilmente pregiudicati. Stante il comportamento successivamente tenuto, queste affermazioni appaiono chiacchiere senza valore alcuno. ?Si consideri infatti che l?avvio del Campionato nazionale di calcio di Serie A ? fissato per il 9-10 settembre e dunque, prima di quella data, la ricorrente ha necessit? di ottenere un provvedimento giurisdizionale cautelare che le garantisca la possibilit? di partecipare al massimo campionato, pena la stessa sostanziale inutilit? della successiva tutela giurisdizionale, trattandosi, con ogni evidenza di un danno gravissimo e non riparabile.? Si ribadisce la richiesta di accoglimento dell?istanza cautelare. ?Ci si rif? pertanto ai principi fondamentali del diritto di difesa di cui all?art. 24 Cost., per riaffermare la legittima possibilit? per ogni soggetto, che stia per subire un danno che ritiene ingiusto, di poter adire immediatamente l?autorit? giudiziaria, al fine di richiedere ed eventualmente ottenere un provvedimento cautelare, che tuteli il diritto controverso fino alla decisione giudiziaria definitiva.? Articolo 24 della Costituzione Italiana ?? ?Nel caso di specie, la giurisdizione su questa domanda spetta in via di giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della L. 280/2003; e deve essere attivata nelle forme previste dalle norme che regolano la giustizia amministrativa, e dunque con un ricorso ai sensi dell?art. 21 L. 1034/1971 e succ. mod., nell?ambito del quale venga pure proposta la domanda cautelare.? Le fonti giuridiche sulle quali ? basata la possibilit? di fare ricorso. Alla prossima con : ?I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono i seguenti.? Ovvero la parte del ricorso denominato ?DIRITTO?. Tarallucci e vino - 47 Grazie Luca - 6 -
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Tarallucci e vino - 46 Grazie Luca - 5 Stiamo leggendo il secondo punto del ?Fatto? relativo al ricorso presentato dalla Juve al Tar il 24 agosto 2006 e ritirato il 31 agosto 2006 : nel primo punto si ? fatto un veloce riepilogo di chi ? la Juve, cosa ha vinto e cosa rappresenta ( almeno nel momento in cui tale ricorso ? stato presentato ); nella scorsa puntata abbiamo gi? cominciato il secondo punto che riassume le vicende giudiziarie ( ?sportive! ) e avevamo sospeso la lettura quando ci siamo ri-imbattuti nella somma di art.1 che fa art.6 ( almeno nel modo di vedere le cose di Ruperto Cesare, presidente CAF, e Sandulli Piero, presidente della Corte Federale ). Proseguiamo, dunque : ?A questa contestazione facevano seguito alcune contestazioni specifiche, relative allo svolgimento di quattro partite, due delle quali avrebbero presentato irregolarit? tali da integrare un illecito sportivo (all.4).? Vi ricordo le quattro partite : 1.Juventus-Lazio del 5 dicembre 2004 E? la partita in cui Moggi fa capire alla segretaria Alessia di conoscere gli assistenti prima della loro comunicazione ufficiale. Sappiamo benissimo che le designazioni sono pubbliche e registravano diverse presenze : conoscere anzitempo ( sempre rispetto alla comunicazione ufficiale ) arbitri e guardalinee non sembra essere violazione di particolare segreto. 2.Fiorentina-Bologna del 12 dicembre 2004 In questa partita De Santis avrebbe ammonito i deferiti del Bologna nostra temibile avversaria nella domenica successiva. Fa notare il Direttore che nella domenica di Bologna-Juventus, De Santis arbitrava Milan-Fiorentina : i deferiti del Milan sono tre e De Santis, nostro sodale, non ce ne ammonisce nessuno e siamo costretti ad affrontare la successiva Juventus-Milan con il Milan a pieni ranghi. Gi? sento i benpensanti : ?e infatti quella gara l?avete aggiustata con Bertini? 3.Juventus-Udinese 13 Febbraio 2005 Durante una telefonata fra Moggi e Bergamo quest?ultimo ( e sottolineo quest?ultimo ) chiede al Direttore quali assistenti vuole per la partita in questione : alla risposta ?Ambrosini e Foschetti? da parte del Direttore segue la controproposta ?Ricci e Gemignani? <tanto per non dirgli quello che vuole lui ...> <Nun posso, mettermi a fa il Pierino ...> dir? Bergamo, altro nostro sodale, alla Fazi in una telefonata successiva. La quale Fazi conclude cos? : <Hai fatto bene, corteggialo adesso e ... fa una telefonata in pi?, guarda fanne una di meno a me, che ti risento fra 20 giorni> : ma non eravamo noi a ?corteggiare? i designatori ? Perch? la Fazi dice questo a Bergamo ? 4.Reggina-Juve del 6 novembre 2004 E? la partita del sequestro di persona a Paparesta ( da quest?ultimo percepito solo sui giornali, come da lui stesso dichiarato all'Ufficio Indagini nel Giugno 2006 ). Come sopra ricordato dai nostri avvocati, per Palazzi due di queste partite integrano l?illecito sportivo. Ma : ?Gi? nella decisione della C.A.F. queste ipotesi specifiche di illecito sportivo sono venute meno: infatti, la C.A.F. ha ritenuto di ravvisare, in quegli episodi, soltanto la esistenza di comportamenti contrari a lealt? e correttezza.? Esatto : gi? Ruperto, sebbene ben predisposto, non ravvisa gli estremi dell?illecito sportivo. Questa ? una cosa che mi sono chiesto : cosa impediva a Ruperto di riconoscere uno qualunque di questi episodi come illecito sportivo ? Chi glielo avrebbe potuto contestare ? In questo modo, a mio modestissimo parere, si sarebbe potuto risparmiare la farsa in linguaggio italiota aulico della somma degli art.1 che fa art.6 : sembra quasi sadico tutto ci?? ?Non solo: ma la decisione della C.A.F. ha anche escluso la esistenza di una qualsiasi associazione, mettendo in risalto la esistenza di plurimi centri di potere tra loro antagonisti, smentendo la ipotesi formulata dall?Ufficio indagini.? Gi?, anche se questo nella gogna mediatica che ci ha piallato non si ? evinto : certo, ognuno degli altri centri di potere ha tirato fuori le proprie bocche da fuoco ( un esempio su tutti Galliani che afferma di non conoscere Meani ); nel nostro caso, invece, le nostre bocche da fuoco sono state dirette non contro l?avversario ma contro noi stessi ( ?e non fatemi fare esempi! ). Anche qui mi verrebbe da dire ( ?ingenuamante! ) : come mai ? ?Nondimeno ha ritenuto, condividendo l?impianto accusatorio formulato al capo 1 dalla Procura federale, che ?la pluralit? di condotte poste in essere da Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all?art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l?atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica?.? Orbene, noi pensavamo che i nostri avvocati non si fossero accorti di tale scempio giuridico : invece : ?La critica a questa affermazione, peraltro del tutto ovvia, consiste nell?osservare che non ? il numero delle condotte che ne cambia la sostanza; e, se ogni singola condotta non realizza l?illecito sportivo, questo non pu? ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate.? Peraltro del tutto ovvia, dicono i nostri avvocati? ?Ma vi ? un secondo argomento che nega valore alla sopra riferita affermazione della decisione della C.A.F..? Vedete che gli argomenti per controbattere le decisioni della giustizia sportiva c?erano, eccome! ?Essa, infatti, ha dovuto riconoscere che, per la realizzazione di un illecito sportivo, non ? sufficiente una mera condotta finalizzata alla turbativa della gara, ma occorre una condotta idonea e causalmente adeguata; diversamente non si potrebbe pi? distinguere il comportamento contrario ai principi di lealt?, correttezza e probit? dall?illecito sportivo e si sanzionerebbe un?intenzione.? Gi? : poich? il ricorso al Tar l?abbiamo ritirato, allora resta vera l?ultima affermazione : siamo stati sanzionati per l?intenzione che avevamo di modificare la classifica pur non modificando lo svolgimento n? il risultato di alcuna gara! ?Il giudizio sulla idoneit? ed adeguatezza causale delle condotte di Moggi e Giraudo ? condizionato dalla partecipazione di rappresentanti della classe arbitrale, ai quali viene attribuito lo stesso illecito: infatti non pu? essere ritenuta idonea una condotta del Moggi che cade nel vuoto e non viene raccolta da chi potrebbe condividere prima e realizzare poi il risultato voluto. Nel caso di specie i concorrenti appartenenti alla classe arbitrale non sono stati ritenuti responsabili di un illecito sportivo, ma di una generica infrazione all?art. 1 CGS.? Giustamente hanno notato i nostri avvocati che nessun arbitro che abbia avuto a che fare con le nostre marachelle si ? beccato l?illecito sportivo : non si realizza dunque materialmente l?intenzione di modificare la classifica : come fate a darci l?illecito sportivo ? ?Va, infine, osservato che il vantaggio in classifica non si pu? distinguere dallo svolgimento o dal risultato delle gare (la posizione in classifica ? frutto di numeri ed i numeri discendono dai risultati delle gare) che, come si ? visto, non hanno mai rivelato presenza di illeciti.? Straordinariamente esatto : come si pu? alterare la classifica non modificando lo svolgimento n? il risultato di una gara ? ?Pertanto, anche per il capo 1 si tratta di mere violazioni dell?art. 1 CGS, cosi come per le restanti imputazioni.? Applausi ai nostri avvocati! Alla prossima con il terzo punto del ?Fatto? Tarallucci e vino - 46 Grazie Luca - 5 -
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Ciao, totojuve! Comprendo quello che vuoi dire : basterebbe chiarire la storia delle intercettazioni per aver un quadro pi? evidente della situazione. Vediamo un p?. All'inizio di maggio 2006, le intercettazioni di Torino sono in federazione gi? da tempo, mentre le intercettazioni di Napoli sono ancora in Procura. Non trascuro ( anche alla luce di informazioni sopraggiunte, soprattutto dal Processo GEA ) di menzionare il particolare di cui si ricordava marmas ( ciao! ) e cio? di aver sentito suoi amici romanisti il 1? Maggio 2006 confabulare sulla tempesta che si sarebbe abbattuta sulla Juve : a domanda rispondi, i suoi amici gli hanno detto che la fonte era il Romanista. Le intercettazioni cominciano ad essere pubblicate il 4 Maggio 2006, ma sono quelle di Torino, i cui eventuali reati penali, ricordiamo, non sono stati trovati e il Procuratore Capo di Torino, Dott. Marcello Maddalena, ha archiviato. Sono per? funzionali allo scopo : basta solo ricordare come ? stata riportata la storia della Maserati. Domandine d'obbligo : 1.Come arrivano queste intercettazioni che, ripeto, erano in federazione ( oltre la procura di Torino ) sulla stampa ? 2.Perch? non interviene il Garante per la protezione dei dati personali ? 3.Perch? non interviene il Ministro della Giustizia ? Interviene per? prontamente, il Dott. Giraudo, il 5 Maggio con una conferenza stampa : riporto l'articolo della gazza online, veramente illuminante : "TORINO, 5 maggio 2006 - E' iniziata alle 12.30, ed ? tuttora in corso, la conferenza stampa dell'amministratore delegato della Juventus Antonio Giraudo. "Ancora una volta la Juve e i dirigenti bianconeri sono tornati sotto le luci di un processo mediatico che non ha precedenti nella storia del calcio. Ho letto che il nostro silenzio stampa sarebbe figlio della paura, un'affermazione falsa e incredibile. Devo ricordare che nella parte pi? calda del processo doping la Procura di Torino aveva disposto intercettazioni il cui contenuto, a favore della difesa, non ? mai entrato nel processo e non ? stato depositato". VERITA' - "Chiedetevi per quale motivo - ? la difesa-accusa dell'a.d. bianconero - queste intercettazioni sono state date alle redazioni dei giornali e non prima a noi o ai nostri legali: noi ne siamo venuti a conoscenza attraverso i giornali e solo oggi ne abbiamo ricevuto copia. E' incredibile che i diritti fondamentali dell'uomo possano essere di cos? poco interesse. Nessuno ci ha difeso, nemmeno gli opinionisti che abbiamo sopportato durante i sette anni del processo, anche dopo la sentenza che ha cancellato le accuse. Forse qualcuno ? pi? interessato ai polveroni che alla verit? delle cose". DIMISSIONI? - La vicenda delle intercettazioni telefoniche, non solo non induce Antonio Giraudo a prendere in considerazione eventuali dimissioni, ma "ha una forza che compatta la dirigenza e l'ambiente, come lo sono state quelle degli anni passati e sono certo che riusciremo ad ottenere risultati sportivi ancora migliori". COMPLOTTO? - Alla domanda se sia solo un caso che la vicenda delle intercettazioni telefoniche sia emersa a pochi giorni dalla conclusione del campionato, Antonio Giraudo risponde cos?:"Non penso a complotti, si tratta soltanto di un dato statistico. Ritengo comunque credibile il sistema calcio. Semmai c'? stata una disparit? di trattamenti da parte della stampa. Ci manca il carisma di Gianni e Umberto Agnelli e qualcuno ne approfitta per mancarci di rispetto. Stiamo pagando tutto questo, ma si ricrederanno anche questa volta"." Quindi, il 5 Maggio 2006 il Dott. Giraudo non aveva ancora capito : lo capir? l'11 Maggio quando, sempre dalla gazza : "TORINO, 11 maggio 2006 - Il Consiglio di amministrazione bianconero ha rimesso il proprio mandato agli azionisti, ma per assistere alla rivoluzione in casa Juve bisogner? aspettare il 29 giugno, quando la propriet? decider? la nomina dei nuovi amministratori. Formalmente Moggi e Giraudo rimarranno dunque in carica ancora pi? di un mese, in pratica l'ad juventino ? stato esautorato dalle sue funzioni visto che, come recita il comunicato della societ?: "Fino all'assemblea del 29 giugno 2006 le eventuali operazioni straordinarie saranno di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione". Giraudo si potr? dunque occupare delle operazioni di ordinaria amministrazione come ha sempre fatto, ma per tutto il resto dovr? chiedere ed ottenere l'approvazione del CdA bianconero (e dunque della famiglia Agnelli, che detiene la maggioranza delle azioni Juventus attraverso l'Ifil). Un vincolo che con ogni probabilit? ? destinato a sciogliersi con la nuova assemblea degli azionisti in programma a giugno, e la nomina di un nuovo amministratore delegato da parte della famiglia Agnelli. Il CdA oggi pomeriggio era iniziato con l'intenzione di congelare tutto almeno fino alla prossima settimana, ed essere riaggiornato a scudetto assegnato. Ma durante l'assemblea c'? stato un netto cambio di rotta da parte della propriet?: l'unico modo per costringere Luciano Moggi e Antonio Giraudo a farsi da parte ? stato quello di rassegnare in blocco le dimissioni. I nomi pi? quotati per la successione all'ad bianconero sono quelli di Carlo Sant'Albano, attuale amministratore delegato dell'Ifil, e del consigliere del CdA juventino Jean Claude Blanc. L'unico a commentare le dimissioni del CdA juventino ? stato l'avvocato Luigi Chiappero: "In questo momento pi? che parlare bisogna pensare e vedere quello che sta succedendo. Quello che ? successo oggi ? un fatto importante"." L? Giraudo capisce e se ne va. Moggi lo far? il 14 Maggio 2006, da Direttore Generale della Juve, e il 16 Maggio da tesserato FIGC ( dimissioni non accettate : allo stato Moggi ? un tesserato sanzionato con un periodo reiterato di inibizione ). Nel frattempo comincia a circolare "Il libro nero del calcio" pubblicazione delle relazioni dei CC alla Procura di Napoli. Non siamo ancora al 24 Maggio, giorno in cui gli atti della Procura di Napoli vengono consegnati nelle mani di Nicoletti e Borrelli ( fresco di nomina formale, come nota totojuve ). Come ? possibile, allora che gli atti della procura di Napoli si possano acquistare in edicola ? Una chiave di lettura ce la offrono proprio i due magistrati, Beatrice e Narducci, il 15 giugno 2006 in un articolo apparso sulla Repubblica : "La fuga di notizie "dolosa" che ha affossato l'inchiesta Cos? sfum? l'arresto di Moggi: accuse all'Arma e al pm Marabotto di CARLO BONINI e GIUSEPPE D'AVANZO [...] La novit? ? che a Napoli, l'ufficio del pubblico ministero individua il luogo e le persone che, uniche, hanno potuto violare il segreto. I nomi sono ora, nero su bianco, negli atti trasmessi alla Procura di Roma. C'? un'accusa grave in queste carte. La fuga di notizie, sostengono a Napoli, ? stata cos? imponente e distruttiva che deve essere stata "autorizzata dal comando del Nucleo Provinciale dei carabinieri di Roma e da alti ufficiali dell'Arma da cui gerarchicamente dipende quella struttura". Soltanto qualche falso ingenuo oggi pu? credere che la fuga di notizie sia un lavoretto storto che si consuma tra pubblici ministeri e cronisti. Si scorge un'altra realt?, pi? raffinata. Aree infedeli delle istituzioni utilizzano la fuga di notizie per mutilare il lavoro dei pubblici ministeri confidando nell'ansiosa competizione dei media. L'eterogenesi dei fini fa il resto. Ne sortisce un "vietnam" politico-giudiziario-informativo in cui ognuno ci mette del suo per colpire sotto la cintola l'avversario. [...]" Ma quale interesse potevano avere i CC a far pubblicare gli atti ? Una chiave di lettura potrebbe essere l'interrogatorio ad Auricchio fatto al Processo GEA il 1? Aprile 2008 : riporto dal secolo XiX on line : "[...] Durante il controesame degli avvocati difensori, Auricchio ha ricordato i suoi rapporti con l?ex ds della Roma Franco Baldini. Rapporti che datavano da una denuncia fatta dalla As Roma e da Baldini per un presunto ricatto dopo la vicenda delle false fidejussioni. Alla fine Auricchio ha detto di aver avuto rapporti di amicizia con l?ex ds della Roma. [...]" A pensar male si fa peccato, ma spesso s'azzecca, diceva quello! Pensate ancora a come sono state gestite le pubblicazioni delle intercettazioni di Vittorio Emanuele : immediato intervento di Pizzetti, Garante per la protezione dei dati personali, ed invio degli ispettori da parte di Mastella, ministro della Giustizia, a Potenza per controllare l'operato di Woodcock. In pratica, un cittadino non italiano ? stato pi? tutelato di un cittadino italiano da parte delle istituzioni. Ripeto il concetto di cui sopra : basterebbe chiarire tutto ci?, cosa che tra l'altro sarebbe dovuta in un paese cosiddetto civile, per capire molto, molto di pi? e non lasciare nulla di intentato. Concludo con un aforisma : Ma se siamo colpevoli in modo cos? schiacciante, ma che problemi avete ? Sempre Forza Juve -
