Vai al contenuto

cccp

Tifoso Juventus
  • Numero contenuti

    1081
  • Iscritto

  • Ultima visita

Tutti i contenuti di cccp

  1. Tarallucci e vino - 65bis Ecco un'altra bella telefonata fatta fra Carraro e Bergamo prima della partita Inter-Juventus del 28/11/2004 finita 2-2. Testo Integrale della telefonata prog. 4896 del 26.11.04 utenza 335/64... Bergamo Paolo CARRARO: bene?chi c?? l? a Juventus - ? BERGAMO: Rodomonti?eh? Inter ? Juventus?(inc.) un sorteggio a cinque con cinque che potevano fare la partita, Collina, Bertini, Rodomonti, Farina eh?. il quinto era?non so comunque ? stato sorteggiato Rodomonti? CARRARO: mi raccomando che non aiuti la Juventus per carit? di Dio eh? che ? una partita? BERGAMO: no? CARRARO: delicatissima in un momento delicatissimo della Lega?eccetera?per carit? di Dio,che non aiuti la Juventus, che faccia la partita onesta, per carita, ma che non faccia errori a favore della Juventus, per carit? eh?.!! BERGAMO: no, no, io guardi non ho ancora parlato con lui perch? ho finito l?aula cinque minuti fa e stavo prendendo un attimo fiato, perch? ora faccio lezione con i primi ?secondi anni per? stia tranquillo che ci parlo domani ma?anzi domani mattina quando si allena in maniera che li rimanga fresco in testa? CARRARO: (inc.) fare la partita correttamente, ma che non faccia errori per carit? a favore della Juventus? BERGAMO: certo? CARRARO: perch? senn? sarebbe un disastro?insomma? BERGAMO: si CARRARO: va bene?? BERGAMO: comunque la Juventus ? tantissimo che non la arbitra, dottore, eh? l?abbiamo messo proprio perch? sono due o tre anni quindi non ehm?ecco era uno di quelli che era stato lontano?. CARRARO: per? guardi a me non mi interessa nel senso che? voglio dire?se? BERGAMO: uhm, uhm si, si, (inc.) domani che conta? CARRARO: cio? se c?era Collina, se c?era Collina anche se sbagliava nessuno gli diceva un caxxo, ma eh?Rodomonti se sbaglia a favore della Juventus succede l?ira di Dio, siccome? BERGAMO: (inc.) CARRARO: poi c???tra l?altro tenga presente che si gioca domenica sera, luned? c?? l?elezione della Lega eccetera? BERGAMO: uhm CARRARO: per cui sa?sarebbe una roba disastrosa?insomma?capito?? BERGAMO: ? una mia preoccupazione?domani di parlarci dottore. CARRARO: va bene mi raccomando, grazie arrivederci. Bella, vero ? Quindi, finora cosa abbiamo visto ? 1. Nel processo sportivo, viene contestato a Carraro il suo intercedere per Lazio-Brescia presso il designatore Bergamo. Abbiamo gi? visto che questo accade perch? Lotito si lamenta con Galliani per quanto successo durante l'intervallo di Reggina-Lazio ( Foti entra nello spogliatoio dell'arbitro Saccani ) e Galliani gli consiglia di chiamare Carraro il quale chiamer? Bergamo etc. 2. Nella telefonata fatta a Bergamo il giorno dopo Roma-Juventus si lamenter? in modo molto deciso dell'arbitraggio al punto da ordinare a Bergamo la presentazione di una relazione sull'operato dei due designatori; ? cos? adirato da lasciarsi sfuggire che lui si vergogna di essere presidente della federazione : ma perch? ? Perch? fa una dichiarazione del genere dopo Roma-Juve ? A chi deve dare conto ? 3. In questa telefonata ? molto preoccupato poich? il giorno dopo si sarebbe tenuta l'elezione del presidente della FIGC, per cui inviando Collina, anche se sbagliava nessuno gli dice niente, ma Rodomonti... mi chiedo : questo perch? Rodomonti era nostro sodale o soltanto perch? Collina c'ha 'sta fama, incrollabile anche davanti alle telefonate fatte con Meani ? ( pensate che di Bertini non esistono intercettazioni, solo specchietti svizzeri : ci? ? stato sufficiente ad esautorarlo : perch? due pesi e due misure, integerrimo sig. Gussoni ? ) Tarallucci e vino - 65bis
  2. Tarallucci e vino - 65 Dunque, per poter meglio commentare il ricorso al Tar dell?ex presidente federale Franco Carraro, abbiamo deciso di riassumere la parte delle sentenze sportive che lo riguardano. A seguito dei deferimenti dell?Ufficio Indagini guidato da F.S. Borrelli ( nominato al posto del Gen. Italo Pappa il quale d? le dimissioni il 19 Maggio 2006 : anche di queste dimissioni sarebbe bello sapere il perch? ), la CAF presieduta da Cesare Ruperto ( nominato con comunicato ufficiale da parte del Commissario Straordinario a seguito delle dimissioni di Cesare Martellino avvenute all?indomani del provvedimento del CSM; provvedimento resosi necessario causa le sue non dimissioni a seguito dell'avviso di garanzia giunto da Napoli nella faccenda Boudianski-Zeytulaev ) individua come violazione al Codice di Giustizia Sportiva la sua intercessione presso il designatore Bergamo in occasione della partita Lazio-Brescia dell?anno 2004/05. Risultato : anni quattro e mesi sei di inibizione. Ovviamente anche Carraro, come tutti, fa ricorso in Corte Federale, da Piero Sandulli ( divenuto presidente dopo la decisione di Pasquale De Lise di autosospendersi per ?decenza? giacch? ? anche il presidente della sezione terza ter del Tar del Lazio : posizione scomoda, poich? eventuali ricorsi al Tar dovranno discutere di sentenze emesse da una corte sempre presieduta da lui ! Pensate che c?? voluto Calciopoli per capire l?assoluta incompatibilit? delle due posizioni occupate! ). Il tenero Piero, tenero con chi voleva lui, ammette la testimonianza di Tombolini, arbitro di Lazio-Brescia. Cosa hai capito tu quando Bergamo ti chiede ?di metterti sulla stessa lunghezza d?onda? ? Tombolini dichiara ?di aver percepito la frase come sottolineatura della necessit? della massima concentrazione nella direzione della gara.? Piccolo inciso : abbiamo un?altra situazione del genere per Lecce-Parma : l?arbitro De Santis, parlando sempre con il designatore Bergamo, dice ??poi intanto gliela do io l?impostazione, da quello che ho sentito dalle interviste: loro giocano, il Lecce vuole giocare per vincere, il Parma pure gioca a vincere, quindi a ?sto punto facciamo la partita, ci mettiamo in mezzo?? A nulla sono servite tutte le spiegazioni fornite : tu con Mazzini e Bergamo avete organizzato tutto e siete responsabili di illecito sportivo. La beneficiaria sarebbe la Fiorentina che da un lato non ne sa nulla; dall?altro si sarebbe piegata alle volont? della Cupola, come si legge attualmente sui giornali. Dal nostro punto di vista, resta che per Tombolini vengono ammesse le spiegazioni per De Santis no : perch? ? Ma continuiamo il nostro ragionamento su Carraro : dopo aver ammesso la testimonianza di Tombolini, Sandulli mette la cieligina sulla torta : ?Ci? premesso, la Corte rileva che, mentre ? immune da censure la ricostruzione della cornice fattuale concernente l?incolpazione in parola ed ? completo l?esame del materiale probatorio,i fatti stessi sono suscettibili di diversa interpretazione e qualificazione, con differenti esiti di giudizio rispetto a quelli scaturiti dalla prima decisione ed espressamente contestati negli appelli degli incolpati.? Quindi, dopo una completa rivisitazione degli avvenimenti rispetto a quanto rilevato da Borrelli e confermato da Ruperto, Sandulli ?cancella? Lazio-Brescia! Ci? non toglie che Carraro non si sia comportato bene e quindi qualcosa gli va comminata : da anni quattro e mesi sei di inibizione, Sandulli ritiene giusto dargli un?ammenda di 80.000 euro con diffida. Carraro prosegue ricorrendo alla Camera di Conciliazione. La seduta in Camera di Conciliazione si ? tenuta il 15 Settembre del 2006. Di seguito commento il verbale. ?Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni Procedimento di conciliazione Verbale dell?incontro di venerd? 15 settembre 2006 Luogo: Stadio Olimpico ? Curva Sud - ROMA CONCILIATORE: Avv. Enrico Ingrill? Ufficio di Segreteria : Dott. Luca Saccone ? Sig. Andrea Gruttadauria --------------------------------------------------------------------------- PARTE ISTANTE: Dott. Franco Carraro prot. n. 1163 del 22.08.2006 CONTROPARTE: Federazione Italiana Giuoco Calcio --------------------------------------------------------------------------- CONVOCATI: Dott. Franco Carraro Federazione Italiana Giuoco Calcio --------------------------------------------------------------------------- PRESENTI: per la parte istante: personalmente il Dott. Franco Carraro e il Prof. Giovanni Verde per la controparte. l?Avv. Edoardo Giardino --------------------------------------------------------------------------- ? Questi i presenti. Ora le raccomandazioni del conciliatore. ?Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonch? dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio la conciliazione ? una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all?interno dell?ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell?ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni. Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un?equa opportunit? di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.? Bene, ora il dibattimento. ?Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni. Le parti illustrano le rispettive posizioni nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Prof. Verde, nel riportarsi agli scritti, evidenzia, anche, che l?entit? della sanzione inflitta non trova corrispondenza con nessuno dei criteri che sono richiamati dalla parte motiva della decisione della Corte Federale; tuttavia riconosce che nei confronti del Dott. Franco Carraro, in effetti, possa configurarsi una responsabilit?, ma di tipo esclusivamente politico, collegata alle vicende che hanno portato alle sue volontarie dimissioni.? Gi? questi primi due argomenti basterebbero a riempire pagine di commenti. I due punti sono : 1.Anche Carraro nota la non corrispondenza fra la sanzione comminata e la violazione rilevata. Questa della non corrispondenza ? argomento visto anche in altre situazioni ( ricorso al Tar della Juve, errore rilevato dall?arbitrato nel togliere i punti a Juve e Lazio e ?convertirli? in squalifiche del campo, etc. : se vogliamo dal Prof. Sandulli non ? che si ricava una impressione di notevole conoscitore del Codice di Giustizia Sportiva ) 2.Responsabilit? di tipo politico che ha portato alle sue volontarie dimissioni ? Altra cosa della quale ci piacerebbe sapere cosa si intendeva dire? ?Il rappresentante della Federazione Italiana Giuoco Calcio ritiene le considerazioni espresse nell?istanza di conciliazione infondate ed inoltre ritiene la controversia, allo stato, non conciliabile: la pronuncia di secondo grado della Corte Federale ha gi? notevolmente riformato la decisione resa in prime cure ed inoltre perch? il raggiungimento di un accordo conciliativo, in tale ipotesi, tradirebbe la ratio essendi della funzione conciliativa in quanto si determinerebbe da un lato la vanificazione del lavoro profuso nei due gradi di giudizio e dall?altro, cos? facendo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si sostituirebbe alla giustizia sportiva.? Guardate che modo di argomentare : 1.La Corte Federale ha riformato la decisione della CAF e, si ritiene, in maniera migliorativa per l?imputato : cosa altro si va cercando ? 2.Io, in qualit? di rappresentante della FIGC, non posso conciliare in quanto rischierei di sconfessare i due gradi di giustizio tenuti dalle corti sportive e sostituendoli con una decisione presa direttamente dalla Federazione : ragionando cos?, per?, si sconfessa l?istituto della Camera di Conciliazione, o no ? ?Il Prof. Verde contesta questa ultima affermazione rilevando che nulla impedisce in sede di conciliazione che la Federazione Italiana Giuoco Calcio possa rivedere le sue posizioni alla luce di una equilibrata rimeditazione di ci? che effettivamente ? avvenuto.? ?appunto! ?Il Dott. Carraro, nel riportarsi anch?esso ai contenuti dell?istanza di conciliazione presentata, ripercorre le vicende che hanno portato alle sue dimissioni dalla carica di Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed alle decisioni della Commissione di Appello Federale prima e della Corte Federale poi. Aggiunge che, nell?ipotesi di mancata conciliazione, proporr? la procedura arbitrale, ai sensi del Regolamento della Camera, nell?auspicio che in tale sede emerga la giusta valutazione dei fatti contestategli.? A nulla vale anche questo tentativo : d?altronde la FIGC non ha conciliato con nessuno, nemmeno con coloro verso i quali era ben predisposta, diciamo cos?. Ne consegue che : ?Il Conciliatore, sentite le parti, dichiara concluso il procedimento per mancato accordo. _____________________________________________________ Il verbale ? stato riletto, confermato e sottoscritto. Roma, 15 settembre 2006 PARTE ISTANTE CONTROPARTE F.to Franco Carraro F.to Edoardo Giardino F.to Giovanni Verde IL CONCILIATORE F.to Enrico Ingrill? Il presente verbale ? stato protocollato nel Registro dell?Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 15 settembre 2006 al numero 1480.? Bene, nella prossima puntata riepilogheremo l?arbitrato, gi? stato oggetto di commento a suo tempo, per vedere cosa ha indotto Carraro a fare ricorso al Tar. Tarallucci e vino - 65
  3. Tarallucci e vino - 64 Stiamo ripercorrendo l?iter dei procedimenti nell?ambito della giustizia sportiva relativi all?ex presidente federale Franco Carraro, cosa che ci consentir? di commentare meglio il ricorso al tar presentato dal medesimo. Dalle relazioni dei cc, a supporto delle indagini condotte dalla Procura di Napoli e venute nelle mani del subentrato al comando dell?Ufficio Indagini F.S. Borrelli che, accompagnato dall?allora vice commissario federale, ed a tutt?oggi dirigente FIGC Nicoletti, va a ritirarle in quel del capoluogo partenopeo il 24 Maggio del 2006 ( da dove provenivano allora le intercettazioni pubblicate sui giornali dal 2 Maggio 2006 ? ), troppe precisazioni; dicevo, dalle relazioni dei cc viene desunta come violazione al codice di giustizia sportiva da parte di Carraro la sua intercessione per Lazio-Brescia presso il designatore Bergamo. In realt? nelle carte ci sono altre cosine ed una di queste, la telefonata Bergamo-Carraro dopo Roma-Juventus 1-2, l?abbiamo gi? vista. A proposito di cose che vengono fatte cadere : proprio in occasione di Lazio-Brescia, il presidente federale Carraro interviene perch? sollecitato da Lotito ( suggerimento che arriva dopo il colloquio con il presidente della Lega, Adriano Galliani ) dopo quello che ? successo la domenica prima in Reggina-Lazio : Foti sarebbe entrato nello spogliatoio degli arbitri fra primo e secondo tempo, cosa non ammessa dai regolamenti. Ora, giusto per restare nell?alveo delle cose accertate, per Reggina-Juve, Paparesta si becca tre mesi di inibizione per non aver scritto nel referto che Moggi e Giraudo sono andati a protestare in maniera ?decisa? ( parole di Paparesta dette l?altra sera in tv ). Ora, nelle carte dei CC c?? questa storia di Reggina-Lazio : perch? Saccani, l?arbitro dell?incontro, non si becca anche lui tre mesi di inibizione per non aver inserito nel referto l?invasione di Foti ? Premessa un po? lunghina, passiamo a vedere cosa ? successo in Corte Federale. Ricordiamo che la CAF ha inibito Carraro per anni quattro e mesi sei. A pag. 44 ci sono i motivi dell?impugnazione della sentenza CAF da parte di Carraro : ?l) Posizione Franco Carraro. Si eccepisce: - la nullit? assoluta per mancanza di un giudice terzo; - l'errata composizione della CAF; - la violazione del diritto di difesa; - i fatti individuati dalla CAF non sono idonei a concretizzare un illecito sportivo.? A parte l?ultimo motivo, anche Carraro nei primi tre contesta la composizione delle corti e la violazione del diritto di difesa. Lo ripeto, anche Carraro lamenta la violazione del diritto di difesa. Ed ecco che Sandulli inizia la sua opera. A pag. 48 troviamo : ?2) In merito alla posizione S.S. Lazio S.p.A., Claudio Lotito e Franco Carraro. La Corte dispone l'acquisizione presso l'Ufficio Indagini della deposizione del 12 luglio 2006 dell'arbitro Daniele Tombolini, la cui sussistenza non appare controversa tra le parti, che assume rilevanza in quanto concernente persona che risulta aver svolto un ruolo tecnico nell'evento sportivo oggetto di deferimento. La Corte dispone, altres?, l'acquisizione della copia di rivista giuridica, prodotta dal difensore della Societ?, in quanto utile ad integrare il materiale probatorio sottoposto all'esame di questa Corte. Rigetta l'istanza di acquisizione documentale proposta dalla difesa di Lotito, in quanto manca, e non ? stata, comunque, dedotta la prova della genuinit? ed autenticit? delle dichiarazioni riportate, n? in ogni caso della loro completezza. Dispone, in quanto si tratta di materiale utile ad integrare l'evidenza probatoria oggetto di esame, l'acquisizione del documento estratto dalla rete on line e prodotto dalla difesa di Carraro, analiticamente descritto nel corso della odierna discussione dibattimentale.? Noticine : 1.Quanti altri nel processo possono vantare la possibilit? di integrazione di documentazione e/o testimonianze a propria discolpa ? 2.Viene ammessa la testimonianza di Tombolini, arbitro di Lazio-Brescia. 3.Per non accettare i documenti di Lotito, questi deve avere veramente pasticciato. 4.Carraro ha portato documenti scaricati dalla rete! Si salta a pag.82 per la parte motiva della Corte Federale nella questione Lazio-Brescia. ?I primi giudici si sono, inoltre, pronunciati ? come detto - sulla gara Lazio-Brescia in relazione alla quale erano stati deferiti: a) Lotito per avere avviato contatti con Carraro affinch? questi premesse su Bergamo al fine della designazione di un direttore di gara favorevole alla sua squadra nella prospettiva dell?alterazione del risultato; b) Carraro per aver esercitato pressioni su Bergamo al fine suddetto; c) Mazzini, ai sensi dell?art. 6, comma 7, CGS, per aver omesso di informare i competenti organi federali dell?illecito del quale era venuto a conoscenza; d) la S.S. Lazio SpA per responsabilit? diretta e presunta.? Cose che ormai sappiamo a memoria? ?La decisione impugnata perveniva alla conclusione della sussistenza della responsabilit? per illecito sportivo di Lotito e Carraro, di quella omissiva di Mazzini, nonch? della responsabilit? sia diretta, che presunta ascritta alla societ? Lazio. In particolare, la CAF sottolineava come, tra la fine del 2004 e l?inizio del 2005, il presidente Lotito fosse intervenuto presso il Presidente della FIGC Carraro ed il Vice-Presidente Mazzini per ottenere un trattamento di favore nei confronti della propria societ?, la cui prima manifestazione si sarebbe avuta alla vigilia della gara in esame mediante un intervento diretto di Carraro presso Bergamo, cui avrebbero fatto seguito ulteriori contatti di Mazzini con Lotito e con i designatori (va qui limitato l?esame della complessiva ricostruzione della vicenda Lazio alla partita con il Brescia).? Scopriamo dunque che Lazio-Brescia sarebbe solo la punta dell?iceberg : perch? quindi limitarsi all?analisi della sola Lazio-Brescia ? ?La decisione impugnata prosegue conferendo carattere di centralit? al colloquio telefonico tra Carraro e Bergamo, avvenuto nel giorno immediatamente antecedente alla gara, che sarebbe stato rivolto ad ottenere un trattamento arbitrale di favore per la Lazio (sia pure senza indebite penalizzazioni per l?altra squadra, nel senso che come era ovvio se fosse stata pi? meritevole essa avrebbe dovuto vincere), come sarebbe emerso da una conversazione tra gli stessi interlocutori, effettuata l?indomani della gara, in cui il primo lamentava un errore tecnico dell?arbitro Tombolini che non avrebbe concesso un rigore alla Lazio e rinnovava la richiesta di attenzione verso la societ? cui ?bisogna dare una mano?.? ?e rinnovava la richiesta di attenzione verso la societ? cui ?bisogna dare una mano?? ?Veniva dai primi giudici ulteriormente sottolineato che, nel corso della seconda telefonata, Bergamo, consapevole dell?errore compiuto dall?arbitro Tombolini, prometteva a Carraro che, anche se ?la cosa era preparata bene e non ? riuscita bene? questa ? la verit? e quindi lui paga di persona? e, comunque, che in seguito si sarebbe recuperato.? Come se la caver? il tenero Piero ? ?La Commissione traeva poi ulteriori elementi di conferma circa l?effettivo interessamento di Carraro alle sorti della Lazio dal colloquio tra Bergamo e Mazzini, mentre valorizzava, in altra prospettiva, la conversazione telefonica, dall?acceso tono recriminatorio, del primo con Tombolini, al termine della gara Lazio-Brescia, per il rigore non concesso alla squadra romana e per non aver preso ?le occasioni? che aveva. La Commissione poneva, infine, in rilievo che, nella specifica vicenda adesso in esame, Mazzini avrebbe svolto un ruolo solo successivo allo svolgimento della gara e di mero mandatario di Lotito, con la sua conseguente responsabilit? per l?omissione di denuncia dell?illecito posto in essere da Lotito e Carraro, addebitato anche alla Lazio.? Dovremmo aver finito col riepilogo. ?Ci? premesso, la Corte rileva che, mentre ? immune da censure la ricostruzione della cornice fattuale concernente l?incolpazione in parola ed ? completo l?esame del materiale probatorio,i fatti stessi sono suscettibili di diversa interpretazione e qualificazione, con differenti esiti di giudizio rispetto a quelli scaturiti dalla prima decisione ed espressamente contestati negli appelli degli incolpati.? Qui la domanda ? : perch? i fatti stessi sono suscettibili di diversa interpretazione e qualificazione ? Cio?, tu mi dici che i fatti sono stati ricostruiti bene; per? si possono interpretare diversamente! Piero, perch? ? ?Va subito detto che concorre alla riforma della statuizione in esame anche il materiale probatorio prodotto nel corso del dibattimento svoltosi davanti la Corte, che ha acquisito copia delle dichiarazioni rese il 12 luglio 2006 dall?arbitro Tombolini all?Ufficio indagini della FIGC, in merito alla gara Lazio-Brescia.? Immaginate da soli cosa ha detto Tombolini ? ?Egli ha, in particolare, dichiarato di aver interpretato la richiesta di Bergamo di prestare la massima concentrazione per la direzione della partita come una semplice ?raccomandazione di carattere squisitamente tecnico?, tenuto conto che si trattava di una gara difficile. Lo stesso Tombolini ha pure escluso che Bergamo gli avesse mai detto che in relazione alla gara vi fosse un interesse anche di Carraro. Va, infine, posto nel debito rilievo che sempre Tombolini, a proposito del suggerimento ricevuto da Bergamo, di mettersi ?sulla lunghezza d?onda giusta?, abbia dichiarato di aver percepito la frase come sottolineatura della necessit? della massima concentrazione nella direzione della gara. Analogamente, come mero commento tecnico, Bergamo contest? a Tombolini la mancata concessione di un rigore a favore della Lazio, del quale l?arbitro ha candidatamene ammesso di non essersi accorto. Riguardo a tali dichiarazioni non vi ? prova della loro inattendibilit? o di possibili contrasti con altri elementi acquisiti agli atti.? Vi aspettavate cose diverse ? ?Ci? premesso, in via preliminare non pu? che ribadirsi l?assoluta affidabilit? dell?orientamento che ha informato la CAF nella individuazione degli elementi necessari per la configurazione dell?illecito sportivo, ed in particolare di quello consistente nella consapevole e proficua partecipazione al disegno illecito della componente arbitrale, senza la quale il precedente segmento progettuale, come visto a proposito di singole gare della Juventus, e come si vedr? anche a proposito di gare della Fiorentina, resta privo di rilevanza causale ai fini del raggiungimento del risultato dell?alterazione della singola gara.? Viene qui ribadito che non sono riusciti a trovare evidenze della catena necessaria per sollecitare gli arbitri in pressocch? nessuna gara ( si ricorda che Lecce-Parma 3-3 ? l?unico illecito sportivo individuato, ma in tutti i modi viene evitato di considerarla vantaggiosa per la Fiorentina ). Per ogni dove, insomma, confermano che noi illeciti sportivi "classici" non ne abbiamo commessi : davvero una vergogna retrocedere in Serie B per somma di mancanze di lealt? : pi? ci penso e pi? mi sembra assurdo... ?Ora, nel caso di specie, vi ? un primo elemento di innegabile significativit? che balza agli occhi, e cio? che, a differenza di tutti gli altri deferimenti (ad eccezione di Lazio-Fiorentina di cui si dir? oltre) per illecita alterazione del risultato di una gara attraverso la direzione arbitrale, l?arbitro non viene chiamato a rispondere dell?illecito, la sua prestazione non viene prospettata come efficiente allo scopo vietato e non viene nemmeno menzionata n? la sua consapevolezza dell?accordo frodatorio, n?, tanto meno, la sua adesione ad esso.? Eeeehhh ?!? ?E le dichiarazioni di recente rese da Tombolini all?Ufficio indagini non contribuiscono, come appena visto, in alcun modo a far mutare la situazione, consolidando, piuttosto, la convinzione della sua totale estraneit? a qualunque disegno illecito e quella che egli abbia commesso un involontario errore tecnico nel corso della gara e non un tradimento di qualsivoglia ? n? dedotto, n? provato dall?accusa ? impegno a falsare l?andamento della stessa a vantaggio della Lazio.? Perch?, Piero, sei cos? comprensivo quando si parla di Lazio e, invece, quando si parla di Juve il metro non ? lo stesso ? ?A questa stregua, non ? logicamente concepibile un articolato disegno illecito in cui manchi del tutto la partecipazione arbitrale ad esso, e non sia nemmeno immaginata nella stessa formulazione dell?atto di accusa (in cui non viene nemmeno citato il nome dell?arbitro): la coerente conseguenza di tale constatazione ? quella dell?impossibilit? di ritenere provata la commissione di un illecito ex art. 6 CGS, monco, sin dall?origine, del suo essenziale segmento conclusivo.? E perch?, Piero, nel caso della Juve ? logicamente concepibile che la somma di art.1 faccia un unico, grande, art. 6 ? ?Ed invero, mentre ? assolutamente innegabile l?esistenza di un accordo bilaterale tra Carraro e Bergamo volto a garantire una speciale attenzione al trattamento che avrebbe dovuto ricevere la Lazio (che nel recente passato aveva ufficialmente lamentato, sin dal 25 gennaio precedente, al Presidente Federale gravi ingiustizie arbitrali e sollecitato un intervento di riequilibrio e di prevenzione di ulteriori torti), in modo che non si perpetuassero lagnanze e si placassero le notevoli tensioni ambientali, appare verosimile che tale intesa telefonica non possedesse l?attitudine ad alterare il risultato della gara Lazio-Brescia.? Va bene, si pu? anche capire. Quello che fa specie, ripeto, ? che altrove viene adottato un diverso metro di giudizio. ?E ci?, dal punto di vista oggettivo, per la ragione, prima illustrata, secondo cui il difetto del segmento arbitrale esclude efficacia causale a qualunque accordo in ipotesi fraudolenta, e, dal punto di vista soggettivo, perch? ? come rilevato in precedenza - non vi ? alcuna prova che Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio. Questo non esclude che la valutazione dei comportamenti sia di Lotito, in quanto tesi al tentativo di modifica di un trend arbitrale sfavorevole alla Lazio attraverso la combinazione di pubbliche denunce e di privati interventi indiretti presso i designatori arbitrali, che di Carraro, in quanto posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori, piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operato arbitrale e suscettibile di ingenerare la convinzione (che di fatto sembra essere maturata) in Bergamo che alla telefonata del Presidente Federale occorresse dare un qualche seguito effettuale in termini di irrobustimento della posizione della Lazio nella considerazione arbitrale, ricadono pienamente nel dominio dell?art. 1 CGS. Ne consegue la responsabilit? diretta allo stesso titolo della Lazio e quella ex art. 1 CGS di Mazzini, il cui comportamento omissivo va, per effetto della diversa qualificazione dei fatti oggetto dell?originaria incolpazione, valutato non pi? come omessa denuncia di un illecito ormai giudicato insussistente, ma come sintomo inequivocabile e serio di slealt?, scorrettezza ed assenza di senso di probit?.? Bene, viene comunque riconosciuto che Carraro non avrebbe dovuto tenere un tale comportamento. Quale sar? la sanzione deciso da Sandulli ? ?Alla luce di quanto sopra, valutata in ottica diversa, suffragata anche dai nuovi elementi di prova, la rilevanza del comportamento tenuto dal Carraro, ? necessario riformare la decisione impugnata resa in prime cure e giusta sanzione appare essere quella dell'ammenda (di euro 80.000), gravata da diffida quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici.? Scompaiono gli anni quattro e mesi sei di inibizione ed appaiono 80.000 euro di ammenda con diffida...quale monito ad attenersi ai doveri deontologici!!! Cio?, da un lato dici che Carraro si ? occupato del regolare svolgimento del campionato dall'altro gli dai la diffida quale monito di osservanza ai doveri deontologici : c'? coerenza in tutto ci? ? Nella prossima puntata vedremo cosa decide in merito l?arbitrato sul ricorso presentato da Carraro. Tarallucci e vino - 64
  4. Bella notizia! A proposito : sto cercando il ricorso al Tar di Paparesta per poterlo commentare : qualcuno mi pu? dare indicazioni su come reperirlo ? Grazie.
