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wmontero

Tifoso Juventus
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  1. secco? ha ragione faceva un figurone in panchina lo dicevano tutti
  2. il processo procedeva bene ci eravamo nuovamente illusi ora
  3. domattinaaaaaaaaaaaaaaaaaa. domattinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mah se AA affida a questi.............. che pepe sia anche troppo
  4. salve ci mettono alla prova per vedere se siamo degni del paradiso ( quello che intendiamo noi ) fanno di tutto per farci abbandonare lo sconforto a volte ci assale ma per ora vedo che non demordiamo
  5. nessuno ci illumina? secco amauri blanc sono stati deferiti per art 1 (lealtà etc etc punibili con ammenda etc etc) moratti e preziosi per art 10 Il deferimento Con provvedimento del 31 maggio 2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione, i Signori Massimo Moratti (Presidente della Società Football Club Internazionale Milano Spa), Enrico Preziosi (socio di riferimento della Genoa Cricket & Football Club Spa, nonché le Società Football Club Internazionale Milano Spa (più in avanti, Inter) e Genoa Cricket & Football Club Spa (più in avanti Genoa), per rispondere: il Moratti della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 comma 1, C.G.S., per avere avuto contatti, finalizzati alla “compravendita” di alcuni calciatori, con l'inibito Sig. Preziosi; il Preziosi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 19 comma 2, lettera a, C.G.S., che prevedono l'impossibilità, per i tesserati inibiti, di rappresentare la propria Società in attività rilevanti per l'Ordinamento sportivo, nonché della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 comma 1, C.G.S. per avere concorso nella violazione del citato Sig. Moratti; la Società Inter Spa per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S., per i comportamenti tenuti dal suo Presidente, la Società Genoa, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per i comportamenti del suo socio di riferimento. che recita Art. 10 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari 1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto. sembrerebbe dico sembrerebbe una cosa sia l'ammenda o inibizione una cosa è l'annullamento dell'atto io deferisco moratti per art 10 io reputo moratti colpevole di violazione art 10 e gli infliggo pena xxxxx a questo punto gli atti scaturiti non sono validi di conseguenza .penso forse sarebbe meglio pensassi ad altere cose vero??? avete ragione scusate
  6. ...................................................................... ....................................................................... ......................................................................
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