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The-Lightning

Tifoso Juventus
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  1. Gianni, dopo Senna, altre dichiarazioni d'amore ... Diego corteggia la Juve: "E' una grande squadra" http://sport.alice.it/calcio/calciomercato...de-squadra.html A ME PIACE LA JUVE - Stavolta sembrerebbe ben disposto anche lui e loda le due societ?: "A me piace molto la Juve perch? ? una grande squadra, di tradizione, piena di fuoriclasse e ha milioni di tifosi. Ma anche l'Inter sarebbe l'ideale, ? un gruppo molto forte, con fuoriclasse e giocatori grintosi". Una dichiarazione d'intenti? Parrebbe di s?, nonostante non si aggiunga altro. La Juve non star? a guardare nonostante l'esosa richiesta del Werder Brema: si parte da 23 milioni per il cartellino dell'italobrasiliano (doppio passaporto) con contratto in scadenza nel 2011. @@ se la richiesta parte da 23 milioni, si puo' chiudere anche a 20. Xabi va bene, Aquilani pure, ma lo vogliamo prendere uno che crea gioco come Diego????
  2. secondo me anche un maiale stesso ne s? di pi? di economia e finanza di COD4.
  3. fino a ieri ero convinto che "ci era". da oggi ha dimostrato che "ci fa". lassa perde
  4. hai dimostrato di non sapere di cosa parli. ti inventi logiche di mercato che non esistono. e dopo che ti viene dimostrata la malafede delle tue tesi, continui nella tua opera di presa per i fondelli. 1- non caposco come tu non sia ancora stato bannato. 2- ogni ulteriore replica ad un tuo post la considero tempo sprecato, e spero che anche gli altri utenti Juventini la smettano di darti corda (almeno ti ci impiccassi - sempre PROVOCATORIAMENTE parlando).
  5. ho trovato un video che immortala COD4 http://www.media.rai.it/mpmedia/0,,Spettac...5E20268,00.html
  6. omioddio Campi di Vinovo S.p.A il 30 giugno 2003 la Juventus cede alla impresa di costruzioni Costruzioni Generali Gilardi S.p.A. il 27,2% del capitale sociale della controllata Campi di Vinovo S.p.A. al 30 giugno 2003 la Juventus detiene cos? n.1.744.544 azioni pari al 69,78% del capitale sociale (71,94% del capitale in circolazione) della Campi di Vinovo S.p.A.
  7. non ci capiamo. il decreto imponeva di dare una valutazione in quel momento del parco giocatori. in base a quella valutazione potevi poi spalmare la EVENTUALE svalutazione in 10 anni contabili e soprattutto FISCALI. valutazione Crespo: giugno 2002: 38 milioni febbraio 2003: 4,5 milioni giugno 2003: 24 milioni. dimmi tu quale tra queste valutazioni e' quella "ancorata a valori irrealistici"
  8. forse tu non hai chiaro il concetto di cosa fu' il decreto "salvacalcio". in pratica permetteva di spalmare su 10 anni contabili le perdite generate da minusvalenze sull'acquisto dei calciatori. e fin qui', nulla di irregolare. il punto e' che il Pm Nocerino, il perito della finanza magistro, e la perizia della Covisoc contestano il valore che e' stato iscritto a bilancio per un dato giocatore in un ristretto arco di tempo. Secondo il bilancio chiuso a giugno 2002, il campione sudamericano valeva 38 milioni di euro. A febbraio del 2003, la perizia contabile redatta in osservanza del decreto spalmaperdite d? un taglio netto di oltre 33 milioni: Crespo vale 4,45 milioni garantisce il professionista Luigi Borr?. Passano quattro mesi e il fuoriclasse prende il volo. In tutti i sensi, contabile e non. Viene spedito in Inghilterra, al Chelsea, che per averlo sborsa 24 milioni, somma iscritta nei conti interisti del 2004, con relativa maxiplusvalenza. http://espresso.repubblica.it/dettaglio/In...to/1487007/14/0 per capirci, l'inter aveva il dovere di iscrivere a bilancio (tramite perizia GIURATA) il valore VERITIERO (come prescrive il codice civile) di Crespo, a prescindere dal decreto salva-calcio. Ed e' questo che viene contestato. ovviamente all'inter ha fatto comodo abbattere il valore di Crespo, per spalmarne le perdite in 10 anni (38 - 4,5 = 3,35 milioni all'anno), e per guadagnare successivamente con la vendita (24- 4,5 = 19,5 milioni di plusvalenza netta). oppure tu pensi che un giocatore in 4 mesi possa davvero sestuplicare il proprio valore? spero sia chiaro il discorso.