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Tarallucci e vino - 45 Grazie Luca - 4 Procediamo alla lettura del punto 2. del ?Fatto?, riepilogo presentato dai nostri avvocati nel ricorso al Tar. Al punto 1. abbiamo ricordato il palmares che poteva vantare la Juventus, ora infangato dalla vittoria del Campionato di Serie B e ci va bene che non c?? pi? la Mitropa Cup la cui vittoria altra squadra blasonata pu? vantare. Il Milan la vinse dopo essere stato retrocesso in seguito alla vicenda del calcio scommesse di inizio anni ?80. In quella retrocessione non era solo : nonostante i buoni uffici del loro avvocato difensore, anche la Lazio fece compagnia al Milan ante Berlusconi. Non ricordate chi era l?avvocato difensore della Lazio di allora ? Ma l?esimio Prof. Sandulli Piero, of course! Il quale non ? riuscito a convincere l?allora presidente della Corte Federale, Corrado De Biase, il quale il 3 novembre del 2006 su calciopoli cos? si ? espresso : "Bisogna avere, innanzitutto, il coraggio di affermare una realt?: il procedimento di questa estate ha partorito un autentico aborto giuridico. Quando parlo di ?aborto giuridico? mi prendo la piena responsabilit? di ci? che dico. Quando si vuole espletare in due settimane un procedimento che richiederebbe almeno 6 mesi solo per un corretto iter investigativo, non pu? che venir fuori un aborto giuridico. Quando si cassa, per motivi di tempo, un grado di giudizio, quando si impedisce agli imputati di portare testimoni, dossier e filmati in loro discolpa, ma gli si concede solo 15 minuti per una arringa difensiva, non si pu? che parlare di aborto giuridico. Quando non si concedono agli avvocati difensori degli imputati i testi integrali delle intercettazioni, adducendo che non sono pertinenti, si pu? solo parlare di aborto giuridico. Quando, infine, si disassegna un titolo ad una squadra, la Juventus, per assegnarlo ad un'altra, l?Internazionale, prima che sia pronunciato il verdetto del primo iter istruttorio, allora siamo ben oltre l?aborto giuridico. Non ? un problema di giustizia ordinaria o sportiva: in ogni paese che si definisca civile eventuali pene e sanzioni devono essere comminate dopo che sia stato verbalizzato un verdetto di colpevolezza, mai prima. E non venitemi a parlare di normative UEFA o di liste da dare alla stessa per le coppe europee: i diritti degli imputati, tra cui quello di potersi difendere con i mezzi che l?ordinamento mette loro a disposizione, vengono prima di una partita di calcio. [?] Poi, di fronte al fatto compiuto, chi si prende la responsabilit? di fermare una macchina che macina miliardi di ?, tanto da essere la sesta industria del paese? Io, per conto mio, posso solo ribadire il concetto gi? espresso: una penalizzazione di 8/10 punti, una multa e la squalifica di Moggi e Giraudo per 10/12 mesi, questa era la pena congrua, a mio parere. Ogni parallelo con la vicenda del 1980 ? improponibile: qua non ci sono tracce di illecito, n? denaro o assegni. L?illecito ambientale non ? un reato contemplato da nessun codice, a meno che non si parli di inquinamento atmosferico..." Sar? per bastian contrario che Sandulli ha invece considerato calciopoli in maniera diversa da De Biase ? No, non ? cos? : Sandulli, come Ruperto, ? stato inflessibile con la Juve; Sandulli, al contrario di Ruperto, ? stato molto ?comprensivo? con Lazio e Fiorentina, come abbiamo avuto modo di leggere pi? volte. Premessa di rito assolta, procediamo alla lettura del Tar. ?2 - I fatti, cos? pesantemente sanzionati dalle decisioni sopra citate, sono, in sintesi, i seguenti: A conclusione di una indagine sorta in seguito alla intercettazione di utenze telefoniche del Moggi e di altre persone, la Procura della Repubblica di Torino richiese ed ottenne dal Gip un decreto di archiviazione, non ravvisando ipotesi di reato;? Un attimo : cosa c?entrano le intercettazioni della Procura di Torino ? Giusto per puntualizzare, sono intercettazioni che sono state richieste dal Procurato Guariniello nell?ambito del processo per presunto abuso di farmaci; nella affannosa ricerca della parolina magica EPO, fa mettere sotto controllo il telefono del medico sociale Dott. Agricola nella speranza di beccarlo con le mani nella marmellata. Di spaccio di EPO il buon Raffaele non trova nulla, e trova modo di interessarsi alle intercettazioni di Moggi e Giraudo configurando per loro la corruzione di pubblico ufficiale, intendendosi quest?ultimo i designatori arbitrali Bergamo e Pairetto. Il Procuratore Capo Dott. Marcello Maddalena, a cui Guariniello deve rivolgersi per chiedere la possibilit? di intercettare, sar? costretto a ricordargli di cosa si occupa il processo in corso e, dopo aver puntualmente analizzato le intercettazioni ( fra cui la ben nota contenente la famosa Maserati ) le archivia non ravvedendo alcun reato di natura penale. Fatta questa veloce premessa, perch? i nostri avvocati prendono in considerazione anche queste intercettazioni ? ?ma ritenne opportuno trasmettere copia degli atti al Presidente della F.I.G.C..? Beh, pi? che ritenne opportuno, dobbiamo dire che abbiamo avuto modo di constatare che ? prassi trasmettere gli atti pertinenti da una procura all?altra. ?Ne deriv? una attivazione dell?Ufficio indagini che ritenne, in conclusione, di segnalare alla Procura federale i fatti, ravvisando la violazione dell?art. 1 CGS (si allega sub 1 e 2 la motivata richiesta della Procura della Repubblica di Torino ed il decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Torino).? E? vero che gli atti della Procura di Torino sono stati recepiti dalla Procura federale, ma ? anche vero che non si ? proceduto : perch? ricordare qui questa vicenda ? ?Dal 2004 la Procura della Repubblica di Napoli conduce una indagine che, partita da ipotesi di scommesse illegali nel mondo del calcio, si ? estesa a dismisura raccogliendo ed utilizzando intercettazioni telefoniche disposte su tutte le utenze nella disponibilit? dei signori Moggi Luciano, all?epoca direttore generale della soc. Juventus e Giraudo Antonio, all?epoca amministratore delegato della stessa societ?.? Bene si fa a rimarcare : la Procura di Napoli non si ? attivata nei confronti della Juve, ma a seguito di una indagine su scommesse illegali : che fine ha fatto l?origine dell?indagine ? Si ? trovato un qualcosa su questo ? ?Un primo rapporto dei CC di Roma, con la data del 19 aprile 2005, integralmente pubblicato sui giornali, rifer? su migliaia di telefonate ? peraltro di contenuto non diverso da quello delle telefonate raccolte a Torino ? intercettate sulle utenze in uso al Moggi; e ci? indusse i CC di Roma a scrivere che le risultanze investigative avevano consentito di individuare ?il sodalizio criminale facente capo a Moggi Luciano e dedito alla perpetrazione di una molteplicit? di reati tutti finalizzati al raggiungimento di una posizione di assoluto dominio e controllo dell?intero sistema dello sport calcistico professionistico, inteso sia in termini di struttura istituzionale della F.I.G.C. che di struttura gestionale, finanziaria e soprattutto sportiva?. L?attivit? della Procura di Napoli prosegu? (altri due furono i rapporti dei CC di Roma e altre migliaia le telefonate intercettate e trascritte); cosicch?, a conclusione delle indagini, intervennero le contestazioni che sono allegate sub. 3.? ?integralmente pubblicato sui giornali! Come fosse scontato che una cosa del genere possa avvenire. Atti di indagine di un processo acquistabili in edicola! In Italia, definito paese civile? ?Gli atti raccolti dalla Procura di Napoli furono trasferiti all?Ufficio indagini della F.I.G.C. che, all?esito di una brevissima attivit? diretta essenzialmente alla conferma degli atti raccolti dalla Autorit? giudiziaria, ne segu? pedissequamente la impostazione, rilevando la esistenza di responsabilit? di dirigenti di molte altre societ? (Milan, Fiorentina, Lazio), di alcuni organi della Federazione (presidente e vice presidente) e di alcuni arbitri e designatori; per quanto riguarda Moggi e Giraudo la relazione conclusiva scrisse che ?Giraudo e soprattutto Moggi sono apparsi come elementi fondanti di quell?associazione che tanto ha influito sul regolare andamento del campionato di calcio di serie A 2004/2005.?? 1.Gli atti della procura di Napoli vengono consegnati nelle mani di Borrelli e Nicoletti il 24 Maggio 2006, dopo la nomina di Borrelli a capo dell'Ufficio Indagini : ma era dal 4 maggio 2006 che sui giornali venivano pubblicate le intercettazioni : da dove sono uscite ? chi le ha fatte avere ai giornali ? 2.?brevissima attivit? diretta essenzialmente alla conferma degli atti raccolti dalla Autorit? giudiziaria : in italiano : dopo aver letto le sole intercettazioni? ?La Procura federale ha condiviso questo impianto accusatorio ed ha ? con riferimento a Moggi e Giraudo ? costruito (al capo 1) un illecito sportivo (art. 6 CGS) che sarebbe realizzato dalla somma di comportamenti contrari alla deontologia sportiva (art. 1 CGS).? Vedete che anche i nostri avvocati ritengono sia stata fatta una mera somma di articoli 1 per ottenere il sospirato articolo 6. Voglio riportare cosa diceva Sandulli Piero al riguardo : ?Ed invero, occorre prendere le mosse della struttura formale delle due violazioni regolamentari di cui si tratta, e cio? l?art. 1 e l?art. 6 C.G.S.. La prima disposizione sancisce un generico obbligo di ?lealt?, correttezza e probit? in ogni rapporto, comunque, riferibile all?attivit? sportiva?, cos? lasciando intendere che l?infrazione al criterio generale di condotta in ambito sportivo pu? assumere configurazioni libere, cio? non predeterminabili in ragione della loro forma e delle loro manifestazioni, ma qualificabili in funzione della lesione del bene giuridico protetto dalla norma. Ci? non toglie, tuttavia, che le condotte antigiuridiche, ai sensi dell?art. 1, possano in concreto acquisire rilevanza casualmente efficiente nella prospettiva della commissione di altre violazioni, costituendone mezzi idonei per la realizzazione, altrimenti non verificabile o verificabile solo a condizioni diverse. Ora, poich? l?art. 6, comma 1, prevede come illecito sportivo ?il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad attuare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica?, ? evidente che, anche nella conformazione della norma in esame e coerentemente con la stessa impostazione del sistema normativo dell?organizzazione federale, la nozione di mezzo quale strumento per il compimento degli atti, in essa descritti, non soggiace ad alcuna predeterminazione di tipicit? e ricava la sua riconducibilit?, in concreto, all?alveo della disposizione a seguito della sua accertata capacit? di consentire il compimento dell?atto punibile. Ecco, allora, che nella ricostruzione dell?illecito sportivo occorre guardare alla natura dell?atto ? tema che sar? affrontato in seguito ? e, nel contesto di questa indagine, ? necessario giudicare della relazione di efficacia causale del mezzo in concreto prescelto rispetto al compimento dell?atto. Logicamente, nessun diaframma ? ragionevole interporre ad una doppia valutazione di rilevanza di una medesima condotta, sussumendola nei binari del generale disvalore deontologico e, in ottica diversa, concependola come ineliminabile tassello strumentale nella realizzazione dell?illecito ex art. 6, senza che ci? si traduca ? a differenza di quanto sostenuto dalle difese nel corso della discussione orale ? in una (inammissibile) somma algebrica di singole condotte qualificate come antidoverose ex art. 1 e senza che l?operazione valutativa, di cui si dice, determini l?assorbimento di tali condotte nel paradigma dell?illecito sportivo con (insussistente) perdita della loro originaria natura e rilevanza (ed in questo senso va rettificata la motivazione di primo grado, senza effetti quoad poenam, in difetto di appello). Deve, infatti, escludersi, alla stregua della struttura delle due norme e dei differenti beni giuridici protetti, che vi sia un rapporto di necessaria inerenza delle condotte genericamente antidoverose alla figura dell?illecito o che esse se ne possano considerare elemento costitutivo: si tratta di un occasionale, di volta in volta da verificare, apporto causale alla realizzazione dell?illecito sportivo fornito da una condotta, comunque, espressiva di una trasgressione all?ordinamento sportivo.? In queste righe, c?? il motivo del perch? ci hanno spedito in Serie B : non per aver corrotto arbitri, non per aver corrotto avversari : si ? riusciti a spiegare in questo modo cosa volesse dire quell? ?ovvero? contenuto nella formulazione dell?art.6 e come in concreto (!) noi ci si sia macchiati di averlo commesso! Vogliate scusarmi, ogni volta che leggo questo passaggio mi viene il voltastomaco : appuntatevi dove siamo arrivati : completeremo il punto 2. nella prossima puntata. Tarallucci e vino - 45 Grazie Luca - 4 -
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Una possibile (?) chiave di lettura ce la offre proprio il presidente con questa dichiarazione rilasciata ieri al tg2 : ?Non capisco perch? solo la Juventus sia stata retrocessa in Serie B e, inoltre, con una penalizzazione in punti? Come ricorderai, in prima istanza, alla CAF, in Serie B c'erano con noi Lazio e Fiorentina. Dopo, la Lazio e la Fiorentina si sono difese ed hanno ottenuto i risultati sperati. Brevemente : oltre la lazialit? dichiarata del presidente della Corte Federale ( giornalaccio rosa del 21 luglio 2006 : "Sono laziale, ? vero. E proprio la mia lazialit? mi impone di essere rigoroso e di scacciare qualsiasi sospetto" ), ci sono anche le spintarelle al presidente della Camera di Conciliazione ed Arbitrato del Coni, Ronzani, da parte del presidente del Coni ( "La camera di conciliazione - si legge nel verbale - ha trattato le vicende relative alle societ? Lazio, Juventus, Fiorentina e Milan. E per queste vicende non vi sono state pressioni o comunque indicazioni o suggerimenti (...) Invece ci? si ? verificato pi? o meno subito dopo l'istanza da parte di Franco Carraro" ). La Fiorentina poi ? l'unica beneficiaria di un illecito sportivo ( Lecce-Parma 3-3, illecito sportivo di Bergamo, Mazzini e De Santis ) senza esserne a conoscenza! Giusto per ricordare che Diego Della Valle arriva in arbitrato con illecito sportivo e gli viene cancellato : da cui si pu? ben affermare quanto sopra : tre buontemponi nell'ultima domenica di maggio fanno una scampagnata in Via del Mare a Lecce : annoiandosi, trovano modo di intercedere sul campionato italiano salvando la Fiorentina e facendo spareggiare il Parma con il Bologna. Bologna che se l'? presa con noi anche in questa situazione! Bologna che all'andata a Parma va a vincere e perde la Serie A in casa. Noi, innovatori di codici etici, ci siamo presentati dal giudice (!) con i soliti argomenti : siamo la Juve, 109 anni di storia, bla, bla, bla... Improvvisamente i nostri si accorgono che gli altri si salvano e loro restano sulla zattera in balia delle onde : possibile che sia questa la spiegazione del ricorso al Tar, sottolineata dalla frase di cui sopra ? Poi, sappiamo chi ? intervenuto e la stizza per quanto subito ? rientrata, ma come si vede qualche pagliuzza ? rimasta. Altre prove ? Possibile che opera di convincimento ad accettare l'amaro calice della retrocessione la deve fare un direttore di un giornale per giunta romano ? Anche in quella sede il presidente aveva manifestato i suoi dubbi e vi ricordo che nella precedente esternazione ( dopo la qualificazione contro l'Artmedia ) ebbe modo di dire "Abbiamo ritrovato la nostra dimensione ed espiato i nostri peccati, senza sapere bene peraltro quali fossero...". Ora, tutto ci? ha un senso, un filo conduttore o ben ha fatto Tiago a chiuderlo in bagno ? Altra evidenza dell'inadeguatezza alla difesa fu la Camera di Conciliazione. Come ben sapete, prima dell'Arbitrato, vi ? il passaggio in Conciliazione. Leggo da Repubblica online Bianchi Fulvio : "Il conciliatore ? l'avvocato (ed ex ministro) Angelo Piazza che ha firmato, con altri parlamentari, una petizione al commissario Guido Rossi per la riammissione in A del Bologna a danno della Reggina: un fatto davvero curioso, ma siamo nella patria del conflitto d'interesse, no? Per la Figc presenti al Coni i due vicecommissari Paolo Nicoletti e Massimo Coccia, oltre ai legali Mario Gallavotti e Luigi Medugno." Da notare come viene sottolineata la posizione di Angelo Piazza e ignorata la posizione di Paolo Nicoletti. Comunque a ruolo di conciliatore, sebbene non proprio di giudice, un altro soggetto "super partes" (!). In prima battuta, in conciliazione, viene chiesto se ci sono eccezioni da sollevare, ma : "Preliminarmente, le parti dichiarano di accettare la designazione del Conciliatore, senza eccezioni o riserve di sorta." Ci siamo presentati in Conciliazione con ben cinque avvocati : Dott. Giovanni Cobolli Gigli, Dott. Jean-Claude Blanc, Avv. Cesare Zaccone, Avv. Riccardo Montanaro e Avv. Michele Briamonte Oltre la presenza dell'avvocato difensore Zaccone (!), da notare la presenza dell'AD Blanc : al CDA in cui si ? deciso di ritirare il ricorso non ha potuto partecipare se non in audioconferenza : perch? qui era presente ? Sapete perch? sottolineo questo ? Dal commento degli arbitrati abbiamo avuto modo di vedere che la federazione non ha conciliato con nessuno, nemmeno con coloro verso cui era ben predisposta. Si evince che il passaggio dalla conciliazione ? da ritenersi pressocch? formale, un passaggio obbligato verso l'arbitrato. Ecco la dichiarazione del nostro presidente : "Sono deluso dalla mancata conciliazione, andremo avanti per la nostra strada. La Juventus era venuta qui con l'intenzione di trovare l'accordo, il tono dell'incontro ? stato positivo. I risultati, purtroppo, no. L'amministratore delegato Jean Claude Blanc ha illustrato tutta l'opera di rinnovamento. Adesso ? in programma un Cda luned? prossimo per valutare situazione e iniziative. Riteniamo la serie B con penalizzazione di 17 punti una sanzione eccessivamente pesante e continuiamo a puntare ad una penalizzazione in serie A." Deluso dalla mancata conciliazione ? Avevano forse aspettative in forza del ritiro del ricorso ? Sempre Forza Juve. PS Sempre grazie a tutti e benvenuti a coloro che vogliono contribuire : l'obiettivo ? sempre la condivisione delle informazioni e la costituzione di una "coscienza" comune. Grazie ancora. -
