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Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Intervento di Maurilio Prioreschi 05/05/09 File MP513474.MP3 41'15?? - 54'07'' ... "Vi ? un secondo profilo. Fatto salvo quanto gi? ho detto, allora, sempre per violazione per mancato espletamento di una rogatoria internazionale sono inutilizzabili i tabulati, perch? ? C?? un principio, Signor Presidente, pacifico in giurisprudenza, il quale stabilisce che in tema di intercettazioni telefoniche, nel caso in cui le relative operazioni riguardano una utenza telefonica mobile, non rileva al fine della individuazione della giurisdizione competente, il luogo dove sia in uso il relativo apparecchio bens? esclusivamente la nazionalit? dell?utenza essendo tali apparecchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l?ente gestore del servizio, Cassazione Penale sezione I 16 Ottobre 2002 numero 37774 Strangio ed altri, conforme in Cassazione Penale I 25 Ottobre 2002 numero 35972, conforme ancora Cassazione Penale VI 14 Marzo 2005 numero 9960. Allora, se questo ? il principio che regola la utilizzazione di utenze mobili straniere, mi pare evidente che per acquisire i tabulati telefonici delle utenze straniere occorreva la rogatoria internazionale, perch?, ci dice la Cassazione, il regime giuridico della telefonia mobile straniera ? soggetta alla giurisdizione del Paese del gestore del servizio. E, allora, nel nostro caso che cosa abbiamo ? Abbiamo delle SIM straniere che vengono acquistate all?estero che per la stragrande maggioranza non sappiamo nemmeno a chi sono intestate perch? le prime nove sono intestate a De Cillis, Lei vedr? nelle informative che dovranno essere prodotte ai fini di decidere sulle eccezioni, gli stessi Carabinieri dicono, ad esempio, quelle del Liechtenstein vengono emesse anonime, ci sono 385 schede anonime del Liechtenstein vengono svolti accertamenti su schede del Liechtenstein non sappiamo nemmeno di chi sono, come si fa a farlo senza rogatoria. Quindi noi abbiamo SIM straniere acquistate all?esterno che non sappiamo a chi sono intestate, questa ? la situazione in cui si sono trovati ad operare i Carabinieri in quel contesto storico. Non sappiamo, quando chiediamo l?acquisizione del tabulato dove e chi hanno chiamato queste SIM straniere perch? potrebbero aver chiamato tutti il Maraja del Pakistan, debbo dire, noi non sappiamo, ci sono SIM straniere questi sono tabulati di SIM straniere. Sono state, abbiamo detto, tutte acquistate all?estero, Le dicevo prima, c?? un decreto del PM del 18 Settembre 2006 che dispone l?acquisizione di 385 tabulati di SIM del Liechtenstein e in questo decreto addirittura si d? atto che, considerato che i Carabinieri non hanno potuto accertare la titolarit? delle schede telefoniche vendute nell?esercizio commerciale del? Allora, io non so nemmeno di chi sono queste schede telefoniche, so che sono schede straniere. Da una prima informativa dei Carabinieri risulta, di un primo sviluppo telefonico, risulta addirittura che queste utenze comunque chiamavano altri numeri stranieri perch? c?? una chiamata al numero verde tedesco, c?? una chiamata su roaming internazionale di un altro stato estero, quindi, voglio dire, in questo contesto, in questa situazione fattuale, io credo che sarebbe stato doveroso per poi utilizzare processualmente questi dati effettuare la rogatoria internazionale. E quindi anche sotto questo profilo, quei tabulati sono affetti da inutilizzabilit? per violazione degli articoli, i soliti, 191, 696 comma primo, 729 numero 1 e trattato italo-svizzero. Ora, Presidente, io posso...siccome poi qui non c?? diritto di replica...posso prevenire quella che ? l?obiezione del Pubblico Ministero che potrebbe fare dicendo, ma conosciamo tutti la giurisprudenza della Cassazione sull?instradamento e quindi?qui la situazione?cellulare italiano che contatta la utenza straniera o utenza straniera che contatta un cellulare italiano sottoposto ad intercettazione?la Cassazione ci dice, poich? con la tecnica dell?instradamento, il flusso viene deviato sul nord italiano tutta l?attivit? captativa avviene in territorio dello stato, non c?? bisogno di nessuna rogatoria. Qui mi pare che per quello che abbiamo detto prima, la situazione ? totalmente diversa perch? qui abbiamo SIM straniere che comunicano tra loro, non c?? una SIM, non c?? un telefono italiano che chiama una SIM straniera. Sono SIM straniere che dialogano tra loro. E quindi per quel principio che io vi ho ricordato della Cassazione, per quelle sentenze del 2002, del 2006, del 2005 della Cassazione, quelle utenze sono soggette alla giurisdizione dello stato di provenienza. Quindi, mi pare che se il riferimento ? quello dell?instradamento, se l?obiezione ? quella dell?instradamento credo che debba essere, cos?, disattesa anche perch? la giurisprudenza in tema di instradamento ? giustificata da esigenze investigative di celerit? questo poi la Cassazione dice, perch? se io sto intercettando una grossa operazione di traffico internazionale, intercetto la telefonata dalla Germania che dice all?italiano sotto? guarda che la consegna la faccio l?... sarebbe assurdo fermarsi di fronte alla mancanza della rogatoria, no ? Ma qui ci sono tabulati che sono stati acquisiti anni dopo, voglio dire, e non c?era nessuna fretta, nessuna urgenza, nessuna esigenza investigativa impellente, si faceva la rogatoria e si acquisivano i tabulati. E questo ? il secondo profilo. C?? un terzo profilo di inutilizzabilit? che riguarda proprio i decreti, Signor Presidente e Signori del Tribunale. Allora, sono privi di motivazione i decreti del GIP del 19 Novembre 2004, 2 Dicembre 2004, 8 Marzo 2005 che dispongono l?acquisizione di tutta una serie di tabulati. Quello dell?8 Marzo 2005 ? proprio relativo alle SIM svizzere. Se Lei vede Presidente, acquisir? i decreti, sono fatti con lo stampato : c?? la richiesta del PM che mette le crocette dove vuole e dove non vuole, non c?? motivazione, il GIP nemmeno mette le crocette, addirittura il PM sbarra la motivazione relativa ai reati dell?art. 400 comma 2 lettere a del codice di procedura penale, il GIP nemmeno la sbarra dice che ci sono pure indizi relativi ai reati di cui all?art. ?e, insomma, e quindi ci sono le prime tre, i primi tre decreti del GIP fatti, perch? all?epoca, le prime richieste era prima della riforma e quindi c?era necessit? del decreto del GIP, poi successivamente, assieme alla riforma, il Pubblico Ministero le acquisisce. Quindi, sono privi di motivazione i primi tre decreti e inoltre ? privo di motivazione il decreto del PM del 9 Giugno 2005 che riguarda proprio le nove utenze svizzere che vengono indicate dal De Cillis perch? c?? la solita formuletta di stile... rilevato che al fine di acquisire documenti utili all?indagine... etc.etc. Voi lo potrete leggere e non ? questa motivazione idonea che consente di acquisire un tabulato. E stesso discorso, privo di motivazione il decreto del Pubblico Ministero del 25 Gennaio 2006 anch?esso relativo a schede svizzere e anche a alcuni tabulati relativi a utenze italiane ma anche questo decreto riporta due righette di motivazione di stile, certamente inidonea anche a seguito della ulteriore e recentissima giurisprudenza della Cassazione in merito. C??, Signor Presidente, una recentissima sentenza della VI sezione 12 Febbraio-23 Marzo 2009 numero 12722, ? in tema di intercettazioni proprio con riferimento alle imputazioni di associazioni a delinquere che, se lei mi consente, Presidente, io le leggerei queste 15 righe perch? sono, poi magari ve la produco, perch? non so se sia gi?? E? una delle tante operazioni di Woodcock, tanto per rendere l?idea : ?Nell?iniziale ipotesi di reato di cui all?art.416 codice penale, richiamata dal ricorrente, quasi in funzione di contenitore alla base dei collegamenti tra gli indagati, pu? giustificare di per s? la proliferazione di intercettazioni a catena in mancanza dell?indicazione, sia pure sintetica, nei decreti autorizzativi delle ragioni per le quali era indispensabile attivare intercettazioni su una determinata persona. E? vero che per legittimare le intercettazioni di conversazioni non si richiedono gravi indizi di colpevolezza ma bastano gravi indizi di reato e che questi possono anche riguardare soggetti diversi dall?intercettato ma ? altrettanto vero che l?intercettazione pu? disporsi soltanto quando ? assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, requisito essenziale di legittimit? che deve costituire specifico oggetto di motivazione. E per giustificare l?indispensabilit?, ai fini della prosecuzione delle indagini, la motivazione deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l?intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona e perci? non pu? omettere di indicare il collegamento tra l?indagine in corso e l?intercettato. Tale obbligo incombe in maniera espressa e diretta sull?autorit? giudiziaria, art.15 della Costituzione 267 numero 1 codice di procedura penale. Per cui appare inaccettabile la richiesta del ricorrente?? ?qui ricorreva la Procura in generale? ?? di legittimare, delineando una ulteriore forma di motivazione per relazione di secondo grado, il richiamo del richiamo, ossia il rinvio all?atto di polizia giudiziaria, come se l?autorit? giudiziaria potesse sostanzialmente rimettersi alla valutazione di polizia giudiziaria per l?apprezzamento della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell?assoluta indispensabilit? dell?intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini. Una tale legittimazione ( ??? ) per svilire e vanificare per garanzia di inviolabilit? della Costituzione, ha prestato con presbite lungimiranza considerate le possibili e molteplici aggressioni alla sfera della riservatezza delle persone che gli sviluppi tecnologici consentono sempre pi? agevolmente.? Ora, noi vedremo quando anffronteremo anche la questione della utilizzabilit? delle intercettazioni che il ricorrere a motivazione per relazioni con riferimento alle allegate informative della Polizia Giudiziaria ? frequentissima anche in questo processo. Ma qui la Cassazione dice ( ??? ) anche che, proprio con riferimento a questa attivit? captativa e con riferimento, quindi, anche all?acquisizione di tabulati ? necessaria la motivazione specifica con riferimento anche alla persona che si ritiene di dover intercettare e bisogna specificare le motivazioni anche il collegamento che quella persona avrebbe con la presunta associazione. Mi pare che se Lei verificher? quello che io Le ho detto quei decreti? quelli del GIP non ne parliamo proprio perch? non c?? nulla? quelli del PM hanno una motivazione esclusivamente apparente. E quindi anche sotto questo profilo quei tabulati sono inutilizzabili." -
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cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Fratello Cavarabarbana, hai ragione, quando ho pensato di trascrivere integralmente alcuni degli interventi del Processo di Napoli mi era chiaro che non sarei riuscito a stare al passo con le sedute. L'input alla trascrizione ? venuto dal non avere chiaro il motivo dell'esclusione delle parti civili : la stampa, come al solito, ha fatto una gran confusione e non c'avevo capito un bel nulla. Ho pensato : magari potessi essere l? in aula ad ascoltare, anche per capire l'atteggiamento del Tribunale, la valenza degli avvocati, la "coscienza" dei PM. Quando ho scoperto che Radio Radicale ( Grazie! ) registra le sedute e ce le fa ascoltare, ho ringraziato il cielo dell'esistenza di ancora qualcuno che fa informazione. Ora sbobinare non ? facile : ? noioso, lungo, ed in alcuni casi di difficile trascrizione causa velocit? di esposizione e intercalari vari, oltre al linguaggio tecnico utilizzato che viene "contratto" perch? lo si ritiene scontato o chiaramente "capibile" da operatori di giustizia. Per?, la butto l?, una cosa si potrebbe fare : siamo tanti, se ognuno sbobina un solo intervento, che non dovrebbe durare molta fatica, potremmo rendere un servizio a tutti. Su GLMDJ e Ju29ro ci sono ottimi resoconti, ma trascrizioni integrali non ce ne sono. Per cui, se volete partecipare, siete i benvenuti : che so, si potrebbe fare cos? : si invia un post col quale ci si impegna a trascrivere un intervento utilizzando il nome del file di Radio Radicale ed i minuti da - a. Penso che se la cosa prende corpo per bene, si potrebbero raccogliere gli interventi e metterli off-topic nell'intestazione, per evitare che vengano "annegati" nelle pagine del topic. Fatemi sapere. -
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cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Intervento di Maurilio Prioreschi 05/05/09 File MP513474.MP3 28'36?? - 41'15'' ... "Detto questo, passiamo alle questioni relative tanto ai tabulati delle schede svizzere quanto alle intercettazioni per le quali io gi? ho depositato nella scorsa udienza alcune memorie, poi magari sar? molto pi? sintetico su quella mentre mi devo dilungare cinque minuti sulla questione della richiesta di acquisizione dei tabulati relativi alle SIM straniere. Io gi? l?altra volta avevo detto, c?? una opposizione della difesa alla acquisizione di questi tabulati che sono contenuti in quei 4/5 CD che il PM ha prodotto per violazioni degli articoli 191, 696 comma primo, 729 numero 1 codice di procedura penale e del Trattato bilaterale italo-svizzero firmato a Roma il 10 Settembre del ?98. Allora i profili di inutilizzabilit? di questi tabulati sono molteplici. Cominciamo dal primo : allora, Signor Presidente, come nasce l?indagine sulle cosiddette, per semplificare, le chiamiamo schede svizzere. Si d? atto in una informativa dei Carabinieri che il 9 Febbraio del 2005 all?ora 1.04, su una utenza monitorata fissa sottoposta ad intercettazioni telefonica e facente capo a Paolo Bergamo, quest?ultimo compone il numero di telefono di una utenza, di una sim straniera, di una utenza svizzera numero 0041764334741 e, secondo quello che scrivono i Carabinieri nella informativa, loro dal tenore della telefonata capirebbero che dall?altra parte del filo ci sarebbe Luciano Moggi che risponde. Da questo fatto, loro ritengono di aver scoperto un canale riservato di comunicazioni tra gli indagati e quindi che cosa fanno i Carabinieri ? Da un lato chiedono al Pubblico Ministero di sottoporre a intercettazioni questa scheda, questo numero svizzero, che verr? posto sotto intercettazione ma dar? risultato negativo perch? non produce alcun traffico telefonico. Con un?informativa, la numero 554/31-1 del 4 Marzo 2005 chiedono al Pubblico Ministero di acquisire i tabulati telefonici di questa utenza mobile straniera. Contemporaneamente e autonomamente svolgono accertamenti mirati tramite gli uffici collegati svizzeri che produce questo risultato : l?utenza 0041764334741 nel periodo 1? Gennaio 2005 ? 15 Marzo 2005 contatta soltanto altre due utenze svizzere : la 0041? adesso vi risparmio la lettura dei numeri che loro ritengono possano essere, come dire, i designatori Bergamo e Pairetto. Accertano, con le indagini svolte con gli uffici collegati svizzeri, che l?intestatario di queste tre SIM sarebbe tale Arturo De Cillis nato a Carovigno il 30 Agosto del ?24. Ora queste circostanze, Presidente, risultano dall?informativa dei Carabinieri del 19 Aprile 2005 nella quale, le legger? quattro righe, affermano testualmente i Carabinieri : ?Accertamenti mirati, anche tramite gli uffici collegati svizzeri, hanno consentito di verificare che l?utenza internazionale 0041? gestore Switzerland Mobile Sunrise ? nella disponibilit? di Luciano Moggi etc. etc. Le tre utenze svizzere..." ...quindi questi accertamenti fatti presso l?autorit? elvetica... "... le tre utenze svizzere inoltre risultano essere intestate tutte alla stessa persona De Cillis Arturo nato a Carovigno etc. etc.?. Ancora si dice in questa informativa a pagina 298 : ?Successive attivit? investigative?sviluppate anche con gli uffici collegati svizzeri hanno consentito di identificare le tre SIM e di identificare a chi erano intestate queste tre SIM?. Allora, quindi, da queste informative noi dobbiamo trarre una prima conclusione e cio? che i Carabinieri, per individuare le SIM e per individuare l?intestatario delle SIM, hanno svolto accertamenti e attivit? investigativa in territorio elvetico, vedi collegamento con gli uffici collegati elvetici. Allora, Signor Presidente, poich? questa attivit? ? stata svolta in assenza di assistenza giudiziaria internazionale, in assenza di una rogatoria internazionale, i risultati di questa prima attivit? e cio? l?individuazione delle SIM e l?individuazione, soprattutto, dell?intestatario delle SIM certamente non sono affette da inutilizzabilit? appunto prevista per violazione degli articoli 191, 696 comma primo, 729 numero 1 codice di procedura penale e trattato bilaterale italo-svizzero. Perch? si tratta di attivit? compiute all?estero in assenza di rogatoria internazionale. Questo credo che sia pacifico poi se lei ritiene o lo acquisisce o lo produrr? il Pubblico Ministero la relativa informativa?io uno stralcio che ho? Allora, per?, se questo ? vero, ed io credo che sia vero, da questa conclusione noi ne dobbiamo trarre altre. Le altre conclusioni quali sono ? Che poich? tutti gli accertamenti successivi, tutta l?attivit? di indagine successiva che svolgono i Carabinieri per identificare le varie SIM svizzere derivano da questa attivit? svolta in territorio elvetico che ? inutilizzabile, come dire, a pioggia diventa inutilizzabile tutta