  9. La Commissione per la vigilanza sulle societ? calcistiche (Covisoc) ha concluso che la societ? di Massimo Moratti non aveva i requisiti per l'iscrizione al campionato 2005-2006, quello dello scudetto vinto "a tavolino" dopo la retrocessione della Juve in B per "calciopoli". Un parere, quello dell'organo di vigilanza, trasmesso al pm milanese Carlo Nocerino http://www.repubblica.it/2007/06/sezioni/s...anci-inter.html
  10. allora mostrami dove l'accusa penale alla Juve parla di plusvalenze fittizie finalizzate ad ottenere un0'iscrizione fraudolenta
  11. ciao Gianni, in questo momento di euforia post-qualificazione, volevo solo segnalarti questa illuminante dichiarazione che fa' piena luce su quali siano state le dinamiche all'interno del gruppo Ifil negli ultimi anni: Luca De Meo, responsabile marketing Fiat "Lapo Elkann e sconfitte Juve fattori importanti per gruppo" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 giu - "Il tema 'low cost' non coincide con il marchio Fiat, il cui posizionamento e' medio-alto ". Cosi' il responsabile marketing di Fiat, Luca De Meo, al convegno 'World Marketing & Sales Forum'. "Fiat ha oggi un posizionamento che non ha mai avuto nella sua storia e perderlo sarebbe un peccato dopo il lavoro degli ultimi anni", ha spiegato De Meo. Rispondendo alla domanda se Lapo Elkann sia stato un fattore importante per la ritrovata simpatia del marchio Fiat, De Meo ha detto "si', ha aiutato, assieme alle sconfitte della Juventus". Pal- (RADIOCOR) 17-06-08 16:54:43 (0281) 3 NNNN http://www.tgfin.mediaset.it/tgfin/ultimis..._16.54_28149514 per tutti quelli che avevano ancora dei dubbi. Gianni, E' ORA CHE LA JUVENTUS PASSI AD UNA PROPRIETA' CHE ABBIA COME SOLA PRIORITA' IL BENE DELLA SQUADRA. IN QUESTI 2 ANNI, NON E' STATO COSI' ...
  12. recidiva dello stesso reato e nello stesso anno, credo. mi pare ci sia l'art 21 a definire la recidiva
  13. Oriali e' il mio mito personale. reo confesso per truffa e ricettazione e per falso in bilancio. Provenzano se lo incrocia in strada, cambia marciapiede per la paura
  14. dicesi PATTEGGIAMENTO DOPO I PASSAPORTI, REI CONFESSI ANCHE DI BILANCI FALSI. e meno male che sono gli onesti. ma il loro codice etico, che dice al proposito? http://www.figc.it/Assets/contentresources...upfDownload.pdf COMUNICATO STAMPA Via Gregorio Allegri , 14 00198 Roma Telefono 06-84911 Roma, 12 giugno 2008 La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall?avv. Sergio Artico, Presidente, dall?avv. Gianfranco Tobia, dall?avv. Federico Vecchio, Componenti, dal Prof. Cesare Imbriani e dal dott. Carlo Purificato, Componenti aggiunti e con l?assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si ? riunita il giorno 12 giugno 2008 e ha assunto la seguente decisione: ?? (235) ? DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO GALLIANI (Vice Presidente vicario ed Amministratore delegato AC Milan SpA); GABRIELE ORIALI (all?epoca dei fatti direttore tecnico attualmente dirigente FC Internazionale SpA); MASSIMO MORETTI (all?epoca dei fatti Direttore generale FC Internazionale SpA); RINALDO GHELFI (gi? Amministratore delegato e attualmente Vice Presidente FC Internazionale SpA); MAURO GAMBARO (all?epoca dei fatti Amministratore delegato FC Internazionale SpA) E DELLE SOCIETA? AC MILAN SpA E FC INTERNAZIONALE SpA (nota n. 2581/296-812pf06-07/SP/ma del 4.2.2008) Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 4 febbraio 2008 nei confronti di: 1) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva ai punti 4.1, 4.5, 4.6 e 4.7; 2) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16; 3) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei bilanci chiusi nel 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 1 e 2 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 4) societ? AC MILAN, per responsabilit? diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate al suo vice presidente vicario ed amministratore delegato ai punti 1, 2 e 3 che precedono, tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 5) Gabriele ORIALI, all'epoca dei fatti direttore tecnico, attualmente dirigente, della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al punto 4.1; 6) Massimo MORETTI, all'epoca dei fatti direttore generale della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al punto 4.1; 7) Rinaldo GHELFI, gi? amministratore delegato e attualmente vice Presidente della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16, nonch? le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2004 e nella situazione patrimoniale ai 31 marzo 2005, delle poste attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 8 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti. 8) Mauro GAMBARO, all'epoca dei fatti amministratore delegato della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 7 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 9) societ? FC INTERNAZIONALE per responsabilit? diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati ai punti nn. 5, 6, 7 e 8 che precedono condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; Ritenuto che all?inizio del dibattimento i deferiti Galliani, Ghelfi, Gambaro, Oriali, Moretti, FC Internazionale SpA, AC Milan SpA, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall?art. 23 CGS. Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale Visto l?art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all?art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all?Organo Giudicante l?applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l?art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l?Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l?applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che nel, caso di specie, la quantificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. Dispone l?applicazione delle seguenti sanzioni: Adriano Galliani: ammenda di euro 60.000,00 (sessantamila/00) AC Milan SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00) Rinaldo Ghelfi: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00) Mauro Gambaro: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00) Gabriele Oriali: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00) Massimo Moretti: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00) FC Internazionale SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00) ^^^^^^^^^^ La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall?avv. Sergio Artico, Presidente, dall?avv. Emilio Battaglia, dall?avv. Valentina Ramella, Componenti; dal Prof. Cesare Imbriani e dal dott. Carlo Purificato Componenti aggiunti e con l?assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si ? riunita il giorno 12 giugno 2008 e ha assunto la seguente decisione: (254) ? DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAROTTA (all?epoca dei fatti Consigliere e Procuratore speciale UC Sampdoria SpA); GIUSEPPE MAROTTA (all?epoca dei fatti ed attualmente Amministratore delegato UC Sampdoria SpA); RICCARDO GARRONE (Presidente del Consiglio di Amministrazione UC Sampdoria SpA) E DELLA SOCIETA? UC SAMPDORIA SpA (nota n. 4150/688pf07-08/SP/ad del 14.4.2008) Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 14 aprile 2008 nei confronti di: 1. Giuseppe MAROTTA, all?epoca dei fatti Consigliere e Procuratore Speciale dell?UC SAMPODORIA, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento; 2. Giuseppe MAROTTA, all?epoca dei fatti ed attualmente Amministratore Delegato dell?UC SAMPODORIA, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all?art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell?art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei Bilanci successivi a quello chiuso il 30 giugno 2003 come meglio precisato nella parte motiva e nelle situazioni patrimoniali al 31 marzo 2004, al 31 marzo 2005 e al 31 marzo 2006, delle poste attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 3. Riccardo GARRONE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della UC SAMPDORIA, per aver violato i principi di lealt?, probit? e correttezza sanciti dall?art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all?art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell?art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente ne lla contabilizzazione nel bilancio chiuso il 30 giugno 2003 della plusvalenza (fittizia) derivante dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili nonch? le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei bilanci dei successivi esercizi, delle poste attive gi? contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 4. societ? UC SAMPDORIA, per responsabilit? diretta, ai sensi dell?art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell?art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati, tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti. Ritenuto che all?inizio del dibattimento i deferiti, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall?art. 23 CGS. Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. Visto l?art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all?art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all?Organo Giudicante l?applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l?art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l?Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l?applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. Dispone l?applicazione delle seguenti sanzioni: Giuseppe Marotta: ammenda di ? 20.000,00 (ventimila/00); Riccardo Garrone: ammenda di ? 18.000,00 (diciottomila/00); UC Sampdoria SpA: ammenda di ? 36.000,00 (trentaseimila/00).
  15. art. 1 . sconfessando un parere ufficiale Covisoc. che dite, la commissione parlamentare indaghera'?
  16. una perizia ufficiale della Covisoc che diceva che l'inter si iscrisse irregolarmente a quel compionato, e' stata bellamente ignorata dall'accusa di Palazzi. se la cantano e se la suonano da soli. decine di milioni di pkusvalenze tarocche , acquisti di giocatori con bilanci piu' falsi di una banconota da 25 euro, e se la cavano con 90mila euro di multa. continuare a seguire questo calcio e' solo da masochisti.
  17. scusa se mi intrometto, ma: 1- la Figc prevede una penalizzazione di 3 punti in caso di ricorso al Tar. avere -17 o -20 punti che differenza fa? 2- la Uefa minaccio' di escludere le squadre italiane dalle coppe (nazionali comprrese) se una societa' avesse fatto ricorso a un tribunale ordinario. 3- l'Arezzo invece fece ricorso al Tar, ma i 3 punti di penalita' gli vennero poi restituiti, e nessuno alla Uefa si sogno' di sospendere nessuna squadra o nazionale. La nuova dirigenza aveva una strada lecita e immediata, che non avrebbe causato nessun danno, e cioe' fare ricorso al Tas di Losanna, massimo organismo sportivo giudicante a livello europeo. Perche' non lo fece?
  18. boh, se vado sulla ricerca con quel numero mi da' un ricorso per finanzieri ...
  19. il punto e' questo: Per un verso, e cio? con riguardo all?interesse patrimoniale, ? costante la giurisprudenza nel negare che la qualit? di socio sia idonea ad individuare la titolarit? di una posizione giuridica differenziata da quella della societ? in presenza di atti lesivi degli interessi sociali, con il logico corollario che tali interessi sono tutelati solo dalla societ? (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 30/7/2004, n. 7551; Sez. II, 19/2/2001, n. 1300; Cons. Stato, Sez. IV, 14/1/1997, n. 10). La Sezione ha confermato tale indirizzo anche proprio con riferimento ad un giudizio originato dall?impugnativa delle sanzioni inflitte alla Juventus, e conclusosi con la declaratoria di inammissibilit? per carenza di legittimazione al ricorso (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 1/9/2006, n. 7909). bisogna capire se ci sono basi giuridiche per mettere in discussione questo assunto al consiglio di stato. ma la nuova normativa sulle class action, non potrebbe essere d'aiuto?