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Tarallucci e vino - 43 Grazie Luca - 2 Sempre grazie a tutti per le belle parole e per la partecipazione agli argomenti con proprie annotazioni : sono sempre benvenute. Prima di iniziare a commentare il ricorso al Tar che la Juve avrebbe avuto intenzione di presentare, solo un piccolo particolare che volevo ricordare nella puntata precedente e mi ? sfuggito nella stesura definitiva. Dunque, non chiamatemi paranoico, nella riunione del CDA del 31 Agosto 2006 non ? potuto venire il designato amministratore delegato che, ricordo, da due anni era gi? presente nel CDA di quelli che facevano plusvalenze per le quali non si poteva pi? andare avanti, sebbene non risultino sue invettive contro tale, deplorevole, modo di fare. Non ? potuto venire, si diceva; ma grazie alle moderne tecnologie, che non producono solo intercettazioni da difendere contro il tentativo di censure improvvide, grazie alle moderne tecnologie, lui, lo Schumacher della contabilit?, cos? definito dal suo accolito, anch?esso cooptato da qualche altra scrivania, si ? materializzata la sua voce, in audioconferenza, dicono le cronache, al telefono, penso io pi? banalmente : da decidere 109 anni di storia e l?amministratore delegato si presenta cos?, immateriale. Ma non solo lui era in audioconferenza : anche il paladino del Codice Etico, di dichiarata fede fiorentina, era al telefono! Scusate la divagazione, ma era un particolare che a suo tempo mi infastid? non poco. Che poi, se Schumacher venisse a sapere, che so, della gestione Criscito, delle minusvalenze Almiron-Tiago, del contratto di assicurazione di Andrade, etc. non credo sarebbe orgoglioso del paragone. Vabb?, basta : iniziamo il commento. ?ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA - RICORSO della JUVENTUS FOOTBALL CLUB, societ? per azioni corrente in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, Cod. Fisc.: ???, in persona del suo presidente e legale rappresentante dott. Giovanni Cobolli Gigli, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, per delega a margine del presente atto, dall? Avv. Riccardo Montanaro del Foro di Torino e dagli Avv.ti Paolo Vaiano e Prof. Stefano Vinti del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest?ultimo in Roma, Via ?.. , (tel ??? , fax ??? , e mail ???)? Solo per ricordare che l?Avv.Montanaro ? membro del CDA : pensate che anche lui si sia espresso per il ritiro del ricorso ? ?contro - la F.I.G.C. ? FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, con sede in Roma, in personal del legale rappresentante pro tempore - la LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A e B, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore e nei confronti - del C.O.N.I. ? COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO ? con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore; - del FOOTBALL CLUB MESSINA PELORO S.r.l., con sede in Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore; - del FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE S.p.A., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore;? Il ricorso viene presentato contro le ovvie istituzioni, FIGC, Lega e Coni e contro le beneficiarie della sentenza della Corte Federale : il Messina, poich? riammesso in Serie A, terz?ultimo quell?anno, e l?Ambrosiana, beneficiaria di un bel po? di cosucce sia da parte del Prof. Sandulli Piero che da parte del Commissario Straordinario che, novello Melchiorre, le dona lo scudetto certificandolo con una riunione di ?saggi? da lui stesso nominati. ?per l?annullamento previ provvedimenti cautelari? Pronti ? ?- della decisione della Corte Federale della F.I.G.C. di cui al dispositivo in data in data 25 luglio 2006 e al Comunicato Ufficiale n. 2/Cf in data 4 agosto 2006, che ha inflitto sanzioni disciplinari alla Juventus F.C., sostanzialmente disattendendo le richieste della Societ? rispetto alla decisione di primo grado della C.A.F.;? Il Comunicato Ufficiale n.2/Cf del 4 Agosto 2006 ? semplicemente l?intera sentenza della Corte Federale, il cui dispositivo, come riportato, ? del 25 Luglio 2006. Ricordo le richieste della Societ?, a mezzo il suo Avvocato difensore (!), Zaccone Cesare, presentate il 17 Luglio 2006 alla Corte Federale, richieste impugnanti la decisione di primo grado della C.A.F. del presidente Ruperto Cesare : ?- ritenere che anche i fatti ascritti al capo 1 della incolpazione all?amministratore delegato Antonio Giraudo e al direttore generale Luciano Moggi non costituiscono illecito sportivo, ma devono essere definiti come violazione dell?art. 1 CGS; - ritenere, di conseguenza, che la societ? Juventus risponde esclusivamente ai sensi dell?art. 2 comma 4 CGS, e, in particolare, a titolo di responsabilit? oggettiva e non diretta per i fatti che sono stati ritenuti sussistenti a carico di Luciano Moggi; - determinare la sanzione in misura coerente con le risultanze del procedimento di primo grado, e quindi in misura di gran lunga minore a quella inflitta, come infra precisato al motivo 4, escludendo la aggravante contestata.? Riprendiamo la lettura Tar, ricordando che il ricorso presentato da Zaccone in Corte Federale ? gi? stato commentato qualche pagina addietro; inoltre, ? sempre interessante ed istruttiva la lettura dell'arbitrato del Brescia il quale presenta istanza di riammissione in Serie A dato che nell'anno incriminato retrocesse : nel dibattimento, i nostri avvocati difensori (!) ammisero ( ...ingenuamente ? ) che, si, c'erano quattro partite contestate alla Juve, ma nessuna riguardava il Brescia e nessuna costituiva....illecito sportivo! Per la cronaca, la quarta partita era Reggina-Juve, oltre a Juve-Udinese, Juve-Lazio e Fiorentina-Bologna, da cui i quattro illeciti sportivi ostentati dall'avvocato difensore principe ai tifosi in sua attesa all'ingresso in Corte Federale. ?- della precedente decisione della Commissione di Appello Federale ? C.A.F. ? in data 14 luglio 2006, che ha inflitto sanzioni disciplinari alla Juventus F.C.;? Chiedevamo anche l?annullamento della sentenza della C.A.F. ! ?di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui in specie: - il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 12 in data 15 giugno 2006, con cui sono stati abbreviati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo, ed ? stata determinata la competenza a decidere il procedimento disciplinare in questione della C.A.F., in primo grado, e della Corte Federale, in grado d?appello; - il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 14 in data 16 giugno 2006, con cui ? stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione d?Appello Federale; - il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 15 in data 16 giugno 2006, con cui sono stati nominati sei nuovi membri della Commissione di Appello Federale? Come si pu? leggere, anche per gli avvocati della Juve, i provvedimenti emanati dal Commissario Straordinario erano da contestare : questi punti erano presenti anche nel ricorso al Tar presentato dall?associazione GLMDJ, ma l?assise si ? guardata bene dal discuterli : ha tagliato corto, non rappresenti un portatore di interesse qualificato, gli ha detto : non sapremo mai, dunque, se tali provvedimenti erano da intendersi legittimi o meno. ?- di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti della F.I.G.C., ed eventualmente della Lega Nazionale Professionisti, di data ed estremi non noti, relativi tra l?altro a: -assegnazione del titolo di Campione d?Italia per l?anno 2005-2006; - formazione dell?elenco delle squadre italiane partecipanti alle competizioni europee UEFA per l?anno 2006-2007; - formazione dell?elenco delle squadre partecipanti al Campionato nazionale di calcio di Serie A 2006- 2007;? Tali provvedimenti sono stati presi a seguito delle decisioni della Corte Federale e, di conseguenza, devono essere impugnati. Si noti che la revoca dello scudetto 2005/2006 ? a seguito della sentenza della Corte Federale, ma la sua assegnazione, qui correttamente impugnata, ? provvedimento preso dalla FIGC, ovvero dal Commissario Straordinario. Tale provvedimento come abbiamo letto nelle motivazioni del rigetto del ricorso dell?associazione L?Ego di Napoli, vive autonomamente, al punto tale che se la Juve avesse ottenuto in arbitrato l?annullamento della sentenza della Corte Federale, avrebbe dovuto presentare distinto ricorso per avere lo scudetto indietro!! ?nonch?, ove dovesse occorrere, degli artt. 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., nelle parti che verranno individuate nel testo del ricorso e per la declaratoria - del diritto della Juventus F.C. alla iscrizione e alla partecipazione al Campionato nazionale di Serie A per l?anno 2006 ? 2007; - del diritto della Juventus F.C. al risarcimento dei danni patiti e patiendi a seguito ed in conseguenza dei provvedimenti impugnati.? Alla prossima con il riepilogo del Fatto. Tarallucci e vino - 43 Continua Grazie Luca - 2 Continua -
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Tarallucci e vino - 42 Special Edition - Grazie Luca - 1 Iniziamo la serie delle puntate dedicate alla rilettura del ricorso al Tar presentato dalla Juventus con un veloce prologo. Ho voluto evidenziare che si tratta di una rilettura dedicando questa serie di puntate a Lui : all?epoca della decisione del ritiro del ricorso al Tar non potevamo sapere (...forse potevamo intuire, per?!), ma il 23 dicembre del 2007 Mr.Blatter dichiara all'ANSA : ?Credo sia passato abbastanza tempo per poterne parlare: quando scoppi? calciopoli, nel 2006, Luca Montezemolo svolse un importantissimo ruolo di moderatore. ? in gran parte merito suo se la Juventus non si rivolse ai tribunali ordinari dopo le sanzioni conseguenti allo scandalo? Ecco il motivo del sottotitolo ?Grazie Luca? : ed ecco spiegate le parole che alle 19,30 del 31 Agosto 2006 il presidente comunica alla ventina (!) di tifosi stremati da una attesa durata fin dalle 15 : "Sono convinto che questa scelta far? il bene della Juve e non solo. Da oggi ci concentreremo solo sulla gestione sportiva" Al giornalista che gli riferisce delle proteste dei presenti a questa dichiarazione, il presidente con la consueta leggiadria che lo avrebbe contraddistinto in situazioni simili ( per esempio, ricordo come fu trattato il tifoso che sulla sua 127 parcheggiata davanti la sede pos? lo striscione recante l?infamia (?!?) ?CDA di conigli? ) dicevo, il presidente replica : ??e mica sono tutti i 14 milioni di tifosi della Juve!?. Gi? in quella si intravvedeva il suo terribile compito : far sognare la parte di tifoseria che, come lui, ha inghiottito l?amaro calice (come da convincimento di direttore di nota testata sportiva) sebbene, come ricordato fino all'altro ieri, ancora non sappia il perch?; immagino che a questa parte della tifoseria siano indirizzati i suoi frequenti sogni derivanti da tardive polluzioni notturne ( finali di coppa con questa o quella squadra, campioni in pectore da aggiungere alla gi? lunga lista di combattenti da loro cooptata da altri campi di battaglia, etc. ); c?? poi l?altra parte dei tifosi juventini, quelli che l?amaro calice non lo hanno trangugiato; a loro sono destinati solo improperi, come l?ormai tristemente famoso ?Tifosi di Serie C? ( chiss? se quest?anno corregger? il tiro chiamandoli ?Tifosi da Lega Pro? ). Fatto gli ? che il 31 Agosto alle 19,30 diventa ufficiale la prima partita che disputer? la Juve nell?anno 2006/2007 : Rimini-Juventus! Sissignori, la Juve si va a giocare i 3 punti a Rimini e non perch? il Rimini sia festosamente riuscito ad approdare alla Serie A : no, noi la Juve siamo stati relegati alla Serie B! Ci? che ogni tifoso juventino in cuor suo sperava non avvenisse ? diventato triste realt? : la Serie B : il Rimini, il Crotone, il Frosinone, etc. e i tifosi delle squadre nominate non me ne vogliano. Possibile ? Possibile che sia avvenuta una cosa del genere ? Possibile si! Ma sicuramente sar? avvenuta per evidenti tranelli e sotterfugi cui i dirigenti della Juve hanno fatto ricorso per vincere : no, niente di tutto questo! Artifici e innovazioni giuridiche da una parte e arrendevolezza, consentitemelo di dire, ingiustificata dall?altra hanno seppellito 109 anni di storia in un battibaleno. Ma allora perch? il ricorso al Tar ? Fin l? la Juve aveva mostrato supinamente l?accettazione delle decisioni : dopo aver ascoltato la prima sentenza, quella di Ruperto alla CAF ( revoca scudetti e Serie B con ?30 ), il presidente in diretta TV annunzia al popolo juventino schiumante rabbia : ?Faremo ricorso?. Bene, quel ricorso lo abbiamo anche commentato : il principe del foro di Torino, scelto per difenderci (!), va l? e dice ?Ma illeciti sportivi non ce ne sono!?, ?Ricordatevi che abbiamo cambiato la dirigenza!?, ?Tenete in considerazione che la Juventus ? un club storico italiano?, etc., etc. Davanti a cotanti argomenti, il Prof. Sandulli Piero si intenerisce e decurta la penalizzazione di punti da ?30 a ?17 con uno sconto di punti 13 convertiti in squalifica del campo per tre giorni ( argomento, questo, censurato dal collegio arbitrale del Coni, sia nel caso della Juve che nel caso della Lazio, giacch? le giornate di squalifica possono essere comminate solo in presenza di intemperanze del pubblico e simili ). L? per l? c?? stato qualche giorno in cui non si sapeva esattamente cosa fare : accettare la Serie B a ?17 alla fine non ci avrebbe fatto rischiare di rimanere per due anni in B ( non credo si possa parlare di rischio retrocessione in C ) : ok, la storia va a farsi benedire, ci facciamo quest?anno in Serie B, come vuole la piazza, e poi torniamo quelli di sempre; oppure, duri e puri, no, andiamo al Tar, non ? possibile accettare una sentenza del genere! Premessa di natura tecnica. In quei giorni, sulla cosidetta carta stampata e sulle labbra di molti saccenti ancora oggi frequentanti i salotti televisivi, abbiamo avuto modo di ascoltare vere e proprie chicche : non si pu? ricorrere al Tar senza aver prima concluso l?iter sportivo, la clausola compromissoria coster? alla Juve la radiazione, ivi comprese le minacce dell?estemporaneo ed onnipotente Commissario Straordinario, il Tar non verr? accettato poich? il caso ? simile a quello di Francavilla-Trapani (!) che non ? stato accolto, e altre tafanate galattiche del genere. Questo ? uno dei motivi per cui andiamo a rileggere questo Tar : nel corso di questi due anni abbiamo saputo belle cose, alla luce delle quali una rilettura pu? essere illuminante. Nel corso dei commenti fatti a tutti gli arbitrati abbiamo avuto modo di sapere cosa ne pensa il collegio arbitrale del Coni sulla questione ricorso al Tar ed ? stato chiaro ed univoco : il percorso della giustizia sportiva si esaurisce nell?alveo della federazione. Dopodich? si pu? decide di ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato del Coni ( alla quale viene riconosciuto un ruolo di devoluzione nelle controversie, non proprio di giudizio ) e/o ricorrere al Tar. Il ricorso al Tar viene legittimato dalla Legge 280/03, la quale al comma 1 dell?art.3 cos? recita : ?Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria 1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. [?]