l?attivit? successiva svolta in territorio nazionale, ne individuano altre nove, poi altre tre, poi altre dodici, poi etc. etc. E questo perch?, Presidente ? Perch? questa attivit? si ? potuta svolgere solo ed esclusivamente solo perch? si ? individuato l?intestatario delle prime tre SIM e che cosa succede ? Una volta accertato chi era l?intestatario nella maniera cos? inutilizzabile, come abbiamo detto, questo De Cillis viene convocato dai Carabinieri nel Maggio nel Giugno del 2006, per la verit?, Presidente, per essere precisi, si presenta il figlio perch? lui ? un ultraottuagenario e quindi con problemi evidentemente di salute, convocano il figlio, e il figlio lo convocano a seguito della identificazione del padre, e il figlio fornisce, viene allegato al verbale di sommaria informazione 7 Giugno del 2006 reso ai Carabinieri del ROS del Comando Provinciale di Roma, vengono allegati un elenco di nove SIM svizzere, tre sono quelle di cui abbiamo parlato e poi ce ne sono altre sei, e questo De Cillis Teodosio, mi pare che si chiami il figlio di Arturo, dice queste sono le SIM svizzere che mio padre si ? intestato mio padre e che, il De Cillis dice un?altra cosa, che appunto poi consente un ulteriore sviluppo dell'indagine, dice che chi andava a prendere materialmente queste SIM in Svizzera, a Chiasso, era tale Bertolini che era un dipendente della Juventus. Quindi, poi da queste nove SIM i Carabinieri chiedono l?acquisizione dei tabulati di queste nove SIM e vedono che con queste nove SIM si chiamavano con altre SIM, quindi esce fuori tutt?un elenco di schede straniere e tra l?altro il De Cillis, sentito ancora una volta, fornisce ai Carabinieri anche un elenco di qualche cosa come 385 SIM del Liechtenstein perch? ad un cero punto, a forza di essere sentito, credo che De Cillis abbia indicato ai Carabinieri tutte le schede che vendeva nel negozio di Chiasso perch? francamente pensare che possano essere state acquistate 385 schede del Liechtenstein? c?? anche qui l?acquisizione fatta dai Carabinieri l?8 Agosto 2006 con l?elenco di queste 385 schede e quindi anche questa acquisizione deriva sempre dal discorso che abbiamo fatto prima, dall?atto che ha generato questo che ? inutilizzabile per violazione di quelle norme che abbiamo indicato. Tutto questo che io vi dico, cio? questa attivit? fatta in progressione a seguito della prima attivit? iniziale ? stata sintetizzata dai Carabinieri in una informativa del 28 Marzo del 2007 e nella quale voi potrete verificare che quello che io vi dico ? esattamente quello che ? successo in questa fase. Allora, dicevamo, ? chiaro che poich? ? inutilizzabile l?atto che ha originato tutta questa indagine, ? certamente inutilizzabile tutta l?indagine sulle SIM svizzere, ? inutilizzabile anche l?acquisizione, i tabulati su questo non sono utilizzabili. Sulla inutilizzabilit? derivata, io vi richiamo la Cassazione Penale VI 3 Luglio 2002 numero 28861 Rizzo ed altro, e la Cassazione Penale sezione II 12 Gennaio 2006 numero 2817 la quale stabilisce che se da un atto vi era, queste poi sentenze sono in tema di intercettazioni, dice : se nel corso di una intercettazione inutilizzabile vengono fatti una serie di nomi, anche tutta l?attivit? successiva che riguarda queste persone che vengono identificate a seguito delle intercettazioni inutilizzabili, non ? utilizzabile. Allora, se questo ? vero Presidente, non solo non possono essere acquisiti i tabulati delle SIM svizzere ai quali a questa acquisizione noi ci opponiamo, ma non possono essere utilizzate per le contestazioni quando sentiremo i testimoni De Cillis e Bertolini ( sono stati chiamati a deporre nella seduta del 26 Maggio 2009, n.d.r. ) le dichiarazioni che hanno reso a seguito di attivit? inutilizzabile per violazione, mi riferisco ai testi nella lista del PM, Bertolini Giancarlo e De Cillis Teodosio, per violazione dell?art.729 numero 1 ter codice di procedura penale e soprattutto non possono essere sentiti sull?attivit? svolta in merito alle SIM svizzere tutti gli ufficiali di PG che sono stati indicati al numero 1 della lista testi del Pubblico Ministero e cio? Auricchio, Dilaroni, Di Foggia, Ziino, Maraca, Tardone e Abamonti. Tutti del nucleo operativo dei Carabinieri di Roma anche qui non possono essere sentiti per violazione dell?art.729 numero 1 codice di procedura penale. Questo, Presidente, ? un primo profilo di inutilizzabilit? delle schede relative alle SIM straniere." -
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cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Intervento di Maurilio Prioreschi 05/05/09 File MP513474.MP3 18?55?? - 28'36'' ... Maurilio Prioreschi, difesa Moggi. Allora, comincerei da una serie di opposizioni alle produzioni documentali di cui il Pubblico Ministero intende avvalersi in questo processo. Allora, cominciamo dal faldone 1 delle produzioni documentali : noi ci opponiamo alla acquisizione del file audio sul telefono di Gaetano Aleardo Loda... Io credo che questa sia sostanzialmente una intercettazione abusiva per la quale c?? il divieto di acquisizione previsto dall?art.240 del Codice di Procedura Penale. Sempre con riferimento al faldone 1, non sono acquisibili gli atti di indagine relativi alle dichiarazioni rese da Luca Baraldi e Pietro Carmignani su Parma-Bologna. Sostanzialmente sono un riassunto di dichiarazioni che questi signori hanno reso all?Ufficio Indagini della Federcalcio. Faccio presente che sia Luca Baraldi che Pietro Carmignani sono testi tanto della difesa quanto dell?accusa quindi quelle dichiarazioni rese in sede di Federcalcio certamente non sono acquisibili cos? come non ? acquisibile la relazione dell?Ufficio Indagini della Federcalcio che riassume e sintetizza queste dichiarazioni. Quando verranno Carmignani e Baraldi gli si faranno, se ? stato capitolato dal Pubblico Ministero, gli si faranno le domande su Parma-Bologna, saranno riesaminati dalla difesa, vedremo quello che andranno a dire, insomma? non credo che possano transitare queste dichiarazioni. Con riferimento ai fascicoli fotografici, allegato al servizio fotografico del 13 Maggio 2005 vi ? una annotazione di p.g. del Maresciallo Zino che ? sostanzialmente una informativa perch? alla fine di questa annotazione di p.g. che d? atto di tutta una serie di attivit? svolta per fare questo servizio di osservazione fotografico, svolge tutta una serie di valutazioni investigative che obiettivamente sono sostanzialmente una informativa e quindi come tale non acquisibile ai sensi dell?art.514 numero 2 del Codice di Procedura Penale. Sul faldone 2 non abbiamo osservazioni da fare. Sul faldone 3, anche qui non sono acquisibili gli atti di indagine dell?Ufficio Indagini ai quali sono allegati, che riguardano dichiarazioni di Cellino perch? anche Cellino ? testimone di questo processo. Non sono acquisibili anche tutti, sia la relazione dell?Ufficio Indagini che tutte le dichiarazioni rese a quell?ufficio appunto di Cellino, Abejon, Esposito, Gobbi e Zola perch? sono tutti testi di questo processo, sono tutte persone che sono state sentite all?Ufficio Indagini in relazione a procedimenti disciplinari, ma sono testi di questo processo, anche qui, quando verrano qui gli si faranno, se capitolate, le domande relative a queste dichiarazioni di Cellino. Cos? come non sono acquisibili gli atti dell?Ufficio Indagini circa le attivit? svolte dalla Procura della Repubblica di Torino. Qui, in realt?, nell?indice viene fatta questa indicazione generale, come attivit? svolta dall?Ufficio Indagini FIGC circa indagini svolte dalla Procura di Torino, in realt? sono la solita relazione dell?Ufficio Indagini che sintetizza una serie di dichiarazioni, ci sono le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche fatte dai Carabinieri quindi non possono essere acquisite, sono proprio riportate, i brogliacci relativi, e soprattutto ci sono tutte le dichiarazioni che hanno reso gli imputati di questo processo : Cassar?, che sta in fase di abbreviato, Pieri, che ? abbreviato, Rocchi, che ? abbreviato, Pairetto, Moggi, Fazi e Mazzini che hanno reso avanti all?Ufficio Indagini nella fase di Calciopoli 1. Sono dichiarazioni degli imputati figuriamoci come si possa pensare di acquisirli. E non ? acquisibile il deferimento della Procura Federale su Calciopoli, perch? l? c?? la sentenza, i Pubblici Ministeri chiedono di acquisire la sentenza su Calciopoli, quella della CAF e quella della Corte di Giustizia Federale. Non ? acquisibile il deferimento, il deferimento sarebbe, lo possiamo paragonare alla richiesta di rinvio a giudizio di un processo penale inquisitorio del pubblico ministero che poi ha portato a quella sentenza. Possiamo acquisire, noi non ci opponiamo alla acquisizione della sola sentenza della Corte di Giustizia Federale che ? quella diciamo tra virgolette ?passata in giudicato? ma che pu? essere utilizzata solo come dato storico per quanto riguarda un fatto che ? avvenuto, che c?? stato un procedimento disciplinare che si ? concluso, certamente non per quanto riguarda il merito del contenuto di questa sentenza perch? anche qui sono riportate dichiarazioni degli incolpati di Calciopoli all?epoca che sono imputati di questo processo. Quindi pu? essere acquisita esclusivamente la sentenza definitiva della Corte di Giustizia Federale che ? del Luglio del 2006, la Corte presieduta da Sandulli, ma come fatto storico per acclarare che c?? stato un procedimento disciplinare e non per quanto riguarda il contenuto, il merito di quello che c?? scritto. Questo per quanto riguarda le produzioni documentali. Con riferimento alla lista testi, mi pare che il Pubblico Ministero abbia depositato anche una seconda lista testi che contiene qualche teste in pi?, ?eh, pochi?, si sente la Presidente Teresa Casoria, ?eh, pochi?, risponde Prioreschi, e per? Signor Presidente qui la seconda lista testi ? fuori termine, quindi noi ci opponiamo ai testi che sono in pi? rispetto alla prima. Per la verit?, con riferimento alla prima lista testi mi sembra, dovremmo dire che non dovrebbero essere ammessi, perch? l? non sono capitolate le circostanze perch? si fa un elenco di nomi e poi si dice ?sulle dichiazioni rese alla Polizia Giudiziaria o ai Pubblici Ministeri?. Io francamente non riesco a capire come il Tribunale possa ammettere questi testi perch? il Tribunale non conosce le dichiarazioni che hanno reso ai Pubblici Ministeri. Questa francamente mi sembra che sia una lista testi completamente inammissibile. Non so qual?? la giurisprudenza del Tribunale di Napoli su come si fa la lista testi, certamente a Roma una lista testi fatta in questa maniera non sarebbe passata. Quindi valuter? il Tribunale, poi su questo la questione la facciamo. Io direi che con riferimento invece alle produzioni dei CD che dovrebbero contenere sostanzialmente i tabulati telefonici delle SIM straniere, c?? un problema sul CD n.5; perch? in realt?, nel CD n.5 non c?? soltanto l?elenco delle trascrizioni delle telefonate che il Pubblico Ministero ha chiesto di trascrivere per utilizzazione in sede dibattimentale, ma ci sono alcune cartelle in Excel che sostanzialmente sono l?elaborazione su Excel delle informative dei Carabinieri relative alle SIM svizzere. Cio? si cerca di far transitare attraverso una elaborazione informatica atti, cio? informative, che non sono acquisibili perch?, noi che le conosciamo, le informative dei Carabinieri sulle SIM svizzere fanno un?ipotesi : l?ipotesi ? quella che in relazione a alcuni numeri svizzeri, alcune schede svizzere che agganciano certi punti in Italia, i Carabinieri attraverso tutta un?ipotesi che noi riteniamo essere assolutamente infondata contrariamente a quanto riferito dal Pubblico Ministero in sede di relazione, perch? poi questo ha fatto il Pubblico Ministero ancorch? non si potesse fare, il Pubblico Ministero ha detto noi abbiamo accertato che quelle schede svizzere sono state, cos?, addebitate a taluni indagati. Non ? cos?. E? un?ipotesi investigativa che fanno i Carabinieri e comunque certamente non ? acquisibile la elaborazione in Excel, perch? in sostanza in Excel i Carabinieri dicono : allora 004173179 ? Moggi e Moggi chiama Fabiani con 0041? Questa ? l?ipotesi che fanno i Carabinieri nelle informative. La mettono su uno schemino Excel, quello schemino e quelle cartelle Excel che sono nel CD 5, siccome sono informative mascherate sotto forma di schema non possono essere acquisite e noi ci opponiamo. -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Grazie a tutti per gli attestati di stima, sono sempre incoraggianti a proseguire il "lavoro". Ho appena finito di ascoltare l'ordinanza del Tribunale emessa ieri sulle questioni di inammissibilit? proposte dalla difesa. Direi che ascoltare difesa, pm e collegio giudicante ci consente di "respirare" l'aria che c'? in Tribunale. E lo ritengo molto interessante. Vi chiedo solo di portare pazienza : per esempio, sulla questione inammissibilit? delle prove, Prioreschi parla 58 minuti, Beatrice parla altri 42 minuti ( entrambi il 5 Maggio ) e il Tribunale altri 30 minuti ( ieri )! Si potrebbe fare un sunto di quello che dicono, ma preferisco il metodo che ho sempre adottato : quindi trascrizione integrale. "Fortunatamente" ieri il Tribunale ha ordinato le trascrizioni che dovrebbero durare 90 giorni a partire dal 25 Maggio : nel frattempo saranno ascoltati i testi non coinvolti direttamente nelle intercettazioni, come Romeo Paparesta e Armando Carbone che saranno ascoltati marted? 19 Maggio. Grazie ancora e Sempre Forza Juve -
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cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Scusatemi, ma in quest'ultimo periodo mi sono trovato in altre faccende affaccendato, come diceva quello. Bene, abbiamo letto il Tar di Carraro e le intenzioni erano di commentare il Tar Paparesta, senz'altro interessante per evincere anche quello che ? avvenuto in ambito AIA, dove alcuni, sebbene coinvolti nella questione Calciopoli, non ne vengono danneggiati; ed invece per altri si registra una interpretazione che ne aggrava, fino ad esautorarli, la posizione. Per?, nel frattempo il Processo di Napoli ? entrato nel vivo : ? di oggi, 15 Maggio 2009, la pronuncia del Presidente del Tribunale, Teresa Casoria, in materia di ammissibilit? delle intercettazioni nel processo. Abbiamo letto a suo tempo che l'Avv. Prioreschi aveva forti e nutriti dubbi sulle modalit? con cui le intercettazioni sono state materialmente eseguite. Di questo parere non ? stato il Tribunale. Orbene, non sarebbe interessante sapere cosa ha detto l'Avv. Prioreschi, cosa ha ribattuto il P.M. Beatrice e cosa ha deciso il Presidente del Tribunale Casoria sull'argomento ? Ora, se Radio Radicale ( Grazie! ) continua il suo meritorio lavoro di registrazione delle sedute del Tribunale e pubblicazione sul sito, mi espongo, prover? a trascrivere i loro interventi. Lavoro molto pesante e soggetto ad errori di trascrizioni, per? cercher? di farlo. Una cosa che ho appena finito di fare ? la trascrizione della decisione del Tribunale in merito all'esclusione delle parti civili. Eccolo, e scusate gli errori, anzi segnalatemeli cos? li correggiamo : Esclusioni delle parti civili : 24 Marzo 2009 file MP510190.mp3 minuto 3?23?? ? 7?46? "... Due : Esclusione dal processo delle parti civili Per esercitare il potere di esclusione ex art.81 codice di procedura penale, ... " Mi fermo subito per trascrivere l'art.81 del C.P.P. : Art. 81. Esclusione di ufficio della parte civile. 