  5. Tangenti lucane: 2? arresto per Ferrara POTENZA ? L'imprenditore Francesco Rocco Ferrara, di 45 anni ? uno dei principali indagati nell?inchiesta su tangenti e petrolio in Basilicata ? ? stato arrestato di nuovo oggi dalla squadra mobile della Questura di Potenza con l'accusa di ricettazione, perch? quando fu arrestato la prima volta, il 16 dicembre scorso, fu trovato in possesso di oltre 150 pagine con le trascrizioni di intercettazioni ambientali che lo riguardavano. La nuova detenzione in carcere dell?indagato ? stata chiesta dal pm potentino Henry John Woodcock e disposta dal gip Rocco Pavese. Ferrara ? stato trasferito nel carcere di Potenza dalla sua abitazione di Policoro (Matera), dove si trovava agli arresti domiciliari dalla fine del 2008, per decisione del Tribunale del riesame. Al momento del primo arresto, l?imprenditore fu trovato in possesso di un testo secretato e ?illecitamente trafugato? relativo alle intercettazioni ambientali disposte sul suo conto, sostiene il gip, secondo il quale Ferrara ?dispone di entrature ad alto livello?. L?uomo ? secondo l?accusa ? avrebbe avuto contatti con personale in servizio negli uffici giudiziari e nelle forze dell?ordine, come ? emerso da colloqui, intercettati, con la moglie e alcuni suoi collaboratori. Nel 2007, inoltre ? sempre secondo quanto emerso durante le indagini - Ferrara seppe di essere indagato e ascoltato al telefono alcune settimane dopo l?inizio delle intercettazioni stesse a suo carico. Nell?ambito della stessa indagine, oggi personale della squadra mobile di Potenza e carabinieri per la tutela dell?ambiente hanno eseguito una decina di perquisizioni personali e domiciliari alla ricerca di una presunta ?contabilit? informatica delle tangenti? pagate da Ferrara, che sarebbe emersa durante l?attivit? investigativa. Tra i destinatari dei provvedimenti di perquisizione, figura l'amministratore delegato della Total Italia 'esplorazione e produzion? Lionel Levha, arrestato lo scorso 16 dicembre e tuttora indagato. E', inoltre, attesa per i prossimi giorni la decisione del gip Pavese sulla richiesta di misura interdittiva nei riguardi della Total fatta dal pm Woodcock di sospensione per due mesi delle attivit? estrattive svolte in Basilicata della societ?. 2/2/2009 da http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
  6. Tarallucci e vino - 63bis Il 6 Marzo 2005 Carraro chiama Bergamo per lamentarsi dell'arbitraggio di Roma-Juventus del giorno prima : ? lunga ma abbiate la pazienza di leggerla tutta d'un fiato. Testo Integrale della telefonata prog. 32727 del 06.03.05 utenza 335/64... Bergamo Paolo BERGAMO Paolo: Pronto! CARRARO Franco: s?! BERGAMO Paolo: sono BERGAMO dottore..mi dica! CARRARO Franco: ah sono CARRARO! BERGAMO Paolo: s?! CARRARO Franco: ehh ma lei..io..pe. non so cosa devo dire..BERGAMO!..io..io veramente non so cosa devo dire?io la vedo..lei mi chiede di vedere io la vedo..le dico mi raccomando..se c?? un dubbio per carit? che che che che il dubbio non sia a co..a favore della Juventus dopo di che succede..gli d? quel rigore l?!? BERGAMO Paolo: no no ma non ? il rigore..purtroppo ha sbagliato l?assistente CARRARO Franco: no la cosa grave ? il rigore! Guardi la..il sintomo..il sintomo..che che che che io evidentemente sono una persona che non conta un caxxo!..che non conta un caxxo! BERGAMO Paolo: noo CARRARO Franco: per?..per? stia attento BERGAMO! Stiate attenti!..perch? io sono stufo..sono molto stufo! Il sintomo che non conto un caxxo e che si da un rigore che comunque ? al limite dell?area! ? al limite dell?area!..allora quando un arbitro d? un rigore al limite dell?area vuol dire che gli scappa che la Juventus voglia..debba vincere la partita! BERGAMO Paolo: ..ehh questo?uhh..ehh..RACALBUTO era preparato a non..a fare il contrario..sul campo CARRARO Franco: e b? ? evidente..allora..allora guardi BERGAMO Paolo: sul campo CARRARO Franco: o lei mi dice le bugie a me!..opp BERGAMO Paolo: no no no CARRARO Franco: opp..no guardi..guardi BERGAMO BERGAMO Paolo: non ? una bugia! CARRARO Franco: !..(si accavallano le voci) o lei mi dice le bugie a me o lei non conta un caxxo! No no! BERGAMO Paolo: mai..no! no no CARRARO Franco: non ci sono alternative! O lei?o lei dice le bugie a me! BERGAMO Paolo: e non ? vero! E non ?..non dico mai bugie CARRARO Franco: (si accavallano le voci) no ma guardi io..io..io non faccio i processi! BERGAMO Paolo: no! CARRARO Franco: io dico..che quando..che quando io le do un indirizzo e viene dato.. BERGAMO Paolo: s?.. CARRARO Franco: perch? vede..vede il..ilo..il fuorigioco di..di CANNAVARO si pu? non vedere perch? io capisco perfettamente che uno che ha l?azione convulsa ect. Ect. si pu? non vedere! Va bene!? Questo non..il fuorigioco di CANNAVARO non..si pu? non vedere! Ma quando.. BERGAMO Paolo: e anche il secondo ? fuorigioco dottore..c?? anche il fuorigioco di IBRAHIMOVIC! CARRARO Franco: lo so ma siccome io sono quarant?anni che sto che..(incomprensibile).. quarant?anni di pi? che dirigo il calcio.. BERGAMO Paolo: s? CARRARO Franco: che conosco il calcio che sto nel calcio..perch? son diventato presidente di una..cio? consigliere del Milan nel millenovecentosessantaquattro..perci? che seguo il calcio diciamo..ehh..in..in..da addetto ai lavori eh!..e allora..quando si d? quel rigore l? vuol dire che ti..che sei un cretino! E poi che ti scappa di dare..di dare il rigore! Perch? quel rigore l? lui pu? non dare il fallo..oppure pu?..perch? anche l? il fallo di IBRAHIMOVIC non c?? dubbio che..comunque guardi BERGAMO io sono molto..molto seccato..molto seccato! Io chiedo che voi e lei e PAIRETTO venite con..da me! La prossima settimana mi dovete portare le fish..io vi ho chiesto di dire..gli errori a favore gli errori contro la storia dei guardalinee e venite tutti e due e mi..mi date una relazione completa..tutto il tempo che ? necessario state l? e mi spiegate tutto quello che ? successo in questo campionato ehh..quarantadue squadre voglio un rapporto su quarantadue squadre!..Questi son stati gli episodi a favore questi son stati gli episodi contro! BERGAMO Paolo: s? s? CARRARO Franco: va bene!? BERGAMO Paolo: non c?? dubbio CARRARO Franco: comunque io..eh guardi BERGAMO..io..io..sono una persona ehh che ehh detesta essere presa in giro! Proprio detesta essere presa in gi..io mi vergogno di essere presiden BERGAMO Paolo: non ?..non ? il caso..non ? CARRARO Franco: (si accavallano le voci) io mi vergogno di essere presidente della Federcalcio!..per? non intendo..non intendo..stare l? a guardare come un cretino! Io mi vendico! ? chiaro!? BERGAMO Paolo: s? s?..lei pu? fare tutto quello che vuole!..io so.. CARRARO Franco: ma no BERGAMO Paolo: io so quello che faccio e so quello che dico..e non ? assolutamente quello che dice lei!..e pu? dire quello che vuole ha capito!? Non ? assolutamente quello che dice lei! CARRARO Franco: ma guardi.. BERGAMO Paolo: e non mi..e non creda di intimidirmi in nessuna maniera! Quello che dice lei non ? vero assolutamente! Ha capito! CARRARO Franco: come non ? vero!? BERGAMO Paolo: le porto le relazioni che vuole! CARRARO Franco: certo! BERGAMO Paolo: la faccia finita l? presidente dia retta a me! CARRARO Franco: lei mi porti BERGAMO Paolo: dia retta a me! CARRARO Franco: lei mi porta le relazioni! BERGAMO Paolo: io le porto quello che voglio!..quello che lei vuole..non ? un problema ma quello che lei dice sono delle gran s********e ha capito!?..e qui la finisco! CARRARO Franco: no no no no lei vada avanti! BERGAMO Paolo: e lei vada avanti dove vuole non ci sono problemi! Io so quello che dico e so quello che faccio! CARRARO Franco: s? s? benissimo allora guardi signor BERGAMO.. BERGAMO Paolo: s?! CARRARO Franco: ?.io le..le ripeto..io le ripeto! Io in questo momento.. BERGAMO Paolo: s? CARRARO Franco: in questo momento mi vergogno di essere il presidente della Federcalcio perci? la responsabilit? ? mia! Che ho scelto lei e che ho scelto PAIRETTO! BERGAMO Paolo: s? CARRARO Franco: la..la responsabilit? ? mia! ? chiaro il discorso!? BERGAMO Paolo: s? CARRARO Franco: ecco!..per? quando io sbaglio..quando io sbaglio!.. BERGAMO Paolo: s? CARRARO Franco: poi se qualcuno..se qualcuno..perch? scusi..ieri la giornata ? andata bene? BERGAMO Paolo: io non ho sbagliato ieri presidente perch? RACALBUTO era preparato e ha sbagliato PISACRETA! Il rigore era un metro dentro CARRARO Franco: ma io quando BERGAMO Paolo: ha capito!? CARRARO Franco: mi scusi quando io..quando io l?ho BERGAMO Paolo: se lei si fa suggestionare dalle televisioni io no! CARRARO Franco: quando io l?ho incontrata.. BERGAMO Paolo: s? CARRARO Franco: le ho detto di stare attento ai guardalinee BERGAMO Paolo: e io..e io l?ho fatto perch? ho messo i migliori assistenti e ho fatto la migliore terna possibile e RACALBUTO c?ho parlato io e ha fatto quello che poteva fare!..? arrivato in campo in condizioni proibitive CARRARO Franco: (si accavallano le voci).. bravo?bravo! Complimenti! BERGAMO Paolo: proibitive! CARRARO Franco: proibitive perch? scusi? BERGAMO Paolo: perch?..perch? l?hanno delegittimato gi? dal giorno avanti!..questa probabilmente ce la fatta poco..ma il rigore in campo ? un metro dentro e quando lui ? andato da PISACRETA..PISACRETA gli ha detto..Salvatore il fallo ? dentro stai tranquillo..ma che deve fare!? Non ha la televisione lui! Io ero in collegamento anche diretto con il quarto che lo informavo di volta in volta delle cose!..e stia tranquillo che io bugie non ne dico..io me ne vado a testa alta! E questo ne sia ben sicuro! CARRARO Franco: lei se ne andr? a testa alta!? Lei se ne andr? BERGAMO Paolo: s? signore! CARRARO Franco: s? certo ma sa nella vita..nella vita.. BERGAMO Paolo: non vuol dire..io vado a testa alta presidente! CARRARO Franco: certo! allora intanto..intanto BERGAMO Paolo: e tutto..e tutto l?ambiente che sa gi? che lei ha contattato COLLINA per prenderlo..non ha fatto un figurone mi creda!....mi creda! CARRARO Franco: ah si eh! BERGAMO Paolo: tutto l?ambiente lo sa! Tutti! CARRARO Franco: ah s?! BERGAMO Paolo: perch? l?ha scritto la giornalaccio rosa perch? lei ha incontrato COLLINA! CARRARO Franco: ah s?! BERGAMO Paolo: e che io sono delegittimato! ? lei che m?ha delegittimato! Ha capito! Si o no!? CARRARO Franco: ah no no! no no! BERGAMO Paolo: ah ecco! CARRARO Franco: no no! No no perch? io BERGAMO Paolo: ah ecco! CARRARO Franco: io ho il BERGAMO Paolo: (incomprensibile) eh nelle cose..ognuno si prenda le sue responsabilit?! Perch? lei COLLINA l?ha gi? chiamato..e COLLINA non lo vuol fare questo lavoro perch? capisce le difficolt?!..diciamoci le cose come stanno presidente! CARRARO Franco: ma infatti BERGAMO Paolo: Fino in fondo! CARRARO Franco: s? s? certo! BERGAMO Paolo: ecco! CARRARO Franco: intanto lei ? una persona maleducata che dice le parolacce mentre io non le dico! E questa ? la BERGAMO Paolo: uh! CARRARO Franco: ? la prima considerazione! BERGAMO Paolo: ? vero..sono..sono un popolano?ha ragione CARRARO Franco: secondo?secondo io ho il dovere come presidente della federazione di pensare all?oggi al domani e al dopo domani! BERGAMO Paolo: certo ma non in questo momento facendolo scrivere sui giornali! CARRARO Franco: ma guardi io non scrivo sui giornali io..io BERGAMO Paolo: e ma l?hanno scritto e..e..purtroppo PALOMBO ha detto che le cose sono venute dalla Federa..dall?interno della Federazione! CARRARO Franco: (si accavallano le voci)..ma guardi..guardi lei BERGAMO Paolo: e allora che gli devo dire.. CARRARO Franco: lei..inve lei invece di lavo..allora se lei non ? in condizioni di andare avanti si..si dimetta oggi! BERGAMO Paolo: nemmeno per idea! Io so di fare il mio dovere e lo faccio fino in fondo! CARRARO Franco: beni..beni..benissimo! allora lei fa il suo dovere fino in fondo.. BERGAMO Paolo: senz?altro! CARRARO Franco: lei viene BERGAMO Paolo: sicuro di farlo CARRARO Franco: lei viene da me e mi porta una relazione! BERGAMO Paolo: certamente! CARRARO Franco: va bene!? BERGAMO Paolo: certamente! CARRARO Franco: lei..e no ma non lei!..lei e il signor PAIRETTO! BERGAMO Paolo: certamente CARRARO Franco: venite da me! BERGAMO Paolo: tutti e due glie la portiamo! CARRARO Franco: venite da me! BERGAMO Paolo: certamente! CARRARO Franco: venite da me..e mi portate una relazione dettagliata..lei?..chiamer? la mia segretaria! BERGAMO Paolo: certamente! CARRARO Franco: mi porta una relazione dettagliata! Guardi signor..signor BERGAMO..quello che ? allucinante..quello che ? allucinante del suo stato d?animo e della sua mentalit?..ma lei pensa che..lei pensa che uno fa il designatore a vita!? BERGAMO Paolo: noo io no.. CARRARO Franco: lei mi ha detto..lei mi ha detto.. BERGAMO Paolo: io volevo smettere l?altr?anno dottore!..ma questo non..non sia mai detto CARRARO Franco: no voi avete fatto BERGAMO Paolo: (si accavallano le voci) le cose vanno fatte CARRARO Franco: voi avete..voi avete fatto BERGAMO Paolo: le cose vanno gestite bene CARRARO Franco: voi avete fatto..voi avete fatto! Voi BERGAMO Paolo: no no non mi faccia dire le cose che non ho detto..io non voglio farlo per niente! Soltanto che io nel momento che lo faccio..lo faccio secondo le direttive che lei mi da e lo faccio con grande onest?! CARRARO Franco: ma lei..lei mi deve..lei mi deve dire..ma lei..ma lei li legge i giornali!? Ma lei la sente la televisione? Ma lei.. BERGAMO Paolo: non m?interessano ne giornali ne televisioni CARRARO Franco: a lei non interessa.. BERGAMO Paolo: io so cosa faccio io dottore! I giornali e della televisione non mi interessano! Io so che Paolo BERGAMO va a testa alta! Sempre e comunque! CARRARO Franco: ma guardi sa uno BERGAMO Paolo: e ascolta soltanto il suo presidente ha capito!? CARRARO Franco: guardi..guardi..e b? ma io le ho chiesto..io le ho chiesto che una..che fosse una domeni..un sabato come quello che c?? stato ieri!?..ma io..io scusi BERGAMO..ma se lei..io..io le devo dire la verit?! A parte il fatto delle parolacce che ?..? una questione..ma io..io ?(cade la linea)? Tralascio di riportare cosa scrivono i cc sul tentativo di Bergamo di giustificare gli errori della terna arbitrale. Pongo qualche domandina : 1. Abbiamo scoperto nel testo della CAF che Lotito si lamenta presso Galliani per quello che ? successo in Reggina-Lazio e Galliani lo invita a chiamare Carraro. Per fare questa telefonata, Carraro, da chi ? stato chiamato ? 2. "...ma Racalbuto era preparato a fare il contrario in campo..." cosa vuol dire ? Che anche in questo caso, come in Lazio-Brescia, Bergamo aveva chiamato l'arbitro per metterlo sulla stessa "lunghezza d'onda" : ancora mi chiedo, come si fa a definire Bergamo un nostro sodale ? 3. Scopriamo che Carraro "aveva gi? contattato Collina" e che si sapeva che Collina non voleva fare il designatore 4. "CARRARO Franco: in questo momento mi vergogno di essere il presidente della Federcalcio perci? la responsabilit? ? mia! Che ho scelto lei e che ho scelto PAIRETTO!" : ma non erano stati scelti una sera a cena con i rappresentanti delle sette sorelle ? 5. "BERGAMO Paolo: [...] Io ero in collegamento anche diretto con il quarto che lo informavo di volta in volta delle cose! [...]" : ? il motivo per il quale, se non sbaglio, ? stato sospeso Gabriele da Gussoni. 6. Insomma, da tutto questo cosa avete capito ? Lo potete spiegare a Caprarica, per cortesia ? Tarallucci e vino - 63bis
  7. Bene, Craze :-) Questa notizia ci fornisce una possibile chiave di lettura alla vicenda della richiesta intercettazioni da parte della Procura di Napoli raccontataci dall'Avv. Prioreschi. Grazie!