? Ovviamente, Federazione e Coni in tutti i ricorsi presentati, fanno finta che questa legge non esista. Ma, attenzione : proprio il 18 Luglio del 2006 viene accolto dalla Corte di Giustizia Europea il ricorso Meca-Mejcen il quale sostanzialmente dice che anche le federazioni sportive devono assoggettarsi al diritto comunitario ( il discorso sar? approfondito nel commento al punto 12 del ricorso ). D?altro canto, si potrebbe ragionare anche cos? : ok l?autonomia della giustizia sportiva, ok il riconoscimento del Codice di Giustizia Sportiva quale tomo di Diritto Privato, ma anche in questo caso debbo dare la possibilit? a chi creda di aver subito un?ingiustizia nell?applicazione delle sanzioni previste in funzione delle violazioni riscontrate di potersi appellare a qualcuno : quel qualcuno ? il Tar, del Lazio, in questo caso. Quindi ricorrere al Tar ? da considerarsi legittimo : bene; per?, la stessa legge riconosce la violazione della clausola compromissoria, ovvero tu tesserato dovresti sempre uniformarti a quanto stabilito dalle corti di giustizia sportiva; se tu non lo fai sono previste delle sanzioni per tale ?rescissione della clausola compromissoria?. Bene, potrei prendere tanti esempi : il Lanciano di quest?anno ( -3 punti ) o l?Arezzo l?anno scorso, per essersi rivolto al Tar proprio per impugnare la sentenza che lo riguardava propaggine della stessa sentenza che riguarda la Juve : 3 punti, un anno di inibizione al presidente e 15.000 euro di multa : un semplice ricorso alla Corte Federale ha annullato tutto ci?! Cio?, i casi sono tanti, ma mi sembra in nessun caso tu possa radiare una societ?, men che meno la Juve ( ...ammesso che non lo vada a chiedere! ) E allora, vai : si riunisce il CDA ( che all?epoca non sapevamo essere il vero e proprio organo decisionale, di tutte le decisioni, della Juve ) e si comunica urbi et orbi : la Juventus ha deciso all?unanimit? di ricorrere al Tar!!! A dire il vero, tra il dire ed fare, qualche giorno passa ( il ricorso sarebbe stato depositato solo il 24 agosto ) e pi? di qualcuno si ? preoccupato e pi? di qualche altro c?ha visto un segnale : ma la predisposizione di una ?finestra? da parte del presidente del Tar del Lazio, quel Pasquale De Lise che all?inizio di luglio aveva mollato per ?buona creanza? la presidenza della Corte Federale sostituito senza nemmeno un Comunicato Ufficiale dal membro pi? anziano, al secolo Piero Sandulli, dicevo la individuazione di una giornata in cui discutere il Tar prima dell?inizio di campionato faceva ben sperare. L?aria che si respirava fra le fila della squadra era incerta : Deschamps era fiducioso e cercava di convincere a rimanere ( in questo aiutato da Nedved ); alcuni giocatori se ne sono andati di propria volont?; per altri ( Emerson, per esempio ) ? stato applicato quello che loro stessi ebbero a chiamare ?esodo forzato?. Resta che nelle interviste se provavi a chiedere all?allenatore se immaginava di dover allenare la Juve in B, lui rispondeva stizzito : ?Ma perch? parlate di B, c?? un ricorso al Tar in atto, giusto ?? Ma un primo segnale dell?imminente disfatta sarebbe arrivato da Rimini il 27/08/06, ovvero la domenica prima della settimana della decisione del ritiro del ricorso : in un intervento al Meeting di CL, Colui che sempre proffer? di non occuparsi di Juve fa queste dichiarazioni : ?Mi auguro che il buon senso prevalga, speriamo di tornare a parlare del calcio giocato sui campi e non nelle aule giudiziarie. Penso che questo grande tema che sta diventando un tormentone nazional-popolare e che ha alla base una giusta necessit? di rinnovamento delle regole del mondo del calcio, debba per? tener conto di chi ha gi? pagato molto e mi auguro che si possa riuscire a concludere questa vicenda senza scontri e affrontare il futuro del calcio in modo sereno? ?Ci vuole serenit? anche da parte delle autorit? sportive e non solo. Mettiamo la parola fine e lavoriamo per il futuro del calcio anche con un senso di equit? rispetto alle pene di tutti? I pi? avveduti hanno intravvisto in queste parole l?inizio della fine, i pi? speranzosi hanno fatto finta di non averle sentite : avremmo saputo da Blatter, come gi? riferito, nel dicembre 2007 cosa intendeva dire L.C.d.M. ?. Milano, 31 Agosto 2006 ore 20 circa, Trofeo TIM : ?Allora Didier, cosa ne pensi del fatto che la Juve ha ritirato il ricorso al Tar ?? Mi sembra che qualcuno ha detto che Deschamps dopo questa vicenda rassegna le dimissioni; non so come sono rientrate, ma ricordo di aver sentito Nedved dire che la squadra a Rimini non voleva scendere in campo; ricordo anche le ingrate dichiarazioni dopo l?1-1; ma soprattutto ricordo chi hanno mandato il luned? successivo a stemperare le ire furenti della squadra : Roberto Bettega, colui a cui avrebbero dato il benservito solo 9 mesi dopo, nel cda del 30 giugno 2007 : come mai la nuova dirigenza non ha trovato il coraggio di mandare un suo emissario a centrocampo all?inizio dell?allenamento di quel luned? pomeriggio ? PS Credo che sul fatto che si siano riuniti alle 15.00 ed abbiano deliberato alle 19.30 non ci si ? mai soffermati abbastanza : intendo dire, che c?erano gravi problemi a trattenere alcuni giocatori ed alle 19.00 chiudeva il mercato?ma questa ? sicuramente una mia malignit?! Tarallucci e vino - 42 Continua Grazie Luca - 1 Continua -
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Tarallucci e vino ? 41 Puntata interlocutoria in attesa di (ri)cominciare il commento al ricorso presentato al Tar dalla Juve e abortito il 31 agosto 2006 alle ore 19,30. Puntata ferragostana, contenente qualche riflessione sui due ricorsi al Tar appena finiti di commentare : quello presentato dall?associazione GLMDJ e quello presentato dall?associazione L?Ego di Napoli. Le associazioni. Le due associazioni sono indipendenti e con scopi molto diversi da loro. L?Ego di Napoli ? associazione che si propone la diffusione dei principi sportivi ( ed altro, come si legge sul sito ) ed ? nata prima del 2006. GLMDJ ? associazione ?spontanea? sorta su iniziativa del presidente, presto diventato catalizzatore, valvola di sfogo per tutti coloro che non hanno capito, non hanno accettato, la linea difensiva tenuta dalla propriet? della Juve, ritenuta troppo ?morbida? e tacciata anche dell?assunzione di colpevolezze delle quali non si intravvedevano ( ?n? si intravvedono! ) i motivi. Ne fanno parte tifosi e un discreto numero di piccoli azionisti. I ricorsi al Tar. I ricorsi presentati dalle due associazioni sono molto diversi fra loro. L?associazione L?Ego di Napoli presenta ricorso contro l?atto assunto unilateralmente dal Commissario Straordinario, previo parere ?salomonico? di tre ?saggi? all?uopo nominati, atto che consegna lo scudetto 05/06 all?Ambrosiana in virt? della constatazione della vacanza del primo posto nella classifica relativa. I ?saggi? interpretano l?art.49 NOIF ( ?Vince chi arriva primo? ) come necessit? dell?assegnazione dello scudetto, giustificando ci? con un mai mostrato documento di richiesta proveniente dall?UEFA : avremmo poi saputo dal successore del Magno Commissario Straordinario che l'UEFA chiedeva di conoscere l'elenco delle squadre che avrebbero dovuto partecipare alle Coppe e non chi avesse vinto lo scudetto aggiungendo, per altro, che tale assegnazione non era per nulla "ineluttabile" in quanto previsto dalle norme sportive la non assegnazione del titolo. L?associazione GLMDJ faceva ricorso al Tar con intenzioni pi? ambiziose : l?annullamento del lodo arbitrale nel procedimento promosso dalla Juve. A giustificare questa richiesta, con una serie di punti molti dei quali collimanti con quelli che ebbe a presentare la Juve stessa, vi ? l?evidenza che tale richiesta viene fatta da una associazione di tifosi e, soprattutto, di parte dei piccoli azionisti del soggetto in questione e quindi presumibili portatori di interessi. Le motivazioni delle due associazioni. L?associazione L?Ego di Napoli porta a motivazione del ricorso al Tar la incongruenza con la quale si va ad assegnare lo scudetto 05/06 ad una squadra per la quale anche per lei sono presenti intercettazioni ( nella fattispecie un dirigente dell?Ambrosiana con Pairetto ) e coinvolta in un procedimento di giustizia ordinaria che nel maggio di quello stesso anno ( 2006 ) ha visto il patteggiamento, presso il Tribunale della Repubblica di Udine, di un suo dirigente nella faccenda legata ai documenti del calciatore Recoba Alvaro. Ci si chiede come si possa giustificare eticamente una assegnazione del genere. L?associazione GLDMJ, atteso di essere portatore di interessi qualificato, si presenta con una serie di punti, undici, tutti plausibilmente attendibili : dalla legittimit? del ricorso ai sensi della 280/03, alla inutilizzazione delle intercettazioni, con particolare riferimento all?art.116 del c.p.p. ( inutilizzabilt? nell?ambito di altro procedimento ), alla violazione del giudice precostituito ( nomina di Ruperto ), alla modificazione unilaterale di articoli concernenti i tempi del processo ( C.U. n.12 del Commissario Straordinario ), alla somma di art.1 che fa art.6, al coinvolgimento forzato del Dott. Giraudo, all?eccesso di pena fino alla disparit? di trattamento nei confronti delle altre squadre coinvolte. Da non trascurare il richiamo agli art.81 e 82 del Trattato CE, direttive che si occupano della regolamentazione della libera concorrenza delle imprese presenti in territorio di nazioni facenti parte dell?Europa : in tale richiamo, viene sottolineato che il limite imposto alle ammende che la Commissione Europea dovesse comminare, nell?eventualit? di infrazioni a dette direttive, ? pari al 10% del volume di affari annuale di un solo esercizio. Prendendo come riferimento un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea che il 18 luglio 2006 nel caso ?Meca-Mejcen? afferma che anche le federazioni sportive debbono attenersi alle direttive europee qualora le sanzioni da loro assunte abbiano conseguenze economiche transnazionali, l?associazione conclude dicendo che sicuramente le sanzioni inflitte alla Juve hanno superato il limite del 10% su esposto : Serie B, mancata partecipazione alla Champions League per almeno due anni, depauperamento del capitale giocatori causa esodo ( ?forzato e non! ), fuga degli sponsors, etc. Come si legge, e come abbiamo commentato passo passo i ricorsi, le motivazioni non erano affatto campate in aria, tutt?altro. Inoltre, l?aver accettato da parte del Tar l?ammissione alla discussione di merito, sebbene sia stata esclusa l?istanza cautelare, faceva ben sperare. L?attesa ? durata quasi due anni alla fine dei quali, si ? dovuto prendere atto dell?assenza del cambio di vento. Le decisioni del Tar Lo so, avete storto il naso davanti alla mia ultima affermazione : anche a me non piace parlare cos?, cio? di palazzi ( non il SuperTurboProcuratore, ma la metafora del potere! ), di venti del nord e del sud, delle sudditanze, psicologiche e non, etc. Ma come pensare diversamente quando si vanno a leggere le motivazioni del Tar ? Per l?associazione L?Ego di Napoli il ricorso ? stato definito ?irricevibile? : cosa gli ? stato contestato ? Credeteci o no, gli hanno contestato di aver presentato il ricorso fuori tempo massimo! L?associazione faceva conto dal lodo arbitrale della Juve, quindi ottobre 2006, il Tar ( e le componenti resistenti ) facevano conto a partire dalla fine di luglio del 2006, data di pronunciazione dei tre ?saggi?. Ci? perch? l?atto di assegnazione dello scudetto all?Ambrosiana viene considerato come ?atomistico? nel senso che non ? suscettibile di influenze derivanti da altri procedimenti : se ne arguisce ( ?non io, il Tar lo dice! ), che se anche la Juve avesse ottenuto l?annullamento del lodo arbitrale, avrebbe dovuto fare ricorso per annullare la decisione dei ?saggi? e riavere lo scudetto indietro!! Pensate, in questa eventualit?, ci sarebbe stato un lasso di tempo in cui saremmo stati scagionati da tutto ma lo scudetto sarebbe stato saldamente nelle mani dell?Ambrosiana! E come potevamo andare a chiedere la restituzione ad una squadra che aveva assegnato l?ambito premio ?Peppino Prisco? al nostro massimo dirigente giustificando cos? la sua assegnazione ? ?A chi contesta questo premio dato a me in rappresentanza della Juve, rispondo che Prisco oltre a essere un grande uomo era un tifoso dell?Inter, di quelli veri, ironici, intelligenti, unici. Se fosse ancora fra noi, come dice Zavoli, ci avrebbe premiato di persona. Ai tifosi dico di stare tranquilli perch? la Juve far? di tutto, e ci riuscir?, per battere l?Inter in campo. Fuori, bisogner? vivere la vigilia delle gare senza veleni e star? a noi dirigenti fare di tutto perch? ci? accada? ( sito de La Stampa 15/05/07 "Qui Juve" ) Infine, conclude il Tar, se anche avessi dovuto valutare la posizione dell?associazione, avrei concluso che tu non sei proprio portatore di interessi qualificato giacch? non fai parte dell?ordinamento sportivo!! Analoghe conclusioni si possono leggere nelle motivazioni del Tar sul ricorso dell?associazione GLMDJ : l? si fa prima : tu non sei portatore di interessi qualificato. Punto. Sei una associazione di tifosi ? Emb? ? I tifosi hanno diritti ? Credi di essere portatore di interessi qualificato poich? annoveri nelle tue fila un certo numero di piccoli azionisti ? Qui riporto testualmente quanto dice il Tar : ?Per un verso, e cio? con riguardo all?interesse patrimoniale, ? costante la giurisprudenza nel negare che la qualit? di socio sia idonea ad individuare la titolarit? di una posizione giuridica differenziata da quella della societ? in presenza di atti lesivi degli interessi sociali, con il logico corollario che tali interessi sono tutelati solo dalla societ? (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 30/7/2004, n. 7551; Sez. II, 19/2/2001, n. 1300; Cons. Stato, Sez. IV, 14/1/1997, n. 10).? Fine delle trasmissioni : gli interessi dei piccoli azionisti sono tutelati ?solo? dalla societ?. In pratica, si prende atto del fatto che in Italia non esistono strumenti giuridici a cui i piccoli azionisti possono richiamarsi ( meccanismi tipo ?Class Action?, per intenderci ). Ne consegue che qualora la tutela degli interessi dei piccoli azionisti da parte della societ? non sia, come dire, immediatamente percepita da parte dei sottoscrittori, questi ultimi se la possono prendere in saccoccia ( evidente eufemismo! ). Infine, la nota dolente : ? ben difficile riconoscere soggetto attivo un soggetto ?esterno? alla societ? ed ammetterlo alla presentazione di ricorsi che potrebbero avere riverberazioni sulla societ? in oggetto se quest?ultima ha, di fatto, accettato le sentenze che ora tu qui vieni ad impugnare. Di tutte le motivazioni del Tar, questa mi ? sembrata la pi? attinente. Spero di essere stato sintetico e, cos? facendo, di non aver trascurato particolari importanti. Alla prossima, dove si (ri)inizier? a (ri)commentare il ricorso al Tar del Lazio presentato dalla Juve e, tristemente, ritirato. A tutt?oggi le parole di C.G. mi rimbombano nelle orecchie : ?Per il bene della Juventus e del calcio italiano?.? Tarallucci e vino - 41 Continua -
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Tarallucci e vino - 40 Allora, nella puntata precedente abbiamo sostanzialmente scoperto il motivo della ?irricevibilit?? del ricorso presentato dall?Associazione L?Ego di Napoli al Tar. Ricordiamo che il ricorso tendeva all?annullamento dell?atto con il quale i tre ?saggi?, nominati personalmente dal Commissario Straordinario, intuendo la filologia celata dietro l?art.49 NOIF, assegnano lo scudetto 05/06 all?Ambrosiana. ?Vince chi arriva prima?, recita il 49 NOIF, e i tre ?saggi? non hanno potuto far altro che certificarlo, merc? anche una nomina ad personam. Presentare ricorso contro questo atto non era proprio idea peregrina. Contrariamente alle intenzioni dell?Associazione GLMDJ il cui ricorso verteva all?annullamento della sentenza della Corte Federale e che avrebbe potuto provocare tumulti in varie citt? italiane, con concentrazione in una del nord in particolare, il Tar riconosce che l?atto con il quale si assegna lo scudetto 05/06 vive di propria vita. Se da un lato questo serve a giustificare la propria legittimit? a giudicare, dall?altro, essendo questo atto riconosciuto dichiaratamente come atto amministrativo, ci sono buone, ottime probabilit? di accettazione del ricorso. Si consideri, per esempio e a titolo di ?prova? da portare in dibattimento, le dichiarazioni del successore del Magno Commissario Straordinario, che rifer? ( confess? ? ) non essere indispensabile l?assegnazione dello scudetto, ma solo comunicare le squadre partecipanti alle coppe si doveva alla UEFA. Ingolositi da tale premessa, riconosciuta l?istanza di merito da parte del Tar, dopo paziente attesa durata letteralmente anni, ci si apprestava ben disposti alla discussione. Per carit?, senza speranze velleitarie : solo curiosit? per come avrebbero giustificato l?interpretazione dell?art.49 NOIF. Invece, delusione, l?ennesima : viene contestato all?Associazione L?Ego di Napoli di aver presentato il ricorso fuori tempo massimo! L?associazione faceva data a partire dall?arbitrato della Juve; i ricorrenti a partire dalla data di emissione dell?atto in oggetto. Senza alcuna sorpresa, il Tar accetta la versione dei ricorrenti, giustificandosi con il fatto che anche se, paradossalmente, l?arbitrato avesse annullato la sentenza della Corte Federale, l?atto sarebbe rimasto in sesto al punto da necessitare un ulteriore ricorso della Juve per annullarlo : pazzesco, l?Ambrosiana avrebbe potuto essere assegnataria dello scudetto 05/06 anche se avessero annullato le sentenze di calciopoli! Per scongiurare una eventualit? del genere, grottesca per altro, abbiamo scelto di non difenderci e di rendere tutto pi? congruo : noi colpevoli di tutto e l'Ambrosiana Campione d?Italia. A giusta ragione, si doveva festeggiare il raggiungimento di tale, umiliante, risultato. Peccato, dunque : anzich? discutere del quid, ci si mette a discutere di date, scadenze, timbri, postini, ritardi, etc. Pazienza, leggiamo le ovvie conclusioni : ?3. - Le considerazioni che precedono evidenziano l?irricevibilit? del ricorso (e ci? ? quanto basta ai fini del decidere), ma al contempo (lo si evidenzia per completezza espositiva) anche il difetto di legitimatio ad causam dell?associazione ?L?Ego di Napoli?, intesa come (affermata) titolarit? di una posizione di interesse qualificato, che valga a differenziarla dalla generalit? dei consociati.? Al Tar ? sopraggiunto qualche scrupolo ? Ma, come leggete, mette gi? le mani avanti : come letto nel ricorso dell?associazione GLMDJ, anche volendo prendere in esame il ricorso, l?associazione non rappresenta un titolare con interesse qualificato. Ci? ? prendere in esame la questione, o cercare una giustificazione pi? pertinente al rigetto del ricorso ? ?Tale situazione ? resa evidente dalla sua connotazione in termini di soggetto extraneus all?ordinamento sportivo e dall?assenza di un obiettivo nesso causale tra l?atto ivi impugnato e la dedotta perdita del finanziamento promessole dalla Maleam S.r.l.;? Quindi, per legittimarti riconosci che l?atto in questione ? mero atto amministrativo ed ammetti la possibilit? del ricorso ai sensi della legge 280/03 in quanto tale atto lede l?ordinamento giuridico generale; dall?altro chi viene a farti ricorso forte di questa considerazione viene ?declassato? a soggetto non ricorrente poich? non facente parte dell?ordinamento sportivo! ?n? a diverso opinamento pu? indurre l?invocata norma dell?art. 27 della legge 7/12/2000, n. 383 (recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale), che si limita, per quanto ora rileva, a riconoscere alle stesse la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l?annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi concernenti le finalit? generali perseguite dall?associazione.? Perdere 50.000 Euro a causa di quell?atto non ? lesivo degli interessi collettivi nell?ambito delle finalit? perseguite dall?associazione ? ?A prescindere da ogni approfondimento di merito, non pu? affermarsi, per incompatibilit? logica prima ancora che giuridica, che gli interessi statutariamente perseguiti dalla ricorrente (in definitiva, riconducibili alla valorizzazione della cultura della legalit?) siano stati pregiudicati da un provvedimento derivante dagli accertamenti connessi alla vicenda denominata ?Calciopoli?, ed alle conseguenti determinazioni sanzionatorie adottate dagli organi di giustizia sportiva.? A prescindere da ogni approfondimento di merito? Che contorsioni! Guardate cosa arrivano a dire : poich? non vi sono interessi lesi all?associazione dalle sentenze sportive di calciopoli ne deriva che non vi sono interessi lesi dagli atti presi a seguito delle conseguenze delle sanzioni! E fino ad un attimo fa avevi considerato quell?atto come a s? stante? Sempre la stessa sensazione : l?arrampicata agli specchi? ?4. - La pronuncia di irricevibilit? rende inammissibile l?intervento ad adiuvandum del Comitato ?DifendiAMOlaJuve?, in ragione del suo carattere accessorio rispetto al ricorso principale, e dunque anche a prescindere dall?inammissibilit? dei motivi nuovi, con i quali l?interveniente ha inteso ampliare il thema decidendum. Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo.? Anche l?intervento ad adiuvandum del Comitato ?DifendiAMOlaJuve? viene, pleonasticamente, rigettato? ?P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente F.I.G.C. e della controinteressata F.C. Internazionale Milano S.p.a., liquidate in complessivi euro duemila/00 (2.000,00) in favore di ciascuna parte creditrice. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit? amministrativa. Cos? deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.5.2008. Italo Riggio Presidente Stefano Fantini Componente, Est.? Adesso qualche giorno di meritate ferie ( forse, se non fa troppo caldo, faccio la solita puntata riepilogativa sui due ricorsi ) ;-) Alla ripresa, ricommenteremo il ricorso al Tar ritirato dalla Juve : anzi, se questo topic continuer? nel tempo, proporrei che ad ogni Agosto venga celebrato il ritiro del ricorso commentandolo alla luce dei particolari che nel frattempo si apprendono : che ne dite ? Tarallucci e vino - 40 Continua P.S. Ringraziamenti e complimenti vanno a chi lavora dietro a J1897 per il nuovo look ed il nuovo server. Grazie ancora! -
