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pie

Tifoso Juventus
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  1. è ora che iniziamo a cercarci un portiere
  2. il calcio è sopratutto testa... il due a uno ha dato forza alla fiorentina... che fino a quel momento non è esistita e noi siamo andati in tilt non voglio giustificare, ma nel calcio basta un episodio che ti cambia la partita rizzoli ha voluto fare il protagonista e rimettere la partita in discussione poi ovvio abbiamo dimostrato essere degli scoglionati... la Juve dello scorso anno magari avrebbe vinto tre a uno... quest anno non ci siamo con la testa, mi sembra evidente.... io lo dissi anche dopo la vittoria col chievo, dove meritavamo di perdere....
  3. io non ho rivisto le immagini.... ma mi sembra che il tizio della fiorentina si getta a terra dopo un normalissimo corpo a corpo difensore attaccante... se quello è rigore, sinceramente....
  4. sarà pure ridicolo, ma la partita l'ha riaperta lui............... poi noi ci abbiamo messo del nostro..... ed è un altro discorso...
  5. a me l'unico commento che viene da fare è un bestemmione da 48 di dimensione quindi mi astengo è mezz'ora che bestemmio non bestemmiavo così da Juve chievo 3 a 3 con tripletta di pellissier....
  6. http://www.ju29ro.com/farsopoli/5219-speciale-calciopoli-a-1-unaccusa-molto-mediatica.html SPECIALE CALCIOPOLI: A /1, Un'accusa molto mediatica Continuiamo la nostra miniserie di articoli dedicati alla sentenza di primo grado di Calciopoli con particolare riferimento alle condanne subite dall’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi. Dopo aver completato il percorso relativo alle nove frodi sportive per le quali l’ex direttore generale bianconero è risultato colpevole in primo grado, ci dedichiamo ora al capo d’accusa A, quello della associazione per delinquere finalizzato alla frode sportiva. Questo capo d’imputazione è talmente esteso che già soltanto l’accusa formulata dai pubblici ministeri di Napoli copre la lunghezza tipica di un articolo. Per riuscire ad arrivare ai punti chiave della condanna senza perderci nella lunghezza artificiale di questo capo d’imputazione, ci muoveremo come segue: con questo articolo presenteremo per intero l’accusa, con particolare attenzione per ciò che il tribunale ha ritenuto essere un "artificioso accrescimento" (pag. 77, nelle motivazioni della sentenza). A questa prima parte, che sostanzialmente screma l’accusa dal tanto fango ad uso e consumo dei media, seguirà poi la parte in cui presenteremo ed esamineremo in dettaglio invece le motivazioni di condanna per questo capo. Ecco, quindi, per intero ed in tutto il suo splendore, l’accusa del capo A: 20 imputati (tra cui tanti già prosciolti, visto che, ad oggi, ovvero dopo l’appello dell’abbreviato e il primo grado del processo, per questo capo risultano condannate soltanto 9 persone) - “...si associavano tra loro e con altre persone in corso di identificazione – avendo già nel passato condizionato l’esito di campionati di calcio di serie A, con particolare riguardo a quello del 1999/2000, che fu sostanzialmente condizionato sino alla penultima giornata (quando si giocò Juventus-Parma, diretto da Massimo De Santis e terminato con il risultato di 1-0, e non riuscendo nell’intento di garantire alla Juventus la vittoria finale, in quanto gli accordi illeciti già stabiliti vennero compromessi dal clamore suscitato dall’arbitraggio apertamente favorevole alla squadra torinese da parte di De Santis) * attraverso uno stabile vincolo associativo, realizzato e costantemente alimentato da: 1) molteplici contatti telefonici rilevanti su numerose utenze mobili di gestori svizzeri, sloveni e del Liechtenstein fornite dallo stesso Moggi e da Fabiani (che acquistavano o reperivano abitualmente, per sé, per gli altri membri della organizzazione o per persone che comunque con la stessa entravano in rapporti, schede telefoniche rigorosamente anonime) ai designatori arbitrali Bergamo e Pairetto, agli arbitri (...), 2) e reiterati contatti personali avvenuti tra i componenti del sodalizio ovvero tra costoro e soggetti estranei all’organizzazione, * finalizzati al conseguimento di una consolidata egemonia sia all’interno del settore arbitrale, sia, più in generale, in seno alla F.I.G.C., e, comunque, al condizionamento del campionato di calcio di serie A, e, almeno parzialmente, di quello di serie B, * allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di frode in competizioni sportive, 1) ponendo in essere altresì strumentali condotte delittuose finalizzate al procacciamento di notizie segrete o riservate concernenti l’esistenza di indagini giudiziarie o condotte degli organi della FIGC e comunque, attraverso la sistematica e reiterata realizzazione di condotte illecite, allo scopo di predeterminare i risultati delle partite di calcio del campionato di serie A per la stagione 2004/2005, 2) non solo quindi operando sul piano sportivo, ma determinando anche l’alterazione degli equilibri di natura economico-finanziaria relativi a talune società calcistiche e operando, in definitiva, A) a vantaggio di soggetti (dirigenti di società, dirigenti della FIGC, dirigenti e componenti dell’AIA, ma anche di giornalisti e di collaboratori di trasmissioni televisive) funzionali al predetto progetto criminale e B) penalizzando, viceversa, coloro che ad esso sono estranei; * in particolare, realizzavano il programma criminale 1) sia attraverso la consumazione di delitti di frode in competizioni sportive di cui ai capi che seguono, mediante sistematici interventi che si proponevano e realizzavano la predeterminazione della quaterna