  8. Tarallucci e vino - 63 ??non vi ? alcuna prova che Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio.? ( Sentenza Corte Federale pag. 87 ) Visto che da Napoli continuano ad arrivare rinvii biblici, ci possiamo occupare con tranquillit? del ricorso al Tar dell?allora presidente federale, Franco Carraro. Ho sottolineato con una sottonumerazione il commento del ricorso al Tar della Juve; nel caso del ricorso al Tar di Carraro riporter? in calce il virgolettato di cui sopra, il cui autore principale, nemmeno a dirlo ? il Prof. Piero Sandulli. Sostanzialmente Carraro viene accusato di intercedere presso il designatore Bergamo per la Lazio in occasione della partita casalinga con il Brescia. Sar? il caso dunque di riepilogare la faccenda e lo faccio seguendo la sentenza CAF che nella prima parte riporta le ?incolpazioni? e le parti motive raccolte dall?Ufficio Indagini di F.S. Borrelli ed elaborate dall? ?inflessibile? Palazzi. Ove necessario faccio dei riferimenti alla documentazione che costituisce l?accusa principale, ovvero la relazione che i CC hanno elaborato a seguito delle intercettazioni e che avrebbe dovuto essere a disposizione della Procura di Napoli?e che invece abbiamo potuto leggere in edicola! ( fatto questo, apprendiamo dall?intervista dell?Avv. Prioreschi, che ? stato oggetto di denunzia senza che vi sia stato da parte di chicchessia alcun seguito ). Nota 1 : il fine ultimo ? commentare il ricorso al Tar di Franco Carraro, per cui il thread ? incentrato sul suo procedimento alla giustizia sportiva. Per? nella relazione dei CC ci sono altre ?cosucce? su Franco Carraro : non credo di farvi perdere il filo menzionandole fra una puntata e l?altra con numerazione ?bis. Nota 2 : cercher? di essere succinto e ove possibile schematico : abbiate pazienza, leggete, non demordete : solo sapendo possiamo controbattere ai beceri che ci attaccano sempre. Voi direte : che noia, cosa c?entra Carraro con la Juve ? Leggete, leggete : alle volte le minuzie aprono squarci inimmaginabili? A pag. 5 della sentenza CAF, nel capoverso ?INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DELLA SOCIETA? LAZIO?, si legge : ?Gara Lazio ? Brescia 11. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere, in prima persona o tramite altri, avviato e coltivato contatti con il presidente della F.I.G.C. Franco Carraro affinch? questi a sua volta esercitasse pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo e sull'arbitro designato per la gara, tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 12. Franco Carraro, nella qualit? di presidente della F.I.G.C., per avere esercitato pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo affinch? questi a sua volta intervenisse nei confronti dell?arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.? Avete sentito cosa ha detto il Direttore l?altra sera nella trasmissione ?Porta a Porta? rispondendo all?ex Presidente della squadra felsinea ? Ma perch? te la prendi con me e non con Carraro che chiama Bergamo per gli interessi della Lazio ? Aggiungerei io : e perch? non prendersela con la Fiorentina, beneficiaria dell?unica partita dichiarata illecito sportivo, ergo Lecce-Parma 3-3 ? Perch?, presidente, se la prende con me ? La risposta, presumo, si evince sapendo cosa fa attualmente questo signore : anche domenica, in un articolo pubblicato dalla Stampa in merito a fatti suoi, veniamo a conoscenza che costui, oltre ad essere presidente della Pirelli Renewal Energy, siede nel consiglio di amministrazione della Pirelli : avete bisogno di altre ?prove? ? Nella parte motiva, si legge : pag. 32 della sentenza CAF : ?Gara Lazio - Brescia La Procura federale richiama, in proposito, l?attenzione sul contenuto dei colloqui intervenuti tra il Carraro, il Bergamo, il Mazzini, il Lotito ed il Pairetto. In particolare, riferisce che dagli allegati alla relazione dell?Ufficio indagini ? emerso che il Carraro sollecit? il Bergamo ad intervenire in favore della squadra laziale; che quest?ultimo, a sua volta, invit? l?arbitro Tombolini a mettersi sulla giusta lunghezza d?onda; che il Mazzini domand? al Pairetto se era stato contattato dal Carraro per un intervento a favore della Lazio; che tale colloquio fu seguito poco dopo da una telefonata del Lotito, il quale si inform? presso il Mazzini se il Carraro fosse intervenuto sui designatori arbitrali, interrogativo quest?ultimo confermato da una successiva telefonata con la quale il Bergamo conferm? al Mazzini di essere stato contattato dal Carraro per un intervento a favore della squadra biancoceleste. La Procura federale deferisce, pertanto, il Lotito, il Carraro, il Bergamo per illecito sportivo ai sensi dell?art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. (capi rispettivamente nn. 11, 12, 13), il Mazzini per omessa segnalazione ai competenti organi federali del tentativo di terzi di porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara Lazio ? Brescia del 2 febbraio 2005 (capo n. 14), la S.S. Lazio a titolo di responsabilit? diretta e presunta per le condotte a suo favore tenute dal suo legale rappresentante e da terzi.? Quindi, ecco l?accusa : la sollecitazione a Bergamo in occasione di Lazio-Brescia. Un?occhiata alla relazione dei CC non guasta. ?Il 1? febbraio u.s. alle ore 19,08 (vds prog. 23518 ? utenza 335/64?. in uso a Paolo BERGAMO) CARRARO chiama BERGAMO per segnalargli una particolare attenzione da rivolgere all?incontro infrasettimanale della 3^ giornata di ritorno del campionato di serie A, Lazio-Brescia del 02 febbraio 2005 ??senta no, volevo dirle, questi arbitri, domani c?? questa?Lazio-Brescia che ? una partita delicatissima?? e nonostante il designatore tenta di rassicurarlo avendo inserito la gara in argomento in prima griglia, CARRARO prosegue nelle sue premure pro-Lazio ??no, perch? loro stanno nervosissimi, perch? dice che domenica questo arbitro.. questo arbitro (n.d.r. riferendosi all?incontro della 2^ giornata di ritorno Reggina-Lazio 2-1, arbitrata da Saccani)?FOTI (n.d.r. Lillo FOTI presidente della Reggina) ? stato dieci minuti da lui nell?intervallo?a fare un casino su questa roba??. A tal punto BERGAMO tenta di addossare la colpa della sconfitta della Lazio al calciatore laziale Cesar per essersi fatto espellere per un brutto fallo ma il presidente della FIGC ripete ancora una volta che ??io l ?ho visto benissimo, per? dice che nell ?intervallo l ?arbitro ?cio? FOTI ? andato?li gli arbitri non possono far entrare nessuno negli intervalli, devono rifiutare, perch? un presidente di societ? non pu? andare nell ?intervallo delle partite l?. BERGAMO replica di non aver saputo tale circostanza e coglie l?occasione per informare il suo interlocutore che il DS biancoceleste ? stato squalificato per essere andato in escandescenza nonostante il goal reggino fosse regolare. CARRARO ribadisce nuovamente che FOTI, contrariamente a quanto previsto dal regolamento, si sia recato tra il 1? e 2? tempo nello spogliatoio, ottenendo rassicurazioni dal suo interlocutore su un suo interessamento per verificare la veridicit? di tale fatto. Infine, sempre il presidente federale si premura di segnalare nuovamente al suo interlocutore di avvisare il direttore di gara dell?incontro Lazio-Brescia a porre una particolare attenzione nel corso della gara in argomento ??Quello lo verifichi con calma e mi fa sapere, per? la cosa importante ? che domani? per carit?, se il Brescia deve vincere ch? ? pi? forte, per? che non ci siano? c?? un ambiente qui che ? molto teso, capito? ? Va bene ? ? ...? ricevendo la pronta disponibilit? di BERGAMO.? Con questa telefonata Carraro d? corso al caldeggiamento per Lazio-Brescia. Prima di proseguire un rapido parallelo con Reggina-Juve : l? Paparesta si becca 3 mesi di inibizione ( unico arbitro a subire una inibizione per colpa della Juve ) per non aver denunciato i fatti avvenuti nello spogliatoio ( non il fatto di essere stato chiuso, lui stesso lo esclude : il fatto di non aver scritto nel referto il casino finale che hanno fatto Moggi e Giraudo ) : qui Carraro ( ma anche Lotito lo sa, come capiremo dopo ) viene a sapere che Foti ? entrato nello spogliatoio fra primo e secondo tempo, e i regolamenti lo vietano, ma non gli viene contestata la mancata denuncia. Chiusa parentesi, proseguiamo. Ma perch? Carraro caldeggia la Lazio ? Sono sicuro che su questa cosa vi sa rispondere meglio Crazeology; i CC danno la loro versione : ?L?appartenenza del LOTITO al sistema moggiano si evidenzia anche dalle ?premure? che il presidente federale, Franco CARRARO ha nei confronti della squadra biancoceleste, premure che si originano proprio in virt? dello schieramento del LOTITO a favore del predetto per la sua rielezione a presidente FIGC, rielezione sostenuta, come evidenziato dall?intera attivit? investigativa, proprio dal gruppo facente capo a MOGGI.? Vi rendete conto di cosa c?? scritto ? Cerchiamo di capire : Lotito si sarebbe schierato per la rielezione di Carraro e, presumo, questo lo ha saputo Moggi il quale avrebbe informato Carraro il quale, per sdebitarsi, intercede presso Bergamo per Lazio-Brescia. Vi pare credibile ? Soprattutto ? credibile che la presunta cupola moggiana abbia a piacere la rielezione di Carraro ? Proseguiamo. ?Sempre lo stesso giorno, alle successive ore 20,08 (vds prog. 23571 utenza 335/54?. in uso a Paolo BERGAMO) BERGAMO, in ottemperanza alle ?disposizioni? impartitegli da CARRARO, chiama il direttore di gara dell?incontro Lazio-Brescia, Daniele TOMBOLINI appartenente alla sezione AIA di Ancona. Il designatore dopo aver scherzato sulla designazione del suo interlocutore per la partita in argomento, passa al reale motivo della telefonata ed utilizzando un linguaggio soft, segnala al designatore quanto raccomandandogli da CARRARO ??Si, va bene, soltanto che ? una partita molto delicata domani Daniele, perch? trovi un ambiente, credimi? hai visto le squalifiche e cose?. <<>>? Mettiti sulla lunghezza d?onde giuste ? e proseguendo fa delle brevi valutazioni sull?ultima partita disputata e persa dalla Lazio a Reggio Calabria.? Bergamo dunque chiama Tombolini e gli dice di mettersi sulla ?lunghezza d?onda giusta?. Lazio-Brescia finisce 0-0, c?? qualche dubbio su un presunto rigore a favore della Lazio : infatti? ?Alcune ore dopo il termine dell?incontro, precisamente il 03 febbraio u.s. alle ore 00,00 (vds prog. 23737 ? utenza 335/64?. in uso a Paolo BERGAMO) Daniele TOMBOLINI chiama BERGAMO per informarlo dell?andamento dell?incontro da lui diretto ??ciao?e guarda la partita era tesa, come sapevi, quindi ? filata liscia, c?? un episodio che assolut?? venendo interrotto bruscamente dal suo interlocutore che con tono di voce adirato gli risponde ??c?? un rigore, non c?? un episodio Daniele??. L?arbitro, all?improvviso attacco verbale del suo interlocutore, tenta di difendersi ma viene pesantemente redarguito da BERGAMO che non sente affatto le giustificazioni addotte dall?arbitro, tanto che ? lo stesso designatore che tronca la conversazione.? Perch? Bergamo ? cos? adirato ? Ma perch? sa che lo chiamer? Carraro e stavolta non per? ?In particolare, il presidente federale rimprovera il designatore senza che questi riesca inizialmente a replicare in maniera compiuta ??ho visto che, anche un rigore gli hanno negato?<<>>?ebb?.. insomma ? inutile che le dica un caxxo perch?, le dir? di fare il contrario, cos? forse riusciremo a ottenere qualche cosa, non lo so io?? ed al tentativo di replica di BERGAMO ??no, no io ho parlato, ho parlato?? CARRARO prosegue nei suoi rimbrotti, rincarando la dose ??ha parlato, ha parlato, allora vuol dire che ha parlato? vuol dire che anche a lei ascoltano al contrario??. E? bello sapere queste cose, non credete ? Dico solo che se si fosse trovata una cosa cos? su Juve-Brescia, per esempio, ce l?avrebbero fatta sentire da 1 a 2 milioni di volte sui giornali e le televisioni : invece, nulla, regolare svolgimento del campionato si chiama? Quello che abbiamo letto finora sono le prove raccolte dai CC e i deferimenti elaborati dalla Procura Federale e riassunti nella parte iniziale della sentenza CAF. Bene, ma Ruperto dell?episodio cosa ne dice ? Pag.112 della sentenza CAF : ?4. Venendo, quindi, alla disamina delle circostanze di fatto riconducibili alla gara Lazio - Brescia, non pu? non valorizzarsi, in chiave probatoria, il colloquio telefonico intercorso alla vigilia della stessa fra Carraro ed il designatore arbitrale Bergamo (prog. 23518), nel corso del quale il primo sollecita al secondo un intervento in favore della S.S. Lazio. Il contenuto di tale conversazione, peraltro, deve essere letto ed interpretato anche alla luce di quello intrattenuto dai medesimi interlocutori il giorno successivo alla disputa della gara (prog. 23785), nel corso del quale il medesimo Carraro, dopo aver richiamato Bergamo per il mancato rispetto da parte dell?arbitro Tombolini delle indicazioni fornitegli (il direttore di gara non avrebbe in ipotesi concesso un calcio di rigore a favore della Lazio), ribadisce le proprie richieste di attenzione per la societ? romana, con frasi ed argomenti che, se per ci? che concerne il primo segmento del colloquio potrebbero evocare semplici istanze volte a scongiurare la commissione di errori arbitrali in danno della Lazio, assumono nella seconda parte toni di vera e propria richiesta di trattamento di favore per tale societ?, laddove alla considerazione che la domenica successiva essa sar? impegnata in trasferta con il Milan, in una gara definita <oggettivamente difficile>, fa seguito l?invito, che per tono della frase profferta e autorevolezza del soggetto da cui essa proviene potrebbe finanche definirsi ordine, o quanto meno raccomandazione, ad usare un occhio di riguardo per la Lazio, alla quale, per gli incontri futuri, <?poi per? bisogna dargli una mano perch??>.? ?non mi pare che si metta bene n? per la Lazio n? per Carraro? Pag. 116 della sentenza CAF : ?Dalle evidenze probatorie in atti, inoltre, risulta come l?intervento su Bergamo da parte di Carraro fosse stato sollecitato a quest?ultimo direttamente da Claudio Lotito, il quale successivamente alla gara in esame si premura di appurare da Innocenzo Mazzini, ex Vicepresidente federale, se Carraro fosse effettivamente intervenuto presso i designatori arbitrali per perorare la causa della sua societ?.? Ohi, ohi : cosa dobbiamo leggere : ? stato Lotito a chiedere a Carraro di intervenire sui designatori : seguendo sempre il ragionamento fatto sopra dai CC, questo avverrebbe perch? Lotito fa parte del sistema moggiano. Ma andiamo avanti. Pag. 117 della sentenza CAF : ?D?altro canto, la circostanza dell?intervento di Lotito presso Carraro ? stata confermata nel corso dell?interrogatorio dallo stesso reso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ancorch? a tale iniziativa egli abbia attribuito un carattere di mera doglianza in relazione a pretesi torti arbitrali subiti in precedenza dalla Lazio.? Fin qui, nulla di nuovo?per?? ?Peraltro nel corso di tale interrogatorio Lotito conferma che, quando nel corso del succitato colloquio telefonico del 7 febbraio 2005 (prog. 418) richiede insistentemente a Mazzini se <quello che ho chiamato c?ha parlato?> intende appurare se, a seguito del suo intervento presso Carraro questi abbia poi contattato Bergamo, aggiungendo che anche il <quello> al quale Adriano Galliani gli avrebbe consigliato di rivolgersi ? Carraro.? Ragazzi, ma voi lo sapevate ? Lotito, in Tribunale a Napoli, smentisce la ricostruzione dei CC : Lotito dice che il suggerimento di rivolgersi a Carraro arriva da?..Adriano Galliani! Zio Fester! Leggendo queste cose, non convenite con gli avvocati di Moggi che dicono che bisogna trascrivere tutte le 31.000 intercettazioni e sentire tutti i 498 testimoni chiamati per chiarirne il contenuto ? Cos?altro verr? fuori dal processo di Napoli ? Il buon Ruperto Cesare non pu? che concludere cos? : ?5. Da quanto fin qui esposto, discende la responsabilit? per illecito sportivo, ai sensi dell?art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., di Claudio Lotito e Franco Carraro (non essendo soggetto al presente giudizio, come in premessa chiarito, Paolo Bergamo), i quali, con le rispettive condotte sopra descritte, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in Lazio ? Brescia del 2 febbraio 2005, nonch? quella per violazione del dovere di informazione, di cui all?art. 6, comma 7, C.G.S., a carico di Innocenzo Mazzini. Inoltre, dalle condotte rispettivamente ascritte a Lotito e a Carraro discende la responsabilit? diretta e presunta della S.S. Lazio S.p.a., ai sensi degli artt 6, commi 3 e 4, dell?art. 2, comma 4, e dell?art. 9, comma 3, C.G.S.? Volevate sapere cosa si intende per ?atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara?? Il buon Ruperto ce ne offre un esempio contestando l?art.6 a Lotito e Carraro per i loro comportamenti che hanno portato alla intercessione presso Bergamo con conseguente pressione sull?arbitro di Lazio-Brescia, Daniele Tombolini. Risultato finale : ?13) Franco CARRARO, inibizione per anni quattro e mesi sei;? Alla prossima, dove vedremo come il laziale Sandulli ?sbianchetta? la posizione di Carraro : lo far? per la sua dichiarata fede calcistica ( utile anche a non radiare la Lazio in occasione delle fidejussioni false : ? stato infatti sempre lui a consentire a Roma e Lazio un ulteriore lasso di tempo per approntare carte pi? ?veritiere? ) o per referenza dell?ex presidente federale ? Tarallucci e vino - 63
  9. Grazie, gaba! Qua fanno tutti finta di non sapere che in Italia esiste una legge che ? la 280/03 : ? dentro questa legge che si riconosce l'autonomia della giustizia sportiva ( delegata ad irrogare sanzioni disciplinari in violazione del Codice di Giustizia Sportiva ) e si ammette la possibilit? di poter ricorrere ad un tribunale amministrativo qualora un tesserato ritenga ingiusta l'applicazione del Codice di Giustizia Sportiva. Quindi, esauriti i gradi di giudizio sportivo, non vi ? nessuna violazione della clausola compromissoria a rivolgersi al Tar : basta guardare cosa ha deciso la stessa giustizia sportiva nel caso del ricorso al Tar dell'Arezzo. Ci? indipendentemente dal ricorso in Camera di Conciliazione ed Arbitrato : come la stessa Camera ( si ricorda essere organo del Coni e non della Figc ) ha riconosciuto in tutti gli arbitrati, i percorsi non sono esclusivi : cio?, sempre ultimati i gradi di giudizio sportivo, ci si pu? rivolgere alla Camera, al Tar oppure ad entrambi. Infine, ricordo un passaggio della sentenza Meca-Mejcen della Corte di Giustizia Europea del 18 Luglio 2006. "a) la sottoposizione delle federazioni sportive al diritto comunitario, anche nel caso in cui adottino e applichino regole di natura sportiva, nel momento in cui tali regole abbiano conseguenze economiche transnazionali; b) questa sottoposizione riguarda anche le regole disciplinari; c) tali regole disciplinari, poich? possono determinare effetti negativi sull?attivit? del soggetto ad esse assoggettato e sulle regole della concorrenza, devono ?limitarsi a quanto ? necessario per assicurare il corretto svolgimento dell?attivit? sportiva? (punto 47 della sentenza Meca-Mejcen); d) in altri termini, le regole disciplinari, anche se proteggono un valore sportivo importante, devono essere inerenti e proporzionate a tale tutela, poich? in caso contrario vi potrebbe essere un eccesso sanzionatorio non giustificabile e contrario alle disposizioni comunitarie." Ma in Italia valgono le direttive europee ? Sempre Forza Juve
  10. Tarallucci e vino - 62 Grazie Luca - 21 Puntata finale sul ricorso al Tar presentato all?unanimit? dalla Juventus il 24 Agosto 2006 e ritirato, sempre all?unanimit?, il 31 Agosto 2006 alle ore 19,30. Come detto, cercher? di riassumere tutti i tredici punti che compongono il ricorso nella speranza di avere uno schema immediato delle contestazioni che si intendevano discutere. ?A) Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C..-? ?1) Violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge.- Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione. Illogicit? e e ingiustizia manifesta.- Violazione dell?art. 3 L. 241/1990.-? In questo punto si contestano i provvedimenti a seguito dei due Comunicati Ufficiali del Commissario Straordinario n. 14 e n.15 del 16 giugno del 2006 con i quali vengono nominati il presidente della C.A.F., nella persona di Cesare Ruperto, e alcuni sostituti, sempre della C.A.F., a seguito del provvedimento del C.S.M. con il quale veniva intimato ai giudici ordinari di ritirare le loro prestazioni dalla giustizia sportiva. ?2) Violazione degli artt. 30 c. 5, 31 c. 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 c. 6 e 37 c. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonch? del principio di immodificabilit? del ?giudice naturale precostituito?.-? In questo punto si contesta il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario n.12 del 15 Giugno 2006 con il quale si modifica l?iter procedurale : nei procedimenti che coinvolgono dirigenti non federali si dovrebbe procedere con Commissione Disciplinare in primo grado e C.A.F. in secondo; viene invece stabilito che si debba procedere con C.A.F. e Corte Federale, iter che si assume quando gli incolpati sono dirigenti federali. ?3) Violazione del principio del contraddittorio.- Violazione dell?art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C., dell?art. 7 dello Statuto del C.O.N.I..- Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell?istruttoria, della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? In questo punto si contesta il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario n.12 del 15 Giugno 2006 con il quale si dimezzano i tempi procedurali. ?4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost.- Violazione dell?art. 30 dello Statuto F.I.G.C..- Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? In questo punto viene contestato l?utilizzo di intercettazioni telefoniche provenienti da altro procedimento. ?B) Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.-? ?5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? Si contesta la costruzione astratta per la quale ?la pluralit? di condotte poste in essere da Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all?art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l?atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica? (cos? la Procura Federale). La Juventus non poteva essere condannata per illecito sportivo, per la semplice e definitiva ragione che, per stessa ammissione delle Corti della F.I.G.C., tale illecito non ha commesso. ?6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? Vengono contestate altre censure : - si parla di condizionamento del settore arbitrale, ma nessun arbitro ? stato chiamato a rispondere di fatti commessi dai due dirigenti della Juve; - si parla di vantaggio in classifica, ma non si capisce come sia avvenuto dato che non si trovano gare alterate; - non vi ? nessuna evidenza di punti sottratti alle avversarie, dato che non si trovano gare alterate; - si contesta il fatto che il proprio avvocato abbia potuto ?patteggiare? con la corte; - ci si chiede come mai la Fiorentina non risponde di un illecito sportivo preciso commesso dal suo presidente onorario. ?7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? Si contesta il coinvolgimento diretto della societ? per i fatti ascritti al Direttore Generale; si contesta la modalit? con la quale si collegano i comportamenti del Direttore Generale all?Amministratore Delegato e quindi in ultima analisi la modalit? con la quale si coinvolge la societ? per responsabilit? diretta. ?8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? In questo punto si contesta il teorema della somma di art.1 che integra la violazione dell?art.6, cio? l?insieme delle mancanze di lealt? ( uniche violazioni rilevate ) costituenti l??illecito sportivo? ( nessuna violazione del quale ? stata individuata ). ?9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? In questo punto si mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate in una intervista il 27 Luglio 2006 da un componente della Corte Federale, il Prof. Mario Serio. Secondo queste dichiarazioni le decisioni della Corte Federale sono state subordinate alle pressioni mediatiche e della piazza. ?10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? Si contesta l?incongruenza, la sproporzione e la non equit? della sanzione applicata soprattutto se messa in relazione alle sanzioni irrogate le sanzioni alle altre squadre per le quali sono state ritenute sussistenti plurime violazioni dell?art. 1 C.G.S. (Lazio, Fiorentina e, in una successiva decisione della C.A.F., Reggina). Ecco il resoconto finale, dopo ampia motivazione : a) il preteso illecito si ? realizzato nella stagione 2004-2005; b) le sanzioni di cui all?art. 13 lettere g) ed h) non erano pi? applicabili nel ?campionato di competenza? c) la sanzione edittale poteva essere ritenuta ?inefficace? e legittimare il passaggio alla maggiore sanzione di cui alla lettera i), cio? la revoca dello scudetto 2004- 2005 (sanzione gravissima, costituendo la perdita del principale successo sportivo, applicata una volta soltanto nella storia del calcio italiano) d) la stagione 2005 ? 2006 non era in alcun modo toccata dall?inchiesta, e ci? escludeva la possibilit? di applicare per essa alcuna sanzione (in specie la non assegnazione dello Scudetto, regolarmente vinto sul campo) e) non vi era alcuna possibilit? di aggravare le sanzioni ai sensi dell?art. 6 c. 6, non sussistendo alcuno dei presupposti per tale aggravamento f) l?art. 6 c. 3 non contempla un cumulo di sanzioni, ma la sola ?maggiore sanzione? in caso di inefficacia di quelle stabilite g) nessuna norma prevede e consente che le sanzioni si estendano a pi? anni, con una sorte di ?moltiplicatore? sanzionatorio del tutto inedito e non ammissibile: nel caso di specie, la condanna della Corte Federale ammette e prevede espressamente che vi siano sanzioni che riguardino tre anni sportivi successivi, senza contare che la retrocessione in Serie B estende i suoi effetti negativi anche sugli anni ulteriormente successivi ?11) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2, 6 e 13.- Violazione dell?art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..- Violazione ed erronea applicazione dell?art. 133 cod. pen..- Violazione dell?art. 3 L.241/1990 e succ. mod..- Errore di presupposti e della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? Si contesta la modalit? con la quale si arriva alla sanzione definitiva, cio? : a) quali sanzioni corrispondessero alla violazione dell?art. 1 C.G.S. (tenuto tra l?altro conto che per la violazione di questa norma non ? previsto l?aggravamento nel caso di pluralit? di violazioni, prevista invece per l?art. 6 C.G.S.); b) quali sanzioni corrispondessero alla asserita, unica violazione dell?art. 6 C.G.S.; c) quale/i eventuali ?maggiori? sanzioni fossero da ascrivere alla ritenuta ?pratica inefficacia? delle pene edittali dell?art. 13 c. 3?; d) quale/i aggravamenti delle sanzioni fossero da ascrivere all?asserito conseguimento del ?vantaggio in classifica? di cui all?art. 13 c. 6?. In altri termini, si ? proceduto ad un ?mix sanzionatorio? del tutto immotivato e incompatibile con i parametri minimi insoppromibili di un atto amministrativo, e nello specifico di un atto conclusivo di un procedimento disciplinare. ?12) Illegittimit? degli atti impugnati e degli articoli 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., per contrasto con gli articoli 39, 49, 81 e 82 del Trattato CE? Si richiama, attraverso un parere richiesto allo studio Dupont ? Dallafior ? Hissel di Zurigo che si occupa di diritto comunitario della concorrenza e di diritto sportivo e menzionando la sentenza della Corte di Giustizia della Comunit? Europea 18 luglio 2006 Meca-Mejcen, che : a) la sottoposizione delle federazioni sportive al dirittocomunitario, anche nel caso in cui adottino e applichino regole di natura sportiva, nel momento in cui tali regole abbiano conseguenze economiche transnazionali; b) questa sottoposizione riguarda anche le regole disciplinari; c) tali regole disciplinari, poich? possono determinare effetti negativi sull?attivit? del soggetto ad esse assoggettato e sulle regole della concorrenza, devono ?limitarsi a quanto ? necessario per assicurare il corretto svolgimento dell?attivit? sportiva? (punto 47 della sentenza Meca-Mejcen); d) in altri termini, le regole disciplinari, anche se proteggono un valore sportivo importante, devono essere inerenti e proporzionate a tale tutela, poich? in caso contrario vi potrebbe essere un eccesso sanzionatorio non giustificabile e contrario alle disposizioni comunitarie. Ecco come si pronuncia lo studio Dupont sulla questione : ?Per convincersi della incredibile sproporzione delle sanzioni inflitte alla Juventus, ? sufficiente riferirsi ai limiti legali imposti alla Commissione europea in materia di ammende per infrazioni agli articoli 81 e 82 del Trattato CE: al massimo il 10 % del volume d?affari annuale di un solo esercizio. La soglia del 10% ? sufficiente per garantire che le imprese agiscano rispettando le regole del diritto della concorrenza (OECD, Fighting Hard Core Cartels, Harrn, Effective Sanctions and Leniency Programmes, 2002). Nel caso di specie, ci? significa che una sanzione del 10% del volume d?affari di un esercizio ? sufficiente per garantire la finalit? tutelata, e cio? ?il regolare svolgimento della competizione sportiva per il tramite della tutela dell?indipendenza del corpo arbitrale?. Nella sua saggezza, il Consiglio europeo ha considerato che una ammenda che superasse questa soglia non potrebbe che danneggiare la struttura dell?impresa interessata, o anche di ipotecarne l?esistenza. A nostro avviso, sanzioni sportive il cui valore economico negativo ecceda tale soglia del 10 % si pongono in violazione aperta dei principi di inerenza e proporzionalit? imposti dalla sentenza Meca-Mejcen. Si ricorder? che, nel caso di specie, questo valore ? stimato a titolo di esempio sui prossimi 5 anni ? ? senza dubbio superiore al 100 % del volume d?affari annuale della Juventus.? ?13) Identificazione dei danni patiti e patiendi di cui si chiede il risarcimento? Come da titolo, in questo punto viene fatta una stima dei danni nel caso in cui si intende procedere con le sanzioni irrogate. Vorrei finire questo thread risottolineando le parole di Blatter pronunciate nel dicembre 2007 : "Credo sia ora passato abbastanza tempo per poterne parlare - ha spiegato Blatter - Quando scoppi? lo scandalo, nel 2006, Luca di Montezemolo svolse un importantissimo ruolo di moderatore. E' in gran parte merito suo se la Juventus non si rivolse ai tribunali ordinari dopo le sanzioni conseguenti allo scandalo". (22/12/2007) Alla prossima, dove inizieremo a parlare del Tar dell'allora presidente federale, Franco Carraro. Tarallucci e vino - 62 Grazie Luca - 21
  11. Molto difficilmente potrai rintracciare cose del genere nelle sentenze sportive; la dichiarazione fu rilasciata ( ...e reiterata! ) da un componente della Corte Federale presieduta dal Prof. Sandulli Piero a nome di Prof. Serio Mario. Ecco l'intervista integrale : "Salvati perch? la gente voleva cos? Repubblica ? 27 luglio 2006 pagina 20 sezione: SPORT ROMA - ?Non ? stata una sentenza unanime, non ? stata condivisa?. Ha pensato di dimettersi il professor Mario Serio, direttore del dipartimento di diritto privato alla facolt? di Giurisprudenza di Palermo. E' uno dei cinque membri della Corte federale che hanno firmato il verdetto pi? atteso: "La spugna su Calciopoli", cos? sar? tramandato. Avrebbe voluto togliere l' Europa al Milan e condannare Franco Carraro. L' asse Sandulli-Catalano-Sanino l' ha messo in minoranza. E lui, appena atterrato a Punta Raisi, lui palermitano e tifoso di calcio, decide di raccontare una camera di consiglio dall' interno. ?Non violer? segreti, ma il clima vorrei riprodurlo. La Corte aveva presente la voglia di giustizia nel paese, ha provato a metterla sugli atti, ma, mi rendo conto, il risultato ? inferiore alle attese?. Avete litigato, professore, al settimo piano del Grand Hotel? ?Ci sono stati scontri, anche accesi. Fino all' ultimo. Siamo usciti con un verdetto deciso a maggioranza?. Trova giusto dare al Milan la Champions League quando il suo addetto agli arbitri ha violato l' articolo 6? Illecito sportivo per responsabilit? oggettiva e Champions. ?Se ripenso a quei momenti provo ancora dolore... Rispetto tutti i membri della Corte federale, anche quelli che hanno visioni del mondo opposte alle mie?. Parla dell' avvocato Catalano? L' hanno dato in quota Milan e Lazio dal primo giorno. ?Ho letto le critiche sugli uomini, posso dire che non credo all' inciucio, non credo alla malafede e neppure a una posizione pregiudizialmente perdonista. C' erano rapporti personali tra avvocati, questo s?, ma non sono stati inquinanti?. Avete cancellato ogni responsabilit? per Franco Carraro e con lui graziato la Lazio. Vogliamo riascoltare le intercettazioni? ?Per Lazio-Brescia abbiamo derubricato l' illecito sportivo in violazione della lealt?. Da articolo 1 ad articolo 6, ma anche di Carraro non voglio parlare... Il problema ? che la velocit? del processo ha tolto all' accusa elementi, l' impianto era incompleto. Carraro a Napoli ? indagato per partite che al processo sportivo non ho ritrovato. Quel giudizio, per?, non l' ho condiviso... Credo, di l? della lieve sanzione, che Franco Carraro non abbia pi? credibilit? per un futuro da dirigente dello sport?. Veniamo alla Fiorentina. La partita con il Chievo. Si ascolta un giornalista della "giornalaccio rosa" parlare dell' arbitro Dondarini con Lanese: ?Gli avranno mandato dei segnali o ha capito da solo??. E Lanese risponde: ?Ormai non si mandano segnali, loro telefonano prima delle gare... Poi ti racconto?. ?Abbiamo avuto umana comprensione per Dondarini, giovane arbitro abbandonato anche dall' avvocato. Era inchiodato da una frase, ma in quella telefonata quei due hanno anche detto che era un inetto, un incapace. Non c' era ragione al mondo per condannarlo per una telefonata cattiva?. Cade Dondarini e cadono gli illeciti della Fiorentina. ?No, alla Fiorentina un illecito sportivo ? rimasto. ? comprovato l' illecito del gruppo dirigente viola in Lecce-Parma. Per quelle intercettazioni c' erano elementi solidi, argomentati. Abbiamo rivisto gli ultimi 15' della partita in camera di consiglio e Zeman con le spalle al campo era un' immagine che parlava da sola?. Professore, mi scusi, ma se c' ? responsabilit? diretta e illecito sportivo la pena minima ? la retrocessione? ?La serie A con 19 punti ci ? sembrata una punizione sufficientemente pesante. I fratelli Della Valle e l' amministratore Mencucci, insieme, hanno pene per dieci anni?. La Fiorentina resta in A con un illecito accertato in secondo grado. C' ? stata battaglia? ?No, la volont? era: Lazio e Fiorentina in A. La battaglia c' ? stata solo sul Milan e su Carraro?. Ci spiega da dove nasce il vostro atteggiamento perdonista? ?Da tutto quello che ? successo nelle ultime due settimane. Questa sentenza va storicizzata. La vittoria dell' Italia ai mondiali, poi le condanne dure, le rivolte di piazza, i sindaci che appoggiano le squadre colpite, il dibattito bipartisan sul perdono... E l' indulto, dimenticavo l' indulto in Parlamento. Un giudice ? un uomo e io credo sia giusto interpretare il diritto prefigurando le conseguenze delle proprie decisioni. I delitti li abbiamo accertati confermando l' impianto della Caf, abbiamo scelto di trasformare gli articoli 6 in articoli 1 per alleviare le pene. Il quantum, ecco. Abbiamo cercato di interpretare un sentimento collettivo. Abbiamo ascoltato la gente comune e provato a metterci sulla lunghezza d' onda?. Cesare Ruperto, vostro predecessore, ha cercato solo di fare giustizia. ?Un altro handicap: dover revisionare la sentenza di un uomo di quel livello. Non ci pu? essere confronto di professionalit? con un presidente di Corte costituzionale. Abbiamo riconosciuto tutto della sentenza Caf, a parte due episodi: il campionato falsato, gli illeciti reiterati della Juventus, l' esistenza di un sistema. E, ritengo, insieme alla Caf la piovra l' abbiamo mozzata?. C' entrano con la sentenza i denari che girano nel calcio? ?Certo, nell' economia americana si separano le responsabilit? dagli spettatori. Tagliare in un colpo solo un patrimonio di relazioni industriali sarebbe stato un colpo a cui il calcio non era preparato?. E la paura dei ricorsi al Tar? ?C' entrano, c' entrano. Abbiamo inserito le squalifiche dei campi per renderli pi? difficili?. Nell' estate 2003, insieme al presidente De Lise, voi cinque avete inventato un quarto grado di giudizio contro Gaucci su indicazione di Carraro. ?Io non ho padrini e sono a posto con la coscienza. Ieri mattina ho avuto l' istinto di andare a salutare il commissario Guido Rossi. Ci ha lasciati liberi, autonomi, indipendenti. In Federcalcio, prima, non era cos??. Che far? ora, professor Serio? ?Scriver? le motivazioni, potrei lasciare la Corte federale?. - CORRADO ZUNINO" Come vedi, ci sarebbero tante, tante cose da dire, non ultima, per restare in tema corrente, la frasuccia E la paura dei ricorsi al Tar? ?C' entrano, c' entrano. Abbiamo inserito le squalifiche dei campi per renderli pi? difficili? Cosa vuol dire ? O la conferma che la Fiorentina l'illecito sportivo lo ha commesso, ma non si ? fatta la Serie B : come mai ? Perch? nel caso della Juve non trovi illecito sportivo e fai la somma di mancanze di lealt? per mandarci in Serie B e negli altri casi l'illecito sportivo classico c'? ma adotti una linea perdonista ? Le altre squadre hanno commesso illecito sportivo perch? si dovevano difendere dal sistema ? Anche supponendolo, cosa c'entriamo noi con la Fiorentina o la Lazio ? Potrei capire il Milan, ma tu ce lo vedi il Milan, il Milan, a difendersi dal sistema ?!? Se posso consigliarti sul confronto con il tuo amico : non perdere tempo a cercare di convincerlo : i tifosi dell'Ambrosiana vivono un sogno agognato da millenni, non puoi arrivare tu con uno spillone e bucargli l'incantesimo : puoi suggerirgli di fare come ha fatto il suo co-tifoso Renato Farina che su Libero per commentare la sentenza GEA si ? spogliato dei panni ( ...sporchi! ) nerazzurri e ha letto le carte : incredibilmente, non ha trovato niente di rilevante! Strano, vero ? Infine una preghiera a te : non perdere tempo con i tifosi dell'Ambrosiana, cerca di informarti e diffondi le informazioni ai tifosi della Juve ma, attento, anche l? troverai qualche resistenza, ma forse qualche dubbio riuscirari a instillarglielo... Sempre Forza Juve!