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione ? stata rigettata nella udienza preliminare. "... il collegio rileva preliminarmente che, con riferimento alle imputazioni di cui all? art.416 codice penale il bene tutelato ? l?ordine pubblico e non quell?interesse individuale che ciascuna delle parti civili a sfruttamento della asserita condizione legittimante. Parimenti, con riferimento all?imputazione di cui all?art.1 della legge 401/89, il tribunale rileva che, pur nella indubbia difficolt? di decifrare la ratio in intentio legis, di cui tra l?altro anche la sentenza di Cassazione sezione II 2005/2006 2324, non di meno si ? in presenza di una fattispecie che si diversifica dalla truffa per la quale pi? agevolmente si individuano con immediatezza il rapporto utile a configurare la posizione legittimante. Ad avviso del tribunale, anche la ratio di questa specifica incriminazione va identificata con l?interesse generale pubblico alla libert? e sincerit? dello sport il quale ultimo da un lato non ? un bene di consumo e dall?altro non si configura come un bene che una autonoma rilevanza costituzionale avulsa dal diritto alla salute contemplato nell?art.32 della Costituzione. Dunque, anche in siffatta ipotesi il tribunale estingue, tenuto conto delle circostanze del fatto concreto, di non accreditare posizioni legittimanti che fondano pur sempre l?interesse individuale sostanzialmente e comunque prevalentemente su un pregiudizio di natura economica. Tanto vale anche per lo Stato amministrazione nella duplice veste nella quale si ? costituito nel processo dovendo sottolinearsi che le entrate erariali costituiscono soltanto un effetto collegato ad una attivit? di autofinaziamento dello sport attraverso le illecite scommesse, autofinanziamento che lungi dal costituire nucleo essenziale dell?attivit? sportiva volto invece al perseguimento dello scopo primario di promozione del benessere fisico e morale dell?individuo. Ci? ritenuto, osserva a seguire il tribunale : se ? vero che la titolarit? dell?azione riparatoria va tendenzialmente riconosciuta al civilmente danneggiato indipendentemente dalla circostanza che questi sia anche soggetto passivo del reato, non di meno, sempre tenuto nel massimo conto le circostanze particolari del caso concreto, ? quanto meno non conforme al criterio di economia processuale identificare il danneggiato con qualunque titolare di interesse leso astraendo tale giudizio dagli interessi immediatamente protetti dalla norma penale. Sul punto il tribunale rileva che il danneggiato ? un inalienabile diritto ad essere parte del processo penale in quanto la relativa tutela pu? essere efficacemente svolta anche nella sede propria civile, art.88 commi 2 e 3 del codice di procedura penale; va pure sottolineato come, ai sensi dell?art. 652 del codice di procedura penale, dal giudizio civile nessun pregiudizio pu? derivare per l?escluso dall?esito del processo penale al quale non ha partecipato ( confronta Cassazione Penale sezione II 7/11/2001 ? Cassazione sezioni unite 19/5/99 ? dove ha affermato che ? inapplicabile nei confronti del danneggiato l?efficacia veicolante dell?eventuale giudizio assolutorio). E viene anche opportunamente aggiunto che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale il diritto del danneggiato laureato ad esercitare l?azione civile in sede penale non ? oggetto di garanzia costituzionale ( confronta Corte Costituzionale sentenza 3/4/96 numero 98 ) n? una tale garanzia ? riconosciuta a livello di giurisprudenza comunitaria ( confronta CEI 17/1/2002 ?. ). Pertanto ai sensi dell?art.81 del codice di procedura penale, deve essere disposta l?esclusione dal processo di tutte ed indistintamente le parti civili. Da detta esclusione deriva immancabilmente la conseguente perdita di efficacia ex art.83 comma 6 del codice di procedura penale della citazione di tutti i responsabili civili e della costituzione di parte civile presupposto indefettibile della partecipazione del responsabile civile al processo penale. Rimangono quindi assorbite tutte le questioni che comunque coinvolgono le parti civili ed i responsabili civili." Per riassumere : - Considerato l'art.416, associazione a delinquere, il bene tutelato dalla norma ? l'ordine pubblico e non gli interessi privati delle costituzioni parti civili. - Considerato l'art.1 della 401/89, il Tribunale fa una affermazione importante :non si ? in presenza di truffa, dice. Non essendoci truffa, le parti civili vengono escluse poich? il bene tutelato dalla norma in questo caso ? l'interesse generale alla libert? e sincerit? dello sport. - Si era costituito anche lo Stato amministrazione, ergo l'erario, ma avendo riconosciuto che non si ? in presenza di truffa viene escluso anche lui. Come sapete, alcuni di costoro hanno fatto ricorso in Cassazione contro tale provvedimento del Tribunale. Ok, alla prossima con l'intervento, o parte di esso in quanto dura circa 58 minuti, dell'Avv. Prioreschi nella seduta del 5 Maggio 2009. -
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Tarallucci e vino - 71 Prima le conclusioni del Tar sul ricorso del Dott. Franco Carraro e poi il definitivo riepilogo : ?7. Per le ragioni che precedono il ricorso, nella parte in cui ? volto all?annullamento, in parte qua, della deliberazione del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Gioco Calcio, deve essere accolto.? Che bello! Chiss?, forse se avessimo avuto il coraggio di non ritirare il ricorso al Tar, forse anche noi avremmo potuto leggere una frase del genere relativa al nostro procedimento. ?Il ricorso ? invece improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nella parte in cui ? volto all?annullamento della decisione del Collegio arbitrale presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del Coni dell?8 novembre 2006 (prot. n. 1925) e della determinazione del Presidente della predetta Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del 22 novembre 2006, per la parte in cui hanno resa definitiva, per gli organi di giustizia sportiva, la sanzione dell?ammenda di ? 80.000,00 irrogata dalla Corte Federale, essendo stata detta sanzione, comminata con la deliberazione del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Gioco Calcio, gi? annullata.? Eh gi?, avendo annullato la parte relativa a Carraro nella sentenza della Corte Federale ne deriva che anche il ricorso nei confronti della sentenza della Camera Arbitrale del Coni ? da considerarsi ?improcedibile?. ?Quanto alle spese di giudizio, pu? disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.? ?P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ? Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, e per l?effetto annulla, nei limiti dell?interesse, la deliberazione del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Gioco Calcio, e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit? amministrativa. Cos? deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2008. Italo Riggio Presidente Giulia Ferrari Consigliere ? Estensore? E cos? il Dott. Franco Carraro esce pulito anche dalla giustizia sportiva, come d?altro canto da lui anticipato nel lontano Maggio 2006 durante l?intervista concessa all?Annunziata su RaiTre. Ripercorriamo l?iter della giustizia sportiva : Nella sentenza della CAF, vengono anche menzionati i deferimenti da parte della Procura Federale e vi si pu? leggere : ?INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DELLA SOCIETA? LAZIO Gara Lazio ? Brescia [?] 12. Franco Carraro, nella qualit? di presidente della F.I.G.C., per avere esercitato pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo affinch? questi a sua volta intervenisse nei confronti dell?arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell?art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. [?]? Il Presidente Federale, gia ex all?epoca, presenta : ?- Memoria difensiva del 26 giugno 2006 per Franco Carraro, assistito dal prof. avv. Giovanni Verde, con difesa nel merito e richiesta di proscioglimento dell?addebito contestato per assoluta inconsistenza del fatto;? La CAF dir? che : ?4. Venendo, quindi, alla disamina delle circostanze di fatto riconducibili alla gara Lazio - Brescia, non pu? non valorizzarsi, in chiave probatoria, il colloquio telefonico intercorso alla vigilia della stessa fra Carraro ed il designatore arbitrale Bergamo (prog. 23518), nel corso del quale il primo sollecita al secondo un intervento in favore della S.S. Lazio.? Un bel passaggio della sentenza CAF ? questo : ?Utili argomenti per la valorizzazione probatoria di tali colloqui e per la comprensione delle finalit? che col proprio intervento Carraro intendesse nel caso di specie perseguire, possono indirettamente ricavarsi dalla comparazione di essi con altri intercorsi fra i medesimi interlocutori (prog. 4896 del 21 novembre 2004 e prog. 32727 del 6 marzo 2005), nel corso dei quali Carraro raccomanda al Bergamo direzioni di gara eque da parte degli arbitri designati (< ? mi raccomando che non aiuti la Juventus per carit? di Dio ?>: con riferimento a Inter - Juventus del 28 novembre 2004, arbitro Rodomonti), ovvero si lamenta con lo stesso per il compimento di errori arbitrali che aveva raccomandato di scongiurare (< ? le dico mi raccomando ? se c?? un dubbio per carit? che il dubbio non sia a favore della Juventus, dopo di che succede ?.gli d? quel rigore>: con riferimento a Roma ? Juventus del 5 marzo 2006, arbitro Racalbuto).? Quindi, per la CAF ? chiaro che l?intervento di Carraro ? a difesa della Lazio e ci? lo si evince anche indirettamente notando l?atteggiamento di Carraro nei confronti della Juve. Ci sarebbe da chiedersi se Carraro faccia parte della cupola; oppure se invece faccia parte di un?altra cupola; oppure se semplicemente interviene per dar man forte alla Lazio che soccombe alle intimidazioni del sistema; ma siccome non si vuole sapere nessun?altra verit? al di fuori del fatto che Moggi ? colpevole, non ? interessante approfondire : nel cono d?ombra di questo disinteresse si infiler? il fido scudiero presidente della Corte Federale per affermare l?esatto contrario di quanto contenuto nella sentenza della CAF. Ruperto, intanto, sanziona il Dott. Carraro : ?13) Franco CARRARO, inibizione per anni quattro e mesi sei;? ed ? andata gi? bene, poich? la Procura Federale chiedeva : ?13) Franco Carraro, all?epoca dei fatti presidente della F.I.G.C.: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attivit? nell?ambito della F.I.G.C.;? Si va in Corte Federale e ci tocca leggere quanto segue, pag.84 della sentenza : ?Ci? premesso, la Corte rileva che, mentre ? immune da censure la ricostruzione della cornice fattuale concernente l?incolpazione in parola ed ? completo l?esame del materiale probatorio, i fatti stessi sono suscettibili di diversa interpretazione e qualificazione, con differenti esiti di giudizio rispetto a quelli scaturiti dalla prima decisione ed espressamente contestati negli appelli degli incolpati.? Inoltre, pag.85 della sentenza : ?Ci? premesso, in via preliminare non pu? che ribadirsi l?assoluta affidabilit? dell?orientamento che ha informato la CAF nella individuazione degli elementi necessari per la configurazione dell?illecito sportivo, ed in particolare di quello consistente nella consapevole e proficua partecipazione al disegno illecito della componente arbitrale, senza la quale il precedente segmento progettuale, come visto a proposito di singole gare della Juventus, e come si vedr? anche a proposito di gare della Fiorentina, resta privo di rilevanza causale ai fini del raggiungimento del risultato dell?alterazione della singola gara.? Ennesima evidenza che non abbiamo taroccato nessuna gara incriminata. Ancora : ?Ed invero, mentre ? assolutamente innegabile l?esistenza di un accordo bilaterale tra Carraro e Bergamo volto a garantire una speciale attenzione al trattamento che avrebbe dovuto ricevere la Lazio (che nel recente passato aveva ufficialmente lamentato, sin dal 25 gennaio precedente, al Presidente Federale gravi ingiustizie arbitrali e sollecitato un intervento di riequilibrio e di prevenzione di ulteriori torti), in modo che non si perpetuassero lagnanze e si placassero le notevoli tensioni ambientali, appare verosimile che tale intesa telefonica non possedesse l?attitudine ad alterare il risultato della gara Lazio-Brescia.? Dal 25 Gennaio 2005 fino a Lazio Brescia del 2 Febbraio 2005 non abbiamo evidenze; ma ecco il passaggio in cui si afferma che Carraro non altro fa che svolgere le proprie mansioni istituzionali : ?E ci?, dal punto di vista oggettivo, per la ragione, prima illustrata, secondo cui il difetto del segmento arbitrale esclude efficacia causale a qualunque accordo in ipotesi fraudolenta, e, dal punto di vista soggettivo, perch? ? come rilevato in precedenza - non vi ? alcuna prova che Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio.? Ed ecco il passaggio che verr? censurato dalla Camera Arbitrale : ?Questo non esclude che la valutazione dei comportamenti sia di Lotito, in quanto tesi al tentativo di modifica di un trend arbitrale sfavorevole alla Lazio attraverso la combinazione di pubbliche denunce e di privati interventi indiretti presso i designatori arbitrali, che di Carraro, in quanto posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori, piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operato arbitrale e suscettibile di ingenerare la convinzione (che di fatto sembra essere maturata) in Bergamo che alla telefonata del Presidente Federale occorresse dare un qualche seguito effettuale in termini di irrobustimento della posizione della Lazio nella considerazione arbitrale, ricadono pienamente nel dominio dell?art. 1 CGS.? Bene, risultato finale : ?Alla luce di quanto sopra, valutata in ottica diversa, suffragata anche dai nuovi elementi di prova, la rilevanza del comportamento tenuto dal Carraro, ? necessario riformare la decisione impugnata resa in prime cure e giusta sanzione appare essere quella dell'ammenda (di euro 80.000), gravata da diffida quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici.? Notate il motivo della diffida : monito ad attenersi per il futuro ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici. Ricordatelo, ci servir? pi? avanti quando si parla della decisione della Camera Arbitrale. Prima di ricorrere all?arbitrato, Carraro, come tutti, passa inutilmente dalla Camera di Conciliazione dove la FIGC, come con tutti, non concilia un bel niente. Si va dunque all?arbitrato, dove la Corte fa subito presente che non pu? decidere sulla sanzione pecuniaria per regolamento della stessa Camera. Pu? per? decidere sulla diffida. Vediamo come : ?La sanzione della diffida ? stata intesa dalla Corte federale ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici?. La Corte federale afferma esplicitamente ?che non vi ? alcuna prova che il dott. Franco Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio?. Oggetto di censura ? invece l?adozione di comportamenti ?posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori, piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operato arbitrale?.? Ecco spostata l?attenzione della diffida dai doveri deontologici all?utilizzo di canali informali per dar seguito alle proprie funzioni istituzionali. Bel colpo, non ? vero ? ?Il Collegio non ritiene di poter condividere tale censura, nella parte in cui, con la cennata diffida, mira a indicare pro futuro una condotta, istituzionale prima ancora che individuale, non coerente con l?ordinamento federale allora vigente. Come gi? rilevato nei lodi arbitrali dello scorso 27 ottobre 2006 (in riferimento alle controversie insorte tra FIGC e A.C. Milan s.p.a., A.C.F. Fiorentina s.p.a., S.S. Lazio s.p.a. e F.C. Juventus s.p.a.), non pu? non segnalarsi in proposito la ?mancanza nell?ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali?. Erano altres? assenti in tale ordinamento forme di regolamentazione delle procedure di reclamo nei confronti delle decisioni arbitrali innanzi alla Federazione stessa e all?Aia; n? era in alcun modo disciplinata la possibilit? di sollecitare l?intervento degli organi ufficialmente preposti alla valutazione tecnica dell?operato arbitrale, n? da parte delle societ? n? da parte dei vertici federali. La valutazione tecnica dell?operato arbitrale era dunque sottratta sia a procedure contenziose sia a procedure di controllo amministrativo.? Ecco fatto : la diffida ha poco senso per mancanza di forme di regolamentazione delle procedure di reclamo. ?Mancando, nell?ordinamento federale, a questo riguardo, procedure codificate, l?assunzione di tali iniziative nelle forme pi? libere (fatto salvo ovviamente il limite del perseguimento dello scopo istituzionale, ritenuto non violato dalla stessa Corte federale) rientrava nella piena discrezionalit? politicoamministrativa del Presidente federale, in quanto tale insuscettibile di un giudizio diverso da quello appunto politico-amministrativo. Da ci? consegue, in conclusione, che la pena della diffida, ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici? risulta priva di adeguata base giuridica e va pertanto annullata.? Annullata la diffida, resta la sanzione pecuniaria. Non pu? far altro, il povero Dott. Carraro, che rivolgersi al Tar per sanare una situazione paradossale : una ammenda a fronte di nessuna violazione! Il Tar, partendo dall?assunto che il Presidente Federale si occupava del regolare svolgimento del campionato, dopo essersi complimentato con Carraro per aver utilizzato il telefono come strumento di discrezione : ?Osserva infatti il Collegio che nel caso in esame l?uso del telefono rispondeva ad intuibili ragioni di riservatezza atteso che qualsiasi altro mezzo di comunicazione, ad es. un comunicato scritto inevitabilmente destinato ad essere divulgato anche se segretato, avrebbe offerto l?occasione per maliziose ed interessate interpretazioni dell?intervento presidenziale, cio? come implicito atto di accusa nei confronti della classe arbitrale e di riconoscimento della fondatezza delle doglianze della soc. Lazio, con il risultato di inasprire una situazione di conflittualit? che il ricorrente, nella sua qualit?, aveva invece il dovere di neutralizzare.? Tutto ci? ? molto bello, non ? vero ? Ne consegue che : ?Di qui la conclusione, dettata anche dal comune buon senso, che l?uso del telefono ? una volta ricostruita nei suoi esatti contenuti la conversazione svolta a mezzo di esso ? non solo non era sanzionabile ma costituiva scelta ragionevole e responsabile del ricorrente.? Obiettivo raggiunto : ?7. Per le ragioni che precedono il ricorso, nella parte in cui ? volto all?annullamento, in parte qua, della deliberazione del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Gioco Calcio, deve essere accolto.? ?e questo l?ho riportato gi? all?inizio? Buona Pasqua a tutti : ci sentiamo nel prossimo thread in cui discuteremo la saga Paparesta. Tarallucci e vino - 71 -