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Tarallucci e vino - 39 In questa puntata dovremmo poter leggere il motivo della irricevibilit? del ricorso presentato al Tar del Lazio dall?associazione l?Ego di Napoli. Riassunto delle precedenti puntate : l?associazione presenta ricorso contro l?assegnazione dello scudetto de cartone, ovvero lo scudetto 05/06 inopinatamente consegnato all?Ambrosiana da un manipolo di ?saggi? all?uopo scelti da un ex componente del cda della stessa squadra : i "saggi", con dimostrazione di notevole sagacia, concludono che, a norma dell?art. 49 NOIF, chi arriva primo in classifica vince lo scudetto (!). Dopo cotanta arguzia, si fa appena in tempo a notare che Juve e Milan sono state sanzionate con penalizzazioni da scontare anche in quel campionato ed ecco che, yurichechi-chechiyuri, l?Ambrosiana vince il suo 14?, sudatissimo, titolo in virt? del fatto che le prime due imbrogliavano... Contro questo atto, fa ricorso l?associazione l?Ego di Napoli che si vede ricusare un contratto di sponsorizzazione, per un importo di 50.000 Euro, dalla Meleam srl nell?ambito di un progetto di diffusione dei principi sportivi da impartire nelle scuole campane. Federazione e Coni al solito contestano la legittimit? del Tar a pronunciarsi su questioni concernenti le sanzioni disciplinari emanate in ambito sportivo. Il Tar fa notare che l?assegnazione dello scudetto all?Ambrosiana non ? una sanzione disciplinare ma un mero atto amministrativo, le cui conseguenze sono rilevanti per l?ordinamento generale. Questo servir? a giustificare la propria legittimit? e non gi? ad esplicitare per chi questo atto assume conseguenze rilevanti? Procediamo con la lettura, consapevoli che il Tar ha gi? messo le mani avanti quando fa notare l?applicabilit? dell?art.49 NOIF. ?2. - Va a questo punto esaminata l?eccezione di irricevibilit?, atteso che il profilo della tempestivit? del ricorso attiene alla regolarit? della costituzione del rapporto processuale, e pertanto la sua disamina deve precedere ogni altra questione, sia processuale, che di merito (ex multis Cons. Stato, Sez, V, 4/12/1987, n. 766; Sez. VI, 12/11/1987, n. 893).? ?il profilo della tempestivit? ?!? ?In particolare, le parti resistenti assumono che il dies a quo per la proposizione del ricorso vada individuato nel 26/6/2006, data di pubblicazione del provvedimento commissariale che ha conferito lo scudetto all?Inter, con conseguente tardivit? del gravame, notificato solamente in data 23/11/06.? Capito ? Anzich? discutere se attiene o meno l?applicazione del 49 NOIF, oppure valutare l?opportunit? di assumere una decisione come l?assegnazione di uno scudetto a fronte di nessuna prova contestabile alle prime due arrivate nell?anno in questione, si comincia a discutere su quando ? stato presentato l?atto! ?L?eccezione ? fondata, e pertanto deve essere accolta.? Cio? ? E? stato presentato il ricorso fuori tempo massimo ? ?La tesi di parte ricorrente ? quella per cui il termine per la proposizione del ricorso decorra dal 27/10/06, data di pubblicazione del lodo arbitrale adottato dalla C.C.A.S., adita dalla Juventus avverso la decisione della Corte federale, in quanto solo da tale momento sarebbe divenuta definitiva la sanzione sportiva.? L?associazione sostiene, invece, che bisogna cominciare a contare dall?arbitrato della Juve, in cui diverebbe definitiva la sanzione sportiva. Vediamo cosa ne pensa il Tar. ?L?assunto non appare al Collegio condivisibile sotto un duplice profilo.? Leggiamo? ?In primo luogo, l?assegnazione del titolo alla odierna controinteressata ? avvenuta con provvedimento del 26/7/06, non sottoposto ad alcuna condicio iuris incidente sulla sua efficacia, come inequivocabilmente attestato, tra l?altro, dal fatto che, come si evince dal comunicato stampa della Federazione, in pari data ? stata trasmessa alla UEFA la nuova classifica del campionato italiano di serie A 2005/2006, e l?elenco delle squadre da iscrivere alla Champions League ed alla Coppa UEFA.? La giustificazione del fatto che l?atto di assegnazione non ? soggetto ad ulteriori atti avviene, a parere del Tar, con la comunicazione all?UEFA sempre da parte della Federazione della nuova classifica! Mi piacerebbe sapere se quanto ha detto Pancalli a Radio1 un luned? mattina nell?autunno del 2006 corrisponde al vero o meno : a domanda rispondi, da parte di uno stupito Italo Cucci, lui disse che non era obbligatorio assegnare lo scudetto ?06, aggiungendo che l?UEFA voleva sapere solo le squadre da iscrivere nelle coppe. Ripeto ci? ? stato detto da Pancalli, non da me : io l?ho solo sentito con le mie orecchie. ?Peraltro, a prescindere da tale considerazione in ordine alla definitivit? del provvedimento del Commissario straordinario, non ? enucleabile un qualche rapporto giuridico tra questo e la decisione dell?organo arbitrale, che ha avuto ad oggetto la (ben diversa) decisione della Corte federale, epilogo del ?processo sportivo?.? E questo, indirettamente, conferma che l?assegnazione dello scudetto all?Ambrosiana ? avvenuto per atto unilaterale assunto dal Commissario Straordinario e non a seguito del processo sportivo, giusto ? ?E? noto come, al contrario, la posticipazione della decorrenza del termine dell?impugnativa giurisdizionale ? stata postulata in giurisprudenza, seppure con qualche temperamento, solo nel caso in cui sia ravvisabile un rapporto di controllo, vale a dire allorch? il provvedimento lesivo sia sottoposto a controllo preventivo, in considerazione del fatto che solo da tale epoca sorge definitivamente l?interesse a contestare la decisione, ancorch? immediatamente esecutiva (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 18/9/2003, n. 5310; Sez. V, 19/3/1999, n. 276; Sez. VI, 13/6/1995, n. 576).? Si comincia a cercare la giustificazione alla motivazione che i termini di decorrenza sono la fine di Luglio ( assegnazione dello scudetto ) e non ad Ottobre ( arbitrato della Juve ). ?Al di fuori di tale rapporto di controllo (integrativo dell?efficacia), in caso di pubblicazione prescritta da una norma, il termine per impugnare un provvedimento decorre dalla medesima, in quanto determinante la conoscibilit? legale per i soggetti non contemplati in esso; la pubblicazione costituisce infatti una presunzione legale di conoscenza e crea un onere di diligenza nei confronti degli interessati, che devono attivarsi per accertare che il provvedimento non sia lesivo dei propri interessi; il sistema della conoscenza legale costituisce invero lo strumento per conciliare il principio costituzionale dell?efficienza ed efficacia dell?azione amministrativa (art. 97 della Costituzione) con il diritto di difesa (Cons. Stato, Sez. IV, 9/8/2005, n. 4228).? Una volta che si ? chiarito che l?atto non ? soggetto ad altri atti, dice il Tar, il termine per poterlo impugnare parte dalla sua emissione. ?Inoltre, procedendo cos? all?analisi del secondo profilo, conferma l?infondatezza della tesi di parte ricorrente la circostanza per cui il lodo sportivo non ? stato neppure fatto oggetto di gravame in questa sede, non solo in ragione della, peraltro palese, estraneit? al procedimento arbitrale dell?associazione ricorrente, ma soprattutto dell?autonomia, anche funzionale, del lodo stesso rispetto al provvedimento commissariale qui impugnato, in quanto tale inidoneo ad incidere direttamente sullo stesso.? Un po? di contorsioni al punto che il Tar chiarisce con il passaggio seguente : ?Si intende dire, ad escludere qualsivoglia profilo di presupposizione, che quand?anche la C.C.A.S. avesse annullato la revoca dello scudetto inflitta alla Juventus dalla Corte federale, si sarebbe imposto un ulteriore provvedimento in sede di autotutela per rimuovere la sopravvenuta attribuzione del titolo all?Inter.? Una volta di pi?, vengono considerati i due atti autonomi : il lodo sportivo, a seguito del quale ci viene revocato lo scudetto, e il provvedimento commissariale, con il quale si assegna lo scudetto all?Ambrosiana. Che dice il Tar ? Se, paradossalmente, l?arbitrato ci avesse cancellato la revoca dello scudetto ?06, per riaverlo saremmo stati costretti ad impugnare il provvedimento commissariale! E se non lo avessimo fatto ? Che succedeva che lo scudetto veniva dato ex aequo ?!? Alla prossima la conclusione, ormai palese. Tarallucci e vino - 39 Continua -
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Tarallucci e vino - 38 Abbiamo letto il ?Fatto? riassunto dal Tar in relazione al ricorso presentato dall?associazione l?Ego di Napoli. L?associazione si occupa anche della diffusione dei principi sportivi e, nell?ambito di un progetto di divulgazione di tali principi presso le scuole campane, era riuscita ad ottenere un contratto di sponsorizzazione da parte della Meleam srl per un importo pari a 50.000 euro. La Meleam, a seguito della decisione di assegnare lo scudetto 05/06 all?Ambrosiana, ha ritenuto opportuno ritirare il contratto di sponsorizzazione all?associazione l?Ego di Napoli. Allora questa si ? sentita in diritto di presentare ricorso al Tar contro questo atto di assegnazione dello scudetto 05/06, assegnato alla fine senza avere la bench? minima prova di colpevolezza da contestare agli avversari in quell?anno. Proseguiamo la lettura della sentenza del Tar. ?D I R I T T O 1. - Deve essere preliminarmente esaminata, per ragioni di ordine processuale, l?eccezione di inammissibilit? del ricorso per difetto di giurisdizione dell?adito giudice amministrativo, sollevata dalla F.I.G.C. nell?assunto che la res litigiosa verta su di una materia riservata all?autonomia dell?ordinamento sportivo, implicando l?applicazione di regole interne disciplinanti l?ordinamento dei campionati ed i criteri di formazione delle classifiche finali.? Solita storia : la FIGC solleva eccezione di inammissibilit? del ricorso, poich? vi sarebbe difetto di giurisdizione nella devoluzione della questione al Tar : le questioni sportive, dice la Federazione, devono essere risolte in ambito FIGC, prima, ed eventualmente Coni, dopo. ?L?eccezione non appare meritevole di positiva valutazione.? La Federazione fa finta di non sapere che in Italia ? stata promulgata da tempo una legge, la 280/03, che d? facolt? di poter ricorrere alla sezione terza ter del Tar del Lazio. ?Occorre considerare come l?art. 2 della legge 17/10/2003, n. 280 riserva all?autonomia dell?ordinamento sportivo (e dunque al suo sistema di giustizia sportiva) le c.d. controversie tecnico - sportive (lett. a) e le controversie originanti da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, implicanti l?irrogazione di sanzioni disciplinari sportive (lett. b).? Cose che ormai conosciamo a memoria, non ? vero ? ?Ora, l?impugnato provvedimento di assegnazione dello scudetto 2005/2006 all?Inter non rientra nel novero delle controversie tecnico - sportive, aventi cio? ad oggetto l?applicazione di regole idonee a garantire il corretto svolgimento delle attivit? sportive, e sottratte alla giurisdizione statale per l?assorbente ragione che tale tipo di regolamentazione costituisce proprio l??intrinseco sportivo?, e non rileva come ?norma? dal punto di vista dell?ordinamento generale.? Avete letto cosa dice il Tar ? L?assegnazione dello scudetto all?Ambrosiana non ? una sanzione disciplinare, cosa che ti sarebbe stata garantita, stante l?autonomia operativa che ti viene riconosciuta in tal senso. ?L?assegnazione del titolo di ?campione d?Italia? per il campionato 2005/2006 alla squadra prima classificata all?esito dei giudizi disciplinari ? espressione di un?attivit? a connotazione pubblicistica, svolta dalla Federazione in luogo dell?ente pubblico C.O.N.I., cui vengono imputati i risultati.? Quindi, ci? vuol dire che l?atto che assegna lo scudetto all?Ambrosiana ? da vedersi come ?mero? atto amministrativo : atto amministrativo emesso dalla Federazione ?in luogo? dell?ente pubblico Coni : guardate che curva che fa il Tar per giustificare la propria legittimit? : considera l?atto come emesso, ?in ultima istanza? potremmo dire, dall??ente pubblico? Coni! ?Sotto altro profilo, ove voglia evidenziarsi la connessione tra l?impugnato provvedimento e la modifica della classifica finale di campionato, conseguente all?irrogazione di sanzioni disciplinari, ? noto come la Sezione abbia riconosciuto, facendo ricorso ad un?interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 1, II comma, e 2, I comma, della legge n. 280/03, la propria giurisdizione anche in materia disciplinare, al cospetto di atti incidenti su posizioni giuridiche rilevanti nell?ordinamento generale (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21/6/2007, n. 5645; 8/6/2007, n. 5280; 19/3/2008, n. 2472).? Qualora, invece, si voglia considerare l?atto emesso come una conseguenza delle sanzioni disciplinari assunte, facendo cos? restare l?assegnazione dello scudetto all?Ambrosiana nell?alveo sportivo, il Tar risponde velocemente prendendo in considerazione delle decisioni precedenti e dice che qualora l?atto ?sportivo? incide su posizioni giuridiche rilevanti per l?ordinamento generale, il Tar diviene tribunale legittimo. Come vedete, quando c?? ?voglia? di prendere certe decisioni, non ci sono argomenti che tengano? ?Ritiene il Collegio, nonostante la dissenting opinion del C.G.A. Sicilia 8/11/2007, n. 1048, che tale indirizzo meriti di essere confermato;? Abbiamo gi? visto la posizione del Tar di Catania che nel famoso provvedimento preso in occasione del ricorso presentato da 82 abbonati del Catania che si sono visti negare non solo la possibilit? di seguire la squadra in casa, ma anche in nessuno dei campi scelti a seguito della squalifica. Si ricorda che questa squalifica ? stata assunta a seguito dei fatti gravi prima di Catania-Palermo. Orbene, in quella sentenza il Tar di Catania ?sconfessa? la 280/03 dicendo che non ricorrono mai condizioni tali che si possa impugnare una sentenza sportiva ai tribunali amministrativi. Come sappiamo, il Tar del Lazio si ? gi? espresso diversamente sulla questione e lo fa anche questa volta. "e comunque certamente nella fattispecie in esame in cui, a tutto concedere, la vicenda disciplinare che ha riguardato la Juventus ed il Milan si pone come mero antecedente fattuale del provvedimento impugnato, il quale, per effetto dello scorrimento della classifica, fa applicazione dell?art. 49 delle N.O.I.F." Al di l? della decisione della irricevibilit? di questo ricorso al Tar che discuteremo nella prossima puntata, gi? la frase di cui sopra pu? essere vista come pietra tombale al provvedimento di assegnazione gratuito dello scudetto : poich? tale atto viene anticipato dalle sanzioni disciplinari applicate a Juve e Milan, si applica l'art.49, cio? l'Ambrosiana da terza diventa prima! Tarallucci e vino - 38 Continua -