  12. Tarallucci e vino - 61 Grazie Luca - 20 Sto preparando la puntata con lo schema riassuntivo dei punti del ricorso al Tar. Nel frattempo, ecco l'istanza cautelare, senza commenti n? fronzoli inutili. "ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI Si ritiene di avere dimostrato la grave illegittimit? delle decisioni di giustizia sportiva assunte nei riguardi della Societ? ricorrente, sia per l?insussistenza di ipotesi di illecito sportivo, sia per la inammissibile moltiplicazione delle sanzioni applicate. Queste decisioni, come si ? detto, producono alla Societ? danni gravissimi ed irreparabili, che diverrebbero definitivi con l?inizio dei Campionati di calcio di Serie A e B, essendo la Juventus obbligata a partecipare al secondo, pur avendo tutti i titoli sportivi, guadagnati sul campo nella stagione 2005- 2006, per disputare la massima categoria. La produzione di questi effetti irreparabili ? ormai imminente, tenuto conto che l?avvio dei Campionati ? previsto per il 9-10 del mese di settembre 2006. Si chiede pertanto che il Giudice salvaguardi il diritto oggetto del presente contenzioso, assumendo un provvedimento di sospensione degli atti impugnati e di ammissione con riserva della Juventus F.C. al Campionato Nazionale di Calcio di Serie A. Tale provvedimento non pregiudicherebbe l?irrogazione delle sanzioni eventualmente applicabili, che potrebbe avvenire anche in un momento successivo; la mancata concessione della tutela cautelare pregiudicherebbe invece in modo definitivo la posizione della ricorrente, che non potrebbe neppure essere completamente ristorata da un?eventuale risarcimento del danno, posto che si tratta di posizioni soggettive sportive, per molti aspetti non risarcibili. Tenuto conto che la Juventus ha sempre ritenuto e affermato la propria convinzione di dovere essere sanzionata, al pi?, come le altre squadre coinvolte nel procedimento disciplinare, la tutela cautelare necessaria potrebbe essere conseguita anche con una sospensione parziale dei provvedimenti impugnati, e nella specie della parte delle decisioni delle Corti della F.I.G.C. che hanno disposto la sanzione della retrocessione all?ultimo posto nel Campionato 2005-2006, con conseguente retrocessione in Serie B. In altri termini, ed in conseguenza di questa limitazione dell?intervento cautelare, potrebbe eventualmente, ed in via subordinata, essere mantenuta la penalizzazione di 17 punti ? trattandosi di sanzione diversa e autonoma ? che la Societ? potrebbe scontare nel Campionato di Serie A; in questo modo la Juventus sarebbe comunque assoggettata ad una sanzione analoga a quella irrogata alle altre squadre pi? penalizzate; e la sua partecipazione al prossimo Campionato avverrebbe in una quadro di ?equit?? che ? quello cui la Societ? ritiene di avere diritto, sulla base delle risultanze delle procedure sportive. Si confida pertanto nell?accoglimento della presente istanza cautelare. Torino?Roma, 23 agosto 2006 (Avv. Riccardo Montanaro) (Avv. Paolo Vaiano) (Prof. Avv. Stefano Vinti)" Le storielle del "non c'era nulla da difendere", "ci ? andata bene, potevano darci la C" e similari, cadono nel momento in cui si vanno a leggere i, seppur pochi, documenti della, seppur minima, difesa della Juve. Il Tar era uno di questi, ma vi sono anche l'impugnazione della sentenza Ruperto alla Corte Federale, redatta da Zaccone, e la dichiarazione degli avvocati all'arbitrato del Brescia. Voi pensate che C.G. non sapesse queste cose ? Voi pensate, veramente, alla storiella che a noi sembrava il cataclisma e ci siamo fatti prendere dal panico ? Pensate al pool di avvocati a disposizione della Juve, pensate che le pagine relative ai misfatti della Juve nelle sentenze sportive sono pochissime, sono sufficienti, esagero, un paio d'ore, per avere chiaro il quadro : gira e rigira la domanda resta sempre la stessa : perch? non vi siete difesi ? Tarallucci e vino - 61 Grazie Luca - 20
  13. Intermezzo - 4 Sempre pensieri ad alta voce, ed in questo caso addirittura freschi. Dopo la sentenza GEA, la solita pulce nell'orecchio si ? messa a sfruculiare : mi ? sovvenuto in questo fine settimana. Al punto 7) dell'abortito ricorso al Tar, gli avvocati della Juve scrivono : "7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.- [...] Moggi, pacificamente, non aveva la legale rappresentanza della Juventus. Spesso agiva come commerciante in proprio, direttamente o indirettamente tramite la GEA. Non si vede per quale ragione di diritto la Societ? esponente debba essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilit? diretta dei fatti di costui." Mi sono sempre chiesto cosa volevano dire i nostri avvocati con la frase sottolineata. Alla luce del processo GEA, potrebbero chiarircelo ? O ? per questo che si sono autodenunciati al processo di Torino ? Intermezzo - 4
  14. Intermezzo - 3 Uscita la sentenza GEA, qualche mia considerazione, pi? che altro pensieri ad alta voce : 1) Si ? partiti dall'associazione a delinquere, quindi l'art. 416; dalla intervista dell'Avv. Prioreschi, veniamo a conoscenza che l'accusa era "scesa" all'art.513 bis, ovvero minacce si, ma finalizzate alla concorrenza sleale nell'ambito di attivit? commerciale. Finiamo con due singoli episodi di minaccia privata! 2) Dalle dichiarazioni sulla Stampa di oggi dell'Avv. Prioreschi : "Dopo la sentenza sulla Gea, Prioreschi ? ottimista. ?Il castello accusatorio di Napoli - dice il legale - ? in buona parte collegato a ci? che ? stato valutato a Roma: si ? partiti dalle stesse intercettazioni, si parla anche l? del ruolo della Gea come centro di potere. ? come se a un palazzo fosse stato tolto uno dei quattro pilastri su cui poggiava e l?ipotesi dell?associazione per delinquere a Napoli ? ancora pi? ridicola che a Roma. [...]" Si ? partiti dalle stesse intercettazioni ?!? Quindi, se capisco bene, Palamara, nel settembre 2006, aveva ancora aperto il procedimento Sensi-Bergamo a seguito dell'intercettazione pubblicata sul Tirreno. Lui, nemmeno gli avvocati difensori delle parti, chiede l'archiviazione e subito dopo apre il processo GEA. Con quali presupposti ? Abbiamo visto che ? stato un processo molto rapido, ne desumo che si pensava di procedere acquisendo atti della Procura di Napoli, che inseguiva altri obiettivi, e nella speranza di vedersi presentare diversi soggetti oltraggiati dai Moggi : come interpretare diversamente le parole del PM a commento della sentenza ? Mi viene un dubbio, ma sono io che penso male : non ? che al PM "qualcuno" ha ventilato una situazione che se fosse confluita in un processo sarebbe stata deflagrante ? Mi spiego : se la GEA fosse stato il mostro che dipingevano, allora buona parte dei procuratori doveva presentarsi l? : invece i principali attori sono solo tre ed i teste li portano loro : non ? che "qualcuno" ha sbagliato i conti ? 3) Le dichiarazioni di Sandulli a Tuttosport : ?Una cosa ? il processo penale, una la giu?stizia sportiva. L?esempio resta quello di sempre: andare in giro senza cravatta non ? illecito, ma nel circolo della caccia, se ac?cetti la sua clausola compromissoria e il re?golamento lo vieta, sei sanzionato. Punim?mo la violazione di norme interne, nel 2006. In fondo anche noi, nella nostra sentenza evidenziammo soprattutto cattive abitudi?ni, mica illeciti classici. Si doveva far capire che quello che c?era nelle intercettazioni non si fa. E? stata una condanna etica. Il proces?so penale valuta altre cose. La sentenza del Tar su Moggi ha detto che lui ha diritto di difendere i suoi interessi, ma dava ragione a noi sulla giustizia della sanzione?. Ci tengo a farle i complimenti, Prof. Sandulli : anche Lei non aveva visto illeciti classici e, come la corte a Roma, ha inteso darci una punizione etica : poich? Fiasconaro non poteva mandare Moggi in Serie B, si ? limitato a rimproverargli la sua "proverbiale" arroganza... PS "Si doveva far capire che quello che c?era nelle intercettazioni non si fa." : ah, ? per questo che avete modificato l'art.1 ? Bastava dirlo prima... Intermezzo - 3
  15. Tarallucci e vino - 60 Grazie Luca - 19 E siamo arrivati all?ultimo punto, il tredicesimo, del ricorso al Tar presentato dalla Juventus in cui si fa una stima dei danni derivanti dalle conseguenze a seguito della sanzione prevista dalla sentenza della Corte di Giustizia Federale. Senza ulteriori preamboli : ?13) Identificazione dei danni patiti e patiendi di cui si chiede il risarcimento? ?La Societ? confida che l?immediato intervento cautelare del giudice amministrativo, garantendo quanto meno la permanenza in Serie A, possa limitare l?ammontare dei danni, gi? ingentissimi, che la Societ? si trova ad affrontare a causa di una procedura sanzionatoria sportiva del tutto inaccettabile e inaffidabile e di sanzioni assolutamente sproporzionate e senza precedenti.? Avrebbero accolto l?intervento cautelare della Juventus ? Secondo la linea di difesa degli imputati a Roma ed a Napoli ? molto probabile, anzi certo. Di certo possiamo dire che l?attore di questo ricorso al Tar era senza dubbio il principale. Di conseguenza, presumo, sarebbe stato un po? pi? cervellotico trovare scappatoie per evitare l?accoglimento dell?istanza cautelare al pari di quanto fatto negli altri ricorsi; giova ricordare che in nessuno di questi ricorsi ? stata accolta l?istanza cautelare ( facendo esultare una certa stampa con articoli a carattere cubitale sulla falsariga del refrain ?Anche il Tar respinge il ricorso di ?" ) ma in tutti, in tutti, ? stata accolta l?istanza di merito, poi discussa dopo millenni e non accolta con le pi? variegate argomentazioni ma con un plafond comune : voi non eravate il diretto interessato : come posso togliere sanzioni ad un soggetto che nei fatti, e pi? volte, quelle sanzioni ha accettato ? ?I capitoli di danno gi? presenti e che la Societ? si riserva di quantificare in corso di causa sono i seguenti: un mancato guadagno in corrispettivi per la cessione di diritti di trasmissione delle partite (in criptato e non) della Juventus;? ?a cui corrisponde un gradevole regalo alle squadre di Serie B beneficianti della presenza della Juve; dopo le prime lamentele, i presidenti di molte squadre del campionato cadetto si sono resi conto di tale vantaggio e hanno cessato le solite doglianze, sempre di parte. ?un mancato guadagno in corrispettivi per sponsorizzazioni;? All?epoca non avevamo ancora chiare molte cose, ma ci? che ? accaduto, per esempio, con Tamoil dovrebbe far capire quale sarebbe stato l?andazzo successivo, calciopoli o non calciopoli. ?un mancato guadagno in proventi da partite e da competizioni internazionali;? ?l?instaurazione di una serie di azioni civili di risarcimento danni contro la societ? esponente (intentate da terzi e piccoli azionisti);? Oh bella, questa non la ricordavo! Quindi scopriamo che la societ? Juve aveva paventato azioni risarcitorie loro intentate : era un reale pericolo ? O sapevano gi? che costoro non avrebbero avuto molte chance ? ?i riflessi gravissimi sul corso azionario del titolo quotato in Borsa.? Probabilmente i piccoli azionisti avrebbero avuto ragione a lamentarsi del comportamento della dirigenza della societ? nella quale avevano investito soldi. Ma volete che vi ricordi cosa a scritto a tal proposito il Tar nella sentenza di GLMDJ ? A pagina 16 di quel ricorso si legge : ?[...] D?altronde, anche guardando al profilo sostanziale degli interessi allegati, appare evidente la carenza di legitimatio ad causam della ricorrente. Per un verso, e cio? con riguardo all?interesse patrimoniale, ? costante la giurisprudenza nel negare che la qualit? di socio sia idonea ad individuare la titolarit? di una posizione giuridica differenziata da quella della societ? in presenza di atti lesivi degli interessi sociali, con il logico corollario che tali interessi sono tutelati solo dalla societ? (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 30/7/2004, n. 7551; Sez. II, 19/2/2001, n. 1300; Cons. Stato, Sez. IV, 14/1/1997, n. 10). [...]? Capito ? In Italia, gli interessi sociali sono tutelati solo dalla societ?! Class Action ? In Italia esiste una Class Action ? In Italia esiste qualcosa che tuteli I piccoli azionisti ? Riprediamo la lettura del ricorso al Tar della Juve : ?A questi si aggiungono i danni riflessi (e pur sempre conseguenza dell?indebito agire della controparte): il danno all?immagine, proprio e del Gruppo di appartenenza, quello dell?abbandono della Juventus da parte di alcuni dei migliori giocatori e il danno agli investitori del Gruppo di appartenenza (primario gruppo finanziario-industriale italiano quotato nonch? gruppo di primaria rilevanza internazionale).? Ok sul danno all?immagine societaria, ma sull?abbandono dei giocatori dovremmo aprire una parentesi troppo grande, non ? vero ? ?Si produce una prima ipotesi sull?entit? del pregiudizio economico derivante dalle decisioni della giustizia sportiva.? Bene, leggiamo. ?Questa prima ipotesi (che non pu? allo stato assumere la veste di vera e propria stima e previsione in senso tecnico) fornisce comunque ordini di grandezza significativi ed evidenzia la particolare gravit? del pregiudizio in caso di collocamento in serie B. Si tratta dunque di danni di particolare gravit? e intensit? (e non esattamente preventivabili, ma comunque di gran lunga superiori al limite del 10% indicato come riferimento nel motivo precedente) proprio a causa della irragionevolezza delle sanzioni comminate dall?ordinamento federale in violazione dei diritti primari sopra indicati.? Mah! Forse la stima dei danni sar? in un allegato separato, poich? sul punto gli avvocati non scrivono altro. Le conclusioni dunque : ?Per tutti questi motivi, SI CHIEDE che l?Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia: - previo accoglimento della incidentale istanza di provvedimenti cautelari; - ed ove occorra previa rimessione alla Corte di Costituzione della Comunit? Europea delle gestioni di conformit? al diritto comunitario di cui al motivo n. 12, che qui si hanno pur integralmente richiamate e riprodotte; accogliere il presente ricorso e per l?effetto: - annullare i provvedimenti impugnati - dichiarare il diritto della Juventus F.C. S.p.A. a partecipare al Campionato Nazionale di calcio di Serie A, per l?anno 2006-2007 - dichiarare il diritto della Juventus F.C. S.p.A. al risarcimento dei danni patiti e patiendi a seguito ed in conseguenza dei provvedimenti impugnati, che ci si riserva di quantificare in dettaglio nel corso del giudizio. Con il favore di spese e onorari di giudizio. Ai sensi dell?art. 21 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, si procede al versamento del contributo di Euro 500,00 per il ricorso e 250,00 per la proposizione della istanza cautelare. Torino?Roma, 23 agosto 2006 (Avv. Riccardo Montanaro) (Avv. Paolo Vaiano) (Prof. Avv. Stefano Vinti)? Abbiamo finito ? No, nella prossima puntata ripropongo l?integrale dell?istanza cautelare e poi cercher? di realizzare uno schema riassuntivo cos? da avere pi? chiaro il contenuto del ricorso. Tarallucci e vino - 60 Grazie Luca - 19
  16. Intermezzo ? 2 Non prevedevo una continuazione al commento dell?intervista dell?Avv. Prioreschi ma credo che un altro passaggio vada sottolineato. Eccolo : ?Il reato contestato ? quello previsto dall'art.513 bis: quanti sono i precedenti giudiziari a riguardo? (parli anche di quello che Le ha risposto il presidente del Tribunale) I precedenti in materia di art. 513 bis c.p. sono meno di venti e tutti, tranne un paio, in contesti di criminalit? organizzata. In tutti i casi conosciuti le forme di intimidazione sono state quelle tipiche delle organizzazioni criminali (incendi, esplosioni di ordigni, danneggiamenti, violenza alle persone). Agli imputati viene contestata una minaccia implicita e indiretta che ancora non abbiamo capito in cosa sia consistita. Lo stesso Presidente su mia richiesta ha affermato che questo era il primo processo che faceva per 513 bis c.p.? Art. 513 bis ? Ammetto la mia ignoranza, ma io sapevo che a Roma, al processo GEA, come a Napoli si contestava il 416, ovvero l?associazione a delinquere. Cos?? dunque il 513 bis ? Breve giro sui motori di ricerca e troviamo : ?Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio Art. 513-bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Articolo aggiunto dall'art. 8 della legge 13 settembre 1982, n. 646) Chiunque nell'esercizio di un'attivit? commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia ? punito con la reclusione da due a sei anni. La pena ? aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivit? finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.? Dunque, non viene contestato alla GEA l?associazione a delinquere, tant?? che gli imputati sono rimasti Moggi figlio e Zavaglia della GEA e Moggi padre. Quindi ora ? un po? pi? chiaro cosa ha cercato di fare il PM : i testimoni chiamati a deporre dovevano servire a certificare la sua accusa : Moggi padre, definito socio di fatto della GEA, avrebbe utilizzato forme di intimidazioni ( solo minacce, credo ) per far confluire giocatori alla GEA : ovviamente in caso di accettazione si potevano godere diversi privilegi : essere accasati alla Juve o essere chiamati in Nazionale dove ci si era adoperati per far diventare commissario tecnico un altro sodale della cricca : Marcello Lippi! Come siano sostenibili tali accuse non lo so : penso che il PM avrebbe fatto salti di gioia se le dichiarazioni rilasciate da Cassetti le avessero fatte i vari Amoruso, Baiocco, Blasi, Tedesco, etc., etc. Illuminante quest?altro passaggio dell?intervista : ?Molti testimoni dell'accusa hanno di fatto, con le loro dichiarazioni, scagionato gli imputati. Il pm, dopo averne incriminati per reticenza e calunnia diversi, ha poi detto che "i calciatori hanno edulcorato le proprie dichiarazioni". Nessun calciatore e nessun testimone ha edulcorato precedenti dichiarazioni. La prova di questo sta nel fatto che il P.M. praticamente non ha mai usato lo strumento della contestazione, che ? il rimedio previsto dal codice quando in dibattimento si rendono dichiarazioni difformi rispetto a quelle rese nella fase delle indagini preliminari.? Scusate l?intermezzo, forse solo utile per chiarire a me stesso la differenza fra 513 bis e 416. Intermezzo - 2
  17. Intermezzo Ho letto, come tutti voi credo, l?intervista all?Avv. Prioreschi e mi ha molto colpito la parte relativa all?utilizzabilit? delle intercettazioni acquisite. Poich? l?Avvocato fa riferimento ad un articolo del Codice di Procedura Penale ed a una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ho voluto approfondire l?argomento : qui vi riporto le mie riflessioni, come se non bastassero gi? le torture cui vi sottopongo, ma credo sia interessante. Per inciso, la sentenza, reperibile dopo un breve giro sui motori di ricerca, ? di 10 pagine, per cui lunghetta e se la dovessimo commentare tutta meriterebbe una serie di puntate : ovviamente non ? il caso ( si prende spunto da un ricorso reale al Tribunale di Bologna inerente la questione, ricorso che tra l?altro viene respinto ) e mi limiter? a riprendere le parti che ritengo attinenti. Dunque, partiamo dall?articolo 268 del Codice di Procedura Penale : ?Art. 268 ? Esecuzione delle operazioni 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni ? redatto verbale. 2. Nel verbale ? trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. 3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica (90 att.). Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero pu? disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. 3 bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero pu? disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. 5. Se dal deposito pu? derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 6. Ai difensori delle parti ? immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facolt? di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui ? vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. 7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.? Ho riportato integralmente l?articolo mettendo in risalto il comma 3 il quale ci dice che le intercettazioni devono essere registrate in Procura e solo ove gli impianti fossero insufficienti o inidonei o ci fossero eccezionali ragioni di urgenza si potrebbero delegare le operazioni di registrazione a impianti pubblici o della polizia giudiziaria. Ok ? Ma come si arriva, storicamente, all?art.268 ? Ce lo dice la Corte di Cassazione nel ricorso di cui sopra al punto 7.1 : ?[?] In proposito ? necessario ricordare come la disciplina originaria del codice del 1930 (contenuta negli artt. 226 ultimo comma e 339) prevedeva che le intercettazioni venissero effettuate ?presso impianti telefonici di pubblico servizio?. In sintonia con il dato normativo allora vigente fino agli inizi degli anni ?70 le operazioni di captazione, registrazione ed ascolto delle conversazioni intercettate venivano perci? svolte in unit? di tempo e di luogo attraverso registratori collocati presso l?operatore telefonico e presidiati da personale di polizia giudiziaria. Questa metodologia si prestava ad evidenti abusi, consentendo agevolmente la realizzazione di ascolti illeciti, sottratti al controllo dell?autorit? giudiziaria. In tale contesto intervenne l?autorevole monito della Corte Costituzionale (Corte Cost. 6 aprile 1973, n. 34), la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimit? costituzionale del citato art. 226 ultimo comma, dett? per? le condizioni di compatibilit? delle intercettazioni con i princ?pi della carta fondamentale in materia di riservatezza delle comunicazioni, evidenziando come le stesse dovessero essere subordinate al rigoroso rispetto di precise garanzie, non soltanto di ordine giuridico, ma anche di ordine ?tecnico?, finalizzate alla possibilit? che l?autorit? giudiziaria esercitasse il controllo necessario ad assicurare che si procedesse soltanto alle intercettazioni autorizzate. A breve distanza di tempo ? poi sopravvenuto l?intervento del legislatore, che ha significativamente riformato la disciplina delle intercettazioni. La legge 8 aprile 1974, n. 98 ha cos? introdotto nel codice abrogato, all?art. 226 quater, l?obbligo di concentrare le operazioni di intercettazione esclusivamente presso gli impianti installati nelle Procure, proprio al fine di evitare il rischio dei segnalati abusi, instaurando un diretto controllo del pubblico ministero sull?esecuzione delle medesime (il secondo comma dell?art. 226 quater, come sostituito dal d. l. n. 59 del 1978 convertito nella l. n. 191 del 1978 consentiva peraltro il ricorso agli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria ?per ragioni d?urgenza?). [?]