arbitrale, addirittura direttamente intervenendo nella predisposizione delle cd. griglie propedeutiche al sorteggio degli arbitri e la realizzazione di taluni delitti ad essi strumentali, 2) sia, anche abusando o comunque avvantaggiandosi dei ruoli rispettivamente ricoperti ed al fine di rafforzare le condizioni necessarie per il perseguimento di tale programma, adoperandosi perché venissero utilizzate metodologie intimidatorie nei confronti di persone individuate quali antagoniste del sodalizio; in particolare, A) immediatamente dopo essersi adoperati al fine di garantire l’elezione di Franco Carraro quale presidente della FIGC, al fine di favorire Adriano Galliani nell’elezione alla presidenza della Lega Nazionale Professionisti, B) raccogliendo informazioni (veri e propri dossier) per screditare Diego Della Valle, che si opponeva all’elezione di Galliani ed ancora, C) in relazione all’allenatore Zdenek Zeman che aveva reiteratamente denunciato la responsabilità della società juventina in ordine all’uso di sostanze dopanti, raccogliendo dossier per screditarne la reputazione ed ostacolarne la carriera di allenatore; * perché fossero costantemente pianificate strategie comportamentali di ampio respiro, volte a conseguire indebiti vantaggi (in termini di risultati sportivi), 1) perché non venissero segnalate plateali violazioni delle norme federali da parte di Moggi e Giraudo, ad esempio dopo la conclusione dell’incontro di calcio Reggina-Juventus del 6/11/04, terminato 2-1; 2) perché venissero sempre tutelati gli arbitri che avevano favorito la Juventus o che comunque erano vicini alla società; 3) perché invece venissero arbitrariamente penalizzati gli arbitri che non avevano favorito la Juventus; 4) perché venisse tutelato il gruppo da eventuali defezioni, che ne avrebbero potuto minare la compattezza, rafforzando il legame fondato sull’omertà; 5) perché attraverso il condizionamento di talune trasmissioni televisive (ad esempio, il “Processo Biscardi”, che andava in onda sull’emittente La 7, o di singoli giornalisti o commentatori del servizio pubblico radiotelevisivo o di altre emittenti private (...), venissero favoriti gli interessi del sodalizio o comunque di coloro che operano per esso, danneggiando chi invece ne ostacola la realizzazione; 6) perché, in particolare, attraverso il giornalista Ignazio Scardina venissero conseguite finalità di tutela del gruppo, sia mediante la predisposizione di compiacenti servizi giornalistici, sia rispetto al pericolo rappresentato dalle dichiarazioni accusatorie che avrebbe potuto fornire all’autorità giudiziaria l’ex presidente dell’Ancona Ermanno Pieroni, che veniva indotto a non assumere tale atteggiamento in cambio di vantaggi economici e dell’incarico di direttore sportivo dell’Arezzo Calcio; 7) perché attraverso l’opera di Franco Carraro e Francesco Ghirelli venissero realizzate finalità di condizionamento degli organi della giustizia sportiva, con particolare riguardo alla Corte di Appello Federale (in particolare A) in una procedura di reclamo instaurata innanzi alla CAF avverso la decisione della Commissione tesseramenti in relazione al tesseramento dei due calciatori di nazionalità extracomunitaria Zeytulaev e Boudianski e B) in una procedura di reclamo instaurata innanzi alla CAF avverso la decisione della Commissione disciplinare di sospensione cautelare per positività doping del calciatore Mozart) e C) alla Commissione degli agenti dei calciatori in relazione al procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’agente Alessandro Moggi; 8) perché attraverso l’opera di Innocenzo Mazzini venissero realizzate finalità di asservimento o di condizionamento dei vertici della FIGC (Franco Carraro, Gabriele Gravina membro del consiglio federale, e Carlo Tavecchio presidente della Lega Nazionale Dilettanti; 9) perché venissero favoriti gli interessi (sportivi e quindi economici) di altre società calcistiche alleate al sodalizio (particolarmente Messina, Reggina e Sassari Torres), ed in particolare per garantire la iscrizione al campionato di serie A 2005/06 del Messina e della Reggina, nonostante la assenza dei presupposti di carattere finanziario, e, comunque, per tutelare gli interessi economici propri della famiglia Franza, proprietaria del Messina Calcio; 10) perché venissero fornite specifiche indicazioni sulla composizione della formazione della Nazionale Italiana di Calcio, anche in relazione ai contingenti interessi della Juventus; 11) perché venissero raccolte notizie riservate relative a procedimenti penali in corso, avvalendosi dei servigi ovvero comunque stabilendo compiacenti relazioni con esponenti anche di vertice delle forze dell’ordine appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, instaurando e coltivando, altresì, stabili rapporti con appartenenti alla magistratura ordinaria (alcuni dei quali anche con incarichi in ambito federale), allo scopo di conseguire indebiti vantaggi per il sodalizio. In tal modo predeterminando gli esiti del campionato di calcio di serie A per la stagione 2004/2005(scudetto, piazzamenti per le coppe europee e retrocessioni), e, più in generale, controllando e condizionando l’intero sistema del calcio professionistico italiano nell’interesse della Juventus e delle altre società, stabilmente o occasionalmente legate all’associazione (Messina, Reggina, Lazio, Fiorentina, Arezzo, Sassari Torres ecc.), realizzando in definitiva illeciti e ingentissimi profitti economici per tutti gli affiliati all’organizzazione ed ai soggetti che comunque ad essa fanno riferimento. Con l’aggravante, per Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, Massimo De