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Tarallucci e vino ? 37 Abbiamo appena iniziato il commento della sentenza Tar relativa al ricorso presentato dall?associazione L?Ego di Napoli. Obiettivo del ricorso ? l?annullamento dell?atto con il quale si assegna lo scudetto 2005/06 all?Ambrosiana. Viene evidentemente contestato che nell?anno in questione non vi sono n? indagini n? prove : la revoca dello scudetto 05/06 alla Juve avviene per l?onda lunga delle sanzioni adottate ai sensi dell?art.13 del Codice di Giustizia Sportiva. Il buon Guidone Rossi, circondatosi di amici di comprovata fede, nascondendosi dietro una improbabile richiesta pervenuta dall?UEFA ( mai visto tale documento, per esempio ) nomina ad personam uno sparuto gruppo di ?saggi? i quali, inaspettatamente, conferiscono lo scudetto all?Ambrosiana. I dirigenti di tale compagine, loro malgrado, si vedono costretti ad accettare quello che si potrebbe definire un regalo bello e buono ma viene da loro impalmato come titolo concretamente meritato. Va dunque festeggiato e difeso con il coltello fra i denti. Bene, proseguiamo nella lettura del Tar, riprendendo dal Fatto. ?F A T T O Con atto notificato nei giorni 23/11/06 e seguenti e depositato il successivo 7/12 la ricorrente, associazione senza scopo di lucro istituita nel dicembre 2004, impegnata nella promozione e diffusione dei temi della cittadinanza partecipata, del rispetto delle leggi, della legalit? democratica, e dunque anche interessata alla vicenda c.d. ?Calciopoli?, in relazione alla quale ha assunto iniziative nei confronti della Federazione al fine di ottenere una modifica del codice sportivo, volta a convertire la sanzione della retrocessione in sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravit? della violazione, da destinare al finanziamento di progetti a favore dello sport giovanile, ha impugnato il provvedimento della F.I.G.C. in data 26/7/2006, di assegnazione all?Inter F.C. dello scudetto 2005/2006, precedentemente revocato alla Juventus a seguito dell?accertamento degli illeciti sportivi.? Solo per annotare il giorno in cui l?associazione presenta il ricorso al Tar : 23/11/06, la notifica dell?atto e 07/12/06, il deposito dell?atto. ?Premette di avere avanzato formale istanza all?allora Commissario Straordinario della Federazione perch? provvedesse alla revoca del provvedimento di assegnazione dello scudetto all?Inter, senza ricevere peraltro alcun riscontro.? Guidone Rossi non ha nemmeno risposto alla richiesta dell?associazione ? Chi lo avrebbe mai detto! ?Esposto dunque di essere titolare di un interesse collettivo e qualificato, e di essere stata danneggiata dal caso ?Calciopoli? se non altro perch? si ? vista revocare la sponsorizzazione (di 50.000,00 euro) gi? riconosciutale dalla Maleam S.r.l. al fine di realizzare corsi di etica sportiva presso le scuole della Campania, deduce a sostegno del ricorso il vizio di eccesso di potere per contraddittoriet?, disparit? di trattamento, perplessit?, illogicit? ed ingiustizia manifesta.? Ed ecco il motivo del ricorso dell?associazione : la Meleam S.r.l. aveva sponsorizzato l?associazione nell?ambito della realizzazione di corsi di etica sportiva presso le scuole campane. A seguito del provvedimento di Guidone, la Meleam si ? tirata indietro : le saranno cadute le braccia : cosa vai ad insegnare a scuola, se gli scudetti vengono assegnati a tavolino ? Il danno c?? ed ? quantificato in 50.000 euro, e non mi sembrano pochi? ?La Commissione di esperti officiata dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. per decidere sulle sorti dello scudetto 2005/2006 in caso di revoca del titolo per modificazioni di classifica ha rilevato che l?art. 49 delle N.O.I.F. prevede l?automatica acquisizione del titolo per la squadra che risulta prima classificata;? Ecco l?art.49 del NOIF : ?Art. 49 Ordinamento dei Campionati 1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe, sono regolati secondo il seguente ordinamento: a) Lega Nazionale Professionisti Serie A: Girone unico di 20 squadre. Serie B: Girone unico di 22 squadre. La squadra prima classificata della Serie A ? proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia. Le squadre classificate al 18?, 19? e 20? posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B. Le squadre classificate al 1?, 2?e 3? posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A. Le squadre classificate al 19?, 20?, 21? e 22? posto del Campionato di Serie B retrocedono in Serie C-1a divisione (C1). [?]? Perdindirindina, che saggi! Pleonasticamente, hanno rilevato che la prima classificata vince lo scudetto! Ma l?Ambrosiana ? arrivata terza, o mi sbaglio ? ?gli organi federali possono tuttavia intervenire con apposito provvedimento di non assegnazione allorch? ricorrano motivi di ragionevolezza e di etica sportiva, ad esempio ove le irregolarit? siano state di numero e di portata tali da falsificare l?intero campionato.? Motivi di ragionevolezza ? A Guidone Rossi, parlate di ragionevolezza ed etica sportiva ? ?In questa prospettiva appare evidente che serie ragioni di etica sportiva avrebbero imposto di non attribuire lo scudetto all?Inter, in considerazione di quanto emerso all?esito delle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica di Torino nei confronti del designatore arbitrale Pierluigi Pairetto nell?ambito dell?inchiesta sulla frode sportiva, che hanno visto coinvolto un dirigente dell?Inter, nonch? della sentenza di condanna per ricettazione, falsit? in certificazioni, contraffazione ed uso di pubblici sigilli, patteggiata in data 27/4/06 da altro dirigente della medesima societ? con riferimento al falso passaporto del calciatore Alvaro Recoba.? Non vi esaltate : nel riproporre il Fatto, il Tar riporta le tesi e le posizioni del ricorrente e dell?oppositore non il proprio pensiero? ?Appare, in definitiva, viziata da illogicit? ed incoerente motivazione l?assegnazione dello scudetto 2005/2006 all?Inter, tanto pi? se si procede alla comparazione della posizione dell?Inter con quella della Juventus, che, a seguito dell?accertamento degli illeciti sportivi, a differenza della prima, ha integralmente rinnovato il proprio Consiglio direttivo e si ? dotata di un codice etico.? Ho comunque l?impressione che di questo codice etico non freghi niente a nessuno, tantomeno ai nostri detrattori storici? ?Si sono costituite in giudizio la F.I.G.C. e la F.C. Internazionale Milano S.p.a. eccependo l?inammissibilit? del ricorso per carenza di giurisdizione dell?adito giudice amministrativo, oltre che per difetto di legittimazione ad agire, l?irricevibilit? e comunque la sua infondatezza nel merito. E? intervenuto ad adiuvandum il Comitato ?DifendiAMOlaJuve? concludendo per l?accoglimento del ricorso. All?udienza del 15/5/2008 la causa ? stata trattenuta in decisione.? Bene, alla prossima con il Diritto, cio? cosa dice il Tar. Tarallucci e vino - 37 Continua -
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Tarallucci e vino - 36 Sempre grazie a tutti per gli interessamenti e...le apprensioni! Con questa puntata, iniziamo l?analisi della sentenza del ricorso al Tar presentato dall?associazione L?Ego di Napoli. L?associazione, senza fine di lucro, sorta nel 2004, leggo dal sito, "? impegnata nella promozione e nella diffusione dei temi a cittadinanza partecipata, del rispetto delle leggi, della legalit? democratica e della tutela della sicurezza." L'associazione ha inteso presentare il ricorso contro l?assegnazione dello scudetto 2005/06 all?Ambrosiana; atto, questo, che ? stato visto come lesivo dei principi che ci si propone di diffondere. Ricordiamo che l?assegnazione dello scudetto 05/06 ? stata ?legittimata? dalla farsa del comitato di saggi nominati dal Commissario Straordinario : costui si ? difeso dicendo che tale assegnazione gli ? stata imposta dall?UEFA che voleva sapere i nomi delle squadre che dovevano partecipare alle Coppe. Il suo successore, Pancalli, ha affermato che, appunto, l?UEFA voleva conoscere i nomi delle squadre che dovevano fare le Coppe, non chi ha vinto il campionato 05/06; ha anche aggiunto che non era in essere nessun obbligo di assegnazione dello scudetto 05/06. Era dal 1998, anno domini, che il Commissario Straordinario, all?epoca assiso nel cda dell?Ambrosiana, voleva assegnare uno scudetto a tavolino alla propria squadra del cuore : il tempo, nel suo caso, gli ? stato galantuomo : ha dovuto aspettare solo otto anni e si ? preso una bella rivincita su quel rigorillo che anche oggi, andandoglielo a chiedere, l?arbitro Ceccarini risponde dicendo che, anche rivedendolo con tutte le moviole, a tutt?oggi non te lo avrei dato. Annosa questione che fece inalberare il (pseudo)tranquillo Simoni, che da allora cominci? ad esternare i soliti veleni, come protocollo comanda. In tanti anni di regno morattiano, lo scudetto non l?abbiamo mica vinto sempre noi : ma loro vogliono solo i nostri scudetti e non quelli del Milan, Roma, Lazio, etc. Vabb?, andiamo avanti. Il Tar, all?epoca, non ha accolto l?istanza cautelativa, ma, come nel caso del ricorso al Tar dell?associazione GLMDJ, ha accolto l?istanza di merito. Purtroppo, nel caso dell?associazione GLMDJ il ricorso ? stato poi definito ?inammissibile?; nel caso dell?associazione L?Ego di Napoli il ricorso ? stato giudicato ?irricevibile?. Leggiamo, dunque, e vediamo perch?. ?REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter Composto dai Magistrati: Italo RIGGIO Presidente Giulia FERRARI Componente Stefano FANTINI Componente relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 11384 del 2006 Reg. Gen. proposto dall?Associazione L?Ego di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Raffaele Di Monda, dal medesimo rappresentata e difesa, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Segreteria del Tribunale;? I componenti la corte sono gli stessi del ricorso dell?associazione GLMDJ : brutta premessa, ma d?altronde le due discussioni in aula sono avvenute lo stesso giorno. ?CONTRO F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall?Avv. Luigi Medugno, presso il quale ? elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58; e nei confronti della F.C. Internazionale Milano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Mucciarelli, Francesco Perli e Adriano Raffaelli, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell?Avv. Letizia Mazzarelli, alla Via Panama n. 58;? Ricorderete che l?Ambrosiana era presente anche nell?altro ricorso. Qui la sua presenza mi sembra pertinente : il ricorso ? contro un atto che esplicitamente la favorisce, cosa volete, sono le conseguenze di collocare gli uomini ?giusti? al posto giusto, non ? vero ? Vi posso dire una ulteriore cosa che, all?epoca, mi fece cadere le braccia pi? in basso di quanto gi? non le avessi ? Voi ricorderete che poi lo scudetto di cartone ? stato festeggiato, con rito privato e per invito : si sono presentati tutt?un insieme di quelli che io chiamo vetero-interisti, ovvero gli oltranzisti, quelli non disposti ad alcun compromesso, quelli che vivono nella stessa realt? virtuale del loro presidente e guai a chiunque ( ?anche interisti stessi, pi? critici di loro, ovviamente! ) gliela tocchi. Lo so, sto trascendendo, ma lasciatemelo dire : quanti personaggi hanno perso la mia stima in quella occasione : certo, loro dormono lo stesso, per carit? : ma io non compro pi? loro libri, non leggo pi? loro articoli, non sento pi? loro canzoni, non vedo pi? loro trasmissioni, etc. Vorrei chiedere, sempre a loro : ma voi, e non ho difficolt? a riconoscere in qualcuno un certo grado di cultura, ripeto, voi, come avete fatto a festeggiare uno scudetto cos? ? Con la giustificazione che le prime due imbrogliavano ? Faccio una inutile domanda : che gli altri imbrogliassero ne siete convinti pienamente ? Intendo, dopo due anni e tante cose venute a galla, il vostro convincimento resta pieno, compiuto ? Ma la difesa a spada tratta di questa assegnazione ( questa sentenza Tar ? del 14 Maggio di quest?anno ) nonch? dell?intera sentenza, mi fa capire che loro a questo scudetto ci tengono, eccome! ?e con l?intervento ad adiuvandum del Comitato ?DifendiAMOlaJuve?, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Alberto Scotta, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Martinetti, Giorgio Giacardi e Roberto Colagrande, presso quest?ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Paisiello n. 55;? Benemeriti! ?per l?annullamento del provvedimento di assegnazione dello scudetto 2005 - 2006 all?Inter Football Club, emesso dalla F.I.G.C. in data 26/7/2006; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.? Ecco il motivo del ricorso, come abbondantemente anticipato. ?Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. e della F.C. Internazionale Milano S.p.a.; Visto l?atto di intervento ad adiuvandum del Comitato ?DifendiAMOlaJuve?; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 15/5/2008, il Cons. Stefano Fantini; Udito l?Avv. Di Monda per l?associazione ricorrente, gli Avv.ti Perli e Raffaelli per la controinteressata F.C. Internazionale Milano S.p.a., l?Avv. Giacardi per il Comitato interveniente, nonch? l?Avv. Medugno per la Federazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.? ?visto che non abbiamo nessuna fretta, mi fermo qui : nella prossima puntata si ?attacca? il fatto, cos? ci daremo una bella rinfrescata alla memoria. Tarallucci e vino - 36 Continua -
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Tarallucci e vino - 35 Scusate, sono in ritardo con la pubblicazione della puntata : ogni mi capita di dover lavorare ;-) Allora, il Tar ha bocciato il ricorso dell?associazione GLMDJ ritenendolo inammissibile e, di conseguenza, facendo a meno di discutere i punti presentati nel ricorso che ripropongo : 1)Violazione della costituzione del giudice naturale ( C.U. n. 14 ) 2)Violazione della costituzione delle corti sportive della FIGC ( C.U. n.15 ) 3)Violazione della procedura : Commissioni Disciplinari-CAF non CAF-Corte Federale 4)Riduzione unilaterale della tempistica del processo ( C.U. n. 12 ) 5)Inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche 6)Violazione dell?art.6 del C.G.S. : somma di art.1 == art.6 7)Violazione degli art.1 e 2 : attribuzione della responsabilit? diretta alla Juve 8)Erronea applicazione dell?art.13 : eccesso di sanzioni 9)Violazione art.3 legge 241/90 : La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria. 10)Disparit? di trattamento 11)Violazione degli artt.39, 49, 81 e 82 del Trattato CE : superata la soglia del 10% del volume di affari annuo come danno economico subito a seguito della imposizione delle sanzioni. Nella puntata precedente, abbiamo analizzato il punto 3 delle motivazioni della sentenza Tar che sancisce l?inammissibilit?. Cerco di riproporlo schematicamente, cos? da rendere chiari ( ?almeno spero! ) i motivi succitati : 1. La natura dell?atto della Camera Arbitrale del Coni. Come prima cosa, anche perch? sollecitato dalle opposizioni rappresentate da FIGC, Coni e Ambrosiana ( capisco le prime due, ma la terza perch? ? presente ? Per scongiurare la bench? minima possibilit? che vengano invalidate le carte che gli consegnano lo scudetto di cartone e, di fatto, gli scudetti di bachelite degli anni a venire ? ), dicevo, come prima cosa il Tar si deve occupare della natura dell?atto dell?arbitrato : gli oppositori menzionati sostengono che non ? un atto amministrativo. Ora, capisco che il Tar per sostenere che invece lo ? vada a riferirsi a precedenti sentenze del Consiglio di Stato, e va bene; ma come si pu? sostenere che le sentenze emesse dall?arbitrato non sono atti amministrativi, mentre le sentenze che riformano, ovvero le sentenze della Corte Federale lo sono ?!? 2. La composizione e lo scopo statutario dell?associazione GLMDJ L?associazione ? composta da piccoli azionisti e tifosi. Il suo scopo ? di ?di promuovere tutte le iniziative presso qualsiasi Autorit?, giudiziaria e/o amministrative e/o sportive, ? atte a tutelare gli interessi degli associati, azionisti, tifosi - simpatizzanti della Juventus ? allo scopo di ottenere tutti i possibili miglioramenti di tutela giuridica a difesa dei loro interessi economici, finanziari, morali e di immagine degli stessi ?? 3. Fondamenti giuridici della legittimit? del ricorso 3.1 Art.9 della legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" Riporto l'articolo : "Art. 9 Intervento nel procedimento Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonch? i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolt? di intervenire nel procedimento." Come si legge, ci sarebbe la possibilit? di intervento nel procedimento amministrativo di soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazione o comitati. Il Tar, per?, si rif? ad un paio di sentenze del Consiglio di Stato che affermano la legittimit? della facolt? di intervento nel procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi diffusi ?se sussista un interesse qualificato e differenziato rispetto a quello alla legalit? dell?azione amministrativa, di cui ? titolare la generalit? dei cittadini (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 29/8/2002, n. 4343; Cons. Stato, Sez. III, 4/11/2003, n. 458)?. Ne deriva la necessit? di fare una valutazione se in questo caso sussista l?interesse ?qualificato e differenziato rispetto a quello alla legalit? dell?azione amministrativa?. 3.2 Art.27 della legge 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" Anche in questo caso, riporto l'articolo : Art. 27 Tutela degli interessi sociali e collettivi 1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate: a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell?interesse dell?associazione; b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalit? generali perseguite dall?associazione; c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l?annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalit? di cui alla lettera b). 2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altres? ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell?articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sembra bello anche quest'altro articolo, ma leggiamo cosa dice il Tar : "pur riconoscendo alle stesse la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa, presuppone la lesione dell?interesse collettivo perseguito dall?associazione, e non d? ovviamente per scontata la sussistenza della legitimatio ad causam." Ne deriva la necessit? di fare una valutazione in merito alla sussistenza della lesione di tale interesse collettivo perseguito dall?associazione. PS L'uso dell' "ovviamente" mi sembra del tutto gratuito... 