? Il tempo passa, la tecnologia incombe e il legislatore si adegua : prima nel 1988 : ?[?] Il codice del 1988 ha recepito questo assetto in un contesto tecnologico sostanzialmente immutato, se non per la raggiunta maggiore sofisticazione dei traslatori. Ma nella sua essenza la tecnica di intercettazione era, al momento dell?entrata in vigore della nuova legge processuale, la stessa assunta a paradigma della normativa previgente. In tal senso, dunque, l?art. 268 ha ribadito i contenuti del precedente art. 226 quater, se si eccettua la previsione nel secondo comma dell?obbligo di trascrizione sommaria nel verbale del contenuto delle intercettazioni, nonch? per lo ?spostamento? nell?art. 89 disp. att. della descrizione degli ulteriori contenuti dello stesso verbale, che l?art. 226 quater citato invece illustrava direttamente, anche ricorrendo all?espressione di sintesi ?descrizione delle modalit? di registrazione?. [?]? E dopo con precisazioni come quelle contenute nella sentenza stessa : ?[?] La rivoluzione che ha trasformato la telefonia nel recente passato ha segnato, in estrema sintesi, il progressivo passaggio dalla trasmissione di segnali in maniera analogica a quella di dati in forma digitale, trasformando il servizio telefonico (a partire da quello di telefonia mobile) in un sistema informatico o telematico. E? dunque mutato lo stesso oggetto fisico della comunicazione telefonica e, quindi, della sua intercettazione. Di conseguenza ? stato fatto progressivamente ricorso alla utilizzazione di sistemi di registrazione digitale computerizzata che hanno sostituito gli apparti ?meccanici?. In definitiva si ? assistito ad una profonda trasformazione della realt? presupposta dal legislatore del 1988. Da qualche anno, infatti, per la registrazione vengono utilizzati apparati multilinea (collegati cio? ad un flusso di linee telefoniche) che registrano dati trasmessi in forma digitale e successivamente decodificati in file vocali immagazzinati in memorie informatiche centralizzate. I dati cos? memorizzati vengono poi di regola trasferiti su supporti informatici (essenzialmente Cd-Rom o DVD) per renderli fruibili all?interno dei singoli procedimenti. In pratica dunque i supporti costituiscono il corredo documentale in precedenza rappresentato dai nastri magnetici. Insomma il trasferimento (o ?scaricamento?) dei dati sui supporti costituisce uno dei segmenti dell?intercettazione, autonomo rispetto alla ?registrazione? e tecnicamente diverso da questa. Le operazioni di ?registrazione?, che in forza del terzo comma, parte prima, dell?art. 268 c.p.p., debbono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, consistono dunque, come ? agevole desumere da quanto fin qui detto, nella immissione dei dati (captati presso la centrale dell?operatore telefonico e trasmessi agli impianti in Procura) nella memoria informatica centralizzata (cd. server) che si trova nei locali della Procura della Repubblica a ci? destinati. I menzionati apparati permettono altres? di ?remotizzare? agevolmente (attraverso il sistema c.d. client?server) l?ascolto - nonch?, volendo, anche una registrazione (ovviamente derivata da quella effettuata in Procura, e da non potersi a questa sostituire) deviando il flusso in entrata anche verso molteplici punti di ricezione, collocabili in qualsiasi luogo (e dunque anche all?esterno degli uffici di Procura) e collegati con il sistema centrale verso cui l?operatore telefonico ha trasmesso il flusso di dati captati. Spinta pi? oltre, la tecnica in questione pu? poi trasformare l?impianto presente in Procura in una sorta di mero ?ripetitore?, utilizzato esclusivamente per l?instradamento del flusso di dati dall?operatore telefonico a quello di polizia, senza l?inserimento e la ?registrazione? di quei dati nel server (memoria informatica centralizzata) esistente nei locali della Procura; infatti, ? sufficiente che presso la Procura venga occupata la linea telefonica verso cui avviene la trasmissione dei dati captati dall?operatore telefonico, immediatamente resi disponibili in remoto: un?intercettazione cos? effettuata sarebbe certamente illegittima, con sanzione di inutilizzabilit?. [?]? E? un po? pi? chiaro, adesso ? In sostanza, la Corte di Cassazione conferma pi? volte che le operazioni di registrazione delle intercettazioni devono avvenire in Procura al fine di evitare rischi di abusi. Fatta questa premessa, possiamo passare la parola all?Avv. Prioreschi che ci dice delle belle cose : ?La Procura di Napoli aveva disposto che le intercettazioni venissero eseguite presso la sala ascolti della Procura di Roma, con il sistema SITO, preso in affitto dalla societ? TRS di Roma, autorizzando contestualmente i C.C. al riascolto.? Correttissimo e in conformit? con quanto sopra riportato, giusto ? Faccio notare che l?affitto del sistema SITO presuppone che non si incorra nelle eccezioni previste dal comma 3 dell?art.268 ovvero il caso degli impianti insufficienti o inidonei. Andiamo avanti : cosa ci fa sapere l?Avvocato ? ?A) In data 3 novembre 2004, i carabinieri di Roma hanno chiesto al P.M. di essere autorizzati al noleggio del sistema SITO da installarsi sia presso la sala intercettazione della Procura di Roma e presso il reparto operativo. La richiesta appare singolare e superflua in quanto il P.M. aveva gi? autorizzato il noleggio ed il riascolto in precedenza, in data 2 novembre 2004. In realt? la richiesta dimostra che i carabinieri dovevano in sostanza eseguire direttamente le intercettazioni presso il reparto operativo. E infatti, in calce alla richiesta del 3 novembre 2004, il P.M. scrive di suo pugno: ?V? SI AUTORIZZA L?USO DEL SISTEMA SITO (DELLA TRS DI ROMA) PER L?ESECUZIONE DELLE INTERCETTAZIONI DI CUI AL DECRETO 2614/04 R. (16 UTENZE ). Napoli 4/11/04?. Quindi il P.M., con questo provvedimento, non autorizza il riascolto, che era gi? stato autorizzato in precedenza, ma autorizza i carabinieri a dotarsi del sistema per eseguire le intercettazioni su sedici utenze.? Perdinci!!! Perch? i carabinieri chiedono loro di fittare lo stesso strumento ? Forse che lo stesso strumento consente il riascolto ? Ma per il riascolto ? sufficiente una linea non 16!! ?B) Tanto ci? ? vero che, nel decreto esecutivo del 5 novembre 2004 ovvero del 15 giugno 2005 (il decreto reca due date), vi ? una correzione a penna con asterisco e si autorizzano i carabinieri ad installare 18 linee con sistema SITO e a noleggiare detto sistema. Se i carabinieri avessero dovuto effettuare solo il riascolto non vi era la necessit? di installare 18 linee telefoniche e di noleggiare il sistema SITO che ? il server. Ed infatti l?installazione del server presso il reparto operativo sta ad indicare che la registrazione delle telefonate non avveniva per mezzo dell?impianto installato in Procura, che fungeva da mero ripetitore ma, direttamente in quello di cui si erano dotati i carabinieri. E? noto infatti che per la remotizzazione ? necessaria una sola linea e un semplice collegamento remoto a dei personal computer e che su una linea possono transitare oltre 150 numeri telefonici sottoposti ad intercettazione. [?]? Perbacco!! Veniamo a sapere che : - E? il SITO che registra le intercettazioni ( quindi cosa ne dovevano fare i carabinieri ? ) - Per il riascolto ? sufficiente una linea ed un normalissimo PC Perch?, dunque, i carabinieri vengono autorizzati all?installazione del SITO e delle 18 linee ? Quindi : ?[il decreto del ] 6 ottobre 2004 recita : ??letta la nota n. 5545-1 datata 05 ottobre 2004, con la quale la II Sezione del RONO Carabinieri di Roma chiede di essere autorizzato a servirsi per il RIASCOLTO delle prove, in nome e per conto di questo ufficio, di 1 linea con sistema SITO??? ?[?] mentre nel decreto del 5 novembre 2004-15 giugno 2005, si dice testualmente: ??letta la nota n. 554/11-4 datata 3 novembre 2004, con la quale la II Sezione del RONO Carabinieri di Roma chiede di essere autorizzato a servirsi per la ricerca delle prove, in nome e per conto di questo ufficio di 18 linee con sistema SITO??;.? Ora chiediamoci se la cosa ? lecita : per l?articolo 268 si pu? remotizzare se gli strumenti sono insufficienti o inidonei ( e non ? questo il caso dato che i carabinieri chiedono lo stesso strumento! ) oppure ci sono eccezionali ragioni di urgenza : anche quest?ultimo non sembrerebbe il caso. Se la Procura avesse chiesto la strumentazione che tarda ad arrivare e i carabinieri ce l?avessero bella e disponibile, avrei capito. Ma i carabinieri chiedono l?autorizzazione ad installare lo stesso strumento richiedendolo alla stessa ditta : quale potrebbe essere, dunque, l?eccezionale ragione di urgenza tale da cambiare procedura incorrendo nel rischio di violare l?art.268 ? L?Avvocato Prioreschi fa inoltre presente che si hanno in mano evidenze, oltre i decreti esecutivi di cui sopra : ?D) Ma non basta. Tanto ? vero che le intercettazioni sono state registrate e quindi eseguite presso il reparto operativo dei carabinieri di Roma che il gestore TIM comunica direttamente all?arma gli IMSI relativi alle utenze poste sotto intercettazione e non al CIT della Procura di Roma. E questo sin dal 12 ottobre 2004.? Ohi, ohi, ohi : per quale motivo la TIM comunica gli IMSI ai carabinieri e non al naturale posto che sarebbe la Procura di Roma ? E le comunicazioni, perch? avvengono al 12 Ottobre 2004, dato che la richiesta di installare il SITO da parte dei carabinieri ? solo del 3 Novembre del 2004 ? Per caso avevate gi? installato il SITO in loco e avete cominciato a fare intercettazioni gi? nell?ottobre del 2004 e quindi la richiesta di installazione del SITO del 3 Novembre successivo ? per sanare una situazione di fatto ? ( faccio male a pensar male ? ) ?E) Ed ancora. Risulta dalle comunicazioni riservate che la Procura di Roma ha inviato ai gestori delle reti telefoniche che il centro intercettazioni incaricato era quello del R.O.N.O. e cio? Reparto Operativo, Nucleo Operativo dei Carabinieri di Roma e non il C.I.T. presso la procura di Roma che, quindi, come gi? detto ha fatto solo da ?ripetitore?. Intercettazioni che come risulta da dette comunicazioni sin dal primo decreto e successive proroghe, sono state eseguite direttamente dai carabinieri. A maggiore conferma di tale tesi vi sono le ulteriori circostanze che sia la trascrizione delle intercettazioni, che la riproduzione su CD/DVD, operata quest?ultima, tra l?altro, non dalla P.G. ma dalla societ? TRS, sono avvenute presso il reparto operativo.? ?comunicazioni riservate ?!? Vabb?, diciamo che gli avvocati della difesa le hanno acquisite, cosicch? sappiamo che : - La Procura di Roma comunica ai gestori delle reti telefoniche che il centro intercettazioni incaricato era il RONO e non il CIT - Le trascrizioni sono state fatte dai carabinieri - La masterizzazione sui supporti ottici addirittura dalla ditta affittante la strumentazione ( ...e la riservatezza dei dati ? ) Tutto ci? ? palesemente contrario alle volont? del legislatore nella questione dell?art.268 : voi per? dite : abbiamo sentito la difesa sulla faccenda; ora, non credo che Procura e carabinieri del RONO non sapessero che agendo cos? si sarebbero esposti a forte rischio di violazione dell?art.268. Forse avete ragione, voi partite da una assunzione di irreprensibilit? degli attori ed ? comprensibile. Per?, leggete bene : a chi chiedono l?autorizzazione i carabinieri di Roma ? Per forza ai PM della Procura di Napoli! Possibile ? Possibile direte voi che sono proprio i PM di Napoli ad autorizzare l?inversione della procedura ? Beh, ma voi cosa avete pensato recentemente quando in occasione dei riti abbreviati nel collegio giudicante era presente un GIP ? A semplice sufficienza ? Con tutto questo non so se le intercettazioni saranno giudicate inutilizzabili dal giudice : l?Avvocato Prioreschi ci dice che sono state rilevate delle possibilit? irregolarit? di procedura nell?acquisizione delle intercettazioni : gli elementi raccolti sono sufficienti ? I PM avevano delle buone ragioni per invertire la procedura di acquisizione delle intercettazioni ? Appuntamento al 20 Gennaio 2009, quando, finalmente, si aprir? il dibattimento in aula. Scusate la divagazione dall?argomento principale, il ricorso ritirato al Tar, che riprender? alla prossima puntata. Intermezzo PS Per quanto evidente tecnicismo sulla cosa si potrebbe sorvolare se non fosse che nel frattempo siamo venuti a sapere che sia a Roma che a Napoli... PPS : Ancora Buone Feste!
  18. Tarallucci e vino - 58 Grazie Luca - 17 Forza ragazzi : mancano ormai solo 3 punti al nostro articolato, complesso ricorso al Tar : il punto 11, quello che andiamo a discutere, dovrebbe essere l?ultimo del capoverso "B) Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.-? Il punto 12 ? relativo alla violazione delle direttive del Trattato CE e l?ultimo punto il 13 ? relativo alla quantificazione dei danni : incredibile, vero ? La societ? dei patteggiamenti aveva chiesto i danni!! Sar? stato per questo che l'hanno ritirato ? Nel frattempo, escono altri ricorsi al Tar, questa volta dell'arbitro Gianluca Paparesta : il Tar gli d? ragione, ma ecco pronta la pezza a colori : ci penser? "Biglia d'Acciaio" ad esautorarlo : grottesco : anche Lui, l'Eccelso, ? ben presente sulle intercettazioni ( ben inteso, intercettazioni per le quali non valgono i ragionamenti beceri dei contratti di assicurazione con societ? datori di lavoro dei designatori o le cene fatte "solo" con i dirigenti della vecchia Juve ), Paparesta ? molto meno presente nella questione, ha stralciato la sua posizione a Napoli che l'ha archiviata, il suo tabellino delle schede svizzere fa ridere, ma niente, non deve arbitrare : perch?, si chiede insieme a noi l'arbitro Bertini ? Perch? Griselli, presente negli elenchi di Napoli, e lo sapevano tutti, ha potuto arbitrare la Finale dell'Europeo ed ? stato fermato solo, e giustamente, da un errore tecnico che ha fatto ? Chi lo sa ? Comunque, tempo al tempo : discuteremo anche quest'altro Tar : vi ricordo che il prossimo ? quello di Carraro. Torniamo al nostro, per ora. ?11) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2, 6 e 13.- Violazione dell?art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..- Violazione ed erronea applicazione dell?art. 133 cod. pen..- Violazione dell?art. 3 L.241/1990 e succ. mod..- Errore di presupposti e della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? Al solito, leggiamo prima? ?Alla applicazione di una ?combinazione? senza precedenti di sanzioni, la Corte Federale e la C.A.F. sono giunte per il tramite di una motivazione specifica del tutto insussistente e che non consente all?interprete (e crediamo, neppure al Giudice) di ripercorrere l?iter logico in base al quale le sanzioni stesse sono state decise ed adottate.? Oh, avvocati : non penserete mica che Cesare e Ruperto possano essere andati in confusione ? ?Nello specifico, la Corte Federale richiama i criteri di applicazione dell?art. 13 C.G.S. e dell?art. 133 cod. pen., ma si tratta di un richiamo meramente formale, e che non pu? tradursi nella sottrazione dall?obbligo di qualsivoglia motivazione.? I nostri avvocati ci costringono a rileggere il passaggio in questione della sentenza della Corte Federale, pazienza : pag. 75 : ?Concluso l?esame delle varie ed articolate posizioni, ricomprese nei capi di incolpazione da 1 a 10, la Corte osserva quanto segue in relazione alle sanzioni da irrogare ai soggetti dichiarati colpevoli e, in via preliminare, ai criteri di presidio per la relativa determinazione. La decisione di primo grado ha combinato i criteri di applicazione della pena risultanti dal primo comma dell?art. 13 C.G.S., e dipendenti dalla natura e gravit? dei fatti commessi con quelli, sempre in punto di gravit?, desumibili dall?art. 133 del codice penale e legati alle modalit? delle azioni poste in essere, alla loro incidenza concreta rispetto al campionato 2004/2005 ed all?immagine dello sport italiano, all?intensit? della colpevolezza in relazione alle singole posizioni funzionali, all?accertata pluralit? di illeciti, alle condizioni economiche del responsabile (nel caso di ammende), alla lesione arrecata alla funzione ed all?immagine della categoria ( rispettivamente di dirigenti federali ed arbitri). La Corte ritiene che, in linea di principio e con riferimento alla generalit? dei casi su cui ? chiamata a pronunciarsi, debbano essere tenuti in considerazione i citati criteri ispiratori di natura generale ed astratta, salva la necessit? di concreta commisurazione e temperamento con ulteriori criteri integrativi da applicarsi nei singoli casi in modo da realizzare un bilanciamento tra la doverosa afflittivit? della pena e particolari condizioni soggettive ed oggettive tale da portare ad una determinazione equa e ragionevole della sanzione.? Necessario un breve passaggio dall'art. 133 del Codice Penale : "Art. 133 Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravita' del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione; 2) dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo." Da cui, si vede che hanno ragione i nostri avvocati : il richiamo dell?art. 133 del Codice Penale ? essenzialmente formale, bisognerebbe spiegare come si arriva alla formulazione della sanzione attraverso l?art.13 del Codice di Giustizia Sportiva. Vediamo cosa continuano a dire i nostri avvocati : ?In altri termini, secondo l?insegnamento di Codesta Magistratura Amministrativa, siamo in presenza di atti amministrativi che devono in primo luogo rispettare i principi generali che presiedono all?azione amministrativa ed ai suoi atti, e dunque l?obbligo di motivazione di cui all?art. 3 L. 241/1990; obbligo che risulta particolarmente presente e stringente nel caso di provvedimenti di contenuto afflittivo (e, ci sia consentito di dirlo, cos? gravemente afflittivo).? ?obbligo di motivazione di cui all?art.3 della Legge 241/90? ?Orbene, l?esame della decisione delle Corte Federale dimostra come la stessa abbia adottato le proprie sanzioni, sul presupposto delle proprie valutazioni sui comportamenti, senza peraltro motivare:? Quello che segue ? un elenco dove viene chiesto di rapportare le sanzioni che sono state comminate alle violazioni che sono state commesse. ?a) quali sanzioni corrispondessero alla violazione dell?art. 1 C.G.S. (tenuto tra l?altro conto che per la violazione di questa norma non ? previsto l?aggravamento nel caso di pluralit? di violazioni, prevista invece per l?art. 6 C.G.S.);? I punti di penalizzazione del campionato ?05/06 ? I punti di penalizzazione da infliggere nel campionato ?06/?07 ? ?b) quali sanzioni corrispondessero alla asserita, unica violazione dell?art. 6 C.G.S.;? La retrocessione in Serie B ? ?c) quale/i eventuali ?maggiori? sanzioni fossero da ascrivere alla ritenuta ?pratica inefficacia? delle pene edittali dell?art. 13 c. 3?; d) quale/i aggravamenti delle sanzioni fossero da ascrivere all?asserito conseguimento del ?vantaggio in classifica? di cui all?art. 13 c. 6?.? Le tre giornate di squalifica del campo ? A titolo di esempio con quanto vanno dicendo i nostri avvocati, giova ricordare che il Collegio Arbitrale del Coni, quando si ? discusso il ricorso presentato dalla Juve, ha censurato tale sanzione asserendo che le squalifiche del campo si possono dare solo in presenza di intemperanze del pubblico o similari : ha quindi convertito tale squalifica in una multa che la dirigenza attuale si ? immediatamente prodigata a pagare ( ?il buongiorno si vedeva dal mattino? ) Ma, indirettamente cosa vuol dire ? Cosa vuol dire che la Corte Federale ha comminato una sanzione che non poteva esser data ? Forse che hanno ragione i nostri avvocati ? E? stato un ?mix sanzionatorio? immotivato, come diranno pi? avanti : aggiungasi le dichiarazioni del Prof. Mario Serio al riguardo : ?Abbiamo dato le giornate di squalifica per evitare il Tar?. Pensate che, invece, nella sentenza della Corte Federale la riduzione di punti con squalifica annessa veniva cos? discussa ( pag. 78 ) : ?3) la sanzione della penalizzazione nella prossima stagione sportiva, volta ad attribuire adeguata efficacia anche deterrente al trattamento complessivo, nella misura ragionevolmente affittiva, di 17 punti (molto prossima alla dichiarazione di congruit? della pena resa esplicita in primo grado dal difensore della societ?, su espressa sollecitazione del Presidente del Collegio) e della squalifica per 3 gare di campionato del campo di giuoco, cos? riformandosi equitativamente l?originaria pronuncia.? Tralascio la chiosa relativa al nostro difensore (?!?); qui mi preme rimarcare che ci tolgono 13 punti ma a fronte di tre giornate di squalifica ?cos? riformandosi equitativamente l?originaria pronuncia.? Che motivazione ? ? E cosa voleva dire, invece, il Prof. Mario Serio al riguardo ? La conclusione dei nostri avvocati, a fronte di sanzioni comminate senza motivazioni correlate alle presunte violazioni commesse, ? scontata : ?In altri termini, si ? proceduto ad un ?mix sanzionatorio? del tutto immotivato e incompatibile con i parametri minimi insoppromibili di un atto amministrativo, e nello specifico di un atto conclusivo di un procedimento disciplinare.? Tarallucci e vino - 58 Grazie Luca - 17 PS : Buon Natale a Tutti!!