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Tarallucci e vino - 70 Esaurite le discussioni su tutte le eccezioni presentate dalle parti, FIGC e Coni da un lato il Dott. Franco Carraro dall?altro, dovremmo essere giunti alla valutazione del Tar sulla questione posta : si pu? mai pagare una ammenda, tra l?altro della ragguardevole cifra di 80.000 Euro, a fronte di nessuna contestazione ergo violazione al Codice di Giustizia Sportiva ? Al di l? di Palazzi e Borrelli, il solo Ruperto ha ritenuto non edificante il comportamento del Dott. Carraro comminando quattro anni e mezzo di inibizione ( Moggi gli ? superiore di soli sei mesi, in quanto a periodo di inibizione... ); salta tutto quando le carte passano in mano al Prof. Sandulli che ritiene il comportamento di Carraro suscettibile di diversa valutazione : il comportamento tenuto ? comprensibile nell?ottica della figura istituzionale ricoperta in quanto il dirigente in questione si occupava del regolare svolgimento del campionato. Ma allora viene assolto completamente ? No, si passa a 80.000 euro con diffida : quest?ultima, la diffida, viene cancellata dalla Camera Arbitrale giacch? ? da considerarsi fuori luogo, la diffida : eh gi?, dice il collegio arbitrale, la diffida viene data come monito a non ripetere in futuro ci? che ? stato fatto : ma, dice il collegio arbitrale, tale comportamento poco ortodosso non pu? non essere ripetuto in presenza di analoghe situazioni che ne hanno cagionato il suo manifestarsi : ci? perch?, dice il collegio arbitrale, non esistono n? istituzioni n? norme a cui rifarsi in casi del genere. Per cui, la diffida comminata ha poco senso. A ben vedere, ? questa un?altra clamorosa sbugiardata alla grandissima conoscenza della materia del Professor Sandulli : l?altra a me nota ? stata commessa in occasione della riduzione di punti a Juventus e Lazio a fronte, a m? di bilanciamento, di una squalifica del campo : anche in quel caso, il collegio arbitrale del Coni ha fatto presente al Professor Sandulli che le squalifiche del campo possono essere comminate solo in caso di intemperanze del pubblico o similari. Tutto molto bello, non ? vero ? Dato sfogo all?abituale logorrea ( scusate sempre, ma ? dettata da una stizza irrefrenabile? ), procediamo con la lettura del ricorso : ?6. Nel merito il ricorso ? fondato.? ?come si diceva nella puntata precedente. Vediamo perch?, dunque. ?Come esposto in narrativa, il collegio arbitrale ? dinanzi al quale il dott. Carraro, fallito il tentativo di conciliazione, ha impugnato la delibera della Corte Federale ? pur ritenendo il comportamento del ricorrente corretto e non sanzionabile, ha annullato la sola diffida, affermando di non essere competente, ai sensi dell?art. 27 dello Statuto F.I.G.C., a decidere sulla sanzione pecuniaria.? ?si, lo sappiamo, ormai a memoria? ?Ha dunque fatto venir meno la diffida ed il presupposto in virt? del quale la stessa era stata comminata ma ha, al contempo, reso definitiva la sanzione pecuniaria (pur essendo questa ormai priva di fondamento).? ?si, signori della Corte, anche questo lo sappiamo? ?La C.A.F. aveva sanzionato Carraro per violazione dell?art. 6 del Codice di giustizia sportiva in relazione alla telefonata fatta al designatore arbitrale sig. Bergamo il giorno precedente la partita Lazio ? Brescia, sull?assunto che la stessa fosse volta ad assicurare un trattamento di favore alla prima squadra. Tale intento sarebbe comprovato anche da telefonate intervenute dopo la partita, tra cui quella tra Bergamo e Tombolini, arbitro della partita in questione, nella quale il primo incolpava il secondo di non aver saputo approfittare delle occasioni che si erano presentate per far vincere la Lazio.? Oh! Ma cos??, un altro riepilogo ?!? ?La Corte Federale ha invece dato dei predetti elementi fattuali una diversa interpretazione, soprattutto dopo aver letto le dichiarazioni rese dall?arbitro Tombolini il 12 luglio 2006 all?Ufficio indagini della F.I.G.C. proprio in relazione alla partita Lazio - Brescia.? Non sono molti quelli che si possono vantare di aver potuto presentare memorie difensive alla Corte Federale : fra questi vi ? Tombolini, arbitro di Lazio-Brescia. Sempre un caso, data la conclamata lazialit? del presidente della Corte Federale, Prof. Piero Sandulli ? ?Aveva affermato in quell?occasione l?arbitro di aver sempre inteso l?interessamento del designatore arbitrale (nulla sapendo della telefonata del dott. Carraro) come mere raccomandazioni di carattere tecnico, essendo la partita Lazio ? Brescia molto delicata e difficile. Ha concluso la Corte Federale che dagli elementi in suo possesso emergeva l?assoluta estraneit? dell?arbitro a qualunque disegno illecito, avendo egli commesso solo un errore tecnico nel non assegnare alla Lazio un rigore, e non essendo invece venuto meno ad un impegno (non dedotto n? tantomeno provato dall?accusa) a falsare l?andamento della gara a vantaggio della squadra romana. Logica conseguenza dell?assoluta mancata partecipazione arbitrale al disegno illecito prefigurato dalla C.A.F. ? ?l?impossibilit? di ritenere provata la commissione di un illecito ex art. 6 C.G.S., monco, sin dall?origine, del suo essenziale segmento conclusivo?. La telefonata intervenuta tra il dott. Carraro ed il sig. Bergamo non era quindi volta ad alterare il risultato della gara ma solo a raccomandare la massima attenzione da parte dell?arbitro gi? designato, trattandosi di una partita particolarmente difficile ed avendo la Lazio in un recente passato lamentato frequenti errori arbitrali a suo danno. Prova della correttezza di tale conclusione ?, ad avviso della Corte Federale, non solo nella circostanza che il difetto del segmento arbitrale esclude efficacia causale a qualunque accordo in ipotesi fraudolento, ma anche nella mancanza di prove che il dott. Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato. La Corte conclude affermando che ci? non esclude che i comportamenti tenuti dal dott. Carraro, ?in quanto posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operatore arbitrale e suscettibile di ingenerare la convinzione (che di fatto sembra essere maturata) in Bergamo che alla telefonata del Presidente Federale occorresse dare un qualche seguito effettuale di irrobustimento della posizione della Lazio nella considerazione arbitrale, ricadono pienamente nel dominio dell?art. 1 CGS?. Tutto ci? chiarito la Corte ha riformato la decisione della C.A.F. ed ha comminato al dott. Carraro la sanzione dell?ammenda (di euro 80.000,00), gravata da diffida quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici.? ?si, ma le sappiamo queste cose, vogliamo andare al dunque ? ?Il Collegio arbitrale, adito dopo l?inutile tentativo di conciliazione, ha annullato la sanzione della diffida (ritenuta autonoma rispetto alla sanzione pecuniaria, in relazione alla quale ha affermato la propria incompetenza a decidere) sul rilievo che non ? possibile imputare, ?facendone oggetto di un monito verso condotte future, all?allora Presidente Federale, cui competeva in ultima istanza garantire la regolarit? delle competizioni sportive, l?attivazione a tal fine di procedure informali di richiamo della categoria arbitrale all?osservanza di scrupolose direzioni di gara, anche in relazione a circostanze particolarmente delicate secondo il suo prudente apprezzamento?. Poich? nell?ordinamento federale tali (legittime) procedure non sono codificate, non ? possibile sanzionare il dott. Carraro per l?utilizzo di uno strumento (nella specie, il telefono) anzich? di un altro.? Ok, ? finito il riepilogo ? ?Il Collegio ritiene di dover partire proprio da tale ultima, condivisibile affermazione per dimostrare l?illegittimit?, in parte qua, dell?impugnata delibera della Corte Federale.? Oohh, finalmente! Sentiamo, dunque : ?Come si ? detto quest?ultima aveva sanzionato il ricorrente non per aver accertato nel suo comportamento un intento criminoso, id est chiedere (o costringere l?) all?arbitro designato alla conduzione della partita Lazio - Brescia di far vincere la prima squadra, quanto piuttosto per aver utilizzato strumenti non ordinari per assicurare una conduzione tecnicamente ottimale della partita in questione, e cio? per pervenire ad un risultato che ben rientrava nei doveri della carica ricoperta.? ?si?( ?di nuovo, si? ) ?Ma se ci? ? vero ? e la mancanza di prove contrarie deve necessariamente far concludere in tal senso (e ci? anche a prescindere dalla completa assoluzione da parte del Gup di Napoli dei fatti ascritti al dott. Carraro) ? ? illegittimo, in assenza di norme interne alla Federazione che disciplinino la fattispecie, sanzionare il Presidente della Federazione solo perch? si ? assicurato, telefonando al designatore arbitrale, che l?arbitro gi? designato prestasse massima attenzione per evitare di commettere errori in una partita particolarmente delicata quale era Lazio ? Brescia. E ci? soprattutto ove si consideri che, come gi? detto, il comportamento sanzionato perch? considerato contrario ai principi di lealt?, correttezza e proibit? ex art. 1, primo comma, del CGS, non ? il fatto in s? di ?aver raccomandato la massima attenzione? ma lo strumento attraverso il quale tale legittima raccomandazione ? stata fatta (il telefono in luogo di altro, peraltro neanche indicato).? Capitoooo ??? In assenza di norme specifiche, ? ILLEGITTIMO sanzionare il Presidente della Federazione solo perch? ha telefonato al designatore nell?ambito delle proprie funzioni istituzionali!!! Considerazioni : - Occuparsi del ?regolare svolgimento del campionato? fa parte dei compiti istituzionali del presidente della federcalcio ? - Il Dott. Carraro si occupava di ?regolare svolgimento del campionato? anche quando diceva ??e, per carit?, se c?? da favorire una squadra, che non sia la Juve, mi raccomando!? - Ma se ? illegittimo sanzionare il Presidente della Federazione in questa faccenda, siamo in presenza di ulteriore rimbrotto alla sentenza della Corte Federale : quanti errori vi sono contenuti, ? vero Prof. Piero Sandulli ? ?Di qui la palese irragionevolezza dell?impianto accusatorio.? Eh, gi?. Invece integrare un illecito sportivo quale somma di mancanze di lealt? ? ragionevole, non ? vero ? Ma questa ? un?altra storia? ?Osserva infatti il Collegio che nel caso in esame l?uso del telefono rispondeva ad intuibili ragioni di riservatezza atteso che qualsiasi altro mezzo di comunicazione, ad es. un comunicato scritto inevitabilmente destinato ad essere divulgato anche se segretato, avrebbe offerto l?occasione per maliziose ed interessate interpretazioni dell?intervento presidenziale, cio? come implicito atto di accusa nei confronti della classe arbitrale e di riconoscimento della fondatezza delle doglianze della soc. Lazio, con il risultato di inasprire una situazione di conflittualit? che il ricorrente, nella sua qualit?, aveva invece il dovere di neutralizzare. Di qui la conclusione, dettata anche dal comune buon senso, che l?uso del telefono ? una volta ricostruita nei suoi esatti contenuti la conversazione svolta a mezzo di esso ? non solo non era sanzionabile ma costituiva scelta ragionevole e responsabile del ricorrente.? Siamo al paradosso : se il Presidente Federale avesse utilizzato un comunicato ufficiale per svolgere le proprie ?funzioni istituzionali?, questo avrebbe offerto l?occasione per maliziose ed interessate interpretazioni del suo intervento; invece il fatto di aver usato il telefono viene considerato come atto di riservatezza. Certo, metti che se ne accorgeva qualche altra squadra che il Presidente Federale si stava occupando del ?regolare svolgimento? del campionato della?Lazio!! Usando in maniera ?riservata? il telefono le altre squadre non hanno avuto la possibilit? di considerare la cosa in maniera maliziosa ed il Presidente ha potuto dar seguito alle proprie ?funzioni istituzionali?!!! Pazzesco! ?Detta conclusione non pu? ritenersi invasiva di spazi preclusi al sindacato giurisdizionale, atteso che il giudizio espresso dal Collegio si fonda sull?accertamento che del comportamento del ricorrente ? stato effettuato ? sul piano fattuale ? dalla Corte Federale ed investe la ragionevolezza delle argomentazioni da questa svolte per ravvisare in detto comportamento profili di illegittimit?/illiceit? sanzionabili, che invece risultano palesemente inesistenti.? Prof. Piero Sandulli, hai letto cosa ti dice il Tar ? Ritiene ben ricostruiti i fatti ma il comportamento tenuto dal Dott. Carraro da te considerato censurabile ergo sanzionabile, per il Tar tale sanzione ? illegittima in quanto il Dott. Carraro non ha fatto assolutamente nulla di non lecito. Complimenti Prof. Sandulli, hai commesso errori anche verso chi, palesemente, intendevi dare una mano ( e una mano gliela comunque data, visto che ? dal tuo ragionamento che il comportamento di Carraro da illegittimo (CAF) diviene non illecito (Corte Federale); hai sbagliato a formulare la sanzione alla luce della rivalutazione dei fatti che tu stesso hai ricostruito : nella Giustizia Ordinaria una situazione del genere invaliderebbe l?intera sentenza, ma nella Giustizia Sportiva?.nella Giustizia Sportiva non succede nulla, perch? ormai ?ha fatto il suo corso?!!! Alla prossima con le conclusioni ed il definitivo riepilogo. Tarallucci e vino - 70 -
Paparesta Vuota Il Sacco?il 12 Marzo Va Da Palazzi
cccp ha risposto al topic di JuveFan in Calciopoli (Farsopoli)
Dom, 29 Mar 2009 09:01:00 Arbitri, il caso Paparesta Sul settimanale L?Espresso in edicola questa settimana compare un articolo che riportiamo integralmente. Partendo dalla vicenda Paparesta, Alessandro Gilioli compie un viaggio nel mondo arbitrale dopo Calciopoli. Parla di fischietti avvelenati. Traccia uno spaccato inquietante della situazione attuale. Il caso Paparesta sul settimanale L'Espresso Pubblicato da: Redazioneweb - calciopress.net Agenzie Fotografiche partner di Calciopress (CALCIOPRESS) - Dopo la breve fiammata di Moggiopoli, con annesse squalifiche e penalizzazioni, ? tutto tornato serenamente come prima, con gli stessi arbitri e gli stessi dirigenti federali, demiurghi di un potere chiuso in se stesso e allergico alle regole. A lanciare il sasso nello stagno della cupola restaurata ? l'unico arbitro che al processo di Napoli sar? testimone d'accusa contro Moggi e i suoi amici, dopo essere stato prosciolto da ogni addebito. ? Gianluca Paparesta, 39 anni, barese: l'uomo che fu verbalmente aggredito dallo stesso Moggi negli spogliatoi di Reggio Calabria e che, invece di negare tutto come hanno fatto i suoi colleghi, ha parlato e continua a parlare di "un sistema in grado di manipolare e stravolgere la realt?", come scrive nelle pagine del suo blog (www.paparesta.com). Un sistema che oggi non lavora pi? a senso unico - come ai tempi in cui si favoriva solo Moggi e i suoi protetti - ma ? finalizzato soprattutto a perpetuare se stesso e il suo potere, attraverso coperture reciproche e rapporti privilegiati con i club pi? potenti. Un sistema che passa attraverso nomi noti e personaggi sconosciuti, ma che in ogni caso non ammette alcuna voce contraria. Prendete la Federcalcio, ad esempio. Pochi sanno che il potente braccio destro di Giancarlo Abete, appena rieletto presidente con una maggioranza bulgara (era l'unico candidato), ? Antonello Valentini, che nell'agosto del 2004 parlava con Moggi al telefono dicendogli che nella Figc c'era bisogno di "gente funzionale al sistema", perch? senn? "ci buttiamo la m***a in faccia da soli", ottenendo ovviamente il pieno appoggio dell'allora boss juventino. Paparesta, senza far nomi, ha pubblicato sul suo sito il testo integrale di quella telefonata, per far capire che il sistema ? ancora tutto l?. Una denuncia peraltro caduta nel silenzio pi? completo, con l'unica eccezione di Oliviero Beha al Tg3. Ma basta un'attenta rilettura delle carte per capire a chi e a che cosa si riferisca Paparesta nel suo blog. Il sistema di cui parla infatti non comprende solo ignoti seppur importanti dirigenti. All'arbitro di Bari, probabilmente, non sar? sfuggito che mentre lui ? stato di fatto licenziato pur dopo il pieno proscioglimento a Napoli, altri fischietti ed ex fischietti continuano a ricoprire ruoli fondamentali sebbene il loro coinvolgimento nelle vicende di Calciopoli sia stato parecchio maggiore, tanto da portarli in alcuni casi ad essere rinviati a giudizio dai magistrati napoletani. E proprio rileggendo atti in buona parte gi? noti spiccano diverse curiosit? su diversi personaggi che a vario titolo sono protagonisti anche di questo campionato. Come Roberto Rosetti, oggi arbitro top a cui vengono affidate le partite pi? importanti, i suoi colleghi Matteo Trefoloni e Paolo Dondarini, che pure continuano a dirigere incontri di serie A, oltre a Pierluigi Collina, che degli arbitri ? il capo e il designatore. Rosetti, ad esempio, ? uno che non ? mai stato neppure deferito sebbene in una conversazione registrata l'allora designatore Paolo Bergamo mostrasse gratitudine nei suoi confronti perch? era stato "decisivo nel passaggio (dalla B alla A, ndr) della Fiorentina", con riferimento a una contestatissima direzione di gara nello spareggio decisivo dei viola contro il Perugia, nel giugno del 2004. Lo stesso Rosetti ? l'arbitro che secondo il guardalinee Narciso Pisacreta aveva ricevuto una strana telefonata per parlare di un fallo di mano nell'intervallo di una "pilotata" (cos? la defin? l'ex numero due della Figc Innocenzo Mazzini) partita tra Lazio e Fiorentina, violando tutte le regole che proibiscono agli arbitri di parlare al cellulare con chiunque durante una partita. E sempre Rosetti ? l'arbitro che, come emerge da un'altra intercettazione, aveva cenato dopo una partita con il figlio di Galliani, definito dallo stesso Rosetti "un ragazzo delizioso". Oggi Rosetti ? il rappresentante ufficiale degli arbitri in attivit? ed ? stato inserito nella lista dei 38 preselezionati per i Mondiali in Sudafrica. Cos? come continua a calpestare i campi di serie A il suo collega Paolo Dondarini, che ? stato rinviato a giudizio nel processo di Napoli con l'accusa di frode sportiva per aver avvantaggiato la Juventus (in