4. Valutazioni di cui al punto 3 4.1 Interesse qualificato L?Interesse non viene definito qualificato perch? : a.L?associazione non fa parte dell?ordinamento sportivo b.L?associazione ? sorta il 30/08/06 c.L?associazione non ha partecipato all?arbitrato : conseguenza immediata ? la preclusione di procedibilit? alla giurisdizione amministrativa d.Il diretto protagonista ha accettato la sentenza dell?arbitrato, non ricorrendo al Tar 4.2 Interesse differenziato Il Tar dice che non ? sufficiente il mero scopo associativo od il suo statuto per rendere differenziato un interesse, specie quando lo scopo associativo si risolva nella finalit? di proporre l?azione giurisdizionale. 4.3 Interesse collettivo Qua il Tar glissa molto : avrebbe dovuto dare delle motivazioni a supporto dell'art.27 della legge 383/2000 e invece dice solo "potendosi anche dubitare che sia azionato un interesse riferibile a tutta l?associazione in modo complessivo ed unitario." e questo lo dice a corollario della mancata impugnativa degli atti federali. 5. Tutela degli interessi patrimoniali A parte gli articoli di cui sopra che avrebbero dovuto legittimare il ricorso al Tar dell'associazione e demoliti come abbiamo visto, mi sembra che non esistano strumenti giuridici a disposizione di piccoli azionisti che vogliano tutelare i propri interessi. Anzi il Tar va in direzione opposta riportando sentenze sue e del Consiglio di Stato per dire che a tutelare gli interessi degli azionisti ? deputata la sola societ?. La qualit? di socio non individua la titolarit? di una posizione giuridica differenziata rispetto a quella della societ? in presenza di atti lesivi degli interessi sociali. 6. Tutela degli interessi passionali Ma vi pare che possano riconoscere i tifosi come portatori di interessi ? Ecco cosa dice il Tar : anche sotto questo profilo, appare ben difficile che lo stesso possa tradursi nella titolarit? di una posizione qualificata. Chiusura di rito : ?4. - Le considerazioni che precedono impongono una pronuncia di inammissibilit? per difetto di legitimatio ad causam dell?associazione ricorrente. Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; le stesse possono invece essere compensate nei confronti del Ministero per i Giovani e lo Sport, in ragione della limitata attivit? defensionale svolta. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei resistenti C.O.N.I., F.I.G.C. e della controinteressata F.C. Internazionale Milano S.p.a., liquidate in complessivi euro duemila/00 (2.000,00) per ciascuna parte creditrice. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit? amministrativa. Cos? deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.5.2008. Italo Riggio Presidente Stefano Fantini Componente,est.? Le motivazioni viste, possono anche essere plausibili, atteso che in Italia non esistono meccanismi tipo ?class action? o cose simili; si prende atto che i piccoli azionisti non hanno modo di vedere tutelati i propri diritti e in situazioni come queste ( alcune tristemente famose ) se la prendono in saccoccia. Il mio unico commento ? questo : Atteso che nel ricorso al Tar 1/9/2006, n. 7909, facilmente reperibile sul sito relativo, viene immediatamente pronunciata la inammissibilit? del ricorso, gi? in fase di istanza sospensiva, non capisco perch? nel ricorso in questione sebbene non sia stata accettata l?istanza sospensiva, ? stata accettata l?istanza di merito. Bene, quando poi si ? andati a discutere l?istanza di merito si ? definita l?inammissibilit? del ricorso! Mi pare che l?unica differenza sia che nel primo ricorso, i ricorrenti sono persone fisiche mentre nel secondo ? una associazione; ma la formulazione del ricorso mi pare la stessa : qualcuno sa il perch? di un siffatto comportamento da parte del Tar ? Attendo commenti, poi passo all'analisi del ricorso al Tar dell'Ego di Napoli. Tarallucci e vino - 35 Continua 1) Violazione dell?art. 3 della legge n. 280/2003; eccesso di potere per violazione dell?art. 27 dello statuto della F.I.G.C.; eccesso di potere per violazione dei principi del giudice naturale precostituito e del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento di giustizia sportiva. 2) Violazione delle norme del C.G.S. attinenti alla costituzione ed alla procedura delle Corti di Giustizia della F.I.G.C.; eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria; violazione degli artt. 24, 25, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge; eccesso di potere per difetto di istruttoria e della motivazione, violazione dell?art. 3 della legge n. 241/90 per carenza di motivazione in ordine al provvedimento di nomina dei membri della C.A.F.; sviamento di potere; incompetenza; illegittimit? del C.U. n. 12 del 15/6/2006 del Commissario Straordinario per violazione degli artt. 30, 31 e 32 dello Statuto federale. 3) Eccesso di potere per violazione degli artt. 30, V comma, 31, I comma, e 32 dello Statuto federale, degli artt. 25 e 37 del C.G.S.; incompetenza. 4) Riduzione del principio del contraddittorio; violazione dell?art. 30, I e II comma, dello statuto federale e dell?art. 7 dello Statuto del C.O.N.I.; eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell?istruttoria e della motivazione. 5) Eccesso di potere per motivazione erronea; violazione dei principi del giusto procedimento; violazione dell?art. 2 della legge n. 241/90; inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche. 6) Eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria e violazione dell?art. 6 del C.G.S.; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e contraddittoriet?; eccesso di potere per disparit? di trattamento; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalit?. 7) Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, IV comma, e 6 del C.G.S.; errore di presupposti e della motivazione; illogicit? ed ingiustizia manifesta. 8) Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, IV comma, 6 e 13 del C.G.S.; eccesso di potere per difetto dei presupposti, erronea motivazione, illogicit? ed ingiustizia manifesta, disparit? di trattamento. 9) Violazione dell?art. 3 della legge n. 241/90; errore dei presupposti e della motivazione; illogicit? ed ingiustizia manifesta. 10) Eccesso di potere per motivazione erronea e disparit? di trattamento. 11) Illegittimit? degli atti impugnati e degli artt. 1, 2, 6 e 13 del C.G.S. della F.I.G.C. per contrasto con gli artt. 39, 49, 81 e 82 del Trattato C.E. -
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Tarallucci e vino - 31 Stiamo leggendo i punti presentati dall?associazione GLMDJ nel ricorso presentato al Tar. Abbiamo gi? letto i primi sei punti che riassumo : 1)Violazione della costituzione del giudice naturale ( C.U. n. 14 ) 2)Violazione della costituzione delle corti sportive della FIGC ( C.U. n.15 ) 3)Violazione della procedura : Commissioni Disciplinari-CAF non CAF-Corte Federale 4)Riduzione unilaterale della tempistica del processo ( C.U. n.12 ) 5)Inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche 6)Violazione dell?art.6 del C.G.S. Pi? conciso di cos?...spero comunque che finora sia tutto chiaro : bene, procediamo. ?7) Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, IV comma, e 6 del C.G.S.; errore di presupposti e della motivazione; illogicit? ed ingiustizia manifesta.? L?applicazione contraddittoria dell?art.6 ? stata gi? contestata al punto 6 di cui sopra. Leggiamo cosa contesta adesso l?associazione. ?Si contesta inoltre che i comportamenti ascrivibili al sig. Moggi possano essere imputati alla Juventus a titolo di responsabilit? diretta, atteso che l?art. 2, IV comma, del C.G.S. prevede detta forma di responsabilit? solamente per chi rappresenta la societ?, mentre per il comportamento dei dirigenti le societ? rispondono solamente a titolo di responsabilit? oggettiva, con rilevante riduzione delle sanzioni applicabili.? Ah, ok, ora ? chiaro : l?associazione contesta che alla Juve sia stata rifilata la responsabilit? diretta, visto che i comportamenti sleali sono ascrivibili al suo Direttore Generale. La storia la sappiamo, avendo letto le sentenze Ruperto e Sandulli. In effetti, se ci si fosse limitati alla evidenza, cio? contestare i fatti al Direttore Generale, in Serie B non ci potevano mandare. Sembra incredibile, ma ? cos? : per poter ascrivere la responsabilit? diretta occorre che le malefatte vengano commesse da dirigenti con potere di firma : ora, un Direttore Generale, tale potere di firma non ce l?ha : per? ce l?ha l?Amministratore Delegato, ergo il Dott. Giraudo. Bene, come coinvolgere il Dott. Giraudo nelle marachelle del Direttore Generale, Luciano Moggi ? Ecco come fa Ruperto : Pag. 79 della sentenza CAF : ?La Commissione osserva che i fatti accertati e le conversazioni intervenute tra i vari incolpati non possono essere presi in considerazione atomisticamente, come fa la difesa di Giraudo, ma devono essere valutati nel loro complesso e nella loro correlazione; ? appena il caso, infatti, di precisare che si deve, in questa sede accertare se la pluralit? di condotte poste in essere dai signori Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1, c. 1, C.G.S., abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento del vantaggio in classifica.? Seguono una serie di ?evidenze?, e si conclude cos? a pag. 89 : ?Gli atti posti in essere da Moggi e Giraudo, unitariamente considerati, integrano la condotta addebitata nel capo di incolpazione quale violazione dell'art. 6, c. 1, C.G.S., norma, questa, che configura un illecito a consumazione anticipata, giacch? la soglia di punibilit? viene arretrata al momento della realizzazione di una qualsiasi condotta diretta alla realizzazione di uno dei risultati tipicamente indicati (nella specie assicurazione di un vantaggio in classifica).? A questa posizione, necessaria per la contestazione della responsabilit? diretta alla Juve, si adeguer? il Prof. Sandulli Piero nella sentenza della Corte Federale. Andiamo avanti col Tar per leggere cosa ne pensa l?associazione di questa cosa. ?Ora, Moggi non era amministratore della societ?, e non aveva poteri di rappresentanza legale della stessa, ma era solo autorizzato a rappresentare la societ? presso le autorit? sportive, come si evince dal censimento annuale.? Infatti, e inoltre? ?Per quanto riguarda, invece, Giraudo, il lodo arbitrale non specifica le condotte attribuitegli, ma solamente una comunione di intenti con il Moggi, quasi una sorta di associazione a delinquere, desunta da una telefonata intercorsa tra i due.? La telefonata cui fa riferimento l?associazione ? una delle ?evidenze? di cui sopra : quella famosa in cui Moggi e Giraudo si dicono che comincia un altro campionato, uno da fare in campo e uno da far fuori : vi lascio immaginare come ? stata interpretata questa frase dagli ?inquirenti? : frase, ovviamente, estrapolata dal contesto, pi? volte riportato da Moggi : ma a che serve ? a Moggi nessuno gli crede? ?Le condotte illecite e di interferenza con il mondo arbitrale appaiono invece riconducibili al solo Moggi, con la conseguenza che delle stesse la Juventus non poteva essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilit? diretta.? Gi?, ma in questo caso come accontentare il nostro avvocato difensore (?) che aveva chiesto come pena congrua, dato che non si commettono vergogne superiori a quelle di Fiorentina e Lazio, la Serie B come loro ? ?8) Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, IV comma, 6 e 13 del C.G.S.; eccesso di potere per difetto dei presupposti, erronea motivazione, illogicit? ed ingiustizia manifesta, disparit? di trattamento.? Altro argomento portato da altri e, purtroppo, miseramente bocciato : eccesso di sanzioni, addirittura cumulo di sanzioni. ?Il pesantissimo quadro sanzionatorio inflitto alla societ? bianconera ? frutto di un?errata applicazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 6, III comma, 13.1, lett. G) o H) del C.G.S. In particolare, appare sprovvista di fondamento normativo la non assegnazione del titolo di campione d?Italia 2005/2006; per di pi?, detta sanzione appare illegittima, in quanto per detto campionato non esiste alcun atto di indagine;? ?e questo lo ha detto anche Pancalli, appena insediatosi, in una trasmissioni radiofonica in cui glielo chiesero : l?UEFA non aveva fatto nessuna pressione per assegnare lo scudetto 05/06 : voleva sapere chi doveva partecipare alla Champions, null?altro? ?inoltre il campionato di competenza, cui occorre fare riferimento, ai sensi dell?art. 13, lett. g), ? quello di appartenenza della societ? al momento di realizzazione dell?illecito. Si aggiunga che l?art. 6, III comma, del C.G.S. non contempla un cumulo di sanzioni, ma solo la ?maggiore sanzione? in caso di inefficacia di quelle stabilite, mentre nel caso di specie si ? violato il principio del ne bis in idem.? Anche questo ? evidentissimo : ci hanno dato tutte le sanzioni possibili, quando invece si sarebbe dovuto applicare l?art.6 comma III che riporto : ?Art. 6 Illecito sportivo e obbligo di denunzia [?] 3. Se viene accertata la responsabilit? diretta della societ? ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto ? punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena. [?]? ?e quindi? ?Art. 13 Sanzioni a carico delle societ? 1. Le societ? che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o pi? delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravit? dei fatti commessi: [?] g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; [?]? Come la mettiamo ? Tarallucci e vino - 31 Continua 1) Violazione dell?art. 3 della legge n. 280/2003; eccesso di potere per violazione dell?art. 27 dello statuto della F.I.G.C.; eccesso di potere per violazione dei principi del giudice naturale precostituito e del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento di giustizia sportiva. 2) Violazione delle norme del C.G.S. attinenti alla costituzione ed alla procedura delle Corti di Giustizia della F.I.G.C.; eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria; violazione degli artt. 24, 25, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge; eccesso di potere per difetto di istruttoria e della motivazione, violazione dell?art. 3 della legge n. 241/90 per carenza di motivazione in ordine al provvedimento di nomina dei membri della C.A.F.; sviamento di potere; incompetenza; illegittimit? del C.U. n. 12 del 15/6/2006 del Commissario Straordinario per violazione degli artt. 30, 31 e 32 dello Statuto federale. 3) Eccesso di potere per violazione degli artt. 30, V comma, 31, I comma, e 32 dello Statuto federale, degli artt. 25 e 37 del C.G.S.; incompetenza. 4) Riduzione del principio del contraddittorio; violazione dell?art. 30, I e II comma, dello statuto federale e dell?art. 7 dello Statuto del C.O.N.I.; eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell?istruttoria e della motivazione. 5) Eccesso di potere per motivazione erronea; violazione dei principi del giusto procedimento; violazione dell?art. 2 della legge n. 241/90; inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche. 6) Eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria e violazione dell?art. 6 del C.G.S.; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e contraddittoriet?; eccesso di potere per disparit? di trattamento; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalit?. -