Santis e Mariano Fabiani (assolto già in primo grado, ndr) di aver promosso, costituito ed organizzato l’associazione. Associazione costituitasi in epoca e luogo imprecisati ed operante in tutto il territorio nazionale, con condotte delittuose manifestatesi, nella loro concreta operatività, tra l’altro, anche nel settembre 2004 in Napoli ad opera degli organizzatori Luciano Moggi e Mariano Fabiani (assolto già in primo grado, ndr) e protrattesi ininterrottamente almeno sino al giugno 2005". L'enfasi con la quale è stato scritto questo capo di accusa ricorda alcuni, tanti e troppi titoloni di giornali sportivi e non, sparati in prima pagina senza quel necessario mix di equilibrio, verifica ed analisi, che invece la fonte puramente accusatoria da cui provenivano le notizie di cui si sono cibati i giornalisti avrebbe dovuto deontologicamente imporre. Infatti, come si può notare, questo capo è un condensato in chiave giudiziaria di tutto il fango che è stato gettato dai media su Moggi e sulla Juventus durante l'estate del 2006. Quell'estate ancor oggi rappresenta una delle pagine più nere ed oscure per lo sport italiano ed europeo, quando, sotto la spinta del sentimento popolare e sulla base di una , una società gloriosa come la Juventus venne mandata in serie B in fretta e furia e privata di due titoli legittimamente conquistati sul campo da una squadra straordinaria che molto probabilmente avrebbe dominato la scena nazionale ancora per parecchi anni.Vi abbiamo riproposto per intero il capo d’imputazione proprio per ricordare che molte delle stupidagini che vennero scritte nel 2006 non hanno retto la prova del tempo e della ricostruzione storica fatta soprattutto grazie alla grande volontà dell’ex dirigente bianconero di difendersi dalle accuse, ma anche di difendere la propria reputazione, contestualizzando molta parte del materiale accusatorio preparato dalla squadra Offside di Auricchio. La cassazione di questa modalità eccessiva, quasi mediatica, con cui è stato scritto il capo e di molte delle accuse in esso contenuti viene proprio dal tribunale stesso che, benché condanni alcune persone per questo reato, fa rilevare che, “il giudizio sul reato di associazione per delinquere di cui al capo A deve essere preceduto da quello sui reati di cui alla legge 401/89 (quelli relativi alle frodi sportive, ndr) contestati nei capi di imputazione da B ad A10, poiché le altre manifestazioni di attività associativa descritte nel capo A della rubrica, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, che le ha viste trascurate, se non proprio abbandonate, appaiono più che altro inserite nel capo di imputazione in funzione di artificioso accrescimento della portata di quelle frodi sportive che la stessa accusa ha poi coltivato come l’oggetto dell’attività del gruppo avente in Moggi Luciano attivo componente, e capo. Va dunque preso avvio dai reati fine, la prova della cui sussistenza serve a orientare la decisione anche sulla sussistenza del delitto di cui all’art. 416 c.p. (quello relativo all’associazione per delinquere, ndr)” (pag 77). Prendiamo quindi atto del fatto che al momento del contraddittorio delle parti nell’aula di tribunale il pubblico ministero non si sia azzardato di sostenere e approfondire molte delle accuse date in pasto e così ben amplificate dai media nel 2006. In questo senso, va assolutamente fatta rilevare ai nostri lettori la convinzione, espressa nel capo d'accusa, del condizionamento del campionato 1999/2000 da parte della presunta associazione. Convinzione poi, ovviamente, non mantenuta in aula, non essendo supportata da alcuna prova documentale raccolta dagli investigatori. In buona sostanza, un'accusa che fa pensare più che altro a sensazionalismo giornalistico e a qualche aggiuntiva e gratuita schizzata di fango, un po' alla stregua di ciò che siamo abituati a vedere contro la Juventus in certi processi televisivi da bar sport, uno dei quali, paradossalmente e per ironia della sorte, portato dai pubblici ministeri e incredibilmente accettato dai giudici come prova in alcune presunte frodi sportive. Possiamo dunque scremare, buttandone quella in eccesso, gran parte del quadro accusatorio di Narducci e Beatrice (sostituito poi da Capuano) contenuto nel capo A. Anticipiamo già ora che per quanto riguarda l’ex dirigente bianconero che portò Edgar Davids sotto la Mole i giudici di primo grado hanno ritenuto fondata l’accusa di associazione per via delle nove frodi sportive commesse. Le quali frodi, però, come abbiamo già avuto modo di vedere nei precedenti articoli di questa rubrica, sono a loro volta basate su prove molto deboli. Come evidenziato all’inizio dell’articolo, dei 20 imputati per l’accusa al capo A, nei vari gradi di giudizio ne sono state assolti già 11 e, visto il quadro probatorio inconsistente che andremo a presentare in dettaglio nelle prossime puntate, molte altre assoluzioni potranno seguire ancora, se ovviamente il giudizio di merito si focalizza soltanto sul materiale probatorio e non anche su faziosità sportive, politiche o corporative. ju29ro.com
  7. ma non si diceva che pogba avrebbe giocato esterno ? come contro il milan ?? si, strano
  8. vidal ha perso l'areo, isla no e che cacchio... non poteva il contrario ??
  9. hanno fatto un'accozzaglia di telefonate e fatti scollegati fra di loro e hanno fatto le frodi allora le telefonate a biscardi diventano mezzi per proteggere gli arbitri amici le cene per.... boh, non lo sanno manco loro... ogni tanto le mettono in mezzo per rimpolpare la fuffa ecc... altro che tentativi gli unici tentativi sono stati i loro.... di rendersi ridicoli... e ci sono riusciti alla grande !