  20. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter Composto dai Magistrati: Italo RIGGIO Presidente Giulia FERRARI Componente Stefano FANTINI Componente relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 12270 del 2006 Reg. Gen. proposto dall?Associazione ?Giulemanidallajuve?, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Giuseppe Belviso, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Antonucci ed Antonio Molentino, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via di Pietralata n. 320, presso lo studio dell?Avv. Gigliola Mazza; CONTRO - C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall?Avv. Alberto Angeletti, presso il quale ? elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 2; - C.C.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; e nei confronti - della F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall?Avv. Luigi Medugno, presso il quale ? elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58; - del Ministero per i Giovani e lo Sport, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall?Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ? pure legalmente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; - della Juventus Football Club, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; - della F.C. Internazionale Milano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Mucciarelli, Francesco Perli ed Adriano Raffaelli, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 58, presso lo studio dell?Avv. Letizia Mazzarelli; per l?annullamento del lodo arbitrale deliberato in data 27/10/06 dalla C.C.A.S. del C.O.N.I. nel procedimento di arbitrato promosso dalla Juventus F.C. S.p.a.; di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I., della F.I.G.C., del Ministero per i Giovani e lo Sport, nonch? della F.C. Internazionale Milano S.p.a.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 15/5/2008, il Cons. Stefano Fantini; Uditi gli Avv.ti Antonucci e Molentino per l?associazione ricorrente, gli Avv.ti Perli e Raffaelli per la controinteressata F.C. Internazionale Milano S.p.a., l?Avv. Medugno per la F.I.G.C., nonch? l?Avv. Angeletti per il C.O.N.I.; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F A T T O Con atto ritualmente notificato e depositato l?associazione ricorrente, costituita in data 30/8/06, e perseguente come scopo statutario quello di ?promuovere tutte le iniziative presso qualsiasi Autorit? giudiziaria, amministrativa e sportiva ? atte a tutelare gli interessi degli associati, azionisti, tifosi, simpatizzanti della Juventus F.C. S.p.a. ??, premette che all?esito del processo sportivo alla predetta societ?, con la sentenza della Corte federale della F.I.G.C. del 25/7/2006, ? stata irrogata, con riguardo alla stagione 2006/2007, la penalizzazione di 17 punti in classifica, la squalifica del campo per tre giornate di campionato, l?ammenda di 120.000 euro, ferme restando le altre sanzioni gi? inflitte nell?impugnata decisione della C.A.F. in data 14/7/06 per le stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006. A seguito di tali gravi provvedimenti sanzionatori ? stata istituita l?esponente associazione, composta sia da tifosi, che da azionisti della Juventus. Detta societ?, in data 6/9/06, ha promosso istanza di arbitrato dinanzi alla C.C.A.S., la quale, con lodo del 27/10/06, ha confermato le sanzioni per le stagioni 2004/2005 e 2005/2006, mentre ha ridotto la penalizzazione inflitta per la stagione 2006/2007 a 9 punti, e convertito la squalifica del campo. Il lodo ha riconosciuto la responsabilit? diretta della Juventus ai sensi dell?art. 2 del C.G.S. a causa dei comportamenti tenuti da Giraudo e Moggi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale, in violazione dell?art. 6 dello stesso C.G.S. Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto : 1) Violazione dell?art. 3 della legge n. 280/2003; eccesso di potere per violazione dell?art. 27 dello statuto della F.I.G.C.; eccesso di potere per violazione dei principi del giudice naturale precostituito e del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento di giustizia sportiva. Posto che il ricorso alla C.C.A.S. costituisce l?ultimo grado della giustizia sportiva, appare erronea la motivazione della decisione impugnata nella parte in cui afferma che ?dal carattere devolutivo dell?impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva l?assorbimento delle censure svolte dalla ricorrente alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge ?, e del principio del contraddittorio ??. Ed invero un giudizio di ultima istanza non pu? certamente sanare od assorbire le violazioni delle norme federali che individuano il giudice di primo grado ed il principio del contraddittorio. 2) Violazione delle norme del C.G.S. attinenti alla costituzione ed alla procedura delle Corti di Giustizia della F.I.G.C.; eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria; violazione degli artt. 24, 25, 97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge; eccesso di potere per difetto di istruttoria e della motivazione, violazione dell?art. 3 della legge n. 241/90 per carenza di motivazione in ordine al provvedimento di nomina dei membri della C.A.F.; sviamento di potere; incompetenza; illegittimit? del C.U. n. 12 del 15/6/2006 del Commissario Straordinario per violazione degli artt. 30, 31 e 32 dello Statuto federale. La nomina dei componenti della C.A.F., effettuata con i CC.UU. n. 14 e n. 15 del 16/6/06, viola il principio del giudice precostituito, in quanto ? intervenuta dopo che era stata avviata la procedura di indagine a carico dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare. Si ? dunque inteso costituire un ?giudice speciale? appositamente determinato per uno specifico processo sportivo. N? ? valida motivazione del provvedimento il riferimento alla decisione del C.S.M. di inibire gli incarichi nella giustizia sportiva ai magistrati in servizio; ci? in quanto la C.A.F. manteneva nel proprio seno un numero di membri ben superiore a quello minimo previsto per la sua operativit?, senza dunque necessit? di una integrazione dei componenti. 