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francocausio

Tifoso Juventus
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  1. Non ? che alla Figc possano passare la vita a ordire complotti a favore dell'Inter:ormai la misura ? colma e non possono pi? esagerare come lo scorso anno.Lo scandaloso scempio compiuto ai nostri danni ? sotto gli occhi di tutti adesso e ci sono altre inchieste in corso molto delicate.A questo aggiungi che Di Monda non ? affatto uno sprovveduto n? un pazzo...
  2. No,Crazy,non c'? niente di pi?:la Figc,ripeto,vuole accelerare i tempi ''solo''per togliersi dalle sabbie mobili di un giudizio nel merito che potrebbe anche sconfessare l'operato dei ''paggi''onesti.L'istanza di prelievo ? stata fatta solo per discutere proceduralmente della mancanza di legittimazione dell'Ego di Napoli,che ? sempre opinabile, evitando,quindi,le insidie del giudizio di merito che,invece,presenta aspetti pi? ''certi'' essendo fondato su dati e fatti oggettivi...
  3. Per la diffida ad adempiere l'Ego ha deciso di non insistere nella sua richiesta di togliere immediatamente lo scudetto dalle maglie dei perdazzurri(in questo consisteva la diffida...) poich? non era,non ? importante toglierlo subito:non sussistevano,tra l'altro, i requisiti di necessit? ed urgenza richiesti dalla legge per procedere immediatamente sulla scorta in tal senso perch?,in poche parole,non cambia la sostanza...Si decider? tutto pi? in l? nella causa quando si entrer? nel merito...
  4. Se leggi il ricorso dell'Ego troverai tutti i documenti esibiti e gli atti impugnati:mica so' fessi...
  5. Questa si trova abbastanza facilmente...prova,adesso,a cercare il ''parere'' dei tre paggetti di rossi con cui motivavano l'eticit? e l'opportunit? dell'assegnazione dello scudetto all'ambrosiana,l'atto di nomina dello stesso con i suoi poteri ed i suoi limiti(ti ricordo che era commissario straordinario)...hanno fatto terra bruciata intorno a loro per non lasciare tracce...Adesso fanno al Tar istanza di prelievo,cio? di anticipare il giudizio che,visti i tempi biblici,sarebbe andato alle calende greche,sperando che il giudice non riconosca la sussistenza di legittimazione attiva dell'Ego di Napoli e,quindi,far naufragare il ricorso...E' semplicemente vergognoso tutto ci?...
  6. E' sparito tutto,proprio tutto:non si trova pi? niente n? la nomina di g.rossi,n? quella dei tre paggi,n? il loro parere...? tutto un mistero...che schifo...
  7. Merita un posto sul podio l'Ego di Napoli o no???
  8. Non ? semplice anche perch? bisogner? vedere le argomentazioni del ricorrente e quelle dei resistenti e,quindi,le decisioni dei giudici...Comunque se ti vuoi ''divertire''... L?Ego di Napoli ? titolare di un interesse collettivo, in quanto differenziato, poich? facente capo ad un?organizzazione di tipo associativo che si distingue tanto dalla collettivit?, quanto dai singoli che ne fanno parte, e qualificato, cio? normativamente protetto e, quindi, giuridicamente rilevante (artt. 24, 103, 113 Cost. e L. fondamentale del 31.3.1889 n. 5992). Con la propria attivit? l?associazione concorre, altres?, ad un?evoluzione dell?ordinamento. Infatti, concorre al progresso materiale e spirituale tutelato dalla Costituzione (art. 4, II comma), con gli strumenti che la stessa legge fondamentale pone a sua disposizione: impiego di risorse umane nelle formazioni sociali (art. 18 Cost.) e finanziarie, quale prodotto dell?osservanza dei doveri inderogabili di solidariet? economica e sociale (art. 2 Cost.). L?art. 2 Cost., invero, cos? come tutte le norme costituzionali, ? norma di carattere immediatamente precettivo, non subordinata all?emanazione di unalegislazione di attuazione, la cui assenza non autorizza il giudice ad ignorare situazioni soggettive direttamente garantite dalla Costituzione (TAR Lazio, Sez. III,22 aprile 1992, n. 433). Basti osservare che l?associazione agisce in virt? di un interesse non illegittimo, poich? non rispondente a pretese futili o immorali o emulative o tendenti a porre in essere situazioni contrarie alla legge, essendo dotato dell?attualit? e della concretezza. Tale interesse, da un punto di vista sostanziale, consiste nello svolgere un?attivit? tesa ad insegnare nelle scuole della Campania e,si auspica, del Piemonte, etica nello sport. La ricorrente ha, altres?, subito la lesione di un diritto soggettivo, in virt? delle seguenti considerazioni: in seguito allo scoppio del caso Calciopoli, agli inizi di giugno 2006 il Presidente de L?Ego di Napoli, avv. Raffaele Di Monda, quale socio della Meleam s.r.l. (societ? di certificazione e controllo della sicurezza sul lavoro) con una quota pari al 24%, avanzava alla stessa formale richiesta di finanziamento (in cambio di sponsorizzazione della Meleam), per realizzare corsi di etica sportiva presso le scuole della Campania. Corsi, gratuiti per il MIUR, gi? concordati con il Dirigente Scolastico Prof. Alberto Bottino. La richiesta veniva accettata dal Consiglio di Amministrazione della Meleam, che stanziava la cifra di ? 