  19. Tarallucci e vino ? 57 Grazie Luca ? 16 Dopo essere stato definito "Tifoso di Serie C", di fatto, incompetente ( 2 Agosto 2008 : "Quanti tifosi che sognavano Xabi Alonso conoscono Xabi Alonso?" ) e avermi cercato di farmi ingoiare l'ennesimo rospo degli amici, siamo alle offese personali : "Non mi occupo di idioti!" Fermo restando che chieder? il parere del mio psicanalista al riguardo ( ...sono in cura dal 4 Maggio 2006... ), mi appello alla buona creanza del censore del codice etico interno : Egr. Sig. Montali, Le chiedo : tale codice si applica per gli avversari, agonisticamente parlando, ovviamente ? non ? prevista una sua applicazione ai dissensi interni ? La ringrazio della risposta che vorr? ritenere degna di essere elaborata. Dobbiamo affrontare la lettura del punto 10, sempre appartenente al capoverso B ?Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.-? del ricorso al Tar abortito dalla Juve il 31 Agosto 2006 : poich? ? piuttosto lungo non mi perdo ( ?e non vi annoio! ) in ulteriori convenevoli. ?10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? Questo il titolo : da bravi bambini, leggiamo prima. ?Il dispositivo adottato in sede di appello dalla Corte Federale della F.I.G.C. ha applicato alla Juventus un cumulo di sanzioni senza precedenti e senza alcuna possibile giustificazione nei principi e nelle disposizioni che regolano la giustizia sportiva.? Questo in realt? ? un aspetto mai valutato fino in fondo : ok, accettiamo la Serie B, ma come si arriva a formulare tale cumulo di sanzioni ? E? stata adottata una procedura corretta nel comminarlo ? ?La Societ? ? stata infatti condannata a:? riprendo il dispositivo della Corte Federale, poich? nei documenti in mio possesso questa parte ? omessa (??) ?determina la sanzione a carico della Juventus Football Club S.p.A. con riferimento alla stagione sportiva 2006-07, nella penalizzazione di 17 punti in classifica e nella squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara, nell?ammenda di 120 mila euro, ferme restando le altre sanzioni gi? irrogate nella decisione impugnata per le stagioni sportive 2004-05 e 2005-06;? Bene, male cio? : cosa dicono i nostri avvocati ? ?Questo elenco, che riproduce la decisione delle Corti, non tiene conto dell?ulteriore e gravissima sanzione costituita dalla esclusione dalle competizioni UEFA, conseguenti alla perdita dello scudetto e alla retrocessione.? In effetti ? da considersi una ulteriore sanzione : a causa delle decisioni assunte dalla federazione nazionale, si ? impossibilitati alla partecipazioni in competizioni europee, pur non avendo nessuna evidenza di illeciti commessi in tali ambiti. ?La necessaria caducazione dell?illecito sportivo, per le ragioni illustrate nei precedenti motivi, comporta necessariamente una completa revisione e riduzione sostanziale di queste sanzioni.? Ove venissero accettati i punti precedenti, sigg. avvocati? ?In questo senso non possono che essere richiamate le sanzioni irrogate alle altre squadre, per le quali sono state ritenute sussistenti plurime violazioni dell?art. 1 C.G.S. (Lazio, Fiorentina e, in una successiva decisione della C.A.F., Reggina), alle quali ? stata applicata una penalizzazione di punti in classifica nel campionato 2005-2006 (non tale da determinare la retrocessione in Serie B) e una ulteriore penalizzazione tra 11 e 19 punti per il prossimo campionato di Serie A.? E? quello che ho sempre sostenuto, anche nell?estate del 2006 : avendo immediatamente letto sia la CAF che la Corte Federale, era mio parere che a fronte di tali ?evidenze? si dovesse essere puniti con una penalizzazione in punti, esattamente come avviene per le altre squadre su menzionate : ? questo anche l?autorevole parere di De Biase, gi? giudice sportivo ai tempi del calcio scommesse degli anni ?80. ?Il riconoscimento della fondatezza delle censure sin qui dedotte produrrebbe dunque come necessaria conseguenza l?esclusione della retrocessione in Serie B e la possibilit? di partecipare al nuovo campionato di Serie A, con una penalizzazione (si consideri che tra le sanzioni applicate alla Juventus vi ? gi? una penalizzazione per il prossimo Campionato di 17 punti).? Ove la fondatezza delle censure venisse riconosciuta, sigg. avvocati? ?Questi profili hanno a nostro avviso una importanza decisiva anche ai fini della istanza cautelare che verr? di seguito proposta: a) dimostrano l?incongruenza, sproporzione e non equit? della sanzione applicata; b) tracciano una strada che a questa difesa appare del tutto congrua, logica e ?giusta? anche per un auspicato intervento cautelare di Codesto Ecc.mo Tribunale.? Vogliamo dare prova tangibile della incongruenza, sproporzione e non equit?, sigg. avvocati ? ?Ma anche solo incentrando l?attenzione sul profilo della individuazione e commisurazione delle sanzioni, la decisione della Corte Federale ? e prima ancora quella della C.A.F. ? appaiono assolutamente illegittime ed insostenibili.? Ooohh, dai su, spiegatevi meglio? ?I profili di critica e di evidente illegittimit? sono molteplici, ma ad essi devono premettersi alcune considerazioni di ordine generale sul sistema sanzionatorio contenuto nel C.G.S.. Tale sistema suscita gravi perplessit?, al punto da fare sospettare della sua stessa legittimit?, sotto diversi aspetti; a titolo esemplificativo si consideri che:? ?e leggiamo le premesse al sistema sanzionatorio contenuto nel codice di giustizia sportiva? ?- le sanzioni non sono stabilite tra un minimo ed un massimo; nella specie, per molte sanzioni, anche gravi, non ? previsto un massimo, lasciando alle Corti una inammissibile discrezionalit? nella determinazione della sanzione, priva di un limite edittale; (questo ? il caso, ad esempio, dell?art. 13 lett. f, cio? della penalizzazione in classifica) - l?art. 13 c. 1? ? del tutto indeterminato nel prevedere la possibilit? di applicare ?una o pi? delle seguenti sanzioni?, lasciando dunque del tutto illegittimamente all?autorit? decidente il compito di graduare le sanzioni senza alcuna predeterminazione di criteri e di limiti; - l?art. 6 c. 3 prevede in termini precisi e tassativi le sanzioni applicabili per il caso di responsabilit? diretta della Societ? per illecito sportivo, ma poi introduce un nuovo elemento di indeterminatezza e di inammissibile discrezionalit?, ove consente l?applicazione della ?maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena?, senza chiarire n? quale sia la maggiore sanzione, n? quando quelle edittali debbano ritenersi praticamente inefficaci; - l?art. 6 c. 6 prevede l?aggravamento delle sanzioni in caso di pluralit? di illeciti o di alterazione del risultato o di conseguimento del vantaggio in classifica: anche in questo caso l?aumento della pena ? del tutto indeterminato e lasciato ad un inammissibile e incontrollabile spazio di discrezionalit? delle Corti.? Beh, si, sigg. avvocati : il cosidetto Codice di Giustizia Sportiva ? pieno zeppo di incongruenze : ma per i padroni del vapore ? stato necessario intervenire non gi? sul sistema sanzionatorio, ma su quelle norme che legittimavano l?operato di Luciano Moggi : mi vengono in mente l?art.1, che adesso contiene il contatto con dirigenti federali ed AIA come evidenza di mancanza di lealt?, o la recente modifica voluta ed esaltata dall?attuale presidente federale all?articolo che prevede cosa succede in caso di dimissioni da tesserato : adesso non ci si pu? pi? sottrarre da eventuali procedimenti in corso con le semplici dimissioni. La cosiddetta Giustizia Sportiva ha istituti che la Giustizia Ordinaria ( pi? retrograda, evidentemente ) si sogna : l?istituto della retroattivit?, per quanto ad personam, ? sinonimo di civilt? come si conviene ad un paese che ? stato retaggio delle migliori menti che sono passate sul pianeta. Sempre complimenti, anche a coloro che esaltano questo tipo di giustizia ( e, s?, mi viene in mente un signore che girovaga per le trasmissioni televisive e, purtroppo, ha nome di una splendida cittadina siciliana che si duole di tale affronto ). ?Questi rilievi sono di particolare gravit? e potrebbero condurre all?annullamento delle norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C..? Credo che questo sia chiedere un po? troppo : se il Codice di Giustizia Sportiva non ti sta bene cos? com??, vi ? da condurre battaglie in tempo di pace non in presenza di un procedimento cos? grave tra l?altro in corso da oltre due mesi? ?Pur tuttavia, si ritiene che sia possibile una interpretazione delle norme sopra richiamate, e che sono state applicate alla Juventus nel caso di specie, in termini che ne salvaguardino almeno in parte la legittimit? e la conformit? ai principi generali applicabili a tutte le procedure sanzionatorie in ambito amministrativo, secondo le indicazioni fondamentali tra l?altro dettate dalla L. 689/1981.? Bene, siamo tutt?orecchi? ?A questo scopo, di una ricostruzione del sistema sanzionatorio calcistico che rispetti almeno i requisiti minimi di una procedura sanzionatoria legittima e giusta, occorre rifarsi in primo luogo ad alcune indicazioni fornite dalla stessa giurisprudenza delle Corti della F.I.G.C., che hanno tra l?altro stabilito che: a) l?elenco delle sanzioni contenuto nell?art. 13 C.G.S. ? ?incrementale?, nel senso che elenca le sanzioni in ordine di gravit? crescente (Comunicato Ufficiale n. 10 del 2005, relativo alla decisione della Commissione disciplinare sul ?caso Genoa?) b) il ?campionato di competenza? cui deve farsi riferimento, ai sensi dell?art. 13 lett g), ? quello di appartenenza della Societ? al momento di realizzazione dell?illecito.? Bene, i nostri avvocati non deludono e ci danno l?idea di aver studiato? ?Queste indicazioni interpretative, particolarmente interessanti poich? provenienti dalla stessa F.I.G.C., e le considerazioni cui si ? fatto cenno in precedenza, possono condurre ad una pi? corretta e plausibile definizione dell?ambito di operativit? del potere sanzionatorio sportivo.? Ovvero : ?Nella specie: a) il preteso illecito si ? realizzato nella stagione 2004-2005; b) le sanzioni di cui all?art. 13 lettere g) ed h) non erano pi? applicabili nel ?campionato di competenza? c) la sanzione edittale poteva essere ritenuta ?inefficace? e legittimare il passaggio alla maggiore sanzione di cui alla lettera i), cio? la revoca dello scudetto 2004- 2005 (sanzione gravissima, costituendo la perdita del principale successo sportivo, applicata una volta soltanto nella storia del calcio italiano) d) la stagione 2005 ? 2006 non era in alcun modo toccata dall?inchiesta, e ci? escludeva la possibilit? di applicare per essa alcuna sanzione (in specie la non assegnazione dello Scudetto, regolarmente vinto sul campo) e) non vi era alcuna possibilit? di aggravare le sanzioni ai sensi dell?art. 6 c. 6, non sussistendo alcuno dei presupposti per tale aggravamento f) l?art. 6 c. 3 non contempla un cumulo di sanzioni, ma la sola ?maggiore sanzione? in caso di inefficacia di quelle stabilite g) nessuna norma prevede e consente che le sanzioni si estendano a pi? anni, con una sorte di ?moltiplicatore? sanzionatorio del tutto inedito e non ammissibile: nel caso di specie, la condanna della Corte Federale ammette e prevede espressamente che vi siano sanzioni che riguardino tre anni sportivi successivi, senza contare che la retrocessione in Serie B estende i suoi effetti negativi anche sugli anni ulteriormente successivi? Tutta d?un fiato e senza commento : d?altronde, anche i nostri avvocati finiscono cos? il punto 10 : se c?? qualcuno che non ? d?accordo con quanto su esposto alzi la mano : come si vede, siamo stati vittima anche di questo : eccesso sanzionatorio : a ben vedere c?? andata bene, poich? per i nostri detrattori non dovevamo essere radiati dovevamo semplicemente sparire dalla faccia della terra : ho solo una cosa da dire a costoro : noi siamo ancora in attesa di sapere cosa abbiamo fatto per meritarci questo : con tale presupposto, vi dico : attenzione, perch? il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi : per cui attenzione! Tarallucci e vino - 57 Grazie Luca - 16
  20. Tarallucci e vino - 56 Grazie Luca - 15 La vicenda del sindaco di Firenze incatenatosi davanti la locale sede di un noto quotidiano nazionale pone una volta di pi? l?accento sulle intercettazioni telefoniche e dell?uso che se ne fa nella nazione italiota. Una prima constatazione ? il privilegio, di fatto, di cui gode il gruppo editoriale cui fa parte il quotidiano su menzionato nel reperimento delle intercettazioni telefoniche : ricordate che, a suo tempo, a parte la pubblicazione pressocch? quotidiana delle intercettazioni che ci riguardavano ( tra l?altro senza alcuna distinzione della provenienza, cio? Torino e/o Napoli ) il gruppo editoriale di cui sopra ha avuto l?ardire ( la possibilit? ? ) di pubblicare per intero le relazioni della benemerita con l?ampolloso titolo di ?Il libro nero del calcio?; in secondo luogo, vi ? l?annosa questione della pubblicazione che sarebbe meglio chiamare col suo nome : gogna virtuale a mezzo stampa. Questa della pubblicazione sarebbe, per quanto indirettamente, chiarita dagli articoli 114 e 116 del Codice Penale : tali articoli consentono la acquisizione di intercettazioni telefoniche fra processi penali con garanzia di non pubblicit? di tali atti. Ecco il comma 3 dell'art.2 della da loro sempre richiamata Legge 401/89 : "Art. 2 (Non influenza del procedimento penale) [...] 3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice." Chiedo umilmente : perch? tale legge della Repubblica Italiana ? stata leggiadramente disattesa : nel nostro caso vi ? l'aggravante della pubblicazione in edicola!! Inoltre, ancora aspettiamo di sapere chi ha passato atti della Procura della Repubblica di Napoli alla stampa : i due PM di Napoli un?idea ce l?avrebbero e non l?hanno mandata a dire. Ecco un passaggio dell'intervista all'Avv. Melandri : "Le intercettazioni del processo GEA costituiscono un sostanzioso capitolo delle informative diffuse alla stampa nel maggio 2006. Su Repubblica del 15 giugno 2006, i giornalisti Bonini e D'Avanzo scrissero che i Pm di Napoli accusavano della fuga di notizie il Nucleo Provinciale dei Carabinieri di Roma, trasmettendo i relativi atti alla procura capitolina. Che voi sappiate, l'indagine di cui parlano Bonini e D'Avanzo ha avuto un esito? Avete portato la questione in aula o in altre sedi? Anche questo problema ? stato affrontato da noi difensori. Prove certe non ci sono, anche se di sicuro qualche sospetto rimane." Per chiudere l?argomento, discusso solo perch? d?attualit?, sempre nel nostro caso non abbiamo avuto n? un ministro ( ...e il guardasigilli all'epoca era uno juventino...tutti dileguati i grandi juventini... ), n? uno straccio di qualunque authority a difendere quello che c?era scritto sulla maglietta del sindaco incatenato : ?Si alla difesa della onorabilit? e della dignit??. Forse che tutti erano d?accordo a farci a pezzi ? Forse che coloro che volevano alzare un dito sono stati immediatamente trattenuti dal farlo da qualcun altro ? Chiss? se un giorno sapremo : io mi limito a dire sempre la stessa cosa : ma se eravamo colpevoli che problemi ci sono ? Perch? nascondersi dietro il solito dito, ergo il medio ? Scusate la divagazione, ormai mi conoscete : oltre a soffrire questa situazione, sono afflitto da logorrea cronica. Portate pazienza, ehm? Fiondiamoci sul punto 9 del ricorso al Tar della Juve, sempre appartenente al capoverso B) : ?Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.-? : il pensiero del Tar sul punto 8, sono sicuro, ci avrebbe molto incuriosito : si parlava di Responsabilit? da connotare alla societ?, dato che la maggior parte dei comportamenti, oggi definiti mancanza di lealt? ( non dimenticate che anche il parlare con i dirigenti federali, principale accusa mossa, ? diventato mancanza di lealt? dopo calciopoli con la modifica all?art.1 del C.G.S., sotto la reggenza Pancalli ), si diceva che tali comportamenti sono stati commessi dal Direttore Generale a rigore di censimento privo del potere di firma; ne consegue che i nostri avvocati contestano il coinvolgimento ?atomistico? dell?Amministratore Delegato, condizione necessaria per la Responsabilit? Diretta per, finalmente, mandarci nell?inferno della B. ?9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; ?Principi di giustizia sportiva? del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..- Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessit?, violazione del principio di terziet? e imparzialit?.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? Un sacco di roba : al solito leggiamo, prima. ?La assunzione da parte della Corte Federale di decisioni di secondo grado con modalit? e in un clima non rispondente ai principi che presiedono alla giustizia sportiva ? emersa in termini clamorosi a seguito di dichiarazioni rilasciate da membri della Corte (tra l?altro con tempistica assai criticabile sul piano, quanto meno, della opportunit?, posto che si ? ancora in attesa della pubblicazione delle motivazioni della decisione).? Gi?, il Prof. Mario Serio : affermazioni gravi le sue ma, per quanto pubbliche, non riprese nella giusta misura? ?Si ? letto infatti di subordinazione delle decisioni della Corte Federale alle pressioni mediatiche e della piazza, se vere sono le dichiarazioni che un componente della Corte Federale (prof. Serio) ha rilasciato a Repubblica (si produce estratto del giornale del 27 luglio);? Ce la vogliamo leggere l'intervista del 27 Luglio dell'Anno Domini 2006 ? "ROMA - ?Non ? stata una sentenza unanime, non ? stata condivisa?. Ha pensato di dimettersi il professor Mario Serio, direttore del dipartimento di diritto privato alla facolt? di Giurisprudenza di Palermo. E' uno dei cinque membri della Corte federale che hanno firmato il verdetto pi? atteso: "La spugna su Calciopoli", cos? sar? tramandato. Avrebbe voluto togliere l' Europa al Milan e condannare Franco Carraro. L' asse Sandulli-Catalano-Sanino l' ha messo in minoranza. E lui, appena atterrato a Punta Raisi, lui palermitano e tifoso di calcio, decide di raccontare una camera di consiglio dall' interno. ?Non violer? segreti, ma il clima vorrei riprodurlo. La Corte aveva presente la voglia di giustizia nel paese, ha provato a metterla sugli atti, ma, mi rendo conto, il risultato ? inferiore alle attese?. Avete litigato, professore, al settimo piano del Grand Hotel? ?Ci sono stati scontri, anche accesi. Fino all' ultimo. Siamo usciti con un verdetto deciso a maggioranza?. Trova giusto dare al Milan la Champions League quando il suo addetto agli arbitri ha violato l' articolo 6? Illecito sportivo per responsabilit? oggettiva e Champions. ?Se ripenso a quei momenti provo ancora dolore... Rispetto tutti i membri della Corte federale, anche quelli che hanno visioni del mondo opposte alle mie?. Parla dell' avvocato Catalano? L' hanno dato in quota Milan e Lazio dal primo giorno. ?Ho letto le critiche sugli uomini, posso dire che non credo all' inciucio, non credo alla malafede e neppure a una posizione pregiudizialmente perdonista. C' erano rapporti personali tra avvocati, questo s?, ma non sono stati inquinanti?. Avete cancellato ogni responsabilit? per Franco Carraro e con lui graziato la Lazio. Vogliamo riascoltare le intercettazioni? ?Per Lazio-Brescia abbiamo derubricato l' illecito sportivo in violazione della lealt?. Da articolo 1 ad articolo 6, ma anche di Carraro non voglio parlare... Il problema ? che la velocit? del processo ha tolto all' accusa elementi, l' impianto era incompleto. Carraro a Napoli ? indagato per partite che al processo sportivo non ho ritrovato. Quel giudizio, per?, non l' ho condiviso... Credo, di l? della lieve sanzione, che Franco Carraro non abbia pi? credibilit? per un futuro da dirigente dello sport?. Veniamo alla Fiorentina. La partita con il Chievo. Si ascolta un giornalista della "giornalaccio rosa" parlare dell' arbitro Dondarini con Lanese: ?Gli avranno mandato dei segnali o ha capito da solo??. E Lanese risponde: ?Ormai non si mandano segnali, loro telefonano prima delle gare... Poi ti racconto?. ?Abbiamo avuto umana comprensione per Dondarini, giovane arbitro abbandonato anche dall' avvocato. Era inchiodato da una frase, ma in quella telefonata quei due hanno anche detto che era un inetto, un incapace. Non c' era ragione al mondo per condannarlo per una telefonata cattiva?. Cade Dondarini e cadono gli illeciti della Fiorentina. ?No, alla Fiorentina un illecito sportivo ? rimasto. ? comprovato l' illecito del gruppo dirigente viola in Lecce-Parma. Per quelle intercettazioni c' erano elementi solidi, argomentati. Abbiamo rivisto gli ultimi 15' della partita in camera di consiglio e Zeman con le spalle al campo era un' immagine che parlava da sola?. Professore, mi scusi, ma se c' ? responsabilit? diretta e illecito sportivo la pena minima ? la retrocessione? ?La serie A con 19 punti ci ? sembrata una punizione sufficientemente pesante. I fratelli Della Valle e l' amministratore Mencucci, insieme, hanno pene per dieci anni?. La Fiorentina resta in A con un illecito accertato in secondo grado. C' ? stata battaglia? ?No, la volont? era: Lazio e Fiorentina in A. La battaglia c' ? stata solo sul Milan e su Carraro?. Ci spiega da dove nasce il vostro atteggiamento perdonista? ?Da tutto quello che ? successo nelle ultime due settimane. Questa sentenza va storicizzata. La vittoria dell' Italia ai mondiali, poi le condanne dure, le rivolte di piazza, i sindaci che appoggiano le squadre colpite, il dibattito bipartisan sul perdono... E l' indulto, dimenticavo l' indulto in Parlamento. Un giudice ? un uomo e io credo sia giusto interpretare il diritto prefigurando le conseguenze delle proprie decisioni. I delitti li abbiamo accertati confermando l' impianto della Caf, abbiamo scelto di trasformare gli articoli 6 in articoli 1 per alleviare le pene. Il quantum, ecco. Abbiamo cercato di interpretare un sentimento collettivo. Abbiamo ascoltato la gente comune e provato a metterci sulla lunghezza d' onda?. Cesare Ruperto, vostro predecessore, ha cercato solo di fare giustizia. ?Un altro handicap: dover revisionare la sentenza di un uomo di quel livello. Non ci pu? essere confronto di professionalit? con un presidente di Corte costituzionale. Abbiamo riconosciuto tutto della sentenza Caf, a parte due episodi: il campionato falsato, gli illeciti reiterati della Juventus, l' esistenza di un sistema. E, ritengo, insieme alla Caf la piovra l' abbiamo mozzata?. C' entrano con la sentenza i denari che girano nel calcio? ?Certo, nell' economia americana si separano le responsabilit? dagli spettatori. Tagliare in un colpo solo un patrimonio di relazioni industriali sarebbe stato un colpo a cui il calcio non era preparato?. E la paura dei ricorsi al Tar? ?C' entrano, c' entrano. Abbiamo inserito le squalifiche dei campi per renderli pi? difficili?. Nell' estate 2003, insieme al presidente De Lise, voi cinque avete inventato un quarto grado di giudizio contro Gaucci su indicazione di Carraro. ?Io non ho padrini e sono a posto con la coscienza. Ieri mattina ho avuto l' istinto di andare a salutare il commissario Guido Rossi. Ci ha lasciati liberi, autonomi, indipendenti. In Federcalcio, prima, non era cos??. Che far? ora, professor Serio? ?Scriver? le motivazioni, potrei lasciare la Corte federale?." Scriver? le motivazioni ? Sandulli non ? d'accordo, infatti il giorno dopo... "ROMA - Ha spiegato che la sentenza-spugna su Calciopoli ? stata cos? confezionata perch? i giudici della Corte federale, cinque giudici, lui compreso, hanno tenuto conto dell' emozione del paese, i moti di piazza, i sindaci ultr?, persino la legge sull' indulto. Lo ha spiegato a Repubblica Mario Serio, professore di diritto privato all' Universit? di Palermo, e ieri mattina ? stato chiamato dal suo presidente, l' avvocato Piero Sandulli, emerito professore che alla vigilia della sentenza ripeteva la litania ?per dare credibilit? al calcio ci vuole un bagno di giustizia? e ora va in giro dicendo, con ugual convinzione, ?il campionato 2004-2005 non ? stato falsato?. Sandulli ha chiamato Serio e gli ha detto: ?Hai espresso il tuo dissenso pubblicamente mentre io dichiaravo che il giudizio era stato unanime, non potrai pi? essere tu a scrivere le motivazioni della sentenza?. Allontanato. Il dissidente avrebbe potuto scrivere - parole di Serio - ?una motivazione suicida?. Capace di smontare, cio?, una sentenza che da s? in piedi non si regge. Meglio affidare la scrittura, ?sar? cosa delicata?, dice ancora Serio, a un componente in linea. Linea perdonista. Le motivazioni, s?, saranno una fase delicata, quella con cui si tenter? di dare spiegazione logica ai saldi per il calcio che fu di Moggi. Si dovr? spiegare come ? stato possibile assegnare i preliminari di Champions League a un club, il Milan, al cui dirigente arbitrale Leonardo Meani ? stato affibbiato l' articolo 6: illecito sportivo per responsabilit? oggettiva. Faticoso sar? il tentativo di motivare come una squadra ritenuta responsabile di un illecito diretto - la Fiorentina per Lecce-Parma - possa non essere retrocessa. Lo stesso professor Serio, prima dello scippo delle motivazioni, stava tentando un gioco di equilibrio forense: ?Per quella gara abbiamo acclarato l' illecito commesso, le intercettazioni erano concordanti e robuste. La Fiorentina aveva progettato con il vicepresidente Mazzini, il designatore Bergamo e l' arbitro De Santis il controllo di quella gara, poi effettivamente riuscito. Diciamo che la responsabilit? del consigliere delegato Mencucci ? stata considerata diretta, nelle telefonate lo si ascolta parlare proprio di quella partita. La responsabilit? dei fratelli Della Valle, che pure conversano con Luciano Moggi, ma pi? in generale della salvezza dei viola nel finale di campionato, somiglia invece una responsabilit? progettuale. Indiretta, oggettiva. Poich? i fratelli Della Valle, Diego in particolare, sono i reali proprietari del club, ha avuto maggior peso la loro responsabilit? indiretta?. Equilibrismo circense? ?Abbiamo voluto dare un peso alla questione patrimoniale e avanzare un ragionamento tipico di altri ambienti: taglieggiatori e taglieggiati. Della Valle era un taglieggiato, anche se non ha ammesso neppure questo?. Ora che al giudice dissidente - dissidente su Milan e Carraro, non su Fiorentina e Lazio - hanno tolto la firma delle motivazioni, la Corte federale allineata potrebbe cucire nuove spiegazioni intorno all' illecito non punito. ?Se non si dimette Guido Rossi io non mi dimetto?, dice Serio, ?lui ? il garante del nuovo calcio?. Aggiunge: ?Non sono stato condizionato da nessuno, n? questa volta n? nel passato?. La sentenza scritta per il popolo, ecco. ?Pensavamo che la Corte federale, che ? la Corte costituzionale del calcio, fosse neutrale e non condizionabile dal paese?, dice Renzo Ulivieri, presidente dell' Assoallenatori. Gli avvocati del Lecce: ?Siamo rimasti interdetti e sgomenti di fronte all' intervista con il professor Serio, ora leggeremo le motivazioni con attenzione certosina?. Bruno Catalanotti, legale del Brescia, non crede che l' appello possa essere impugnato e dice: ?Ho perso ogni aggettivo negativo per definire la sentenza della Corte federale?. Maurizio Zamparini, presidente del Palermo: ?Un verdetto scandaloso, garantito dalle pressioni esterne di Berlusconi. Far? un esposto formale alle istituzioni sportive?. Intanto ha inviato una lettera al commissario, all' Ufficio indagini e a tutti i presidenti sull' illegittimit? della composizione del Consiglio di Lega dopo le dimissioni di Galliani. ?Denuncio le gravi irregolarit? che si verificano nella gestione della Lega ad opera di personaggi che si sono appropriati della presidenza in totale assenza dei poteri legali necessari?." ...non siete anche voi contenti di vivere in codesta nazione ?? ?comunque esistenza di un ?clima strano?, se vera ? la definizione data dal prof. Sandulli dell?ambiente in cui la Corte Federale ha operato (si produce comunicato Ansa).? Ho provato a cercare questo comunicato Ansa, ma non l'ho trovato : immagino comunque che non sia dissimile da quanto riportato sopra. ?Di questa situazione, evidentemente esistente, se ammessa dagli stessi componenti della Corte, pu? dolersi la sola Juventus, che ? stata l?unica Societ? a vedersi mantenute le condanne gravissime per illecito sportivo, invece fortemente ridotte per le altre squadre.? ?invece fortemente ridotte per le altre squadre?lo dicono i protagonisti sopra...ecco i risultati... Milan : da ?44 a ?30 potendo cos? disputare la Champions; Lazio : essendo che il presidente federale si occupava del regolare svolgimento del campionato ( si noti come per Ruperto invece non sia cos? ), dalla serie B alla serie A : nel successivo arbitrato verranno cancellati tutti i punti di penalizzazione, comminandone solo 3, dicasi 3, come funzione monitoria. Fiorentina : per Ruperto in Serie B. Per Sandulli, taglia qua, depenalizza l?, la Fiorentina risale in Serie A. Questo nonostante il suo presidente onorario sia l?unico a vedersi cancellare l?illecito sportivo ( Lecce-Parma ) dall?arbitrato. Per inciso, Lecce-Parma resta illecito sportivo, un illecito sportivo la cui beneficiaria non ne sa nulla! Ancora l?unico arbitro a beccarsi l?illecito sportivo ? Massimo De Santis per, no, mi dispiace per i detrattori, non per Juve-Parma, ma per Lecce-Parma. Non vi saranno arbitri legati a Moggi a beccarsi l?illecito sportivo, come d?altronde fanno notare i nostri avvocati. Alla prossima con il punto 10. Tarallucci e vino - 56 Grazie Luca - 15
