solo una annotazione alle tue conclusioni: il nodo della legge n.401/89 ? che trattasi di un delitto di attentato quindi non necessit? del verificarsi dell'evento basta l'intenzione o meglio la volont? di commettere il fatto (dolo specifico)e l'integrazione della condotta.
Ora stando alla lettera della corte il primo non ? stato dimostrato potendo essere il fine quello di migliorare le prestazioni atletiche e non quello di alterare un incontro.
La corte altres? sorvola su un fatto, farmaci considerati leciti e quindi non dopanti, come possono alterare le prestazioni di un atleta?