  10. per me la giustizia italiana ha perso ogni credibilità, con questa vicenda è il primo approccio ad un processo penale.... non oso immaginare altri... ho il terrore solo al pensiero
  11. la cosa ancora più vergognosa è che questo non utilizzo del buon senso non è valso per tutti perché se per tutti avessero avuto lo stesso metro di giudizio, allora dici: va be, sono stati coerenti ma solo ed esclusivamente per una parte... perché se andiamo a vedere tutte le intercettazioni occultate, di reati di pericolo, interpretati in quel modo, se ne possono trovare a frotte... e qui capisci che il desiderio di chi ha condotto l'indagine era solo quello di colpire una parte...
  12. leggetevi come hanno condannato moggi..... giusto per capire come hanno interpretato il reato di pericolo... ju29ro spiega, in una serie di articoli, vari capi di imputazione che sono costati una condanna a moggi. buona lettura http://www.ju29ro.com/farsopoli/5172-speciale-calciopoli-b-il-pugno-di-jankulovski.html
  13. il reato di pericolo così come lo hanno interpretato è un arma impropria di un qualsiasi giudice o magistrato così è possibile condannare chiunque per frode sportiva balotelli dopo una partita ha detto all'arbitro "ti ammazzo"... un qualsiasi magistrato potrebbe incriminarlo per frode sportiva, a questo punto, se questa è l'interpretazione.... ma anche una semplice protesta di un giocatore in campo può essere interpretata come reato di pericolo la realtà è che per condannare moggi ad ogni costo hanno superato i limiti di decenza e sono sconfinati nel ridicolo e ci hanno trascinato l'intera giustizia italiana da cittadino italiano sono schifato dal tribunale di napoli e dalla giustizia italiana
  14. questi sono filo procura da quella topaia usciranno solo mazzate.... e per partito preso, non per altro basta leggere la sentenza di primo grado...dove condannano moggi utilizzando le telefonate a biscardi ( )... non serve altro...
  15. nell'attesa fonte ju29ro SPECIALE CALCIOPOLI: Q, “grigliata” ad effetto in Juventus-UdineseContinuiamo la nostra miniserie di articoli dedicati alla sentenza di primo grado di Calciopoli con particolare riferimento alle condanne subite dall’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi. Con questo articolo dedicato al capo d’imputazione Q, relativo alla famosa grigliata“vediamo chi ha studiato meglio” di Juventus-Udinese, terminiamo la serie dedicata alle condanne per le presunte frodi sportive. L’ex dirigente della squadra che nel 2006 aveva sotto contratto otto giocatori che poi avrebbero partecipato da protagonisti assoluti alla finale mondiale a Berlino, si ritrova imputato perché lui ed altri “compivano atti fraudolenti consistiti nell’alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle c. d. 'griglie arbitrali' e il successivo sorteggio del direttore di gara, nonché la designazione degli assistenti del direttore di gara in relazione all’incontro Juventus/Udinese, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Juventus/Udinese (2/1), esito perseguito anche mediante la designazione fraudolenta della terna arbitrale che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui Moggi e Giraudo erano i massimi dirigenti”. Quindi, in questo capo d’imputazione “si ipotizza la turbativa dell’incontro con risultato 2-1 tra Juventus e Udinese, svoltosi a Torino il 13/2/05” (pag. 192, nelle motivazioni della sentenza), specificando che “vi sarebbe stata non genuinità delle griglie arbitrali, del sorteggio del direttore di gara, della designazione degli assistenti” (pag. 192). Ricordiamo innanzitutto che, come espresso nelle motivazioni del capo F, "il sorteggio truccato è un mal riuscito espediente dell'accusa per generalizzare l'ipotesi accusatoria" e che, quindi, il sorteggio arbitrale è stato giudicato regolare anche da questo tribunale. Premesso che all'arbitro e agli assistenti arbitrali accusati in questo capo d'accusa, non viene attribuita alcuna scheda svizzera, né per il periodo attorno alla gara né mai, e mettendo inoltre in rilievo il fatto che la terna arbitrale è stata completamente prosciolta “per non aver commesso il fatto”, anche qui, come per il capo F, relativo a Juventus-Lazio, il destino di Luciano Moggi resta incagliato sul famoso 'effetto farfalla'. Infatti, “una incidenza, sia pur remota, sull’andamento della partita poté in effetti derivare da quella che appare una smodata collaborazione tra Bergamo e Moggi per la formazione della griglia, nella quale collocare la partita, che accresceva la possibilità che fosse sorteggiato un arbitro gradito, soluzione alla quale cooperava di necessità Pairetto” (pag. 192). Ci troviamo, insomma, di nuovo al cospetto della teoria del battito delle ali a New York con conseguenze catastrofiche nel Mar Giallo o in Bangladesh. Da notare anche la sottile variazione linguistica: da “sia pur marginale” del capo F al presente “sia pure remota”. Un “espediente”, questo, che non ci permette di soddisfare la nostra curiosità personale di capire quale delle incidenze presenti nelle due condanne venga considerata dal tribunale di Napoli quella più marcata. Cosa potrà incidere maggiormente su una frode? Stare ai margini oppure essere remoti? Boh. Comunque sia, il tribunale condanna sulla base di una serie di conversazioni intercettate, di cui