50.000,00, da versare in due tranches: il 50% due mesi prima dell?inizio dei corsi, la differenza entro e non oltre il 30/04/2007. Nella missiva di conferma della societ? sponsorizzante (cfr. allegata agli atti) vi era una sorta di postilla, quasi un monito premonitore, ove la Meleam si riservava la facolt? di recedere dall?accordo in seguito al sopravvenire di accadimenti di valenza tale da rendere inopportuna e controproducente la spesa preventivata. Alcune settimane fa la ricorrente sollecitava l?amministratore unico della Meleam srl affinch? provvedesse a versare la somma stabilita quale acconto (? 25.000,00), onde poter dar seguito alla formalizzazione di contratti con docenti ed acquisto di materiale didattico. A distanza di pochi giorni, la Meleam comunicava la volont? di recedere dall?accordo iniziale, ?in virt? di un declassamento ed assoluta negazione del principio etico sportivo. Tale presa di posizione ? la netta conseguenza di un impoverimento della valenza dei principi di etica sportiva, per mancanza di equit? da parte della giustizia sportiva. Mi riferisco, tra l?altro, all?Inter, squadra che gode tuttora di immeritati titoli calcistici? (cfr. allegato agli atti). Appare evidente la lesione di un diritto soggettivo dell?associazione L?Ego di Napoli, la quale, non potendo godere della somma di ? 50.000,00 concordata con la Meleam, mai potr? dar seguito all?organizzazione e, quindi, allo svolgimento di corsi di etica sportiva nelle scuole. Tale rinunzia causa e causer? per la stessa associazione un gravissimo danno all?immagine ed alla sua credibilit? regionale e nazionale. Alla luce delle argomentazioni che precedono, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle legittime istanze avanzate dalla ricorrente, la stessa sar? costretta ad agire nelle sedi opportune per ottenere il risarcimento dei danni 9 patrimoniali, rappresentati dalla riduzione dei potenziali vantaggi economici per l?associazione e dalla perdita di chances future legate allo svolgimento della progettazione ?Centro Studi per l?Etica nello Sport? (cfr. schema master allegato agli atti), e non patrimoniali, rappresentati dalla perdita di credibilit? e d?immagine nei confronti di chi autorizza l?associazione a svolgere i corsi, nonch? dei fruitori dei corsi stessi. Si ? gi? verificato, quale diretta conseguenza della disapplicazione pratica di norme etiche, il venir meno della disponibilit? da parte dei professionisti associati chiamati a svolgere i cors e delle personalit? autorevoli invitate a partecipare. Un coro di dissensi verso lezioni di etica sportiva che, impeccabili sotto il profilo dei principi ispiratori, sono ?obsolete?in un Paese ove i valori etici vengono disapplicati e poco considerati da una delle principali Federazioni sportive. E non solo! Infatti, politica, mezzi di informazione, giustizia ordinaria non cooperano per realizzare nuove e certe regole. Norme di diritto sportivo inequivocabili, eque, che si basino prevalentemente e fondamentalmente su principi etici. Il T.A.R. ha il compito di garantire il corretto esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione e, nel caso di specie, vigilare sull?osservanza dei principi di lealt?, correttezza e probit?, che informano il Codice di Giustizia Sportiva, in qualsiasi rapporto che sia comunque riferibile all?attivit? sportiva. Lealt? sportiva e correttezza si qualificano come valori etici ordinamentali, indefettibili e cardinali dell?ordinamento giuridico, prima ancora di quello sportivo; principi generali inespressi, ma organicamente contenuti nel sistema, che sono assurti a rango di principi inderogabili anche in seno alla stessa F.I.G.C., poich? cristallizzati nella premessa del Codice Etico pubblicato sul C.U. ? F.I.G.C. del 5 giugno 2003 n. 172/A (cfr. allegato agli atti).
  9. Penso,invece,che la Figc,per togliersi dagli impicci di un giudizio nel merito che potrebbe anche sconfessare l'operato dei ''saggi''onesti,abbia fatto istanza di prelievo per discutere solo proceduralmente della mancanza di legittimazione dell'Ego di Napoli evitando,quindi,il giudizio di merito...
  10. Benvenuto tra noi ''don Raffaele''.Stiamo seguendo con molta attenzione le sue iniziative in particolare quella contro la Figc e l'Inter ed ha il nostro appoggio incondizionato come gi? le ho anticipato nella mail in risposta alla proposta di iniziative della Sua associazione.Per quanto attiene all'istanza della Figc credo che sia stata presentata per ''discettare'' sulla Sua carenza di legittimazione in modo da spegnere le aspettative di giustizia di tanti di noi ma sono sicuro che,come ben spiegato nel ricorso,sapr? far valere le Sue ragioni e quelle della Giustizia!Auguri...
  11. Faremmo molto prima a mandare solo una mail...all'Ifil...
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