3) Eccesso di potere per violazione degli artt. 30, V comma, 31, I comma, e 32 dello Statuto federale, degli artt. 25 e 37 del C.G.S.; incompetenza. L?art. 30, V comma, dello Statuto afferma che le Commissioni disciplinari, e non la C.A.F., giudicano in primo grado. 4) Riduzione del principio del contraddittorio; violazione dell?art. 30, I e II comma, dello statuto federale e dell?art. 7 dello Statuto del C.O.N.I.; eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell?istruttoria e della motivazione. Con il C.U. n. 12/06 sono stati ridotti, in media, alla met? tutti i termini previsti nel C.G.S., compromettendosi significativamente la capacit? di difesa della ricorrente. 5) Eccesso di potere per motivazione erronea; violazione dei principi del giusto procedimento; violazione dell?art. 2 della legge n. 241/90; inutilizzabilit? delle intercettazioni telefoniche. I risultati delle intercettazioni telefoniche non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte; lo stesso art. 2, III comma, della legge n. 401/89 consente agli organi della disciplina sportiva di chiedere copia degli atti del procedimento penale (ai sensi dell?art. 116 del c.p.p.), ma non anche che le intercettazioni telefoniche siano utilizzabili al di fuori delle garanzie stabilite dal processo penale come unica fonte di prova nel processo disciplinare, a pena di illegittimit? costituzionale del sistema normativo. 6) Eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria e violazione dell?art. 6 del C.G.S.; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e contraddittoriet?; eccesso di potere per disparit? di trattamento; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalit?. Deve essere anzitutto contestato l?assunto motivazionale del lodo arbitrale laddove afferma che gli atti posti in essere da Giraudo e Moggi integrerebbero la violazione dell?art. 6, I comma, del C.G.S., in quanto avrebbero assicurato alla Juventus un vantaggio in classifica. Ci? perch? l?attitudine delle condotte dei predetti Moggi e Giraudo a falsare la classifica ? puramente presunta, e non provata, non risultando specificati gli atti posti in essere dalla dirigenza juventina, tanto pi? che la stessa C.A.F. ha ritenuto non provata l?incolpazione relativa alle singole gare. Allo stesso modo, la Corte federale ha ritenuto non raggiunta una prova solida in ordine alla volont? degli arbitri di ?realizzare, con dolo specifico, l?illecito?, e cio? di favorire la Juventus; solo con riguardo all?arbitro De Santis si ? pervenuti alla condanna, e peraltro con riferimento ad una partita (Lecce - Parma) da cui la Juventus non ha tratto alcun beneficio, diretto od indiretto, in classifica. E? dunque contradditorio affermare che Moggi e Giraudo hanno operato, utilizzando i loro specifici rapporti con i designatori arbitrali, per favorire la loro societ?, se poi gli arbitri, che tali vantaggi avrebbero dovuto procurare, sono stati ritenuti immuni da responsabilit?. In altre parole, la mancanza del ?segmento arbitrale?, ritenuto necessario ad integrare la fattispecie dell?art. 6 del C.G.S., comporta, come corollario, la non configurabilit? della violazione dell?art. 6 del C.G.S. Ed infatti l?illecito sportivo, per essere tale, va ricollegato all?alterazione della classifica, ossia dell?ordine di merito conseguente all?attribuzione del punteggio; l?offensivit? della condotta va dunque rilevata alla luce dell?idoneit? del comportamento ad alterare una o pi? gare, ossia la classifica. Nella vicenda in esame si ? dunque distorta la portata dell?art. 6 pi? volte citato, realizzandosi un evidente sviamento di potere. Accanto a ci? va denunciata la disparit? di trattamento tra Juventus, Lazio e Fiorentina, come appare palese considerando che per la prima, bench? non provato il segmento arbitrale (assoluzione degli arbitri), ? stata configurata la fattispecie di cui all?art. 6 del C.G.S., ed applicata la relativa sanzione della retrocessione, mentre per Lazio e Fiorentina proprio la mancanza del segmento arbitrale ha consentito l?applicazione dell?art. 1 del C.G.S. ed il connesso pi? favorevole regime sanzionatorio. 7) Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, IV comma, e 6 del C.G.S.; errore di presupposti e della motivazione; illogicit? ed ingiustizia manifesta. Si contesta inoltre che i comportamenti ascrivibili al sig. Moggi possano essere imputati alla Juventus a titolo di responsabilit? diretta, atteso che l?art. 2, IV comma, del C.G.S. prevede detta forma di responsabilit? solamente per chi rappresenta la societ?, mentre per il comportamento dei dirigenti le societ? rispondono solamente a titolo di responsabilit? oggettiva, con rilevante riduzione delle sanzioni applicabili. Ora, Moggi non era amministratore della societ?, e non aveva poteri di rappresentanza legale della stessa, ma era solo autorizzato a rappresentare la societ? presso le autorit? sportive, come si evince dal censimento annuale. Per quanto riguarda, invece, Giraudo, il lodo arbitrale non specifica le condotte attribuitegli, ma solamente una comunione di intenti con il Moggi, quasi una sorta di associazione a delinquere, desunta da una telefonata intercorsa tra i due. Le condotte illecite e di interferenza con il mondo arbitrale appaiono invece riconducibili al solo Moggi, con la conseguenza che delle stesse la Juventus non poteva essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilit? diretta. 8) Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, IV comma, 6 e 13 del C.G.S.; eccesso di potere per difetto dei presupposti, erronea motivazione, illogicit? ed ingiustizia manifesta, disparit? di trattamento. Il pesantissimo quadro sanzionatorio inflitto alla societ? bianconera ? frutto di un?errata applicazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 6, III comma, 13.1, lett. G) o H) del C.G.S. In particolare, appare sprovvista di fondamento normativo la non assegnazione del titolo di campione d?Italia 2005/2006; per di pi?, detta sanzione appare illegittima, in quanto per detto campionato non esiste alcun atto di indagine; inoltre il campionato di competenza, cui occorre fare riferimento, ai sensi dell?art. 13, lett. g), ? quello di appartenenza della societ? al momento di realizzazione dell?illecito. Si aggiunga che l?art. 6, III comma, del C.G.S. non contempla un cumulo di sanzioni, ma solo la ?maggiore sanzione? in caso di inefficacia di quelle stabilite, mentre nel caso di specie si ? violato il principio del ne bis in idem. 9) Violazione dell?art. 3 della legge n. 241/90; errore dei presupposti e della motivazione; illogicit? ed ingiustizia manifesta. Il provvedimento impugnato non consente all?interprete di ripercorrere l?iter logico in base al quale le sanzioni sono state decise ed adottate; in particolare non si evince quali sanzioni corrispondono alla violazione dell?art. 1 del C.G.S., e quali sanzioni corrispondono alla violazione dell?art. 6 del C.G.S., ed ancora quale sia l?ambito delle ?maggiori? sanzioni da ascrivere alla ?pratica inefficacia? delle pene edittali di cui all?art. 13, III comma. 10) Eccesso di potere per motivazione erronea e disparit? di trattamento. Nonostante quanto asserito dal lodo impugnato, ? palese la disparit? di trattamento a danno della Juventus rispetto alle altre societ? coinvolte nel medesimo procedimento innanzi alla giustizia sportiva, specie nella prospettiva che solo nei confronti della Juventus ? stata accertata la violazione dell?art. 6 del C.G.S., nonch? la maggiore sanzione della retrocessione. 11) Illegittimit? degli atti impugnati e degli artt. 1, 2, 6 e 13 del C.G.S. della F.I.G.C. per contrasto con gli artt. 39, 49, 81 e 82 del Trattato C.E. La Corte di Giustizia C.E., con la sentenza 18/7/2006, caso Meca - Mejcen, ha affermato la sottoposizione anche delle federazioni sportive al diritto comunitario, nel caso in cui adottino ed applichino regole di natura sportiva che abbiano conseguenze economiche transnazionali. In particolare, le regole disciplinari delle federazioni sportive devono ?limitarsi a quanto ? necessario per assicurare il corretto svolgimento dell?attivit? sportiva?. Nel caso di specie, le regole federali applicate alla Juventus hanno sicuramente determinato conseguenze rilevanti per il diritto comunitario, ma soprattutto sono eccessive e restringono le libert? economiche della Juventus, incidendo altres? sul capitale sociale, e, di riflesso, sui soci. Si consideri che i limiti imposti alla Commissione europea in materia di ammende per infrazioni agli artt. 81 e 82 del Trattato CE sono pari al 10% del volume d?affari annuale di un solo esercizio; nel caso di specie la soglia del 10% ? stata sicuramente superata con le sanzioni irrogate alla Juventus. Tale eccesso sanzionatorio ha danneggiato i diritti economici e di concorrenza della Juventus e dei singoli soci, ben al di l? di quanto sarebbe stato necessario per assicurare un?efficace tutela dell?interesse sportivo perseguito dalla Federazione. Si sono costituiti in giudizio il C.O.N.I., la F.I.G.C., la F.C. Internazionale Milano S.p.a. ed il Ministero per i Giovani e lo Sport; le parti, ad eccezione del Ministero, in posizione del tutto marginale, con successive memorie difensive hanno eccepito l?inammissibilit? del ricorso per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse, ed ancora l?irricevibilit? ed improcedibilit?, nonch? la sua infondatezza nel merito; il C.O.N.I ha altres? eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l?Internazionale Milano S.p.a. ha allegato un ulteriore profilo di inammissibilit? connesso alla non impugnabilit? del lodo dinanzi al giudice amministrativo. All?udienza del 15/5/2008 la causa ? stata trattenuta in decisione. D I R I T T O 1. - Per motivi di ordine processuale va preliminarmente esaminata l?eccezione di irricevibilit?, in quanto il profilo della tempestivit? del ricorso attiene alla regolarit? della costituzione del rapporto processuale, e pertanto il suo esame deve logicamente precedere ogni altra questione, sia processuale, che di merito (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 4/12/1987, n. 766; Sez. VI, 12/11/1987, n. 893). La tesi delle parti resistenti (C.O.N.I. e F.I.G.C.) ? quella per cui avrebbe dovuto essere gravata la presupposta decisione della Corte federale, individuandosi come dies a quo per la relativa impugnativa la data di pubblicazione dello stesso provvedimento endoassociativo, senza attendere il lodo arbitrale, adottato all?esito di un procedimento di cui l?associazione ricorrente non ? stata parte. L?eccezione non appare meritevole di positiva valutazione. Se si guarda alla tempestivit? del proposto gravame, ? infatti indubbio che lo sia rispetto al lodo arbitrale deliberato dalla C.C.A.S. in data 27/10/06; diverso profilo (afferente all?ammissibilit? del ricorso) ? invece quello della impugnabilit? del lodo arbitrale, questione poliedrica prospettante pi? coni visuali, che ci si accinge ad esaminare. 