la prima, la 123 dell'8/2/05, tra Moggi e Bergamo, “rileva per il suo contenuto di collaborazione alla predisposizione delle griglie, ed è quella che più direttamente presenta legame con la partita” (pag. 205). Questa è forse la più famosa delle centinaia di migliaia di telefonate ascoltate dai carabinieri di Via In Selci, molte delle quali però ancora oggi sconosciute, alcune negate ed altre scoperte soltanto negli anni. Quindi ci sono un paio di conversazioni per implicare l’altro designatore arbitrale, Pairetto, rappresentato come "aperto alla collaborazione nelle conversazioni telefoniche dell’epoca prossima a quella della partita” (pag. 192). In realtà i giudici nella sentenza fanno una gran confusione, poiché scrivono che "il progressivo 31466 del 6/2/05 (oltretutto per errore riportata due volte, ndr) rileva per la rappresentazione di una convocazione in epoca non distante alla partita di Pairetto da parte di Moggi”(pag. 205). Questa però è una telefonata tra Moggi e Giraudo in cui non vi è traccia di alcuna convocazione di Pairetto. Anzi, i due ex dirigenti bianconeri, in particolare Giraudo, parlando della partita tra Palermo e Juventus lamentano un maltrattamento da parte del settore arbitrale ("nel dubbio, oramai, siamo penalizzati"). La "rappresentazione di una convocazione" in realtà avviene un paio di giorni dopo in un'altra conversazione tra Moggi e Giraudo, la 31956 dell'8/2/05: decisiva per i giudici la frase rivolta dall'ex direttore generale al suo interlocutore: "tu però verso le dieci alle otto, così, liberati un attimo che ho fatto venire 'Pinochet' a casa mia un attimo". Telefonata in cui il tribunale ci legge anche "un comportamento non consono alla dignità dei designatori, per il riferimento alla durezza del trattamento". L'altra telefonata che coinvolge Pairetto è la 17298 del 6/2/05, tra Moggi e l'ex designatore arbitrale, che “rileva per le parole 'non l’ho ancora acceso', cui segue il collegamento tra l’utenza svizzera attribuita a Pairetto, con numero finale 213, e l’utenza di Moggi con numero finale 741” (pag. 206). Ed infine c'è la 523 del 9/2/05, tra Bergamo e la Fazi, in cui “traspare condizionamento della libertà del designatore in riferimento all’assistente” (pag. 206). È quella del "se non è zuppa, è pan bagnato" di cui riportiamo il pezzo incriminato (è Bergamo che parla) "ho detto: chi vuoi assistenti domenica? Dice: voglio Ambrosini e Foschetti. Ho detto: no, ti mando Ricci e Gemignani...-ride-..." Abbiamo già analizzato la “grigliata” notturna in varie occasioni ( "Accuse Juve: griglie, sorteggi e designazioni pilotate", "Metodo Auricchio - Le griglie, uno strumento della cupola") ed ogni volta ci chiediamo come possa configurare un reato il gioco dello ‘indovina la griglia’ all’interno di una conversazione lunga, della durata di circa 20 minuti (pag. 2 della nostra trascrizione della deposizione di Di Laroni del 10/11/09), nella quale sono stati trattati i più svariati temi, tra i quali la “grigliata” è stata, questa sì, abbastanza marginale; un esercizio evidentemente ludico e leggero “vai, vediamo cosa torna con quello che ho studiato io”, “vediamo chi ha studiato meglio”. Oltretutto l’influenza di Moggi sulla griglia finale stessa non c'è, visto che a prevalere è proprio quella “studiata” da Bergamo durante il gioco del confronto e non quella di Moggi, che aveva quindi “studiato” peggio, volendoci mettere Tombolini, rimasto però fuori. Per quanto riguarda i guardalinee, infine, appare chiara l'intransigenza dei giudici nel voler considerare reato la risposta ad una domanda del designatore, e questo nonostante il fatto che tale richiesta non sia stata ascoltata dagli inquirenti, bensì rappresentata, quindi un racconto, e completamente decontestualizzata. Ma quello che ci colpisce maggiormente è come possano delle, magari evitabili ed inopportune, griglie o rappresentate "richieste" mettere in pericolo il “corretto e leale svolgimento della competizione” se la terna arbitrale viene poi assolta in blocco "per non aver commesso il fatto" e dunque evidentemente, né la terna né, quindi, la partita stessa hanno subito alcun condizionamento da parte delle azioni di Moggi. Appare, dunque, in tutta chiarezza l'arrampicata dei giudici, i quali individuano un generico pericolo a monte di un evento sportivo svoltosi poi però assolutamente in modo regolare. Con il criterio utilizzato, la definizione di pericolo è talmente generica e soggettiva che, a questo punto, potrebbe anche essere di tutto e di più. Ad esempio, un commento del tassista tifoso che porta l'arbitro allo stadio raccomandandosi di far vincere la propria squadra oppure, per rimanere in tema Calciopoli, ma sappiamo che lì alcune squadre non interessavano, un dirigente calcistico che prima di una partita ricorda al designatore arbitrale lo "score" poco felice di un arbitro con la propria squadra o altro ancora, lasciato alla libera fantasia di ciascuno di noi. Chiudiamo dicendo che per i capi d'imputazione Q ed F avevamo usato il paragone con 'l'effetto farfalla'. In realtà in quella teoria già di per sé molto fantasiosa, almeno a seguito di un'azione a monte vi è una conseguenza a valle. Nel caso della sentenza di primo grado del tribunale penale di Napoli dell'8 novembre 2011 che condanna Luciano Moggi per il capo d'imputazione Q, e con lo stesso metodo anche per il capo F, non c'è nemmeno quella. Avvertiamo i nostri lettori che il Q è l’unico capo d’accusa di frode sportiva per il quale nel rito abbreviato è stata confermata la condanna in Appello per Giraudo. Tale giudizio è sostanzialmente propedeutico per mantenere per l'ex dirigente juventino anche il capo A, quello relativo all’associazione, quindi Q è necessario al quadro accusatorio complessivo se si vuole tenere dentro questa farsa giudiziaria anche l’ex amministratore delegato della squadra bianconera. http://www.ju29ro.com/farsopoli/5212-speciale-calciopoli-q-grigliata-ad-effetto-in-juventus-udinese.html
