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Tiger Jack

Tifoso Juventus
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  1. Questa è la precedente sentenza di "condanna" per Bettega e Secco (oltre per la Juve e il Genoa) per la trattative di mercato con l'inibito Preziosi, credo quindi che, al massimo, possano replicare la stessa sanzione. Però magari per Milito e Motta la fattispecie potrà essere diversa e più grave..... FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450 COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CDN (2008/2009) La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, Presidente, dall’avv. Ricardo Andriani, dall’avv. Emilio Battaglia, Componenti, e con l’assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 10 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni: “” (319) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO SECCO (Direttore sportivo Juventus FC SpA), ROBERTO BETTEGA (all’epoca dei fatti Vice Presidente Juventus FC SpA), GIAMBATTISTA PASTORELLO (all’epoca dei fatti, iscritto all’albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e Direttore Generale Genoa Cricket and FC SpA), ALESSANDRO ZARBANO (Amministratore delegato Genoa Crichet FC SpA), ENRICO PREZIOSI (Presidente del CdA del Genoa Cricket end FC SpA e socio di riferimento della medesima Società) E DELLE SOCIETA’ JUVENTUS FC SpA E GENOA CRICKET END FC SpA (nota n. 4072/602quaterpf06- 07/SP/ad del 10.4.2008) Il procuratore federale ha deferito alla CD Nazionale: 1) Il sig. Alessio Secco, Direttore Sportivo della Juventus FC SpA, 2) Il sig. Roberto Bettega, all’epoca dei fatti asseritamente Vice Presidente della Juventus FC SpA. 3) Il sig. Giambattista Pastorello, all’epoca dei fatti, iscritto all’Albo A.DI.SE., attualmente Vice Presidente e Direttore Generale del Genoa Cricket and FC SpA. 4) Il sig. Alessandro Zarbano, Amministratore Delegato del Genoa Cricket and FC SpA. 5) Il sig. Enrico Preziosi, Presidente del CdA del Genoa Cricket and FC SpA. e socio di riferimento della medesima società. 6) La Juventus FC SpA. 7) il Genoa Cricket and FC SpA. per rispondere, i primi due: della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 8, comma 1, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente CGS); il terzo ed il quarto: della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, NOIF; il quinto: della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 14, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 19, comma 2, lett. a) del CGS), e dell’art. 8, comma 1, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente CGS); la Juventus FC: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del vigente CGS), in relazione alle condotte dei rispettivi tesserati; il Genoa Cricket and FC SpA: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del CGS, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del vigente CGS, ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del vigente CGS, in relazione alle condotte dei propri tesserati e legali rappresentanti. 2 I deferiti hanno fatto pervenire memorie con le quali chiedono il proscioglimento dalle incolpazioni. Il Bettega contesta anche la giurisdizione di questa CD Nazionale in quanto all’epoca dei fatti, non sarebbe più stato tesserato della FIGC. All’udienza del 10.7.2008 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi tre per Secco, Bettega, Pastorello, inibizione di mesi quattro per Preziosi, inibizione di mesi due per Zarbano, ammenda di € 30.000,00 per la soc. Juventus e ammenda di € 45.000,00 per la soc. Genoa. Nessuno è comparso per Pastorello, ritualmente avvisato. I difensori degli altri deferiti hanno insistito per il proscioglimento degli incolpati. * * * Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Bettega che per sua stessa ammissione all’epoca dei fatti, pur non rivestendo più la carica di vice presidente, era certamente legato contrattualmente alla soc. Juventus. Nella predetta qualità egli svolgeva all’epoca attività rilevante per l’Ordinamento federale (come dimostrato proprio dalla sua partecipazione ad incontri fra le Società Juventus e Genoa concernenti trattative per il trasferimento di calciatori) e rientrava, quindi, tra i soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali. L’eventuale mancato attuale tesseramento del deferito, poi, può rilevare solo ai fini dell’esecuzione della sanzione. Passando al merito, il procedimento nasce dalla informativa dei Carabinieri del 10 dicembre 2007, avente da oggetto l’indagine convenzionalmente denominata “OFF-SIDE” (procedimento penale nr. 43915/02 RGNR) resa alla Procura della Repubblica di Napoli, acquisita dalla Procura Federale in esecuzione del provvedimento 21 dicembre 2007 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Dalle intercettazione telefoniche trasmesse e dalle ammissioni degli stessi incolpati, risulta inequivocabilmente