una partita contro la Sampdoria) e la Fiorentina (in un match decisivo per la salvezza contro il Chievo). Al termine della gara tra bianconeri e doriani, Dondarini ricevette la visita affettuosa di Luciano Moggi, che davanti a un caff? promise future designazioni per altre partite in trasferta dei bianconeri. Curioso che cinque anni dopo l'arbitro che ha ricevuto i ringraziamenti di Moggi sia ancora in attivit?, mentre quello che da Moggi si ? preso gli insulti (Paparesta) sia stato licenziato. Lo stesso Dondarini ? quello che in una conversazione tra l'allora presidente degli arbitri Tullio Lanese e il giornalista della 'giornalaccio rosa' Antonello Capone veniva definito "killer", nel senso che avrebbe eseguito l'ordine di far perdere i veronesi per garantire la salvezza dei viola ("Era normale, l'avevo detto io", comment? in quell'occasione Lanese). Solo uno scherzo? Se Dondarini dovr? rispondere ai magistrati di Napoli, nessuno domander? invece alcunch? a Matteo Trefoloni. Nel caotico marasma di Calciopoli, forse agli inquirenti sportivi (e non) ? sfuggito il fatto che Trefoloni ha fornito di fatto quasi una confessione, rivelando ai carabinieri di Roma che "Bergamo e la Fazi (cio? il designatore di allora e la sua potente segretaria, ndr) svolgevano un'attivit? volta a determinare in noi arbitri una sudditanza psicologica che si traduceva poi a seconda delle partite che si andava ad arbitrare in una gestione delle stesse in linea con il volere dei citati". Un atto di accusa e di autoaccusa senza mezzi termini. E pi? avanti lo stesso Trefoloni ha spiegato che la carriera di arbitro dipendeva da quanto si seguissero i "consigli" di Bergamo. Del resto, Trefoloni nella stagione 2004-2005 era riuscito ad ammonire (e quindi a far squalificare) tutti e tre i diffidati del Parma perch? la settimana dopo gli emiliani dovevano incontrare la Juventus. E nella stagione successiva aveva ripetuto la stessa operazione cinque volte, impedendo a giocatori del Lecce, del Parma (due), della Lazio e del Palermo di scendere in campo la domenica successiva contro i bianconeri. Sempre Trefoloni ? quello che la segretaria di Bergamo, Maria Grazia Fazi, spinge per una designazione "cos? incameriamo altri 5 mila euro". La settimana scorsa Trefoloni, fresco reduce da una direzione in serie A, ? andato a una riunione di giovani fischietti a Carrara per spiegare che "gli arbitri devono sempre trasmettere un messaggio di sicurezza e autorevolezza": lui, che aveva mandato un falso certificato medico per evitare di arbitrare un Juventus-Roma che lo terrorizzava per le troppe pressioni subite. In questo quadro non stupisce che a designare gli arbitri oggi sia quel Pierluigi Collina che, quando era un fischietto in attivit?, parlando con un consulente del Milan architettava un incontro segreto con Galliani, che doveva avvenire in un ristorante nel giorno di chiusura, perch? nessuno potesse scoprirlo. Lo stesso Collina che non risulta aver sempre versato all'Associazione arbitri le quote dovute dei proventi delle sue sponsorizzazioni, un 10 per cento che sommato per i vari marchi (da Opel a Diadora) fa un gruzzolo di parecchie migliaia di euro. E lo stesso Collina che dopo aver garantito a Paparesta il reintegro a proscioglimento avvenuto, si ? reso protagonista di un clamoroso voltafaccia, impedendogli di tornare in campo. Paparesta non si d? per vinto e continua la sua battaglia con un ricorso dopo l'altro (l'ultimo al Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport). "Non racconto la verit? a rate, ho gi? detto tutto quello che sapevo alla giustizia sportiva e ordinaria. Ora voglio solo capire il motivo di tanta disparit? di trattamento e di tanto accanimento nei miei confronti", dice. E non vuole credere che il suo sia un allontanamento dal sapore 'educativo', utile cio? a far capire ai fischietti in attivit? che non ci si deve mai mettere contro il sistema, al quale bisogna essere - appunto - funzionali. Ma quella di Paparesta non sar? una battaglia facile, anche perch? dall'altra parte a dirigere la musica c'? tale avvocato Mario Galavotti, consulente legale della Federcalcio su incarico di Abete. Un grande amico di Moggi, che nel settembre del 2004 ? intervenuto per salvare il figlio (procuratore) di Lucianone da una squalifica, facendola tramutare in una piccola ammenda. (Alessandro Gilioli, fonte ?L?Espresso?). NdR: Per leggere questo articolo cliccare su www.espressonline.it anche per accedere a tutti gli audio e tutte le trascrizioni delle telefonate tra arbitri e dirigenti che sono tuttora ai vertici della Figc e dell'Aia. Da www.calciopress.net -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Tarallucci e vino - 69 Per non perdere il filo ripropongo un breve riepilogo : 1.Sanzione inflitta dalla CAF : quattro anni e sei mesi di inibizione. 2.Sanzione inflitta dalla Corte Federale : 80.000 euro di ammenda con gravame di diffida. 3.La FIGC non concilia nella seduta alla Camera di Conciliazione presso il Coni. 4.Il collegio della Camera Arbitrale del Coni cancella la diffida. Nulla pu? sulla sanzione pecuniaria ( art. 27 dello statuto della FIGC ) Nella prima parte della pronuncia del Tar sul ricorso Carraro, la corte si ? dovuta occupare, al solito, della eccezione di illegittimit? del tribunale, eccezione posta da Coni e Figc. Come al solito, la corte si ? rifatta ai dettami della legge 280/03, legge, tra l?altro, redatta all?indomani del gran casotto fatto da Gaucci nei ricorsi con il Perugia in A ed il Catania in B. Tale legge, dopo aver garantito l?autonomia alla giustizia sportiva, autonomia che si manifesta nella non intromissione nelle sanzioni disciplinari che la giustizia sportiva riterr? opportune in funzione delle violazioni al Codice di Giustizia Sportiva, tale legge, si diceva, formalizza, o forse sarebbe meglio dire, regolarizza due questioni : la prima ? ovvia : nel prendere le tue decisioni, tu giustizia sportiva non puoi, diciamo cos?, sconfinare in situazioni rilevanti per la giustizia ordinaria; ci si rende conto che non si pu? formalizzare ogni situazione del genere e, di conseguenza, tale ?sconfinamento? verr? valutato dalla corte ( certo, si avverte l?esigenza di un organo terzo che possa fare questo tipo di valutazione, ma questo ? un altro discorso : allo stato, questo tipo di valutazione, se si solleva una eccezione del genere, lo fa la stessa corte che ? chiamata a rispondere sulle questioni poste ); una volta ?accertato? che il Tar ? tribunale legittimato alla devoluzioni di questioni inerenti le sentenze di giustizia sportiva, la legge 280/03 stabilisce una volta per tutte che la sede a cui rivolgere le proprie doglianze ? la sezione Terza/Ter del Tar del Lazio. Solo per ricordarvi come il Tar del Lazio ritiene che il ricorso di Carraro sia fondato, ovvero sia rilevante per la giustizia sportiva, vi riporto cosa dice : ?Il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni cui ? giunto in recenti pronunce intervenute su fattispecie analoghe, che hanno visto coinvolti tesserati o societ? sportive nella cd. vicenda calciopoli (19 marzo 2008 n. 2472; 21 giugno 2007 n. 5645; 8 giugno 2007 n. 5280) e di trattenere, quindi, la giurisdizione in considerazione della rilevanza esterna della sanzione inflitta al dott. Carraro (basti pensare al discredito di cui potrebbe soffrire nell?ambito del CIO, di cui ? componente, per aver subito una sanzione disciplinare, qualunque essa sia) e della necessit? di dare una lettura costituzionalmente orientata dell?art. 2 D.L. n. 220 del 2003.? Ok ? Per il Tar del Lazio, dalla sentenza calciopoli il Dott. Carraro ?potrebbe? soffrire di discredito, atteso che il soggetto in questione ? componente CIO. Bene, possiamo proseguire nella lettura del ricorso. Portate pazienza : anche questa puntata sar? orientata a rispondere alle varie eccezioni di inammissibilit? presentate. ?3. Non ? suscettibile di positiva valutazione neanche l?eccezione di inammissibilit? del ricorso per non essere stati dedotti in sede giurisdizionale motivi avverso l?unica parte del lodo, depositato l?8 novembre 2006, sfavorevole al dott. Carraro, e cio? la parte in cui ? dichiarato il difetto di competenza del collegio arbitrale a pronunciare sulla sanzione pecuniaria inflitta.? Ricorderete che il Collegio arbitrale toglie la diffida alla sanzione disciplinare, ma nulla pu? sulla sanzione pecuniaria perch?, da regolamento, non pu? decidere in merito a tale argomento. Ora, immagino che una eccezione come quella sopra enunciata l?abbia presentata Coni o Figc : cosa dicono, in poche parole ? Che il ricorso ? da considerarsi inammissibile poich? il ricorrente, cio? Carraro, non ha presentato motivi avverso tale decisione contenuta nel lodo arbitrale. Il Tar gli risponde per le rime : ?Ed invero, riprendendo una giurisprudenza costante del giudice amministrativo (Cons. Stato, VI Sez., 98 febbraio 2006 n. 527; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21 giugno 2007 n. 5645), pu? dirsi, in applicazione analogica della disciplina concernente i ricorsi amministrativi, che seppure ?la decisione del ricorso gerarchico (proprio od improprio), specialmente quando ? confermativa del provvedimento impugnato, sostituisce ed assorbe il provvedimento stesso, va anche rilevato che, nella giurisprudenza amministrativa si ? sempre ritenuto che, nel caso di successivo esperimento della tutela giurisdizionale, si determinano effetti devolutivi che consentono al giudice non solo di pronunciarsi sulla decisione gerarchica, ma altres? di sindacare il provvedimento sottostante (con conseguente carenza di interesse alla contestazione dei vizi propri della decisione giustiziale quando siano dedotti, con effetto devolutivo, vizi in astratto risolutivi per la soddisfazione dell?interesse del ricorrente, che affettano il provvedimento sottostante)?. Cosa dice il Tar ? Che ? da considerarsi ?giurisprudenza costante? la possibilit? di sindacare sul provvedimento sottostante ( ovvero il lodo arbitrale, nel nostro caso ), una volta che si deve valutare una ?decisione gerarchica? di quel provvedimento. Ci? fa decadere eventuali ricorsi per vizi, quando questi siano dedotti. Ci? viene fatto per la soddisfazione dell?interesse del ricorrente. Tutti paroloni, ma credo siamo riusciti a capirne il senso. Andiamo avanti. ?4. Le argomentazioni fin qui svolte per superare l?eccezione di inammissibilit? del ricorso per non essere stati dedotti in sede giurisdizionale motivi avverso l?unica parte del lodo, depositato l?8 novembre 2006, sfavorevole al dott. Carraro, portano anche alla reiezione dell?ulteriore eccezione di inammissibilit?, questa volta dedotta per assoluta indeterminatezza della causa petendi.? Immagino che anche questa eccezione di inammissibilit?, ovvero l?assoluta indeterminatezza della causa petendi, l?abbia presentata il Coni o la Figc. Il Tar gliela rigetta con tre righe. ?E? sufficiente sul punto rilevare come l?intero gravame sia rivolto all?annullamento della sanzione pecuniaria per carenza di presupposti, avendo l?organo arbitrale fatto cadere il supporto motivazionale sul quale si fondava l?impianto accusatorio.? Cio? : ma se ? proprio questo il motivo del ricorso! ?5. Non ? condivisibile neanche l?eccezione di tardivit? del ricorso nella parte rivolta all?annullamento della delibera del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Gioco Calcio.? Per la miseria! In tutti i modi hanno provato per rendere inammissibile il ricorso! ?La necessit?, per il ricorrente, di adire il giudice statale solo dopo aver esaurito tutti i gradi della giustizia sportiva ? logica e coerente conseguenza dell?impostazione che ha dato alla difesa delle proprie ragioni.? Capito che dicono ? Non riconoscono il Tar come tribunale legittimo, per? dicono che ti ci dovevi rivolgere dopo CAF e Corte Federale e non dopo aver devoluto la questione anche alla Camera di Conciliazione ed Arbitrale del Coni. Che modi! ?Ritenendo, infatti, che la sanzione della diffida fosse un unicum con quella pecuniaria (e non due sanzioni autonome, come ha invece sostenuto il Collegio arbitrale, ma non rileva in questa sede accertare se correttamente o non, essendo l?indagine di questo giudice focalizzata sulla legittimit? della delibera della Corte Federale), non poteva che farne conseguire l?onere di adire prima la camera di conciliazione e poi il Collegio arbitrale per poter, infine, sottoporre al vaglio del giudice amministrativo la legittimit? della sanzione pecuniaria non annullata in sede arbitrale.? E questa qui ? la risposta del Tar, ovvero degli avvocati di Carraro : si riteneva la sanzione una cosa sola, non si pensava che si potesse non giudicare sulla sanzione pecuniaria. Per cui, ? sembrato normale attendere la pronuncia della Camera Arbitrale prima di dirimere la questione al Tar. Solita puntata pesante; alla prossima dove finalmente si affronta la questione. Ecco l?inizio : ?6. Nel merito il ricorso ? fondato.? Tarallucci e vino - 69 -
Paparesta Vuota Il Sacco?il 12 Marzo Va Da Palazzi
cccp ha risposto al topic di JuveFan in Calciopoli (Farsopoli)
Si, esatto : ? la telefonata prog. 123 del 09/02/05. Comincia cos? : Moggi Luciano : Pronto ? Bergamo Paolo : Ehm ....sono al numero di casa. Moggi Luciano : Eh... Uhm.... Bergamo Paolo : Vai, tanto qui son sicuro! Non ti preoccupare. Moggi Luciano : Vabb?! Senti, no ti volevo d?,... La cosa interessante di questa telefonata ? che ? l'unica ( ci sarebbe anche quella di Paparesta a Moggi dopo Reggina-Juve, ma Paparesta ? molto ondivago su questa telefonata : all'Ufficio Indagini, il 7/06/06 dice "Pertanto, arrivato a Bari ho ritenuto opportuno telefonare alla societ? Juventus chiedendo di parlare con il Sig. Moggi per dirgli quello che avevo pensato e che, cio?, non avrei pi? tollerato atteggiamenti del genere. Nel momento in cui mi venne passato al telefono il Sig. Moggi, lo stesso, continuando nel suo atteggiamento, non mi consent? di esprimermi, tanto che, quando gli dissi lo scopo della mia telefonata, non mi consent? di fatto di parlare. La telefonata ? stata brevissima.". Il 16/12/2007 sull'Espresso possiamo leggere : "La telefonata. ?Fabiani mi chiam? passandomi al telefono Moggi il quale inizi? il solito sproloquio dicendo che io continuavo a danneggiare la Juventus?." Infine, la scorsa settimana dalla Ventura ha detto che la telefonata l'ha fatta lui utilizzando uno dei cellulari del padre. ), dicevo ? l'unica telefonata che doveva avvenire su schede svizzere e invece va da un fisso ad una scheda svizzera. Interessante, no ? Bene, cosa si dicono nella telefonata Bergamo e Moggi ? Prima discutono delle prossime elezioni del Presidente della Lega; poi discutono della composizione delle griglie; ripeto discutono della composizione delle griglie con la "solita" boutade del Direttore che dice a Bergamo che Paparesta sarebbe tornato il venerd? sera dopo la partita arbitrata in UEFA. Ecco quello che disse Bergamo a Matrix su questa telefonata : "?Le griglie erano come il segreto di Pulcinella. Nella prima andavano le grandi squadre, Milan, Inter e Juventus, pi? le altre partite con alta difficolt?. Quindi l? sarebbero stati inseriti arbitri esperti, internazionali o con futuribilit?. Non penso si svelino cose difficili da scoprire?" Non c'? niente di illecito in questa telefonata e non sarebbe da considerare nemmeno mancanza di lealt?, come hanno fatto Ruperto & Sandulli, come evidenziato dalla modifica dell'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva : "4. Alle societ? e ai loro dirigenti, tesserati, nonch? ai soggetti di cui al comma 5, ? fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualit?, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell?ambito dell?attivit? sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell?Associazione italiana arbitri (AIA)." Ragionando indirettamente, fare telefonate come quella di cui sopra non rappresentava n? illecito n? mancanza di lealt?. Di pi? : questo ? quello che dice all'ANSA nel settembre del 2006 : "(ANSA) - VARESE, 11 SET - Paolo Bergamo ammette che, quando era designatore arbitrale, riceveva telefonate da tutte le squadre, a partire da 'Inter, Milan e Roma'. 'Siccome il mio telefono era intercettato - dice - io non so dire che fine abbiano fatto queste conversazioni. Chi non le ha ufficializzate se ne prenda la responsabilita''. Secondo Paolo Bergamo era assolutamente normale che 'quelli che avevano bisogno di chiarimenti mi chiamassero'." Ribadito a Matrix : "?Con Fabio Capello, ad esempio. Quand?era allenatore della Roma. L?avr? sentito una quindicina di volte. Lui aveva un caratteraccio e metteva in soggezione gli arbitri. Si sentiva penalizzato, cos? chiamava. Anche con lui ho parlato di griglie di arbitri. Ne ho parlato anche con Facchetti con cui c?? confidenza e amicizia. Nel Milan, invece, parlavo con Meani. Con Galliani, invece, ho smesso quando ? diventato presidente di Lega?" Ma, come al solito, le telefonate con Moggi hanno un "valore" diverso, un "senso" diverso. Ricordate cosa disse quando fu richiamato dall'Ufficio Indagini in occasione di Calciopoli 2 : ( 18/05/07, tratto da La Repubblica ) "Alle 15 ecco la volta dell? ex designatore Paolo Bergamo. La sua audizione ? durata pochissimo ed ? stata assai turbolenta. Il livornese non ha risposto alle domande di Borrelli. Anzi gli ha presentato un documento durissimo. Non si fida dell?Ufficio Indagini. Della giustizia sportiva. Ecco uno stralcio del documento: ?Oggi mi presento con la consapevolezza che ogni mia risposta per un verso sarebbe strumentalizzata in negativo e per altro verso non verrebbe riscontrata in alcun modo. Traggo questa mia convinzione dall?esperienza gi? avuta in occasione della mia precedente audizione nel corso della quale tenni un atteggiamento assolutamente collaborativo che per? non ha trovato nell? ufficio alcuna considerazione, posto che non ? stata effettuata alcuna attivit? di riscontro alle mie affermazioni?. E ha continuato ricordando la ?netta chiusura da parte dell?Ufficio Indagini e della commissione verso tutte le istanze e le eccezioni difensive non solo riferite alla mia posizione ma alla totalit? dell? impianto processuale?. Con una decisione, ?Di non rispondere ad alcuna domanda?." La sensazione ? sempre la stessa : si ? inventata questa farsa e tutte le volte che qualcuno la mette in crisi con le proprie affermazioni il risultato ? che viene totalmente ignorato. Non credete che abbia fatto bene Bergamo a non rispondere pi? all'Ufficio Indagini di F.S. Borrelli ? Basterebbe rispondere a domandine come questa : come mai l'arbitro Rocchi, uno degli undici ad aver chiesto il rito abbreviato a Napoli, ha arbitrato Roma-Juventus e l'arbitro Bertini del quale non esiste alcuna intercettazioni risulta inibito dall'AIA ? Sempre Forza Juve -