  16. nell'attesa SPECIALE CALCIOPOLI: G+I /1, la “dottrina Meani” Continuiamo la nostra miniserie di articoli dedicati alla sentenza di primo grado di Calciopoli con particolare riferimento alle condanne subite dall’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi. Riprendiamo, occupandoci in due puntate di due condanne collegate tra loro, che contengono in pratica buona parte del campionario fin qui visto: dalla “dottrina Meani” alle telefonate di Biscardi, passando per le schede estere e dicerie varie, qui non manca quasi nulla. Iniziamo in modo cronologico affrontando per primo il capo d’accusa G, secondo il quale Luciano Moggi, “in qualità di istigatore, e il De Santis quale direttore di gara dell’incontro di calcio Fiorentina/Bologna (1/0), compivano atti fraudolenti consistiti per Bergamo e Pairetto nell’alterazione del sorteggio del direttore di gara e per De Santis nella dolosa ammonizione dei calciatori Petruzzi, Nastase, Gamberini, difensori del Bologna F.C., successivo avversario della Juventus nella XV giornata di andata, giocatori cioè, Petruzzi e Nastase, già diffidati e, conseguentemente, squalificati per cumulo di ammonizioni dal giudice sportivo per l’incontro del Bologna con la Juventus, atti dunque che, sia pur finalizzati ad influire sull’andamento della partita successiva, comunque alteravano l’andamento e la regolarità dell’incontro tra la squadra felsinea e quella toscana, in quanto la gara del Bologna risultava condizionata dalle tre ammonizioni inflitte dal direttore di gara”. Si ipotizza, quindi, “turbativa dell’incontro tra Fiorentina e Bologna, svoltosi a Firenze il 5/12/04, e nel quale il Bologna avrebbe patito tre ammonizioni artificiose di giocatori, per minarne la capacità offensiva in successiva partita, indicata come quindicesima di andata, a disputarsi con la Juventus” (pag. 140 delle motivazioni della sentenza). Come per il capo B, siamo quindi nuovamente in presenza della “dottrina Meani” e del reato di pericolo usato dai giudici per condannare l’ex direttore e mago del mercato bianconero, nonostante, “così com’è emerso al dibattimento, - le ammonizioni siano state la giusta dovuta risposta a comportamenti fallosi dei giocatori, - e che questa delle ammonizioni mirate sia stato l’assillo, fatto spandere nell’ambiente del calcio, di per sé sospettoso, dalla dottrina Meani”. (pag. 140) Il tribunale infatti decide di condannare Luciano Moggi poiché “dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che, tra l’altro, additano che Meani il rapporto telefonico con De Santis non lo disdegnava, si può effettivamente ricavare la prova che alla determinazione di ammonire giocatori, che già conosceva come inclini al fallo, De Santis potè essere mosso anche per suggestione di altri” (pag 140). Dunque, “le contrarie indicazioni emerse al dibattimento, ad avviso del tribunale, non riescono a scomporre il quadro probatorio offerto dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, pur tenuto in conto i limiti di affidabilità dei parlanti, e dello stesso frasario calcistico, mostrante indubbia predilezione per i termini polizieschi, in particolare per il termine killer” (pag. 140-141). Premesso il fatto, che l'accusa di sorteggi truccati è caduta ovunque e che anche in questo caso non c’è traccia di schede svizzere, a puntellare la convinzione dei giudici ci sono alcune telefonate: nella ”8790 si intravedono le ammonizioni che poi avverranno sul campo, nel progressivo 5738 vi è riferimento, sia pure nelle parole di giornalista, a delitto perfetto del De Santis, che va valutato in collegamento con le parole adoperate in precedenza per telefono nel progressivo 2254 dallo stesso De Santis” (pag. 145). A nulla sono valse quindi le argomentazioni portate dall'ex arbitro laziale durante la suadichiarazione spontanea dell’11 gennaio 2011, né quelle che testimoniano di come il Bologna in quella gara fosse partito con sette diffidati, né “il discorso telefonico del dopo partita” (pag. 147) con i designatori arbitrali(?), né “le deficienze dell’investigatore maggiore Auricchio fatte emergere dai difensori al dibattimento (vedi verbali udienze 23/3/10 e 30/3/10) con riferimento, tra altre, anche specificamente a questa partita” (pag. 147). Con tale tipologia di reato, di pericolo, per condannare Moggi, ai giudici sono bastate, dunque, le seguenti telefonate: - la 8790 del 3/12/04, contenente un'intercettazione in ambientale, quella di “oh, la peggiore che ti poteva toccare, eh!”, nella quale si possono ascoltare una serie di frasi sconnesse dette da Moggi al suo interlocutore, il quale, tramite gli incroci pasticciati del maresciallo Di Laroni, è stato identificato in Racalbuto nonostante la conversazione finisca con il famoso “Ciao Albè” trasformato dagli inquirenti in un più neutrale e vantaggioso “Ciao bello” e nella sentenza in “ciao, -ionc.