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Le Calende Greche - 18.1 Scadenziario : 1) Calciopoli - Procura di Napoli 15 Dicembre 2007 : PM presentano nuove intercettazioni su Moggi fatte nell'anno 2006/07; decisione rinvio a giudizio rinviata. 8 Febbraio 2008 : PM presentano accuse su Fabiani in qualit? di consegnatario delle schede svizzere agli arbitri; decisione rinvio a giudizio rinviata. 18 Marzo 2008 : Il gup Eduardo De Gregorio ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile della Figc, Atalanta, Brescia, Lecce, Roma, Bologna, delle curatele fallimentari delle societa' ex proprietarie del Bologna e della Salernitana, della Rai, e di alcune associazioni di consumatori. Respinte per Coni, Lega Calcio, alcuni scommettitori e abbonati Sky e per l'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara. 29 Marzo 2008 : Il processo per Calciopoli resta a Napoli. Lo ha deciso oggi il gup Eduardo De Gregorio aprendo l'udienza preliminare nell'aula bunker di Pioggioreale. La difesa aveva avanzato lo spostamento del processo in varie sedi per incompetenza territoriale. 17 Aprile 2008 : Richiesta di rito abbreviato al gup per l'ex presidente dell'Aia Tullio Lanese (che non ? stato eletto alla Regione Sicilia, ma ? stato il quarto pi? votato dell'Udc a Messina), l'ex arbitro Stefano Cassar?, l'assistente Duccio Baglioni (tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva) nonch? gli arbitri Domenico Messina, Gianluca Rocchi, Paolo Dondarini, gli assistenti Alessandro Griselli e Giuseppe Foschetti (imputati per singoli episodi di frodi sportive seppure in concorso). Capitolo parti civili. L'avvocato Tito Lucrezio Milella per la Federcalcio ha dovuto chiarire la posizione relativa ai riti abbreviati: ?La Figc non pronuncer? richieste di condanna nei confronti di Rocchi, Messina e Dondarini che sono stati assolti dalla giustizia sportiva e non sono emersi nuovi elementi?. Sono cominciate anche le arringhe difensive dei legali degli imputati che proseguono con il rito ordinario. L'avvocato Gentile per il presidente della Lazio Lotito ha evidenziato come testimoni del Parma non abbiano rilevato nulla di anormale nella gara Lazio-Parma diretta da Messina (e uno dei capi d'imputazione). L'avvocato D'Amato che difende l'ex segretario Figc Ghirelli ha evidenziato come il capo d'imputazione nei suoi confronti sia ?generico ?. L'avvocato De Falco per Gemignani ha presentato una ricerca scientifica sulla ?possibilit? di errore di un segnalinee ?. Poi hanno parlato le difese di Bertini e Titomanlio. Per quest'ultimo l'avvocato Ostellari ha ribadito come l'assistente di Bassano non avesse in realt? potuto alterare, o tentare di farlo, Arezzo-Salernitana. 29 Aprile 2008 : Oggi il giudice, dopo quella gia' stabilita del 13 maggio, ha fissato una nuova udienza per il 30, quando probabilmente, al termine delle ultime arringhe, entrera' in camera di consiglio. Oggi hanno discusso i difensori del presidente della Reggina Foti, dell'ex ds del Messina Fabiani, dell'ex vicecommissario Can Mazzei e dell'ex ad Juve Giraudo. 13 Maggio 2008 : L'ex presidente della Federcalcio Franco Carraro ha chiesto di essere interrogato nell'udienza preliminare sulla vicenda Calciopoli in corso di svolgimento nell'aula bunker di Poggioreale, a Napoli, davanti al gup Eduardo De Gregorio. L'interrogatorio ? stato fissato per la prossima udienza, il 30 maggio. La decisione di Carraro fa slittare la conclusione dell'udienza preliminare, prevista proprio per il 30 maggio. Il gup ha fissato una nuova udienza, che dovrebbe essere conclusiva: si terr? nel Nuovo Palazzo di Giustizia il 13 giugno quando, dopo l'intervento dell'avvocato Paolo Trofino, legale dell'ex dg della Juventus Luciano Moggi, il giudice si ritirer? in camera di consiglio. 30 Maggio 2008 : La deposizione di Franco Carraro ? slittata al 13 giugno per uno sciopero degli stenotypisti. Al dirigente era stata proposta la trascrizione manuale dell'interrogatorio, ma l'ex numero uno della Figc ha deciso di rinviare l'interrogatorio. Inoltre, Luigi Sena, il legale dell'arbitro Tiziano Pieri, che diresse Bologna-Juve del 12 dicembre 2004 ha depositato una perizia messa a punto da un ex arbitro, consulente della difesa, per dimostrare che la quasi totalit? delle decisioni adottate nel corso della partita del 12 dicembre 2004 (vinta 1-0 dai bianconeri tra mille polemiche) sarebbero state invece esatte, contrariamente a quanto sostiene l'accusa. Nel corso dell'udienza preliminare, che si ? svolta nell' aula bunker di Poggioreale davanti al gup Eduardo De Gregorio, il legale di Pieri ha chiesto il proscioglimento dell'arbitro. 13 Giugno 2008 : Si ? svolto, davanti al Gup di Napoli Eduardo De Gregorio, l'interrogatorio dell'ex presidente della Federcalcio Franco Carraro nell'ambito dell'udienza preliminare per Calciopoli. Carraro ? imputato, in particolare, di presunte pressioni sui designatori arbitrali per "dare una mano" alla Lazio nel campionato 2004-2005. Accusa che l'ex presidente della Federcalcio ha respinto, sottolineando che il suo unico intento era che tutto si svolgesse secondo le regole. Inoltre ha precisato di non aver aver mai avuto alcun interesse nella formazione delle cosiddette "griglie" arbitrali e di non averne mai parlato con i designatori Bergamo e Pairetto. Quanto ai rapporti con Moggi, Carraro ha sostenuto che con l'ex dg della Juventus era tenuto a parlare in quanto dirigente della societ? di calcio che dava il maggior numero di giocatori alla Nazionale. E ha aggiunto, comunque, di non aver mai parlato con Moggi di arbitri e di designazioni. L'udienza preliminare riprender? il 7 luglio. 7 Luglio 2008 : prima seduta riti abbreviati 2) Gennaio 2008 : Processo GEA - Procura di Roma : in corso 27 Maggio 2008 : Uno sciopero dei trascrittori del tribunale di Roma fa saltare i confronti tra Franco Baldini e i calciatori Giorgio Chiellini (Juventus) e Davide Baiocco (Catania). I faccia a faccia sono stati rimandati al 17 giugno (Baldini-Baiocco) e alla fine dei campionati Europei (Chiellini ? fra i convocati azzurri). I confronti erano stati disposti alla luce delle incongruenze emerse nelle dichiarazioni dei tre testimoni in relazione ai trasferimenti dei due calciatori alla Juventus. 19 Giugno 2008 : confronto Baldini-Baiocco Il faccia a faccia pero' e' servito a ben poco perche' i due 'contendenti' sono rimasti sulle stesse posizioni. "In un incontro avvenuto anni fa nell'ufficio del procuratore Stefano Antonelli - ha ribadito anche oggi Baldini - Baiocco, all'epoca al Perugia e gia' nel mirino della Roma, mi disse che aveva subito pressioni da parte del presidente Luciano Gaucci perche' firmasse per la Gea, passaggio propedeutico al suo trasferimento alla Juventus". Baiocco, ora al Catania, ha escluso ogni tipo di pressioni: "Non mi ricordo di aver detto questo ad una persona che conoscevo per la prima volta. Rifiutai la Roma perche' il mio contratto sarebbe scaduto dopo un anno e mezzo e volevo valutare altre opportunita'". ? : confronto Baldini-Chiellini 3) Processo Patrimonio Giovanni Agnelli : Tribunale di Torino 23 Gennaio 2008 : Sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci su una questione di competenza per territorio ? 4) Processo Conti Juve : Procura di Torino 18 Febbraio 2008 : seconda risposta alla convocazione del Dott. Giraudo 21 Febbraio 2008 : prima risposta alla convocazione di Roberto Bettega ? Procedimenti archiviati : 1) Processo Capobianco 12 Marzo 2008 : Chiesta l'archiviazione per il d.s. Fabiani : non ci sono prove di corruzione o di partite accomodate 2) Tar di Moggi - Tar del Lazio 17 Dicembre 2007 : rinvio 13 Marzo 2008 : Discussione nel merito : pronuncia al 20 Marzo 2008 19 Marzo 2008 : il ricorso ? stato respinto 3) Falso in Bilancio Inter e Milan - Procura di Milano 18 Dicembre 2007 : rinvio 23 Gennaio 2008 : rinvio per sciopero penalisti 31 Gennaio 2008 : il GUP decide il non luogo a procedere poich? per i reati antecedenti il 2003 ? intervenuta la prescrizione e per i fatti successivi il 2003 il reato contestato ? stato depenalizzato 4) Falso in Bilancio Milan e Sampdoria - Procura di Genova 9 Aprile 2008 : Il processo per falso in bilancio ai vertici della Sampdoria e all'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani non sar? celebrato, in quanto il reato si prescriver? a fine aprile. L'udienza ? stata rinviata al 7 maggio per formalizzare l'avvenuta prescrizione e il proscioglimento degli imputati. A chiedere l'immediato proscioglimento senza dibattimento degli imputati ? stato l'avvocato Chicco Monteverde, difensore di Garrone, il quale ha rilevato l'imminente prescrizione del reato. Il Pm ha concordato con il difensore che ? inutile iniziare un processo la cui prescrizione ? cos? imminente. 7 Maggio 2008 : Falso in bilancio, reato prescritto: Lo ha dichiarato il tribunale di Genova prosciogliendo i vertici della Samp e l'ad del Milan Galliani. Al centro del processo, che vedeva imputati insieme al dirigente rossonero il presidente della Samp Riccardo Garrone, il dg Beppe Marotta e la stessa U.S Sampdoria, la cessione di Kalu dalla Samp al Milan e quella del Milan alla Samp del diritto di avvalersi delle prestazioni di Luca Antonini. 5) Processo Adamo Bove 22 Aprile 2008 : Il pm di Napoli Giancarlo Novelli ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Adamo Bove, dirigente della Security governance Telecom. Bove precipito' il 21 luglio 2006 da un cavalcavia della tangenziale di Napoli. Il pm ha escluso ogni ipotesi diversa dal suicidio, ritenendo che non esistano indizi per sostenere la pista dell'omicidio o l'istigazione al suicidio, reato quest'ultimo per il quale era stata avviata l'indagine. 6) Tar del Lazio : ricorso presentato dall'Ego di Napoli in merito all'annullamento dell'atto di assegnazione dello scudetto 05/06 all'Inter FC 11 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : discussione in aula 22 Maggio 2008 : ricorso irricevibile 7) Tar del Lazio : ricorso presentato da GLMDJ in merito all'annullamento Lodo Arbitrale Juve 18 Gennaio 2007 -> 15 Maggio 2008 : discussione in aula 22 Maggio 2008 : ricorso inammissibile Denunce annunciate dal Direttore : 1)Azione legale contro Coni e FIGC Moggi punta a far riconoscere come ?illecito e incostituzionale? il fatto che la Fe?dercalcio continui a perseguire un ex tesserato togliendo?gli gli interlocutori. ( annunciata su Tuttosport 19/01/08 ) Querele annunciate dal Direttore : 1) Grasso Aldo 2) Ormezzano Gianpaolo 3) Verdelli Carlo 4) Cannav? Candido 5) Luna Riccardo 6) Matarrese Antonio ( annunciata su Libero del 06/01/08, con richiesta di danni ) 7) Sen. Gentile ( annunciata su Libero 22/01/08 ) 8) Maltese Curzio ( annunciata a "Markette" il 29/01/08 ) 9) Moratti Massimo ( non ufficiale : riportata da noto quotidiano in merito alle dichiarazioni sullo scudetto 2002 e la "banda dei truffatori" ) Querele contro il Direttore : 1)Pasqualin Claudio L'udienza preliminare era in programma la mattina del 24 Gennaio 2008 presso il gup del Tribunale di Roma dopo che era stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio. Moggi ha presentato lettera di scuse in cui ha ammesso di aver trasceso, dando atto a Pasqualin di "costante correttezza e trasparenza professionale". Il procuratore ha cosi' ritirato la querela. Querele annunciate dall'Avv. Di Monda, Ego di Napoli : 1) Moratti Massimo : In merito alle sue dichiarazioni dopo la squalifica della curva dopo Inter-Napoli Le Calende Greche - 18.1 Continua -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
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Ciao, Mimmo! Ricordo alcune cose del ritiro del ricorso al Tar : 1.Lo sbigottimento di Didier Deschamps La sera del 31 Agosto 2006 stava per iniziare il Trofeo Tim a Milano. Un giornalista si avvicina e chiede a Didier cosa ne pensasse del ritiro del ricorso. Didier era incredulo, non gli sembrava possibile. Anche perch? lo avevano fatto esporre in prima persona con gente come Trezeguet, per esempio, e l?opera di convincimento verteva solo ed unicamente sul ricorso al Tar. Ricordo una intervista di qualche giorno prima in cui gli chiesero come avrebbe affrontato la Serie B, e lui stizzito : "Ma perch? continuate a dire che faremo la Serie B ?" Da voci di corridoio mi sembra di ricordare che Didier diede le dimissioni : non so se sia vero, ? probabile, conoscendo il carattere del basco. Possiamo comunque dire che, oggettivamente, lo hanno tenuto all'oscuro della decisione presa in quel pomeriggio all' "unanimit?", come la settimana prima. 2.Le parole di Nedved Per confermare le parole del cugino di Palladino, che tu hai riportato ( grazie, ogni particolare ? benvenuto ), io ricordo che Nedved disse che lo spogliatoio si ammutin? a Rimini, non volevano scendere in campo. Il D.S., tal Secco Alessio alla sua prima uscita di "polso", scese negli spogliatoi a convincerli con risultati non proprio "soddisfacenti" ( evidente eufemismo ). Sarebbero stati i giocatori, in particolare la vecchia guardia, a guardarsi in faccia e decidere di giocare in rispetto a noi tifosi. 3.L'intercessione di Bettega Dopo l'1-1 di Rimini con tanto di rimbrotto da parte dei "nuovi" dirigenti, il luned? a tenere discorso nessuno ? sceso in campo a Torino : n? Secco, n? Cobolli, n? Gigli, n? Blanc, niente di niente. C'hanno mandato l'unico che poteva avere ascendente sui giocatori : il consulente esterno dell'Amministratore Delegato, Roberto Bettega. Non sto qui a ricordare come gli hanno dato il benservito a Giugno del 2007 ( per quanto lo dovrei fare, viste le dichiarazioni di Cobolli prima e di Gigli dopo ) Secondo me, la faccenda va inquadrata su pi? lati, ci provo succintamente ;-) 1.Milano sapeva Lo arguiamo da tante evidenze : a.La risposta di Mancini al Direttore a settembre del 2005 b.L?assenza di intercettazioni riguardanti il club, nonostante le dichiarazioni di Bergamo. Questo punto merita precisazioni. Mi sembra si possa affermare con pacata certezza che la societ? Inter F.C. si ? avvalsa dei servigi della security Telecom prima dell?indagine della Procura di Napoli : i vari dossier Ladroni, Como, etc. sono antecedenti al 2004. Bene, quando la procura di Napoli decide di intercettare il mondo del calcio, mi sembra evidente che la security Telecom ne viene a conoscenza ( potremmo anche dire diretta, dato che materialmente le intercettazioni vengono fatte l? ). Ora, la presenza nelle alte sfere dirigenziali della societ? Inter F.C. di persone come Tronchetti Provera Marco e Buora Carlo ( diretto responsabile della security Telecom ) ci pu? far pensare con ragionevole certezza che i dirigenti dell?Inter F.C. siano stati, quanto meno, avvisati ? Credo sia questa la spiegazione del punto a. c.Nonostante sapessero dell'indagine della Procura di Napoli, il presidente Moratti Massimo si diceva scorato : nell'Aprile 2006, pochi giorni prima del cataclisma, aveva dato mandato a due banche d'affari di vendere la Inter F.C. e le banche gli avevano trovato pure gli acquirenti. Cosa ? successo dalla fine di Aprile '06 ai primi giorni di Maggio '06 ? Io posso solo supporre e la mia supposizione la trovi pi? avanti. 2. E Roma ? Bergamo dice che le societ? che lo martellavano di pi? erano le pi? diffidenti, nell?ordine Inter e Roma. Capito l?Inter, perch? non ci sono intercettazioni sulla Roma ? Il Direttore, nella deposizione al processo GEA di marted? scorso, ci ha invitato a porre l?accento sui rapporti fra Baldini e Auricchio, per cui ne seguo la falsariga. a.L?intercettazione pubblicata sul Tirreno Nel settembre 2005, il Tirreno pubblica una intercettazione ?compromettente? fra Sensi e Bergamo. Scatta subito la Procura di Roma che indaga : p.m. sar? Palamara. b.L?archiviazione della inchiesta di cui al punto a. Nel settembre 2006, sar? proprio Palamara a chiedere al GIP l?archiviazione dell?inchiesta : strano, no ? Si sta indagando sul calcio sporco, si hanno ?belle? intercettazioni, ma lui chiede l?archiviazione : forse perch? ha di meglio da fare : infatti : c.Il Processo GEA Archiviata l?indagine Bergamo-Sensi, sempre Palamara inizier? nello stesso settembre 2006 l?indagine GEA! Certo che si voleva partecipare al giro di valzer, ma altre procure hanno miseramente toppato ( vedasi l?indagine sulle scommesse on-line a Parma ). d.L?anello di congiunzione L?anello di congiunzione ? il rapporto Baldini-Auricchio ( per approfondimenti c'? un topic fresco fresco ). Auricchio, con Arcangioli, ? l?ufficiale dei CC che redige le due relazioni frutto delle intercettazioni fornite dalla security Telecom. Auricchio, per?, conosce Baldini ( e questo lo avremmo saputo molto dopo : la domanda che l'avvocato di Moggi, Giulia Bongiorno, fa al maggiore Zito circa le conoscenze con Baldini ? di quest'anno al processo GEA ). Sono stati in molti ad avanzare dubbi su quelle relazioni : contengono riferimenti difficili da recuperare con le sole intercettazioni : insomma il dubbio ? che le relazioni non siano proprio tutta farina del sacco degli investigatori. Voi dite : ma, forse ? esagerato pensare cos? : pu? darsi : per? : e le intercettazioni della Roma ? e l?archiviazione del precedente procedimento sulla Roma ? Non sono elementi che fanno riflettere sulla asserita conoscenza Baldini-Auricchio ? e.La pubblicazione delle relazioni Passo importante : da quanto affermato da Beatrice e Narducci, a pubblicare le intercettazioni sarebbero stati i CC ( badate che non sono io ad affermare una cosa del genere : cercate su google "cos? sfum? l'arresto di Moggi" ) : loro avrebbero voluto il colpo di scena dopo i Mondiali con la traduzione in ceppi degli indagati : operazione spettacolare andata a monte a seguito della pubblicazione. Bene, i CC non hanno mai smentito i PM di Napoli : per? riflettiamo : quale interesse potevano avere loro a pubblicare le relazioni ? Non vi sembra un altro elemento che fa riflettere sulla asserita conoscenza Baldini-Auricchio ? f.L?intercettazioni di Zavaglia Ora andatevi ad ascoltare qui l?intercettazione di Zavaglia, fatta nel 2004/05, e fatemi sapere cosa ne pensate di ci? cui lui era venuto a conoscenza? 3. Torino ha colto la palla al balzo Negare che si volesse far fuori la coppia Moggi-Giraudo vuol dire negare l?evidenza. Ma come farlo ? Come mandare a casa un manager che vuol fare diventare la squadra la pi? importante e ricca al mondo ? Inoltre : a.Le voci di corridoio di Marchionne Cos? insistenti che la IFIL ? dovuto intervenire con un comunicato ufficiale per smentire la presunta dichiarazione. Quale ? La Juventus ? un asset del quale l?IFIL si deve disfare velocemente, luglio 2006 ( basta cercare su google : cessione juve marchionne fiat ifil ) b.La dichiarazione di De Meo Grazie al recupero dell?immagine di Lapo e alle sconfitte della Juve, la FIAT ha potuto riguadagnare fette di mercato c.L?intervista di John Elkann a Libero La Juve un asset, i tifosi clienti. Etc, etc. segnali ce ne sono tanti Purtroppo, questi signori godono di una congiunzione astrale particolarmente favorevole : non ci sono pi? Giovanni Agnelli, Umberto Agnelli e Giovannino Agnelli. Quest?ultimo sarebbe stato perfetto per la successione : juventino, vero di passione, si allenava anche con la squadra. Morti tutti, coloro che sono rimasti, possiamo affermare con pacatezza, non sono proprio proprio appassionati di Juve. Dunque, quale migliore occasione di defenestrarli a seguito dello scandalo mediatico, meglio definito calciopoli ? Dopo aver sentito l?intercettazione di Zavaglia, pensate ancora che a chiamare Baldini alla Juve sia stato Capello ? Per concludere : la distruzione della Juve ? operazione bipartisan : come vedete, un po? tutti avevano interessi a farlo, chi per un motivo e chi per un altro. Come dite ? La Storia della Juve ? I loro tifosi ? Capiranno, capiranno?e se non vogliono capire, glielo faremo capire? Comprendo il tuo astio, veramente rancoroso. Per parte mia, come gi? detto altrove, continuer? a commentare sentenze ed affini fino alla conoscenza della verit? oggettiva, non quella evidentemente stabilita a tavolino nei salotti che contano. Quindi, buona lettura Mimmo! Sempre Forza Juve ( nonostante tutto )