che in data 17 gennaio 2007, a Milano presso l’Hotel Principe di Savoia, si tenne un incontro di mercato tra la Juventus ed il Genoa per trattare la cessione dei giocatori Criscito e Masiello. Dalle audizioni dei sigg.ri Secco, Preziosi, Pastorello, Capozucca, Gedda e Gaucci si evince che all’incontro del 17 gennaio 2007, erano presenti, per la Juventus, i sigg.ri Secco e Bettega, mentre per il Genova, i sigg.ri Preziosi e Pastorello. Il giorno successivo (18 gennaio 2007) si svolse un altro incontro, presso la sede del Genoa, tra gli stessi sigg.ri Secco e Bettega, per la Juventus, ed i sigg.ri Preziosi, Pastorello e Zarbano per il Genova (cfr. audizione Pastorello). In precedenza, c’era stato un altro incontro, per gli stessi motivi, in un hotel a Vercelli il 10 gennaio 2007 (in occasione di una gara amichevole tra il Genoa e la formazione locale), a cui hanno partecipato i sigg.ri Secco, Gedda (agente del calciatore), Gaucci (all’epoca dei fatti collaboratore del Genoa), Preziosi e Zarbano (cfr. audizioni Gaucci e Preziosi). In tale occasione non risulta provata la presenza del sig. Pastorello, esclusa da altri soggetti certamente presenti. Non c’è dubbio che nel periodo in questione (gennaio 2007) il sig. Enrico Preziosi fosse sanzionato dalla Giustizia Sportiva con l’inibizione per cinque anni, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (vedi CU n. 10 del 27 luglio 2005 della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, confermata dalla Commissione d’Appello Federale – CAF – Comunicato Ufficiale FIGC n. 6/C del 6 agosto 2005). L’art. 8 comma 1 CGS (oggi trasfuso nell’art. 10 comma 1 CGS) prevede che “ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. E’ fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati”. 3 La ratio della norma appare evidente. L’ordinamento si preoccupa di rendere effettive le sanzioni previste, ed in particolare quella dell’inibizione, facendo, tra l’altro, divieto di condurre trattative e di avere contatti in ambiti di rilevanza sportiva e federale con soggetti colpiti da tale sanzione. Appare chiaro che , una volta provata la ripetuta e perdurante presenza di un soggetto inibito nel corso di un’importante trattativa di mercato, la sussistenza dell’illecito disciplinare non può dipendere dal numero di parole spese dall’inibito nel corso delle trattative bensì dalla semplice partecipazione ad esse. Peraltro nella fattispecie è la stessa difesa del Preziosi ad affermare che questi ha partecipato agli incontri per a utorizzare ed avallare gli accordi, confessando così di aver preso parte diretta ed essenziale alle trattative. Contrariamente a quanto affermato dai deferiti nelle loro memorie il Preziosi avrebbe potuto esercitare agevolmente le proprie prerogative in separata sede senza quella partecipazione diretta che gli era (e gli è tuttora) inibita. Del resto appare una singolare pretesa quella secondo la quale la normativa federale dovrebbe adattarsi ex post a quella interna delle singole società e non viceversa. Va ricordato infatti che associandosi alla Federazione i tesserati ne accettano la normativa interna rinunciando anche a quei diritti disponibili che con essa eventualmente collidono. La natura dell’illecito contestato (art. 8 comma 1 CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi art 10 comma 1) è plurisoggettiva a concorso necessario e pertanto di esso risponde oltre a Secco e Bottega, anche il Preziosi che, anzi, ne è il principale artefice. Questi inoltre deve essere ritenuto anche responsabile dell’illecito di cui all’art. 14 comma 1 lett. e CGS vigente all’epoca dei fatti essendo evidente la rilevanza sportiva e federale dell’attività di calcio mercato . Nella norma speciale di cui all’art.8 comma 1 CGS, deve ritenersi assorbita la contestata violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Le due violazioni pertanto non concorrono. All’epoca dei fatti il ruolo del Pastorello nell’ambito della soc Genoa non era stato comunicato alla federazione in violazione dell’art. 37 delle NOIF e quindi egli non aveva alcun titolo a partecipare alle trattative . Ciò costituisce violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS ascrivibile ai deferiti Pastorello e Zarbano. La società Genoa risponde a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte ai suoi dirigenti con poteri di rappresentanza mentre la soc Juventus risponde a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte dei suoi dirigenti. Sanzioni congrue per le violazioni addebitate ai deferiti appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: mesi 2 (due) di inibizione per Enrico Preziosi; mesi 1 (uno) di inibizione per Roberto Bettega e Alessio Secco; giorni 15 di inibizione per Giambattista Pastorello e Alessandro Zarbano; € 10.000,00 (diecimila/00) per la soc. Juventus FC SpA; € 15.000,00 (quindicimila/00) per la soc. Genoa Cricket and FC SpA.