-, ciao, ciao, ciao”. Sono risultate rilevanti, quindi, le seguente frasi dette però a parecchia distanza l’una dall’altra, evidentemente perché nel mezzo parlava il suo interlocutore: “quello che mi serve è... è... è Fiorentina-Bologna, in modo particolare...apposta, il minimo... eh... quello... quello mi serve in particolare e poi... mi serve... il Milan, di avanzare... uhm... nelle... nelle ammonizioni, per fare le diffide, insomma”. Si può comprendere al meglio la confusione del discorso, ascoltando direttamente la telefonata. - la 2254 del 3/12/04, tra l’arbitro De Santis e un uomo, di cui non si capisce assolutamente il contesto (qui il testo, perché ognuno possa farsi la sua opinione al riguardo) e che i giudici non chiariscono in alcun modo, al di là dell’unica contestualizzazione della telefonata in tutta la parte riguardante il capo G, ovvero quella che abbiamo riportato qualche riga più sopra. - la 5738 del 5/12/04, tra Moggi ed il giornalista Tony Damascelli, in cui quest’ultimo, tra il disinteresse generale del suo interlocutore, lo mette al corrente del fatto che “De Santis ha fatto il delitto perfetto”, ovvero “i tre difensori del Bologna fuori, squalificati tutti e tre” in vista della sfida contro la Juventus (oltretutto sbagliando, poiché soltanto due, Petruzzi e Nastase, avrebbero saltato la gara successiva). Dopo la richiesta di Moggi, che asseconda il giornalista, su chi fossero questi giocatori, Damascelli domanda: “Non male, no?" ricevendo come risposta un inequivocabilmente disinteressato “E va beh, aoh, meno male, che ti devo dire?" Emerge, dunque, chiaramente il completo disinteresse dell’ex-direttore per la questione, non al corrente di nulla, in aperta contraddizione con l'accusa di voler frodare in quella gara. Ciò che salta agli occhi in questo capo d'imputazione è che non si capisce, ed infatti le motivazioni non lo dicono in alcun modo, come e dove venga trasmesso il presunto messaggio deliquenziale da Moggi a De Santis, ovvero dove si concretizzi "la prova che alla determinazione di ammonire giocatori, che già conosceva inclini al fallo, De Santis potè essere mosso anche per suggestione di altri" (pag. 140), dato che per questo periodo non vengono attribuite schede svizzere a De Santis e non ci sono contatti in chiaro fra loro due, né fra nessun altro, con un contenuto potenzialmente idoneo a configurarsi tale. I giudici, quindi, non sono riusciti a collegare i confusi dialoghi dell’ex direttore bianconero con un certo “Albè”, espressivi, ad avviso del tribunale, di un disegno criminoso, con l’arbitro della gara, Massimo De Santis, e la sua presunta determinazione a commettere una frode in quella partita. E nulla può valere che un giornalista abbia, usando un "frasario calcistico, mostrante indubbia predilezione per i termini polizieschi, in particolare il termine 'killer'" (pag. 141), espresso la convinzione che l'arbitro in quella partita avesse fatto "il delitto perfetto".Infine, vogliamo mettere in evidenza come le motivazioni per questo capo d'accusa siano molto poco esplicite e chiare, un po' caotiche e difficili da interpretare. Nella seconda parte analizzeremo invece il capo I, relativo a Bologna-Juventus, partita apparentemente talmente temuta dall’ex direttore generale bianconero vincitore di importanti competizioni un po' ovunque, in Europa e nel mondo, da dover mettere in atto, ad avviso del tribunale, un piano diabolico e illegale per togliere di mezzo dalla sfida i temutissimi difensori felsinei Petruzzi e Nastase e gravare della condizione di diffidato l’altro difensore, Gamberini, rendendolo così innocuo, oltre a, come vedremo, assicurarsi la benevolenza dell'arbitro stesso della gara. http://www.ju29ro.com/farsopoli/5195-speciale-calciopoli-gi-1-la-dottrina-meani.html SPECIALE CALCIOPOLI: G+I /2, il ‘fai da te’ Continuiamo la nostra miniserie di articoli dedicati alla sentenza di primo grado di Calciopoli con particolare riferimento alle condanne subite dall’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi. Chiudiamo la parte relativa alle accuse ai capi G ed I, due condanne collegate tra loro per via della “dolosa ammonizione da parte del De Santis dei calciatori Petruzzi, Nastase e Gamberini, difensori del Bologna F.C.” nella partita, oggetto del capo G, che precede Bologna-Juventus del capo I. Infatti, “attraverso l’opera prestata dall’arbitro Tiziano Pieri, alteravano la regolarità e l’andamento dell’incontro tra la squadra felsinea e quella juventina, in quanto la gara del Bologna, anzitutto, risultava condizionata dalle squalifiche inflitte a due difensori titolari della formazione e in secondo luogo l’arbitro Pieri si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui Moggi era dirigente”. Premesso che gli altri accusati verranno tutti assolti per questo capo d’imputazione, i giudici lasciano la frode soltanto sulle spalle di Moggi e Pieri, con quest'ultimo però a sua volta assolto in sede di Appello del rito abbreviato, questa condanna, per la quale dunque Moggi ad oggi è rimasto il solo colpevole, è molto simile a quella subita per il capo M e poggia