  21. A tal proposito mi preme sottolineare che l'unica squadra coinvolta in calciopoli che ha avuto il coraggio di ricorrere al Tar ? stato l'Arezzo. Bella forza, direte voi : era gi? retrocessa! A parte che questo ragionamento non c'entra giacch? vengono sempre minacciate sanzioni durissime, ma se ricordate bene, la retrocessione era in bilico e quei famosi 6 punti sarebbero potuti tornare utili. Cosa ti fa il pavido Tar ? Rinvia la seduta, inizialmente prevista per l'inizio di maggio e poi la rinvia di nuovo, insomma fino a che l'Arezzo ( complici anche noi, purtroppo! ) si ritrova in Serie C, anche avessero dovuto restituirgli i sei punti. A quel punto, tutto diventa pi? semplice : si fa la seduta e il Tar rigetta, serenamente. Bene, ora vi ? da analizzare la "clausola compromissoria" per essersi rivolto alla giustizia ordinaria : cosa stabilisce la Disciplinare ? Arezzo radiato ? Arezzo nei dilettanti ? Arezzo trasferito nel campionato tagiko ? Niente di tutto questo : "Alla fine ? arrivata la sentenza: un anno di inibizione al presidente dell`Arezzo, Mancini, 3 punti di penalizzazione alla squadra in questa stagione e un?ammenda di 15.000 euro. E? questa, dunque, la decisione presa dalla Commissione disciplinare della FIGC, presieduta da Ferdinando Fanfani." Ma la storia divertente non ? questa, ma le conseguenze del ricorso dell'Arezzo : "La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, riunita a Roma il 5 dicembre 2007, nella composizione con i Sigg.ri: Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Mario Antonio SCINO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI ? Segretario: Avv. Ludovico CAPECE." "La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l?effetto annulla la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale; ordina la restituzione della relativa tassa." ...e volete sapere il perch? ? "5. Ci? ritenuto in via di principio, occorre tuttavia verificare se in concreto sia meritevole di sanzione la tutela azionata dall?A.C. Arezzo dinanzi il giudice statale priva della preventiva autorizzazione. Si ritiene, al riguardo, dalla Corte che occorra valutare, anche ex ufficio, gli elementi scriminanti a favore della societ? ricorrente che ha agito sulla base delle disposizione degli artt. 2 e 3 della legge 280 del 2003. Ebbene, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza anche amministrativa, assumono rilievo i contrasti giurisprudenziali in ordine all?applicazione della legge ai fini del riconoscimento dell?errore scusabile (cos? Consiglio di Stato, Ad. Pl. , sentenza n. 2 del 14.2. 2001; C.d.S., VI sezione, 10.2.2000 n. 708; C.d.S., Ad Pl. n. 5 del 2002) E non vi ? dubbio che, come emerge anche dalla vicenda processuale attuale, l?interpretazione delle norme in questione e in particolare dell?art. 30 (gi? art.27) ? discusso ed oggetto di decisioni contrastanti. Ne consegue, a giudizio del Collegio, l?assenza dell?elemento soggettivo necessario per integrare la sussistenza dell?illecito previsto dall?art. 4 del Codice Giustizia Sportiva in relazione alla violazione del successivo articolo 15. Sussistono, dunque, validi elementi per escludere che la violazione dell?art. 30 dello Statuto della FIGC e dell?art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva da parte dell?A.C. Arezzo e del suo presidente meriti la sanzione che ? stata loro inflitta." ...come ? stato facile prendere questa decisione frutto della loro Magna Interpretazione... Vedete come va la cosiddetta Giustizia Sportiva : altro esempio potrebbe essere il paragone fra una nota squadra di Serie A che annovera fra i suoi soci il principale sponsor del campionato e della coppa Italia e squadre come il Tempio Pausania, la Torres o la Nuorese : si, mi riferisco alle norme, che dovrebbero essere valide per tutti i soggetti menzionati, che prevedono conti in ordine all'inizio del campionato... Sempre Forza Juve
  22. Tarallucci e vino - 55 Grazie Luca ? 14 12. Il famoso ricorso al TAR ritirato: aveva buone probabilit? di essere accettato o il Tar del Lazio ? un muro di gomma? Non buone, ma certe! La sospensiva sarebbe stata certamente accolta e il campionato di calcio non avrebbe potuto avere inizio. Invece di difendere la storia sportiva della societ? e la dignit? di milioni di tifosi, la nuova dirigenza ha preferito non recare danno alla Federazione! Ecco come risponde l'avvocato D'Onofrio ( l'intervista integrale ? sul sito di ju29ro ) alla fatidica domanda : Ma se la Juve avesse presentato il ricorso glielo avrebbero accettato ? Come leggete, la risposta ? senza tentennamenti : Certo! Mi si pu? obiettare che tale risposta arriva da uno dei tanti avvocati difensori di Moggi : posso rispondere che, quanto meno, i giudici del Tar non si sarebbero potuti nascondere dietro la foglia di fico rappresentata dal portatore di interessi qualificato. Inoltre, leggendo il ricorso ci si pu? accorgere che argomenti pertinenti ve n'erano, eccome. Premessa doverosa fatta, continuiamo la lettura del ricorso : siamo al capoverso B) ?Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.-? del quale abbiamo letto i punti 5), 6) e 7) : dopo aver discusso della improbabilit? della contestazione di uno dicasi uno illecito sportivo e dell?evidenza di ci? derivante dal non coinvolgimento di alcun arbitro n? di individuazione di partite truccate, i nostri avvocati passano ad analizzare un altro punto chiave della sentenza : la tipologia di responsabilit? riconosciuta alla societ? : molte delle contestazioni, per non dire tutte, vengono ascritte al Direttore Generale e si fa notare, come riportato nel censimento, come questa figura dirigenziale non abbia potere di firma : ne consegue una erronea valutazione di responsabilit? diretta alla Juve. Tutto vero : ma i due giudici (?!?) anticipano la responsabilit? diretta con il coinvolgimento dell?Amministratore Delegato nella vicenda. Piccola annotazione : il Dott. Giraudo ha richiesto a Napoli la procedura di rito abbreviato facendola precedere da una memoria che ha fatto molto arrabbiare Moggi : con questa, infatti, si intende sottolineare la disgiunzione dei comportamenti fra i due dirigenti. La memoria ? stata acquisita agli atti e sono molto curioso di vedere come verr? valutata la posizione di Giraudo. Vero ? che Giustizia Ordinaria e Giustizia Sportiva sono due cose diverse : saranno diversi i codici in base ai quali contestare comportamenti : ma non mi si pu? dire che tale tipo di valutazione possa essere considerato a compartimento stagno : voglio dire, la Giustizia Sportiva ha gi? fatto valutazione sui comportamenti di Giraudo considerandolo ?atomistico? ai comportamenti di Moggi : la memoria di Giraudo, depositata a Napoli, va in senso opposto : come valuter? il giudice a Napoli ? Che riflessi potrebbe avere sulla sentenza di Sandulli ? Continuiamo la lettura con il punto 8) sempre parte del capoverso B) : ?8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? Al solito, leggiamo prima. ?Una parte particolarmente grave e criticabile della decisione della Corte Federale ? quella in cui si sostiene che i medesimi fatti potrebbero essere ritenuti rilevanti ed integrare sia la fattispecie dell?art. 1 C.G.S. (violazione ai doveri di lealt? sportiva) sia dell?art. 6 C.G.S. (illecito sportivo); e che anzi la difesa della Juventus non avrebbe contestato tale possibilit?. La difesa della ricorrente ritiene questa posizione del tuttoerrata ed illegittima sia sul piano formale che sostanziale.? Sempre pi? interessante, non vero : quanti rimpianti, mannaggia alla miseria? ?Nel tentativo di dimostrare che vi possa essere una doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta, la Corte Federale scrive che una condotta antidoverosa pu? essere ?considerata una prima volta atomisticamente in s?, nella prospettiva che essa esprima il valore deontologico di cui all?art. 1 e riguardata cumulativamente ad altre condotte, nell?ottica finalistica che abbia realizzato l?attivit? rivolta all?alterazione delle gare, disciplinata come illecito sportivo dall?art. 6?." Incredibile, vero avvocati ? ?Chiarisce questa affermazione scrivendo che l?art. 1 prevede una violazione disciplinare a condotta libera; e soggiunge che queste condotte possono costituire mezzi idonei per la realizzazione di altre violazioni, in particolare dell?art. 6, che ?potrebbe essere realizzato con una qualsiasi condotta?.? Cominciate ad incuriosirvi su cosa avranno da dire al riguardo i nostri avvocati ? ?Conclude scrivendo che ?nessun diaframma ? ragionevole interporre ad una doppia valutazione di rilevanza di una medesima condotta, sussumendola nei binari di un generale disvalore deontologico e, in ottica diversa, concependola come ineliminabile tassello nella realizzazione dell?illecito ex art. 6, senza che ci? si traduca, a differenza di quanto sostenuto dalle difese nel corso della discussione orale, in una (inammissibile) somma algebrica di singole condotte qualificate come antidoverose ex art. 1 e senza che l?operazione valutativa, di cui si dice, determini l?assorbimento di tali condotte nel paradigma dell?illecito sportivo con (insussistente) perdita della loro originaria natura e rilevanza (ed in questo senso va rettificata la motivazione di primo grado, senza effetti quoad poenam, in difetto di appello)?.? Questo ? teorema sussistente alla formula : art.1+art.1+?+art.1 == art.6 ! ?La motivazione della decisione ? inutile e sbagliata:? E? partita la sciarpata ?? ?inutile, perch? non muove dalla necessaria preventiva dimostrazione della sussistenza, nel caso di specie, delle situazioni tipiche che costituiscono l?illecito sportivo. Occorreva dimostrare che erano state poste in essere condotte idonee a determinare alterazioni dello svolgimento o del risultato delle gare o a conseguire un vantaggio in classifica: ma, dopo aver preso atto che queste condotte non vi erano state, non era certo sufficiente affermare che vi era stato vantaggio in classifica, senza preventivamente rispondere alla domanda: quale vantaggio in classifica era stato conseguito in concreto dalla Juventus e come era stato possibile, nel caso di specie, conseguire tale vantaggio.? Aumentano i rimpianti, mannaggia la miseria, mannaggia? ?Sbagliata, perch? se un comportamento antidoveroso contribuisce a realizzare un comportamento di maggiore gravit? esso perde inevitabilmente la sua rilevanza, essendo parte di quest?ultimo. Si pensi al caso di lesioni ed omicidio: nessuno penserebbe mai di contestare all?omicida il reato di lesioni. Non esiste un principio della doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta; esiste, invece, il principio che, se una condotta ? gi? di per s? rilevante - realizza una violazione disciplinare maggiore, ? solo quest?ultima che pu? essere ritenuta sussistente. In questa situazione si realizza un passaggio necessario da un minus ad un majus, in quanto risulta offeso, con maggiore gravit?, un medesimo bene.? Ve lo posso ripetere : ?Non esiste un principio della doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta? : pensate che i nostri avvocati siano juventini o c?? qualche possibilit? che siano persone sensate ? Una persona al di sopra delle parti potrebbe ritenere accettabile un principio come quello esposto dai giudici sportivi ? ?La dimostrazione dell?errore sta proprio nell?affermazione che le violazioni dell?art. 1 costituiscono ?un ineliminabile tassello strumentale nella realizzazione dell?illecito ex art. 6?: il che ? assolutamente esatto, in quanto, nel caso di specie, sono stati accertati comportamenti antidoverosi dei dirigenti, sussumibili nella fattispecie dell?art. 1. Ma, se si vuole dimostrare la sussistenza di un illecito sportivo solo ed esclusivamente richiamando le violazioni dell?art. 1, si fa soltanto una somma di condotte antidoverose che non diventano mai un illecito, perch? non si realizzano le situazioni tipiche richieste dall?art. 6. Le quali richiedono, come scrive la stessa sentenza, la esistenza di condotte idonee e causalmente adeguate a realizzare l?alterazione dello svolgimento o del risultato delle gare o a ottenere un vantaggio in classifica. Ed allora delle due l?una: o si ritiene e si dimostra che le condotte dei dirigenti avevano concretamente queste caratteristiche di idoneit? (una dimostrazione che ? del tutto mancata), ovvero quelle condotte restano mere violazioni dell?art. 1.? Fantastico : tutto d?un fiato e senza commento : quanti rimpianti avvocati : come ci sarebbe piaciuto andare a difendere la nostra posizione : abbiamo commesso illecito sportivo ? Mi spiace, ragazzi, ma meritate la Serie Q : con le lacrime agli occhi, ma l?avremmo accettato : cos? no, proprio no : sapere che i nostri avvocati avevano stilato tale difesa e intuire soltanto i motivi del ritiro del ricorso ( non accettando gli (pseudo)motivi ufficiali addotti, per palese improponibilit? ), questo no : io penso siano pochissimi gli juventini che abbiano condiviso il ritiro : penso siano moltissimi coloro che erano disposti alla minacciata radiazione ( ma ce ne andiamo noi, ce ne andiamo! ) pur di inseguire la propria innocenza o veniale colpevolezza, se vogliamo. La lettura del Tar aumenta la consapevolezza di poter essere giudicati per quello che abbiamo commesso, non per quello che si presume si sia fatto ( accuse rivolteci soprattutto nei bar ) : quanti rimpianti, avvocati : mannaggia alla miseria, mannaggia!! Tarallucci e vino - 55 Grazie Luca - 14
  23. Tarallucci e vino - 54 Grazie Luca - 13 Continuiamo la lettura del ricorso al Tar presentato dalla Juve e ritirato il 31 Agosto 2006 : all?unanimit? prima, all?unanimit? dopo : l?onere dell?annuncio del ritiro ? stato dato al presidente, forse, inconsciamente, intravvedendo in costui la persona giusta per simile comunicazione. Archiviato il capoverso A), stiamo leggendo il capoverso B), ?Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.-?, del quale abbiamo gi? commentato i primi due punti, il 5 ed il 6 : entrambi si occupano di argomenti a noi cari, quali l?integrazione dell?illecito sportivo a fronte di nessuna evidenza e la contestazione della perpetuazione di tale comportamento : fermo restando che arbitri coinvolti non ce ne sono n? sono state individuate partite alterate, ci si chiede come si possa affermare che la dirigenza della Juve abbia messo in atto illeciti durevoli, atteso che nel campionato successivo alle indagini non sono state trovate evidenze in tal senso. Proseguiamo con la lettura del punto 7, facente sempre parte del capoverso B). ?7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? Bene, la direzione resta la stessa : al solito, leggiamo prima. ?La difesa della Societ? ha contestato che i comportamenti del sig. Moggi potessero essere ascritti alla Juventus a titolo di responsabilit? diretta, che l?art. 2 c. 4 del C.G.S. prevede solo per ?chi rappresenta? le Societ?, mentre per il comportamento dei dirigenti le Societ? rispondono solo a titolo di responsabilit? oggettiva (e dunque con rilevante riduzione delle sanzioni applicabili).? Gi? nel precedente punto ? stato toccato questo argomento, avendo notato la posizione del presidente onorario della Fiorentina con conseguenti sanzioni totalmente diverse dalle nostre. Forse in questo punto i nostri avvocati vogliono calcare la mano : leggiamo. ?Il sig. Moggi non era amministratore della Societ? e non aveva poteri di rappresentanza della stessa, secondo le previsioni statutarie e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.? Signori Avvocati : questo ? verissimo e lo hanno riconosciuto anche le due corti di giustizia sportiva. Quello che ? da contestare ? il coinvolgimento del Dott. Giraudo alle marachelle del Sig. Moggi artatamente riassunto dalla frase ?Non poteva non sapere?. Speriamo di leggere qualcosa nel seguito. ?Le Corti della F.I.G.C. hanno immotivatamente disatteso questi rilievi, decidendo come se la Juventus dovesse rispondere a titolo di responsabilit? diretta, senza farsi carico del problema.? Calmi, calmi : vediamo dove vogliono andare a parare? ?La disparit? di trattamento riservata a Juventus appare ancora pi? evidente, considerando la mancata risposta alla domanda a quale titolo la societ? deve rispondere per quanto commesso dal Moggi.? Chi ha fatto questa domanda ? Ipotizzo : l?Avvocato Zaccone che nel ricorso presentato alla Corte Federale cos? scriveva : ?2 ? Sul titolo per il quale la societ? Juventus deve rispondere per i fatti attribuiti al Moggi. La CAF non ha motivato sul punto, anche se il tema era stato espressamente dedotto con qualche non inutile citazione. La decisione impugnata si ? limitata a richiamare le risultanze del censimento dell?anno in questione, l?art. 2 comma 4 CGS e l?art. 3 comma 4 del regolamento L. N. P. che, peraltro, avevamo espressamente citato nella nostra memoria e dei quali, quindi, avevamo tenuto conto. Il problema era ed ? quello di comprendere che cosa significhi la ?rappresentanza ai sensi delle norme federali? e di valutare se questa possa discendere dallo stampato di un ?censimento? o debba fare riferimento agli atti sociali per verificare se, nel caso di specie, si possa ricollegare qualsivoglia atto del Moggi alla societ?, cos? come avviene per gli atti compiuti da Giraudo. Noi riteniamo che, ai fini della rappresentanza sociale, si debba fare esclusivo riferimento allo statuto sociale o alle delibere del consiglio di amministrazione, atteso che essa rappresenta un essenziale profilo dell?attivit? di amministrazione della societ? e deve essere accompagnata da forme di pubblicit?; pertanto abbiamo sostenuto che, per i fatti ascritti al Moggi, non si pu? ritenere una responsabilit? diretta della Juventus. Su questo punto ne verbum quidem, anche se il tema appare di particolare rilievo, ai fini della sanzione da irrogare alla societ?.? Ma qui anche l?Avv.Zaccone mi sembra sorvolare su questo passaggio per me fondamentale della sentenza CAF confermata ( ovviamente! ) in Corte Federale : Da pag.78 della sentenza CAF : ?3. Moggi e Girando - La posizione di questi due soggetti va esaminata congiuntamente perch?, pur essendo indubbio che essi, a volte, hanno agito separatamente, ? provato che, altre volte, hanno insieme posto in essere gli atti che la Procura ritiene rilevanti ai fini dell'incolpazione, ed inoltre che ciascuno di essi era consapevole e consenziente all'attivit? dell'altro, cosa peraltro del tutto comprensibile, atteso che entrambi agivano nell'interesse della medesima squadra (? sufficiente in proposito il riferimento alle telefonate del 6 febbraio 2005 prog. 31466 tra Moggi e Giraudo; dell'8 febbraio 2005 prog. 31956, tra Moggi e Giraudo). La Commissione osserva che i fatti accertati e le conversazioni intervenute tra i vari incolpati non possono essere presi in considerazione atomisticamente, come fa la difesa di Giraudo, ma devono essere valutati nel loro complesso e nella loro correlazione; ? appena il caso, infatti, di precisare che si deve, in questa sede accertare se la pluralit? di condotte poste in essere dai signori Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1, c. 1, C.G.S., abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento del vantaggio in classifica. Nella valutazione del materiale probatorio la Commissione si limiter? ad indicare quegli elementi di sicura valenza, che non si prestano ad interpretazioni equivoche, perch? gi? solo dall'analisi di taluni fatti incontrovertibili emerge a chiare lettere ci? che era nella opinione di tutti coloro che gravitavano nel mondo del calcio, e cio? il condizionamento del settore arbitrale da parte della dirigenza della Juventus. [?]? Seguono le evidenze di quanto sopra affermato. Queste le conclusioni : ?[?] Gli atti posti in essere da Moggi e Giraudo, unitariamente considerati, integrano la condotta addebitata nel capo di incolpazione quale violazione dell'art. 6, c. 1, C.G.S., norma, questa, che configura un illecito a consumazione anticipata, giacch? la soglia di punibilit? viene arretrata al momento della realizzazione di una qualsiasi condotta diretta alla realizzazione di uno dei risultati tipicamente indicati (nella specie assicurazione di un vantaggio in classifica). ? stato provato che le condotte accertate erano soggettivamente e oggettivamente dirette a interferire sulla terziet? della funzione arbitrale al fine di ottenere un trattamento preferenziale rispetto alle altre squadre e quindi, in definitiva, ad assicurarsi un vantaggio in classifica; e che, inoltre, avevano una capacit? causale adeguata per il conseguimento del risultato sperato. I fatti sopra evidenziati, infatti, erano idonei a determinare una situazione di disparit? tra la Juventus e le altre squadre, poich?, pur essendo provato che anche alcuna di queste ha posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di qualche gara, dal materiale sottoposto all'esame della Commissione risulta che solo la Juventus, nel corso del campionato 2004/2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale, idonea a minarne la terziet? nei modi di cui si ? gi? detto. Giraudo e Moggi devono essere, quindi, dichiarati responsabili, con riferimento al capo 1 della incolpazione, dell'illecito di cui all'art, 6, c. 1, C.G.S., nel quale sono assorbite le violazioni di cui all'art. 1, c. 1, C.G.S., contestate in relazione alle condotte da loro poste in essere al fine di realizzare l'illecito di cui all'art. 6, c. 1 C.G.S.. Deve essere altres? riconosciuta la sussistenza dell'aggravante di cui al successivo c. 6, perch? le condotte stesse, tutte dirette al medesimo fine, hanno effettivamente determinato una situazione di vantaggio della Juventus rispetto alle altre squadre, che ha poi portato la stessa alla vittoria nel campionato.? Ripeto, non avendo trovato evidenze di illecito sportivo, per poterci mandare in Serie B occorrono due cose : il coinvolgimento di Giraudo e la somma di art.1 che fa art.6. Il passaggio di cui sopra ? la spiegazione del primo elemento. Continuiamo la lettura del ricorso al Tar : ?A conclusione della motivazione circa la sussistenza dell?illecito sportivo, la Corte scrive che ?corretta e consequenziale ? l?affermazione della responsabilit? diretta della societ? rispetto ai fatti per in quali ? stato ritenuto responsabile il suo rappresentante legale dott. Giraudo?? La lingua batte dove il dente duole? ?Nulla si dice circa il titolo per il quale la societ? dovrebbe rispondere per i fatti ascritti al Moggi, ben diversi da quelli dei quali deve rispondere il dott. Giraudo.? La risposta ? nel passaggio di cui sopra : per far saltare il banco, quello ? da contestare, come hanno fatto gli avvocati di Giraudo durante il procedimento sportivo. ?Il Moggi, autorizzato a rappresentare la societ? presso le autorit? sportive dal ?censimento? annuale (si tratta si un formulario che le societ? devono restituire alla federazione, indicando le persone autorizzate a trattare in ambito sportivo), non aveva ricevuto dal consiglio di amministrazione alcun mandato a rappresentare la societ?. Sono stati prodotti i verbali del Consiglio: e si ? posto il tema se la responsabilit? diretta ? proprio per le sue caratteristiche di palese illegittimit? ? possa estendersi anche a persona alla quale il consiglio di amministrazione della societ? non ha dato alcun mandato di rappresentanza.? Ripeto, avvocati : loro lo sanno che Moggi non ha potere di firma? ?Non ci sembrava, francamente, una domanda fuori luogo: una corretta applicazione dei precedenti giurisprudenziali delle Corti interne alla F.I.G.C. avrebbe dovuto far rispondere di no.? Voi credete, sigg. Avvocati ? ?In pi? occasioni, infatti, la Commissione d?Appello Federale ha precisato che rappresentanza legale e rappresentanza sportiva, ai fini della individuazione della responsabilit? oggettiva delle Societ?, sono concetti coincidenti. La statuizione tornava certo utile al momento di punire coloro i quali, secondo l?id quod plerumque accidit, erano ?Presidenti non censiti? e compivano violazioni del Codice.? Ma che belle cosucce scopriamo fra i risvolti del Codice di Giustizia Sportiva? ?Ma tale principio, in realt?, ? in linea con l?interpretazione costantemente resa dalla Corte di Cassazione per cui laddove ci si trovi ad applicare norme di propagazione della responsabilit?, e quindi nei delicati temi della responsabilit? indiretta e/o oggettiva, occorre preferire interpretazioni restrittive che non consentano a tale forma di responsabilit? di divenire l?aberrazione della pura e semplice ?responsabilit? per fatto altrui?.? Che belle cose : per le corti della cosiddetta giustizia sportiva ? ammissibile punire ?presidenti non censiti?; per la giustizia ordinaria, in questo caso la Corte di Cassazione, occorre evitare la ?responsabilit? per fatto altrui? : quando leggete queste cose, non udite una specie di eco lontano del quale vi pare di capire ?la giustizia sportiva ha fatto il suo corso? ed amenit? del genere ? ?Perch? proprio di questa responsabilit? si tratta, come appare chiaramente dalla norma dell?art. 2 CGS, che le pone accanto, come forma minore, la responsabilit? obbiettiva. E se quest?ultima potrebbe apparire giustificata da esigenze repressive, il riferire la responsabilit? di un fatto illecito a chi vi ? estraneo costituisce una vistosa, palese ed inammissibile violazione dei pi? elementari principi di civilt?, prima ancora che di un chiaro principio costituzionale (art. 27).? Quindi, se i nostri avvocati fanno spesso riferimento alla giustizia ordinaria, vi ? da capire che s?, al Codice di Giustizia Sportiva viene concessa autonomia ma pur sempre senza ledere le leggi ordinarie : e non ? questo il concetto espresso dalla Legge 280/03 ? ?Di questo principio ha cos? scritto la Corte Costituzionale nella sua sentenza 1085/1988: ?Perch? l?art. 27 Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilit? penale sia autenticamente personale, ? indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all?agente stesso (siano cio? investiti dal dolo o dalla colpa) ed ? altres? indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cio? anche soggettivamente disapprovati?. Il principio mette in crisi persino la legittimit? della responsabilit? obbiettiva, che si ha quando ? come precisa l?art. 34, terzo comma, cod. pen. ? vi sia rapporto causale, ma non dolo o colpa; e conferma che, quando manca anche il rapporto causale, non pu? esservi responsabilit?. Si rammenta che questi principi trovano piena applicazione anche nei riguardi dell?illecito amministrativo, in virt? delle disposizioni iniziali e ?di sistema? della L. 689/1981.? Che ne dite, i nostri avvocati sono preparati ? ?Moggi, pacificamente, non aveva la legale rappresentanza della Juventus. Spesso agiva come commerciante in proprio, direttamente o indirettamente tramite la GEA.? Questa della GEA, secondo me, ? una affermazione grave e non giustificata, almeno apparentemente : a tutt?oggi non ne capisco ancora il senso. ?Non si vede per quale ragione di diritto la Societ? esponente debba essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilit? diretta dei fatti di costui.? Certo che chiamare il Direttore Generale di 12 anni di vittorie come ?costui? fa specie : ma forse ? una forma di denigrazione in linea con l?affermazione precedente atta a far intendere che la Juve ? cosa distinta da questo signore e trovasi nella posizione di essere stata raggirata : come volerle anche assegnare la responsabilit? diretta per i suoi comportamenti ? PS E pensare che nel consiglio di amministrazione di quella Juve sedevano gente del calibro di Santalbano e Blanc : oggi costoro fanno parte della nuova dirigenza della quale si ? voluta fregiare la propriet?, mentre all?epoca avallavano almeno le risultanze dei comportamenti del sig. ?costui? : beh, sicuramente saranno stati raggirati anche loro? Tarallucci e vino - 54 Grazie Luca - 13