  2. Ma scusate.... se non gli hanno fatto un ca**o per aver falsificato passaporti, vendita marchi a se stessi, intercettato/pedinato arbitri, dipendenti, tesserati altre societ
  3. Poi la cupola che tutto controllava e insabbiava era quella di Moggi.... :haha:
  4. Mah..questa cosa delle trattative tra Genoa e Inter portate avanti direttamente da Preziosi (inibito) e Moratti, si
  5. Questo incontro tra compagni di merende va segnalato a tutti i media possibili...tipo Oliviero Beha, RadioRadio che sistematicamente da un p
  6. Ma possibile che solo a noi, tifosi rancorosi di serie C, tutta la farsa appare cos
  7. "IL SORTEGGIO ARBITRALE NON ERA TRUCCATO" LA CORTE D’APPELLO HA DATO RAGIONE A BERGAMO E PAIRETTO DIFFAMATI DA DUE ARTICOLI DI GIORNALE “Il sorteggio arbitrale non era truccato”, lo sostiene una sentenza della Corte d’Appello del Tribunale di Roma alla quale si era rivolto il giornalista Gianfranco Teotino, querelato dagli allora designatori Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto. Teotino è stato condannato al pagamento di mille euro di multa più le spese processuali. I designatori si sentirono diffamati da due articoli apparsi sul settimanale Rigore e sul quotidiano La Stampa nei quali Teotino sollevava dubbi sulla designazione dell’arbitro Borriello per Roma-Juve sostenendo che il sorteggio arbitrale non era regolare. Il tribunale lo ha smentito dando ragione in primo grado e adesso anche in appello a Bergamo e Pairetto. La vicenda potrebbe essere una delle tante “querelle” giudiziarie che non finiscono in cronaca, ma in questo caso assume una valenza diversa e ben più importante. Infatti, una delle colonne portanti dell’accusa nell’inchiesta napoletana su Calciopoli riguarda proprio il sorteggio. Secondo i giudici napoletani il sorteggio era irregolare, Bergamo e Pairetto ne erano gli organizzatori per conto della “famosa” cupola e per questo dovrebbero essere processati. La sentenza di ieri, come già accadde a Torino con un pronunciamento analogo del giudice Maddalena, smonta questo teorema e potrebbe essere destinata a incidere anche sul processo napoletano. Perlomeno sarebbe curioso se il sorteggio fosse regolare per i giudici romani e truccato per quelli napoletani. Vedremo. Comunque questa sentenza è un’arma in più in mano alla difesa che cercherà di demolire l’impianto di accusa di Calciopoli. Il processo a Napoli dovrebbe tenersi nella prossima primavera. “LA NAZIONE” del 29/09/2007
  8. Si..ma avete dimenticato che il tutto è stato archittettato da Moggi, che ha scritto anche i dialoghi e le battute che dovevano dire i vari Bergamo, Bertini, ecc...e poi hanno fatto le prove delle telefonate a casa sua con lui che faceva da regista, suggeriva le intonazioni della voce, i tempi........ :haha:
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