2. - Sotto un primo aspetto, deve essere disattesa l?eccezione di inammissibilit? del ricorso per non impugnabilit? del lodo arbitrale avanti al giudice amministrativo, svolta dalla F.C. Internazionale Miliano S.p.a. nell?assunto che detto atto non sia espressione della giustizia sportiva, e non abbia natura di atto amministrativo, ma manifesti la volont? compromissoria della societ? interessata, connotandosi dunque come atto negoziale. La questione della natura giuridica del lodo ? problematica; senza ripercorrere tutte le tappe giurisprudenziali, ? sufficiente ricordare come la decisione del Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025 abbia ritenuto che le decisioni della C.C.A.S., organo cui compete, ai sensi dell?art. 12 dello statuto del C.O.N.I., la pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati, previo esaurimento dei ricorsi interni alla singola Federazione, non costituiscono lodo arbitrale, ma rappresentano la pronuncia in ultimo grado della giustizia sportiva, ed hanno il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo; con la conseguenza che nei confronti delle suddette decisioni, seppure emesse con le forme e le garanzie del giudizio arbitrale, non vige la limitazione dei mezzi di impugnazione previsti dall?art. 829 del c.p.c. per i lodi arbitrali. La Sezione, non condividendo l?ipotesi ricostruttiva di un?attivit? amministrativa in forma arbitrale, con la sentenza 7/4/2005, n. 2571 ? pervenuta alla diversa opzione ermeneutica che ravvisa nella decisione della Camera un lodo irrituale, con conseguente esclusione di un sindacato pieno da parte del giudice statale, che ? peraltro consentito nei confronti del provvedimento amministrativo originario, adottato dalla Federazione o dal C.O.N.I. Il Consiglio di Stato ha peraltro confermato il proprio orientamento, e ribadito dunque la tesi della natura amministrativa del giudizio della C.C.A.S., essenzialmente in ragione della natura di interesse legittimo della posizione azionata, e della incompromettibilit? in arbitri di tali posizioni giuridiche soggettive (Sez. VI, 9/2/2006, n. 527, ed anche 25/1/2007, n. 268). In considerazione di ci?, preminenti esigenze di certezza del diritto hanno indotto questa Sezione a conformarsi al dictum del Consiglio di Stato (cfr., tra le altre, T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21/6/2007, n. 5645), ed inducono, anche in questa occasione, a riconoscere la natura amministrativa alla decisione del Collegio arbitrale. N?, a completamento di quanto esposto, appare preclusivo il fatto che non sia stato evocato in giudizio il Collegio arbitrale (al quale, a norma dell?art. 19, V comma, del regolamento camerale, ? esclusivamente imputabile il lodo, il quale non pu? essere considerato atto della Camera arbitrale o del C.O.N.I.), in quanto la giurisprudenza prevalente, facendo applicazione analogica della disciplina concernente i ricorsi amministrativi, ha ritenuto che, in virt? dell?effetto devolutivo, deve considerarsi legittimo contraddittore l?Autorit? che ha emanato il provvedimento impugnato, e non quella che ha adottato la decisione giustiziale, od arbitrale (in termini, ancora una volta, Cons. Stato, Sez. VI, 9/2/2006, n. 527); ne discende che nella vicenda controversa contraddittore necessario ? la F.I.G.C., correttamente intimata in giudizio. 3. - Si intuisce peraltro la problematicit? nella fattispecie in esame della affermazione della natura amministrativa del lodo, specie nella prospettiva che lo stesso possa divenire oggetto di gravame da parte di terzi, e non (da parte) della societ? direttamente interessata, che ne ha accettato la decisione, come pure nella prospettiva inversa, ma speculare, che, in ogni caso, ponendosi il lodo come condizione di procedibilit? per accedere alla tutela giurisdizionale ex art. 3 della legge n. 280/03, la fase arbitrale avrebbe dovuto essere attivata anche dall?associazione ricorrente. Peraltro tali considerazioni introducono, con evidenza, il tema, centrale, della legittimazione al ricorso dell?associazione esponente, la cui sussistenza ? stata contestata in via di eccezione da tutte le parti resistenti. Da parte sua, l?associazione ricorrente allega, a giustificazione della propria legitimatio ad causam, di perseguire come scopo statutario quello ?di promuovere tutte le iniziative presso qualsiasi Autorit?, giudiziaria e/o amministrative e/o sportive, ? atte a tutelare gli interessi degli associati, azionisti, tifosi - simpatizzanti della Juventus ? allo scopo di ottenere tutti i possibili miglioramenti di tutela giuridica a difesa dei loro interessi economici, finanziari, morali e di immagine desgli stessi ??. La ?GiulemanidallaJuve? enuclea in particolare la titolarit? di un interesse di tipo patrimoniale (connesso al pregiudizio economico derivante ai singoli soci dal depauperamento del titolo azionario) e di un interesse afferente alla libert? individuale dei tifosi facenti parte dell?associazione. Ritiene il Collegio che l?eccezione di difetto di legittimazione attiva sia fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione, mancando, in capo all?associazione ricorrente, una posizione di interesse qualificato, che valga a differenziarla dalla generalit? dei consociati. E? opportuno anzitutto precisare che la circostanza per cui l?art. 9 della legge 7/8/1990, n. 241 consente la facolt? di intervento nel procedimento amministrativo di soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazione o comitati, non determina ex se la legittimazione processuale di tali soggetti esponenziali, dovendosi, in concreto, verificare, caso per caso, se sussista un interesse qualificato e differenziato rispetto a quello alla legalit? dell?azione amministrativa, di