sostanzialmente soltanto sul binomio schede svizzere-Biscardi. Da un lato, quindi, abbiamo tre contatti su schede svizzere (la 958 finale per Pieri, la 138 per Moggi), teorizzate nel solito modo artigianale dal maresciallo Di Laroni, in particolare, di un contatto “avvenuto il giorno precedente alla partita l’11/12/04, alle ore 17,37, di altro contatto, il giorno stesso della partita, 12/12/04, alle ore 18,37, di un ulteriore contatto alle ore 0,41 del 13/12/04” (pag. 154, nelle motivazioni della sentenza). E dall’altro, come abbiamo già avuto modo di vedere in tutte le circostanze di questo 'Speciale Calciopoli' in cui compare il Processo di Biscardi, la solita salvaguardia della reputazione della Juventus nell’arena dei bar sport televisivi, attacchi spesso fomentati da dietrologi anti-juventini. Salvaguardia che, dato il contesto, deve necessariamente passare attraverso la difesa dell’arbitro, come per altro avviene nelle tre telefonate, 7032, 7040 e 7045 del 13/12/04, tra Moggi ed una responsabile della redazione del Processo di Biscardi. In tali conversazioni Moggi lamenta la diversità di trattamento alla moviola tra la partita Bologna-Juventus appena conclusa e la famosa Reggina-Juventus del mese precedente, diretta da Paparesta poi"chiuso" negli spogliatoi, in cui la squadra bianconera subì una serie di torti arbitrali, evidentemente, a giudizio di Moggi, non messi in dovuto risalto durante la corrispondente trasmissione, rispetto al modo enfatico degli episodi controversi di Bologna. C’è anche la 7063 del 14/12/04, tra l’ex direttore e Baldas, in cui Moggi invece si complimenta con l’ex designatore arbitrale per il modo con cui ha difeso l’arbitro durante la trasmissione. A corredo delle accuse c’è infine una telefonata tra Moggi e l’allora presidente del Messina, Pietro Franza, la 7150 del 14/12/04, in cui emerge la pretesa di Moggi, dopo le controversie arbitrali di Reggio Calabria, di avere nelle trasmissioni televisive parità di trattamento per quanto riguarda le moviole e relativi giudizi. A riprova del fatto che quel programma era tutto fuorché un ambiente succube di Moggi, in quella conversazione traspare oltretutto la forte irritazione per il trattamento ricevuto in quella sede dall’ex dirigente bianconero, “a li mortacci, ieri sera hanno fatto delle guerre che tu non hai neppure l’idea, e con me non si devono pigliare confidenza, guarda, perché io non piglio mai per il ‘C**O’ nessuno, ma non voglio neppure essere preso”. A differenza di quanto successo per l’arbitro Pieri, il quale ci fa piacere ricordarlo nuovamente, è stato prosciolto dalle accuse durante l’appello del rito abbreviato, laddove lo stesso tribunale aveva sentenziato che “il tenore delle citate conversazioni smentisce l’assunto accusatorio secondo cui il Pieri aveva ricevuto, attraverso colloqui telefonici con Moggi, suggerimenti su come comportarsi durante la direzione di gara, esortazioni e/o promesse”, in questo giudizio, tuttavia precedente all’altro, a nulla sono valse quelle stesse telefonate che dimostrano chiaramente la buona fede dell’arbitro e dunque l’assenza di ciò che invece il tribunale in questa occasione ritiene essere sostanzialmente l’elemento di condanna, ovvero “l’avvicinamento clandestino del Pieri in funzione del condizionamento dell’arbitro, quand’anche generico, stante la mancanza di conoscenza delle parole adoperate da Moggi” (pag. 161). A noi sembra un giudizio superato dai fatti ed è quello per il quale nutriamo la maggior fiducia di un "ribaltone" in sede d’appello. E se il capo F era quello più avventuroso, ed il capo G quello più confuso, questo è sicuramente quello con il minor numero di stampelle, visto che è stata tolta addirittura quella principale, ovvero l’esecutore materiale del presunto disegno criminoso. Diciamo questo, tuttavia, con un po' di cautela, dovendo sempre tenere in debita considerazione il fatto che nei vari giudizi farsopolari finora espressi, il tribunale di Napoli, pur di condannare, si è dimostrato molto creativo e determinato a sfidare il comune senso del ridicolo. http://www.ju29ro.com/farsopoli/5204-speciale-calciopoli-gi-2-il-fai-da-te.html
  17. ieri conte si è reso conto che padoin non è cosa.... non ha messo isla e ha messo pogba fuori ruolo quindi ieri ha segato due uomini alternativi allo svizzero nel ruolo di esterno destro per il suo amatissimo 352... ora che facciamo ?? spremiamo come un limone lo svizzero fino a quando non spruzza in campo ?? no perché, essendoci due partite a settimane, se le gioca sempre lo svizzero, è molto probabile che gli metta le mani al collo, a conte come si risolve la questione ??
  18. a me è piaciuta la forza con cui hanno cercato la vittoria le solite cappelle difensive che quest anno non mancano mai, non ci si crede
  19. la probabilità di rigore al milan cala quando non gioca il più grande simulatore della storia del calcio: rigorelli
  20. llorente va messo assolutamente zapata si mette a piangere ha fatto fare due gol a toni...
  21. ju29ro sta facendo degli articoli molto belli su ogni capo di condanna della sentenza di primo grado SPECIALE CALCIOPOLI: F, Juve-Lazio con effetto farfallhttp://www.ju29ro.com/farsopoli/5179-speciale-calciopoli-f-juve-lazio-con-effetto-farfalla.html
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