  24. Tarallucci e vino - 53 Grazie Luca - 12 Mentre la cosiddetta Giustizia Sportiva sforna con ritmi pressocch? quotidiani sentenze aventi oggetto del contendere amenit? inopportune ( Ambrosini e Blasi-Antonelli, per esempio ), noi proseguiamo la lettura del ricorso al Tar della Juve : siamo arrivati al secondo punto del capoverso B). Schematicamente, possiamo riassumere i primi punti cos? : Capoverso ?A) Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.? Punti 1), 2) e 3) : contestazione dei provvedimenti n.12, 14 e 15 del Commissario Straordinario afferenti la scelta del Presidente della C.A.F.; la scelta di rimpinguare la stessa corte a seguito delle forzate dimissioni causa provvedimento del C.S.M.; la scelta di procedere con C.A.F. e Corte Federale in luogo di Commissione Disciplinare e C.A.F.; il dimezzamento, con scelta unilaterale, dei tempi per ogni fase del processo. Punto 4) : Inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche acquisite nell?ambito di un processo penale, anzi due, visto che i nostri avvocati fanno riferimento anche all?acquisizione delle intercettazioni da Torino ( ampiamente archiviate dall?allora Procuratore Capo Dott. Marcello Maddalena e sonnecchianti negli uffici della FIGC dal Marzo del 2006 ). Capoverso ?B) Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.? Punto 5 ) : Si contesta la somma di articoli 1 quale improbabile integrazione dell?illecito sportivo di cui all?articolo 6. Ok, procediamo con il punto 6), facente sempre parte del capoverso B). ?6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. : artt. 1 e 6. Errore di presupposti e della motivazione. Illogicit? e ingiustizia manifesta.? Bene, pare che i nostri avvocati proseguano sulla falsariga del punto 5). Continuiamo a leggere, prima di commentare. ?La motivazione della sanzione irrogata, contenuta nella decisione della Corte Federale, si presta ad altre censure.? Ne siamo convinti, signori avvocati? ?Viene, anzitutto, richiamato il ?carattere stabile e duraturo, nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa dei due dirigenti?: la definizione di condotta ?illecita? ? la conseguenza dell?affermata esistenza di un condizionamento del settore arbitrale, del conseguimento di un vantaggio in classifica, dell?ottenimento della vittoria in campionato.? Bene, i nostri avvocati prendono a contestare anche in maniera indiretta, diciamo cos?? ?Il richiamo alla stagione sportiva 2004/2005, quando si era ormai concluso il campionato successivo, mostra come la definizione di ?stabile e duratura condotta antidoverosa? vada ridimensionata e rivista alla luce del fatto che, per il campionato successivo, non vi sono state condotte antidoverose.? Scusate, ma questa affermazione vi sembra di poco conto ? Come fai a dire che io conduco attivit? stabili e durature di condotta antidoverosa se l?anno successivo non risultano evidenze di tale comportamento ? In pi?, aggiungo io, Bergamo e Pairetto non ci sono pi?, c?? Mattei. Giusto per ricordare, comunque : i primi due anni di Bergamo e Pairetto, lo scudetto lo perdiamo a Perugia (certo le ultime 6 giornate eravamo abbondantemente scoppiati, certo; ma altra cosa pretendere di farci giocare in quell'acquitrino : avremmo saputo dopo le tendenze fideistiche del direttore di gara... ma anche lui, come il suo sodale alla Corte Federale, avrebbe esposto con serenit? tale, a suo dire, verit? conclamata : non so perch?, ma in entrambi in casi, anzich? essere tale situazione a loro detrimento, lo ? stato a vantaggio! ) e con la Roma, grazie ai cambiamenti di regole in corso, giusto il venerd? prima della gara ( quali sarebbero le evidenze del contratto assicurativo stipulato nel 2001 fra Giraudo e Bergamo, Vi chiedo, Sigg. Beatrice e Narducci ? ). Nel 2002, l?Ambrosiana fa harakiri a Roma con la Lazio. Nel 2003/2004 lo scudetto lo vince il Milan ( quali sarebbero le evidenze dell?altro contratto assicurativo stipulato nel 2003 fra Giraudo e Bergamo, Vi chiedo, Sigg. Beatrice e Narducci ? ). Quindi il 2004/2005 e 2005/2006, due campionati vinti con giocatori che hanno fatto la fortuna di altre squadre, vero Sigg. Cobolli e Gigli ? Non avreste potuto sognare di dare tutti i nostri giocatori all?estero ? E perch? l?Onesto rappresentante dell?Ambrosiana ebbe a dichiarare che lo avete ringraziato per essersi preso quella ?rogna? di Ibrahimovic ( In occasione di Juventus-Ambrosiana dello scorso anno ebbe a dichiarare : "Per quanto mi riguarda, punto su Ibrahimovic. Spero sia decisivo e averlo in squadra ? un vantaggio. A proposito, i dirigenti della Juventus mi ringraziarono quando acquistai lui e Vieira".) ? Non ce lo dir? mai, vero ? In compenso, per?, dobbiamo sognare con Lei : Aquilani, la finale di Champions, la finale di Champions con l?Inter, battere l?Inter domenica prossima, etc. : sono solo conseguenze della tarda et?, Esimio Presidente ? ?La definizione di condotta ?illecita? non ? giustificata dalle risultanze e non ?, pertanto, corretta.? Vedete come sarebbe stato bello andare all?attacco ? ?Essa si appoggia - sulla esistenza di un ?condizionamento del settore arbitrale?, quando neppure un arbitro ? stato chiamato a rispondere di fatti commessi con i dirigenti;? Come vedete, sono i nostri stessi avvocati a sottolineare che nessun arbitro ? stato coinvolto in illeciti sportivi a seguito di comportamenti debordanti dei dirigenti juventini. ( A rigore, per?, Paparesta ha dovuto scontare 6 mesi di inibizione ai sensi dell?art.6, non per illecito sportivo, ma per non aver denunciato il fatto di Reggio : ovviamente, lui si ? giustificato dicendo che temeva per la propria carriera; pensieri questi che non gli sono venuti in mente alla consegna del famoso dossier a Meani per un?azienda per la quale lui ? consulente, dimenticandosi di far cenno della prossimit? parentelare della propriet? di tale azienda; ah, Gussoni, Gussoni : come hai potuto inibire Paparesta solo per la sua presenza nei tabellini delle schede svizzere : delle due l?una : o lo hai inibito pensando che fosse con noi, e come lo potresti pensare ? ; o se lo hai inibito pensando che non fosse con noi, perch? non sono stati presi provvedimenti nei confronti dei suoi referenti ? Per fortuna ? intervenuto pap? dicendo che la scheda ce l?aveva lui : in pi?, a Napoli la sua posizione, stralciata, ? stata archiviata : perch? allora non viene reintegrato ? Forse perch? il suo nome non ? spendibile ? Vedete che differenza con gente come Griselli o Collina ? Ha ragione Bertini? ) ?- su un vantaggio in classifica, che non si comprende come possa esservi, se non vi sono state gare alterate;? Mistero gaudioso : nessuna delle quattro gare portate a supporto dell?accusa ( Juventus-Lazio, Juventus-Udinese, Fiorentina-Bologna e Reggina-Juventus ) sono state valutate come integrazione di illecito sportivo : n? Sandulli e n? Ruperto si sono spinti a tanto. ?- su una vittoria in campionato che avrebbe motivo di essere contestata soltanto se vi fosse la dimostrazione di punti sottratti agli avversati con gare alterate.? Avvocati, tutti qui pensiamo che per verificarsi un illecito sportivo debba esserci prova di aver sottratto punti all?avversario; prove serie, non sviste arbitrali certificate da questo o quell?esperto e poi divenute realt? nei bar il luned? mattina? ?Dopo aver richiamato le sanzioni inflitte ai sensi delle lettere i) e g) dell?art. 13 CGS, la Corte Federale, infliggendo la ulteriore sanzione di cui alla lettera f), ne tenta una giustificazione definendola ?ragionevolmente afflittiva? e sostanzialmente utile per dare ?adeguata efficacia anche deterrente al trattamento (sanzionatorio) complessivo?; ed aggiunge, con un ?obiter? per lo meno inopportuno e stravagante, che i 17 punti di penalizzazione sarebbero ?molto prossimi alla dichiarazione di congruit? della pena, resa esplicita in primo grado dal difensore della societ?, su espressa sollecitazione del presidente del collegio?.? I nostri avvocati cominciano a contestare anche le sanzioni e il modo come si ? arrivati a tale carico di pene accessorie. Leggiamo, prima. ?Evidentemente la Corte Federale non solo non conosce la inesistenza dell?istituto del patteggiamento nel giudizio sportivo [?] ? Scusate, ho fermato la frase perch? debbo fare un inciso, credo doveroso. All?indomani delle intercettazioni fra Secco e Moggi ( legittime ? ), poich? Secco ha parlato, non ha importanza di cosa, ma ha semplicemente parlato con un tesserato soggetto ad inibizione, la Juve ? stata chiamata a risponderne. Ricorderete che la Juve ha sostanzialmente accettato la decisione della Commissione Disciplinare, ergo i famosi 300.000 euri. Cosa leggiamo il giorno dopo sui giornali ? La Juve patteggia la pena! Questo per il solo fatto di non fare ricorso alla C.A.F. : incredibile, ma ? questa l?informazione in questo paese. La risposta la danno i nostri avvocati con lo stralcio di cui sopra, tra l?altro con una bella invettiva ai ?principi del foro? chiamati a pronunciarsi sulla questione. ?[?] e ancor meno le cautele che una dichiarazione di pena concordata richiede (non potendo essere proposta se non dall?interessato o da un suo procuratore speciale); ma non considera il momento processuale nel quale intervenne quel dialogo ? del tutto informale ? tra il presidente del collegio ed il difensore.? Non per scagionare l?avv. Zaccone, ma i nostri avvocati dicono la verit? : lo scambio di battute avvenne a margine dell?arringa del nostro avvocato e in un clima di assoluta informalit? fra due vecchie conoscenze : possiamo per? dire che non ? stato molto carino da parte di Ruperto far menzione di quella affermazione nella sentenza. ?Preme ricordare che, alla prima richiesta di quale poteva essere un pena congrua, il difensore rispose che la determinazione della sanzione non era compito suo, ma della C.A.F.;? Vero. ?ad una sollecitazione ulteriore, la risposta fu quella che la pena avrebbe dovuto rispettare un identico trattamento a quello riservato alle altre squadre deferite, per le quali era stata richiesta dal Procuratore federale la retrocessione in serie B, con 15 punti di penalizzazione per Lazio e Fiorentina e di 3 punti per Milan.? E anche questo ? vero. ?E? la richiesta che ? sempre stata formulata, atteso che gli illeciti addebitati alle altre squadre erano ? nel capo di incolpazione formulato dalla Procura federale - pi? numerosi di quelli addebitati alla Juventus.? Oh, oh : visto che lo sanno anche i nostri avvocati che le contestazioni alle altre squadre coinvolte erano superiori ? ?Ora la situazione non ? cambiata: a parte Lazio e Milan, per le quali sono state escluse ipotesi di illeciti, la decisione della Corte Federale chiama la Fiorentina a rispondere di un ben preciso illecito commesso dal suo presidente onorario, ma infligge una sanzione di molto inferiore a quella inflitta alla Juventus (per la quale l?illecito sportivo ? soltanto una creazione della decisione), perch? la societ? risponde a titolo di responsabilit? oggettiva e non diretta. E ci? perch? Diego Della Valle, presidente onorario della Fiorentina, maggiore azionista e, a quanto risulta dagli atti, personaggio pi? rappresentativo della societ?, non ha la rappresentanza legale della societ?. Una decisione, della quale ci rallegriamo, ma che ? fondata sulla forma; ci domandiamo se ? per chi conosce la tematica dell?amministratore di fatto ? non sia questa una situazione assai peggiore e diversa da quella ritenuta per il Moggi.? Ma che bello! Avete visto ? Anche i nostri avvocati si sono accorti della posizione della Fiorentina ( sebbene, a mio umilissimo parere, abbiano glissato su quella di Lazio e Milan ) : vi ricordo che, nonostante tutto l?impegno profuso, Sandulli non riesce ( o gli sfugge ? ) a declassare la posizione del presidente onorario della viola, che ? l?unico a giungere con l?illecito sportivo conclamato all?arbitrato. Se la Fiorentina non viene retrocessa ( gi?, e perch? invece la retrocede Ruperto ? ) ? solo perch? il presidente onorario non ha potere di firma, ergo non vi ? responsabilit? diretta della societ?. Sembra strano ma nemmeno il Direttore Generale della Juve ha potere di firma, ponendo la sua posizione sullo stesso piano del presidente onorario di cui sopra. Infatti, per poterci mandare in Serie B, ? essenziale il teorema ?Giraudo non poteva non sapere? : chiss? se i nostri avvocati avranno modo di contestarlo nel seguito del ricorso? PS Non ricordate come viene declassato l?illecito sportivo del presidente onorario della viola in Camera arbitrale del Coni ? Ma affermando che lui era vittima della ?sistema? : cosa possa c?entrarci Moggi nella telefonata che viene fatta a Lotito non si sa : cosa possa c?entrarci Moggi nelle richieste di chiarimenti fatte a Mazzini non si sa : cosa possa c?entrarci Moggi in Lecce-Parma, non si sa. Ma Moggi viene chiamato dai buchi per avere consigli su cosa fare. Aver dispendiato come suggerimento quello di chiamare i designatori per ottenere pi? considerazione ? considerato reato maggiore di quelli di cui sopra. Ecco l?estratto dalla relazione dei CC : ?Il 2 maggio u.s. alle ore 11,45 (vds prog. 2741 ? utenza 335/54?. in uso a Luciano MOGGI ) Diego DELLA VALLE chiama Luciano MOGGI per disdire un incontro a Capri che i due avevano gi? fissato. [?] Nonostante le rassicurazioni ricevute, MOGGI non contento, con tono di voce appassionato, si mostra foriero di consigli nei confronti del presidente viola ??ecco ! ?tu devi far presente?devi far capire che la persona tua ? presente dappertutto! L? compreso !...<<>>?devi far capire che la persona tua ? presente dappertutto, l? compreso! Di modo che tutti son pi? attenti! Ehm?mica per sistem? le cose ma per dare maggiore attenzione perch? tanto le cose, completamente, nun le puoi sistemare! Eh! per? per far dare a tutti quanti?<<>>?maggior?maggiore osservanza delle cose, soprattutto l? attenzione massima, affinch? niente venga trascurato! ma non per darti dei vantaggi ? per non darti degli svantaggi !...? trovando pienamente concorde il DELLA VALLE che nel tono di voce appare sollevato dal forte incoraggiamento ricevuto. [?]? Ovviamente l?interpretazione dei CC ? di evidenza di sottomissione al sistema moggiano, ovviamente. Alla prossima con il punto 7) Tarallucci e vino - 53 Grazie Luca - 12 PS Ringrazio sempre tutti coloro che leggono e commentano : il mio invito resta sempre lo stesso : conoscenza consapevole e conseguente divulgazione. So che ci vuole molta pazienza, ma ricordate che se gli ? riuscito il colpo di stato ? stato anche per l'accettazione supina delle (pseudo)informazioni propinateci. Ancora grazie a tutti.
  25. Tarallucci e vino - 52 Grazie Luca - 11 Proseguiamo sempre lentamente nella lettura del ricorso della Juve abortito al Tar del Lazio : la lentezza, ripeto, ? voluta per meglio consentire la lettura e l?assimilazione degli argomenti che in qualche caso sono indigesti. Ringrazio sempre coloro che hanno la pazienza di seguire ( ps. per van hooijdonk : grazie per la proposta; sappi per? che cccp non ? un nostalgico ricordo di ci? che ? stato n? un velato riferimento alla fedelt? della ?linea? : ? un acronimo ;- ) dicevo, di seguire questa ?saga? dolorosa di ?quello che sarebbe potuto essere e non lo ? stato? : continuo a ritenere sia essenziale conoscere per poterci difendere un po? da tutti, ivi compresa una classe che pretenderebbe di informarci fornendoci per? solo i particolari che fanno comodo a loro? Dunque, abbiamo finito il commento dei quattro punti costituenti il capoverso A). Come detto nella scorsa puntata, il capoverso A) riguarda essenzialmente la ricusazione dei provvedimenti adottati dal Commissario Straordinario per il tramite dei C.U. nn. 12, 14 e 15 del giugno 2006. Solo il punto 4 si differenzia affrontando l?argomento ( spinoso! ) delle intercettazioni : su quest?ultimo argomento, nel frattempo, abbiamo avuto modo di vedere cosa ne pensa il Tar ricordando come si ? espresso nella sentenza dell?arbitro Massimo De Santis ( deferito in calciopoli, ricordo, non per prossimit? moggiane, ma per aver imbastito, con Bergamo e Mazzini, l?unico illecito sportivo rimasto illeso dalle mondature sandulliane : Lecce-Parma : un illecito sportivo la cui beneficiaria risulta non essere al corrente : il loro presidente onorario, senza potere di firma, sebbene ci metta la grana, viene restituito dalla camera arbitrale del Coni alle vittime soccombenti lo strapotere che veniva esercitato da Torino : il risultato ? che andrebbe chiesto al trio ( non triade, yup! ) De Santis-Mazzini-Bergamo come mai quel pomeriggio di maggio organizzano questo bell?illecito, a che pro ? Anche rispettando il teorema beatric-nardulliano, se anche De Santis avesse risposto a degli ordini, questi sarebbero arrivati dalla coppia di cui sopra, giusto ? E questa coppia, che vantaggi ne traeva ? O forse dobbiamo chiudere la questione con la convinzione che tutto ci? ? avvenuto perch? Mazzini e Bergamo sono toscani ? Quindi il vantaggio di De Santis ? ingraziarsi i superiori e il vantaggio dei superiori ? quello di avere una squadra della propria regione in Serie A; bene, allora perch? i bolognesi se la prendono con la Juve ? Ed anche Mazzone ? ). Finito l?onanismo mentale, si procede alla lettura del capoverso B), scusate sempre. ?B) Motivi di ricorso afferenti la valutazione delle responsabilit? della Societ? e la commisurazione delle sanzioni.? Interessante, ? vero ? Cominciamo dunque a leggere il primo punto del capoverso B) ovvero il punto 5. ?5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicit? e ingiustizia manifesta.-? Sempre pi? interessante, continuiamo a leggere : ?Le motivazioni della decisione d?appello della Corte Federale hanno determinato la sostanziale conferma delle sanzioni pi? gravi applicate dalla C.A.F., senza che siano intervenute sostanziali differenze nella valutazione e qualificazione giuridica dei fatti.? Beh, avvocati, questo ? un po? colpa vostra, o meglio delle direttive che vi ha impartito il vostro cliente, non ? vero ? ?Alla Juventus ? stato dunque imputato un unico ?illecito sportivo?, di cui all?art. 6 C.G.S., ma non riferito, come richiederebbe la norma federale, ad uno specifico episodio di ?compimento .. di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare ? un vantaggio in classifica??; si tratta, invece, di una costruzione astratta per la quale ?la pluralit? di condotte poste in essere da Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all?art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l?atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica? (cos? la Procura Federale). Questa posizione non pu? assolutamente essere condivisa, sul piano della logica, prima ancora che della logica giuridica.? Kefeo, non sei solo : anche gli avvocati della Juve la pensano come te : non sei contento ? ?A contrario si deve affermare, in termini del tutto ovvi ma decisivi nel caso di specie, che non ? il numero delle condotte che cambia la sostanza e la qualificazione giuridica delle condotte stesse; e, se ogni singola condotta non realizza l?illecito sportivo, questo non pu? ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate.? Questo dovrebbe essere marchiato a fuoco nella mente di ogni tifoso juventino : ricordatelo sempre : noi non abbiamo commesso nessun illecito sportivo, nessuno ( al contrario, per esempio di Fiorentina e Milan in modo diretto e della Lazio via presidente federale! ) : ci mandano in serie B con la somma di articoli 1 e noi, come direbbe Pino di Zelig, m*****a, oh, muti! ?La Juventus non poteva essere condannata per illecito sportivo, per la semplice e definitiva ragione che, per stessa ammissione delle Corti della F.I.G.C., tale illecito non ha commesso.? Scusate, ho i lucciconi? ?Da ci? consegue il venir meno necessario delle sanzioni pi? gravi perdita degli scudetti e retrocessione in Serie B).? ?ehm, la richiesta di danni viene dopo? ?Questa conclusione trova la sua dimostrazione pi? evidente e clamorosa nella stessa decisione della Corte Federale, che a distanza di poche pagine fa due affermazioni in totale e palese contrasto tra di loro.? Leggiamo cosa hanno scovato i nostri avvocati, o pensate che a Torino le carte non le abbiano mai lette ? ?A pag. 67 la Corte afferma infatti che ?merita adesione ? la convinzione della compiuta verificazione dell?esito dell?illecito sportivo, e cio? dell?alterazione della classifica, a vantaggio della Juventus, del Campionato 2004-2005, per effetto del condizionamento del settore arbitrale?.? Qui la Corte Federale fa riferimento al fatto che merita ?adesione?, ovvero ? d?accordo con quanto deciso alla C.A.F. al riguardo. ?Nelle successive pagine si tenta di dare dimostrazione di questo assunto, senza peraltro indicare neppure una gara il cui risultato sarebbe stato falsato dal presunto condizionamento del settore arbitrale: e non vi ? chi non veda come non vi possa essere condizionamento del risultato, se non per il tramite, accertato e dimostrato, della intervenuta influenza sul risultato di una o pi?, specifiche, partite.? Stramaledettamente vero : nemmeno nelle quattro partite portate come prova da Palazzi, Ruperto n? tanto meno Sandulli trovano illeciti : si chiedono i nostri avvocati : come si ? potuto condizionare, anche ambientalmente, la classifica ( gi? perch? noi si ? accusati di modificare la classifica! ) e non si riesce a trovare una evidenza, una, di questo condizionamento ? ?Se questo rilievo sarebbe di per s? sufficiente a sovvertire la valutazione data dalle Corti della F.I.G.C. ? per totale mancanza di prova dell?illecito e del suo ?esito?, e cio? l?alterazione della classifica ? la clamorosa contraddizione nella decisione della Corte Federale emerge subito dopo; e nella specie, a pag. 70-71 della motivazione della Corte, in cui si legge che per tutti gli incolpati appartenenti alla F.I.G.C. e gli arbitri e designatori non ? stata raggiunta la prova della integrazione dell?illecito sportivo; afferma espressamente la Corte che la presenza di condotte sleali ?? non basta a far presumere che vi fosse il fine palese o occulto di determinare l?alterazione del campionato a favore della Juventus, soprattutto in assenza di adeguato movente? (pag.71).? Increbile ? Clamoroso ? No, basta leggere con distacco la sentenza della Corte Federale per incappare in queste contraddizioni? ?Ma, a questo punto, non comprendiamo pi?:? ?non siete i soli, cari avvocati, non siete i soli? ?come pu? la Juventus avere integrato un illecito sportivo tale da alterare i risultati sportivi, se i soggetti arbitrali e federali che avrebbero necessariamente dovuto porre in atto le condotte per falsare il risultato sportivo vengono su questo punto espressamente prosciolti?? ?da queste parti ce lo chiediamo da oltre due anni, cari avvocati? ?Per dire che l?illecito vi era stato e aveva prodotto l?esito dell?alterazione del risultato, occorrevano non solo dimostrazioni specifiche su singole partite, ma anche il necessario e preponderante concorso degli esponenti arbitrali e federali: concorso che ? stato del tutto escluso!? Era quello che ci aspettavamo : condannati per aver commesso illecito sportivo : abbiamo pagato tizio, abbiamo scelto l?arbitro caio, etc. Nulla di tutto questo : 109 anni di storia buttati al cesso, Serie B, denigrazione e schernimento per sempre! ?L?illecito sportivo ex art. 6 C.G.S. a carico della Juventus ? dunque del tutto inconsistente e contraddetto in modo clamoroso dalla stessa decisione della Corte Federale. Per l?integrazione dell?illecito sportivo occorre infatti, a mente dell?art. 6 C.G.S., che gli atti posti in essere siano idonei ed adeguati a perseguire lo scopo di turbare la regolarit? della competizione sportiva. La C.A.F. e la Corte Federale - che ha tra l?altro escluso l?integrazione di illeciti sportivi da parte di altri clubs soggetti a procedimento, invece condannati per illecito dalla C.A.F. ? hanno viceversa ritenuto che nessuno dei comportamenti riscontrati, ad esempio in capo agli arbitri, cio? ai soggetti tramite i quali si sarebbe dovuto conseguire il risultato illecito, integrasse l?illecito sportivo; anzi, la gran parte degli arbitri ritenuti responsabili dalla Procura Federale sono stati prosciolti, con ci? minando alla radice l?impianto accusatorio.? C?? bisogno di commentare ? ?Risulta dunque evidente l?errore di valutazione e di motivazione in cui sono incorse le Corti della F.I.G.C., ritenendo integrato un illecito sportivo che non aveva alcuna idoneit? ed adeguatezza, posto che non aveva effettivamente coinvolto i rappresentanti della classe arbitrale; si trattava dunque, ancora una volta, di comportamenti censurabili ai sensi del solo art. 1 C.G.S..? E questo lo ha sempre riconosciuto anche il Direttore : al massimo, violazione del generalissimo art.1; vi ricordo, altres?, che nella riscrittura del Codice di Giustizia Sportiva, l?art.1 ? stato modificato integrando anche la mancanza di lealt? se si viene pizzicati a discutere con dirigenti federali e AIA : come si fa a non discutere con gli arbitri, se l?art.65 delle NOIF obbliga la squadra ospitante a mettere a disposizione un dirigente che si deve occupare dell?arbitro della partita ? ?Pertanto, anche nella interpretazione dell?art. 6 C.G.S., avanzata dalle Corti, secondo cui sarebbe possibile un illecito sportivo per atti idonei e diretti ad ?assicurare a chiunque un vantaggio in classifica?, anche se non vi fosse condizionamento sul risultato di singole gare ? e si tratta con tutta evidenza di una ipotesi difficilmente configurabile o quanto meno marginale ? si dovrebbe riscontrare l?assoluta illegittimit? delle decisioni assunte ed impugnate.? Pensate, avvocati, che a Napoli vogliono integrare il 416 del Codice Penale pur ammettendo che non sono state rilevate ( nemmeno l?!) corruzioni classiche! ?Infatti, in questa ipotesi cos? particolare occorrerebbe una prova particolarmente stringente circa la direzione e la idoneit? degli atti a conseguire un vantaggio in classifica, che non pu? che passare per il necessario coinvolgimento dei soggetti che hanno la potest? di determinare tale vantaggio; in altri termini, costruire una fattispecie di ?generico vantaggio in classifica? non pu? tradursi, come invece ? stato nel caso di specie, nel modo per sottrarsi della necessit? di dare la prova della univoca direzione ed idoneit? degli atti ad alterare il risultato sportivo; o nel pretendere di invocare una motivazione fondata su presunzioni o convincimenti (di per s? labili, transeunti e giuridicamente irrilevanti) della ?opinione pubblica?. Ed ecco che siamo arrivati al punto : siamo andati in Serie B per presunzioni o convincimenti dell? ?opinione pubblica?! Ma questo non l?ha detto pi? volte il Prof. Mario Serio, componente della Corte Federale presieduta da Monsieur Sandull? ? Tarallucci e vino - 52 Grazie Luca - 11 PS Nel frattempo esce carne al fuoco : ? di oggi l'arbitrato di Paparesta : commenteremo anche quello, sempre dopo la pronunzia del Tar dell'ex Presidente Federale.
×
×
  • Crea Nuovo...