Vai al contenuto

Fuffy

Tifoso Juventus
  • Numero contenuti

    7346
  • Iscritto

  • Ultima visita

  • Days Won

    2

Tutti i contenuti di Fuffy

  1. la decisione p stata presa a maggio.. ched cippa di mercato c'è a maggio ? semplicemente lo hanno coccolato troppo.. alle prime sceneggiate avessero iniziato col dire " bello de casa.. nn sei qui per volontariato.. ma sei pagato profumatamente.. regolati altrimenti vai.. " nn avrebbe fatto ( esattamente come a bari ) quest'ultima sceneggiata da spettacolo teatrale..
  2. perchè già a bari aveva fatto le stese manfrine.. era prevedibile..
  3. perchè già a bari aveva fatto le stese manfrine.. era prevedibile..
  4. giuro che che dopo tutto nn hanno ceduto Vidal rido per un mese.. detto ciò.. era prevedibile.. la stessa sceneggiata fatta a bari.. ma la Juve nn è il Bari caro Antonio.. ti abbiamo aspettato.. capito.. coccolato. mo però hai davvero esagerato.. ti auguro ogni bene.. ma spero che tu nn torni.. ne tra un anno ne tra 10..
  5. di fronte ai sentimenti e alle ragioni personali anche un Presidente deve fare un passo indietro. io rifletterei su queste parole..
  6. e lo scrivi dopo la foto del " Bueno" per eccellenza?
  7. vuoi far venire in ritiro chi nn è comperato? fai venire cr7 .. tanto che ce frega se nn firma
  8. ma domanda ... aprire il topic sulla soddisfazione di mercato l'8 luglio a 6 giorni dall'apertura ufficiale ed a 56 giorni dalla fine che senso ha ?
  9. Torniamo in topic cos'è la "recompra"?TORINO Avvocato Grassani, in qualità di grande esperto di diritto sportivo e conoscitore delle dinamiche contrattuali del mondo del calcio, può aiutarci a capire nel dettaglio la cosiddetta formula di recompra? Formula con cui Alvaro Morata passerà dal Real Madrid alla Juventus. Oppure, ad esempio, in passato, Bojan era passato dal Barcellona alla Roma. «La clausola 'di recompra', istituto tipico dell’ordinamento calcistico spagnolo, consiste nel riconoscimento alla società che trasferisce un calciatore un diritto potestativo - assimilabile ad una opzione - che consente a questultima di tesserare nuovamente l'atleta a titolo definitivo a fronte del pagamento di un corrispettivo, spesso predeterminato, solitamente superiore a quello di vendita. Molto frequentemente, siffatto diritto può essere esercitato in un periodo limitato nel tempo, ad esempio entro la fine di una determinata stagione. Poiché i contratti di trasferimento internazionale dei calciatori, a differenza di quelli interni, sono molto più complessi e lasciano alle parti ampia libertà negoziale, ogni clausola può essere plasmata dalle parti a loro piacimento, tanto che sono frequenti le disposizioni che introducono una sorta di 'prelazione', che consente al club cedente di riaggiudicarsi il calciatore, qualora la cessionaria intenda trasferirlo, 'pareggiando' l'offerta di club terzi eventualmente interessati ad avvalersi delle prestazioni dell'atleta. Peraltro, il Real Madrid risulta piuttosto aduso - come policy aziendale - a riservarsi simili diritti sui propri tesserati in uscita». La “ricompra” può essere considerata come un surrogato o comunque una valida alternativa alla formula delle comproprietà? «La recompra è differente, perché, in questo caso, la società cedente non ha alcun diritto di partecipazione agli effetti economici del tesseramento, ma, semplicemente, può riaggiudicarsi l'atleta a fronte di un corrispettivo predeterminato che, invece, nelle comproprietà non é previsto, neppure come modalità di risoluzione dell'accordo di compartecipazione, che deve intervenire mediante accordo tra i club o offerta in busta chiusa. Più vicino alla comproprietà appare l'accordo in forza del quale alla società cedente viene riconosciuto il diritto di beneficiare di una percentuale sui futuri trasferimenti dell'atleta. La clausola di recompra sembra maggiormente assimilabile alla contro-opzione prevista dalle Norme Organizzative Interne Federali, ovvero alla facoltà, del club cedente a titolo temporaneo con diritto di opzione un atleta, di 'annullare' l'esercizio dell'opzione da parte della società cessionaria a fronte del pagamento, in favore di quest'ultima, di una somma predeterminata». Chi può trarre maggior vantaggio da questo tipo di formula? E quali sono le controindicazioni per chi cede (ed eventualmente ricompra) e chi invece acquista? «Come detto, le clausole possono avere i contenuti più disparati, per cui appare difficile compiere valutazioni senza conoscere, nel dettaglio, il testo contrattuale. Sicuramente, la possibilità di ri-tesserare il calciatore ad un prezzo predeterminato, ove questo non sia abnorme, rappresenta una clausola favorevole al club cedente e sfavorevole a quello cessionario, in quanto configura un obbligo di accettazione dell'offerta di trasferimento, per quest'ultimo, e, contestualmente, un diritto potestativo di vincolare nuovamente l'atleta per il primo. E', pertanto, necessario che il testo della clausola venga predisposto con la massima attenzione, per disciplinare adeguatamente il caso in cui, prima della scadenza del termine per la 'recompra', il club cessionario intenda trasferire il calciatore ad altro club o risolvere consensualmente il contratto con quest'ultimo. Qualora, invece, la clausola venga impostata come una sorta di 'diritto di prelazione', la stessa costituisce sicuramente un vantaggio per il club cedente, consistente nel privilegio di essere preferito a terzi, in ipotesi di trasferimento del calciatore, a parità di condizioni, ma non determina particolari pregiudizi per la cessionaria, non contemplando alcun obbligo qualora si intenda trattenere l'atleta».
  10. sei un critino :261: :261: :261: :261:
×
×
  • Crea Nuovo...