Paparesta Vuota Il Sacco?il 12 Marzo Va Da Palazzi
cccp ha risposto al topic di JuveFan in Calciopoli (Farsopoli)
Aggiungo, fresca fresca di giornata. Stiamo tutti a pensare cosa si sarebbero potuti dire nelle schede svizzere. Ma abbiamo le intercettazioni in "chiaro" sulle cui trascrizioni molti, non solo i nostri, hanno dei dubbi : Ecco cosa dice Titomanlio nell'intervista rilasciata a www.ju29ro.com : 5. Tra poco, la prima udienza del Processo di Napoli. I suoi legali contesteranno la trascrizione delle intercettazioni, come gi? fatto alla Corte dei Conti? L'avv. Ostellari ha gi? evidenziato come le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche contengano errori materiali che determinano diverse interpretazioni del contenuto delle stesse intercettazioni. E' naturale che questo sar? un argomento che il Tribunale di Napoli dovr? conoscere. Come non collegare questa risposta a quest'altra : 2. La sua linea di difesa si imperni? dunque su un diverso plausibile significato da dare alle frasi a lei contestate, e sui rapporti non certo idilliaci con i vertici arbitrali. Non era il tipo a cui chiedere un favore, dato che non era certo stato privilegiato dagli stessi dirigenti. Non di meno fu condannato. La ritenne un'ingiustizia? Ritengo che nessuno abbia voluto ricostruire i fatti secondo un criterio di verosimiglianza! Era facile trovare un peones come capro espiatorio e fermarsi alla superficie. Ma ormai ripeto la mia squalifica ? quasi terminata e i campionati sono andati avanti lo stesso. Sempre Forza Juve -
Paparesta Vuota Il Sacco?il 12 Marzo Va Da Palazzi
cccp ha risposto al topic di JuveFan in Calciopoli (Farsopoli)
Ciao, totojuve, ti faccio rispondere dall'Avv. Prioreschi, sicuramente pi? informato di me : "D. Schede svizzere. Quale in termini giuridici la rilevanza come prova accusatoria per l'imputazione di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva? R. Il valore in termini probatori delle schede svizzere ? pari a zero. D. Schede svizzere. Le presunte 42 telefonate tra Moggi e Bertini prima di Juventus-Milan sono ormai considerate dai media come un fatto accertato. La difesa ? in grado di smontare, portando dei controesempi, il cosiddetto "metodo delle celle" usato per associare ogni SIM ad ogni persona facente parte della presunta rete di comunicazione segreta? R. Quella delle celle ? un?altra ipotesi dei Carabinieri non suffragata da basi scientifiche. Le celle servono per individuare dove era la SIM al momento della telefonata. Certamente il sistema delle celle non pu? dire chi era la persona che in quel momento faceva la telefonata. Quindi non esistono le 42 telefonate di Moggi a Bertini. La difesa di Fabiani ha depositato una consulenza di parte che smonta con dati scientifici le ipotesi dei carabinieri. Le basti pensare che dallo sviluppo delle SIM svizzere ? emerso che una SIM faceva nello stesso istante 7 o 8 telefonate. Le pare possibile? D. Con i presunti possessori di schede svizzere la Juventus ha totalizzato una media-punti decisamente inferiore a quella ottenuta con gli altri direttori di gara. Stesso dicasi per il Messina di Fabiani, altro imputato. Hanno fatto qualche punto in pi? invece le concorrenti Milan e Inter. Un'associazione a delinquere finalizzata a perdere il campionato? R. L?imputazione di associazione a delinquere di Napoli ? ancora pi? incomprensibile di quella di Roma. Basta leggerla. Vi sono indicate le squadre amiche che invece poi nei singoli capi d?imputazione subiscono torti dagli associati. Vi sono indicati dei partecipi che nel capo d?imputazione ad un certo punto diventano vittime dell?associazione e quindi rivestirebbero la qualit? di imputati e persone offese allo stesso tempo. E poi non dimentichiamoci che la competenza a giudicare ? di Roma e non certamente di Napoli. Sempre Forza Juve -
Paparesta Vuota Il Sacco?il 12 Marzo Va Da Palazzi
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Con Paparesta, come sai, hanno preso un abbaglio. E perch? non anche con Bertini ? Bertini ha pi? volte smentito, come in questo caso : Da La Nazione del 15/10/2007 "... ?Non ha mai avuto sim svizzere, tantomeno da Moggi?, assicura Messeri ( Avvocato di Bertini, ndr ). E i tabulati prima di Juve-Milan del 20 dicembre 2004, quelli che evidenzierebbero decine di contatti fra l?arbitro e le sim dell?entourage moggiano? ?I tabulati, per quanto ci riguardano, non dicono il vero. Ci sono situazioni nelle quali secondo la scheda Bertini sarebbe ad Arezzo e invece ? fuori citt?, altre in cui in cinque minuti sarebbe prima ad Arezzo e poi a Milano. E poi quello che ? successo in campo non torna coi tabulati?. Per esempio? ?Per esempio c?? un?Atalanta-Milan in cui Paolo, secondo l?accusa, avrebbe avuto contatti con Moggi per sfavorire i rossoneri, avversari della Juve per lo scudetto. E invece il Milan vinse avvantaggiandosi di una mancata espulsione di Nesta. E allora da che parte stava Bertini, con Moggi o col Milan? No, non c?? logica? ..." -
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...inoltre, dimenticavo di dire, la cosa pi? importante che ? uscita fuori dal Processo GEA a Roma ? non aver trovato evidenze sul reato di associazione a delinquere. E' importante, poich? l'accusa era formulata sulla base delle intercettazioni raccolte a Napoli : vi sembra particolare da trascurare ? Secondo me, ? importante anche che, dopo esser caduto il 416, sia caduto anche il 513 bis, ovvero : "Art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. " Certo, hanno individuato l'occorrenza di violenza privata, ma converrete che l'impianto accusatorio ? franato. Ancora, un p? di ottimismo dall'intervista dell'Avv.Prioreschi : D. Come si prepara un processo che ha come oggetto una disciplina cos? aleatoria e che poco si presta a razionalizzazioni scientifiche come il calcio? Vedremo testimoniare moviolisti e esperti di Coverciano, oppure baster? qualcosa di meno? R. I processi si preparano tutti allo stesso modo e cio? studiando le carte. Qui se vogliamo usare un termine calcistico si potrebbe giocare dire che noi giocheremo all?attacco senza nemmeno il timore di subire il contropiede avversario. Non vorrei essere il P.M. di questo processo. Io mi chiedo perch? ogni volta che ci devono accusare di qualcosa si debba ricorrere alle alchimie : - Nel processo doping, che doping non si pu? chiamare poich? all'epoca non esisteva una legge doping, ci contestano l'"ovvero" presente nell'art.1 della legge 401/89, legge pensata per arginare le scommesse nel mondo dello sport in special modo nell'ippica. Ecco l'art. 1 : "Art. 1 (Frode in competizioni sportive) 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilit? o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, ? punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entit? si applica la sola pena della multa. [...]" - In calciopoli, ? la volta di un altro "ovvero", questa volta contenuto nell'art.6 del codice di giustizia sportiva : ve lo ripropongo per l'ennesiva volta : "Art. 6 Illecito sportivo e obbligo di denunzia 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo. [...] - Nel processo GEA, la montagna partorisce il topolino, partendo dal 416 ed arrivando alla violenza privata. Attendiamo gli eventi di Napoli : certo farebbe piacere essere condannati a fronte di palesi reati, ma temo che anche in questo caso uscir? fuori qualche "ovvero"... Sempre Forza Juve -
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Voi sapete che i due PM per "puntellare" le loro tesi ad ogni seduta del procedimento hanno portato ulteriori "prove" : - Le schede svizzere, che hanno consentito a Gussoni di fermare Bertini, Paparesta, Racalbuto, Cassar?, Dattilo, Gabriele e Pieri - Le intercettazioni fatte a Moggi nell'anno 2006-2007 con le telefonate a Secco, Punghellini, etc. - L'indagine della GdF in cui si pu? leggere che la Juve aveva stipulato contratti assicurativi con l'INA etc. etc. Bene, proprio in occasione di quest'ultima "rivelazione" i due PM ci informano che : "Narducci, che con il pm Filippo Beatrice svolger? la requisitoria almeno per altre due udienze, si ? soffermato poi sulla questione della mancanza di prove su ?una corruzione in senso proprio? di arbitri, assistenti e designatori, attraverso elargizione di denaro o di ?ville o automobili?. ?Ma vi ? la prova granitica - ha sottolineato il magistrato - di come far parte di questo gruppo di potere fa grande differenza in termini di carriera, di aspettativa per il futuro e di retribuzione. Se si era non sgraditi, o meglio graditi, si arbitravano pi? partite, e pi? partite di cartello, c'era la possibilit? di arbitrare incontri internazionali?." Quindi, l'associazione a delinquere non si esplicitava nella classica e volgare corruzione : soldi non ne circolavano, non sono state trovate evidenze. Epper?, ci dicono, il "sistema" era tale che appartenendovi si avevano vantaggi di carriera, di retribuzioni e di buoni spesa e rimborsi. Ora, nella giustizia sportiva queste cose non hanno costituito illecito sportivo e sono stati "costretti" ad inventarsi la somma delle mancanze di lealt? per darti un solo, grande illecito sportivo. Voi pensate che, con le cose di cui sopra, si possa dimostrare realizzato il reato di cui all'art.416, ovvero l'associazione a delinquere ? Pensate che ci condanneranno perch?, come dicono in tutti i bar d'Itaglia, "...ma dai, che si capiva..." ? -
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Ok, ragioniamoci su, anche soltanto con quello di cui siamo a conoscenza. Va bene, facciamo l'analisi logica di quello che c'? scritto. Qui abbiamo : - La creazione di una struttura - Il compito di questa struttura ? ingenerare a suo favore una situazione di sudditanza psicologica Iniziamo dal primo : La creazione di una struttura Se dobbiamo parlare in italiano, siamo davanti ad una organizzazione con regole e metodica, giusto ? Da dove si evince la presenza di una cosa del genere ? Contatti con arbitri, allo stato, non ce ne sono. Abbiamo i contatti con i designatori. Ma in cosa si esprimevano ? Ricordi "Ambrosini e Foschetti", "No, ti mando Ricci e Gemignani!" e la successiva telefonata di Bergamo con la Fazi ? "Mica voglio fare la figura del Pinocchio, io". Voglio dire, in quale delle telefonate con i designatori si configura la presenza della "struttura" ? Nelle richieste di biglietti, magliette e palloni omaggio ? Anche ieri la Simona ha sminuito il riferimento, tendenzioso, che Paparesta ha fatto alla telefonata in cui veniva chiesto a Moggi delle magliette : ma in cambio di che ? Della sua sospensione ? Ma basta leggere la telefonata Lanese-Ingargiola che sapere cosa ne pensavano all'interno dell'AIA di Paparesta e dei suoi assistenti Copelli e Di Mauro. A proposito di quest'ultimo, hai letto l'intercettazione fra lui e Bergamo dopo Reggina-Juve ? No, perch? Di Mauro commette un errore tecnico molto grave e Bergamo, da attento dirigente, si preoccupa di verificare se l'errore marchiano ( segnalato fallo anzich? fuorigioco ) sia effettivamente un errore e non ci sia "altro" sotto. Secondo punto : La sudditanza psicologica Argomento improponibile, non verificato il primo punto. In ogni caso : mi dici un solo frangente in cui si evinca una cosa del genere ? Restando in tema, Lanese e Bergamo si irritano per Reggina-Juve ma perch? sanno che ora dovranno sopportare le urla di Moggi. E quindi ? Paparesta, come lui stesso ha detto ieri pomeriggio, ha commesso degli errori in quella partita ed ? normale che sarebbe stato sospeso e/o mandato in B. E' normale, assolutamente normale. Cosa ? successo a Rosetti dopo Inter-Milan ? La settimana dopo ha arbitrato Grosseto-Livorno : qualcuno ha detto niente ? Ma Moggi e Giraudo hanno alzato la voce nello spogliatoio. Vero, verissimo : sappi per? che la seconda volta sono stati buttati fuori da Paparesta perch? se la stavano prendendo con Foti che era l? con loro il quale diceva che Tele+ aveva detto che Kapo era in fuorigioco. Nella ricostruzione di Lazio-Brescia, i cc fanno presente che Lotito si ? lamentato con Galliani ( che gli ha suggerito di chiamare Carraro ) perch? nella partita precedente Reggina-Lazio, Foti ? entrato nello spogliatoio fra primo e secondo tempo, arbitro Saccani, cosa vietata assolutamente dai regolamenti. Bene, qualcuno ha detto niente ? Per finire, la sudditanza psicologica nei confronti di chi la esercitavamo ? Tutti i favorini fatti all'Inter quest'anno sono evidenza di una struttura o di cosa ? Abbiamo contatti anche con dirigenti federali : Mazzini, lo stesso Carraro, etc. In quale telefonata, ripeto, si evince la presenza della struttura ? In quelle che fa Carraro : "...e se c'? qualcuno da favorire, per carit?, che non sia la Juve!" Come vedi si parla sempre di struttura : riusciranno a Napoli a dimostrare che esisteva una struttura o si inventeranno che la struttura non era formalizzata ma nei fatti tacitamente realizzata ? E con quali argomentazioni ? Non pensare che io abbia certezze!! Sono anch'io curioso e non soltanto di vedere le carte della difesa : soprattutto mi piacerebbe conoscere quelle dell'accusa!! -
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Ascolta, in assoluto tu puoi anche aver ragione. Ma mettiti nei panni del Direttore Generale della Juventus che ha per avversari principali gente che ha le mani in pasta nella telefonia. Nel suo libro Moggi spiega le motivazioni per le quali le ha adottate. In una occasione di mercato, aveva parlato con una sua persona di totale fiducia ed all'appuntamento si era ritrovato con altra gente. Ha pensato alla casualit?, ma tu sai com'era il Direttore : ha creato false trattative di mercato, discutendone ai cellulari auscultabili per vedere cosa succedeva. Si ? ritrovato la stessa caciara. Ora tu cosa avresti fatto ? Lui ha ragionato cos? : "Io ero Direttore Generale della Juve e dovevo difendere la mia societ?. Se fossero state disponibili le schede di Marte, avrei preso quelle..." Quindi, non necessariamente nelle schede svizzere ci sono le prove delle "malefatte", non credi ? -
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cccp ha risposto al topic di JuveFan in Calciopoli (Farsopoli)
Dal televideo di Telenorba : "Paparesta esposto a procura FIGC L'arbitro barese Gianluca Paparesta ha presentato un esposto al procuratore federale della Figc, Stefano Palazzi, contro la decisione dei vertici dell'Aia di estrometterlo dai ruoli nonostante sia stato prosciolto da qualsiasi accusa nell'ambito di Calciopoli. Tar e Consiglio di Stato hanno dato infatti ragione all'ex internazionale e lui continua ad allenarsi regolarmente. Sui contenuti dell'esposto l'avv. Pellegrino ed il suo assistito non dicono nulla ma sono decisi ad andare fino in fondo" -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
