a proposito di intercettazioni:
1) tra i mezzi di prova previsti dalla giustizia sportiva le intercettazioni non ci sono;
2) nel processo penale le intercettazioni sono previste solo per alcuni reati: per molti reati non sono ammesse e, se svolte, sono inutilizzabili;
3) ? possibile nel processo penale utilizzare intercettazioni svolte in altro processo penale, ma solo in presenza di gravi reati;
4) la giustizia sportiva ha utilizzato intercettazioni di un procedimento penale per fatti che non sono reato o che costituiscono reati minori.per gli stessi fatti le intercettazioni non potevano essere utilizzate in un altro procedimento penale.
5) le intercettazioni vanno comunque considerate sempre globalmente, non si pu? fare una selezione mirata, se non si vuole snaturare il significato delle conversazioni.
questa ultima considerazione vale per il giudice, ma anche per il giornalista, perch? ? norma di carattere non solo giuridica, ma anche logica e deontologica.
se in qualcuno dei ricorsi il tar si pronunciasse in questi termini, scoppierebbe un vero casino.
ci sarebbero annullamenti nei confronti soltanto di chi ha fatto ricorso, secondo me ( so che altri qui la pensano diversamente ).
l'effetto sarebbe comunque devastante e la fgci non potrebbe far finta di niente, dovrebbe tornare su tutte le decisioni prese dalla giustizia sportiva. probabilmente verrebbero alla luce le minacce e le pressioni ricevute dalla juve per ritirare il ricorso.
senza contare le iniziative legali dei ricorrenti vincitori ( azioni di risarcimento verso fgci e giornali ).