cui ? titolare la generalit? dei cittadini (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 29/8/2002, n. 4343; Cons. Stato, Sez. III, 4/11/2003, n. 458). Anche l?art. 27 della legge 7/12/2000, n. 383, recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale, pur riconoscendo alle stesse la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa, presuppone la lesione dell?interesse collettivo perseguito dall?associazione, e non d? ovviamente per scontata la sussistenza della legitimatio ad causam. Ed allora, in tale contesto, va evidenziato come l?associazione ricorrente sia un soggetto estraneo all?ordinamento sportivo, e per giunta costituito in data 30/8/06, cio? in epoca successiva alla conclusione del procedimento disciplinare definito con la decisione della Corte federale, il cui epilogo arbitrale viene in questa sede censurato. I due elementi assumono rilievo nella seguente duplice prospettiva : l?essere estranea all?ordinamento sportivo ha precluso all?associazione di partecipare al procedimento arbitrale (il cui esperimento ? peraltro condizione di procedibilit? del ricorso giurisdizionale), il cui atto terminale ? unico oggetto di gravame. Si intende, con ci?, osservare che, tanto pi? in ragione delle mancata impugnativa degli atti adottati dalle Autorit? federali, appare arduo riconoscere in capo alla ricorrente associazione un interesse qualificato a contestare un lodo arbitrale, accettato dalla societ? sportiva che lo ha proposto, potendosi anche dubitare che sia azionato un interesse riferibile a tutta l?associazione in modo complessivo ed unitario. Sotto il secondo profilo, la costituzione dell?associazione a procedimento disciplinare concluso fa sorgere ulteriori perplessit?; ed invero, ai fini della valutazione della legittimazione ad agire di una ?formazione sociale?, non ? sufficiente il mero scopo associativo od il suo statuto a rendere differenziato un interesse, specie allorch? (come nel caso di specie) tale scopo associativo si risolva, in definitiva, nella finalit? di proporre l?azione giurisdizionale, in quanto, cos? opinando, la costituzione ad hoc di un?associazione diverrebbe uno strumento per perseguire un?azione giurisdizionale popolare con una diversa veste. D?altronde, anche guardando al profilo sostanziale degli interessi allegati, appare evidente la carenza di legitimatio ad causam della ricorrente. Per un verso, e cio? con riguardo all?interesse patrimoniale, ? costante la giurisprudenza nel negare che la qualit? di socio sia idonea ad individuare la titolarit? di una posizione giuridica differenziata da quella della societ? in presenza di atti lesivi degli interessi sociali, con il logico corollario che tali interessi sono tutelati solo dalla societ? (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 30/7/2004, n. 7551; Sez. II, 19/2/2001, n. 1300; Cons. Stato, Sez. IV, 14/1/1997, n. 10). La Sezione ha confermato tale indirizzo anche proprio con riferimento ad un giudizio originato dall?impugnativa delle sanzioni inflitte alla Juventus, e conclusosi con la declaratoria di inammissibilit? per carenza di legittimazione al ricorso (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 1/9/2006, n. 7909). Risulterebbe a questo punto davvero contraddittorio riconoscere la legittimazione al ricorso per tutelare il dedotto interesse patrimoniale agli stessi soci solo perch? divenuti membri di un?associazione costituita ad hoc. Quanto poi all?interesse della tifoseria di una societ? blasonata a livello nazionale ed internazionale a non vedersi compressi i diritti sportivi e di libert? individuale, appare ben difficile che lo stesso possa tradursi nella titolarit? di una posizione qualificata, almeno con riguardo ad un procedimento di natura disciplinare, espressione di una potest? punitiva, che configura un rapporto necessariamente bilaterale, intercorrente tra ente procedente e soggetto incolpato (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 19/3/2008, n. 2774). 4. - Le considerazioni che precedono impongono una pronuncia di inammissibilit? per difetto di legitimatio ad causam dell?associazione ricorrente. Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; le stesse possono invece essere compensate nei confronti del Ministero per i Giovani e lo Sport, in ragione della limitata attivit? defensionale svolta. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei resistenti C.O.N.I., F.I.G.C. e della controinteressata F.C. Internazionale Milano S.p.a., liquidate in complessivi euro duemila/00 (2.000,00) per ciascuna parte creditrice. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit? amministrativa. Cos? deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.5.2008. Italo Riggio Presidente Stefano Fantini Componente, Est.
  21. io sono riuscito a salvarla. in pratica e' stata riconosciuta l'estraneita' dell'associazione agli interessi della Juventus. il fatto di non essere un soggetto iscritto e tesserato della federazione, e quello di non aver partecipato ai processi sportivi , ne hanno tolto ogni possibile titolarita' e interesse giuridico a fare ricorso.
  22. campagnaro, palombo, behrami .... ma che ne e' stato dei giocatori DA JUVE?
  23. Ciao Gianni, ti risulta che davvero ci sia un'offerta concreta per Riise? ma per caso stiamo prendendo tutti i giocatori in lista di esubero dal Liverpool? Xabi Alonso lo prenderei al volo, ma Riise sinceramente non lo vedo come quello che ci puo' far fare il salto di qualita' sulla fascia ... sul forum del Liverpool non vedono l'ora che qualcuno se lo prenda ...
  24. e' un'altra tappa obbligata su una diversa strada per andare alle corti europee
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