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Tarallucci e vino - 68 Abbiamo, finalmente, iniziato il commento del ricorso al Tar dell?allora Presidente Federale, Dott. Franco Carraro. Solo in termini di sanzioni inflitte, riporto il riassunto delle puntante precedenti : 1.Sanzione inflitta dalla CAF : quattro anni e sei mesi di inibizione. 2.Sanzione inflitta dalla Corte Federale : 80.000 euro di ammenda con gravame di diffida. 3.La FIGC non concilia nella seduta alla Camera di Conciliazione presso il Coni. 4.Il collegio della Camera Arbitrale del Coni cancella la diffida. Nulla pu? sulla sanzione pecuniaria ( art. 27 dello statuto della FIGC ) Da tutto ci?, consegue il ricorso al Tar di Carraro : come ? possibile avere sul groppone una sostanziosa ammenda, 80.000 euro, a fronte di nessuna violazione commessa ? Dalla lettura della prima parte del ricorso, abbiamo appreso che dopo la sentenza della Camera Arbitrale del Coni, Carraro ha presentato ulteriore richiesta di arbitrato, rigettata per ?assenza di controversia?. Bene, possiamo procedere. ?DIRITTO 1. Nell?esame delle diverse eccezioni sollevate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (d?ora in poi, F.I.G.C.) occorre principiare da quella di inammissibilit? del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito, sollevata sull?assunto che oggetto del gravame ? una sanzione disciplinare sportiva, destinata ad esaurire i propri effetti nell?ambito dell?ordinamento settoriale, con conseguente irrilevanza per l?ordinamento statale alla stregua anche di quanto disposto dall?art. 2, primo comma, lett. b), D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito con modificazioni dall?art. 1 L. 17 ottobre 2003 n. 280.? Come al solito, dobbiamo perdere tempo con il ricorso presentato dalla FIGC nei confronti della legittimit? del Tar a giudicare su sentenze sportive. ?La questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito va infatti esaminata prioritariamente, a prescindere dall?ordine delle eccezioni dato dalla Federazione, e ci? in quanto la carenza di giurisdizione inibisce al giudice anche di verificare l?interesse a ricorrere e la tempestivit? del gravame. Infatti, le statuizioni sul rito costituiscono manifestazione di potere giurisdizionale, di pertinenza esclusiva del giudice dichiarato competente a conoscere della controversia (Cons.Stato, IV Sez., 22 maggio 2006 n. 3026; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 20 luglio 2006 n. 6180). Il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni cui ? giunto in recenti pronunce intervenute su fattispecie analoghe, che hanno visto coinvolti tesserati o societ? sportive nella cd. vicenda calciopoli (19 marzo 2008 n. 2472; 21 giugno 2007 n. 5645; 8 giugno 2007 n. 5280) e di trattenere, quindi, la giurisdizione in considerazione della rilevanza esterna della sanzione inflitta al dott. Carraro (basti pensare al discredito di cui potrebbe soffrire nell?ambito del CIO, di cui ? componente, per aver subito una sanzione disciplinare, qualunque essa sia) e della necessit? di dare una lettura costituzionalmente orientata dell?art. 2 D.L. n. 220 del 2003.? Il ragionamento che fa il Tar ? conseguenza della impostazione data dalla Legge 280/03 : in questa, infatti, viene garantita l?autonomia alla giustizia sportiva nel suo ambito, ovvero nel comminare sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del codice di giustizia sportiva, essendo questo un codice al quale i tesserati implicitamente debbono sottostare. Qualora, per?, nell?applicare sanzioni si sconfini, diciamo cos?, nella giustizia ordinaria, il tesserato pu? ricorrere al Tar contro l?atto amministrativo rappresentato dalla sentenza sportiva. La domanda ? : quando pu? ?sconfinare? una sentenza sportiva ? Risponde il comma 1 art. 3 della legge 280/03 : ?Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria 1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. [?]? E? evidente che tale comma obbliga la corte a ravvisare l?eventualit? che occorra ?ogni altra controversia [?] non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.? ( per inciso, nell?art.2 vengono elencati i casi in cui la giustizia sportiva ? autorevole, vale a dire valutazioni sui comportamenti disciplinari, sempre ai sensi del C.G.S. ). Nel caso del ricorso di Carraro, si individua l?eventualit? nel discredito che subirebbe l?imputato, essendo lui membro del Coni. Da ci? deriverebbe la trattenuta della giurisdizione. Scusate gli arzigogoli, spero di essere stato chiaro. ?La Sezione ha di recente (sent. 19 marzo 2008 n. 2472) ricordato che costituisce principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un?aporia del sistema, prima di dubitare della legittimit? costituzionale della norma stessa occorre verificare la possibilit? di darne un?interpretazione secondo Costituzione (Corte cost. 22 ottobre 1996 n. 356). Ha chiarito la Corte (30 novembre 2007 n. 403) che il giudice (specie in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale) ha il dovere di adottare, tra pi? possibili interpretazioni di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimit? costituzionale, dovendo sollevare la questione dinanzi al giudice delle leggi solo quando la lettera della norma sia tale da precludere ogni possibilit? ermeneutica idonea a offrirne una lettura conforme a Costituzione.? Ancora, vengono ricordate delle sentenze della Corte Costituzionale la quale ha chiarito che in situazioni del genere l?interpretazione che deve essere data ? quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimit? costituzionale. Devolvere una questione legata ad un atto amministrativo, quale ? una sentenza sportiva, al Tar viene considerato come conforme ai dettami della Costituzione. ?Ha infine aggiunto il giudice delle leggi che in linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perch? ? possibile dare di esse interpretazioni incostituzionali, ma perch? ? impossibile dare delle stesse interpretazioni costituzionali.? Per quanto sembri uno scioglilingua, a mio modo di vedere il principio da applicare mi sembra corretto. ?Ora, nel caso di specie non mancano argomenti e precedenti giurisprudenziali a dimostrazione che il Legislatore del 2003 ha inteso solo garantire il previo esperimento, nella materia della disciplina sportiva, di tutti i rimedi interni, senza peraltro elidere la possibilit?, per le parti del rapporto, di adire il giudice dello Stato se la sanzione comminata non esaurisce la sua rilevanza all?interno del solo ordinamento sportivo.? Viene inoltre ricordato che il legislatore non ha inteso limitare al Tribunale Amministrativo come grado di giudizio della controversia, offrendo la possibilit? alle parti di ricorrere al Consiglio di Stato. ?2. Priva di pregio ? anche l?eccezione di inammissibilit? del ricorso per difetto di interesse, sollevata sul rilievo che, essendosi il dott. Carraro dimesso dall?incarico Federale, potrebbe non versare la somma richiestagli a titolo di sanzione pecuniaria, senza che nei suoi confronti la Federazione possa adire le vie giudiziarie per ottenerne il pagamento.? Ma Carraro vive un mondo tutto suo ? Dopo aver provato a richiedere ulteriore arbitrato dopo la sentenza della stessa Camera Arbitrale, apprendiamo adesso che voleva farla franca nel pagamento dell?ammenda, adducendo, semplicemente, che lui non ? pi? Presidente Federale avendo presentato dimissioni! Vediamo cosa gli dice il Tar. ?Come gi? chiarito sub 1 ? la comminatoria in s? di una sanzione per violazione delle regole interne al mondo del calcio (e cio? di quel mondo che per anni il ricorrente ha rappresentato in Italia e all?estero) e, quindi, il giudizio di disvalore che la stessa sottende ad essere lesivi dell?onorabilit? del ricorrente, al quale deve quindi essere riconosciuto l?interesse a far accertare dal giudice sportivo prima e poi, eventualmente, da quello statale l?illegittimit? della sanzione.? Il Tar dice : come gi? chiarito al punto 1, ad essere lesivo dell?onorabilit? del ricorrente ? la sanzione in s?, l?aver violato regole del codice di giustizia sportiva e non ci? che prevede la sanzione. Oggetto della devoluzione al Tar, viene ribadito, ? la lesione dell?onorabilit? derivante dalla sanzione, qualunque essa sia, non ha pi? valore in quanto pecuniaria. Ok, mi fermo qua, perch? gli argomenti affrontati mi sono sembrati pesanti. Portate pazienza e continuate a leggere : solo cos? potremo costruire una coscienza comune derivante dalla consapevolezza dei fatti avvenuti. Tarallucci e vino - 68 -
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De Santis ha spiegato pi? volte l'episodio nelle varie trasmissioni cui ? stato invitato. Per cominciare, fa notare che quel calcio d'angolo era dubbio, per cui avesse dovuto favorire la Juve non lo avrebbe dato. Per quanto riguarda ci? che ha fischiato, ha sempre detto di aver visto, alle spalle di Cannavaro, Iuliano essere spinto e cadere. Quindi, non si pu? parlare n? di fallo di confusione n? di gol annullato perch?, come giustamente dici, si sente nettamente il fischio prima del colpo di testa. La sfortuna volle che, come dice lo stesso De Santis in una telefonata a Bergamo, che quel pallone andasse in gol : ? da l? che si ? creato il mito che De Santis ci favorisse. Pensa che molta gente ? convinta che De Santis sia stato deferito per colpa della Juve : Ruperto e Sandulli lo tirano per i capelli nella faccenda di Fiorentina-Bologna e comunque l? c'? la mancanza di lealt?. Ma l'illecito sportivo se lo becca per l'unica partita riconosciuta come tale ovvero Lecce-Parma 3-3. Partita della quale beneficia la Fiorentina che, per?, non ne sa nulla. O meglio, per Ruperto, questi fatti mandano in B la Fiorentina; per Sandulli, la Fiorentina ? stata costretta a chinare il capo al sistema e quindi va salvata....ma noi non andiamo in Serie B per aver imposto il "sistema".... Per tornare a De Santis, non sembra che fossero molto contenti quando veniva designato ad arbitrare nostre partite, almeno stando alle parole di Moggi... Sempre Forza Juve -
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Si, ? vero, peppe. Ha aggiunto che nello spogliatoio c'era un sacco di gente, fra cui forze dell'ordine, e figurati se non si sarebbe saputo che era stato chiuso nello spogliatoio. "Non ? successo nulla", ha concluso Paparesta. Questa storia della chiusura nello spogliatoio di Paparesta ? per? emblematica della costruzione artificiosa delle malefatte di Moggi da parte di qualcuno, molti, che vogliono continuare ad immaginare quello che loro pensano e in realt?...non ? avvenuto. Perch? si diffonde questa storia ? Perch? nelle relazioni dei CC sono rintracciabili almeno due telefonate dove, alla divertita irrisione degli interlocutori, Moggi, ancora furente, replica millantando di aver chiuso l'arbitro nello spogliatoio e, in una di queste telefonate, di essersi portato le chiavi in aeroporto. Paparesta, nella trasmissione di Telenorba, a domanda rispondi, dice che lui non poteva smentire perch? non sapeva di queste telefonate. Forse ? vero, per? prima dell'inizio del processo sportivo, lui si reca all'Ufficio Indagini e alla domanda fatidica risponde : "Non mi sono accorto di essere stato chiuso nello spogliatoio. Ho appreso il fatto dai giornali" Ricordiamo anche che n? Ruperto n? Sandulli considerano l'accaduto illecito sportivo, ma soltanto mancanza di lealt?, violazione dell'art.1 Ora la domanda ? : perch? fino al giorno in cui Paparesta ? stato intervistato da La7, ovvero l'altro giorno, in cui ha "smentito" tutto i giornali di regime ce l'hanno menata con 'sta storia ? Volete sapere da dove ho preso le dichiarazioni rese dai protagosti all'Ufficio Indagini nell'estate 2006 ? Ma dal sito della rosea, of course!! -
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cccp ha risposto al topic di JuveFan in Calciopoli (Farsopoli)
Ragazzi, vi riferisco quello che ha detto Paparesta due domeniche fa a Telenorba. Se vi ricordate, dopo aver vinto anche il Consiglio di Stato, ci si aspettava un reintegro. Questo non ? arrivato e lui se n'? uscito fuori con la storia che se c'? tanta ostinatezza ? perch?, secondo lui, nelle dichiarazioni rese alla Procura di Napoli ( vi ricordo che la sua posizione ? stata stralciata ed anche l?, diciamo, ha vinto, nel senso che non si procede nei suoi confronti : se volete, ? da interpretarsi come una prima sconfessione degli specchietti svizzeri ) dicevo, che nelle dichiarazioni rese alla Procura di Napoli ci fossero cose che danno fastidio a chi ancora ? in sella. L'esempio che ha usato ? il ?Premio Nazionale Sportilia? : ogni anno l? vengono premiati i migliori arbitri ( quest'anno Saccani e Orsato ) e a lui sembrava "anomalo" ( lo ha ripetuto pi? volte ) non solo che vi partecipasse Moggi ma che questi venisse premiato dall'allora vicepresidente federale ed adesso presidente federale Abete. Mi sembra chiara che l'invettiva non sia nei confronti di Moggi ( se non indirettamente ) ma nei confronti di Abete. Lui ha anche ricordato che nell'Aprile del 2008, in un incontro in federazione con Collina e Gussoni costoro gli abbiano illustrato la loro volont? al reintegro e al suo utilizzo nel campionato successivo ovvero questo in corso. Capite da dove vengono i dubbi a Paparesta ? Ora, poich? questa notizia ( tra l'altro nota dal 2007, fate un giro su google ) ha suscitato il solito polverone ( basta mettere dentro la parolina magica "Moggi"... ) la Federazione lo ha invitato a precisare e lui ha chiesto audizione ( lo aveva anticipato anche in trasmissione ) per riferire quanto detto alla Procura di Napoli a Palazzi. Punto. Tutto qua. Ora come l'ho saputa io questo notizia, mi sembra che avrebbe dovuto saperla anche quest'ennesimo giornalista, o no ? Perch? rimescolare sempre il torbido anche quando le notizie sono arcinote e non vi ? nessuno scandalo ? Perch? puntellare sempre una "verit?" sempre pi? nuda ? Sempre Forza Juve -
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Tarallucci e vino ? 67 Stiamo per iniziare il commento del ricorso al Tar dell'allora Presidente Federale, Dott. Franco Carraro. Riassunto delle puntate precedenti : 1. Alla CAF di Cesare Ruperto gli viene contestato di aver fatto pressioni sul designatore Bergamo in occasione della partita Lazio-Brescia. Ci? gli costa una inibizione di quattro anni e mezzo. 2. Alla Corte Federale di Piero Sandulli quest?ultimo riconosce che i fatti ricostruiti alla CAF sulle relazioni dei CC ? un lavoro ben svolto; ciononostante, la vicenda pu? essere soggetta ad interpretazione diversa, ergo la violazione di cui a Lazio-Brescia viene cancellata e l?inibizione di cui sopra viene convertita in ammenda di 80.000 euro gravata da diffida. 3. In Camera di Conciliazione, ovviamente la Federazione non concilia e Carraro ricorre all?arbitrato. 4. In Camera Arbitrale, gli tolgono la diffida poich? tale gravame gli ? stato sanzionato come monito ma il Collegio Arbitrale nota che tale monito ha poco senso giacch? se ? vero che Carraro si ? rivolto a Bergamo direttamente ( percorso gi? ritenuto lecito dalla Corte Federale ) per manifestare le sue perplessit? in materia di conduzione della gestione arbitrale ? anche vero che non risultano n? organi n? norme in base alle quali i dirigenti possano presentare le proprie lamentele. A margine di questo ragionamento faccio notare come questo sia un altro esempio di sconfessione di sentenze da un organo di giustizia sportiva ad un altro?sempre della serie ?la giustizia sportiva ha fatto il suo corso?? Ultima nota : la Camera Arbitrale non pu?, per regolamento, decidere di sanzioni pecuniarie : siamo quindi nella situazione, grottesca, in cui ad un tesserato vengono richiesti 80.000 euro a fronte di sentenze sportive che ne hanno praticamente cancellato le violazioni contestate dall?Ufficio Indagini : ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere? Finalmente siamo al commento del ricorso al Tar : ammetto di non averlo ancora letto, e di essere curioso ( ?si fa per dire! ) delle motivazioni in base alle quali gli verr? cassata la sanzioncina di euro 80.000 "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Terza Ter - composto dai Magistrati: Italo Riggio Presidente Giulia Ferrari Consigliere ? relatore Diego Sabatino Primo referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 586/07, proposto dal dott. Franco Carraro, rappresentato e difeso dall?avv. Giovanni Verde presso il cui studio in Roma, viale Giulio Cesare n, 145, ? elettivamente domiciliato, contro la Federazione Italiana Gioco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dapprima dall?avv. Guido Valori presso il cui studio in Roma, viale delle Milizie n. 206, era elettivamente domiciliata e successivamente, a seguito di rinuncia al mandato, dall?avv. Massimo Colarizi presso il cui studio in Roma, via Panama n. 12, ? elettivamente domiciliata, la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del Coni, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, nonch? il Comitato olimpico italiano (Coni), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio, per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Gioco Calcio (per la parte relativa al ricorrente), di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, tra i quali assumono rilievo la decisione del Collegio arbitrale presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del Coni dell?8 novembre 2006 (prot. n. 1925) e la determinazione del Presidente della predetta Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del 22 novembre 2006 per la parte in cui hanno resa definitiva, per gli organi di giustizia sportiva, la sanzione dell?ammenda di ? 80.000,00 irrogata dalla Corte Federale.? ? tutte cose che gi? sappiamo, giusto ? ?Visto l?atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio; Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 30 ottobre 2008 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altres? i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: FATTO? Ok, (ri)leggiamoci il riassunto fatto dal Tar : ?1. Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2007 e depositato il successivo 22 gennaio il dott. Franco Carraro impugna, per quanto di interesse, la delibera del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Italiana Gioco Calcio (per la parte relativa al ricorrente), nonch? la decisione del Collegio arbitrale presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del Coni dell?8 novembre 2006 (prot. n. 1925) e la determinazione del Presidente della predetta Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del 22 novembre 2006 per la parte in cui hanno resa definitiva, per gli organi di giustizia sportiva, la sanzione dell?ammenda di ? 80.000,00 irrogata dalla Corte Federale. Espone, in fatto, che in data 23 giugno 2006 il Procuratore Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (d?ora in poi, F.I.G.C.) lo ha deferito, nella sua qualit? di Presidente della F.I.G.C., ?per aver esercitato pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo affinch? questi a sua volta intervenisse nei confronti dell?arbitro designato per la gara [Lazio ? Brescia], al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio s.p.a. conseguente all?alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dei commi 1 e 2 del C.G.S.?. La Corte di appello Federale (CAF), con decisone del 14 luglio 2006 (comunicato ufficiale n. 1/c), pur avendo accertato che il dott. Carraro non aveva preso parte alla designazione dell?arbitro della predetta partita, ha ritenuto di dover sanzionare, ex art. 6 del Codice di giustizia sportiva (C.G.S.), l?intervento dello stesso dott. Carraro nei confronti del designatore Bergamo con l?inibizione per anni 4 e mesi 6. Con l?impugnata decisione del 24-25 luglio/4 agosto 2006 la Corte Federale presso la Federazione Italiana Gioco Calcio, adita dal dott. Carraro come organo di appello, lo ha ritenuto punibile ex art. 1, primo comma, del C.G.S. e lo ha sanzionato con l?ammenda di ? 80.000,00 e con una diffida. Fallito il tentativo di conciliazione previsto dalla Corte Federale presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport il dott. Carraro ha presentato istanza arbitrale presso la stessa Camera che, con decisione n. 1925 dell?8 novembre 2006, ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciare sul ricorso proposto dal dott. Carraro per la parte relativa alla sanzione pecuniaria. Ha invece ritenuto la propria competenza per la parte relativa alla sanzione della diffida e, in parziale riforma della decisione della Corte Federale del 25 luglio 2006, l?ha annullata.? Sempre cose che gi? sappiamo? ?In data 15 novembre 2006 il dott. Carraro ha presentato una nuova istanza di conciliazione in relazione alla controversia insorta dopo la decisione del collegio arbitrale e relativa alla possibilit? di tenere ferma la sanzione pecuniaria dopo che era stato escluso qualsiasi illecito disciplinare. Con determinazione presidenziale del 22 novembre 2006 il Presidente della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport ha dichiarato inammissibile l?istanza per ?assenza di una nuova controversia?.? Ah, e questa non la sapevo : Carraro dopo la sentenza dell?arbitrato ha presentato nuova istanza arbitrale poich? si era davanti ad una sanzione pecuniaria a fronte di nessun illecito disciplinare. Il Presidente della Camera di Conciliazione ed Arbitrato gli ha, direi ovviamente, rigettato la richiesta per ?assenza di una nuova controversia? ?2. Avverso i predetti provvedimenti l?interessato ? insorto deducendo violazione di legge perch? ? stata irrogata al ricorrente una sanzione per un fatto accertato dallo stesso giudice sportivo come inesistente, nonch? eccesso di potere per ingiustizia manifesta, per contraddittoriet?, per errore sui presupposti fattuali e per altri figure sintomatiche. Illegittimamente il Collegio arbitrale, pur ritenendo il comportamento del dott. Carraro corretto e non sanzionabile, ha annullato la sola diffida, affermando di non essere competente, ai sensi dell?art. 27 dello Statuto F.I.G.C., sulla sanzione pecuniaria. Ha dunque fatto venir meno la diffida ed il presupposto in virt? del quale la stessa era stata comminata ma ha, al contempo, reso definitiva la sanzione pecuniaria (ormai priva di fondamento), cos? ritenendo possibile l?accesso alla giustizia statale e, prima ancora, facendo emergere l?interesse del dott. Carraro ad impugnare il provvedimento sanzionatorio della Corte Federale ed i provvedimenti successivi nella parte in cui, sulla premessa dell?incompetenza dell?organo adito, lo hanno implicitamente confermato.? Carraro dice che il collegio arbitrale togliendogli la diffida ma reputandosi incompetente nei confronti della sanzione pecuniaria abbia applicato illegittimamente l?art.27 dello Statuto FIGC : ah, si ? Siamo costretti a leggercelo, allora : come sempre, pazienza : ?ART. 27 Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria 1. I tesserati, le societ? affiliate, e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attivit? di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l?ordinamento Federale, hanno l?obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale. 2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all?ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell?attivit? federale nonch? nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. 3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la Federazione, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione conciliativa e arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali. Non sono soggette a procedimento di conciliazione o arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria e, fermo restando il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell?art. 12 dello Statuto C.O.N.I., non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c) penalizzazioni di classifica. 4. Il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunit?, pu? autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l?irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali. 5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione pu? essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.? Dott. Carraro, da ci? che leggiamo dal comma 3 ?non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie? sembrerebbe invece che la Camera Arbitrale abbia bene interpretato l?art.27 dello statuto. Vedremo cosa dice il Tar al riguardo. Andiamo avanti. ?3. Si ? costituita in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, l?inammissibilit? del ricorso sotto diversi profili e la sua tardivit? in quanto volto all?annullamento, per la parte di interesse, della delibera del 24-25 luglio/4 agosto 2006 della Corte Federale presso la Federazione Italiana Gioco Calcio. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso. 4. La Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del Coni non si ? costituita in giudizio. 5. Il Comitato olimpico italiano (Coni) non si ? costituito in giudizio. 6. All?udienza del 30 ottobre 2008 la causa ? stata trattenuta per la decisione.? La FIGC si ? presentata ed ovviamente ha subito eccepito il difetto di giurisdizione della corte, ovvero del Tar. La Camera di Conciliazione ed Arbitrato ed il CONI stesso non si sono presentati. Mi chiedo se sia pertinente tale comportamento e mi spiego : per loro la legge 280/03 ? una legge della Repubblica Italiana o possono far finta che non esista ? Che senso ha, ogni volta che una sentenza sportiva viene impugnata, sollevare l'eccezione di illegittimit? della corte essendo queste esplicitamente indicata nella 280/03, Legge della Repubblica Italiana ? Alla prossima dove leggeremo cosa il Tar ne pensa di tutto ci?. Tarallucci e vino - 67 -
Per Kefeo...E Per Coloro Che Vogliono Discutere...
cccp ha risposto al topic di cccp in Calciopoli (Farsopoli)
Tarallucci e vino ? 66 Schematicamente, quello che abbiamo visto finora sul procedimento sportivo dell?ex presidente federale, Franco Carraro. 1. Alla CAF di Cesare Ruperto gli viene contestato di aver fatto pressioni sul designatore Bergamo in occasione della partita Lazio-Brescia. Ci? gli costa una inibizione di quattro anni e mezzo. 2. Alla Corte Federale di Piero Sandulli quest?ultimo riconosce che i fatti ricostruiti alla CAF sulle relazioni dei CC ? un lavoro ben svolto; ciononostante, la vicenda pu? essere soggetta ad interpretazione diversa, ergo la violazione di cui a Lazio-Brescia viene cancellata e l?inibizione di cui sopra viene convertita in ammenda di 80.000 euro gravata da diffida. 3. In Camera di Conciliazione, ovviamente la Federazione non concilia e Carraro ricorre all?arbitrato. Arbitrato che abbiamo gi? commentato integralmente e che qui riassumiamo come passaggio preliminare al ricorso al Tar, oggetto di questa discussione. Fatte le debite premesse tendenti a ritenere legittima la pronuncia dell?arbitrato, legittimit? sempre messa in dubbio dagli uomini della FIGC, il Collegio Arbitrale si esprime sulle censure presentate dallo stesso Carraro : ?a) che dal carattere devolutivo dell?impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva l?assorbimento della censura svolta dal Ricorrente sotto il profilo della nullit? del giudizio di primo grado per illegittima composizione del giudice, poich? lo svolgimento dell?arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l?esame della controversia di fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volont? del Ricorrente stesso;? Censura, questa, presentata anche da altri tesserati, ma senza successo : in un modo o in un altro rispondono picche alla richiesta di annullamento del processo per illegittima composizione del giudice. ?b) che non condivisibile appare la dedotta censura di illegittimit? della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poich? l?art. 270 c.p. esprime un principio nell?ambito del processo penale la cui applicazione non ? estensibile ad altri procedimenti e in particolare in quelli disciplinari;? Altro argomento sul quale non si transige : per forza, ? l?unica prova che hanno? ?c) che non condivisibile appare anche la dedotta censura di illegittimit? della decisione impugnata per essere il dott. Carraro, quale Presidente della FIGC, sottratto al giudizio disciplinare di fronte agli organi delle federazione da lui presieduta, poich? il sistema disciplinare della FIGC deve essere costruito come ?sistema di diritto? in cui gli stessi principali attori, ed in primis lo stesso Presidente, sia durante il mandato che una volta cessato lo stesso, sono soggetti alle regole in vigore nel sistema, e quindi assoggettati al potere degli organi cui ? deputata la garanzia dell?osservanza di tali regole;? Vediamo se riesco a fare l'analisi logica : 1. Carraro fa richiesta di illegittimit? della sentenza sportiva : perch? ? 2. Perch? lui ? il Presidente Federale : e quindi ? 3. Quindi avrebbe dovuto essere giudicato dagli organi della federazione da lui presieduta : si, e quali sono ? 4. Non l'ho mica capito : tra l'altro, con uno dei tre comunicati ufficiali del Commissario Straordinario, viene adottata la strada CAF-Corte Federale che ? la strada riservata ai dirigenti della Federazione e non la strada Commissione Disciplinare-Corte Federale che ? la strada riservata ai tesserati della Federazione : a quali organi si riferisce ? 5. Carraro avrebbe voluto essere giudicato da tali organi adducendo come motivazione che spetta a questi organi il controllo dell'osservanza delle regole da parte dei "principali attori" in primis il presidente federale. 6. Se qualcuno ne sa di pi?...in ogni caso, questo tentativo contorto di farsi riconoscere la decisione degli organi di giustizia sportiva come illegittima fallisce miseramente senza nessuna spiegazione da parte del Collegio Arbitrale : dice soltanto che non ? condivisibile. Vediamo come il Collegio Arbitrale entra nel vivo della vicenda : ?a) La sanzione della diffida ? stata intesa dalla Corte federale ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici?. La Corte federale afferma esplicitamente ?che non vi ? alcuna prova che il dott. Franco Carraro agisse per scopi diversi da quelli istituzionali di garantire il regolare andamento del campionato, che avrebbe potuto essere turbato dalla prosecuzione di errori arbitrali ai danni della Lazio?. Oggetto di censura ? invece l?adozione di comportamenti ?posti in essere attraverso un canale informale e non trasparente presso uno solo dei designatori, piuttosto che per il doveroso tramite dei competenti organi federali preposti ad una ufficiale valutazione tecnica dell?operato arbitrale?.? ?.e quindi? ?b) Il Collegio non ritiene di poter condividere tale censura, nella parte in cui, con la cennata diffida, mira a indicare pro futuro una condotta, istituzionale prima ancora che individuale, non coerente con l?ordinamento federale allora vigente. Come gi? rilevato nei lodi arbitrali dello scorso 27 ottobre 2006 (in riferimento alle controversie insorte tra FIGC e A.C. Milan s.p.a., A.C.F. Fiorentina s.p.a., S.S. Lazio s.p.a. e F.C. Juventus s.p.a.), non pu? non segnalarsi in proposito la ?mancanza nell?ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali?. Erano altres? assenti in tale ordinamento forme di regolamentazione delle procedure di reclamo nei confronti delle decisioni arbitrali innanzi alla Federazione stessa e all?Aia; n? era in alcun modo disciplinata la possibilit? di sollecitare l?intervento degli organi ufficialmente preposti alla valutazione tecnica dell?operato arbitrale, n? da parte delle societ? n? da parte dei vertici federali. La valutazione tecnica dell?operato arbitrale era dunque sottratta sia a procedure contenziose sia a procedure di controllo amministrativo.? Capito ? Tu gli hai dato un gravame di diffida come monito affinch? non abbia a ripetersi un comportamento del genere. Cosa nota il Collegio Arbitrale ? Che non ? possibile evitare in futuro un comportamento del genere giacch? non esistono ?adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali?. Inoltre, non esistono norme che riguardano la possibilit? di fare presente lamentele agli organi preposti alla valutazione delle prestazioni arbitrali, attenzione, n? da parte delle societ? n? da parte dei vertici federali. Praticamente, siamo nella stessa situazione dell'art.1 del vecchio codice di giustizia sportiva : a rigore, il contattare i designatori o gli organi federali per esprimere lamentele non era da considerarsi "mancanza di lealt?" al punto tale che nella nuova versione ? stato previsto esplicitamente : ovviamente, questo ragionamento non vale per un solo tesserato... ?c) In questo contesto, in capo al Presidente federale venivano inevitabilmente a concentrarsi compiti di rappresentanza, di amministrazione attiva e di garanzia. Pu? naturalmente opinarsi il fatto che in questo assetto istituzionale le istanze del circuito politico democratico venissero impropriamente a sovrapporsi a quelle di tutela del corretto andamento delle competizioni sportive, anche in esito alle legittime doglianze delle societ? in ordine alle prestazioni della categoria arbitrale; cos? ingenerando confusioni di poteri e anche solo potenziali conflitti di interessi. Il Collegio ritiene, invece, che non possa imputarsi, facendone oggetto di un monito verso condotte future, all?allora Presidente federale, cui competeva in ultima istanza garantire la regolarit? delle competizioni sportive, l?attivazione a tal fine di procedure informali di richiamo della categoria arbitrale all?osservanza di scrupolose direzioni di gara, anche in relazione a circostanze particolarmente delicate secondo il suo prudente apprezzamento. Mancando, nell?ordinamento federale, a questo riguardo, procedure codificate, l?assunzione di tali iniziative nelle forme pi? libere (fatto salvo ovviamente il limite del perseguimento dello scopo istituzionale, ritenuto non violato dalla stessa Corte federale) rientrava nella piena discrezionalit? politicoamministrativa del Presidente federale, in quanto tale insuscettibile di un giudizio diverso da quello appunto politico-amministrativo. Da ci? consegue, in conclusione, che la pena della diffida, ?quale monito ad attenersi, per il futuro, ad una pi? oculata osservanza dei doveri deontologici? risulta priva di adeguata base giuridica e va pertanto annullata.? Ah, ho capito : se a lamentarsi delle prestazioni arbitrali ? Carraro, non ? un problema proprio perch? in qualit? di presidente federale le sue lamentele sono per garantire il regolare svolgimento del campionato ( ?della Lazio! ). Se lo fa Moggi, sono da considerarsi pressioni nei confronti dei designatori al fine, ovviamente, di avere arbitri compiacenti, ovviamente. Conclusioni : ?P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione 1. dichiara la propria incompetenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte relativa alla sanzione pecuniaria; 2. dichiarata la propria competenza a pronunciare sul ricorso del dott. Franco Carraro nella parte diversa da quella relativa alla sanzione pecuniaria, in parziale riforma della decisione della Corte federale in data 25 luglio 2006 / 4 agosto 2006, annulla la sanzione della diffida inflitta al dott. Franco Carraro; [...]? E sar? proprio il punto 1 a far ricorrere Carraro al Tar : il Collegio Arbitrale gli toglie la diffida ma nulla pu? sulla sanzione pecuniaria : volevate voi che Carraro non ricorresse contro una sanzione ( per di pi? pecuniaria ) a fronte di nessuna violazione ? Tarallucci e vino ? 66 PS Noto un certo fervore sulla vicenda Paparesta tale da indurmi a commentare il suo iter sportivo come prossimo thread : nel frattempo, vi faccio notare che essendo la decisione al suo riguardo spinosa, le argomentazioni adottate sono cervellotiche. Mi spiego : 1. Arbitrato Moggi : non posso decidere perch? ti sei dimesso! ( ma io sto ricorrendo contro una decisione sportiva assunta non considerando proprio le mie dimissioni! ) 2. Arbitrato Giraudo : non posso decidere perch?, non essendo pi? dirigente di nessuna squadra, attualmente non sei un tesserato ( ma io sto ricorrendo contro una decisione sportiva assunta quando ero tesserato! ) 3. Decisione AIA Paparesta : non ti posso reintegrare perch? sei rimasto fuori da oltre un anno e non hai seguito i corsi di aggiornamento ( ma io i corsi di aggiornamento non li ho potuti seguire proprio a causa della tua decisione di estromettermi! Decisione illegittima come decretato dal Tar e dal Consiglio di Stato! )